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ASDI
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Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
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Contribuzione figurativa e Assegno al Nucleo Familiare
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Decadenza
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Decorrenza e durata
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Destinatari
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Finanziamento
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Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Misura
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Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità
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Presentazione della domanda
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Regime fiscale
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Requisiti
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Ricorsi amministrativi e giudiziari
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Riduzione dell’importo
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Sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato
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Sospensione
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Messaggio 395 del 28 novembre 2003
Oggetto:
Legge di conversione 24 novembre 2003,n.326 del decreto legge 30 settembre 2003,n.269 recante " Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici" – Articolo 42 riguardante disposizioni in materia di invalidità civile.
Sul Supplemento Ordinario n.181 L alla G.U. del 25 novembre 2003, è stato pubblicato il testo del decreto legge 30 settembre 2003,n.269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n.326, recante " Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici ".
L’articolo 42, concernente "Disposizioni in materia di invalidità civile", al comma 3, recita testualmente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa".
Le Sedi avranno cura di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel più breve tempo possibile, a coloro che hanno presentato ricorso dopo il 1° ottobre 2003 l’irricevibilità dello stesso e le nuove modalità previste dal citato articolo 42, comma 3.
Per quanto sopra, non potranno più essere sottoposti all’esame dei Comitati provinciali ricorsi amministrativi riguardanti la materia delle invalidità civili, pervenuti dopo il 1° ottobre 2003, per i quali è previsto il solo ricorso alla Magistratura ordinaria.
Dovranno, invece, essere esaminati i ricorsi presentati fino al 1° ottobre 2003.
Nello stesso articolo 42, al comma 9, è stato disposto il passaggio delle competenze, in materia di invalidità civile, dal Ministero dell’Interno al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro.
Le Sedi avranno cura di comunicare, con la massima urgenza, a tutti i Patronati il contenuto del presente messaggio.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
Longa