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Circolare 47 del 23 febbraio 2000
Oggetto:
Articolo 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Liquidazione dei trattamenti pensionistici nei confronti degli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
SOMMARIO: Aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche nei confronti dei soggetti che non risultano iscritti ad altre gestioni pensionistiche nel biennio 2000/2001.
L'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha elevato ad un punto la misura dell'aumento biennale già previsto, nella misura di 0,50 punti, dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449, in relazione al contributo dovuto per l'assicurazione I.V.S. dagli iscritti alla Gestione separata non iscritti ad altre forme obbligatorie, disponendo che la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali.
Per effetto delle richiamate disposizioni l'aliquota contributiva I.V.S. della Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio 2000 è elevata di un punto percentuale passando dall'11,50% al 12,50% (circolare n.37 del 16 febbraio 2000).
L'aliquota di computo per il calcolo delle pensioni nei confronti dei soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, per i quali l'aliquota contributiva è pari al 12,50%, è stabilita pertanto nella misura del 14,50% dal 1° gennaio 2000.
Per tali lavoratori la predetta aliquota era stata elevata dal 10% al 12,50% nel biennio 1998-1999 per effetto delle disposizioni dell'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 (circolare n.186 dell'11 agosto 1998).
Resta ferma, viceversa, nella misura del 10% l'aliquota di computo per il calcolo delle pensioni nei confronti dei soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche e per i titolari di pensione (circolare 37 del 16 febbraio 2000).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO