Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Pescatrici autonome Norme Leggi LE 1996
Legge 608 del 28 novembre 1996
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale.
Vigente al: 6-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994, n. 112, 26 aprile
1994, n. 247, 24 giugno 1994, n. 405, 8 agosto 1994, n. 494, 7
ottobre 1994, n. 572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995, n.
31, 7 aprile 1995, n. 105, 14 giugno 1995, n. 232, 4 agosto 1995, n.
326, 2 ottobre 1995, n. 416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1 febbraio
1996, n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3 giugno 1996, n. 300 e 2 agosto
1996, n. 404.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993,
n. 110, 18 giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19 ottobre
1993, n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14
aprile 1994, n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 1 febbraio 1996, n. 40, 2 aprile 1996,
n. 181, 3 giugno 1996, n. 301, e 2 agosto 1996, n. 405, e del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511.
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995,
n. 363, 30 ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26
febbraio 1996, n. 84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n.
339.
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996,
n. 295, e 26 luglio 1996, n. 396, nonche' dei decreti-legge 25
novembre 1995, n. 500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n.
135, recanti proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
e del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499. ((1))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 73, comma 4)
che "L'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, va
interpretato nel senso che fra gli effetti dallo stesso fatti salvi
rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora
passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati nel
predetto comma, ancorche' notificati, che si estende fino all'entrata
in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662."
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1996, N. 510
Gli articoli da 1 a 9 sono sostituiti dai seguenti:
"ART. 1. - (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente
utili). - Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente
utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato ai sensi del
comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili, a cui si dovra' provvedere entro e non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, a questi ultimi trova applicazione la
normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini
della tempestivita' degli interventi per la promozione e
l'attivazione dei lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le
deliberazioni in materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini
dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la
immediata operativita' dei progetti, puo' ricorrere, previa
autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in
deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto
previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalita'
organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori
socialmente utili e' tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti,
secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonche'
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti
interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono,
anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del
progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si
intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata
al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche
necessarie;
e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
disporre, in considerazione della specificita', anche territoriale,
dell'emergenza occupazionale, modalita' straordinarie per
l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi
compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'eta'
anagrafica e il luogo di residenza;
f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili
nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministro dell'Interno, designa un
commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle
seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonche'
ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati
dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei
lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacita' dei
lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si
consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi
aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente
a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto
medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: 'Ai fini
dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli
elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il
soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde
l'esercizio della relativa attivita' professionale'.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al
comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: 'Tale importo
puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per
un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del
trattamento previdenziale o sussidio spettante; il comma 4 e'
sostituito dal seguente: '4. I soggetti di cui al comma 1 che non
fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati
nell'ambito del progetto per non piu' di dodici mesi e per essi puo'
essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio
non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio e' erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso
trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilita' e di
indennita' di mobilita'. Ai lavoratori medesimi puo' essere
corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo
integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva
esecuzione delle prestazioni.
4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per
il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei
giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di
lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno
1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi
a decorrere dall' anno 1998. Nell'ambito delle disponibilita', per
l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento e'
ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori
di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono
impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi
lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3
e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i
trattamenti di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale ed ai
soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31
maggio 1995 i trattamenti in cassa integrazione salariale, i quali
non abbiano piu' titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei
predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per
cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma
dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come
sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente
ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei
progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a
carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti
delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma. I
lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di
mobilita' sino al 31 dicembre 1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non
siano utilizzati in lavori socialmente utili e' corrisposto un
sussidio fissato:
a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella
misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione
salariale, di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale fruito;
tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo derivante
dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella
misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30
per cento; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo
del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse
finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione
professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai
lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i
periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi
di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al
completamento dei corsi e comunque non oltre al 31 dicembre 1995.
Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi,
possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con
fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che
sommato a quello del corso di formazione non puo' superare dodici
mesi.
8. Per il periodo dal 1 giugno al 31 luglio 1995 gli uffici
regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero
le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per
l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3
non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad
attivita' di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili.
Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici
della partecipazione alle attivita' predette, e' riconosciuto al
lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in
cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente
utili alla data del 1 agosto 1995 il predetto sussidio e'
riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30
settembre 1995. Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione
di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle
finalita' di cui al medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione
le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita',
ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il
riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi
successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto
riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori
socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero
cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilita', ai
medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al
completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a
12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che
questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorita' determinate
dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei
limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti
utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l'impiego la
prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e
segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei
lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento
di integrazione salariale e mobilita'. Dal giorno successivo la
scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del
progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare
il sussidio. Quest'ultima provvede altresi' a segnalare all'ente
utilizzatore, ai fini della determinazione dell'eventuale
integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di
integrazione salariale ovvero di mobilita'.
11. Per i soggetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma
4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorita' ai
lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed
all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino al
31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di cui agli
obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio
del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilita' e'
scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31
maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che
non abbiano piu' diritto all'indennita' di mobilita'. Essi, se
avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono
il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati
successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la
disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente
articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui
all'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazione, della legge 19 luglio 1993, n.
236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che
dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di
residenza la loro disponibilita', con esclusione dei soggetti che
abbiano gia' dichiarato detta disponibilita' in applicazione
dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili
constituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora,
per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennita' di
mobilita' fino alla maturazione del diritto alla pensione di
anzianita' o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei
predetti lavoratori perche' essi provvedano ad impiegare direttamente
questi ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed agli effetti
della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma
1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223.
14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di
cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2,
della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare
applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto
1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima
disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto
1991, n. 274, non trova altresi' applicazione nei confronti degli
addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale
ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo
restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo,
lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di
questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul
collocamento ordinario.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi
per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire
691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il
medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213
miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire
514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di
previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi;
b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui dei
capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato
di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma
5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno
1995, le modalita' e procedure di ripartizione previste dal medesimo
articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui
al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso
anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77
miliardi per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno
1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche
nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il
sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 e' pari, fino al 31
gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili.
Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda
i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per
l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i
progetti gia' approvati, per adeguarne le modalita' organizzative, in
conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1
febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere
presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito
dell'attivita' ordinaria delle cooperative medesime. I progetti
possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa.
Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti
condizioni:
a) l'attivita' della cooperativa deve essere stata avviata da
almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi
dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991;
b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30
per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci,
rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 1 della predetta legge;
c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale
nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooper-
ative sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente
utile ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti
quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del
precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio
lavoratore.
19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti
a partecipare ad attivita' di orientamento organizzate dalle agenzie
per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non
inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette
attivita', che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli
enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i
lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi
spettante durante i lavori socialmente utili.
20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di
cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente
utili, e non destinate al finanziamento dei progetti gia' approvati
nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello
regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti gia'
approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata
iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali
per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del
comma 2, determinano criteri e priorita' nell'assegnazione dei
soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior
bisogno e delle professionalita' acquisite nell'attuazione dei
progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo
non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per
l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente
predisposti per i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera
a) della legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' come modificato dal
comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione
salariale o di mobilita'. Le predette commissioni potranno utilizzare
anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione
da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini
dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei
progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali
risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al
presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi
benefici accessori; l'erogazione puo' essere effettuata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita'
occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori
socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1
dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
possono costituire societa' miste ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che
il personale dipendente delle predette societa' sia costituito nella
misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei
predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da
soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle
predette societa' miste e', comunque, consentita a cooperative
formate anche da lavoratori gia' impegnati in progetti di lavori
socialmente utili. Con tali societa', in via straordinaria e
limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori
possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto,
convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi
esclusivamente ad oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a
quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili,
precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.
22. Il Fondo di cui al comma 4 e' incrementato di lire 400
miliardi per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro e'
autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e
prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. Le somme derivanti dai
mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla
base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego
e dall'INPS, riferisce semestralmente alle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento
straordinario di integrazione salariale, dell'indennita' di mobilita'
e del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per eta', sesso,
professionalita' ed anzianita' contributiva, suddivisi per regione.
Analoga comunicazione e' resa per i lavoratori collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria e per quelli che fruiscono
dell'indennita' di mobilita' e di disoccupazione speciale per
l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre e', altresi',
fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di
integrazione salariale.
ART. 2. - (Misure di carattere previdenziale e contributivo). -
1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali,
istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono
elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;
2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione
automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con
decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, e'
abrogato;
3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del
requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria di cui
all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione
uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503;
4) cessano di maturare le anzianita' utili ai fini del
calcolo dell'indennita' di buonuscita di cui all'articolo 32 del
regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma.
L'importo dell'indennita' di buonuscita, maturata al 31 dicembre
1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni
pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito
di eta' per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo.
All'importo dell'indennita' di buonuscita, maturato al 31 dicembre
1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma
dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1
della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al
presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad
ottenere indennita' di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31
dicembre 1993;
b) e' autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a
lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13
miliardi annui a decorrere dal 1996.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede,
quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per
l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello
successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a
lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso
l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano
utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato
dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di
posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno
richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere
ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della
legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla
predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianita'
contributiva, previsto dal citato articolo 8.
4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i
contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei
dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1 ottobre 1991-31
dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n.
274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono
trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori
interessati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione
dell'interesse composto ivi previsto.
5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma
1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28
febbraio 1995.
6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a
carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli
effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il
predetto ente in conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui
all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in
riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, e'
autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in
favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a
lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi per l'anno
1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35
miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno
1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100
miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno
1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli
incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi
delle attivita' dello spettacolo e dello sport professionistico, le
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
giugno 1991, n. 166, si applicano alla Societa' italiana autori ed
editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine
(UNIRE). L'ENPALS puo' stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE
per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione
dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello
spettacolo e dello sport.
9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel
senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi
dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in
applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla
data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro
efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale
data.
10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
'9-bis. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in
relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro
espressa in ore.
9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di
calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 e' stabilita
con le modalita' di cui al comma 5.'.
11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5,
commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi
per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si
provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della
provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo
contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali
e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986,
n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i
periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2,
comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se
effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori
entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per
tale finalita' dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451.
13. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in
attivita' di servizio e' assicurato all'INAIL secondo la normativa
vigente e l'Ente ferrovie Spa e' tenuto al versamento dei relativi
premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla
medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte
le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi
infortunistici e alle manifestazioni di malattia professionali
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale
navigante dell'Ente ferrovie Spa e' assicurato all'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio
di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono
poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le
altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi
infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1
gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995,
nonche' di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate
da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi
entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie Spa provvedera' al
versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalita'
da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva
competenza, nonche' l'Ente stesso.
16. All'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto
1995, n. 335, le parole: 'nel medesimo anno' sono sostituite dalle
seguenti: 'nel corso dell'anno 1996'.
17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, le parole: 'dall'articolo 5, comma 4,' sono sostituite dalle
seguenti: 'dall'articolo 2, comma 4.'.
ART. 3 - (Disposizioni per i dipendenti delle societa' costituite
dalla GEPI e dall'INSAR). - 1. In considerazione delle prospettive di
impiego nelle nuove attivita' intraprese dalla GEPI per effetto delle
misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili,
nonche' per effetto della costituzione di societa' miste con
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazione, della legge 19 luglio 1993, n.236, dipendenti dalle
societa' non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori
del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,e nelle aree di
crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/93, nonche' per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre
il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi,
con pari riduzione della durata del trattamento economico di
mobilita' e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di
mobilita' anche per il periodo per il quale non percepiscono le
relative indennita'. La proroga non si applica ai dipendenti in
possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dei trattamenti pensionistici
di vecchiaia e di anzianita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria.
2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al
comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale
e' ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi
di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra
l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al
comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennita' di
mobilita', il trattamento di integrazione salariale e' fissato in
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7,
commi 6-bis, 6-ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4,
comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari
di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 21
maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei
confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando
che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai
predetti soggetti spetti l'indennita' di mobilita'.
5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei
lavoratori da essi gia' dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui
trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai
sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente,
ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR
predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei
quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche
attivita' di mediazione sul mercato del lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui
all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati
in attivita' di formazione e riqualificazione professionale, entro il
limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del
presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a
lavori socialmente utili, non puo' superare la durata complessiva di
dodici mesi.
7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene
meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di
partecipare alle iniziative per essi predisposte.
8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla
data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di
cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in
nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese gia'
esistenti, in attivita' di servizio ovvero in iniziative di
autoimpiego;
b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati per lavori
socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;
c) numero di lavoratori impegnati in attivita' di formazione e
riqualificazione professionale;
d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e lire 43 miliardi per il
1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capito
3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per
l'anno successivo.
10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attivita' istituzionali
a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima societa'
anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente
decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo.
11. La societa' INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei
propri lavoratori e' autorizzata in analogia a quanto previsto dal
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire societa'
per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in
societa' da essi partecipate anche per la gestione dei servizi
pubblici locali.
12. La GEPI Spa, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo
5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti,
rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20
miliardi per l'anno 1996, puo' promuovere e favorire iniziative di
autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui
al comma 1 secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti
in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non
potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6.
13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, la Nova, societa'
costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, e' autorizzata ad
effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei
lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e
dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse
finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla
societa' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti
delle risorse allo scopo preordinate.
ART. 4 - (Disposizioni in materia di interventi a sostegno del
reddito). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16 le parole: 'fino al 30 giugno 1994' e le
parole: 'la somma di lire 9 miliardi' sono, rispettivamente,
sostituite dalle seguenti: 'fino e non oltre il 31 maggio 1995' e 'la
somma di lire 21,5 miliardi';
b) al comma 17 le parole: 'in scadenza alla data del 30 giugno
1994' sono sostituite dalle seguenti: 'in scadenza entro l'anno 1994'
e le parole: 'di ulteriori 4 mesi' sono sostituite dalle seguenti:
'fino al 31 dicembre 1994';
c) al comma 18 le parole: 'di ulteriori 4 mesi' sono
sostituite dalle seguenti: 'fino al 31 dicembre 1994';
d) al comma 19 le parole: 'di 4 mesi' sono sostituite dalle
seguenti: 'fino e non oltre il 31 maggio 1995'.
2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio
1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle
disposizioni richiamate al comma 1, lettere a) e d), il trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e' fissato in misura
pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree
di cui al testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n.
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento
di mobilita' e' scaduto o scade entro il II semestre 1994, il
medesimo e' prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da
inoltrarsi agli Uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti
interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di
disoccupazione.
4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di
disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, per i quali il trattamento e' scaduto anteriormente alla data
del 31 dicembre 1994, il medesimo e' prorogato fino a tale data.
5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e' prorogato al 31
dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza
della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta
dell'impresa.
6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale
concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31
dicembre 1995, nonche' i periodi di durata del trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del
predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo
di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di
mobilita'. In tali casi il trattamento e' pari all'80 per cento del
trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale
proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle
disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2 del predetto articolo 1, non
abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di
mobilita'.
7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994,
previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31
dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla
decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla
richiesta dell'impresa.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre
1993, n. 559, vanno interpretate quali formale declaratoria di
soppressione del Fondo per la mobilita' della mano dopera, istituito
dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per
il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione
professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, erano gia' confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993,
nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-
legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilita' relative
ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti
allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme
eventualmente gia' riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato
articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo
vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere
destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse
attivita'. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto
Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo'
stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte
dei fondi ai predetti istituti e' corrispondente all'effettivo
ammontare dei pagamenti da eseguire.
9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va
interpretato nel senso che ai contratti di solidarieta' stipulati nel
periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995,
che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4
dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-
legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne
l'entita' del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
citato decreto-legge n. 148 del 1993, e' incrementato per lire 230
miliardi per l'anno 1995.
10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla
scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla
richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel
campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale puo' disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e dell'articolo 2, comma 2-ter del
decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi
di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale
comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali
di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del
trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa
dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
occupazionali, puo' altresi' disporre, nel limite delle risorse allo
scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione
del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non
aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la
medesima azienda di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-
legge n. 299 del 1994.
11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisisti dai
lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto
presso le imprese dello stesso settore di attivita' che presentino
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in
rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati
licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
12. Ai lavoratori titolari di indennita' di mobilita', con
scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200
unita', da aziende ubicate in zone interessate da accordi di
programma gia' stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo
1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo
stesso, il trattamento di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e' prorogato fino alla realizzazione dei
progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla
scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della
citata legge n. 223 del 1991.
13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale per un massimo di 40 giorni, nei
casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le
valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato
di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
14. Nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 18, primo
comma,lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono
essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che
siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative,
finalizzate all'esercizio di attivita' alle quali risultino
funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle
attivita' formative stesse. Per la individuazione degli aventi
diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la
regolarita' delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi
dei soci dell'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive
modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e
di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti e' prorogato al
31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si
applicano anche le norme in materia di mobilita' ed indennita' di
mobilita'. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7
dell'articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2,
comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: 'con
piu' di 50 addetti' aggiungere le seguenti: 'e delle imprese di
vigilanza'.
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento
ordinario di disoccupazione e' stabilita dal 1 gennaio 1995 al 30 per
cento.
17. E' differita al 31 dicembre 1997 la possibilita' di iscrizione
alla lista di mobilita' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18. E' differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, gia' prorogati
dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I
trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1800 unita',
comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono,
altresi', essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi
nei confronti di lavoratori gia' in servizio alla data del 1 gennaio
1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con
prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1100 unita'. Ai
relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996
degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non
diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli
1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.
20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche se il requisito
occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di decremento di
organico dovuto a pensionamento anticipato'.
21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento
ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
anche nel caso in cui in luogo degli accordi di programma di
reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia
stipulato protocolli di intesa o intese di programma con le regioni
ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree
interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede,
con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa
integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale puo' altresi' concedere, anche
in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di
integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 ottobre
1996 e per la durata massima di dodici mesi, a beneficio di unita'
produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate
nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia
stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla
reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali.
L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione
guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili,
approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in
deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per
l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di
integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo
incarico alla agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un
progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati.
Per i periodi successivi alla concessione del trattamento,
l'erogazione di quest'ultimo e' subordinato all'effettivo impegno dei
lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata
per i lavoratori collocati in mobilita' puo' essere prorogata, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di
iscrizione nelle liste di mobilita', con il diritto dei lavoratori
medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1,
comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali
non hanno titolo a percepire l'indennita' di mobilita', con onere a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre
1995 l'impresa puo' riservarsi, nella predetta istanza, di presentare
il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli
interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle
somme previste per tale finalita' dall'articolo 5, comma 8, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' quanto a lire 30 miliardi
a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.
22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto a
comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo
19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai
provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse
disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e'
tenuto, altresi', a comunicare mensilmente al predetto Comitato
tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di
integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarieta', di
fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.
23. Le cessioni di beni relativi ad attivita' produttive dismesse,
effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali
territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale
(ASI), delle societa' di promozione a prevalente partecipazione
pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti
gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il
valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti e' ammesso in
deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in
parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o
la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano
effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti
pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
e di societa' di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le
stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari
relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili nella misura fissa di lire
150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili e' ridotta al 25 per cento. In deroga alle
vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera
della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti
gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a
seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita
concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono
attivita' commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni
patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di
registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e
catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune,
con delibera della giunta, puo' sospendere l'applicazione di tributi
comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla
ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella
delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si
verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi
comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.
24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti puo'
essere riferita anche a piu' unita' produttive. La predetta
disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi
stipulati prima del 31 dicembre 1994.
25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo
stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura
dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un
rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle
caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale puo' concedere, con proprio decreto, al
datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui
all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i
benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma
9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento
aziendale, nonche' piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco
di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze
sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa
ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano
stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede
governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le
disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori
collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997 dalle imprese
interessate entro il limite massimo di 10.000 unita'. Per i predetti
lavoratori collocati in mobilita' per effetto dell'articolo 7, comma
7, della legge 23 luglio 1991; n. 223, trovano applicazione le
disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianita' in vigore
alla data del 1 settembre 1992.
27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui
al comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda,
entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilita'
entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unita', il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle
aziende che hanno gia' presentato la domanda nei termini previsti le
unita' residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle
aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze
derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali gia' posti
a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata
accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui
agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime
aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della
installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare,
in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che
formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni
sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31
ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei
presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unita'
aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unita'. Per i lavoratori
collocati in mobilita' ai fini del presente comma, gli oneri
conseguenti dal permanere nelle liste di mobilita', oltre i limiti
previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere
relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine,
corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun
anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere
per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per
l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176
miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in
lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno
2005 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in
mobilita' entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unita',
assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale provvede ad assegnare le unita' residue alle
aziende appartenenti al settore della manifattura e della
installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del
settore chimico relativamente, per queste ultime, ad unita'
produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2
del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che
presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori
collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997.
28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, e' inserito il seguente:
'2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal
comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i
lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono
selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti
previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilita'
successivamente al 1 gennaio 1995'.
29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilita' aperte,
per piu' di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi
di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni
e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi,
stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori
il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti,
aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno
il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla
data di maturazione della pensione di anzianita' o di vecchiaia,
nonche' il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della
contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale puo' concedere contributi alle
predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione
volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della
retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari,
in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite
massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata
legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ultima classe di
retribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo puo' essere
concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori
che, entro il 30 novembre 1996, maturino almeno 30 anni di
contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in forme
sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino
domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze
delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di
insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare
delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno
1996, e' a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel
limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15
miliardi.
30. L'Eni Spa e' responsabile in solido del pagamento di quanto
dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che
subentrano, con le modalita' stabilite nel comma 29, ai lavoratori,
aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono
consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai
riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui
all'articolo 9-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In
tale caso, l'ENI Spa e' altresi' responsabile in solido delle
liberalita' aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a
carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di
cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento
pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento
medesimo.
31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attivita' di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali,
tossici e nocivi nelle regioni, ove e' stato dichiarato lo stato di
emergenza, i lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche
autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse,
nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attivita'
di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del
settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non
antecedentemente al 1 gennaio 1996, nelle liste di mobilita' sino al
31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennita'
prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato
nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento
alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31
dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di
mobilita' avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da
licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai
singoli lavoratori gia' licenziati, da parte del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che provvedera' nel limite massimo di
spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali
figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.
32. I soggetti chiamati a gestire, allestire e costruire le
discariche sia direttamente che in regime di convenzione, appalto o
sub-appalto in esercizio provvisorio nonche' gli impianti definitivi
di nuova costituzione, ivi compresi le attivita' e i servizi
collegati, come individuati con decreto del Ministro dell'ambiente,
assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in
materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31
secondo criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati
possono presentare, entro il 30 giugno 1996, alla competente
commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente
utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine
di non disperdere la professionalita' dei predetti lavoratori,
possono organizzare altresi' appositi corsi di aggiornamento e di
specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e
trattamento dei rifiuti.
34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7,
comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in
deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.
36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, dopo le parole: 'e degli operatori turistici' sono inserite le
seguenti: 'nonche' delle imprese di spedizione e di trasporto' e dopo
le parole: '31 dicembre 1997' sono inserite le seguenti: ', e per le
imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996'.
37. Il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 100
miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
38. All'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 23 luglio
1991, n. 223, le parole: 'preventiva comunicazione' sono sostituite
dalle seguenti: 'comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione'.
39. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31
all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato
in complessive lire 1116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748
miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in
lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:
a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno 1995 nonche' a carico del capitolo 7765 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno,
rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per
lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e
integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi
mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese
previste per i trattamenti di integrazione salariale;
b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740
miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno
1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
ART. 5. - (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento
retributivo). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e
di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le
imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati
all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' sospesa la
condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui
all'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di
quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi
provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle
associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali
aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni
ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto
collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono
prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale
riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai predetti accordi e' riconosciuta validita' pari a quella
attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento
quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le
normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale
sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale
di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo
provinciale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo
per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di
recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi
provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal
periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del
programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici
contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo
dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi
pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione
ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a
condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto
e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.
4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti e' quella
fissata dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione
deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative
alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva
di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e
dell'articolo 6, commi 9, lettera c), e 11, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti
contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento
contributivo, compresi quelli gia' stipulati limitatamente ai tempi
ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purche' tale
modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti
eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle
valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo
territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia
sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo
accordo.
6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare
l'attivita' ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali,
sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.
ART. 6 - (Norme in materia di integrazione salariale, contratti
di solidarieta' e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo
parziale). - 1. Al fine di consentire maggiore celerita' nella
concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria,
fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale
straordinario per crisi aziendale puo' essere concesso anche in una
unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento
e, ove necessario, modalita' di gestione degli esuberi alternativi al
collocamento dei lavoratori in mobilita'. Tale disposizione trova
applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame
degli organi della procedura.
2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le parole: 'mensile o annuale' sono sostituite dalle seguenti:
'o mensile'.
3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente
alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del
trattamento di integrazione salariale spettante e' pari al 60 per
cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.
4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarieta',
ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle
disponibilita' preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi,
ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed
assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla
riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.
La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e' elevata al 30 per
cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo
disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la
predetta misura e' elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per
cento.
5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come
modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il
contratto di solidarieta' deve essere stipulato per poter accedere al
beneficio ivi previsto.
6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova
applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati
sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa
l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina
le modalita' della spesa e della sua attivazione attraverso le
commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una
parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle
imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.
7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche
successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo.
ART. 7. -
(Gestione temporanea delle miniere carbonifere del
Sulcis). -
1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea
delle miniere carbonifere del Sulcis, e' prorogato al 31 gennaio
1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione
temporanea per un periodo non superiore a due anni.
2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle
attivita' di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in
aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:
a) le risorse rinvenienti dalla medesima societa', accantonate
ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e
successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti
ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i
quali pertanto non e' piu' adottato alcun piano di recupero;
b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
m), della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi
complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla
costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente
quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle
disponibilita' della societa' costituita ai sensi della citata legge
n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme
di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si
provvede a stabilire i criteri e le modalita' di rendicontazione
delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.
4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del
nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, nonche' l'assunzione di tutto il
personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre
trenta giorni dal momento rilascio delleautorizza zioni, necessarie
per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degliimpianti.
ART. 8 - (Norme in materia di finanziamento dei patronati). - 1.
Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di
assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente
ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno
stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle
aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai
legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai
predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le
ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di
patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono
definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno
operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti:
Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani
(ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto
nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e
assistenza ai lavoratori (ITAL);
b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di
patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA),
Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale
di assistenza sociale per gli esercenti attivita' commerciali
(ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli
artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per
gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani
(EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti
attivita' commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente
nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto
di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di
assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai
coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza ai lavoratori
(INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni
artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza
lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori
(INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero
italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi
sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana
artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).
3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai
singoli istituti, ciascun raggruppamento fara' pervenire, entro 15
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un
documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli
istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione
delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione
esistente ed alle attivita' assistenziali svolte su territorio
nazionale ed all'estero.
4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi
sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza
sociale per i liberi professionisti.
5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione
regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da
effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, una quota non superiore
allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione
del contributo al finanziamento degli istituti stessi e' utilizzata
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere,
con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in
materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero
finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attivita' di
tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario,
possono esserlo per le medesime finalita' nell'esercizio successivo.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, ha facolta' di integrare, con propri
decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi
all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente
ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto
a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.
ART. 9 - (Disposizioni diverse in materia di personale ed in
materia previdenziale). - 1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e
l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16 comma
14, secondo periodo, le parole: '30 settembre 1994' sono sostituite
dalle seguenti: '31 marzo 1995' e le parole: '31 dicembre 1994' sono
sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1995'; all'articolo 18, comma
1, le parole: 'ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del
decreto medesimo' sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, della
legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: 'membri
medesimi' vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri
collocati fuori ruolo e dopo le parole: 'di altre Amministrazioni
dello Stato' sono aggiunte le seguenti: ',enti ed organi pubblici'.
All'articolo 3, comma 3, lettera d), della citata legge n. 335 del
1995, dopo le parole: 'con funzioni di coordinamento' sono aggiunte
le seguenti: 'nonche' adozione di misure anche organizzative e
funzionali intese a rendere piu' incisiva ed efficace la difesa
diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in
materia di invalidita' civile, pensionistica, ivi compresa quella di
guerra'. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, dopo le parole: 'del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale' sono aggiunte le seguenti: ', di concerto con il
Ministro del tesoro'. La rappresentanza di parte datoriale nel
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' ripartita tra due
rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed
uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8
giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero
dell'interno.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: '1. Entro tre mesi dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla
sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A puo'
optare per la permanenza del pubblico impiego. Ad esso si applicano
le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.' La
opzione di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
n. 509 del 1994, gia' esercitata alla data di entrata in vigore del
presente decreto, puo' essere revocata entro il 31 ottobre 1996,
ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo
esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione
verso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti
termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare
servizio presso i rispettivi enti. Al comma 2 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e' aggiunto il seguente
periodo: 'Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto
di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione
nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino
a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso
l'ufficio legale predetto.'. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia
intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo
articolo 3, comma 2, lettera a), hanno facolta' di rievocare la
deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse
procedure e modalita' previste dall'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha
effetto di ripristino della previgente natura giuridica.
3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6,
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si
interpreta come destinato alle finalita' di promozione e sviluppo
della cooperazione previste al medesimo articolo 11.
4. Le somme erogate dalla Comunita' europea quali contributi per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, ed assegnato sullo stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non
impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo
in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno
esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul
capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio
finanziario potranno esserlo in quello successivo.
5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un
limite di venti unita', di dipendenti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti
pubblici che svolgano la propria attivita' nelle materie di
pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il
personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso
degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri
relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di
appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza,
unitamente a quelli dei componenti della precedente commissione di
vigilanza, gia' collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di
esperti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8
agosto 1995, n. 335. La predetta commissione puo' altresi'
effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette
disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non superiore
a dieci unita'.
6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26
della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e
modificazioni, e' integrata da due rappresentanti dei datori di
lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3,
dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: 'La commissione dura in carica tre anni.'.
8. Il personale gia' dipendente dell'ente 'Colombo 92' ed in
servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di
liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1
luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in
apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione
del trattamento economico e giuridico del personale del comparto
regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato
nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di
Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa
spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali
per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare
l'elevazione dell'eta' massima prevista per la stipula del contratto
di formazione e lavoro.
10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui
all'articolo 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta
per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un
gettone di presenza il cui importo e modalita' di erogazione sono
determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento
dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresi', ai
propri componenti il trattamento economico di missione secondo
modalita' e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente
generale C dell'amministrazioni dello Stato. Al relativo onere
nonche' a quello per spese connesse ad attivita' di studio e ricerca
funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da
quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106
milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel
capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di
progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli
oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3
miliardi.
12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale
assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, con qualifica di esperto o direttore, puo' essere temporaneamente
impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi
al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di
provenienza, mentre quelli connessi con le indennita' e il rimborso
spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene
effettuata la prestazione.
13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione
del Ministero dei beni culturali ed ambientali puo' essere utilizzato
anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti,
promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante
lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale
o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, le parole: 'di lire 5 miliardi' sono sostituite
dalle seguenti: 'di lire 7 miliardi e 700 milioni'.
15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n.
427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ne' sono dovuti
interessi'.
16. All'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
aggiunto il seguente comma: '3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono
altresi' destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma
definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono
concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni
lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici
di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per
la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.'.
17. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', salvo che il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie
specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.'.
18. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' connesse
alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo
e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice
presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di
parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori
e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto
a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di
permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o
di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle
agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati
fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle
medesime date e' differita, per la predetta Amministrazione,
l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
20. All'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ', nonche' il compenso corrisposto ai lavoratori
impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in
lavori socialmente utili'.
21. I lavoratori che a decorrere dal 1 dicembre 1994 abbiano
prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato alle
dipendenze dell'ente 'Poste italiane', hanno diritto di precedenza
nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito
accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a
tempo indeterminato da parte dell'ente 'Poste italiane' per la stessa
qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i
lavoratori interessati debbono manifestare la volonta' di esercitare
tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente
'Poste italiane', a decorrere dalla data della sua costituzione e
comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del
termine finale di ciascun contratto.
22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: 'degli istituti di
ogni ordine e grado' sono aggiunte le seguenti: 'degli archivi, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato'.
23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-
legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la
previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente
per il numero di unita' indicato negli accordi sindacali di cui al
medesimo comma.
24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti
presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione
comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero
di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993,
per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato,
spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il
cui importo e modalita' di erogazione sono determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in
materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresi' il
trattamento di missione secondo modalita' e misure fissate dalla
vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni
dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno
carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i
programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle
programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento
nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la
formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di
cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e succes-
sive modificazioni e integrazioni.
25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', nel
limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1, con proprio decreto:
a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente
utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati
i lavoratori della regione Sardegna;
b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione
salariale di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e
quinto periodo;
c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione
straordinaria dei lavoratori gia' sospesi dal lavoro a seguito di
cessazione dell'attivita', dismissioni anche parziali di rami di
attivita' ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le
aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove
iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree;
d) prorogare fino a 12 mesi i contratti di solidarieta'
stipulati senza soluzione di continuita', con determinazione nella
misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di
integrazione salariale. Le proroghe di cui al presente comma possono
interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.
26. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-bis del decreto-
legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in
servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, e'
inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneita' da espletarsi
con le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel
ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n.
295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel
rapporto a tempo determinato. Detto personale e' assegnato alle
segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensione di
guerra e di invalidita' civile con le modalita' previste dalle norme
vigenti. La domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in
mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza
originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento
nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso alla data
dell'11 novembre 1996. I posti che rimangono vacanti nel ruolo
speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti
con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati
presso le commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della
vigente normativa, con la mobilita' del personale delle altre
amministrazioni pubbliche in eccedenza.
27. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del
presente decreto-legge.
ART. 9-bis. - (Disposizioni in materia di collocamento). - 1.
Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento
ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e
gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni
nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle
liste di collocamento nonche' le disposizioni di cui all'articolo 8
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2, del decreto-
legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del
comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione
circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il
nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la
tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e
normativo.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e' tenuto
a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una
dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione
effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si
applichi il contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi'
tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicita' della
retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata
normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al
lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato
invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione
di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire
3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima
sanzione e' punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso
in cui da quest'ultima consegua l'impossibilita' di accertare che il
registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.
4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai
commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti
disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne
comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni
eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al
comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo
necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle
conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette
agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le
predette comunicazioni e dichiarazioni.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni
e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei
soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge
alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del
settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti
di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con riferimento alle
predette dichiarazioni e comunicazioni, la facolta' di cui
all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del
soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei
documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di
riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma
3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto.
Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo'
godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella
regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal
momento della violazione.
8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono
essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare
riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei
commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, puo' essere
temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non
ispettivo in possesso di adeguata professionalita'. A questo ultimo
personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e
di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di
riqualificazione professionale per il personale interessato,
finalizzati allo svolgimento della attivita' di vigilanza e di
ispezione. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500
milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di
missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto
nell'attivita' formativa, si provvede a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511,
conservano efficacia.
11-. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per
l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni,
i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni
locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si
presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel
giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni.
All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo
l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino gia'
inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatore di cui al comma 11
si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite
massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle
commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche
rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28
febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi
che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono
anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo
III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu'
efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono
dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a
semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi
concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche
con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n.
345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie.
14. ((...))
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca
delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini
extracomunitari, nonche' contro i provvedimenti adottati dagli
ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei
libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori,
e' ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro,
competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo.
I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14
giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
ART. 9-ter. - (Disposizioni in materia di lavoro agricolo). - 1.
Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilita'
nelle modalita' di assunzione e di garantire nel contempo il
tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, anche
con rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, i
datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'articolo 9-bis,
commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui
all'articolo 9-quater. L'obbligo di cui all'articolo 9-bis, comma 2,
e' adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti
di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema
telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto
ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data
del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 9-bis, commi 2
e 3, continuano ad essere assolti con le modalita' previste per gli
altri settori. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'onere della riserva
nelle assunzioni previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio
1991, n. 223, trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a
tempo determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno
precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate
superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera
c), e 6 del citato articolo 25 e' esercitato, anche con riferimento
ad ambiti circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la
manodopera agricola le quali possono altresi' determinare criteri e
modalita' di applicazione del predetto onere di riserva.
2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed
assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della
commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai
sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la
decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo
dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di
giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonche' la
sentenza definitiva del giudice ordinario.
3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1,
3, lettera a), 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli
articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375. E' altresi' abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, l'articolo
15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, primo
comma, del citato decreto-legge n. 7 del 1970, non trova applicazione
con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia
aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi
significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e
comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del
registro d'impresa di cui all'articolo 9-quater, comma 1. Il comma 3
dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e'
sostituito dal seguente:
'3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione
determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente
superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali,
l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il
termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita
adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori
utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede
all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle
retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni
ed integrazioni.'. I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti:
'1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata
finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde,
ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il
diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni
ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto
legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono
riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti
collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi
territoriali ivi previsti.'. L'articolo 14, comma 1, lettera b),
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il
versamento dei contributi nel settore agricolo.
4. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della
determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai
agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianita'
assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460
giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione
figurativa per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione.
L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del
diritto a pensione di anzianita' e' costituito da 156 contributi
giornalieri.
5. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270,
riferite ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con
i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del
decreto-legge di cui al comma 4, non puo' determinare per ciascun
anno il superamento ne' delle 270 giornate complessive ne' delle 156
giornate utili per il diritto a pensione di anzianita'.
6. I termini relativi al versamento dei contributi agricoli
unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel
primo trimestre 1996 sono, rispettivamente, differiti, senza
interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996.
L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 23
miliardi, e' a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9,
e' utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per
il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da
convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai
sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per
programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che
interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse
nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per
l'impiego.
ART. 9-quater. - (Registro d'impresa nel settore agricolo). - 1.
I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa
previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 29 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1995. Il registro e'
rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della
denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di
dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono per un
numero di giornate non superiore a 270 hanno facolta' di optare per
il modello semplificato di detto registro, salvo che occupino operai
a tempo indeterminato.
2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre
1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri
archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo
da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia
aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di
quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo
l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS
rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di
lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero
di giornate non superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo
indeterminato.
3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono
essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro
assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale,
luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, contratto
collettivo applicato e livello d'inquadramento ovvero retribuzione
lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a
tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della
lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di
svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro vanno altresi' indicati il tipo di contratto e la sua durata,
il livello iniziale e finale di inquadramento, gli estremi
dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.
4. La sezione matricola e paga e' composta di fogli a lettura
ottica. Ciascun foglio e' riprodotto in cinque esemplari, predisposti
per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto
la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga.
Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data
di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego
e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data
di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'
assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va
conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso
di rapporti di durata non superiore al mese, puo' essere utilizzato
in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
I termini della comunicazione all'INPS e alla sezione
circoscrizionale per l'impiego si computano escludendo i giorni
festivi.
5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione
nella sezione matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al
comma 4, deve essere effettuata con riferimento a ciascuna fase o
periodo lavorativo. E' consentita altresi' un'unica registrazione
qualora l'assunzione riguardi piu' fasi o periodi lavorativi, a
condizione che gli stessi siano preventivamente indicati con le rela-
tive giornate.
6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione,
stipulata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, avente per oggetto programmi di assunzione di operai a tempo
determinato, il datore di lavoro, in deroga al comma precedente,
potra' effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle
assunzioni programmate nell'anno, ovvero nel piu' breve periodo
previsto dalla convenzione medesima.
7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative
a ciascun trimestre solare, devono essere trascritti i dati
anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno in cui si
svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i
numeri dei fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso
lavoratore.
8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti
tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con
l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di
svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione,
giornate di lavoro previste e relativo periodo di svolgimento,
contratto collettivo applicato a livello di inquadramento ovvero
retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.
9. Il registro d'impresa semplificato e' composto di fogli a
lettura ottica. Ciascun foglio e' riprodotto in cinque esemplari,
predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre
contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti
anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro
cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione
circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura
entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al
lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio
sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro.
Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al
mese, puo' essere utilizzato in sostituzione del documento previsto
per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375. In caso di rapporti di lavoro di
durata superiore al mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel
registro d'impresa la retribuzione complessiva corrisposta per
l'intero rapporto di lavoro, il datore di lavoro e' tenuto per
ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento.
10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro
d'impresa, nonche' il registro d'impresa semplificato devono essere
numerati in ogni pagina e devono contenere nell'ultima pagina
l'indicazione del numero dei fogli che li compongono, nonche' del
primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve
essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
11. La sezione matricola e paga va compilata all'atto
dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale
della facolta' di tenere il predetto documento o parti di esso presso
i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 6, e' tenuto a darne
preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e
alla sede INPS competenti per territorio. Nel caso in cui il datore
di lavoro non si sia avvalso della predetta facolta', la sezione
matricola e paga deve essere disponibile nella sede aziendale e deve
essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla
vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di
legislazione sociale e del lavoro nonche' in materia di imposte.
12. La sezione presenze va tenuta presso la sede aziendale. Essa
va compilata entro il giorno successivo a quello in cui si e' svolta
la prestazione. Sul luogo di lavoro devono essere disponibili
informazioni sugli estremi della registrazione effettuata nella
sezione matricola e paga.
13. Il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto
dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale
della facolta' di tenere il predetto documento presso i soggetti di
cui all'articolo 9-bis, comma 6, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
competenti per territorio. Il datore di lavoro che esercita la
predetta facolta' deve tenere copia del registro sul posto di lavoro
e deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla
vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di
legislazione sociale e del lavoro nonche' in materia di imposte.
14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la
inalterabilita' e la indelebilita' dei dati assunti; ove siano
necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le
registrazioni corrette siano leggibili.
15. Il datore di lavoro puo' sostituire il registro d'impresa o
sue sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in
conformita' a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli,
secondo le modalita' stabilite dal predetto Istituto.
16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia
di iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve
ritirare dal lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1)
ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione
circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura,
salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non esserne
momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di
lavoro, che ' tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul modello
semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della loro
veridicita'.
17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli
operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data
del 3 febbraio 1996 devono essere registrati sui documenti di cui ai
commi 3 e 8. Il predetto obbligo puo' essere assolto entro un mese
dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai a
tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed
al numero di giorni di lavoro devono essere riferite al periodo
residuo compreso tra la data di entrata in vigore del presente
decreto ed il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di
assunzione.
18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma
4 e l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per
ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si applica a
carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i
documenti di cui ai commi 3 e 8 che egli e' obbligato a tenere nella
sede aziendale. Con la medesima sanzione e' punita l'omessa
esibizione del registro di impresa nel caso in cui da quest'ultima
consegna l'impossibilita' di accertare che il registro sia stato
compilato antecedentemente all'assunzione. Il presente commatrova
applicazione con riferimento alle violazioni che intervengano
successivamente al 31 dicembre 1996.
19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei
termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata
prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, e' punita con la sanzione amministrativa da lire
25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.
20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo e dall'articolo 9-bis sono versati su apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis,
comma 9.
21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano
applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta,
compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.
22. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali puo', con proprio decreto, sentite
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative del settore a livello nazionale, determinare nuovi
modelli dei registri d'impresa di cui al presente articolo, in
considerazione dell'esperienza applicativa.
ART. 9-quinquies. - (Accertamento delle giornate di lavoro nel
settore agricolo). - 1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e
contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a
tempo determinato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della
manodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare
gli elenchi nominativi annuali, di cui all'articolo 12 del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.
Provvede, altresi', alla compilazione di elenchi nominativi
trimestrali.
2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di
lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati
entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di
presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante
affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di
residenza del lavoratore.
3. L'elenco nominativo annuale e' compilato e pubblicato entro il
31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle
giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle
dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche
conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua
compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle
risultanze dell'attivita' ispettiva e di controllo.
4. L'elenco nominativo annuale e' notificato ai lavoratori
interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio
del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune
viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzi di
informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di
giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione
dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica
al lavoratore interessato.
5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono
essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali
per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni
dall'avvenuta compilazione.
6. Il lavoratore, ove riscontri difformita' tra le giornate
lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed
intenda attivare la procedura di riconoscimento prevista
dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata
relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.
7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di
lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della
tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte e della
retribuzione percepita.
8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta
modalita' e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del
lavoratore a non essere discriminato sul mercato del lavoro.
9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle
commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura,
entro il 30 settembre successivo alla pubblicazione dell'elenco
annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni
ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.
10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in
agricoltura puo' disporre l'integrazione dell'elenco nominativo
annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata
ai sensi del comma 6. L'integrazione e' disposta sulla base delle
risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque
non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta
informazione.
11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le
giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e
piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8 della legge 12
marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi
nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375.
12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma
11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola
coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma
15.
13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da
copia autenticata del contratto registrato ovvero stipulato con
l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro agricolo, dai certificati catastali dei terreni in
concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del
concessionario, nonche' dall'indicazione della prevedibile
ripartizione tra ciscun componente del nucleo familiare delle
giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi
d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
14. In presenza di contratti di piccola colonia e di
compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla vigenza
delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203, compresi i
contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista
dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375, in assenza di contratto registrato, puo' essere corredata da
dichiarazione personale di responsabilita' resa ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un accordo per
la coltivazione dei terreni.
15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme
parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei
contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni
provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle
caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di
coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame,
nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia,
con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per
singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a
decorrere dal 1 gennaio 1997, per l'accertamento ai fini
previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori
di cui al comma 11.
17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati
entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte delle commissioni
provinciali da inviare al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle
proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere
della commissione centrale.
18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti
a revisione almeno ogni tre anni.
19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento
all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di
lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la compilazione
degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore
agricolo e della formazione degli elenchi anagrafici principali e
supplettivi trimestrali, limitatamente all'anno 1995 e precedenti,
restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni,
nonche' l'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e
l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375.
ART. 9-sexies. - (Disposizioni in materia di soppressione del
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). - 1. Per effetto
della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati
disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con
decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati
ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed e' attribuita
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone
la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.
2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta
dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza
1 luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo al soppresso SCAU.
3. E' costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
di cui al comma 1. La Commissione e' composta da tre rappresentanti
dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro
e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse
agricole, alimentari e forestali, nonche' dai direttori generali
dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.
4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie
tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o
impedimento, puo' delegare un componente della Commissione stessa.
5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti
dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo
11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione
annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo
determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di
manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;
esercita attivita' consultiva nei confronti del consiglio di
vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia
di previdenza agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione
e' attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale
gia' dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, e'
istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle
risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione
provvedera' ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale
dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli
adempimenti connessi alle funzioni di cui ai precedenti commi sara'
trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL
prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e
funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi
nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio,
da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dell'attivita' di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di
previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU
trasferito all'INPS puo', con il suo consenso, essere comandato a
prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo
di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per
cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due
amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli
oneri riflessi restano a carico dell'INPS.
7. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennita'
integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza
dello SCAU relativi al personale cessato da servizio fino al 30
settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad
esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura,
costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei
singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti
costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di
previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di
copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in
proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due Istituti.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono
confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel
periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in
vigore del presente decreto.
ART. 9-septies. - (Misure straordinarie per la promozione del
lavoro autonomo nella regioni del Mezzogiorno). - 1. Per favorire la
diffusione di forme di lavoro autonomo, la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai sensi del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento
e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita'
autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei
territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi
di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro
mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la
fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti
le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e
l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri
previsti dall'unione europea per i programmi del Fondo sociale
europeo.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e
modalita' di concessione delle agevolazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui
proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico,
le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni, a fondo perduto, per l'acquisto,
documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibili in cinque
anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione
di privilegio speciale;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di
esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione
con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per
l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale
copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi
coofinanziati dall'Unione-europea.
7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso
possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio
previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.
223.
ART. 9-octies. - (Piani per l'inserimento professionale dei
giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione). - 1. Il comma 3
dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e'
sostituito dal seguente:
'3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle
associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi
professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di
concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni
regionali per l'impiego.'.
2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e' sostituito dal seguente:
'7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle
commissioni regionali per l'impiego.'.
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in
considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza
occupazionale, modalita' straordinarie, ivi compresa l'adozione di
criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di
residenza.
4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.
ART. 9-novies. - (Disposizioni per il settore siderurgico). - 1.
All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le
parole: 'di 15.500 unita'' sono sostituite dalle seguenti: 'di 17.100
unita''.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15
miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i
medesimi anni per l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
TABELLA A
(prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1)
A) Valore marche previdenziali.
Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni
definitive, per temporanee importazioni e per temporanee
esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in
deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare
merci estere:
Lire
se il valore dichiarato della merce non supera
L. 30.000.000............................................ 2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non
L. 60.000.000............................................ 2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non
L. 160.000.000........................................... 4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non
L. 300.000.000........................................... 7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non
L. 500.000.000........................................... 20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000 40.000
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per
nave:
di stazza netta fino a 1.000 tonnellate............ 5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non
a 5.000 tonnellate....................................... 10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non
a 10.000 tonnellate...................................... 20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate...... 40.000
Per ogni estratto manifesto............. 2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci
arrivate per aeromobili.................................. 5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento
ad essa inerente......................................... 2.600
Per ogni istanza................................... 4.000
Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo
20 del decreto del Ministro delle finanza in data 30 ottobre 1973,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, il
valore del contributo e' quello stabilito per le dichiarazioni
doganali da essi sostituite o in essi comprese.
Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione
doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi
1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5
per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante
versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non
oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.
B) Contributo personale.
Contributo personale annuo L. 3.840.000.
C) Contributo globale annuo.
L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun
iscritto al fondo non puo' essere inferiore a L. 6.000.000 cosi'
suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e
L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).
Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai
contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli
interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno
successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al
raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000".
Legge 662 del 23 dicembre 1996
Oggetto: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Art. 1.
(Misure in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione,
finanza regionale e locale, previdenza e assistenza).
1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di
cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17
maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o
delle unita' sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il 30
giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole
unita' operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno
mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per
cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le
malattie infettive, le attivita' di trapianto di organi e di midollo
osseo nonche' le unita' spinali, in misura tale da assicurare il
rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano,
conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo
fine della loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del
presente articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette proce-
dure e' fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel
rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal
citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per
il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle
unita' sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal
presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti
letto per ciascuna unita' operativa ospedaliera interessata.
2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti
letto superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei
risparmi derivanti dalla conseguente riduzione dei posti letto
all'assistenza domiciliare a favore di portatori di handicap gravi,
di patologie cronico-degenerative in stato avanzato o terminale
nonche' degli anziani non autosufficienti. Le regioni possono
altresi' fissare un tasto di occupazione di posti letto inferiore al
75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone
montane particolarmente disagiate.
3. Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure
al fine di razionalizzare la spesa sanitaria facendo ricorso alla
prevenzione e all'assistenza domiciliare medicalmente assistita.
4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di
cui al citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, le regioni, entro il 30 giugno 1997, provvedono ad
incrementare i posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera
diurna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1992,
fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento
dei posti letto della dotazione standard per acuti prevista dalla
normativa vigente. Alle regioni inadempienti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del citato
decreto-legge n. 280 del 1996.
5. Ferme restando le incompatibilita' previste dall'articolo 4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle
strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate
dall'articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da
parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale da
espletare dopo aver assolto al debito orario, e' incompatibile con
l'esercizio di attivita' libero professionale. L'attivita' libero
professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera
professione extramuraria non puo' comunque essere svolta presso le
strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o
presso le strutture sanitarie private accreditate, anche
parzialmente. L'accertamento delle incompatibilita' compete, anche su
iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale
dell'azienda ospedaliera o dell'unita' sanitaria locale interessata.
6. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano anche
al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'articolo
6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive modificazioni.
7. Per il personale indicato ai commi 5 e 6 l'attivita' libero
professionale intramuraria e' assimilata, ai fini fiscali, al
rapporto di lavoro dipendente.
8. I direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma
10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, attivano ed organizzano, d'intesa con le regioni,
nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera,
l'attivita' libero professionale intramuraria. Provvedono altresi' a
comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle
strutture attivate nonche' il numero di operatori sanitari che
possono potenzialmente operare in tali strutture. I direttori
generali dell'unita' sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera
individuano, inoltre, nell'ambito dell'applicazione delle norme
contrattuali, istituti incentivanti l'attivita' libero professionale
intramuraria.
9. Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo, le
regioni possono integrare i programmi di edilizia sanitaria di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
10. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio
presso strutture nelle quali l'attivita' libero professionale
intramuraria risulti organizzata e attivata, ai sensi dell'articolo
4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive modificazioni, anche secondo le modalita' transitorie dallo
stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31 marzo
1997, l'opzione tra l'esercizio dell'attivita' libero professionale
intramuraria o extramuraria. In assenza di comunicazione si presume
che il dipendente abbia optato per l'esercizio della libera
professione intramuraria. L'opzione a favore dell'esercizio della
libera professione extramuraria ha valore per un periodo di tre anni.
11. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio
presso strutture nelle quali l'attivita' libero professionale
intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di entrata
in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione
di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione
dei direttori generali alle regioni, prevista dal comma 8. Si
applicano altresi' le disposizioni previste al comma 10, secondo e
terzo periodo.
12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 50, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, indicano altresi' i criteri per l'attribuzione di un
trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per
l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione
costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi
comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli
incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta
ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di
posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per
l'esercizio della libera professione extramuraria.
13. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario
nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-
sive modificazioni, si tiene conto dei principi stabiliti dal
presente articolo.
14. Con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro il 28
febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8,
11 e 12, le modalita' per il controllo del rispetto delle
disposizioni sulla incompatibilita', nonche' la disciplina dei
consulti e delle consulenze.
15. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento
sullo stato di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera
professione intramuraria nonche' sulle misure dirette ad incentivare
il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione
intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.
16. I posti letto riservati per l'esercizio della libera
professione intramuraria e per l'istituzione delle camere a
pagamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti
previsto dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre
1995, n. 549. Le regioni tengono conto dell'attivazione e
dell'organizzazione dell'attivita' libero professionale intramuraria
in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione
ottenuti dal direttore generale dell'unita' sanitaria locale e
dell'azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17
ottobre 1994, n. 590, nonche' ai fini della corresponsione della
quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di
cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n. 502.
17. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera
professione intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri su
richiesta dell'assistito, il cittadino e' tenuto al pagamento delle
spese aggiuntive di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, nonche' di una quota pari al 10 per cento
della tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche
mediante l'utilizzo di mutualita' integrativa e/o assicurativa.
18. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al
ricovero programmato, preventivamente erogate al paziente dalla
medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate
dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono
soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I
relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che
costituisce il diario del ricovero.
19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento
di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, devono documentare la
capacita' di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel
rispetto delle incompatibilita' previste dalla normativa vigente in
materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario
nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni
d'incompatibilita' preclude l'accreditamento e comporta la nullita'
dei rapporti eventualmente instaurati con le unita' sanitarie locali.
L'accertata insussistenza della capacita' di garantire le proprie
prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione
dei rapporti costituiti.
20. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978,
n. 180, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto
previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, le regioni provvedono, entro il 31 gennaio 1997, sentite le
associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati,
all'adozione di appositi strumenti di pianificazione riguardanti la
tutela della salute mentale in attuazione di quanto previsto dal
progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994.
21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 3, comma 5,
il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I beni
mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, che non
possono essere utilizzati per altre attivita' di carattere sanitario,
sono destinati dall'unita' sanitaria locale competente alla
produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli
stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la
locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di
quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale
1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7
aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi
progetti regionali di attuazione".
22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti
dai direttori generali ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17
ottobre 1994, n. 590, nonche' ai fini della corresponsione della
quota integrativa del trattamento economico per i medesimi direttori
generali prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono
conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati,
all'interno della programmazione regionale, per la definitiva
chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-
obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996".
23. Nell'anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e dal comma 20 del presente articolo, si applica, in sede di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per
cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale e' elevata in misura
pari al 2 per cento.
24. Il Ministro della sanita' trasmette al Parlamento una
relazione trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e
regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per
l'attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale
1994-1996", in base ai dati forniti dalle regioni con la stessa
periodicita'.
25. Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorita' cui
destinare quote dei finanziamenti previsti dall'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, i dipartimenti di salute mentale delle
aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni e di
case alloggio.
26. Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati
dal Piano sanitario nazionale adottato ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sentita l'ANCI, quali tipologie di risposta
assistenziale, le regioni provvedono all'accertamento delle
situazioni di bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni.
27. L'attivita' dei medici di medicina generale, nel quadro delle
funzioni attribuite dall'articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' orientata al
rispetto degli obiettivi assistenziali e dei connessi livelli di
spesa individuati dalle unita' sanitarie locali sulla base di
specifici indirizzi regionali, volti, tra l'altro, al contenimento
delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. La
quota variabile della remunerazione dei medici di medicina generale
viene flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi ed
al rispetto dei vincoli. Per l'anno 1997 i livelli di spesa non
possono superare, a livello regionale, i corrispondenti livelli
registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento.
28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse
sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati
alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni
tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo
al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostici e
terapeutici sono individuati ed adeguati sistematicamente dal
Ministro della sanita', avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanita', sentite la Federazione nazionale dell'ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri e le societa' scientifiche interessate,
acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita'. Il Ministro
della sanita' stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi
stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato
rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico
del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza
giustificati motivi.
29. I direttori generali delle aziende sanitarie sono
responsabili, sulla base degli indirizzi del livello centrale e
regionale, dell'attivazione dei sistemi informativi per la
rilevazione, l'elaborazione e l'analisi comparativa dei dati
epidemiologici, di attivita' e di spesa necessari per fini di
programmazione, controllo e valutazione dell'attivita' assistenziale
e prescrittiva facente capo ai singoli medici e per la valutazione
dei percorsi, nonche' della fornitura dei dati alle regioni e al
Ministero della sanita'. Per corrispondere alle esigenze informative
del livello centrale, il Ministero della sanita' puo' attivare forme
campionarie di rilevazione stipulando all'occorrenza appositi accordi
di cooperazione con aziende sanitarie e regioni.
30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore
degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale,
nonche' per fini di orientamento e supporto, il Ministero della
sanita', nel quadro delle competenze in materia di sistema
informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e
l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma
2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'organizzazione e alla
gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi.
L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento
in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario
nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e
private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio
sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici
e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale,
provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della sanita' ed
alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla
spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle
decisioni gestionali locali. L'osservatorio provvede altresi' al
monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
31. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati
nella classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, devono essere riportati in caratteri
"Braille", in quanto compatibili con la dimensione della confezione,
il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di allarme
che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari
condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni
messe in commercio a partire dal 1o gennaio 1998.
32. Le regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni
previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, individuano, nel
rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantita'
e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate
nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione dei
piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, ed all'articolo 2, comma 8, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, deve essere realizzata in conformita' alle
predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa
sostenibile.
33. Con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro il 28
febbraio 1997 sono fissati i termini e le sanzioni per eventuali
inadempienze degli amministratori, per la completa attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede
di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo
12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione
residente, frequenza dei consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi
di mortalita' della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni
sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il
CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare quote del
Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi
del Piano sanitario nazionale, con priorita' per i progetti sulla
tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,
e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia
le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e
antihaemophulius influenzae tipo B quando queste vengono richieste
dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire
anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio
nazionale.
35. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere
dall'anno 1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono
essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi
verificatisi negli anni precedenti, anche oggetto delle gestioni
liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
36. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo 7,
comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' rideterminato in
lire 9.600 miliardi anche per assicurare l'erogazione di farmaci
innovativi di alto valore terapeutico, nonche' la copertura degli
oneri di cui al comma 42.
37. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno
1997, pari a lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 39.
38. Per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale
per l'assistenza farmaceutica puo' registrare un incremento non
superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 36,
fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle
regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il
medesimo anno.
39. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti
alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'
stabilita nella misura del 10 per cento.
40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo
di vendita al pubblico delle specialita' medicinali collocate nelle
classi a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per
i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al
6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico
al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio
sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie
di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e'
inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali
il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e
lire 99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire
199.999 e al 12,5 per cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo di vendita al pubblico e' pari o superiore a lire 200.000. Per
le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi
dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive
modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le
farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500
milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in
misura pari al 60 per cento.
41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di
cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio
1993, sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo
contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della
Commissione unica del farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE,
entro il 31 gennaio 1997. Le quote di spettanza, per aziende
farmaceutiche, grossisti e farmacisti, sul prezzo di vendita al
pubblico, al netto dell'IVA, dei medicinali di cui al presente comma,
sono stabilite dal CIPE in deroga al disposto del comma 40, secondo
criteri comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini di
distribuzione sul prezzo finale. In caso di mancato accordo, il
medicinale e' collocato nella classe c) di cui all'articolo 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
42. Entro il 15 febbraio 1997 la Commissione unica del farmaco
procede alla prima individuazione dei medicinali attualmente
classificati nella classe c), di cui all'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, i quali, per particolari motivi
terapeutici, a decorrere dal 1 marzo 1997, sono erogabili, a totale
carico del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa di lire
100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari
in possesso di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19
milioni. Ai fini dell'accertamento del reddito si applica la
normativa vigente in materia di autocertificazione, con obbligo di
controlli da parte delle aziende sanitarie locali. L'elenco dei
medicinali erogabili ai sensi del presente comma viene aggiornato
periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L'onere derivante
dall'attuazione del presente comma resta a carico del Servizio
sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa previsto per
l'assistenza farmaceutica.
43. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti,
ammessi ad operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche,
ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, puo' essere
consentito l'uso gratuito di locali e servizi strettamente necessari
all'espletamento delle relative attivita'.
44. Sono considerate semplici violazioni amministrative, punibili
con sanzioni disciplinari, le irregolarita' formali commesse nella
compilazione delle ricette.
45. Fino al 31 dicembre 1997 e' fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di assumere personale, anche a
tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. E'
autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilita',
secondo la normativa vigente.
46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica alle aziende ed
agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente pubblico
Croce rossa italiana, limitatamente per quest'ultimo al personale
che, alla data del 30 settembre 1996, presta servizio nei servizi
sanitari con contratto a tempo determinato, ferme restando le
previsioni di cui al comma 1, agli ordini e collegi professionali,
alle universita', agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, alle
province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari
ed a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, agli enti non in condizioni di
squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, al personale della carriera diplomatica e
dei contrattisti all'estero, alle Forze armate ed al personale
tecnico, nelle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava,
dell'Istituto Idrografico e degli Arsenali della Marina in misura
complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi, a
parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel
1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi riservati al
personale gia' in servizio, ai Corpi di polizia previsti
dall'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, limitatamente al
personale addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di
sicurezza pubblica e dell'amministrazione della giustizia per i
servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e degli internati,
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il solo personale
operativo, ed a quello di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203, per il quale si siano esaurite le
prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 4, secondo e terzo periodo, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498. Il divieto non opera per le
assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e
ambientali, nella misura del 40 per cento dei posti resisi
disponibili per cessazioni, nonche' per le assunzioni previste da
specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento
degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi i
casi previo espletamento delle procedure di mobilita' da concludere
entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede alle
assunzioni. Il divieto non opera altresi' per le assunzioni, sia
mediante procedure concorsuali, sia a tempo determinato, degli enti
di gestione dei parchi nazionali, da effettuare nei limiti della
pianta organica o dell'attuale dotazione organica purche' approvati
dal Ministero dell'ambiente, previo espletamento delle procedure di
mobilita' da concludere entro il termine di trenta giorni. Per il
comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73 e per il
personale del Ministero degli affari esteri si applicano le
disposizioni dal comma 132 al comma 142. Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni. Sono
consentite le assunzioni dei vincitori di concorsi per qualifiche
dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le cui graduatorie
risultino approvate dalle commissioni d'esame entro il 15 dicembre
1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per il personale del ruolo
dell'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190 unita' dell'ottava
qualifica funzionale, dell'INPDAP, limitatamente a 250 unita'
complessive di personale da utilizzare nelle strutture periferiche,
dell'INPS, nei limiti di 200 unita'complessive di personale da
adibire alla vigilanza, e dell'INAIL, nei limiti di 150 unita'
complessive. Gli enti locali dissestati che abbiano ottenuto
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di
entrata in vigore della presente legge possono chiedere, per
esigenze di funzionamento dei servizi, l'assegnazione di personale
posto in mobilita' al momento della rideterminazione delle piante
organiche e in servizio presso gli enti stessi alla data del 31
dicembre 1995.
47. Le graduatorie conseguite nei concorsi pubblici per il
personale del Servizio sanitario nazionale restano in vigore per
tutto il 1997.
48. Fermi restando i limiti previsti dal comma 46, le
amministrazioni di cui al medesimo comma assumono prioritariamente i
soggetti appartenenti alle categorie protette in numero pari a quello
dei posti occupati da falsi invalidi, accertati ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge e comunque nell'ambito delle
disponibilita' dei posti derivanti da cessazioni dal servizio.
49. Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui
al comma 45, con le esclusioni di cui al comma 46, possono provvedere
alla copertura dei posti resisi disponibili per cessazioni mediante
ricorso alle procedure di mobilita' e, nel limite del 10 per cento di
tali posti disponibili, attraverso nuove assunzioni di personale.
Fino al 31 dicembre 1999, in relazione all'attuazione dell'articolo
89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere
banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali
delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei
limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per
le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di
grazia e giustizia puo' procedere, nei limiti delle dotazioni
organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di lavoro ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, alla copertura dei posti del restante personale
dell'amministrazione della giustizia in misura non superiore al 70
per cento del complesso delle vacanze esistenti alla data del 31
dicembre 1996, anche al fine di soddisfare sopraggiunte maggiori
esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del personale
dell'amministrazione centrale non potra' essere determinata in misura
superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la
possibilita' di variazioni, nell'ambito della stessa dotazione
organica, per quanto riguarda la consistenza delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali, senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
51. In deroga al comma 45, il Ministero dei trasporti e della
navigazione puo' assumere ispettori di volo con contratti a termine
annuali rinnovabili di anno in anno sino ad un massimo di tre anni,
da utilizzare per le esigenze del servizio della navigazione della
Direzione generale dell'aviazione civile, e al Ministero per i beni
culturali e ambientali e' consentita l'assunzione di personale a
tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.
52. Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, con le esclusioni di cui al comma 46, che non abbiano
provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche, previa
verifica dei carichi di lavoro, ai sensi della legge 24 dicembre
1993, n. 537, sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai
posti coperti al 31 agosto 1996, nonche' ai posti per i quali, alla
stessa data, risultino in corso di espletamento concorsi o siano
stati pubblicati i bandi di concorso. Alle universita' si applica il
comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai
sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva del 15 per cento,
esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data
del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle
stesse, previa verifica dei carichi di lavoro.
54. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, sono introdotte disposizioni speciali anche di
esclusione in materia di determinazione delle piante organiche per
gli ordini e i collegi professionali in relazione al numero degli
iscritti e per l'ente autonomo "La Triennale" di Milano, senza oneri
per il bilancio dello Stato.
55. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i
dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO gia' assegnati
ad amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 2, comma 14 del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base delle
disponibilita' negli organici e delle effettive esigenze di
funzionalita', e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi
periferiche dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni
pubbliche nell'ambito della provincia in cui la base militare era
collocata. Entro i successivi sessanta giorni si provvede al
trasferimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' le disposizioni di legge e di regolamento che
vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a
tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per
cento di quella a tempo pieno.
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito
relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie
qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigli del fuoco.
58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla
domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.
L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione
del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro
autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la
specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel
caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e
alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave
pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa, puo' con
provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La
trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora l'attivita'
lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con
un'amministrazione pubblica. Il dipendente e' tenuto, inoltre, a
comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale
presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione
dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma
57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali
in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di
ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di
polizia municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei
rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del
personale che puo' accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro del tesoro.
59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei
rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da
tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento
economie di bilancio. Un quota pari al 50 per cento dei predetti
risparmi puo' essere utilizzata per incentivare la mobilita' del
personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite
inutilmente le procedure per la mobilita', per nuove assunzioni,
anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore
quota del 20 per cento e' destinata, secondo le modalita' ed i
criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento
della produttivita' individuale e collettiva. I risparmi
eventualmente non utilizzati per le predette finalita' costituiscono
ulteriori economie di bilancio.
60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e'
fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attivita' di lavoro
subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne
prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di
appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di
autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro
trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato
provvedimento di diniego.
61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata
comunicazione di cui al comma 58, nonche' le comunicazioni risultate
non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi
dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i
rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il
restante personale, sempreche' le prestazioni per le attivita' di
lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di
impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo
gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a
carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per
l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi
in contradditorio fra le parti.
62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le
amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che,
comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione
pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con le amministrazioni
interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonche', d'intesa con il
Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle
violazioni tributarie, della Guardia di finanza.
63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il
1 marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attivita'
incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti
di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto
dalla data della relativa comunicazione.
64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data
precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap
non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non
autosufficienti, nonche' ai genitori con figli minori in relazione al
loro numero.
65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali
che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui
pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque
unita'.
66. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1992, n. 438, confermate per il triennio 1994-1996
dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999.
67. Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche
alle misure dell'indennita' di missione e di trasferimento, delle
indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e di quelle aventi
natura di rimborso spese, che sono suscettibili per legge o
disposizione contrattuale o in applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro di variazioni in relazione al tasso programmato
di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base
agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennita'
continuano, comunque, ad essere corrisposti nella stessa misura
dell'anno 1996.
68. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stipulano alle
condizioni piu' favorevoli, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, convenzioni con societa' o con catene
alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture
il dipendente in missione e' tenuto a pernottare. Il dipendente che
non utilizza nella localita' di missione strutture alberghiere
convenzionate ha diritto, su presentazione della relativa
documentazione prevista dalle norme o dalle disposizioni
contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite
del costo piu' basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate
nella localita' di missione.
69. Per il triennio 1997-1999, gli stanziamenti per la
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della
legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli appositi capitoli degli
stati di previsione delle amministrazioni dello Stato, sono ridotti
nella misura del 10 per cento e per l'Amministrazione della difesa
nella misura del 10,5 per cento, con esclusione degli stanziamenti
relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa
complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle
regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la
riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto
dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con
riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza
giovanile e minorile, nonche' alle necessita' e ai disagi che possono
determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente
nelle comunita' e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto
prevede altresi' una graduale riduzione del numero massimo degli
alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficolta' di
apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto
il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna,
elementare e secondaria di primo grado, cui sara' assegnato personale
direttivo della scuola elementare o della scuola media. Analoghe
misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno
adottate per i convitti e gli educandati dello Stato, anche
unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse,
con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della
particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei
limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del
comma 71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali
interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri
decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di
aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di
istruzione di ogni ordine e grado, nonche' dei plessi, sezioni e
corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati,
esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti
superiori per le industrie artistiche.
71. In conformita' agli obiettivi indicati al comma 70, a
decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, gli organici del personale
della scuola sono rideterminati con periodicita' pluriennale, secondo
criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite dell'organico
complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto
interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione
di ciascuna scuola e istituto di istruzione nonche' le dotazioni
organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la
diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei
programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica,
degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi,
dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e,
limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore,
dell'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati
gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico
complessivo fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di
ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla
consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione
degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole
sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonche'
alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle
esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. E'
garantita la continuita' del sostegno per gli alunni portatori di
handicap. Le modalita' saranno definite previa contrattazione
decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base dei
principi generali di cui all'articolo 128 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel
limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze
inerenti l'organizzazione dell'attivita' didattica, ivi compresi
l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia
necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non
superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico.
E' abrogato il comma 5 dell'articolo 131 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
73. Con le modalita' previste dall'articolo 442, comma 4, del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di
personale docente a tempo indeterminato, in relazione alle
prevedibili disponibilita' dei relativi posti nell'anno scolastico
successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e
alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.
74. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo
puo' presentare o revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli
articoli 510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.
75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni
organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo
473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non
superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di
specializzazione prescritto per l'attivita' di sostegno
all'integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la
contrattazione collettiva saranno, altresi', stabiliti i criteri per
la mobilita' d'ufficio del medesimo personale. Sono abrogati i commi
1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
76. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria
superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della
autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare
che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi
intere anziche' per squadre maschili e femminili. E' abrogato il
comma 2 dell'articolo 302 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
77. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i
corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni
scolastiche ed educative, nonche' dagli istituti superiori di
istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai
competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032,
1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione
saranno definiti i criteri e le modalita' per la ripartizione, tra
gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati
ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli
stessi provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali o,
comunque impreviste, nonche' per riequilibrare, ove necessario, la
ripartizione delle risorse finanziarie, in relazione alle specifiche
situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse istituzioni
interessate.
78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle
supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari
ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto,
eventualmente utilizzando spazi di flessibilita' dell'organizzazione
dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con
docenti gia' in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le
eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia
di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo
esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e
didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e
saltuarie.
79. Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' abrogato, e per le
spese relative agli accertamenti da compiere ai fini del
riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o, comunque, in
relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i
gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto
dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita
dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare
i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli
alunni handicappati, nonche' dai gestori di scuole straniere in
Italia.
80. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo
di lire 116 miliardi e' riferito alla spesa complessiva per i
compensi forfettari relativi agli esami di maturita', compresi gli
oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in
vigore della legge citata.
81. Dall'applicazione dei commi 70, 71, 72, 75 e 76 dovranno
conseguirsi economie di spesa pari a lire 400 miliardi, 1.541
miliardi e 2.175 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e
1999.
82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di ulteriori
60 miliardi per il 1998, e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni
si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 69.
83. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, alla Tabella A, parte III, al numero 1), e' soppressa la
parola: "cavalli".
84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 2,
il Ministro delle finanze puo' disporre entro il 28 febbraio 1997,
con proprio decreto, l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal
comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
85. Le disposizioni di cui ai commi da 70 a 80 non si applicano
alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di
Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze
derivanti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione.
86. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' soppresso l'ultimo periodo.
87. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi
finanziari destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano sono iscritti in un unico capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, denominato "Fondo per il finanziamento
ordinario degli Osservatori". Il Fondo e' ripartito, sulla base dei
criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che
provvedono, altresi', direttamente al pagamento degli stipendi,
assegni, indennita' e compensi di ogni natura al personale
dipendente. Si applicano, inoltre, in analogia le disposizioni
contenute nell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
nonche' le disposizioni del comma 31 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
88. Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo
5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su
proposta dell'osservatorio medesimo, puo' nominare esperti a tempo
pieno tra persone aventi specifiche capacita' professionali, nel
limite dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso dei
componenti l'osservatorio e quello degli esperti e' determinato con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga
alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento
dell'osservatorio, valutate in lire un miliardo annue, vengono
iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione e'
ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.
89. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei
prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' ridotto dello 0,5 per cento e puo' essere
destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui
all'articolo 8 della medesima legge.
90. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e' autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni,
con propri decreti da adottare, anche in deroga alle norme di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica
delle universita', anche preceduta da suddivisioni delle facolta' o
corsi di laurea, secondo modalita' concordate con gli Atenei
interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che
verra' determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale,
previo parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema
universitario.
91. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo
conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree
metropolitane maggiormente congestionate.
92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure
dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da
utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare
allo stesso, nonche' alle modalita' di verifica periodica. I decreti
contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia.
93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri dei lavori pubblici e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, possono essere destinati ad uso perpetuo e
gratuito delle universita', con spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria a carico delle stesse, gli immobili demaniali liberi.
94. Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939, n.
1497, il decreto di cui al comma 93 e' adottato previo concerto con
il Ministro per i beni culturali e ambientali.
95. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica promuove, altresi', ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per
la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle universita', con
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico, di
immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.
96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione
centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai
decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le
dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli
ufficiali in servizio permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25
per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per
cento della alimentazione dei ruoli.
97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo e'
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali, che dovranno:
a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze
ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da
assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito
delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri
organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche
attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la
soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con
determinazione delle relative consistenze organiche;
b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente
al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati
paritetici ed uguali limiti di eta' per la cessazione dal servizio
tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;
c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in
relazione ai piu' elevati limiti di eta', che comunque non possono
eccedere i sessantacinque anni;
d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla
legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel
comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 7 della
medesima legge n. 804 del 1973;
e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un
arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verra'
definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di
idoneita' espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti, nonche' disciplinando il
transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre
amministrazioni;
f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle pro-
cedure relative alla valutazione del personale ai fini
dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12
novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224,
mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi
valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la
razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti
alla valutazione del personale, nonche' procedure di verifica
dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento
delle valutazioni;
g) aggiornare la normativa relativa alla posizione
dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la
durata che sara' allineata ai limiti di eta' per la cessazione dal
servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego,
ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e
ridisciplinandone le modalita' di impiego, continuando comunque ad
assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini
pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;
h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri
per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a
lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138
miliardi nel 1999.
98. Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h),
l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97
non puo' comunque comportare a regime oneri superiori, in termini
reali, alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente di
ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996.
99. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla
normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante
personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il
Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma
97, lettera g), nonche' per apportare alla vigente normativa le
modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il
trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma
breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale
militare in servizio permanente effettivo.
100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli
schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine
dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti.
101. Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione e'
autorizzata la cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo
ed a quelli partecipanti al partenariato per la pace, nonche' agli
organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli
appositi registri, di materiali non d'armamento dichiarati opsoleti
per cause tecniche. La cessione di materiali d'armamento riguardera'
esclusivamente materiali difensivi e dovra' essere preventivemente
acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni
parlamentari.
102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in
materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, Il Ministro della
difesa e' autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto,
di concerto con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi
stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri
enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in
parte a carico della Difesa le spese di frequenza, il mantenimento,
il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonche' le
spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e
viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo
svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di
Forze armate di Stati: a) nei confronti dei quali non sia in corso
embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti
dei quali non siano state accertate, da parte delle appropriate
istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della
convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo; c) che
non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al
proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie
esigenze di difesa. Il Ministro della difesa e', altresi',
autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il
perfezionamento al personale militare estero ammesso a frequentare in
Italia corsi di studio a titolo gratuito.
103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti
di lavoro del Genio militare, continuano a trovare applicazione le
disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a), e
52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.
104. Per il personale di leva che sara' incorporato
nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare e
per il personale che svolgera' servizio civile sostitutivo a
decorrere dal 1o gennaio 1997 la durata della ferma di leva e del
servizio civile e' di 10 mesi.
105. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio
obbligatorio di leva in qualita' di ufficiale di complemento ovvero
di ausiliario di leva la durata della ferma e' rispettivamente di 14
mesi e di 12 mesi.
106. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per l'adeguamento delle norme di cui ai capi VIII e IX
del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni, in
relazione al calo demografico, agli esuberi conseguenti alla
ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento militare ed alla
prevista introduzione del servizio civile nazionale.
107. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma
106, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione.
108. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce le modalita' di riduzione della durata del servizio per gli
obiettori in servizio civile sostitutivo e della ferma di leva per i
militari in servizio di leva alla data stessa garantendone il congedo
in data anteriore a quella prevista per il personale incorporato con
il primo scaglione 1997. Analoghe norme verranno emanate per i
sottotenenti di complemento di prima nomina.
109. I militari di leva e gli obiettori in servizio civile
sostitutivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno
frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle
pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione
europea, svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio. Le
pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei
corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza.
I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi
presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di
rappresentanza e agli enti convenzionati con il Ministero della
difesa per il servizio civile.
110. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n.
958, e' sostituito dal seguente:
"4. Purche' non sia incompatibile con le direttive strategiche e
le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio
di leva e' prestato presso unita' o reparti aventi sede nel luogo
piu' vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente
distanti non oltre 100 chilometri da essa".
111. Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati
annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in
conformita' con l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, i militari e i graduati in servizio di leva possono essere
trattenuti alle armi per un ulteriore periodo di 6, 9 o 12 mesi, pre-
via domanda da presentare entro l'ottavo mese di servizio. Il
personale trattenuto alle armi per un ulteriore periodi di 12 mesi
puo' presentare domanda, entro il ventesimo mese di servizio, per il
transito in ferma triennale, previo superamento delle prove di
selezione destinate ai volontari di truppa in ferma breve, ove
previste.
112. Al personale trattenuto alle armi si applicano, in materia
di trattamento economico, le disposizioni previste per i volontari di
truppa in ferma breve.
113. In relazione a quanto previsto dal comma 111, il Ministro
della difesa provvede a definire annualmente, per ciascuna Forza
armata e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, l'entita' dei
posti disponibili, computandoli in relazione alle carenze riscontrate
nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve.
114. Il Ministro della difesa provvede a definire, con proprio
decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalita' di transito in ferma triennale del
personale trattenuto alle armi per 12 mesi.
115. L'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva,
di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e
ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non
puo' superare complessivamente 20.000 unita' nel 1997, 17.500 unita'
nel 1998, 15.000 unita' nel 1999 e 12.500 unita' per gli anni
successivi. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia e'
definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva.
116. A decorrere dal 1o gennaio 1997 al personale che espleta
servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'articolo
16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
compete, in luogo del trattamento economico previsto dal quadro IV,
sezione C, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1079, e successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo
1984, n. 34, e successive modificazioni, la paga netta giornaliera
prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440,
come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342.
117. Al personale di cui al comma 115 e' corrisposta l'indennita'
aggiuntiva prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25
luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
settembre 1992, n. 386.
118. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto
con i Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia,
sono razionalizzate e semplificate le procedure di chiamata,
selezione, informazione ed avvio all'impiego dei giovani idonei, da
parte della Direzione generale della leva, del reclutamento
obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e
dei corpi ausiliari del Ministero della difesa, inserendo le esigenze
delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle amministrazioni
interessate in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione.
119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai fini della misura dell'equo
indennizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e' sostituita dalla tabella 1
allegata alla presente legge. E' abrogato il comma 29 dell'articolo
22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione
dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio
tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi
compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianita'.
120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1o gennaio
1995, avevano in corso il procedimento per l'accertamento della
dipendenza da causa di servizio di infermita' o lesioni o che, con
decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di
aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo
indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994,
n. 724.
121. Nei casi di cui all'articolo 177 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie si esprime
anche sulla classificazione delle infermita' o lesioni accertate. Si
applica l'articolo 178, secondo comma, del medesimo testo unico.
122. Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti
degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali a suo
tempo collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965,
n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.
123. Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti dai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per
l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di
appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da societa' o imprese
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente
pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200
milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento e'
effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della
liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto
superamento del limite sopra indicato.
124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme
corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il
dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo,
nonche' i diritti d'autore, i compensi per l'attivita' di
insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attivita'
libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la
quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo
professionale.
125. Il limite di cui al comma 123 e' aggiornato, ogni due anni,
con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro del tesoro.
126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi
di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti
per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi
superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli
ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per
cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le
modalita' di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla
riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di
collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i
quali e' previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono
indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e
l'ammontare erogato. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 e'
curata dal Dipartimento della funzione pubblica che puo' avvalersi,
d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi
dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.
129. E' abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati
fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche
funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso
l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie,
gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di
prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle
quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la
perdita della professionalita' acquisita.
131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre
1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8
dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni,
e' fatto divieto di conferire nuovi incarichi.
132. Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i
commi quinto, sesto e settimo, dell'articolo 162 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il terzo comma dell'articolo 162 del
medesimo decreto n. 18 del 1967 e' sostituito dal seguente: "La
retribuzione annua base e' fissata secondo i criteri e nei limiti
stabiliti dal primo comma dell'articolo 157". Per il triennio
1997-1999 le retribuzioni del personale a contratto, da assumere ai
sensi degli articoli 157 e 162 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed
integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo nei casi in cui
questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane o nei
casi in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali.
133. Il contingente del personale assunto a contratto dagli
uffici all'estero del Ministero degli affari esteri di cui
all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
elevato di 160 unita'. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 possono
essere effettuate assunzioni di personale a contratto per la
copertura dei posti di nuova istituzione nel limite massimo di
ottanta unita'.
134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a
tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero
degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determi-
nate ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unita' per ciascun anno
del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami
purche' in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui
aspirano e purche' abbiano compiuto almeno tre anni di servizio
continuativo e lodevole. Le relative modalita' saranno fissate con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati
a contratto cosi' immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di
prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione
centrale per un periodo minimo di due anni.
135. I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche
funzionali IV, VI ed VIII in sede di determinazione delle dotazioni
organiche ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, saranno coperti tramite concorso per titoli ed
esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della
qualifica immediatamente inferiore che posseggano i necessari
requisiti ai sensi della normativa vigente, nonche' una anzianita' in
ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli
anni trascorsi all'estero. Le modalita' del concorso saranno determi-
nate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il
personale in servizio all'estero che risulti vincitore dei concorsi
predetti mantiene il trattamento economico relativo al posto-funzione
gia' ricoperto, fino al rientro in Italia, ovvero all'assegnazione
presso altra sede all'estero.
136. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, e' diminuito a 78 unita'. Il
sub contingente presso le Rappresentanze permanenti presso organismi
internazionali e' elevato a 37 unita', ferme restando le 4 unita'
fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
137. Il Governo e' autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
regolamenti diretti a:
a) promuovere lo snellimento delle procedure per la
somministrazione e la gestione dei fondi da parte delle
rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici dipendenti in linea
con quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 6
febbraio 1985, n. 15, e, per il trasferimento ad esercizi successivi
di eventuali residui e per la rendicontazione, agendo anche in deroga
all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli
articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) riconoscere una controllata autonomia contabile ed
amministrativa agli uffici all'estero, operando l'estensione ed
armonizzazione di quanto previsto per gli istituti italiani di
cultura dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401,
ispirandosi a tal fine a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) garantire in materia contrattuale la compatibilita' con gli
ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento, operando
opportune modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ispirandosi al principio del
controllo successivo anche per i contratti di importo superiore a
quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14
gennaio 1994, n. 20;
d) prevedere appositi strumenti per sopperire alle esigenze
caratterizzate da imprevedibilita' ed urgenza, prevedendo a tal fine
l'estensione agli uffici all'estero dei fondi scorta di cui
all'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401,
nonche' l'istituzione temporanea, per l'attuazione all'estero di
specifiche iniziative e programmi di particolare rilievo finanziario
ed organizzativo, di appositi servizi amministrativi decentrati, con
le modalita' previste dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1985, n.
15.
138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento
economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in
servizio all'estero, nonche' ad aggiornare le altre disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla
materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi per quanto
concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:
a) il provvedimento non dovra' comportare oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato per il 1997;
b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno
un'apposita indennita', che non ha carattere retributivo,
commisurata, per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli
uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere, al costo
della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico,
agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di
eventuale rischio e disagio;
c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovra'
prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo
conto della normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea;
d) le indennita', determinate secondo criteri e modalita' che ne
assicurino la trasparenza della struttura, devono essere corrisposte
in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un rapporto di
ragguaglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle
variazioni del costo della vita si terra' conto, per quanto possibile
e comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie, dei
meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi
dell'Unione europea.
139. Dall'attuazione dei commi da 132 a 138 devono derivare
economie non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi
per l'anno 1998 e 6 miliardi per l'anno 1999.
140. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalita' italiana o
straniera residenti anche temporaneamente all'estero, assunti a
contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari
il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri, tenuto conto
di quanto previsto al comma 138:
a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in
valuta locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del
livello e dell'andamento delle retribuzioni locali o delle
retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze
diplomatiche o uffici consolari degli altri Paesi europei, prevedendo
emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi piu' qualificati;
b) garantire la compatibilita' con gli ordinamenti dei rispettivi
Paesi di accreditamento;
c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto
per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianita' di
servizio.
141. Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che
prestano servizio all'estero ed il cui trattamento e' gia' rapportato
a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri,
il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati nel comma 138,
per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti.
142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno
pronunciarsi entro trenta giorni.
143. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997
le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo
34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate
dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione
Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei
rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio
dello Stato. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle
d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 44.
144. A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo
sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della
regione Friuli-Venezia Giulia che provvede al finanziamento
dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e
con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri
previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora
stipulati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei
disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994,
sono fronteggiati dalla regione medesima.
145. Per le finalita' di cui al comma 144 e sino alla data di
applicazione di quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei
tributi devoluti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi
dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque
decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del
primo comma del citato articolo 49.
146. Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative
dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato
con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 5
della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, al primo comma
dell'articolo 49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e 4),
le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "sei
decimi" e, al numero 2), le parole: "quattro decimi" sono sostituite
dalle seguenti: "quattro decimi e mezzo".
147. A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi
prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1996, n. 82, resta assorbita nelle somme attribuite ai sensi della
disposizione di cui al comma 145.
148. Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative
di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996,
risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato
identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale,
essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate. Tale facolta' non si applica ai
finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamita'
naturali e dell'assistenza sanitaria.
149. La regione Trentino-Alto Adige e' delegata a fissare le
tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere
alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nel
bilancio regionale. La somma attribuita ai sensi dell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, per
lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di catasto e'
rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello
Stato.
150. Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ridotto di un
importo pari al 6 per cento dell'ammontare dei trasferimenti
soppressi di cui alla colonna a) della tabella C allegata alla
medesima legge, fino alla concorrenza delle singole quote di fondo
perequativo spettanti. Per l'anno 1999, ferma restando l'entita'
complessiva della riduzione nello stesso importo determinato per
l'anno 1998, la quota di riduzione posta a carico di ogni singola
regione e le modalita' di attuazione verranno stabilite d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
151. Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci
l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C
allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto delle
riduzioni di cui al comma 150.
152. Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al
comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
ridotte, per le stesse regioni, nella misura determinata al comma
150; a decorrere dal 1998 per le modalita' si provvedera' d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
153. La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di
consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le
utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21
dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, e'
determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.
154. La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 21
dicembre 1990, n. 398, e' elevata a lire 50 a litro. L'operativita'
di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per
autotrazione e' limitata, nei territori delle regioni a statuto
ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto
della citata imposta regionale, ove vigente.
155. A decorrere dal 1 gennaio 1997 i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono
inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e successive modificazioni, e ad essi si applicano tutte le
disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica. In sede
di prima applicazione i tesorieri dei comuni non sono tenuti a
versare nelle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio le
disponibilita' liquide dei comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma
eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente
tali disponibilita'. A valere sulle suddette disponibilita' sono
tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro specifico
utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un
vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui.
Per i comuni il cui servizio di tesoreria e' gestito da un soggetto
diverso da quello indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, l'inserimento nella predetta tabella A e'
differito al giorno successivo alla prima scadenza dell'incarico
affidato al soggetto non abilitato; al versamento delle
disponibilita' liquide del comune provvede il tesoriere abilitato,
entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.
156. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e'
attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6
per cento delle disponibilita' liquide di cui al comma 155, nei
limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi.
157. Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria degli aumenti
delle aliquote massime di imposte e tasse comunali, come
rideterminate dalla presente legge, gli enti locali dissestati che
presentino consuntivi in attivo, per due esercizi finanziari
consecutivi, della gestione riequilibrata.
158. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sono corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il mese di
febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese
di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata puo'
essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
159. All'articolo 3, comma 39, secondo periodo, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "limitatamente alla
parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette".
160. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dal decreto
legislativo 11 giugno 1996, n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997
l'avanzo di amministrazione puo' essere iscritto nel bilancio di
previsione ed essere utilizzato anche per le spese una tantum, ivi
comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli
organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati
degli enti locali dissestati che hanno adottato il bilancio
stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente
a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo
di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate
previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio locale.
161. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11
giugno 1996, n. 336, e' sostituito dal seguente:
"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9
decorre dal 1998. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito
intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento
accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualita' del
valore calcolato con i criteri dell'articolo 71:
a) per il 1998 il 6 per cento del valore;
b) per il 1999 il 12 per cento del valore;
c) per il 2000 il 18 per cento del valore;
d) per il 2001 il 24 per cento del valore".
162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti
ai comuni ed alle province ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000 milioni. Sono
esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.
163. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre
mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti
per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di
trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi
agli esercizi 1995 e 1996, e per il finanziamento delle somme
occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria,
per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in
forma di societa' per azioni, quando la regione o gli enti locali
rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di
maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresi' autorizzati a
contrarre, a decorrere dall'anno 1997, con istituti di credito
diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri bilanci
ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente
per le rispettive tipologie di enti, mutui per la copertura dei
contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in
adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che
prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i
proventi del traffico e la corrispondente riduzione, per la durata
del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo
al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione
dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n.
1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal
Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991.
164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli
squilibri della fiscalita' locale spettanti ai comuni, alle province
ed alle comunita' montane sulla base della legislazione vigente sono
attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e
con le seguenti ulteriori variazioni:
a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di
lire 212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239
per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per
l'anno 1995;
b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di
lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la
riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in misura
proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale
titolo;
c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000
milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850
milioni, alla provincia di Forli' per lire 3.150 milioni ed alla
provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni;
d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000
milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di
comuni, da attribuire con le modalita' ed i criteri a tale titolo
stabiliti per il 1996;
e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della
fiscalita' locale di un importo complessivo pari a lire 506.100
milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere
a), b), c) e d).
165. Agli enti locali e' assegnato un fondo di lire 175.000
milioni da attribuire ai sensi dell'articolo 41 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
166. Le somme dovute agli enti locali a seguito di correzione di
errori materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul contributo
per gli squilibri della fiscalita' locale, possono essere corrisposte
a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario.
167. I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato
generale dello Stato) dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997 sono ridotti per complessive lire 190
miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra
i capitoli della rubrica medesima.
168. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
1997 degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 1997. E' altresi'
differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le
tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno
1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi
allegati, i contributi erariali di parte corrente ed in conto
capitale spettanti ai comuni, alle province, alle comunita' montane,
sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entita'
previste dal bilancio dello Stato e dalla legge finanziaria per il
1997 definitivamente approvati. In deroga a quanto stabilito dal
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, l'ente locale puo' deliberare l'esercizio provvisorio,
sulla base del bilancio gia' deliberato, per un periodo di quattro
mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i
regolamenti di contabilita' e i modelli di bilancio validi per i
bilanci del 1996.
169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, 25
maggio 1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390, e 20 settembre 1996, n.
492.
170. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e son fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n. 376,
8 agosto 1994, n. 492, 11 ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre 1994, n.
676, 8 febbraio 1995, n. 33, 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995,
n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre
1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno
1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409 e 4 ottobre 1996, n. 516.
171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996, n. 452 e
23 ottobre 1996, n. 550.
172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155,
30 giugno 1995, n. 267, 1 settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n.
452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1 marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996,
n. 235, 1 luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996, n. 415, 23 ottobre
1996, n. 549.
173. Fino alla nuova disciplina degli organi degli enti locali,
per i comuni e per le province le relative giunte sono costituite dal
sindaco o dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un
numero pari di assessori determinato nel massimo in misura
proporzionale ai membri del rispettivo consiglio e comunque non
superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore ad un milione di
abitanti e nelle citta' metropolitane e nelle province con
popolazione superiore a due milioni di abitanti.
174. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici
effettuate fino al 30 novembre 1996 in violazione dell'articolo 8,
ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere
sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili
pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso
comma ed entro un massimo di lire un milione. A tali violazioni non
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
175. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle
finanze, le disposizioni occorrenti per la revisione ed il riordino
del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunita' montane,
previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a modifica
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e
successive modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori principi
e criteri direttivi:
a) introduzione di parametri che tengano conto dei servizi
forniti maggiormente diffusi sul territorio e della accessibilita' ad
essi per i comuni che ne sono sprovvisti;
b) determinazione di indicatori per l'individuazione delle
condizioni di degrado socio-economico degli enti;
c) introduzione di parametri per misurare gli eventuali
insediamenti militari presenti nel territorio dell'ente;
d) introduzione di correttivi ai parametri in relazione
all'incremento della domanda di servizi dovuta alla peculiarita'
degli enti di maggiore dimensione demografica e in relazione,
altresi', alla rigidita' dei costi degli enti di minore dimensione
demografica;
e) determinazione di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti
erariali tenendo conto del complesso degli stessi di genere ordinario
e consolidato, incrementato dei tributi detratti in precedenza e
delle conseguenze derivanti dall'applicazione di nuovi criteri;
f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali di
contributi erariali ai diversi fondi tenendo conto dell'incidenza
delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali;
g) definizione di indicatori che facciano riferimento e
incentivino lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli
enti;
h) parametri che incentivino la gestione dei servizi in forma
associata da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
176. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari,
da esprimere entro trenta giorni.
177. Disposizioni integrative e correttive possono essere ema-
nate, con uno o piu' decreti legislativi, entro un anno dalla data di
entrata in vigore dei decreti di cui al comma 175, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi determinati dai commi da 175 a 177
e previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176,
con l'osservanza delle modalita' ivi indicate.
178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997
il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di
finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio
permanente per raggiungimento del limite di eta' previsto per il
grado rivestito.
179. Al personale militare che abbia presentato domanda di revoca
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre
1996, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
180. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
28 settembre 1996, n. 505, e del decreto-legge 29 novembre 1996, n.
606.
181. Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995,
sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali
interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della
Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato,
sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito
pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei
annualita', sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti
provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con
decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei
titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i
criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente
normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da
effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi
residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati
direttamente dai predetti enti. L'emissione dei titoli, per l'anno
1996, non puo' superare l'importo di lire 3.135 miliardi.
182. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al
comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti
aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo
1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto
all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in relazione
ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai
redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo
maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la
rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora
da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli
enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui
al comma 181.
183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e
182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con
compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari
non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
184. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione dell'articolo
1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.
185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di
incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in
possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione per l'accesso al
pensionamento di anzianita', di cui alla tabella B allegata alla
legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, puo' essere
riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al
regime di non cumulabilita' di cui al comma 189, il passaggio al
rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore
settimanali. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa
autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste
dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma
nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non
inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della
predetta facolta'. A questi ultimi l'importo della pensione e'
ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione
dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50
per cento. La somma della pensione e della retribuzione non puo' in
ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al
lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera a
tempo pieno.
186. L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro
a tempo parziale di cui al comma 185 deve dare comunicazione ai
competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del
lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme
regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalita' appli-
cative di quanto disposto al comma 185 nei confronti del personale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito
delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di
nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185.
188. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori pubblici
che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per
anzianita' entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda era stata
regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato
domanda di pensionamento di anzianita' prima del 30 settembre 1996
possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede
di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale
di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al
comma 185, le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa
sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle
forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente
alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da
lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento e' subordinato
alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo
10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori
che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero
che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di
35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente
normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei
confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione
ovvero con l'anzianita' contributiva massima prevista
dall'ordinamento di appartenenza, nonche' per le eccezioni di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.
190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le pensioni di anzianita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi non
sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro
autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che
alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero
hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a
quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla previgente normativa.
191. L'assunzione di personale di cui ai commi 185 e 192 deve
risultare ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla
data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato
al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il
pensionamento.
192. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di eta'
e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianita'
indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compimento
dell'anzianita' contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non
superiore all'eta' del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui
contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a condizione che il
lavoratore autonomo assuma, con le modalita' di cui al comma 186 del
presente articolo, una o piu' unita' anche a tempo parziale per un
orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro,
ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di
cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per
regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di
categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attivita'.
193. All'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche
con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro
nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi,
gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da
accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni
integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e
suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale
disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e
somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati
anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di
conversione".
194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al
30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro,
per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di
previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui
all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166,
come sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono tenuti al
pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento
sui predetti contributi e somme, da devolversi, ai sensi
dell'articolo 9-bis, comma 2, del predetto decreto-legge, alle
gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza oneri
accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali
consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza
il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge, con le modalita' che saranno stabilite dagli enti
previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la
cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in
unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma
puo' essere imputato in parti uguali al conto economico degli
esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.
195. Le disposizioni del comma 194 non si applicano per i
contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al Fondo
nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
e delle agenzie marittime di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.
196. A decorrere dal primo gennaio 1997, ai fini della tutela
previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di
mandatari sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in
seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989,
n. 88.
197. Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 196 anche
coloro che cooperano con i soggetti ivi indicati in qualita' di
collaboratori familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice
civile.
198. Ai soggetti che svolgono attivita' in qualita' di praticanti
promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB
n. 5388/91, e' consentito, all'atto dell'iscrizione all'INPS, di
procedere al riscatto degli anni di praticantato secondo modalita'
determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto del
principio di corrispettivita'.
199. I soggetti di cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni
contributive presso l'INPS anteriore al 1992, sono ammessi, a
copertura del periodo compreso fra il 1 gennaio 1992 ed il 31
dicembre 1996, al versamento dei contributi per i periodi in cui
hanno espletato le attivita' previste ai medesimi commi. I predetti
contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il
pagamento di essi e' ammessa la rateizzazione in misura non superiore
a trentasei rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8
per cento annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
200. Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti
il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge
9 marzo 1989, n. 88, vengono imputati all'evidenza contabile di cui
al comma 196.
201. La composizione del comitato amministratore di cui
all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrata da un
membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196, designato
dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa.
202. A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22
luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
estesa ai soggetti che esercitino in qualita' di lavoratori autonomi
le attivita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge
9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.
203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n.
160, e' sostituito dal seguente:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli
esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i
soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a
prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia,
ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano
tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale
requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al
punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita'
limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di
licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o
ruoli".
204. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono
essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della
legge 11 giugno 1971, n. 426.
205. Sono altresi' compresi nell'ambito di applicazione dei commi
da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attivita' di cui
all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
206. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e' estesa
ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi
nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e
che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
207. I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti degli esercenti attivita' commerciali
diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono
chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della
prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso
comporta il versamento di contributi gia' previsti per i rispettivi
anni di competenza secondo le modalita' fissate dal comitato
amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n.
88. Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono
dovuti oneri accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli
stessi soggetti e' ammessa, altresi', la facolta' di riscattare
periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino
contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita'
autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti
nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi
dedicano personalmente la loro opera professionale in misura
prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente
all'attivita' prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto
interessato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del
provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il
quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori
delle rispettive gestioni pensionistiche.
209. E' abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8
agosto 1995, n. 335.
210. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, commi 9 e
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli
enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i
pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine
gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale
competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti,
rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la
dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF".
211. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i
titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione
prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di
appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione
percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sara' prelevata dall'ente previdenziale competente sulle
rate di pensione dovute al trasgressore".
212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di
lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26
settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4
per cento dei compensi lordi. Il versamento e' effettuato alle
seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo
dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo
dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione
dei redditi relativa all'anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del
contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento
dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultante dalla
dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo
dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre
dell'anno precedente.
213. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al
comma 212, lettera c), risultano gia' versate all'INPS somme
superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma,
l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti
assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza e'
restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi
nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
214. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono
essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995,
rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze
dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n.
335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati
e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; 1 aprile 1996 per
coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per questi
ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del
contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di
aprile e maggio 1996. Per l'anno 1996, la scadenza del versamento di
cui al comma 212, lettera b), e' fissata al 31 gennaio 1997; il
versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere
calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle
date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi
successivi.
215. Il versamento di cui ai commi precedenti e' effettuato entro
il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2,
comma 18, della citata legge n. 335 del 1995.
216. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
30 settembre 1996, n. 508.
217. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al
pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali
ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella
dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o
premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione
d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti;
la somma aggiuntiva non puo' essere superiore al 100 per cento
dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce
obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma
aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una
tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, in relazione alla entita' dell'evasione e al
comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per
cento ad una massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di
contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria
sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da
parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine
stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui
alla presente lettera e' dovuta nella misura del 30 per cento,
sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro
trenta giorni dalla denuncia stessa.
218. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o
premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza
dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede
giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi
o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in
misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e successive modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non
puo' essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
219. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
nonche' gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme
aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217 nonche' degli
interessi legali.
220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento
integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva puo' essere
ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi
legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
221. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o
premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e
associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva e' ridotta
fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali,
secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o
l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di
contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
222. Allorche' si fa luogo al pagamento dei contributi e di
quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di
cui ai commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni
amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
223. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed
accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di
cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
224. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il
comma 4 e' soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione puo'
essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti
impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti
ipotesi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o
premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza
dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede
giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza
delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla
inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato
all'autorita' giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi
negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i
provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla
legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,
e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di
crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino
particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla
situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del
settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli
stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del
1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali,
di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto
ministeriale puo' disporre anche l'estinzione della obbligazione per
sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei
contributi o dei premi.
3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i
soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata
istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla
regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via
provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura
degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data
di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non
sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono
all'addebito di tali somme nella misura ordinaria".
225. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-
legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, e l'articolo 53 del regio decreto-
legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni altra disposizione di legge
incompatibile con il presente articolo.
226. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi
previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o
pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a
tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione
debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli
unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di
quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in
luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per
cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei
premi complessivamente dovuti.
227. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita'
fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali con-
secutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il
31 marzo 1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari
all'8 per cento annuo e' calcolato applicando al debito il
coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla
presente legge.
228. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima,
della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed
assistenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre
1996, n. 499, alle scadenze, gia' previste dal citato articolo 3,
comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e
del 30 settembre 1996, hanno facolta' di procedere alla
regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le
disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero secondo le seguenti
modalita' e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento
annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente
dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con
il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti,
da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore
a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro
il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997
ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5
miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro
il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo
1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30
settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire
con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da
pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31
gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro
il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre
1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31
maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.
229. I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate
scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono
previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 511, hanno facolta' di estinguere la parte
residua del debito secondo le modalita' previste al comma 227 ovvero
in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e
con la maggiorazione dell'interesse dell'8 per cento annuo sulla
rateizzazione per il periodo di differimento.
230. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi
speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le
obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere
accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento,
nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei
premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In
caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e
grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e
subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli
effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
231. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi
dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515,
dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1o febbraio 1996, n. 40,
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, i
versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono
considerati validi, ancorche' sia stato omesso il versamento di
talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano gia'
provveduto, ovvero provvedano, antro il 16 dicembre 1996, a versare,
secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, interessi nella
misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle
scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.
232. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per
contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data
del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed
alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
233. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 538.
234. Con decorrenza dal 1o gennaio 1997 cessa di avere efficacia
la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo,
della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la
classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata
esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal
predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione
emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1995, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo
industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
88 del 1989, e' fatta salva la possibilita' di mantenere, per il
personale dirigente gia' iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso
l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti
percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli
iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del
1989.
235. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n.
87, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente:
"3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per
coloro che siano cessati dal servizio dal 1o dicembre 1984 al 31
dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal
servizio nel biennio 1o gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998
per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio
1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal
servizio nel biennio 1o gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il
2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1o
gennaio 1993 al 30 novembre 1994".
236. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n.
87, come sostituito dall'articolo 16, comma 2, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente:
"1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente
legge e' valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400
miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996, in
lire 1.090 miliardi per l'anno 1997, in lire 2.020 miliardi per
l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.180
miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno
2001".
237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti
di coloro che abbiano compiuto l'eta' di settantatre anni alle rela-
tive date di corresponsione indicate nell'articolo 16 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, ovvero abbiano percepito nell'anno precedente
un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al doppio del
trattamento minimo INPS, ovvero abbiano avanzato domanda di
corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave
stato di salute da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti
dagli enti obbligati alla riliquidazione.
238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1o dicembre 1996
il contributo a carico degli enti datori di lavoro degli iscritti
all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica, gestioni Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni ai sanitari,
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, e'
elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile.
239. Con la stessa decorrenza di cui al comma 238 le aliquote
contributive dovute dai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse
pensioni di cui al medesimo comma 238 sono stabilite nella misura
dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
240. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1o dicembre
1996, il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il
trattamento di quiescenza degli iscritti all'Istituto
postelegrafonici e' elevato al 23,80 per cento della retribuzione
imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente
poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici e' fissata
nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi
contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua
ad applicarsi il disposto dell'articolo 3-ter del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438.
242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto
dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e'
pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e
pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
243. I dipendenti iscritti alle Casse pensioni gia' amministrate
dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e confluite
nell'INPDAP sono iscritti per le sole prestazioni creditizie al
"Fondo di previdenza e credito" di cui all'articolo 32 del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, e obbligati al versamento del contributo
indicato al comma 242.
244. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 243 le
prestazioni erogate dal "Fondo di previdenza e credito" sono quelle
stabilite dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.
245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari.
246. Il contributo per il "Fondo credito" dovuto dai dipendenti
dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici e'
stabilito nella misura dello 0,35 per cento e si applica sulla
retribuzione imponibile indicata al comma 242.
247. Le disposizioni contenute nei commi 242, 243 e 246 trovano
applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 1o dicembre
1996.
248. Gli invalidi civili titolari di indennita' di
accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, entro il 31
marzo di ciascun anno, a presentare alla prefettura, al comune o
all'unita' sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa
alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in
caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della
legge 11 febbraio 1980, n. 18.
249. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi
civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, sono tenuti a presentare alle
prefetture, al comune o all'unita' sanitaria locale competente per
territorio, analoga dichiarazione relativa alla permanenza
dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui
all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate
su apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio
decreto.
251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi
248 e 249 entro il termine stabilito determina l'immediata verifica
della sussistenza delle condizioni di cui ai medesimi commi 248 e
249.
252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare
del beneficio e' obbligato alla restituzione di tutte le somme
indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle
stesse.
253. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del
diritto all'indennita' di accompagnamento, il soggetto interessato o
i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente
percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere
presentata la dichiarazione di cui al comma 248.
254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono
obbligati, entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della
dichiarazione di responsabilita' di cui ai commi 248 e 249 un
certificato medico. Il certificato e' valido per tutta la durata in
vita dei soggetti interessati.
255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o
intellettiva il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 254
e' fissato al dodicesimo mese dalla nascita.
256. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di
autocertificare responsabilmente, e' fatto obbligo di presentare la
dichiarazione di responsabilita' di cui ai commi 248 e 249 ai
rispettivi tutori o rappresentanti, qualora siano interdetti,
inabilitati o minori di eta', ovvero di presentare un certificato
medico.
257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi
civili, i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della
legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o
per assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, sono obbligati a presentare alla
prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa
alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata
presentazione della suddetta dichiarazione determina l'immediato
accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della
Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del
Ministero del tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza dei
requisiti, il rapporto di lavoro e' risolto di diritto a decorrere
dalla data di accertamento da parte della medesima Direzione.
258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano
che disciplinano le materie di cui ai commi da 248 a 259 secondo
quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione.
259. Dopo l'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e'
inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Condizioni per la fruizione dei benefici). - 1.
Le condizioni di estraneita' alla commissione degli atti terroristici
o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti
dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari".
260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente
prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o
trattamenti di famiglia nonche' rendite, anche se liquidate in
capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria,
per periodi anteriori al 1o gennaio 1996, non si fa luogo al recupero
dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un
reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o
inferiore a lire 16 milioni.
261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i
trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito
personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a
lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti
di un quarto dell'importo riscosso.
262. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla
pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo e'
recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di
ventiquattro mesi. Tale limite puo' essere superato al fine di
garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia
superiore al quinto della pensione.
263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.
264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano
anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente
somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni
accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1o novembre 1996.
Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di
entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente
disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. E' altresi'
escluso che le piu' favorevoli disposizioni della presente legge
possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte
dell'interessato. La rateazione del recupero e' definita ai sensi
dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di
cinque anni.
265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia
indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di
guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue
sull'intera somma.
266. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia
pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano,
entro il 30 giugno 1997, accertamenti sulla persistenza dei
presupposti per la concessione del beneficio. Le verifiche sono
ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro.
267. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come
modificato dall'articolo 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e'
aggiunto il seguente comma:
"All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e
militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di
qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di
continuita', e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere
iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione
definitiva dal servizio un'unica indennita' di buonuscita commisurata
al periodo complessivo di servizio prestato".
Art. 2.
(Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno
dell'occupazione e dello sviluppo.
1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo
delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto,
nonche' l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in
materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il
Ministro dei trasporti affida, a decorrere dal 1o gennaio 1997, con
proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato Spa la ristrutturazione
delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione,
per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse
esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello
della Ferrovie dello Stato Spa.
2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla
trasformazione societaria delle gestioni governative, e' operata
attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario,
articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali
delle aziende interessate d'intesa con le regioni e sentite le
organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti e
della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia. Nella predisposizione del piano:
a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterra' ai criteri di cui
agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del
Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE)
n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonche' all'obiettivo
di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra
ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi
complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura,
conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione
collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri;
b) potra' essere prevista l'adozione di uno o piu' idonei
modelli organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni
governative, nonche' specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;
c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle
singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro, definira' le procedure per regolarizzare le
eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta
quantificazione. La gestione si svolgera' nel rispetto delle norme
contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa. Il controllo
sull'attuazione dei piani di ristrutturazione e' svolto dal Ministero
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei
trasporti e della navigazione provvede ad affidare alla Ferrovie
dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal
1o gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali
delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non
utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali
la Ferrovie dello Stato Spa potra' dare attuazione alla procedura
prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 15 dicembre
1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di razionalizzazione
necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.
4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653
dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai
servizi di navigazione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie dello
Stato Spa per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione
commissariale governativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie
dello Stato Spa le risorse destinate agli interventi di cui alla
legge 8 giugno 1978, n. 297, relativamente ai servizi attualmente
esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma
saranno versate su apposito conto di tesoreria intestato alla
Ferrovie dello Stato Spa, che rendera' conto annualmente del loro
impiego sia complessivamente, sia per singola azienda. Il rendiconto
e' comunicato altresi' al Parlamento.
5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione
commissariale governativa che risulti in esubero strutturale puo'
essere collocato in quiescenza anticipata, ove in possesso del
requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia raggiunto
l'eta' di 55 anni, con tempi e modalita' determinati con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del
tesoro, fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul
capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale non impegnate per il prepensionamento di cui
al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le aziende suddette
non possono avvalersi della facolta' di cui all'ultimo periodo del
comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995.
Possono altresi' applicarsi al personale delle predette aziende
risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.
Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilita'
del personale in esubero verso aziende di trasporto regionale.
6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i servizi
ferroviari di cui trattasi, le attivita' in materia di polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla Ferrovie dello
Stato Spa sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei
trasporti e della navigazione, secondo le modalita' di cui
all'articolo 19 dell'atto di concessione di cui al decreto dello
stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme le attuali
competenze e procedure relative ai programmi di intervento di cui
alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26 febbraio
1992, n. 211. Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le
disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio
1957, n. 614.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2000 le regioni potranno affidare
in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni
ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a societa'
gia' esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi
ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente compresi
quelli attualmente in concessione. Tali societa' avranno accesso, per
i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato
Spa con le modalita' che verranno stabilite, in applicazione della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti
ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le
regioni assumono la qualita' di ente concedente nei confronti delle
predette societa' verranno definite mediante accordi di programma tra
il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni
interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno
il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle
gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del
piano di ristrutturazione di cui al comma 1.
9. Sono abrogate le norme contenute nel regio-decreto 8 gennaio
1931, n. 148, nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con la
presente legge.
10. Per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 10 lo
stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto di lire 300
miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.
11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16 relative al contratto
di servizio, per una quota di lire 321 miliardi sono riferite
prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato, in modo
da garantire una maggiore efficienza e funzionalita' complessiva
della rete anche attraverso la valorizzazione delle tratte a minor
traffico.
12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in
essere alla data della trasformazione in societa' per azioni, nonche'
quelli contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti
autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere
di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da intendersi a
tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del
tesoro sono stabilite le modalita' per l'ammortamento del debito e
per l'accensione dei mutui da contrarre.
13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in
essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la
Ferrovie dello Stato Spa dovra' assicurare un minore onere per il
bilancio dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue.
14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione
produttiva in corso, gli apporti al capitale della Ferrovie dello
Stato Spa, previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre
1994, n. 725, come modificati dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
e dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550,
sono rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da
erogare per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264
miliardi nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per
lire 3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002. Tale programma di
investimenti dovra' rispettare quanto disposto dai commi 1 e 2
dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550.
15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica
e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di
attuazione del progetto di alta velocita', ed in particolare sulle
conferenze di servizi, sui rapporti TAV Spa-Ferrovie dello Stato Spa,
sui piani finanziari della TAV Spa, sulla legittimita' degli appalti,
sui meccanismi di indennizzo, sui nodi, le interconnessioni, i
criteri di determinazione della velocita', le caratteristiche
tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonche'
sull'attivazione dell'unita' di vigilanza presso il Ministero dei
trasporti e della navigazione, con l'obiettivo di consentire al
Parlamento di valutare il progetto di alta velocita' all'interno
degli obiettivi piu' generali del potenziamento complessivo della
rete ferroviaria, dell'intermodalita', dell'integrazione del sistema
dei trasporti in funzione del collegamento dell'intero Paese e di
questo con l'Europa.
16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' estesa all'anno
1997.
17. Con decorrenza dal 1o aprile 1997 gli importi dovuti per i
servizi di corrispondenza e telegrafici di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono
corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo
le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio,
a carico delle dotazioni di bilancio opportunamente integrate
nell'importo complessivo valutato in lire 160 miliardi annue. Il
rispettivo pagamento avviene, dietro presentazione del rendiconto
mensile, entro e non oltre il mese successivo a quello di
riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il predetto onere
permane a carico del Tesoro ed e' stabilito forfettariamente in lire
80 miliardi.
18. Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone ai
beneficiari dei pagamenti delegati previsti all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171,
l'accredito diretto su conti correnti o conti di deposito postale,
previa definizione delle caratteristiche e condizioni di
remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero del
tesoro e la Cassa depositi e prestiti. Tali forme di accredito
diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane,
anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Con
decorrenza dal 1o gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai
titolari di conto corrente postale e' determinato dall'Ente poste
italiane. Esso puo' essere definito in maniera differenziata per
tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo
restando l'obbligo di pubblicita' e di parita' di trattamento in
presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste
italiane puo' stabilire commissioni a carico dei correntisti postali.
Con decorrenza dal 1o febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti
postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti
o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste italiane puo' utilizzare
l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto
trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e
l'acquisto di titoli di Stato.
19. I servizi postali e di pagamento per i quali non e'
esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di
monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri
operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali
servizi cessa, con decorrenza dal 1o gennaio 1997, ogni forma di
obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane
nonche' ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che
si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. E'
soppressa l'esclusivita' postale dei servizi di trasporto di pacchi e
colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati
i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo 2 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549. E' fatto obbligo all'ente di tenere
registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i
ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di
monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di
libera concorrenza.
20. Con decorrenza dal 1o aprile 1997, i prezzi dei servizi di
cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente
poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle
caratteristiche della domanda, nonche' dell'esigenza di difesa e
sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il
1o aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri;
b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicita' editi da
soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c)
pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre
organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire
all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate
per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale
aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine
e' istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per l'informazione e l''editoria pari a lire 300
miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere
all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo e' stabilito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e
non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe
agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche
di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche
in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo
redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per
cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c),
qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto
separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a
favore di terzi, nonche' quelle di vendita per corrispondenza, i
cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e
propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni
senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla
raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore
all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative
delle medesime organizzazioni.
21. Con decorrenza dal 1o gennaio 1997 i conti correnti postali
intestati al Ministero del tesoro ed utilizzati per il pagamento
delle pensioni di Stato sono chiusi e la relativa giacenza e'
trasferita in apposito conto corrente infruttifero presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del tesoro-
Pensioni di Stato. Con proprio decreto il Ministro del tesoro
stabilisce le modalita' di utilizzo del predetto conto per il
servizio di pagamento delle pensioni di Stato. Per gli obblighi
tariffari e sociali connessi ai servizi resi nel triennio 1994-1996,
il compenso previsto dall'articolo 6 del contratto di programma
vigente tra Ente poste italiane e Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e' forfettariamente stabilito nella somma globale,
relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sara'
corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 150
miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999, 2000,
2001 e 2002. La somma predetta e' comunque ad ogni titolo comprensiva
di quanto dovuto all'Ente poste italiane per l'attivita' gestionale
da quest'ultimo svolta a favore del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni negli esercizi 1994, 1995 e 1996, relativamente
agli importi per i quali e' stato chiesto il rimborso con
quantificazione forfettaria.
22. Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), istituito con
delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, sulla base
dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante
"Linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, una
nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un
metodo di adeguamento delle tariffe che consenta di promuovere la
convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione dei
servizi postali.
23. Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane
presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale in cui
sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda
e le modalita' della loro realizzazione. Tale riassetto deve portare
l'azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati a
livello europeo in tema di qualita' e caratteristiche dei servizi
prestati, produttivita', costi unitari di produzione, equilibrio
economico dell'azienda, nonche' eliminare ogni aggravio sul bilancio
dello Stato derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto
di programma previsto dal decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
stabilira' anche per l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico
dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione.
24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica
alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di
ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli
obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano di imprese
di cui al comma 23.
25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti
all'Ente poste italiane per il risparmio postale sono versate su
apposito conto fruttifero acceso presso la Tesoreria dello Stato
intestato all'Ente medesimo.
26. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori
mobiliari emessi da enti pubblici territoriali e da societa' per
azioni al cui capitale sociale lo Stato partecipa direttamente o
indirettamente, possono essere effettuate anche presso le agenzie
postali.
27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 1994, n. 71, e' differito al 31 dicembre 1997. Il predetto
termine puo' essere modificato con delibera del CIPE.
28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni
sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il
perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione
aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche'
delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di
ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potesta' regolamentare
il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva
nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla
retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di
specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita', modalita'
concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con
determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi
figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con
una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della
obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una misura
addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione
stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso
delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori
entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.
29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite
dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole: "alla
procedura dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le
seguenti: ", a procedure concorsuali, a fallimento, nonche' a tutti i
casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino
coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e
controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le
finalita' di cui al presente comma, nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
preordinata la somma di lire 10 miliardi.
30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale Spa sono
autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a contrarre mutui e
prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul
mercato nazionale o estero, nei limiti determinati, con proprio
decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessita'
operative d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto e'
versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla
SACE e al Mediocredito centrale Spa.
31. La SACE e' altresi' autorizzata, nei limiti fissati
annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere
transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo
Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a
quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia, la
SACE provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori
economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati
in proporzione alla quota suddetta.
32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la
quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
33. All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n.
227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di
mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione
al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione,
ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate
osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate;
g-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro
delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati; le
deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del
tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del
suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le
deliberazioni si intendono approvate".
34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e
prestiti di cui al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla
SACE ed al Mediocredito centrale Spa, dal Ministero del tesoro a
carico delle rispettive assegnazioni.
35. Il Ministero del tesoro puo' stipulare direttamente contratti
di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990, n. 397,
anche a valore inferiore rispetto a quello nominale.
36. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto adottato di
concerto con il Ministro degli affari esteri, puo' altresi'
autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, o
gestiti dalla SACE, e dei crediti concessi a valere sul Fondo
rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, gestito dal Mediocredito centrale Spa, operazioni di conversione
in attivita' di protezione ambientale, sviluppo socio-economico e
commerciali dei debiti dei Paesi in via di sviluppo per i quali sia
intervenuto un accordo in tal senso tra i Paesi creditori. I ricavi
delle operazioni di cui al presente comma confluiscono ai conti
correnti intestati, rispettivamente, alla SACE e al suddetto Fondo
rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
presso la Tesoreria centrale dello Stato e possono essere utilizzati
per le necessita' operative d'istituto.
37. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "volumetria iniziale" sono
aggiunte le seguenti: "o assentita";
b) al comma 1 l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il
procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla
persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e'
sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere conseguita la
concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza
definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli
accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel
certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune,
il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle
forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non
avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria
non comporta limitazione ai diritti dei terzi";
d) al comma 4, dopo il penultimo periodo, sono inseriti i
seguenti: "Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il
versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio
incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione
dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla
espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta
l'improcedibilita' della domanda e il conseguente diniego della
concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di
documentazione.";
e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: "31 marzo
1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995, purche' la
domanda sia stata presentata nei termini";
f) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 marzo 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996";
g) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco
abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo
1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono
chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della
presente legge";
h) al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 1997";
i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le
regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo
37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,
le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28
gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in
relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione
d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed
all'andamento demografico dei comuni nonche' alle loro
caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al 70 per
cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di
legiferare in tal senso e' esercitabile entro novanta giorni dalla
predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le
disposizioni vigenti alla medesima data";
l) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: "che l'opera
abusiva risulti adibita ad abitazione principale" sono aggiunte le
seguenti: ", ovvero destinata ad abitazione principale del
proprietario residente all'estero"; dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente "La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di
ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di
cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 457";
m) al comma 16, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "Se
l'opera e' da completare, il certificato di cui all'articolo 35,
terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo'
essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15";
n) al comma 18, le parole: "modificativi di quelli" sono
sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle";
o) alla tabella B le parole: "10.000 a m", riferite all'ultima
tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 a mq
oltre all'importo previsto fino a 750 m3";
p) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: "e degli
oneri concessori" e la parola: "dovuti" e' sostituita dalla seguente:
"dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: "e degli
oneri concessori".
38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4,
quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di
cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, introdotte dal
comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata
presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma
10-bis dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994,
introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve
essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
39. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a
titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto e il sesto comma
dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni.
40. Il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti
dall'articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse
legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma
dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma
6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme
dovute, da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
42. Nei casi di cui ai commi 40 e 41 il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato
all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori
ove dovuti e degli eventuali interessi sulle somme dovute.
43. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come
modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33,
il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per
opere eseguite su aree sottoposte a vincolo e' subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo
stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette
amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole".
44. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come
modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in
sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1o
giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, nonche' in relazione a vincoli imposti da leggi
statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di
interessi idrogeologici e delle falde idriche nonche' dei parchi e
delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima
dell'abuso, e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non
venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente puo'
impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione".
45. Per le modalita' di riscossione e versamento dell'oblazione
per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei
decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13
ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18
ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento
dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' ed
i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle
violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I
suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono
fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte
dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210
giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di
concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto.
46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui
alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime
dall'applicazione dell'indennita' risarcitoria prevista dall'articolo
15 della citata legge n. 1497 del 1939.
47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono modificate le modalita' di rimborso delle differenze non dovute
e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro
del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato
domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la
quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno
riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n.
724 del 1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile,
possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego
della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal
nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono
inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa
spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito
eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi,
rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento
delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata
dello Stato, e' riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a
coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma,
con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato
di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.
48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme
versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi
edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme
relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della
spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte
ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di
autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di
demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di demolizione
delle opere non soggette a sanatoria entro la data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' per gli interventi di
risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate
dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti
per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con
scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle
somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia
per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme
consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle
predette opere con progetti di intervento comunale.
49. Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo
accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di
lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I
comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di
strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con
altri enti locali.
50. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione
sulle calamita' naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili
danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la
citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili
edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e
senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni.
51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente
articolo, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il
soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o
atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e
quinto dell'articolo 9 della legge 1o marzo 1975, n. 47, e successive
modificazioni.
52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13
del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono
annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei
fondi di cui al comma 48.
53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella
allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi
applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione
d'uso eseguiti senza opere edilizie.
54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso
di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e succes-
sive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero
urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui
all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere definiti dai
comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base della normativa regionale specificamente
adottata. In caso di inadempienza la regione, su istanza degli
interessati ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per
l'adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei limiti
dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
55. In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai fini dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, su segnalazione del prefetto competente per
territorio, ovvero d'ufficio, nominano un commissario ad acta per
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
56. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere
abusive e' possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati
alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero
della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa
fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato
dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui nullita', ai sensi
dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, non sia stata
ancora dichiarata, acquistano validita' di diritto. Ove la nullita'
sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta,
puo' essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle
parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo
comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
sempreche' non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a
favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a
determinare l'effetto di cui ai commi da 37 a 59 e' decurtato
l'importo eventualmente gia' versato per la registrazione dell'atto
dichiarato nullo.
58. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di
fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non
possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della
domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o piu'
rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo
concessorio nonche', per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui
all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
introdotto dal comma 44 del presente articolo, l'attestazione
dell'avvenuta richiesta alle autorita' competenti dell'espressione
del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio
assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a
pena di nullita', i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data
della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute,
dichiarazione dell'autorita' preposta alla tutela dei vincoli nei
casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il
comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei
termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n.
724 del 1994. Nei successivi atti negoziali e' consentito fare
riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i
dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il
contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.
59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo
40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai
trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonche'
ai trasferimenti di immobili di proprieta' di enti di assistenza e
previdenza e delle amministrazioni comunali.
60. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Procedure per il rilascio della concessione edilizia).
- 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione
edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il
nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e
5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente
convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la
propria valutazione sulla conformita' del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie. Il termine puo' essere interrotto una sola
volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni
documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di
presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni
dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula
una motivata proposta all'autorita' competente all'emanazione del
provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono
raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del
procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il
parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima
entro il termine predetto il responsabile del procedimento e' tenuto
comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una
relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il
termine non e' stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale
determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve
essere richiesto.
4. La concessione edilizia e' rilasciata entro quindici giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto
presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo
svolgimento dell'attivita' edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del
provvedimento conclusivo, l'interessato puo', con atto notificato o
trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere
all'autorita' competente di adempiere entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5,
l'interessato puo' inoltrare istanza al presidente della giunta
regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi,
nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta
che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i
medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari
relativi all'attivita' del commissario di cui al presente comma sono
a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio
attivita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 1993, n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attivita' sportive senza creazione di
volumetria;
e) opere interne di singole unita' immobiliari che non
comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile;
f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla
base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione
di impianti tecnologici;
g) varianti a concessioni edilizie gia' rilasciate che non
incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino
la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella
concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui
insiste il fabbricato.
8. La facolta' di cui al comma 7 e' data esclusivamente ove
sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle
disposizioni di cui alle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, 29 giugno
1939, n. 1497, e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni
immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o
della legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano compresi nelle zone
omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,
non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a disci-
pline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche
paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-
artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di
vigenti strumenti di pianificazione, nonche' di programmazione,
immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in
contrasto con strumenti adottati.
9. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 e'
sottoposta al termine massimo di validita' fissato in anni tre, con
obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di
ultimazione dei lavori.
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facolta' di
denuncia di attivita' ai sensi del comma 7 e' subordinata alla
medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali
vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di
concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio
dell'attivita', accompagnata da una dettagliata relazione a firma di
un progettista abilitato, nonche' dagli opportuni elaborati
progettuali che asseveri la conformita' delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere
inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformita'
dell'opera al progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualita' di persona esercente un
servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del
codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione
di cui al comma 11, l'amministrazione ne da' comunicazione al
competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari.
13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformita' dalla
denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla
realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a
lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attivita'
effettuata quando le opere sono gia' in corso di esecuzione la
sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di
inizio dell'attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. E'
fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le
opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti
necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante
all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle
autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attivita', dalle
quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonche'
l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle
trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine
indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle
condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di
non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false
attestazioni dei professionisti abilitati, ne da' contestuale notizia
all'autorita' giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di
appartenenza. Gli aventi titolo hanno facolta' di inoltrare una nuova
denuncia di inizio di attivita', qualora le stabilite condizioni
siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei
progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di
autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati,
oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la
quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi
effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno
peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista
abilitato che attesti la conformita' del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie, nonche' l'esistenza dei nulla osta di
conformita' alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e
paesistiche.
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti
edilizi comunali in materia di procedimento.
18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente
articolo in tema di procedimento.
19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 'c) autorizzazione
edilizia, nonche' denuncia di inizio dell'attivita', ad esclusione di
quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un
valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000.
Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75
per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati;'".
20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 e' sostituito dal seguente: 'Le leggi regionali stabiliscono
quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e
quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad
autorizzazione'".
61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre
1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27
marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20
settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n.
30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n.
388, e 24 settembre 1996, n. 495.
62. La Commissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24
settembre 1996, n. 495, e' autorizzata a completare l'esame delle
istanze pervenute entro la data stabilita del 30 settembre 1996".
63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio
1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre
1994 in lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate:
a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994,
come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4
febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno
versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto
del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71;
b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2,
primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le
modalita' di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10 gennaio 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da
destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari
categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari
con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto
esecutivo o gia' eseguito, nuclei familiari coabitanti, in
particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;
d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della
delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalita' di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonche' per
la realizzazione, con le modalita' previste dall'articolo 9 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, di
alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire
la mobilita' dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalita' le
regioni destinano una quota non superiore al 25 per cento dei
suddetti fondi;
e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78 e 79.
64. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati
ulteriori interventi di riqualificazione urbana purche' essi vengano
effettuati in ambiti a prevalente insediamento di edilizia
residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B, come
definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.
65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono definiti i criteri e le modalita' di concessione dei
finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle
particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di
edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I
programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti
dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3,
comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo
22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi
all'annualita' 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di
entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della
concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori
entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di inizio dei lavori entro tale
data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia
residenziale (CER), nei trenta giorni successivi, trasmette alle
regioni l'elenco dei programmi per i quali non e' stata rilasciata la
concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un
commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta
giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta,
nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine,
trasmettono al segretario generale del CER l'elenco dei programmi
costruttivi per i quali e' stata rilasciata la concessione edilizia.
Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione,
il segretario generale del CER procede alla revoca dei relativi
finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale
sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in
vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei
lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di mancato inizio dei
lavori entro tale data il Ministro dei lavori pubblici, previa
diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede
alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio
della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al
presente comma.
66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per
i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati
completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie gia'
stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del
CER e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le
disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
Per la quota parte di lavori gia' eseguiti alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui
ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori.
Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si
provvede con le disponibilita' derivanti dai fondi residui e dalle
economie gia' realizzate sui programmi stessi, nonche' con le minori
spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia
sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-
legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per
adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
67. I finanziamenti per l'edilizia agevolata gia' assegnati in
attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma
7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per
effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte
dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione
definitiva di contributi che sono stati gia' deliberati ai sensi
delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate
alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con
proprio decreto, provvede ad accreditare al comune di Ancona il
finanziamento di lire 30 miliardi, gia' stanziato con deliberazione
CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13
agosto 1991, n. 189, per l'attuazione del programma di cui al
decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7. Il decreto e'
emanato nelle stesse modalita' dei decreti di accredito gia' disposti
a favore del comune di Ancona, che dovra' provvedere all'utilizzo
delle somme con le stesse modalita' attuate in precedenza nel
rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del
gennaio 1972.
68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel
settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo
comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali e'
stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati
qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati
entro e non oltre il 31 gennaio 1997.
69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68 nel caso di
palese impossibilita' di rispettare il termine fissato nei commi 65 e
68 per l'inizio dei lavori, il Ministro dei lavori pubblici su
motivata richiesta degli enti locali, adotta, anche prima della
scadenza del termine stesso, l'accordo di programma di cui al comma
73.
70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22,
comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' abrogato.
71. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La
disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici e' incrementata
delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi
previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203,
purche' gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori
pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni
locali. Tali disponibilita', ivi compresa la somma di lire 288
miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel
biennio successivo".
72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in
applicazione dell'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
gli accordi di programma adottati dai comuni sono direttamente
ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1,
nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge. Gli accordi di programma adottati dai
comuni, ma non ratificati alla data di pubblicazione della presente
legge, sono esclusi dal finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti
di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti,
preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data
di entrata in vigore della presente legge. A tale fine viene
accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento
del complessivo importo.
73. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma
previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" e'
sostituita dalla seguente: "centottanta".
74. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di
edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente:
"centottanta".
75. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992,
n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, e' sostituito dal seguente:
"8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8,
la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la
localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti
attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto,
agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi
ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti
regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non
pervengano all'inizio dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici
promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti
delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I
fondi non destinati agli interventi a seguito dell'accordo di
programma, sono restituiti alle disponibilita' finanziarie da
ripartire tra le regioni".
76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge
17 febbraio 1992, n. 179, come modificate dall'articolo 7 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi modificative
di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9 della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
77. Gli uffici pubblici o enti preposti alla realizzazione di
opere pubbliche sono tenuti a convocare una conferenza di servizi,
entro sessanta giorni dalla presentazione della progettazione di
massima, con gli uffici che, per legge, devono esprimere il proprio
parere di competenza.
78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a),
b) e c) e dei commi 65, 66, 67 e 68 nonche' per tutti gli altri
programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, gia' in sede
preliminare, la fattibilita' degli interventi e la compatibilita'
degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici,
architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi di
particolare rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente
alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta
della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63, lettera
e). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti
interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli
appalti. La deliberazione comunale con la quale il comune individua
le aree ove svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza degli interventi
stessi.
79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di
cui al comma 63, lettera e).
80. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque
denominati, per i quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto
finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale
disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno
precedente.
81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve
indicare:
a) l'entita' del disavanzo finanziario, con esclusione di
componenti relative agli ammortamenti;
b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e
le cause che ne hanno determinato la formazione;
c) l'entita' dell'anticipazione di cui viene richiesta la
concessione a norma del comma 83;
d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalita'
di restituzione;
e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il
pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da
alienazione degli alloggi, in quote diverse da quelle previste
dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;
f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui
risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo
finanziario.
82. Il piano di risanamento e' inviato alla regione e da questa
approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o
dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.
83. Il mutuo e' ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci
anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate,
comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di
cui alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il periodo
di ammortamento puo' essere esteso a quindici anni.
84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli IACP i
mutui di cui ai commi da 80 a 85, con garanzia della regione di
appartenenza. La garanzia dovra' essere concessa con decreto del
presidente della giunta regionale e comporta l'obbligo del pagamento
della retta eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa
depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni
creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente
facoltativo.
85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e
dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di
spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in
contabilita' speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e
finalita' di istituto, nonche' al pagamento di emolumenti e
competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in
servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se
non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi
dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di
essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti
sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo
di accantonamento da parte del terzo e non sospendono
l'accreditamento delle somme nelle contabilita' intestate agli IACP e
la disponibilita' di essi da parte degli istituti medesimi.
86. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al
completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle
norme di sicurezza del codice della strada e' concesso alla relativa
societa' concessionaria un contributo pari a lire 20 miliardi annui
per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la societa'
stessa e' autorizzata a contrarre.
87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Aglio'-Canova
dell'autostrada Firenze-Bologna e' concesso alla concessionaria
Societa' autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi annui per
il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la societa'
stessa e' autorizzata a contrarre.
88. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24 luglio 1995,
n. 296, 20 settembre 1995, n. 396, 25 novembre 1995, n. 499, 24
gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996, n. 286,
22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491.
89. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 1o ottobre 1982,
n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982,
n. 887, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 121, al terzo periodo, le parole: "due esercizi" sono sostituite
dalle seguenti: "quattro esercizi".
90. All'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, al
secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "E'
soggetto alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non
eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria
dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alla nuove superfici
o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi
vigenti".
91. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere
speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle
amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura
superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori, servizi e
forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura delle
anticipazioni e' fissata, entro il predetto limite massimo, con le
modalita' stabilite dal sesto comma dell'articolo 12 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Rimane ferma,
tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento
dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'articolo 26,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai
contratti gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore della
presente legge. Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
93. I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad
esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi ad
oggetto la prestazione di servizi e forniture relative ad armamenti
ad elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale, da
realizzare nell'ambito di cooperazioni internazionali, possono
prevedere, al fine di garantire parita' di condizioni contrattuali
tra le imprese italiane ed estere partecipanti, la revisione del
prezzo secondo le seguenti procedure e condizioni:
a) la revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, e'
applicata in relazione all'attivita' svolta dall'appaltatore o dal
fornitore in ciascun anno, a decorrere dall'inizio del terzo anno
dalla data di aggiudicazione del contratto, ovvero, in caso di
trattativa privata o di appalto concorso, dalla stipulazione del
contratto;
b) il contratto deve prevedere la quantita' della produzione da
consegnare nei primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere
nello stesso periodo di tempo in cui, in ogni caso, non e'
applicabile la revisione. Il contratto deve prevedere altresi'
l'indice da applicare per la revisione dei costi della manodopera,
tenuto conto dei miglioramenti di produttivita' intervenuti durante
il periodo di efficacia del contratto, e gli indici da applicare per
il costo dei materiali;
c) la revisione del prezzo si applica all'aliquota dell'85 per
cento del prezzo previsto, ed in nessun caso puo' essere applicata
per il tempo eccedente quello contrattuale.
94. Le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni
contenute nel comma 93 sono nulle.
95. Il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e'
elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal predetto
articolo possono essere adeguati, in relazione all'andamento dei
valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle finanze.
96. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica,
sentite le amministrazioni dello Stato e su conforme parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE
la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari,
programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla
data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno
contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la
conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi,
compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa
comunitaria, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione
territoriale delle risorse.
97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione
a programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato
luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data
del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia dell'amministrazione
aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio e della
programmazione economica ne propone alla medesima Commissione la
riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi,
sulla base dei criteri di cui al comma 96.
98. Per l'attuazione degli interventi derivanti dalle
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 il CIPE, ove necessario,
provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale,
gia' stabilite, in linea con le decisioni assunte in sede
comunitaria.
99. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di
investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate
anche per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97
possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti
immediatamente eseguibili, anche relativi a finalita' diverse da
quelle previste dalle rispettive legislazioni. A tale fine, le
amministrazioni dello Stato e le regioni interessate trasmettono al
Ministro del bilancio e della programmazione economica le relative
proposte. Gli importi in questione sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro
del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione,
anche relativi a finalita' diverse da quelle previste dalle
rispettive legislazioni.
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle
derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e
97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il
finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il
Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore
delle piccole e medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per
l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito
delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree
depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio
1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di
lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo
1988, n. 67.
101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa di cui
alla predetta legge n. 1068 del 1964 e' trasformata da sussidiaria ad
integrativa e puo' essere concessa su operazioni a favore delle
imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari
finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo,
l'Artigiancassa Spa puo' anche prestare fideiussioni, ferma restando
la non cumulabilita' degli interventi. Con decreto del Ministro del
tesoro sono fissate le modalita' e le condizioni che disciplinano gli
interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti, la
quale puo' essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella
prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964; detti versamenti
sono amministrati dall'Artigiancassa Spa con contabilita' separata.
102. Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione dei
programmi di cui al comma 99, anche l'utilizzazione delle risorse
resesi disponibili sui propri bilanci per effetto delle
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.
103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da
96 a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale
per la tutela dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati
dal CIPE, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, secondo le forme di
intervento regolate sulla base di accordi.
104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale
per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996,
e per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli
adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre
1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, su
proposta delle regioni interessate, da prodursi entro 60 giorni a
decorrere dal 31 dicembre 1996, sono destinate, previa verifica
dell'attualita' dell'interesse prioritario alla realizzazione degli
interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli
individuati nel documento regionale di programma, assicurando il
rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.
Decorso il termine di 60 giorni precedentemente indicato senza che le
regioni interessate abbiano formulato proposte, il Ministro
dell'ambiente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, individua gli interventi da revocare, nonche'
gli interventi urgenti di risanamento ambientale ai quali ridestinare
le risorse cosi' recuperate. Le risorse attribuite dal programma
triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del
28 febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento
regionale di programma, vengono altresi' revocate con decreto del
Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al
presente comma.
105. Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate
prioritariamente per la copertura della quota di cofinanziamento
nazionale di interventi di risanamento e protezione ambientale da
realizzare nell'ambito dei programmi regionali previsti nel quadro
comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di
interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle
revoche, per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale
destinata a specifici programmi operativi in campo ambientale da
realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno.
106. Il Ministro dell'ambiente, previa conforme deliberazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresi' un
programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a
tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999.
107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono rideterminate nel triennio
1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella 4 della
delibera CIPE 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione cosi' effettuata
sono escluse e da escludere le risorse gia' assegnate ai programmi
approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione.
108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la
data di entrata in vigore della presente legge sui fondi dell'ex
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno vengono
accreditate alle regioni e agli enti locali, nonche' agli altri enti
di cui al comma 214 dell'articolo 3 della presente legge.
109. Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni
interessate approvano entro il 30 giugno 1997 i programmi delle
risorse dei fondi strutturali comunitari per il secondo triennio
1997-1999, indicando gli eventuali enti o aziende attuatori, gli
interventi da realizzare ed i relativi importi da assegnare e
fissando in dodici mesi il termine per l'assunzione degli impegni
contabili con l'avvio dei lavori.
110. La disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si applica,
relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano,
compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto speciale
e dalle relative norme di attuazione.
111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 febbraio
1981, n. 22, e l'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n.
534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
47.
112. L'ENI provvede a vendere le scorte strategiche di petrolio
greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981,
n. 22, che risultino alla data di entrata in vigore della presente
legge, alle piu' favorevoli condizioni di mercato, sia per quanto
riguarda il livello dei prezzi che le quantita' normalmente
contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso.
Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione.
113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sette giorni
lavorativi dalla data del pagamento del prodotto venduto e sono
riassegnati, nella misura occorrente per le finalita' di cui al comma
114, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti
vantati dall'ENI nei confronti dello Stato.
114. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per il pagamento
dei crediti liquidati di cui al comma 113.
115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n.
61, come modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n.
9, le parole: "della scorta strategica di proprieta' dello Stato, dei
prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione
nazionale," sono soppresse.
116. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dispone con proprio decreto l'eventuale utilizzo delle scorte
obbligatorie e la loro dislocazione nelle situazioni di emergenza
dichiarate tali dagli organismi internazionali preposti o dal
Governo.
117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici
non economici provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a censire, secondo le modalita' indicate
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione.
118. Le autorita' cui e' consentito l'uso esclusivo delle
autovetture sono:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del
Consiglio dei ministri;
b) Ministri;
c) Sottosegretari di Stato.
119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti
in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli
enti pubblici non economici sono affidati, previa analisi tecnico-
economica predisposta dal Ministero del tesoro, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a societa' pri-
vate.
120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari
a soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 e' affidata, anche
mediante mandato, a societa' specializzate entro dodici mesi
dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a
societa' private.
121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle di cui
al comma 118, cui e' consentito l'uso esclusivo delle autovetture,
fermo restando quanto previsto dal comma 122.
122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a
qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto
all'uso dell'autovettura di Stato.
123. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 122 si applicano,
altresi', al parco auto in dotazione alle amministrazioni del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario
all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni
medesime.
124. Per l'esercizio finanziario 1997 e' fatto divieto alle
amministrazioni civili dello Stato, nonche' agli enti non
territoriali del settore pubblico allargato, con esclusione delle
Forze di polizia, di acquistare autovetture.
125. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n.
70, dopo le parole: "alla prima" sono inserite le seguenti: "e sino
alla quinta"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso
di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o
referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione
possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni".
126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al
numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o
buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei
prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione
necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data,
del decreto previsto nelle note della citata tabella A. A decorrere
dal 1o luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla
riduzione dei consumi gia' realizzati per effetto delle disposizioni
di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, puo' ridurre la misura dell'accisa
prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico
approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995.
127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre
adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura
del 10 per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione e' concessa
mediante rimborso dell'accisa, effettuato nei confronti degli
esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi
agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantita' di gasolio
agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento
delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito
dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
128. Le modalita' di utilizzazione delle disponibilita'
finanziarie derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare, da
cessione o scadenza di valori mobiliari di cui siano titolari
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN-
AIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),
l'Istituto postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
sono determinate nell'ambito dei piani annuali delle disponibilita'
di cui al comma 129.
129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al
comma 128 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni, e ogni altra norma, anche di carattere speciale,
vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad
uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a
disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
piani di impiego annuali delle disponibilita', soggetti
all'approvazione dei Ministri stessi.
130. Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL
dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per
l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito degli
indirizzi di programma del Ministero della sanita' e d'intesa con
questo.
131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta
dall'EFIM e' trasferita al Ministero del tesoro. Conseguentemente, il
rappresentante dell'EFIM decade dal consiglio di amministrazione
della RIBS Spa.
132. La RIBS Spa, nell'ambito delle operazioni di acquisizione
delle partecipazioni azionarie, puo' definire condizioni compatibili
con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi
con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a
riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo
piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali
acquisite.
133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto
da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998
stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi da
134 a 165 realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di
lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578
miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e,
rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini
di cassa. I commi da 134 a 165 dispongono altresi' maggiori entrate
in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a
3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a
lire 1.660 miliardi per il 1998.
134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative
proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie
economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte
destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi
internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni
contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a
limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per
importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a) Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura
obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello
stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento. Su
proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del
tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati capitoli di
spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli
accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in
corso della medesima amministrazione;
b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza
gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle
province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti
previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice
economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.)
nonche' dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge
28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento;
c) Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese
per danni bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.):
2 per cento.
135. Le riduzioni di cui al comma 134 che non consentono
l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data
di entrata in vigore della presente legge possono dare luogo a
reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio
successivo.
136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma
5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla
tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria
1996), e' ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200
miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. L'autorizzazione di
spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre
1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), e' ridotta di lire 370
miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di
lire 600 miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai
capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti,
su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per
ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi
e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico
del bilancio dello Stato a favore di societa' per azioni, il cui
capitale sia di totale proprieta' dello Stato, o di enti pubblici non
assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni,
devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi gia' in
essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta
1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa, di cui
all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare
non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il
reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle
dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio,
opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La
disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di
importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei
ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle
plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni
finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto
anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato
nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La
definizione non e' ammessa:
a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi in-
dicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
138. Il contribuente che intende avvalersi della definizione
presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio
1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono
registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza
irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del
Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996.
All'istanza dei soggetti che esercitano attivita' di impresa o arti e
professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di
ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la trattazione delle istanze
puo' essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto, tenendo conto sia della qualita' dei soggetti sia della
loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata l'istanza, la
rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il
contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di
adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione
di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con
adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con
il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro il 30 novembre
1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito
al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il
contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La
stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996,
delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme
sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o
tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e i codici di
versamento. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque
milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri
soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di
pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese
dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate
degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno
successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento,
ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso
previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina
l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non
corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e succes-
sive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari al 40
per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
139. La definizione non e' soggetta ad impugnazione, non e'
integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di
autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le
condizioni ostative indicate al comma 137, nonche' in presenza di
inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri.
Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo
per il Servizio sanitario nazionale, nonche' ai fini dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle
maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele
dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni
inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si
riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa
con irregolarita' od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono
applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione
eseguita ai sensi dei commi da 133 a 165 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo
3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive
modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione
dei commi da 133 a 165 si rendono, altresi', applicabili le
disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 564 del
1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi
previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo
1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme
dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione
del procedimento di cui ai commi da 133 a 165 non si applicano gli
articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-ter, comma
1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta
definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilita'
per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta,
l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di
importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei
parametri indicati al comma 137 non si applicano le disposizioni
richiamate nel penultimo periodo del comma 139.
141. Gli esercenti attivita' di impresa in regime di contabilita'
ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente
hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad
esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a
lire 10 miliardi e comunque non inferiore a quello risultante
dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996,
anche mediante la definizione di cui ai commi da 137 a 140 del
presente articolo, possono procedere alla regolarizzazione della
situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo.
Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere
indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri
di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in
ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.
142. La regolarizzazione puo' essere effettuata mediante
l'eliminazione delle passivita' o delle attivita' fittizie,
inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi
nonche' mediante l'iscrizione di attivita' o di passivita',
costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse,
assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta lo-
cale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore valore
del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al
netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita
riserva, designata con riferimento ai commi da 133 a 165, che
concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella
misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o
all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette
ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad
esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della
societa' o dell'ente o dell'impresa, ai quali e' attribuito un
credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonche' il reddito
imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata
l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' assunto al lordo
dell'imposta sostitutiva.
143. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli
articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture
contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del
comma 141.
144. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento
dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con
periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare
l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro
la data di scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora
l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone
fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme
eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare,
rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per i
soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il
versamento va effettuato entro le predette date o, se successive,
entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per
la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti
vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il
versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di
lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non
determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero
delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresi'
dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e
gli interessi legali.
145. La regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva ai fini
penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e
143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal
periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini
dell'accertamento. L'imposta sostitutiva e' indeducibile. Per la
liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui
ai commi da 133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali in-
dicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da
considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel
comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle
esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.
147. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai
parametri menzionati nel comma 146 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
puo' essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo
versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi. In tal caso e' dovuta una maggiorazione fissa del 3 per
cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene
pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il
suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto
dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
148. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di
contribuenti per le quali non e' possibile l'elaborazione dei
predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti
appartenenti alla categoria di attivita' o alle caratteristiche del
processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a
decorrere dal 1o gennaio 1996.
149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento
dell'attivita' di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e
contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, e' prorogato per il triennio
1996-1998.
150. A decorrere dal 1o gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in
qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa,
allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni, e' elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire
15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della
citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, e' elevata a lire 20.000,
fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti
relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa
di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13,
commi 1 e 2, della stessa tariffa, e' elevata a lire 2.500.
151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire
1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e' aumentata a lire 1.249.600 per ettolitro anidro e
l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi e' aumentata
da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro. L'aliquota dell'accisa
sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55)
per riscaldamento e' aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per
mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a
decorrere dal 1o gennaio 1996.
152. Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti,
entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62
per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a),
dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
153. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni
concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del
Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono
assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600
miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli
anni 1997 e 1998.
154. Le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 del presente
articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli
oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione
delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli
impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente comma.
155. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione
dei commi da 133 a 165 del presente articolo.
156. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del
registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati
dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968,
n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998
per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti
previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 5),
dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle
apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata
a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i
certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da
sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a
distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle
medesime forme dei diritti di segreteria; le somme cosi' riscosse
sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari,
secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
157. All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 1996 il
termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle
operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, e' differito
al 31 luglio 1996".
158. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come
modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della
finanza pubblica, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La
ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi
corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili
organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su
quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese
residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi".
159. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con scadenza fissa
non inferiore a 18 mesi" sono soppresse.
160. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi, ferma restando la disciplina
prevista per i titoli di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, dalla legge 17
novembre 1986, n. 759, come modificata dal decreto legislativo 1o,
aprile 1996, n. 239, riguardante la ritenuta sugli interessi dei
titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del
12,5 per cento, indipendentemente dalla scadenza dei titoli, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli
similari devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli
interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori
nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non e' inferiore
a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza e' inferiore ai
diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi
dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti
maturati fino al momento dell'anticipato rimborso e' dovuta
dall'emittente una somma pari al 20 per cento";
b) al terzo comma, i primi tre periodi sono sostituiti dai
seguenti: "Se gli interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai
precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio
dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa,
sui proventi di cui al primo e al secondo comma con aliquote ivi
rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo entro
diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli
altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso e'
dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e
gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma
corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di
emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della
somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti
indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella
riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero
nel rimborso nei confronti di soggetti residenti".
161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
pubblica, le parole: "emesse dalle banche" sono sostituite dalle
seguenti: "e dei titoli similari".
162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente articolo
si applicano agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle
obbligazioni e dei titoli similari emessi a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
163. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa
presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria
su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e' soppressa. Non si applica l'articolo 20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale
delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e
non si fa luogo a rimborso delle somme gia' corrisposte.
164. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n. 565, 28 febbraio
1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230, 29 giugno 1996, n. 342, 30
agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547.
165. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984,
n. 887, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del
mercato, puo ristrutturare il debito pubblico interno ed estero
attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o
sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi
previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro
puo' altresi' autorizzare gli enti pubblici economici e le societa'
per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse
operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero".
166. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della
produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di
compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della
legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti gia' svolti ai
sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.
167. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli
acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge
26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati
a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione
nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai
produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
168. La compensazione e' effettuata secondo i seguenti criteri e
nell'ordine:
a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei
confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei
limiti del quantitativo ridotto;
c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di
cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e
nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n.
2081/93;
d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A
che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della
quota medesima;
e) in favore di tutti gli altri produttori.
169. Gli acquirenti che hanno gia' disposto la restituzione delle
somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n.
468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei
produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite.
Ove cio' non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.
170. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano
il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di
appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta
compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province
autonome.
171. L'articolo 2-bis del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,
e' abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.
172. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 8
agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli articoli 2 e
3 dei decreti- legge 6 settembre 1996, n. 463, e 23 ottobre 1996, n.
552.
173. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n.
468, e' costituito dal seguente:
"6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire
esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono
comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni
con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal
periodo successivo a quello in cui e' avvenuta la stipulazione.
Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono concordare,
dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al
15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31
dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso
la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non
abbia gia' utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro
il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale
verifica".
174. A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota
latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle
quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.
175. In attuazione dei criteri di finanziamento della spesa
sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano, per le
spese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 8 della legge
22 dicembre 1986, n. 910, le disposizioni di cui al comma 14 del
predetto articolo 8.
176. A decorrere dal 1o marzo 1997, le amministrazioni statali e
gli enti titolari di contabilita' speciali, con esclusione di quelli
assoggettati al regime della tesoreria unica di cui alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, devono indicare,
nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587 del regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale
dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il
codice "Ministero-capitolo" del bilancio dello Stato a carico del
quale sono state accreditate alla contabilita' medesima le somme di
cui si richiede il prelevamento. Gli ordini di pagamento che
utilizzano fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio dello
Stato devono recare l'indicazione di un codice opportunamente
stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno
esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente
comma, ove non si tratti di fondi prelevati per fronteggiare
emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico
o ad interventi di protezione civile.
177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli
esercenti attivita' agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante
agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e
comunitario, accertano la qualifica dell'attivita' di impresa sulla
base delle iscrizioni nel registro delle imprese previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge
29 dicembre 1995, n. 549, fermo restando l'obbligo della
rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi dello Stato
in favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana per
ciechi "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio internazionale per
la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio
medico, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, del Fondo
edifici di culto, di organismi nazionali ed internazionali
nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero, del Centro
internazionale di alti studi agronomici mediterranei,
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale,
del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica,
del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico
di Torino, nonche' alle erogazioni agli istituti italiani di cultura
all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali.
179. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40 e 44, della
legge 28 dicembre 1995, n, 549, non si applicano ai contributi dello
Stato in favore del Club alpino italiano ed ai contributi previsti
dalle leggi 23 settembre 1993, n. 379, 20 gennaio 1994, n. 52, e 5
giugno 1995, n. 221.
180. Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, le parole: "lire 940 miliardi" e "lire 800 miliardi" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 829 miliardi" e
"lire 689 miliardi".
181. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27
ottobre 1993, n. 432, e' sostituita dalla seguente: "b) gli altri
proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato". Dai
proventi di cui al presente comma sono escluse in ogni caso le
dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3.
182. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n.
432, dopo le parole: "titoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ",
nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da
societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della
loro dismissione".
183. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione
e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 179. - 1. La direzione di amministrazione provvede al
rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a
mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale
della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle
somme necessarie al pagamento degli emolumenti al personale che
richiede l'accredito bancario e postale; tali ordinativi, intestati
agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di
cassa degli enti medesimi".
"Art. 182. - 1. A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle
assegnazioni ad esso concesse, la direzione di amministrazione
provvede ad accreditare al sistema bancario ed a quello postale i
fondi occorrenti al pagamento degli emolumenti al personale da
effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste
italiane ed a pagamenti a favore di terzi creditori traendo gli
ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale e ne da'
contemporaneo avviso all'ente richiedente per le conseguenti
registrazioni contabili".
184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono modificabili
con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
185. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile e'
sostituito dal seguente:
"Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al
5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio
si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata
una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno
successivo".
186. Il numero complessivo dei posti per le assunzioni del
personale da parte della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB), come fissato dall'articolo 2 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e' ridotto da 475 a
450 unita'. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del
personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a
contratto a tempo determinato e' stabilita con apposito regolamento
adottato dalla Commissione con le modalita' di cui al nono comma
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, resa
esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato in conformita' alla procedura prevista dalla norma suddetta.
Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2
relativamente alle modalita' di accesso del personale di ruolo.
187. Per la piu' efficace attuazione degli obiettivi in esso
contenuti il quinto piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura
1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo' prevedere
la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori di intervento
anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 2 della
medesima legge.
188. Il comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno
1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1995, n. 351, e' sostituito dal seguente:
"5-ter. I canoni per le concessioni alle societa' costituite ai
sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993,
n.537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze -
Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei
trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso
in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative
sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze
afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente
comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo
si applicano anche alle societa' che attualmente provvedono alla
gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli
introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di
entrata del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22
agosto 1985, n. 449".
189. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' sostituito dal seguente:
"10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, e'
annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita
la Commissione di cui all'articolo 9 della medesima legge, tenendo
conto dei seguenti obiettivi:
a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle
dimensioni di traffico di ciascuno;
c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari
differenziati in relazione all'intensita' del traffico nei diversi
periodi della giornata;
d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei
servizi offerti;
e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a
criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture
aeroportuali;
f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale".
190. Per il periodo 1o maggio-10 ottobre 1996, i diritti
aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive
modificazioni e integrazioni, rimangono determinati nella misura
stabilita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.
351. Dal 1o gennaio 1997, in attesa dell'emanazione del decreto di
cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, come sostituito dal comma 189 del presente articolo, gli stessi
diritti, come determinati dal citato articolo 1, comma 3, del decreto
-legge n. 251 del 1995, sono aumentati annualmente con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, nella misura pari al
tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento
di programmazione economico-finanziaria.
191. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti
rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997.
192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo
all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I. Spa) di
detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza
in societa' esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo
Istituto ed alla Societa' finanziaria marittima (FINMARE Spa) di
detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza
in societa' esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e
relative societa' che svolgono servizi di supporto. Prima della
cessione di una quota azionaria tale da comportare la perdita della
maggioranza del capitale sociale delle predette societa', il Governo
trasmette il relativo piano industriale al Parlamento per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti
pubblici anche territoriali ed economici in imprese assicurative si
applica il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474.
193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e
operativi definiti dalla legge che individuera' l'intervento da
realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea
ferroviaria del Brennero e per la realizzazione delle relative
gallerie, e' autorizzato a prorogare il termine di concessione
dell'autostrada del Brennero SpA alle condizioni che la legge stessa
definira'.
194. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al
decreto- legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive
modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire
100 miliardi, per il conseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al
comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, gia'
prorogato con legge 22 dicembre 1994, n. 736, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1997.
196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 542, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In via
preliminare con dette somme saranno finanziate e sostenute le
strutture di accoglienza pubblica e privata gia' esistenti ed
operanti nel territorio, specie nelle zone ove e' piu' consistente la
presenza di extracomunitari, al fine di assicurare migliori
condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro ed agevolare il
rientro in patria; in secondo luogo, con i fondi residui, saranno
realizzate strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di
servizi polivalenti".
197. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare
nei cantieri comunali, per progetti finalizzati all'occupazione e
finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali,
tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalita' e
parametri per l'avviamento al lavoro, anche in deroga all'articolo
16, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative
norme di attuazione e regolamenti, tenendo conto delle esigenze
territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi
rappresentativi degli enti locali interessati e della natura sociale
degli interventi di cui trattasi".
198. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, le parole: "di dodici mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "di quindici mesi".
199. Nell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese
cinematografiche che richiedono le concessione di mutui e'
determinato, per le societa' per azioni e per le societa' in
accomandita per azioni, in misura pari all'ammontare minimo richiesto
dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette
societa'; per le societa' a responsabilita' limitata, nella somma non
inferiore a quaranta milioni di lire. Per le societa' in nome
collettivo, per le societa' in accomandita semplice e le societa' co-
operative il capitale deve essere di ammontare non inferiore al
capitale sociale minimo richiesto dal presente decreto-legge per le
societa' a responsabilita' limitata e dello stesso importo deve
essere il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le
domande di mutuo di cui al comma 1, gia' presentate alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, l'ammontare del
patrimonio e' ininfluente. Ai fini dell'applicazione del comma 1, e'
ininfluente l'eventuale inizio della lavorazione del film ovvero la
sua intervenuta ultimazione o proiezione nelle sale, purche'
successivi alla data di presentazione della domanda finalizzata ad
ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico";
c) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: "Il film ed i proventi di spettanza del mutuatario, nonche'
il capitale sociale ovvero il patrimonio aziendale del richiedente,
rappresentano le sole garanzie nel caso di operazioni di credito
cinematografico relative a film di interesse culturale nazionale o
relative a film di cui all'articolo 28, della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto-legge";
d) al comma 6-bis, nel secondo periodo, la parola "soli" e'
soppressa.
200. Nell'articolo 27, comma quattordicesimo, della legge 4
novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o
marzo 1994, n. 153, le parole "tre anni" e "triennio", contenute,
rispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono sostituite dalle
parole "quarantadue mesi" e "periodo di quarantadue mesi".
201. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1996, n.
408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 1996, n.
515, dopo la parola "Chioggia" sono inserite le seguenti parole: "ivi
compresi, limitatamente a lire 9 miliardi, quelli per il
completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice" ".
202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e
15, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di
previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, anche per il
versamento, secondo le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3,
della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti,
scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni gia' iscritte
a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente si estendono alle
rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.
2203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti
pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse
finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle
province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto
pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di
sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita'
di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi
l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province
autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base
di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie
disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure
amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano
pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente
collegati;
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi
l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati
promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una
intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma
esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente
collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle
singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie
per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto,
nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di
inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o
definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7)
le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite
tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.
L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che
vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in
essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni
caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli
atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare
alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve
restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di
ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte
adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per
competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare
gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti
dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo,
promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici
o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo
all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto
stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese,
consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti
industriali per la realizzazione di interventi oggetto di
programmazione negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento
operativo, concordato tra le amministrazioni, anche locali,
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche'
eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle
azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una
nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree
di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di
sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei
territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88,
nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'articolo
32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di
piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree
attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi.
Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai
lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma
9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera
c) del medesimo comma 203.
205. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, approva le intese istituzionali di
programma.
206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le
Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici
giorni dalla richiesta, delibera le modalita' di approvazione dei
contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di
area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle
aree depresse; puo' definire altresi' ulteriori tipologie della
contrattazione programmata disciplinandone le modalita' di proposta,
di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.
207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo
sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare
per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la
disciplina stabilita dai commi 203 a 214 del presente articolo ai
fini della relativa attuazione. Le predette somme, da iscrivere su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti, che provvede ai
relativi pagamenti in favore dei beneficiari. Al medesimo capitolo
fanno carico anche gli importi da corrispondere alla Cassa depositi e
prestiti a titolo di commissione per il servizio reso ovvero a titolo
di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate.
208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione
europea con deliberazione adottata su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari reso nel termine di quindici
giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate
nel territorio di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.
2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti d'area
o da patti territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni
fiscali dirette ad attrarre investimenti in attivita' produttive e a
favorire lo sviluppo delle stesse attivita'. Le aree sono individuate
in numero e in modo tale da perseguire la crescita omogenea
dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1, tenendo conto della
rispondenza alle finalita' della dotazione infrastrutturale; b)
definisce le attivita' ammesse alla incentivazione fiscale anche
sulla base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri
interregionali e infraregionali; c) determina le intensita' delle
agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi concordati con
l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e comunque
inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui redditi
e altresi' stabilisce, ove necessario, le compensazioni anche
parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioni
e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma ed in particolare per l'approvazione e per la fruizione delle
agevolazioni, favorendo la massima celerita' delle relative procedure
in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili; e)
individua le amministrazioni competenti a svolgere l'attivita' di
istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella
di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e
dell'attivita' delle imprese per il periodo di fruizione delle
agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni
stesse.
209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato dall'articolo 8
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono abrogati.
Restano in vigore le delibere del CIPE di disciplina della
programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal
CIPE con le modalita' del comma 207.
210. Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1o
gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
riconosciuto, per l'anno di inizio di attivita', e per i due
successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per
cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonche'
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale
sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito d'impresa o
derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete;
detto credito e' utilizzato per il versamento delle corrispondenti
imposte e non puo' essere complessivamente superiore, per ciascun
anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative e' altresi'
riconosciuto l'esonero dalla tassa di concessione governativa per la
partita IVA. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree
territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, e
successive modificazioni, le predette disposizioni si applicano per
l'anno di inizio di attivita' e per i cinque successivi.
211. Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano ai
soggetti che: a) avendo eta' inferiore a 32 anni presentano per la
prima volta la dichiarazione di inizio dell'attivita' ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto; b) fruiscono di trattamento di
integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la
pensione di vecchiaia o di anzianita'; c) sono disoccupati ai sensi
dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio
1991, n. 223; d) sono portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) iniziano un'attivita' nel
campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti
rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991,
n. 9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei
rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o,
comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della
progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la
manutenzione o il restauro dei centri storici per la produzione di
beni ai quali e' assegnato il marchio di qualita' ecologica di cui al
Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.
212. Le disposizioni del comma 210 si applicano anche alle
iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a
condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i
requisiti indicati nel comma 211. Il credito di imposta di cui al
comma 210 e' elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai
soggetti di cui al citato articolo 5, e' attribuito, in misura non
eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali
alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non
gestite in forma societaria il credito di imposta e' attribuito in
quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.
213. Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai soggetti di
cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi ne' per
i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono
cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta
Comunicazione.
214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214, del presente
articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate
allo sviluppo delle aree depresse.
215. Con decorrenza dal 1o gennaio 1997 cessa di avere efficacia
la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo,
della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la
classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata
esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal
predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione
emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo
industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
88 del 1989 e' fatta salva la possibilita' di mantenere, per il
personale dirigente gia' iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso
l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti
percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli
iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del
1989.
216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27
febbraio 1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti al
settore di produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le
cooperative, ivi comprese le piccole societa' cooperative,
appartenenti al settore di produzione e lavoro".
217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati
dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della
legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono accedere ai benefici della
legge stessa. La partecipazione prevista dall'articolo 17 della
citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sara' commisurata, nei limiti
previsti dai commi 3 e 5, al capitale sottoscritto da tali soci
lavoratori.
218. Le societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 16
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per svolgere attivita' di
promozione delle finalita' della legge medesima e di
sensibilizzazione alla salvaguardia dell'occupazione attraverso la
costituzione di cooperative di produzione e lavoro ai sensi
dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono
autorizzate a stipulare apposite convenzioni con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla remunerazione
delle attivita' svolte sulla base di dette convenzioni sono
destinati, a valere sulla attuale consistenza del Fondo per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui
all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un miliardo per
l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
219. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27
febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la
parola: "speciale", sono soppresse.
220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.
49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le seguenti: "anche
con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio
1992, n. 59".
221. All'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e'
aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Le societa' finanziarie di cui al precedente articolo 16
disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le modalita'
di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi della presente
legge. Dette societa' finanziarie devono utilizzare le somme
rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque
titolo, delle proprie partecipazioni, assunte avvalendosi del
contributo di cui all'articolo 17, per attivita' e iniziative
comunque connesse alla salvaguardia e all'incremento
dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra
le riserve indivisibili".
222. Al fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno
1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a),
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori
dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attivita' che il
rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati
per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonche' i
lavoratori gia' impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della
normativa vigente.
224. All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del presente
articolo e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100 miliardi
per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno 1997, si provvede:
quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.
Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni
interessate; quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1996 a carico
degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire
50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello
stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di entrata)
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e' abrogato a far data dal 1o gennaio 1997.
Da tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si applica
lo stesso trattamento fiscale riservato all'indennita' parlamentare.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera b), concernente la
deducibilita' delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute
dai portatori di menomazioni funzionali permanenti, le parole: "per
la parte che eccede lire 500 mila" sono soppresse;
b) nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), concernente tra
l'altro la detrazione di imposta per spese sanitarie, il primo
periodo e' sostituito dai seguenti: "Le spese sanitarie, per la parte
che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente
dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10,
comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese
riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e
al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti si
assumono integralmente.";
c) nell'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), riguardante tra
l'altro l'inapplicabilita' del regime della tassazione separata alle
spese sanitarie rimborsate, al secondo periodo, le parole: "lettera
c), terzo e quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "lettera
c), quinto e sesto periodo";
d) nell'articolo 48, comma 2, lettera b), che individua le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente,
le parole: ", anche in forma assicurativa, " sono soppresse e le
parole: "di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 10" sono sostituite dalle
seguenti: "delle spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis, comma 1,
lettera c)".
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attivita' agricole
produttive di reddito agrario:
1) nella lettera a), le parole: ", alla silvicoltura e alla
funghicoltura" sono sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura";
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un
quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali
tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se
la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella
del terreno su cui la produzione stessa insiste;";
b) nell'articolo 51, comma 2, lettera c), che ricomprende nel
reddito d'impresa anche quello derivante dalle attivita' agricole
esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine, le
parole: "nonche' alle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice".
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 1996.
6. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, lettera d), che esclude dalla determinazione del
reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, le somministrazioni in
mense aziendali o equipollenti, dopo le parole: "o le prestazioni
sostitutive", sono inserite le seguenti: "fino all'importo
complessivo giornaliero di lire 10.000";
b) dopo il comma 3, riguardante i compensi in natura erogati al
dipendente e ai suoi familiari, e' inserito il seguente:
"3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i
ciclomotori concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal
dipendente si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad
una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla
base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
elaborate dall'Automobile Club d'Italia, al netto degli ammontari
eventualmente trattenuti al dipendente e suddivisibile per quote
mensili;
b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per
quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume
il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della
concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per i
prestiti concessi anteriormente al 1o gennaio 1997 e per quelli di
durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di
solidarieta' o in cassa integrazione guadagni.".
7. A decorrere dal 1o aprile 1996 e sino alla effettiva
concessione dei buoni pasto, di cui all'articolo 2, comma 11, della
legge 28 dicembre 1995, n. 550, e, comunque, non oltre il 31 marzo
1997, al personale indicato nel comma stesso e' attribuita una somma
pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio
1996, per ogni giornata di servizio svolto nelle condizioni previste
dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta
erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che
e' applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento. La
spesa complessiva, rapportata alla durata della erogazione, deve
essere contenuta dalle singole amministrazioni entro le somme loro
assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di previsione
per la concessione dei buoni pasto.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 1996.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano per i compensi in
natura ed i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il
termine per il versamento delle somme dovute e' fissato al 31 maggio
1997.
10. In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3
della citata legge n. 549 del 1995, per i soggetti di cui
all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, le maggiori ritenute di cui al comma 9 sono
a titolo di imposta e per esse va operata la rivalsa sui percettori
dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non
abbiano gia' provveduto a versare il tributo dovuto. In ogni caso non
vanno presentate le dichiarazioni integrative.
11. Tra i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono
comunque comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli
organi legislativi delle regioni a statuto speciale, anche ai fini
dell'articolo 3, comma 99, della citata legge n. 549 del 1995. Per
tali enti la disposizione di cui al periodo precedente ha effetto
anche per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge se gli atti e gli adempimenti posti in essere
anteriormente ad essa risultano conformi alla stessa.
12. All'articolo 14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per i periodi
d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1o gennaio 1994,
restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione del regime
fiscale di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154".
13. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e'
istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base
delle designazioni dei gruppi medesimi.
14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66,
120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla
commissione di cui al comma 13 per l'acquisizione del parere.
Quest'ultimo e' espresso entro trenta giorni dalla data di
trasmissione degli schemi dei decreti.
15. La commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti
delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere,
qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o
per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame
della commissione.
16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per
l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia
concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di
venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello
prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso
favorevolmente.
17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e
previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative
o correttive.
18. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono
trasmessi, la commissione puo' costituire una o piu' sottocommissioni
per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il
parere sullo schema di decreto legislativo deve essere approvato
dalla commissione in seduta plenaria.
19. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le
disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro
dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai
fini fiscali e previdenziali, per prevederne la completa
equiparazione, ove possibile;
b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali
e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro
dipendente;
c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione del
reddito di lavoro dipendente, tenendo conto per quanto riguarda i
compensi in natura del loro valore normale, ai fini fiscali e
previdenziali consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta
fiscale e della trattenuta contributiva;
d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione
degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei datori di
lavoro;
e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.
20. L'attuazione della delega di cui al comma 19 deve assicurare
l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio
dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate nette pari a
lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
21. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, riguardante l'indeducibilita' ai
fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune
spese, le parole: "di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393" sono
sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 54, comma 1,
lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
b) al comma 6, primo periodo, relativo alla deducibilita' ai fini
della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese
per prestazioni di lavoro, dopo le parole: "si comprendono" sono
inserite le seguenti: ", salvo il disposto di cui al comma 6-bis,";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai
figli, affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili
al lavoro, nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista
ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta
nei confronti dell'artista o professionista ovvero della societa' o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti".
22. Per il periodo di imposta 1996, le ritenute effettuate sui
compensi di cui al comma 21, lettera c), sono scomputate dall'artista
o professionista ovvero dai soci o associati.
23. Le disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
24. L'opzione per la contabilita' ordinaria prevista all'articolo
10, comma 1, lettere a), e b-bis) del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154, esercitata entro il 31 gennaio 1995 ha effetto ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto anche se risulta solo dalla
comunicazione fatta all'Ufficio delle imposte dirette secondo le
modalita' fissate ai commi 2 e 4 dell'articolo 10 del decreto-legge
citato, a condizione che sia stata tenuta regolarmente la
contabilita' e siano stati adempiuti gli obblighi per la contabilita'
ordinaria.
25. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 54, comma 5, riguardante le plusvalenze relative
alla cessione di aziende, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a
familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda
stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente
riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al
periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello
scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione,
della societa' esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti
acquisita da uno solo di essi.";
b) nell'articolo 81, comma 1, riguardante l'individuazione dei
redditi diversi, dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
"h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione,
anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54,
comma 5, ultimo periodo;";
c) all'articolo 85, che determina l'ammontare di taluni dei
redditi e delle plusvalenze indicati nell'articolo 81 relativo ai
redditi diversi, nel comma 2, secondo periodo, le parole: "alla
predetta lettera h)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere h)
e h-bis) del predetto articolo 81".
26. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n.
408, come sostituito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, riguardante il potere dell'amministrazione
finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in talune
operazioni economiche e finanziarie se realizzate per meri scopi
elusivi, dopo la parola: "scorporo" sono inserite le seguenti:
"cessione di azienda,".
27. Le disposizioni del comma 26 si applicano per le operazioni
poste in essere successivamente al 30 settembre 1996.
28. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e'
aggiunto il seguente:
"4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purche' ubicati
in comuni montani con meno di cinquemila abitanti, aziende, quote di
societa' di persone o beni strumentali di cui all'articolo 40 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al
coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta
dovuta dal beneficiario e' ridotta dell'importo proporzionale
corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore
complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano
effettivamente l'attivita' imprenditoriale per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario
deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza
del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso
l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in
mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso e' tenuto al
pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora,
decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere
pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa
all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 38".
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28,
quantificati in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997,
1998, 1999, si fa fronte con le riduzioni di spesa derivanti dai
commi da 111 a 116 dell'articolo 2.
30. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della
previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni
parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni volte a favorire la
cessione incentivata di impresa.
31. Nell'esercizio della potesta' regolamentare, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione della nozione di cessione incentivata di impresa
avuto riguardo all'anzianita' contributiva dell'imprenditore cedente
ed al fatto che l'imprenditore aspirante non possa beneficiare delle
disposizioni del comma 25 sul trasferimento di azienda per causa di
morte o per atto gratuito a familiari;
b) istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse di
studio ed attivita' formative anche nell'ambito dei progetti di
formazione continua, previsione di contributi creditizi e di
agevolazioni fiscali per il rilevamento e la prima fase di gestione
dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore;
c) definizione degli incentivi entro il limite di 20 miliardi
annui.
32. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30 e
31 si fa fronte con quota delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e
84 dell'articolo 1.
33. All'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis, riguardante l'indeducibilita' dei costi e
delle spese relativi a taluni beni, alla lettera b), le parole: "di
cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393" sono sostituite dalle
seguenti: "indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I
limiti di deducibilita' del 50 per cento previsti per le autovetture,
gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di cui al precedente
periodo si applicano anche alle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico,
di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come
strumentali nell'attivita' propria dell'impresa e di quelli dati in
uso promiscuo al dipendente".
34. Le disposizioni del comma 33 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
35. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, dopo le parole: "in ciascun mese solare" sono aggiunte
le seguenti: ", nonche' eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui
premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente".
36. La norma di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425, deve intendersi non applicabile ai consorzi di
garanzia collettiva fidi, cosi' come definiti dagli articoli 29, 30 e
33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15
settembre 1996, nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, concernente le societa' di comodo e la valutazione dei titoli,
come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi
se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal
conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli
importi che risultano applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni
indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il
4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15
per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione
finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti
a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso
impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e
di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente
comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai
soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e' fatto
obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali; 2) ai
soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento
dell'attivita'; 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di
imposta; 4) alle societa' in amministrazione controllata o
straordinaria; 5) alle societa' ed enti i cui titoli sono negoziati
in mercati regolamentati italiani; 6) alle societa' esercenti
pubblici servizi di trasporto.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi
nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in
base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per
la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni
in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa
concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei
canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal
contratto.
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta
personale sul reddito per le societa' e per gli enti non operativi
indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta
non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle
seguenti percentuali: a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni
indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3 per cento sul valore
delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore
complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere
computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente
quello minimo di cui al presente comma.
4. Se il reddito dichiarato dalle societa' o dagli enti che si
presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al
comma 3, il reddito puo' essere determinato induttivamente in misura
pari a quella presunta, anche mediante l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, riguardante il potere di procedere ad accertamento
parziale. Tale accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa
richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di
chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i
motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I
motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non
possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di
accertamento; di cio' l'amministrazione finanziaria deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta".
38. Le societa' considerate non operative nel periodo di imposta
in corso alla data del 15 settembre 1996 nonche' quelle che a tale
data si trovano nel primo periodo di imposta, che deliberano lo
scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedono la cancellazione
dal registro delle imprese a norma dell'articolo 2456 del codice
civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono
assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 37 a 45, a
condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino
iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre
1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1996.
39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la
chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 124
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica
l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25
per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in
deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono
assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 25 per cento; per i saldi attivi di rivalutazione
costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30
dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la
rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
l'imposta sostitutiva e' stabilita con l'aliquota del 10 per cento e
non spetta il credito di imposta previsto dall'articolo 4, comma 5,
della legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della legge
n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c)
del comma 7 dell'articolo 105 del citato testo unico sono
assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
40. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la
qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in
caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di
liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci
sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di
cui al comma 39 da parte della societa', al netto dell'imposta
sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i
soci.
41. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo
oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni,
anche se di diversa natura, posti in essere dalle societa' di cui al
comma 38 successivamente alla delibera di scioglimento, si
considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale
dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del
contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore
normale e' quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori
stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali
ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge
14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione
della rendita catastale.
42. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38 a 41
deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei
redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento.
43. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro
nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le
assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e
catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo e
l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e'
ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non puo'
essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei
moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite
catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e
nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni
immobili, la cui base imponibile non e' determinabile con i predetti
criteri nonche' per le assegnazioni di beni di diversa natura, si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e
operazioni concernenti societa', enti, consorzi, associazioni e altre
organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle
misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni di cui
all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo
unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalita'
previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre
1977, n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo
dell'addizionale regionale alla predetta imposta, come modificato
dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito la predetta
addizionale regionale con l'addizionale provinciale all'imposta
erariale e soppresso l'imposta provinciale per l'iscrizione dei
veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'applicazione del
presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto
di assegnazione ai soci.
44. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte
sostitutive si applicano le disposizioni previste, rispettivamente,
dagli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente la presentazione della
dichiarazione dei redditi da parte del liquidatore, e 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo
ai termini per il versamento diretto dell'imposta; per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
45. Per le societa' e gli enti non operativi di cui al comma 37,
non e' ammessa al rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla
dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per
l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio,
per il quale si verificano le condizioni ivi previste.
46. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre 1996, e' soppressa l'agevolazione tributaria, prevista
dal terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il dividendo attribuito
allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del Mediocredito
centrale Spa.
47. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre 1996, sono soppresse le agevolazioni tributarie previste
dal primo e dal secondo comma dell'articolo 12, riguardante talune
societa' cooperative, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601. Nel terzo comma del predetto articolo 12, le
parole: ", ferme restando le disposizioni dei precedenti commi," sono
soppresse.
48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe
d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5
per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili e di ogni altra imposta.
49. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nell'articolo 34, comma 4-quater, le parole: "un milione di lire"
sono sostituite dalle seguenti: "unmilionecentomila lire".
50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe
d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi
dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per
cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto
a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe
d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50
i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L'incremento
si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:
a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta
comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996;
b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture
private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la
registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a
decorrere dal 1o gennaio 1997.
53. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 6 - (Determinazione delle aliquote e dell'imposta). - 1.
L'aliquota e' stabilita dal comune, con deliberazione da adottare
entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
Se la delibera non e' adottata entro tale termine, si applica
l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive
modificazioni.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4
per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata
entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di
alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle
diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556".
54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo
6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito
dal comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997.
55. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 8 - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1. L'imposta e'
ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella misura
del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni,
relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re-
ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di
cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo
di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere
elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari".
56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli
immobili puo' essere destinata al potenziamento degli uffici
tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono
ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati
coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.
58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria
attivita' di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture
dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresi'
all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di
verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la
classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato
ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e
aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede
prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati
dal comune.
59. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di
liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un
anno.
60. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 76 e' sostituito dal seguente:
"76. Il consiglio comunale puo' individuare le aree escluse
dall'applicazione del comma 75 entro il 31 dicembre 1997; sono fatte
salve le domande di acquisto presentate prima dell'approvazione della
delibera comunale";
b) dopo il comma 78 e' inserito il seguente:
"78-bis. Le aree alle quali sono applicate le disposizioni dei
commi da 75 a 78 sono disciplinate dalla convenzione di cui
all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio
1977, n. 10, per una durata pari a quella massima prevista da queste
ultime disposizioni diminuita del tempo trascorso fra la data di
stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del
diritto di superficie o la cessione in proprieta' delle aree e quella
di stipulazione della nuova convenzione";
c) al comma 79, sono aggiunte, in fine, le parole: "; tale
deliberazione diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme
dovute al comune a carico di ogni singolo condomino o socio di
cooperativa";
d) il comma 80 e' abrogato;
e) il comma 81 e' sostituito dal seguente:
"81. Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono
soggetti a registrazione a tassa fissa e non si considerano, agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte
nell'esercizio di attivita' commerciali".
61. Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, deve interpretarsi nel senso che il prezzo delle aree
trasformate e' determinato dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello
stesso comma.
62. L'articolo 3, commi da 75 a 81, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come modificato dal comma 60, si applica anche alle aree
concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree da
destinare a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
63. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ottavo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il corrispettivo della concessione e le modalita' del relativo
versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con
l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;";
b) il decimo comma e' sostituito dal seguente:
"I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire a
favore degli enti e delle cooperative di cui al sesto comma che
costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per
quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri
relativi alle opere di urbanizzazione";
c) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente;
"Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di
case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie,
ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprieta' a cooperative
edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi
ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi
della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia
agevolata";
d) il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"I corrispettivi della concessione in superficie, di cui
all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in
proprieta' devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle
spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle
aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18
aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie
riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60
per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il
loro versamento puo' essere dilazionato in un massimo di 15
annualita', di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non
superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici
soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per
il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione
di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di
urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle
cedute in proprieta', e' determinato in misura pari al costo di
realizzazione in proporzione al volume edificabile";
e) l'alinea del tredicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area,
tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una
convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28
gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali
disposizioni, deve prevedere:".
64. Gli enti locali territoriali possono cedere in proprieta' le
aree, gia' concesse in diritto di superficie, destinate ad
insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
65. All'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di
pubblica utilita', intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si
applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione
dell'indennita' di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del
40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento e' altresi'
aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza
passata in giudicato".
66. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto, in conformita'
alla normativa comunitaria, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) revisione della soggettivita' passiva di imposta, con
riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attivita' di mero
godimento di beni, non dirette alla produzione ed allo scambio di
beni o servizi;
b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle
relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli
acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione
utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all'imposta,
eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il
diritto alla detrazione;
c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque
derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo, al fine
di assicurare, se riguardano la base imponibile, una maggiore
aderenza a quella risultante dall'applicazione dei criteri di
determinazione ordinari; se riguardano aliquote o detrazione
forfettarie, che le stesse non possono dar luogo a determinazioni
dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti dalla
disciplina ordinaria;
d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da parte
del contribuente nell'invio della documentazione richiesta ai fini
dell'effettuazione del rimborso.
e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e
servizi destinati alla esclusiva attivita' solidaristica, effettuati
da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per il
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il
bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate nette
pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600 miliardi per
l'anno 1999.
68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 19
febbraio 1996 possono essere regolarizzate, entro il 30 giugno 1997,
in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro
quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni
previste dai commi da 69 a 74.
69. L'atto di regolarizzazione della societa' puo' essere
stipulato con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi
dell'articolo 2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere ai
fini della regolarizzazione delle societa' di fatto, gli onorari
notarili sono ridotti ad un quarto. Il comune dove ha sede la
societa' da regolarizzare puo' applicare uno specifico tributo, nella
misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in
sede di atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata
l'imposta sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla
dalle parti, versandola entro i trenta giorni successivi presso il
competente ufficio del registro; verifica altresi' che il tributo di
cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a riscuoterlo
dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla
tesoreria comunale.
70. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della
regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad
una imposta sostitutiva, qualora il contribuente faccia contestuale
richiesta, dovuta nelle seguenti misure:
a) dalle societa' irregolari costituite con atto scritto
registrato, nonche' dalle societa' di fatto denunciate agli effetti
dell'imposta di registro e gia' assoggettate a detto tributo, in lire
500.000 per l'atto di regolarizzazione e per la variazione
nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei
beni immobili strumentali di proprieta' della societa' ovvero di
quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per
conto della societa';
b) dalle societa' di fatto, in lire 1.000.000; se nell'atto di
regolarizzazione figurano beni, gia' utilizzati dalla societa', di
proprieta' del socio e che vengono conferiti alla societa' stessa,
l'imposta e' dovuta nella misura di lire 1.500.000 quando il
conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici
registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni
immobili strumentali.
71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di
regolarizzazione gli amministratori della societa' richiedono
l'iscrizione nel registro delle imprese.
72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione
dell'intestazione a favore della societa' regolarizzata, di tutti gli
atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati,
alla data della regolarizzazione, alla societa' preesistente ovvero
ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.
73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli
adempimenti disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati
dai soci per l'attivita' esercitata dalla societa' anteriormente alla
regolarizzazione, si considerano effettuati dalla societa'
regolarizzata.
74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene
pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
75. Ai fini della regolarizzazione agli effetti fiscali, le
disposizioni dei commi da 68 a 74 si applicano, in quanto
compatibili, alle societa' semplici che svolgono attivita' agricola,
esistenti alla data del 19 febbraio 1996. Per dette societa'
l'imposta sostitutiva e' determinata nella misura di lire 500.000.
76. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1 del decreto-
legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applicano le sanzioni previste
per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte
della societa', a condizione che la stessa abbia presentato le
dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e
che i soci abbiano presentato le dichiarazioni prescritte ai fini
dell'imposta sui redditi, indicandovi completamente quelli
riconducibili all'attivita' sociale.
77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo
1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e
successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono
provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o
allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78.
78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della
materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali,
nonche' al riparto dei relativi proventi. Il regolamento e' ispirato
ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla
gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicita',
provvede direttamente l'amministrazione ovvero e' opportuno
rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza
ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle
risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della
gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto
indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il
coordinamento tra le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da
garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione
nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del
montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo
programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 78, sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo
1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.
80. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie
nazionali, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e
delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e
alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate".
81. Con effetto dal 1o gennaio 1997, sulle scommesse a
totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle
corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si
applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379,
e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per
cento. Tale aliquota e' elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO
e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche
inserite nello specifico calendario nazionale, accettate
contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle
ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa
TRIS e' elevata al 13 per cento per il periodo dal 1o gennaio 1997 al
31 dicembre 1999.
82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo
e alla gestione dell'imposta unica.
83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del
lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare
entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali
derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio
immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i
beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla
nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di
lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali,
archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.
84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al
nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e suc-
cessive modificazioni, ed al quarto comma dell'articolo 17 della
legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e restano acquisite all'erario.
85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono
al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per
complessive lire 1.055 miliardi per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi
per l'anno 1998 e lire 1.175 miliardi per l'anno 1999.
86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di
dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, e' autorizzato a
sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come
sostituito dal comma 111, mediante apporto di beni immobili e di
diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato
aventi valore significativo, nonche' mediante apporti in denaro nella
misura stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994.
87. Si considerano di valore significativo gli immobili, i
diritti reali su immobili, i complessi di beni e di diritti reali su
immobili di valore catastale complessivo non inferiore a due miliardi
di lire. In caso di inesistenza di valore catastale si fa
riferimento a valori attribuiti dal competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria.
88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente
apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti
al patrimonio dello Stato, suscettibili di valorizzazione e di
proficua gestione economica, inclusi in un elenco predisposto dal
Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1997, trasmesso al
Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
89. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra l'altro, la
descrizione dei beni e dei diritti con tutti i dati necessari alla
loro individuazione e classificazione, compresi la natura, la
consistenza, la destinazione urbanistica, il titolo di provenienza
con la relativa certificazione catastale ed una sintetica relazione
sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante.
90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, utilizzano o detengono, a
qualunque titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello
Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili devono
comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 89
entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in
ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico
interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze e'
autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per
l'individuazione dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle
disposizioni dei commi da 86 a 95.
91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del tesoro promuove la costituzione di una o di
piu' societa' di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei beni
e diritti di cui al comma 86 e ha facolta' di assumere, direttamente
o indirettamente partecipazioni nel relativo capitale. La
partecipazione nella societa' di gestione puo' essere dismessa, anche
gradualmente, in relazione al trasferimento delle quote di
partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante
apporto in natura. La restante quota del capitale della societa' di
gestione puo' essere sottoscritta da banche, da societa' di
intermediazione mobiliare e da imprese assicurative, nonche' da
societa' immobiliari possedute in misura prevalente dai predetti
soggetti ovvero da societa' immobiliari quotate in borsa.
92. Su richiesta della societa' di gestione e con preavviso di
almeno trenta giorni, il Ministro del tesoro convoca una conferenza
di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, per procedere all'esame dei progetti presentati
in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86 come modificato dal comma 111 del presente articolo. Entro lo
stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a partecipare
alla conferenza i progetti da sottoporre alla approvazione di
quest'ultima.
93. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le
condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari di cui al
comma 86, nonche' le modalita' e le condizioni per l'emissione di
titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'articolo 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 111
convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle
quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali puo' essere
fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a quello di
cui al comma 4 del citato articolo 14-bis, riducibile nella misura
massima del 30 per cento.
94. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, puo' assegnare una
quota dei titoli speciali convertibili alle imprese che vantano
crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi
e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, a
parziale estinzione, in misura non superiore al 30 per cento dei
crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici di
non accettare l'assegnazione degli stessi titoli. Le somme
eventualmente gia' iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti
di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri
del servizio del debito pubblico.
95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di
fondi immobiliari di cui al comma 86, nonche' i proventi derivanti
dalla vendita di cui al comma 99, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
del tesoro:
a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i
beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo, in misura non
inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore
dell'apporto al fondo medesimo, stimato ai sensi del comma 4
dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come
sostituito dal comma 111, per il potenziamento dell'attivita'
istituzionale;
b) al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai
comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla
lettera a), in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al
15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai
comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai
sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una
relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza
dell'applicazione dei commi da 86 a 95.
97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991,
n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il comma 6
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
98. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
99. I beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti
allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86 possono essere
alienati direttamente dall'amministrazione finanziaria, qualunque sia
il loro valore di stima, mediante asta pubblica e, qualora
quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata, sulla base
del miglior prezzo di mercato.
100. I procedimenti di cui al comma 99, qualunque sia il valore
dei beni da alienare, sono curati dagli uffici dell'amministrazione
finanziaria della provincia ove i beni o, nell'ipotesi di vendita a
lotti, la maggior parte di esse, sono situati.
101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del
parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle
alienazioni di cui al comma 99.
102. I contratti sono approvati e resi esecutivi, rispettivamente,
dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero
delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal
direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra
600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni
compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni
di lire.
103. Il prezzo di vendita degli immobili da porre a base del
pubblico incanto o dell'eventuale trattativa privata viene
determinato, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta della
perizia, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a
livello locale e tenuto conto dei valori rilevati, all'attualita',
dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso
il dipartimento del territorio.
104. Qualora ragioni di convenienza e opportunita' lo richiedano,
potra' essere accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento
del prezzo, per un massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed
entro venti mesi dalla stipula del contratto.
105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari
che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la
registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti ed autenticati,
esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta
da parte del soggetto contraente.
106. E' abrogato il comma 82 dell'articolo 1, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, concernente le cessioni dei beni immobili
patrimoniali della Amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni
immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo
svolgimento della attivita' produttiva e commerciale, si applicano le
disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio
immobiliare dello Stato.
107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n.
86, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre
1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1995, n. 503, dopo le parole: "dei geometri" sono inserite le
seguenti:
", dei periti industriali edili".
108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza
del comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea
occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata "centro di
commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori", a
seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto
alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9 luglio
1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione e' subordinata al
mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e
delle relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico
erariale di Imperia procedera' d'intesa con il comune di San Remo
alla identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo
della cessione di cui al presente comma non potra' essere superiore
al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'Ufficio
tecnico erariale di Imperia e l'indennita' per la pregressa
occupazione delle aree demaniali non potra' essere superiore al 20
per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei
valori in comune commercio.
109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24
dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici Spa (CONSAP), e le societa' a prevalente partecipazione
pubblica procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare,
con le seguenti modalita':
a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di
prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di
contratti scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino nella
detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi sempre che
siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della
domanda di acquisto;
b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le
norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare
complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la
permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di
conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti
portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti per cento;
c) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia
del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b) si
applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da
parte delle societa' privatizzate o di societa' da queste
controllate;
d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e'
preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi
diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilita', in caso
di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio
tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini,
disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di acquisto
per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui
agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili
appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su un apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni
legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n.
301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n.
403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa
annualmente, a partire dal 1o gennaio 1994, il tasso annuo di
rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le
obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto
del rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle
ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa,
attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel
presente comma deve intendersi espressamente abrogata.
111. L'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis - (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). -
1. In alternativa alle modalita' operative indicate negli articoli
12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un
anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di
diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre
il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo
Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e
loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche
indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con
apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a),
d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi 7 e
8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione non deve
essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono
all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione,
nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto
delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo
13, comma 8, e' determinata dal Ministro del tesoro nel limite
massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i
soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli
stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del
valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al
fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi
da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1
e sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10
per cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli apporti
in denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili
o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni
immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi
del comma 1 e sempreche' detti acquisti comportino un investimento
non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono
sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche al
momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata
al momento dell'apporto con le modalita' e le forme indicate
nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le
notizie richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'articolo 12,
comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al pubblico
delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1.
A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca
depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla
relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal
certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di
utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi
di cui al comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare
collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del
loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti
conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalita' di
esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalita' con
cui la societa' di gestione procede alla consegna delle quote agli
acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e
restituisce ai medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del
comma 6 sono tenuti a fornire alle societa' di gestione, su richiesta
della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di
sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate
nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la
societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi
certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il
caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori
istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data
dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote
inferiore a quello indicato nel comma 6, la societa' di gestione
dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di
collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per
l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che
viene effettuata da un commissariato nominato dal Ministro del tesoro
e operante secondo le direttive impartite da Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti reali
immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno
luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per
l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio
dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini
delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente
riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte
di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a
quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al
momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una
corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente
riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini
dell'articolo 15.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle
eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in
luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,
un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata
dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di gestione entro
sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati
a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di
lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti
all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai
sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta
e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si
pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla
convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita' anche in
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata
comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle
amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative
determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una sola volta
per non piu' di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre
disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti
facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi
nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il
termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter
consentire di assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali
carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel
procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla
societa' di gestione, al fondo, ne' ai soggetti cui sono stati
trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che
prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni
sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla
procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il
Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del
comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate
con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi
del comma 13 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi
distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27
ottobre 1993, n. 432.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a
concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti
obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del
comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della legge 23
dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali
territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti
di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi
del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della
predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi
del comma 15 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi
distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli
investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei
diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali
territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione dei
lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti
locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al
comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere
prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a
concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in
denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino
alla conversione".
112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla
ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa,
sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli
immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da
realizzare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni
potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre
1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento emanato
con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme sulla
contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di
apposito incarico a societa' a prevalente capitale pubblico, avente
particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale
nel settore immobiliare;
b) relativamente alle attivita' di utilizzazione e
valorizzazione, nonche' permuta dei beni che interessino enti locali,
anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed
interventi, si potra' procedere mediante accordi di programma ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) alla determinazione del valore dei beni provvede la societa'
affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni
conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici
rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione e'
approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da
una commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro della
difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro,
delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di
comprovata professionalita' nel settore, su indicazione del Ministro
della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un
avvocato dello Stato;
d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati
dal Ministro della difesa; l'approvazione puo' essere negata qualora
il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle
modalita' di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti
inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte
successivamente all'adozione del programma;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da
dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa
comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali
ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla
ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza
dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le
singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni
riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Le
approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono
rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla
ricezione della richiesta;
f) le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione
dei beni sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo
stato di previsione del Ministero della difesa nella misura massima
di lire 410 miliardi nell'anno 1997, per il conseguimento degli
obiettivi di cui al presente comma e per la realizzazione di
strutture e infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta piu'
limitata la presenza di unita' e reparti delle Forze armate, nonche'
per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle
medesime regioni, finalizzato alle esigenze operative delle Forze
armate. Per gli esercizi successivi la quota di riassegnazione e'
stabilita annualmente in sede di legge finanziaria.
113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma
86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di
alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili
appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo
quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati
dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il
diritto di prelazione.
114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili
appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto
speciale possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86,
sentite le medesime regioni che si pronunciano in conformita' dei
rispettivi Statuti.
115. I beni gia' in capo alla Azienda nazionale autonoma delle
strade, strumentali alle attivita' dell'Ente nazionale per le strade,
sono trasferiti in proprieta' all'Ente medesimo, con le seguenti
modalita', anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:
a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario
dell'Ente;
b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai
pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione
generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;
c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti
uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al
comma 116.
116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri
immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli
adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di
trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte
dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con
l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la
valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2
marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che
sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta
comunale sugli immobili.
117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono
l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente
competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene
risultava nella disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade.
118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata
gradualita' temporale copia delle schede e note di trascrizione rela-
tive ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore
generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze,
entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata
la condizione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento
del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la
voltura.
119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio
dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.
120. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni per la revisione organica, a scopo
di semplificazione e di ampliamento dell'ambito applicativo, della
disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis
e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonche' della
conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il criterio indicato
alla lettera i), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di
tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con
riferimento ai periodi di imposta per i quali e' stata prevista la
definizione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140 dell'articolo 2 della presente
legge;
b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione
con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identita'
delle materie oggetto di definizione, nonche' delle cause di
esclusione e ampliando il termine di impugnazione dell'atto di
accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto
della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;
c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa
riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e
che, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta
sul valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori componenti
positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa imposta,
applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a
regimi speciali;
d) possibilita' di definire anche le rettifiche delle
dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica del reddito
complessivo netto e quelle effettuabili senza pregiudizio
dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi,
ispezioni e verifiche;
e) possibilita' per i contribuenti nei cui confronti sono stati
effettuati accessi, ispezioni e verifiche, di richiedere la
conseguente rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'eventuale
definizione;
f) previsione della possibilita' di procedere alla definizione
anche delle rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata
acquisita nel corso dell'attivita' di controllo, stabilendo l'obbligo
di conservazione della detta copia per i soggetti che devono tenere
le scritture contabili e la loro utilizzabilita' anche in sede di
attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari;
g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi
delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del titolare dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o associati
nonche' del coniuge, da effettuare presso l'ufficio competente
all'accertamento nei riguardi delle societa', dell'associazione o del
titolare dell'azienda coniugale;
h) revisione della disciplina degli effetti della definizione,
prevedendo che gli stessi si estendono anche ai contributi
previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile
a quella delle imposte sui redditi e che e' esclusa la punibilita'
per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,
tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 dello stesso
decreto; previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio
dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora:
1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ovvero riguardanti i
soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la
procedura di cui alla lettera g);
2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza
di condizioni ostative alla definizione stessa, limitatamente agli
elementi, dati e notizie di cui l'ufficio e' venuto a conoscenza, o
di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito definito
e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia
accertato il reddito delle societa' od associazioni indicate
nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
o delle aziende coniugali non gestite in forma societaria cui
partecipa il contribuente interessato nei cui confronti e' avvenuta
la definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito;
i) previsione della possibilita' di effettuare i versamenti
conseguenti alla definizione in forma rateale con prestazione di
idonea garanzia.
121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta
1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di impresa di cui
all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare
non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire
all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra-contabili
necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la
comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad
inviare al domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli
ultimi dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi
questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che il contribuente deve
ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima
amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che
hanno iniziato l'attivita' nel 1995 o hanno cessato la medesima
successivamente al 31 dicembre 1994, quelli che nel 1995 si sono
trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attivita' e
quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In
caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di
un questionario relativo ad una attivita' diversa da quella
esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente, anche
utilizzando il modello di questionario pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, a fornire i dati all'amministrazione finanziaria,
indicando, comunque, il codice relativo all'attivita' effettivamente
esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione
di un codice di attivita' diverso da quello gia' comunicato
all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta 1995
produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui all'articolo
35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo di imposta
1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla
mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con
il medesimo questionario.
122. I dati di cui al comma 121 possono essere trasmessi su
supporto magnetico; in tal caso e' riconosciuto al contribuente un
credito di imposta di lire diecimila, da far valere ai fini del
pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta lo-
cale sui redditi nella dichiarazione dei redditi presentata
successivamente alla trasmissione del questionario. Il predetto
credito di imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile ne' e' considerato ai fini della determinazione del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
123. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122.
124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi
di settore, previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e' prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno
validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di
imposta 1998.
125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti
effettuati in base a parametri, si applicano per gli accertamenti
relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti
con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli
accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo di imposta di
durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995.
Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25
del 31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con riferimento
alla voce "Valore dei beni strumentali", alla voce "Compensi" con
esclusione della variabile "Spese per il personale" a al fattore di
adeguamento.
126. Gli accertamenti di cui al comma 125 non possono essere
effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella
dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non
inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto
di un importo pari a quello determinato in base ai criteri che
saranno stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni indi-
cate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, ma non e' dovuto il versamento della somma
pari a un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati, ivi
previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al
volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri, ridotto
del menzionato importo, puo' essere operato, senza applicazioni di
sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa
imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il
suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto
dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
127. Con il decreto di cui al comma 123 sono stabilite le quote
della capacita' operativa degli Uffici delle entrate e della Guardia
di finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti che
hanno dichiarato: ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello
derivante dall'applicazione dei parametri ovvero di ammontare
superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ma
inferiore a quello dichiarato in periodi di imposta precedenti in
presenza di indicatori di carattere economico-aziendale, quali la
ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttivita' o resa
oraria per addetto e la congruita' dei costi, anomali rispetto a
quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli
stessi contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore
economico di appartenenza, tenendo anche conto dell'area territoriale
nella quale e' svolta l'attivita'.
128. In deroga all'articolo 1, comma 45, per il solo anno 1997
sono consentite le assunzioni del personale del Ministero delle
finanze, limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione,
nonche' a quelli comunque gia' autorizzati alla data del 30 settembre
1996.
129. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o
a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici centrali e
periferici del Ministero delle finanze e degli uffici della
Amministrazione dei monopoli di Stato puo' essere affidata, a titolo
di temporanea reggenza, con il procedimento previsto dall'articolo
19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
130. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto
previsto dal comma 129 e, in particolare, gli articoli 17 della legge
24 aprile 1980, n. 146, 7 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e
7, ottavo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1982,
n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982,
n. 873.
131. Al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero
delle finanze in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, sono destinate: a) le somme di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;
b) le somme di cui al comma 139 dell'articolo 2 della presente legge;
c) le somme derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133; d) gli importi risultanti
dall'applicazione, alle somme riscosse ai sensi del comma 120, delle
disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 564 del
1994. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 195,
della citata legge n. 549 del 1995.
132. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma
1947 e' sostituito dal seguente:
"194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del
Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo dell'articolo 7,
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere
dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento alle maggiori imposte
riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti, verifiche e
controlli effettuati rispetto all'anno precedente e all'ammontare
delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193
rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle
somme riscosse nell'anno precedente, al netto dell'incremento
proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e degli
incrementi di gettito indotti da modifiche normative sulle basi
imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione".
133. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il
completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria
amministrativa, assoggettata ai principi di legalita', imputabilita'
e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo
e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si
riferisce la violazione;
b) riferibilita' della sanzione alla persona fisica autrice o
coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato
dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione
della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte;
c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona
fisica, societa' o ente, con o senza personalita' giuridica, che si
giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della
violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda,
trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti; possibilita'
di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte
dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa
irrogazione della sanzione;
d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilita'
tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi
di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle
richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni
predisposti dall'amministrazione delle finanze;
e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale
se uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una che
prevede una sanzione amministrativa;
f) adozione di criteri di determinazione della sanzione
pecuniaria in relazione alla gravita' della violazione, all'opera
prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze,
alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua
personalita' desunta anche dalla precedente commissione di violazioni
di natura fiscale;
g) individuazione della diretta responsabilita' in capo al
soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta,
sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al
momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la
commissione della violazione da parte di altri;
h) disciplina della continuazione e del concorso formale di
violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'articolo 81 del
codice penale;
i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non
pecuniarie che incidono sulla capacita' di ricoprire cariche, sulla
partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla
efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze,
concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni
professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse
derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni
accessorie secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con
la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari
volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo
nella sanzione amministrativa pecuniaria;
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti
strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da
escludere la punibilita' nelle ipotesi di violazioni formali non
suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determi-
nate da fatto doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le
ipotesi di recidiva;
m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per
l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la
difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del
provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione
pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere
di sospensione dell'autorita' investita del giudizio e della
sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di accettazione
del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua
impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione
prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale;
o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei
procedimenti di adozione delle misure cautelari;
p) disciplina della riscossione della sanzione in conformita'
alle modalita' di riscossione dei tributi cui essa si riferisce;
previsione della possibile rateazione del debito e disciplina
organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione
delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente
contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri
direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entita'
delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione
all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo
da assicurare uniformita' di disciplina per violazioni identiche
anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle
previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi
membri dell'Unione europea;
r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili
con quelle dei decreti legislativi da emanare.
134. Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti
legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli
adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione
delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici
finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione
unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni
delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in
relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle
caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:
1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia
non piu' di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della
dichiarazione dei redditi;
3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i
termini e le modalita' di liquidazione, riscossione e accertamento;
b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi
imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle rela-
tive procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e
contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica
soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze
organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle
partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a
cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno
dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composto
da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno
esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale;
attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte,
entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente
lettera;
c) possibilita' di prevedere la segnalazione, a cura del
concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di
conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti che,
con continuita', effettuano il versamento di ritenute fiscali;
d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei
relativi allegati a mezzo di modalita' che consentano:
1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema
informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione
stessa;
2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito e'
comunicato al contribuente per consentire una immediata
regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione
di errori e comportamenti non corretti e per effettuare
tempestivamente gli eventuali rimborsi;
3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno piu' di
venti dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in
qualita' di sostituti di imposta ai contribuenti lavoratori
dipendenti;
4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e
amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un
maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e
l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e
degli studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al
nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai
predetti soggetti e delle relative responsabilita', nonche'
dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti
dell'omissione della sottoscrizione stessa;
5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si
avvalgano delle procedure sopra indicate;
6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche,
prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale
per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti, per i
professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per il
sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e
per le societa' di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;
e) razionalizzazione delle modalita' di esecuzione dei versamenti
attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali
bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di
versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di
interessi e revisione delle modalita' di acquisizione, da parte del
sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche
attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo
il controllo automatico delle dichiarazioni;
f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare,
per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite
la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun
tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi
spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente
percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del
gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di
Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui
tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle
regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due
esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla
commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le
modalita' attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi
regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi
erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione,
entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti
destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di
ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualita' del
servizio;
g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del
registro, tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle
finanze, dipartimento del territorio, della gestione degli atti
immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti della
gestione di particolari atti e adempimenti;
h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni
degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;
i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di
procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle
imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e
alle altre imposte indirette sugli affari, con facolta' per
l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di
decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie
in relazione all'entita' della somma da rimborsare e alla
solvibilita' del contribuente. Sono altresi' disciplinate le
modalita' con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i
controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure
automatizzate;
l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali
di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di
garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione
ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il
Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti
consultivi e propositivi;
m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi
con dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale
intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono
sopraggiunti la separazione legale o il divorzio.
135. I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri
direttivi di cui alle lettere a), d), e), h), i) e l) del comma 134
sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. I decreti legislativi che attuano i principi e i
criteri direttivi di cui alle lettere b), c), f), g) e m) del
medesimo comma 134 sono emanati entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. La commissione di cui alla
lettera b) del citato comma 134 formula entro il 31 dicembre 1997
proposte per trasformare la dichiarazione unificata annuale, di cui
alla stessa lettera b), nella sintesi annuale della situazione
economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari,
ai redditi, alle retribuzioni del personale dipendente e ai
contributi previdenziali e assistenziali, da presentare in unica
sede.
136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva
semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie,
gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la
conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli
studi di settore.
137. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
a) alla revisione delle presunzioni di cui all'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
secondo criteri di aderenza alla prassi commerciale delle varie
categorie di impresa, assicurando la possibilita' di stabilire con
immediatezza, nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, la
provenienza dei beni oggetto dell'attivita' propria dell'impresa
reperiti presso i locali della medesima ma senza alcun obbligo di
istituire ulteriori registri vidimati;
b) al riordino della disciplina delle opzioni, unificando i
termini e semplificando le modalita' di esercizio e di comunicazione
agli uffici delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite il
servizio postale; alla eliminazione dell'obbligo di esercizio
dell'opzione nei casi in cui le modalita' di determinazione e di
assolvimento delle imposte risultino agevolmente comprensibili dalle
scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;
c) alla previsione, in presenza di provvedimento di diniego del
rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale
riconoscimento del credito, della possibilita' di computare il
medesimo in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla
comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale;
d) alla semplificazione delle annotazioni da apporre sulla
documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione,
di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
e) alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte
effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo
scomputo a fronte dei versamenti successivi;
f) alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di
imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro
autonomo di ammontare non significativo.
138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte
indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della
riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli
adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del
Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di
funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;
b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a
carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle
banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla
vigente normativa.
139. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero
delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di
riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli
abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del Ministro delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre
1986, gia' prorogata al 31 dicembre 1996 con l'articolo 3, comma 157,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ulteriormente prorogata al
31 dicembre 1997.
140. Le disposizioni recate dai commi da 120 a 139 devono
assicurare per il bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari a
lire 800 miliardi per l'anno 1997, a lire 1.100 miliardi per l'anno
1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno 1999.
141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di
imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997,
rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi
previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive
modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a
decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla
stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore
aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura
del 5 per cento.
142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
143. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei
contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo
complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa
minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle
spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva e
dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o
piu' decreto legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di
accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di
ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello
Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali,
occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:
a) istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e
contemporanea abolizione:
1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive
modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo
1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo
20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota
di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi
eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni
economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della
legge 9 marzo 1989, n. 88;
2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e
professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.
144;
4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione
del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641;
5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con
decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la
graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione
di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli
effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e
dell'addizionale di cui alla lettera a);
d) previsione per le regioni della facolta' di non applicare le
tasse sulle concessioni regionali;
e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e
contemporanea abolizione:
1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'articolo 8
del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di
cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della
energia elettrica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1983, n. 131;
4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e
annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui
alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di
trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro
per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto
veicoli a motore da sottoporre alle formalita' di trascrizione,
iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico;
attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di
registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di
trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della
proprieta' di immobili nonche' quelli traslativi o costitutivi di
diritti reali sugli stessi;
g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle citta'
metropolitane di cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n.
142; attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e
locali in rapporto alle funzioni assorbite.
144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di
cui al comma 143, lettera a), sono informate ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) previsione del carattere reale dell'imposta;
b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una
attivita' organizzata per la produzione di beni o servizi, nei
confronti degli imprenditori individuali, delle societa', degli enti
commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e professioni,
dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;
c) determinazione della base imponibile in base al valore
aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio,
con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui
redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio,
dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione della
base imponibile;
1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed
assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla
lettera A) del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile,
riguardante i criteri di redazione del conto economico del bilancio
di esercizio delle societa' di capitali, i costi della produzione di
cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e
b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi erogati
per collaborazioni coordinate e continuative;
2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilita'
semplificata, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la
cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare
delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi per
materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con
esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e
continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del
citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto
di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di
ammortamento;
3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui
all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi,
sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla
produzione;
4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di
cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi,
ai quali non si applica l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo
dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e
dei costi di produzione, esclusi quelli per il personale e per
accantonamenti;
5) per le banche e per le societa' finanziarie, sottraendo
dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la
produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri inerenti
la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;
6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei
premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli
indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecniche
obbligatorie;
7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre
amministrazioni pubbliche, relativamente all'attivita' non
commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle
retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e
continuative;
8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo
dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di
produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e
dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coor-
dinate e continuative;
d) in caso di soggetti passivi che svolgono attivita' produttiva
presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di piu' regioni,
ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione
al costo del personale dipendente operante presso i diversi
stabilimenti ed uffici con possibilita' di correzione e sostituzione
di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle
immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare,
per le aziende creditizie e le societa' finanziarie, in relazione
all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le
imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel
territorio regionale e, per le imprese agricole, in relazione
all'ubicazione ed estensione dei terreni;
e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da
rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei
tributi e dei contributi di cui al comma 143, lettera a), gravanti
sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una
misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e con attribuzione
alle regioni del potere di maggiorare l'aliquota fino a un massimo di
un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pubbliche
dell'aliquota nella misura vigente per i contributi dovuti per il
Servizio sanitario nazionale con preclusione per le regioni della
facolta' di maggiorarla;
f) possibilita' di prevedere, anche in via transitoria per
ragioni di politica economica e redistribuiva, tenuto anche conto del
carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni
dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi
imponibili di cui alla lettera c) per settori di attivita' o per
categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in
relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta lo-
cale sui redditi ancora vigenti per le attivita' svolte nelle aree
depresse;
g) possibilita' di prevedere agevolazioni a soggetti che
intraprendono nuove attivita' produttive;
h) previsione della indeducibilita' dell'imposta dalla base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con
legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la
presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche,
opportunamente integrata;
l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino
alla emanazione della legge regionale di cui alla lettera i)
informata ai seguenti principi:
1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione
finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni
le informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai controlli
e agli accertamenti dell'imposta;
2) previsione della partecipazione alla attivita' di controllo e
accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni,
collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla
stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e notizie
utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte di
accertamento ad essi comunicate;
3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle
singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti
erariali;
m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle
commissioni tributarie;
n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di
sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;
o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di
applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria,
di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della
soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una
percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive a favore delle province al fine di
finanziare le funzioni delegate dalle regioni alle province medesime;
q) attribuzione ai comuni e alle province del potere di istituire
un'addizionale all'imposta regionale sulle attivita' produttive entro
una aliquota minima e massima predeterminata; previsione nel periodo
transitorio di una compartecipazione delle province e dei comuni al
gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; le entrate
derivanti dall'aliquota minima e dalla compartecipazione devono
compensare gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulla
concessione comunale; l'aliquota massima non puo' essere superiore a
una volta e mezzo l'aliquota minima;
r) possibilita', con i decreti di cui al comma 152, di adeguare
la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive in funzione dell'andamento del gettito, e di
ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla
lettera q) e della facolta' di maggiorare l'aliquota di cui alla
lettera e);
s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le
doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
ai tributi erariali aboliti.
145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143,
lettera b), e' finalizzata a controbilanciare gli effetti
redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle
entrate di cui al comma 143, lettera a), e dall'istituzione
dell'addizionale di cui al comma 146 ed e' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e
degli scaglioni di reddito;
b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per
lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per
lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si
determinimo aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di
reddito, in particolare per quelli piu' bassi e per i redditi da
lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni di
lire sara' compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima
non potra' superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non
potranno essere maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro
dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno
maggiorate, con opportune graduazioni in funzione del livello di
reddito in modo che non si determini aumento della pressione fiscale
su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere
sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse
categorie di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in
particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli
di esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di
contribuenti dovranno essere garantiti;
c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per
carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con
figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo
conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre
che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la
famiglia che producono reddito.
146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), e'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo
abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per
l'imposta principale;
b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un
minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;
c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con
riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla
dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei
sostituti di imposta;
d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia
di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato
introito dell'addizionale alla regione;
e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza
in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione.
147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c),
e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi
da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei
flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti
locali;
b) esclusione dell'esercizio della facolta' concessa alle regioni
di maggiorare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei
limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi due
periodi di imposta;
c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello
di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di
lavoro, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso
alla data del 1o gennaio 1997;
d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di
finanziamento della sanita', anche in presenza dei nuovi tributi
regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come
dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale
compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, al netto della quota,
attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;
e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo,
decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive al netto delle
devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma 144
con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore
all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato
dell'eccedenza.
148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al
comma 143, lettera c), e' informata al criterio del riequilibrio tra
le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore
autonomia tributaria secondo modalita' e tempi, determinati di intesa
con le regioni, che tengano conto della capacita' fiscale di ciascuna
di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.
149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al
comma 143, lettera e), e' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di
disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali,
compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel
rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, per quanto attiene alle
fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima,
nonche' alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di
impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di
legittimita' i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta
giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;
c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei
comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente
all'approvazione del bilancio di previsione;
d) attribuzione alle province della facolta' di istituire
un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei
veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e
potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo
gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e
annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della
relativa addizionale provinciale;
2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti
della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;
3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione
delle tasse automobilistiche del compito di provvedere alla
liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, con
obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui
territorio sono state eseguite le relative formalita', le somme
riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione;
e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle
assicurazioni per la responsabilita' civile riguardante i veicoli
immatricolati nelle province medesime;
f) integrazione della disciplina legislativa riguardante
l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504:
1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto
legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta e' la
proprieta' o la titolarita' di diritti reali di godimento nonche' del
diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione
finanziaria;
2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;
3) individuando le materie suscettibili di disciplina
regolamentare ai sensi della lettera a);
4) attribuendo il potere di stabilire una dotazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima
dell'imposta stessa, prevedendo, altresi', l'esclusione del potere di
maggiorazione dell'aliquota per le altre unita' immobiliari a
disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta
sia superiore ad una misura prestabilita;
g) attribuzione ai comuni della facolta', con regolamento, di
escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e di
individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo
urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime
autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa;
possibilita' di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti,
limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo
criteri di ragionevolezza e di gradualita', tenendo conto della
popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti
nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone
del territorio comunale;
h) attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di
prevedere per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al
patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone
determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga
conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico
della disponibilita' dell'area in relazione al tipo di attivita' per
il cui esercizio l'occupazione e' concessa, del sacrificio imposto
alla collettivita' con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa,
e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere
di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione
dell'indennita' da corrispondere, le occupazioni abusive;
i) facolta' di applicazione, per la riscossione coattiva dei
canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni,
delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la
riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei
tributi locali e di altre entrate;
l) attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di
deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della
energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro
l'aliquota massima stabilita dalla legge statale.
150. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 143 sono
adottati sentita, per quelli riguardanti le regioni, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovra'
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,
anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso
la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti
territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie
e dovra', altresi', assicurare l'assenza di effetti finanziari netti
negativi per le regioni e gli enti locali.
152. Per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del
presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito al comma 150.
153. Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di
disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la
propria autonomia tributaria, e' istituito un sistema di
comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali,
secondo i seguenti principi:
a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle
informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei
fini sopra citati;
b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui
alla lettera a), delle modalita' di comunicazione e delle linee guida
per l'operativita' del sistema.
154. Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine
dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con
province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, e'
disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe
d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle
unita' immobiliari e dei relativi criteri nonche' delle commissioni
censuarie, secondo i seguenti principi:
a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla
articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo
criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima
applicazione, e' deliberata entro il 31 dicembre 1997 e puo' essere
periodicamente modificata;
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo
riferimento, al fine di determinare la redditivita' media
ordinariamente ritraibile dalla unita' immobiliare, ai valori e ai
redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di
regimi legali di determinazione dei canoni;
c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle
tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in
applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel
caso di dissenso, la determinazione delle stesse e' devoluta agli
organi di cui alla lettera d);
d) revisione della disciplina in materia di commissioni
censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di
nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di
rappresentativita' tecnica anche delle regioni, delle province e dei
comuni;
e) attribuzione della rendita catastale alle unita' appartenenti
alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei
caratteri specifici dell'unita' immobiliare, del fabbricato e della
microzona ove l'unita' e' sita.
155. Nei regolamenti di cui al comma 154 e' stabilita la data di
decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data
non puo' essere in ogni caso anteriore al 1o gennaio dell'anno
successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi.
156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la
revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali
previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata
soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai
fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere
all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale
per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli
destinati all'attivita' agrituristica, considerando inoltre per le
aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata
frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in
esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra piu'
attivita' economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31
dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo
9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.
157. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del
Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni
di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come
sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828,
ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della
legge 1o dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'articolo 1 della
legge 23 gennaio 1992, n. 34 sono ulteriormente prorogate al 31
dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento delle procedure
sono prorogati al 31 dicembre 1999 per le amministrazioni comunali
che abbiano avviato le procedure previste per i piani di
ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate disposizioni.
158. La regione siciliana provvede con propria legge alla
attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149, con le
limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria
preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle relative
norme di attuazione.
159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle Regioni
ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti.
160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei
redditi di capitale e dei redditi diversi nonche' delle gestioni
individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo
mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi
di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una
puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo
norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante
dall'impiego di capitale;
b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da
cessioni di partecipazioni in societa' o enti, di altri valori
mobiliari, nonche' di valute e metalli preziosi; introduzione di
norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da
nuovi strumenti finanziari, con o senza attivita' sottostanti;
possibilita', anche ai fini di semplificazione, di prevedere
esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;
c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi
fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e
quelle produttive di risultati economici equivalenti;
d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle
partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale
delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali
qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b), con
possibilita' di compensare distintamente le relative minusvalenze o
perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre
il quarto periodo di imposta successivo;
f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui
alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilita' di
optare per l'applicazione di modalita' semplificate di riscossione
dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di
successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera
b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta
possibilita' e' subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i
predetti intermediari;
g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato
maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b)
non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti
mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad
imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto
risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione
esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il
reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento
sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento
dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della
gestione; possibilita' di compensare i risultati negativi di un
periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere
equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con
quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a
seguito di realizzo;
i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli
previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei
medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;
l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di
capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i
medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non piu'
di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed un
massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso,
ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento;
differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di
incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'articolo 47
della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti,
favorendo quelli piu' a lungo termine, trattati nei mercati
regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma
dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte
sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche,
soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita'
commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei
regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti
non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto
legislativo 1o aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione
dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera l),
possibilita' di prevedere l'applicazione di una imposizione
sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed
enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo
unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo
indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi
dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da
partecipazioni qualificate;
n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f)
secondo i medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in
particolare, applicando il livello piu' basso ai redditi di cui alla
lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate,
nonche' a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle
lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di
ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive
afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere
g) e i);
o) introduzione di disposizioni necessarie al piu' efficace
controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la
previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione
delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali
o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con
possibilita' di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio
delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina
contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di
tutte le disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei redditi
di capitale e diversi anche di fonte estera;
p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' con il testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche
necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare
riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio
dello Stato;
q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel
decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare
il predetto coordinamento;
r) possibilita' di disporre l'entrata in vigore dei decreti
legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione.
161. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi per oggetto la modifica organica e sistematica
delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai processi
di organizzazione delle attivita' produttive, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende,
complessi aziendali, partecipazioni in societa' controllate o
collegate, sempreche' possedute per un periodo non inferiore a tre
anni solari, di un regime opzionale di imposizione sostitutiva delle
imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella applicata
alla cessione di partecipazioni qualificate di cui al comma 160,
lettera e);
b) armonizzazione del regime tributario delle operazioni di
conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di
scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per le operazioni poste in
essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti
residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;
c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle
operazioni indicate nella lettera b) nonche' per quelle iscritte a
seguito di operazioni di fusione e di scissione, di un regime di
imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare a
scelta del contribuente ed in alternativa al regime indicato nella
lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera a);
d) esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di
imposizione sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere
precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari disposizioni
volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza
dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti
lettere;
e) individuazione di una disciplina specifica per la riscossione
delle imposte sostitutive di cui alle lettere a) e c), prevedendo la
possibilita' di introdurre criteri di dilazione, eventualmente
differenziati;
f) revisione del trattamento tributario delle riserve in
sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del
codice civile e con i principi contabili in materia di conti annuali;
g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di
natura elusiva indicate nell'articolo 10 della legge 29 dicembre
1990, n. 408, anche in funzione di un miglior coordinamento con le
operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le disposizioni
contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.
162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul
reddito, ai fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e
tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e
razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione
ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a
quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale investito
sara' determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo
conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e
privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;
b) applicazione della nuova disciplina con riferimento
all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve formate con
utili, nonche' del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui
all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sempreche' derivanti da conferimenti in denaro,
effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti
dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30
settembre 1996; possibilita' di limitazioni o esclusioni del
beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per finalita' non
rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o
razionalizzazione dell'apparato produttivo;
c) previsioni di particolari disposizioni per le societa'
costituite dopo il 30 settembre 1996;
d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in
una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla
lettera l) del comma 160;
e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo
l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4
dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta sostitutiva non
superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai
fini della determinazione del reddito imponibile, potra' essere
prelevata a carico delle riserve e per la relativa riscossione
potranno essere previste diverse modalita' di rateazione non
superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;
f) possibilita' di prevedere trattamenti temporanei di favore per
le societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla
quotazione nei mercati regolamentati italiani, consistenti in
riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella
eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b) senza
limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre
periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione;
g) possibilita' di prevedere speciali incentivazioni per favorire
la ricerca e la tecnologia avanzata;
h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad
oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi
nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilita' di apportare
misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare
disparita' di trattamento;
i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli
utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e
con la lettera m) del comma 160; compensazione, ai soli fini della
lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli
altri casi l'ammontare del credito di imposta non potra' essere
superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla societa'
alla cui distribuzione di utili il credito di imposta e' riferito;
l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere
precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla revisione della
disciplina delle ritenute sugli utili di cui e' deliberata la
distribuzione.
163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a 162
deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per
il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate
nette pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
164. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, la parola: "decuplo" e' sostituita dalla
seguente: "ventuplo". Il prospetto dei coefficienti allegato al
predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, e' sostituito
dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. La
disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate
ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per
le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dalla stessa
data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente
alle rendite e alle pensioni si tiene conto del ventuplo
dell'annualita' e si applicano altresi' i coefficienti previsti nel
prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il
valore del multiplo dell'annualita' indicato nell'articolo 46, comma
2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive
modificazioni, nonche' il prospetto dei coefficienti allegato a
quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della
misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui
detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al periodo
precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della
base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le
successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1o gennaio
dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di
variazione.
165. Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o
professioni possono adempiere agli obblighi documentali e contabili
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e agli effetti della
determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo le
disposizioni del comma 166 a condizione che nell'anno solare
precedente:
a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 30
milioni di lire per le attivita' di prestazioni di servizi e
superiore a 50 milioni di lire negli altri casi; a tal fine si tiene
conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel periodo di imposta e,
per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attivita' di
cessioni di beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento
all'attivita' prevalentemente esercitata;
b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se
l'attivita' esercitata e' la rivendita, ovvero a 20 milioni di lire
negli altri casi;
c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo
al netto degli ammortamenti superiore a 50 milioni di lire;
d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori
stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi
previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume
d'affari di cui alla lettera a).
166. Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione
e di certificazione dei corrispettivi, in deroga a quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, le persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni di
cui al comma 165 possono:
a) annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle
operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate
in ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del
mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli
stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Entro la
stessa data e secondo le stesse modalita' devono essere annotati i
compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, entro la data di
presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle
eventuali rimanenze;
b) annotare entro il termine previsto per le liquidazioni
trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo
imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni,
indicando la relativa imposta, nel registro di cui all'articolo 25
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o
nel prospetto di cui alla lettera a); la documentazione degli
acquisti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, arte o
professione, dovra' essere comunque richiesta e conservata ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973;
c) conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la
deduzione ai fini delle imposte sui redditi.
167. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
caratteristiche dei prospetti in cui effettuare le annotazioni di cui
al comma 166 e in cui indicare i dati relativi alle liquidazioni
periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.
168. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa, arti o
professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi 165 e 166
qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui
all'articolo 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, di presumere di non superare nel corso dell'anno i
limiti di cui al comma 165.
169. Qualora uno dei requisiti di cui al comma 165 risulti
eccedente in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli
ivi indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la
pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si
applica se le difformita' risultano prive di rilevanza.
170. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 400, le disposizioni di cui ai commi da 165 a 169 potranno essere
modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti,
per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e dovranno comunque
essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni.
171. Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o
professioni, applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui
redditi secondo le disposizioni dei commi da 172 a 184 se nell'anno
solare precedente:
a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni
di lire; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei
compensi, non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto, percepiti nell'esercizio;
b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al
netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni;
c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori
stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi
previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume
d'affari di cui alla lettera a).
172. Gli adempimenti documentali e contabili di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono semplificati e consistono nell'obbligo:
a) di emettere fattura, per le operazioni effettuate
nell'esercizio di impresa, solo su richiesta del cliente;
b) di conservare le fatture ai sensi dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) di annotare, entro il giorno 15 di ogni mese, nei registri
previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in un
prospetto, che tiene luogo degli stessi, con forme al modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato
ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare complessivo distinto per
aliquota delle operazioni effettuate nel mese precedente; entro la
stessa data e secondo le stesse modalita' devono essere annotati
distintamente gli altri compensi e corrispettivi percepiti, non
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
d) di richiedere e conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
documentazione degli acquisti oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, arte o professione;
e) di presentare un modello di pagamento, approvato con decreto
del Ministro delle finanze, indicante il volume d'affari, il codice
di attivita' e le ulteriori informazioni riportate nel modello, ivi
incluse quelle sulle caratteristiche dell'attivita' svolta, anche ai
fini dell'applicazione degli studi di settore; tale modello tiene
luogo della dichiarazione annuale prevista ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto;
f) di rilasciare, se prescritta, la certificazione dei
corrispettivi.
173. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 171 l'imposta sul
valore aggiunto, eccetto che per le attivita' di cui agli articoli
34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per le quali rimane ferma la relativa
disciplina, e' determinata forfettariamente, in relazione
all'attivita' prevalentemente esercitata, sulla base delle
percentuali sottoindicate, applicate all'imposta corrispondente alle
operazioni imponibili:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per
cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attivita': 60 per cento;
c) esercenti arti e professioni: 84 per cento.
174. Il regime di cui ai commi da 171 a 173 cessa di avere
applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una
delle condizioni di cui al comma 171.
175. I soggetti indicati nel comma 171 possono optare per
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari
dandone comunicazione entro il 31 gennaio ai sensi dell'articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale
anche come opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte
sul reddito, ha effetto fino a quando non e' revocata e comunque per
almeno un triennio.
176. I soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o
professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi da 171 a
173 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attivita' di
cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza nel corso dell'anno
dei requisiti di cui al comma 171.
177. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo e' determinato
forfettariamente e in relazione all'attivita' prevalentemente
esercitata, sulla base delle percentuali di seguito indicate
applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei
compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, nonche' di
quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari se
trattasi di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per
cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attivita': 61 per cento;
c) esercenti arti e professioni: 78 per cento.
178. I soggetti di cui ai commi da 171 a 176 possono liquidare
l'imposta sul reddito delle persone fisiche in apposita sezione del
modello di pagamento, redatto ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi della lettera e) del comma 172; il modello di
pagamento e' utilizzato anche ai fini del versamento del contributo
al Servizio sanitario nazionale. Il presente comma e' applicabile ai
contribuenti che non possiedono altri redditi soggetti all'imposta
sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore ad un
milione di lire e l'imposta e' determinata applicando al reddito di
cui al comma 177 le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto delle detrazioni
di imposta e delle ritenute subite.
179. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le
modalita' ed i termini di presentazione del modello sostitutivo, di
effettuazione delle liquidazioni periodiche e degli acconti delle
imposte sul reddito e del contributo al Servizio sanitario nazionale,
tenendo conto dell'unificazione dei dati e dei versamenti.
180. Qualora uno dei limiti previsti al comma 171 risulti superato
in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli indicati,
si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena
pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si
applica se le difformita' risultano prive di rilevanza.
181. Ai fini delle imposte sul reddito, per evitare salti o
duplicazioni di imposta, nel passaggio dal regime forfettario di cui
ai commi da 171 a 173 a quello ordinario e viceversa, i corrispettivi
e i compensi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno
gia' concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza
nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi
ancorche' di competenza di tali periodi; viceversa quelli che,
ancorche' di competenza del periodo soggetto alla disciplina
forfettaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del
periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei
quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfettario.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di
passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfettario di
cui ai commi da 171 a 173.
182. Nell'ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto
al regime forfettario dei commi da 171 a 173 ad un periodo di imposta
soggetto a regime ordinario, i beni strumentali si considerano
riconosciuti in base ai valori documentati dalle relative fatture di
acquisto, diminuiti delle quote di ammortamento annuali, ed i beni di
magazzino in base ai valori delle fatture di acquisto piu' recenti.
183. In caso di passaggio dal regime forfettario alla disciplina
di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari
l'imposta afferente gli acquisti di beni risultanti da fatture
registrate nei periodi di imposta soggetti a tale ultima disciplina
e' ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano
stati consegnati o spediti nell'anno soggetto a regime forfettario;
l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture
registrate nell'anno soggetto alla disciplina ordinaria e' ammessa in
detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati
nel corso di periodi soggetti a regime forfettario.
184. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi
da 171 a 183 potranno essere modificate o integrate, anche per
particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici
aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi e comunque dovranno essere adeguate alla
progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni.
185. Le disposizioni dei commi da 165 a 184 si applicano a
decorrere dal 1o gennaio 1997.
186. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di unitarieta' e
coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in
materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel
rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.
187. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo
rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all'attivita'
effettivamente esercitata;
b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da
amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine
sociale, per lo svolgimento convenzionato di attivita' esercitate in
conformita' ai propri fini istituzionali;
c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo
associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura
obiettiva connessi all'attivita' effettivamente esercitata, nonche'
sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elu-
sive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli
associati nell'ambito delle attivita' proprie della vita associativa;
d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi
effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei
confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da
attivita' commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante
l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;
f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di
obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe
giustificate dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione
alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di
cui alla lettera d); previsione di bilancio o rendiconto soggetto a
pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive
dell'ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui
redditi;
g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di
trasferimento di beni patrimoniali;
h) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario
con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da
rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusione di opere e all'imposta
sugli spettacoli.
188. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, attraverso un re-
gime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti.
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49.
189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale e' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, escludendo
dall'ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici e le societa'
commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i
partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di
datori di lavoro e le associazioni di categoria, individuando le
attivita' di interesse collettivo il cui svolgimento per il
perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale, anche
nei confronti dei propri soci, giustifica un regime fiscale
agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire anche in modo
indiretto utili;
b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale degli organismi di volontariato
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province
autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative
sociali, con relativa previsione di una disciplina semplificata in
ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata in
ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore sociale
degli stessi;
c) previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di
espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di
principi di trasparenza e di democraticita'con possibili deroghe,
giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare
natura di taluni enti;
d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni
elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;
e) previsione della detraibilita' o della deducibilita' delle
erogazioni liberali effettuate, entro limiti predeterminati, in
favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e degli
enti a regime equiparato;
f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui
redditi, per i proventi derivanti dall'attivita' di produzione o
scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attivita'
occasionali, purche' svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
g) facolta' di prevedere agevolazioni per tributi diversi da
quelli di cui alla lettera f).
190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale e per la solidarieta' sociale, da emanare entro il 31
dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo.
191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e
garantisce, anche con emissione di pareri e deliberazioni, l'uniforme
applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito
di operativita' rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188.
Esso e' tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale.
192. L'organismo di controllo ha, altresi', il compito di
assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attivita'
di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica
attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.
193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure
previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100
miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e
1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti
derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192.
194. E' istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario
per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai
parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni,
gli istituti e quanto non espressamente previsto nei commi da 195 a
203, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
195. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone
fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle
imposte sui redditi. Il contributo e' determinato applicando alla
base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per
l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto testo
unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a lire 7.200.000 0 per cento;
b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento;
c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento;
d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento;
e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento.
196. Dal contributo determinato ai sensi del comma 195 si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:
a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato e per ciascuna delle persona indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o affiliati
indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12;
b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che
per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i
redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione e' rapportata al
periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
197. Il contributo non e' comunque compensabile e non e'
deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o
contributo; l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta
ai sensi del comma 198, rispetto all'importo del contributo dovuto,
puo' essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle
imposte sui redditi dovute dal contribuente.
198. Il contributo straordinario, al netto dell'importo da
trattenere ai sensi del comma 199, deve essere versato, con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, in due
rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente per il
versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della
seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La
liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del
contributo straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono
effettuate anche dai soggetti che prestano l'assistenza fiscale
avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge 30
dicembre 1991, n. 413. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
come sostituito dal decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito
dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si prevede che il
versamento non e' dovuto se di importo non superiore a lire 20.000.
199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi
assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del
citato testo unico delle imposte sui redditi, il contributo e'
trattenuto, in rate di uguale importo, dai soggetti di cui agli
articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti
nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed e' versato
con le modalita' previste per le ritenute sui redditi di lavoro
dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o
nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e
sui compensi corrisposti nel periodo di paga successivo. L'importo
che non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o
per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato agli
interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997.
200. Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle
retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo
1997 siano diversi da quelli che, per l'anno 1996, hanno rilasciato
il certificato previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, si applicano le
modalita' previste dal comma 198. E' fatta salva la facolta'
dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997
l'applicazione delle disposizioni del comma 199, previa consegna,
entro il mese di febbraio 1997, del predetto certificato, in
originale o in copia.
201. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dal citato decreto-legge n. 330 del 1994 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 473 del 1994, relativo all'anno 1996,
sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al
contributo, quello del contributo dovuto, nonche' l'ammontare delle
detrazioni spettanti.
202. I soggetti tenuti al versamento del contributo nonche' i
datori di lavoro devono indicare, nelle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli articoli 1 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e le
modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui
all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione.
203. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano
le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone
fisiche.
204. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
riguardante la sanatoria delle irregolarita' e delle omissioni rela-
tive ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, il contribuente puo' regolarizzare, senza applicazione di
sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sul
valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle
liquidazioni periodiche, provvedendo a versare, entro il termine
perentorio del 30 settembre 1997, l'imposta stessa ed una soprattassa
nella misura del venticinque per cento, del venti per cento o del
quindici per cento, a seconda che la violazione riguardi,
rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con riferimento ai
versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di
dichiarazione annuale senza usufruire delle circostanze attenuanti
previste nel citato articolo 48, le soprattasse di cui al primo
periodo sono ridotte alla meta'. L'applicazione delle disposizioni
di cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento
della soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n. 633
del 1972.
205. Per la regolarizzazione dei versamenti periodici relativi
all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per
cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione della relativa dichiarazione.
206. Per gli omessi versamenti per i quali l'ufficio IVA abbia
provveduto a notificare l'avviso di pagamento o ad eseguire
l'iscrizione a ruolo o se entro il 30 settembre 1997 lo stesso
ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma sesto, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto
dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, si applicano le disposizioni del periodo seguente, a
condizione che il contribuente effettui il versamento previsto entro
trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Per gli
avvisi di pagamento notificati fino alla data di entrata in vigore
della presente legge, il termine per il versamento e' prorogato al 31
gennaio 1997. Se la violazione e' gia' stata constatata o sono
comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
la soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre
1997 e' pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al
venticinque per cento o al venti per cento, rispettivamente, per
ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996.
207. Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai
commi 204, 205 e 206 deve essere effettuato con le modalita' indicate
nell'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini della regolarizzazione di
cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve trasmettere, a pena
di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal pagamento, al
competente ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia
dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza puo'
essere effettuata anche tramite servizio postale, con plico
raccomandato senza busta.
208. Le disposizioni del comma 204 si applicano, fino al 30
settembre 1997, anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per
la riscossione, a condizione che la cartella di pagamento non sia
stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della data
di entrata in vigore della presente legge. In caso di avvenuta
notifica della cartella di pagamento, resta fermo il versamento
dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il
versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio
IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta.
209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte
sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti possono
regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli
omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte,
nonche' dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali
relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995,
provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di
pagamento, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, gli
ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa,
pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque
per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che
l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o
all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli
anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di
cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per
omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo
d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato
l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso
di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della
soprattassa di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Con
decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabilite le modalita' del versamento.
210. Le disposizioni del comma 209 non si applicano per i ruoli
gia' emessi, per i quali sia stata notificata la cartella di
pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di entrata
in vigore della presente legge. Per i ruoli per i quali la cartella
di pagamento sia stata notificata dopo tale data e fino al 30
settembre 1997, si applicano le disposizioni del comma 209 a
condizione che il contribuente versi gli importi rideterminati, in
base a detto comma, alla scadenza della rata. I concessionari della
riscossione sono tenuti a comunicare ai competenti uffici, entro
trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 209, i
relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo
111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle
comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio
degli importi iscritti a ruolo per la differenza.
211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i
sostituti di imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti
al versamento di un importo pari al due per cento dell'ammontare
complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo
2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre 1996, a titolo di
acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Il
predetto ammontare e' comprensivo delle rivalutazioni ed e' al netto
delle somme gia' erogate a titolo di anticipazione alla data di
entrata in vigore della presente legge. Al versamento di cui al
presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' quelli che,
alla data del 30 ottobre 1996, avevano un numero di dipendenti non
superiore a cinque.
212. L'importo indicato al comma 211, da riportare nella
dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa all'anno 1997,
va versato in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre 1997,
con le modalita' prescritte per il versamento delle ritenute sui
redditi da lavoro dipendente.
213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta
alla data del 31 dicembre di ogni anno, e' rivalutato secondo i
criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice
civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il
versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto
corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 1998, fino a concorrenza dello
0,50 per cento di detti trattamenti. Tale limite e' elevato al 2 per
cento per quelli corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2000 ovvero,
se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito
d'imposta e residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto
risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1o gennaio 2000 il
credito di imposta risulta superiore al 2,5 per cento dei trattamenti
residui, l'eccedenza e' utilizzata per il versamento delle ritenute
applicate sui trattamenti la cui corresponsione ha determinato detta
eccedenza.
214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita'
liquide nelle contabilita' speciali o in conti correnti con il
Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono
accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad
avvenuto accertamento che le disponibilita' sui conti medesimi si
sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle
disponibilita' rilevate al 1o gennaio 1997. La cadenza temporale
delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre
dal raggiungimento del predetto limite. Con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15
gennaio 1997, sono disciplinati modalita' e termini degli
accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle
comunita' montane.
215. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 2, commi 3 e 4, le parole "14.550 miliardi" e
"16.205 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "500 miliardi";
b) all'articolo 2, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, e' stabilita, a carico delle Amministrazioni statali,
un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a
quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalita'
di versamento.";
c) all'articolo 2, comma 4, e' aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705
miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento
aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali".
216. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate
all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio
del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di
politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di
riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto
del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove
necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente comma.
217. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1o
gennaio 1997, salvo che non sia espressamente stabilita una diversa
decorrenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996
SCALFARO