Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro ASDI Norme Circolari Inps CI 1989 Circolare 165 del 25 luglio 1989
-
ASDI
-
Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
-
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
-
Contribuzione figurativa e Assegno al Nucleo Familiare
-
Decadenza
-
Decorrenza e durata
-
Destinatari
-
Finanziamento
-
Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
-
Misura
-
Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità
-
Presentazione della domanda
-
Regime fiscale
-
Requisiti
-
Ricorsi amministrativi e giudiziari
-
Riduzione dell’importo
-
Sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato
-
Sospensione
- Dettagli
- Visite: 37698
Circolare 165 del 25 luglio 1989
SERVIZIO PRESTAZIONI A.G.O. Oggetto:
Chiarimenti vari in materia di prestazioni pensionistiche forniti alle Sedi a seguito di quesiti.
Al fine di assicurare la necessaria uniformita' di indirizzi nell'area pensioni e nell'intento di razionalizzare e ottimizzare i rapporti delle S.A.P. con la Direzione centrale si e' venuti nella determinazione di dare periodica diffusione alle risposte fornite a ricorrenti quesiti in materia di prestazioni pensionistiche. L'aggiornamento della presente circolare avverra', trasmettendo di volta in volta, con messaggio via terminale, copia della risposta fornita ai singoli quesiti, con l'omissione peraltro dei riferimenti specifici. 1 - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO NEL CASO DI TITOLARITA' DI PIU' PENSIONI Articolo 6, 3ø comma, della legge 11.11.1983, n. 638 Circolare n. 60095 A.G.O. del 7.3.1984
2 QUESITO Opportunita', nel caso di titolari di piu' pensioni inferiori al minimo, di integrare al minimo, secondo il preciso disposto dell'articolo 6, terzo comma, della legge n. 638/1983, la pensione a carico del F.P.L.D. liquidata sulla base di oltre 780 contributi settimanali allorquando alla pensione stessa, avente decorrenza dal 1ø giugno 1985 in poi, non e' dovuta la maggiorazione ex articolo 14 quater, 3ø comma, della legge n. 33/1980, abrogato dall'articolo 4 della legge n. 140/1985. La citata disposizione, nei casi di specie, potrebbe considerarsi abrogata in quanto, non spettando il beneficio della maggiorazione, avrebbe effetti penalizzanti per i pensionati. CHIARIMenti Gli effetti negativi rilevati sono determinati, in via generale, non dall'attribuzione del trattamento minimo sull'una o l'altra pensione, ma dal trattamento complessivo costituito dall'importo a calcolo della pensione non integrata in aggiunta al MINIMO STEsso. L'articolo 6, terzo comma, della legge n. 638/1983, peral- tro, per i vari casi di plurititolarita' di pensioni integrabili, specifica soltanto su quale di esse e' dovuta la integrazione, senza alcun riferimento al trattamento complessivo in conseguenza spettante; detto trattamento complessivo puo', pertanto, risultare o meno il piu' favorevole, a seconda dell'importo a calcolo dell'altra PENSIONE.
3 Ed infatti, nelle singole fattispecie gli effetti negativi possono verificarsi - e si verificano - a prescindere dalla circostanza che alla pensione A.G.O. integrata al minimo non competa la maggiorazione ex articolo 14 quater, 3ø comma, della legge n. 33/1980 ed a prescindere anche dalla avvenuta parificazione, dal 1ø gennaio 1988, dei trattamenti minimi dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti. Cio' premesso, in assenza di modifiche legislative, non e' possibile derogare al preciso disposto dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 638/1983 e, pertanto, in presenza di pensione A.G.O. liquidata sulla base di oltre 780 settimane di contribuzione obbligatoria effettiva e figurativa, la integrazione al minimo e' da erogare su detta pensione, anche se alla stessa non e' dovuta alcuna MAGGIORAZIone. 2 - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 314/1985 Circolare n. 60117 /A.G.O. del 9.3.1987 2.1 - RECUPERO DI SOMME PER INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO NON SPETTANTE IN BASE ALLA NORMATIVA DICHIARATA SUCCESSIVAMENTE ILLEGITTIMA DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE QUESITo Perplessita' circa la trattazione di pratiche di recupero per integrazione al trattamento minimo attribuita, per i periodi anteriori al 1ø ottobre 1983, in erronea applicazione della normativa all'epoca vigente. CHIARImenti A far tempo dalla data dalla quale la normativa che ha determinato la situazione debitoria ha cessato di avere efficacia per effetto della sentenza n. 314/1985, e cioe' dal 12 dicembre 1985, non possono adottarsi provvedimenti che presuppongono la applicazio- ne delle disposizioni dichiarate incostituzionali. Dalla data suddetta, quindi, non possono iniziarsi azioni di recupero e devono essere, altresi', sospese quelle gia' in corso alla stessa data, a prescindere dalla presentazione di domanda da parte degli interessati. Per quanto riguarda, invece, le eventuali somme gia' recupe- rate entro la data del 12 dicembre 1985, le stesse sono da conside- rare legittimamente acquisite e possono essere in tutto o in parte rimborsate agli interessati che presentino o abbiano presentato domanda di applicazione retroattiva della sentenza n. 314/1985; il rimborso, in tali casi, puo' essere disposto, nei limiti prescrizionali, qualora alla data della domanda sussista la condizione di pendenza del rapporto previdenziale di cui al punto 3.2.1 della circolare n. 60117 A.G.O. del 9 marzo 1987. Ai fini suddetti, e cioe' della totale o parziale restituzione delle somme gia' legittimamente recuperate, non possono 4 considerarsi utili le richieste di sanatoria ex articolo 80 del R.D. n. 1422/1924 o ex articolo 52 della legge n. 88/1989, trattandosi di atti che presuppongono l'accettazione del provvedimento di revoca della integrazione; sono, invece, pienamente validi allo scopo gli atti con i quali si richiede l'applicazione della sentenza di che TRATTASI. 2.2 - DOMANDE DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIO- NALE SOTTOSCRITTE DAL PATRONATO QUESITo Validita' delle domande di applicazione retroattiva della sentenza sottoscritte dal Patronato, anziche' dal pensionato. CHIARImenti Le richieste di applicazione retroattiva della sentenza n. 314, presentate successivamente alla data della sentenza, anche in forma di ricorsi,possono considerarsi validamente inoltrate anche se sottoscritte, anziche' dal pensionato interessato, dal Patronato munito di delega. Infatti, fermo restando che le domande di prestazione, come e' noto, devono essere sottoscritte personalmente dagli interessati, nei casi di specie si e' considerato che non si e' in presenza di richieste di prestazione autonoma, bensi' di richieste di somme per differenze di importo relative alla misura della prestazione gia' LIQUIDATA. Ai fini della possibilita' di considerare come domande di arretrati le richieste in argomento e' condizione necessaria che le stesse siano corredate da delega ad hoc sicuramente contestuale rilasciata per l'occasione dal pensionato o dagli eredi del medesi- mo, non potendosi ritenere idonea la eventuale delega rilasciata ad altro scopo precedentemente alla pronuncia della Corte Costituziona- LE. Si aggiunge, inoltre, che eventuali irregolarita' delle domande in argomento (richieste accompagnate da deleghe di cui non risulta la data del rilascio; richieste sottoscritte dal Patronato senza delega ad hoc; ecc.) non possono essere sanate a posteriori, ferma restando a tutti gli effetti la data di presentazione della domanda gia' inoltrata, dato che e' da escludere la possibilita' del rilascio di deleghe con efficacia retroattiva.In tali situazioni, quindi, ai fini che interessano si rende necessaria la presentazione di nuove regolari domande sottoscritte direttamente dal pensionato o dagli eredi del medesimo, ovvero dal Patronato munito di contestuale DELEGA AD hoc. 3 - MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI Art. 6 della legge 15.4.1985, n. 140. Circolare n. 60105 A.G.O. del 25. 5.1985 Circolare n. 60112 A.G.O. del 3.10.1986 Circolare n. 60013 A.G.O. del 22.11.1986 Circolare n. 60118 A.G.O. del 21. 4.1987 5 3.1 - MAGGIORAZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 140/1985 IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI BENEFICIARI QUESIti Diritto o meno alla maggiorazione ex art. 6 da parte di: a) vedove di guerra rimaritate; b) pensionati in possesso della qualifica di equiparati agli orfani DI GUERra; c) prigionieri dei tedeschi; d) civili reduci dall'internamento; E) PROFUGHi; F) DISERTOri; G) PATRIOTi. Chiarimenti a) A favore delle vedove di guerra rimaritate - in presenza delle altre condizioni previste dalla norma - si e' ritenuta legittima la erogazione della maggiorazione de qua atteso che la circostanza di aver contratto nuovo matrimonio, secondo la giurisprudenza corrente, non muta il presupposto fondamentale per l'attribuzione dei benefici, che e' da ravvisare nella particolare situazione di benemerenza conseguente alla morte del coniuge per cause di guerra, indipendentemente dal protrarsi della condizione VEDOVILe. b) Analogo atteggiamento favorevole e' stato assunto nell'accertare il diritto alla maggiorazione in favore dei pensionati in possesso della qualifica di equiparati agli orfani di guerra, essendo tale categoria espressamente citata dall'art.8, lettera b), della legge n.1397/1929, norma ai sensi della quale tutti i benefici previsti per gli orfani di guerra devono intendersi estesi agli equiparati. c) Esito positivo e' stato altresi' indicato per le domande di maggiorazione inoltrate da "prigionieri dei tedeschi" sulla base della disposizione di cui all'art.6, primo comma, del D.L. 4 marzo 1948, n.137, convertito con legge 23 febbraio 1952, n.93, che testualmente recita "Ai militari e militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle Forze Armate di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione indicati dall'ultimo comma dell'art. 4". Poiche' il citato ultimo comma dell'art.4 prevede che "tale disposizione non si applica a coloro che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati sfavorevolmente dalle apposite commissioni, riportando sanzioni di gravita' superiore agli arresti di rigore", si e' stabilito che, in assenza di una delle cause in parola, ostative all'ottenimento della qualifica, le domande presentate dai soggetti di che trattasi possono essere definite favorevolmente. d) Parere favorevole all'accoglimento e' stato inoltre manifestato per quelle istanze presentate da civili reduci dall'internamento, stante il parere espresso dal Consiglio di Stato - secondo il quale la qualifica in discussione prevista dall'art.8, 2ø comma, del D.L.L. 14 febbraio 1946, n.27, e' astrattamente unica e la sua attribuzione e' giustificata anche dalla sola deportazione o dal solo internamento - ed il riconoscimento operato dalla Corte dei Conti, con determinazione del 26 giugno 1972, secondo cui anche gli internati hanno titolo per fruire di tutte le provvidenze previste in favore degli ex combattenti. e) Perplessita' sono state anche superate in materia di benefici in favore dei profughi nel senso che non spetta la maggiorazione a coloro che, pur se riconosciuti profughi in virtu' di provvedimen- ti legislativi, hanno ottenuto lo status di profugo in ragione di eventi legati al riassetto politico del Paese di provenienza (ad es., l'avvento di Gheddafi in Libia) e non gia', secondo il parere espresso dal Consiglio di Stato con pronuncia della Commissione speciale 12 novembre 1970, n. 43/70, in seguito a fatti connessi all'applicazione del trattato di pace. f) Anche in materia di diserzione e' stato chiarito che il reato in argomento, ancorche' per effetto dell'amnistia non sia intervenuta condanna penale, e' assolutamente preclusivo della possibilita' di ottenere la maggiorazione ex art.6, salvo che, come precisato dal Ministero della Difesa con circ. n.5000 dell'1/1/1953, gli interessati - in sede di giudizio - siano stati assolti per insufficienza di prove. g) Negativo e' stato l'esito riservato ai quesiti tesi a conoscere se la maggiorazione potesse competere a coloro che rivestono la qualifica di patrioti, attesa la loro mancata menzione tra i soggetti destinatari della normativa che ha istituito i benefici in favore degli ex combattenti. Per quanto ovvio, si precisa che i criteri sopra illustrati dovranno essere osservati anche per definire le analoghe situazioni che si dovessero presentare in relazione alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 29/12/1988, n. 544. 3.2 - TRATTAMENTI SUI QUALI COMPETE LA MAGGIORAZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 140/1985 E DELLA LEGGE N.544/1988 QUESITi a) Diritto alla maggiorazione sulle pensioni di categoria PSO. b) Diritto alla maggiorazione sulle pensioni ai superstiti di titolari di assegno di invalidita'. CHIARIMenti a) I titolari di pensioni di categoria PSO, in quanto titolari di prestazione previdenziale a carico di forme di previdenza sostitutive dell'A.G.O. perché collegata a periodi di effettiva contribuzione, hanno diritto alla maggiorazione di che trattasi. b) La maggiorazione per gli ex combattenti, percepita alla data del decesso dal titolare dell'assegno ordinario di invalidita', deve esser attribuita, in aliquota, sulla pensione spettante ai superstiti, indipendentemente dalla circostanza che questi ultimi, per essere l'assegno non reversibile, abbiano titolo alla pensione indiretta anziche' a quella di riversibilita'. In tale la reversibilita' della maggiorazione, vale a dire l'avvenuta attribuzione della maggiorazione stessa sul trattamento pensionistico diretto e la sussistenza del diritto alla pensione ai superstiti, indiretta o di riversibilita', in capo agli aventi causa del pensionato. 4 - OPERAI AGRICOLI Art. 7, commi 9 -12 bis, della legge 11.11.1983, n. 638. Circolare n. 60098 A.G.O. - n. 19401 R.C.V. del 3.10.1984 Circolare n. 60093 A.G.O. del 7.3.1984 4.1 - CONTRIBUZIONE ECCEDENTE LE 270 GIORNATE ANNUE QUESITo Poiche' in virtu' del meccanismo di rivalutazione delle giornate relative a periodi anteriori al 1ø gennaio 1984, previsto dall'art. 7, 12ø comma, della legge n. 638/1983, alle operaie ed agli operai agricoli bastano rispettivamente 70 e 104 giornate all'anno per raggiungere il requisito minimo di 270 giornate di contribuzione annua (70x3,86 = 270; 104x2,60 = 270), da parte di alcune S.A.P. e' stata rappresentata la tesi, sostenuta da taluni Enti di Patronato, secondo cui tutte le giornate "eccedenti" le 70/104 annue potrebbero essere trasferite negli anni successivi ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto a PENSIONE. 6 CHIARImenti Si precisa che una siffatta interpretazione non puo' essere ricondotta nella previsione della norma di cui al 10ø comma dell'art. 7 sopracitato. Infatti, dalla formulazione della norma stessa risulta evidente che il legislatore, nel fissare il concetto di giornate "eccedenti", ha inteso come tali quelle superiori al "tetto" delle 270 annue ("le giornate eccedenti le 270 ..."). Presupposto, pertanto, per l'applicazione della norma in questione e' che, nei singoli anni agrari, vi sia anzitutto un "plafond" di 270 giornate versate o accreditate, rispetto al quale vi siano ulteriori giornate "eccedenti". In mancanza di tale evenienza, nessuna "eccedenza" sussiste e non puo', pertanto, farsi luogo al trasferimento in anni successivi delle giornate "eccedenti" LE 70/104 annue. 4.2 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA' NEI CONFRONTI DI OPERAI AGRICOLI CHE POSSONO FAR VALERE ANCHE PERIODI DI CONTRIBUZIONE PER ATTIVITA' EXTRAGRICOLA QUESito Con riferimento al p.1, pag. 2, 2ø cpv, della circolare n.60093 AGO/49 del 7 marzo 1984, da parte di talune S.A.P. e' stato espresso il dubbio che le giornate di iscrizione negli elenchi, da trasformare in settimane secondo il coefficiente 0,333 ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto a pensione di anzianita', dovrebbero essere computate nel limite massimo di 156 giornate per ciascuno degli anni interi e, proporzionalmente, in un limite ridotto nei casi di iscrizione per frazione di anno (es. 1 mese). CHIARImenti Tale ipotesi e' da ritenere non conforme alle istruzioni di cui alla citata circolare. Infatti e' stato ivi precisato che, ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione di anzianita' nei confronti di coloro che abbiano svolto anche attivita' extragricola, il requisito dei 35 anni di iscrizione negli elenchi va accertato con riferimento solo agli anni di iscrizione per attivita' agricola, nel senso che, fermo restando il limite delle 270 giornate computabili per ogni anno intero e di 22,5 al mese (270:12) nel caso di iscrizione parziale, non puo' essere considerato complessivamente, ai fini di cui sopra, un numero di giornate superiore al prodotto che si ottiene moltiplicando 156 per il numero degli anni di iscrizione, tenuto conto che anche l'iscrizione per frazione di anno vale come anno intero. Cosi', ad esempio, nei confronti di un operaio agricolo che possa far valere 27 giornate per il mese di dicembre 1984, 320 per l'anno 1985 e 320 per il 1986, vanno prima considerate tutte le giornate computabili nel periodo di cui sopra entro i noti limiti annui (270) o mensili (22,5), per un totale di n. 563 giornate. Di tali giornate, ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto a pensione di anzianita' con svolgimento anche di attivita' extragricola, sono computabili 468 (156x3), come dianzi precisato, che, trasformate secondo il coefficiente 0,333, corrispondono a 156 contributi settimanali, da sommare agli altri contributi provenienti da attivita' extragricola.
5 - INVALIDITA' PENSIONABILE Legge 12.6.1984, n. 222; Circolare n. 53516 AGO del 3.12.1984; Circolare n. 129 del 7.6.1988.
5.1 - NATURA DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' IN RELAZIONE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 7.2.1979, N. 29 QUESITi a) Possibilita' di applicazione della legge n. 29/1979 in caso di titolarita' di assegno di invalidita'. b) Possibilita' di ritenere utili i periodi di percezione dell'assegno stesso ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti dall'art. 1, u.c., della legge n. 29/1979.
CHIARImenti
a) Pur considerando la peculiarita' della disciplina che ne regola l'erogazione, l'assegno ordinario di invalidita' rientra nell'ambito delle prestazioni pensionistiche e, come tale, costituisce causa di preclusione all'operazione di ricongiunzione ex lege n. 29/1979.
b) I periodi di godimento dell'assegno ordinario di invalidita' sono considerati utili dai commi 6ø e 10ø dell'art. 1 della legge n.222/1984 ai soli fini del conseguimento dei requisiti, rispettivamente, per il diritto alla pensione indiretta e per il diritto alla pensione di vecchiaia. L'equiparazione dei periodi di godimento dell'assegno di invalidita' non puo' essere, pertanto, estesa in via analogica a situazioni diverse da quelle espressamente considerate dalla LEGGE. 5.2 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI VECCHIAIA (ART. 1, COMMA 10ø) QUESITi a) E' stata sollevata la questione se all'assicurato che, avendo compiuto l'eta' pensionabile nell'assicurazione comune e potendo far valere, eventualmente, la contribuzione sufficiente per l'ottenimento della pensione di vecchiaia nell'AGO, possa essere liquidato l'assegno ordinario in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o se, invece, debba essere concessa d'ufficio la predetta pensione di vecchiaia nell'AGO. b) Possibilita' di considerare utili i periodi di godimento dell'assegno ordinario di invalidita' nei casi di richiesta di pensionamento per vecchiaia da parte di assicurato gia' titolare di assegno revocato o non confermato. c) Possibilita' di considerare utile ai fini della trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia le settimane del triennio di godimento dell'assegno eccedenti il periodo accreditabile per contribuzione agricola. CHIARImenti
a) L'art. 1, comma 10ø, della legge n. 222 - secondo cui "al compimento dell'eta' stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidita' si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia" - trova applicazione qualora i requisiti costitutivi del diritto alla pensione di vecchiaia risultino perfezionati nella stessa gestione a carico della quale e' stato liquidato l'assegno ordinario di invalidita'. Resta, quindi, esclusa l'applicabilita' della norma nell'ipotesi in cui il diritto alla pensione di vecchiaia risulti maturato in una gestione diversa da quella a carico della quale e' stato richiesto il riconoscimento del diritto alla prestazione per invalidita'.
b) Dalla formulazione letterale dell'art. 1, comma 10ø, discende che la valutazione dei periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa e' possibile esclusivamente ai fini della trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia e non anche in caso di richiesta della pensione di vecchiaia da parte di assicurato gia' titolare di assegno revocato o non confermato. c) Nell'ipotesi di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli durante il triennio di godimento dell'assegno ordinario di invalidita' per un numero di giornate inferiore a quello corrispondente a 156 settimane, le settimane del triennio eccedenti il periodo accreditabile per contribuzione agricola devono essere integralmente utilizzate ai fini della trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia, fermo restando che, diversamente dalle settimane di contribuzione agricola - utili ai fini del diritto e della misura della pensione - le restanti settimane del triennio devono essere valutate ai soli fini del conseguimento del diritto. 8
5.3 - RILEVANZA DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITA' QUESITo Possibilita' di riconoscere il diritto alla pensione di inabilita' in caso di percezione dell'indennita' sostitutiva del PREAVVISO. CHIARImenti In virtu' del disposto di cui all'art. 2, comma 2ø, della legge n. 222/1984 costituisce causa ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita' la percezione di trattamenti retributivi ovvero sostitutivi o integrativi della retribuzione. Per effetto del nuovo orientamento giurisprudenziale recepito dalla circolare n. 53635 AGO/99 del 17.4.1987 - secondo cui l'indennita' sostitutiva del preavviso ha natura risarcitoria e non retributiva - la percezione di tale indennita' non ha rilevanza preclusiva ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di INABILITa'. 5.4 - VALIDITA' ANCHE AI FINI DEL RIESAME DI CUI ALLA CIRCOLARE N.129 DEL 7.6.1988 DELLA DELEGA ALL'ENTE DI PATRONATO QUESITo Possibilita' di ritenere valida anche ai fini del riesame secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 129 del 7.6.1988 la delega conferita al Patronato per assistenza nel corso del procedimento amministrativo. 9 CHIARImenti Ai fini del riesame delle domande di pensione di inabilita' secondo i criteri diramati con circolare n. 129 del 7.6.1988 e' da ritenere valida la delega conferita dall'assicurato all'Ente di patronato per l'assistenza nel corso del procedimento AMMINISTRAtivo. E' opportuno, peraltro, che, prima di assumere qualsiasi provvedimento in merito all'assegno di invalidita' da liquidare a seguito del riesame, le Sedi richiedano, a titolo cautelativo, una dichiarazione di ratifica dell'assicurato ovvero un nuovo mandato all'Ente di patronato riferito esplicitamente all'assegno ordinario DI INVALIDita'. 5.5 - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA' IN SOSTITUZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' QUESITo Possibilita' di liquidare la pensione di inabilita' in sostituzione dell'assegno ordinario di invalidita' in sede di accertamento sanitario ai fini della conferma dell'assegno stesso. CHIARImenti La liquidazione della pensione di inabilita' in sostituzione dell'assegno di invalidita' deve operarsi non soltanto nel caso in cui il sopravvenire dell'inabilita' sia stato accertato a seguito delle operazioni di revisione disposte ai sensi dell'art. 9 della legge n. 222/1984, ma anche nel caso in cui l'accertamento sia stato occasionato dagli adempimenti finalizzati alla conferma dell'assegno, provvedendosi alla revoca dell'assegno ed alla liquidazione della pensione di inabilita' a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'accertamento. 6 - PRESCRIZIONE Articolo 2946 codice civile Articolo 129, 1ø comma, del R.D.L. 4.10.1935, n. 1827 DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN CASO DI RICOSTITUZIONI D'UFFICIO CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DI NORME O DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE QUESITo Data dalla quale decorre la prescrizione ai fini del calcolo degli arretrati da liquidare a seguito di ricostituzione d'ufficio in applicazione di nuove norme o sentenze della Corte COSTITUZIOnale. CHIARImenti In caso di ricostituzioni d'ufficio conseguenti alla applicazione di nuove norme o di sentenze della Corte Costituzionale, ai fini del calcolo degli arretrati da porre in pagamento deve prendersi in considerazione la data di assunzione in carico della ricostituzione nell'archivio delle domande EAD 75, intendendo per tale la data sotto la quale e' stata accertata l'esistenza dei presupposti per la ricostituzione d'ufficio della prestazione pensionistica. 7 - ART. 18 DEL DPR 27.4.1968, N. 488 - NUOVI CRITERI APPLICATIVI Circ. n. 122 del 30.5.1988 MSG n. 28440 del 21.7.1988 MSG n. 29332 del 25.7.1988 PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI PRIMA DELLA DECISIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO QUESITi a) Ricorso amministrativo: interpretazione letterale o estensiva? b) Possibilita' di ritenere utile ai fini della determinazione della data di presentazione di una nuova domanda la presentazione del ricorso per silenzio-rifiuto. CHIARImenti a) Ai limitati fini dell'applicazione dell'art. 18 del D.P.R. 27.4.1968, n. 488, al termine "ricorso amministrativo" deve essere data interpretazione estensiva, ricomprendendo nella dizione anche i ricorsi sanitari, nonche' le istanze e gli altri atti dai quali risulti manifesta la volonta' di ottenere la prestazione gia' richiesta. b) Si chiarisce che nel ricorso per silenzio-rifiuto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533/1973 puo' ravvisarsi - al pari degli altri ricorsi - una implicita domanda subordinata di liquidazione della pensione da epoca successiva. Di conseguenza, qualora i requisiti contributivi - carenti alla data della domanda - risultino perfezionati alla data di presentazione del predetto ricorso, le Sedi potranno considerare il ricorso stesso quale nuova domanda di pensione facendo luogo alla liquidazione della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione. 10 8 - LEGGE 6.3.1987, N. 74 - NUOVE NORME SULLA DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Circ. n. 53644 A.G.O. del 9.11.1987 CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI QUESITi a) Possibilita' di chiedere l'attribuzione dell'assegno divorzile dopo il decesso del coniuge. b) Possibilita' di conseguire il diritto alla pensione ai superstiti in caso di corresponsione dell'assegno divorzile in unica SOLUZIOne. CHIARImenti a) Dalla formulazione dell'art. 13, 2ø comma, della legge n. 74/1987 puo' desumersi che la condizione per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti ivi richiesta - titolarita', da parte del coniuge divorziato richiedente la pensione, dell'assegno ex art. 10 che ha sostituito il 4ø comma dell'art. 5 della legge n. 898/70 - deve sussistere al momento del decesso del dante causa. b) L'art. 13 della legge n.74/1987, nel richiedere la condizione della titolarita' dell'assegno ex art. 5ø, non fa distinzione tra le varie ipotesi di assegno divorzile:di conseguenza deve ritenersi che anche la corresponsione in unica soluzione dell'assegno a norma del comma 8 di cui al predetto art. 5 realizzi la condizione richiesta per il diritto alla pensione ai SUPERSTiti. 11 9 - COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA IVS DEI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL DPR N. 1434 DEL 28.12.1970 9.1 - MAGGIORAZIONE PENSIONE EX ART. 14 QUATER, 3ø COMMA, DELLA LEGGE 29.2.1980, N. 33, IN FAVORE DI COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'A.G.O. QUESITo Per il conseguimento del diritto alla pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono computati ai sensi dell'art. 7, 1ø comma, del D.P.R. 1434/1970 anche i contributi accreditati, fino alla data del reinserimento, nella Gestione Speciale CD/CM in qualita' di colono-mezzadro. E' stato chiesto se detti contributi siano o meno da considerare utili per il calcolo delle 781 settimane di assicurazione e di contribuzione di cui al 3ø comma dell'art. 14 quater della legge n. 33/1980 per la conseguente maggiorazione della pensione A.G.O. prevista dalla stessa norma. CHIARImenti La disposizione contenuta nell'art. 14 quater, 3ø comma, della citata legge n. 33/1980, nell'interpretazione autentica data dell'art. 1 bis della legge 13.8.80, n. 444, si riferisce ai titolari di pensione del F.L.P.D. "attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781", senza ulteriori specificazioni. Anche se la utilizzazione nell'A.G.O. dei contributi versati nella gestione speciale prima della data di reinserimento sembrerebbe limitata dall'art. 7 del DPR n. 1434/1970 ai soli fini ivi espressamente previsti, si e' in presenza, comunque, di contribuzione obbligatoria effettiva, se pure da lavoro autonomo, per cui nei casi di specie devono ritenersi sussistenti le condizioni poste dall'art. 14 quater, 3ø comma, per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione della pensione. E' appena il caso di accennare, peraltro, che anche nella fattispecie ipotizzata, a norma dell'art. 4 della legge 15.4.1985, n. 140, il diritto alla maggiorazione di che trattasi resta limitato alle pensioni aventi decorrenza compresa tra l'1.1.1984 ed il 6.5.1985, data di entrata in vigore della legge medesima (cfr circ. n. 60105 A.G.O. del 25.5.1985, P.III, n. 6). 9.2 - COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'A.G.O., GIA' TITOLARI - ALL'ATTO DEL REINSERIMENTO - DI PENSIONE A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI. POSSIBILITA' O MENO DI CONSEGUIRE LA PENSIONE A.G.O. E LA MAGGIORAZIONE EX ART. 14 QUATER, 3ø COMMA, DELLA LEGGE 29.2.1980, n. 33 Art. 7, 2ø comma, del D.P.R. 28.12.1970, n. 1434 Art. 2 ter della legge 16.4.1974, n. 114 Art. 14 quater, 3ø comma, della legge 29.2.1980, n. 33 Circ. n. 60006 PRS. n. 15803 O. n. 1007 G.S. del 5.8.1974 - PUNTO 3 Sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 22.1/16.2/1982. QUESITo E' stato chiesto se il diritto a pensione nell'A.G.O. in base all'art. 2 ter della legge n.114/1974 possa essere perfezionato dai coloni e mezzadri reinseriti, gia' titolari di pensione a carico della Gestione Speciale, utilizzando i contributi della Gestione autonoma anteriori al reinserimento gia' computati nella pensione a carico della Gestione Speciale o che abbiano dato luogo alla liquidazione di un supplemento, alla stregua di quanto disposto dall'art. 7, 1ø comma, del DPR n.1434/1970. Si chiede, inoltre, se detti contributi siano o meno da considerare utili per il calcolo delle 781 settimane di assicurazione e contribuzione per la conseguente erogazione della maggiorazione della pensione A.G.O. prevista dall'art. 14 quater, 3ø comma, della legge n. 33/1980. CHIARImenti Come e' noto, l'articolo 7, 1ø comma, del D.P.R. n. 1434/1970 prevede che, nei confronti dei coloni - mezzadri che abbiano ottenuto il reinserimento nell'AGO, i contributi accreditati nella Gestione Speciale anteriormente alla data dalla quale ha effetto il reinserimento siano computabili ai fini del conseguimento del diritto a pensione nella AGO secondo i requisiti dalla stessa CONTEMPLATi. Peraltro tale norma - che costituisce una deroga alle vigenti disposizioni in materia di utilizzazione dei contributi versati in diverse gestioni, disposizioni tutte ispirate al principio della non utilizzabilita' nell'AGO della contribuzione relativa ad attivita' autonoma - riguarda esclusivamente i coloni e mezzadri non ancora divenuti titolari di pensione a carico di una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Nei confronti, invece, dei gia' pensionati a carico di una delle Gestioni speciali trova applicazione il 2ø comma del citato articolo 7, secondo il quale nei confronti dei coloni - mezzadri reinseriti nell'AGO , gia' titolari di pensione a carico di una delle Gestioni speciali, i contributi accreditati a seguito del reinserimento nell'AGO danno luogo ad un supplemento della pensione IN GODIMENto. Con la sentenza n. 42 del 22 gennaio - 16 febbraio 1982 la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita' della norma di cui sopra sotto il profilo dell'eccesso di delega rispetto all'art. 32 della legge n. 153/1969, nel dichiarare non fondata la questione sollevata ha, tra l'altro, affermato che, secondo la volonta' del legislatore delegante, la possibilita' di conseguire la pensione nell'AGO utilizzando anche i contributi della gestione speciale accreditati prima del reinserimento, deve ritenersi limitata soltanto a quei mezzadri - coloni non ancora titolari di pensione a carico della Gestione medesima, con conseguente esclusione della computabilita' dei contributi CD/CM nei confronti dei gia' titolari di pensione. In tal modo, la sentenza in questione ha confermato i criteri seguiti dall'Istituto per l'applicazione dell'art. 2 ter della legge n. 114/1974 e, cioe', che i mezzadri - coloni reinseriti, gia' titolari di pensione a carico della Gestione speciale, possono utilizzare, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'A.G.O previsto dalla norma stessa, soltanto i contributi accreditati successivamente al reinserimento, oltre che, ovviamente, gli altri contributi dell'assicurazione generale obbligatoria anche se eventualmente gia' compresi nella pensione. In relazione a quanto precede, deve ritenersi preclusa ai coloni - mezzadri, gia' titolari di pensione a carico della Gestione speciale, la possibilita' di conseguire il diritto a pensione nell'AGO mediante il computo dei contributi versati nella gestione stessa anteriormente al reinserimento. Cio', ovviamente, vale anche ai fini del diritto alla maggiorazione prevista dall'art. 14 quater, 3ø comma, della legge n. 33/1980 per coloro che possano far valere un numero di contributi settimanali superiore a 780. 9.3 - CRITERI DI CALCOLO DELLE PENSIONI EX ART. 6, COMMI 8-11, DELLA LEGGE N. 638/1983 E PENSIONI DEI COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'A.G.O. Art. 7, 1ø comma, del D.P.R. 28.12.1970, n. 1434 Art. 6, commi 8-11, della legge 11.11.1983, n. 638 Circ. n. 8046 A.G.0. del 12.3.1984 QUESITI a) Criteri di calcolo introdotti dall'art. 6, commi 8ø e segg., della legge n. 638/1983 per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi - Possibilita' di applicazione alle 12 pensioni da liquidare in favore dei coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 8 del DPR 28.12.1970, n. 1434. b) Possibilita' di applicazione dei criteri stessi in caso di rideterminazione - ai sensi dell'art. 6, comma 10ø, della citata legge n.638 - del pro rata liquidato per contributi della Gestione speciale per i CD/CM su pensioni aventi decorrenza anteriore al 1ø ottobre 1983. CHIARImenti a) I criteri di calcolo di cui all'art. 6, commi 8ø e segg., della legge n.638/1983 sono da ritenere applicabili alla quota di pensione in pro rata per contribuzione versata nella Gestione speciale per i CD/CM da determinare in base alle norme di calcolo vigenti nella Gestione speciale (art. 8 del DPR n. 1434/1970) e da porre a carico della stessa. I limiti concorrenti di lire 10.000 per ogni anno di contribuzione utile a pensione e del trattamento minimo della Gestione speciale, di cui al comma 8ø dell'art. 6 citato, devono intendersi riferiti esclusivamente al pro rata da porre a carico della Gestione speciale CD/CM, calcolato con i criteri innanzi PRECISAti. Detta quota e solo detta quota, ove - calcolata secondo i nuovi criteri - dovesse risultare di importo superiore ai limiti suindicati, sara' contenuta nella misura del minore tra i due LIMITI detti. E' appena il caso di accennare che se, in ipotesi, la quota in pro rata della Gestione speciale, calcolata secondo i criteri in vigore anteriormente alla emanazione della legge n. 638/83, dovesse risultare di importo superiore ai limiti indicati, tale maggior importo deve essere preso in considerazione ai fini del computo della pensione complessiva, costituita, come e' noto, da tale quota e dalla quota in pro rata per eventuale contribuzione accreditata nell'A.G.O. L'importo complessivo delle due quote come sopra determinato, se inferiore al trattamento minimo previsto nell'AGO, deve essere integrato secondo le norme in vigore in quest'ultima gestione. Sara', invece, corrisposto l'importo complessivo che dovesse risultare, a calcolo, superiore al trattamento minimo nell'AGO. b) Anche in caso di rideterminazione - ai sensi dell'art. 6, comma 10ø, della legge n. 638/1983 - del pro rata liquidato per contributi della Gestione Speciale su pensioni aventi decorrenza anteriore all'1.10.1983 si dovra' procedere alla riliquidazione della quota in pro rata . A tale fine deve essere preliminarmente effettuato un confronto tra la quota di pensione in pro-rata in essere all'ottobre 1983 - comprensiva di tutti gli aumenti per perequazione attribuiti a tale data e dei supplementi in essere alla data medesima - e quella rideterminata secondo le nuove NORME. Per il ricalcolo, secondo le nuove norme, va tenuto presente quanto segue: - la pensione base, da moltiplicarsi per 86,4 e per il coefficiente 5,74, e' quella riferita alla data di decorrenza originaria; all'importo, cosi' determinato, vanno sommati gli importi dei supplementi aventi decorrenza anteriore al 1ø ottobre 1983; - l'anzianita' contributiva da considerare al fine del limite delle 10.000 lire per ogni anno di contribuzione e' quella maturata alla data di decorrenza originaria della pensione; - il trattamento minimo e' quello spettante alla data di riliquidazione (1øottobre 1983). Il minore dei due parametri determinati secondo i criteri pensione calcolato secondo la normativa preesistente; il nuovo pro-rata dal 1ø ottobre 1983 sara' pari all'importo del trattamento piu' elevato. Poiche' il provvedimento di legge non prevede un'esplicita richiesta dell'interessato per la riliquidazione del pro-rata ai sensi della disposizione considerata, le Sedi - ogni qualvolta avranno occasione di trattare una pratica rientrante nella fattispecie ipotizzata - opereranno in conseguenza. 10 - GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI 10.1 - CRITERI APPLICATIVI DELLE NORME DI CUI ALL'ART. 6, COMMI 8-11, DELLA LEGGE N. 638/83 PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI DI RIVERSIBILITA' A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI Circ. n. 8046 A.G.O. del 12.3.1984. Circ. n. 935 E.A.D. del 27.6.1984 13 QUESIto A seguito della circolare n. 935 E.A.D. del 27.6.1984 e con riferimento alla liquidazione delle pensioni delle Gestioni speciali, permanendo delle perplessita' in ordine alla liquidazione delle pensioni di riversibilita', per la contribuzione da accreditare a supplemento, e' stato chiesto se il numero di settimane di anzianita' contributiva da indicare nel campo 37 del Mod. IVS/74/TP sia quello delle settimane comprese tra l'inizio del periodo assicurativo e la decorrenza della pensione di riversibilita'. CHIARImenti Per quanto riguardo a pensioni di riversibilita' da liquidare nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l'anzianita' contributiva da segnalare nel campo 37 del mod. I.V.S./74 TP e' esclusivamente quella relativa alle settimane utilizzate per la liquidazione della pensione diretta, con esclusione delle settimane di contribuzione relative ai periodi successivi alla decorrenza della pensione stessa gia' utilizzate per la liquidazione di supplementi ovvero da utilizzare a tale fine all'atto della liquidazione della pensione di riversibilita'. Cio', in considerazione del fatto che i nuovi criteri di calcolo delle pensioni a carico delle predette Gestioni speciali stabiliti dalla legge n. 638/83, art.6, commi 8 e segg., sono da riferire ai periodi di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione diretta, e non a quelli successivi, utili per la liquidazione di supplementi. 10.2 - CRITERI DI CALCOLO DEI SUPPLEMENTI AVENTI DECORRENZA SUCCESSIVA AL 30 SETTEMBRE 1983 QUESIto Applicabilita' o meno dei criteri di calcolo previsti dall'art. 6, commi 8 e segg., della legge n. 638/1983 ai supplementi di pensione a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori AUTONOMI. CHIARimenti I criteri di calcolo di cui all'art. 6, commi 8 e segg., della legge n. 638/1983 non si applicano ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, come e' stato confermato di recente dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 1118 del 12-20 dicembre 1988, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 28.12.1988. 10.3 - GESTIONE SPECIALE PER I CD/CM - ART. 6, COMMA 10 BIS, DELLA LEGGE N. 638/1983. Circ. n. 8046 A.G.O. del 12.3.1984 Circ. n. 935 E.A.D. del 27.6.1984 QUESIti a) Per le pensioni di riversibilita' a carico della Gestione speciale per i CD/CM, da liquidare con decorrenza dal 1ø ottobre 1983 o successiva nel caso di pensione diretta avente decorrenza compresa tra l'1.2.79 ed il 30.9.83, rientrando nel calcolo i contributi relativi agli anni 79/83, eventualmente da rivalutare ai sensi del comma 10 bis dell'art. 6 della legge n.638/1983, e' stato chiesto se la "base" da indicare nel mod. IVS 74/TP debba essere comprensiva delle rivalutazioni dei periodi sopra indicati o debba rimanere quella calcolata in sede di liquidazione della pensione diretta. b) Poiche' la disposizione di cui al comma 10 bis dell'art. 6 stabilisce i coefficienti di rivalutazione dei contributi relativi agli anni dal 1979 al 1983, e' stato chiesto se e con quale coefficiente debbano essere rivalutati i contributi base versati negli anni 1984 e successivi. CHIARimenti a) La disposizione di cui all'art. 6, comma 10 bis, della legge n.638 citata, che prevede la rivalutazione dei contributi versati dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il periodo 1979/83 secondo i coefficienti fissati dalla norma stessa, non opera nei confronti dei contributi stessi che siano stati gia' utilizzati per la liquidazione della pensione diretta o di supplementi aventi decorrenza anteriore all'1/10/83. Peraltro, saranno rivalutati i contributi CD/CM relativi al predetto periodo che diano luogo a supplemento all'atto della liquidazione di pensione ai superstiti con decorrenza dall'1/10/83 in poi, fermo restando che il supplemento di pensione viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa precedente all'emanazione delle disposizioni contenute nel gia' citato art. 6 della legge n. 638/1983. b) La statuizione dell'art.6, comma 10 bis, della legge n.638 si arresta al 1983 in quanto era nelle intenzioni del legislatore procedere ad una ulteriore riforma del sistema pensionistico dei lavoratori autonomi. In attesa che tale riforma venga attuata e' da intendere che i contributi base della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni relativi agli anni 1984 e seguenti debbano essere rivalutati con il coefficiente stabilito dalla norma citata per l'anno 1983. 10.4 - QUOTE DI MAGGIORAZIONE SULLE PENSIONI A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI: COMPETENZA A DECIDERE I RICORSI PRESENTATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 9 MARZO 1988, n.89. Circ. n. 53310 PRS. del 7.8.1965 Circ. n. 126 del 31.5.1988 Circ. n. 151 del 6.7.1988 QUESIto Sono state manifestate perplessita' in ordine all'Organo competente a decidere i ricorsi in seconda istanza prodotti ai sensi della normativa vigente anteriormente alla legge n. 88/1989, in materia di quote di maggiorazione su pensioni dei lavoratori AUTONOMI. CHIARimenti Al riguardo, si ritiene utile rammentare che i pensionati a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi hanno titolo a liquidare, ricorrendone le condizioni, le quote di maggiorazione 14 per i familiari a carico e non gli assegni familiari - o l'assegno per il nucleo familiare - previsti per i soli lavoratori dipendenti e per i pensionati a carico dell'A.G.O. Infatti, l'art. 4 della legge 8 agosto 1980, n. 444, ha sancito esclusivamente l'equiparazione della misura delle quote di maggiorazione a quella degli assegni familiari previsti per i pensionati a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e non anche della relativa specifica normativa. Conseguentemente, i ricorsi concernenti le quote di maggiorazione, riferendosi a prestazioni a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi, devono essere sottoposti, per la decisione, ai competenti Comitati preposti alle Gestioni interessate. 11 - LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE Legge 3.1.1960, n. 5; Legge 3.2.1963, n. 50; Legge 23.4.1981, n. 155; Circ. n. 333 C.V. del 4.3.1960; Circ. n. 53263 PRS. del 9.5.1969; Circ. n. 1241 O. - n. 725 PRS. dell'8.9.1977; Circ. n. 1645 C.V. - n. 728 PRS del 7.9.1978; Circ. n. 802 AGO - n. 565 R.C.V. - n. 11060 O. - n.23913 del 22.7.1981. QUESITo Possibilita' di riscattare anche nella Gestione speciale minatori i periodi di lavoro svolto all'estero. CHIARImenti La norma di cui al 2ø comma dell'art. 51 della legge 30.4.1969, n. 153, e' applicabile anche ai fini del riscatto nella Gestione speciale minatori (Delibera C.d.A. n.134 del 17.9.1976). QUESITo Possibilita' di documentare il lavoro svolto in sottosuolo con atti notori di terzi. CHIARImenti Deve ritenersi probatoria solo la documentazione prevista dalla circolare n. 53263 Prs del 9.5.1960 e confermata dalla circolare n. 565 C.V. e n. 9502 Prs del 7.3.1963 (estratti libri paga e matricola e documentazione proveniente dalle aziende). QUESITo Possibilita' che i periodi di C.I.G. relativi ai minatori siano coperti da contribuzione figurativa anche ai fini della Gestione speciale minatori. CHIARImenti L'art. 3 della legge 20.5.1975, n. 164, dispone che i periodi di C.I.G. siano riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione IVS, senza fare alcun cenno alle prestazioni a carico della Gestione speciale minatori. Cio' e' conforme allo spirito della legge n. 5/1960 che, prevedendo benefici speciali in considerazione di una attivita' lavorativa particolarmente gravosa, non puo' consentire l'utilizzazione di contribuzioni figurative; vale a dire l'attivita' lavorativa deve essere effettivamente svolta. 12 - I.N.P.D.A.I. Legge 15.3.1973, N. 44; Circ. n. 344 C.V. n. 711 PRS. del 2.10.1973; Circ. n. 721 PRS. - n. 8580 O. - n. 69 I.B. - n. 47 NUCART del 20.5.1975. QUESITo Possibilita' per i dirigenti titolari di pensione obg di avvalersi dell'art. 5 della legge n. 44/73 che prevede il trasferimento dei contributi dall'INPS all'INPDAI in favore di dirigenti che non siano gia' titolari di pensione obg e che possono far valere almeno 5 anni di contributi presso l'INPDAI stesso ai fini della liquidazione della pensione da parte dell'INPDAI. 15 CHIARImenti Per superare la condizione ostativa al trasferimento dei contributi (titolarita' di pensione) e' necessario che la pensione sia stata liquidata prima di aver ottenuto l'iscrizione all'INPDAI e cioe' sia stata chiesta quando nessun'altra posizione contributiva era stata costituita. Ovviamente al richiedente deve essere revocata la pensione in godimento con restituzione di tutti i ratei di pensione PERCEPITI. IL DIRETTORE GENERALE /NF = I N D I C E = 1 - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO NEL CASO DI TITOLARITA' DI PIU' PENSIONI pag. 1 2 - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 314/1985 2.1 - Recupero di somme per integrazione al trat- tamento minimo non spettante in base alla normativa dichiarata successivamente ille- 16 gittima dalla sentenza della Corte Costi- tuzionale. pag. 3 2.2 - Domande di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale sottoscritte dal Patrona- to. pag. 5 3 - MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI 3.1 - Maggiorazione ex art. 6 della legge n. 140/1985 in favore di particolari categorie di benefi- ciari pag. 7 3.2 - Trattamenti sui quali compete la maggiorazione ex art. 6 della legge n. 140/1985 pag. 10 4 - OPERAI AGRICOLI 4.1 - Contribuzione eccedente le 270 giornate annue pag. 11 4.2 - Accertamento dei requisiti per il diritto a pensione di anzianita' nei confronti di operai agricoli che possono far valere anche periodi di contribuzione per attivita' extragricola pag. 13 5 - INVALIDITA' PENSIONABILE 5.1 - Natura dell'assegno ordinario di invalidita' in relazione all'art. 1 della legge 7.2.1979, n. 29. pag. 15 5.2 - Trasformazione dell'assegno ordinario di invali- dita' in pensione di vecchiaia (art. 1, com- ma 10ø) pag. 16 5.3 - Rilevanza dell'indennita' sostitutiva del preav- viso ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita' pag. 18 5.4 - Validita' anche ai fini del riesame di cui alla circolare n. 129 del 7.6.1988 della delega al- l'Ente di patronato pag. 18 stituzione dell'assegno di invalidita' pag. 19 6 - PRESCRIZIONE Decorrenza della prescrizione in caso di ricostituzioni d'ufficio conseguenti all'applicazione di norme o di sentenze della Corte Costituzionale pag. 20 7 - ART. 18 DEL D.P.R. 27.4.1968, N. 488. NUOVI CRITERI APPLICATIVI Perfezionamento dei requisiti contributivi prima della decisione del ricorso amministrativo pag. 21 8 - LEGGE 6.3.1987, N. 74 - NUOVE NORME SULLA DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti pag. 23 9 - COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELLA ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA IVS DEI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.P.R. N. 1434 DEL 28.12.1970 9.1 - Maggiorazione pensione ex art. 14 quater, 3ø comma, della legge 29.2.1980, n. 33, in favore di coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O. pag. 24 9.2 - Coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O., gia' titolari - all'atto del reinserimento - di pen- sione a carico delle Gestioni speciali per i la- voratori autonomi - Possibilita' o meno di conse- guire la pensione A.G.O. e la maggiorazione ex art. 14 quater, 3ø comma, della legge 29.2.1980, n. 33 pag. 25 9.3 - Criteri di calcolo delle pensioni ex art. 6, commi 8-11, della legge n. 638/1983 e pensioni dei coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O. pag. 28 10 - GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI 10.1 - Criteri applicativi delle norme di cui al- l'art. 6, commi 8-11, della legge n. 638/ 1983 per il calcolo delle pensioni di ri- versibilita' a carico delle Gestioni spe- ciali dei lavoratori autonomi pag. 31 10.2 - Criteri di calcolo dei supplementi aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983 pag. 33 10.3 - Gestione Speciale per i CD/CM - Art. 6, comma 10 bis, della legge n. 638/1983 pag. 33 10.4 - Quote di maggiorazione sulle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavora- tori autonomi: competenza a decidere i ri- corsi presentati anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1988, n. 89 pag. 35 11 - LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE pag. 36 12 - I.N.P.D.A.I. pag. 38