Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro ASDI Norme Circolari Inps CI 1996 Circolare 99 del 13 maggio 1996
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Circolare 99 del 13 maggio 1996
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia.
Certificazione sanitaria.
SOMMARIO: La certificazione sanitaria rilasciata, anche su
modulario non regolamentare, da medici diversi da quelli di
"libera scelta", compresa quella emessa dagli ospedali e dalle
strutture di pronto soccorso all'atto della dimissione, e' da
ritenere valida ai fini dell'erogazione dell'indennita' di
malattia a condizione che contenga i requisiti sostanziali
richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma,
diagnosi e prognosi di incapacita' al lavoro).
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Sono stati segnalati comportamenti non uniformi a livello
nazionale circa la figura del medico -che l'art. 2 della legge n.
33/1980 individua quale "curante"- abilitato al rilascio della
certificazione di incapacita' al lavoro agli aventi diritto
all'indennita' di malattia.
Al riguardo si precisa che, se pure, di massima, il
sanitario preposto al compito in questione e' quello di libera
scelta, l'espressione letterale "curante" utilizzata dal
legislatore, porta a dover attribuire validita', ai fini
erogativi di cui trattasi, anche alle certificazioni rilasciate,
pure su modelli non "standard" (ad es. ricettario privato), da
medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi
di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle
specificita' della patologia sofferta.
Tale impostazione, del resto, si colloca nelle linee di
indirizzo della circolare n. 134368 AGO /14 del 28.1.1981 (v.
nota n. 20).
Il criterio vale anche per i certificati rilasciati all'atto
della dimissione dagli ospedali o dalle strutture di pronto
soccorso, purche' dagli stessi risulti una prognosi non di natura
strettamente "clinica", ma che, attraverso una precisa diagnosi,
metta il medico dell'INPS in condizione di valutare l'ncapacita'
al lavoro; in caso di dubbio, la valutazione della rilevanza
della certificazione cosi' rilasciata sara' demandata al medico
di Sede.
Si sottolinea ad ogni buon conto che, in tutti i casi del
genere, la "diversa" certificazione -da inoltrare, secondo norma,
sia all'INPS che al datore di lavoro (a quest'ultimo anche in
fotocopia) nei termini previsti- puo' essere ritenuta valida,
agli effetti previdenziali di interesse, sempreche' dalla stessa
siano ricavabili i dati normalmente richiesti: nominativo del
lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data del rilascio,
timbro e firma del medico, nonche' l'abituale domicilio del
lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito -dati
questi da indicare a cura dell'assicurato, anche a parte-, e cio'
pure ai fini della predisposizione di eventuali controlli, come
previsto dalla legge.
Resta fermo in ogni caso che, qualora la certificazione
redatta su modulari non regolamentari, pur presentando gli
elementi essenziali, senza i quali l'atto non e' neppure
qualificabile come "certificato" (e, cioe', nominativo,
intestazione e prognosi) manchi di altri requisiti rilevanti ai
fini di interesse (diagnosi, data e firma), la necessaria
regolarizzazione della stessa dovra' essere operata, tramite
l'interessato, dai medesimi redattori; in particolare non deve
essere richiesta, come talvolta e' stato lamentato, autonoma
tempestiva certificazione del periodo come sopra documentato al
medico di famiglia, che, tra l'altro, potrebbe anche non essere
in grado di formulare, nel caso di specie, una corretta prognosi.
Sul tema, ad evitare possibili riflessi negativi sui
lavoratori, sara' cura da parte dell'INPS fornire a tutti i
direttori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e
convenzionate il predetto modulario, da affidare al Primario
responsabile del reparto e da usare, ovviamente, nei confronti
dei soli aventi diritto all'indennita' di malattia erogata da
questo Istituto.
Attualmente, infatti, solo le USL dovrebbero essere state
dotate del modulario di certificazione "INPS", per l'utilizzo da
parte degli specialisti ambulatoriali, dei medici della guardia
medica, ecc.
I criteri che precedono risultano del resto condivisi dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri (F.N.O.M.C.e O.).
A tale proposito si invitano le Sedi Regionali a voler
verificare per il tramite dei locali Assessorati alla Sanita',
l'eventuale quantitativo del modulario in questione occorrente
alle strutture anzidette, per la conseguente fornitura, da
rinnovare, come di consueto, a richiesta.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO