Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Pescatrici autonome Norme Circolari Inps CI 2012 Circolare 114 del 18 settembre 2012
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Circolare 114 del 18 settembre 2012
OGGETTO:
Riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa.
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare
3. Principi per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare
1. Premessa
La Circolare n. 137 del 21 dicembre 2007 ha impartito disposizioni relative all’attuazione del D.M. 12 luglio 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007) emanato in attuazione dell’art.1, comma 791 della Legge 27-12-2006 n.296 (Legge finanziaria per il 2007) .
Il citato decreto, nel prevedere l’estensione di alcune disposizioni del Decreto Legislativo n.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita') in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate nonché delle associate in partecipazione e delle libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/95, ha riconosciuto, tra l’altro, il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della relativa misura.
1. Riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti da contribuzione figurativa
In merito ai periodi di assenza per maternità delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che in virtù della normativa introdotta con l’art.6 del D.M. 12 luglio 2007 sono coperti da contribuzione figurativa, sono pervenuti quesiti a questa Direzione Centrale sulla sussistenza del diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui alla Legge 13 maggio 1988, n.153.
Considerato che il D.M. citato prevede l’accredito di contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura della stessa ma non accenna ad un possibile utilizzo di detto accredito ai fini del diritto a prestazioni non pensionistiche, è stata formulata una richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conoscere se la copertura figurativa, risultante dal computo dei periodi di astensione, possa legittimamente considerarsi utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
Il Ministero, preso atto che per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla Gestione separata è necessario che sia soddisfatto il requisito della specifica copertura contributiva, e tenuto altresì conto della rilevanza sociale della questione, ha ritenuto che, in caso di maternità, vada riconosciuto il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa.
Pertanto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata alle quali si rinvia, per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
Si precisa che, ai fini della presente Circolare, il diritto all’assegno per il nucleo va riconosciuto in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D.lgs. n. 151/2001), sia che si tratti di congedo di paternità.
Inoltre, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale.
2. Principi per il calcolo all’assegno per il nucleo familiare
Ai sensi dell’art.2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n.335, per l’assolvimento dell’obbligo contributivo nella Gestione separata vige il principio di cassa.
Il comma citato dispone infatti che “…hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell’anno…”.
Con Circolare n. 64 del 13/05/2010 sono state impartite disposizioni in materia di accredito della contribuzione figurativain favore di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata con riferimento ai casi di congedo di maternità e di paternità.
Con tale Circolare, è stato precisato, tra l’altro, che, per i casi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, ai fini della copertura figurativa, l’accredito della contribuzione avviene in relazione al noto “principio di cassa” di cui all’art.2, comma 29, della legge n.335/95.
Pertanto, per i periodi di congedo di cui alla presente Circolare, ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare ed ai fini della misura dello stesso, dovrà tenersi conto del fatto che l’accredito della contribuzione figurativa, in coerenza con le modalità di attribuzione della contribuzione tipiche della Gestione separata, segue lo stesso criterio di cassa.
Conseguentemente, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, in relazione ai periodi di congedo di maternità/paternità con copertura figurativa nonché di congedo parentale con medesima contribuzione, gli iscritti alla gestione separata avranno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i periodi coperti da specifica contribuzione effettiva e/o figurativa secondo le modalità di accredito sopra riportate.
Si precisa infine che, in virtù del principio di cassa, salvo il caso di prima iscrizione, l’accredito dei contributi nella gestione separata decorre dal mese di gennaio anche quando i primi mesi dell’anno siano eventualmente già coperti da contribuzione presso un’altra gestione.
Le Sedi procederanno al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare, ove ne ricorrano i presupposti, per situazioni pregresse nei limiti della prescrizione quinquennale e comunque non oltre la data di entrata in vigore del citato Decreto del 2007.
Il Direttore Generale
Nori