Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro ALAS - Disoccupazione Lavoratori Autonomi dello Spettacolo Norme Circolari Inps CI 2001 Circolare 30 del 6 febbraio 2001
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ALAS - Disoccupazione Lavoratori Autonomi dello Spettacolo
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Circolare 30 del 6 febbraio 2001
OGGETTO:
Decreto legge n. 346/2000 e legge n. 388/2000: disposizioni in materia di indennità di mobilità e di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.
SOMMARIO:
Disposizioni in materia di estensione e proroga dell’indennità di mobilità per l’anno 2001. Nuove disposizioni in materia di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.
Il decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del successivo 27 novembre ed entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, reca all’articolo 1 nuove disposizioni in materia di indennità di mobilità.
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del successivo 29 dicembre, all’articolo 78 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel decreto legge n. 346/2000 e introduce nuove disposizioni in materia di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.
Il comma 33 dell’articolo 78 della legge n. 388 dispone che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001".
INDENNITA’ DI MOBILITA’ - Decreto-legge n. 346/2000
A - ARTICOLO 1, comma 6
Tale norma dispone tra l’altro che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sono prorogati non oltre il 31 dicembre 2001 i seguenti trattamenti:
1 - Articolo 1, comma 6, lettera c)
La norma proroga il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all’articolo 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di 1900 unità entro un limite massimo di spesa pari a lire 46 miliardi e 400 milioni. Le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 62 sono contenute nella circolare n. 71 del 28 marzo 2000, punto A – 1.
Destinatari della proroga sono i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, della legge 26 novembre 1996 n. 608.
A tale riguardo si fa presente che la prima proroga è stata concessa con decreto legge n. 393/1997 e che i nominativi dei destinatari sono stati individuati con vari decreti ministeriali, il cui elenco è contenuto nel messaggio n. 33820 dell’11 giugno 1999.
L’indennità di mobilità potrà pertanto essere prorogata fino al 31 dicembre 2001 soltanto in favore dei lavoratori a suo tempo individuati da ciascuna Sede e nel rispetto del numero di unità segnalate alla propria Sede Regionale
Il comma 17 dell’articolo 1 del decreto legge n. 346 dispone che tale indennità è ridotta del 20 per cento; pertanto, utilizzando l’apposita procedura automatizzata, l’indennità di mobilità, che era stata già ridotta del 10 per cento ai sensi del comma 2 dell’articolo 62 della legge n. 488/1999, subirà una ulteriore decurtazione del 10 per cento.
2 - Articolo 1, comma 6, lettera g)
Tale norma estende il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei lavoratori che saranno sospesi o licenziati entro il 31 dicembre 2001 da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti, e dalle imprese di vigilanza, con più di quindici addetti, entro un limite massimo di spesa pari a lire 10 miliardi e 830 milioni.
Poiché tale ultima disposizione non fa riferimento alle imprese commerciali, per le quali si rinvia al successivo punto F), e poiché l’articolo 78, comma 33, della legge n. 388/2000, stabilisce che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge n. 346, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e per le imprese di vigilanza, si fa riserva di successive istruzioni per quanto riguarda il trattamento di mobilità da riconoscere ai lavoratori licenziati nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2001.
3 - Articolo 1, comma 6, lettera h)
Tale norma dispone che i trattamenti di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di disoccupazione speciale per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della stessa legge n. 223, sono prorogati non oltre il 31 dicembre 2001, entro un limite massimo di spesa pari a lire 9 miliardi e 100 milioni, in favore dei lavoratori a suo tempo individuati dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del SULCIS.
La Sede Regionale INPS per la Sardegna curerà che le Sedi locali proroghino i suddetti trattamenti soltanto in favore dei lavoratori già individuati nel limite di 350 unità ai sensi dell’articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Il comma 17 dell’articolo 1 del decreto legge n. 346 dispone che anche l’importo di tali prestazioni è ridotto del 20 per cento; pertanto, utilizzando l’apposita procedura automatizzata, i trattamenti, che erano stati già ridotti del 10 per cento ai sensi del comma 2 dell’articolo 62 della legge n. 488/1999, subiranno una ulteriore decurtazione del 10 per cento.
4 - Articolo 1, comma 6, lettera i)
Tale norma dispone la proroga dell’indennità di mobilità non oltre il 31 dicembre 2001 in favore:
dei lavoratori che hanno già beneficiato fino al 31 dicembre 2000 della proroga dell’indennità stessa ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le cui istruzioni sono contenute al punto A – 3 della circolare n. 71 del 28 marzo 2000;
dei lavoratori di cui all’articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le cui istruzioni sono contenute al punto 2.3 della circolare n. 168 del 12 agosto 1999.
Si precisa al riguardo che i beneficiari della proroga di cui al punto a) sono i lavoratori, la cui mobilità era scaduta entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei CONTRATTI D’AREA di cui all’articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di quella di cui al punto b) i lavoratori di cui all’articolo 1-nonies della legge 5 giugno 1998, n. 176, licenziati da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell’articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (VALBASENTO).
Per quanto riguarda l’individuazione dei lavoratori di cui al punto a), per i quali è prevista una spesa pari a lire 8,5 miliardi, si rinvia al messaggio n. 16708 del 18 novembre 1999, con il quale è stato determinato un numero massimo di 336 unità indennizzabili, così distinte: 61 lavoratori nella Provincia di Avellino e 275 lavoratori nella Provincia di Potenza.
Per quanto riguarda l’individuazione dei lavoratori di cui al punto b), per i quali è prevista una spesa pari a lire 7,5 miliardi, si rinvia all’elenco allegato al decreto ministeriale n. 23909 del 17 dicembre 1997, con il quale è stato stabilito un numero massimo di 380 unità indennizzabili.
Anche per tali proroghe il comma 17 dell’articolo 1 del decreto legge n. 346 dispone che l’indennità è ridotta del 20 per cento; pertanto, utilizzando l’apposita procedura automatizzata, l’indennità di mobilità, che era stata già ridotta del 10 per cento ai sensi del comma 2, dell’articolo 62 della legge n. 488/1999, subirà una ulteriore decurtazione del 10 per cento.
B - ARTICOLO 1, comma 9
Tale comma dispone che i lavoratori che abbiano beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 81, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
Il trattamento in parola, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 451, sopracitato, dovrà essere concesso anche ai lavoratori che non siano in possesso degli specifici requisiti, "un’anzianità aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro effettivamente prestato", richiesti dalla norma stessa.
Ai beneficiari dovrà quindi concesso, a seguito di specifica domanda, il trattamento speciale di disoccupazione con decorrenza dal giorno successivo alla data del licenziamento e per una durata massima di diciotto mesi, limite che dovrà essere rispettato anche nelle zone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Poiché anche per l’applicazione di tale norma, in base all’articolo 78, comma 33, della legge n. 388/2000, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge n. 346, si fa riserva di successive istruzioni per quanto riguarda il riconoscimento del trattamento in parola.
C - ARTICOLO 1, comma 10
Tale norma dispone che l’indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell’anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al decreto legge n. 415/1992, convertito dalla legge n. 488/1992, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto 22 luglio 1999 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’8 ottobre 1999, è prorogata per un periodo massimo di dodici mesi.
Per l’applicazione della norma in parola si fa riserva di successive istruzioni non appena perverranno da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le indicazioni per l’esatta individuazione dei destinatari della stessa.
Il comma 17 dell’articolo 1 del decreto legge n. 346 dispone che l’importo dell’indennità in parola è ridotto del 10 per cento; il pagamento verrà effettuato utilizzando l’apposita procedura automatizzata.
D - ARTICOLO 1, comma 13
In favore dei lavoratori - dipendenti da aziende dichiarate fallite a seguito di mancata approvazione di una precedente istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, che hanno usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 223/1991, collocati in mobilità entro l’anno 1996 e dopo la fruizione del trattamento salariale di cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto legge n. 478/1993, convertito nella legge n. 56/1994 – è riconosciuta l’indennità di mobilità per un periodo di effettiva durata pari al trattamento salariale concesso ai sensi della sopra citata legge n. 56/1994.
I lavoratori interessati devono presentare apposita istanza alle Sedi dell’Istituto, competenti per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 gennaio 2001).
Poiché per la concessione di tale prestazione è stabilita una spesa massima di 3 miliardi, spesa con la quale è prevista l’indennizzabilità di un numero massimo di 100 lavoratori, è necessario che le Sedi interessate facciano pervenire al Progetto Prestazioni a Sostegno del Reddito – Area disoccupazione e mobilità - l’elenco delle istanze presentate con i seguenti dati:
Cognome e Nome - Data di nascita - Periodo indennizzabile - Importo Mensile
Le Sedi potranno provvedere al pagamento dell’indennità soltanto dopo esplicita autorizzazione della Direzione Generale.
E - ARTICOLO 1, comma 14
Tale norma dispone la proroga al 31 dicembre 2001 dell’indennità di mobilità, con scadenza entro il 14 febbraio 2000, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende interessate da accordi di programma, stipulati ai sensi dell’articolo 7 della legge 1° marzo 1996, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell’accordo stesso (VALBASENTO). L’indennità di mobilità doveva essere concessa, nel limite massimo di spesa pari a 7 miliardi, soltanto a centoquaranticinque (145) lavoratori.
L’articolo 78, comma 29, della legge n. 388/2000, ha modificato la suddetta norma ed ha esteso il beneficio in parola a duecentottantanove lavoratori (289), la cui mobilità è scaduta entro il 31 dicembre 2000, con un limite massimo di spesa pari a 14 miliardi complessivi.
I nominativi dei beneficiari della proroga in parola potranno essere acquisiti presso la Direzione Provinciale del lavoro di Matera, ufficio che ha trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’elenco degli stessi.
L’articolo 1, comma 14, in esame dispone inoltre che l’indennità di mobilità, la cui scadenza era prevista al 28 febbraio 2000, è prorogata al 31 dicembre 2001 in favore dei lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli interventi della legge 14 maggio 1981, n. 219, per i quali sono stati avviati CONTRATTI D’AREA, entro un limite di spesa pari a lire 3 miliardi e 200 milioni.
I nominativi dei beneficiari di tale ultima disposizione, che ammontano a cinquantuno (51), sono contenuti nell’elenco che la Sede di Potenza ha trasmesso a questa Direzione Generale con nota del 10 febbraio 2000.
Il comma 17 dell’articolo 1 del decreto legge n. 346 dispone che tali prestazioni sono ridotte del 10 per cento per l’anno 2000 e del venti per cento per l’anno 2001; pertanto, le Sedi pagheranno le stesse nei limiti suddetti, utilizzando l’apposita procedura automatizzata.
F - ARTICOLO 1, comma 15
Tale norma ha esteso l’indennità di mobilità fino a tutto il 31 dicembre 2000 in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese commerciali che occupino da 51 a 200 dipendenti, dalle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici che occupino più di cinquanta dipendenti e dalle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; le relative istruzioni sono state fornite con messaggio n. 1201 del 1° dicembre 2000, che si allega in copia.
L’articolo 78, comma 15, lettera a), della legge n. 388/2000 ha esteso al 31 dicembre 2001 il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità limitatamente ai lavoratori sospesi o licenziati dalle aziende commerciali, che occupino da 51 a 200 dipendenti.
Poiché tale ultima norma ha stanziato la somma di lire 50 miliardi per la copertura dell’onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e il gettito contributivo, le Sedi pertanto potranno riconoscere il trattamento di mobilità soltanto in favore dei lavoratori licenziati dalle suddette aziende commerciali entro la data del 31 marzo 2001.
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TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto, oltre alle disposizioni già esposte in materia di indennità di mobilità, nuove disposizioni anche in materia di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.
A - ARTICOLO 78, comma 15, lettera e), (trattamento anticipato)
Tale norma stabilisce che i lavoratori edili, licenziati nel periodo 1° gennaio 2001/31 dicembre 2001, che beneficiano del trattamento speciale di cui all’articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991, possono avvalersi delle disposizioni che disciplinano la concessione della mobilità anticipata di cui all’articolo 7, comma 5, della stessa legge n. 223 per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa entro un limite massimo di spesa pari a lire 2 miliardi.
Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
Per la corresponsione anticipata del trattamento in parola si rinvia alle istruzioni già fornite con le circolari n. 124 del 31.5.1993, n. 74 del 4.3.1994, n. 70 del 30.3.1996 e n. 32 del 14.2.2000, relative alla corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità.
B - ARTICOLO 78, comma 22 (contribuzione figurativa)
Tale norma dispone che la contribuzione figurativa, accreditata per periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura dei trattamenti pensionistici diretti, compreso quello di anzianità.
* * *
Le disposizioni relative alla procedura automatizzata verranno diramate a parte con messaggio della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
PROGETTO CENTRALE
PRESTAZIONI A SOSTEGNO
MESSAGGIO N 2000/0005/001201
DEL REDDITO
del 1° dicembre 2000
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
OGGETTO:
Indennità di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese commerciali, di viaggio e turismo e di vigilanza licenziati nel periodo 1.1.1999/31.12.2000.
SOMMARIO:
Pagamento dell’indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati fino a tutto il 31 dicembre 2000 dalle imprese commerciali che occupino più di 50 addetti, dalle agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e dalle imprese di vigilanza con più di 15 addetti.
Il decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277/2000 ed entrato in vigore il successivo 28 novembre, ha disposto, tra l’altro, lo stanziamento di ulteriori somme al fine della concessione dell’indennità di mobilità in favore dei lavoratori che sono stati o saranno licenziati dalle imprese in oggetto nel periodo 1° gennaio1999/31 dicembre 2000.
Più precisamente l’articolo 1, comma 15, di tale decreto ha stanziato la somma di lire 94 miliardi per la concessione di tale prestazione ai lavoratori di cui al decreto legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, prestazione che è stata prorogata per l’anno 1999 dall’articolo 81 della legge n. 448/1998, e per l’anno 2000 dall’articolo 62, comma 1, lettera g), della legge n. 488/1999, in favore dei lavoratori licenziati dalle suddette aziende.
Pertanto, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 2 del 5 gennaio 2000 – con la quale, di intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Sedi sono state autorizzate ad effettuare il pagamento dell’indennità di mobilità soltanto in favore dei lavoratori in questione licenziati nel periodo 1° gennaio/31 luglio 1999 - si invitano le stesse Sedi ad erogare tale indennità anche ai lavoratori licenziati nel periodo 1° agosto 1999/31 dicembre 2000.
A tale riguardo le Sedi si dovranno attenere alle istruzioni fornite in precedenza in base alle quali, qualora fossero state corrisposte, tra l’altro, somme a titolo di indennità ordinaria di disoccupazione e/o a titolo di indennità di mobilità, dall’importo ancora da corrispondere dovrà essere detratto quanto già liquidato.
IL DIRETTORE DEL PROGETTO
f.to Righetti