Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Congedo parentale Lavoratori dipendenti pubblici Norme Circolari Inps CI 2015
-
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e enti con obbligo di iscrizione del personale con rapporto di lavoro dipendente alla Gestione Pubblica
-
Datori di lavoro con obbligo di versamento delle contribuzioni minori di cui al comma 2, dell’art. 20, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133
-
Lavoratori dipendenti pubblici
Circolare 197 del 2 dicembre 2015
OGGETTO:
Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (G.U. del 23 settembre 2015) recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
SOMMARIO:
Il decreto legislativo n. 148 del 14.9.2015 contiene la nuova disciplina delle integrazioni salariali e dei fondi di solidarietà. Sono abrogate, in tutto o in parte, le leggi n. 164/1975, n. 427/1975, n. 223/1991 e n. 92/2012.
- Le disposizioni generali (titolo I, capo I), valide per la CIGO e la CIGS, prevedono tra le novità più importanti: l’estensione della tutela per l’apprendistato professionalizzante, la revisione dei requisiti soggettivi e dei limiti massimi di durata; l’aumento del contributo addizionale in ragione di un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione ed anche in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà, il termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio.
- Per le integrazioni salariali ordinarie (titolo I, capo II), la nuova disciplina integra anche le norme speciali relative ai settori dell’industria e dell’edilizia e lapidei ma non le norme per il settore agricolo che rimangono in vigore in quanto compatibili con il decreto legislativo.
- Il decreto legislativo in oggetto è in vigore dal 24 settembre 2015. Ai soli fini della presentazione delle domande di CIGO, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di pubblicazione della presente circolare è neutralizzato.
Premessa
Il decreto legislativo in oggetto, che attua i criteri di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), punti da 1) a 8) della legge 10 dicembre 2014, n. 183 con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, racchiude in un unico testo normativo di 47 articoli la nuova disciplina per la cassa integrazione e per i fondi di solidarietà.
Con il predetto decreto legislativo, sono abrogati in tutto o in parte molti provvedimenti normativi che fissano la disciplina delle prestazioni in esame, tra cui la legge 20 maggio 1975, n. 164 (“Provvedimenti per la garanzia del salario”), la legge 6 agosto 1975, n. 427 (“Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia e affini”), la legge 23 luglio 1991, n. 223 (“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”) e da ultimo la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante la “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
Dal punto di vista strutturale il decreto legislativo è suddiviso in quattro titoli rispettivamente rubricati:
- Trattamenti di integrazione salariale (da art. 1 ad art. 25);
- Fondi di solidarietà (da art. 26 ad art. 40);
- Contratti di solidarietà espansiva (art. 41);
- Disposizioni transitorie e finali (da art. 42 ad art. 47).
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte dal Titolo I che riordina, in ossequio alle finalità enunciate dalla legge delega, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni quale strumento di tutela in costanza di rapporto di lavoro.
Nell’ambito del suddetto titolo sono contenute e ridotte ad unità tutte le norme relative sia all’istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria che straordinaria. Il Titolo I è quindi articolato in tre Capi recanti rispettivamente: disposizioni generali (Capo I), la disciplina in materia di integrazioni salariali ordinarie (Capo II), la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie (Capo III).
Per la disciplina attuativa dell’estensione dell’obbligo contributivo CIGO/CIGS ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante e del regime contributivo addizionale, l’Istituto emanerà apposita circolare, nell’ambito della quale verranno fissate, fra l’altro, le modalità di conguaglio della contribuzione dovuta nei mesi decorsi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015 e saranno delineati gli adeguamenti da apportare alla vigente struttura delle dichiarazioni contributive. In questa sede vengono invece fornite le istruzioni per l’adeguamento del regime contributivo CIGO riferito a tutti i lavoratori beneficiari, fatta eccezione per i sopra citati lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
Il titolo I (trattamenti di integrazione salariale) del decreto legislativo reca una serie di disposizioni che costituiscono norme generali per entrambe le forme di integrazione salariale, ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS).
1.1 Lavoratori beneficiari e requisiti soggettivi (artt. 1 e 2)
Gli articoli 1 e 2 definiscono il campo di applicazione soggettivo delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, individuando ilavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario e prevedendo i requisiti soggettivi che devono sussistere in capo al lavoratore per accedere al trattamento.
In particolare, l’articolo 1 dispone che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria possono essere concessi:
- ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante
sempre che alla data di presentazione della relativa domanda di concessione i lavoratori abbiano un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva.
Sono esclusi:
- i dirigenti
- i lavoratori a domicilio
- i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
ESTENSIONE DELLA CIG AGLI APPRENDISTI Una novità introdotta dalla riforma è l’estensione della platea di beneficiari che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ricomprende anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante con le seguenti specificità: - gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria; - gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle soleintegrazioni salariali straordinarie, saranno destinatari di tale trattamento ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale (art. 21, co. 1, lett. B); - gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria. In ragione della finalità anche formativa del contratto di apprendistato, è stabilito altresì che, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato sia prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. |
ANZIANITÀ DI EFFETTIVO LAVORO Altra importante novità riguarda il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoroprevisto dall’art. 1 comma 2, cioè l’anzianità di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. La riforma innova il suddetto requisito sia per quanto riguarda il concetto di anzianità che il relativo campo di applicazione. L’anzianità richiesta, infatti, è di “effettivo lavoro”: si tratta quindi delle giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In analogia con quanto disposto dall’art. 16, co. 1, L. 223/91, sono compresi al suddetto fine i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, (Corte di Cassazione: pronunce n.16235/2002 e n.453/2003) anche i periodi di maternità obbligatoria. Per quanto riguarda il campo di applicazione, per il carattere generale del principio di anzianità di effettivo lavoro, questo requisito si applicherà per la prima volta anche alle integrazioni salariali ordinarie. In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 C.C., conservando il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante. È previsto infine che, nel caso in cui il lavoratore sia addetto ad un’attività appaltata e nel corso dell’appalto passi alle dipendenze di un’altra impresa (subentrante nell’appalto), l’anzianità dei 90 giorni si calcola tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata, a prescindere quindi dal fatto che vi sia stato un mutamento del datore di lavoro |
Nello stesso comma 2 dell’art. 1 si prevede un’eccezione a questo principio generale: infatti, per le sole domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, comprese anche le imprese industriali dell’edilizia e affini e le imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, viene esclusa la verifica del requisito dei 90 giorni di anzianità.
1.2 Misura delle integrazioni salariali (art. 3)
L’art. 3, relativo alla misura del trattamento di integrazione salariale, conferma quanto già previsto dalla precedente normativa riassumendo in un unico articolo una serie di disposizioni contenute in vari provvedimenti normativi stratificatisi nel tempo e contestualmente abrogati dall’attuale decreto legislativo.
Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.
L’orario contrattuale può dunque essere anche superiore a 40 ore settimanali, fermi restando ovviamente i relativi limiti di legge.
L’importo del trattamento è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non può superare per l’anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, che vanno comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e che possono essere concessi per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.
Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Gli importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
971,71 |
914,96 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.167,91 |
1.099,70 |
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
1.166,05 |
1.097,95 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.401,49 |
1.319,64 |
Si allega l’algoritmo di calcolo delle integrazioni salariali (all. 1).
1.3 Durata massima complessiva (art. 4)
In applicazione dei principi della legge delega, sono stati rivisti i limiti massimi di durata degli interventi di integrazione salariale.
Rilevante novità è la previsione, all’art. 4, di un limite massimo complessivo:
per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data (art. 44, co. 2).
Per controllare il limite anzidetto nell’ambito del quinquennio “mobile” si procederà in modo analogo a quanto già in uso relativamente al biennio mobile della CIGO:
si considererà la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, fatto salvo quanto disposto dall’art.22, comma 5. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta.
Si precisa, altresì, che ai soli fini della verifica della durata massima di cui all’art. 4 del decreto legislativo in argomento, il sistema di osservazione del quinquennio mobile non prenderà in considerazione periodi anteriori al 24 settembre 2015.
Esempi:
|
Per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva.
1.4 Nozione di Unità produttiva
Come indicato nel precedente paragrafo, il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di unità produttiva.
Questo concetto organizzativo è adottato dal decreto legislativo 148 come parametro di riferimento per la valutazione di importanti requisiti e limiti che in estrema sintesi, si ritiene utile riepilogare. Il decreto legislativo utilizza la nozione di unità produttiva:
- per definire il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni;
- per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili);
- per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l’incremento del contributo addizionale;
- per radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze.
Appare quindi necessario fornire alcuni elementi e indici che possano indentificare, nell’assetto complessivo di un’impresa, la presenza di una unità produttiva, attraverso anche le disposizioni e le prassi già in uso.
L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.
Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale (Cass. 22.4.2010, n. 9558; Cass. 22.3.2005, n. 6117; Cass. 6.8.2003, n. 11883; Cass. 9.8.2002, n. 12121; Cass. 20.7.2001, n. 9881).
Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti.
Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell’unità produttiva va effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”).
Il numero progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell’elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens.
Nell’ipotesi in cui vi sia un’unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero).
A partire dalla data di emanazione della presente circolare, pertanto, l’apertura di Unità produttiva dovrà essere valorizzata nell’elemento <UnitaOperativa> sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare e sarà aggiornata in tal senso la descrizione del suddetto campo nel manuale di compilazione Uniemens e nell’allegato tecnico. Risulta, pertanto, superata ogni diversa indicazione fornita al riguardo.
Sarà cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento <UnitaOperativa>.
Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli Operatori delle Strutture territoriali.
In fase di prima applicazione, in attesa della completa implementazione delle modifiche sopra descritte, ai fini della istruttoria delle nuove istanze, si considerano Unità produttive quelle dichiarate dall’azienda nella domanda di concessione della CIG.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni della completa gestione delle unità produttive, dal censimento, alla validazione e all’esposizione nelle domande di concessione della CIG e dei flussi UNIEMENS.
1.5 Contribuzione addizionale (art. 5)
In ossequio all’articolo 1, comma 2, lettera a) punto 5) della legge delega che contempla tra i principi e i criteri direttivi la previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici dei trattamenti, l’articolo 5 stabilisce l’applicazione di un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non più commisurato all’organico dell’impresa - quindi sulla base di un criterio dimensionale - ma connesso all’effettivo utilizzo del trattamento. Il contributo addizionale quindi è maggiore in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare, la misura del contributo è pari a:
a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.
La rimodulazione del contributo addizionale va ovviamente posta in collegamento con quanto è previsto in merito alla riduzione della contribuzione ordinaria.
Tale contributo non è dovuto per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili, nonché dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall’art. 8, comma 8 bis, della Legge n. 160 del 20 maggio 1988, nonché dalle aziende che ricorrono ai trattamenti di cui all’art. 7, comma 10 ter, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Inoltre, il contributo addizionale non sarà dovuto dalle imprese che, sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio di impresa, possono accedere, sussistendone i presupposti, dal 1 gennaio 2016 al trattamento di CIGS. Infatti, l’art. 8, comma 8 bis, della legge n. 160/88 nell’individuare il campo di applicazione delle imprese escluse dal contributo addizionale fa riferimento ad imprese sottoposte a “procedura concorsuale”.
Come anticipato in premessa, con separata circolare verranno disciplinate le modalità applicative e il nuovo regime di calcolo del contributo addizionale, anche con riguardo alla sua decorrenza.
1.6 Contribuzione figurativa (art. 6)
Viene confermato che i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la relativa misura. Per detti periodi la contribuzione figurativa si calcola sulla base della retribuzione globale cui si riferisce l’integrazione salariale.
1.7 Modalità di erogazione e termine per i conguagli e il rimborso delle prestazioni (art. 7)
Come già in passato, di regola, viene stabilito che il pagamento delle integrazioni salariali venga effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. L’impresa provvederà a porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso mediante l’invio di un flusso UNIEMENS regolarizzatore riferito all’ultimo mese di attività.
Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIEMENS) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.
Per i trattamenti già autorizzati il cui periodo di integrazione salariale si conclude prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Per “provvedimento di concessione” si intende la delibera dell’INPS territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie. A tal riguardo, si sottolinea che ad ogni istanza di CIGO o ad ogni decreto di concessione CIGS/contratto di solidarietà dovrà corrispondere, da parte delle sede INPS, un’unica autorizzazione relativa all’intero periodo per ogni unità produttiva interessata.
Tale nuova previsione di decadenza rende pertanto non più attuali i chiarimenti diramati dall’Istituto con circ. n. 155/2002, punto 1, e mess. n. 49 del 15.1.2003.
Entrata in vigore del decreto: 24/09/2015 Esempio 1:
Esempio 2:
Esempio 3:
In sintesi, i sei mesi decorrono dalla data posteriore tra: - data di entrata in vigore del decreto legislativo - data del provvedimento di concessione (delibera INPS o decreto CIGS) - fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio a credito dell’azienda non sarà più operabile né su denunce ordinarie né su flussi di regolarizzazione. |
Nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, qualora la stessa abbia richiesto un trattamento ordinario d’integrazione salariale, la sede dell’INPS territorialmente competente potrà autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, la competenza all’autorizzazione del pagamento diretto da parte dell’INPS rimane radicata in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le procedure attualmente in uso.
Il pagamento diretto relativo alle integrazioni salariali ordinarie potrà essere ammesso solamente laddove vengano provate difficoltà finanziarie dell’impresa tramite la presentazione, alla competente sede INPS, della documentazione di cui all’allegato 2.
Tale modalità di erogazione delle prestazioni può essere richiesta dall’azienda anche al momento della presentazione della domanda di CIG e stabilita nello stesso provvedimento di concessione, salvo ovviamente il successivo invio della relativa modulistica (mod. SR41).
I modelli SR41 devono essere trasmessi telematicamente all’Istituto; i medesimi modelli, in forma cartacea, devono essere fatti firmare dall’azienda ai lavoratori beneficiari delle prestazioni in quanto contengono dichiarazioni di responsabilità degli stessi in merito ai dati riportati. I moduli cartacei devono essere conservati dall’azienda.
Dalla data di pubblicazione della presente circolare, nel campo data di assunzione del quadro B del suddetto modello SR41, deve essere esposta la data di ingresso del lavoratore nell’unità produttiva ai fini della verifica del requisito di cui all’art. 1 comma 2.
1.8 CIG e malattia
L’art. 3, comma 7 della riforma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia.
In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi si ritiene di poter confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall’Istituto e che di seguito si riporta.
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:
se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
1.9 Condizionalità e politiche attive del lavoro (art. 8)
L’art. 8 stabilisce che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 150/2015 e a tal riguardo verrà creata un’apposita sezione in banca dati percettori (BDP) per la condivisione dei dati con le altre amministrazioni interessate. Infatti, i suddetti lavoratori, in base alla riforma, dovranno essere convocati dal centro per l'impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato.
I commi 2 e 3 dell’art. 8 ripropongono le abrogate disposizioni (v. art. 46, co. 1 lett. L) di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 8 L. 160/88 e quindi, come in passato, il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. La giurisprudenza ha chiarito che il divieto di cumulo (esplicantesi secondo le varie forme dell’incumulabilità parziale o assoluta di cui alle casistiche in circ. 130/2010), si riferisce anche alle attività iniziate prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione.
Il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale, qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa: a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con circ. n. 75/2007 e n. 57/2014 riferiti all’abrogata disciplina (art. 8 co. 5, L. 160/88) il cui contenuto è stato, come detto, recepito nell’art. 8, comma 3, del decreto in oggetto.
Viene al riguardo riprodotta la disciplina semplificatoria che prevede come ai fini di tale comunicazione valgano le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro (v. circ. n. 57/2014 citata), la quale viene altresì estesa alle comunicazioni a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM), valide quindi anch’esse ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione dello svolgimento di altra attività lavorativa durante le integrazioni salariali.
2. INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Il Capo II del Titolo I del decreto legislativo riordina la normativa relativa alle integrazioni salariali ordinarie unificando in un’unica disciplina le abrogate disposizioni relative ai settori dell’industria e dell’edilizia e lapidei, per i quali, comunque, vengono mantenute le relative specificità. Viceversa, per il settore agricolo, restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni, per quanto compatibili con il presente decreto (art. 18).
La nuova disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma.
Il principio generale, introdotto dall’art. 44, comma 1 del decreto legislativo in esame, comporta che la nuova disciplina si applica a tutte le domande di CIGO presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data.
In queste ultime ipotesi, non è comunque richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo e rimangono le modalità di presentazione della domanda come regolate nella precedente disciplina.
Si precisa inoltre che continuano ad applicarsi le disposizioni della preesistente disciplina relativamente ai trattamenti già richiesti antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo, anche con riferimento ai periodi di CIGO successivi a tale data.
Si conferma che i trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l’INPS, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (art. 9).
2.1 Aziende destinatarie
L’art. 10 illustra l’ambito di applicazione oggettivo delle imprese soggette alla disciplina e ai relativi obblighi contributivi in materia di integrazione salariale ordinaria, riunendo in un’unica elencazione le aziende dei vari settori.
Le integrazioni salariali ordinarie, pertanto, si applicano a:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota n. 5359 del 9 novembre 2015, l’ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni rimane immutato. Difatti, nonostante l’avvenuta abrogazione dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, riportante elencazione delle imprese escluse dall’applicazione della cassa integrazione guadagni, la tutela dei lavoratori delle imprese operanti nei settori di cui al sopra citato articolo 3, risulta essere già assicurata dai fondi di solidarietà bilaterali di settore ovvero, in mancanza, dal fondo di solidarietà residuale, istituiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 92/2012, in funzione delle prospettive di adeguamento fissate dal decreto legislativo n. 148/2015.
2.2 Causali
L’articolo 11 enuncia le causali in forza delle quali è dovuta l’integrazione salariale ordinaria ai dipendenti delle imprese di cui all’articolo 10 sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto:
a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
Pertanto, le causali denotano ancora che la CIGO è un ammortizzatore al quale si può ricorrere per crisi di breve durata e di natura transitoria. Il requisito della transitorietà della causale, e quindi della ripresa della normale attività lavorativa, è rimarcato dal quadro generale della riforma - che prevede, anche per le integrazioni salariali straordinarie, il venir meno degli interventi per quei casi in cui le aziende cessino l’attività produttiva - nonché da specifiche previsioni, quale quella di cui all’art. 2, co. 4 che presuppone la ripresa della normale attività lavorativa per la proroga del periodo di apprendistato.
Un maggiore approfondimento sulle causali e i relativi indici di valutazione, sarà contenuto nell’emanando decreto di cui all’art. 16, co. 2, che guiderà le sedi dell’Istituto nell’azione concessiva della CIGO in seguito all’abolizione della commissioni provinciali a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Nel periodo transitorio, prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al richiamato art. 16, le Commissioni continueranno a decidere sulle istanze, in base dei principi e delle casistiche di cui al regime previgente.
2.3 Durata
Riguardo alla durata viene confermata la preesistente disciplina normativa, ovvero il limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile.
Ai fini del computo del suddetto limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015, non essendo modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile di integrazioni salariali ordinarie.
Ai suddetti fini si applica la circolare n. 58 del 28/04/2009 che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.
Come in passato, l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo in argomento prevede per le imprese elencate dall’art. 10, lett. da a) a l), che gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono computati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio.
Per il carattere speciale di questa regola di computo relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della CIGO, si ritiene che la stessa non possa essere estesa alla valutazione del limite complessivo delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile.
Sempre l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo prevede una eccezione di questa regola di computo relativamente alle imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n), ed o) del decreto stesso.
In base a questa eccezione finale, per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione), si computano nel limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile anche gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili.
La caratteristica di “evento oggettivamente non evitabile” è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore.
Inoltre, in conformità al principio e criterio direttivo della legge delega relativo alla revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento (art. 1, co. 2, lett. a, punto 4), una rilevante novità è prevista al comma 5 dell’art. 12: ovvero, entro i limiti massimi di durata della CIGO, «non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.»
A tal fine, con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale l’impresa dovrà comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
RIEPILOGO LIMITI DURATA CIGO E REGIME INTERTEMPORALE Nel voler effettuare un riepilogo dei limiti di durata CIGOsi evidenzia inoltre che, oltre i suddetti limiti, sussiste anche il limite generale di durata massima complessiva di cui all’art. 4 e quindi, riassumendo, i periodi di CIGO autorizzati dovranno rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni: - non superamento delle 52 settimane di CIGO nel biennio mobile; - ore di CIGO autorizzate non eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda; - non superamento di 24 (o 30 per il settore edile) mesi nel quinquennio mobile considerati anche eventuali periodi di integrazioni salariali straordinarie. A tal riguardo si evidenzia che l’art. 44, co. 2, prevede che i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. Esempi di calcolo in base alla data di presentazione dell’istanza e al periodo autorizzato: A) domanda CIGO presentata il 14.9.2015 Periodo autorizzato: 31.8.2015/31.10/2015 - limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l’intero periodo rientra nel computo - limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015 - limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: non si considerano le ore autorizzate per l’intero periodo. B) domanda CIGO presentata il 28.9.2015 Periodo autorizzato: 31.8.2015/31.10/2015 - limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l’intero periodo rientra nel computo - limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015 - limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: si considerano le ore autorizzate relative al periodo 24.9.2015/31.10.2015. |
2.4 Contribuzione
All’articolo 13, in materia di contribuzione ordinaria, viene stabilita una riduzione e rimodulazione degli oneri contributivi ordinari finalizzati al finanziamento dell’istituto e una distinzione degli stessi tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo, alla luce del criterio contenuto nella legge delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) punto 6).
ALIQUOTE CONTRIBUZIONE ORDINARIA CIGO a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti; b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti; c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile; d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei; e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti; f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti. |
Le nuove misure contributive si applicano a far tempo dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015. Pertanto, a partire dal mese di settembre 2015, opereranno le aliquote di contribuzione ordinaria nella misura definita dall’articolo 13 del predetto decreto. Eventuali differenze a credito delle aziende saranno definite secondo la prassi in uso.
Anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante la contribuzione ordinaria di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (cfr. par. 1.1) ha la medesima decorrenza (settembre 2015). I profili procedurali concernenti le modalità di denuncia e versamento di detta contribuzione saranno illustrati in una apposita circolare di prossima emanazione.
2.5 Procedimento di presentazione della domanda e concessione
Per quanto riguarda la preventiva fase di informazione e consultazione sindacale la riforma non prevede innovazioni sostanziali.
Si segnala tuttavia che l’art. 14 comma 1 della riforma, non richiama esplicitamente l’associazione territoriale cui l’impresa aderisce in materia di consultazione aziendale.
Si ritiene che pur nella nuova formulazione la norma non precluda all’impresa di conferire mandato alle associazioni territoriali in base ai principi generali di rappresentanza.
Il procedimento di presentazione della domanda presenta, invece, importanti novità, destinate ad avere un significativo impatto operativo.
La domanda, infatti, in base all’art. 15, deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
Circa i termini di presentazione dell’istanza all’INPS, è previsto il nuovo termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Nel computo del predetto termine, secondo i principi generali, si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Circa il nuovo termine di presentazione di 15 giorni si veda anche il regime di decorrenza descritto al paragrafo 3.
L’istanza, da inviarsi in via esclusivamente telematica, deve quindi pervenire entro il suddetto termine: nei casi di tardiva presentazione l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.
Peraltro, i limiti interni fissati nell’ambito della revisione delle durate, che prescrivono di non superare, con l’autorizzazione, un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, e il controllo sull’anzianità lavorativa (v. art. 1), impongono informazioni dettagliate sui lavoratori dell’unità produttiva interessata dalla CIGO.
Pertanto, in considerazione dell’immediata entrata in vigore del decreto, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l’Istituto consente l’invio in allegato alla domanda di un file in formato CSV contenente le informazioni relative ai lavoratori precedentemente indicate.
Tale allegato, in via transitoria, potrà essere trasmesso anche successivamente all’invio della domanda e dovrà essere compilato rispettando lo schema dati pubblicato sul sito internet www.inps.it.
L’istruttoria dell’istanza da parte dell’Istituto potrà avere inizio, comunque, solamente dopo la ricezione del suddetto allegato.
Ciò al fine di consentire che le istanze presentate dall’azienda siano complete, sin dalla data di entrata in vigore del decreto - per eventi successivi a tale data - dell’elenco dei lavoratori con i dati necessari in base alle innovazioni introdotte dalla riforma.
In particolare, in attesa dell’implementazione dei controlli automatizzati, la sede competente all’istruttoria dovrà verificare il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro secondo i criteri descritti al par. 1.1), per quei lavoratori che, in base ai dati forniti col predetto tracciato, risultino avere un’anzianità nell’unità produttiva inferiore al semestre.
Circa il termine di presentazione delle istanze è considerato, in attesa dell’implementazione delle procedure informatiche, come data di decorrenza del trattamento il lunedì della prima settimana richiesta.
Qualora il primo giorno di sospensione non coincida con il lunedì, l’azienda, ai fini dell’osservanza dei termini perentori di presentazione dell’istanza, potrà indicare la diversa decorrenza con separata autocertificazione.
Altra importante novità riguarda la competenza a decidere circa la concessione delle integrazioni salariali ordinarie: infatti, anche nell’ottica di una semplificazione delle procedure, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie saranno concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente.
Pertanto, dalla suddetta data, i direttori di sede (o dirigente delegato) avranno l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO. La fase istruttoria continuerà a seguire lo stesso iter e ad avvalersi delle medesime procedure già esistenti.
È demandata ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la definizione dei criteri di valutazione delle domande di concessione, cui seguiranno ulteriori istruzioni alle Sedi.
Infine, per quanto riguarda la competenza circa i ricorsi amministrativi e il relativo iter procedurale, nulla è innovato dall’art. 17.
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Il Capo III del Titolo I è dedicato al trattamento straordinario di integrazione salariale.
L’articolo 19 ribadisce che i trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l’INPS, ex art. 37 della legge n. 88/89.
In merito alle aziende destinatarie, alle causali integrabili, al rimborso del TFR su CIGS, alla durata delle integrazioni, alla disciplina della contribuzione, nonché al procedimento, si rimanda alle Circolari n. 24 del 5.10.2015 e n. 30 del 9.11.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Contribuzione CIGS
Viene confermata l’attuale aliquota di contribuzione ordinaria pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell’impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore.
Inoltre, a carico delle imprese o dei partiti politici autorizzati alle integrazioni salariali straordinarie è stabilito il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015 (cfr. par. 1.5).
Come anticipato in premessa, la disciplina attuativa dell’estensione dell’obbligo contributivo CIGS ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante e del regime contributivo addizionale riferito a tutti i beneficiari sarà definita con apposita circolare, nell’ambito della quale verranno fissate, fra l’altro, le modalità di conguaglio della contribuzione dovuta nei mesi decorsi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015 e saranno delineati gli adeguamenti da apportare alla vigente struttura delle dichiarazioni contributive.
3. Decorrenza delle nuove disposizioni
Il decreto legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23.9.2015, è entrato in vigore il 24.9.2015.
In base all’art. 44, comma 1, «quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.»
Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.
Per quanto riguarda la CIGO, a decorrere dal 1° gennaio 2016 i trattamenti sono concessi dalla sede dell'INPS territorialmente competente.
Come già precisato al paragrafo 2) alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riforma, ma aventi ad oggetto eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa antecedenti o iniziati prima del 24 settembre 2015, non si applica il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro e le nuove modalità di presentazione della domanda stessa, introdotte dalla riforma.
Ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di pubblicazione della presente circolare (2 dicembre 2015) è neutralizzato. Conseguentemente per gli eventi intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, i 15 giorni utili per la presentazione della domanda si computano, secondo il criterio già chiarito al par.2.5), dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Neutralizzazione termini presentazione domanda Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda è la data di pubblicazione della presente circolare.
Esempio: data entrata in vigore decreto: 24/09/2015 data pubblicazione circolare: 2/12/2015 periodo neutralizzato: dal 24/09/2015 al 2/12/2015 sospensione/riduzione: dal 28/9/2015 al 28/10/2015 termine di scadenza per la presentazione dell’istanza: 17.12.2015 Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa occorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, troverà applicazione la disciplina così come riformata dalla novella legislativa. Quindi i 15 giorni si computano, secondo il criterio già chiarito al par.2.5), dalla data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Per gli eventi iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto restano confermate le precedenti disposizioni (entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro) Esempio: data entrata in vigore decreto: 24/09/2015 data pubblicazione circolare: 2/12/2015 periodo neutralizzato: dal 24/09/2015 al 2/12/2015 sospensione/riduzione: dal 21/09/2015 al 18/12/2015 termine di scadenza per la presentazione dell’istanza: 25/10/2015 |
Infine, facendo seguito al messaggio 5919 del 24 settembre, si allega (all. 3) una nuova versione del tracciato CSV relativo ai lavoratori dell’unità produttiva che sostituisce la precedente versione dello stesso. Tali dati dei lavoratori dell’unità produttiva forniti dall’azienda richiedente la CIGO, saranno utili per il calcolo del limite di cui all’art. 12 comma 5, secondo l’algoritmo di calcolo esposto in calce al tracciato stesso.
Il Direttore Generale
Cioffi
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Circolare 210 del 31 dicembre 2015
OGGETTO:
Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016.
SOMMARIO:
Si descrivono le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2016 e le attività correlate.
Premessa
Con la presente circolare si comunica che l’Istituto ha provveduto ad effettuare le operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2016.
Tali attività sono finalizzate:
ad attribuire la rivalutazione per l’anno 2015, in misura definitiva, e per l’anno 2016, in misura provvisoria, sulle pensioni e sulle prestazioni assistenziali;
ad attribuire la rivalutazione definitiva sulle indennità degli invalidi civili, dei sordomuti, dei ciechi civili e sugli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1° categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche;
ad effettuare i conguagli relativi alle pensioni e alle ritenute erariali;
ad attribuire in via provvisoria le prestazioni collegate al reddito, ove spettanti, ovvero ad applicare le trattenute di legge, sulla base delle ultime dichiarazioni rese dagli aventi titolo e registrate negli archivi informatici;
per le pensioni delle gestioni private, a impostare le variazioni di importo in considerazioni delle scadenze e delle variazioni memorizzate sulla prestazione.
Si illustra di seguito il dettaglio delle attività svolte in sede di rinnovo delle pensioni per l’anno 2016.
1 Regole per la rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2015 e 2016
Ai sensi dell’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013, per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici attribuita in base al meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:
nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 45 per cento, per gli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia d’importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, comprensivo quindi dell’indennità integrativa speciale.
2 Criteri di rivalutazione delle pensioni
La rivalutazione viene quantificata con i criteri di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che il calcolo della rivalutazione automatica sia effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le pensioni erogate dall’INPS (ad esclusione delle prestazioni di categoria VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VESO92, VESO33, VOST, INDCOM, CL) e le pensioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, per le quali l’Ente erogatore ha indicato l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata.
Per i trattamenti degli Enti diversi da INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo GP1AV35N di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004.
3 Perequazione definitiva delle pensioni per l’anno 2015
Il decreto del 19 novembre 2015, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie Generale -n. 280 del 1° dicembre 2015 (allegato 1), fissa nella misura dello 0,2 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2015, e nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2016.
3.1 Indice di rivalutazione definitivo delle pensioni, degli assegni e delle pensioni sociali per il 2015
Come di consueto, prima di procedere all’adeguamento delle pensioni per l’anno successivo, è stato effettuato il consolidamento degli importi spettanti a ciascun soggetto sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo per l’anno precedente.
Infatti, la rivalutazione dell’anno successivo viene effettuata sulla somma dei trattamenti spettanti al medesimo soggetto a dicembre dell’anno precedente, come determinata in base ai consueti criteri rammentati al precedente punto 2.
Il decreto del 20 novembre 2014, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 280 del 2 dicembre 2014, aveva fissato nella misura dello 0,3 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2015.
L’art. 1 del citato decreto del 19 novembre 2015 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 è determinata nella misura dello 0,2 per cento dal 1° gennaio 2015.
La tabella sottostante riporta i coefficienti di rivalutazione per l’anno 2015, sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo:
dal |
Fasce trattamenti complessivi |
% indice perequazione da attribuire |
% di aumento |
Importo trattamenti complessivi |
1° gennaio 2015 |
Fino a 3 volte il TM |
100 |
0,200 % |
fino a € 1.502,64 |
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
oltre € 1.502,64 e fino a € 1.502,79 garantiti 1.505,65 |
||
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM |
95 |
0,190 % |
oltre € 1.502,64 e fino a € 2.003,52 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
oltre € 2.003,52 e fino a € 2.004,32 garantiti 2.007,33 |
||
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM |
75 |
0,150 % |
oltre € 2.003,52 e fino a € 2.504,40 |
|
Fascia di Garanzia* |
Importo garantito |
oltre € 2.504,40 e fino a € 2.505,65 garantiti 2.508,16 |
||
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM |
50 |
0,100 % |
oltre € 2.504,40 e fino a € 3.005,28 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
oltre € 3.005,28 e fino a € 3.005,58 garantiti 3.008,29 |
||
Oltre 6 volte il TM |
- |
0,090% |
nessun tetto di importo |
*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
Una volta rideterminato l’importo di pensione definitivo spettante a dicembre del 2015, si è provveduto ad attribuire la rivalutazione provvisoria per l’anno 2016.
3.2 Valore del trattamento minimo, degli assegni vitalizi delle pensioni e degli assegni sociali
Si riportano di seguito i valori definitivi del 2015, rammentando che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza |
Trattamento Minimo |
Assegni Vitalizi |
Pensioni Sociali |
Assegni Sociali |
1° gennaio 2015 |
501,89 |
286,09 |
369,26 |
448,07 |
Importi annui |
6.524,57 |
3.719,17 |
4.800,38 |
5.824,91 |
3.3 Applicazione per il 2015 degli incrementi previsti dalla legge 109/2015 (sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale)
Come già indicato al punto 3.2 della circolare 125/2015, per il 2015, a titolo di rivalutazione in applicazione della legge 109/2015, alla perequazione già riconosciuta in via provvisoria da gennaio 2015 è stata aggiunta una rivalutazione pari al 20% di quella attribuita negli anni 2012 e 2013.
Sulla scorta dell’indice definitivo di perequazione in argomento sono stati rideterminati gli aumenti spettanti, per l’anno 2015, in applicazione della legge 109/2015 (sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale).
Si rammenta che per pensione si intende il cumulo di tutti i trattamenti che fanno capo allo stesso soggetto.
Pertanto, alle pensioni il cui importo a dicembre 2011 è risultato superiore a tre volte il trattamento minimo ed inferiore a sei volte il predetto limite, è stato rideterminato l’importo di pensione 2015 spettante sulla base della citata sentenza applicando per gli anni 2012 e 2013, un indice di rivalutazione pari al 20% della percentuale di perequazione prevista per la fascia di importo nel quale si colloca la pensione; all’importo 2013 così calcolato è stata applicata la normale perequazione per il 2014 e per il 2015.
3.4 Titolari di assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi
L’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 65/2015, convertito in Legge n. 109/2015, ha stabilito che ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
Pertanto la rivalutazione prevista dalle disposizioni citate non sono state applicate sulle pensioni i cui intestatari risultano titolari di un trattamento riferibile a cariche elettive.
Tali pensioni:
se appartenenti all’assicurazione generale obbligatoria, sono state evidenziate in procedura GAPNE con il valore 1 nel campo GP1FREQ3;
se appartenenti ai Fondi Speciali, sono state evidenziate con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R; il campo CIDEMIN è stato compilato con il valore 171. Si precisa che per tali categorie è sono stato posto in pagamento lo stesso importo del 2014, con il solo aggiornamento dell’importo dovuto alla perequazione definitiva del 2015;
se appartenenti alle gestioni pubbliche e di spettacolo e sportivi professionisti, sono state poste in pagamento per l’anno 2016 con lo stesso importo previsionale dell’anno 2015;
3.5 Conguaglio delle differenze
In applicazione del valore definitivo sopra indicato, sono state calcolate le differenze corrisposte nel corso dell’anno 2015 sulla base del maggior indice di rivalutazione attribuito in via provvisoria.
L’art. 1, comma 288, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto la sospensione del recupero della predetta differenza di perequazione.
Si precisa che sono stati sospesi i soli debiti relativi al differenziale di perequazione, mentre i debiti ad altro titolo, relativi ad eventuali differenze di pensione per l’anno 2015, accertate durante le operazioni di rinnovo saranno trattenuti con le regole ordinarie.
In merito alle modalità operative, si chiarisce che l’operazione è stata effettuata eliminando i conguagli di perequazione dalle disposizioni di pagamento già impostate per l’invio agli Enti pagatori, con il conseguente ricalcolo dell’importo netto a pagare a favore del beneficiario.
Il recupero della differenza di perequazione era stato impostato in due rate mensili (gennaio e febbraio) se di importo superiore a 6,00 euro, e in unica soluzione sulla rata di gennaio se inferiore al predetto importo.
In particolare, per le pensioni delle gestioni private, sono stati espunti dalla cedola di gennaio:
ilconguaglio di pensione a debito, imponibile IRPEF, codificato in GP8MD42 con il valore 525;
ilconguaglio di pensione a debito, non imponibile IRPEF, codificato in GP8MD42 con il valore 527.
Nel caso in cui sulla stessa pensione, ovvero sullo stesso mandato unificato relativo a più pensioni delle gestioni private, fossero presenti entrambe le tipologie di conguaglio, è stato eliminato il solo conguaglio di tipo 525.
Nel caso di plurititolare con conguagli della stessa tipologia 525 o 527, sono stati eliminati i conguagli con lo stesso codice.
Pertanto, nei casi indicati, il differenziale di perequazione recuperato sulla mensilità di gennaio sarà restituito con la mensilità di febbraio
4 Perequazione per l’anno 2016
4.1 Perequazione delle pensioni, degli assegni vitalizi, degli assegni e delle pensioni sociali
L’art. 2 del decreto ministeriale di cui al paragrafo 3 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 è determinata in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2016, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Pertanto, i valori provvisori dell’anno 2016 sono identici a quelli definitivi dell’anno 2015 riportati al precedente paragrafo 3.2.
In assenza di rivalutazione per l’anno 2016, ai destinatari della disposizione sarà quindi posto in pagamento un importo di pensione pari a quello spettante in via definitiva a gennaio 2015, salvo variazioni intervenute a titolo diverso dalla perequazione nel corso dell’anno 2015.
4.2 Tabelle importi e limiti di reddito
In allegato 4 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito.
4.3 Applicazione per il 2016 degli incrementi previsti dalla legge 109/2015 (sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale)
Per le pensioni il cui importo a dicembre 2011 è risultato superiore a tre volte il trattamento minimo ed inferiore a sei volte il predetto limite, è stato rideterminato l’importo di pensione 2016 spettante sulla base della citata sentenza applicando per gli anni 2012 e 2013, un indice di rivalutazione pari al 50% della percentuale di perequazione prevista per la fascia di importo nel quale si colloca la pensione; all’importo 2013 così calcolato è stata applicata la normale perequazione per il 2014 e per il 2015.
Per le pensioni di gestione privata l’importo così determinato è stato memorizzato nel campo GP1AV82E e utilizzato per il calcolo del 2016.
Per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti l’importo determinato con i criteri sopra esposti è stato memorizzato nella maschera “consultazione importi base” ed applicato per il calcolo del 2016.
Pertanto, pur in assenza di rivalutazione per l’anno 2016, ai destinatari della disposizione sarà posto in pagamento un importo di pensione superiore e diverso da quello spettante in via definitiva a gennaio del 2015, salvo variazioni intervenute a titolo diverso dalla perequazione nel corso dell’anno 2015.
A partire dall’anno 2016 la somma attribuita a titolo di rivalutazione in applicazione della legge 109/2015 diventa parte integrante della pensione, e sarà quindi oggetto della rivalutazione complessivamente dovuta dal 2017.
5 Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all’articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (maggiorazioni sociali)
Ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della legge 127/2007, il limite di reddito annuo per l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
Pertanto, per gli anni 2015 e 2016 il limite di reddito personale per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari a euro 8.298,29 mentre il limite di reddito coniugale è pari a euro 14.123,20
Si ricorda che il comma 4 dell’art. 5 della legge 127/2007 stabilisce che, qualora erogata, la somma aggiuntiva prevista al comma 1 del medesimo art. 5 (cosiddetta 14a), costituisce reddito per un importo pari a 156,00 euro ai soli fini dell’attribuzione delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448.
6 Contributo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Si forniscono gli importi, utilizzati in via definitiva per l’anno 2015 e in via provvisoria per il 2016, per l’applicazione del contributo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Fasce di importo |
% |
2015 |
2016 |
||
da |
a |
da |
a |
||
Fino a 14 volte il TM annuo |
0 |
0,00 |
91.343,98 |
0,00 |
91.343,98 |
Da 14 a 20 volte il TM annuo |
6 |
91.343,99 |
130.491,40 |
91.343,99 |
130.491,40 |
Da 20 a 30 volte il TM annuo |
12 |
130.491,41 |
195.737,10 |
130.491,41 |
195.737,10 |
Oltre 30 volte il TM annuo |
18 |
195.737,11 |
195.737,11 |
Si rammenta che il contributo in oggetto è stato illustrato con il messaggio n. 4294 del 28 aprile 2014.
7 Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
7.1 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria INVCIV)
La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2015 e previsionale per l’anno 2016, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti invariati. L’indice corrispondente alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito al periodo agosto 2014 - luglio 2015 e il periodo precedente agosto 2013 – luglio 2014 (allegato 2) è risultato pari a -0,1.
L’indice in argomento è stato ricondotto a zero dall’art. 1, comma 287, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).
Gli importi dei trattamenti dei minorati civili per gli anni 2015 e 2016, e i relativi limiti di reddito, sono riportati nell’allegato 2, tabella M.
7.2 Rivalutazione delle indennità INVCIV e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche
La quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 2,12 per cento, corrispondente alla variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2014 - luglio 2015 e il periodo precedente agosto 2013 – luglio 2014 (allegato 3).
Si rammenta che la perequazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni.
Tale indice di rivalutazione si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1° categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
7.3 Indennità di frequenza
Le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011 e dall’art 25, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114.
Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 47 ovvero 50, il pagamento dell’indennità viene impostato per l’intero anno;
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione è stata rinnovata con importo pari a zero.
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 52, il pagamento viene impostato per l’intero anno.
7.4 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie (categoria INVCIV)
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2016 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
7.5 Trasformazione delle prestazioni corrisposte agli invalidi civili che compiono l’età prevista per l’assegno sociale.
L’art.18, c. 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010.
L’adeguamento in questione, illustrato con il messaggio n. 16587 del 12 ottobre 2012, fissa a 65 anni e 7 mesi tale requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantacinque anni e sette mesi di età entro il 30 novembre 2016 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantacinque anni e sette mesi è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).
Le strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
7.6 Prestazioni INVCIV soggette a revisione sanitaria
L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114 stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2016 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.
Il pagamento è stato mantenuto anche nei confronti dei titolari di prestazione di invalidità civile che, nel corso del 2016, compiano i 65 anni e sette mesi di età e che diventeranno quindi titolari del solo assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.
8 Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO, VESO33, VESO92)
Le prestazioni corrisposte ai sensi dell’art. 3 e 4 della legge 92/2012 di categoria 027 - VOCRED, 028 - VOCOOP, 029 - VOESO, 198 – VESO33, e 199 – VESO92 sono state rinnovate per l’anno 2016 nella stessa misura stabilita alla decorrenza iniziale.
Per gli assegni in scadenza nel corso dell’anno è stato come di consueto determinato l’importo del rateo di tredicesima, se spettante, che verrà corrisposto unitamente all’ultima mensilità.
9 Gestione fiscale
L’art. 1, comma 290 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, un innalzamento dei limiti previsti per l’applicazione delle detrazioni sui redditi da pensione.
L’attività di ricalcolo della tassazione sarà effettuata a livello centrale e sarà illustrata con comunicazione dedicata.
9.1 Consuntivazione fiscale e quantificazione delle ritenute erariali
La certificazione fiscale di tutte le somme corrisposte dall’INPS ai cittadini a qualunque titolo sono demandate alla Piattaforma fiscale, alla quale vengono trasmesse tutte le informazioni necessarie al calcolo dell’imponibile complessivo di ciascun soggetto e della relativa tassazione.
Per le prestazioni fiscalmente imponibili, la Piattaforma fiscale ha quantificato:
gli eventuali conguagli di IRPEF a debito o credito;
gli importi delle addizionali a saldo, relativi all’anno 2015;
l’importo dell’addizionale comunale dovuto a titolo di acconto 2016;
il conguaglio del contributo di solidarietà, per le pensioni interessate dall’applicazione dell’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La consuntivazione fiscale descritta ha valore definitivo per i soli soggetti che non percepiscono dall’INPS, a titolo diverso da pensione, ulteriori somme. In tali casi, la certificazione e i conseguenti conguagli saranno rielaborati nel corso del mese di gennaio 2016.
La certificazione fiscale sarà rielaborata anche per le pensioni intestate a soggetti residenti in regioni o comuni che deliberino, successivamente, la variazione delle aliquote addizionali.
Si segnala che a partire dal 2016, la rettifica delle certificazioni fiscali a consuntivo delle pensioni di tutte le gestioni potrà essere effettuata esclusivamente all’interno della Piattaforma Fiscale. La procedura sarà illustrata con messaggio dedicato.
9.2 Modalità di gestione dei conguagli trasmessi da Piattaforma Fiscale
9.2.1 Conguagli IRPEF a debito
Per i pensionati con importo annuo complessivo di pensione fino a 18.000 euro e conguagli di importo superiore a 100 euro sono state applicate le disposizioni che prevedono la rateazione in 11 mensilità, da gennaio a novembre (art. 38, c. 7, legge 122/2010).
Negli altri casi, il conguaglio fiscale a debito viene trattenuto in due rate, sulle mensilità di gennaio e febbraio 2016 ed è registrato:
sulle pensioni delle gestioni private con il codice 140 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro;
sulle pensioni della gestione pubblica, con R1 nella sezione ritenute.
per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti i conguagli IRPEF, nella maschera PNCTA1 con il codice DE51.
9.2.2 Conguagli IRPEF a credito
I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2016 se di importo fino a 5 euro. I conguagli di importo superiore saranno corrisposti a seguito dell’elaborazione della certificazione unica 2016.
Le informazioni relative ai conguagli IRPEF a credito sono registrate:
per le pensioni delle gestioni private con il codice 139 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
per le pensioni delle gestioni pubbliche, nella sezione assegni tassabili e non con codice R1 e vengono corrisposti se d’importo fino a €
per le pensioni delle gestioni di spettacolo e sportivi professionisti nella maschera PNCTA1 con il codice CE51 e sono corrisposti se d’importo fino a € 5,00.
9.2.3 Addizionali IRPEF
Le addizionali all’IRPEF a saldo, regionale e comunale, saranno trattenute in 11 rate per le pensioni di tutte le gestioni, a partire dalla mensilità di gennaio.
I conguagli sono registrati:
per le pensioni delle gestioni private, con il codice 868 (add. regionale) e 869 (add. comunale) nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
per le pensioni delle gestioni pubbliche rispettivamente con i codici AD e AC nella sezione ritenute;
per le gestioni spettacolo e sportivi professionisti nella maschera PNCTA1 con il codice DE40 (add. regionale) e DE41 (add. comunale) e l’indicazione dell’importo complessivo del debito e della rata.
L’addizionale comunale in acconto 2016, sarà trattenuta in 9 rate per le pensioni di tutte le gestioni, a partire dalla mensilità di marzo e sarà registrata:
per le pensioni delle gestioni private, con il codice 869 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
per le pensioni delle gestioni pubbliche, con il codice AB nella sezione ritenute.
per le gestioni spettacolo e sportivi professionisti nella maschera PNCTA1 con il codice DE45 e l’indicazione dell’importo complessivo del debito e della rata.
9.2.4 Contributo di solidarietà (Legge 147/2013)
I conguagli di contributo di solidarietà a debito saranno trattenuti dalla mensilità di marzo a quella di novembre 2016.
Per le pensioni delle gestioni private i conguagli sono registrati nel segmento GP8:
se a debito del pensionato, con codice 755 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
se a credito del pensionato, con codice 756 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
Per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti la trattenuta opera sul rateo di gennaio 2016 ed è riportata nella maschera PNCTA1
se a debito del pensionato, con il codice DE7S e con l’indicazione dell’importo;
se a credito del pensionato, con il codice CE65 e con l’indicazione dell’importo.
Per le pensioni delle gestioni pubbliche, i conguagli sono registrati:
se a debito del pensionato, con codice ZY, nella sezione ritenute.
se a credito del pensionato, con codice ZY, nella sezione assegni tassabili e non.
9.3 Residenti Canada e Brasile
Per i titolari di pensioni delle gestioni private residenti in Canada e Brasile è stata applicata a consuntivo la tassazione relativa all’anno 2015, come stabilito dalle relative convenzioni, anche se risultava memorizzata in archivio l’informazione della detassazione .
A partire dalla mensilità di marzo 2016 sarà regolarmente applicata la tassazione su base mensile.
9.4 Conguagli Irpef a credito residenti a Campione d’Italia
Ai soggetti residenti a Campione d’Italia è stata applicata l’esenzione fiscale e sono state rimborsate le ritenute eventualmente effettuate.
9.5 Detrazioni per le famiglie numerose
Piattaforma Fiscale ha calcolato a “consuntivo” 2015 anche il bonus per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.
Si rammenta che il bonus, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), si sostanzia in una ulteriore detrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200,00 annui, in favore delle famiglie numerose, individuate in nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico.
10 Pensioni delle gestioni private
10.1 Gestione fiscale a consuntivo 2015. Casistiche particolari
Per garantire la qualità delle informazioni, le certificazioni fiscali non corrette dalle strutture territoriali sono state sanate, ove possibile, con elaborazione centrale.
In particolare, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2015, l’imponibile annuo del 2015 è stato azzerato.
cab |
descrizione |
3300012 |
MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità |
3300013 |
RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983 |
3300014 |
INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma |
3300015 |
99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita |
3300016 |
INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles |
3300017 |
EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero |
10.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
Stante l’indice di rivalutazione pari allo 0,0 per cento, la perequazione non è stata attribuita alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, se presente un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
M5 Assegno alimentare per figli
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, non è perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.
Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
10.3 Assegni ordinari di invalidità
Gli assegni ordinari di invalidità in scadenza nel 2016 vengono sospesi, e conseguentemente azzerati, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.
A tal fine si rammentano i requisiti anagrafici richiesti per l‘accesso alla pensione di vecchiaia nell’anno 2016.
Requisiti per l’anno 2016 |
||
Età anagrafica donne |
Età anagrafica uomini |
|
AGO e forme sostitutive ed esonerative |
Autonome e gestione separata |
AGO e forme sostitutive ed esonerative Autonome e gestione separata |
Categoria |
||
002, 005, 008, 033, 045, 048, 051, 054, 060, 063, 083, 094 |
016, 019, 022, 074, 086, 089, 092 |
Tutte le categorie AOI |
65 anni e 7 mesi |
66 anni e 1 mesi |
66 anni e 7 mesi |
Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione.
Gli assegni di invalidità, confermati e non ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati a livello centrale, con cadenza mensile.
Al fine di evitare eventuali erogazioni indebite, in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2016 gli assegni con data scadenza compresa tra gennaio 2016 e novembre 2016 stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria memorizzata in GP1AF06N.
10.4 Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare in scadenza nel 2016
Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nell’anno 2016, sono state rinnovate fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.
Le pensioni ai superstiti dei fondi speciali, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nel corso dell’anno, sono state rinnovate per tutto l’anno e sono state localizzate all’ufficio pagatore di cassa sede 99999 - 3300004.
Le posizioni in argomento sono state codificate con il valore 996 nel campo GP1CIDEMIN.
Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione.
Devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile.
Si rammenta che nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.
10.5. Pensioni ai superstiti per cui nel 2016 rimane un solo contitolare
Le pensioni ai superstiti per le quali nel corso dell’anno 2016 rimane un solo contitolare sono state rinnovate garantendo al soggetto, dal mese in cui diventa l’unico contitolare, l’importo mensile in base alla percentuale spettante.
Dal momento in cui il soggetto resta unico contitolare, la misura della prestazione spettante deve essere determinata sulla base dei redditi posseduti dal titolare stesso.
Sono stati considerati i redditi memorizzati nel Casellario Centrale Pensioni.
In assenza della dichiarazione relativa a ulteriori redditi, è stata comunque garantita, se spettante, l’intera percentuale da attribuire in funzione della tipologia dell’unico contitolare rimasto.
Le posizioni in argomento sono state codificate con il valore 997 nel campo GP1CIDEMIN
Le posizioni con casistica analoga già individuate per il 2015 e non ancora ricostituite dalla sedi sono state lavorate con il medesimo criterio descritto e codificate con il valore 999 nel campo GP1CIDEMIN.
Le casistiche descrittesono state inserite nella lista PENS0034 e dovranno essere ricostituite a cura delle sedi.
10.6 Pensioni ai superstiti senza contitolari vigenti nell’anno 2016
Le pensioni ai superstiti ancora non eliminate, ma senza contitolari vigenti nel 2016, sono state rinnovate con importo a zero
Le posizioni in argomento sono state codificate con il valore 998 nel campo GP1CIDEMIN per essere individuate e gestite a cura delle sedi.
10.7 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
Da gennaio 2016, i trattamenti di famiglia non sono stati attribuiti ai titolari di pensione per i quali non risultino memorizzati in archivio i redditi necessari per la verifica del relativo diritto, successivi al 2011.
Per le pensioni delle gestioni private, le posizioni in argomento sono individuate con il valore 901 nel campo CIDEMIN.
Per tali casistiche, nel quarto byte del campo GP2KF11 dell’anno 2015 è stato memorizzato il valore 6 (rinuncia alla dichiarazione).
10.8 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2016 sono state poste in pagamento per l’anno 2015 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011. Una volta effettuata, l’elaborazione sarà illustrata con apposita comunicazione.
Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2014 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R se si tratta di pensioni che necessitano della sistemazione delle informazioni memorizzate in archivio.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2014 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN.
Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.
L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
10.9 Pensioni rinnovate con importo pari a zero.
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2016 con importo pari a “zero” è ricavabile dal seguente percorso:
INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – SERVIZI AL PENSIONATO – REPORTING OPERATIVO - LISTE PARAMETRICHE WEB.
Per queste posizioni, le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
10.10 Gestione fiscale per il 2016
Sulle pensioni complementari e integrative è stata attribuita la detrazione per lavoro dipendente. La circostanza è segnalata con il valore 1 nel campo GP3FINDCPL del database delle pensioni.
La detrazione per lavoro dipendente attribuita su una delle pensioni sostituisce, sull’ammontare pensionistico complessivo del soggetto, la detrazione per pensione.
Per l’anno 2016 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2015.
10.11 Gestione dei conguagli
I conguagli impostati sulle mensilità di pensione di gennaio e febbraio possono originare da una fonte interna alle procedure pensioni, oppure da una fonte esterna, la Piattaforma Fiscale, come illustrato al punto 7 in merito alle attività di consuntivazione fiscale.
Relativamente al 2015, le procedure di rinnovo delle pensioni hanno calcolato i seguenti conguagli:
conguagli di pensione, deducibili e non deducibili IRPEF a debito del pensionato;
conguagli di pensione, imponibili e non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
conguagli a debito per il recupero, richiesto dalla Sede, sui rimborsi fiscali, e per il recupero dell’acconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione di pagamento mensile, per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990, per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;
conguagli per contributo di solidarietà (art. 24, comma 21 della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
conguagli sindacali a debito e credito del pensionato;
I conguagli generati e trasmessi da Piattaforma fiscale sono stati trattati al precedente punto 9.
Si illustra la codifica e la modalità di gestione dei conguagli impostata sulle cedole di gennaio e febbraio 2016, precisando che tutti i conguagli sono comunque consultabili nell’applicativo GAPNE con la funzione L, e GAPNEWEB.
10.11.1 Conguagli di pensione a credito del pensionato
Sui conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF utilizzando l’aliquota media memorizzata nel campo GP3PMED (2016) del database delle pensioni.
Sul segmento GP8 della cedola di gennaio 2016 vengono effettuate le seguenti operazioni:
il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
l’importo netto viene aggiunto all’importo in pagamento (GP8MD02E);
l’importo delle ritenute IRPEF calcolate al momento dell’estrazione, viene memorizzato nel campo GP8MD05E – Trattenute erariali competenza Anno Precedente.
Sul segmento GP3 dell’anno 2016 vengono effettuate le seguenti operazioni:
l’importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (differenza imponibile IRPEF anni precedenti) con segno positivo;
l’importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM14E.
I conguagli di pensione non imponibili IRPEF, a credito del pensionato, determinati dal rinnovo vengono:
registrati con codice 528 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
sommati all’importo in pagamento (GP8MD02E).
10.11.2 Conguagli per recupero richiesto dalla Sede
Il recupero da effettuare sui conguagli:
può essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;
può derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;
può derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile:
- per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979 o per legge 45/1990
- per un recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.
Il recupero da effettuare sui conguagli, corrispondente all’importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell’anno precedente il rinnovo, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 (con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E) e viene trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2016.
10.11.3 Conguaglio di trattenuta sindacale a credito o debito del pensionato
A seguito del ricalcolo dell’imponibile annuo in funzione della perequazione definitiva per l’anno 2015, è stato rideterminato anche l’importo annuo dovuto a titolo di contributo associativo, soltanto nel caso in cui la trattenuta sindacale sia ancora vigente.
I conguagli determinati in fase di rinnovo sono stati estratti unitamente alla rata di gennaio 2016 e registrati nel segmento GP8:
se a debito del pensionato, con codice 323 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
se a credito del pensionato, con codice 322 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
10.11.4 Conguaglio contributo di solidarietà (legge 214/2011)
A seguito del ricalcolo dell’imponibile sulla base della perequazione definitiva dell’anno 2015, è stato rideterminato anche l’importo annuo eventualmente dovuto a titolo di contributo di perequazione di cui alla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
I conguagli determinati in fase di rinnovo sono registrati nel segmento GP8:
se a credito del pensionato, con codice 839 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
se a debito del pensionato, con codice 838 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
Per i conguagli a debito il recupero avviene in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2016. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
11 Pensioni delle gestioni pubbliche
11.1 Perequazione
Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a tre volte il trattamento minimo, pari a € 1.502,64, sarà incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2015.
Tale situazione sarà individuata mediante l’apposizione del codice “6” nel campo “PQ” della maschera 020.
Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2015 è pari a € 768,61 confermata anche per l’anno 2016; l’importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità è determinato in € 748,61 per gli anni 2015 e 2016.
Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2015 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.
Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D5”.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’art. 24, comma 25 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’art. 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3” e “D4”.
Si conferma che anche per l’anno 2016, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.
Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario – art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 di cui sopra, si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2016 considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.
11.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
Per effetto delle disposizioni operative contenute nella Informativa INPDAP n.52 del 18 ottobre 2000, i criteri di corresponsione degli aumenti perequativi descritti trovano applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Dipendenti Pubblici.
11.3 Gestione dei conguagli
Le procedure di rinnovo delle pensioni hanno calcolato i seguenti conguagli relativi agli anni 2012/2015:
conguagli di pensione, imponibili e non imponibili IRPEF a debito del pensionato;
conguagli di pensione, imponibili e non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
I conguagli di pensione a debito del pensionato, effettuati a titolo diverso dall’adeguamento della perequazione rispetto al 2015, vengono trattenuti sulla rata di gennaio in unica soluzione qualora d’importo inferiore al quinto del trattamento pensionistico complessivo, al netto delle ritenute IRPEF.
Nel caso in cui per lo stesso pensionato titolare di più prestazioni in carico presso la GDP risultino conguagli a debito e a credito viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi operato il recupero rateale del residuo debito.
Il conguaglio viene registrato nella sezione ritenute con codice DP e viene portata a scomputo imponibile anno corrente.
Sui conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF utilizzando l’aliquota media memorizzata nel campo del database delle pensioni.
Il conguaglio viene registrato nella sezione assegni tassabili e non con codice DP.
12 Periodicità di pagamento delle pensioni
La periodicità di pagamento delle pensioni segue i criteri della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998.
I valori indicati in lire nella deliberazione sono stati aggiornati con riferimento all’euro.
La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.
La citata delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per difetto; considerato che 10.000 lire corrispondono a 5,16 euro, si considera un arrotondamento a 5,00 euro, per difetto.
L’importo del trattamento minimo a gennaio 2016 (con la perequazione provvisoria dello 0,0%) è pari a euro 501,89. Il corrispondente due per cento è pari a euro 10,0378 da arrotondare a euro 10,00, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a euro 75,2835 da arrotondare a euro 75,00.
E’ stato disposto il pagamento annuale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 10,00 euro.
E’ stato disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 75,00 euro.
E’ stato disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi.
Si ricorda che non viene mai disposto il pagamento se l’importo del mandato, indipendentemente dalla periodicità, è minore di 3,00 euro.
13 Comunicazioni
13.1 Titolari di pensioni e prestazioni
Con messaggio dedicato sarà comunicata la pubblicazione del modello ObisM per l’anno 2016.
Tale documentazione viene rilasciata, di norma, esclusivamente attraverso il canale telematico, con le modalità illustrate dalla circolare n. 32 del 26 febbraio 2013.
13.2 Obbligo di comunicazione da parte dei titolari di pensioni e prestazioni
Si rammenta che i titolari di prestazioni sono tenuti a comunicare all’INPS ogni situazione che possa incidere sul diritto e sulla misura della prestazione quali ad esempio la variazione dello stato civile, della residenza, dei periodi di soggiorno all’estero, della situazione reddituale, dello stato di famiglia.
13.3 Enti e casse professionali
Agli Enti e casse professionali è stata comunicata dal Casellario Centrale delle Pensioni la rispettiva quota perequata delle pensioni in totalizzazione.
Il Direttore Generale
Cioffi
Allegato N.1: Decreto 19 novembre 2015
Allegato N.2: Variazione percentuale indice FOI
Allegato N.3: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra 2016
Allegato N.4: Tabelle rinnovo 2016
Circolare 208 del 29 dicembre 2015
OGGETTO:
Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Decreto interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015, di adeguamento all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e articoli 26 e ss., del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
La costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito prevista dall’articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, come modificata dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, consente di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori di imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, tra le quali l’erogazione di assegni straordinari di accompagnamento alla pensione al fine di agevolare l’esodo dei lavoratori in caso di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. Per il gruppo Ferrovie dello Stato italiane il decreto interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015 ha recepito l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 30 luglio 2013 per l’adeguamento alla nuova disciplina in materia. Tra le novità più importanti, la modifica del contributo ordinario ora fissato nella misura dello 0,20% e l’aumento da 48 a 60 mesi del periodo massimo di fruizione dell’assegno straordinario.
A. PREMESSA
1. Il quadro normativo
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
B. ASSEGNO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL REDDITO
1. Requisiti del datore di lavoro
2. Requisiti del lavoratore
3. Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola
aziendale
4. Presentazione della domanda
5. Modalità di calcolo dell’assegno
6. Procedure di liquidazione
7. Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
8. Erogazione in unica soluzione
9. Regime tributario
10. Contributi sindacali
11. Contribuzione correlata
12. Cumulabilità
13. Ricorsi amministrativi
C. FINANZIAMENTO
1. Modalità di finanziamento delle prestazioni
2. Codifica aziende
3. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso
Uniemens
4. Finanziamento delle prestazioni straordinarie
4.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura
dell’assegno straordinario
4.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di
compilazione del flusso Uniemens
D. ISTRUZIONI CONTABILI
A. PREMESSA
1. Il quadro normativo
Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori di imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive integrazioni e modifiche, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.
I Fondi di solidarietà, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire ulteriori finalità di sostegno di attività formative e di erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 30 luglio 2013 tra il gruppo FS e Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie, Orsa Ferrovie, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di adeguare il “Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato S.p.A.”, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, all’articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015 (allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del Fondo di solidarietà del gruppo Ferrovie dello Stato italiane.
Si precisa che l’art. 46, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, ha abrogato i commi da 4 a 19-ter e da 22 a 45, dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Inoltre, il comma 5, del citato articolo 46 prevede che: “laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio (…) all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto”.
Il nuovo dettato normativo dei Fondi di solidarietà è ora contenuto negli articoli 26 e seguenti, del menzionato d.lgs. n. 148/2015.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo di solidarietà, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, di situazioni di crisi aziendale, ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, una serie di interventi disciplinati dal regolamento, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti delle società del gruppo FS (esclusi i dirigenti), iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale FS o all’Assicurazione generale obbligatoria.
Il decreto precisa che per le società del gruppo FS si intendono tutte le società nelle quali Ferrovie dello Stato italiane spa detiene una partecipazione azionaria di controllo. Il Fondo non potrà erogare prestazioni a favore di lavoratori in forza a imprese derivate da operazioni societarie in seguito alle quali non presentino più i suddetti requisiti.
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria.
Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 3 della legge n. 92/2012, come modificato dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote contributive sono adottate con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 4, comma 2, del regolamento).
Gli articoli 3 e 4 del citato decreto disciplinano la composizione, la durata e i compiti del Comitato amministratore del Fondo. In particolare, il Comitato delibera la concessione degli interventi e dei trattamenti ordinari e straordinari. Per quanto riguarda gli assegni straordinari, nella delibera di concessione il Comitato prende atto, sulla base del verbale di accordo aziendale notificato all’Istituto (e che costituisce parte integrante della delibera in argomento) che risultano esperite le previste procedure contrattuali e di legge.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta.
Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente, con le modalità definite dall’Istituto medesimo.
B. Assegno straordinario di sostegno al reddito
Il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito in forma rateale riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne per un periodo massimo di cinque anni, al fine del raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, e al versamento della contribuzione correlata dovuta.
Destinatario delle prestazioni straordinarie è il personale dipendente (esclusi i dirigenti) coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.
Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa la contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale obbligatoria.
1. Requisiti del datore di lavoro
L’accesso alla prestazione straordinaria è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale, nell’ambito della contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall’accordo nazionale stipulato in data 30 luglio 2013.
Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.
La società esodante presenta alla Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola dell’azienda) l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la Sede Inps presso la quale l’azienda medesima deve versare la provvista a copertura degli assegni straordinari.
Insieme con l’accordo de quo, l’azienda esodante deve trasmettere alla predetta Sede Inps la dichiarazione denominata “Mod. di accreditamento e variazioni” (allegato n. 2).
2. Requisiti del lavoratore
La legge non individua requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma ne subordina il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, previsti dalla vigente normativa al momento del pensionamento, utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.
Si richiamano in particolare: la circolare n. 35 del 2012, che illustra la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato (articolo 24 della legge n. 214 del 2011, e successive integrazioni e modifiche), la circolare n. 63 del 2015 e il messaggio n. 2535 del 2015 in tema di incremento per aspettativa di vita, nonché la circolare n. 74 del 2015 che illustra la legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015).
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione possono essere utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatorie anche negli altri Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato apposita convenzione in materia di sicurezza sociale.
Coloro che maturano il diritto esclusivamente a carico dell’AGO, e che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti), perfezionano i requisiti per il diritto all’assegno con il cumulo dei contributi versati in dette gestioni. In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo.
I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali devono essere computati una sola volta.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore e, ai fini dell’applicazione dei criteri di cui ai commi da 1, lettera b), a 4, dell’articolo 6 del decreto interministeriale, si deve tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore.
Su richiesta del lavoratore, ovvero su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Sedi Inps competenti provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi.
3. Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
La Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione relativa agli accordi di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che all’azienda richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione 2M.
La medesima Sede provvede a trasmettere alla Direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, insieme alla dichiarazione “Mod. di accreditamento e variazioni” contenente, in particolare, l’indicazione della Sede Inps scelta per il versamento della provvista anticipata degli assegni straordinari.
La Direzione centrale pensioni, ricevuto quanto sopra, procede all’attribuzione dell’apposito codice identificativo da comunicare al datore di lavoro esodante, ai fini sia della presentazione della domanda di assegno straordinario per i singoli dipendenti sia del versamento della provvista anticipata mensile.
4. Presentazione della domanda
La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve riportare sia i dati identificativi dell’azienda che le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore.
La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante.
Le Sedi Inps competenti per la liquidazione della prestazione sono:
- per i lavoratori iscritti al Fondo speciale FS, le relative Sedi Polo;
- per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, le Sedi Polo di cui al messaggio n. 4621 del 7 luglio 2015, e successive integrazioni e modifiche.
La Sede Inps competente deve segnalare all’azienda esodante e al lavoratore eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla Sede medesima.
5. Modalità di calcolo dell’assegno
Il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro e contestuale accesso al Fondo, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare il contributo di finanziamento della contribuzione correlata.
In particolare,
per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
a) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
b) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
a) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
b) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, per le anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione è calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto, sulla base della nuova formulazione del regolamento del Fondo di solidarietà, la contribuzione correlata versata dall’azienda esodante durante il periodo di fruizione della prestazione medesima, deve essere computata nella così detta quota D.
Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo o misto, il coefficiente di trasformazione deve essere individuato con le modalità già in uso per la categoria:
nel sistema di calcolo misto, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno;
nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno.
Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia che:
non viene trattenuto il contributo Onpi;
non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;
non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.
Sugli assegni straordinari possono essere effettuate trattenute per contributo sindacale, per cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimento del giudice, per recupero di somme eccedenti afferenti la prestazione stessa.
Non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni, che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).
Gli assegni straordinari sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario.
Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’accesso all’assegno straordinario, dietro presentazione di specifica domanda e - ove richiesto - di apposita dichiarazione del lavoratore.
In particolare:
- ai sensi della delibera n. 6 del 14 gennaio 2011 l’importo dell’assegno straordinario è determinato tenendo conto della maggiore anzianità contributiva da riconoscere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni (soggetti privi della vista), nonché dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (soggetti non udenti o con invalidità superiore al 74%);
- ai sensi della delibera n. 7 del 14 gennaio 2011 all’assegno straordinario possono essere ammessi anche i marittimi iscritti sia all’assicurazione generale obbligatoria sia al Fondo speciale FS, in applicazione dell’articolo 46 della legge n. 413/1984;
- ai sensi della delibera n. 14 del 31 gennaio 2011 all’assegno straordinario possono essere ammesse anche le lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.
6. Procedure di liquidazione
La Sede Inps di liquidazione, verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria con riferimento alla normativa vigente al momento del pensionamento, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in argomento.
L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.
Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate.
La liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza della pensione.
Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica 029, alla quale corrisponde la categoria alfabetica “VOESO” e il range numerico da 600 a 799.
7. Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata agli interessati una comunicazione con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza dell’assegno stesso.
Se il trattamento pensionistico degli iscritti al Fondo speciale FS ha decorrenza durante il corso del mese, anche la scadenza dell’assegno straordinario è inframensile, collocandosi nel giorno precedente alla decorrenza della pensione.
Il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla Sede Inps competente, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione.
8. Erogazione in unica soluzione
Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tale caso, l’assegno straordinario una tantum è pari a un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di sconto Bce di riferimento alla data di decorrenza della prestazione.
La contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non viene versata dall’azienda esodante.
Anche in questo caso è necessario che in capo al lavoratore sussistano i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria; in particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della prestazione devono essere astrattamente perfezionati entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo.
9. Regime tributario
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti alla tassazione ordinaria (Agenzia delle entrate, interpello n. 954-369/2010 del 23 settembre 2010).
La prestazione straordinaria in unica soluzione è soggetta al regime della tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota del Tfr.
10. Contributi sindacali
Previa stipula di apposita convenzione tra l’Inps e le Organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario hanno la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo.
11. Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, è versato dal datore di lavoro al Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, il contributo di finanziamento utile al conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura.
La contribuzione correlata è computata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2015 è pari a € 100.324,00.
La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori interessati tempo per tempo vigente.
In particolare, per il 2015, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33% sia per l’AGO sia per il Fondo speciale FS.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese che precede quello di decorrenza della pensione.
Qualora l’erogazione dell’assegno straordinario avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.
12. Cumulabilità
L’articolo 11 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità e i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.
Il comma 1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti che svolgano attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.
Il comma 2 prevede che la percezione dei redditi di cui sopra comporti la decadenza dal diritto all’assegno straordinario con la conseguenza della cessazione della loro corresponsione, nonché del versamento della contribuzione correlata.
I successivi commi disciplinano la possibilità e i limiti del cumulo dell’assegno straordinario con i redditi derivanti da attività di lavoro svolta non in concorrenza con il datore di lavoro esodante, e indicano la modalità con cui deve essere effettuata l’eventuale trattenuta.
In particolare, i commi 3, 4 e 6 prevedono che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, ragguagliata ad anno. In caso di superamento di tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull’assegno straordinario la corrispondente trattenuta. Parimenti, verrà operata la corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del decreto in argomento, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, fino a concorrenza dell’importo previsto dalla normativa vigente per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’interessato. Per effetto dell’articolo 19 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008, dal 1° gennaio 2009 per le pensioni di vecchiaia e anzianità è stata introdotta la cumulabilità, pertanto sull’assegno straordinario non deve essere effettuata la trattenuta per cumulo.
Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi (articolo 11, comma 7) indicando il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro e i redditi conseguiti, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprenda una nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.), è tenuto a darne comunicazione:
· all’azienda esodante per il rilascio del nulla osta;
· al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.
In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - mentre la contribuzione correlata viene cancellata.
Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo (articolo 4, lettera b).
13. Ricorsi amministrativi
Come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera e), i ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’Inps, al quale spetta decidere in unica istanza.
C. FINANZIAMENTO
1. Modalità di finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi.
a) Contributo ordinario
Per il finanziamento delle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b (programmi formativi, nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, finalizzati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza del personale, e trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa) è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,20% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti.
Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.
b) Contributo addizionale
Per tale contributo si fa riserva di successive indicazioni.
c) Contributo straordinario
Per le prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), è dovuto, in caso di esodo da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario il cui ammontare è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione, nella misura prevista dall’articolo 40 della legge n. 183/2010.
Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Si applica anche l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995 in materia di prescrizione.
2. Codifica aziende
Rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento le società del gruppo Ferrovie dello Stato, a prescindere dal numero dei dipendenti. Per le società del gruppo FS si intendono tutte le società nelle quali Ferrovie dello Stato italiane spa detiene una partecipazione azionaria di controllo.
Pertanto, le aziende del gruppo FS sono tenute ad inviare all’Inps dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al Fondo di solidarietà tramite Cassetto previdenziale aziende al fine della attribuzione alle stesse, da parte delle competenti strutture territoriali, con decorrenza 03/2015, del c.a. 2M che assume il nuovo significato di “Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A”.
In caso di mutamenti societari che determinino l’inclusione di ulteriori aziende nell’ambito di applicazione del Fondo, è necessario che le stesse ne diano notizia alla competente struttura territoriale dell’Istituto al fine dell’attribuzione del suddetto c.a. 2M.
Non sono iscrivibili al Fondo le società derivate o derivanti dalle imprese del gruppo Ferrovie dello Stato spa in seguito a operazioni societarie in esito alle quali non venga mantenuta una partecipazione azionaria di controllo.
Si precisa che l’accesso al Fondo in questione è consentito a tutto il personale delle società del gruppo FS: lavoratori iscritti al Fondo speciale FS (caratterizzati dall’essere dipendenti di matricole con c.a. “4F”) e lavoratori iscritti all’AGO (dipendenti di matricole prive di c.a. “4F”).
3. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens - a decorrere dal mese di febbraio 2016 - a differenza del passato, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato codice contributivo ma sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti.
Non sono, pertanto, previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens.
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2015 (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto) a gennaio 2016, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Con riferimento alle competenze dovute per il periodo da marzo 2015 a gennaio 2016 resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare).
Ai fini del versamento dei contributi dovuti con riferimento al periodo marzo 2015 a gennaio 2016, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “M154” che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, periodo marzo 2015 a gennaio 2016";
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile relativo ai periodi compresi tra marzo 2015 e gennaio 2016, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,20 dell’imponibile.
4. Finanziamento delle prestazioni straordinarie
4.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario
Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni.
La procedura automatizzata a partire dal giorno 10 di ciascun mese individua gli assegni straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.
Tale importo viene reso disponibile:
• in ambiente Imspn, procedura Agenda1, funzione Paes, per la Sede Inps indicata dal datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata, al fine di darne comunicazione all’ente esodante;
• sul sito internet www.inps.it “Servizi online” nella sezione “Accedi ai servizi” sotto la funzione “Tipologia di utente: aziende, consulenti e professionisti” per i datori di lavoro, selezionando dalla lista dei servizi la voce “prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”.
Il servizio de quo consente l’accesso al Portale prestazioni atipiche:
selezionando la funzione “Pagamenti”, alla voce “Prospetto rata mese”, si accede all’analitico dell’ importo da versare per la copertura della provvista mensile anticipata della prestazione (il totale indicato riporta l’importo lordo derivante dalla provvista e dalle eventuali variazioni intervenute nei mesi precedenti o importi a credito). L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice Pin. Il codice Pin (o la sua estensione) per accedere alle informazioni del Portale deve essere richiesto alla Sede Inps presso la quale avviene il versamento mensile della provvista anticipata.
L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni.
La predetta Sede Inps, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione Paes, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.
Le modalità di versamento della provvista anticipata da parte delle aziende esodanti sui conti di Tesoreria di Sede sono state da ultimo illustrate con il messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014.
4.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Come già affermato, l’ammontare del contributo straordinario è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione.
Si riportano di seguito le istruzioni riguardanti il versamento della componente riferita alla contribuzione correlata che, secondo le ordinarie modalità, dovrà essere effettuato a decorrere dal mese in cui è cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta la contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria per IVS.
I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario di finanziamento della contribuzione correlata, dovranno essere esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> di <DatiRetributivi>, i codici che seguono in tabella, a seconda delle varie tipologie lavorative:
FE
Lavoratori già iscritti al Fondo Ferrovieri per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (nuovo Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Decreto interministeriale n. 86984/2015)
NE
Lavoratori già iscritti al FPLD per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (nuovo Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Decreto interministeriale n. 86984/2015)
FM
Personale marittimo delle F.S. già imbarcato sui traghetti per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (nuovo Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Decreto interministeriale n. 86984/ 2015)
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolato il contributo, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 33% della suddetta base imponibile).
Per i lavoratori già iscritti al Fondo Speciale FS (<Tipo Lavoratore> EF ovvero ME) la retribuzione dovrà essere esposta anche analiticamente mediante la compilazione degli elementi tipici del Fondo:
<Retribuzione177> <GiorniRetribuitiFS> <Tredicesima> (solo nel mese di corresponsione) <Competenze Accessorie> <IndennitaIntegrSpec> <RetribuzioneUltimoGiorno> (con la precisazione della <Retribuzione177> e della <IndennitaIntegrSpec> riferite all’ultimo giorno).
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:
Codice
Significato
M138
Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato (a carico) dal Fondo solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane spa lav. iscritti Fondo ferrovie (ovvero a carico dei datori di lavoro)
M117
Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato (a carico) dal Fondo solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane spa lav. iscritti FPLD (ovvero a carico dei datori di lavoro)
In corrispondenza di tale codice, saranno indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il contributo.
La contribuzione correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito deve essere esposta nel modello CUD e nel mod. 770 (quadro SA) con le modalità che saranno definite nelle istruzioni al modello.
D. ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà oggetto della presente circolare, regolamentato con decreto interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015 e trasferito presso l’Istituto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 e successive modificazioni, la cui nuova disciplina è contenuta negli artt. 26 e ss., del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è istituita la nuova gestione contabile:
FE – Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – art. 1, del Decreto interministeriale 9 gennaio 2015, n. 86984.
In seno a tale Gestione viene istituita la contabilità separata:
FER – Gestione assicurativa a ripartizione.
I contributi ordinari dovuti dalle aziende per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) e b), del citato D.I., (cfr. istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 3, lettera C), andranno contabilizzati ai seguenti nuovi conti:
FER21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
FER21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.
La procedura informatica di ripartizione contabile DM imputerà le somme riscosse a titolo di contribuzione ordinaria, rispettivamente, ai conti FER21110 e FER21170, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Ai medesimi conti, pertanto, andranno registrate le somme esposte nel flusso UNIEMENS con il codice “M154”.
Si istituiscono, inoltre, gli ulteriori conti per l’imputazione della medesima contribuzione ordinaria, derivante da modd. DM10 insoluti e DM10/V, effettuata dalla citata procedura automatizzata:
FER21120 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti;
FER21180 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso.
Per rilevare la contribuzione correlata agli assegni straordinari, dovuta dalle aziende esodanti ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.I. in parola, valorizzata nelle denunce mensili con le modalità di cui al paragrafo 4.2, lettera C, si istituiscono i seguenti conti:
FER21112 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata agli assegni straordinari, di competenza degli anni precedenti (contraddistinto dal codice “M138”, relativo ai lavoratori già iscritti al Fondo speciale FS);
FER21172 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata agli assegni straordinari, di competenza dell’anno in corso (contraddistinto dal codice “M138”, relativo ai lavoratori già iscritti al Fondo speciale FS);
FER21113 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata agli assegni straordinari, di competenza degli anni precedenti (contraddistinto dal codice “M117”, relativo ai lavoratori iscritti al FPLD);
FER21173 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata agli assegni straordinari, di competenza dell’anno in corso (contraddistinto dal codice “M117”, relativo ai lavoratori iscritti al FPLD).
La procedura automatizzata DM provvederà a contabilizzare contestualmente l’accreditamento della contribuzione correlata, a copertura dei periodi corrispondenti all’esodo, dal Fondo di solidarietà in oggetto al Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle Ferrovie dello Stato (evidenza contabile GFR) e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (evidenza contabile FPR), movimentando in “DARE” il nuovo conto FER32140 e in “AVERE”, rispettivamente, i conti esistenti GFR22040 e FPR22040.
L’imputazione contabile del contributo straordinario a copertura degli assegni straordinari, dovuto dalle aziende esodanti a titolo di provvista e riscosso con le modalità di cui al messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014, dovrà essere effettuata, a cura delle Sedi, al nuovo conto FER21115.
Per le modalità di rilevazione contabile del contributo addizionale, si rinvia all’atto di scioglimento della riserva di cui al paragrafo 1.b), lettera C, della presente circolare.
L’onere per gli assegni straordinari, erogati con la procedura di liquidazione delle pensioni, opportunamente aggiornata, dovrà essere rilevato al nuovo conto FER30115, mentre il pagamento degli stessi andrà imputato al relativo conto di debito FER10130, anch’esso di nuova istituzione.
Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, vanno imputate al nuovo conto FER24130, ovvero al conto GPA10031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito.
Eventuali assegni riaccreditati devono essere rilevati al citato conto GPA10031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il codice bilancio di nuova istituzione:
“3146 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni straordinari a sostegno del reddito, art. 5, comma 1, lettera c), D.I. n. 86984/2015 – FER”.
Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da definire, verranno imputati al nuovo conto FER10131, a cura della Direzione generale.
Per gli eventuali recuperi di prestazioni indebite, verrà imputato il conto FER24130, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il nuovo codice bilancio:
“1134 – Recupero di assegni straordinari a sostegno del reddito, art. 5, comma 1, lettera c), D.I. n. 86984/2015 – FER”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno registrate al nuovo conto FER00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente adeguata.
Il citato codice bilancio “1134” dovrà essere utilizzato per evidenziare, altresì, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I saldi dei conti FER00130 e FER10131, risultanti alla fine dell’esercizio, saranno ripresi in carico nel nuovo esercizio, in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei conti di nuova istituzione FER55150 e FER55151.
La rilevazione delle trattenute sugli assegni straordinari, nei casi disciplinati dall’articolo 11, del citato decreto interministeriale n. 86984/2015, andrà effettuata al conto di nuova istituzione FER24153.
Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Cioffi
Circolare 211 del 31 dicembre 2015
OGGETTO:
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2016.
Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione.
Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
SOMMARIO:
Dal 1° gennaio 2016 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:
Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati;
I. TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO 2016
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2015 è stata pari al 0,6% per cento.
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4 ), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2016 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.
***
Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
II. LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER L'ANNO 2016
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2016 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 501,89.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2016:
- Euro 706,82 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- Euro 1236,94 per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare.
Il Direttore Generale
Cioffi
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Circolare 207 del 28 dicembre 2015
OGGETTO:
Estensione della compatibilità e cumulabilità dell’indennità di mobilità con la fruizione delle indennità per cariche pubbliche non elettive di organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle Regioni.
SOMMARIO:
Premessa
Quadro normativo
Compatibilità e cumulabilità delle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi degli enti locali con l’indennità di mobilità
Istruzioni operative
Premessa
I gettoni di presenza, percepiti dai lavoratori per l’espletamento di cariche pubbliche elettive, nonché sindacali, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di mobilità, come affermato dall’Istituto nel messaggio n. 16920 del 28 gennaio 1999, a seguito del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Detta cumulabilità si attua nei limiti necessari a garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità, secondo il meccanismo previsto dall’art. 9, comma 9 della legge n. 223/1991, il cui funzionamento è dettagliato nella circolare INPS n. 229 del 21.11.1996.
L’Istituto, fino ad oggi, si è adeguato a tale orientamento adottando concrete misure applicative unicamente in relazione alle cariche pubbliche elettive.
Alla luce della successiva evoluzione normativa e del conseguente adeguamento degli Statuti di regioni, province e comuni, ed in virtù dei casi recentemente posti all’attenzione dell’Istituto, si rende necessaria l’estensione di tale disciplina anche alle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi dei citati Enti.
1.Quadro normativo
In base alla normativa in vigore, infatti, è possibile il conferimento di funzioni pubbliche a soggetti che non sono stati eletti (c.d. assessori esterni) negli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni.
Nel dettaglio:
per le regioni, l’ultimo comma dell’art. 122 Cost., come novellato dalla legge costituzionale n. 1/1999, stabilisce che il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e che, una volta eletto, nomina e revoca i componenti della Giunta; conseguentemente, gli statuti regionali, nel dare attuazione all’indicata disposizione costituzionale, hanno previsto la possibilità di nominare assessori regionali “esterni”, individuati (diversamente che nel passato) al di fuori del novero dei consiglieri regionali;
per le province e per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l’art. 47 del decreto legislativo n. 267/2000, cosiddetto T.U.E.L., al comma 3, stabilisce che “ […] gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”;
per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, infine, l’art. 47 del T.U.E.L. dispone, al comma 4, che “[…] lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”.
Inoltre, l’art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che sia corrisposta una indennità di funzione ai componenti degli organi esecutivi di comuni e province e l’art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) stabilisce che la richiamata indennità di funzione è assimilata ai redditi da lavoro dipendente.
2.Compatibilità e cumulabilità delle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi degli enti locali con l’indennità di mobilità.
Premesso quanto sopra, alla luce del mutato contesto legislativo, nonché al fine di una interpretazione del quadro normativo che garantisca la parità di trattamento e il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, anche l’indennità spettante per l’espletamento delle cariche politiche non elettive degli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni deve ritenersi compatibile e cumulabile con la percezione dell’indennità di mobilità, come definito nel messaggio INPS n. 16920 del 1999.
Tale possibilità di cumulo dell’indennità di mobilità opera sempre nei limiti e con le modalità del citato art. 9, comma 9 della legge n. 223 del 1991, le cui modalità applicative sono state fornite con la circolare INPS n. 229 del 1996, ovvero nei limiti necessari per garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità.
Si ricorda, inoltre, che rimane fermo il diritto all’accredito della contribuzione figurativa conseguente all’indennità di mobilità.
Le strutture territoriali avranno cura di garantire la corretta applicazione di quanto statuito nella presente circolare, applicandola anche alle situazioni di contenzioso amministrativo e giudiziario eventualmente pendenti.
3.Istruzioni operative
Una volta stabilita la compatibilità, in base ai criteri del precedente paragrafo 2, si rende necessario determinare la cumulabilità delle indennità di funzione dei destinatari della presente circolare con il pagamento dell’indennità di mobilità, secondo i limiti indicati dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991.
Nello stabilire la quota di cumulabilità possono verificarsi le situazioni sotto delineate:
1. Totale incumulabilità con l’indennità di mobilità, che può intervenire o al momento della definizione della domanda o nel corso della percezione, per cui nulla deve essere pagato a titolo di indennità di mobilità, ma bisogna procedere esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa per il periodo.
L’operatività nei casi di questo tipo è la seguente:
inserire una sospensione c.d. aperta pari all’inizio della carica non elettiva che, se preesistente al momento della domanda, sarà pari alla decorrenza della prestazione;
tenere in apposita evidenza la domanda fino al termine del periodo della mobilità;
al termine del periodo della mobilità inserire un recupero in conto mobilità - pari a quanto sarebbe spettato a titolo di mobilità ordinaria durante il periodo di sospensione - e la decadenza;
procedere con il pagamento, che sarà pari a zero per effetto del recupero, ma permetterà l’accredito della contribuzione figurativa.
2. Parziale cumulabilità con l’indennità di mobilità. In questi casi bisogna:
calcolare la quota mensile di incumulabilità, avvalendosi delle istruzioni fornite al punto D della scheda operativa ed utilizzando il foglio di calcolo che dovrà essere coerentemente adeguato alla fattispecie in parola ( scheda operativa e foglio di calcolo sono entrambi allegati al messaggio n. 27237 del 4 dicembre 2008).
inserire quale recupero in conto mobilità la quota di incumulabilità in precedenza quantificata. Trattandosi di operazioni che dovrebbero ripetersi ogni mese si suggerisce, in questi casi, di prevedere pagamenti semestrali o trimestrali, in base all’importo da pagare.
3. Totale cumulabilità con l’indennità di mobilità. In questi casi bisogna procedere come di consueto.
Per le situazioni relative ai lavoratori del settore aeroportuale, si precisa che la cumulabilità dovrà essere verificata tenendo conto della sola retribuzione teorica utilizzata per l’individuazione dei dati della retribuzione oraria e dell’orario contrattuale da inserire in dsweb.
Pertanto, nei casi di totale incumulabilità, dovendo comunque procedere al pagamento della quota integrativa dell’FTA, si consiglia di procedere con pagamenti semestrali o trimestrali tenendo conto delle istruzioni fornite al precedente punto 1) con la sola differenza che il recupero di cui alla lettera c) dovrà essere ridotto di € 2,50 per permettere alla procedura di emettere il pagamento. Dovendo predisporre più pagamenti la riduzione del recupero di € 2,50 dovrà rimanere costante, in quanto al termine del pagamento la stessa risulterà indebita e non recuperabile vista l’esiguità dell’importo.
Nei casi di parziale cumulabilità o di totale cumulabilità si ribadiscono le istruzioni fornite nei precedenti punti 2) e 3).
Il Direttore Generale
Cioffi