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Decreto del Presidente della Repubblica 157 del 28 ottobre 2013
((Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)). (14G00004)
Vigente al: 7-7-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, che prevede l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Disposizioni generali
1. Il presente regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento costituisce una prima applicazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
3. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, maturano i requisiti per il pensionamento indicati nel regolamento stesso, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
4. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'eta' anagrafica, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Art. 2
Soppresso fondo spedizionieri doganali
1. La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 e' erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di eta'.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,».
Art. 3
Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi - Poligrafici
1. All'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 35 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018»;
b) le parole: «sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni» sono soppresse;
c) le parole: «l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare superiore a 35 anni;» sono soppresse.
Art. 4
Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto
1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio».
2. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo e' soppresso.
Lavoratori marittimi
1. Relativamente ai casi di cui all'articolo 4, commi 2, lettera c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.
2. All'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: «cinquantacinquesimo anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantaseiesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di eta' a decorrere dal 1° gennaio 2018».
Art. 6
Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo
1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, la parola: «quarantacinquesimo» e' sostituita dalla seguente: «quarantaseiesimo».
Art. 7
Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo attori
1. La Tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' sostituita dalla seguente:
«Tabella C
(art. 4, comma 2)
Decorrenza della pensione
--------------------------------------------
Uomini | dal 1° gennaio 2014 | 64 |
| | anni |
---------|-----------------------|---------|
| dal 1° gennaio 2014 | 60 |
| | anni |
|-----------------------|---------|
| dal 1° gennaio 2016 | 61 |
| | anni |
|-----------------------|---------|
Donne | dal 1° gennaio 2018 | 62 |
| | anni |
|-----------------------|---------|
| dal 1° gennaio 2020 | 63 |
| | anni |
|-----------------------|---------|
| dal 1° gennaio 2022 | 64 |
| | anni |
--------------------------------------------
».
Art. 8
Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo canto
1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' sostituito dal seguente:
«3. Per i lavoratori dello spettacolo, gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'eta' di 61 anni per gli uomini;
b) all'eta' di 57 anni per le donne. Tale requisito e' fissato a 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
Art. 9
Fondo sportivi professionisti
1. L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e' sostituito dal seguente:
«1. Per i lavoratori gia' iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'eta' di 53 anni per gli uomini;
b) all'eta' di 49 anni per le donne. Tale requisito e' fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
Art. 10
Perdita del titolo abilitante
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta' e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di eta' possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneita', non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorita' competente.
2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta', si applicano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011.
3. Ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2013.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con eta' inferiori ai 60 anni e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 e' applicata una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 60 anni; tale percentuale annua e' elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.
5. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, e' abrogato.
Art. 11
Deroghe
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai soggetti di cui agli articoli da 2 a 9 del presente regolamento:
a) collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013 ancorche' alla medesima data gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 agosto 2013 e che alla medesima data siano cessati dall'attivita' lavorativa;
c) che entro il 31 agosto 2013 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed alla predetta data del 31 agosto 2013 deve risultare accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario;
d) che alla data del 31 agosto 2013 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con perfezionamento entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 agosto 2013 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile e, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;
f) che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;
g) collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.
2. Restano applicabili ai lavoratori iscritti alle gestioni richiamate dal presente decreto, laddove piu' favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.
Art. 12
Disposizione finale
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, i risparmi di spesa derivanti dagli articoli da 2 a 11 del presente regolamento, valutati in 4.724.000 euro per l'anno 2014, a 12.280.000 euro per l'anno 2015, a 35.951.000 euro per l'anno 2016, a 38.800.000 euro per l'anno 2017, a 37.583.000 euro per l'anno 2018, a 69.361.000 euro per l'anno 2019, a 80.507.000 euro per l'anno 2020, a 86.718.000 euro per l'anno 2021, a 70.828.000 euro per l'anno 2022 e in 86.493.000 euro per l'anno 2023, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la conseguente integrazione del citato Fondo operando le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 ottobre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Giovannini, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 166