Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Pescatrici autonome Norme Circolari Inps CI 2015 Circolare 185 del 18 novembre 2015
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Circolare 185 del 18 novembre 2015
Allegati n.1
OGGETTO:
Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903
SOMMARIO:
Con la presente circolare si fornisce uno strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, volto a garantire l’uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell’Istituto, comprese l’ex IPOST, l’ex INPDAP e l’ex ENPALS.
Premessa
L’articolo 1, comma 41, della legge dell’ 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto l’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime (Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; Legge 21 luglio 1965, n. 903).
L’articolo 7 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge del 30 luglio 2010, n. 122 e l’articolo 21 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modifiche, in legge del 27 dicembre 2011, n. 214 hanno disposto rispettivamente la soppressione dell’Ipost, a decorrere dal 31 maggio 2010 e dell’Inpdap ed Enpals, a far data dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all’Inps, che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
Alla luce di tali disposizioni normative e al fine di garantire uniformità di trattamento ai superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell’Istituto si forniscono le seguenti linee guida in materia di trattamento pensionistico a favore dei superstiti.
In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell’istituto, per i familiari superstiti individuati dall’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità;
2. che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali;
ovvero
- 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta.
I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile. Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione per il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si considerano utili anche i periodi di godimento dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
In favore dei familiari superstiti di un lavoratore assicurato nel regime retributivo o misto, nel caso in cui non sussista, alla data della morte del de cuius, il diritto alla pensione indiretta, è riconosciuta una indennità per morte rapportata all’ammontare dei contributi versati.
Il diritto all'indennità è riconosciuto a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell'assicurato risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione. L’importo di detta indennità è pari a 45 volte l’ammontare dei contributi base IVS versati in favore dell’assicurato nel limite minimo di euro 22,31 e massimo di euro 66,93.
Per i superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico è liquidato nel sistema contributivo, in mancanza dei requisiti sopra indicati, è prevista, invece, l’erogazione dell’indennità una tantum.
Per ciò che concerne le modalità e i termini di conseguimento di detta indennità si fa rinvio alla circolare n. 104 del 16 giugno 2003.
Si rammentano le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2011, n. 125, recepite nel messaggio n. 16066 dell’8 agosto 2011, che escludono dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta i familiari superstiti condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio del pensionato o dell’iscritto all’ente di previdenza. Tali disposizioni confermano le istruzioni fornite con circolare n. 53576 A.G.O./193 del 27 settembre 1980.
Si rinvia, in ultimo, alla circolare Inpdap n. 62 del 30 novembre 1995 di recepimento delle disposizioni della legge dell’ 8 agosto 1995, n. 335 che estende, a far data dal 17 agosto 1995, la disciplina vigente nell’assicurazione generale obbligatoria alle gestioni previdenziali amministrate dall’Inpdap.
Il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti da parte del coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto non è subordinato a nessuna condizione soggettiva.
Il coniuge cessa dal diritto al trattamento in parola se passa a nuove nozze.
In tale caso, egli/ella avrà diritto ad un assegno pari a due annualità della pensione, ex art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale del 18 gennaio 1945, n. 39 nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.
Anche il coniuge separato ha diritto al trattamento pensionistico ai superstiti.
In particolare, in caso di addebito della separazione, il coniuge separato superstite avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal tribunale.
Si richiamano le disposizioni impartite con:
circolare n. 36 del 9 febbraio 1990 e messaggio n. 11631 del 10 luglio 2012, in tema di annullamento del secondo matrimonio concordatario o celebrato con rito civile;
circolare n. 84 del 14 giugno 2012 che prevede, per le pensioni aventi decorrenza 1° gennaio 2012, una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui: il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni; il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore a 10 anni.
2.2 Coniuge divorziato superstite
Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito prima dall’articolo 2 della legge del 1 agosto 1978, n. 436 e successivamente dall’articolo 13 della legge del 9 marzo 1987, n. 74 e dalla legge del 28 dicembre 2005, n. 263 stabilisce che "in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare dell’assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza".
Pertanto, nel caso in cui l’assicurato, a seguito di divorzio, non sia passato a nuove nozze, il coniuge divorziato superstite ha diritto al trattamento pensionistico in presenza delle seguenti condizioni:
a) abbia la titolarità dell’ assegno periodico divorzile di cui all’articolo 5 della legge n. 898 del 1970.
Al riguardo, si precisa che, in caso di liquidazione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione, il coniuge divorziato superstite che lo ha ricevuto perde il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, venendo meno il legame patrimoniale con il de cuius;
b) non risulti passato a nuove nozze. Il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;
c) la data di inizio del rapporto assicurativo del de cuius sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
Per ciò che concerne l’attribuzione della pensione ai superstiti al coniuge divorziato, titolare di assegno periodico divorzile, si richiamano le istruzioni fornite con circolari n. 132 del 27 giugno 2001 e n. 84 del 14 giugno 2012.
In particolare, si rammenta che, in caso di concorso di coniuge divorziato e coniuge superstite, mancando nella norma previsioni circa le aliquote di pensione spettanti, la ripartizione sarà operata dal Tribunale a cui il coniuge divorziato dovrà rivolgersi per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e la determinazione della relativa misura.
L’importo del trattamento pensionistico complessivamente attribuibile al coniuge superstite e al coniuge divorziato è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.
La sentenza del giudice costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell’ammontare delle relative quote spettanti.
Pertanto, in tale fattispecie, le sedi, in attesa della notifica della sentenza del Tribunale:
verificheranno se sulla pensione diretta del dante causa veniva trattenuto l’importo dell’assegno divorzile e, in caso affermativo, accantoneranno cautelativamente una somma mensile di pari importo dalla quota di pensione spettante al coniuge superstite;
non erogheranno al coniuge divorziato alcuna quota di pensione;
effettueranno i pagamenti nella misura stabilita al soggetto avente diritto, ossia al coniuge superstite, detraendo da detta quota, un importo pari all’assegno divorzile di cui al precedente punto 1.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento del Tribunale, le sedi ripartiranno la prestazione tra gli aventi diritto che abbiano presentato domanda di pensione, sulla base di quanto stabilito dal Giudice.
Contestualmente al primo pagamento, al coniuge divorziato verrà liquidata l’eventuale quota cautelativamente accantonata.
Il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2014, n. 5, recante "modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi" ha disposto l’eliminazione dei riferimenti presenti nel sistema normativo italiano a “figli legittimi” e “figli naturali”, sostituendo i medesimi termini con quello di figlio.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le persone ad essi equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.
Per i figli superstiti studenti che non prestino lavoro retribuito e a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell’Università.
Si fa rinvio ai paragrafi 3 e 4 per ciò che concerne la trattazione dello status di studente e della verifica della sussistenza del requisito della vivenza a carico.
Sono equiparati ai figli:
figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 del codice civile;
figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;
minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;
nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il 1° giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).
In caso di presenza nel nucleo familiare del dante causa di figli, anche minori, del coniuge superstite, le sedi verificheranno che il genitore naturale non abbia l’obbligo di erogare somme a titolo di mantenimento dei medesimi.
In tale ipotesi, le somme corrisposte dovranno essere valutate ai fini delle verifica dell’effettivo mantenimento del minore da parte del de cuius, nonché del requisito della vivenza a carico in caso di figli maggiorenni studenti o inabili.
In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo:
abbiano compiuto il 65° anno di età;
non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
siano a carico del lavoratore deceduto (vedi par. 3)
Il genitore che, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario di un’altra pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.
2.5 Fratelli celibi e sorelle nubili
In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo:
siano inabili al lavoro;
non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
siano a carico del lavoratore deceduto (vedi par. 3)
Il fratello o la sorella che, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario/a di altra pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.
Anche la cessazione dello stato di inabilità e il sopravvenuto matrimonio determinano il venir meno del diritto alla prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza delle cause predette.
L’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 subordina il riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti in favore dei figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, alla sussistenza in capo ad essi, alla data del decesso del genitore, del requisito della vivenza a carico del deceduto.
I figli o equiparati di età inferiore a 18 anni sono considerati a priori a carico del dante causa.
Il requisito del carico risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni:
a) stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari.
La condizione della non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.
Per trattamento minimo deve intendersi l’importo del trattamento minimo mensile di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato di un dodicesimo della tredicesima mensilità.
Sono escluse dal computo dei redditi dei figli e equiparati superstiti, oltre le pensioni di guerra dirette e indirette, le borse di studio, gli assegni di studio e le pensioni ai ciechi civili.
In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell’accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato.
Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 5 della legge del 12 giugno 1984 n. 222 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un’assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento.
Come illustrato nel punto 2.3 della circolare n. 15 del 2009, ai fini dell’accertamento dei limiti decritti, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all’IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall’ articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nel caso di figlio inabile coniugato, il diritto alla pensione in favore del medesimo è subordinato alla circostanza che il figlio inabile, non disponendo il coniuge di mezzi sufficienti al suo mantenimento, risulti a carico del genitore alla data del decesso di quest’ultimo. Quindi, in tale ipotesi ai fini della verifica del requisito del carico devono essere anche valutati gli eventuali redditi del coniuge.
b) mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa. Tale condizione si desume dall’effettivo comportamento di quest’ultimo nei confronti dell’avente diritto.
In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:
la convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa.
Per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale.
la non convivenza. In tal caso, per i figli di età superiore a 18 devono essere verificate entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.
Ai fini del mantenimento abituale occorre accertare che il dante causa concorreva in manierarilevante e continuativa al mantenimento del superstite.
A tal fine risulta necessario accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente.
Non è richiesto che l’assicurato o pensionato provvedesse in via esclusiva al mantenimento del figlio non convivente. Una ipotesi particolare di concorso al mantenimento si ha in caso di ricovero del superstite in un istituto di cura o di assistenza con retta di degenza a carico di ente o persona diversa dal lavoratore deceduto, il quale tuttavia forniva al medesimo, con carattere di continuità, i mezzi di sussistenza. In tal caso il requisito del carico sussiste purché il superstite non possa procurarsi altri mezzi di sussistenza.
Sono considerati studenti, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, i figli superstiti che alla data di morte del dante causa:
a) hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media o professionale;
b) hanno un’età compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all’università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.
4.1 Figli studenti nell’ambito nel primo e secondo ciclo di istruzione
La locuzione legislativa di cui all’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 “scuola media o professionale” deve essere letta alla luce della nuova articolazione del sistema di istruzione e formazione che prevede i seguenti livelli di articolazione:
scuola dell’infanzia;
primo ciclo di istruzione, suddiviso in scuola primaria della durata di 5 anni e scuola secondaria di primo grado, che dura 3 anni;
secondo ciclo di istruzione, che si compone del sistema dell’istruzione secondaria superiore, della durata di 5 anni, e dell’istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale;
Pertanto, la frequenza della scuola secondaria di primo grado o di una delle scuole ricomprese nel secondo ciclo di istruzione dà diritto al riconoscimento/proroga della pensione ai superstiti fino al ventunesimo anno di età.
Nulla è innovato rispetto a quanto disposto in tema di frequenza di scuola media o professionale.
A riguardo, si rammenta che fanno parte del secondo ciclo di istruzione e formazione i corsi di qualifica professionale svolti ai sensi della legge del 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modifiche e integrazioni e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226.
Per i corsi di qualifica svolti all’estero valgono le disposizioni per il riconoscimento dei titoli esteri.
La pensione è riconosciuta quando il decesso del lavoratore è avvenuto nel periodo di durata del corso scolastico frequentato dal figlio superstite.
La durata del corso nelle scuole secondarie e professionali va dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo.
Qualora lo studente frequenti l’ultimo anno di corso, il termine dell’anno scolastico è :
30 giugno per la scuola secondaria di primo grado;
31 luglio per la scuola secondaria di secondo grado.
Se il ciclo di studi comprende più corsi che si susseguono con intervalli, sono considerati periodi di frequenza anche gli intervalli tra un corso e l’altro.
In caso di frequenza di singoli corsi la durata coincide con la durata effettiva del corso.
In caso di interruzione degli studi prima del termine dell’anno scolastico, il diritto a pensione è riconosciuto se il decesso è avvenuto nel periodo che va dall’inizio del corso stesso alla data di interruzione.
Nell’apposita sezione intranet, cui si accede dal percorso: intranet>direzione centrale pensioni>Area Normativa e contenzioso amministrativo dell'Assicurazione generale obbligatoria e dei fondi speciali>Istituti esteri>università e scuole secondarie italiane, è pubblicato l’elenco delle scuole e università diverse da quelli statali, nonché estere e dei relativi corsi attivati, la cui iscrizione dà diritto alla pensione ai superstiti.
In caso di attestazione di iscrizione ad un corso non presente in elenco le sedi prospetteranno il caso alla direzione centrale pensioni attraverso la casella di posta elettronica istituzionale “Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ”.
Le sedi avranno cura di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle certificazioni prodotte.
4.2 Figli studenti universitari
Perfeziona il requisito dello “status di studente” ai fini del riconoscimento/proroga del diritto a pensione ai superstiti per tutta la durata del corso, ma non oltre il 26° anno di età, l’iscrizione a:
università statali e non statali riconosciute;
altro tipo di scuola legalmente riconosciuta cui si accede mediante diploma rilasciato a seguito del completamento del secondo grado dell’istruzione superiore;
corsi di livello universitario;
scuole di specializzazione o di perfezionamento, corsi di perfezionamento, corsi di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie, previsti dal Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Il diritto a pensione è riconosciuto quando il decesso del lavoratore avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea o il corso stabilito dagli statuti delle scuole di perfezionamento.
Pertanto, solo se l’anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsto dal corso di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione.
Realizza tale condizione l’iscrizione classificata “fuori corso” di uno studente che non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale; non la realizza l’iscrizione classificata “in corso” quando tali limiti siano stati superati.
Il diritto non può essere riconosciuto per un numero di anni superiore alla durata complessiva del corso di laurea o diploma.
Hanno diritto alla pensione ai superstiti anche gli studenti che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l’iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea. In tal caso se vengono riconosciuti utili, agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo corso si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili.
La qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dall’iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero ad altro corso di laurea.
4.3 Durata dell’anno accademico e del corso di laurea
Con messaggio n. 26667 del 28 novembre 2008, in relazione alle innovazioni intervenute con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 in tema di riforma universitaria e in relazione all’autonomia riconosciuta alle università di disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nell’ambito dei regolamenti di ateneo, prevedendo una data di inizio e di fine dell’anno accademico diversa da quella compresa tra il 1 novembre e il 31 ottobre dell’anno successivo, sono state fornite istruzioni operative alle sedi, rispetto a cui nulla si innova e si precisa quanto segue.
Le prestazioni previste in favore dei figli studenti universitari sono erogate di norma fino al 31 ottobre dell’ultimo anno del corso di studi, fermo restando ovviamente il limite del compimento del 26° anno di età.
I figli studenti universitari iscritti all’ultimo anno del corso legale di studi, nell’ambito del vecchio ordinamento didattico ovvero nel nuovo ordinamento, su richiesta e previa produzione della documentazione, hanno diritto alla proroga dell’erogazione della pensione ai superstiti per le sessioni di esame relative all’ultimo anno accademico del proprio corso legale di studi, purché entro le medesime sessioni completino il corso di laurea.
Per documentazione necessaria ai fini della proroga è da intendersi la certificazione/autocertificazione attestante l’avvenuto completamento del corso di studi.
Pertanto, le sedi sospenderanno il trattamento di reversibilità o indiretto alla data di scadenza dell’anno accademico e, su richiesta dell’interessato che documenta l’avvenuto conseguimento del titolo accademico, procederanno alla proroga della pensione con contestuale liquidazione dell’arretrato fino al mese di conseguimento del titolo accademico.
Si rinvia all’informativa Inpdap n. 42 del 23 aprile 2002 che disciplina il periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione (es. luglio 2015) e l’iscrizione all’università (es. novembre 2015). In tal caso, il figlio superstite mantiene il suo status di studente ed ha diritto, al ricorrere degli altri requisiti previsti dall’ordinamento, a percepire la quota di pensione.
Medesimo principio trova applicazione per ciò che concerne il mantenimento dello status di studente nel periodo compreso tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica.
In caso di morte del genitore nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio (nell’intervallo di tempo compreso tra il secondo ciclo d’istruzione – es. liceo - e l’istruzione superiore – es. Università - oppure nel periodo compreso tra due livelli di istruzione secondaria – es. laurea triennale e specialistica), il figlio o equiparato conserva lo status di studente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, a condizione che l’iscrizione, successiva alla data del decesso del genitore, avvenga, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l’iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo.
Si tratta, infatti, di prosieguo all’interno della carriera formativa dello studente che conserva il suo status.
Per ciò che concerne le modalità di pagamento, le sedi, accertati tutti i requisiti di legge per il riconoscimento/mantenimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, porranno in pagamento la prestazione dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione, comprensiva dei ratei arretrati.
4.4 Studente universitario a tempo parziale
A seguito delle innovazioni introdotte con il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 in tema di riforma universitaria, le università godono di ampia autonomia nel disciplinare nell’ambito dei regolamenti di ateneo gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio.
Ciò premesso, nel caso di studente a tempo parziale occorre avere riguardo della durata normale del corso di laurea.
Considerato che l’iscrizione in qualità di studente a tempo parziale comporta il conseguimento della laurea oltre la durata normale del corso di studi, la pensione ai superstiti verrà sospesa al superamento di detto limite e ripristinata, qualora in un momento successivo, tornino a verificarsi i requisiti previsti dalla legge.
4.5 Validità dei titoli di studio esteri
Gli art. 170 e 332 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 prevedono che i detentori di titoli accademici stranieri possano chiederne l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani.
Pertanto, ai fini del riconoscimento/proroga del diritto a pensione ai superstiti le sedi acquisiranno il certificato di iscrizione estero, con indicazione della tipologia e la durata del corso frequentato.
Tale certificazione deve essere corredata di traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero effettuata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nello stato estero oppure da un traduttore ufficiale, come previsto dall’art. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di attestazione di iscrizione ad un corso non presente nella sezione intranet: intranet>direzione centrale pensioni>Area Normativa e contenzioso amministrativo dell'Assicurazione generale obbligatoria e dei fondi speciali>Istituti esteri>università e scuole secondarie italiane, le sediattiveranno la procedura di cui al punto 4.1.
4.6 Studenti laureati che accedono a tirocinio
Il decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 chiarisce gli ambiti e le modalità relative ai tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge del 24 giugno 1997 n. 196.
Nello specifico, il tirocinio formativo e di orientamento non consente il mantenimento dello status di studente, con conseguente impossibilità di riconoscimento o proroga del diritto alla quota di reversibilità.
4.7 Figli studenti iscritti a corsi di formazione artistica e musicale (conservatori)
L’iscrizione ai corsi di formazione artistica e musicale (conservatori), come da circolare n. 76 del 21 luglio 2008 e nota operativa Inpdap n. 25 del 14 maggio 2009, è equiparata, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, all’iscrizione ai corsi universitari ed è, quindi, utile ai fini del riconoscimento del diritto/proroga della pensione ai superstiti.
Resta fermo che la qualifica di studente universitario si perde comunque al 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dalla iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero altro corso di laurea.
4.8 Diritto alla pensione ai superstiti. Iscrizione a Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Come chiarito con messaggio n. 1893 del 16 marzo 2015, l'iscrizione a I.T.S. deve essere equiparata all’iscrizione a corsi universitari ed è quindi da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del diritto e/o proroga della pensione ai superstiti.
La qualifica di studente universitario si perde con il conseguimento del diploma I.T.S., nei limiti di durata del percorso previsto dal bando, e comunque al compimento del 26° anno di età in caso di iscrizione ad un successivo corso di laurea o perfezionamento.
4.9 Figli studenti universitari iscritti a singoli corsi
Con nota del 5 febbraio 2010, il Ministero dell’Istruzione ha precisato che gli studenti iscritti a singoli corsi previsti dall’ordinamento degli studi di un ateneo sono da ritenersi studenti universitari per il tempo necessario al relativo espletamento (frequenza delle lezioni e svolgimento dell’esame conclusivo).
4.10 Figli studenti iscritti a master
Il comma 8, dell’articolo 3 del decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509 come modificato dall’art. 3 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, dispone che “in attuazione dell’art. 1, comma 15 della legge del 14 gennaio 1999, n. 4 le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello”.
Ne consegue, dunque, che i master universitari (anche stranieri se equivalenti a quelli di pari grado in Italia), attivati nei modi e termini di cui ai citati decreti, sono ricompresi tra i corsi di perfezionamento o di specializzazione la cui frequenza non fa venire meno il diritto alla pensione di reversibilità.
4.11 Figli studenti vincitori di borsa di mobilità Erasmus presso una facoltà straniera
Come precisato dal Ministero dell’Istruzione, il vincitore di una borsa di mobilità Erasmus presso una università straniera conserva, per tutta la durata del beneficio, lo status di studente universitario, iscritto presso l’università di origine.
4.12 Figli studenti che frequentano un corso di dottorato di ricerca
La frequenza di un corso di dottorato di ricerca, previsto dall’articolo 4, legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche e integrazioni, non fa venire meno lo status di studente universitario.
Fatta salva l’autonomia riconosciuta alle università di disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.
L’articolo 12 del decreto ministeriale dell’ 8 febbraio 2013, n. 45 ribadisce che, per effetto di quanto disposto dalla legge dell’8 agosto 1998 n. 315, i soggetti beneficiari di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca sono obbligati all’iscrizione alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a far data dal 1 gennaio 1999, quali destinatari di tutte le disposizioni concernenti la materia contributiva e pensionistica della gestione stessa.
Come precisato con circolare n. 101 del 5 maggio 1999, l’ammontare della borsa per la frequenza al corso di dottorato di ricerca, non è inquadrabile, in base alle norme del t.u.i.r., tra i redditi di lavoro autonomo, ma tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti.
Pertanto, la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, è utile ai fini del riconoscimento o proroga del diritto a pensione ai superstiti nei limiti di quanto precisato nel paragrafo 5.
Per quanto riguarda il valore di dottorati di ricerca svolti all’estero si rimanda al procedimento istruttorio di verifica delle certificazioni straniere.
5. Figli studenti titolari di pensione ai superstiti che percepiscono piccoli redditi. Sent. Corte Costituzionale n. 42 del 1999
Con sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903, sollevata con riferimento al mancato riconoscimento del trattamento pensionistico ai superstiti nei confronti di figlio studente che svolge attività lavorativa.
La Corte ha argomentato che “la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione”.
Il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega, infatti, all’impossibilità dell’orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.
Con la predetta sentenza la Corte ha peraltro riconosciuto che ogni situazione deve essere di volta in volta valutata e che l’eventuale individuazione di un particolare limite reddituale spetta agli interpreti o al legislatore.
In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%.
Pertanto, in caso di attività retribuita che non pregiudica la prevalente qualifica di studente, il superstite ha l’onere di comunicare tempestivamente all’Istituto il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione dello stesso.
In caso di superamento del limite di cui sopra, le sedi procederanno all’immediata sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell’anno di riferimento.
Si rammenta che, ai fini dell’accertamento della condizione reddituale di cui sopra, rilevano i soli redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro.
Trattandosi di un nucleo familiare con figlio studente, da solo o in concorso con altri familiari, non si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 41, legge dell’8 agosto 1995, n. 335.
5.1 Impiego in lavori socialmente utili e svolgimento di borsa lavoro
L’articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche, riguardante la “revisione della disciplina sui lavori socialmente utili a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196”, sancisce che l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non determina l’istaurazione di un rapporto di lavoro e non prevede tra i trattamenti pensionistici incompatibili con lo svolgimento con dette attività la pensione ai superstiti.
Analogamente, lo svolgimento di borsa lavoro, ai sensi del comma 5 del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 280, non comporta l’istaurazione di un rapporto di lavoro.
Pertanto, l’impiego in lavori socialmente utili e lo svolgimento di borsa lavoro da parte del figlio studente titolare di pensione ai superstiti non comportano la sospensione della pensione in quanto dette attività non configurano, a norma dell’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come prestazione di lavoro retribuito.
5.2 Diritto alla pensione ai superstiti in costanza di attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile
Con messaggio n. 22604 del 15 giugno 2005, è stato previsto che la partecipazione da parte del figlio studente titolare di pensione di reversibilità ai progetti di cui al decreto legislativo del 5 aprile 2002, n. 77 recante la “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64”, non comporta la sospensione del trattamento pensionistico.
6. Figli inabili che svolgono attività lavorativa
L’ articolo 22, legge 21 luglio 1965, n. 903 annovera tra i beneficiari del trattamento pensionistico ai superstiti i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte. Hanno, inoltre, diritto alla prestazione i figli minori divenuti inabili tra la morte del genitore e il compimento della maggiore età.
L’inabilità richiesta per il diritto a pensione ai superstiti, ai sensi dell’articolo 2 legge 12 giugno 1984, n. 222 presuppone che il soggetto “a causa dell’infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.”
Al riguardo, si richiama la circolare n. 15 del 6 febbraio 2009, con cui sono state recepite le disposizioni contenute nell’articolo 46 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 che ha modificato la disciplina del riconoscimento/mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti nei confronti dei figli inabili che svolgono attività lavorativa.
La circolare n. 195 del 4 novembre 1999 fornisce istruzioni operative ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999, che ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818 nella parte in cui non prevede, fra i soggetti equiparati ai figli, anche i nipoti purché minori all’atto del decesso dell’ascendente.
Pertanto, i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati, sono considerati destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti al ricorrere delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.
Come confermato dal Coordinamento generale legale dell’istituto conservano il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti:
fino a 21 o 26 anni, i nipoti studenti, minori di età alla data della morte dell’ascendente;
senza limiti temporali, i nipoti minori divenuti inabili tra il decesso del dante causa e il compimento della maggiore età.
Ai fini dell’accertamento del diritto a pensione ai superstiti, si richiamano le disposizioni impartite con circolari n. 213 del 18 dicembre 2000 e n. 132 del 7 dicembre 2007.
In particolare, nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito.
Al fine di stabilire se il nipote possa essere considerato a carico degli ascendenti, il requisito dell’assenza di reddito in capo ai genitori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo. Per reddito è da intendersi, infatti, una percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita.
Diverso il caso in cui il genitore svolga attività lavorativa autonoma alla data di morte dell’ascendente: in tal caso lo svolgimento dell’attività stessa, seppur in perdita, è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione.
Il diritto acquisito alla pensione di reversibilità in favore del nipote minore vivente a carico dell’ascendente non deve essere revocato né sospeso nel momento in cui, ad una data successiva il decesso del dante causa, il genitore riprenda l’attività lavorativa o diventi titolare di redditi che potrebbero consentirne il mantenimento.
Le sedi esperiranno ogni opportuno accertamento allo scopo di accertare che il minore sia effettivamente a carico dell’ascendente.
8. Misura della pensione ai superstiti
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
- coniuge solo: 60%;
- coniuge e un figlio: 80%;
- coniuge e due o più figli: 100%.
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:
- un figlio: 70%;
- due figli: 80%;
- tre o più figli: 100%;
- un genitore: 15%;
- due genitori: 30%;
- un fratello o sorella: 15%;
- due fratelli o sorelle: 30%;
- tre fratelli o sorelle: 45%;
- quattro fratelli o sorelle: 60%;
- cinque fratelli o sorelle: 75%;
- sei fratelli o sorelle: 90%;
- sette o più fratelli o sorelle: 100%.
9. Articolo 1, comma 41, legge n. 335 dell’8 agosto 1995
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla Tabella F della legge dell’8 agosto 1995, n. 335.
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria. Essi trovano, pertanto, applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori o fratelli e sorelle e non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.
Predette disposizioni fanno salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della stessa legge di riforma con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Ai fini di detta cumulabilità, con circolari n. 234 del 25 agosto 1995 e n. 38 del 20 febbraio 1996 sono stati precisati i redditi del beneficiario da valutare: redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non è valutato l’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.
Nel caso in cui il superstite sia titolare di più pensioni ai superstiti, tali pensioni sono escluse dal computo dei redditi da valutare al fine dell’applicazione della normativa in parola.
Si rinvia al messaggio n. 17203 del 25 ottobre 2013, che disciplina i casi in cui il reddito relativo all’assegno vitalizio, collegato ad una carica ricoperta per l’esercizio di un mandato pubblico, rilevi o meno ai fini dell’applicazione dell’abbattimento della pensione di cui alla menzionata tabella F.
Le domande di pensione non ancora definite e quelle relative ad eventi morte successivi alla data di pubblicazione della presente circolare dovranno essere definite tenendo conto dei chiarimenti in essa forniti.
Per quanto non previsto espressamente continuano ad applicarsi le disposizioni già operanti in materia.
Il Direttore Generale
Cioffi
Allegati n.1