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Circolare 143 del 10 maggio 1994
Oggetto:
Periodi assicurativi anteriori al compimento del 14 anno di età.
Con circolare n. 659 R.C.V. ed altri emanata il
17.11.1984 ed avente ad oggetto la tutela del lavoro dei
fanciulli e degli adolescenti introdotta dalla legge
17.10.1967, n. 977, si ritenne allora di potere affermare
che, anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa,
le disposizioni contenute nell'art. 2126 del codice civile
sulla prestazione lavorativa "di fatto" resa dal minore in
violazione di legge non trovavano applicazione ai fini
assicurativi stante l'art. 3 del R.D.L. 14.4.1939 n. 636,
secondo cui l'obbligo assicurativo puo' sorgere dal momento
del compimento dell'eta' minima per essere avviati al
lavoro.
Il problema e' stato recentemente riesaminato sulla
base della interpretazione data dalla Corte di Cassazione al
citato art. 2126 c.c. riconoscendosi che il difetto del
requisito dell'eta' minima stabilita dalla legge, difetto
che determina un vizio del rapporto ma non una intrinseca
illiceita' connessa all'oggetto o alla causa del rapporto
stesso, non fa venire meno i diritti del prestatore di
lavoro, i quali sono comunque da salvaguardarsi sotto il
profilo sia retributivo che previdenziale.
La stessa Corte di Cassazione ha ritenuto infatti che
la disposizione dell'art. 24 della legge n. 977/1967, la
quale tutela i diritti dei fanciulli di qualsiasi eta'
(anche se adibiti al lavoro in violazione delle disposizioni
che ne fissano l'eta' minima al 14 anno) ad ottenere le
prestazioni assicurative previste dalle leggi vigenti in
materia, non e' a carattere eccezionale ma semplicemente
confermativa dei principi rinvenienti nell'art. 2126 c.c..
In relazione a quanto sopra e fermo restando quanto
disposto con la richiamata circolare n. 659/1984 relativa-
mente ai periodi di lavoro successivi all'entrata in vigore
della legge n. 977/1967, nei casi di prestazioni di lavoro
rese dai minori in periodi precedenti a tale legge la
contribuzione versata puo' considerarsi valida a tutti gli
effetti assicurativi e previdenziali.
Inoltre, poiche' la prestazione di fatto del minore
determina - pur se resa in violazione del divieto posto
dalla legge - l'insorgenza dell'obbligo assicurativo a
carico del datore di lavoro, deve anche ritenersi applica-
bile l'art. 13/1338 per quei periodi caduti in prescrizione
e sempre che ne ricorrano tutte le condizioni di diritto.
Peraltro, nei casi in cui sia dato riscontrare che i
contributi relativi ai periodi in argomento siano stati a
suo tempo versati, non e' piu' necessario fare ricorso alla
convalida prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 818/1957 in
quanto il pagamento di tali contributi e' da ritenersi un
atto dovuto e devono, pertanto, considerarsi non piu'
operanti le istruzioni fornite al riguardo con circolare n.
128 del 5.2.1965 - punto 3, lettera d).
Conformemente ai criteri di cui alla presente circola-
re, le SAP definiranno le pratiche a vario titolo pendenti
e, a richiesta degli interessati, riesamineranno quelle
eventualmente trattate in maniera difforme in epoca prece-
dente, ivi comprese quelle di riscatto o di ricongiunzione
delle posizioni assicurative sia nell'A.G.O. che presso
altri Fondi di previdenza gestiti dall'Istituto e dagli
altri Enti pubblici.
Si richiama, da ultimo, quanto gia' comunicato
sull'argomento in esame con circolare n. 109 del 5.4.1994
per l'applicazione della legge n. 977/1967 nei confronti dei
CD/CM.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO