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Decreto 278 del 21 luglio 2000
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari.
Vigente al: 7-12-2014
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE di concerto con i
Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunita'
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che
prevede che con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunita', si provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari, alla individuazione delle patologie specifiche, nonche' alla individuazione dei criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermita';
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
DAS/427/UL/448 del 4 luglio 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
Permessi retribuiti
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro
pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermita' del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al
datore di lavoro l'evento che da' titoloal permesso medesimo e i giorni nei quali esso sara' utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' o della necessita' di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e
quelli non lavorativi.
4. Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui al comma 1, la
lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L'accordo e' stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa; dette modalita' devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresi' indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermita', ai sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalita' concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' o della necessita' di provvedere agli interventi terapeutici.
5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con
quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 2.
Congedi per gravi motivi familiari
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile anche se non conviventi, nonche' dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:
a) le necessita' familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'eta' evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potesta'.
2. Il congedo di cui al presente articolo puo' essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
3. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze.
4. Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro e' tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Il datore di lavoro assicura l'uniformita' delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro puo' altresi' negare il congedo per incompatibilita' con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi gia' concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; puo', inoltre, negare il congedo quando il rapporto e' stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 6.
6. Il congedo di cui al presente articolo puo', altresi', essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1, per il quale il richiedente non abbia la possibilita' di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta e' riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro e' tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonche' ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
7. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, per il rientro anticipato e' richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro puo' comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.
Documentazione
1. La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermita' di cui all'articolo 1 o dei congedi per le patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermita' deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attivita' lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.
2. Quando l'evento che da' titolo al permesso o al congedo e' il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
3. La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui all'articolo 2 per i motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.
4. Quando e' in corso l'espletamento dell'attivita' lavorativa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il datore di lavoro puo' richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermita', mediante certificazione di cui al comma 1 del presente articolo. La periodicita' della verifica e' stabilita nell'accordo di cui al medesimo articolo 1, comma 4. Quando e' stato accertato il venir meno della grave infermita', la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l'attivita' lavorativa secondo le modalita' ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto puo' essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dal presente regolamento.
5. Il datore di lavoro comunica alla direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo di cui all'articolo 2, l'elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di detto congedo.
Art. 4.
Disposizioni finali e entrata in vigore
1. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento.
2. In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, per i permessi e i congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si applicano le disposizioni della contrattazione medesima se piu' favorevoli.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 luglio 2000
Il Ministro per la solidarieta' sociale
Turco
Il Ministro della sanita'
Veronesi
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro per le pari opportunita'
Bellillo
Visto, il guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 295
Decreto 157 del 28 aprile 2000
Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo.
Vigente al: 24-11-2014
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il protocollo sul settore bancario 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477 con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo";
Sentite le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare, nell'ambito degli interventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalita', l'opportunita' di dare priorita' ai finanziamenti di programmi formativi, i quali abbiano ottenuto finanziamenti comunitari;
Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra, avanzata dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorita' farebbe venir meno i criteri di precedenza e turnazione, cosi' come concordati dalle parti sociali nel predetto contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 febbraio 2000;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
Costituzione del Fondo
1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo".
2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Art. 2
Finalita' del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei
lavoratori dipendenti da tutti i datori di lavoro, ivi compresi i datori di lavoro facenti parte di gruppi creditizi del credito cooperativo, cui si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane, e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita';
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un "Comitato amministratore" composto da
cinque esperti designati da Federcasse e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.
2. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i
propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina
non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti del comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1
provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.
Art. 4
Compiti del comitato amministratore del Fondo
1. Il comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare gli interventi in conformita' alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro, di cui all'articolo 9;
c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito cooperativo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonche' la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;
d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita';
f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui all'articolo 11;
i) fare proposte, alle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta
l'istituzione del Fondo, per l'incremento della contribuzione
ordinaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), qualora le
prestazioni richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e
turnazione, si inquadrino in progetti, su base territoriale,
promossi dalle federazioni locali o dalla Federazione italiana e
riconosciuti di valenza strategica in ordine agli obiettivi del
credito cooperativo;
l) determinare i criteri e le modalita' operativi per il versamento del contributo straordinario dovuto in attuazione dell'intervento
previsto all'articolo 6, comma 4.
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo
2, comma 1:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria: all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
((2. A detti interventi sono ammessi, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'articolo 2.))
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve tenere conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
Art. 6
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
e' dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Tale
contributo puo' essere incrementato, dalle parti stipulanti il
contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e'
stata convenuta l'istituzione del Fondo, qualora le prestazioni
richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e turnazione,
si inquadrino in progetti, su base territoriale, promossi dalle
federazioni locali o dalla federazione italiana e riconosciuti di
valenza strategica in ordine agli obiettivi del credito
cooperativo;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%,
calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a),
con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto
tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai
dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che
restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello
0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5 comma 1,
lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare e' determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di
provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario di cui al comma 3, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo di solidarieta' da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro del credito ooperativo, indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.
5. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello
0,50% e' sospeso, su deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno della categoria del credito cooperativo.
6. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno
dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.
7. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni
conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.
8. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione
liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, nel credito cooperativo, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilita' non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino tenuti alla predetta contribuzione a forme di previdenza, sono devolute all' assicurazione generale obbligatoria.
9. Ai predetti fini l'importo delle disponibilita' di pertinenza
delle sopra citate forme di previdenza, e' determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato, da ciascun datore di lavoro, tenuto alla contribuzione alle predette forme di previdenza, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.
10. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato
amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel
termine di cui al comma 11, la stessa e' assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' altresi' subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.
Art. 8
Individuazione dei lavoratori in esubero
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concernera', in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianita' o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini
dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimita' alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore eta'.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma 1 e 2, ove il numero dei
lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarieta', che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.
Art. 9
Criteri di precedenza e turnazione
1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni
ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1,
formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento e' determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento e' determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi
dell'articolo 10, risulti superiore ai limiti individuati ai comma 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni
ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione, mediante un piano modulato di restituzione.
Art. 10
Prestazioni: criteri e misure
1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 15 minuti annui procapite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000; e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2). le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi procapite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non piu' di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, e' quella individuata sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato con il criterio specifico di un trecentosessantesimo della retribuzione annua per ogni giornata.
8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianita' prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianita';
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianita', alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle
prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' o anzianita' contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per la determinazione della sua misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di
lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata
sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennita' sostitutiva, nonche' ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
15. Nei casi in cui l'importo dell'indennita' di mancato preavviso
sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati un'indennita' una tantum, d'importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi
i benefici.
Art. 11
Cumulabilita' della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono
incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di altri soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonche' dei fondi comuni e servizi di investimento), che svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1,
cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il versamento dei contributi figurativi.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili
entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario
dovesse superare il predetto limite, si procedera' ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo, derivanti da attivita' prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della
contribuzione correlata, nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della
contribuzione correlata, nei casi di cui sopra, e' ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno
straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. Nel caso di omissione dell'obbligo previsto dal comma 8 il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, legge n. 662 del 1996.
Art. 12
Trasferimento di rapporti attivi e passivi
Entro 3 mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti
attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' trasferita - secondo le modalita' concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 - al "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo", il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.
Art. 13
Contributi sindacali
Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario
di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, e' salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.
Art. 14
Scadenza
Il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo", disciplinato dal presente regolamento, ((scade alla data del 30 giugno 2020)), e e' liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 8, 9, 10 e 11.
Art. 15
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2000
Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Salvi
p. Il Ministro del tesoro del bilancio e
della programmazione economica
Solaroli
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 173
Decreto Legislativo 61 del 25 febbraio 2000
Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
Vigente al: 15-8-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1997,
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo
2 e l'allegato A;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunita' e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione puo' avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
((a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;))
b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto
individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale"
quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno e' prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale"
quello in relazione al quale risulti previsto che l'attivita' lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto
quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere c) e d);
e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle
prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
((3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalita' della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalita' particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.))
((4. Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9
ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.))
Art. 2
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato in forma
scritta ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1. ((.
. .)) Fatte salve eventuali piu' favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro e' altresi' tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale
indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.
Art. 3
Modalita' del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,
anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonche' le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede
il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non puo' integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una
percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche
a tempo determinato, e' consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, i
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9, stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I predetti contratti collettivi stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il datore di lavoro puo' modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il datore di lavoro puo' variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata della prestazione lavorativa. (6)
((3-bis) condizioni e modalita' che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente comma));
8. L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al
comma 7 e nei termini, condizioni e modalita' ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonche' di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonche' il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. (6)
9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. ((Ferme restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' riconosciuta la facolta' di revocare il predetto consenso)).
10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di
clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.
11. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.
12. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.
13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.
14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attivita'
di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."
"7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono: 1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il datore di lavoro puo' modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; 2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il datore di lavoro puo' variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; 3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata della prestazione lavorativa.
8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonche' di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonche' il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3."
Art. 4.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta
che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti
di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternita'; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia
riproporzionato in ragione della ridotta entita' della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternita'.
Resta ferma la facolta' per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura piu' che proporzionale.
Art. 5
(Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale).
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto
di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto ((...)) e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. Il contratto individuale puo' prevedere, in caso di assunzione
di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attivita' presso unita' produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di
lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia' dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo
parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione.
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno.
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276)).
Art. 7
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 8
Sanzioni
1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta e' richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, e' ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potra' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto
delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita' temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato, della sua necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.
2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
2-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247)).
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto
di precedenza di cui all'articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro,
di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Art. 9.
Disciplina previdenziale
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attivita' principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma 2 dell'articolo 26 del citato testo unico e' sostituito dal seguente: "Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2.".
3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma e' stabilita con le modalita' di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Art. 10.
Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 11.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale", nonche' l'articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 12.
Verifica
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell'articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Toia, Ministro per le politiche
comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Balbo, Ministro per le pari
opportunita'
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Art. 12-bis
((1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato
affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli
o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche' nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilita' lavorativa, che assuma connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale e' stata riconosciuta una percentuale di invalidita' pari al 100 per cento, con necessita' di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e' riconosciuta la priorita' della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con
figlio convivente di eta' non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' riconosciuta la priorita' alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale)).
Art. 12-ter
(((Diritto di precedenza).
1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale)).
Decreto Legge 268 del 30 settembre 2000
Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.
Vigente al: 6-9-2014
Art. 01
(( (Applicazione della legge 27 luglio 2000, n. 212). ))
((1. Le prescrizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212,
concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, in quanto incompatibili, non si applicano al contenuto del presente decreto)).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la
riduzione del carico fiscale gia' a partire dal periodo d'imposta 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni
1. Nell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), le parole: "fino a lire 15.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "fino a lire 20.000.000";
b) nella lettera b), le parole: "oltre lire 15.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "oltre lire 20.000.000".
2. Nell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le lettere da a) a s) sono sostituite dalle
seguenti:
"a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000.";
b) nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle
seguenti:
"a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.".
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 350.000.
4. Per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, gia'
ridotta ai soli fini dell'Irpef dal 98 al 92 per cento dall'articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento. I sostituti d'imposta, che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo d'imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono tenuti ad applicare la presente disposizione senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati.
5. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2000, la misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' ridotta dal 98 al 95 per cento. Per il medesimo periodo d'imposta la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta dal 98 al 93 per cento.
6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate le modalita' per la compensazione a favore delle regioni dei minori introiti conseguenti alla riduzione della misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
(( (Interventi a favore dei pensionati). ))
((1. Per l'anno 2000, quale rimborso forfetario di parte delle
maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, e' corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilita' ovvero dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno, un importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso e' disposto utilizzando il monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo di cui al primo periodo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino
beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfetario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalita' indicati nello stesso comma 1.
3. L'importo del rimborso non costituisce reddito ne' ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 634
miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.))
Art. 2
Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali
1. Per l'anno 2000 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, ((sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion nonche' sugli oli emulsionati di cui all'articolo 3 del presente decreto)) occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005.
Art. 3.
Oli emulsionati
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al
consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa degli oli emulsionati previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stabilite nelle seguenti misure:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693
per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per
riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile
per riscaldamento:
con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi.
Art. 4
Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane
1. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della
riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c)
indicata nel comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica F di cui al suddetto decreto n. 412 del 1993 il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo.
3. Nel n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita
dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, il riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.
4. La sostituzione della lettera c) di cui al comma 1, disposta
dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha effetto, per quanto concerne le nuove ipotesi di applicazione del beneficio previste dalla norma cosi' come sostituita con decorrenza retroattiva dal 1999, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4-bis. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della
agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.
4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.((Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, e' presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta e' usufruito direttamente dal fornitore.))
4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e
4-ter, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.
Art. 5
Aliquote di accisa per taluni oli minerali utilizzati come combustibile per riscaldamento
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al
consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:
olio da gas o gasolio usato come combustibile per riscaldamento:
lire 697.398 per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per
riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
gas metano per combustione per usi civili:
a)per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda
di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;
b)per uso riscaldamento individuale e tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si appplicano le seguenti aliquote:
a)per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78
per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
2. Le variazioni di accisa previste dal comma 1 per il gasolio e
per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che alle ore zero del 3 ottobre 2000 sono posseduti in quantita' superiore a 3000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale.
3. Gli esercenti di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di
quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante e' concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
4. La misura del colorante previsto per il gasolio per uso
riscaldamento dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1997, e' fissata in grammi 4 ((per 100 chilogrammi)) di prodotto. ((In vigenza di un'aliquota d'accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre al colorante di cui al primo periodo vengono aggiunti, per ogni 100 chilogrammi di gasolio da impiegare come combustibile per riscaldamento, 3 grammi di 2-Etil-Antrachinone (tracciante RS); l'additivazione suddetta e' equiparata, agli effetti fiscali, ad una operazione di denaturazione ed e' praticata indipendentemente dal tenore di zolfo del gasolio, secondo modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze puo' essere stabilita una formula di denaturazione diversa da quella di cui al secondo periodo. Resta ferma la possibilita' di effettuare la denaturazione, oltre che nei depositi fiscali, anche nei depositi liberi collegati agli stessi via oleodotto.
5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al
gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, l'accisa si applica nella misura pari allo zero per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.
5-bis. Nella nota (1) all'allegato I al testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente il metodo di determinazione delle aliquote degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il riferimento all'aliquota dell'olio da gas si intende effettuato relativamente all'aliquota dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento)).
Art. 6.
Aliquote di accisa per i carburanti agricoli
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al
consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.
2. Il trattamento fiscale previsto al comma 1 si applica anche ai
prodotti giacenti alla stessa data in quantita' superiori a 3000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo.
3. Gli esercenti i depositi di cui al comma 2, per ottenere il
rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante e' concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Art. 7.
Disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi
1. Il Ministro delle finanze pubblica, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bandi per le concessioni dell'esercizio delle lotterie istantanee, di quelle tradizionali e dei nuovi giochi introdotti sino alla medesima data. Non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati a coloro che partecipano alle lotterie o ai giochi suindicati.
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119)) ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L.
30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente articolo e' abrogato "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire
13.145 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Decreto 452 del 21 dicembre 2000
Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternita' e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Vigente al: 18-6-2014
TITOLO I
CONTRIBUTI DI MATERNITA'
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE e con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
concernente disposizioni per la riduzione degli oneri sociali e per la tutela della maternita';
Visto, in particolare, il comma 14 del suddetto articolo 49, che
stabilisce che, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del medesimo articolo 49;
Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
concernenti assegni per il nucleo familiare e di maternita';
Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 15 luglio 1999, n. 306, come rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, che detta disposizioni regolamentari attuative dei citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998;
Considerato che, ai sensi del citato articolo 49, commi 12, 13 e
14 della legge n. 488 del 1999, si rende necessario apportare modificazioni alla disciplina prevista nel suddetto decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 15 luglio 1999, n. 306, e che e' opportuno dettare altresi' ulteriori disposizioni al fine di chiarire, precisare ed integrare alcuni aspetti della disciplina sugli assegni per il nucleo familiare e di maternita' ed assicurare l'uniformita' nei procedimenti di concessione dei benefici;
Considerato, altresi', che, a norma dell'articolo 10 del decreto
legislativo del 3 maggio 2000, n. 130, gli assegni per il nucleo familiare e di maternita' di cui agli articoli 65 e 66 della legge n.
448 del 1998 continuano ad essere erogati sulla base delle precedenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, fino all'emanazione degli atti normativi che ne disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 130 del 2000;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
n. DAS/870/UL/648 del 20 dicembre 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1
(Ridefinizione dei contributi di maternita)
1. Per gli enti comunque denominati che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternita' avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministeri vigilanti.
2. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli
enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.
3. Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 14, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, per le prestazioni di maternita' di cui al medesimo articolo 49, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1990, n. 379.
TITOLO II
ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS
Art. 2
(Disposizioni generali)
1. L'assegno di maternita' di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 e' concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'assegno e' concesso alle condizioni previste dal citato articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 e dal presente Titolo, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e puo' far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3;
b) quando il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto ad una delle prestazioni di cui all'articolo 4, derivanti dallo svolgimento per almeno tre mesi di attivita' lavorativa, e la data di uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo non sia superiore a quello del godimento delle suddette prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi;
c) quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, puo' far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3.
ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3.
2. La richiedente, al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, deve essere residente nel territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. L'assegno e' concesso per uno dei seguenti eventi:
a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 2 luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; quando la richiesta di assegno e' formulata da soggetto in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea, deve altresi' essere in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;
b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 2 luglio 2000, nella famiglia anagrafica del richiedente che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento al sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni; con esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b, della stessa legge. Il beneficio puo' essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di eta', ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore eta', ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lett. a), della citata legge n. 194 del 1983.
4. Ai fini della concessione dell'assegno, ai trattamenti previdenziali di maternita' sono equiparati i trattamenti economici di maternita' di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da danni di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.
5. Nel casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorita' competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo e' equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
6. L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e puo' essere cumulato con analoghe provvidenze in favore della maternita' erogate dalle regioni e dagli enti locali, ad eccezione dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Qualora l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 sia stato concesso o erogato, l'assegno di cui al presente articolo e' concesso limitatamente alla quota differenziale.
Art. 3
(Periodo di contribuzione)
1. I tre mesi di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere
relativi ad attivita' lavorativa per la quale sia stata versata o, per i lavoratori subordinati, sia comunque dovuta contribuzione di maternita' ai sensi delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti a giornata si calcolano 90 giorni di attivita' lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a settimana, si calcolano 13 settimane di attivita' lavorativa retribuita; per quelli retribuiti ad ore, si applicano i criteri di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
2. Per le lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, tenute al versamento del contributo per la maternita', la tutela previdenziale della maternita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento, si considera in corso di godimento qualora all'interessata risultino attribuite le mensilita' di contribuzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998, n. 171.
3. Ai periodi di attivita' lavorativa di cui al comma 1 sono
equiparati i periodi di attivita' lavorativa subordinata retribuita dalle pubbliche amministrazioni, nonche' i periodi di attivita' lavorativa subordinata retribuita da altri datori di lavoro non tenuti al versamento di contributi di maternita'.
Art. 4
(Individuazioni delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
1. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono le seguenti:
a) prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilita';
b) indennita' di mobilita';
c) indennita' di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;
d) indennita' di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
e) indennita' per malattia a maternita'.
2. Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile, a quello per il quale e' dovuta la prestazione.
Art. 5
(Concessione dell'assegno di maternita' ad altri soggetti)
1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono
beneficiare dell'assegno, i seguenti soggetti che si trovino in possesso di uno dei requisiti previsti dal medesimo articolo 2, comma 1, lettere a) e b):
a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286
del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o
di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la
madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio
dello Stato al momento del parto, e che il figlio sia stato
riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di
lui e sia soggetto alla sua potesta' e comunque non sia in
affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno
spetta in via esclusiva al padre;
b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o
comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando
sopraggiunga separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma,
della legge n. 184 del 1983; l'assegno e' concesso all'affidatario
preadottivo a condizione che non sia gia' stato concesso alla
moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il
minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la
presente disposizione si applica anche nei confronti
dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;
c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso
di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi
dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a
condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica
dell'adottante, sia soggetto alla potesta' di lui e comunque non
sia in affidamento presso terzi.
2. In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha
ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti soggetti, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto puo' essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi soggetti siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potesta' e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per la persona deceduta e di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno e' sempre la sede dell'INPS del territorio di ultima residenza della persona deceduta.
3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da
alcuno dei genitori, dell'assegno puo' beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che, al momento della nascita del minore, si trovi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.
Art. 6
(Misura dell'assegno)
1. L'importo dell'assegno e' determinato ai sensi dell'articolo
49, commi 8 e 11, della legge n. 488 del 1999, nella misura corrispondente a quella spettante alla data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.
2. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi
di cui all'articolo 5 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo e di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternita' spettanti o percepiti dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.
3. Quando l'assegno e' richiesto in occasione della nascita del
figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternita' spettanti o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.
4. Quando l'assegno e' richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal
coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternita' spettanti o percepiti dalla donna affidataria o dalla madre adottiva;
detto criterio si applica, altresi', alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 pronunciate nei confronti di piu' adottanti.
5. Dalla quota spettante ai sensi del presente articolo e'
detratta la misura dell'assegno eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.
Art. 7
Domanda per la concessione dell'assegno
1. La domanda per l'assegno e' presentata in carta semplice, nel
termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e
commi 2 e 3, la domanda e' presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda puo' essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.
3. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), la
domanda e' presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.
4. Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente e'
tenuto a dichiarare, ((ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)), salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione:
a) i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno;
b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e
6 del presente regolamento, di altri trattamenti previdenziali o economici di maternita' per la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione;
c) l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda
per l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.
5. In caso di incapacita' di agire, la domanda e la relativa
documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.
Art. 8
(Funzioni dell'INPS)
1. L'assegno di cui all'articolo 2 e' concesso ed erogato
dall'INPS, previo accertamento che il beneficio non sia gia' stato concesso o erogato per lo stesso evento, entro 120 giorni dalla data di presentazione di regolare domanda corredata della documentazione necessaria. Il termine e' sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS predispone i modelli-tipo di domanda e di dichiarazione sostitutiva, e fornisce ai comuni detti modelli e una scheda informativa da consegnare agli interessati all'atto dell'iscrizione anagrafica dei minori; in detta scheda e' contenuta, altresi', l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successivo modificazioni.
2. L'INPS controlla la veridicita' della situazione familiare
dichiarata e la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. I controlli possono essere effettuati anche a campione.
3. L'INPS provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate,
alla revoca del beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a far data dal momento dell'indebita corresponsione.
4. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei
richiedenti possono essere trattati dall'INPS, in relazione alle finalita' di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni. I dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. L'INPS puo' comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonche' al fine di effettuale i pagamenti.
5. L'INPS puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili, di
cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che eventualmente pervengano all'Istituto ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potesta' genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformita' all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; l'INPS e' tenuto a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti, la diffusione dei dati sensibili puo' essere effettuata solo in forma anonima per finalita' statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.
6. A valere sulle risorse previste dall'articolo 49, comma 15,
della legge n. 488 del 1999, il Ministro per la solidarieta' sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.
TITOLO III
ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE
CONCESSI DAI COMUNI
CAPO I
DISPOSIZIONI APPLICABILI
Art. 9
(( (Disciplina dell'ISE)
1. A decorrere dall'anno 2001, per l'assegno per i nuclei familiari
con tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per il medesimo anno 2001, si applica la disciplina dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.
130, e ai relativi decreti attuativi.
2. La disciplina dell'ISE di cui al comma 1 si applica altresi' per
l'assegno di maternita' di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1 luglio 2001.))
CAPO II
ASSEGNO DI MATERNITA'
Art. 10
(Disposizioni generali)
1. L'assegno di maternita' di cui all'articolo 66 della legge n.
448 del 1998 e' concesso alla madre, cittadina italiana residente, nonche', per gli eventi di cui al comma 2, ai soggetti ivi indicati.
2. A decorrere dal 1 luglio 2000, l'assegno di maternita' e'
concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per uno dei seguenti eventi:
a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 1 luglio 2000,
che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio delle Stato; quando la richiesta di assegno e' formulata da soggetto in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea deve altresi' essere in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;
b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al
1 luglio 2000, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983, con esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b), della stessa legge. Il beneficio puo' essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di eta', ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1997, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore eta', ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del 1983.
3. Per gli assegni da concedersi ai sensi del comma 2, la
richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio a al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
4. L'assegno e' concesso alle condizioni previsto dall'articolo 66
della legge n. 448 del 1998 e dal presente Titolo; il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
5. Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo
non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorita' competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo e' equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
Art. 11
(Concessione dell'assegno di maternita' ad altri soggetti)
1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, possono
beneficiare dell'assegno medesimo i seguenti soggetti:
a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286
del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o
di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la
madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio
dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato
riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di
lui e sia soggetto alla sua potesta' e comunque non sia in
affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno
spetta in via esclusiva al padre;
b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o
comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando
sopraggiunga separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma,
della legge n. 184 del 1983, l'assegno e' concesso all'affidatario
preadottivo a condizione che non sia gia' stato concesso alla
moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il
minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la
presente disposizione si applica anche nei confronti
dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;
c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso
di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi
dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a
condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica
dell'adottante, sia soggetto alla potesta' di lui e comunque non
sia in affidamento presso terzi.
2. In caso di decesso della madre del neonato o, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti destinatari, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto ai sensi del presente Titolo puo' essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potesta' e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno e' sempre il comune di ultima residenza della persona deceduta.
3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da
alcuno dei genitori, dell'assegno puo' beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, comunitario o in possesso di carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che si trovi in possesso dei requisiti previsti dal presente Titolo, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.
Art. 12
Indicatore della situazione economica e misura dell'assegno
1. Il requisito della situazione economica del nucleo familiare
deve essere posseduto al momento della domanda avuto riguardo alla composizione dell'intero nucleo familiare, ((secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi)), nonche' di quanto previsto dal presente regolamento.
2. I valori previsti dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998,
relativi all'indicatore della situazione economica e all'importo dell'assegno di maternita', sono quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.
3. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi
di cui all'articolo 11 del presente regolamento si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternita' complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.
4. Quando l'assegno e' richiesto in occasione della nascita del
figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternita' spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.
5. Quando l'assegno e' richiesto, ai sensi dell'articolo 11, dal
coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternita' spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva;
detto criterio si applica, altresi', alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984 pronunciate nei confronti di piu' adottanti.
Art. 13
Domanda per la concessione dell'assegno
1. La domanda por l'assegno di maternita' e' presentata al comune
di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi dell'articolo 10, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
2. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e
commi 2 e 3, la domanda e' presentata al comune di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
la domanda puo' essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.
3. Nel caso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), la
domanda e' presentata nel temine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.
4. Nella domanda, il richiedente e' tenuto a dichiarare, a norma
della legge n. 15 del 1968, e successive modificazioni, e del DPR n. 403 del 1998, salva che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali di maternita' per l'astensione obbligatoria a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonche' l'eventuale presentazione per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di maternita' di cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ((1))
5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i
trattamenti economici di maternita' di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.
6. Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'articolo
66, comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti previdenziali o economici di maternita' di cui ai commi 4 e 5 del presento articolo, il richiedente e' tenuto a dichiarare, a norma della legge n. 15 del 1968 e del DPR n. 403 del 1998, la somma complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro che e' tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di maternita', ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo. ((1))
7. In caso di incapacita' di agire, la domanda e la relativa
documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.C.M. 25 maggio 2001, n. 337 ha disposto (con l'art. 6, comma
6, lettera b)) che al comma 4 del presente articolo le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 6, lettera c)) che al
comma 6 del presente articolo le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".
CAPO III
ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILLARI CON TRE FIGLI MINORI
Art. 14
Disposizioni generali
1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1
gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si e' verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1 gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, ((e successive modificazioni,)) e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.
2. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare,
ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 184 del 1983.
3. Il richiedente dichiara, ((a norma del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000)), anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si e' verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli e' tenuto, altresi', a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.
4. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo
familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia gia' stato concesso.
Art. 15
(Concessione dell'assegno per il nucleo familiare ad altri soggetti)
1. Quando, nel corso del procedimento di concessione o di
erogazione del beneficio, e' stata accertata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, l'irreperibilita' del richiedente, ovvero quando risulta agli atti del procedimento che il richiedente e' stato escluso dall'esercizio della potesta' genitoria su alcuno dei tre figli minori o nei suoi confronti sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile, il comune, al fine di assicurare l'utilizzo dell'assegno in favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, puo' provvedere in via alternativa alla concessione dell'assegno, che al richiedente medesimo sarebbe spettato, in favore di altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori, dichiarando il richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente gia' concesso.
2. Quando il genitore avente diritto e' deceduto prima
dell'erogazione del beneficio, l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui e' avvenuto il decesso puo' essere concesso, in luogo del genitore deceduto, su domanda dell'interessato, all'altro genitore dei tre minori componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto, ovvero, in caso di assenza dell'altro genitore nella famiglia anagrafica del genitore deceduto, ad altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.
Art. 16
Domanda per l'assegno per il nucleo familiare
1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare e' presentata,
per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto il beneficio.
((2. La domanda e' presentata al comune di residenza da uno dei
genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potesta' genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonche' i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10.))
3. L'esercizio della potesta' genitoria non e' richiesto quando il
genitore non la eserciti a causa delle incapacita' disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda e' presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.
4. La domanda puo' essere presentata a condizione che i requisiti
previsti dal presente Titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
5. Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note
agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'articolo 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998.
((5-bis. Nel caso in cui la domanda e' proposta dal genitore che
risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente puo' provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilita' a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se piu' favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda.))
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 17
Dichiarazione sostitutiva e calcolo dei benefici
((1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta
la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non e' tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno e' gia' in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validita' e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima.))
((2. Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore
della situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternita', e' composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonche' dai soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresi' parte i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi particolari.))
3. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione
economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, e' effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.
4. Nell'allegato A e' altresi' specificato il criterio di calcolo
uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ((l'assegno per il nucleo familiare e' concesso se, a seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non inferiore a L. 20.000)).
Art. 18
Funzioni dei comuni
1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternita' di cui al
presente Titolo sono concessi con provvedimento del comune.
2. Salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 2, se il richiedente
muta la residenza prima del provvedimento di concessione, gli atti relativi al procedimento di concessione sono trasmessi al comune di nuova residenza, per i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso il beneficio e' comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato residenza.
3. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui
circoscrizione risiede il richiedente e' considerato "ente erogatore" agli effetti della disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.
4. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le
relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.
5. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998,
i comuni provvedono, per l'assegno di maternita', ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
6. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito
servizio comune, la veridicita' della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.
7. I comuni provvedono, nel caso di prestazioni indebitamente
erogare, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca e' trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
((7-bis. Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, la potesta' concessiva e' esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili.))
(Cumulo dei benefici)
1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del
1998 non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali o dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge medesima.
2. L'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998
non spetta se e' stato concesso, per lo stesso evento, l'assegno di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999; qualora l'assegno di cui al citato articolo 66 sia stato concesso, l'INPS sospende il procedimento di erogazione dandone segnalazione al comune per l'adozione del conseguente provvedimento di revoca.
Art. 20
(Pagamento degli assegni)
1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS,
attraverso le proprie strutture.
2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo
stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:
a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita,
codice fiscale e indirizzo del beneficiario;
b) la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio;
c) la data della presentazione della domanda;
d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternita';
e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno;
f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente.
3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del
diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.
4. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo
familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
5. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di
maternita', entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo e' determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.
6. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui
ai commi 1 e 2 e' effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune.
7. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese
disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'Istituto con modalita' tradizionali.
Art. 21
(Trattamento dei dati)
1. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni
sostitutive di cui al presente Titolo possono essere scambiati tra i comuni e l'INPS, che possono trattarli in relazione alle finalita' di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni; i dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. I comuni e l'INPS possono comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli di rispettiva competenza, previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonche' al fine di effettuare i pagamenti. L'INPS effettua il trattamento a fini statistici secondo le indicazioni del Ministro per la solidarieta' sociale, e trasmette a questi i risultati della rilevazione. I risultati della rilevazione possono essere resi pubblici ed ulteriormente trattati a fini statistici.
2. Al fine di semplificare le procedure per l'erogazione dei
benefici, l'INPS predispone e rende disponibile ai comuni il necessario supporto informatico per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni e delle domande, per il calcolo dei benefici e per la trasmissione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11. La procedura di calcolo del beneficio e' resa disponibile previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali.
3. I comuni e l'INPS possono effettuare il trattamento dei dati
sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che ad essi eventualmente pervengono ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potesta' genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformita' all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; i comuni e l'INPS sono tenuti a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei dati sensibili puo' essere effettuata solo in forma anonima per finalita' statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.
Art. 22
(Trasferimento delle risorse all'INPS)
1. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge
n. 448 del 1998, il Ministro per la solidarieta' sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
(Province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Ai sensi dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
gli assegni per il nucleo familiare e di maternita' previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 sono concessi ed erogati, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nell'ambito del livello e dei requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e dai relativi regolamenti attuativi.
Art. 24
(Efficacia delle disposizioni del regolamento)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 15 luglio 1999, n. 306. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo.
2. Le disposizioni del Titolo III si applicano, salvo quanto
stabilito dai commi successivi, anche ai procedimenti di concessione degli assegni per il nucleo familiare e di maternita' di competenza dei comuni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non sia intervenuto il provvedimento di concessione del beneficio ai sensi del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 15 luglio 1999, n. 306.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e 16, comma 2,
relative ai minori in affidamento presso terzi, si applicano per le domande per l'assegno per il nucleo familiare relative all'anno 2001.
4. L'assegno di maternita' di cui all'articolo 66 della legge n.
448 del 1998 puo' essere richiesto, per i figli nati entro la data del 30 giugno 2000, dal soggetto, cittadino italiano residente, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 3, alle condizioni ivi previste, sempre che l'assegno spetti ai predetti soggetti e non sia gia' stato concesso alla madre ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La domanda e' presentata al comune di residenza del richiedente nel termine perentorio di cui all'articolo 13, ovvero, se detto termine e' spirato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno di
maternita', per gli eventi di cui agli articoli 2, comma 3, e 10, comma 2, del presente regolamento puo' essere comunque presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 25
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 2000
Il Ministro per la solidarieta' sociale
TURCO
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica VISCO
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 36
Allegato A
1. Ai fini della riparametrazione del valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posta a base negli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, si procede come segue:
a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata;
b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, e' diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;
c) il valore cosi' ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento al centesimo superiore nel caso in cui il millesimo e' uguale o superiore a 5), e' moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come rideterminato per gli anni successivi al 1999 sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le seguenti formule:
"assegno per il nucleo familiare:
(valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni) /2,85* x 36.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)
assegno di maternita':
(valore eq. D.lgs. 109 + eventuali maggiorazioni) /2,04* x 50.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)
(*) il valore della divisione devo essere arrotondato al centesimo
d) l'assegno e' concesso, nella misura stabilita dagli articoli 65 e 66 della legge, se il valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 2, non e' superiore ai valore dell'indicatore della situazione economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c).
2. ((Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dei relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo:)):
1. assegno per il nucleo familiare:
A. indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali
B. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base
C. beneficio mensile di legge per intero
D. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85
E. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998)
F. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E / D)* x B
(*) valore arrotondato al centesimo
il beneficio puo' essere concesso se il valore di A non e superiore al valore di F;
per la sua determinazione si procede come di seguito:
G. valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno in misura intera = (( F - (13 x C) ))
H. beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore di A e' uguale o inferiore al valore di G
I. beneficio mensile in misura ridotta: indicare il valore di (( (F-A)/13 )), se il valore di A e' superiore al valore di G
L. 13^ mensilita': indicare il valore di H/12 x numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso nella misura intera; oppure, indicare il valore di I/12 x numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso in misura ridotta
2. assegno di maternita':
A. indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali
B. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base
C. beneficio complessivo di legge per intero, moltiplicato per il numero figli nati (o affidati o adottati dal 1 luglio 2000)
D. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,04
E. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998)
F. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E / D)* x B
(*) valore arrotondato al centesimo
il beneficio puo' essere concesso se il valore di A non e' superiore al valore di F; per la sua determinazione si procede come di seguito:
G. trattamento previdenziale o economico di maternita' complessivo gia' spettante o percepito nel periodo di astensione obbligatoria
H. beneficio complessivo da attribuire: C - G.