Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Regime fiscale della prestazione
(circ.65/2016)
All’indennità prevista per le lavoratrici vittime di violenza di genere, erogata direttamente dall’Istituto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del TUIR, in quanto trattasi di indennità sostitutiva della stessa categoria dei redditi sostituiti, perduti o integrati.
- Visite: 3311