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Legge 52 del 6 marzo 2001
Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo.
Vigente al: 27-7-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge integrano la disciplina
del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.
2. La ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo
osseo sono regolate dalla presente legge.
(Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo).
1. Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, di seguito denominato "Registro nazionale", gia' istituito e gestito dall'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, presso cui ha sede, e' riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.
2. Il Registro nazionale coordina le attivita' dei Registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.
3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.
Art. 3.
(Registri regionali e interregionali.
Associazione dei donatori volontari di midollo osseo).
1. Le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro,
presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, cui le strutture che svolgono attivita' di tipizzazione sui donatori comunicano i dati relativi ai donatori stessi.
2. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo ed
alle relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
3. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono
comunicare ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti.
Donazione di midollo osseo
1. La donazione di midollo osseo e' un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)).
(Diritti dei donatori).
1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilita' con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell'idoneita' alla donazione, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Il donatore ha altresi' diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui e' stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.
Art. 6.
(Spese e tariffe).
1. Le prestazioni relative all'iscrizione ai Registri regionali di
cui all'articolo 3, nonche' alla tipizzazione tessutale e alle altre indagini necessarie alla verifica della compatibilita', sono a carico del Servizio sanitario nazionale; il donatore non necessita di impegnativa medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, ne' dell'impegnativa del medico di base, e puo' accedere direttamente alle strutture deputate presentando la propria tessera sanitaria. Anche le successive prestazioni erogate sul donatore, quali ulteriori indagini genetiche, esami di idoneita' e prelievi di sangue midollare, sono ad accesso diretto. La struttura trasmette la richiesta di rimborso all'azienda sanitaria locale di appartenenza del ricevente. Le spese per le prestazioni inerenti all'attivita' di trapianto di midollo osseo da sostenere all'estero sono regolate dalla vigente normativa.
2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, determina
annualmente le tariffe per tutte le prestazioni a carattere non sanitario necessarie allo svolgimento della ricerca ai fini della presente legge e gia' previste nei Registri internazionali.
Art. 7.
(Importazione ed esportazione di midollo osseo).
1. L'importazione e l'esportazione del midollo osseo a scopo di
trapianto sono regolate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
Art. 8.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della sanita' emana, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, il regolamento di attuazione della presente legge che reca la disciplina dell'attivita' del Registro nazionale, le relative modalita' di utilizzazione e, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, l'adeguata copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni ed infortuni correlati alla donazione.
2. L'attivita' delle associazioni e delle federazioni di
associazioni di donatori volontari di midollo osseo di cui all'articolo 3, comma 2, e' regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformita' allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanita', che ne definisce altresi' i requisiti idonei all'accreditamento, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.
3. Le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero
"Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate all'attivita' del Registro nazionale, sono detraibili dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta, purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione.
4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate
dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 3, l'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalita' fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita', una somma pari alla percentuale di detraibilita' degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Art. 9.
(Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo).
1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della sanita' si avvale del parere della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione e' nominata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanita', che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita' di funzionamento della Commissione. Essa e' composta da un rappresentante del Registro nazionale; da due rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni piu' rappresentative a livello nazionale; da due esperti designati dalle associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti affetti da leucemia e da altre patologie del sistema linfoemopoietico; da cinque esperti designati dal Ministro della sanita', dei quali uno scelto fra i medici appartenenti al secondo livello della dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della sanita' ed i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', uno scelto tra i direttori ospedalieri e i docenti universitari e tre indicati dalle societa' scientifiche interessate alla materia. Un medico appartenente al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della sanita' svolge le funzioni di segretario della Commissione.
3. La Commissione svolge attivita' consultiva ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresi', al Ministro della sanita' proposte sui criteri e sulle modalita' di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da regioni e province autonome, nonche' sulle iniziative concernenti l'informazione tecnico-scientifica sulla donazione di cellule staminali e sulle modalita' del coordinamento delle attivita' promozionali delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle attivita' di promozione e' svolta dalla Commissione che si avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della sanita'.
4. La Commissione si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero della sanita'. L'ammontare delle indennita' per i componenti, dei rimborsi spese e degli altri oneri, nonche' dei compensi per gli esperti di cui al comma 3, e' definito con decreto del Ministero della sanita' entro il limite complessivo annuo di lire 500 milioni. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che la Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui al presente articolo e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite al Centro nazionale trapianti, che le esercita in collaborazione con il Centro nazionale sangue.
Art. 10.
(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
1. All'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le attivita' del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo". E' pertanto autorizzato l'incremento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 dello stanziamento di cui alla corrispondente voce della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 2.075 milioni per l'anno 2001, in lire 3.368 milioni per l'anno 2002 e in lire 3.150 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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Vigente al: 24-6-2014
CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Principi e finalita').
1. E' Istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attivita' non militari;
b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarieta' sociale;
c) promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attivita' svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.
(Delega al Governo).
1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile e' prestato su base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalita' di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste annualmente;
b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;
c) funzionalita' dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;
d) utilita' sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;
e) funzionalita' e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;
h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;
i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;
l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.
Art. 3.
(Enti e organizzazioni privati).
1.Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare
progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al
servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di
cui all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.
Art. 3-bis.
(((Sanzioni amministrative).))
((1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per
l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.
2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in
particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalita' di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignita' del volontario si applicano una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:
a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a
uniformarsi;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con
diffida a proseguirne le attivita';
c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di
servizio civile della durata di un anno;
d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa
contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravita' del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarieta' o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile e' disposta solo in caso di particolare gravita' delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni)).
CAPO II
DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO
Art. 4.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio
civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Ammissione al servizio civile)
1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purche' non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.
2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potra' incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.
3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, e' fatta esplicita menzione della possibilita' di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonche' di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:
a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo;
b) i cittadini riformati per inabilita' al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'eta'.
Art. 6.
(Determinazione del contingente).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e' stabilita, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 7.
(Ufficio nazionale per il servizio civile).
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalita' della presente legge e la programmazione nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
Art. 8.
(Disposizioni integrative ed attuative).
1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli standard di utilita' sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacita' finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto, nonche' della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le procedure e le modalita' per le attivita' di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneita' alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4.
2.Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.
3.Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.
Art. 9.
(Servizio civile all'estero).
1. Il servizio civile puo' essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonche' in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalita' ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalita' di svolgimento del servizio civile all'estero.
(Benefici culturali e professionali).
1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3.Le Universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.
CAPO III
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 11.
(Fondo nazionale per il servizio civile).
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile e' costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalita' di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' iscritte per gli anni medesimi nell'unita' previsionale di base 16.1.2.1 " Obiezione di coscienza " del centro di responsabilita' 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
(Norme abrogate).
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre 1999".
2. E' abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Legge 417 del 27 novembre 2001
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001.
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ritorno all'indice
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 30 settembre 2002".
1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
1. Nell'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 27 dicembre 2001" .
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .
Ritorno all'indice
Legge 448 del 28 dicembre 2001
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002).
Vigente al: 8-2-2014 TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157
milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002,
resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro
per l'anno finanziario 2002.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di
euro, al netto di 5.091 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.174
milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il
livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una
relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti
sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti
incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione
indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non
possono essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8,
della legge 18 ottobre 2001 n. 383.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo
netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo,
salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del
Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto
eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui
al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione
vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale,
finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al
riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 2.
(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della
detraibilita' delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della
deducibilita' delle spese per le imprese del settore farmaceutico)
1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di
famiglia, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire
408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a
decorrere dal 1 gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno
diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto
da ciascuno; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Per l'anno 2001
l'importo di lire 516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire
616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al
primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire
100.000.000. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro
e' comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la
detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione
che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere
dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in 516,46 euro
per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con
reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a
carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a
41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4)
contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti e' aumentata
a 774,69 euro".
2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte
sui redditi le parole:
"la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per
il primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente,
per il primo figlio".
3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle
imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la
lettera c-bis) e' inserita la seguente:
"c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai
soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381;".
4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, concernente la deducibilita' delle spese
sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed
organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, e'
abrogato.
5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
13 e' sostituito dal seguente:
"13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque effettuata
dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono
deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione
del reddito di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata
all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione
ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma
espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti
dalla legge".
6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002.
Art. 3
Disposizioni in materia di beni di impresa
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di
cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,
puo' essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal
bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre
2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il
quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si
considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a
decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento
al quale e' stata eseguita.
3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono
della facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo, computano
l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell' ammontare delle
imposte di cui all'articolo 105, comini 2 e 3, del predetto testo
unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per
l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli
utili distribuiti.
4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001
utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2,
primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi,
puo', entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni
stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di
imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento
di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della
differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione e'
soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e'
aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del
bene.
5. Per gli immobili, il valore normale e' quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi
4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001 e la restante parte in
due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo
2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i
rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste
in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il ((30 novembre
2002)). In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel
libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001,
ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse
condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a
titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7.
In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva,
il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del
bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico
delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3
del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il
valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di
stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili, il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio
sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che
precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione e' stata
deliberata o realizzata.
10. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente
articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva
entro il ((16 dicembre 2002)) e la restante parte in quote di pari
importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri
di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge
21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei
confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal
bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2001. In questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per
cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta
al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate
annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i
seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45
per cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta
deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al
corrispondente periodo di imposta.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
articolo.
13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.
340, le parole: "Decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"Decorsi due anni". Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalita' per il pagamento
dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce
e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro
delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2,
della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' la nuova tariffa
dell'imposta di bollo dovuta su tali atti ((prevedendo diverse misure
per societa' di capitali, societa' di persone ed imprese
individuali)).
Art. 4.
(Riserve e fondi in sospensione di imposta)
1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche
se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti
nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2001, possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
2. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed e' versata in tre
rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi dell'esercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due
successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il
primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento
per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente a ciascuna rata.
3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al
comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa;
tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del
citato comma 4 dell'articolo 105; a tale fine si considera come
provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per
cento di detto reddito.
4. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata,
in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o
rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale
o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche
in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta
sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione
risultante in bilancio nonche' gli eventuali utilizzi, deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di
cui al medesimo comma 1.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
Art. 5
Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo'
essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a
tale data della frazione del patrimonio netto della societa',
associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di
stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto
disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento
per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi
dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle
imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento
per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai
sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo
di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data
del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale;
la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della
perizia e al codice fiscale della societa' periziata, nonche' alle
ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione
finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia
devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto della
stessa societa' od ente nel quale la partecipazione e' posseduta, la
relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. Se
la relazione giurata di stima e' predisposta per conto di tutti o di
alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1
gennaio 2002, la relativa spesa e' portata in aumento del valore di
acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di
acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai
sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle
imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, per i quali il
contribuente si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1, gli
intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a
norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore,
in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se
prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze
ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della
societa' periziata. (8a)(17a)(27a)(34)(37a)(38a) (41) ((43))
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AGGIORNAMENTO (8a)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbario 2003, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)
che " Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003."
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AGGIORNAMENTO (17a)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 24
dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27
febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che " Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio 2003."
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AGGIORNAMENTO (27a)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 30
settembre 2005,n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2
dicembre 2005,n . 248, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2005."
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AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 24
dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che " Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008."
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AGGIORNAMENTO (37a)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 23
dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che " Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2010."
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AGGIORNAMENTO (38a)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 13 maggio
2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n.
106, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli
articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori
di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1° luglio 2011."
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013."
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 27
dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2014".
Art. 6.
(Modifica all'articolo 2474 del codice civile)
1. Al secondo comma dell'articolo 2474 del codice civile, come
modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la parola: "soci" sono
inserite le seguenti: "relative alle societa' di nuova costituzione".
Art. 7
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con
destinazione agricola
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo
del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato
sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo
64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli
albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori
agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti
industriali edili, a condizione che il predetto valore sia
assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento
del valore determinato a norma del comma 1 ed e' versata, con le
modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo
di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data
del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato,
nonche' alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, e'
conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il
giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine
del 16 dicembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima e' portato in aumento
del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione
agricola nella misura in cui e' stato effettivamente sostenuto ed e'
rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni
edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5
costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle
imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta
ipotecaria e catastale.(8a)(17a)(27a)(34)(37a)(38a)(41) ((43))
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AGGIORNAMENTO (8a)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbario 2003, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 2,
che " Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003."
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AGGIORNAMENTO (17a)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 24
dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27
febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che " Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio 2003."
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AGGIORNAMENTO (27a)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 30
settembre 2005,n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2
dicembre 2005,n . 248, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2005."
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AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 24
dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che " Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008."
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AGGIORNAMENTO (37a)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 23
dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che " Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2010."
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AGGIORNAMENTO (38a)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 13 maggio
2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 lulgio 2011, n.
106, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli
articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori
di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1° luglio 2011."
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013."
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 27
dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2014".
Art. 8.
(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili)
1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, non e' dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere
dal 1 gennaio 2002.
2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria
sull'incremento di valore degli immobili di cui ai decreto-legge 13
settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1991, n. 363, e' escluso l'obbligo della dichiarazione di
cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre
1991 e' stato dichiarato in misura non inferiore a quella che
risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche
presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del
citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non e' dovuta imposta.
Art. 9
Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese
sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci
quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella
mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio
1998, ai fin del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche
nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma,
lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti entro il ((31 dicembre 2004)) da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile entro il ((30 giugno 2005)). In questo caso, la
detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta
al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita'
immobiliari, in ragione di un'((aliquota del 41 per cento del valore
degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento
del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo
di 60.000 euro)).
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2002".
5. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del
reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei
volontari e dei cooperanti e' determinata sulla base dei compensi
convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli
affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla
natura del contratto purche' stipulato da organizzazione non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49".
6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e
di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto
geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di
manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione
dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e facolta' di fruizione, a
scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente
comma. (9)
7. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle
seguenti; "nella misura dell'1,9".
8. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come
modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le
parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2003".
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di
tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da
conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati dall'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 8, i quantitativi medi dei
prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.
10. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono
aggiunte le seguenti: "nonche' alle societa' consortili e agli altri
organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)".
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe
d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni
censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero
per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo
determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria
provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove
tariffe.
12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni
e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella
dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti
dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento alle
risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore puo'
essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza
applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della
relativa imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
14. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, dopo le parole: "negozi ed assimilati", sono inserite
le seguenti: " , ad esclusione delle imprese che esercitano
l'attivita' di riparazione o commercializzazione di apparecchiature
di ricezione radiotelevisiva".
15. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma 4 le parole: "28 febbraio 2002", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al comma 2, all'alinea, le parole: "Per il periodo di imposta in
corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione
di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge"; le parole: "la medesima dichiarazione" sono sostituite
dalle seguenti: "la dichiarazione di emersione";
c) al comma 2, lettera a), il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: "gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al
comma 1, si impegnano nel programma di emersione e,
conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato
rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno
diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che
hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione
sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto
al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10
per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il
secondo periodo di imposta e del 20 per cento per U terzo periodo
di imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
non e' dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito
imponibile dichiarato";
d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il
primo periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere
a) e b) del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il
termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero
in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a
partire dal predetto termine";
e) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le violazioni
concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione,
dichiarazione di inizio attivita', e non sono dovuti interessi a
condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il
termine previsto per il versamento dovuto in base alla
dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non si
applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in
materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle
attivita' produttive ne' quelle previste per l'omessa
effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino
alla data di presentazione della dichiarazione di emersione";
f) al comma 7, le parole: "1 gennaio 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "1 settembre, 2002".
16. All'articolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le
imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere
svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero
che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione".
17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al
comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.
18. All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: "spettacoli" sono inserite le
seguenti: "e i tributi connessi"; le parole: "31 luglio 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2001" e le parole: "31
gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al comma 2, le parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2002", ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I contribuenti possono effettuare il versamento in tre
rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda
entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002";
c) al comma 5, le parole: "15 febbraio 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2003", e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della
richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento
integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso
legale".
19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro loco.
20. All'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "per l'anno 2001" sono inserite le seguenti:
"nonche' di 6 milioni di euro per l'anno 2002".
21. All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "tre anni" sono
inserite le seguenti: "o ad un anno per le societa' sportive
professionistiche". Le disposizioni previste dal presente comma si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre 2001.
22. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155.
23. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente
prestato all'estero in zone di frontiera, le parole: "Per l'anno
2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002".
24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione
dell'Anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 e' consentita
la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione.
Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si
provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione del presente comma.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 19, comma 3)
che il beneficio fiscale di cui al comma 6 del presente articolo, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di
100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di
difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto
idrogeologico.
Art. 10
Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio
1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita'
e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle
pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e
si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di
mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno
in anno";
b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facolta' di
determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le
seguenti parole: "delle prime tre classi";
b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
4-bis. "L'imposta non e' dovuta altresi' per l'indicazione, sui
veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo
dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto
terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali
indicazioni";
c) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di
attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si
riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I
comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere
l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio
anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo
precedente";
d) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno
dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di
mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di
repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con
interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento
misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in
materia di imposta di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione
volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di
sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e
riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il
funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11,
rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione
non onerosa, le banche dati in titolarita' o gestione di soggetti
pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per
assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di contrasto ai
fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3,
sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione
contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del
piano ed a svolgere le conseguenti attivita' di servizi e forniture,
anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i
procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia
di imposta di pubblicita' commesse fino al 30 settembre 2001, ai
sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente
ai sensi del presente comma".
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)). ((42))
3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 13, comma
4-bis, e dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotti dal comma 1 del
presente articolo, ragguagliate per ciascun comune all'entita'
riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune
dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono
soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono
disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione
delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel
rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 7 e' abrogato;
b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "in modo che detta tariffa, comprensiva
dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per
cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' in
relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate
dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione
della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla
pubblicita' con il canone".
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che
"Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di
entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del terzo mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma
restando la data di scadenza dei relativi contratti, laddove
anteriore".
Art. 11
Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
in materia di fondazioni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e
formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso
l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato,
filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale;
assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della
criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura
di qualita'; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione
dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva prevenzione e recupero
delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3)
ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale;
4) arte, attivita' e beni culturali. I settori indicati possono
essere modificati con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;". ((14))
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni,
dalla fondazione, in numero non superiore a tre;".
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio,
indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei settori ammessi e
operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando,
singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle
risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale".
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una
prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo
Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a
rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli
117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonche'
dell'apporto di personalita' che per professionalita', competenza ed
esperienza, in particolare nei settori cui e' rivolta l'attivita'
della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento
dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad
assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo
modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire
un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di
ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione
dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti
ai quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo
di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non
devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli
interventi delle fondazioni;". ((14))
5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: ", unitamente" fino
a: "comma 6," sono soppresse.
6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, dopo la parola: "onorabilita'," sono inserite le
seguenti: "intesi come requisiti di esperienza e di idoneita' etica
confacenti ad un ente senza scopo di lucro,".
7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Societa'
bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario,
finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei
confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o
patrimoniale".
8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il primo periodo e' soppresso.
9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed e' gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali
enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza
e moralita'".
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si considera
controllata da una fondazione anche quando il controllo e'
riconducibile, direttamente o indirettamente, a piu' fondazioni, in
qualunque modo o comunque sia esso determinato".
11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"assicurando il collegamento funzionale con le loro finalita'
istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio".
12. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso.
13. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la
partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria puo' essere
affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in
nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che
e' scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la
possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti
dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione e' comunque
realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata
al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58".
14. L'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente
articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i
propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta
giorni dall'emanazione delle disposizioni della Autorita' di
vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilita'
bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente
alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in
assenza di espressa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza,
limitano la propria attivita' all'ordinaria amministrazione, nella
quale e' compresa l'esecuzione dei progetti di erogazione gia'
approvati.
15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e
programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone
l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli
stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 46 della
presente legge.
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301
(in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato:
- l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo
"limitatamente alle parole "i settori indicati possono essere
modificati con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"."
- l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo
nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di
indirizzo "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,
diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione,
idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli
articoli 117 e 118 della Costituzione", anziche' "una prevalente e
qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi
delle realta' locali."
Art. 12.
(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei
componenti delle commissioni tributarie:
1) al comma 1, le parole: "di cui alla tabella F" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui alle tabelle E ed F";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I componenti delle commissioni tributanrie provinciali possono
essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti
vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla
previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri
disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed
F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'";
b) dopo l'articolo 44-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 44-ter. - (Modifica delle tabelle)." - 1. I criteri di
valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al
presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze".
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente
l'oggetto della giurisdizione tributaria, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1.
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli
regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio
sanitario nazionale, nonche' le sovrimposte e le addizionali, le
sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli
interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli
atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica
della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui
all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le
disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le
controversie promosse dai singoli possessori concernenti
l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il
classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella,
nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento
delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della
rendita catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione
da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella
propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di
querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa
dalla capacita' di stare in giudizio".
Art. 13
Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi
1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il
gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei
comuni della provincia di Udine, gia' individuati dal decreto del
Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno
2002. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la
provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della
provincia di Udine. Il costo complessivo e' fissato in 12 milioni di
euro.
2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei
prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorche'
nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale. ((16))
3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del
beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15
febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle
proprie disponibilita' di bilancio, che vi fa fronte mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento
da parte dell'Amministrazione finanziaria.
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 13)
che le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono
prorogate fino al 31 dicembre 2004.
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26))
Art. 15.
(Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di
10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
2. Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di
ammortamento dei beni materiali, e' sostituito dal seguente:
"10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle
concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale
di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia
di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e
servizi, e' sostituita dalla seguente:
"g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16,
nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette
alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50
per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di
telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per
ciascun veicolo".
4. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di
11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 16
Rinnovi contrattuali
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003
gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da
destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori
incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento ((dall'anno 2003)),
sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per
l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che
quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, del citato decreto
legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della
contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al
medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui
gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei
fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla
contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi
all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del
personale. ((9))
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92
milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia di cui al decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni. ((9))
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione
professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a
quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi
dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da
utilizzare in sede di contrattazione integrativa, e' incrementato di
108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo
e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a
decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni
di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti
dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4
dell'articolo 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa,
da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della
consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono
destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio
del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per
l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le modalita' fissate
nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di
autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In
relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma
1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma
di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle
istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per
l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal
2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento
accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla
criminalita' e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che
presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari
finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo
internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma di 1
milione di euro da destinare alla copertura della responsabilita'
civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a
terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della
propria attivita' istituzionale. Per la progressiva attuazione del
disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002,
di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30
milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della
carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri
contributivi ai fini' previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362.
7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici
non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle universita', nonche' degli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici
al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di
competenza nell' ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la
contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale
delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla
quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto:
- (con l'art. 33, comma 1) che le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste dal comma 1 del presente articolo, a
carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione
della produttivita'.
- (con l'art. 33, comma 2) che le risorse previste dal comma 2 del
presente articolo, per corrispondere i miglioramenti retributivi al
personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a
decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni
di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione
delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.
195 del 1995.
Art. 17.
(Compatibilita' della spesa in materia di contrattazione collettiva
nazionale ed integrativa)
1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle
ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di settore e
dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso
il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli
oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore
corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni
sulle quali il Governo ha formulato osservazioni".
2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
"Art. 40-bis. - (Compatibilita' della spesa in materia di
contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni pubbliche
indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo
procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni
finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto
definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui
contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma
6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle
finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di
rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1
e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio,
secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative
clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui
all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo".
Art. 18.
(Riordino degli organismi collegiali)
1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore
funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, di istituire
comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad
eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata
specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio
personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata
specializzazione gia' operanti nelle pubbliche amministrazioni
ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni
statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le
restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo
di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione
dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni
di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come
indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente
soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi previsti, e' fatto divieto di
corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi
collegiali.
Art. 19
Assunzioni di personale
1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle universita', limitatamente al personale tecnico ed
amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni,
alle comunita' montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano
rispettato le disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno
2001 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del
personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2001. Alla
copertura dei posti disponibili si puo' provvedere mediante ricorso
alle procedure di mobilita' previste dalle disposizioni legislative e
contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di
accorpamento delle strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si
puo' ricorrere alle procedure di mobilita' fuori dalla regione di
appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune
ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello
previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50
per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle
unita' di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola.
Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia
superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette
e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di
formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si
applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si
applica altresi' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto
di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle
specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un
programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unita' di
personale appartenente alle figure professionali strettamente
necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario.
Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute
nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, e'
autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale
assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di
assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze.
I termini di validita' delle graduatorie per l'assunzione di
personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto
di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero
della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002,
del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui
all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la
spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con
convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai
consorzi di enti locali non puo' superare l'importo della spesa
sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari
al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale
della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio
2001, n. 48, le parole: "banditi con unico decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge".
3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito
dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie
e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore
all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002".
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonche' il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali
con l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale impiego delle
risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del
personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui
svolgimento puo' essere garantito mediante l'assegnazione delle
relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche,
o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente piu'
vantaggioso nonche' delle conseguenti iniziative che si intendono
assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve
quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le
quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono,
comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le
Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri
gia' considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di
ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le
amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale
in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la
conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al
termine di ciascun quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella
tabella "A" allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e
in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le
disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del
2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del
presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile
degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del
fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali
deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste
italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati
dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale
dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre
2002. (9) (16)
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale
del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio,
in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione
europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilita' dei posti,
essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul
territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo
determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia
medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma
occupati solo in caso di carente disponibilita' di medici gia'
iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e
della guardia medica turistica.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, puo'
partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso,
ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si
iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione
riconosciuti dall'Unione europea puo' partecipare successivamente, a
fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di
formazione specifica in medicina generale.
13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui
all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta
formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla
dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di
laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle
metodologie di formazione a distanza per finalita' connesse alle
attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale
fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate
all'aggiornamento e alla formazione, del personale, le
amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di
formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche
erogare borse di studio del valore massimo corrispondente
all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo
rimborso.
15. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129)).
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 34, comma
20) che i comandi in atto del personale della societa' per azioni
Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di
cui al comma 9 del presente articolo, sono prorogati sino al 31
dicembre 2003.
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dalla L. 24
dicembre 2003, n. 350, ha disposto (con l'art. 34, comma 20) che i
comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste
italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui al
comma 9 del presente articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre
2004.
Art. 20.
(Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella
regione Sicilia)
1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima
provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei
rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio
1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992,
come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli
articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti
locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli
eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure
selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno
di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa
spesa si provvede a valere sulle disponibilita' dei fondi assegnati
alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
1991, n. 433, e successive modificazioni.((37))
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi
del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle
procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli
obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
modificazioni, puo' essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive
competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le
amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonche' di comuni
con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle
attivita' delle stesse.
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AGGIORNAMENTO (37)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma
553) che "La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti
dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
con oneri a carico del proprio bilancio, e' autorizzata alla
trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il
personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto
pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della
Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successive
modificazioni, gia' equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge
regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e
dell'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10
dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato."
Art. 21
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 22
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una
migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni
organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche
autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti,
delle caratteristiche e delle entita' orarie dei curricoli
obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonche' nel
rispetto di criteri e di priorita' che tengano conto della
specificita' dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di
funzionamento delle singole istituzioni e della necessita' di
garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari
situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e
delle isole minori.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto
previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed alla sua
partizione su base regionale. ((39))
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite,
nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle
istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi
collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico
regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata
alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap
nelle singole istituzioni scolastiche. (20)
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti
collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti
in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il
loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite
contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario
d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare
viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi
obbligatorio e dell'organico di istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole
dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla
sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il
piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale
docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni
vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di
risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
7. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO
ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11
GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1.
Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5,
della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa e' fissato in
40,24 milioni di euro.
8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti
scolastici, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove
mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di
tirocinio con valutazione finale.
9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso,
di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonche'
il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo
articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata
con bando del competente direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' finalizzato
alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di
formazione ha una durata di quattro mesi, e' articolato in 160 ore di
lezione frontale e si svolge secondo modalita' che consentano ai
presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del
tirocinio di cui al comma 8.
10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono
curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo
svolgimento del periodo di formazione sono curati con la
collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di
ricerca educativa.
11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione
sono utilizzate con priorita' rispetto alle apposite graduatorie
provinciali di cui all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle
prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il
conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento
dei posti disponibili e' riservato a coloro che beneficiano della
riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del
comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati
allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione
secondaria superiore.
13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato
il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione,
ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'istituto di
perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia
tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, puo' essere riconosciuto un credito
formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. Le modalita' di riconoscimento dei crediti formativi
sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le
amministrazioni interessate e le universita'.
14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "straordinario" e' soppressa;
b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002";
c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine,
per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del
presente comma e per la valorizzazione delle professionalita'
connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi
le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle
dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di
sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente
realizzate dagli istituti per la professionalita' nautica, anche
convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma".
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AGGIORNAMENTO (20)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio
2004, n. 13 (in G.U. 1a s.s. 21/1/20047, n. 3) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo
"nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale venga meno quando le
Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della
continuita' del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano a
propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale
docente delle istituzioni scolastiche".
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 19, comma 10) che
"L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448, si
interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni
parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei
parametri sulla base dei quali e' determinata la consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA".
Art. 23.
(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di
personale)
1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto
dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e
successive modificazioni, e' ridotto del 10 per cento a decorrere dal
1 gennaio 2002.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n.
413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della
quota di indennita' integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi
nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e
della contestuale riduzione della misura dell'indennita' integrativa
speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti
percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e
ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno gia'
previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo
1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
1987, n. 158. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Per il triennio 2002-2004 e' fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per
l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato,
o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle
amministrazioni pubbliche.
CAPO II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 24
Patto di stabilita' interno per province e comuni
1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli
obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di
ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato
ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, non potra' essere superiore a
quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.
2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il
complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini
del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non puo'
superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentati del 6 per cento.
3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le spese correnti
connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o
delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a
decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei
corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si
applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come
definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati
nell'esercizio finanziario 2000.
4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per
gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998,
1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali
servizi, e' convenzionalmente commisurata alla spesa corrente
sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui
tale spesa sia stata superiore. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27
DICEMBRE 2002, N. 289.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289.
6. Per l'acquisto di beni e servizi ((di rilevanza nazionale)) le
province, i comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali
possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e
dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)). ((PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).
7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere
opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi
al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza
gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i
trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere
sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della
legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento,
del 2 per cento e del 3 per cento.
10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e
degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni
con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti
giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli
incassi e sui pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere
trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli
impegni assunti.
12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali
operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non
registrate nel conto di tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11
e 12 e le modalita' della sua trasmissione sono definiti con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, da adottare entro il mese di aprile 2002.
14. Alle finalita' di cui al presente articolo provvedono, per il
rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione.
Art. 25
Finanza decentrata
1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificaziOni, e' sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del
presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle
somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo quanto
previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di
acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno
in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici
piu' recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze
entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei
contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro
l'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento,
il Ministero dell' interno provvede all'attribuzione definitiva degli
importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno
precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro
il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme
dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
possono essere stabilite ulteriori modalita' per eseguire la
ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle
province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale
avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno
delle somme spettanti".
2. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate, con decorrenza dall'anno 2002, le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "A decorrere dall'anno 1999" sono soppresse;
b) le parole: "34 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "24 per
cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento";
c) le parole da: "del 50 per cento" fino a: "e' destinato" sono
sostituite dalle seguenti: "e del 20 per cento";
d) al terzo periodo, dopo la parola: "programmato" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo
periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000
euro";
e) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Le somme attribuite
alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di
opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso
contributi ai comuni".
3. All'articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come modificato dall'articolo 40 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "I componenti
degli organi di controllo della societa' sono designati dagli enti
locali destinatari degli utili distribuiti. La societa' di
certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori
contabili ed individuata dal Ministero dell'interno".
4. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Attribuzione delle azioni alle regioni). - 1. Compiuti
gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni
inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3
sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio
2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in
ragione del numero dei rispettivi abitanti. Le regioni avviano la
dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i
successivi sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto
della disciplina comunitaria in materia".
5. All' articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2002";
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Per gli anni 2002 e 2003 e' istituita per i comuni una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso
in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per
l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti
dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il
gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune
in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia
e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta
netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in
funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe
tributaria. Per l'anno 2002, il gettito e' ripartito tra i comuni
sulla base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in
misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al
comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai
singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero
integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa e'
corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti
per l'anno.
5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003,
il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio
2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati
previsionali relativi all'ammontare del gettito della
compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune
in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre
2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo
previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il
correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti
erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al
comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno
2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono
erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la
quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo
relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero
dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i
dovuti conguagli rispetto alle somme gia' erogate".
6. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano alle quali non spetti gia' la compartecipazione
alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione
nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione e' attribuita una quota delle medesime
imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le
imposte sostituite.
7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e
sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli
ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente
legge, e' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la
tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.
8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono determinate in
51.645.689,90 euro per l'anno 2002.
9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, individua la tipologia e i settori degli
interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 7. Il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' per
l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta
fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
10. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))
11. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono
fissate in 103.291.379,82 euro.((33))
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AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 16 (in
G.U. 1a s.s. 21/1/2004, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 10 del presente articolo 25.
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AGGIORNAMENTO (33)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 6)
che e' soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 del
presente articolo.
Art. 26.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)
1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente:
"11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 e'
mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, e' incrementato del
tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2003 con una
utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli
enti locali ed e' finalizzato all'attribuzione di contributi sulle
rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le
restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad
incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono
distribuite secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo
31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei
trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse e'
considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita'
locale".
Art. 27
Disposizioni finanziarie per gli enti locali
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento
delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di
inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita
dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
distribuito secondo i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla riforma del
sistema dei trasferimenti erariali e' sospesa l'applicazione del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto
disposto dall'articolo 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della
disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse
e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita'
locale.
2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per
gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
ed all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i
contributi erariali sono erogati secondo le modalita' individuate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti
locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri
finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle
esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della
Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali
correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di
euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il
comune di Roma e' escluso dalla ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 26, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonche'
delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente
articolo.
4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunita'
montane che si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui
sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni
e' stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti locali, in caso di aggregazione ad una comunita' montana di un
comune montano proveniente da altra comunita' montana, i
trasferimenti erariali spettanti alle due comunita' sono
rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto
di variazione. Le modalita' applicative sono individuate con decreto
del Ministero dell'interno.
6. Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, e' incrementato a
decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro.
7. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 161, comma 3, le parole: "la sospensione della
seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione
dell'ultima rata";
b) all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono"
sono sostituite dalle seguenti: "E' data facolta' agli enti locali
di iscrivere";
c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato
a quello dei mutui precedentemente contratti" sono inserite le
seguenti: ", a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente
emessi".
8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".
9. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e
l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31
dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle
annualita' d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attivita' di
liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli
uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualita' d'imposta 1997 e
successive.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei
sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre
1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro,
fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale
previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980. ((9))
11. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo
catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a
valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da
versare a piu' comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite
catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i
comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti
finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad
effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante
a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.
12. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo
complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalita' dei
contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza
degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale
all'IRPEF disponibili sulle contabilita' speciali esistenti presso le
tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli
atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono
nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano
obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime ne'
sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilita'
speciali.
14. La facolta' di ricorrere alla contrazione di mutui per il
ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto
pubblico locale, attribuita alle regioni e agli enti locali da
specifiche disposizioni legislative, puo' essere esercitata
limitatamente ai disavanzi risultanti dai bilanci delle predette
aziende, redatti ed approvati secondo i rispettivi ordinamenti,
relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli
oneri derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, tale facolta' puo' essere esercitata limitatamente ai
contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001.
15. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177,
al secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad ogni normativa
vigente", sono aggiunte le seguenti: ", determinando il prezzo di
cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con
riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del
valore di quanto edificato".
16. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", non
tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di
urbanizzazione".
17. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a),
b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora
il versamento del contributo sia effettuato nei successivi
centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae
non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae
non oltre i successivi sessanta giorni".
18. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da
societa' ed enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e'
sostituito dal seguente:
"1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni
in relazione ai dividendi distribuiti dalle societa', comunque
costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi
dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione
dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni".
19. Gli immobili di proprieta' degli enti locali destinati dal
piano regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o
all'esercizio di attivita' dirette a perseguire finalita' pubbliche,
sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono
essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more
dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti
pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla
realizzazione di tali attivita', attraverso la stipula di contratti
di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n.
392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei
contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili
puo' essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione
finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell' area. Il
contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo
di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con
esclusione del pagamento dell'eventuale indennita' di avviamento
commerciale. Con lettera raccomandata da inviare almeno novanta
giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha
diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di
proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un
nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire
improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 31, comma
10) che a decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei
sovracanoni di cui al comma 10 del presente articolo, sono fissate
rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.
CAPO III
PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI
Art. 28
Trasformazione e soppressione di enti pubblici
1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
2. ((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
2-bis. ((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
5. ((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
6. ((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non
rilevano ai fini fiscali.
8. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
9. I bilanci consuntivi delle Autorita' indipendenti sono
annualmente pubblicati in allegato allo Stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli
atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle
regioni e dalle province autonome.
11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso
plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed
impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso
irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e
disciplinari tecnici. ((33))
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AGGIORNAMENTO (33)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma
640) che sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in
applicazione dell' articolo 28.
Art. 29
Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' gli enti
finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello
Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:
a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al
proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di
gestione;
b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicita' di cui
alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo
svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
c) attribuire a soggetti di diritto privato gia' esistenti,
attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla
lettera b).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a
forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente
l'entita' degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico
del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla
cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da
parte degli utenti del servizio.
3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di
diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si
applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "tremila abitanti" sono sostituite dalle seguenti:
"cinquemila abitanti";
b) le parole: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non
rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei
dipendenti," sono soppresse.
5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica,
si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le
modalita' per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio
e per la determinazione delle relative tariffe nonche' le altre
eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni
delle regioni e degli enti locali.
((6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il
Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali
per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale,
procede alla soppressione dell'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17,
comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' all'istituzione
dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del
Centro tecnico; subentra altresi' nelle funzioni gia' svolte dai
predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al
Ministro per l'innovazione e le tecnologie)).
7. Al fine di migliorare la qualita' dei servizi e di
razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale della informatizzazione
nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei
progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti
pubblici non economici nazionali, nonche' assicura la verifica ed
il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai
progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle
strutture dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA) ((, fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6)); le risorse, eventualmente
accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie
di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi
nel settore informatico.
Art. 30.
(Attivita' di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di
Italia Lavoro Spa, istituita con la direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la gestione
di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e
dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro
Spa, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse
relativi a tali compiti.
Art. 31.
(Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di
sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)
1. Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e con le
imprese, le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le
agenzie, gli enti locali possono attivare, entro il primo semestre
del 2002, iniziative per il colloquio diretto con l'utenza, via
telefono o via web, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio
nonche' sulle disponibilita' indicate nei piani per il 2002 approvati
dall'AIPA.
2. Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie
finalizzate al miglioramento della qualita' dei servizi prestati ai
cittadini ed alle imprese e per realizzare economie di gestione, le
amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a
consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3. Nella stipula delle convenzioni, le amministrazioni e le
agenzie di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti principi e
criteri preferenziali:
a) localizzazione di strutture tecnologiche od operative nelle
regioni meridionali;
b) incremento del numero di addetti occupati in misura pari ad almeno
il 10 per cento in conseguenza degli accordi di cui al comma 2;
c) compresenza di soggetti pubblici o istituzioni a prevalente
carattere pubblico.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica
e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, individua le
amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 e stabilisce le
disposizioni attuative del presente articolo, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32
Contenimento e razionalizzazione delle spese
1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio
destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di
cui al comma 6 dell'articolo 24, non considerati nella tabella C
della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4
per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
2004. ((. . .)). Essi, inoltre, devono promuovere azioni per
esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di
spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di
gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei
trasferimenti erariali.
1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).
2. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla
tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica
unita' previsionale di base nello stato di previsione di ciascun
Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi
corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di
spesa.
3. La dotazione delle unita' previsionali di base di cui al comma 2
e' quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione e'
ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente
risultante sulla base della legislazione vigente.
Art. 33.
Servizi dei beni culturali
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali
la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione
pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come
definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo modalita', criteri e garanzie definiti con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovra' stabilire, tra
l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno
avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti
dell'offerta economica piu' vantaggiosa e della proposta di offerta
di servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista della
crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei
beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i
rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle
questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni
oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela
dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del
personale, le professionalita' necessarie rispetto ai diversi
compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere
dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di
gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai
principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dello Statuto
dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono
fissati i meccanismi per la determinazione della durata della
concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone
complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata
stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione
della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la
stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per
qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in
gestione dal Ministero ritornino nella disponibilita' di
quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di
progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che
includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e
siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione
pari o inferiore a 30.000 abitanti, verra' considerata titolo di
preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata
l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo
minore".
Art. 34.
(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le
attivita' culturali)
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale gia' assunto a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della
legge 16 dicembre 1999, n. 494. Sono fatte salve le eventuali
successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di
specifiche disposizioni legislative.
Art. 35
Norme in materia di servizi pubblici locali
1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici
locali di rilevanza industriale). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza
industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli
settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti,
delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei
servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma
13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attivita'
di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei
servizi pubblici locali di cui al comma 1 puo' essere separata da
quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito
l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, per
la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di societa' di
capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali,
anche associati, cui puo' essere affidata direttamente tale
attivita';
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza
pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza,
avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della
titolarita' del servizio a societa' di capitali individuate
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le
societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo
servizi pubblici locali in virtu' di un affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi;
tale divieto si estende alle societa' controllate o collegate, alle
loro controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con
queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorita' di
settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara e'
aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e
delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani
di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli
impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti
di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e' consentito
l'affidamento contestuale con gara di una pluralita' di servizi
pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo
caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla
successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre
dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti locali o delle
societa' di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono,
inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli
impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di
investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo
e' dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando
di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei
gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche'
alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni
per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di erogazione del
servizio e con le societa' di gestione delle reti e degli impianti
sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di
gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e
adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere in tutto o in parte la propria
partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi. Tale cessione
non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli
affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la
proprieta' delle reti, degli impianti e delle altre datazioni
patrimoniali a societa' di capitali di cui detengono la maggioranza,
che e' incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le
altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati
della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone
stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove prevista, o
dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli enti locali possono
anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione
delle reti, nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma
5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei
servizi di cui al comma 1 sono di proprieta' di soggetti diversi
dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i
servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli
standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori
alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in
ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio
in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli
eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto
e dalle relative norme di attuazione".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la
gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione
sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi
contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica
inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di
adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai
contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel
territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti
ad affidare la gestione del servizio nell'ambito sovracomunale
provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull' intero ambito.
7. Le imprese concessionarie cessanti ((al termine
dell'affidamento)) reintegrano gli enti locali nel possesso delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la
gestione dei servizi. Ad esse e' dovuto dal gestore subentrante un
indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9
dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo.
8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende
speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che
gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo
testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in
societa' di' capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo
unico.
9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13
dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in
vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale
sociale delle societa' per la gestione di servizi pubblici locali,
che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad
effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline
settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni. Contestualmente la proprieta' delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda,
e' conferita ad una societa' avente le caratteristiche definite dal
citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.
10. La facolta' di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato
testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
riguarda esclusivamente le societa' per la gestione dei servizi ed
opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di
separazione di cui al comma 9 del presente articolo.
11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113
del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonche' in
alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di
societa' per azioni quotate in borsa e di societa' per azioni i cui
enti locali soci abbiano gia' deliberato al 10 gennaio 2002 di
avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro
il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del
capitale, e' consentita la piena applicazione delle disposizioni di
cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale
caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del
citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre
datazioni patrimoniali attuali e future e' costituito, ai sensi
dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed
inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del
proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui e' attribuita
la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto.
Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del
codice civile.
12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, comma 8, le parole da: "aventi rilevanza
economica" fino a: "nello statuto" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 113-bis";
b) all'articolo 42, comma 2, lettera e), le parole: "assunzione
diretta" sono sostituite dalla seguente: "organizzazione";
c) all'articolo 112, il comma 2 e' abrogato;
d) all'articolo 115:
1) al comma 1, le parole: "costituite ai sensi dell'articolo 113,
lettera c)," sono soppresse e le parole: "per azioni" sono
sostituite dalle seguenti: "di capitali";
2) il comma 5 e' abrogato;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al
consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti
locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto
alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
bilancio della relativa quota di capitale";
e) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "per l'esercizio di
servizi pubblici" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo
113-bis";
f) all'articolo 118:
1) al comma 1, le parole: "societa' per azioni, costituite ai
sensi dell'articolo 113, lettera e)," sono sostituite dalle
seguenti: "societa' di capitali di cui al comma 13 dell'articolo
113";
2) il comma 3 e' abrogato;
g) all'articolo 123, il comma 3 e' abrogato.
13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza
locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono
abrogati.
14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in
forma associata, individuano gli standard di qualita' e determinano
le modalita' di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i
servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e
dei consumatori.
15. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 113-bis. - (Gestione dei servizi pubblici locali privi di
rilevanza industriale) - 1. Ferme restando le disposizioni previste
per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza
industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa' di capitali costituite o partecipate dagli enti locali,
regolate dal codice civile.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste
dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei
servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e
fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilita'
sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a
terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalita'
stabilite dalle normative di settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi
di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio".
16. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
Art. 36.
(Organici del personale)
1. In conseguenza delle attivita' poste in essere ai sensi del
presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le
modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni
in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini
dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti
procedure di mobilita', si applicano le vigenti disposizioni, anche
di natura contrattuale.
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 37.
Gestioni previdenziali
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2002:
a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);
b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002
in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1,
lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,07
milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
Art. 38
Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' incrementata, a favore dei
soggetti di eta' pari o superiore a settanta anni e fino a garantire
un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita',
la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici
di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive
modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con
riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. (9) ((9a))
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti
anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei
trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge
26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto
dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il
calcolo dei predetti benefici. (9)
3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 e'
ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque
anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del
quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di
periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla meta' del
quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresi'
concessi ai soggetti ((di eta' superiore a diciotto anni)), che
risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti
titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilita'
di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base alle seguenti
condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o
superiori a 6.713,98 euro; ((9a))
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e
legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o
superiore a 6.713,98 euro, ne' redditi, cumulati con quello del
coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro
incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale; ((9a))
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale
da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di
6.713,98 euro e' aumentato in misura pari all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno
precedente. (9)
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente
articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente
prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o
trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al
10 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i
soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile
ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a
8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i
trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito
personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo
superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito
nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
9. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla
pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo e'
recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di
ventiquattro mesi. Tale limite puo' essere superato al fine di
garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia
superiore al quinto della pensione.
10. Le disposizioni, di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano
qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente
percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito
pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in
cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto:
- (con l'art. 39, comma 4) che il comma 1 del presente articolo, si
interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei
soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione
sociale, non puo' superare l'importo mensile determinato dalla
differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento
minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
- (con l'art. 39, comma 5) che il comma 2 del presente articolo, si
interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili
titolari della relativa pensione.
- (con l'art. 39, comma 8) che la lettera d) del comma 5 del
presente articolo, si interpreta nel senso che, per gli anni
successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il
limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro
di cui al comma 1 del predetto articolo.
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AGGIORNAMENTO (9a)
Il D.l. 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2007, n. 127 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Con
effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi
stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39,
commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a
garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici
mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al
comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato
in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito
annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente."
Art. 39
Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e
drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione
1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e
drepanocitosi ((, nonche' talasso-drepanocitosi e talassemia
intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,)) che
hanno raggiunto un'anzianita' contributiva pari o superiore a dieci
anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di eta' anagrafica,
hanno diritto a un'indennita' annuale di importo pari a quello del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03
milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 85, comma 24, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, sulla migliore informazione possibile a tutela della
salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le imprese
del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna
istituzionale al fine di informare i cittadini sul migliore uso dei
farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche
attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno
a carico delle imprese del settore.
CAPO V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 40.
(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)
1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19
dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto
2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa
nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome
inadempienti del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni
e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo
85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
CAPO VI
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 41
Finanza degli enti territoriali
1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare
gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle
finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province,
dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane, delle
comunita' montane e delle comunita' isolane, di cui all'articolo 2
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' dei
consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti
enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi
alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalita' del
coordinamento nonche' dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di concerto
con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative
all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati
da parte dei succitati enti.
2. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133, COME MODIFICATO
DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 203)). Fermo restando quanto previsto
nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere
alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre
1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di
nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei
mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano
una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali a carico
degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale
retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni.
2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento
della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i
contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le
operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e
le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura
degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima
della sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento costitutivo
dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del
decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di
monitoraggio.
2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in
violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla
Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.
4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3
dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla
copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art. 42.
(Riduzione del costo del debito pubblico)
1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma
5 e' sostituito dal seguente:
"5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30
marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli
del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non
concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di
emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di
approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni,
limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', verra'
attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che
provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui
al comma 6; per le annualita' successive, l'importo massimo di titoli
pubblici sara' determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei
titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle
somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il
completamento delle attivita' di rimborso".
CAPO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 43.
(Riduzione del costo del lavoro)
1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:
a) la riduzione del contributo per la tutela di maternita', di cui
all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e
della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del
predetto decreto legislativo;
b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai
lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui
all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Restano, altresi', confermati con la medesima decorrenza:
a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione
agricoltura dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1,
lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di
secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Art. 44.
(Sgravi per i nuovi assunti)
1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici
economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria e Sardegna, e' riconosciuto, per i nuovi assunti
nell'anno 2002 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al
31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di
assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura
totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle
retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello
spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa'
cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i
quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di
lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette
agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3,
comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31
dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6
dell'articolo 3.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata
all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi
degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, e successive modificazioni.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto, nei limiti
della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni
Abruzzo e Molise, nonche' nei territori delle sezioni
circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di
disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo
la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore
alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che
siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I
della decisione (CE) n. 1999/502, del 1 luglio 1999. Il beneficio di
cui al presente comma e' cumulabile con altri benefici eventualmente
concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al citato
regolamento (CE) n. 69/2001.
CAPO VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 45
Limiti di impegno
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di
impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al
servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al
servizio della Fiera del Levante di Bari ((, della Fiera di Verona,
della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova)) sono autorizzati,
rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro
a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2003.
4. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui
all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
Art. 46
Fondo investimenti
1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e'
istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati , con
autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti
autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le disponibilita' di bilancio che confluiscono nel fondo
di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui
al presente articolo puo' essere rifinanziato con la procedura di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono
analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti
che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per
l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una
relazione nella quale viene individuata la destinazione delle
disponibilita' di ciascun fondo.((33))
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 3, comma
33) che il presente articolo 46 cessa di avere efficacia a decorrere
dall'anno 2008.
Art. 47.
(Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)
1. Per il finanziamento del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale
e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti puo'
intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione
con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e
privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la
realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di
finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di
prestazioni di garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che
non dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
2. La Cassa depositi e prestiti puo' utilizzare, per le operazioni
di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma
restando la compatibilita' con l'ordinaria attivita' di finanziamento
prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi
rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di
specifici prodotti finanziari, attraverso la societa' per azioni
Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.
3. L'attivita' di cui al comma 1 e' svoLta dalla Cassa depositi e
prestiti in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da
banche o intermediari finanziari ad un tasso di mercato determinato
secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli
interventi della Cassa depositi e prestiti non possono essere di
ammontare superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del
Finanziamento, privilegiando la realizzazione delle opere con la
forma della finanza di progetto.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della
Cassa depositi e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto limiti,
condizioni e modalita' dei finanziamenti, nonche' le caratteristiche
della prestazione di garanzie.
5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilita' operativa e
per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente
articolo, al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "I rapporti di lavoro dei
dipendenti dei predetti enti ed aziende" sono inserite le seguenti:
"nonche' della Cassa depositi e prestiti", dopo le parole:
"Le predette aziende o enti" sono inserite le seguenti: "e la
Cassa depositi e prestiti" e al quarto periodo, dopo le parole: "sono
esercitati dalle aziende ed enti predetti" sono inserite le seguenti:
"e dalla Cassa depositi e prestiti".
6. La Cassa depositi e prestiti puo' concedere finanziamenti volti
a garantire l'integrita' e il miglioramento delle aziende agricole,
con particolare riferimento agli interventi di cui alla legge 14
agosto 1971, n. 817, a favore della proprieta' contadina.
7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento
degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al
limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.
8. All'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma
1, lettera f), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I
mutui eventualmente non contratti nell' anno 1999 possono esserlo
entro l'anno 2003".
9. All'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662,", sono inserite
le seguenti: "ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed
istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo
Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per
finalita' specifiche di interesse pubblico".
10. A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al
rifinanziamento del fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396,
una somma pari a 3 milioni di euro per il 2002 e' utilizzata per la
progettazione di interventi, di particolare pregio architettonico ed
urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento
dell'obiettivo di definizione organica del piano di localizzazione
degli uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n.
396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte
relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 48.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente
alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla
decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie
degli aiuti a finalita' regionale di cui alla deroga prevista
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, e successive modificazioni, nella misura
massima dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e
sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute
nei tre esercizi precedenti. Per le piccole e medie imprese che
svolgono attivita' industriale, il credito di imposta di cui
all'articolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella
misura massima del 100 per cento dell'incremento delle predette
spese. Il credito di imposta e' comunque attribuito entro la misura
massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di
intensita' di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione
europea 96/C, 45/06, concernente la disciplina comunitaria per gli
aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come modificata dalla
comunicazione 98/C, 48/02. Il credito di imposta e' fruibile previa
autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro
dell'economia e delle finanze procede all'inoltro alla Commissione
della richiesta di preventiva autorizzazione.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla
formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini
del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio
2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con
altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le
agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
4. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al
presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
CAPO IX
ALTRI INTERVENTI
Art. 49
Beni mobili registrati sequestrati e confiscati
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e
delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento
governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, che provvede a:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326));
b) (( LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326));
c) (( LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326));
d) attribuire all'autorita' amministrativa il potere di disporre,
anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta
sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il
termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro,
salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini
giudiziari e ferma restando la possibilita' degli interessati di
proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di
cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, e prevedendo che il termine per
ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento
che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da
quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono
essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla
data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50
milioni per l'anno 2002, 129,10 milioni per l'anno 2003 e 232,40
milioni a decorrere dall'anno 2004, e' utilizzato per l'acquisto di
attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale
degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza
e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese
procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono
l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati
e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego in attivita' istituzionali.
Art. 50
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326))
Art. 51.
(Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia)
1. Dopo l'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e'
inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui
all'articolo 18 e' unificato al Fondo di solidarieta' per le vittime
dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
successive modificazioni. Tale Fondo unificato e' surrogato quanto
alle somme corrisposta agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi
verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 e' esercitato dal
concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due
Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal
concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarieta' per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura".
2. All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme recuperate
attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto
entrata del bilancia dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo
di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso".
Art. 52
Interventi vari
1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' sospesa per il triennio 2002-2004.
2. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13".
3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le parole da: "aumentabili di lire 25 miliardi
annue" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
"aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al
raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di
anticipazione sulle maggiori compartecipazioni a tributi statali che,
a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al
raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro".
4. E' attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il
contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di
circolazione residenti nella regione stessa.
5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei
contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del
1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione
medesima con le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il
versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale gia'
disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi
entrate in vigore anteriormente.
7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni
presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione
internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali
atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi
nucleari, batteriologiche e chimiche.
8. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo
92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' soppressa e il
relativo importo costituisce economia di bilancio.
9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999
a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n.
3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE)
n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate
dagli acquirenti con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15
e 16, del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
10. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, puo' consentire eccezionalmente, per periodi di
produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare
gravita', che il versamento del prelievo avvenga con le modalita'
previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1 marzo
1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999, n. 118.
11. All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "a
favore della regione Valle d'Aosta".
12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per
l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di
produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000,
si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a
modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a
condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15
novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei
termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato
decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
13. L'esercizio degli impianti di cui al comma 12 e' consentito
fino al rilascio da parte dell'autorita' competente
dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro
dell'ambiente del 18 aprile 2000.
14. Per finalita' di tutela ambientale correlate al potenziamento
del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le
amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i
gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilita',
pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le
loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed
industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici
ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale.
15. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n.
28, e successive modificazioni, e' abrogato. L'autorizzazione di
spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 e' conseguentemente
ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
16. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che
compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' estensibile, nei
limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono
diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre
disposizioni contenute nella suddetta legge.
17. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le disposizioni di cui alla
legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si
applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico. (18)
18. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10,
sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo
pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui
all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a
decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali
legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un
decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste
ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed
erogazione. (9) (16) (29a) (36)
19. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti
dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonche', per il
medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4
milioni di euro.
20.L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione e' raddoppiata
qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino
a dodici anni.
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle
disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento
di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata
della meta' nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma,
lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente
legge non e' trasmissibile agli eredi".
21. Dopo l'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e'
inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Disposizioni per favorire le aziende agricole
montane). - 1. Nei territori delle comunita' montane, il
trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori
diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si
impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo
per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento e' esente da
imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro
genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati,
costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie
minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unita'
indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi
anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a
causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi
devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o
nelle porzioni di piu' coeredi che ne richiedano congiuntamente
l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di
ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni,
province, comuni e comunita' montane.
2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono
dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori
imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.
3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo
principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui
al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al
comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli
interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato.
Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e
l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto
della presente legge.
4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, e' costituito presso
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un
Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.
5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono
ridotti ad un sesto.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle
aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della
superficie minima indivisibile".
22. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia'
prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2003. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante
versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione
finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
23. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in
data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unita'
previsionale di base 1.2.3.5 - capitolo 7082 - dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per l'anno 2002.
24. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che
ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati
ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n.
2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre
1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di
versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi,
possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo
di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di
capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate
fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La
prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non
versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere
esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza
dell'ultima rata.
4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta
nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato
integralmente o non paghi una o piu' rate relative alla rateazione ai
sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilita'
di versare la meta' delle stesse e di versare la restante meta' in
altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista
globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le
disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non
si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati
oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1
gennaio 2002, non si da' luogo all'applicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai
contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di
versamento sono fissate dagli enti impositori";
b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i
procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi
ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo".
25. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 14, del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le
regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le
disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 144, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 45 della
presente legge.
26. Il termine per la presentazione delle domande di
rilocalizzazione da parte dei titolari di attivita' produttive
ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive
modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al
31 dicembre 2002.
27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalita' per
la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per
finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di
immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi
degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari
complessita' dell'intervento.
28. Nell'ambito delle residue disponibilita' di cui agli articoli 2
e 3 dei decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive
modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi
previsto e' concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute
e documentate ai fini della ripresa dell'attivita' da parte delle
imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del
mese di novembre 1994, anche in difformita' con le voci di spesa
preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di
documentazione presentata anche successivamente al periodo di
preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per
l'estinzione di finanziamenti connessi all'attivita' delle imprese
antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione
dell'attivita' o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo
di cui al presente comma e' concesso sulla base della stima dei beni
danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive, emanato ai
sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del
presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel
decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonche' le modalita' per
l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime
disposizioni.
29. A valere sugli stanziamenti gia' assegnati per l'attuazione
della legge 2 maggio 1990, n. 102, possono essere concessi i
finanziamenti agevolati di cui all'articolo 12 della medesima legge
n. 102 del 1990.
30. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici
dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno
dichiarato, in tutto o in parte, le indennita' di trasferta di cui
all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e' ammessa anche per le
indennita' riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse
modalita' indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002,
oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla
stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a
seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della
citata legge n. 342 del 2000. Non si da' luogo al rimborso delle
somme eventualmente versate.
31. All'articolo 85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutte le
prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo
richieda". Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale
sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2002.
32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della
competitivita' delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i
benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento alle
imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non
esclusiva per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione
delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore
con esso convenzioni o contratti di servizio. PERIODO SOPPRESSO DALLA
L. 1 AGOSTO 2002, N. 166.
33. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"cinquanta mesi".
34. Per il completamento degli interventi per la continuita'
territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia
sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi
51.645.689,91 euro.
35. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4 del
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio
decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente
ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di
Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i
contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai
livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al
numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli
aeromobili, alla capacita' di offerta.
36. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto
di cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi di linea
con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di
appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo
aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le
procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f),
g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23
luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti definisce l'entita' dell'eventuale copertura
finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.
37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione
internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, e'
riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero
diretta emanazione di universita' estere, appositamente convenzionati
con scuole pubbliche di alta formazione, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287, un contributo fruibile anche come
credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro
annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca formazione e
integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di
imposta, riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico
dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli
di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31
marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento per le politiche fiscali, e' assegnato nel limite
massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente non
concorre alla determinazione della base imponibile e puo' essere
utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sono determinate le modalita' di attuazione del presente
comma e sono individuate annualmente le categorie degli istituti per
i quali e' riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di
imposta. (29)
38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete
INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi
storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono
stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002
incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi
per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei
trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del
presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).
(19)
40. Le disponibilita' finanziarie non impegnate giacenti al 1
gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello
Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge
24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 30 milioni di euro
nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede
internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6
febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari
esteri, tali disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di
responsabilita' del Ministero degli affari esteri.
41. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole da: "per attivita' formative" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "da destinare alla ricerca sulle
cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore
privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse
pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della
salute".
42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle
isole minori e nelle localita' montane disagiate le aziende unita'
sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attivita' di
natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte
di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalita' e
criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per
territorio. Lo svolgimento delle attivita' puo' essere affidato anche
ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione in carriera.
43. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e' autorizzata, per l'anno 2002, la
spesa di 154.937.000 euro.
44. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155.
45. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero
della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a
tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali e' autorizzata la
spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere
dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti
gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia,
da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari
degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche
amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico.
46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di
215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da
disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in
materia, nonche' il completamento degli interventi di integrazione
salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001. La
misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 20 per cento.
47. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2001 e 2002,
tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi" sono sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione
e' limitata a lire 10 miliardi".
48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e
risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e
successivi, che chiedano la proroga del termine per la richiesta di
collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini
del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione
concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla
data di scadenza del predetto termine e dietro pagamento, in favore
dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino
alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potra'
intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori. La
richiesta di proroga, gia' formulata prima della data di entrata in
vigore della presente legge, deve essere espressamente confermata
dall'interessato. (5)
49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione
di opere di viabilita' finanziate ai sensi della legge 14 maggio
1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate
per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta che
opera con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, e che, con propria
determinazione, affida entro sei mesi dalla data del decreto di
nomina il completamento della realizzazione delle opere con le
modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione.
50. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono aggiunte, in fine, le parole: "eventualmente anche tra diverse
intese istituzionali di programma".
51. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere
pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi
alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con
contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A
tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate
ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, d'intesa con la regione medesima. La regione presenta, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione civile,
che dispone l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli
interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c),
dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni Liguria e Piemonte
sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati.
52. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.
365, le parole: "per gli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 2005".
53. All'articolo 90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2002";
b) dopo le parole: "decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,"
sono inserite le seguenti: "ovvero di processi di ristrutturazione
del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e
al contenimento della spesa sanitaria".
54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle
piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti
e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di
apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti
polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di
servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri
derivanti dal presente comma, e' versata la somma di 15 milioni di
euro per l'anno 2000. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinati modalita' e criteri per l'accesso alla
sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal presente
comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto.
55. Le eventuali maggiori disponibilita' per il bilancio dello
Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzione delle
disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 38, per gli anni
2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per
incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle
metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato
stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e delle
tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita'
produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e
gli enti pubblici, e le societa' a prevalente capitale pubblico,
anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei
manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di
prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per
cento del fabbisogno medesimo.";
b) all'articolo 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le
seguenti parole: " , anche eventualmente destinando, nell'ambito
della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota
aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le
percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel
Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali
di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella
medesima misura e' ridotta la parte del contributo spettante ai
consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero".
57. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984. n.
476. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".
58. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli
enti gestori di attivita' formativa gia' finanziati per l'anno 2001
ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni
di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con
le medesime modalita' previste dal citato comma 9 dell'articolo 118
della legge n. 388 del 2000.
59. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a
valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la
realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree
portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni
interessate individuate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di Concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
60. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002
per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare
l'emergenza idrica nella regione Puglia e nella Capitanata in
particolare.
61. L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di
riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.
62. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma
82 e' abrogato.
63. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. E' concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di
trasformazione, come definite dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, con
sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di
quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale
previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e
media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i
semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese
industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario,
secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
al comma 7.";
b) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e' affidata alla
Societa' finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tale
fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio
statale alla SFIRS".
64. E' prorogata per l'anno 2002, in favore dei comuni della
Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre
1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del
contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226,
per un importo pari a 2,50 milioni di euro.
65. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16
novembre 2001, n. 405, dopo la parola: "convenzione" e' aggiunta la
seguente: "regionale".
66. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea
della cultura 2004" e' autorizzato un contributo al comune di Genova
di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro,
ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati
all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei
beni di interesse storico-artistico.
67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti
di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare
parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze o del
soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla designazione o
alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonche' di quanto disposto ai sensi del
periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane
per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza,
gli incarichi di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche
amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del
medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione
competente, anche a soggetti estranei all'amministrazione, in
possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per
l'espletamento dell'incarico, dei requisiti generali per l'accesso
agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati
nell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In tale caso vengono
stabilite le modalita' per assicurare il necessario collegamento
funzionale, ed i connessi obblighi, tra l'amministrazione ed i
soggetti estranei alla stessa chiamati a fare parte degli organismi
collegiali.
68. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio
dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei regolamenti previsti
dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti
economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli
uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' compensato considerando
indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa
amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale,
anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione integrativa
richiamata dall'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della presente
legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici
o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30
giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si
applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensivita'
retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
70. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle
risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire
previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n.
388 del 2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima
finalita' nell'ambito del Fondo per l'occupazione nei limiti di 50
milioni di euro.
71. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2002".
72. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, puo' proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle
risorse finanziarie impegnate per la medesima finalita' entro il 31
dicembre 2001.
73. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23
dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002".
74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze
sulla CONSIP spa e sulle modalita' di ricorso alla citata Societa' da
parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie puo' avvalersi della citata Societa' per lo
svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.
75. All'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: "L'imposta puo' applicarsi in
relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a
titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi
quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi
o ad altri beni".
76. All'articolo 490 del codice di procedura civile, il terzo comma
e' sostituito dal seguente:
"Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o piu'
volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore
diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani
di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le
forme della pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con
altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi
complementare e non alternativa".
77. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)).((39))
78. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)).((39))
79. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei
suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione
economica prevede una percentuale di intervento a carico delle
regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al
10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa
graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei
territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999".
80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, sono altresi' destinate, nei limiti di
30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento
dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la
qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante utilizzo dello stanziamento per il Fonde unico per gli
incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
81. E' istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di
accompagnamento sociale in collegamento con le misure di
conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui
all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tale fine e'
stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004. (23)
82. Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle
istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto 1989,
n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali
entro il termine del 31 dicembre 1999, e' stanziato l'importo di
2.500.000 euro.
83. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il concorso dello
Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del
fondo e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti
per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni
garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal
socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita'
operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni
anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con
la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la
quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da
destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'".
84. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' sostituito dal seguente:
"Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17,
comma 2, lettere a), b), c), d) e f)".
85. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti
legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 30
milioni di euro per l'anno 2002 e' destinato al finanziamento degli
interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
86. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 145, comma
13, secondo periodo, le parole: "nell'anno 2001 e" sono soppresse.
87. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002,
concernenti spese classificate "consumi intermedi", sono ridotti del
9 per cento per l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad
accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a
regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle
Forze armate e delle Forze di polizia, nonche' di quelli aventi
natura obbligatoria.
88. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' stanziata la somma di 51.645.690 euro
nell'esercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-bis) che
"Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente
prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto per gli
interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n.
448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del
rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine
originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48;
in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del
soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di
assegnazione. [. . .]"
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma
35) che il finanziamento annuale previsto dal comma 18 del presente
articolo, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma e' incrementata di
ulteriori 5 milioni di euro.
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 5)
che il finanziamento annuale previsto dal comma 18 del presente
articolo, e' incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato
di ulteriori 10 milioni di euro.
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio
2004, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 21/1/2004, n. 3) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 17 del presente articolo
52.
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AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio
2004, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 21/1/2004, n. 3) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 39 del presente articolo
52.
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni dalla
L. 27 marzo 2004, n. 77, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
l'importo di cui al comma 81 del presente articolo, da destinare ad
una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure
di conservazione delle risorse ittiche, e' aumentato, per l'anno
2004, di 5 milioni di euro.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che
l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 37 del presente
articolo, e' soppressa.
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AGGIORNAMENTO (29a)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma
296) che "Il finanziamento annuale previsto per le TV locali
dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge
24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009."
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AGGIORNAMENTO (36)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 24, comma 2)
che "Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono
incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte
nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
mantenute nella disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo
148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17
del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14."
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che
"I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato
1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge."
Art. 53
Disposizioni concernenti lo stabilimento
ILVA di Genova Cornigliano
1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva
chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei
conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio
portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di
Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. ((Dette aree sono
assegnate, in adesione a sua richiesta e previo versamento
dell'indennizzo di 2,6 milioni di euro, al patrimonio disponibile
della regione Liguria, che ne dispone per consentire, in coerenza con
le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova
nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale,
il consolidamento e lo sviluppo di attivita' produttive in forme
ambientalmente compatibili, nonche' per la definizione dell'assetto
infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra l'altro,
sia le risorse indicate all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, sia quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80)).
2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una
societa' per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno
partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di
Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella
della regione Liguria. Tale societa' verra' altresi' partecipata in
quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa' per
azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalita'
piu' opportune, la disciplina complessiva dei rapporti
giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale
concessionario, garantisce la continuita' dell'attuale occupazione
anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e
utilizza le risorse indicate ((al comma 1)). In tale quadro il
Governo garantisce il mantenimento della continuita' occupazionale di
tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal
presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.
Art. 54
Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione
delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali
1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la
realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni,
comunita' montane e relativi consorzi, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il
Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle
spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo
effettivo di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti
locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle
finanze contenente le seguenti indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di realizzazione dell'opera
pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in
percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di
progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei
trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni
del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le
relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo
2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita'
nell'impiego del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da
esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i
quali il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente
individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle
competenti Commissioni parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50
milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere
rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la
procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
((22))
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20-29 gennaio 2004, n. 49 (in
G.U. 1a s.s. 4/2/2004, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo 54.
Art. 55
Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale
1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche
e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione
delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del
territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle
popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarieta' e diffuso
decentramento, nonche' garantire l'efficace raccordo, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario
delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale
per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono
finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale
indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle
realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da
esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i
quali il decreto puo' essere emanato. In sede di prima applicazione,
per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti
erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli
indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50
milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere
rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la
procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20-29 gennaio 2004, n. 49 (in
G.U. 1a s.s. 4/2/2004, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo 55.
Art. 56.
(Disposizioni in favore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di
Diano)
1. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti
per la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste del Tirreno
meridionale ricadenti nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di
Diano, e' riconosciuto un contributo straordinario in favore del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura di 5,64
milioni di euro per l'anno 2002, 12,911 milioni di euro per l'anno
2003 e 12,911 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 57.
(Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla
societa' Ferrovie dello Stato Spa)
1. Al fine di consentire l'attribuzione alla societa' Ferrovie
dello Stato Spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma
1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonche' all'articolo 145,
comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 58.
(Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57)
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le
parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "non superiore all'80 per cento". Conseguentemente, al
comma 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: "non
superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non
superiore all'80 per cento".
Art. 59.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) ((39))
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che
"I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato
1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge."
Art. 60.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: "svantaggiate" sono aggiunte le
seguenti: "e per le imprese agricole di tutto il territorio
nazionale";
b) al comma 1, dopo le parole: "16 giugno 1998, n. 209," sono
inserite le seguenti: "nonche' alle imprese agricole di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che
effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999";
c) al comma 3, dopo le parole: "Abruzzo e Molise" sono inserite le
seguenti: "e alle imprese agricole di cui al comma 1";
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e
per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse
agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo
rurale di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto
previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228".
2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano investimenti ai
sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le
limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre
2001, n. 383.
Art. 61.
(Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli
ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure
utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorche'
negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attivita'
culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresi' nei
predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attivita'
commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a
soddisfare esigenze di primaria necessita', in attuazione degli scopi
statutari degli enti soppressi di cui al comma 3".
Art. 62.
(Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera m), e' aggiunta la seguente:
"m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita' in aree
territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle
relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio definisce, previa approvazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica, il
programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1,
elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle
altre amministrazioni interessate. In tale programma sono
individuati:
a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
b) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a
quelli indicati nel comma 2;
c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi
programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per
l'anno di riferimento;
d) le condizioni e le modalita' per l'attribuzione e l'erogazione
delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
e) le priorita' territoriali e tematiche;
f) le categorie di soggetti beneficiari;
g) le modalita' di verifica della corretta e tempestiva attuazione
delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti".
Art. 63.
(Modifica all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412)
1. All'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dopo le parole: "policlinici universitari a diretta gestione," sono
inserite le seguenti: "gli ospedali classificati".
Art. 64
Modifiche all'articolo 2 del
decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260
1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto
2000, n. 260, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al 31
agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la
dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31
luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo
3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive
modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di 258 euro per ogni ettaro della
superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1
settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che
abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 2,
paragrafo 3, lettera e), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione
ai vitigni utilizzati e' idoneo esclusivamente per la produzione
di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento
della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto
della realta' locale;
b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione
ai vitigni utilizzati e' idoneo per la produzione di vini di
qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati
con provvedimento della giunta regionale".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10
agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
"3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 10 settembre 1993
non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto
disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli
stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti
regolarizzati.
3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle
spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al
regolamento (CE) n. 1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis".
((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio
2004, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 21/1/2004, n. 3) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 64.
Art. 65.
(Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unita' da pesca
e a tutela dell'occupazione del personale marittimo)
1. Alle imprese armatrici di unita' da pesca che ottemperino a
quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 del
Consiglio, del 12 ottobre 1993, che intendano conseguire per le
stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata
all'attivita' cui il peschereccio e' funzionalmente orientato,
nonche' alle imprese armatrici di unita' da pesca esistenti ed aventi
lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che
debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 298, e' concesso un contributo in conto capitale
sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di
adeguamento necessari. A tale fine e' autorizzata la spesa di 7,50
milioni di euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004.
2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito
imponibile, e' elevato del 30 per cento rispetto ai massimali di
intervento previsti dall'allegato IV del regolamento (CE) n.
2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999.
3. Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi
di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca
nazionali, previsti dal citato regolamento (CE) n. 2847/93, e
successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito
peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, nei
limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
4. Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unita' navali
mercantili e per la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani:
a) a parziale modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000, come modificato dal
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio
2001, il personale navigante con la qualifica di padrone marittimo
di prima classe al traffico, con almeno dodici mesi di navigazione
in qualita' di comandante, puo' convertire il certificato IMO
STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di comandante
con limitazione al comando di navi fino a 7.000 tonnellate; i
padroni marittimi di seconda classe al tra!fico, con almeno dodici
mesi di navigazione in qualita' di comandante possono convertire
il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il
titolo di Comandante con limitazione al comando di navi fino a
5.000 tonnellate;
b) i marittimi per i quali siano richiesti i certificati di
antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio e primo soccorso
elementare ai sensi della Convenzione STCW/95, e che non abbiano
frequentato i corsi o sostenuto esami, vengono ugualmente
certificati qualora abbiano navigato per un periodo di sei mesi
negli ultimi cinque anni. Su di essi gravera' comunque l'obbligo
di frequentare i corsi e sostenere gli esami per antincendio di
base e sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami
per il primo soccorso elementare, entro dodici mesi, a far data
dal 1 febbraio 2002. Trascorso tale termine senza che siano stati
frequentati i corsi e sostenuti gli esami, le certificazioni
rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia.
Art. 66.
(Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti)
1. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive
modificazioni, sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a
decorrere dal 1 aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende
zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle
regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale
dei ruminanti (blue tongue) di cui all'allegato I della decisione
2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001.
2. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti
diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, ed in
particolare nel comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei
ruminanti, le disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 7-ter, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio
2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
n. 49, sono destinate, a decorrere dal 1 gennaio 2002, ad un apposito
"Fondo per l'emergenza blue tongue" per il finanziamento di:
a) interventi per assicurare, in conformita' all'articolo 87,
paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, e successive modificazioni, l'agibilita' degli
allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa
dall' imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare
l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni
economici e sociali. A tale fine, nei limiti della dotazione del
Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da
corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della
macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino
detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro per
i bovini in eta' compresa fra 6 e 12 mesi, fino a 144,92 euro per
i bovini di eta' compresa fra 12 e 24 mesi e 180,75 euro per le
vacche a fine carriera produttiva;
b) un indennizzo di 51, 64 euro a capo per gli stessi motivi di cui
alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per
la macellazione del vitello di eta' inferiore a 6 mesi; ai capi di
cui alla presente lettera si applicano le disposizioni
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 1 del 2001.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera a), deve intendersi
nel senso che l'indennizzo e' corrisposto all'azienda di allevamento,
previa attestazione della macellazione o della cessione per vendita.
4. La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo
7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive
modificazioni, e' estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle
aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate
nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza
catarrale dei ruminanti di cui all'allegato 1 della decisione
2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001. Le somme dovute e
non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno
ridotte e versate, a decorrere dal 1 gennaio 2004, in cento rate
mensili.
5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' sostituita, a decorrere dal 1 gennaio 2002,
dalla seguente:
"a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare
l'agibilita' degli allevamenti bovini che operano nella linee
vacca-vitello, nonche' di prevenzione in allevamenti di bovini e
ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita'
sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale
dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003;".
Art. 67
Programmazione negoziata in agricoltura
1. I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione
negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al
finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma
riguardanti il settore medesimo.
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono
predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti
territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio
nazionale previa delibera del CIPE secondo gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura, nei limiti
delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma
1.
((2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si
applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai
regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e successive modificazioni)).
3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' aggiunto il seguente periodo: "Per tali patti, per i quali sia
stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministro
competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative
imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche
se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree
classificate depresse".
Art. 68
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289))
Art. 69.
(Semplificazione delle procedure di spesa)
1. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di
crescita e di occupazione, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
dei Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e
l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento
agli interventi nelle aree depresse.
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al
Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni
competenti, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
Art. 70
Disposizioni in materia di asili nido
1. E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(17)
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la
formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di eta'
compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i
genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle
regioni e degli enti locali. (17)
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le
regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (17)
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di
bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a
ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati,
che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili
nido nonche' di micro-nidi nei luoghi di lavoro. (17)
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali,
allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e
familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e
all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare
flessibilita' organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori
stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1991, n. 281. (17)
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei
nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito
dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verra'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'onere complessivo non potra' superare
rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004. (9)
7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto
dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i
mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla
costruzione di asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto
dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della
regione circa la regolarita' degli atti dovuti.
8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' fissata in 50
milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003
e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla
determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. (17) ((26))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 91, comma 6)
che il comma 6 del presente articolo, si interpreta nel senso che la
deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei
nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e
i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai
micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro.
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AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 370
(in G.U. 1a s.s. 31/12/2003, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 70, commi
1, 3 e 8, della legge n. 448 del 2001; dell'art. 70, comma 2,
limitatamente alle parole "fondamentali dello Stato", della legge n.
448 del 2001; dell'art. 70, comma 4, limitatamente alle parole "nei
limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle
aggiuntive di cui al comma 3", della legge n. 448 del 2001; dell'art.
70, comma 5, limitatamente alle parole "i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" della
legge n. 448 del 2001.
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 59)
la soppressione del fondo di cui al presente articolo 70.
Art. 71
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2001, N. 452,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2002, N. 16))
((1a))
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AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha disposto (con l'art. 16-bis,
comma 2) che " Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti
eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della
legge n. 448 del 2001."
Art. 72.
(Indennizzo delle aziende commerciali in crisi)
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi
previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 207 del 1996 e' dovuta dagli iscritti alla
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1
gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al
comma 1 entro il 31 gennaio 2005.
Art. 73.
(Assegnazione di fondi)
1. I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come
rifinanziata dalla presente legge, sono assegnati a progetti
selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza
programmatica, con particolare riferimento alle priorita' della
programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali;
tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui
all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96.
2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'articolo 50,
comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la
costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, e'
assegnato alla regione Veneto. ((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma
24) che "Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento
annuo per quindici anni da erogare annualmente."
Art. 74.
(Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)
1. Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti
via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le
trasmissioni televisive punto-punto".
2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di
concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale sono
autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale
con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel
rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni
elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui
all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al
Ministero delle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di
interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.
Art. 75.
(Cessione di credito della regione Sicilia)
1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti
d'impegno quindicennali, previsti dall'articolo 55 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e da successivi provvedimenti legislativi,
assunti dallo Stato al fine della corresponsione del contributo
dovuto, a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38
dello statuto regionale, puo' formare oggetto di cessione da parte
della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.
Art. 76.
(Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili)
1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti
dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai
sensi della normativa statale o regionale, a condizione che
l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal
trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in
precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.
Art. 77.
(Approvazione della decisione n. 2000/597/CE, relativa al sistema
delle risorse proprie delle Comunita' europee)
1. E' approvata la decisione n. 2000/597/ CE del Consiglio, del 29
settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle
Comunita' europee.
2. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione di cui al
comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione
stessa.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 78.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati ne] triennio 2002-2004, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate
nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente
per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo
speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di
spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di
sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di
impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia'
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
Art. 79.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002. Le
disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 2001
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, Il Guardasigilli: CASTELLI
ALLEGATI E TABELLE
Legge 142 del 3 aprile 2001
"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001
Art. 1.
(Soci lavoratori di cooperativa).
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
Art. 2.
(Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa).
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresí tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.
Art. 3.
(Trattamento economico del socio lavoratore).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art. 4.
(Disposizioni in materia previdenziale).
1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.
2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e princípi direttivi:
a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5.
(Altre normative applicabili al socio lavoratore).
1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.
2. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.
Art. 6.
(Regolamento interno).
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresí previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
Art. 7.
(Vigilanza in materia di cooperazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata:
1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa;
2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;
c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;
d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i princípi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;
e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che puó affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;
f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare principalmente:
1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;
3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore;
g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;
h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalità delle imprese;
l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;
m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b);
o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative;
p) cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione dell'articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge;
q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente comma.
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi princípi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.