Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro ASDI Norme Circolari Inps CI 2016 Circolare 139 del 1° agosto 2016
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Circolare 139 del 1° agosto 2016
Allegati n.11
OGGETTO:
Il nuovo procedimento di concessione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO); il Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016: criteri di esame delle domande di concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
SOMMARIO:
PREMESSA
PARTE PRIMA
Il nuovo procedimento di concessione
1. Il processo amministrativo per la gestione della Cassa Integrazione ordinaria
2. Decorrenza
3. Procedimento di concessione
4. Requisiti generali
5. Erogazione della prestazione: pagamenti a conguaglio e pagamenti diretti
6. Le fattispecie che integrano le causali previste dal decreto ministeriale
6.1 Mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato
6.2 Fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva
6.3 Mancanza di materie prime/componenti
6.4 Eventi meteo
6.5 Sciopero di un reparto/Sciopero di altra azienda
6.6 Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - Impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – Sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori
6.7 Guasti ai macchinari - Manutenzione straordinaria
7. Ulteriori fattispecie di richiesta non integrabili e tabella riepilogativa
8. Informazione e consultazione sindacale
9. Contributo addizionale – casi di esonero
10. Cumulo tra CIGO e CIGS e tra CIGO e contratti di solidarietà
PARTE SECONDA
1. Quadro normativo di riferimento. Novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
2. Eventi oggettivamente non evitabili. Precisazioni
3. Verifica del 1/3 delle ore lavorabili
4. Calcolo anzianità di effettivo lavoro - articolazione dell’orario di lavoro – cambi di qualifica
5. Unità produttiva
6. Ferie e Cigo
7. Attività di coordinamento delle Direzioni Regionali
8. Nuovi codici evento CIGO
PREMESSA
Con il decreto ministeriale del 15 aprile 2016 n. 95442, pubblicato in G.U. il 14 giugno 2016, sono stati individuati i criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO). Si completa così il quadro normativo e regolamentare di riferimento sul procedimento amministrativo di concessione della nuova CIGO.
PARTE PRIMA.
Il nuovo procedimento di concessione
1. Il processo amministrativo per la gestione della Cassa Integrazione ordinaria
Il procedimento di concessione della Cassa integrazione guadagni ordinaria si pone come momento iniziale del processo di gestione complessiva di questo tipo di integrazione salariale.
Il processo amministrativo di riferimento per la gestione delle prestazioni di integrazioni salariali, che sarà a breve gestito esclusivamente con il sistema del Ticket, prevede:
- l’invio della domanda di prestazione e del flusso Uniemens da parte dell’azienda con associazione del ticket in caso di evento di CIG;
- la concessione della prestazione da parte delle Sedi territoriali INPS;
- l’abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati;
- il controllo dei dati sulle sospensioni inviati tramite Uniemens, il calcolo della prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa, distinto tra diretto e anticipato dall’azienda (conguaglio).
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative per la concessione della Cassa Integrazione guadagni ordinaria.
2. Decorrenza
Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel predetto Decreto ministeriale 95442 del 2016, anche in analogia al dettato normativo di cui all’articolo 44, comma 1 del d. lgs. 148 del 2015, le domande di concessione di CIGO presentate dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in G.U., dovranno essere istruite e decise in applicazione della nuova disciplina. Quindi, la nuova disciplina decorrerà dalle domande presentate dal 29 giugno 2016.
Per le domande presentate prima di tale data, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano ad osservare i criteri di esame e l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio gestito dalle Commissioni Provinciali, come già espressamente indicato nella circolare del 20 gennaio 2016, n. 7.
3. Procedimento di concessione
I caratteri principali della riforma del procedimento di concessione possono essere così riassunti:
competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
l’individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
Sulla competenza delle Sedi territoriali dell’Istituto e sui criteri di esatta individuazione delle stesse si rinvia alle istruzioni già delineate nella circolare 7 del 2016.
I criteri fissati dal D.M. 95442 derivano dalle categorie generali già delineate dall’articolo 11, D.Lgs. 148 del 2015, cioè da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato.
Le Aziende, quindi, potranno ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie per le fattispecie che integrano le causali di cui al decreto ministeriale, corredate da alcuni requisiti probatori ritenuti indispensabili per ciascuna di esse; questo elenco previsto nel decreto ministeriale realizza la volontà legislativa di tipizzare e semplificare la materia, pur mantenendo nei caratteri principali una linea di sostanziale continuità rispetto al passato. In questo senso, le integrazioni salariali ordinarie erano e rimangono un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria.
In proposito si precisa che il decreto 95442/16 introduce un importante elemento obbligatorio necessario all’istruttoria della domanda.
In base all’art. 2 del citato decreto l’Azienda, ai fini della concessione della CIGO, deve allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato.
Si rappresenta che in base alla circolare n. 47 del 27 marzo 2012, per effetto dell’art. 16, c.8, del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, per le istanze di prestazioni per le quali sia prevista l’esclusiva presentazione per il canale telematico, gli atti e la documentazione da allegare dovranno essere trasmessi soltanto mediante analoghi sistemi. Si segnala infine, che in base all’art. 76 del D.p.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 47 del citato D.p.R. sono considerate come fatte a pubblico ufficiale con ogni conseguenza di legge per dichiarazioni mendaci.
Anche le richieste di proroga della domanda originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria poiché sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.
Inoltre, come supporto probatorio eventuale, previsto espressamente nel decreto, l’azienda ha facoltà di supportare gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore documentazione da allegare relativa, per esempio, alla solidità finanziaria dell’impresa o a report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto, all’analisi delle ciclicità delle crisi e alla CIGO già concessa.
Si richiama l’attenzione sulla necessità cheil provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della CIGO debba contenere una congrua motivazione, che menzioni gli elementi documentali e di fatto presi in considerazione e le ragioni che hanno determinato l’adozione del provvedimento, anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell’attività, come successivamente illustrato.
Nel procedimento di concessione, accanto alla relazione obbligatoria e alla facoltà in capo alle aziende di presentare ulteriore documentazione in allegato, viene prevista dal decreto ministeriale, in caso di non sufficienza degli elementi probatori esibiti dall’azienda, la facoltà in capo alla Sede territoriale competente di avviare una richiesta di integrazione di dati e/o notizie. Infatti, l’art. 11 del sopra citato decreto stabilisce che l’INPS può richiedere all’azienda di fornire gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali di cui all’art. 14 D.lgs 148/2015.
Le suddette comunicazioni con le aziende dovranno avvenire tramite PEC o cassettobidirezionale. La mancata risposta a tali richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento.
All’esito dell’istruttoria, in caso di accoglimento della domanda, l’erogazione della prestazione avverrà, secondo le modalità già descritte al punto 1.7 della circ. 197/15.
Al fine di fornire un supporto indicativo sul contenuto che dovrebbe avere la relazione tecnica dettagliata resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si allegano alla presente circolare i fac-simile della relazione relativi alle diverse causali previste.
4. Requisiti generali
a) Transitorietà dell’evento
In ciascuna delle diverse fattispecie che si andranno dettagliatamente ad illustrare, è essenziale il requisito della transitorietà, che deve essere valutato – in sede di giudizio discrezionale di ammissione alle integrazioni salariali - sotto il duplice aspetto della “temporaneità” della stesso e della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”.
Come disciplinato dall’art. 1 del decreto 95442/16 la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.
I suddetti requisiti in fase di istruttoria devono essere valutati tenendo conto complessivamente della natura della causale stessa, del ciclo di produzione interessato e della situazione complessiva del settore e dell’azienda, nonché della natura dei prodotti e dei servizi coinvolti.
Per definire nel dettaglio il concetto di “temporaneità”, si richiama la prassi amministrativa che ha stabilito nel tempo i parametri utili a rilevare la sussistenza dei suddetti elementi, indispensabili per una valutazione positiva delle istanze di CIGO.
Sotto il profilo della “temporaneità” dell’evento bisogna considerare, oltre la durata temporale dello stesso, anche la sua eventuale ciclica riproposizione.
La ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva denotano infatti una “non transitorietà” della causale che si ripropone appunto costantemente nel tempo: non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità (circ. 249/90).
Infatti, le aziende soggette a cicliche contrazioni dell’orario di lavoro in periodi ricorrenti causate da particolari caratteristiche del processo produttivo non possono accedere all’intervento di CIGO durante tali soste, siano o no le stesse a carattere stagionale.
Di solito, inoltre, la ciclicità della contrazione produttiva può essere il sintomo o di una non ottimale organizzazione aziendale, e quindi far venir meno anche il requisito della “non imputabilità” dell’evento, o di un esubero di personale e come tale non integrabile.
La “non imputabilità”, al cui paragrafo si rimanda per un maggior dettaglio, consiste infine, non solo nella involontarietà, mancanza di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale.
b) Ripresa dell’attività lavorativa
Come si è visto, la causale deve essere temporanea, ma ciò è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della concessione della CIGO: un evento di breve durata potrebbe comportare una stasi durevole, o addirittura definitiva, dell’attività lavorativa.
E’ necessaria, quindi, la valutazione della ripresa dell’attività lavorativa, sancita sempre dall’articolo 1 del decreto n. 95442/16. Il corredo probatorio che viene richiesto all’interno della relazione tecnica varia in relazione alla tipologia della causale richiamata. La ripresa dell’attività aziendale deve essere valutata a priori con riferimento al momento della presentazione della domanda.
Si ribadisce che l’esigenza di rappresentazione probatoria da parte dell’Azienda ai fini di una corretta istruttoria da parte delle Sedi su questo requisito, deve sempre riguardare una “previsione” di ripresa, fondata su elementi ed informazioni esattamente rappresentate. Questi elementi oggettivi devono poter consentire alla Sede di valutare positivamente il fondamento su cui l’azienda poggia la previsione sulla ripresa dell’attività.
Si chiarisce quindi che questa previsione deve essere ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa.
Dovranno invece essere valutate eventuali circostanze impeditive della ripresa che, pur sopravvenute durante o al termine del periodo, costituiscono in realtà una conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell’intervento previdenziale.
Questa valutazione può riguardare, come accennato, sia le particolari negative congiunture riguardanti le singole imprese, sia il particolare contesto economico-produttivo in cui le medesime si trovano ad operare.
Inoltre, come già definito nella precedente disciplina, la ripresa dell’attività lavorativa si deve intendere riferibile sempre all’azienda o all’unità produttiva nel suo complesso e non dipende necessariamente dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi singolarmente considerati.
Questi ultimi infatti, come già definito dall’Istituto in conformità agli indirizzi espressi dalla giurisprudenza, hanno diritto a beneficiare della prestazione sino alla data dell’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento, sempre che tali eventi non nascondano in realtà un esubero di personale che, come tale, non legittima l’intervento della CIGO.
Ripresa attività lavorativa e gestione degli esuberi
Le autorizzazioni alle integrazioni salariali, una volta rilasciate, attribuiscono un diritto soggettivo perfetto a favore dei lavoratori interessati, diritto che non viene meno se nel corso del periodo autorizzato venga risolto il rapporto di lavoro. Se è vero, tuttavia, che i singoli licenziati e dimissionari in quanto tali non possono essere esclusi dalla fruizione delle prestazioni della Cassa integrazione guadagni, resta l'importante valore sintomatico che i licenziamenti o le dimissioni hanno nei riguardi della evoluzione della situazione aziendale, in quanto potenziali indici di una gestione di fatto degli esuberi.
Difatti, sempre nella loro funzione di espressione indicativa di fenomeni aziendali, i licenziamenti o le dimissioni, devono essere valutati nel loro complesso per verificare anche se sussiste una gestione di eventuale esubero di personale, in quanto, mentre non dispiegano alcun effetto sull’efficacia dell'autorizzazione stessa e sulla spettanza delle integrazioni salariali sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, devono essere opportunamente valutati in occasione delle successive richieste d'intervento al fine di verificare, sussistendo le altre condizioni di legge, che la causale per la quale viene avanzata la nuova richiesta, sia effettivamente riconducibile ad una situazione temporanea di mercato, ovvero ad una situazione transitoria e non funzionale ad un ridimensionamento degli organici.
Per i casi in cui ad un periodo di CIGO segua immediatamente una richiesta di CIGS, bisogna considerare che l’intervento ordinario di integrazione salariale e quello straordinario si basano su presupposti differenti, ben potendo la situazione su cui era fondata l’autorizzazione alla CIGO essere mutata o essersi aggravata nel corso della sospensione. I presupposti del provvedimento di autorizzazione andranno valutati nel momento dell’inizio della relativa sospensione, senza che sia possibile desumere, dalla successiva richiesta della cassa integrazione straordinaria, elementi per una eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità salvo che, come già più sopra chiarito, non costituisca conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell’intervento previdenziale.
Pertanto, nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l’istanza di CIGO, o ritenere legittima l’autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e indipendentemente dalla causale relativa a queste ultime.
Nel caso in cui una azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di CIGO, seguite da 52 settimane di integrazioni salariali per contratto di solidarietà ed intenda chiedere un ulteriore periodo di CIGO, si ritiene che le 52 settimane di contratto di solidarietà possano essere considerate al pari di una ripresa di attività lavorativa in quanto non c’è stata una sospensione a zero ore ma l'attività lavorativa è comunque proseguita seppure ad orario ridotto. Resta ferma ovviamente la valutazione sulla ricorrenza dei requisiti necessari per l’accoglimento di CIGO.
Si precisa, infine, che situazioni aziendali preesistenti, coeve o comunque prossime alla domanda di CIGO - quali ad esempio l’apertura di una procedura di mobilità, la richiesta di concordato preventivo, l’istanza di fallimento etc. - anche se successivamente emergenti, rispetto all’istruttoria, continuano ad essere rilevanti ai fini della decisione della domanda o di un eventuale provvedimento di autotutela in caso di già intervenuto accoglimento.
c) Non imputabilità della causale
La “non imputabilità”, infine, come disciplinato anche dall’art. 1 del decreto 95442/16, consiste non solo nella involontarietà, mancanza imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale.
Come già rilevato nel paragrafo relativo alla “transitorietà” dell’evento, bisogna considerare nella valutazione della non imputabilità dell’evento le ipotesi di ciclica riproposizione delle sospensioni.
La ciclicità delle sospensioni o delle riduzioni dell’attività produttiva non sono in molti casi generati da eventi eccezionali, imprevisti e quindi non imputabili, ma bensì essere frutto di esigenze che sono espresse dalla natura del ciclo del prodotto o della produzione, legati o meno ad un stagionalità complessiva che coinvolge le attività imprenditoriali.
Infatti, le aziende soggette a cicliche contrazioni dell’orario di lavoro in periodi ricorrenti causate da particolari caratteristiche del processo produttivo non possono accedere all’intervento di CIGO durante tali soste, siano o no le stesse a carattere stagionale. Un principio che lega il rigetto della domanda anche in relazione ad un rischio di impresa e quindi una naturale imputabilità della sospensione all’azienda stessa.
In merito alla mono-committenza intesa come organizzazione aziendale che lega in maniera esclusiva la produzione di un’azienda ad un’altra, il Ministero vigilante, con specifico indirizzo, ha chiarito che la mono-committenza non può costituire elemento di valutazione ai fini della concessione o meno della CIGO.
Pertanto, questa particolare situazione organizzativa in cui può trovarsi l’Azienda non incide sulla valutazione relativa all’imputabilità al datore di lavoro e quindi non è, di per sé, causa di rigetto della domanda.
Sospensione dei lavori in caso di contratto di appalto
Nel caso di richiesta di CIGO da parte di aziende appaltatrici a seguito dell’esercizio del committente della facoltà contrattualmente prevista di far sospendere i lavori, è necessario fare una attenta disamina della specifica situazione. Infatti, molto spesso, nei contratti sono già previste clausole in base alle quali “il committente ha piena ed insindacabile facoltà di interrompere i lavori programmati per sopravvenute necessità o per eventi imprevisti”, ed inoltre, di regola, “tali interruzioni non danno diritto all’impresa appaltatrice di chiedere compensi o indennizzi”.
In siffatte ipotesi, quindi, in linea di massima la causale non è integrabile, in quanto la sospensione dell’attività lavorativa ha la caratteristica della prevedibilità, perché già contemplata nel capitolato di appalto e quindi connessa al rischio di impresa, risultando con ciò riconducibile ai rapporti intercorrenti tra le parti.
Tuttavia, potrebbero effettivamente verificarsi ipotesi in cui si rilevino di fatto circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore, che inducono l’azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori, in quanto l’eccezionalità dell’evento, oltre ad escludere la prevedibilità, è tale da superare ogni connessione al rischio di impresa attribuibile alla ditta appaltatrice.
5. Erogazione della prestazione: pagamenti a conguaglio e pagamenti diretti
Come noto, nella normalità dei casi, l’azienda autorizzata pone a conguaglio gli importi precedentemente anticipati ai lavoratori.
Il pagamento diretto, invece, potrà essere ammesso solamente laddove siano provate difficoltà finanziarie dell’impresa tramite la presentazione obbligatoria, alla competente sede INPS, della documentazione di cui all’allegato 2 della circ. 197/15 da cui si evincano le difficoltà finanziarie dell’azienda.
Si precisa che tale modalità di erogazione delle prestazioni può essere richiesta dall’azienda anche al momento della presentazione della domanda di CIGO e concessa con lo stesso provvedimento di accoglimento, cui dovrà seguire l’invio della relativa modulistica (mod. SR41) da parte dell’azienda richiedente.
A tal riguardo si informano le sedi e gli operatori esterni che è stato predisposto un apposito campo (quadro X “modalità di erogazione delle prestazioni”) nella domanda di CIGO nel quale sarà possibile selezionare l’opzione “pagamento diretto”.
6. Le fattispecie che integrano le causali previste dal decreto ministeriale
Nei paragrafi seguenti sono illustrate le varie fattispecie che integrano le causali per le quali è consentito l’intervento delle integrazioni salariali ordinarie. Si tratta di tipologie di eventi già noti agli operatori del settore, catalogati in base all’affinità di fattispecie.
6.1 Mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato
Mancanza di lavoro/commesse: le domande di CIGO per mancanza di lavoro/commesse sono caratterizzate dalla contrazione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.
Crisi di mercato: per quanto riguarda la fattispecie che integra la causale “crisi di mercato”, si caratterizza per una mancanza di lavoro o di ordini dipendente dall'andamento del mercato o del settore merceologico dell'azienda.
Permangono quindi gli stessi elementi di valutazione relativi alla mancanza di lavoro/commesse, cui si aggiunge l’analisi del contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.
Per entrambe le fattispecie appena descritte il comma 4 dell’art. 3 del decreto ha previsto che, in ogni caso, le stesse non sono integrabili nelle ipotesi di aziende che, alla data di presentazione dell’istanza, abbiano avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre.
L’integrabilità della fattispecie in esame è invece dimostrata laddove nella relazione tecnica dettagliata sia data prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa.
In particolare, in via esemplificativa, sono indici di accoglimento il significativo calo di ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l’andamento involutivo e/o negativo del fatturato, o del risultato operativo, o del risultato di impresa o dell'indebitamento rispetto alle due annualità precedenti l’anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni.
Chiaramente, l’azienda può, oltre che definire gli elementi probatori nella relazione tecnica, esercitare, soprattutto per quelle fattispecie che integrano queste ultime causali, la facoltà di supportare gli elementi probatori descritti nella relazione anche con documentazione relativa a particolari situazioni finanziarie in cui versa l’unità produttiva coinvolta o l’azienda nel suo complesso, allegando, per esempio, bilancio, fatturato o la situazione di esposizione finanziaria, nonché report sulle crisi del settore produttivo inerente alle attività dell’azienda.
6.2 Fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva
Le fattispecie che integrano le causali di cui al presente punto si verificano precipuamente nel settore edilizio e sono appunto legate alle modalità di svolgimento del lavoro in tale campo.
In particolare, la fattispecie che integra la causale di fine cantiere o fine lavoro riguarda brevi periodi di sospensione dell’attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, che, per esplicita previsione dell’art. 4 co. 1, non devono essere superiori a tre mesi.
La “fine fase lavorativa” è caratterizzata, invece, dalla sospensione dell’attività di lavoratori specializzati in una particolare lavorazione che, terminata la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego.
La fattispecie che integra la causale “perizia di variante e suppletiva”, si riferisce alle sospensioni dell’attività lavorativa dovute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente.
Anche per le fattispecie che integrano le suddette tre causali, l’azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell’attività lavorativa descrivendo nella relazione tecnica dettagliata di cui al precedente paragrafo 4:per la causale “fine cantiere o fine lavoro”, la prevista durata dei lavori nonché la fine degli stessi; per la “fine fase lavorativa”, la descrizione della stessa; e per la “perizia di variante e suppletiva”, l’imprevedibilità della variante al progetto e la sua non imputabilità alle parti o al committente. Laddove necessario possono essere presentati o richiesti i seguenti ulteriori elementi:
- copia del contratto con il committente per la fattispecie che integra la causale “fine cantiere/fine lavoro”;
- il verbale del direttore dei lavori attestante la fine fase lavorativa per la fattispecie che integra la causale di cui al comma 1 dell’art. 4;
- la documentazione probante o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della variante per le richieste motivate da perizia di variante e suppletiva.
L’integrabilità della fattispecie “Fine cantiere/fine lavoro” è dimostrata qualora il periodo tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non sia superiore a 3 mesi, conseguentemente le soste superiori non sono integrabili.
Quanto alla fattispecie “Fine fase lavorativa” la stessa è integrabile qualora la sospensione non interessi l’intera maestranza ma esclusivamente lavoratori specializzati in una particolare lavorazione (es: carpentieri, imbianchini..), che terminata la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego. Le domande relative ad intere maestranza non sono accoglibili.
Infine, l’integrabilità della fattispecie “Perizia di variante e suppletiva” è dimostrata quando la sospensione non derivi da necessità di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi per esigenze della committenza sopraggiunte in corso d’opera, ma da situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. Non sono pertanto integrabili sospensioni dovute ad esigenze della committenza di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi sopraggiunte in corso d’opera (ampliamento dei lavori per l’utilizzo dei ribassi delle basi d’asta, modifiche progettuali, necessità di provvedere a nuovi calcoli ecc.).
6.3 Mancanza di materie prime/componenti
La fattispecie che integra la causale prevista dall’art. 5 del decreto riguarda le sospensioni dell’attività lavorativa dovute a mancanza, non imputabile all’azienda, di materie prime o di componenti necessari alla produzione.
A corredo della domanda, le imprese dovranno, in particolare, documentare con la relazione tecnica dettagliata sull'attività aziendale di cui al paragrafo n. 4 della presente circolare sia le modalità di stoccaggio seguite, sia la data dell'ordine delle materie prime o delle componenti.
In questo caso l’integrabilità della fattispecie è dimostrata dalle ricerche di mercato effettuate (tramite e-mail, contatti epistolari etc. ) rimaste senza esito a fronte di oggettive e sopravvenute impossibilità di reperimento delle materie stesse. Di contro, in caso di inadempienze contrattuali o di inerzia del datore di lavoro la domanda deve essere rigettata perché la fattispecie è imputabile al datore di lavoro.
6.4 Eventi meteo
Circa le sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici, l’azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell’attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. A tale proposito, al fine di agevolare le Aziende nell’espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo.
Nell’ipotesi in cui le domande per eventi meteo siano presentate da imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a provare che l’attività aziendale espletata è, nei casi di specie, tale che - per le sue concrete modalità di svolgimento - in presenza di detti eventi non è possibile la normale prosecuzione dell’attività stessa, senza un aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi.
Tale onere probatorio, che recepisce gli orientamenti in materia della Corte di Cassazione (6415/2002; 4299/2001; 2506/1993), consente, come si preciserà meglio successivamente, di qualificare gli eventi meteo anche in questi casi come oggettivamente non evitabili.
I criteri interpretativi generali per stabilire in modo uniforme quali eventi meteo possono essere considerati rilevanti ai fini della concessione delle integrazioni salariali sono quelli già stabiliti dall’INPS, con messaggio n. 28336 del 28.7.1998, che di seguito si riepilogano.
In linea di massima sono da ritenersi incidenti sul regolare svolgimento del lavoro, in rapporto alla stagione nonché all'orario in cui si è verificato l'evento le precipitazioni:
tra i mm. 2 e i mm. 3 per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri;
• di mm. 1,5 per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori stradali, arginamento fiumi. In questo caso deve essere valutata anche la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti.
• mm. 1 per lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere presa in considerazione la pioggia dei giorni precedenti.
Criteri analoghi a quelli utilizzati per l'incidenza della pioggia si applicano per la neve. Si precisa che per determinati tipi di lavoro (es. lavori stradali, scavi, ecc. ) va tenuto conto anche della eventuale presenza di neve al suolo.
La nebbia e la foschia non sono normalmente valutate atte a determinare una contrazione del lavoro. Se tuttavia tali fenomeni si presentano con un carattere di particolare intensità ed eccezionalità oppure nei casi di alcune tipologie di lavorazioni (ad esempio lavori di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale) possono essere valutabili per la concessione del trattamento integrativo.
L’oscurità non è considerata fattispecie integrabile quando è collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell'anno.
Per quanto riguarda il vento, quale parametro di valutazione della sua incidenza sul regolare svolgimento dei lavori, in rapporto alla loro tipologia, viene presa in considerazione, di norma, la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 Km/h). Può essere valutata positivamente anche una velocità inferiore per lavorazioni particolari, quali quelli svolti ad una altezza elevata, sulle gru e quelli che richiedono l'uso della fiamma ossidrica.
Le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.
6.5 Sciopero di un reparto/Sciopero di altra azienda
Integrano la fattispecie “sciopero di un reparto/sciopero di altra impresa” le domande caratterizzate da sospensione dell’attività lavorativa dovute a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall’attività lavorativa all’interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all’impresa richiedente la cassa integrazione.
Si ritiene che il richiamo allo sciopero di altra impresa strettamente legata all’impresa richiedente, di cui all’art. 7, comma 1, del decreto n.95442/16, consenta di estendere l’integrabilità anche ai casi di picchettaggio di lavoratori estranei all’impresa richiedente, purché dipendenti da imprese strettamente collegate a quest’ultima, sempreché motivato da rivendicazioni che non coinvolgono le maestranze per le quali è stata chiesta l’integrazione salariale.
Al fine di dimostrare l’integrabilità della fattispecie è necessario provare, con la relazione tecnica di cui al precedente paragrafo n.4, che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale è stata richiesta la Cigo e che dallo stesso è derivata la mancata evasione di ordini ovvero, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell’attività con quest’ultima. In caso di picchettaggio l’azienda dovrà altresì allegare alla relazione tecnica, dichiarazione di pubblica autorità attestante l’impossibilità per i lavoratori di accedere in azienda.
6.6 Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - Impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – Sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori.
L’art. 8 del decreto n. 95442/16 raggruppa un insieme di fattispecie per le quali la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sono dovute dalla forza maggiore o ordine della pubblica autorità. Si tratta cioè di incendi, alluvioni, sismi, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità e sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori.
Ferma restando la consueta relazione descrittiva dell’evento e degli effetti sull’attività dell’azienda istante, in alcune delle fattispecie su indicate potrebbe essere necessario produrre anche verbali ed attestazioni delle competenti autorità comprovanti la natura dell'evento (VV.FF., Enti erogatori, etc.) e per la fattispecie che integra la causale di cui al comma 2 (impraticabilità dei locali o sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità), dichiarazione (es. ordinanze) della pubblica autorità circa l'impraticabilità dei locali e le cause che ne hanno determinato la decisione.
In caso di mancata fornitura dell’energia elettrica deve inoltre risultare che la stessa sia stata imprevista ed imprevedibile.
Si precisa che i provvedimenti giudiziali e amministrativi d’urgenza ancorché provvisori escludono l’integrabilità della causale.
6.7 Guasti ai macchinari - Manutenzione straordinaria
L’art. 9 prevede infine le fattispecie dovute a sospensione dell’attività per guasto dei macchinari o per effetto della revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità ed urgenza che non rientra nella normale manutenzione.
In entrambi i casi deve risultare dalla relazione tecnica allegata all’istanza, la non imputabilità degli eventi all’azienda e/o ai lavoratori, e deve essere quindi documentata la puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente.
In caso di guasto ai macchinari, inoltre, l’azienda dovrà produrre l’attestazione rilasciata dall'azienda che ha svolto l’intervento, specificando la tipologia di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto; per la “manutenzione straordinaria”, nella suddetta attestazione deve risultare l’eccezionalità dell’intervento, non riferibile ad attività di manutenzione ordinarie e programmabili.
7. Ulteriori fattispecie di richiesta non integrabili e tabella riepilogativa
Ad integrazioni di quanto illustrato nei paragrafi precedenti si precisa che in ogni caso non sono meritevoli di accoglimento le seguenti fattispecie in quanto non integrabili data la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente:
a) mancanza di fondi;
b) chiusura per ferie;
c) preparazione campionario;
d) infortunio o morte del titolare;
e) sosta stagionale, inventario;
f) mancanza di fondi impresa committente.
8. Informazione e consultazione sindacale
Ai fini istruttori e della completezza degli elementi di valutazione utili alle sedi per la decisione circa le domande di CIGO, si accenna brevemente alla fase di informazione e consultazione sindacale prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 148/15.
Il disposto di quest’ultimo articolo ripropone in buona sostanza quanto previsto in passato dall’art. 5 L. n. 164/75 con in più l’ulteriore specificazione di cui al comma 5: «per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.»
La norma di cui all’art. 14 conferma quindi la sussistenza dell’obbligo di informazione delle organizzazioni sindacali e, in caso di richiesta di esame congiunto, l’ulteriore obbligo di trattativa che, comunque, può anche concludersi senza addivenire ad un accordo.
Con riferimento al procedimento istruttorio e decisorio delle sedi, ciò che si evidenzia circa gli adempimenti previsti in tale fase è che gli stessi costituiscono una condizione di ammissibilità della domanda e, pertanto, il mancato espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta.
A tal fine l’azienda deve indicare nell’apposito campo della domanda telematica (quadro N – procedura di consultazione sindacale) le informazioni richieste e deve inoltre allegare, pena l’inammissibilità della domanda stessa, copia della comunicazione (PEC, raccomandata) inviata alle organizzazioni sindacali come elencate all’art. 14 del DLgs 148/2015 ed eventuale copia del verbale di consultazione nel caso di esperimento della stessa.
Procedura di informazione e consultazione sindacale
invio comunicazione alle RSA/RSU, ove esistenti, e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
se c’è richiesta di consultazione
presentazione all’INPS di copia del verbale di consultazione, anche in caso di mancato accordo
se non c’è richiesta di consultazione
presentazione all’INPS di copia della comunicazione inviata
9. Contributo addizionale – casi di esonero
Il contributo addizionale non è dovuto quando le integrazioni salariali ordinarie sono autorizzate per eventi oggettivamente non evitabili.
La caratteristica di “evento oggettivamente non evitabile” (EONE) è riconosciuta a quelle fattispecie che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore.
Come riassunto anche nella tabella riportata in allegato relativo alle causali, in linea generale sono da considerarsi “eventi oggettivamente non evitabili”:
- gli eventi meteo, indipendentemente dal settore di appartenenza dell’impresa richiedente. Come si è già accennato nel par. 4.4, il precedente orientamento amministrativo (circ. n.55041 G.S. del 13 novembre 1978), secondo il quale nel settore industriale non edile gli eventi meteorologici non erano considerati eventi oggettivamente non evitabili, può considerarsi superato alla luce della giurisprudenza della suprema Corte, che fa dipendere la qualificazione di EONE e il conseguente esonero dal contributo addizionale, dagli effetti derivanti dagli eventi meteo con riguardo alle concrete possibilità di proseguimento dell’attività aziendale stessa.
- le fattispecie che integrano le causali di cui all’art. 8: incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità - sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori.
Per quanto concerne, infine, la disciplina del contributo addizionale si rinvia alle istruzioni tecniche e operative che verranno illustrate con apposita circolare.
10. Cumulo tra CIGO e CIGS e tra CIGO e contratti di solidarietà
Si sottolinea infine che l’art. 10 declina le nuove regole di cumulo tra CIGO e integrazioni salariali per contratto di solidarietà.
In particolare, il contratto di solidarietà e la CIGO possono coesistere nel medesimo periodo, purché si riferiscano a lavoratori distinti e la CIGO riguardi brevi periodi, comunque non superiori a tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.
Peraltro l’art. 9 del decreto ministeriale n. 94033/2016 ha invece disciplinato il cumulo tra intervento ordinario e straordinario di integrazione salariale, confermando la possibilità di coesistenza di CIGO e CIGS nello stesso periodo purché i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi ed individuati tramite specifici elenchi nominativi. Tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo di concomitanza tra i due trattamenti.
Le suddette nuove regole differiscono pertanto dalla precedente disciplina[1] che consentiva la concomitanza tra CIGO e CdS in capo allo stesso lavoratore nello stesso periodo.
Si precisa infine che nell’unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva di cui all’art. 4, comma 1 del D.lgs 148/2015 le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.
PARTE SECONDA
Precisazioni concernenti l’attività istruttoria delle domande di CIGO
Quadro normativo di riferimento. Novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con l’art. 1, comma 308 e 309 ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 148/15. Dette modifiche hanno un impatto diretto anche sui profili disciplinatori illustrati nella circolare n. 197/15 del 2 dicembre 2015 che pertanto risulta modificata e integrata dai successivi punti a) e b).
a) Esclusione dalla verifica dei 90 giorni di anzianità
Per effetto dell’art. 1, comma 308[2], della legge di stabilità 2016, il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso, per gli eventi oggettivamente non evitabili, in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore industriale, come originariamente previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015. Tale disposizione ha effetto sulle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016.
b) Elencazione delle aziende escluse dall’applicazione delle norme sulla Cassa integrazione guadagni.
Il comma 309[3] ha stabilito la reviviscenza dell’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 869/1947. Conseguentemente, rimangono definitivamente escluse dall’applicazione delle norme sulla Cassa integrazione Guadagni le imprese ivi elencate a conferma dell’interpretazione resa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota n. 5359 del 9 novembre 2015, già richiamata nella circolare Inps n. 197 del 2 dicembre 2015, al paragrafo 2.1.
2. Eventi oggettivamente non evitabili. Precisazioni
L’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 148/15 prevede che ai fini della durata complessiva delle 52 settimane nel biennio mobile, non vengano presi in considerazione i periodi di cassa integrazione ordinaria richiesti per eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione delle ipotesi in cui tali trattamenti sono stati richiesti da imprese, industriali ed artigiane dell’edilizia ed affini, imprese industriali ed artigiane esercenti l’attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale lapideo. Si precisa che tale esclusione ha effetto soltanto ai fini del computo delle 52 settimane nel biennio mobile e che, pertanto, i periodi di cassa integrazione ordinaria richiesti per eventi oggettivamente non evitabili devono essere invece computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile (art. 4, comma 1, D.Lgs n. 148/15). Così pure i periodi di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili vanno contemplati ai fini del calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (art. 12, comma 5), essendo quest’ultimo non un limite di durata ma un limite di carattere quantitativo relativo alle ore di integrazione salariale autorizzabili.
3. Verifica del 1/3 delle ore lavorabili
A chiarimento del msg. 779/2016 si precisa che le autocertificazioni rese dalle aziende sono valide ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili. A tal fine dette autocertificazione devono avere ad oggetto le ore di integrazione salariale effettivamente fruite.
4. Calcolo anzianità di effettivo lavoro - articolazione dell’orario di lavoro – cambi di qualifica.
Ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di cui all’art.1 comma 2 del decreto, si precisa che vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità. In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva è considerata in modo unitario e pertanto si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore, in quanto l’art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/15 fa riferimento all’anzianità lavorativa maturata dal lavoratore presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale.
5. Unità produttiva
Nel ribadire l’importanza della corretta identificazione dell’Unità produttiva ai fini dell’istruttoria della domanda di CIGO in quanto fondamentale parametro di riferimento per la valutazione sia di requisiti che di limiti, si riportano di seguito gli indicatori delle caratteristiche che l’unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.
Con l’autocertificazione dell’autonomia organizzativa l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che l’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta, ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.
Con l’autocertificazione dell’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa di esso, l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell’impresa sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della stessa.
Infine, l’unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.
In caso di cantieri edilizi e affini (compresa l’impiantistica industriale) qualora le relative attività produttive siano state previste con un contratto di appalto verbale, non potendo, in sede di iscrizione dell’unità produttiva cantiere, allegare il contratto di appalto, l’azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale è stato stipulato un contratto di appalto verbale.
Si precisa altresì, che in merito alle aziende di impiantistica industriale, per l’individuazione delle unità produttive, si applicano le medesime disposizioni previste per le aziende del settore edilizia ed affini già disciplinate.
Con riferimento ad una durata presuntiva relativa all’individuazione per i cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, riformando l’indirizzo interpretativo, già fornito con Messaggio 7336 del 2015, su indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene fissato ad un mese, anziché sei, il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri.
Per dar seguito a quanto dianzi illustrato, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste, coordinate dalle direzioni regionali, ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva.
L’attività di controllo deve prevedere due diverse tipologie di attività da porre in essere:
Controlli on Desk: consistenti in verifiche automatizzate e di natura amministrativa
Controlli tramite verifica ispettiva: in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva secondo le specifiche illustrate nel presente paragrafo.
6. Ferie e Cigo
In merito alla fruizione delle ferie residue in caso di domanda di Cigo si richiama integralmente il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con interpello n. 19/2011 (v. mess. INPS n. 9268 del 30.5.2012).
In particolare, nelle ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di zero ore, sono state date indicazioni interpretative in merito alla possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente di cigo, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta della CIGO stessa, ed inoltre in merito alla possibilità per il datore di lavoro, autorizzato ad un periodo di CIGO, di dover comunque concedere ai lavoratori le due settimane di ferie contemplate dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, nel corso dell’anno di maturazione.
Riguardo queste due ipotesi, si precisa che l’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.
Invece, nelle ipotesi di CIGO parziale, il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta.
7. Attività di coordinamento delle Direzioni Regionali
Al fine di una corretta attuazione dei principi illustrati nella presente circolare si invitano le Direzioni Regionali ad effettuare un’attenta azione di monitoraggio sul territorio di rispettiva competenza, in ordine alle modalità di svolgimento dell’iter di tali procedimenti e a verificare quindi la puntuale applicazione delle direttive in merito all’istruttoria delle richieste di CIGO ai fini di una completa, esauriente e legittima trattazione delle istanze.
Le Direzioni Regionali forniranno inoltre l’elenco aggiornato dei Referenti regionali in materia, che saranno convocati presso la scrivente Direzione per sessioni formative dedicate.
8. Nuovi codici evento CIGO
Si riporta in allegato una tabella riepilogativa con i nuovi codici evento CIGO come delineati dalla riforma.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Allegati:
1. Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016
2. Fac-simile Relazione tecnica causale mancanza di lavoro/commesse
3. Fac-simile Relazione tecnica causale crisi di mercato
4. Fac-simile Relazione tecnica causale fine cantiere/lavoro-fine fase lavorativa
5. Fac-simile Relazione tecnica causale perizia di variante e suppletiva al progetto
6. Fac-simile Relazione tecnica causale sciopero di un reparto o di altra azienda
7. Fac-simile Relazione tecnica causale mancanza di materie prime o componenti
8. Fac-simile Relazione tecnica causale incendi/alluvioni/sisma/crolli/mancanza energia elettrica/impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità/sospensione-riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità
9. Fac-simile Relazione tecnica causale guasti macchinari e manutenzione straordinaria
10. Fac-simile Relazione tecnica causale eventi metereologici
11. Tabella nuovi codici evento
[1] Circ. INPS n. 2749 G.S. dell’8.1.1986, par. 6.
[2] Comma 308. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «nel settore industriale» sono soppresse.
[3] Comma 309. All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «12 agosto 1947, n. 869» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3»
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9
Allegato N.10
Allegato N.11