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Legge 217 del 17 maggio 1983
Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
Vigente al: 8-2-2015
TITOLO I
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' della legge
La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle
attivita' turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza
delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello
economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione
economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 2.
Comitato di coordinamento per la programmazione turistica
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di
coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica
le finalita' prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza
nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 3.
Comitato consultivo
Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro
del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, e' composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero, e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 4.
Organizzazione turistica regionale
Per l'espletamento delle attivita' di promozione e propaganda delle
risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di "Aziende di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali
turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonche' gli strumenti e le modalita' attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di
coordinamento delle attivita' delle aziende, assicurando la presenza in seno a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonche' di un rappresentante designato dalle associazioni pro loco operanti nel territorio.
Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad
istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.
L'uso della stessa denominazione (IAT) puo' essere consentito anche
agli uffici di informazione promossi dalle "pro-loco" sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.
Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle
aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente
legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 5.
Imprese turistiche
Sono imprese turistiche quelle che svolgono attivita' di gestione
di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in
una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426. ((5))
Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata
domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore
emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attivita' commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di
frequenza del richiedente;
c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneita' all'esercizio
dell'attivita' di impresa.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
esercitano le attivita' di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 4)
che: "La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n.
217, e' soppressa."
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha inoltre disposto (con l'art. 11
comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 2, comma 4, della presente legge."
Art. 6.
Strutture ricettive
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventu', i rifugi alpini.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o piu' stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unita' abitative dislocate in piu' stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate costituite da uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di sei camere ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalita' in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettivita' turistica. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 7.
Classificazione delle strutture ricettive
Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle
strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:
capacita' ricettiva non inferiore a sette stanze;
almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
un locale ad uso comune;
impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati
al funzionamento della struttura.
Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a
classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione
aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e
1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in
rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che
hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attivita' integrata anche con altre attivita' extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione
aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attivita' per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma puo' essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonche' segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.
Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari
all'esercizio dell'attivita' di affittacamere.
L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione e'
punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, e' anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. PERIODO ABROGATO DALLA L. 25 AGOSTO 1991, N. 284. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 8.
Vincolo di destinazione
Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio
ricettivo, in quanto rispondente alle finalita' di pubblico interesse e della utilita' sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'articolo 6, in conformita' anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.
Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i
comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attivita' turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.
Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni
provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.
Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto
territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.
Il vincolo di destinazione puo' essere rimosso su richiesta del
proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalita' per la
rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 9.
Agenzie di viaggio e turismo
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano
attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attivita', ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
L'esercizio delle attivita' di cui al comma precedente e' soggetto
ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie
di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell'autorizzazione dovra', in ogni caso, essere
subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti
con carattere di continuita' ed esclusivita' la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112.
Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco
nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112.
L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli
uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni
accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, gia' operanti sul territorio nazionale.
Non potra', in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la
denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a
Stati membri delle Comunita' europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 10.
Associazioni senza scopo di lucro
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello
nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attivita' turistiche e ricettive.
Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le
modalita' di esercizio per il compimento delle attivita' di cui al comma precedente, assicurando che le attivita' medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 11.
Attivita' professionali
Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni
di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.
E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole
o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria
opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.
E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione,
accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.
E' organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria
opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.
E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone
singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attivita' nautiche.
E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o
a gruppi di persone la pratica dello sci.
E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o
gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.
E' aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione,
accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficolta' non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori puo' fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.
E' guida speleologica chi, per professione, accompagna persone
singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavita' naturali.
E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo
libero di gruppi di turisti con attivita' ricreative, sportive, culturali.
In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide
turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o piu' lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della localita' in cui dovra' essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonche' dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacita' professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalita' dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attivita' congressuali a carattere nazionale ed internazionale.
Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati
membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani.
Spetta altresi' alle leggi regionali di disciplinare l'attivita'
non professionale di coloro che svolgono le attivita' di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 12.
Disposizioni transitorie
L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova
classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1 gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.
Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per
l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
A decorrere dal 1 gennaio 1985, anche in assenza di legge
regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:
alberghi di lusso in possesso di standard di classe
internazionale: cinque stelle lusso;
alberghi di lusso: cinque stelle;
alberghi di prima categoria: quattro stelle;
alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre
stelle;
alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due
stelle;
alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e
locande: una stella.
Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque
stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
TITOLO II
Art. 13.
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 14.
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 15.
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 16.
Copertura finanziaria
All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Interventi straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. ((5))
Data a Roma, addi' 17 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - SIGNORELLO -
GORIA - BODRATO -
SIGNORILE - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Legge 181 del 2 maggio 1983
Ricostituzione nell'assicurazione italiana delle posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico.
Vigente al: 16-11-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore dei cittadini italiani e dei loro superstiti, sono considerate efficaci a tutti gli effetti, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico (INAS) ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843.
Parimenti sono considerate efficaci nella predetta assicurazione le
posizioni assicurative per qualsiasi motivo non trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in base all'articolo 12 dell'accordo, di cui al comma precedente.
Agli effetti del precedente primo comma, e' dovuto all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, da parte dello Stato, l'ammontare, ridotto del 50 per cento, delle riserve matematiche delle pensioni o quote di pensioni corrispondenti alle posizioni assicurative da costituire, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.
Art. 2.
I periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo
accreditato sulle posizioni assicurative di cui al precedente articolo 1 e quella di entrata in vigore della presente legge, non coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.
Art. 3.
Nei confronti dei titolari di pensione, i contributi di cui alle
posizioni assicurative ricostituite per effetto dell'articolo 1 danno luogo alla ricostituzione del trattamento pensionistico, se antecedenti alla decorrenza della pensione, ovvero alla liquidazione di un supplemento di pensione da corrispondersi con le norme comuni, se successivi.
Art. 4.
E' rimborsato d'ufficio agli interessati, in occasione della
liquidazione della pensione, l'ammontare dei contributi o delle somme versati direttamente dagli interessati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in relazione a periodi per i quali sono considerate efficaci le posizioni assicurative in base al precedente articolo 1.
Art. 5.
A seguito della ricostituzione delle posizioni assicurative, di cui
all'articolo 1 della presente legge, saranno corrisposte agli interessati le prestazioni spettanti secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale da data, comunque, non anteriore a quella del primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Dalla decorrenza delle prestazioni di cui al comma precedente non
vengono corrisposte agli stessi beneficiari le pensioni gia' concesse dall'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico ed in pagamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le disposizioni in materia previdenziale contenute nel
decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, prorogate a tempo indeterminato dall'articolo 23-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, continuano a trovare applicazione per la parte non incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Il Governo italiano e' autorizzato a sostituirsi agli interessati
negli eventuali diritti verso l'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico e a regolare con il Governo libico ogni questione concernente i diritti stessi.
Art. 6.
L'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni a carico
dell'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'articolo 15 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, spetta, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ai cittadini italiani che hanno ottenuto la pensione libica con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965, e a partire dalla data di decorrenza della pensione stessa, anche per i periodi compresi tra il 1 gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1969.
Art. 7.
All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 22 miliardi, si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - SCOTTI -
COLOMBO - GORIA -
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Legge 165 del 4 maggio 1983
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili assoluti.
Vigente al: 2-7-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682,
deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1982, della indennita' di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.
Art. 2.
La misura della indennita' di accompagnamento per i ciechi civili
assoluti e le modalita' di adeguamento automatico della indennita' stessa sono aggiornate alla stregua delle modificazioni che intervengono per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra.
Art. 3.
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge,
valutato per gli anni 1982 e 1983 in complessive lire 116 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - ROGNONI - GORIA
- BODRATO - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Legge 47 del 18 febbraio 1983
Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Vigente al: 8-8-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'autorizzazione e' concessa se l'assicurato puo' far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:
- 60 contributi mensili;
- 260 contributi settimanali;
- 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
- 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
- 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti
esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresi' concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato puo' far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:
- 36 contributi mensili;
- 156 contributi settimanali;
- 279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
- 186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
- 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente
alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Ai fini del computo del quinquennio di cui al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.
Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' abrogato.
L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' abrogato a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Determinazione dei contributi volontari in caso di rioccupazione dei lavoratori Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' sostituito dal seguente:
"L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo e' calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro".
Incompatibilita' della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti non puo' essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti.
Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli
assicurati che alla data di pubblicazione della presente legge siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.
Non possono essere versati contributi volontari per i periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma.
Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei
pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.
Art. 4.
Decorrenza della normativa
Le norme contenute nella presente legge hanno effetto a decorrere
dal 1 gennaio 1983, qualora non diversamente disposto dagli articoli precedenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1983
PERTINI
FANFANI - SCOTTI -
GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Legge 184 del 4 maggio 1983
((Diritto del minore ad una famiglia)).
Vigente al: 30-11-2013
TITOLO I
((PRINCIPI GENERALI))
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(( 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente
la potesta' genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio
del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore
della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto
della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire
l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito
della propria famiglia. Essi promuovono altresi' iniziative di
formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di
sostegno all'attivita' delle comunita' di tipo familiare, organizzano
corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori
sociali nonche' incontri di formazione e preparazione per le famiglie
e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori.
I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni
senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e
delle famiglie per la realizzazione delle attivita' di cui al
presente comma.
4. Quando la famiglia non e' in grado di provvedere alla crescita e
all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla
presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato
nell'ambito di una famiglia e' assicurato senza distinzione di sesso,
di etnia, di eta', di lingua, di religione e nel rispetto della
identita' culturale del minore e comunque non in contrasto con i
principi fondamentali dell'ordinamento)).
((TITOLO I-BIS.
DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE))
(( 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai
sensi dell'articolo 1, e' affidato ad una famiglia, preferibilmente
con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli
il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive
di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma
1, e' consentito l'inserimento del minore in una comunita' di tipo
familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o
privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo piu' vicino a
quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.
Per i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo' avvenire
solo presso una comunita' di tipo familiare.
3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo' essere
disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31
dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove cio' non
sia possibile, mediante inserimento in comunita' di tipo familiare
caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali
analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di
criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che
devono essere forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli
istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi)).
ART. 3.
(( 1. I legali rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e
degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri
tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo
X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda
alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della
potesta' dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni
dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre
istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano
anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di
tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non
possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della
potesta', le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza
pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali
limiti o condizioni a tale esercizio)).
ART. 4.
(( 1. L'affidamento familiare e' disposto dal servizio sociale
locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore
esercente la potesta', ovvero dal tutore, sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in
considerazione della sua capacita' di discernimento. Il giudice
tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il
provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potesta' o del
tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere
indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonche' i tempi e i
modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le
modalita' attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il
nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve
altresi' essere indicato il servizio sociale locale cui e' attribuita
la responsabilita' del programma di assistenza, nonche' la vigilanza
durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati
il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del programma di
assistenza, nonche' la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire
senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del
luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di
particolare rilevanza ed e' tenuto a presentare una relazione
semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua
presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di
difficolta' del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere
indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve
essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero
della famiglia d'origine. Tale periodo non puo' superare la durata di
ventiquattro mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni,
qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa
autorita' che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando
sia venuta meno la situazione di difficolta' temporanea della
famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto,
ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il
servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli
anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione
della sua capacita' di discernimento, richiede, se necessario, al
competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunita'
di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato)).
ART. 5.
(( 1. L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e
provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione,
tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia
stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile,
o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorita'
affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario
esercita i poteri connessi con la potesta' parentale in relazione
agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le
autorita' sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei
procedimenti civili in materia di potesta', di affidamento e di
adottabilita' relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su
disposizione del giudice ovvero secondo le necessita' del caso,
svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti
con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore
secondo le modalita' piu' idonee, avvalendosi anche delle competenze
professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle
associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunita' di tipo
familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico
o privato".
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
proprie competenze e nei limiti delle disponibilita' finanziarie dei
rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto
economico in favore della famiglia affidataria)).
TITOLO II
DELL'ADOZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 6.
(( 1. L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio da
almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere
avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di
fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di
educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non
piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando.
4. Il requisito della stabilita' del rapporto di cui al comma 1
puo' ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto
in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di
tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la
continuita' e la stabilita' della convivenza, avuto riguardo a tutte
le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il
tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi
un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non e' preclusa l'adozione quando il limite massimo di eta'
degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non
superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli
naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in eta' minore, ovvero
quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore gia'
dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite piu' adozioni anche con atti
successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione
l'avere gia' adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta
di adottare piu' fratelli, ovvero la disponibilita' dichiarata
all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate".
8. Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore a dodici anni
o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono
intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle
disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche
misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di
sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'eta' di
diciotto anni degli adottati)).
ART. 7.
((1. L'adozione e' consentita a favore dei minori dichiarati in
stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non puo'
essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che
deve essere manifestato anche quando il minore compia l'eta' predetta
nel corso del procedimento. Il consenso dato puo' comunque essere
revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha un'eta' inferiore, deve essere sentito,
in considerazione della sua capacita' di discernimento)).
CAPO II
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'
ART. 8.
(( 1. Sono dichiarati in stato di adottabilita' dal tribunale per i
minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia
accertata la situazione di abbandono perche' privi di assistenza
morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a
provvedervi, purche' la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa
di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le
condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso
istituti di assistenza pubblici o privati o comunita' di tipo
familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al
comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali
locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilita' deve svolgersi fin dall'inizio
con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri
parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10)).
ART. 9.
(( 1. Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica
situazioni di abbandono di minori di eta'. I pubblici ufficiali, gli
incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di
pubblica necessita' debbono riferire al piu' presto al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui
il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di
abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunita' di
tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno
sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con
l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di
residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle
condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie
informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare
l'adottabilita' di quelli tra i minori segnalati o collocati presso
le comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici
o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in
situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli
istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2.
Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza
si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso
tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione
puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o
adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve
essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia
parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non
inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo' comportare
la decadenza dalla potesta' sul figlio a norma dell'articolo 330 del
codice civile e l'apertura della procedura di adottabilita')).
ART. 10.
(( 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da
lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2,
provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo
stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente,
all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di
pubblica sicurezza, piu' approfonditi accertamenti sulle condizioni
giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e
vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i
genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano
rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il
presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un
difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il
caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal
difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal
tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere
visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa
autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale puo' disporre in ogni momento e fino
all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio
nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo
presso una famiglia o una comunita' di tipo familiare, la sospensione
della potesta' dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio
delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessita', i provvedimenti di cui al comma 3
possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni
o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o
revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il
tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del
pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta
ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore
che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore,
in considerazione della sua capacita' di discernimento. I
provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico
ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli
330 e seguenti del codice civile)).
ART. 11.
Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano
deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti
entro il quarto grado ((che abbiano rapporti significativi con il
minore)), il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato
di adottabilita', salvo che esistano istanze di adozione ai sensi
dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide
nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che
abbiano riconosciuto il minore o la cui paternita' o maternita' sia
stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza
eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla
dichiarazione dello stato di adottabilita' a meno che non vi sia
richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando
di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al
riconoscimento. La sospensione puo' essere disposta dal tribunale per
un periodo massimo di due mesi sempreche' nel frattempo il minore sia
assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o
in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il
genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilita' per difetto di eta' del genitore,
la procedura e' rinviata anche d'ufficio sino al compimento del
sedicesimo anno di eta' del genitore naturale, purche' sussistano le
condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del
sedicesimo anno, il genitore puo' chiedere ulteriore sospensione per
altri due mesi.
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi
precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve
dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e
materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il
riconoscimento, si provvede senza altra formalita' di procedura alla
pronuncia dello stato di adottabilita'.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali,
informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello
reperibile, che si possono avvalere delle facolta' di cui al secondo
e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilita' e l'affidamento
preadottivo, il riconoscimento e' privo di efficacia. Il giudizio per
la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' e' sospeso di
diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta
definitiva.
ART. 12.
Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei
genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo
precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il
minore, e ne e' nota la residenza, il presidente del tribunale per i
minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un
congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla
circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro
audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo
della loro residenza.
In caso di residenza all'estero e' delegata l'autorita' consolare
competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente
del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi
l'opportunita', impartisce con decreto motivato ai genitori o ai
parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al
tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o
avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali puo'
essere affidato l'incarico di operare al fine di piu' validi rapporti
tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato puo', altresi', chiedere al
pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli
alimenti a carico di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo stesso,
dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ((ai sensi del comma 3
dell'articolo 10)).
ART. 13.
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo
precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la
residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni
provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del
codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi
di pubblica sicurezza.
ART. 14.
(( 1. Il tribunale per i minorenni puo' disporre, prima della
dichiarazione di adottabilita', la sospensione del procedimento,
quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate
risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del
minore. In tal caso la sospensione e' disposta con ordinanza motivata
per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione e' comunicata ai servizi sociali locali
competenti perche' adottino le iniziative opportune)).
ART. 15.
(( 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti
dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di
cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e'
dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e
13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato
il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la
non disponibilita' ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono
rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e'
disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con
sentenza, sentito il pubblico ministero, nonche' il rappresentante
dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunita' di
tipo familiare presso cui il minore e' collocato o la persona cui
egli e' affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove
esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il
minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento.
3. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al
tutore, nonche' al curatore speciale ove esistano, con contestuale
avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle
forme e nei termini di cui all'articolo 17)).
ART. 16.
(( 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista
nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i
presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilita' dichiara
che non vi e' luogo a provvedere.
2. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12,
nonche' al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale
per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del
minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile)).
ART. 17.
(( 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti
possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per
i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte,
sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro
opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e
provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici
giorni dalla pronuncia. La sentenza e' notificata d'ufficio al
pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per
Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di
cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice
di procedura civile. Si applica altresi' il secondo comma dello
stesso articolo.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere
fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti
introduttivi)).
ART. 18.
(( 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilita'
e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni,
su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale
stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno
successivo a quello della comunicazione che la sentenza di
adottabilita' e' divenuta definitiva. A questo effetto, il
cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente
apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i
minorenni)).
ART. 19.
Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso l'esercizio della
potesta' dei genitori.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista,
e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
ART. 20.
Lo stato di adottabilita' cessa per adozione o per il
raggiungimento della maggiore eta' da parte dell'adottando.
ART. 21.
(( 1. Lo stato di adottabilita' cessa altresi' per revoca,
nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni
di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui
al comma 2 dell'articolo 15.
2. La revoca e' pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio
o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato
di adottabilita' non puo' essere revocato)).
CAPO III
DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
(( 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al
tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilita' ad
adottare piu' fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni
indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate. E' ammissibile la presentazione di piu'
domande anche successive a piu' tribunali per i minorenni, purche' in
ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente
aditi. I tribunali cui la domanda e' presentata possono richiedere
copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi
coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresi' essere
comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla
presentazione e puo' essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere
fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti
di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini
di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli
enti locali singoli o associati, nonche' avvalendosi delle competenti
professionalita' delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando
precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di
minori di eta' superiore a cinque anni o con handicap accertato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e
concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la
capacita' di educare il minore, la situazione personale ed economica,
la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali
questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento
motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini
puo' essere prorogato una sola volta e per non piu' di centoventi
giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate,
sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella
maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il
pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta'
inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento,
omessa ogni altra formalita' di procedura, dispone, senza indugio,
l'affidamento preadottivo, determinandone le modalita' con ordinanza.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i
richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle
indagini. Non puo' essere disposto l'affidamento di uno solo di piu'
fratelli, tutti in stato di adottabilita', salvo che non sussistano
gravi ragioni. L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero, ai
richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo
e' immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura
del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento
dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e
dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate
difficolta', convoca, anche separatamente, gli affidatari e il
minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di
valutare le cause all'origine delle difficolta'. Ove necessario,
dispone interventi di sostegno psicologico e sociale)).
ART. 23.
(( 1. L'affidamento preadottivo e' revocato dal tribunale per i
minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore
o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma
8, quando vengano accertate difficolta' di idonea convivenza ritenute
non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca e' adottato dal
tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto
motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al
presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli
anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione
della sua capacita' di discernimento, gli affidatari, il tutore e
coloro che abbiano svolto attivita' di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che
dispone la revoca dell'affidamento preadottivo e' annotato a cura del
cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui
all'articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli
opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi
dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile)).
ART. 24.
Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del
tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca,
entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per
i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e,
ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni
altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di
consiglio con decreto motivato.
CAPO IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
ART. 25.
(( 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di
adottabilita', decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi
adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore
di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano
svolto attivita' di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano
tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra
formalita' di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in
camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo
all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia
prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che
hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli
anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 puo'
essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi
affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore,
puo' essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei
confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla
data della morte.
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione
tra i coniugi affidatari, l'adozione puo' essere disposta nei
confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del
minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione e' comunicata al pubblico
ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento
preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo
10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile)).
ART. 26.
(( 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare
luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, puo' essere
proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della
Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e
dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed
esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La
sentenza e' notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per
Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma,
numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per
Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei
rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, e'
immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e
comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine
dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere
del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione
della definitivita' della sentenza al cancelliere del tribunale per i
minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della
definitivita' della sentenza)).
ART. 27.
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio
legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, ((ai
sensi dell'articolo 25, comma 5)), l'adottato assume il cognome della
famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia
d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
ART. 28.
1. Il minore adottato e' informato di tale sua condizione ed i
genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono
piu' opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato
deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e
con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternita' e alla
maternita' del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26,
comma 4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi
altro ente pubblico o privato, autorita' o pubblico ufficio debbono
rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti
o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione,
salvo autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria. Non e'
necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga
dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano
impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identita' dei genitori biologici
possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la
potesta' dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i
minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale
accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata
preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere
fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un
presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessita' e
della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L'adottato, raggiunta l'eta' di venticinque anni, puo' accedere
a informazioni che riguardano la sua origine e l'identita' dei propri
genitori biologici. Puo' farlo anche raggiunta la maggiore eta', se
sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute
psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i
minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone
di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di
carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso
alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento
all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria,
il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle
notizie richieste.
7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti
della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere
nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. ((20))
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti,
l'autorizzazione non e' richiesta per l'adottato maggiore di eta'
quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 22 novembre 2013, n. 278
(in G.U. 1a s.s. 27/11/2013, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983,
n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito
dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte
in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla
legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilita' per il
giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler
essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre
2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) - su richiesta del figlio, ai
fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione".
TITOLO III
DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
CAPO I
DELL'ADOZIONE DI MINORI
STRANIERI
ART. 29.
((1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai
principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a
norma delle disposizioni contenute nella presente legge.))
ART. 29-bis
(( 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle
condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un
minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di
disponibilita' al tribunale per i minorenni del distretto in cui
hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro
idoneita' all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero,
fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, e' competente
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo
della loro ultima residenza; in mancanza, e' competente il tribunale
per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover
pronunciare immediatamente decreto di inidoneita' per manifesta
carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla
presentazione, copia della dichiarazione di disponibilita' ai servizi
degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o
associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita':
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative
procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta'
nei confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con
gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in
collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare
e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente
sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine
a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di
rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o di uno
solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi
sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni altro
elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i
minorenni della loro idoneita' all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito
all'attivita' svolta, una relazione completa di tutti gli elementi
indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla
trasmissione della dichiarazione di disponibilita'.))
ART. 30.
(( 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui
all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche
a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni
approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto
motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei
requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneita' ad adottare ha efficacia per tutta la
durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati
entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto
contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto e' trasmesso immediatamente, con copia della
relazione e della documentazione esistente negli atti, alla
Commissione di cui all'articolo 38 e, se gia' indicato dagli
aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo
39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneita', previo ascolto degli
interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo
rilevante sul giudizio di idoneita', il tribunale per i minorenni
comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed
all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneita' ovvero di inidoneita' e quello di revoca
sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli
articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del
pubblico ministero e degli interessati.))
ART. 31.
1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di
idoneita', devono conferire incarico a curare la procedura di
adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma,
lettera a), il tribunale per i minorenni puo' autorizzare gli
aspiranti adottanti, valutate le loro personalita', ad effettuare
direttamente le attivita' previste alle lettere b), d), e), f) ed h)
del comma 3 del presente articolo.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che iniziera' e sulle
concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorita'
del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui
esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di
adozione, unitamente al decreto di idoneita' ed alla relazione ad
esso allegata, affinche' le autorita' straniere formulino le proposte
di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorita' straniera la proposta di incontro tra
gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia
accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario
riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di
origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie
riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli
della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il
minore da adottare e assistendoli in tutte le attivita' da svolgere
nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorita'
straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le
firme e trasmette l'atto di consenso all'autorita' straniera,
svolgendo tutte le altre attivita' dalla stessa richieste;
l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti puo' essere
effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da
un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorita' straniera attestazione della sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda
con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunita' di
procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del
mancato accordo e ne da' immediata informazione alla Commissione di
cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo
Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i
minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i
minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento
dell'autorita' straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la
documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla
residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi
affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorita' straniera copia degli atti e della
documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al
tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalita' di trasferimento in Italia e si adopera
affinche' questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri
adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale
attivita' di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del
minore in Italia su richiesta degli adottanti;
n) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
ART. 32.
(( 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di
cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato,
dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e
ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorita' del Paese
straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la
constatazione dell'impossibilita' di affidamento o di adozione nello
Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per
l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la
cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di
origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente
consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non
produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia
d'origine, la stessa puo' essere convertita in una adozione che
produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce
conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale
conformita', e' ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto
di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della
procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione
da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio
del minore adottando.))
ART. 33.
(( 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso
nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non
e' consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di
visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non
sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto
grado.
2. E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere
a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a
scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente
Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui
all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale
non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese
al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di
frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinche'
prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la
migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per
eventi bellici, calamita' naturali o eventi eccezionali secondo
quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o
per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile
l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che
sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso
nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano
l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i
minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che
lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel
territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il
pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala
al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui
il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno
provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi
dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero
segnala la situazione alla Commissione affinche' prenda contatto con
il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo
34.))
ART. 34.
(( 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato
sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento
a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i
diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai
fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi
socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su
richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori
adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per
i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali
difficolta' per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto
della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello
stato civile.))
ART. 35.
1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento
italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero
prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel
provvedimento dell'autorita' che ha pronunciato l'adozione risulti la
sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste
dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai
principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia
e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del
minore, e se sussistono la certificazione di conformita' alla
Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore
in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento
dell'autorita' straniera come affidamento preadottivo, se non
contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il
diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore
interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento
in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova
famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza
nella famiglia che lo ha accolto e' tuttora conforme all'interesse
del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne
dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso
contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento
preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo
21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli
anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da
assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente
sentito; se di eta' inferiore ((deve essere sentito)) ove cio' non
alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della
valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti e' il tribunale
per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno
la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non puo' comunque
essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in
possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella
dichiarazione di idoneita';
c) non e' possibile la conversione in adozione produttiva degli
effetti di cui all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati
tramite le autorita' centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si e'
manifestato contrario al suo interesse.
ART. 36.
(( 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che
hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della
Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, puo' avvenire solo
con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un
Paese non aderente alla Convenzione ne' firmatario di accordi
bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione
che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero
o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per
il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo
degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore
e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneita'
previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state
effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38
e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di
idoneita';
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39,
comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale per i
minorenni che ha emesso il decreto di idoneita' all'adozione. Di tale
provvedimento e' data comunicazione alla Commissione, che provvede a
quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorita' di un Paese
straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento
della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e
di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta
ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i
minorenni, purche' conforme ai principi della Convenzione.))
ART. 37.
(( 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui
all'articolo 38 puo' comunicare ai genitori adottivi, eventualmente
tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno
rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti
indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le
informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identita' dei
suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della
sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le
disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.))
ART. 37-bis
(( 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di
abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di
affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.))
ART. 38
1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le
adozioni internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore
minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica
esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari
a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle
associazioni familiari ((21))
3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico puo'
essere rinnovato una sola volta. ((21))
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro
anni.PERIODI SOPPRESSI DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N. 3. ((21))
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con L. 17 luglio 2006,
n. 233, ha disposto (con l'art. 1 comma 19 quinquies) che "Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della
Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e successive modificazioni, nonche' la durata in carica dei suoi
componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima
legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della
citata legge n. 184 del 1983 ".
ART. 39
1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorita' centrali per le adozioni
internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni
necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali
in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di
adozione internazionale;
c) autorizza l'attivita' degli enti di cui all'articolo 39-ter,
cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo
verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei
casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme
della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla
Commissione con riferimento all'attivita' svolta dai servizi per
l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti
autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze
nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle
procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo
dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o
intendano operare nel campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformita' dell'adozione alle disposizioni della
Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della
Convenzione stessa;
l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche
con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con
l'autorita' straniera l'opportunita' di procedere all'adozione e'
sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi
interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione
puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli
incombenti di cui all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti
degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche
emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi
dei principi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei
ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale
sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della
attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi
bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.((21))
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con L. 17 luglio 2006,
n. 233, ha disposto (con l'art. 1 comma 19-quinquies) che "Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i
compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata
in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali
contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e
4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 ".
ART. 39-bis
(( 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di
svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che
operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di
garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e
convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di
collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le
coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda
di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo 31, comma
3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono
istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in
attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le
funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione
internazionale.))
ART. 39-ter
(( 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo
39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e
competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee
qualita' morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale,
giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che
abbiano la capacita' di sostenere i coniugi prima, durante e dopo
l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una
regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie
strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono
agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile
assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per
l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta
e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei
confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le
discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attivita' di promozione dei
diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di
cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le
organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di
sussidiarieta' dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza
dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.))
ART. 39-quater
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151))
CAPO II
DELL'ESPATRIO DI MINORI A SCOPO
DI ADOZIONE
ART. 40.
I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che
intendono adottare un cittadino italiano minore di eta', devono
presentare domanda al console italiano competente per territorio, che
la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova
il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo
domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello
Stato, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.
((Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal
primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per
quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorita' centrali e
degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni
della presente legge)).
ART. 41.
Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon
andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga
opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali
italiane o straniere.
Qualora insorgano difficolta' di ambientamento del minore nella
famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti
incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve
immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che
ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di
propria competenza perche' i provvedimenti dell'autorita' italiana
relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al
rimpatrio del minore.
((Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da
parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal
presente articolo sono svolte dall'autorita' centrale straniera e
dall'ente autorizzato)).
ART. 42.
Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di
adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani
residenti all'estero, non puo' essere reso esecutivo un provvedimento
di adozione dello stesso minore pronunciato da autorita' straniera.
ART. 43.
Le disposizioni ((di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9)) si
applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino
minore di eta' che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti
provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10,
compreso se del caso il rimpatrio, e' il tribunale per i minorenni
del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore;
in mancanza di precedente domicilio nello Stato e' competente il
tribunale per i minorenni di Roma.
TITOLO IV
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
CAPO I
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
E DEI SUOI EFFETTI
ART. 44.
(( 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono
le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al
sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il
minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche
adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia
orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento
preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche
in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione
e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se
l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo'
essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di
entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta'
dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro
che egli intende adottare)).
ART. 45.
(( 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo
44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia
compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha una eta' inferiore, deve essere sentito,
in considerazione della sua capacita' di discernimento.
3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni
quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato
sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto
dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale
rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non
puo' esserlo o non puo' prestare il proprio consenso ai sensi del
presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione)).
ART. 46.
Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori e del coniuge
dell'adottando.
Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale,
sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga
il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando,
pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato
rifiutato dai genitori esercenti la potesta' o dal coniuge, se
convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunciare
l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o
irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.
ART. 47.
(( 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza
che la pronuncia. Finche' la sentenza non e' emanata, tanto
l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e
prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza
dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per
l'adozione.
3. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal
momento della morte dell'adottante)).
ART. 48.
Se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei
genitori, la potesta' sull'adottato ed il relativo esercizio spettano
ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed
educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del
codice civile.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la
minore eta' dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non
ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese
di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di
investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.
ART. 49.
(( 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e
trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della
comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I
del titolo X del libro primo del codice civile.
2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine
stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato
dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo
del risarcimento dei danni)).
ART. 50.
Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti
della potesta', il tribunale per i minorenni su istanza
dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o
anche d'ufficio, puo' emettere i provvedimenti opportuni circa la
cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e
l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che
l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori. Si applicano le
norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
ART. 51.
La revoca dell'adozione puo' essere pronunciata dal tribunale su
domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici
anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi
discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro
di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non
inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca
dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe
l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e
l'adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, puo'
emettere altresi' i provvedimenti opportuni con decreto in camera di
consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e
l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto
comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della
nomina di un tutore.
ART. 52.
Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati
compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o
i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere
pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico
ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e
l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici ((e anche di eta'
inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento)),
pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di eta'
inferiore, puo' dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di
consiglio circa la cura della persona del minore, la sua
rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene
conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo
comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della
nomina di un tutore.
ART. 53.
La revoca dell'adozione puo' essere promossa dal pubblico ministero
in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli
adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
ART. 54.
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la
sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante
per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti
sono esclusi dalla successione dell'adottante.
ART. 55.
Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293,
294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
CAPO II
DELLE FORME DELL'ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI
ART. 56.
Competente a pronunciarsi sull'adozione e' il tribunale per i
minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i
quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve
essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un
giudice da lui delegato.((3))
L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 puo' essere dato
da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma
restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione
per i minorenni della corte di appello.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182
(in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma"
nella parte in cui e' previsto il consenso anziche' l'audizione del
legale rappresentante del minore."
ART. 57.
Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori
dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da
effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica
sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovra' riguardare in particolare:
((a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire
il minore, la situazione personale ed economica, la salute,
l'ambiente familiare degli adottanti;))
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalita' del minore;
d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della
personalita' dell'adottante e del minore.
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII
DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE
ART. 58.
L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile e'
sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di
eta'".
ART. 59.
L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice
civile e' sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone
maggiori di eta' e dei suoi effetti".
ART. 60.
Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del
codice civile non si applicano alle persone minori di eta'.
ART. 61.
L'articolo 299 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri
genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento
successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del
genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia
successivamente revocata.
Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e
sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione e' compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome
del marito.
Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata, l'adottato, che
non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei".
ART. 62.
L'articolo 307 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 307. - Revoca per indegnita' dell'adottante. - Quando i fatti
previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante
contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli
ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda
dell'adottato".
ART. 63.
L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice
civile e' sostituita dalla seguente: "Delle forme dell'adozione di
persone di maggiore eta'".
ART. 64.
L'articolo 312 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le
opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando".
ART. 65.
L'articolo 313 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra
formalita' di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di
far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta
giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del
tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero".
ART. 66.
I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti:
"Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, e'
trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il
decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da
effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del
cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e
comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine
dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresi'
trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata
in giudicato".
ART. 67.
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il
secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302,
303, 308 e 310 del codice civile.
E' abrogato altresi' il capo III del titolo VIII del libro I del
codice civile.
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE
ART. 68.
Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione
del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252,
262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma,
nonche' nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice
civile".
ART. 69.
In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni
di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono
essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni
ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
ART. 70.
(( 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio
che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in
situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del
proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice
penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessita' sono puniti
con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire
500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati
che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i
minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni
inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono
puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da
lire 500.000 a lire 5.000.000)).
ART. 71.
((Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di
adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero
lo avvia all'estero perche' sia definitivamente affidato, e' punito
con la reclusione da uno a tre anni)).
Se il fatto e' commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il
minore e' affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di
vigilanza e di custodia, la pena e' aumentata della meta'.
Se il fatto e' commesso dal genitore la condanna comporta la
perdita della relativa potesta' e l'apertura della procedura di
adottabilita'; se e' commesso dal tutore consegue la rimozione
dall'ufficio; se e' commesso dalla persona cui il minore e' affidato
consegue la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi
e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
Se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un
pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense,
da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi
di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena e'
raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica
anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra
utilita' a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con
carattere di definitivita'. La condanna comporta la inidoneita' ad
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio
tutelare.
((Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare
l'affidamento di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino
ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.))
ART. 72.
Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilita', in violazione
delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno
straniero minore di eta' perche' sia definitivamente affidato a
cittadini italiani e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro
che, consegnando o promettendo danaro o altra utilita' a terzi,
accolgono stranieri minori di eta' in illecito affidamento con
carattere di definitivita'. La condanna comporta l'inidoneita' a
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio
tutelare.
ART. 72-bis
(( 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e'
punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da
uno a dieci milioni di lire.
2. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i
responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di
cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro
che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di
associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle
forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di
un terzo)).
ART. 73.
((Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio
fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui
confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo
notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione e' punito con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire
2.000.000)).
Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi
a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi
fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e
senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.
ART. 74.
Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al
competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal
dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona
coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore.
Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare
la veridicita' del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano
gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i
minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui
all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.
ART. 75.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
ART. 76.
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o
gia' definite al momento di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data
medesima.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in
G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimita'
costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude
l'applicazione dell'art. 37 alle procedure gia' iniziate nei
confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."
ART. 77.
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le
affiliazioni gia' pronunciate alla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui
all'articolo 87 del codice civile.
ART. 78.
Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare
il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti
di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puo'
essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando
l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo".
ART. 79.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i
coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6
possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare,
sempreche' il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e
dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti
della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi
dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se
minorenni all'epoca del relativo provvedimento. (1)(4)
Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui
all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e ((,
in considerazione della loro capacita' di discernimento,)) anche i
minori di eta' inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli
anni quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non
legalmente separato, deve prestare l'assenso.
I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli
anni quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti e'
necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilita' o di
rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti,
sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e
quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con
sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo
dell'assenso mancante.
Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto
compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione
degli effetti dell'adozione puo' essere impugnato anche dall'adottato
o affiliato se maggiorenne.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 198 (in
G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella ipotesi di coniugi
non piu' uniti in matrimonio alla data della presentazione della
domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di
pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi
dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore."
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n.183
(in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella parte in cui non
consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei
confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la
differenza di eta' tra adottanti ed adottato superi i 40 anni."
ART. 80.
(( 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata
dell'affidamento, puo' disporre che gli assegni familiari e le
prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati
temporaneamente in favore dell'affidatario.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8
marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma
1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema
di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per
malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalita' di sostegno
alle famiglie, persone e comunita' di tipo familiare che hanno minori
in affidamento, affinche' tale affidamento si possa fondare sulla
disponibilita' e l'idoneita' all'accoglienza indipendentemente dalle
condizioni economiche)). ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art,86 comma 2
lettera c) l'abrogazione delle le parole ""e gli articoli 6 e 7 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di
cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 ".
ART. 81.
L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale
nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del
figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero
quando si tratta di minore di eta' inferiore".
ART. 82.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure
previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di eta',
sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa,
tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi
all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei
procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati
in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente
riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero
di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti
capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - DARIDA - COLOMBO -
ROGNONI - FORTE - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA