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Messaggio 1373 del 25 arzo 2020
OGGETTO:
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – quota a carico dei lavoratori dipendenti – chiarimenti
Con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020 sono state fornite indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ed è stato precisato, al paragrafo 1, che “La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui usufruiscano della sospensione contributiva, sarà sospesa sia la quota a proprio carico sia quella a carico del lavoratore dipendente. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento”.
A fronte di tali indicazioni sono pervenute richieste di chiarimenti conseguenti all’adozione delle diverse norme emergenziali, che hanno reso necessario sottoporre al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la questione relativa all’obbligo di riversamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro interessato dalla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dalle stesse disposizioni.
Il citato Dicastero, che aveva valutato corretti i contenuti della circolare n. 37/2020 in quanto in linea sia con il dettato normativo sia con le istruzioni emanate dall’Istituto in casi analoghi, alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza, ha ritenuto di riponderare il parere precedentemente espresso.
In particolare, posto che l’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020 ha esteso quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 ad una serie di attività che, per quanto tassativamente individuata, amplia in maniera importante l’originaria delimitazione della disciplina e che lo stesso articolo è espressione del carattere emergenziale e straordinario del nuovo decreto, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la disposizione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 deve essere interpretata in modo restrittivo per due ordini di considerazioni:
- per la sua formulazione letterale pare potersi riferire a tutti i versamenti e, pertanto, non sembrerebbe poter essere derogata in relazione alla circostanza che le trattenute siano già state effettuate dal datore di lavoro;
- i presupposti della sospensione, estesa ad una platea di destinatari più ampia, nonché le conseguenze e gli impatti sulle condotte di coloro che sono chiamati ad effettuare i versamenti sono stati valutati dal legislatore d’urgenza in modo differente rispetto al momento della stesura dell’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, essendo in presenza di una situazione epidemiologica molto più grave con inevitabile diminuzione della capacità economica dei singoli.
Il favor nei confronti dei creditori di imposta, che informa tutto il decreto-legge n. 18/2020, ha indotto quindi a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il medesimo favor nei confronti dei creditori d’imposta induce a ritenere sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione ex articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e s.m.i., notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali (articoli 5 e 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 e articoli 61, commi 2 e 5, e 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020). In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.
Le indicazioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020, paragrafo 1., si intendono in tal modo adeguate.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele