Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Pescatrici autonome Norme Leggi LE 1995
Legge 549 del 28 dicembre 1995
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Vigente al: 22-3-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, 8, 9, primo e secondo periodo, 10, 11 e 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998. Fino alla stessa data alle istituzioni e agli enti di ricerca si applica l'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la deroga per il Consiglio nazionale delle ricerche, limitatamente alla copertura del contingente di personale previsto dall'intesa di programma per il Mezzogiorno, di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, che puo' essere effettuata, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in ragione di un terzo nel 1996, un terzo nel 1997 ed un terzo nel 1998. Il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche e' aumentato di un anno.(32)
5. Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 4 non si applicano per le assunzioni di personale del comparto sanita'di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, di quello dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, degli ispettori di volo da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, di quello operativo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di quello degli ordini e collegi professionali e delle relative Federazioni e Consigli nazionali e, per il solo anno 1996, per le assunzioni di personale del Ministero delle finanze limitatamente ai concorsi ultimati ed in fase di ultimazione, nonche' a quelli comunque gia' autorizzati alla data del 30 settembre 1995.
6. Per l'anno 1996 in deroga alle norme vigenti ai comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed avranno approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1995 non si applicano i commi da 47 a 52 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7. Gli enti di cui al comma 6 possono, a carico del proprio bilancio, conferire incarichi per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, per i posti delle relative qualifiche non ricoperti, a condizione che la percentuale della spesa per il personale sul totale delle spese correnti risulti ridotta o invariata.
8. L'articolo 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica nel senso che le dotazioni organiche del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca sono rideterminate in riduzione rispetto a quelle costituite in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. La rilevazione dei carichi di lavoro per il personale degli enti ed istituzioni di ricerca nonche' degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e' riferita all'attivita' del personale amministrativo di supporto.
9. Gli oneri finanziari derivanti dalla definizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi.
10. Fino al 30 giugno 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli gia' esistenti alla data del 1 agosto 1995. Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire posti in dotazione organica per tali qualifiche, ne', in altro modo, procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per l'esercizio delle relative funzioni. E' fatta salva per le regioni, le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti piante organiche, la possibilita' di conferire incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma 9.
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano al Ministero delle finanze.
12. Alle regioni che hanno disciplinato l'applicazione di principi in materia di ridefinizione di strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,e successive modificazioni ed integrazioni, e' data la facolta' di avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse umane, ivi compresi i provvedimenti per l'incentivazione della mobilita' in ambito regionale. Tali misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1998. I citati provvedimenti dovranno, in ogni caso, essere predisposti nel rispetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e dovranno essere assunti nei limiti di spesa gia' individuati al comma 9 del presente articolo.
13. I contratti di prestazione di opera intellettuale di cui alla legge 29 aprile 1988, n. 143, sono ridotti del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1996.
14. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 1996, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1994, possono bandire, entro il 31 dicembre 1997, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
15. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi connessi ad attivita' didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, possono nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio bandire concorsi riservati al personale gia' in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestano servizio, anche non continuativo, negli anzidetti settori dello stesso ente per un periodo complessivo lavorativo non inferiore ai ventiquattro mesi.
16. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono assegnati, sulla base delle disponibilita' negli organici e delle effettive esigenze di funzionalita', a richiesta degli interessati, alle sedi periferiche delle amministrazioni statali, anche presso i nuovi corsi di laurea istituiti dalle universita' decentrati nel territorio e comunque nell'ambito provinciale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede all'assegnazione del personale suddetto.
17. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "su autorizzazione della regione" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria".
18. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, concernenti il Ministero per i beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1998.(28)
19. Le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche negli anni scolastici 1996-1997 1997-1998, tenendo conto delle esigenze dei comuni montani e dei comuni ove esiste un solo plesso scolastico, delle piccole isole, delle zone a rischio di devianza minorile e giovanile o caratterizzate da specifiche situazioni di disagio economico o socio-culturale, nonche' dalla presenza di studenti portatori di handicap, in relazione ai diversi gradi di istruzione e all'eta' degli alunni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati interventi di razionalizzazione della rete scolastica, di soppressione di plessi di scuole elementari e di sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria, di modifica dei parametri per la formazione delle classi in alcuni ordini di scuole, senza comunque che si producano squilibri nella formazione educativa, al fine di ottenere risparmi lordi nella misura di lire 1.200 miliardi annui, pari a lire 680 miliardi netti.
20. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, possono essere aggregati tra loro, al fine di consentire la creazione di istituti rispondenti alle condizioni stabilite dall'articolo 51, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite:
a) le modalita' di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti alle scuole aggregate;
b) la ridistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri riguardanti le spese di funzionamento;
c) la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate.
21. Con lo stesso decreto di cui al comma 19, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni, sono stabiliti i criteri per gli interventi, che dovranno, comunque, tenere conto:
a) del grado di sviluppo socio-culturale ed economico delle comunita' interessate;
b) della situazione orografica dei luoghi, dei livelli di urbanizzazione primaria degli stessi e del grado di dispersione scolastica, soprattutto nelle zone in cui le istituzioni scolastiche costituiscono l'unico riferimento istituzionale e culturale.
22. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 GIUGNO 1998, N. 233.
23. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, gia' prorogate dall'articolo 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.
24. A decorrere dal 1 settembre 1996 l'rdinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attivita' didattica e' effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa e' disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. ((61))
25. Entro il 31 ottobre 1996, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai capitoli 1030, 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilita' speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari, nonche' le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai medesimi capitoli.
26. Per gli anni 1996, 1997 e 1998, l'80 per cento delle economie nette stimate, in ciascun anno, viene utilizzato per la costituzione di un fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica.
27. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.
28. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.
29. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.
30. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e' ridotta a tre anni. Le posizioni di fuori ruolo eccedenti il terzo anno, gia' disposte alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1995-1996. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
31. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di funzionalita' operativa necessari anche per l'attuazione dei piani di sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alle universita' si applicano, in materia di modifiche di organico e di assunzioni del personale, esclusivamente le disposizioni dell'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
32. I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilita' di bilancio delle univerista' e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
34. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, in alternativa alla borsa di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, possono usufruire di borse di studio concesse in base a finanziamenti e assegnazioni dell'Unione europea e di organismi internazionali, ovvero concesse direttamente da tali organismi.
35. Per favorire il processo di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese le universista' e gli enti pubblici di ricerca non strumentali a carattere nazionale possono accedere, per le attivita' propedeutiche alla realizzazione dei singoli progetti di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.(33)
36. A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dall'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' corrisposta per un solo anno, in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre successivo.
37. Per il personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la quota di indennita' integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennita' di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze.
38. In caso di destinazione all'estero di personale militare ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 838, gli inquadramenti nei livelli retributivi effettuati in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' di successive disposizioni di riordino giuridico ed economico della carriera, non influiscono sull'indennita' di servizio all'estero che resta determinata nella misura prevista per il posto funzione indicato nel provvedimento formale di destinazione all'estero.
39. Per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, fino all'entrata in vigore del regolamento organico emanato in applicazione della legge 18 marzo 1989, n. 106, gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, si intendono improduttivi di effetti sull'indennita' di servizio all'estero che rimane stabilita nelle misure scaturenti dall'applicazione della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, come integrato dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.
40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. (34) (59)
41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonche' degli enti nazionali per la gestione dei parchi.
42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e' quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al comma 43 e' ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.
45. Per il triennio 1996-1998 e' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego.
46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica al caso dei pubblici impiegati che siano ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora il Consiglio di Stato abbia gia' deciso questioni identiche a quelle da essi dedotte in giudizio, in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella stessa posizione dei ricorrenti medesimi.
47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.
48. L'utilizzo della carta di credito e' altresi ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero.
49. E' altresi' consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facolta' per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti, nonche' di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi.
50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della modalita' di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonche' le procedure per la rendicontazione ed il controllo.
51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi:
a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale puo' autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro;
c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettere b) possono essere regolate, ove occorra, anche mediante procedure in regime di contabilita' speciale.
52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai capitoli per spese di ufficio, nei casi previsti dal comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti dal comma 48.
53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo.
54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo e' stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo e' riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. La quota residua del Fondo e' riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonche' per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse. (49) ((61))
55. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalita' concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.
56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera. ((61))
56-bis. Nello stabilire le modalita' di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e' tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti: a) studio di fattibilita' valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si da' per acquisita la valutazione positiva: b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilita' dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.
57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni gia' concesse, le cause, le modalita' e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il piu' efficace utilizzo. ((61))
58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, e' riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((61))
59. I commi 4-quinquies, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
" 4-quinquies. Ai fini dell'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, relativi agli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici e di altra natura, necessari in base alla vigente normativa, onde assicurare celerita' ed efficacia all'azione amministrativa, il responsabile unico del procedimento formula le occorrenti istanze e richieste alle autorita' competenti. Ove per la realizzazione del lavoro pubblico si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, puo' promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4-sexies. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 190, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. Per la predetta finalita' puo' altresi' procedersi ai sensi degli articolo 16 e 17 della citata legge n. 241 del 1990.
5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione e' tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi puo' esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.
6. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi, nonche' degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
7. La conferenza di servizi puo' richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.
8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta' e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
8-bis. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e' riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
8-ter. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
8-quater. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.
8-quinquies. Il termine per il controllo di legittimita' sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato e' fissato in trenta giorni e puo' essere interrotto per non piu' di due volte per un massimo di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367".
60. Le annualita' da corrispondere per il 1996 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno.
61. Le somme iscritte, in conto competenza ed in conto residui, sui capitoli di parte corrente degli stati di previsione delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, non impegnate, a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1995, costituiscono economie di bilancio. Sono fatte salve le disposizioni legislative che consentono la conservazione dei fondi relativi ad accordi internazionali, alla cooperazione allo sviluppo, all'Amministrazione della difesa, alla difesa del suolo, al programma triennale per la tutela dell'ambiente, alle aree naturali protette, al Dipartimento della protezione civile, al Fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga ed alla lotta all'AIDS, al rimborso dei crediti d'imposta mediante rilascio di titoli di Stato nonche' al fondo per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
62. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni, nonche' la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o societa' che esplica le attivita' di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle societa' nonche' ai loro instintori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalita' si provvede alla revisione periodica delle tariffe".
63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato e' corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:
a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilita', se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.
64. Per tutte le spese connesse agli interventi di cui ai commi 61 e 63 e' fornito rendiconto, allegato allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
65. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327.(40)
66. La somma di lire 829 miliardi spettante, ai sensi dell'articolo 47, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, alla Conferenza episcopale italiana nell'anno 1996, a titolo di conguaglio della quota corrispondente all'8 per mille del gettito IRPEF relativo agli anni 1990, 1991 e 1992, viene corrisposta per lire 140 miliardi nell'anno 1996 e per lire 689 miliardi in tre quote annuali nel triennio 1997-1999, maggiorate dell'interesse nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, relativo ai rapporti di credito e debito d'imposta.
67. Nel primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole: "saranno a carico del Tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "saranno a carico della Banca stessa". Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni e' abrogato.
68. Le somme annualmente iscritte al capitolo 2559 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi sono trasferite al Centro di formazione e studi - FORMEZ, in unica soluzione, sulla base di un apposito piano di spesa da trasmettere alla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri; quelle iscritte annualmente al capitolo 7640 del medesimo stato di previsione possono essere utilizzate anche a titolo di anticipazione in favore del FORMEZ, sia a fronte di esigenze connesse con l'attuazione di programmi o progetti cofinanziati dell'Unione europea, sia per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in relazione a documentate necessita' attinenti l'avvio e l'avanzamento dei lavori.
69. Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30 giugno 1995 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali.
70. In coerenza con i principi informatori della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare con quanto disposto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della medesima legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso al riordino del trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che tenga conto anche dei seguenti criteri direttivi:
a) soppressione con decorrenza dal 1 gennaio 1996 del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed iscrizione dei lavoratori di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio alla data del 31 dicembre 1995 ovvero assunti successivamente a tale data, all'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione dei dipendenti dei comuni, province e regioni esercenti direttamente il pubblico servizio di trasporto per i quali restano confermate le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata; l'iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed e' valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo;
b) determinazione dell'aliquota contributiva di finanziamento in misura che, con riferimento a quella in essere alla data di soppressione del predetto Fondo, risponda ad esigenze di solidarieta' connesse alla salvaguardia, nell'ambito della categoria, delle flessibilita' e peculiarita' dell'attivita' lavorativa;
c) previsione del criterio del pro rata per la determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianita' assicurative acquisite anteriormente alla data di soppressione del Fondo.
71. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 70 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.
72. A decorrere dal 1 gennaio 1996, i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo disposto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sono versati dall'INPS al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere destinati al cofinanziamento degli interventi del Fondo sociale europeo, secondo scadenze e modalita' da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a modifica di quelle attualmente in vigore.
73. I recuperi di somme disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sugli importi erogati a favore di azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo nell'ambito del Fondo di rotazione di cui al comma 72 concorrono a finanziare programmi di cooperazione regionale o interregionale a sostegno delle attivita' produttive realizzate da piccole e medie imprese localizzate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni.
74. Le somme indicate al comma 72, affluite entro il 31 dicembre 1995 al Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, continuano ad essere gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale fino all'esaurimento dei pagamenti in favore dei relativi beneficiari. Eventuali avanzi di gestione sono versati al Fondo di rotazione di cui al comma 72 del presente articolo, per essere riutilizzati per azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo.
75. Il Fondo di rotazione di cui al comma 72 provvede alle erogazioni delle risorse finanziarie di cui ai commi 72 e 74, in favore degli aventi diritto, nel rispetto della normativa che disciplina l'attivita' del Fondo stesso.
76. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si applicano anche agli interventi di cui ai commi da 72 a 75 del presente articolo.
77. Per l'attuazione degli interventi finanziabili a carico del Fondo per l'occupazione e del Fondo per lo sviluppo di cui agli articoli 1, comma 7, e 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per l'attuazione degli interventi finanziabili, limitatamente alle attivita' di formazione professionale attivabili nei casi di rilevante squilibrio di manodopera, di cui agli articoli 18, primo comma, lettera h), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in sede di definizione dei contenuti dei patti territoriali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al fine di favorire il conseguimento dei loro obiettivi ed in considerazione degli investimenti produttivi previsti e della loro ricaduta occupazionale nonche' della particolare gravita' della crisi occupazionale del territorio interessato dal patto, puo' prevedere, in difformita' dalla normativa vigente, l'incremento dell'entita' dei benefici, nei limiti del 30 per cento, e della loro durata, nei limiti del doppio. Alle iniziative che si svolgano in attuazione dei predetti patti territoriali puo' essere accordata priorita' nei suddetti finanziamenti nel limite di una quota non superiore al 20 per cento delle risorse disponibili.
78. Per la realizzazione degli interventi previsti nei patti territoriali di cui al comma 77, e non coperti da altri finanziamenti pubblici, il CIPE riserva una quota, sino all'importo di lire 400 miliardi, nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, secondo modalita' e limiti stabiliti dal CIPE medesimo, dando priorita' a quelli cofinanziati sui fondi comunitari di piu' immediata rendicontabilita'.
79. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tali priorita' una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi e' destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate e' effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci puo' avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni".
80. Il Ministro dei lavori pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone all'esame del CIPE l'elenco delle opere di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, indicando le somme necessarie al loro completamento, la validita' tecnica, economica e sociale dell'azione di completamento ed individuando tutti i casi in cui, in funzione della redditivita' delle opere, si puo' procedere all'affidamento in concessione. Le stesse procedure sono applicate per le opere di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 244 del 1995. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, detta i criteri per definire il regime tariffario di riferimento da applicare per i servizi e le forniture erogati dalle opre oggetto dell'affidamento in concessione.
81. Al fine di potenziare, secondo gli indirizzi stabiliti dal CIPE, la struttura finanziaria dei consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, operanti nelle aree depresse del territorio nazionale e' destinata la somma di lire 30 miliardi a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il CIPE stabilisce altresi' i criteri di ripartizione dei fondi stanziati.
82. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
83. Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravi per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in societa' per azioni, per le finalita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.
84. Al comma 1 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nominato e revocato d'intesa con il sindaco e con il presidente della provincia".
85. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'ultimo periodo e' soppresso.
86. I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
87. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento e' sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonche' la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
88. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino della disciplina del rapporto con i concessionari dei servizi di riscossione dei tributi, al fine di individuare gli aspetti dell'erogazione del servizio di riscossione sulle cui modalita' gli enti impositori potranno negoziare con i concessionari in base alle specifiche esigenze locali, nonche' i meccanismi di remunerazione o di incentivazione piu' opportuni, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione della possibilita' di versamento dell'ICI e delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
b) adeguamento della cartella di pagamento e dell'avviso di iscrizione a ruolo alle esigenze di chiarezza dei contenuti e di comunicazione tra ente impositore e contribuenti;
c) incentivazione dell'utilizzo di procedure automatizzate per il reperimento dei contribuenti irreperibili;
d) snellimento delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute.
89. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
90. All'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'ultimo periodo del comma 6 e' soppresso.
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1999.
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AGGIORNAMENTO (32)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La proroga stabilita [...] dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999,[...]".
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AGGIORNAMENTO (33)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera a)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 297/99 e' abrogato il comma 35 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (34)
Il D.P.R. 3 settembre 1999, n. 353 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il riparto del contributo dello Stato a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori con sede legale in Roma e del Centro internazionale per le ricerche sul cancro di Lione e' effettuato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti".
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
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AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 ha disposto (con l'art. 9, comma 1-bis) che la riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualita' di cui al comma 54 del presente articolo, e' prorogata al 31 dicembre 2006.
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AGGIORNAMENTO (59)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 26, lettera b)) che alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede altresi' mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attivita' dell'aviazione civile) di cui al comma 40 del presente articolo iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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AGGIORNAMENTO (61)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 44) che "A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi".
Nel modificare l'art. 8 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati".
Art. 2.
1. A decorrere dall'anno 1996 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per i grossisti e per i farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel precedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza alle quali e' trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalla farmacia non concorre alla determinazione della base imponibile ne' ai fini dell'imposta ne' dei contributi dovuti dalla farmacia.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 1998, N. 124.
3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono elevate rispettivamente al 35 per cento e al 25 per cento. In ogni caso il maggior onere posto a carico delle regioni non puo' essere superiore alla differenza tra l'incremento annuo delle entrate tributarie regionali e delle devoluzioni di tributi erariali rilevato a consuntivo e quello convenzionalmente calcolato applicando un tasso annuo d'incremento pari al 2 per cento. Il Ministro del tesoro provvede all'eventuale rimborso spettante alle regioni. All'eventuale onere si provvede mediante l'aumento delle accise sui prodotti superalcolici in modo da determinare un incremento delle entrate di importo pari allo stesso onere.
4. Il rapporto tra le unita' sanitarie locali e i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di eta'.
5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua ed adottando lo standard di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille. Le regioni procedono alla ristrutturazione della rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicita' ed efficienza di gestione, anche utilizzando i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che devono essere prioritariamente finalizzati ai progetti funzionali al raggiungimento dei parametri indicati al primo periodo del presente comma. Le regioni completano la ristrutturazione della rete ospedaliera entro il 31 dicembre 1999. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attivita' di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualita' dell'assistenza.(39a)
6. L'INAIL puo' destinare in via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.
7. Il termine fissato dall'articolo 8, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per la cessazione dei rapporti convenzionali in atto tra il Servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica, ambulatoriale, generale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, e l'instaurazione di nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento, sulla modalita' di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate, e' prorogato a non oltre il 30 giugno 1996. Rimane confermata altresi' agli assistiti la facolta' di libera scelta delle strutture sanitarie e dei professionisti a norma degli articoli 8 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
8. Analogamente a quanto gia' previsto per le aziende ed i presidi ospedalieri dall'articolo 4, commi 7, 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facolta' di libera scelta, le regioni e le unita' sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantita' presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere.
9. In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanita', con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanita' individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della Sanita', si interpretano nel senso che sono applicabili anche al personale medico veterinario e ai dipendenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali a decorrere dal 1 gennaio 1996.
11. Fermo restando che le unita' sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero della sanita' il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali.
11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica puo' registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano controllano la gestione delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche attraverso osservatori di spesa o altri strumenti di controllo appositamente individuati. Qualora al 30 giugno di ciascun anno risulti la tendenza al verificarsi di disavanzi, le regioni e le province autonome attivano le misure indicate dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, riferendone in sede di presentazione della relazione prevista dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di fronteggiare le esigenze dei rispettivi servizi sanitari provvedono a predisporre un piano, da realizzare entro il 30 giugno 1997, per alienare, per affidare in gestione anche ad organismi specializzati ovvero per conferire, a titolo di garanzia per la contrazione di mutui o per l'accensione di altre forme di credito, gli immobili destinati ad usi sanitari sottoutilizzati o non ancora completati, o comunque non indispensabili al mantenimento dei livelli delle prestazioni sanitarie. Adottano altresi' i provvedimenti di trasferimento dei beni alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi, ove necessario, di organismi specializzati per la rilevazione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari. Scaduto tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', previa diffida, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le norme del presente comma non si applicano alle regioni e alle province autonome che non beneficiano di trasferimenti a carico del Servizio sanitario nazionale.
14. Per l'accertamento della situazione debitoria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unita' sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unita' sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformare in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrare nella contabilita' delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali.
15. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonche i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico".
16. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la disposizione di cui all'ultimo periodo continua a trovare applicazione limitatamente al settore agricolo.
17. Nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995. Per quanto riguarda il trattamento concesso per intemperie stagionali nel settore edile, gli importi massimi della integrazione salariale sono pari a quelli vigenti in base al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, incrementati del 20 per cento e successivamente adeguati nelle misure ivi previste.
18. Ai fini dell'applicazione del comma 19, si considera lavoro straordinario per tutti i lavoratori, ad eccezione del personale che svolge funzioni direttive:
a) quello che eccede le quaranta ore nel caso di regime di orario settimanale;
b) quello che eccede la media di quaranta ore settimanali nel caso di regime di orario plurisettimanale previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero, in applicazione di questi ultimi, dai contratti collettivi di livello inferiore. In tal caso, tuttavia, il periodo di riferimento non puo' essere superiore a dodici mesi.
19. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con piu' di quindici dipendenti, il versamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura e' elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.(54)
20. La quota del gettito contributivo di cui al comma 19 eccedente la somma di lire 275 miliardi per l'anno 1996 e di lire 300 miliardi a decorrere dal 1997, e' versata dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, per finanziare misure di riduzione dell'orario di lavoro e di flessibilita' dell'orario medesimo ivi incluse quelle previste dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trovano applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
21. Il versamento di cui al comma 20 non e' dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non e' altresi' dovuto per specifiche attivita' individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.
22. L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita' commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici nonche' delle imprese di spedizione e di trasporto con piu' di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e prorogato fino al 31 dicembre 1997 e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996 nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui. Per lo stesso periodo vige l'assoggettamento ai relativi obblighi contributivi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i relativi criteri concessivi nei limiti delle predette risorse.(20)
23. A valere sulla disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, una quota non superiore a lire 20 miliardi e' destinata, per l'anno 1996, al finanziamento dei contratti di solidarieta' nel settore artigiano.
24. A decorrere dal 1 gennaio 1996 le imprese comunicano ai sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal lavoro ed in favore dei quali sia riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, non impegnati in attivita' formative e di orientamento. I predetti nominativi vengono altresi' comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego. I comuni, gli enti locali ed i loro consorzi, ovvero i soggetti promotori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono provvedere ad avviare direttamente i predetti lavoratori in attivita' socialmente utili e di tutela dell'ambiente, anche in deroga all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515. I lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono il diritto al trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo pari a quello dell'attivita' ad essi offerta, ferme restando le eccezioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le imprese che fanno richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale sono tenute a darne contestuale informazione ai comuni di residenza.
25. L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralita' di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e' quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative nella categoria.
26. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
27. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
28. PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. I giornali pornografici e i cataloghi, esclusi quelli di informazione libraria, sono soggetti all'aliquota IVA del 19 per cento e sono parimenti esclusi dalla resa forfettaria di cui all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
29. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: "comma 8" sono inserite le seguenti: "e al comma 11, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, con esclusione dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278". Al medesimo articolo 3, comma 2, della citata legge n. 250 del 1990, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al presente comma la testata deve essere editata da almeno tre anni". L'ammontare dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 4, comma 2, della stessa legge, non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi.(24)
30. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: "Trentino-Alto Adige", sono aggiunte le seguenti: "e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero". Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, il comma 2 dello stesso articolo 3 della medesima legge n. 250 del 1990, deve essere interpretato nel senso che per imprese editrici di quotidiani costituite come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.(48)
31. All'articolo 2, comma 1, della legge 15 novembre 1993, n. 466, dopo le parole: "31 dicembre 1980" sono inserite le seguenti: "ed alle cooperative di giornalisti".
32. E' autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650.
33. Ai fini dell'ammissione alle provvidenze di cui ai commi 26 e 27 del presente articolo si applicano gli articoli 18 e 19, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 146.
34. E' abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 246. Entro il 31 marzo 1996 l'Ente poste italiane determina le nuove tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale, secondo la proceduta prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, lasciando inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 del presente articolo, fatto salvo il tasso di inflazione programmata. Per le testate non ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27, l'aumento non puo' essere superiore al 20 per cento annuo del costo di spedizione in abbonamento postale.
35. Lo stanziamento iscritto sul capitolo 4646 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e' ridotto di lire 300,4 miliardi annui.
36. A decorrere dal 1 gennaio 1995 la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n, 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' subordinata al regolare versamento per tutti i dipendenti dei contributi di legge ai rispettivi competenti enti previdenziali.
37. Con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, sentiti i Ministri competenti, sono trasferiti in proprieta' ai comuni prioritariamente, o ad altri enti locali che ne facciano richiesta, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non piu' utili ai fini istituzionali delle Amministrazioni dello Stato. Il prezzo di cessione e' fissato in misura pari ai due terzi del valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.
38. I beni trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici e storici. L'atto di cessione deve essere perfezionato entro un anno dalla data di richiesta.
39. Le partecipazioni azionarie delle aziende termali, gia' appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) possono essere cedute a titolo oneroso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il Ministero del tesoro-Direzione generale del tesoro provvede alla dismissione della partecipazione, in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' dello Stato, sulla base di una stima redatta dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.
40. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992 relativi a societa' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, poste in liquidazione coatta amministrativa, puo' essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ovvero dal pagamento in contanti, ove si tratti dei rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui al predetto articolo 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui al medesimo articolo 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti. Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate del Ministro del tesoro, conformemente alle modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 4-ter, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni.
41. Entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le societa' controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da societa' poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma.
42. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((58))
43. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare un decreto legislativo inteso a consentire, per il periodo transitorio di tre anni, l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione dell'attivita' a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che abbiano superato i 62 anni d'eta' e non abbiano raggiunto i 65 anni, se uomini, e che abbiano superato i 57 e non raggiunto i 60 anni, se donne.
44. Nell'esercizio della delega di cui al comma 43, il Governo dovra' attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) incompatibilita' dell'indennizzo con qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato ed erogazione dello stesso fino al compimento dell'eta' pensionabile;
b) subordinazione dell'erogazione dell'indennizzo alla cessazione definitiva dell'attivita', alla riconsegna delle autorizzazioni e dei permessi alle autorita' competenti nonche' alla cancellazione dei rispettivi albi od elenchi e dal registro delle ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) costituzione di un apposito fondo per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 43;
d) previsione, per il periodo 1996-2000, di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento, a carico degli iscritti alla gestione pensionistica degli esercenti attivita' commerciali, con devoluzione dello 0,02 per cento alla gestione pensionistica di categoria;
e) previsione di criteri per il riutilizzo da parte della gestione pensionistica di categoria delle somme eventualmente non impegnate per l'erogazione degli indennizzi.
45. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 43 e' trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.
46. Il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) trasferire alle regioni ulteriori funzioni amministrative, in particolare nelle materie di: turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, edilizia residenziale pubblica, formazione professionale e artigianato; riordinare la composizione e le attribuzioni della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
b) delegare alle regioni funzioni in materia di industria e commercio; di impiantistica sportiva; di trasporti di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalita' effettuati, ivi compresi i servizi ferroviari in concessione e gestione commissariale governativa nonche' i servizi locali svolti dalle "Ferrovie dello Stato Spa", fissando criteri omogenei allo scopo di fornire alla collettivita' servizi di trasporto necessari ai fabbisogni di mobilita' ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, conferendo la relativa autonomia finanziaria e procedendo al risanamento finanziario del settore;
c) riclassificare, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la rete viaria statale e regolamentare il trasferimento, d'intesa con le regioni interessate, delle competenze e delle proprieta' di tronchi di strade dall'ente ANAS alle regioni competenti, mantenendo alla competenza dell'ente ANAS le autostrade e le strade statali di cui alle lettere a) e b) del comma 6, lettara A, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, individuando altresi' le altre strade di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 6, lettera A, dell'articolo 2 del succitato decreto legislativo, che per la loro natura rientrano nel novero di quelle, d'interesse primario e strategico per lo Stato, da mantenere alla competenza dell'ente ANAS;
d) delegare alle regioni ulteriori funzioni amministrative nelle materie di cui alla lettera a), per gli aspetti e per i profili che restano nelle attribuzioni statali;
e) attribuire alle province, ai comuni e agli altri enti locali funzioni amministrative per le materie di interesse esclusivamente locale nei settori di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) prevedere, con particolare riguardo ai compiti di gestione, i settori prioritari per i quali opera la delega delle funzioni amministrative regionali agli enti locali, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione;
g) prevedere, con riguardo alle funzioni attinenti al sistema delle imprese, che le regioni, nell'ambito delle materie ad esse trasferite o delegate, ai sensi delle lettere a) e b), possano delegare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
47. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 46, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi nonche' a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di sviluppo e di programmazione nazionale, di indirizzo e di coordinamento, e alle amministrazioni periferiche di compiti di programmazione, di sviluppo nonche' compiti di utilizzazione, di coordinamento e di gestione di mezzi e strutture, con l'attribuzione ai dirigenti della responsabilita' per budget di spesa, apportando le necessarie modificazioni alla normativa di bilancio, con connesso avvio del controllo di gestione per la verifica dei risultati;
b) trasferimento o delega di funzioni alle regioni, concentrando le responsabilita' gestionali, organizzative e finanziarie, con contestuale soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato e corrispondente incremento delle entrate spettanti alle regioni stesse; disciplina dell'esercizio degli interventi sostitutivi da parte del Governo in caso di persistente inattivita' delle regioni nell'esercizio delle funzioni delegate e per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea; disciplina degli accordi di programma tra Stato e regione, anche al fine dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa regionale sulla base di criteri e principi di individuarsi nelle singole materie, qualora esistano esigenze di carattere unitario; trasferimento alle amministrazioni regionali e locali del personale e dei beni strumentali e delle relative risorse necessari all'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente legge e dei relativi decreti di attuazione;
c) attribuzione alla Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei compiti di monitoraggio dell'attivita' regionale trasferita e delegata, di promozione di intese ed adozione di atti qualora sia utile o necessario dettare discipline congiunte in materie di comune competenza tra Stato e regioni, ovvero determinare i livelli minimi di servizi, consentendo la partecipazione alla Conferenza dei Ministri finanziari, e provvedendo al riordino e soppressione degli organismi a composizione mista ancora esistenti;
d) valorizzazione dello strumento della mobilita' anche volontaria; aumento della flessibilita' dei poteri di organizzazione degli uffici.
48. Relativamente al Ministero dei trasporti e della navigazione, il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a razionalizzare le strutture degli attuali organismi preposti al settore dell'aviazione civile, con particolare riferimento alla Direzione generale dell'aviazione civile ed al Registro aeronautico italiano.(14)
49. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 48, il Governo dovra' provvedere all'istituzione di un'unica struttura, sottoposta nelle sue funzioni all'indirizzo e al controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di una piu' efficiente prestazione dei servizi, anche in attuazione dei principi e delle normative dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia, procedendo alle eventuali modifiche del codice della navigazione conseguenti alla suddetta riorganizzazione.
50. In fase di prima applicazione il personale conserva il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti vigenti nei settori di provenienza. All'unificazione giuridica ed economica del personale interessato si provvedera' mediante la predisposizione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, di apposite tabelle di equiparazione, da predisporre entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
51. In particolare per il settore dei trasporti pubblici regionali, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 46, il Governo si atterra ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale con qualsiasi modo di trasporto esercitati, ivi compresi i servizi ferroviari in concessione e gestione governativa e i servizi locali svolti dalle "Ferrovie dello Stato Spa"; affidare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico attraverso concessioni regolate da contratti di servizio, aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da parte delle regioni o degli enti locali, stabilendo che il relativo costo e' finanziato dai bilanci regionali e prevedendo che i servizi ulteriori, rispetto a quelli corrispondenti ai livelli minimi definiti dalle regioni, siano determinati dai contratti di servizio stipulati tra le aziende e/o societa' concessionarie e gli enti locali e che il corrispondente costo sia a carico dei bilanci dei medesimi enti locali; separare istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei servizi; definire i criteri per l'istituzione, a livello regionale e locale, di specifici organismi preposti alla formazione e attuazione dei piani di trasporto e alla preparazione e gestione dei contratti di servizio pubblico;
b) delegare alle regioni il compito di stipulare contratti di servizio e di programma, con decorrenza dal 1 gennaio 1997, con le societa' concessionarie di servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonche' con le societa' di servizio ferroviario in regime di gestione commissariale governativa, indicando le modalita' di trasferimento alle regioni delle corrispondenti risorse;
c) definire le procedure e i criteri per la ristrutturazione delle societa' di servizio ferroviario in regime di gestione commissariale governativa da attuarsi mediante affidamento e di incarico alla societa' "Ferrovie dello Stato Spa" per la predisposizione del piano di ristrutturazione e successivo affidamento in concessione alla stessa societa' per non piu' di un triennio, esercitando il controllo sull'attuazione del piano;
d) consentire alle regioni di subentrare, non prima del 1 gennaio 1998, con propri autonomi contratti di servizio regionale di contratto di servizio pubblico tra Stato e "Ferrovie dello Stato Spa" e definire le procedure di subentro;
e) garantire il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a partire dal 1 gennaio 1999;
f) procedere all'individuazione di livelli minimi di servizio qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare comunque l'esercizio del diritto alla mobilita' dei cittadini.
52. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi di decreti legislativi di cui ai commi da 46 a 51 al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle altre competenti Commissioni parlamentari; il parere e' espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
53. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 46, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dai commi 47 e 51 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 52, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1997.
54. In considerazione dell'autofinanziamento del Servizio sanitario nazionale, introdotto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme, nonche' autorizzare l'adozione, a titolo sperimentale, di modelli gestionali di tipo aziendalistico, nell'ambito dei servizi di emergenza, purche' finalizzati ad un risparmio di risorse.
55. A far data dal 1 giugno 1996 le funzioni in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali insistenti sul territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, alle due province autonome medesime, secondo modalita' determinate con decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che disciplinano altresi' i rapporti finanziari e patrimoniali.
56. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonche' di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno.
57. Il Governo e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1996 uno o piu' decreti legislativi per disciplinare la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operino nel settore musicale.
58. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 57, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) identificazione degli enti di cui al comma 57 comprendendo nella categoria: gli enti, associazioni o istituzioni, pubbliche o private, che svolgano attivita' di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonche' quelli che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali; in ogni caso, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche ad essi assimilate, disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;
b) determinazione delle condizioni della trasformazione, comprendendovi: situazione economico-finanziaria di equilibrio; gestione improntata ad imprenditorialita' ed efficienza;
c) individuazione dei soggetti pubblici che concorrono alla fondazione. Tra questi dovranno comunque essere presenti lo Stato, la regione e il comune nei quali gli enti hanno sede:
d) determinazione delle modalita' e degli strumenti con i quali lo Stato, la regione e il comune promuovono d'intesa l'intervento di altri enti o soggetti pubblici e privati nelle fondazioni;
e) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascun ente, con particolare riferimento alla formazione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attivita' istituzionale, nonche' alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' culturali dell'ente. Per il perseguimento dei fini sociali la fondazione potra' disporre, tra le sue fonti di finanziamento, anche delle seguenti: 1) contributi di gestione a carico del bilancio dello Stato, della regione e del comune; 2) altri contributi pubblici ed erogazioni liberali dei privati; 3) rendite del suo patrimonio e proventi delle sue attivita'; 4) altre somme erogate alla fondazione a qualsiasi titolo non destinate a patrimonio; 5) contributi versati dai fondatori e dai sostenitori delle fondazioni; 6) somme derivanti da eventuali alienazioni patrimoniali non destinate ad incremento del patrimonio per delibera del consiglio di amministrazione. Lo statuto della fondazione deliberato dai soci fondatori e' approvato con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di attivita' culturali;
f) adeguata vigilanza sulla gestione economico-fianaziaria dell'ente;
g) incentivazione, anche attraverso la rimozione di ostacoli normativi, del miglioramento dei risultati della gestione;
h) previsioni di incentivi per la costituzione in forme organizzative autonome dei corpi artistici e delle altre unita' operative, senza pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attivita' della fondazione;
i) applicazione alle erogazioni liberali a favore dell'ente, anche in forma di partecipazione al fondo di dotazione, della disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
l) previsione di una disciplina transitoria delle liberalita' piu' favorevole di quella descritta alla lettera i), limitata alla fase di avvio e senza oneri per il bilancio dello Stato;
m) conservazione da parte delle fondazioni dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge agli enti originari.
59. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 57 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. Essi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi i termini previsti dal presente comma, il procedimento di emanazione dei decreti legislativi prosegue anche in mancanza dei pareri richiesti.
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 15 marzo 1997, n. 59 ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che il termine di cui al comma 48, del presente articolo e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 59, comma 59) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998; i relativi trattamenti, comprensivi delle contribuzioni figurative, possono essere erogati nei limiti del gettito contributivo derivante dalla applicazione delle predette disposizioni".
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 11 luglio 1998, n. 224 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che il commma 29, ultimo periodo, del presente articolo 2 "deve essere interpretato nel senso che il limite del 50 per cento ivi previsto e' riferito unicamente all'ammontare dei contributi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, fatto salvo l'ulteriore aumento previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, stabilito nel limite del 70 per cento dei costi per le imprese editrici di giornali dall'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e nell'80 per cento dei costi per le imprese radiofoniche dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250".
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AGGIORNAMENTO (39a)
Il D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2001, n. 405 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dal comma 5 del presente articolo, le regioni adottano lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.
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AGGIORNAMENTO (48)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto :
-(con l'art. 4, comma 187) che "Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalita' di trasmissione";
-(con l'art. 4, comma 189) che l'efficacia della disposizione di cui al comma 187 della L. 350/2003 e'subordinata all'autorizzazione delle competenti autorita' europee.
---------------- AGGIORNAMENTO (54) La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 71) che "A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' soppresso". ----------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
Art. 3.
1. A decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella B allegata alla presente legge, per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge, intendendosi trasferire alla competenza regionale le relative funzioni.
2. A decorrere dall'anno 1997, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella C allegata alla presente legge; tale importo e' aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria. (19)
3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento percentuale della quota spettante a ciascuna regione e' calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella C allegata alla presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove tale differenza e' inferiore al valore medio, le quote del fondo perequativo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la regione ove la differenza e' minima e pari al tasso d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza e' massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza e' superiore al valore medio e per le regioni del Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura pari al tasso d'inflazione programmato.
4. Al fine di far fronte ad eventuali difficolta' di cassa segnalate dalle regioni a statuto ordinario, il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere anticipazioni straordinarie di cassa, senza interessi, nei limiti delle differenza presunte risultanti dalla tabella C allegata alla presente legge, con regolamentazione da effettuare nell'anno successivo, a valere sulle erogazioni di cui al comma 2. Le regioni sono autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci in distinti capitoli di entrata la quota dell'accisa di cui ai commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare presunto del fondo perequativo ad esse spettante negli importi rispettivamente indicati dalla tabella C; il limite di indebitamento e delle anticipazioni ordinarie di cassa non puo' comunque essere inferiore a quello determinato per l'anno 1995.(19)
5. L'entrate di cui al comma 12 del presente articolo sono comprensive dei conguagli relativi al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno 1993, occorrenti per assicurare a ciascuna regione le risorse indicate all'articolo 4, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 500; per gli anni 1994 e 1995 si provvede in sede di assegnazione dei fondi di cui al comma 2. Per le regioni che evidenziano conguagli negativi, per le quali il fondo di cui al comma 2 non risulta sufficiente, per procedere alle relative compensazioni si provvede, per la parte eccedente, sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo. Per effetto dei predetti conguagli e della conseguenziale nuova distribuzione regionale del fondo comune relativo all'anno 1995, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto e con effetto dall'anno 1997, modifiche agli importi di cui alla tabella C allegata alla presente legge e ad operare, con le stesse modalita' sopra indicate, le opportune compensazioni relative all'anno 1996.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono applicarsi anche alle eventuali operazioni di ricontrattazione e consolidamento delle esposizioni debitorie verso istituiti di credito avviate insieme al ripiano dei disavanzi dalle regioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del citato decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Le erogazioni del Ministero del tesoro sono effettuate ad unico istituto di credito indicato dalla regione quale capofila qualora le operazioni di ricontrattazione e consolidamento siano effettuate con piu' di due istituti di credito.
7. A decorrere dall'anno 1997 la trattenuta di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' effettuata sulle erogazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 1996 la trattenuta viene operata sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo.
8. Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo includono la somma di lire 1.130 miliardi vincolata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Una parte delle risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente comma e' utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregionali, cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge statale di programmazione economica. (3)(27)
9. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di utilizzo delle risorse assegnate nel settore dell'agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge statale. Se entro il 30 giugno 1996 non sara' in vigore la nuova legge sugli interventi programmatici in agricoltura, le regioni potranno utilizzare le risorse attribuite con la presente legge nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 8. Nel 1996 le regioni destinano al settore del trasporto pubblico locale somme non inferiori alla quota del Fondo nazionale trasporti per il 1995.
10. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1996 un terzo dell'aliquota e' devoluto alle regioni, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali si effettuano le coltivazioni. Le regioni impegnano tali proventi per il finanziamento di piani di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti".
11. Per l'anno 1996 il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, determinato in misura percentuale del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, non dovra' essere inferiore a lire 300 miliardi.
12. A decorrere dal 1 gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, e' attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilita' speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata "Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario". Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma.(20)(35) (61)
12-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
13. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla societa' petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati in ciascuna regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. Le modalita' ed i termini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, da stabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge. L'imposta regionale puo' essere differenziata in relazione al luogo di ubicazione dell'impianto di distribuzione, tenendo conto di condizioni particolari di mercato. Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalita' stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantita' di benzina erogata nei rispettivi territori. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente. Le regioni hanno facolta' di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarita' all'organo competente per l'accertamento. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e da' quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilita'.
14. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono abrogati gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.
15. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonche' della norme ad essi connesse, le regioni, nonche' le province autonome, possono determinare, con propria legge, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.
16. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
17. Nell'esercizio della facolta' di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono garantire:
a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata nel territorio regionale o provinciale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;
b) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso.
18. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione o della provincia autonoma, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 15, non puo' essere compensata con trasferimenti erariali.
19. Nel rispetto delle competenze delle regioni in merito agli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, sono aboliti:
a) il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551;
b) la quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente e' ridotta da 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
20. Al fine di incrementare le disponibilita' finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarieta' tra le famiglie a reddito piu' elevato a quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza e' istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle universita' statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'universita' o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'universita' degli studi della Calabria per la quale la tassa e' dovuta alla medesima universita' ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le universita' e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo.
21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato. (57)
22. Le regioni e le province autonome concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonche' gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
23. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e' interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 e' istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosi' come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
25. Presupposto dell'imposta e' il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.
26. Soggetto passivo dell'imposta e' il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.
27. Il tributo e' dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivate dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di materie prime e di energia, con priorita' per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonche' a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse e' disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.
28. La base imponibile e' costituita dalla quantita' dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. Il tributo e' versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore e' tenuto a produrre alla regione in cui e' ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantita' complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonche' dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio e' ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalita' di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, e' differito al 31 luglio 1996.
31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. (25)
32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorche' in via non esclusiva, l'attivita' di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, e' soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attivita' le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, e' tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della costatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attivita' e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attivita', al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanza di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalita' previste dall'ultimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facolta' di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.
35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
36. Nell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
"i-bis) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".
37. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
"g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; ".
38. Per l'anno 1996 il tributo e' dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo e' determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilita' di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva e' esente dalla responsabilita' relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.
39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma.
40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo e' dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.
41. Al comma 4 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole da: "ad agevolare il finanziamento" fino a: "dal riciclaggio dei film di polietilene." sono sostituite dalle seguenti: " e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scarti di film di polietilene.".
42. In attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, di cui all'articolo 14, comma 1, della citata legge n. 36 del 1994, e' determinata secondo le modalita' stabilite per categorie di utenti ai commi 43, 44, 45, 46 e 47 del presente articolo ed e' riscossa dai comuni o loro consorzi.
43. Per le utenze civili, la quota di tariffa e' fissata al metro cubo in lire 400 per il 1996 e in lire 500 dal 1997.
44. Per le utenze industriali, la quota tariffaria e' determinata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 36 del 1994, sulla base della qualita' e della quantita' delle acque reflue scaricate in fognatura.
45. I comuni o loro consorzi determinano la quota tariffaria per le utenze industriali mediante l'applicazione della formula tipo fissata dalla legislazione nazionale e delle relative tariffe stabilite dalla legislazione regionale in attuazione dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.
46. Per la determinazione della quota tariffaria delle utenze industriali, le province fissano i valori di riferimento dei parametri 7, 8 e 9 della tabella C allegata alla citata legge n. 319 del 1976 ai fini di stabilire il trattamento biologico delle sostanze organiche tramite un impianto medio di depurazione delle acque reflue scaricate in fognature.
47. Le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 del presente articolo non si applicano alle acque termali, che devono essere disciplinate da leggi speciali secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, salvo se assoggettate ad obbligo di utilizzare il servizio di depurazione.
48. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'articolo 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 GENNAIO 1999, N. 2. Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalita' di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalita' stesse, e' versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprieta', del locatario con facolta' di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalita', in tutti gli altri casi.(19)
49. La misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalita' eseguite nel proprio territorio, e' determinata da ciascuna provincia, con delibera del consiglio, entro i limiti minimo dell'80 per cento massimo del 100 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.
50. L'addizionale si applica nella misura minima fino a quando le province non determinano una misura diversa.
51. La misura dell'addizionale di cui al comma 50 e le diverse misure determinate dalle province di applicano alle formalita' richieste, rispettivamente, a partire dal 1 gennaio 1996 e dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutivita' della delibera consiliare.
52. Le province comunicano agli uffici del pubblico registro automobilistico competente e al Ministero delle finanze-Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalita' locale, l'avvenuta variazione della misura dell'addizionale non oltre il quinto giorno successivo alla intervenuta esecutivita' della delibera. Le province possono, altresi', relativamente all'addizionale, esercitare presso l'Automobile Club d'Italia e i dipendenti uffici provinciali esattori, il controllo svolto dal Ministero delle finanze per il corrispondente tributo erariale.
53. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalita' per l'attuazione delle norme di cui ai commi da 48 a 55 del presente articolo.
54. A decorrere dal 1 gennaio 1996 e' soppressa l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e sono abrogati gli articolo 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
55. Alle province viene detratto dai trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti un importo corrispondente al gettito netto dell'addizione provinciale di cui al comma 48 con l'aliquota minima, virtualmente calcolato con riferimento all'anno 1994, diminuito del gettito netto per l'anno 1994 dell'imposta soppressa di cui al comma 54. Alle province di nuova istituzione di cui ai decreti legislativi 6 marzo 1992, nn. 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 254, e 30 aprile 1992, n. 277, nonche' a quelle di cui traggono origine le province di nuova istituzione, la detrazione e' effettuata in proporzione all'ultima popolazione disponibile. Alla comunicazione al Ministero dell'interno e alle singole province dei dati di riferimento provvede l'Automobile Club d'Italia.
56. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti ad accelerare la revisione del catasto e ad assicurare la partecipazione dei comuni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione ai comuni della competenza in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi definiti dal Ministero delle finanze. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e' deliberata entro il 31 dicembre 1996 e puo' essere modificata ogni cinque anni;
b) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine il Ministero delle finanze indice conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso espresso del comune sulle tariffe la determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di cui alla lettera c);
c) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei presidenti dei componenti saranno ispirate a criteri di massima semplificazione e di rappresentativita' delle regioni, delle province e dei comuni;
d) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito, con l'esclusione dei regimi legali di determinazione dei canoni, neutralizzando gli effetti della maggiore pressione fiscale derivante dalla suddetta esclusione con le necessarie modifiche alla disciplina dei singoli tributi;
e) attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1997 e fino alla revisione generale degli estimi e del classamento, della facolta' di stabilire, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, una riduzione o un aumento, comunque non superiori al 10 per cento, del valore imponibile delle unita' immobiliari site nelle singole microzone di cui alla lettera a), in considerazione della dotazione dei servizi pubblici comunali.
57. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui al comma 56 alle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il parere entro trenta giorni dalla ricezione.
58. Al fine di procedere all'aggiornamento del catasto e, quindi, al recupero di aree di evasione fiscale:
a) i comuni procedono alla individuazione di immobili non regolarmente censiti in catasto anche attraverso incroci con informazioni contenute in banche dati di altri enti. Per la copertura degli oneri connessi alla formazione o alla acquisizione delle suddette banche dati, mediante i piani economico-finanziari di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, puo' essere utilizzata una quota non superiore al 50 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla suddetta attivita';
b) l'Amministrazione finanziaria procede alla eliminazione dell'arretrato giacente presso gli uffici del territorio anche mediante convenzioni con enti pubblici di natura associativa e le associazioni degli enti locali, ovvero progetti finalizzati finanziati con incentivi economici ai sensi dei commi da 193 a 196 del presente articolo.
59. Il comma 4 dell'articolo 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' sostituito dal seguente:
"4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare".
60. Nell'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondita' di un metro lineare "convenzionale";
b) il comma 7 e' abrogato.
61. Nell'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, i commi 1, 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa e' ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.
2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
a) occupazione di suolo comunale:
CLASSI Minima Massima DI per mq. per mq. COMUNI lire lire - - - Classe I . . . . . . . . . . . . . 2.000 12.000 Classe II . . . . . . . . . . . . 1.500 10.000 Classe III . . . . . . . . . . . . 1.500 8.000 Classe IV . . . . . . . . . . . . . 750 6.000 Classe V . . . . . . . . . . . . . . 750 4.000
b) occupazioni di suolo provinciale:
minima di lire 750 mq.,
massima di lire 4.000 mq.;
c) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) puo' essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonche' per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi." .
62. Il comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica." .
63. I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:
a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;
b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio' destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;
c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola nei comuni classificati montani;
d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa anche fin dal 1 gennaio 1988;
e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non e' dovuta.
63-bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono, con apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni possono attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin dall'anno 1988.
64. Per l'esercizio 1996 i comuni e le province possono con propria delibera rideterminare entro il 31 gennaio 1996 le tariffe delle varie fattispecie di occupazione purche' l'aumento di ciascuna tariffa, fermi rimanendo i limiti massimi previsti dagli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, non sia superiore al 5 per cento della tariffa applicata nel 1995.
65. Il comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entita' dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
66. La concessione di aree e di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte dei comuni e delle province in favore delle associazioni o societa' sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, puo' essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori.
67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purche' l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
68. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente: "Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonche' le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti";
b) all'articolo 61, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'articolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto al ruolo per l'anno successivo.";
c) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 62 e' sostituito dal seguente: "La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4";
d) il comma 2 dell'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
"2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva";
e) il comma 1 dell'articolo 65 e' sostituito dal seguente:
"1. La tassa puo' essere commisurata o in base alla quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualita', alla quantita' effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento";
f) i commi 1 e 2 dell'articolo 66 sono sostituiti dai seguenti:
"1. E' facolta' dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte e' comunque da computare nel limiti del 25 per cento.
2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'articolo 62 sono computate nel limite del 50 per cento";
g) il comma 1 dell'articolo 77 e' sostituito dal seguente:
"1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'articolo 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente".
69. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
70. Le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applicano a decorrere dalla data di acquisto della personalita' giuridica o di trasformazione in aziende speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alle predette date e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.
71. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del versamento delle imposte dirette, per i consorzi di cui agli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, trasformati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di quattro mesi decorre da tale data.
72. I valori risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che ne venga attestata la conformita' alle norme del codice civile in materia di conti annuali e, ove applicabili, alle disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, da uno o piu' soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si considerano fiscalmente dedotti anche se eccedenti i limiti ivi previsti. Con decreto del Ministro delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione province d'Italia (UPI), la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL), da emanare entro il 31 dicembre 1996, possono essere emanate le disposizioni concernenti i criteri e le modalita' che i soggetti cui si applica il citato articolo 66, comma 14, devono osservare con l'inizio o il ripristino dell'ordinario regime tributario.
73. Gli utili e le perdite degli esercizi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono portati, rispettivamente, in aumento e in diminuzione del costo fiscale della partecipazione e, in caso di distribuzione, si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
74. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la cifra: "600.000" e' sostituita dalla seguente "100.000".
75. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
76. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
77. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
78. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
78-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
79. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
80. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 .
81. Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a registrazione a tassa fissa e non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attivita' commerciali .
82. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 16:
1) nel comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47 e le pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'articolo 46; ";
2) nel comma 1 dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente; ";
3) nel comma 3, secondo periodo, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) e c-bis)";
b) nell'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: "nelle lettere b) e n-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle lettere b), c-bis) e n-bis)".
83. Nell'articolo 1, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c) e c-bis)".
84. Le disposizioni di cui al comma 82, lettera a), si applicano per gli emolumenti e le indennita' percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data in entrata in vigore della presente legge. Per gli emolumenti percepiti in periodo di imposta precedenti non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' alla restituzione di somme gia' rimborsate.
85. E' escluso dall'imposizione sul reddito dell'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 in eccedenza rispetto alla media degli investimenti del periodo d'imposta anteriore a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati e dei quattro precedenti. L'esclusione non compete alle banche ed alle imprese di assicurazione. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. Il beneficio fiscale si applica, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunita' europee per le diverse aree territoriali di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonche' per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed incrementi di rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del medesimo testo unico in misura non superiore a lire 5 miliardi, con ragguaglio alla durata dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi, nonche' un numero di dipendenti, calcolato come media riferita all'esercizio stesso ed ai due precedenti, non superiore a venti. Il titolo II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito dal titolo II riportato nell'allegato 1 alla presente legge.
86. Il beneficio fiscale di cui al comma 85 si applica anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995 anche se con un'attivita' di impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare e' quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello di realizzo degli investimenti agevolati di cui al comma 85.
87. Per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante i contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
88. Indipendentemente da quanto previsto dal comma 85, per i beni strumentali nuovi, ad eccezione degli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai beni consegnati o spediti entro il 30 aprile 1996, purche' entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia versato da parte dell'acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, un importo pari ad almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo del bene o a condizione che i relativi contratti risultino conclusi non oltre il 30 settembre 1995. Per i beni consegnati o spediti dopo il 31 dicembre 1995, l'investimento si considera realizzato nel periodo di imposta in cui il contratto e' concluso e il reddito agevolato va escluso dall'imposizione nel periodo di imposta in cui i beni sono consegnati o spediti.
89. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e dei commi da 85 a 93 del presente articolo, sono ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati, il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo l'ammontare degli investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta per la realizzazione di investimenti di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 357 del 1994 e ai commi da 85 a 93 del presente articolo, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore; l'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui i predetti beni sono ceduti. La disposizione si applica per le cessioni effettuate a decorrere dal 15 settembre 1995.
90. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
91. Le agevolazioni di cui ai commi da 85 a 93 del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attivita' produttive, ad eccezione delle agevolazioni alle attivita' di ricerca, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e delle successive disposizioni dettate dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 244 del 1995.
92. Ai fini dell'acconto relativo al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, l'imposta dovuta per l'esercizio precedente va rideterminata computando il reddito di impresa senza tener conto delle esclusioni dal reddito previste dai commi da 85 a 91.
93. Nell'articolo 74, comma 2, primo e secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "e nei due successivi", sono sostituite dalle seguenti: "e nei quattro successivi". La disposizione di cui al presente comma si applica per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
94. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma dell'articolo 42 e' sostituito dal seguente:
"Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte da' avviso al contribuente nonche' al cessionario nei casi previsti dall'articolo 43-bis." ;
b) dopo l'articolo 43 sono inserti i seguenti:
"Art. 43-bis. (Cessione dei crediti di imposta). - 1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non puo' cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.
3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche' al concessionario del servizio della riscossione presso il quale e' tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Art. 43-ter. - (Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo) - 1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed e' efficace a condizione che l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione stessa gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
3. Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2.
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da questo controllate; si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o societa' controllante o tramite altra societa' controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43-bis.".
95. Le cessioni dei crediti di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 94, lettera b), del presente articolo, effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' alle disposizioni degli articolo 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono efficaci nei confronti dell'amministrazione finanziaria a condizione che la notifica delle cessioni venga rinnovata con le modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 94, lettera b), del presente articolo. In ogni caso le cessioni sono prive di effetti se alla data in cui e' effettuato il rinnovo della notifica sono stati gia' emessi ordini di pagamento.
96. Le disposizioni dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 94, lettera b), del presente articolo, si applicano alle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
97. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'applicazione dei commi da 94 a 96 del presente articolo.
98. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto sono ammessi a versare, entro il 31 maggio 1996, senza applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori ritenute relative ai compensi in natura e ai rimborsi spese, con presentazione di documenti giustificativi corrisposti fino al 31 ottobre 1995. Conseguentemente, entro lo stesso termine, detti soggetti sono ammessi a presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute relative ai compensi in natura e ai rimborsi spese e senza applicazione di sanzioni, dichiarazioni integrative per rettificare quelle gia' presentante utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per gli stessi periodi di imposta con decreto del Ministro delle finanze.
99. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al comma 98 e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.
100. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative di cui al comma 98 non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta. Le dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per la deducibilita' dei valori ai fini delle imposte sui redditi.
101. Le disposizioni di cui ai commi da 98 a 100 e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono state gia' rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti a quelle che si instaurano fino alla data del 31 maggio 1996, concernenti i compensi in natura e i rimborsi spese di cui al comma 98 corrisposti fino al 31 ottobre 1995, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta, alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa, nonche' della ricevuta o attestato di versamento delle ritenute.
102. A decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' soppressa l'agevolazione relativa all'imposta locale sui redditi prevista per le aziende e istituti di credito dal primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di destinazione di quote di reddito a riserva legale o statutaria o comunque indisponibili, in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio.
103. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) all'articolo 53, comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge." ;
b) all'articolo 55, comma 3, lettera b), le parole: "perdite dell'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "perdite di esercizio";
c) all'articolo 67, comma 8, le parole: "Per i beni concessi in locazione finanziaria sono deducibili quote costanti di ammortamento determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprieta' al termine del contratto e non e' ammesso l'ammortamento anticipato" sono sostituite dalle seguenti: "Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato";
d) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente:
"Art. 71 - (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti) - 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformita' a disposizioni di legge. La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,50 per cento e' deducibile in quote costanti nei sette esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e' inferiore al limite dello 0,50 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in conformita' a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non sono piu' deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonche' la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-bis.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio." ;
e) all'articolo 90, comma 4, le parole: "di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 67" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 7 e 8 dell'articolo 67." ;
f) il comma 2 dell'articolo 118 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del rapporto di deducibilita' di cui all'articolo 63 e all'articolo 75, comma 5, non si tiene conto dei redditi esclusi dall'imposta ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".
104. Agli effetti della determinazione della base imponibile dell'imposta locale sui redditi prevista dall'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il criterio indicato nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 63 del citato testo unico deve intendersi applicabile anche ai redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti residenti esclusi dall'imposta locale sui redditi a norma dell'articolo 115 del medesimo testo unico, e successive modificazioni. Per i periodi di imposta precedenti a quello per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri adottati anche se diversi da quello previsto del periodo precedente.
105. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materie di neutralita' delle fusioni e delle scissioni, non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento o da concambio, emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle societa' fuse, incorporate o scisse nonche' per l'iscrizione dell'avviamento. I dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.
106. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilita'.
107. La disposizione del comma 103, lettera a), si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del comma 103, lettera d), si applica, per gli enti creditizi e finanziari, a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per detto periodo di imposta, il limite dello 0,50 per cento previsto dal comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, e' commisurato al valore nominale o di acquisizione dei crediti. Il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo di imposta anteriore a quello predetto ha rilevanza anche ai fini fiscali e la differenza tra il valore nominale o di acquisizione dei crediti medesimi e il loro valore di bilancio si considera dedotta anche per la parte riferibile agli accantonamenti ad apposito fondo di copertura per rischi su crediti dedotti negli esercizi precedenti. L'ammontare non dedotto e' deducibile in nove quote costanti a decorrere dal primo periodo di imposta di applicazione.
108. In alternativa alla deduzione prevista dall'ultimo periodo del comma 107, e' data facolta' di optare per la deduzione delle perdite su crediti di cui all'articolo 66, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di prima applicazione del comma 103, lettera d), e fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle svalutazioni non dedotte negli esercizio anzidetti. La facolta' deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; essa non e' revocabile e deve riguardare l'ammontare complessivo delle svalutazioni non dedotte. Ai fini dell'applicazione del presente comma le perdite sono commisurate al valore nominale o di acquisizione dei crediti, ridotto delle svalutazioni effettuate a partire dal suddetto primo periodo di imposta di applicazione.
109. La disposizione del comma 103, lettera b) si applica da l periodo di imposta in corso alla data del 20 agosto 1994. La disposizione della lettera c) del medesimo comma 103 si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per i periodi di imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del criterio previsto dalla predetta lettera c) e delle disposizioni di cui alla lettera e) del medesimo comma 103. Per i contratti di locazione finanziaria relativi a beni il cui ammortamento sia iniziato anteriormente al predetto periodo di imposta, ai fini del computo del limite previsto dall'articolo 71 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si considerano anche i crediti impliciti su tali contratti, se l'ammortamento di detti beni e' computato con i criteri introdotti dalla lettera c) del comma 103. La disposizione della lettera f) del comma 103 si applica a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per i periodi di imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri adottati anche se diversi da quello previsto da tale disposizione.
110. L'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' prorogata fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.
111. Nel computo del patrimonio netto delle imprese su cui si applica l'imposta prorogata ai sensi del comma 110, non si tiene conto dell'incremento del capitale sociale e delle riserve e fondi aventi natura di capitale, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, se conferiti in denaro, rispetto alle corrispondenti voci risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, ne' del valore di bilancio delle passivita', anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, indicate nel comma 3-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1992, emesse successivamente al 31 dicembre 1995; per le societa' cooperative e loro consorzi non si tiene conto dell'incremento delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, esclusi quelli che determinano la predetta imposta applicando i criteri previsti dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1992, non si tiene conto dell'incremento del patrimonio netto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995.
112. Per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data 30 settembre 1995 l'acconto dell'imposta sul patrimonio netto, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' dovuto in misura pari al 55 per cento.
113. Nei confronti dei soggetti che nell'esercizio di attivita' commerciali percepiscono capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta del 12,5 per cento, prevista dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e' applicata a titolo di acconto.
114. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. >725, e' sostituito dal seguente:
"1. Sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da societa' con azioni non quotate in borsa, la ritenuta di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura del 12,5 per cento a condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo o di riferimento non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di sette punti, per le obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti".
115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche e dalle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata del prestito nonche' alle garanzie prestate. (55) (58) (60) ((64))
116. Le disposizioni del comma 114 si applicano in relazione alle obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quelle del comma 115 si applicano a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in deroga a quanto stabilito dal regolamento di emissione delle obbligazioni e titoli similari e' consentito alla societa' o ente emittente di rimborsare anticipatamente le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente alla predetta data, tenendo conto degli interessi e altri proventi maturati alla data del rimborso anticipato. Il comma 115 non si applica in caso di rimborso delle obbligazioni e titoli similari entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
117. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, primo comma, n. 7), sono soppresse le parole: "terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia, pietrame in genere,";
b) nell'articolo 5 dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
"Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti modalita' e termini particolari per la compilazione, l'emissione, la consegna, l'utilizzazione e la sottoscrizione delle bolle di accompagnamento, in relazione alle peculiarita' che caratterizzano il trasporto di terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia, pietrame in genere".
118. La disposizione di cui al settimo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' da intendere nel senso che le cessioni ivi considerate sono effettuate oggettivamente senza pagamento di imposta anche se riguardano rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, che sono stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati e sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio, senza modificarne la natura. Non si fa luogo a rimborsi di imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.
119. Nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: " ; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi." sono sostituite dalle seguenti: "e del 60 per cento per gli anni successivi ridotto al 50 per cento, a partire dall'anno 1996, per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie".
120. Nell'articolo 7, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "In deroga al precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "In deroga al secondo e al terzo comma";
b) nella lettera d) le parole: "le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale" sono sostituite dalle seguenti: "le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale";
c) nella lettera e) dopo le parole: "le prestazioni di servizi" sono inserite le seguenti: "e le operazioni";
d) nella lettera f) le parole: "le prestazioni di servizi di cui alla lettera e), escluse di quelle di consulenza tecnica e legale" sono sostituite dalle seguenti: "le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale".
121. All'articolo 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " ; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale".
122. I numeri 3) e 4) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e acrediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; ".
123. Le disposizioni di cui al comma 122 hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, se le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
124. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 31), le parole: "per adattare i veicoli dei titolari di patenti speciali e relativi accessori e strumenti montati sul veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, di proprieta' di titolari di patenti speciali, relativi accessori e strumenti montati sul veicolo medesimo".
125. Per ciascuno dei periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 1994, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che non hanno effettuato la comunicazione di cui al penultimo comma del predetto articolo 34, ne' l'eventuale rinuncia al regime di esonero possono effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale o la rinuncia al regime di esonero con riferimento a ciascun periodo di imposta, a condizione che per gli stessi periodi siano stati osservati gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
126. Il termine di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' prorogato al 31 dicembre 1995.
127. All'articolo 8, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo la parola: "importazioni" sono inserite le seguenti: "effettuate dal 1 gennaio 1973".
128. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge lo sconto non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico che le imprese, ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono tenute a concedere alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri, nonche' agli istituti di ricovero e cura, per le cessioni di specialita' medicinali e prodotti galenici, deve essere stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate ed applicato sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto in esso compresa. Il prezzo di vendita cosi' determinato costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. La disposizione si applica anche alle operazioni dipendenti da contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge se il loro contenuto in ordine ai criteri di determinazione del prezzo e' stato accettato dalle parti in conformita' a quanto stabilito nel primo periodo del presente comma; diversamente non si fa' luogo a rimborsi di imposta gia' pagata, ne' sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente alle consegne eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
129. A decorrere dal 1 aprile 1996, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali e' prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale, collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al prezzo piu' basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche di cui al presente comma. Ai fini dell'applicazione del presente comma i prezzi dei farmaci sono rapportati all'unita' posologica, tenendo conto della eventuale diversita' di concentrazione di principio attivo. Il medico che prescrive un farmaco avente un prezzo piu' alto di quello individuato ai sensi del presente comma e' tenuto ad informare l'assistito delle disponibilita' di un farmaco a base del medesimo principio attivo posto integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco definisce l'elenco dei farmaci ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonche' alla definizione delle patologie stesse. Tali farmaci sono collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e ad essi si applica lo sconto non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico previsto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, calcolato secondo quanto stabilito dal comma 128. (2)
130. Il Ministero della sanita' autorizza, su domanda, l'immissione in commercio, quali generici, dei medicinali cosi' come definiti dall'artilolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a base di uno o piu' principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al regolamento CEE n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialita' medicinale gia' autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche. Non e' necessaria la presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio sia presentata dal titolare della specialita' medicinale di cui e' scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La Commissione unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se e' offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a quello della corrispondente specialita' medicinale a base dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di somministrazione, gia' classificata nelle classi a) o b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica del farmaco la medesima classificazione di detta specialita' medicinale. Il Ministero della sanita' adotta il provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio entro i trenta giorni successivi alla pronuncia della CUF. Il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio puo' essere omesso nella prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del paziente; in caso di mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista puo' consegnare qualsiasi generico corrispondente, per composizione, a quanto prescritto o richiesto. Il Ministero della sanita' diffonde fra i medici e i farmacisti, a mezzo del Bollettino d'Informazione sui farmaci, la conoscenza del contenuto del presente comma ed attua un apposito programma di informazione sull'uso dei farmaci generici; per la realizzazione di detto programma sara' utilizzata per l'anno 1996 la somma di lire cinquecento milioni sul capitolo 2046 del bilancio del Ministero della sanita' alimentato con le entrate derivanti dalle tariffe riscosse dal Ministero della sanita' ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1993.(20)
131. La nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, introdotta dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e' sostituita dalla seguente:
"II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'ambientazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare.
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".
132. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: "4 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "10 per mille".
133. L'aliquota dell'1,60 per cento prevista dall'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' elevata al 2 per cento.
134. Le disposizioni di cui ai commi 132 e 133 del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1 gennaio 1996.
135. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 52, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, prevede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e' stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso." ;
b) nell'articolo 55, comma 1, la parola: "definitivo" e' soppressa;
c) nell'articolo 56, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme gia' riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria e' inferiore a quella gia' riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente";
d) nell'articolo 56, comma 2, dopo le parole: "Il pagamento delle imposte di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ",richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie,";
e) nell'articolo 76, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.";
f) nell'articolo 76, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare: dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva".
136. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) nel quarto comma, le parole: da "i trimestri" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.";
2) nel sesto comma, le parole: "trimestrale scadente il 31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "bimestrale scadente a febbraio";
3) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria gia' eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione e' pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione e' effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.";
b) nella nota 3-bis dell'articolo 13 della tariffa allegata, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle societa' fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica.";
c) nella nota 3-ter dell'articolo 13 della citata tariffa e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno".
137. Qualora l'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal citato decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, non sia stato inviato per gli atti formati, emessi oricevuti nel corso dell'anno 1994, in luogo delle imposte previste per tali atti nella citata tariffa, deve essere corrisposta, entro il 29 febbraio 1996, l'imposta dovuta per l'estratto conto previa presentazione entro il 31 gennaio del suddetto anno di dichiarazione all'ufficio del registro.
138. Le tasse sulle concessioni governative di cui alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, sono dovute limitatamente agli atti e provvedimenti previsti nelle voci concernenti i passaporti, il porto d'armi, le case da gioco, la licenza per l'esercizio di attivita' relative ai metalli preziosi, la pesca professionale marittima, la proprieta' industriale e intellettuale, le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore e al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, la radiodiffusione, il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, i libri e registri e il numero di partita IVA di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 14, 15, 29, commi 1, 35 46, comma 1, da 48 a 53, 61, comma 1, 62, commi 2 e 3, da 76 a 79, 80, 85, e 88 della predetta tariffa. Le voci della tariffa diverse da quelle sopra indicate sono sopresse, fatta eccezione per le voci indicate agli articoli 3, comma 2, e 4, commi 1 e 2, concernenti la registrazione delle persone giuridiche e le modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti, nonche' l'iscrizione nel registro delle imprese, che vengono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1998. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente l'istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile ed al citato articolo 8 della legge n. 580 del 1993, la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 4 della tariffa suddetta continua ad essere dovuta esclusivamente per le iscrizioni corrispondenti a quelle da eseguire nei registri di cancelleria del tribunale secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile.
139. La misura della tassa prevista nell'articolo 14 della tariffa di cui al comma 138 e' elevata da lire 120 mila a lire 170 mila.
140. La misura della tassa prevista dall'articolo 61, comma 1, della tariffa di cui al comma 138 e' elevata da lire 50 mila a lire 70 mila.
141. E' istituita la tassa di concessione governativa per l'iscrizione agli albi, fissata in lire 250 mila, riguardante i soggetti di cui alle voci precedentemente iscritte agli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82 e 86 della tariffa di cui al comma 138.
142. Nell'articolo 85 della tariffa di cui al comma 138, la nota 3 e' sostituita dalla seguente:
"3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa e' dovuta annualmente per le sole societa' di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura e' elevata a lire un milione se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1 gennaio, l'importo di un miliardo di lire. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attivita' la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione del versamento".
143. La nota 2 dell'articolo 88 della tariffa di cui al comma 138 e' sostituita dalla seguente:
"2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio delle attivita', ella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Quella annuale deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o tramite uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento nella dichiarazione di inizio dell'attivita', si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa".
144. Nell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa".
145. Le tasse sulle concessioni regionali previste dalla tariffa di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, corrispondenti a quelle erariali non piu' dovute ai sensi del comma 138, possono essere applicate, con proprie leggi, anche agli atti e provvedimenti adottati, nell'esercizio delle loro funzioni, delle regioni a statuto speciale, fermi restando i poteri al riguardo attribuiti alle stesse.
146. Le disposizioni dei commi da 138 a 145 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1996. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la predetta data, e' approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
147. Il Governo, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, detta disposizioni in materia di adempimenti contabili e di versamenti di imposta secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare le indicazioni da inserire nelle scritture contabili degli esercenti attivita' di lavoro autonomo o attivita' di impresa e dei sostituti di imposta, eliminando, per particolari categorie di contribuenti, gli adempimenti contabili e documentali di cui sia riconosciuta la scarsa utilita' rispetto ai costi di rilevazione;
b) prevedere, in luogo della registrazione cronologica, l'annotazione dei documenti di spesa per gruppi omogenei entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, nell'ipotesi in cui cio' sia giustificato dalle ridotte dimensioni dell'attivita' svolta;
c) semplificare le modalita' di conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti previsti dalle norme fiscali, attraverso l'uso di supporti ottici e magnetici, in conformita' ai criteri dettati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, a condizione che sia possibile la lettura e la stampa contestualmente alla richiesta avanzata dagli uffici competenti ed in presenza di impiegati degli stessi uffici;
d) sopprimere l'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti e sostituirla con norme similari a quelle vigenti nella Unione europea;
e) escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo; escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura;
f) equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con quella della ricevuta e viceversa, anche ai fini della deducibilita' della prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente;
g) armonizzare i termini di versamento in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e contributi previdenziali ed assistenziali, attraverso la previsione di una scadenza unica mensile nonche' la disciplina delle relative sanzioni;
h) riordinare le modalita' di versamento con riferimento alla generalita' dei tributi prevedendo eventualmente un unico modello di versamento, ferme restando le ulteriori modalita' previste dalla disciplina delle singole imposte.
148. I regolamenti da emanare ai sensi del comma 147 non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
149. La soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel, aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, subordinatamente alle condizioni ivi previste.
150. Le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto installato per la prima volta successivamente al 1 maggio 1993, non sono soggetti alla tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni.
151. In conseguenza delle disposizioni contenute nei commi 149 e 150 per i veicoli ecodiesel e per quelli alimentati a GPL o a metano, sono soppresse le agevolazioni temporanee stabilite dal comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonche' dal comma 20 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349.
152. E' soppressa la tassa speciale erariale dovuta per gli autocaravan. E' abrogata la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, come modificato dall'articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
153. L'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni, non si applica nei confronti delle autovetture e degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose idonei all'impiego fuoristrada, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 387. Non si fa luogo ai rimborsi conseguenti all'applicazione del presente comma.
154. A fronte del regime fiscale recato dai commi 149, 150 e 152, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, in luogo dell'aumento del 6 per cento previsto dal comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale in vigore alla data del 31 dicembre 1994 e' aumentato del 7 per cento per l'anno 1996, dell'11 per cento per l'anno 1997 e del 13 per cento per l'anno 1998. A decorrere dal 1 gennaio 1996, le tasse automobilistiche erariali e regionali, comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozzette leggeri, il cui ammontare annuo e' inferiore a lire 20 mila, sono elevate a tale importo. L'aumento si applica alla tassa il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1995.
155. All'articolo 5, trentaquattresimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, dopo le parole: "Alfa Romeo" sono inserite le seguenti: "Costruiti da oltre trenta anni".
156. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'articolo 23 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Tassa sulla circolazione di prova). - 1. Le targhe per la circolazione di prova di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette al pagamento della tassa automobilistica di cui alla tariffa H, annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni. La stessa tassa deve essere corrisposta per ogni anno successivo a quello di rilascio, indipendentemente dalla conferma della validita' e dall'utilizzo della targa, anche da coloro che ne sono gia' in possesso. L'obbligo del pagamento cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui avviene la restituzione della targa.
2. Gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunicare all'amministrazione finanziaria le targhe per la circolazione di prova rilasciate e non restituite fino al 31 dicembre 1995, nonche' le generalita' o la regione sociale e il domicilio dei rispettivi assegnatari. Entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno gli uffici predetti devono comunicare le targhe rilasciate e quelle restituite nel semestre precedente nonche' le variazioni riguardanti gli assegnatari.
3. Se il Ministro delle finanze si avvale della facolta' di cui all'articolo 4 del presente testo unico, le comunicazioni di cui al comma 2 devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia ".
157. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 1986, e' prorogata non oltre il 31 dicembre 1996.
158. La nuova convenzione concernente servizi di cui al comma 157 verra' stipulata previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed approvata con decreto del Ministro delle finanze.
159. Il comma 5 dell'articolo 43 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' abrogato.
160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi di riordino della normativa in materia di tasse automobilistiche, anche al fine di agevolare gli utenti nell'adempimento degli obblighi tributari.
161. La delega di cui al comma 160 deve essere attuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) soppressione dell'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e contemporanea elevazione delle tasse automobilistiche nella stessa percentuale, nonche' modificazione del carico tributario automobilistico in ragione sia di criteri tributari che di criteri inerenti all'utilizzo di combustibili meno inquinanti;
b) soppressione del canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e IVA connessa e della tassa di concessione governativa relativa all'abbonamento; determinazione della percentuale di aumento da apportare alle tasse automobilistiche per il recupero del gettito nonche' della quota di detto aumento sostitutivo del canone autoradio, comprensivo di IVA calcolata sulla base dei canoni introitati nell'anno 1995, da attribuire agli aventi diritto e della quota sostitutiva delle tasse di concessione governativa di pertinenza dello Stato; arrotondamento degli importi delle voci di tariffa alle mille lire per difetto se la frazione non e' superiore alle lire cinquecento e per eccesso se e' superiore; raccordo con l'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, che devolve allo strumento pattizio del contratto di servizio tra Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e RAI la determinazione dell'ammontare del canone radiotelevisivo in ogni sua forma per le diverse utenze; previsione del trasferimento delle competenze in materia di tasse automobilistiche all'ufficio del registro di Roma e previsione della facolta' di avvalersi, per gli adempimenti ad esso demandati, della collaborazione dell'ente concessionario del servizio di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche;
c) razionalizzazione e snellimento della disciplina della interruzione e della sospensione dell'obbligo tributario, a parziale modifica dell'articolo 5, commi trentaseiesimo, quarantaqrattesimo e quarantanovesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, del relativo sistema sanzionatorio, e delle competenze e delle procedure concernenti i ricorsi e i rimborsi;
d) revisione di casi di esenzione dall'obbligo tributario, in relazione a particolari categorie di veicoli;
e) applicazione alle riscossioni delle tasse automobilistiche delle norme previste per la riscossione per delega dei contribuenti;
f) abrogazione di disposizioni vigenti, anche aventi valore di legge, comunque incompatibili o in contrasto con la nuova disciplina.
162. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare, a norma dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 160, puo' stabilire modalita' e termini per il pagamento della tassa automobilistica.
163. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
164. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
165. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
166. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
167. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
168. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati;
4) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera a) percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonche' da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sara' applicata ad opera di intermediari autorizzati;
c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato;
d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c);
e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c) sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto;
f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovra' avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione.
169. L'attuazione della delega di cui al comma 168 non dovra' comportare minori entrate nette, anche prevedendo misure compensative transitorie, attraverso l'integrazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dai soggetti diversi da quelli indicati nel comma 168, lettera b), nonche' mediante congrua ridefinizione degli oneri accessori sopportati dal Tesoro in occasione della emissione di titoli di Stato a medio e lungo termine.
170. Le liti fiscali in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, pendenti alla data del 15 settembre 1995 dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria in ogni grado del giudizio, e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del contribuente, con il pagamento integrale del tributo accertato e del 15 per cento della sanzione irrogata con l'atto impugnato. Nel caso che non sia stato ancora determinata la sanzione, il 15 per cento e calcolato sul minimo della sanzione applicabile. E' escluso il pagamento delle indennita' di mora e degli interessi.
171. La lite e' pendente anche nel caso che il ricorso presentato in sede amministrativa o giurisdizionale, purche' tempestivo, sia inammissibile.
172. I giudizi di cui al comma 170 sono sospesi sino al 30 settembre 1996 ; tuttavia, qualora sia stata gia' fissata udienza nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 176 del presente articolo.
173. Il pagamento e' effettuato entro il 30 settembre 1996. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di verbali di constatazione di cui al comma 170, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del relativo avviso di liquidazione delle somme dovute.
174. La definizione estingue il giudizio, determina la compensazione delle spese di lite e non da', comunque, diritto alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate.
175. Con regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite:
a) le modalita' per la presentazione delle domande;
b) le procedure per il controllo delle stesse;
c) le modalita' per il pagamento delle somme dovute;
d) le modalita' per l'estinzione dei giudizi;
e) le altre norme occorrenti per l'applicazione dei commi da 170 a 176 del presente articolo.
176. Possono essere definite anche le controversie pendenti relative a violazioni costituenti reato suscettibili di definizione amministrativa; la disposizione non si applica ai soggetti indicati all'articolo 65 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
177. All'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 6) e' inserito il seguente:
"6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;".
178. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il numero 6) e' inserito il seguente:
"6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;".
179. Gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e l'articolo 54, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che prevedono l'accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e volume d'affari, sono abrogati a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.
180. Il termine per la approvazione e la pubblicazione degli studi di settore previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' prorogato al 31 dicembre 1996 e i detti studi hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1996.
181. Fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonche' con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, utilizzando i parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo si applicano nei confronti:
a) dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita';
b) degli esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risulti l'inattendibilita' della contabilita' ordinaria. Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sono stabiliti i criteri in base ai quali la contabilita' ordinaria e' considerata inattendibile in presenza di gravi contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati.
182. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.
183. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto , all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti parametri, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
184. Il Ministero delle finanze-Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi sono determinati parametri che tengano conto delle specifiche caratteristiche della attivita' esercitata.
185. L'accertamento di cui al comma 181 puo' essere definito ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alla categoria di reddito che ha formato oggetto di accertamento. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilita' per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo di imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni.
186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali, dei supporti meccanografici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla base dei parametri.
187. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui al comma 181. non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
188. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ma non e' dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.
189. Le disposizioni di cui ai commi 181 e 188 si applicano per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.
190. All'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine , il seguente periodo:" Si considerano percepiti nel periodo di imposta cui si riferiscono anche i compensi in denaro o in natura corrisposti dai sostituti di imposta entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo, a condizione che venga applicata la disposizione di cui al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
191. All'articolo 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono essere inclusi nelle operazioni di conguaglio di fine anno anche gli emolumenti in denaro o in natura, corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell'anno successivo, a condizione che le relative ritenute siano versate entro il giorno 15 dello stesso mese se il sostituto di imposta e' titolare di conto fiscale ovvero il giorno 20 negli altri casi".
192. Sono salvi tutti gli atti e gli adempimenti posti in essere dai sostituti di imposta e dai sostituiti, anteriormente alla data in cui hanno effetto le modifiche indicate nei commi 190 e 191, quando le retribuzioni maturate nel periodo di imposta, anche se corrisposte entro il gennaio seguente, siano state incluse nel conguaglio di fine anno, sempreche' le relative ritenute siano versate entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state operate.
193. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, limitatamente al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria ed alla erogazione di compensi incentivanti la produttivita' e l'incremento dell'attivita' di contrasto all'evasione fiscale e di recupero delle entrate tributarie, sono individuati i seguenti tributi ed accessori, nonche' le relative procedure di riscossione:
a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi, nonche' le imposte sostitutive e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese:
1) le imposte riscosse a seguito della adesione e della conciliazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2-bis e 2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;
2) le imposte riscosse mediante ruoli;
3) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per mancato o ritardato versamento riscossi mediante ruoli;
4) le pene pecuniarie e soprattasse per violazione alle norme riguardanti l'accertamento e la riscossione dell'imposta;
b) per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, le accise e le imposte erariali di consumo sugli oli minerali, loro derivati, e prodotti analoghi, nonche' sui gas incondensabili:
1) le imposte riscosse a seguito della adesione e della conciliazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2-bis e 2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;
2) le imposte, le tasse e le accise riscosse mediante ruoli;
3) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative dovute dai trasgressori di norme relative alle tasse ed alle imposte indirette sugli affari;
4) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative dovute dai trasgressori di norme di materia di accise e di imposte di consumo riscosse mediante ruoli.
194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento alle maggiori imposte riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti, verifiche e controlli effettuati rispetto all'anno precedente e all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente, al netto dell'incremento proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e degli incrementi di gettito indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione.
195. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
196. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze, e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attivita' di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma e' effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze, tra coloro che hanno partecipato alla predetta attivita', in ragione diretta degli importi recuperati con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze.
197. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di mobilita' del personale, il Ministero delle finanze predispone annualmente un programma di mobilita' interna volta a favorire la rotazione di quote di dirigenti e di personale con funzioni di accertamento, nonche' a garantire una razionale distribuzione del personale sul territorio nazionale.
198. Al personale trasferito ai sensi del comma 197 si applicano le disposizioni concernenti l'indennita' di missione prevista per i magistrati trasferiti d'ufficio, di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' le disposizioni concernenti il diritto al trasferimento del coniuge convivente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100.
199. Ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria assegnati o trasferiti in conformita' al programma di cui al comma 197 ed al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio sono concessi, con priorita' rispetto agli altri aventi diritto, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato il cui canone e' determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
200. Il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, e' autorizzato ad acquistare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando, fino ad un massimo di 500 miliardi di lire, le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo stesso, immobili ad uso abitativo da attribuire in via esclusiva mediante concessione ai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria di nuova assunzione o trasferiti ai sensi del comma 197. Per l'acquisto e la gestione degli immobili il fondo di previdenza puo' avvalersi degli uffici del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, individua le localita' in cui devono essere acquisiti gli immobili in relazione alle esigenze degli uffici ed alle difficolta' di destinazione del personale.
201. Le disposizioni di cui al comma 200 si applicano qualora non sia possibile provvedere all'esclusione dai programmi di dismissione di beni immobili dello Stato, ad uso abitativo, non occupati, nelle localita' individuate ai sensi del medesimo comma 200. Detta esclusione deve essere disposta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri competenti.
202. Gli immobili ad uso abitativo di proprieta' degli enti previsti dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e dall'articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni, sono attribuiti in via prioritaria mediante concessione al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio.
203. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati la tipologia degli alloggi, i criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, le modalita' di pagamento del canone, le cause di cessazione dall'assegnazione e gli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobilie.
204. I canoni relativi agli alloggi di cui ai commi 200 e 202 sono determinati ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
205. Fermi restando i compiti e le finalita' della commissione prevista dall'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995, in via sperimentale per il personale dell'Amministrazione finanziaria, al fine di incrementare l'attivita' di controllo nonche' di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), d'intesa con le organizzazioni sindacali, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale e idonee alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel supplemento ordinario n. 59 della Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997, e 31 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 della Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire con le predette procedure di riqualificazione sono definite, attraverso apposita procedura di concertazione ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in modo che non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali, complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime.(30)(43)
206. Le procedure di cui al comma 205 sono improntate ai seguenti criteri generali:
a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze;
b) l'accesso ai corsi e' subordinato al superamento di una prova selettiva scritta diretta ad accertare la conoscenza dei servizi e la competenza necessaria per lo svolgimento delle mansioni del profilo al quale e' indirizzato il corso;
c) sono ammessi, a domanda, alla prova di cui alla lettera b) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio al 31 dicembre 1994, appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella a cui sono indirizzati i corsi, in possesso, alla data di pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianita' di almeno cinque anni e del titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo professionale cui sono indirizzati i corsi, ovvero con una anzianita' di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica per cui si concorre;
d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi";
e) a conclusione dei corsi i candidati sono sottoposti ad una prova d'esame di carattere teorico-pratico, relativa al profilo al quale e' indirizzato il corso. Sulla base della valutazione viene definita la graduatoria dei vincitori;
f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate Ministro delle finanze.(30)(43)
207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima, e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la mancata partecipazione al corso comporta la decadenza dalla graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella domanda di partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso.(43)
208. Per l'Amministrazione finanziaria, dalla data di approvazione della prima graduatoria del corso di cui al comma 207, decorre il termine di sessanta giorni per l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 57, comma 6.
208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Le eventuali somme residue sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato in data 16 febbraio 1999. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze.
209. L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso.
2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con un punteggio non inferiore a 26/30.
3. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.
4. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado.
5. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento ed il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonche' di funzioni di comando di elevato impegno.
6. Le modalita' di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Il concorso di cui al comma 1 e' indetto alla data del 1 gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.
8. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed e' nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresi' la composizione delle predette sottocommissioni.
9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge".
210. Sino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabilite le modalita' per lo svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, i tenenti colonnelli compresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria secondo le norme previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefici di carriera previsti dall'articolo 5, comma 9, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dal comma 209 del presente articolo.
211. La legge 29 luglio 1991, n. 237, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
212. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo della guardia di finanza, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo appuntati e finanzieri, un contingente di finanzieri ausiliari tratti dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla-osta dalle competenti autorita' militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo della guardia di finanza.
213. L'entita' del contingente da reclutare viene stabilita annualmente con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa.
214. Il servizio dei finanzieri ausiliari e', a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata e' uguale alla ferma di leva per l'Esercito.
215. I finanzieri ausiliari sono assegnati ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego deve tenersi conto del loro particolare grado di addestramento.
216. I finanzieri ausiliari sono soggetti alle norme del relativo stato giuridico dei finanzieri del Corpo della guardia di finanza, nonche' alle norme di servizio previste per gli appartenenti a tale Corpo.
217. I finanzieri ausiliari assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, di agenti di pubblica sicurezza e di agenti di polizia tributaria al compimento del quarto mese di servizio e, con la medesima decorrenza, e' loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per i Carabinieri ausiliari.
218. I finanzieri ausiliari sono collocati in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio, le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 3 agosto 1961, n. 833.
219. All'atto di collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere trattenuti per un altro anno, con la qualifica di finanzieri ausiliari, ovvero immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati dalla legge, quali finanzieri con contrazione della ferma volontaria di anni quattro, previo completamento dei corsi di istruzione e di addestramento previsti per i finanzieri. Tale seconda facolta' puo' essere esercitata, ricorrendone i presupposti di lodevole servizio. Il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora i finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro.
220. Il Ministro delle finanze puo' in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i finanzieri ausiliari dal servizio nel Copro della guardia di finanza con provvedimento motivato. I finanzieri ausiliari esonerati vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma dileva.
221. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, N. 69.
222. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, N. 69.
223. Alla legge 26 febbraio 1974, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma dell'articolo:
1) dopo le parole "concorso per titoli" sono aggiunte le seguenti: "ed esami";
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) siano in possesso dei diplomi di laurea che il Ministro delle finanze indica con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
b) all'articolo 2:
1) al primo comma, dopo le parole "norme di svolgimento" sono inserite le seguenti: ", la ripartizione dei posti, se necessaria, tra le categorie, specialita' e specializzazioni, indicate nei bandi di concorso";
2) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Ai titoli non puo', in ogni caso, essere attribuito un punteggio superiore ad un terzo del punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato.
Gli esami di cui al secondo comma dell'articolo 1 consistono nella somministrazione di test culturali ed intellettivi idonei ad accertare che i candidati siano in possesso di qualita' adeguate al ruolo e alle funzioni che saranno loro affidati".
224. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la cifra: "1.146.600" e' sostituita dalla seguente: "1.166.000". (11)
225. Per l'anno 1996, in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si provvede all'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto garantendo una adeguata presenza della raccolta nei comuni ove la domanda puo' essere piu' significativa, al fine di conseguire il maggior gettito erariale di lire 1.500 miliardi.
226. Gradualmente, fino al 10 per cento, le nuove concessioni possono essere attribuite a rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali.
227. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il comitato generale per i giochi, procede ad incrementare la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali e ad estrazione istantanea attraverso l'istituzione di eventuali canali aggiuntivi.
228. Ferma restando la facolta' attribuita al Ministero delle finanze con l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la raccolta delle giocate del lotto e dei concorsi pronostici deve essere effettuata direttamente presso le ricevitorie a cio' espressamente autorizzate, non essendo ammessa alcuna forma di intermediazione.
229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo puo' essere affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che offrano adeguate garanzie.
230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229. Con tale regolamento, il Ministro delle finanze puo' stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone piu' carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attivita' dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attivita' agonistiche federali.
232. Ai fini dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato trasferiti , anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero delle finanze in conseguenza dell'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, e' attribuito un assegno personale non pensionabile e non rivalutabile, pari all'eventuale differenza tra il trattamento accessorio complessivo in godimento all'atto del passaggio ed il trattamento accessorio complessivo spettante nella nuova posizione.
233. L'assegno personale di cui al comma 232 e' conservato fino al riassorbimento a seguito di futuri aumenti delle predette quote di retribuzione accessoria.
234. Ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccati presso il Ministero delle finanze, in attesa del trasferimento previsto al comma 232, e' corrisposto il trattamento accessorio complessivo fruito prima del distacco.
235. All'onere derivante dall'applicazione del comma 232 si provvede annullamente utilizzando le disponibilita' del capitolo 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella misura resa necessaria dal numero delle unita' che transitano alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria.
236. La somma di cui al comma 235 dovra' essere versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ai fini della sua iscrizione al capitolo 1027 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per ciascun anno finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
237. Gli enti pubblici e le persone giuridiche private che gestiscono forme di previdenza obbligatoria e che riscuotono i fondi destinati per legge all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI) ed all'Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI), ad eccezione dell'INPS e dell'INAIL per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive modificazioni, provvedono a trasferire detti fondi, riscossi fino al 31 marzo 1979, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. I fondi riscossi successivamente alla predetta data del 31 marzo 1979 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'Erario.
238. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 1996, N. 473, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 14 NOVEMBRE 1996, N. 577.
239. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare per gli anni 1996, 1997 e 1998, con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno adottate misure selettive di riduzione di spesa in misura complessiva non inferiore a lire 5.285 miliardi per l'anno 1996, a lire 3.500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 3.500 miliardi per l'anno 1998. Tali importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
240. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 1996, N. 473, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 14 NOVEMBRE 1996, N. 577.
241. Le entrate di cui ai commi 82 e seguenti del presente articolo e gli effetti finanziaria derivanti dai provvedimenti da emanare ai sensi del comma 239 sono destinati all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma. (39)
242. Qualora il fabbisogno di cassa indicato nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno 1996, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risulti superiore a quello previsto dalla relazione previsionale e programmatica per il medesimo anno 1996, il Governo promuove, entro il 15 maggio 1996, provvedimenti selettivi di riduzione di spesa volti a ricondurre il fabbisogno medesimo nei limiti programmati.
243. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione.
244. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
MASERA, Ministro del Bilancio e
della programmazione economica
FANTOZZI. Ministro delle finanze
Visto, il guardasigilli: DINI
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' differito al 15 luglio 1996".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 20 settembre 1996, n. 489, convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 1996, n. 578, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al fine di dare continuita' all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1.130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' autorizzata la spesa di lire 517 miliardi".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto:
-(con l'art. 42, comma 1) che "A decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' soppresso";
- (con l'art. 42, comma 5) che "A decorrere dall'anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".
- (con l'art. 51, comma 2, lettera c)) che dal 1 gennaio 1999 e' abolito l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto:
- (con l'art. 17, comma 22) che "Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonche' delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro."
- (con l'art. 36, comma 9) che "La percentuale di riduzione del prezzo prevista dal comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [...] ai fini della classificazione del generico nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, deve intendersi riferita al prezzo della corrispondente specialita' medicinale che ha goduto della tutela brevettuale o delle specialita' medicinali che hanno usufruito della relativa licenza".
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, nel modificare l'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 2 dicembre 1998, n. 423 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, ad integrazione dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' autorizzata la spesa di lire 391 miliardi nel 1998".
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AGGIORNAMENTO (30)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1998-4 gennaio 1999, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 13/01/1999 n. 2), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 6, comma 6-bis del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), limitatamente alle procedure di riqualificazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale".
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AGGIORNAMENTO (35)
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dall'anno 2001, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' elevata da lire 242 a lire 250 per ciascun litro di benzina venduta".
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AGGIORNAMENTO (39)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 nella parte in cui, nello stabilire che le modalita' della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento.
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AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9-16 maggio 2002, n. 194 (in G.U. 1a s.s. 22/5/2002, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [...]."
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012".
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AGGIORNAMENTO (57)
Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013".
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AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che la modifica al comma 115 del presente articolo si applica alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 32, comma 8) che "Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle cambiali finanziarie nonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, piu' del 2 per cento del capitale o del patrimonio della societa' emittente e sempreche' il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179".
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AGGIORNAMENTO (61)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 2, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
[...]".
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AGGIORNAMENTO (64)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, non prevede piu' (con l'art. 1, comma 4) che la modifica al comma 115 del presente articolo si applichi alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
TABELLA A
(articolo 1, comma 40)
CONTRIBUTI DELLO STATO ED ENTI ED ALTRI ORGANISMI DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 40, DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE
COMPETENTE
AMMINISTRAZIONE - 1/A - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
------------------------------------------------------------------- | | | | | | LEGGE | CAP. | DENOMINAZIONE | PREV. | | | | | 1996 | |------------|------|-----------------------------------|-----------| | | | | | |L. 385/54 | 1210 | Contributo al Gruppo Medaglie | | | | | d'oro | 36| | | | | | |L. 335/69 | 1211 | Contributo all'Istituto del | | | | | Nastro Azzurro | 38| | | | | | |L. 157/92 | 1224 | Contributo all'Istituto nazionale | | | art. 7 | | per la fauna selvatica | 4.750| | | | | | |D.L. 274/48 | 1371 | Premi e sovvenzioni per scrittori,| | | | | editori, librai, grafici, | | | | | traduttori ...... | 380| | | | | | |L. 291/78 | 1373 | Contributo all'Associazione stampa| | | | | estera | 17| | | | | | |L. 774/31 | 1374 | Contributo all'ufficio | | | | | internazionale per la protezione| | | | | delle opere letterarie | 214| | | | | | |L. 44/82 | 6650 | Contributi a favore di Enti | | | | | pubblici e di dir. pubblico per | | | | | manifest. nazionali | 522| | | | | | |L. 816/80 | 6651 | Contributi "una tantum" di | | | | | attivita' per incrementare il | | | | | mov. turist. sociale | 380| | | | | | |L. 648/81, | 6652 | Contributo per l'attivita' | | |L. 292/20 | | istituz. dell'Ente Nazionale | | | | | Italiano per il turismo | 47.000| | | | | | |L. 816/80 | 6653 | Contributo annuo a favore del | | | | | Club Alpino Italiano | 1.900| | | | | | |L. 414/84 | 6671 | Contributo annuo all'Ente autonomo| | | | | "la Biennale di Venezia" | 4.700| | | | | | | | | | | | | | TOTALE ... | 59.937| | | | | | |------------|------|-----------------------------------|-----------| AMMINISTRAZIONE - 2 - MINISTERO DEL TESORO
------------------------------------------------------------------- | | | | | | LEGGE | CAP. | DENOMINAZIONE | PREV. | | | | | 1996 | |------------|------|-----------------------------------|-----------| | | | | | |L. 222/85 | 4481 | Contributo da corrispondere al | | | | | fondo edifici di culto | 3.500| | | | | | |L. 548/64 | 4495 | Contributo annuo a favore | | | | | dell'Istituto per la | | | | | contabilita' nazionale | 14| | | | | | |L. 1329/61 | 5922 | Contributo alla Fondazione studi | | | | | sul bilancio statale | 1,9| | | | | | | | | | | | | | TOTALE ... | 3.515,9| | | | | | |------------|------|-----------------------------------|-----------| AMMINISTRAZIONE - 5 - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
------------------------------------------------------------------- | | | | | | LEGGE | CAP. | DENOMINAZIONE | PREV. | | | | | 1996 | |------------|------|-----------------------------------|-----------| | | | | | |R.D. 2572/23| 1204 | Contributi ad Enti per manifest. | | | | | interessanti l'amm.ne di grazia | | | | | e giustizia | 10| | | | | | |L. 977/65 | 1702 | Contributo dello Stato a favore | | | | | dell'Istituto Internaz. di studi| | | | | giuridici | 9| | | | | | | | | | | | | | TOTALE ... | 19| | | | | | |------------|------|-----------------------------------|-----------| AMMINISTRAZIONE - 6 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
------------------------------------------------------------------- | | | | | | LEGGE | CAP. | DENOMINAZIONE | PREV. | | | | | 1996 | |------------|------|-----------------------------------|-----------| | | | | | |L. 401/90 | 2652 | Assegni agli istituti italiani di | | | | | cultura all'estero | 18.000| | | | | | |R.D. 740/40 | 2653 | Contributi in danaro e materiale | | | | | didattico alle scuole non gover.| | | | | all'estero | 5.500| | | | | | |L. 401/90 | 2654 | Premi borse di studio e sussidi a | | | | | cittadini stranieri e italiani | | | | | resid. all'estero | 5.700| | | | | | |L. 312/69 | 2661 | Contributo all'Associazione | | | | | internazionale di archeologia | | | | | classica | 5,7| | | | | | |L. 411/85 | 2667 | Contributo alla Societa' | | | | | "Dante Alighieri" con sede in | | | | | Roma | 4.370| | | | | | |L. 960/82 | 2677 | Contributi agli Enti e ass. per | | | | | l'org. di manifestazioni | | | | | artistiche e culturali | 95| | | | | | |L. 847/80, | 2682 | Contributo alla "Maison d'Italie" | | |L. 424/90 | | della citta' universitaria di | | | | | Parigi | 300| | | | | | |L. 89/88, | 2684 | Concessione di un contrib. | | |L. 161/91 | | all'assoc. culturale | | | | | "Villa Vigoni" di Menaggio | 300| | | | | | |L. 401/90 | 2686 | Contr. per manif. socio-culturali | | | | | degli scambi giovanili in Italia| | | | | e all'estero | 350| | | | | | |L. 920/72, | 2687 | Contributi ad organismi naz. ed | | |L. 184/77 | | internaz. nell'ambito delle | | | | | relaz. cult. estero | 29.000| | | | | | |L. 401/90 | 2690 | Contributi ad istituzioni | | | | | scolastiche ed universitarie | | | | | straniere ... | 700| | | | | | |L. 401/90 | 2691 | Contributi per corsi di | | | | | formazione, aggior ... per | | | | | docenti di lingua italiana | 500| | | | | | |L. 414/94 | 2696 | Contributi straord. al Collegio | | | | | del Mondo Unito nell'iniziativa | | | | | centro-europ. .... | 4.000| | | | | | |L. 760/85 | 3109 | Assegno per il funz. dell'Istituto| | | | | Inter. per l'Unificazione del | | | | | Diritto Privato | 480| | | | | | |L. 794/66 | 3117 | Contributo speciale a favore | | | | | dell'Istituto italo-latino | | | | | americano | 4.000| | | | | | |L. 948/82 | 3177 | Contr. ad enti a caratt. | | | | | internazionalistico sottoposti | | | | | alla vig. del Min. A.E. | 7.000| | | | | | |L. 312/88 | 3194 | Contributo al fondo N.U. per | | | | | l'infanzia | 3.000| | | | | | |L. 932/65 | 3206 | Contributo al centro | | | | | internazionale di alti studi | | | | | agronomici mediterranei | 6.400| | | | | | |D.P.R. 18/67| 3207 | Contributo all'organizzazione | | | | | delle N.U. per lo sviluppo | | | | | industr. (UNIDO) | 6.100| | | | | | |L. 103/86 | 3208 | Spese per l'atto costitutivo del | | | | | Centro Inter. di ingegneria | | | | | genetica e biot. | 6.765| | | | | | |L. 253/85 | 3209 | Contributo al Centro Intern. di | | | | | perfezio. profess. e tecnico di | | | | | Torino | 10.000| | | | | | |L. 141/80 | 3210 | Contributo all'U.N.I.C.R.I. | 900| | | | | | |L. 142/80 | 3211 | Contributo all'Istituto | | | | | italo-africano | 47| | | | | | |D.P.R.200/67| 3571 | Contributo ad enti, assoc... per | | | | | l'assistenza delle collettivita'| | | | | ital. all'estero | 6.000| | | | | | |L. 205/85 | 3582 | Contributo in danaro ai comitati | | | | | italiani all'estero | 4.700| | | | | | | | | | | | | | TOTALE ... | 124.212,7| | | | | | |------------|------|-----------------------------------|-----------| AMMINISTRAZIONE - 7 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
------------------------------------------------------------------- | | | | | | LEGGE | CAP. | DENOMINAZIONE | PREV. | | | | | 1996 | |------------|------|-----------------------------------|-----------| | | | | | |L. 470/68, | 1203 | Contributi dovuti per legge ad | | |L. 105/84 | | enti ed istituti | 2.992| | | | | | |D.P.R.419/74| 1204 | Contributi agli istituti regionali| | | | | di ricerca e sperimentazione, ..| 14.390| | | | | | |D.P.R.668/77| 1465 | Finanziamento a favore dell'Ente | | | | | per le scuole Materne della | | | | | Sardegna | 20.900| | | | | | |R.D.2031/37,| 2753 | Contributi ad enti e istituti per | | |L. 97/68 | | l'incremento ed insegn. delle | | | | | arti e della musica | 28,5| | | | | | |R.D. 1297/28| 3472 | Sussidi e contributi agli Istituti| | | | | non statali per ciechi | 237| | | | | | | | | | | | | | TOTALE ... | 38.547,5| | | | | | |------------|------|-----------------------------------|-----------| AMMINISTRAZIONE - 8 - MINISTERO DELL' INTERNO
------------------------------------------------------------------- | | | | | | LEGGE | CAP. | DENOMINAZIONE | PREV. | | | | | 1996 | |------------|------|-----------------------------------|-----------| | | | | | |L. 335/80 | 2802 | Contributo all'associazione | | | | | Nazionale Pubblica Sicurezza | 11,4| | | | | | |L. 469/61 | 3252 | Contr. a favore di istituz. per | | | | | l'assistenza dei figli del | | | | | personale dei VV.FF. | 24| | | | | | |L. 379/93 | 4287 | Contributo annuo a favore | | | | | dell'Unione Italiana Ciechi | 2.375| | | | | | |D.P.R.617/77| 4293 | Quote ass. e partecip. alle attiv.| | | | | di org. naz. ed intern. relat. | | | | | ad accordi ed ... | 200| | | | | | |D.P.R. 9/72 | 4297 | Interv. assist. a favore di enti | | | | | pubbl. e priv. di caratt. naz. | | | | | o pluriregionale | 95| | | | | | |L. 93/94 | 4298 | Contributo a favore delle | | | | | associazioni combattentistiche | 731| | | | | | | | | | | | | | TOTALE ... | 3.436,4| | | | | | |------------|------|-----------------------------------|-----------| AMMINISTRAZIONE - 10 - MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
------------------------------------------------------------------- | | | | | | LEGGE | CAP. | DENOMINAZIONE | PREV. | | | | | 1996 | |------------|------|-----------------------------------|-----------| | | | | | |L. 612/56 | 2154 | Contributi ad enti ed ist. naz. ed| | | | | intern. e a privati per attiv. | | | | | dell'aviaz. civile | 1.120| | | | | | |D.L.C.P. | 3852 | Sovvenzioni per finalita' non | | | 396/47 | | assistenziali attinenti alla | | | | | navigazione | 57| | | | | | |L. 848/80 | 3853 | Contributo al | | | | | "Centro Internazionale | | | | | Radio-Medico C.I.R.M." | 1.425| | | | | | | | | | | | | | TOTALE ... | 2.602 | | | | | | |------------|------|-----------------------------------|-----------| AMMINISTRAZIONE - 12 - MINISTERO DELLA DIFESA
------------------------------------------------------------------- | | | | | | LEGGE | CAP. | DENOMINAZIONE | PREV. | | | | | 1996 | |------------|------|-----------------------------------|-----------| | | | | | |L. 250/91, | 1166 | Contributi a favore delle | | |L. 93/94 | | associazioni combattentistiche | 4.968| | | | | | |L. 612/56 | 1167 | Contributi e sovvenzioni al Museo | | | | | di Castel S. Angelo e musei | | | | | militari | 96| | | | | | |L. 612/56 | 1171 | Contributi ad Enti che svolgono | | | | | att. culturali in favore di | | | | | militari in congedo | 1.151| | | | | | |L. 25/90 | 1172 | Contributi previsti per legge ad | | | | | enti e associazioni | 11.730| | | | | | |L. 925/73 | 1176 | Contributo alla org.ne idrografica| | | | | intern. con sede a Monaco | | | | | Principato | 100| | | | | | |L. 612/56 | 3201 | Contributi per gli enti che | | | | | svolgono att. ass.li d'interesse| | | | | per le FF.AA. | 960| | | | | | |L. 612/56 | 4753 | Contributo al Museo storico | 3,838| | | | | | | | | | | | | | TOTALE ... | 19.008,838| | | | | | |------------|------|-----------------------------------|-----------| AMMINISTRAZIONE - 13 - MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
------------------------------------------------------------------- | | | | | | LEGGE | CAP. | DENOMINAZIONE | PREV. | | | | | 1996 | |------------|------|-----------------------------------|-----------| | | | | | |L. 493/54 | 1253 | Contr. ad enti e uff. nazionali | | | | | che svolgono att. interessanti | | | | | l'agricoltura | 5| | | | | | |L. 70/75 | 1255 | Contributo all'Istituto nazionale | | | | | di economia agraria | 807,5| | | | | | |L. 493/54 | 1258 | Contributo ad enti e uff. | | | | | internazionali che svolgono | | | | | attivita' interessanti | | | | | l'agricoltura | 205| | | | | | |L. 493/54, | 1261 | Contributi ad enti per iniziative | | |l. 468/78 | | a carattere divulgativo su | | | | | problemi agricoli | 427| | | | | | |L. 757/75, | 1262 | Contributo a favore del centro di | | |L. 194/84 | | ricerche economico-agrarie per | | | | | il mezzogiorno | 427| | | | | | |L. 423/85 | 1268 | Contributo all'Istituto nazionale | | | | | della nutrizione | 9.500| | | | | | |L. 433/68 | 3573 | Contributi alla F.I.P.S. e alle | | | | | ass. di categoria giuridicamente| | | | | riconosciute | 38| | | | | | |D.P.R.987/55| 3574 | Contributi ad enti operanti nel | | | | | settore della pesca nelle acque | | | | | interne | 9| | | | | | |L. 1002/69 | 1604 | Contributi ad enti per studi e | | | | | propag. alla divulgazione dei | | | | | prod. vinicoli | 4,75| | | | | | |L. 1366/29 | 1606 | Contributi per l'ordinamento e la | | | | | tenuta dei libri genealogici | 4.275| | | | | | | | | | | | | | TOTALE ... | 15.698,25| | | | | | |------------|------|-----------------------------------|-----------| AMMINISTRAZIONE - 14 - MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO
------------------------------------------------------------------- | | | | | | LEGGE | CAP. | DENOMINAZIONE | PREV. | | | | | 1996 | |------------|------|-----------------------------------|-----------| | | | | | |L. 484/50, | 2073 | Sussidi e premi diretti a | | | | | promuovere l'incremento delle | | | | | piccole industrie ... | 19| | | | | | |D.L. 326/90,| 2574 | Contributi per il funzionamento | | |L. 4/91 | | delle stazioni sperimentali | 2.936| | | | | | |L.F. 67/88 | 3030 | Contributo annuo forfettario agli | | | | | organismi di normalizzazione | | | | | italiani | 3.325| | | | | | | | | | | | | | TOTALE ... | 6.280| | | | | | |------------|------|-----------------------------------|-----------| AMMINISTRAZIONE - 16 - MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
------------------------------------------------------------------- | | | | | | LEGGE | CAP. | DENOMINAZIONE | PREV. | | | | | 1996 | |------------|------|-----------------------------------|-----------| | | | | | |L. 1083/54 | 1603 | Contr. per l'org. di mostre | | | | | all'estero per l'incr. dei | | | | | rapporti commerciali | 14.000| | | | | | |L. 518/70 | 1607 | Contr. nelle spese di funz. delle | | | | | camere di commercio italiane | | | | | all'estero | 14.000| | | | | | |L. 547/94 | 1612 | Contr. a consorzi e soc. per | | | | | l'esport. di prodotti e l'imp. | | | | | di materie prime | 28.500| | | | | | |L.F. 910/86 | 1614 | Contr. per l'esp. di prod. agro- | | | | | alimentari ... e a cons. per | | | | | imprese alberghiere | 1.900| | | | | | | | | | | | | | TOTALE ... | 58.400| | | | | | |------------|------|-----------------------------------|-----------| AMMINISTRAZIONE - 17 - MINISTERO DELLA SANITA'
------------------------------------------------------------------- | | | | | | LEGGE | CAP. | DENOMINAZIONE | PREV. | | | | | 1996 | |------------|------|-----------------------------------|-----------| | | | | | |L. 88/82 | 2588 | Contributo alla Lega italiana per | | | | | la lotta contro i tumori | 1.852,5| | | | | | |L. 164/77 | 2593 | Contributo annuo al Centro | | | | | Internazionale di Ricerche per | | | | | il Cancro a Lione | 1.850| | | | | | | | | | | | | | TOTALE ... | 3.702,5| | | | | | |------------|------|-----------------------------------|-----------| AMMINISTRAZIONE - 18 - MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
------------------------------------------------------------------- | | | | | | LEGGE | CAP. | DENOMINAZIONE | PREV. | | | | | 1996 | |------------|------|-----------------------------------|-----------| | | | | | |D.L. 657/74 | 1603 | Contributo per congressi | | | | | scientifici e culturali premi | | | | | ad Enti per opere di pregio | | | | | per la cultura | 950| | | | | | |L. 123/80, |((. . .))| Contributi ordinari dovuti | | |L. 423/90 | | ad Enti culturali ai sensi | | | | | dell'articolo 1 della L. 123/80 | 22.800 | | | | | | | | | | | |L. 123/80 | 1606 | Contributi ad Enti culturali ai | | | | | sensi dell'articolo 3 della L. | | | | | 123/80 | 3.752,5| | | | | | |L. 353/73, | 1609 | Contributo per il funzionamento | | |L. 776/81 | | biblioteche non statali con | | | | | esclusione delle regionali | 5.842,5| | | | | | |L. 221/95 | 1615 | Contributi Unione italiana ciechi | | | | | (libro parlato) | 5.000| | | | | | |L. 418/90 | 1616 | Contributo alla fondazione | | | | | "Festival dei due mondi" di | | | | | Spoleto | 2.850| | | | | | |L. 231/95 | 1623 | Contributo al Comitato nazionale | | | | | Federico II di Svevia | 2.000| | | | | | |L. 1520/60, | 2107 | Contributo all'opera del duomo | | |L. 193/91 | | di Orvieto | 5,7| | | | | | |L. 723/60 | 2110 | Contributo per il Centro | | | | | Internazionale di studi per la | | | | | conservazione e restauro dei | | | | | beni culturali ... | 180,5| | | | | | |L. 964/65 | 2112 | Contributo annuo all'Ente "Casa | | | | | Buonarroti" in Firenze | 19| | | | | | |L. 414/84 | 2117 | Contributo annuo a favore | | | | | dell'Ente autonomo "La Biennale | | | | | di Venezia" | 4.750| | | | | | |L. 414/84 | 2118 | Contributo annuo dello Stato a | | | | | favore dell'Esp. Triennale di | | | | | Milano | 4.750| | | | | | |L. 414/84 | 2119 | Contributo annuo dello Stato a | | | | | favore dell'Esp. Quadriennale | | | | | di Roma | 1.900| | | | | | | | | | | | | | TOTALE ... | 54.800,2| | | | | | |------------|------|-----------------------------------|-----------| AMMINISTRAZIONE - 19 - MINISTERO DELL'AMBIENTE
------------------------------------------------------------------- | | | | | | LEGGE | CAP. | DENOMINAZIONE | PREV. | | | | | 1996 | |------------|------|-----------------------------------|-----------| | | | | | |L. 815/72, | 1701 | Contributo all'Ente parco | | |L. 139/89 | | Nazionale del Gran Paradiso | 4.750| | | | | | |L. 88/73, | 1702 | Contributo all'Ente autonomo del | | |L. 139/89 | | Parco Nazionale di Abruzzo | 4.750| | | | | | |L. 394/91 | 1704 | Somma occorrente per la gestione | | | | | dei parchi nazionali (art. 34 | | | | | c. 1 e 2) | 20.900| | | | | | |L. 394/91 | 1705 | Somma occorrente per i parchi | | | | | nazionali d'Abruzzo, Gran | | | | | Paradiso e Stelvio | 3.800| | | | | | |L. 394/91 | 1706 | Somma occorrente per finalita' | | | | | previste dall'articolo 35 c. 3, | | | | | 4 e 5 in materia di Parchi | 19.950| | | | | | |L. 59/93 | 1707 | Contributo al segretariato CITES | | | | | come da Convenzione del 3 marzo | | | | | 1973 | 240| | | | | | |L. 41/82, | 3920 | Contributo alle spese relative al | | |L. 61/94 | | funzionamento dell'I.C.R.A.M. | 4.275| | | | | | | | | | | | | | TOTALE ... | 58.665| | | | | | |------------|------|-----------------------------------|-----------| AMMINISTRAZIONE - 20
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
------------------------------------------------------------------- | | | | | | LEGGE | CAP. | DENOMINAZIONE | PREV. | | | | | 1996 | |------------|------|-----------------------------------|-----------| | | | | | |L. 113/91 | 2100 | Interventi per iniziative intese | | | | | a favorire la diffusione della | | | | | cultura scientifica | 9.500| | | | | | |L. 1138/50, | 2103 | Contributi dovuti per legge ad | | |L. 421/93 | | Enti | 25.705| | | | | | |R.D. 2031/37| 2104 | Assegnazione ad Enti pubblici | | | | | sottoposti alla vigilanza del | | | | | Ministero | 740| | | | | | |D.P.R.171/91| 2105 | Somma da assegnare ad Istituzioni | | | | | ed Enti di ricerca e | | | | | sperimentazione | 8.923| | | | | | |L. 107/57, | 1531 | Contributi dovuti per legge ad | | |L. 1220/65 | | universita' ed istituti | | | | | universitari | 943,47| | | | | | |L. 117/67, | | | | | art. 7 | " | | | | | | | | |L. 181/73, | | | | | art. 8 | " | | | | | | | | |L. 359/76, | | | | | art. 9 | " | | | | | | | | |L. 15/89 | " | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE ... | 45.811,47| | | | | | | | | | | | | | TOTALE GENERALE ... |494.636,758| | | | | | |------------|------|-----------------------------------|-----------|
TABELLA B
(articolo 3, comma 1)
SETTORI D'INTERVENTO
Finanza regionale
A - Fondo comune ex articolo 8, legge 16 maggio 1970, n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni:
1) articolo 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni (confluenze):
regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663;
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
articolo 44, terzo comma, legge 25 novembre 1971, n. 1096;
articolo 8, comma 1, legge 14 agosto 1991, n. 281;
articolo 42, comma 6, lettera q), legge 5 febbraio 1992, n.
104;
B - Fondo per i programmi regionali di sviluppo:
1) articolo 9, legge 16 maggio 1970, n. 281, e articolo 3, comma
1, lettere a) e b), legge 14 giugno 1990, n. 158;
2) articolo 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni (confluenze):
articolo 1, legge 14 marzo 1968, n. 292;
articolo 11, legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Trasporti
Articolo 9, legge 10 aprile 1981, n. 515 (FNT parte corrente,
confluito nel fondo comune regionale, ai sensi dell'articolo 3, legge 23 dicembre 1992, n. 500).
Agricoltura
Articolo 6, lettera a), legge 9 maggio 1975, n. 153.
Articolo 15, primo comma, lettera c), legge 10 maggio 1976, n.
352.
Articolo 2, legge 1 luglio 1977, n. 403.
Articoli 14 e 16, legge 1 agosto 1981, n. 423.
Legge 29 gennaio 1992, n. 113.
Rifinanziamento articoli 3, 4 e 6, legge 8 novembre 1986, n. 752
(accantonamento su fondo speciale di conto capitale capitolo 9001/tesoro).
Lavori pubblici
Articolo 17, decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.
Ambiente
Articolo 7, legge 28 agosto 1989, n. 305.
Risparmio energetico
Articolo 12, legge 29 maggio 1982, n. 308.
Articolo 9, legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Sanita' ed assistenza
Articolo 3, legge 21 dicembre 1978, n. 861.
Articolo 5, legge 4 marzo 1987, n. 88.
Articolo 27, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Turismo
Articolo 1, comma 1, decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556.
Difesa nazionale
Articolo 4, comma 2, legge 2 maggio 1990, n. 104.
Interventi diversi
Articolo 17, comma 12, legge 11 marzo 1988, n. 67.
Articoli 2, comma 10, e 8, legge 9 gennaio 1991, n. 19.
Articolo 3, comma 9, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Rifinanziamento legge 23 marzo 1981, n. 93 (accantonamento su
fondo speciale di conto capitale capitolo 9001/tesoro).
TABELLA C
(articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5)
-------------------------------------- --------------------------
| | Totale | | Gettito | | | REGIONI |trasferimenti| |presunto imp. | DIFFERENZA| | | | |region.le | | | | | |benzina | | | | (a) | | (b) | (b-a) | |------------------------|-------------| |--------------|-----------| | | | | | | | PIEMONTE ............. | 867 | | 641 | -226 | | | | | | | | LOMBARDIA ............ | 1.410 | | 1.372 | -38 | | | | | | | | VENETO ............... | 761 | | 695 | -66 | | | | | | | | LIGURIA .............. | 428 | | 239 | -189 | | | | | | | | EMILIA ROMAGNA ....... | 774 | | 679 | -95 | | | | | | | | TOSCANA .............. | 744 | | 619 | -125 | | | | | | | | UMBRIA ............... | 240 | | 132 | -108 | | | | | | | | MARCHE ............... | 320 | | 216 | -104 | | | | | | | | LAZIO ................ | 1.288 | | 822 | -466 | |------------------------|-------------| |--------------|-----------| | | | | | | | TOTALE CENTRO-NORD ... | 6.832 | | 5.415 | -1.417 | |------------------------|-------------| |--------------|-----------| | | | | | | | ABRUZZO .............. | 374 | | 179 | -195 | | | | | | | | MOLISE ............... | 170 | | 32 | -138 | | | | | | | | CAMPANIA ............. | 1.518 | | 547 | -971 | | | | | | | | PUGLIA ............... | 1.087 | | 421 | -666 | | | | | | | | BASILICATA ........... | 316 | | 58 | -258 | | | | | | | | CALABRIA (*) ......... | 983 | | 210 | -773 | |------------------------|-------------| |--------------|-----------| | | | | | | | TOTALE SUD ........... | 4.448 | | 1.447 | -3.001 | |------------------------|-------------| |--------------|-----------| | | | | | | | TOTALE NAZIONALE (**). | 11.280 | | 6.862 | -4.418 | |------------------------|-------------| |--------------|-----------| (*) Comprensivo dell'importo di lire 154 miliardi quale
rifinanzamento del decreto-legge 148/93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/93 in aggiunta all'importo di lire 97 miliardi considerato nel bilancio a legislazione vigente.
(**) Comprensivo della somma di lire 196 miliardi ad integrazione
del Fondo nazionale dei trasporti.
ALLEGATO 1.
(articolo 3, comma 85)
TITOLO II
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
(Uffici del registro e Uffici IVA)
------------------------------------------------------------------- |Numero | | Tariffa in lire| | |d'ordine| OGGETTO |----------------| Annotazioni | | | | Fisso |Propor- | | | | | |zionale | | |--------|--------------------|-------|--------|--------------------| | | | | | | | 1 | Diritto di ricerca | | | | | | o per la | | | | | | consultazione di | | | | | | registri, atti, | | | | | | denunzie e | | | | | | bollette di | | | | | | pagamento: | | | | | | | | | | | | per ogni ora o | | | | | | frazione ...... | --- | 14.400| | | | | | | | | 2 | Diritto per il | | | Il diritto fisso e'| | | rilascio dei | | | dovuto una sola | | | certificati e | | | volta per la | | | attestazioni di | | | compilazione | | | qualsiasi specie: | | | della nota di | | | copie o estratti | | | trascrizione in | | | di atti, di | | | doppio | | | denunzie e di | | | esemplare; il | | | documenti | | | diritto | | | depositati negli | | | proporzionale e'| | | uffici e di | | | dovuto per ogni | | | decisioni emesse | | | pagina di | | | dalle commissioni | | | ciascun | | | tributarie, quando| | | esemplare della | | | il rilascio delle | | | nota di | | | copie e degli | | | trascrizione. | | | estratti e' | | | | | | consentito dalle | | | | | | vigenti norme; | | | | | | compilazione delle| | | | | | note di | | | | | | trascrizione ai | | | | | | sensi | | | | | | dell'articolo 19 | | | | | | della legge 25 | | | | | | giugno 1943, | | | | | | n. 540: | | | | | | | | | | | | a) per ogni | | | | | | certificato, | | | | | | attestazione, | | | | | | copia ed estratto | | | | | | e per ogni nota | | | | | | di trascrizione, | | | | | | oltre il diritto | | | | | | di ricerca, nella | | | | | | misura di cui al | | | | | | numero d'ordine | | | | | | 1 ............... | 7.200| --- | | | | | | | | | | b) per la prima | | | | | | pagina ...... | --- | 2.400| | | | | | | | | | c) per ogni | | | | | | pagina | | | | | | successiva .. | --- | 1.200| | | | | | | | | 3 | Diritto per la | | | | | | stipula di atti, | | | | | | convenzioni e | | | | | | verbali di | | | | | | dilazione: | | | | | | | | | | | | a) per ogni | | | | | | documento ... | 36.000| --- | | | | | | | | | | b) per la prima | | | | | | pagina ...... | --- | 2.400| | | | | | | | | | c) per ogni | | | | | | pagina | | | | | | successiva .. | --- | 1.200| | | | | | | | | 4 | Diritto per l'esame| | | | | | delle denunzie di | | | | | | di successione ai | | | | | | fini della | | | | | | richiesta di | | | | | | formalita' | | | | | | ipotecarie: | | | | | | | | | | | | per ogni | | | | | | formalita' | | | | | | richiesta ...... | 36.000| --- | | TITOLO II
------------------------------------------------------------------- |Numero | | Tariffa in lire| | |d'ordine| OGGETTO |----------------| Annotazioni | | | | Fisso |Propor- | | | | | |zionale | | |--------|--------------------|-------|--------|--------------------| | | | | | | | 5 | Diritto di urgenza | | | Il doppio dei | | | per il rilascio | | | diritti stabiliti | | | di certificati, | | | dalla tabella ai | | | attestazioni, | | | numeri | | | copie od estratti | | | corrispondenti. | | | entro 5 giorni .. | --- | --- | Tale diritto si | | | | | | applica in | | | | | | aggiunta ai | | | | | | diritti previsti | | | | | | ai corrispondenti | | | | | | numeri della | | | | | | tabella con | | | | | | esclusione del | | | | | | diritto di ricerca| | | | | | o per la | | | | | | consultazione, che| | | | | | si applica una | | | | | | sola volta. | | | | | | | | | | | | | | 6 | Diritto di urgenza | | | | | | per la | | | | | | restituzione entro| | | | | | il giorno | | | | | | successivo degli | | | | | | degli atti | | | | | | sottoposti alla | | | | | | registrazione e | | | | | | dei registri | | | | | | vidimati ........ | 7.200| --- | | | | | | | | | 7 | Diritto per la | | | | | | riscossione dei | | | | | | contributi, | | | | | | onorari | | | | | | complementari ed | | | | | | altre competenze | | | | | | per conto di | | | | | | associazioni, enti| | | | | | ed istituti: | | | | | | | | | | | | per ogni 100 lire| --- | 6| | | | | | | | | 8 | Diritto per lavori | | | | | | inerenti alla | | | | | | attribuzione ai | | | | | | comuni del gettito| | | | | | dell'imposta | | | | | | comunale | | | | | | sull'incremento | | | | | | di valore degli | | | | | | immobili: | | | | | | | | | | | | per ogni | | | | | | attribuzione ... | 24.000| --- | | | | | | | | |--------|--------------------|-------|--------|--------------------| Nota: L'esenzione del pagamento dei tributi speciali di cui al
presente titolo II viene applicata solo quando essa e' prevista in modo specifico da disposizioni di legge.
Legge 335 dell'8 agosto 1995
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
Vigente al: 7-9-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo
scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della
Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti
pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla
contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con
affermazione del principio di flessibilita', l'armonizzazione degli
ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralita' degli
organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche
complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di
copertura prevenzione, la stabilizzazione della spesa pensionistica
nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema
previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le
successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o
deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni
delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative
norme di attuazione; la cui armonizzazione con i principi della
presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello
Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di
finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni
1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo
netto da finanziarie e del ricorso al mercato finanziario stabiliti
dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725
(legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli
effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi
quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti
finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono
considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880
miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli
obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di
cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta
misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale
necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della
medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi
finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri
devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli
scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema
previdenziale non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non per
il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti
derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui
si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di
programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata
agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il
successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino
scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella
parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti
tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e
finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio,
sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con
apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il
Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa
previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, e' tenuto a
predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica
dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di
ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale
obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e'
determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante
individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di
cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno
rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il
coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari
al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente
dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.
Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto
che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa
nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative
ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari
o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione
relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di eta' anagrafica
inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non
concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di studio e dalla
prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la
contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5.
(24)
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo
individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei
casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi
contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base
composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della
contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai
soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
"In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo
come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui
al primo periodo del presente comma non puo' essere inferiore a uno,
salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive."
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per il
computo della pensione e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori
autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo periodo rispetto
alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale,
rilevati dall'ISTAT, con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al
comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e'
determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite
anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla
data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo
previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta
data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento
pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive
calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza di cui
al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni, la pensione e'
interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema
retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidita' di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la
quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono
determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di
trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso in cui l'eta'
dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa
inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione e' utilizzato
per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso
di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i sistemi
di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il
sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianita'
contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al
montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al
trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo
mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'
dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue
pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente
di trasformazione di cui al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al
minimo.
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli
articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento
delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50
per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero
delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di
decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre
1992 abbiano avuto un'anzianita' contributiva pari o superiore ai 15
anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione
della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e
con la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste, entro
il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono sostituite da
un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione
del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del
cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e
accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di
contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere
non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito
anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non
inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo
periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di
eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi
per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai
medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio
sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto
evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari
all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6,
moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione
accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in
base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi
inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in
proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per il
conseguimento dell'indennita'. (18) (27)
21. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
22. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e'
conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di
anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come
integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data
facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo ((. . .)) a
condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o
superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.
(15)
24. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di
riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro
elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative
individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23,
avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i
periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle
aliquote vigente nei diversi periodi, nel limite massimo della
contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori
dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o
superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di eta'
anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a 40 anni;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali
di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di
prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianita' si
consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B,
con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna
1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della
maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B,
colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria,
oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella B,
in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali
di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni
percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in
presenza dei requisiti di anzianita' contributiva indicati
nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni
percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che
operano altresi' per i casi di anzianita' contributiva ricompresa
tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori,
ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al
pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
maturazione del requisito contributivo prescritto. (4)
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b),
il diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento
di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni ed al
compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il biennio
1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica e' fissato al
compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'.
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di
cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita' al 1
luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1
ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1
gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono
accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase
di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni e' fissata con
riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i
lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto
previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione e'
fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
requisito di anzianita' contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre
1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle
seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati
e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito
dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non
gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo
comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti
all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto
articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono
accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al
trattamento di pensione, la cessazione del servizio ha effetto dalla
data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento
economico decorre dalla stessa data, fermo restando quando disposto
dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in
data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda
stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le
operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico
1995 - 1996, i posti del personale del comparto scuola che ha
presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al
28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica
l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.(7)
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e
di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita' continuano
a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per
invalidita' derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di
trattamenti di mobilita' previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati,
previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in
connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori
privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresi':
a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore
della presente legge dell'indennita' di mobilita', ovvero
collocati in mobilita' in base alle procedure avviate
anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove
conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi
ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennita' di
mobilita';
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito
previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in
base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel
corso dell'anno 1996 presentino domanda di pensionamento.
33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e' aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dal 1
gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un
punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di
pensione fino a lire dieci milioni annui".
34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 3. -1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui
all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le
mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalita'
di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all'anticipo dell'eta' pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono
definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono
determinate le modalita' di copertura dei conseguenti oneri
attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalita' per la
verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei
lavoratori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore,
sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli
comparti e sono definite le modalita' di copertura dei conseguenti
oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile,
nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei
rispettivi contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure
di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui
al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una
commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
stabilisce le modalita' di copertura degli oneri, determinandone
l'entita' ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del
settore, consideratene le caratteristiche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita
ai sensi del comma 3 sara' riconosciuto un concorso alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in
ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che
esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa
sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale
di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei
rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle
componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non puo'
superare il 20 per cento del corrispondente onere ed e' attribuito
nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in
fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere
dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai
dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto e'
emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle
proposte formulate ai sensi del comma 1.
5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per analisi e indagini sulle attivita' usuranti, su quelle nocive,
sull'aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale.
Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanita',
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti
universitari competenti".
35. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le
caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano,
anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione
al rischio professionale di particolare intensita', viene, inoltre
ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino ad un massimo di
ventiquattro mesi complessivamente considerati".
36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28,
sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione
le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per
l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'eta'
anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni
sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per
l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini
dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al
requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa
di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli
anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare norme intese a riordinare,
armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse
finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in
materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e
di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema
contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi
riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni
figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternita'
e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3,
comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Per i periodi di maternita', revisione dei criteri di accredito
figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che
l'anzianita' contributiva pregressa ne costituisca requisito
essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente
disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico
dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di
interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche
disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di
formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di
inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di
lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori
discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi
intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente
secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi
di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei
figli fino al sesto anno di eta' in ragione di centosettanta
giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di
eta', al coniuge e al genitore purche' conviventi, nel caso
ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni
complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro
mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del
verificarsi dell'evento maternita', e' riconosciuto alla
lavoratrice un anticipo di eta' rispetto al requisito di accesso
alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi
per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In
alternativa al detto anticipo la lavoratrice puo' optare per la
determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del
moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'eta' di
accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in
caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o
piu' figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime
dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme
esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli
figli di minori eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota
percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento limitatamente
alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti
pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del
beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma
con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I
limiti di cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario
faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta',
studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al
primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri
miglioramenti. (21)
42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di
cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei
redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo' essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente
precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le
misure piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al
riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno
ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,
liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia
professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata
per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita
stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti. (13)
44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli
regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema
previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra
attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche
con riferimento alle singole gestioni, nonche' compiti di propulsione
e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di
poteri di intervento e vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti
gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni
normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante
acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle
gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in
ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al
sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del
conto della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11. (22)
45. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 107. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 107. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 107. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 MAGGIO
2007, N. 107. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 107.
Per il funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai
componenti nonche' l'effettuazine di studi e ricerche ai sensi del
comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio
presso il Nucleo medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 1.500
milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni
1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del
bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. (3)
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce,
con periodicita' biennale, al Parlamento sugli aspetti
economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale
recata dalla presente legge.
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che
"All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335: al
terzo periodo le parole: "membri medesimi" vanno interpretate
intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 1, comma 8) che
"Le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non si applicano al personale posto in pensionamento
anticipato ai sensi del presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte costituzionale con sentenza 13 - 21 novembre 1997, n. 347
(in G.U. 1a s.s. 26/11/1997, n. 48) ha dichiarato, in applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 31, primo periodo, nella
parte in cui fa salva l'efficacia dell' art. 13, comma 5, lettera b),
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 73, comma 1)
che "A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
opera tra il trattamento di reversibilita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative
e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore
conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai
sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano alle rate di pensione di reversibilita' successive alla
data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa e' stata
liquidata in data anteriore."
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 settembre 2001, n. 355, convertito con modificazioni
dalla L. 27 novembre 2001, n. 417 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto
1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista e'
concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto
articolo 1 che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o
superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema
contributivo."
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 agosto 2004, n. 243 ha disposto (con l'art. 1, comma 6,
lettera b)) che "Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa
spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'eta'
media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e
con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,
e 10 febbraio 1996, n. 103:
[. . .] b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico
di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli
uomini".
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296,ha disposto (con l'art. 1, comma
774) che "L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico
a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente
nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a
tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista
dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si
interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilita' sorte a
decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335,
indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta,
l'indennita' integrativa speciale gia' in godimento da parte del
dante causa, parte integrante del complessivo trattamento
pensionistico percepito, e' attribuita nella misura percentuale
prevista per il trattamento di reversibilita'."
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma
3) che "Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e'
composto da non piu' di quattordici membri, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con particolare competenza ed
esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico,
economico, statistico ed attuariale. Il presidente del Nucleo, che
coordina l'intera struttura, e' nominato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. L'incarico di componente il Nucleo
e' incompatibile con ogni funzione e compito che attenga
all'attivita' di controllo, indirizzo, vigilanza, gestione e
consulenza con gli enti di previdenza obbligatoria, e, altresi', con
un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con gli enti stessi."
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 come modificato dalla L. 24
dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 2, comma 5-ter) che "In
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a
5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione".
-------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 12, comma 12-bis)
che "a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori
di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla
Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni
di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono
essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma
12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza
di ogni aggiornamento".
Art. 2
Armonizzazione
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 e' istituita presso l'INPDAP la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello
Stato, nonche' alle altre categorie di personale i cui trattamenti di
pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una
contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di
finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti
percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie
di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio
dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi
22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini
della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarieta' di
cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde
dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente
all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della
definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di
cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale
le attivita' connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza
dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle
Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle
funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai
trattamenti pensionistici dei dipendenti statali gia' attribuite in
applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986,
n. 138. Restano altresi' attribuite alle predette Amministrazioni,
ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla
corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla
liquidazione delle indennita' in luogo di pensione e per la
costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni
pensionistiche.((Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti
pensionistici e' stabilito un apporto dello Stato a favore della
gestione di cui al comma 1. Tale apporto e' erogato su base
trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive
necessita' finanziarie della citata gestione, riferite al singolo
esercizio finanziario)). PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007,
N. 244. A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, e' stabilita, a carico delle Amministrazioni statali,
un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a
quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalita'
di versamento.
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3,
complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed
in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, e' cosi' ripartito: a)
quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi
per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente
ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi
per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni
statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno
1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico
dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. b-bis)
quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705
miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento
aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali.
5. Per i lavori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto
dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di
fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformita' alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce,
nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e
contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le
forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si
provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi
del primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli
comparti, definisce, altresi', ai sensi del comma 6, le modalita' per
l'applicazione, nei confronti dei lavoratori gia' occupati alla data
del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di
fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo
del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo
1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle
amministrazioni ovvero dagli enti che gia' provvedono al pagamento
dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano
applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata
legge n. 297 del 1982. Per il personale degli enti, il cui
ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata
della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento
e di Bolzano nonche' della regione Valle d'Aosta, la corresponsione
del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di
appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione
previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque
denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della
normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni,
e' considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con
norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale
per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto
previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo
l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base
contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione
nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati
corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla
ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di
maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al
comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base
pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29
aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma
2, della citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e
10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste
dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da
causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di
eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra'
essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di
pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non
potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello
spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di
servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato
di inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti
disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di
servizio.
13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per
i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di
eta' previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermita', per
morte e alle pensioni di reversibilita' si applica la disciplina
prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre volte"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte".
15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al
presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie
climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei
dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico,
compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'universita' e
siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento
di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento
di circoli aziendali con finalita' sportive, ricreative e culturali,
nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato
praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti
disposizioni, di azioni della societa' datrice di lavoro ovvero di
societa' controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti
ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento
del prezzo praticato al grossista".
16. L'indennita' di servizio all'estero corrisposta al personale
dell'Istituto nazionale per il commercio estero e' esclusa dalla
contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi
dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura
dell'indennita' integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo
comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto
dal comma 15, nonche' quella di cui al comma 16, si applicano anche
ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i
versamenti gia' effettuati e le prestazioni previdenziali ed
assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile
ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della
differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e
prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso
agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti
stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si
iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema
contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito un
massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132
milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di
pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi
alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente
rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il
Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito
eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al
finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel
predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni. (1)
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di
rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, non puo' comportare un trattamento superiore a
quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote
di rendimento previste dalla normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla
data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facolta' di
trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di
legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995,
il procedimento di dispensa dal servizio per invalidita', continuano
a trovare applicazione le disposizioni sull'indennita' integrativa
speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si
applicano, se piu' favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata,
alla predetta data, una anzianita' di servizio utile per il
collocamento a riposo di almeno 40 anni.
21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle
forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti al compimento del
sessantesimo anno di eta', possono conseguire il trattamento
pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di
appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'. A decorrere dal
1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico
di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il
requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo l, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti
anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1°
gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'eta' di sessantacinque
anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza
del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a
specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu'
elevati, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente
comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di
eta' e di anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia
nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla
normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla
prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, uno o piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione
dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonchedei regimi
pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con
riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello
Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2,
terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con
riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale
ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in
attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di
equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla
salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle
assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i
principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo
criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi
da 19 a 23 dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento
alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e
rilevanti peculiarita' professionali e lavorative presenti nei
settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di
accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di
flessibilita' come affermato dalla presente legge, secondo criteri
coerenti e funzionali alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei
rispettivi settori di attivita' dei lavoratori medesimi, con
applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti
pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare
effetti compatibili con le specificita' dei settori delle attivita';
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i
trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi
4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in
particolare, della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego,
dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo,
con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in
funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei
trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate
l'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da
siffatti trattamenti eregolato secondo quando previsto dall'articolo
18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che caratterizzano
il settore produttivo agricolo e le connesse attivita' lavorative,
subordinate e autonome, e' delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a
rendere compatibili con tali specificita' i criteri generali in
materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura
degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio
della delega il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al
comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in
funzione dell'effettiva capacita' contributiva e del complessivo
aumento delle entrate;
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di
tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale,
delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini
dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri
settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo
industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito con carattere di
priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita';
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di
lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori
produttivi, nella considerazione della specificita' delle aziende a
piu' alta densita' occupazionale site nelle zone di cui agli
obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di
riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico,
che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti
pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori
produttivi;
f) considerazione della continuazione dell'attivita' lavorativa
dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento
medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei
trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina
dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione
in relazione all'attivita' lavorativa prestata, ai fini
dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di
anzianita';
h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della
misura della pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione
della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione,
in ragione della peculiarita' dell'attivita' del settore.
25. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela
previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita' autonoma
di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui
esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi,
in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entita' numerica degli
interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza
obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli
degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto
legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del
sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo
ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme
obbligatorie di previdenza gia' esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a
garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei
soggetti che si avvalgono delle predette attivita';
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i
quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla
gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva,
attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla
vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. (9a) (12a)
(14) (17) (21) (24) (27) ((28))
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26
comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia
dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di
codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di
partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui
al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti
nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una coppia del modello 770-D,
con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro
autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 e'
dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e' applicato sul
reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta
dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti
definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi
mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento
i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non
inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito
dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. e
successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione
annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da
accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I
contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente
dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma
32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare
entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalita' ed i termini per
il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la
natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto del medesimo
nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a
carico del committente dell'attivita' espletata ai sensi del comma
26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza e'
computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per
il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la
facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il
credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i
termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in
misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione,
le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli
esercenti attivita' commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26
e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti
dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta
alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e
funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi
26 e seguenti e' definito, per quanto non diversamente disposto dai
medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di
adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase
di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994,
le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualita'
pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n.
389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo
alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione sulla base
dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei
commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione
con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di
amministrazione.
-------------
AGGIORNAMENTO (9a)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 59, comma
16) che "Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme
obbligatorie, con effetto dal 1 gennaio 1998 il contributo alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso
e' ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di
0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e'
maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto
percentuale. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5
punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante
dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternita' e
agli assegni al nucleo familiare".
-------------
AGGIORNAMENTO (12a)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 come modificata dalla L. 23 dicembre
1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 59, comma 16) che "Per i
soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con
effetto dal 1 gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato
con effetto dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni
biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' maggiorata rispetto a quella di finanziamento di
due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di
computo di 20 punti percentuali. E' dovuta una ulteriore aliquota
contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento
dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela
relativa alla maternita' , agli assegni al nucleo familiare e alla
malattia in caso di degenza ospedaliera.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art. 84, comma
1) che "Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme
obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti
percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante
dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla
maternita'".
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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 44, comma 6)
che "In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei
regimi contributivi delle diverse tipologie di attivita' di lavoro,
anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota
di finanziamento e l'aliquota di computo della pensione, per gli
iscritti alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26
e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale
diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2003
e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2004, ripartiti tra
committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di
lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per
cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di
iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati criteri e modalita' di finanziamento e di gestione delle
relative risorse".
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
770) che "Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla
medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono
stabilite in misura pari al 16 per cento".
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
10) che "Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima e' elevata di 0,09 punti
percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in
uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle
gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e
coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni
autonome dell'INPS, nonche' quelle relative agli iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 5) che "Con
effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota
percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e
pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta' del
medesimo superiori a settanta anni e la differenza di eta' tra i
coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di
ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al
numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione
percentuale e' proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli
di minore eta', studenti, ovvero inabili".
Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 12) che "L'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso
che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso
l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che
svolgono attivita' il cui esercizio non sia subordinato
all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita' non
soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in
base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti
di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati ai sensi del
citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995".
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 22, comma 1)
che "Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale."
Art. 3
Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale
1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo
il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un
immediato riscontro dell'incidenza delle risultanza finali della
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno stato
patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali di cui all'articolo 37".
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma
3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' determinato in
lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi
della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo
37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le
parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre
1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione
dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente
comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del
contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo il
criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con
l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media,
ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi
interessati.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu'
decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e
inabilita'. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi
criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di
persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104;
b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle
prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore
dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo
il principio della separazione tra la fase dell'accertamento
sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come
disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698;
c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificita' delle
differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle
incompatibilita' e cumulabilita' delle diverse prestazioni
assistenziali e previdenziali;
d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse
forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante
forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni
e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita commissione
tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento nonche'
adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a
rendere piu' incisiva ed efficace la difesa diretta
dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia
di invalidita' civile, pensionistica, ivi compresa quella di
guerra. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede
ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle
norme delegate anche al fine di valutare l'opportunita' di
pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente
per l'accertamento delle condizioni di invalidita' civile, di
lavoro o di servizio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati
dei dati, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione
di sistemi informativi automatizzati, nonche' per la loro
integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di
raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei
dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o
assistenziali, il cui importo e' condizionato al reddito del soggetto
o del nucleo famigliare cui il soggetto appartiene, sono comunicati
quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori,
all'Amministrazione finanziaria che provvedera' a verifica dei
redditi stessi.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale
e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni
reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per
il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il
soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura
ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato,
ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del
reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione
dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei
redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il
mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione
dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito
concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e
contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a
norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti
di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui
trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione
separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di
abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti
previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche
obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. (11)
(12) (13) (16) (27) ((30))
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita'
e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento
dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali,
la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per
cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o
comunita' con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non
diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano
all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della
classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il
conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla
effettiva attivita' svolta producono effetti dal periodo di paga in
corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con
esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato
determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso
di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli
effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla
data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate
con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere
categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del
principio della non retroattivita', dalla data fissata dall'INPS. Le
disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si
applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, pendano controversie non definite con
sentenza passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il
decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto
dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio
1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di
denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; (17)
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria. (20)
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche
alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata
in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti
interruttivi gia' compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della
normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini
prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista
dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in
corso.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato
amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di
cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle
gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n.
88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in
coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato
dal competente comitato con periodicita' almeno triennale. Nei casi
di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per
l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla
determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso
medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del
1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti
decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non
inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto
articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle
indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche'
dal Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito
alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto
articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i
provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio
finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro
rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e
comunque tenuto conto dei criteri di gradualita' e di equita' fra
generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano
affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), possono essere
adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi pensionistici gestiti
dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione
della base pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo i criteri
fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme
di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli
altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di
anzianita', trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti.
Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo
definito ai sensi della presente legge. (21)
13. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 LUGLIO 1998 N. 286.
14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153 e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene
conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico
di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o
convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1
gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in
funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti
pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno;
qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano
comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo
recupero sara' effettuato in conformita' all'articolo 11 della legge
23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al
1 gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto
per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano
confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il
relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della
pensione base. Le modalita' di accertamento delle variazioni degli
importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per
la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro".
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto
sia o sia stato acquisito in virtu' del cumulo dei periodi
assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni
internazionali in materia di sicurezza sociale, non puo' essere
inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del
trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa,
se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianita'
contributive inferiori all'anno, non puo' essere inferiore a lire
6.000 mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 e' al netto
delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge
15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e
degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonche'
delle somme dovute per prestazioni famigliari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione
del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali
di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di
sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa
dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore
della forma di previdenza obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' ed efficienza
dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli
obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma
1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli
obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni
lavorative, sara' previsto, con successivo provvedimento di legge,
l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al
medesimo fine potra' essere prevista, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle
finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza
per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale
ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato
di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di
finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti
dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui
al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, gia' rientranti nel
campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e
pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano
le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza
obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati
dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul
trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente
disposto in sede di contrattazione collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e
assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono
risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di
constatata regolarita'. Nei casi di attestata regolarita' ovvero di
regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli
adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga
anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono
essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive,
salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del
datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente
disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli
ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonche' ai verbali
redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia
previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attivita' di
vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato
per dolo o colpa grave.
21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione
previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico
obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per
quanto attiene alle modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alla contribuzione e di erogazione, all'attivita'
amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, si
stabiliscano, in funzione di una piu' precisa determinazione dei
campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore
speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con
riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni,
modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di
norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo
provvedimento legislativo. (2) (7a) (11a) (12)
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica,
almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della
delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si
esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema
di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente,
stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono,
rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al
comma 27 del presente articolo, nonche' per quello di cui
all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei
decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei
predetti termini e modalita', con uno o piu' decreti legislativi,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
medesimi. (7a)
23. Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di
finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e' elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle
aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee
a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88 procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote
diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo
familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente
alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di
finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione
dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio
finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la
medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per
il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta
gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e,
contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di
famiglia previsto dalla vigente normativa e' riassegnato per le altre
finalita' previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del
1989.
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza
obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti
effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1
gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti
percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori
di lavoro gia' obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della
legge 11 marzo 1988, n. 67.
Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, e' prorogato
il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del
1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35
punti percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1
dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a
prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i
limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto
legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed
integrazioni del medesimo decreto.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima
attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle
gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo
stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che
abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983,
n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a
gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le
modalita' stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto,
tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991,
n. 1, per l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni
aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa'
immobiliari nelle quali il fondo pensione puo' detenere
partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera
a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel
decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25
per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai
fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione
acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1.
Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono
stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di
rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese
assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla
commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare
direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai
soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in
base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del
tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16.
L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza di requisiti e
condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con
riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti,
alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle
basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei
montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione
contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite
presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un
bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale
non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e
per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in
ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.
Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis
del presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui
soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di
essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati
per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei
precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni
tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti
abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e
comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti
di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate
per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto
dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle
diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere
stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente
fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti
convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalita'
con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo
medesime;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facolta' di recesso, contemplando anche la
possibilita' per il fondo pensione di rientrate in possesso del
proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita'
finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo
all'atto della comunicazione al gestore della volonta' di recesso
dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della
titolarita' dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei
quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in facolta'
degli stessi di concludere, in tema di titolarita', diversi accordi
con i gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata
dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le
disponibilita' affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le
modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal
fine al quale sono stati destinati ne' formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di
rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di
cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori
conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o
individuali ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e'
ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal
soggetto gestore o dai terzi depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorita' di vigilanza
sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita' omogenee
per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena
comparabilita' delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del
rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati
nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto
del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo
16, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie disponibilita', con i rispettivi limiti massimi di
investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento
delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti
gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita'
di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle
stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse".
27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP"
sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti
per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti
previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti
telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di
informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti norme volte a
regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo
immobiliare nonche' la loro gestione, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso
strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle
norme delegate, procedendo in base a precedenti annue delle cessioni
determinate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio
tramite alienazioni, conferimenti a societa' immobiliari, affidamenti
a societa' specializzate, secondo principi di trasparenza,
economicita' e congruita' di valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi
i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad
uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare
tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni
minoritarie in societa' immobiliari, individuate in base a
caratteristiche di solidita' finanziaria, specializzazione e
professionalita'; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le
misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali
previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessita' di
bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle
partecipazioni e della detenzione di quote in singole societa' idonee
a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche
indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto
dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione
dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno
alle competenti Commissioni parlamentari;
f) soppressione delle societa' gia' costituite per la gestione e
l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.
28. A far data dal 1 gennaio 1996 saranno soggette
all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo
soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 agosto 1996, n. 417 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Il termine per l'esercizio della delega conferita dal comma 21 del
presente articolo e' differito al 31 marzo 1998".
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AGGIORNAMENTO (7a)
La L. 8 agosto 1996, n. 417 come modificata dalla L. 27 dicembre
1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per
l'esercizio della delega conferita dall'articolo 3, comma 21, della
citata legge n. 335 del 1995 e' differito al 31 marzo 1999".
La L. 5 agosto 1981, n. 416 come modificata dalla L. 27 dicembre
1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera b)) che "il
termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi
dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rela-
tive al predetto decreto legislativo, e' prorogato al 30 giugno
1998;"
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 67, comma 1)
che "A decorrere dal 1 gennaio 1999, gli importi mensili della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000
mensili."
La L. 8 agosto 1996, n. 417 come modificata dalla L. 23 dicembre
1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per
l'esercizio della delega conferita dall'articolo 3, comma 21, della
citata legge n. 335 del 1995 e' differito al 31 maggio 1999".
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AGGIORNAMENTO (11a)
La L. 8 agosto 1996, n. 417 come modificata dalla L. 17 maggio
1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per
l'esercizio della delega conferita dall'articolo 3, comma 21, della
citata legge n. 335 del 1995 e' differito al 31 marzo 2000".
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 52, comma 1)
che " A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli importi mensili della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000
mensili."
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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 70, comma 1)
che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, e' concessa ai titolari
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000
mensili per i titolari con eta' inferiore a settantacinque anni e a
lire 40.000 mensili per i titolari con eta' pari o superiore a
settantacinque anni".
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 38, comma 1,
lettera b)) che a decorrere dal 1 gennaio 2002 e' incrementata, a
favore dei soggetti di eta' pari o superiore a settanta anni e fino a
garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici
mensilita', la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti
pensionistici di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 38, comma 7)
che "Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti
dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi all'anno
1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,
lettera a), secondo periodo, della citata legge n. 335 del 1995 e'
sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003."
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 36-bis, comma 11)
che "Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di
contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2007."
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 27 dicembre 2006, n.296, ha disposto (con l'art. 1, comma
763) che "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia
previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed
approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 12, comma 12-bis)
che "a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori
di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla
Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni
di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono
essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma
12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza
di ogni aggiornamento".
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AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma
8) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per
il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno".
Art. 4.
(Destinatari)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta
in fine, la seguente lettera:
"b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle
cooperative interessate".
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis),
esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di
contribuzione definita;".
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri,
promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative
della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro;".
4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione
e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute".
Art. 5.
(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ai sensi del comma 3
dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' concessa esclusivamente
ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1
dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
Art. 6.
(Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' dei fondi pensione)
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi".
Art. 7.
(Banca depositaria)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi,
affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal
gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della
legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal
soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie
alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983".
Art. 8.
(Finanziamento)
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituito dai seguenti: "Le fonti istitutive
fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione,
stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della
determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su elementi
particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante
destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei
lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo e'
definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente;
nel caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il contributo e'
definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei
contributi previdenziali obbligatori":
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25
la destinazione al finanziamento dei fondi pensione
dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui
all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente
legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, e' sospesa per i quattro anni
successivi alla stessa data.
Art. 9.
(Fondi pensione aperti)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
aggiunte, in fine, le parole: "; ove non sussistano o non operino
diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai
sensi dei precedenti articoli, la facolta' di adesione ai fondi
aperti puo' essere prevista anche dalle fonti istitutive su base
contrattuale collettiva".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal
rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente
all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi
dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di
forme pensionistiche complementari.
Art. 10.
(Permanenza nel fondo pensione e cessazione
dei requisiti di partecipazione)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto,
anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la
facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale
dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli
articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il
fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni
di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima
di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16
emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari
fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che
possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione
prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello
stesso, determinata ai sensi del comma 1, e' riscattata dal coniuge
ovvero dai figli ovvero, se gia' viventi a carico dell'iscritto, dai
genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita
al fondo pensione".
Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 13. - (Trattamento tributario dei contributi e delle
prestazioni). - 1. In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' imponibile la quota
di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche
complementari.
2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate
al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo
I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma
1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per
centro della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La
deduzione e' ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui
all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche
complementari di quote del TFR almeno per un importo pari
all'ammontare del contributo erogato.
3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita'
a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento
aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore
ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in
conformita' a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore
di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai
medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme
pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per
cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a
condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo
pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione con
si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita
unicamente da accordi tra lavoratori";
b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci
o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non
superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenza
obbligatoria".
4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli
importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' deducibile un importo non superiore al 3 per cento
delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme
pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in
una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto
legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di
perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della
riserva si applica l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita
la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma non
oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
maturato.
7. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento
periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni;".
8. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il
comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis)
del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per
cento dell'ammontare corrisposto".
9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e
i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono
comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica
il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono
imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1 del'articolo 17 del
medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni,
applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle
quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma
pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa
applicabile al TFR e' diminuito proporzionalmente al rapporto fra
quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di
accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17,
e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e
i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogato ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque
soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si
applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 17
del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi
pensione al momento della conversione in rendita del montante dei
contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di
cui all'allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' dovuta nella misura dello 0,1 per
cento.
12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo
6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che
avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
dal presente decreto legislativo.
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad
essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico
dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonche' delle quote a
titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con
la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
2. (( Agli effetti del comma 9 )) dell'articolo 13 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi
a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate
alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque
consentire le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato
decreto legislativo.
3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni
erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 12.
(Regime tributario dei fondi pensione)
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione). - 1. I fondi
pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni,
ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla
data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di
capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a
titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute
operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle
imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa,
delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun
anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile
1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si
saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella
misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato
secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato
come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti
dalla legge citata.
4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi
pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.
5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e
concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta di
registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione
per ciascuna imposta".
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva
prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' eseguito,
in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese
successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con
una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso
annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2
del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il
fondo puo' comunque optare per il versamento in unica soluzione
dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della
prima rata.
3. I versamenti d'accordo dell'imposta sui redditi delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni
1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti
dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di
destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, e' corrisposta dalla societa' o
ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente
alle modificazioni apportate dalla presente legge, se gia' versata,
puo' portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a
norma del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
relative modalita'.
Art. 13
(Vigilanza sui fondi pensione)
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in
materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro
del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con
lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e
gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza
complementare. La commissione ha personalita' giuridica di diritto
pubblico.
3. La commissione e' composta da un presidente e da quattro membri,
scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica
professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e di
indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24
gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei
ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il
presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima
applicazione il decreto di nomina indichera' i due membri della
commissione il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai
componenti della commissione si applicano le disposizioni di
incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 94, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai
componenti della commissione competono le indennita' di carica
fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con
apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla
propria organizzazione sulla base dei principali di trasparenza e
celerita' dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione puo'
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati
fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente,
salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui
al comma 3. Il presidente sovraintende all'attivita' istruttoria e
cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della
commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette
le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni
concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti
il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento
delle carriere, nonche' dirette a disciplinare la gestione delle
spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che
devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1,
settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,
con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono
sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il
quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la
legittimita' e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare
entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine
suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni
dal ricevimento senza che siano state formulare osservazioni, le
deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il
controllo generale sulla commissione per assicurare la legalita' e
l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al
Parlamento.
5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla
commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non
puo' eccedere per il primo triennio le 30 unita'. I requisiti di
accesso e le modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento
di cui al comma 3 in conformita' ai principi fissati dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed
esperienza nei settori delle attivita' istituzionali della
commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico
ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento.
Tale regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento
prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore
generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde
del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla
sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con
la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di
inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali".
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata la spesa
di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli
anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. (8)((31))
3. Il finanziamento della commissione puo' essere integrato
mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una
quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei
contributi incassati. PERIODO SOPPRESSO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005,
N. 266 .
-----------------
AGGIORNAMENTO (8)
La legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con l'art. 59,
comma 39) che "La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13
della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il funzionamento della
commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. .124, come sostituito dal comma 1 del
medesimo articolo 13 della citata legge n. 335 del 1995, e'
incrementata, per l'anno 1998, di lire 1 miliardo e, per gli anni
successivi, di lire 5 miliardi."
-----------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 13, comma 40) che a
decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS e'
abrogato l'articolo 13, comma 2, della presente legge.
Art. 14.
(Compiti della commissione di vigilanza)
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 17. - (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. I fondi
pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonche'
quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i
fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 357, nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di
fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci
di societa' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad
eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche
economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del
risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono
iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura
della commissione di cui all'articolo 16.
2. In conformita' agli indirizzo generali del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16
esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:
a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione,
verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3
dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente
decreto;
c) svolge l'attivita' istruttoria per il rilascio delle
autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3,
verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del
comma 3 del'articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e
ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi
4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei
soggetti abitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di
contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della
corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonche' alla lettera
e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio dei fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni
per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di
libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di
incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto
della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione,
attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla
legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali
degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti
con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e
modalita' di verifica, nonche' in ordine alla comunicazione periodica
agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del
fondo e alle modalita' di pubblicita';
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria,
patrimoniale, contabile dei fondi anche mediane ispezioni presso gli
stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che
ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative
in materia di previdenza complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore
della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di
base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le
informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione puo'
avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
problemi previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione puo' disporre
che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa
stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi
interni di controllo dei fondi.
4. La commissione puo' altresi':
a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di
controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione
dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di
ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche
amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla
commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati
dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di
procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli
esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono
incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto
d'uffico e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le
irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di
reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la
commissione, le autorita' preposte alla vigilanza sui soggetti
gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di
accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e
sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro
il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni".
2. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di
vigilanza, la commissione di vigilanza gia' istituita presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data
di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le
sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la
residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta
commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli
effetti previsti al citato articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo n. 124 del 1993.
Art. 15.
(Regime transitorio)
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono aggiunte, in fine le parole: "e assicurativa".
3. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articolo 16 e
17;" sono sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla lettera
a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;"
4. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3"sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento,
a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal
presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi
dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13
dell'articolo 13".
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono
aggiunti i seguenti:
"8-quater. Ai contributo versati ai fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio
di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale
periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto
dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia
assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che
garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione del
predetto trattamento".
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione
del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai
commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124
del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si
applica, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo
transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata
sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato dal fondo.
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanza
e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni
anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare
dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il
Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo' modificare,
sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno del
fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare
eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime
tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5
del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta
sostitutiva dovra' essere versata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al
precedente periodo, con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2,
dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito
dall'articolo 12 della presente legge.
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a
fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi
collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124
del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo
degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16.
(Sanzioni)
1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1. Chiunque
esercita l'attivita' di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca
delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il
reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono
a persona estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i componenti
degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5,
comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione
di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono
puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2,
lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti
di cui all'articolo 2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i
responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano,
anche in parte, alle richieste delle commissione di cui all'articolo
17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione
di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel
termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a
conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni".
Art. 17.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO
Tabella 1
(v. articolo 1, comma 3)
QUADRO RIASSUNTIVO
EFFETTI FINANZIARI SUL FABBISOGNO DERIVANTI DALLE MODIFICHE ALLA
NORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE (1)
(Tra parentesi i riflessi in termini di competenza sul bilancio dello
Stato)
=====================================================================
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000
| - | - | - | - | -
=====================================================================
A) 1. Retribuzione | | | | |
intera vita | | | | |
lavorativa | | | | |
Art. 1, c. 17 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90
e 18 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
2. Indennita' | | | | |
"una tantum" | | | | |
Art. 1, c. 20 | | | | | -18
| | | | | (0)
---------------------------------------------------------------------
3. Pensioni | | | | |
d'anzianita' | | | | |
Art. 1, c. da | 3.578 | 2.254 | 3.045 | 4.085 | 5.273
25 a 32 | (241)| (332)| (388)| (424)| (519)
di cui: | | | | |
a) dipendenti | 2.220 | 1.132 | 1.778 | 2.280 | 3.192
a1) di cui | | | | |
privati | 1.656 | 427 | 917 | 1.306 | 1.936
b) autonomi | 1.358 | 1.122 | 1.267 | 1.805 | 2.081
---------------------------------------------------------------------
4. Modifiche | | | | |
trattamento | | | | |
pensioni di | | | | |
reversibilita'| | | | |
Art. 1, c. 41 | 286 | 673 | 1.037 | 1.368 | 1.663
| (85)| (192)| (290)| (377)| (451)
---------------------------------------------------------------------
5. Cumulo | | | | |
trattamenti | | | | |
invalidita' | | | | |
con redditi | | | | |
Art. 1, c. 42 | 13 | 32 | 51 | 70 | 89
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
6. Cumulo | | | | |
trattamenti | | | | |
invalidita' | | | | |
con rendita | | | | |
INAIL | | | | |
Art. 1, c. 43 | 49 | 134 | 216 | 296 | 375
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
7. TFR nuovi | | | | |
assunti | | | | |
pubblico | | | | |
impiego | | | | |
Art. 2, c. 5 | | | | |
| | -(45)| -(93)| -(143)| -(197)
---------------------------------------------------------------------
8. Ampliamento | | | | |
base | | | | |
pensionabile | | | | |
pubblico | | | | |
Art. 2, c. 9, | 615 | 635 | 651 | 667 | 684
10 e 11 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
9. Invalidita' | | | | |
settore | | | | |
pubblico | | | | |
Art. 2, c. 12 | -15 | -46 | -77 | -109 | -141
| -(9)| -(28)| -(46)| -(65)| -(85)
---------------------------------------------------------------------
10. Introduzione | | | | |
integrazione | | | | |
al minimo nel| | | | |
settore | | | | |
pubblico | | | | |
Art. 2, c. 13 | -5 | -15 | -26 | -36 | -47
| -(3)| -(9)| -(16)| -(22)| -(28)
---------------------------------------------------------------------
11. Integrazioni | | | | |
al minimo | | | | |
Art. 2, c. 14 | -55 | -55 | -76 | -78 | -81
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
12. Ridefinizione| | | | |
base | | | | |
imponibile | | | | |
INPS | | | | |
Art. 2, c. 15 | -50 | -52 | -53 | -55 | -56
16 e 17 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
13. Retribuzione | | | | |
imponibile - | | | | |
tetto | | | | |
contributivo | | | | |
Art. 2, c. 18 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
14. Lavoro | | | | |
parasubordinato| | | | |
Art. 2, c. | 2.604 | 2.733 | 2.815 | 2.900 | 2.987
da 26 a 32 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
15. Perequazione | | | | |
"quota parte"| | | | |
pensioni al | | | | |
costo vita + | | | | |
1% (trasferi-| | | | |
mento per | | | | |
anno 1996 | | | | |
pari a 23.000| | | | |
mld). A | | | | |
decorrere | | | | |
1998 quanti- | | | | |
ficazione | | | | |
ulteriori | | | | |
maggiori | | | | |
oneri in L.F.| | | | |
Art. 3, c. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -(56)| -(287)| -(287)| -(287)| -(287)
---------------------------------------------------------------------
16. Assegno | | | | |
sociale | | | | |
Art. 3, c. 6 | 7 | 14 | 21 | 29 | 36
e 7 | (7)| (14)| (21)| (29)| (36)
---------------------------------------------------------------------
17. Riduzione | | | | |
periodo | | | | |
prescrizione | | | | |
contributi | | | | |
Art. 3, c. 6 | -50 | -52 | -53 | -55 | -56
e 7 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
18. Pensione | | | | |
regime | | | | |
internazio- | | | | |
nale. | | | | |
Art. 3, c. da | 28 | 57 | 83 | 105 | 124
14 a 17 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
19. Contributo | | | | |
0,35% a | | | | |
carico | | | | |
lavoratore | | | | |
+ 0,35% a | | | | |
carico datore| | | | |
lavoro | | | | |
Art. 3, c. 24 | 1.984 | 2.405 | 2.477 | 2.551 | 2.627
---------------------------------------------------------------------
20. Costo | | | | |
previdenza | | | | |
complementare| -204 | -483 | -849 | -1.317 | -1.824
| -(98)| -(228)| -(397)| -(611)| -(831)
---------------------------------------------------------------------
Minore gettito | | | | |
IRPEF | -205 | -1.468 | -1.089 | -1.241 | -1.371
| -(205)| -(1.468)| -(1.089)| -(1.241)| -(1.371)
=====================================================================
Totali A) | 8.629 | 6.816 | 8.224 | 9.233 | 10.319
| -(37)| -(1.526)| -(1.227)| -(1.539)| -(1.792)
B) Pensioni | | | | |
d'anzianita' | | | | |
(Disposizioni| | | | |
"collegato" | | | | |
finanziaria) | 4.808 | 5.117 | 4.931 | |
| (258)| (354)| (375)| |
=====================================================================
| 3.821 | 1.699 | 3.293 | |
Differenza A)-B)| -(295)| -(1.880)| -(1.602)| |
=====================================================================
SEGUE
=====================================================================
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | TOTALI
| - | - | - | - | - | -
---------------------------------------------------------------------
A) 1. Retribu-| | | | | |
zione | | | | | |
intera vita | | | | | |
lavorativa | | | | | |
Art. 1, c. 17 | 93 | 96 | 98 | 101 | 104 | 917
e 18 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
2. Indennita' | | | | | |
"una tantum" | | | | | |
Art. 1, c. 20 | -36 | -37 | -38 | -39 | -41 | -209
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
3. Pensioni | | | | | |
d'anzianita' | | | | | |
Art. 1, c. da | 6.456 | 7.225 | 8.049 | 8.681 | 10.512 | 59.159
25 a 32 | (655)| (875)| (1.069)| (1.441)| (1.466)| (7.411)
di cui: | | | | | |
a) dipendenti| 4.319 | 5.046 | 5.841 | 6.459 | 8.282 | 40.550
a1) di cui | | | | | |
privati | 2.408 | 2.471 | 2.839 | 2.869 | 4.491 | 21.320
b) autonomi | 2.137 | 2.179 | 2.208 | 2.222 | 2.230 | 18.609
---------------------------------------------------------------------
4. Modifiche | | | | | |
trattamento | | | | | |
pensioni di | | | | | |
reversibilita'| | | | | |
Art. 1, c. 41 | 1.922 | 2.141 | 2.321 | 2.460 | 2.553 | 16.424
| (511)| (558)| (592)| (610)| (613)| (4.279)
---------------------------------------------------------------------
5. Cumulo | | | | | |
trattamenti | | | | | |
invalidita' | | | | | |
con redditi | | | | | |
Art. 1, c. 42 | 108 | 127 | 146 | 165 | 186 | 987
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
6. Cumulo | | | | | |
trattamenti | | | | | |
invalidita' | | | | | |
con rendita | | | | | |
INAIL | | | | | |
Art. 1, c. 43 | 452 | 527 | 601 | 674 | 756 | 4.080
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
7. TFR nuovi | | | | | |
assunti | | | | | |
pubblico | | | | | |
impiego | | | | | |
Art. 2, c. 5 | | | | | | 0
| -(253)| -(313)| -(376)| -(443)| -(513)| -(2.376)
---------------------------------------------------------------------
8. Ampliamento| | | | | |
base | | | | | |
pensionabile | | | | | |
pubblico | | | | | |
Art. 2, c. 9, | 701 | 718 | 736 | 755 | 774 | 6.936
10 e 11 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
9. Invalidita'| | | | | |
settore | | | | | |
pubblico | | | | | |
Art. 2, c. 12 | -174 | -208 | -242 | -278 | -319 | -1.609
| -(104)| -(125)| -(145)| -(167)| -(192)| -(966)
---------------------------------------------------------------------
10. Introdu- | | | | | |
zione | | | | | |
integrazione | | | | | |
al minimo nel| | | | | |
settore | | | | | |
pubblico | | | | | |
Art. 2, c. 13 | -58 | -69 | -81 | -93 | -107 | -537
| -(35)| -(41)| -(49)| -(56)| -(64)| -(322)
---------------------------------------------------------------------
11. Integra- | | | | | |
zioni al | | | | | |
minimo | | | | | |
Art. 2, c. 14 | -83 | -86 | -88 | -91 | -93 | -786
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
12. Ridefini- | | | | | |
zione base | | | | | |
imponibile | | | | | |
INPS | | | | | |
Art. 2, c. 15 | -58 | -60 | -61 | -63 | -65 | -573
16 e 17 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
13. Retribu- | | | | | |
zione | | | | | |
imponibile - | | | | | |
tetto | | | | | |
contributivo | | | | | |
Art. 2, c. 18 | -36 | -37 | -38 | -38 | -38 | -357
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
14. Lavoro | | | | | |
parasubor- | | | | | |
dinato | | | | | |
Art. 2, c. da | 3.162 | 3.257 | 3.355 | 3.455 | 3.559 | 30.827
26 a 32 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
15. Perequa- | | | | | |
zione | | | | | |
"quota parte"| | | | | |
pensioni al | | | | | |
costo vita + | | | | | |
1% (trasferi-| | | | | |
mento per | | | | | |
anno 1996 | | | | | |
pari a 23.000| | | | | |
mld). A | | | | | |
decorrere | | | | | |
1998 quanti- | | | | | |
ficazione | | | | | |
ulteriori | | | | | |
maggiori | | | | | |
oneri in L.F.| | | | | |
Art. 3, c. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -(287)| -(287)| -(287)| -(287)| -(287)| -(2.639)
---------------------------------------------------------------------
16. Assegno | | | | | |
sociale | | | | | |
Art. 3, c. 6 | 44 | 52 | 60 | 68 | 77 | 409
e 7 | (44)| (52)| (60)| (68)| (77)| (409)
---------------------------------------------------------------------
17. Riduzione | | | | | |
periodo | | | | | |
prescrizione | | | | | |
contributi | | | | | |
Art. 3, c. 9 | -58 | -60 | -61 | -63 | -65 | -573
e 10 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
18. Pensione | | | | | |
regime inter-| | | | | |
nazionale. | | | | | |
Art. 3, c. da | 140 | 153 | 164 | 171 | 177 | 1.202
14 a 17 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
19. Contributo| | | | | |
0,35% a | | | | | |
carico | | | | | |
lavoratore | | | | | |
+ 0,35% a | | | | | |
carico datore| | | | | |
lavoro | | | | | |
Art. 3, c. 24 | 2.788 | 2.871 | 2.957 | 3.046 | 3.137 | 26.843
---------------------------------------------------------------------
20. Costo | | | | | |
previdenza | | | | | |
complementare| -2.403 | -2.814 | -3.270 | -3.751 | -4.281 | -21.196
|-(1.087)|-(1.253)|-(1.440)|-(1.628)|-(1.836)| -(9.406)
---------------------------------------------------------------------
Minore gettito| | | | | |
IRPEF | -1.487 | -1.587 | -1.676 | -1.709 | -1.806 | -13.639
|-(1.487)|-(1.587)|-(1.676)|-(1.709)|-(1.806)|-(13.639)
---------------------------------------------------------------------
Totali A) | 11.472 | 12.210 | 12.932 | 13.451 | 15.020 | 108.305
|-(2.044)|-(2.122)|-(2.252)|-(2.171)|-(2.542)|-(17.252)
B) Pensioni | | | | | |
d'anzianita' | | | | | |
(Disposizioni| | | | | |
"collegato" | | | | | |
finanziaria)| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Differenza A) | | | | | |
-B) | | | | | |
=====================================================================
(1) Sono esclusi gli effetti delle disposizioni per i quali e'
prevista una specifica copertura a fronte di autorizzazioni di spesa
(art. 1, c, 38; art. 1, c. 45; art. 13).
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A
((COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE))
((
---------------------------------------------------------------------
Divisori | Eta' | Valori
---------------------------------------------------------------------
22,627 | 57 | 4,419%
| |
22,035 | 58 | 4,538%
| |
21,441 | 59 | 4,664%
| |
20,843 | 60 | 4,798%
| |
20,241 | 61 | 4,940%
| |
19,635 | 62 | 5,093%
| |
19,024 | 63 | 5,257%
| |
18,409 | 64 | 5,432%
| |
17,792 | 65 | 5,620%
---------------------------------------------------------------------
tasso di sconto = 1,5%
---------------------------------------------------------------------
))
((18))
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
14) che "In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di
trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1,
comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata
legge n. 335 del 1995 e' sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010,
dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge".
Tabella B.
(v. articolo 1, colonna 26)
---------------------------------------------------------------------
| | colonna | colonna |
| | 1 | 2 |
---------------------------------------------------------------------
| Anno | Eta' anagrafica | Anzianita' |
| | | contributiva |
---------------------------------------------------------------------
| 1996 | 52 | 36 |
| | | |
| 1997 | 52 | 36 |
| | | |
| 1998 | 53 | 36 |
| | | |
| 1999 | 53 | 37 |
| | | |
| 2000 | 54 | 37 |
| | | |
| 2001 | 54 | 37 |
| | | |
| 2002 | 55 | 37 |
| | | |
| 2003 | 55 | 37 |
| | | |
| 2004 | 56 | 38 |
| | | |
| 2005 | 56 | 38 |
| | | |
| 2006 | 57 | 39 |
| | | |
| 2007 | 57 | 39 |
| | | |
| 2008 in poi | 57 | 40 |
---------------------------------------------------------------------
Tabella C.
(v. articolo 1, colonna 27)
---------------------------------------------------------------------
| Anzianita' | Anzianita' necessaria |
| al 31 dicembre 1995 | al pensionamento |
---------------------------------------------------------------------
| da 19 a 21 | 32 |
| da 22 a 25 | 31 |
| da 26 a 29 | 30 |
---------------------------------------------------------------------
Tabella D.
(v. articolo 1, colonna 27)
Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici
---------------------------------------------------------------------
|Anni mancanti a 37 ..... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---------------------------------------------------------------------
|Penalizzazioni ......... | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% |
---------------------------------------------------------------------
Tabella E.
(v.articolo 1, colonna 29)
---------------------------------------------------------------------
| Data entro la quale si matura Data di decorrenza |
| il requisito contributivo del trattamento |
---------------------------------------------------------------------
| Lavoratori dipendenti pubblici e perivati |
---------------------------------------------------------------------
| 31 dicembre 1994 1° gennaio 1996 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
| |
| 1° aprile 1996 per i rimanenti |
| soggetti. |
---------------------------------------------------------------------
| 31 dicembre 1995 1°luglio 1996 per i soggetti che|
| hanno un'eta' pari o superiore a|
| 57 anni. |
| |
| 1° ottobre 1996 per i rimanenti |
| soggetti. |
---------------------------------------------------------------------
| 30 giugno 1996 1° ottobre 1996 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
---------------------------------------------------------------------
| 31 dicembre 1996 1° gennaio 1997 per i rimanenti |
| soggetti. |
---------------------------------------------------------------------
| 30 giugno 1997 1° luglio 1997 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
---------------------------------------------------------------------
| 31 dicembre 1997 1° gennaio 1998 per i rimanenti |
| soggetti. |
---------------------------------------------------------------------
| Lavoratori autonomi iscritti all'INPS. |
---------------------------------------------------------------------
| 31 dicembre 1994 1° gennaio 1996 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
| |
| 1° aprile 1996 per i rimanenti |
| soggetti. |
---------------------------------------------------------------------
| 31 dicembre 1995 1° luglio 1996 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
| |
| 1° ottobre 1996 per i soggetti |
| che hanno piu' di 55 anni. |
| |
| 1° gennaio 1997 per i rimanenti |
| soggetti. |
---------------------------------------------------------------------
| 31 dicembre 1996 1° gennaio 1997 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
| |
| 1° luglio 1997 per i rimanenti |
| soggetti. |
---------------------------------------------------------------------
Tabella F.
(v. articolo 1, comma 41)
Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai
superstiti e redditi del beneficiario
---------------------------------------------------------------------
| Reddito superiore a 3 volte il | Percentuale di cumulabilita': |
| trattamento minimo annuo | 75 per cento del trattamento |
| del Fondo pensioni lavoratori | di reversibilita'. |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1° gennaio. | |
---------------------------------------------------------------------
| Reddito superiore a 4 volte il | Percentuale di cumulabilita': |
| trattamento minimo annuo | 60 per cento del trattamento |
| del Fondo pensioni lavoratori | di reversibilita'. |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1° gennaio. | |
---------------------------------------------------------------------
| Reddito superiore a 5 volte il | Percentuale di cumulabilita': |
| trattamento minimo annuo | 50 per cento del trattamento |
| del Fondo pensioni lavoratori | di reversibilita'. |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1° gennaio. | |
---------------------------------------------------------------------
Tabella G.
(v. articolo 1, comma 42)
Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidita'
e redditi da lavoro
---------------------------------------------------------------------
| Redditi | Percentuale di riduzione |
---------------------------------------------------------------------
| Reddito superiore a 4 volte il | 25 per cento dell'importo |
| trattamento minimo annuo | dell'assegno. |
| del Fondo pensioni lavoratori | |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1° gennaio. | |
---------------------------------------------------------------------
| Reddito superiore a 5 volte il | 50 per cento dell'importo |
| trattamento minimo annuo | dell'assegno. |
| del Fondo pensioni lavoratori | |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1° gennaio. | |
---------------------------------------------------------------------