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Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e enti con obbligo di iscrizione del personale con rapporto di lavoro dipendente alla Gestione Pubblica
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Datori di lavoro con obbligo di versamento delle contribuzioni minori di cui al comma 2, dell’art. 20, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133
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Lavoratori dipendenti pubblici
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Decreto 282 del 2 maggio 1996
Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e
funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art.
2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Vigente al: 28-12-2013
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
prevede l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l'iscrizione
in apposita gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti
che svolgono abitualmente ancorche' non in via esclusiva, le
attivita' di cui all'art. 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo
unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonche' dei soggetti che svolgono l'attivita' di
incaricato alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11
giugno 1971, n. 426;
Visto l'art. 2, commi 27, 28 e 29, della legge 8 agosto 1995, n.
335, che disciplina i contenuti del connesso obbligo contributivo,
con riferimento alla qualificazione del reddito, alla misura
percentuale della relativa contribuzione, nonche' agli adempimenti
che ai fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed
ai committenti dell'attivita' espletata;
Visto l'art. 2, comma 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
stabilisce, per i soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai
commi 26 e seguenti del medesimo art. 2, l'applicazione esclusiva
delle disposizioni in materia di accesso e calcolo del trattamento
pensionistico previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i
lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza
obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995;
Visto l'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, il compito di definire l'assetto
organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo
di cui ai commi 26 e seguenti del medesimo art. 2, in base alla legge
9 marzo 1989, n. 88, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed
integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica
disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, che
differisce i termini di decorrenza dell'obbligo di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e regolamenta in materia
contributiva;
Ritenuto che relativamente alla definizione del rapporto
assicurativo, in ossequio alle indicazioni contenute nell'art. 2,
comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la disciplina di
tale rapporto si debba tener conto da una parte delle connotazioni di
specificita' delle attivita' considerate, spesso caratterizzate da
precarieta' e dalla esiguita' del reddito prodotto, e dall'altra
dell'esigenza di assicurare l'effettivita' della tutela ai soggetti
gia' in eta' avanzata rispetto alla soglia anagrafica di
determinazione della quiescenza lavorativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 21 marzo 1996;
Ritenuto di non poter accogliere il rilievo formulato dal predetto
consesso relativo alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, in
quanto il riferimento alla misura del 10 per cento non e' meramente
ripetitivo del disposto dell'art. 2, comma 29, della legge 8 agosto
1995, n. 335, ma concerne l'aliquota di computo di cui all'art. 1,
comma 8, della legge stessa;
Ritenuto, altresi', di non poter accogliere il rilievo avanzato
dall'Organo consultivo sulla disciplina della prosecuzione volontaria
di cui all'art. 5 in quanto tale disposizione regola, comunque, gli
effetti che l'obbligo contributivo disciplinato dal presente decreto
determina sul soggetto tenuto all'obbligo predetto che gia' sia stato
ammesso alla presecuzione volontaria presso diversa gestione
obbligatoria;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
eseguita con atto del 22 aprile 1996, n. 9PS/81059;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli iscritti alla
gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2,
comma 26, della predetta legge hanno diritto alla pensione di
vecchiaia, alla pensione di inabilita', all'assegno di invalidita' e
alla pensione ai superstiti, secondo le disposizioni previste per la
gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali di cui
alla legge 2 agosto 1990, n. 233. I trattamenti sono liquidati con il
sistema contributivo e l'aliquota di computo, di cui all'art. 1,
comma 8, della predetta legge n. 335 del 1995, e' stabilita' nella
misura del 10 per cento.
2. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti
per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarita'
di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della
medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui
alla legge n. 233 del 1990, nonche' delle gestioni previdenziali
obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla
liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreche'
in possesso del requisito di eta' di cui all'art. 1, comma 20, della
legge n. 335 del 1995.
3. I contributi versati nella gestione separata per periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della
gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La
liquidazione del supplemento puo' essere richiesta per la prima volta
quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione
e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del
precedente supplemento.
Art. 2.
1. L'iscritto alla gestione separata di cui all'art. 1, qualora
cessa l'attivita' lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo
dell'iscrizione alla predetta gestione, puo' conseguire il requisito
contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di
contributi volontari alla gestione medesima. A tal fine l'iscritto
presenta domanda di autorizzazione all'INPS, il cui accoglimento e'
subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle
disposizioni vigenti in materia nella gestione previdenziale degli
esercenti attivita' commerciali, di cui alla legge n. 233 del 1990 e
successive modificazioni ed integrazioni. Per coloro che esercitano
il diritto alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro la
data del 31 dicembre 2000, tale requisito e' ridotto ad un anno.
2. La contribuzione volontaria di cui al comma 1 e' effettuata, nei
termini e secondo le modalita' stabilite dall'INPS, nella misura
dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attivita'
lavorativa.
Art. 3.
1. Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere
periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le
gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n.
233 del 1990 hanno facolta' di chiedere nell'ambito della gestione
separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e
della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle
condizioni previste per la facolta' di opzione di cui all'art. 1,
comma 23, della legge n. 335 del 1995.
Art. 4.
1. Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente,
dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati o
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1 aprile 1996 per
coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che
svolgono le attivita' lavorative di cui all'art. 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995:
a) in possesso alla medesima data del requisito del
sessantacinquesimo anno di eta', hanno facolta' di iscriversi alla
gestione di cui al presente decreto;
b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del
sessantacinquesimo anno di eta', possono richiedere la cancellazione
dalla gestione.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in
possesso del requisito di sessanta anni di eta' alla medesima data di
cui al comma 1 e che alla cessazione dell'attivita' lavorativa non
conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui
all'art. 3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati
alla gestione, maggiorati dell'interesse di cui all'art. 2, comma 1,
della legge 5 marzo 1990, n. 45.
Art. 5.
1. Fermo restando l'obbligo contributivo alla gestione di cui
all'art. 1, i soggetti gia' autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatorie
possono proseguire tale contribuzione volontaria al fine di
conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a
carico delle predette forme.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 maggio 1996
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU
Il Ministro del tesoro
DINI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 149