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Circolare 148 del 13 maggio 1994
All. 2
OGGETTO: Sintesi delle disposizioni in materia di
integrazioni salariali ordinarie in favore dei lavoratori
dipendenti da imprese dell'edilizia e affini nonche' del
settore lapideo.
PREMESSA
La particolare caratteristica dell'attivita'
produttiva del settore edile, sia per la spiccata mobilita'
dei lavoratori che delle modalita' di svolgimento
dell'attivita' stessa, ha indotto il legislatore, con la legge
del 3 febbraio 1963 n. 77 (1) ad emanare una speciale
disciplina in materia d'integrazione salariale per le aziende
industriali operanti nell'edilizia ed affini.
Tale disciplina e' stata successivamente estesa, con
la legge 2 febbraio 1970 n. 14 (2) alle aziende artigiane
operanti in detto settore e con la legge 6 dicembre 1971, n.
1058 (3) alle ditte industriali ed artigiane operanti nel
settore dei lapidei.
Accanto all'intervento ordinario, con la legge 5
novembre 1968, n. 1115 (4) modificata ed integrata dalla legge
8 agosto 1972, n. 464 (5) sono stati introdotti a favore degli
operai ed impiegati dell'industria, compresi quelli edili, gli
interventi straordinari.
Ulteriori modifiche ed integrazioni, per gli
interventi ordinari oltreche' straordinari, sono state
apportate con la legge 6 agosto 1975, n. 427 (6) nonche' con
la legge 23 luglio 1991, n. 223 (7).
Per l'applicazione della suddetta normativa, si sono
succedute nel tempo varie disposizioni interpretative ed
operative, di cui si intende fornire, con il presente
compendio, un testo coordinato, al fine di fornire un organico
ed utile strumento di consultazione ed informazione che per
completezza viene corredato dalla elencazione delle circolari
piu' significative nonche' dei provvedimenti legislativi che
disciplinano la materia (v. all. 1 e 2) con l'avvertenza che,
per quanto riguarda il trattamento straordinario di
integrazione salariale nel settore edile e lapideo, si
applica, in generale, la stessa disciplina vigente nel settore
industria.
Poiche' il testo in questione ha carattere
essenzialmente riassuntivo e di coordinamento, le disposizioni
richiamate conservano integralmente il loro valore ed
efficacia.
1) CAMPO DI APPLICAZIONE
A) Aziende destinatarie. Settore Edile ed affini
.
La sopracitata legge n. 77/63 ha indicato
genericamente le aziende edili ed affini quali destinatarie
della normativa.
Al riguardo la circolare n. 51306 del 19 febbraio
1964, (8) ha individuato le aziende stesse in quelle tenute ad
applicare il contratto collettivo del settore edile, indicando
le particolari attivita' da assoggettare alla speciale
disciplina.
In seguito sono state considerate non appartenenti
al settore edile, e quindi escluse dalle norme della legge n.
77/63:
- le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
(9);
- le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente
l'attivita' d'installazione ed il montaggio di impianti
di produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione
di energia elettrica e di impianti telegrafici,
telefonici, telescriventi, radio-telegrafonici,
televisivi, di riscaldamento, di condizionamento,
idrico-sanitari, di distribuzione di gas ed acqua (10);
- le imprese che svolgono in via assolutamente prevalente
lavori di armamento ferroviario, quali la posa di binari
per il transito di mezzi rotabili, la costruzione di
rotaie saldate, la manutenzione, il livellamento o
sostituzione di binari, etc. cioe' tutti lavori che
ineriscono alle sovrastrutture delle strade ferrate dopo
che la linea ferroviaria, con tutta la serie di opere
edili, e' stata gia' realizzata (11).
Peraltro, tra le aziende che operano nei settori
dell'installazione di impianti, anche ferroviari, sono da
considerare aziende edili quelle che effettuano esclusivamente
o prevalentemente:
- messa in opera di pali, tralicci e simili per la stesura
dei fili, opere murarie in cemento armato e/o in acciaio,
preparazione di scavi, trincee con successivi reinterri
ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale a
seguito della posa in opera dei cavi di linee aeree e
sotterranee elettriche, telegrafiche e telefoniche
nonche' a seguito dell'installazione di tralicci per
antenne radiotelevisive; lavori di scavo e murari con
successivi reinterri ed eventuale ripristino della
pavimentazione stradale dopo la posa in opera delle
tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche;
- opere di sterro, sbancamenti, impianti di massicciate,
etc. e, comunque, opere dirette alla costruzione della
linea ferroviaria nel suo complesso.
In caso di attivita' promiscua allorche' sia
possibile delimitare chiaramente, nell'ambito aziendale, le
diverse fasi di lavorazione, distinguendo tra quelle
preparatorie e prettamente edili e quelle di stesura vera e
propria delle linee ovvero quelle inerenti l'armamento
ferroviario e le dimensioni dell'azienda lo permettano,
l'impresa puo' ottenere una duplice posizione contributiva.
Possono fruire delle norme di cui trattasi le
aziende nazionali del settore allorche' esercitano l'attivita'
nell'ambito della C.E.E. o in altri Stati con i quali
intercorrono accordi in materia di sicurezza sociale, purche'
siano state autorizzate a mantenere il regime previdenziale
italiano (12).
I criteri di individuazione delle aziende
industriali edili valgono anche per le aziende artigiane e le
cooperative di produzione e lavoro appartenenti al settore
edile ed affini (13), (14).
B) Aziende destinatarie. Settore Lapidei
Con la legge n. 1058/71 le provvidenze di cui alla
legge n. 77/63, e successive modificazioni, sono state estese
ai lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti
l'attivita' di escavazione e/o lavorazione di materiale
lapideo (15).
Tali disposizioni si applicano anche ai dipendenti
da aziende artigiane esercenti le medesime attivita', purche'
la lavorazione sia collegata sotto il profilo strutturale ed
organizzativo, all'attivita' di escavazione.
Le predette norme, pertanto, non si applicano alle
aziende artigiane esercenti esclusivamente la lavorazione dei
materiali lapidei o che svolgono la lavorazione in laboratori
con strutture ed organizzazione distinte dall'attivita' di
escavazione.
La lavorazione e' da riferire alla sola trattazione
del materiale nell'ambito del suo stato naturale (15) per cui
sono escluse le attivita' di trasformazione. Non e' comunque
compresa tra queste ultime la produzione di marmi composti e
conseguentemente le aziende esercenti tale lavorazione
rientrano nell'ambito di applicazione della legge in questione
(17).
C) Lavoratori beneficiari
Beneficiari delle integrazioni salariali previste
dalla legge n. 77/63, e successive modifiche, e dalla legge n.
1058/71, sono gli operai, di qualsiasi qualifica, gli
impiegati e i quadri dipendenti dalle aziende anzidette e
dalle cooperative di produzione e lavoro anche se soci delle
stesse. L'estensione del trattamento integrativo ordinario
agli impiegati e quadri e' stata disposta dall'art. 14, comma
2, della legge n. 223/91 gia' citata in premessa (18).
Sono, inoltre, ammessi a fruire ai sensi dell'art. 2
della legge n. 863/84 delle provvidenze in argomento anche i
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro,
ovvero con contratto di solidarieta' (19), i lavoratori il cui
rapporto di apprendistato sia stato trasformato in rapporto a
tempo indeterminato ai sensi della legge 28 febbraio 1987 n.
56, nonche' i giovani, assunti ai sensi dell'art. 22 della
medesima legge (20), in possesso di diploma di qualifica
professionale.
Restano esclusi gli apprendisti durante il rapporto
di apprendistato.
2) CAUSE DI INTERVENTO
Il trattamento di integrazione salariale del
particolare settore puo' essere concesso in caso di
sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa
conseguente ad intemperie stagionali o per altre cause non
imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.
Nelle intemperie stagionali sono comprese tutte
quelle cause di ordine meteorologico che impediscono la
normale prosecuzione dell'attivita' stessa in qualsiasi
periodo dell'anno, quali precipitazioni, gelo, nebbia o
foschia (quando compromettono la visibilita') nonche' il
vento; a proposito di quest'ultimo evento, quale parametro di
valutazione della sua incidenza sul regolare svolgimento dei
lavori, in rapporto alla loro tipologia, viene presa in
considerazione, di norma, la velocita' pari o superiore ai 30
nodi (cioe' oltre i 50 Km/h).
Anche le temperature eccezionalmente elevate che
impediscono lo svolgimento dei lavori edili costituiscono un
motivo che da' titolo al'intervento.
La sussistenza e l'entita' delle predette condizioni
climatiche avverse deve essere, in ogni caso, accertata, con
la massima scrupolosita', sulla base di documentazione
ufficiale, da acquisirsi da parte delle S.A.P. presso Enti
abilitati alle registrazioni dei dati meteorologici, sia a
livello comunale che provinciale o regionale, quali gli
Osservatori, gli Aeroporti, gli Istituti Agrari, i Servizi
Forestali, le Capitanerie di Porto nonche', in particolar
modo, gli Uffici Idrografici e Mareografici, generalmente
dislocati nei capoluoghi regionali, che dispongono di un
sistema capillare di centri di rilevazione.
Per le altre ipotesi di sospensione o riduzione di
attivita' determinate da causali diverse dagli eventi
meteorologici - come la "fine lavoro" o "fine fase lavorativa"
- e' essenziale, ai fini della integrabilita', la non
imputabilita' della causale al datore di lavoro o agli operai
e la transitorieta' della stessa.
A) Non imputabilita'
La non imputabilita' consiste non solo nella
mancanza di volontarieta', ovvero di imperizia e negligenza
delle parti, ma anche nella non riferibilita'
all'organizzazione o programmazione aziendale.
Peraltro non puo' essere invocata la non
imputabilita' qualora la sospensione o riduzione
dell'attivita' derivi da fatto riferibile al committente,
comportante l'inosservanza di obblighi contrattuali o di
disposizioni di legge, salvo i casi previsti dall'art. 10
della gia' citata legge n. 223/91.
Detto articolo ha determinato un ampliamento del
campo dell'intervento integrativo ordinario nel settore edile
che puo' essere riconosciuto in presenza di particolari
situazioni e condizioni (21).
Gli eventi, legati alla realizzazione di opere
pubbliche di grandi dimensioni - comunque non imputabili al
datore di lavoro e ai lavoratori - che possono dar luogo al
trattamento in questione sono da identificarsi nelle seguenti
fattispecie:
- mancato rispetto dei termini del contratto di appalto;
- varianti di carattere necessario apportate ai progetti
originari delle predette opere pubbliche;
- provvedimenti dell'autorita' giudiziaria emanati ai sensi
della legge 31 maggio 1963, n. 575, per i quali si
prescinde dalla dimensione dell'opera pubblica.
Per l'individuazione della grande dimensione
dell'opera pubblica, il comma 2, dell'art. 6, del D.L. 20
maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, ha disposto che tale circostanza ricorre nel caso delle
opere pubbliche per le quali la durata dell'esecuzione dei
lavori edili previsti e' di diciotto mesi nell'ambito di un
progetto generale approvato di durata uguale o superiore a
trenta mesi consecutivi (22).
B) Transitorieta'
Il requisito della transitorieta' dell'evento e'
legato sia alla temporaneita' della causale che ha determinato
la richiesta delle integrazioni salariali che alla ripresa
dell'attivita' lavorativa, la quale deve essere riferita al
complesso aziendale e non ai singoli operai.
In linea generale una sospensione di attivita' non
puo' ritenersi transitoria quando la ripresa sia prevista in
tempi molto distanti dallo scadere del limite massimo delle
tredici settimane integrabili di cui all'art. 1 della legge n.
427/75 (v. parag. 4) punto A).
Il protrarsi della sospensione oltre il predetto
termine deve essere comunque contenuto e giustificato in
relazione alla tipologia della causale nonche' alla situazione
concreta aziendale da cui emerga, in particolare, che la
ripresa di attivita', procrastinata per motivi indipendenti
dalla volonta' delle parti, dovra' avvenire con esplicazione
di lavori che presuppongano l'occupazione effettiva e
sostanziale del complesso della maestranza. Non e' necessaria
la riammissione al lavoro di tutti i lavoratori interessati
alla richiesta considerati singolarmente, occorre pero' che
una parte consistente - e comunque la maggior parte - degli
stessi riprenda l'attivita' per un congruo periodo (23).
In questa ottica si colloca la cosiddetta
"disoccupazione frizionale" identificabile nella mancanza di
lavoro per brevi periodi durante i quali perdura il rapporto
di lavoro delle maestranze in attesa di essere riammesse in un
nuovo ciclo lavorativo da parte della stessa azienda (24).
E' il caso di ricordare che - fermo restando il
presupposto obiettivo della transitorieta' della sospensione
dell'attivita' aziendale - gli operai, dimissionari durante o
al termine del periodo di riduzione o sospensione
dell'attivita', non perdono il beneficio delle integrazioni
salariali purche' si rioccupino in aziende dello stesso
settore, anche se all'estero (25).
C) Eventi oggettivamente non evitabili
La legge n. 427/75 ha riconosciuto la caratteristica
di "eventi oggettivamente non evitabili" a quelle causali
determinate da fattori quali i casi fortuiti, improvvisi e
non prevedibili, per i quali risulti evidente e certa la forza
maggiore.
In edilizia, contrariamente a quanto previsto nel
settore industriale non edile in relazione alla diversa
normativa ivi vigente, gli eventi meteorologici sono sempre
considerati eventi oggettivamente non evitabili (26).
Tale riconoscimento comporta l'esonero dal pagamento
del contributo addizionale.
3) MISURA E CORRESPONSIONE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
Le integrazioni salariali sono concesse nella misura
pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe
spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non
prestate comprese tra zero ore e il massimo di 40 ore
settimanali o il minor orario contrattuale ovvero normalmente
di fatto praticato (v. successivi punto C) e D).
Ai lavoratori per i quali sia stabilito, per
disposizione contrattuale e in relazione alle caratteristiche
della loro prestazione, un orario particolare, il trattamento
spetta per le ore effettuate in meno di detto orario e,
comunque, nei limiti delle 40 ore settimanali.
A titolo semplificativo si citano, in relazione ai
lavoratori che effettuano orari particolari, i discontinui e
gli addetti ai lavori di custodia nonche' gli assunti con
contratto di formazione e lavoro; per i primi, il cui orario
di lavoro varia tra le 50 e le 60 ore settimanali, le
integrazioni salariali possono essere riconosciute fino a
concorrenza di 40 ore; per i secondi il limite di concessione
e' determinato dall'orario individuale settimanale prestato
con esclusione delle ore destinate per contratto
all'addestramento teorico.
Qualora l'esecuzione dei lavori venga effettuata in
periodi ultrasettimanali predeterminati, il trattamento sara'
commisurato alla media settimanale del periodo
ultrasettimanale considerato.
A) Orario settimanale di 35 ore
Nel settore edile, in relazione alla specificita'
dell'attivita' svolta, soggetta in modo particolare ai
condizionamenti dell'andamento climatico, e' previsto
contrattualmente un orario di lavoro di 35 ore settimanali in
alcuni periodi dell'anno caratterizzati dall'accorciamento
fisiologico delle ore diurne.
A compenso della riduzione d'orario - che interessa
oltre agli operai anche il personale impiegatizio addetto ai
lavori di cantiere - i lavoratori hanno diritto a fruire di
permessi individuali retribuiti mediante accantonamento da
parte delle imprese, presso la Cassa Edile, della relativa
percentuale sulla retribuzione.
In base ai contratti collettivi nazionali vigenti
per i dipendenti da aziende sia industriali che artigiane
nonche' da cooperative del settore edile, la riduzione
dell'orario settimanale in questione opera in un periodo di
otto settimane consecutive a decorrere dal primo lunedi' di
dicembre. In relazione a specifiche realta' locali,
l'effettuazione di detto orario di 35 ore e' fissata in altri
periodi, sempre ricadenti nella stagione autunnale-invernale,
per disposizione di contratti integrativi provinciali; in
alcuni casi, peraltro i contratti anzidetti prevedono, in
deroga a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale, il
mantenimento dell'articolazione dell'orario di lavoro in 40
ore anche per i mesi di dicembre e gennaio.
L'attuazione della particolare disciplina cui si e'
fatto cenno, coordinata con il meccanismo delle integrazioni
salariali, comporta il riconoscimento di tali prestazioni nei
limiti delle 35 ore settimanali nei periodi in cui vige
contrattualmente detto orario di lavoro.
Qualora un contratto integrativo preveda nell'ambito
provinciale l'orario di 40 ore per tutto l'anno, potra'
procedersi alla corresponsione del trattamento entro detto
limite anche nei due mesi sopracitati, previa verifica
dell'effettivo svolgimento di tale orario sulla base delle
istruzioni dettagliatamente illustrate nella circolare
richiamata in nota (27).
Il settore lapideo e' escluso da detta disciplina in
quanto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti dalle aziende ad esso appartenenti non dispone
riduzioni di orario programmate.
B) Recupero periodi di sosta
Nel settore edile e lapideo e' prevista la
possibilita' di recupero delle ore di lavoro non prestate per
cause di forza maggiore.
Nel caso in cui si proceda a tale recupero - da
effettuarsi entro i dieci giorni lavorativi immediatamente
successivi al giorno in cui e' avvenuta l'interruzione -
ovviamente e' precluso l'intervento integrativo in quanto non
vi e' alcuna decurtazione dell'orario di lavoro e della
retribuzione (28).
Qualora le condizioni dell'organizzazione del lavoro
non consentono l'effettuazione del recupero, in presenza di
cause riconosciute come integrabili non si puo' escludere
l'intervento integrativo qualora si determini una obiettiva
riduzione dell'orario di lavoro con relativa decurtazione
della retribuzione.
Si fa presente che, per disposizione contrattuale,
le soste di breve durata a causa di forza maggiore (ad esempio
per avversita' atmosferiche) che non superino nel complesso i
30 minuti non incidono sul conteggio della retribuzione. Il
datore di lavoro e' tenuto a corrispondere la relativa quota
di retribuzione e pertanto, non essendoci decurtazione del
salario, la riduzione dell'orario non e' integrabile.
C) Limite massimo mensile (legge n. 223/91)
Pur trattandosi di situazioni del tutto ipotetiche
per quanto concerne i settori di attivita' che interessano, si
fa presente che, come disposto dall'art. 14, comma I, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti integrativi
ordinari sono soggetti al limite massimo mensile gia' posto
per i trattamenti straordinari.
La norma, da applicarsi comunque dopo i primi sei
mesi continuativi di fruizione delle integrazioni salariali,
non riguarda i trattamenti concessi per intemperie stagionali
nel settore dell'edilizia ed affini. Pertanto le imprese di
detto settore, per le autorizzazioni conseguenti ad eventi
meteorologici, anche dopo i primi sei mesi di esonero del
limite, potranno continuare a corrispondere le integrazioni in
misura intera, quelle addette, invece, alla escavazione di
materiali lapidei, dovranno corrispondere le integrazioni
salariali nei limiti del tetto massimo mensile nell'ipotesi
difficilmente verificabile che la concessione del trattamento
superi i sei mesi continuativi (29), (30).
D) Aliquota di riduzione del trattamento
Va sottolineato che le somme corrisposte a titolo di
integrazioni salariali devono essere decurtate, ai sensi
dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (31) di
un'aliquota attualmente del 5,84 per cento, pari all'ammontare
dell'aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti
dall'art. 21 della legge medesima.
E) Elementi integrabili della retribuzione
Il trattamento di integrazione salariale da
corrispondere va riferito agli emolumenti che sarebbero
spettati nel corso della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa comprensivi di ogni variazione
retributiva intervenuta.
Gli elementi della retribuzione da considerare utili
a tale fine, in linea di massima, sono tutti gli elementi
retributivi assoggettati a contribuzione corrisposti con
carattere di continuita' e non collegati alla effettiva
presenza al lavoro.
Pertanto fra tutte le possibili indennita'
configurate dalla legge e dai contratti, o comunque
astrattamente ipotizzabili, deve essere operata una
bipartizione fra le indennita' che non sono tecnicamente
collegate alle prestazioni di lavoro (compensi forfettari,
compensi mensili vari) ed indennita' legate esclusivamente
alla materiale ed effettiva prestazione di lavoro; le prime
costituendo poste fisse della retribuzione rientrano tra gli
elementi integrabili della stessa mentre le seconde non sono
integrabili in quanto corrisposte solo in presenza
dell'attivita' lavorativa.
La problematica suddetta impone, caso per caso, una
indagine di fatto sulla natura e sulle modalita' di erogazione
di ogni singola indennita', per cui e' necessario tenere
presenti non solo le norme vigenti in materia ma anche la
contrattazione collettiva.
E' utile precisare che devono includersi tra gli
elementi integrabili della retribuzione le quote di
maggiorazione per ferie (32), gratifica natalizia ed
eventuali mensilita' aggiuntive.
F) Calcolo del trattamento di integrazione salariale
Il trattamento integrativo dovuto in ciascuna
settimana va determinato dividendo l'80 per cento dell'importo
della retribuzione settimanale utile ai fini dell'intervento
per il numero delle ore contrattuali settimanali che il
lavoratore avrebbe dovuto prestare; il risultato ottenuto
(importo orario dell'integrazione) deve essere moltiplicato
per le ore di lavoro perse nella stessa settimana ed
autorizzate dai competenti organi.
Il predetto trattamento resta valido per i primi sei
mesi d'intervento mentre successivamente, l'importo da erogare
va riportato nell'ambito del tetto massimo integrabile
prefissato annualmente, come precisato al precedente punto C).
G) Festivita'
Ai fini dell'applicazione della normativa sulle
integrazioni salariali sono a tutti gli effetti giornate
lavorative le festivita' abolite dalla legge 5.3.77 n. 54
(S.Giuseppe, Ascensione, Corpus Domuni, SS. Apostoli Pietro e
Paolo, 2 giugno e 4 novembre); qualora per le predette ex
festivita' vi siano, per accordi collettivi intercorsi tra le
parti, maggiorazioni della retribuzione, tali eventuali
maggiorazioni sono a carico del datore di lavoro e, pertanto,
non sono integrabili.
Per quanto riguarda le restanti festivita', quelle
del 25 aprile e 1' maggio sono sempre a carico del datore di
lavoro, mentre per le restanti (Primo gennaio, Epifania,
Lunedi' in albis, Assunzione, Ognissanti, Immacolata
Concezione, Natale, S.Stefano e S. Patrono) sono da
distinguere i lavoratori retribuiti in misura fissa e quelli
retribuiti in misura non fissa:
- per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile le
festivita' non comportano riduzione della misura
settimanale delle integrazioni salariali in quanto la
retribuzione predeterminata e' riferita alle giornate
lavorative del mese ed e' ininfluente la circostanza che
queste giornate lavorative coincidano con le festivita';
- per i lavoratori retribuiti non in misura fissa le
festivita' infrasettimanali cadenti oltre le prime due
settimane di sospensione sono integrabili in quanto non a
carico dell'azienda.
Le festivita' infrasettimanali se cadenti nel corso
di una settimana ad orario ridotto sono sempre a carico del
datore di lavoro e quindi computate fra le ore lavorate nella
settimana medesima (33).
H) Scioperi
Qualora nel corso del periodo autorizzato siano
proclamati scioperi, cui aderiscono i lavoratori interessati
alle integrazioni salariali, gli stessi sono esclusi dal
beneficio del trattamento.
I) Incidenza della malattia durante il periodo di
integrazione salariale
Qualora la malattia insorga nel corso del
trattamento di integrazione salariale l'erogazione del
trattamento stesso viene sospesa ed e' corrisposta la
indennita' di malattia in base alla relativa normativa.
L'erogazione delle integrazioni salariali potra' riprendere al
termine dell'evento morboso nei limiti di validita'
dell'autorizzazione.
4) DURATA DELL'INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
A) Limiti temporali
L'art. 1 della legge 6.8.1975, n. 427 ha previsto i
seguenti limiti e condizioni per la corresponsione delle
integrazioni salariali:
- limite di tre mesi continuativi (13 settimane)
suscettibili di proroghe, in via eccezionale, nei soli
casi di riduzione di orario per periodi trimestrali fino
ad un massimo complessivo di dodici mesi (52 settimane).
Dette proroghe possono essere riconosciute sia qualora
nei primi tre mesi vi sia stata riduzione di orario sia
nel caso in cui si sia verificata una sospensione totale
di attivita';
- qualora l'impresa abbia fruito dell'intervento per 12
mesi continuativi, una nuova domanda puo' essere
proposta, per la medesima unita' produttiva (v. punto B)
solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 52
settimane di ripresa di attivita' normale da considerarsi
realizzata con il reinserimento delle maestranze nel
ciclo produttivo aziendale;
- limite di 12 mesi (52 settimane) non consecutivi nel
biennio (34).
Per la determinazione dei limiti in questione sono
da computarsi sia le settimane di sospensione totale che
quelle di riduzione di orario; comunque ai fini del calcolo
devono considerarsi unicamente i periodi fruiti - compresi
anche quelli autorizzati per eventi oggettivamente non
evitabili (v. parag. 2) punto C) - prescindendo da quelli di
eventuali sospensioni o riduzioni di attivita' per i quali non
siano state avanzate richieste di integrazione o che siano
stati oggetto di decisione negativa da parte degli Organi
decisori competenti.
Detti periodi non richiesti o non autorizzati,
qualora per il loro protrarsi contribuissero a configurare una
situazione non aderente al criterio di "temporaneita'"
dell'evento, non potranno non riflettersi sulla valutazione
complessiva della situazione aziendale ai fini della
concessione della autorizzazione (35).
I periodi di ferie collettive sono da intendersi
quali parentesi neutre e, pertanto, non vanno computat ai fini
dei limiti temporali sopracitati.
Per quanto concerne, in particolare, il limite di 52
settimane non continuative nel biennio, il quale e' costituito
da 104 settimane consecutive, si precisa che la settimana
rispetto alla quale deve effettuatsi il calcolo, al fine di
verificare l'eventuale supero del limite stesso, e' da
ricomprendersi nel biennio stesso come centoquattresima
settimana (36).
B) Individuazione dell'unita' produttiva
I limiti temporali si determinano con riferimento
non ai singoli beneficiari del trattamento ma in relazione
alla singola unita' produttivamente autonoma dell'azienda,
cantiere, laboratorio o cava.
Per "unita' produttiva" e' da intendersi il
complesso organizzato di personale e di mezzi atto a
conseguire un risultato produttivo.
La estrema diversificazione dell'attivita' svolta
nel settore dell'edilizia ed affini, peraltro, puo' comportare
difficolta' nel riscontrare la coincidenza tra "cantiere" e
"unita' produttiva", soprattutto nel caso di imprese la cui
attivita' e' affine all'edilizia ovvero si concretizza in una
sola fase del processo produttivo con cantieri spesso di
piccole dimensioni, mobili o insistenti su vaste zone
territoriali.
In via generale, ai fini dell'individuazione
dell'unita' produttiva, per le imprese esercenti attivita'
edile in senso stretto, deve essere verificata l'esistenza di
distinti contratti di appalto. In caso di appalti diversi,
comportanti, per tempo e dimensione, organizzazioni distinte,
agli stessi corrispondono altrettante "unita' produttive",
anche se i lavori vengono effettuati contemporaneamente o in
successione su singoli lotti incidenti su una unica area sotto
la direzione di un unico responsabile.
Una volta individuata l'"unita' produttiva", ai fini
del computo dei limiti massimi integrabili devono essere presi
in considerazione tutti i periodi di integrazione fruiti,
qualunque sia la causale che ne ha motivato la richiesta per
detta unita'.
Nelle fattispecie riguardanti le imprese che
occupano maestranze in piu' lavori e per brevi periodi (es.
impermeabilizzazioni, verniciature, ricerche geognostiche,
etc.) sono da imputarsi - secondo i criteri allo stato vigenti
- a ciascun cantiere, le settimane di intervento autorizzate
per eventi accidentali, aventi una portata o efficacia locale
(v. maltempo) mentre sono ascrivibili alla Sede centrale
dell'impresa (in sostanza alla struttura aziendale nel suo
complesso) i periodi derivanti da altre cause ("fine lavoro",
mancanza di commesse, etc.) (37).
C) Limiti temporali ex art. 10 della legge n. 223/91
La durata del trattamento di integrazione concesso
per le causali, introdotte dall'art. 10 della legge n. 223/91
(v. parag. 2), punto A) e' stabilita, per ciascuna opera, per
un periodo non superiore a tre mesi previa autorizzazione
della Commissione Provinciale competente territorialmente.
Detto limite massimo puo' essere relativo ad un solo periodo
di sospensione senza soluzione, ovvero, a piu' periodi di
sospensione che devono essere cumulati.
Eventuali proroghe possono essere concesse dal
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previo parere
del CIPI, per ulteriori periodi trimestrali; la loro durata,
comunque, non puo' essere superiore complessivamente ad un
quarto della durata dei lavori necessari per il completamento
dell'opera.
Nelle ipotesi di frazionamento dell'opera in piu'
appalti o sub-appalti, fermo restando il limite massimo di
durata, il trattamento in questione non puo' avere durata
superiore a quella dei lavori la cui interruzione sia oggetto
della richiesta di intervento.
I periodi di intervento riconosciuti in base al
detto art. 10 non sono da considerarsi ai fini del calcolo dei
limiti massimi integrabili di tredici settimane e cinquantadue
settimane su cui ci si e' soffermati in precedenza (38).
5) RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
A) Termine di presentazione della domanda
Ai sensi dell'art. 2 della legge 6.8.1975, n. 427 la
domanda di ammissione al trattamento di integrazioni salariali
deve essere presentata entro un termine di decadenza che se
non osservato comporta la reiezione della domanda stessa
indipendentemente dal motivo del ritardo, anche se di forza
maggiore.
Tale termine di presentazione e' fissato in 25
giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine
della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la
riduzione dell'attivita' lavorativa. Soltanto agli effetti
dell'applicazione dell'articolo in questione la settimana e'
da ritenersi conclusa alla domenica; pertanto la data da cui
decorrono i 25 giorni sopracitati coincide con l'ultimo giorno
(generalmente l'ultimo del mese) del periodo di paga in corso
alla domenica della prima settimana richiesta (39).
Ove la scadenza del termine coincida con un giorno
festivo, la stessa sara' prorogata al primo giorno successivo
non festivo.
Nel caso in cui una ditta denunci con un'unica
domanda due periodi di contrazione, intervallati da una o piu'
settimane di ripresa di attivita' ad orario pieno, i due
periodi devono considerarsi a se' stanti ai fini della
determinazione del termine sopraddetto; il termine stesso deve
applicarsi a ciascun periodo continuativo di contrazione del
lavoro.
La domanda di integrazione salariale, redatta su
apposito modulo (v. punto B), puo' essere presentata agli
sportelli della Sede dell'INPS competente territorialmente in
riferimento alla dislocazione della "unita' produttiva" (v.
parag. 4, punto B) per la quale e' avanzata.
Nell'ipotesi di chiusura al pubblico degli Uffici
dell'Istituto nell'ultimo giorno utile per la presentazione
della richiesta, il termine di decadenza e' prorogato al primo
giorno successivo in cui gli uffici stessi sono aperti (40).
La richiesta di intervento integrativo, oltre che
presentata direttamente alla Sede dell'Istituto competente,
puo' essere inoltrata alla stessa per posta. In tal caso, ai
fini dell'individuazione della data di presentazione, puo'
essere fatto riferimento a quella risultante dal timbro di
spedizione apposto dall'Ufficio Postale, sempreche' la domanda
sia inviata mediante raccomandata, anche senza ricevuta di
ritorno.
Qualora la domanda venga presentata dopo il termine
in questione, l'eventuale trattamento di integrazione
salariale non puo' aver luogo per periodi anteriori di una
settimana rispetto alla data di presentazione; il trattamento
in tal caso potra' decorrere dal lunedi' della settimana
precedente quella di inoltro della richiesta.
Il sopracitato art. 2, infine, prevede
esplicitamente che in caso di omessa o tardiva presentazione
della domanda, ove da essa derivi la totale o parziale perdita
del diritto alle integrazioni salariali, l'imprenditore e'
tenuto a corrispondere ai lavoratori una somma di importo pari
alle integrazioni non percepite.
B) Modalita' di presentazione e compilazione della domanda
Come in precedenza accennato, la domanda di
ammissione al trattamento di integrazione salariale da
inoltrare alla Sede dell'INPS competente, deve essere redatta
su un apposito modulo predisposto dall'INPS, (mod. IGi 15 Ed),
da compilarsi accuratamente in ogni suo riquadro dei dati
richiesti nonche' da corredare della eventuale documentazione
atta a convalidare quanto in esso rappresentato.
L'utilizzazione di detto modulo non costituisce
peraltro, fatto sostanziale per l'ammissione al trattamento;
una domanda tendente ad ottenere le integrazioni salariali,
comunque redatta, non puo' essere ricusata, tenuto conto che
la presentazione del modello in questione, pur essendo
indispensabile ai fini di una completa istruttoria della
pratica attesa la necessita' di acquisire tutte le notizie in
esso contenute, non e' da considerarsi condizione essenziale
per la validita' della domanda stessa.
Pertanto, nel caso di ricezione di una richiesta
informale, la Sede dell'INPS provvedera' ad invitare la ditta
ad inviare il modulo in vigore, debitamente compilato, mentre
riterra' valida - ai fini del termine di decadenza - la data
di presentazione della domanda non formalizzata ove dalla
stessa risultino la volonta' espressa di richiedere
l'intervento integrativo e gli elementi utili per la sua
identificazione (cantiere, periodo di contrazione, numero dei
lavoratori interessati, causale, etc.).
La domanda inoltre deve contenere i seguenti
elementi essenziali:
- le cause dettagliate della sospensione di attivita' o
riduzione di orario;
- il periodo cui e' da riferirsi la contrazione
comprendente settimane intere di calendario;
- i giorni in cui si sono verificati gli eventi
meteorologici avversi denunciati quali causa della
riduzione o sospensione di attivita';
- il numero dei lavoratori in forza e quello dei dipendenti
per i quali viene richiesta l'integrazione;
- l'unita' produttiva cui i lavoratori interessati
appartengono con la relativa data di costituzione;
- la data in cui e' prevista (ovvero e' avvenuta) la
ripresa dell'attivita' ad orario completo;
- gli operai che si sono dimessi e reimpiegati in altra
azienda dello stesso settore;
- l'articolazione delle ore effettuate in ogni giornata
della settimana per cui e' richiesto l'intervento.
La necessita' di conoscere l'articolazione
dell'orario effettuato in ogni giornata, con l'indicazione
delle ore lavorate a titolo di straordinario e di recupero e
le ore di assenza che non comportano retribuzione, deriva
dalla constatazione che in caso di riduzione di orario per
eventi meteorologici spesso l'azienda, mediante
l'effettuazione di recupero o di lavoro straordinario,
raggiunge in singole settimane l'orario contrattuale o di
norma praticato.
Ad ogni buon fine, dal prospetto dell'orario
settimanale dovranno risultare, per differenza, le ore di
integrazione richieste per ogni singola settimana.
Al fine di convalidare quanto asserito nel modulo di
domanda, ove necessario, puo' essere richiesta l'esibizione
dei libri paga e fogli presenza che confermino la situazione
lavorativa nel periodo oggetto della domanda ovvero in quello
precedente o successivo, per una verifica della sussistenza di
una effettiva riduzione dell'orario di lavoro normalmente
praticato nonche' della temporaneita' dell'evento e della
ripresa dell'attivita' a orario pieno che puo' essere
comprovata con la presentazione di contratti di appalto e
commesse di lavoro.
Non dovra', altresi', mancare per le richieste non
collegate alle intemperie stagionali la documentazione a
sostegno della causale addotta, come gli ordini di sospensione
del committente, qualunque sia la motivazione (motivi tecnici,
perizia di variante, mancanza di materiale), nonche' quelli di
ripresa; cosi' come le fatture rilasciate per la riparazione
di danni a macchinari denunciati quale evento determinante la
contrazione di attivita'.
Non essendo prescritto dalla specifica disciplina
vigente per il settore dell'edilizia ed affini e per quello
lapideo, l'esperimento della procedura di consultazione
sindacale - introdotta per il restante settore industriale
dalla legge n. 164/75 - non e' necessario presentare alcuna
dichiarazione in merito.
E' opportuno rilevare che non sussiste obbligo a
carico delle imprese, ma una semplice facolta' di corredare le
domande avanzate per avversita' atmosferiche dei bollettini
meteorologici o documenti equipollenti la cui acquisizione
dovra' essere curata, in ogni caso, dalla Sede dell'Istituto
cui le richieste vengono inoltrate (v. in proposito parag. 2).
Per i periodi - solo di riduzione di orario -
eccedenti le tredici settimane continuative del primo
intervento, e' necessario compilare una distinta ed autonoma
domanda che deve contenere elementi atti a dimostrare
l'esigenza eccezionale per l'impresa di protrarre la
contrazione di attivita' oltre i primi tre mesi.
Riguardo alle richieste di intervento per gli
impiegati e i quadri - ai quali il beneficio delle
integrazioni salariali ordinarie e' stato esteso per eventi in
comune con gli operai ovvero propri di tali categorie
dall'art. 14 della legge n 223/91 - sono utilizzabili, fino a
quando non saranno disponibili appositi modulari, i vigenti
modelli IGi 15 Ed relativi agli operai sul cui frontespizio
devesi apporre la dicitura "Legge n. 223/91, art. 14, comma 2
(impiegati e quadri)".
Parimenti deve essere presentata una autonoma
domanda - sempre da compilarsi sul predetto modello - per
richiedere il trattamento in favore dei lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro. Per essi deve essere
specificata nel riquadro riservato alle annotazioni della
ditta, la data di notifica del contratto all'Ispettorato
provinciale del Lavoro, la durata del contratto, il numero
delle ore destinate al solo addestramento teorico e il
progetto approvato dalla Commissione regionale per l'impiego o
dal Ministero del Lavoro ovvero concordato dalle
Organizzazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente
rappresentative.
Ai fini dell'ammissione alle integrazioni salariali
per le specifiche causali previste dall'art. 10 della legge n.
223/91, la domanda va redatta sul mod. IGi 15 Ed piu' volte
citato su cui sara' riportata la dicitura "Legge n. 223/91,
art. 10".
La richiesta, oltre alla documentazione prevista per
le domande di intervento ordinario, deve essere corredata dei
documenti espressamente indicati dalla deliberazione del CIPI
con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalita' di
attuazione del citato art. 10 (v. nota 21).
I moduli di domanda su cui ci si e' soffermati nel
presente capitolo devono essere, a pena di nullita',
regolarmente sottoscritti dal titolare della ditta o dal suo
legale rappresentate; non e' valida la domanda sulla quale
risulta apposto soltanto il timbro della ragione sociale della
ditta stessa, comprendente o no le generalita' prestampate del
titolare.
Al riguardo si precisa che occorre verificare che le
richieste di intervento integrativo siano regolarmente
sottoscritte; cio' in quanto la eventuale, successiva
apposizione della firma, se intervenuta oltre il termine
perentorio di decadenza, comporta il rigetto, per tardiva
presentazione, delle domande formalmente regolarizzate. Tale
verifica deve essere effettuata all'atto della presentazione
delle stesse agli sportelli ovvero, in caso di invio tramite
posta, all'atto della ricezione da parte degli Uffici.
Qualora detto elemento - essenziale per la stessa
esistenza dell'atto - sia carente, e sia possibile la
regolarizzazione entro la scadenza del termine, la Sede
competente avra' cura di interessare immediatamente per le vie
brevi la ditta cui il modulo e' intestato perche' provveda
alla presentazione di una nuova domanda valida ovvero alla
apposizione della firma sul modulo presentato, onde renderlo
atto a produrre effetti giuridici. Sara' contestualmente
chiarito che se la domanda stessa non viene validamente
sottoscritta entro i termini fissati dala legge per la sua
presentazione, troveranno applicazione le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 427 (v. precedente
punto A).
6) PROCEDIMENTO DECISORIO
A) Istruttoria ed esame delle domande
L'art. 3 della legge n. 427/75 demanda ad organi
appositi - le Commissioni provinciali - il compito di
esaminare e decidere le richieste di ammissione al beneficio
delle integrazioni salariali inoltrate dalle imprese del
settore dell'edilizia ed affini nonche' del settore lapideo.
Preliminare alla decisione da parte di detto Organo
periferico e' la fase istruttoria che viene svolta dalle Sedi
dell'Istituto cui le domande in questione sono presentate.
Al fine di rendere piu' snello e celere il
procedimento decisorio, nel rispetto dei termini di cui alla
legge 7.8.1990, n. 241, se da un lato e' necessario che le
imprese provvedano a compilare esattamente e esaurientemente i
moduli di domanda, dall'altro si pone l'esigenza che venga
usata da parte delle Sedi la massima cura nell'effettuare
l'esame preventivo, prevalentemente formale, delle richieste
stesse prima dell'immissione nel programma automatizzato di
gestione dei relativi dati (41), (42).
In questa fase deve verificarsi, in primo luogo, se
le domande siano state validamente sottoscritte e presentate
entro il termine di decadenza; successivamente, se sono
stati riportati tutti gli elementi essenziali (periodo,
numero dei lavoratori, causale, etc.) nonche' se siano
corredate dei documenti necessari ad una adeguata valutazione
delle fattispecie.
Poiche' non puo' ritenersi giuridicamente idonea
quale motivazione di un'eventuale reiezione la "mancanza di
elementi di giudizio", in caso di accertate carenze nella
formulazione delle domande ovvero della necessaria
documentazione, sara' cura delle Sedi effettuare un
supplemento di istruttoria richiedendo alle ditte interessate,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, tutti gli
elementi mancanti esattamente individuati, specificando che
gli stessi sono essenziali ai fini di una valutazione della
richiesta ed assegnando un limitato periodo di tempo per la
risposta. Qualora non pervengano dalla ditta i chiarimenti
richiesti, la domanda sara' sottoposta, con gli elementi in
atti, all'esame della Commissione competente perche' la decida
nel merito.
Atteso che l'integrazione salariale puo' essere
autorizzata solo qualora risultino certi e comprovati i
requisiti essenziali richiesti dalla normativa - quali,
principalmente, l'effettivo verificarsi della sospensione o
riduzione di attivita' nella misura denunciata, la sussistenza
della causa della contrazione e la sua non imputabilita' alle
parti interessate, la concretezza della previsione formulata
in ordine alla ripresa di attivita' - una carenza di notizie
che non consente di ritenere comprovati tali elementi comporta
la reiezione nel merito della domanda.
Ovviamente la documentazione, richiesta a comprova
di quanto asserito nella domanda e non fornita, deve risultare
essenziale alla decisione. Nel caso in cui i dati mancanti
siano disponibili presso altre Sedi dell'Istituto o
conoscibili mediante consultazione di archivi, ovvero
consistano in elementi di conoscenza da acquisirsi
direttamente e ordinariamente a fini istruttori - quali, ad
esempio, i bollettini meteorologici che sono sempre da porsi a
base delle decisioni degli Organi in presenza di domande
motivate da avversita' atmosferiche - non e' possibile di
norma eccepirne la carenza in sede di decisione (43).
B) Decisione della Commissione Provinciale
Una volta accertata la presenza degli elementi
formali e di quelli necessari per l'esame di merito, la
richiesta sara' portata all'esame della Commissione
Provinciale.
In caso di accoglimento della stessa - che non puo'
contenere condizioni cui subordinare la concessione del
trattamento - detto Organo deve sempre stabilire se la causa
addotta rientra negli eventi oggettivamente non evitabili o
meno ai fini dell'eventuale esonero dal pagamento del
contributo addizionale.
Nei casi di reiezione della richiesta, il relativo
provvedimento deve essere adeguatamente motivato; e'
necessario inoltre che i motivi del rigetto siano ben
esplicitati in sede di comunicazione alle aziende, le quali
devono essere in possesso di tutti gli elementi utili per
impugnare eventualmente il provvedimento.
Qualora la decisione della Commissione Provinciale
non sia condivisa da uno dei componenti - compreso il
rappresentante dell'Istituto, che tra l'altro presiede tale
Organo - , lo stesso deve manifestare il proprio dissenso
chiedendone l'inserimento a verbale e formalizzare il relativo
ricorso previa eventuale richiesta di sospensione
dell'esecutivita' del provvedimento impugnato (44).
7) RICORSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE
PROVINCIALE
A) Legittimati a ricorrere
Avverso la decisione della Commissione Provinciale e'
ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della
decisione stessa, da parte dell'azienda che ha presentato la
richiesta nonche' da parte dei singoli lavoratori interessati
alla richiesta in quanto portatori di interessi legittimi,
nonche', in loro rappresentanza, i Patronati e i Sindacati
purche' abbiano un esplicito mandato da parte dei lavoratori.
Anche le Associazioni imprenditoriali possono
ricorrere a nome dei propri aderenti, sempre su esplicito
mandato di questi ultimi.
La facolta' di proporre ricorso e', altresi',
riconosciuta - entro 30 giorni dalla data della delibera della
suddetta Commissione provinciale - a ciascuno dei partecipanti
alla riunione compreso il rappresentante dell'Istituto.
Al fine di porre la ditta nelle condizioni di potere
controdedurre le argomentazioni dei ricorrenti, e' necessario
che il ricorso le sia notificato (45).
B) Organo competente a decidere il ricorso
I ricorsi avverso le decisioni della Commissione
Provinciale devono essere indirizzati al Comitato
Amministratore Prestazioni Temporanee per i lavoratori
dipendenti, tramite la Sede competente.
La predetta Sede, con la massima tempestivita',
dovra' istruire il ricorso ed inviarlo ai competenti uffici
della Sede Centrale.
I ricorsi in questione devono essere corredati delle
fotocopie dell'originale dei mod. IGi 15 Ed, compilati in ogni
loro parte, e di tutta la documentazione atta a consentire al
competente Organo Centrale, un esame approfondito delle
singole fattispecie.
Pertanto e' necessario che le Sedi indichino,
esaurientemente, gli elementi che hanno indotto la Commissione
Provinciale ad assumere la decisione di reiezione e, nel
contempo, forniscano ogni altra notizia che dovesse ritenersi
utile a sostegno o a confutazione delle argomentazioni addotte
nell'impugnativa, esprimendo in ogni caso un completo e
puntuale parere su quanto eccepito dalla ricorrente.
In particolare:
- in caso di richieste formulate per sospensione di
attivita' conseguente ad ordine del committente, devono
essere trasmesse le copie dei verbali di sospensione e di
ripresa, nonche' le eventuali note di chiarimenti inviate
dalle ditte interessate;
- qualora la sospensione sia conseguente a redazione di
"perizia di variante o suppletiva" e' necessario siano
acquisite notizie sulle specifiche motivazioni che ne
hanno determinato l'esigenza;
- nei casi in cui oggetto di contestazione siano
prestazioni di attivita' lavorativa stabilizzate su
parametri inferiori a quelli contrattualmente previsti
nei periodi impugnati, per la verifica della sussistenza
o meno di una effettiva riduzione dell'orario di lavoro
normalmente praticato dall'azienda, e' necessario
disporre di dati congrui sull'articolazione dell'orario
di lavoro, rilevabili dai libri paga o fogli presenza,
relativi almeno a tre mesi precedenti e successivi a
quelli cui si riferiscono i ricorsi in esame;
- con riferimento alle richieste per intemperie, devono
essere trasmessi i bollettini meteorologici rilasciati
dagli Enti abilitati alla rilevazione completi dei dati
relativi ai vari fenomeni, quali precipitazioni,
temperatura, umidita', nebbia e vento nonche',
specificamente per i valori pluviometrici e per quelli
del vento, dell'orario di registrazione, (se possibile),
necessario all'individuazione dell'arco temporale cui
sono da riferirsi (46);
- nel caso in cui il ricorso abbia per oggetto una
reiezione parziale della domanda motivata da intemperie,
e' necessario che siano indicati chiaramente i giorni (o
frazioni di giornate) autorizzati dalla Commissione
provinciale non sempre desumibili dalla documentazione in
atti;
- e' necessario evidenziare tutte le richieste
d'integrazione salariale precedenti per un periodo
ritenuto congruo e successive a quella cui si riferisce
il ricorso con l'esplicazione delle cause motivanti le
richieste stesse e le relative decisioni adottate
dall'Organo periferico.
E' opportuno, altresi', che nelle more della
definizione del ricorso, le richieste con le medesime causali
per periodi successivi non siano sottoposte all'esame della
Commissione Provinciale prima della decisione del ricorso
stesso.
In caso di reiezione del ricorso da parte del
Comitato Amministratore Prestazioni Temporanee per i
lavoratori dipendenti, le Sedi devono notificare alle ditte
ricorrenti il provvedimento del predetto Comitato nella sua
interezza e non limitare la comunicazione al semplice
dispositivo della delibera (47).
Avverso la decisione di reiezione del Comitato
Amministratore Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti
e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dalla data di notifica alla ditta della decisione.
Per le controversie aventi ad oggetto questioni di
diritto insorte nella fase di esecuzione del provvedimento di
ammissione al trattamento di integrazione salariale (ad es,
incidenza sul diritto o sulla misura del trattamento) puo'
esere proposta nel termine di un anno azione giudiziaria
innanzi al giudice ordinario (48)
8) ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO A SEGUITO
DELL'AUTORIZZAZIONE
A) Richiesta di rimborso
A seguito del rilascio dell'autorizzazione i datori
di lavoro, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 427/75, sono
tenuti a registrare sul libro paga o su documenti equivalenti
le integrazioni salariali erogate a ciascun lavoratore.
Le ditte autorizzate alla corresponsione delle
integrazioni salariali dovranno, altresi', compilare l'elenco
nominativo dei lavoratori percipienti il trattamento che sara'
conservato tra la documentazione aziendale al fine di
acquisire la firma per quietanza dei singoli beneficiari e non
piu' allegato - come previsto dall'art. 2 della legge n.
427/75 - all'atto della presentazione della richiesta di
rimborso delle somme anticipate a tale titolo (49).
B) Termine per la richiesta di rimborso
La richiesta di rimborso delle somme anticipate dal
datore di lavoro a titolo di integrazioni salariali, e'
soggetta al termine di decadenza di sei mesi stabilito
dall'art. 9 del D.L.C.P.S. n. 869/47, modificato dall'art. 16
della legge n. 164/75, e applicabile anche nel settore
dell'edilizia e dei lapidei.
All'uopo si precisa che il termine anzidetto decorre
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del
periodo autorizzato, ove la notifica del provvedimento
autorizzativo delle integrazioni salariali avvenga prima della
predetta scadenza; qualora il periodo autorizzato sia gia'
esaurito alla data della notifica del provvedimento, i sei
mesi decorrono dal termine del periodo di paga in corso alla
predetta data di notifica.
Pertanto il termine di decadenza ex art. 9
D.L.C.P.S. n. 869 su citato trova applicazione anche nei casi
in cui la notifica dell'autorizzazione avvenga dopo la fine
del periodo da integrare (50).
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
TRIZZINO
ELENCO NOTE
(1) V. Atti ufficiali 1963, pag.
(2) V. Atti ufficiali 1970, pag.
(3) V. Atti ufficiali 1971, pag.
(4) V. Atti ufficiali 1968, pag.
(5) V. Atti ufficiali 1972, pag.
(6) V. Atti ufficiali 1975, pag.
(7) V: Atti ufficiali 1991, pag.
(8) V. Atti ufficiali 1964, pag.
(9) Vedi circ. n. 716 R.C.V. del 29 luglio 1983.
(10) Vedi circ. n. 722 R.C.V. del 5 giugno 1984.
(11) Vedi circ. n. 100 del 13 aprile 1991.
(12) Vedi circ. n. 58269 G.S. 2056 Prs. del 17 luglio 1975.
(13) Vedi circ. n. 51489 G.S. dell'11 marzo 1970.
(14) " " n. 54675 G.S. del 10 luglio 1970.
(15) " " n. 52716 G.S. dell'11 marzo 1972 contenente
tra l'altro l'elencazione dei settori produttivi
rientranti nella sfera di applicazione della legge. Per
le integrazioni al riguardo v. anche la successiva nota
(15).
(16) Vedi circ. n. 60998 G.S. del 29 luglio 1972.
(17) " " n.61920 G.S. del 21 dicembre 1973.
(18) " " n.256 del 7 novembre 1991.
(19) " " n. 854 G.S. del 27 marzo 1986.
(20) " " n:274 del 3 dicembre 1991.
(21) " " n.223 del 14 settembre 1992.
(22) V. circ. n. 79 del 7 marzo 1994
(23) V. circ. n. 6645 G.S. del 18 ottobre 1984.
(24) V. circ. n. 50841 G.S. del 4 febbraio 1967.
(25) " " n. 62773 G.S. del 3 novembre 1975 punto 2) e
circ. n. 5452 G.S. dell'11 ottobre 1982, punto B).
(26) V. circ. n.55041 G.S. del 13 novembre 1978.
(27) " " n.5828 G.S. del 20 novembre 1981.
(28) " " n.5828 G.S.del 20 novembre 1981.
(29) V. circ. n. 256 del 7 novembre 1991.
(30) V. msg. 10668 del 7 febbraio 1994.
(31) V. Atti ufficiali 1986 pag.
(32) V.circ.n.50316 G.S. del 22 gennaio 1970.
(33) V.circ. n.50 G.S. del 21 gennaio 1982; circ. n.5052 G.S.
del 11 ottobre 1982; circ. n.1082 G.S. del 4 marzo 1983.
(34) V. circ. n. 60235 G.S. del 30 agosto 1975.
(35) V. circ. n. 62773 G.S. del 3 novembre 1975 - circ, n.
55380 G.S. del 22 dicembre 1978.
(36) V.circ.n.84 del 29 aprile 1988.
(37) V.circ. n.5452 G.S. dell'11 ottobre 1982, punto A).
(38) V.circ.n.223 del 14 settembre 1992.
(39) V.circ.n.5452 G.S. dell'11 ottobre 1982, punto D).
(40) V.circ.n.3834 G.S.del 20 aprile 1984, punto 3).
(41) V.Atti ufficiali 1990 pag.
(42) V.circ.n.14 del 20 gennaio 1992.
(43) V.circ.n.134 del 9 giugno 1990 punto A).
(44) V.circ.n.2190 G.S.del 3 settembre 1987 punto 2).
(45) V.circ.n.125 del 5 giugno 1993.
(46) V.messaggio n.39912 del 2 giugno 1993.
(47) V. circ. n. 134 del 9 giugno 1990.
(48) V. circ. n. 165 del 15 luglio 1993.
(49) V.Manuale di"Istruzioni per la compilazione delle
denunce contributive" del gennaio 1989.
(50) V.circ.n.246 del 23 ottobre 1992.
All. 1
CIRCOLARI IN MATERIA DI
INTEGRAZIONI SALARIALI EDILIZIA E LAPIDEI
1946 - 2 settembre 1946, n. 54864 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni. Criteri di massima.
1947 - 12 agosto 1947, n. 54364 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni per gli operai dell'industria.
1948 - 1 giugno 1948, n. 59170 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni. Criteri di massima.
1952 - 12 agosto 1952, n. 55356 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni. Criteri di massima.
1958 - 1 aprile 1958, n. 51525 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni. Disciplina dell'intervento della Cassa in
caso di festivita' retribuite cadenti nel corso
della settimana o di domenica.
1963 - 27 febbraio 1963, n. 50581 G.S. CIG. Istituzione
gestione speciale per gli operai dell'industria,
dell'edilizia ed affini. Legge 3 febbraio 1963, n.
77.
- 15 ottobre 1963, n. 58774 G.S. CIG. Comunicazioni e
disposizioni varie.
1964 - 19 febbraio 1964, n. 51306 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni. Criteri di massima.
1967 - 4 febbraio 1967, n. 50841 G.S. CIG. Criteri di
massima per la gestione speciale edile.
- 7 novembre 1967, n. 60924 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni. Elementi integrabili della retribuzione.
1968 - 28 dicembre 1968, n. 60143 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni. Criteri di massima.
1970 - 22 gennaio 1970, n. 50316 G.S. CIG. Gestione
speciale per l'Edilizia ed affini. Quote di
maggiorazione per ferie e festivita'.
- 11 marzo 1970, n. 51489 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni Gestione speciale per l'Edilizia ed affini.
Legge 2 febbraio 1970, n. 14.
- 10 luglio 1970, n. 54675 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni Gestione speciale per l'Edilizia ed affini.
1972 - 11 marzo 1972, n. 52716 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni Gestione speciale per l'Edilizia. Legge 6
dicembre 1971, n. 1058.
- 29 luglio 1972, n. 60998 G.S. CIG. Legge 6 dicembre
1971, n. 1058. Settore dei lapidei della Gestione
speciale per l'Edilizia.
- 19 ottobre 1972, n. 64183 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni: A) Inclusione delle aziende boschive e
forestali e del tabacco; B) Determinazione delle ore
integrabili in caso di festivita' e assenza.
- 21 dicembre 1972, n. 66484 G.S. CIG. Calcolo dei
ratei per gratifica natalizia e simili.
1973 - 21 dicembre 1973, n. 61920 G.S. Legge 6.12.71, n.
1058: Settore Lapidei della Gestione speciale
edilizia - lavorazione marmi composti ("formati in
blocchi").
1975 - 17 luglio 1975, n. 58269 G.S. - n. 2056 Prs. Cassa
Integrazione Guadagni. Lavori svolti nell'ambito
della CEE.
- 30 agosto 1975, n. 60235 G.S. - n. 15585 O. - n. 391
C.e V. - n. 310 DSEAD/. Cassa Integrazione Guadagni:
Nuove disposizioni per la Gestione speciale
dell'Edilizia e affini e del settore lapideo.
Criteri di massima.
- 3 novembre 1975, n. 62773 G.S. Legge 6 agosto 1975,
n. 427. Cassa Integrazione Guadagni. Gestione
speciale della Edilizia e affini e del settore
lapideo. Criteri di massima.
- 24 novembre 1975, n. 63232 G.S. CIG. Criteri di
massima.
1976 - 17 gennaio 1976, n. 50665 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni. Criteri di massima.
- 3 agosto 1976, n. 58601 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni. Art. 7 della legge 20.5.75, n.164 e 2
della legge 6.8.75, n.427. Termine di presentazione
della domanda di integrazione salariale.
1977 - 16 marzo 1977, n. 8354 C.e V. - n.104 G.S. - n. 410
DSEAD - n.60037 Prs. Operai dell'Edilizia.
Accreditamenti per periodi di ferie, malattia e
infortunio.
1978 - 13 novembre 1978, n. 55042 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni.Legge 6 agosto 1975, n.427, art.8.
- 22 dicembre 1978,n. 55380 G.S. Cassa integrazione
Guadagni. Gestione speciale per l'Edilizia e affini
e del settore lapideo. Computo limite massimo
integrabile di tre mesi continuativi ex art.1, legge
6 agosto 1975, n.427.
1981 - 20 novembre 1981, n. 5828. Cassa Integrazione
Guadagni. Criteri di massima per il settore
dell'Edilizia ed affini.
1982 - 21 gennaio 1982, n.50 G.S. I) Legge 13.8.80 n.427:
Limite massimo mensile delle integrazioni salariali
straordinarie. II) Festivita'. III) Retribuzione
integrabile: precisazione. IV) Aziende settore
siderurgico. V) Limite massimo mensile delle
integrazioni salariali straordinarie anno 1982.
- 30 marzo 1982, n.1968 G.S. CIG:
A) Interventi ordinari: 1) Art. 7 della legge 164/75
e art. 2 della legge 427/75. Termine per la
presentazione della domanda. 2) Riflessi delle
azioni di sciopero sulle integrazioni salariali
ordinarie.
B) Integrazioni straordinarie. Chiarimenti in merito
alle provvidenze in favore dei colpiti dal sisma del
novembre 1980.
- 11 ottobre 1982, n.5452 G.S. Cassa Integrazione
Guadagni. Criteri di massima per il settore
dell'Edilizia ed affini.
1983 - 4 marzo 1983, n. 1082 G.S.:
I) Chiarimenti in merito ai rapporti fra gli
interventi ordinari e quelli straordinari:
II) Modifica modulistica per le richieste delle
integrazioni salariali ordinarie. IGi 15.
III) Identificazione dell'unita' produttiva nel caso
di attivita' di istallazione e stesura impianti
elettrici e telefonici svolte nell'ambito della
stessa provincia in piu' cantieri.
- 29 luglio 1983, n.716 RCV/158. Inquadramento imprese
produttrici di calcestruzzo.
1984 - 20 aprile 1984, n.3834 G.S. CIG. Criteri di massima
e comunicazioni.
- 5 giugno 1984, n.722 RCV. Inquadramento aziende
installatrici di impianti di produzione
trasformazione trasporto ed utilizzazione di energia
elettrica telegrafici, telefonici, etc.
- 18 ottobre 1984, n. 6645 G.S. CIG per gli operai
dell'industria. Criteri applicativi assunti dal
Comitato speciale a seguito di pronuncie della Corte
di Cassazione in tema di ripresa dell'attivita'
lavorativa e dei lavoratori licenziati o dimessi nel
corso o al termine del periodo integrato.
1985 - 29 aprile 1985, n.1215 G.S. CIG. Criteri di massima.
1986 - 8 gennaio 1986, n. 2749 G.S.:
1) Art. 1 della legge 19.12.94 n.863 che ha
convertito con modificazioni il DL n.726 del
30.10.84. Contratti di solidarieta';
2) Legge 27.2.45. Cooperative di produzione e
lavoro.
- 27 marzo 1986, n.854 G.S. Legge 19.12.84, n.863.
Lavoratori assunti con contratto di solidarieta' o
contratto di formazione e lavoro.
1987 - 3 settembre 1987, n.2190. CIG industria. Questioni
varie.
1988 - 29 aprile 1988, n.84 CIG. Cassa Integrazione
Guadagni. Contratti di formazione e lavoro. Computo
del periodo massimo del trattamento.
- 4 agosto 1988, n.171, DL 21.3.88, n. 86 convertito
nella legge 20.5.88, n.160. CIG degli operai
dell'industria.
1990 - 9 giugno 1990, n.134. Istruttoria proroghe e
ricorsi. Notifica alle imprese delle decisioni
assunte dal CAPTLD. Provvedimenti reiettivi delle
Commissioni provinciali.
1991 - 13 aprile 1991, n.100: Imprese esercenti attivita'
di installazione di materiale fisso per ferrovie.
Inquadramento previdenziale.
- 30 luglio 1991, n.204. Legge 23.7.91, n.223. Norme
in materia di CIG mobilita' e trattamenti di
disoccupazione.
- 9 agosto 1991, n.211. Norme in materia di CIG,
mobilita' e trattamento di disoccupazione.
- 7 novembre 1991, n.256. Legge 23.7.91, n.223. CIG.
Norme in materia di integrazioni salariali
ordinarie. Istruzioni contabili. Variazioni al piano
dei conti.
- 3 dicembre 1991, n.274. Artt. 21 e 22 della legge
28.2.87, n.56. Trasformazione del rapporto di
apprendistato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Assunzione di giovani diplomati.
Integrazioni salariali e prestazioni di
disoccupazione.
1992 - 3 gennaio 1992, n.4. Limite massimo delle
integrazioni salariali per l'anno 1992.
- 20 gennaio 1992, n.14. Istruzioni per l'applicazione
della legge 7.8.90, n.241 recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi".
- 18 agosto 1992, n. 210. Aliquota di riduzione
dell'ammontare delle integrazioni salariali,
indennita' di mobilita', assegno per congedo
matrimoniale e trattamento di disoccupazione (art.
26 L. 41/86).
- 14 settembre 1992, n.223. Art.10 della legge
23.7.91, n.223. Norme in materia di integrazioni
salariali per i lavoratori del settore
dell'edilizia.
- 23 ottobre 1992, n.246. Termine per chiedere il
rimborso delle integrazioni salariali.
1993 - 12 gennaio 1993, n.10. Rideterminazione degli
importi dell'indennita' di mobilita', del
trattamento speciale di disoccupazione per
l'edilizia, dell'assegno per il congedo matrimoniale
e delle integrazioni salariali per l'anno 1993.
- 31 marzo 1993, n.77. Trattamenti di integrazione
salariale. Decorrenza del triennio di esclusione
dalle integrazioni salariali ex art.17, 7 comma,
della legge n.49/85.
- 5 giugno 1993, n.125. Regolamento delle procedure in
materia di ricorsi amministrativi.
- 15 luglio 1993, n. 165. Art. 4 del Decreto Legge 19
settembre 1992, n. 384 convertito dalla legge 14
novembre 1992, n. 438. Termine per la proposizione
dell'azione giudiziaria nelle controversie in
materia di prestazioni.
- 16 settembre 1993, n.210. Nuove disposizioni in
materia di trattamento straordinario e ordinario di
integrazione salariale e di agevolazioni alle
imprese. DL n.148/93 convertito nella legge
n.236/93.
1994 - 7 marzo 1994, n. 79, Decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n.
236. Norme in materia di integrazione salariale per
i lavoratori del settore edile.
All. 2
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
ORDINARIE EDILIZIA E LAPIDEI
- Legge 3 febbraio, n. 77. - Disposizioni in favore degli
operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia
e affini in materia di integrazione guadagni.
- Legge 2 febbario 1970, n. 14. - Modificazioni della legge
3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni
in favore degli operai dipendenti dalle aziende
industriali dell'edilizia e affini in materia di
integrazione guadagni.
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1058. - Disposizioni speciali
in materia di integrazioni salariali per gli operai
dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di
materiali lapidei.
- Legge 6 agosto 1975, n. 427 - Norme in materia di
garanzia del salario e di disoccupazione speciale in
favore dei lavoratori dell'edilizia e affini.
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41. - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1986).
- Legge 23 luglio 1991, n. 223. - Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' Europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di
mercato del lavoro.
- Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 -
Interventi urgenti per l'occupazione.