Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro ASDI Norme Circolari Inps CI 1986
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Circolare 9 dell'8 gennaio 1986
Allegati 2
Oggetto: I - Art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 che ha
convertito con modificazioni il D.L. n. 726 del 30
ottobre 1984.
II - L. 27 febbraio 1985 n. 49 - Cooperative di produzione e
lavoro.
I - A) ART. 1 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863. GENERALITA'
La legge 19 dicembre 1984, n. 863 (1) ha convertito con
modificazioni il D.L. n. 726 del 30 ottobre 1984, concernente misure
urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, il cui
art. 1, che specificatamente interessa l'istituto delle integrazioni
salariali, e' stato illustrato nella circolare n. 7267 G.S./252 del
22 novembre 1984 (2).
Il 2' comma di detto articolo ha stabilito in particolare
che ai fini del calcolo del trattamento di integrazione salariale di
cui alla legge in esame, nella determinazione iniziale del
trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario non
si deve tenere conto degli aumenti retributivi previsti da contratti
collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula
del contratto di solidarieta' e che l'ammontare del trattamento
straordinario deve essere ridotto in corrispondenza di eventuali
successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione
aziendale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in
merito alla problematica sottopostagli anche da questa Direzione
generale circa i criteri applicativi dell'art. 1 della legge n. 863
in argomento, ha fornito le direttive contenute nella circolare n.
96/85 di cui si allega il testo (all. n. 1).
B) ISTRUZIONI APPLICATIVE ED OPERATIVE
Si riportano di seguito i criteri applicativi ed operativi
in ordine alla normativa di cui all'art. 1 della legge n. 863/84
concernente i contratti di solidarieta' ed il relativo trattamento di
integrazione salariale, conseguenti anche ai chiarimenti forniti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1) Per la determinazione della misura dell'integrazione da
riconoscere ai lavoratori in caso di riduzione di orario per effetto
del contratto di solidarieta' e' da escludere che possa ritenersi
applicabile il limite massimo vigente per gli interventi
straordinari, di cui alla legge n. 427 del 1980 (3).
Le Sedi, pertanto, non dovranno tenere piu' conto del
limite stesso precedentemente considerato dall' Istituto applicabile
nella misura oraria, ammettendo a rimborso anche le quote eccedenti
che non siano state eventualmente corrisposte ai lavoratori
interessati in sede di esecuzione dei decreti ministeriali nel
frattempo emanati.
2) In base al secondo comma dell'art. 1 della legge 863/84
sono esclusi dalla integrabilita' gli eventuali successivi aumenti
retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Tale
esclusione non opera, peraltro, rispetto agli incrementi, secondo la
normale dinamica di istituti contrattuali, esistenti alla data di
entrata in vigore della legge, anche se abbiano effetto posticipato
quali ad esempio terzi elementi, premi di produzione aziendali
connessi a parametri obiettivi prestabiliti di produttivita' e quote
accantonate.
3) E' da ritenere che i contratti collettivi aziendali, nel
momento in cui stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al
fine di evitare, del tutto o in parte, la riduzione o la
dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo
piu' razionale impiego, debbano prevedere i parametri di
riproporzionamento degli elementi retributivi, ivi compresi quelli
indiretti e differiti, in relazione alla suddetta riduzione di
orario.
Pertanto relativamente agli istituti contrattuali (ferie,
festivita', gratifica natalizia, 14' mensilita') che potrebbero
essere ridimensionati ed influire, quindi, sul trattamento specifico
spettante al lavoratore, occorre verificare, sulla base del contratto
di solidarieta' stipulato, la riduzione degli oneri a carico del
datore di lavoro prevista in corrispondenza alla riduzione
dell'orario di lavoro. Potra', difatti, ritenersi ammissibile
l'intervento della CIG anche in relazione ai suddetti istituti per la
parte non piu' a carico del datore di lavoro.
Relativamente alle ferie si precisa che occorre distinguere
fra quelle maturate in periodi anteriori al contratto di solidarieta'
e quelle relative a periodi successivi all'applicazione del contratto
stesso. Per quanto attiene le prime dovra' escludersi qualsiasi onere
a carico della CIG per le giornate corrispondenti. Sara' invece da
ammettere il trattamento integrativo (art. 1 ex lege n. 863/84) per i
periodi di ferie maturate in costanza del contratto di solidarieta'
ed usufruiti nell'ambito della validita' del decreto concessivo del
trattamento stesso.
4) Poiche' alle integrazioni salariali in argomento si
applica per specifica disposizione della legge n. 863/84 la normativa
di cui alla legge 1115/68 (4) e successive modifiche, le aziende
dovranno versare il contributo addizionale di cui all'art. 12 della
L. 164/75 (5) calcolato sull'importo delle prestazioni, ove nel testo
del decreto l'azienda non risulti esplicitamente esonerata dal
versamento di tale contributo.
5) L'azienda che corrisponde il trattamento di integrazione
salariale in discorso e' tenuta ad erogare gli assegni familiari e le
eventuali relative maggiorazioni oltre che per le giornate di lavoro
effettivamente prestate, anche per quelle di integrazione.
6) L'uso del contratto di solidarieta' non e' incompatibile
con il ricorso alla CIG sia per gli stessi lavoratori interessati al
contratto di solidarieta' che per altre unita' produttive per le
quali il contratto non abbia efficacia.
Ove, pertanto, durante i periodi di utilizzo dei contratti
di solidarieta' si verifichi il ricorso alla CIG ordinaria in base
alle motivazioni proprie che legittimano l'intervento in questione,
il limite massimo delle ore integrabili ai sensi della specifica
normativa sara' determinato ovviamente dal nuovo orario concordato
nel contratto di solidarieta'.
In tale ipotesi per le ore non lavorate a seguito del
contratto di solidarieta' la misura dell'integrazione spettante al
lavoratore e' pari al 50% del trattamento retributivo perso, mentre
per le riduzioni dell'orario di lavoro fissato a seguito del
contratto stesso e conseguenti alle motivazioni dell'intervento
ordinario della CIG tale misura e' pari all' 80% della relativa
retribuzione.
7) In caso di malattia dovra' escludersi l'intervento
straordinario della CIG in quanto la situazione e' assimilabile a
quella dei lavoratori ad orario ridotto in quanto l'intervento stesso
e' previsto per i soli lavoratori sospesi (vedi punto C) della circ.
n. 50943 G.S. dell' 8 febbraio 1973 in "Atti ufficiali" pag. 447).
Conseguentemente, ai lavoratori aventi diritto, spetta, in
misura intera, l'indennita' di malattia, da determinare avendo
riguardo alla sola retribuzione effettiva percepita nel periodo
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente
l'evento (anche se inferiore a quella risultante dall'applicazione
dei minimali di retribuzione), con esclusione, quindi, delle somme
corrisposte a titolo di trattamento di Cassa integrazione guadagni.
Si precisa inoltre che i dipendenti in contratto di
solidarieta', interessati all'intervento della CIG devono
considerarsi ad orario ridotto giornaliero. In relazione a quanto
precede, eventuali diverse modalita' di espletamento dell'attivita'
lavorativa nell'arco della settimana devono intendersi ininfluenti ai
fini del calcolo della retribuzione media giornaliera (retribuzione
effettiva percepita nel periodo di interesse, divisa per il numero
delle giornate lavorate, o comunque retribuite, ridimensionate, in
caso di settimana corta, con il coefficiente 0,20); devono, pertanto,
intendersi come retribuite anche le giornate nelle quali, a seguito
della particolare distribuzione dell'orario ridotto settimanale, non
sia stata prestata di fatto attivita'.
8) Per quanto attiene le prestazioni economiche di
maternita', si richiamano i principi vigenti per la malattia tenendo
presente l'esclusione, ai sensi dell'art. 16, comma 2', della L. n.
1204/71 (6), degli elementi di retribuzione da considerare per
l'individuazione dell'indennita' di astensione facoltativa, dei ratei
giornalieri riferiti alle mensilita' aggiuntive, ai premi, ecc..
Da ultimo, per quanto superfluo, si evidenzia che,
relativamente alle lavoratrici in questione, non deve trovare
applicazione il particolare sistema di calcolo della retribuzione
media globale giornaliera previsto, per le operaie non agricole ad
orario ridotto, dalla lettera b) del sopra citato art. 16, sistema
correlato dalla norma medesima a specifiche situazioni, non
ravvisabili nei casi di specie.
9) Il datore di lavoro esporra' l'importo relativo alle
integrazioni salariali ex lege 863/84 anticipate, come di norma, ai
lavoratori nel quadro D del mod. DM 10/M nei righi riservati agli
interventi straordinari della CIG; riportera' gli estremi del modulo
anzidetto sull'elenco dei lavoratori beneficiari (all. n. 2) che
potra' essere inviato anche separatamente rispetto al mod. DM 10/M;
indichera' nel quadro G del mod. DM 10/M la sola data del mod. I.G.i
15/str. che risulta riportata nel mod. I.G.i 6/str/bis.
Sull'elenco dei beneficiari, che dovra' essere compilato
secondo il fac-simile allegato alla presente circolare, il datore di
lavoro, in osservanza del disposto di cui al 2' comma dell'art. 1
della legge n. 863/84 in precedenza illustrato, dovra' sottoscrivere
una dichiarazione di responsabilita' secondo la quale il trattamento
retributivo perso sul quale e' stato determinato l'ammontare
dell'integrazione salariale, e' stato calcolato al netto degli
aumenti retributivi da escludere in base al citato 2' comma dell'art.
1.
Pertanto il datore di lavoro dovra' indicare sull'elenco
dei beneficiari nella colonna 7 il 50% del trattamento retributivo
orario perso a seguito della riduzione di orario con esclusione degli
aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel
periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
solidarieta'. Gli eventuali successivi aumenti retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale devono essere esposti
nella colonna 9 ed il relativo ammontare deve essere portato in
detrazione all'importo delle integrazioni di cui alla precedente
colonna 8. Il risultato di tale differenza va indicato nella colonna
10. Peraltro nella colonna 9 non devono essere indicati gli
incrementi retributivi secondo la normale dinamica di istituti
contrattuali esistenti alla data di entrata in vigore della legge n.
863/84, e cioe' al 6 gennaio 1985, anche se abbiano effetto
posticipato, quali ad esempio i terzi elementi, i premi di produzione
aziendale connessi a parametri obiettivi prestabiliti di
produttivita' e quote accantonate.
Insieme all'elenco di cui trattasi il datore di lavoro
dovra' trasmettere, in occasione della prima operazione di conguaglio
delle integrazioni salariali autorizzate dal decreto ministeriale,
copia del contratto di solidarieta' stipulato.
Le Sedi provvederanno a conservare in una particolare
evidenza gli elenchi sopradetti per le successive rilevazioni che si
rendessero necessarie oltreche' per gli opportuni controlli sulle
operazioni eseguite dai datori di lavoro.
A tal fine una copia dei predetti elenchi sara' inviata
agli Ispettorati del lavoro dando loro ogni opportuna indicazione.
10) A norma dell'art. 1, 4' comma, del D.L. in esame, per i
periodi per i quali e' corrisposta l'integrazione salariale di cui al
1' comma del medesimo articolo devono essere accreditati contributi
figurativi commisurati al trattamento retributivo perso a seguito
della riduzione di orario.
A tal fine i datori di lavoro dovranno provvedere alla
compilazione dei modd. I.G.i 1 bis, nella versione allegata alla
circolare n. 13112 O. del 10 ottobre 1984 (7), apponendo, nella parte
anteriore dei modelli stessi, la annotazione "Contratto di
solidarieta'" e tenendo altresi' presente, per la compilazione della
parte retrostante, le precisazioni che seguono.
- La retribuzione presa a base per il calcolo dell'integrazione
salariale corrisponde, nella fattispecie, alla retribuzione persa in
dipendenza della riduzione di orario (calcolata al netto degli
aumenti retributivi di cui all'art. 1, 2' comma, della legge di
conversione) ed e' pari, pertanto, al prodotto del numero complessivo
di ore perse nel periodo di riferimento per la retribuzione oraria
integrabile, senza la riduzione al 50%. (La retribuzione figurativa
accreditabile corrisponde, in pratica, al doppio dell'importo esposto
alla colonna 8 dell'elenco dei beneficiari di cui all'allegato
fac-simile secondo le istruzioni contenute sul retro del modello
stesso).
- In corrispondenza della voce "quote di gratificazioni annuali
o periodiche ..." devono essere indicate le somme relative agli
istituti contrattuali quali ferie, festivita', gratificazioni annuali
o periodiche, per la parte che eventualmente non sia piu' a carico
del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto
di cui all'art. 1 della legge in oggetto.
Anche tali somme, calcolate al netto degli aumenti
retributivi di cui al citato art. 1, 2' comma, risultano pari al
doppio dei ratei delle competenze ultramensili posti a carico della
Cassa integrazione ed esposti alla colonna 8 del modello contenente
l'elenco dei beneficiari.
I suddetti modelli I.G.i 1/bis al termine di anno solare,
ovvero al termine della vigenza del contratto di solidarieta' che
scada nel corso dell'anno, dovranno essere presentati alle Sedi in
allegato ai modelli 0.3 e 0.3 CIG e saranno assoggettati agli
adempimenti previsti per le generalita' dei modelli I.G.i 1/bis,
nonche' agli opportuni riscontri con i dati esposti dal datore di
lavoro sull'elenco dei beneficiari di cui al fac-simile allegato alla
presente circolare, tenendo, altresi', conto delle indicazioni che
relativamente ai dati stessi emergano nel corso delle rilevazioni o
in seguito alle eventuali comunicazioni degli Ispettorati del Lavoro
di cui al precedente punto 9).
* * * * *
Come evidenziato al punto 6), l'adozione del contratto di
solidarieta' non e' incompatibile con il ricorso alla CIG, anche per
i medesimi lavoratori interessati al contratto suddetto.
Verificandosi l'ipotesi della concomitanza tra i due
istituti, i datori di lavoro, per i periodi di Cassa integrazione non
dipendente dal contratto di solidarieta', in aggiunta al mod. I.G.i
1/bis relativo al contratto medesimo, dovranno provvedere all'invio
di un ulteriore modello I.G.i 1/bis con le consuete modalita',
tenendo presente, ovviamente, che la retribuzione presa a base per
il calcolo dell'integrazione salariale suddetta e' quella determinata
dall'applicazione del contratto di solidarieta', secondo le
II - LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N. 49 - PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO
ALLA COOPERAZIONE E MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI
OCCUPAZIONE.
La legge 27 febbraio 1985, n. 49 ha previsto provvedimenti
per il credito alla cooperazione e misure urgenti per la salvaguardia
dei livelli di occupazione.
Tra le provvidenze introdotte detta legge da' la
possibilita' di fruire di contributi a fondo perduto a cooperative
appartenenti al settore di produzione e lavoro che siano costituite
da lavoratori ammessi al trattamento della CIG dipendenti da imprese
per le quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla legge
12 agosto 1977, n. 675 (8), dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787 e dal
decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile
1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure
concorsuali oppure licenziati per cessazione dell'attivita'
dell'impresa o per riduzione di personale, che realizzino in tutto o
in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle
imprese stesse.
Il 7' comma dell'art. 17 della legge in esame stabilisce
che i lavoratori soci delle cooperative anzidette che abbiano
ottenuto il contributo a fondo perduto, non potranno per un triennio
usufruire della previdenza della CIG ordinaria o speciale.
Al fine, pertanto, di evitare illegittime percezioni della
integrazione salariale le Sedi dovranno farsi rilasciare all'atto
della richiesta di intervento ordinario della CIG da parte delle
cooperative di produzione e lavoro una dichiarazione di
responsabilita' rilasciata dalle stesse dalla quale risulti che non
hanno presentato domanda ne' ottenuto il contributo a fondo perduto
di cui all'art. 17 della L. 27 febbraio 1985, n. 49.
Per quanto attiene le modalita' per individuare i
lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione
salariale che siano associati in cooperative di produzione o lavoro
che hanno ottenuto il contributo anzidetto si fa riserva di
successive istruzioni.
* * * * *
Le Sedi avranno cura di portare a conoscenza dei datori di
lavoro interessati le precisazioni sopra illustrate con ogni
tempestivita.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
------------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3603.
(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3525.
(3) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 2194.
(4) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 1322.
(5) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1127.
(6) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 73.
(7) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3078.
(8) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1902.
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ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale
della Previdenza e Assistenza Sociale
Div. XI Roma, 25 luglio 1985
Circolare n. 96/85
Alle Direzioni Generali - Div. I
Ai Consiglieri Ministeriali
Alla Segreteria Tecnica della Commissione
centrale per l'impiego
Al Centro di economia del lavoro
Alle divisioni della Dir. Gen. della prev. e
assist. sociale
Al Capo Servizio per gli Ispettorati del
lavoro
Al Capo Servizio per gli ULMO
All'Ispettorato medico centrale del lavoro
All'Ufficio Dirigenti Ispettori per gli
Ispettorati del lavoro
All'Ufficio Dirigenti Ispettori per gli ULMO
Alla Ragioneria Centrale
Agli Uffici regionali e provinciali del
lavoro
Agli Ispettorati regionali e provinciali del
lavoro
All'Ufficio speciale collocamento lavoratori
dello Spettacolo
Ai Centri di emigrazione
Alla Segreteria del Consiglio di
Amministrazione
LORO SEDI
All'INPS Direzione Generale
ROMA EUR
e, per conoscenza,
Al Gabinetto dell'On. Ministro
Alla Segreteria particolare dell'On.
Ministro
Alle Segreterie particolari degli On.li
Sottosegretari di Stato
SEDE
Oggetto: Articolo 1, decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863. Contratti di solidarieta'.
L'articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 1984, n.
726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali, intende agevolare, attraverso l'introduzione della
nuova figura del contratto di solidarieta', il mantenimento dei posti
di lavoro.
E' evidente che la normativa di cui trattasi deve essere
interpretata tenendo ben presente che la sua finalita' e' quella di
contrastare le riduzioni dei livelli occupazionali e contenere il
fenomeno della disoccupazione, nella linea tracciata dai protocolli
d'intesa governo-parti sociali del 22 gennaio 1983 e del 14 febbraio
1984.
In questa sede ci si limita a diramare - anche a seguito di
quesiti specifici posti ed al fine di dare uniformita' all'azione
amministrativa - istruzioni in ordine agli aspetti di maggior rilievo
sui contratti previsti dall'articolo 1 della legge 863/1984.
L'articolo sopra citato appresta uno strumento per
agevolare nelle imprese con eccedenza di personale ed in alternativa,
totale o parziale alla Cassa integrazione a zero ore o ai
licenziamenti collettivi - la stipula di contratti collettivi aventi
ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro e quindi, in
corrispondenza ad essi, la redistribuzione del lavoro nell'ambito
dell'organizzazione produttiva.
I contratti collettivi contemplati dalla legge sono quelli
aziendali e stipulati con i sindacati aderenti alle Confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Essi possono
riguardare tutta la organizzazione produttiva o singole unita'
produttive, tutte le categorie e qualifiche di lavoratori o parte di
essi.
Essi sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori che
rientrano nel loro campo di applicazione; non e' quindi in alcun modo
necessario a tal fine una sottoscrizione da parte dei singoli
lavoratori interessati dalla riduzione di orario.
In linea generale si deve considerare che l'uso del
contratto di solidarieta' non e' incompatibile con il ricorso alla
Cassa integrazione guadagni, trattandosi di istituti che hanno una
differente funzione immediata. In altri termini non si potra'
escludere, da un lato, che l'azienda per alcune unita' produttive
faccia ricorso alla Cassa integrazione e per altre a contratti di
solidarieta', e, dall'altro, che l'azienda si trovi costretta a
chiedere l'intervento della Cassa integrazione per gli stessi
lavoratori interessati dal contratto di solidarieta'.
Passando all'esame di merito delle singole norme di cui
all'articolo 1, in relazione anche ai quesiti posti e' da ritenere
che i contratti collettivi aziendali, nel momento in cui stabiliscono
una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, del tutto o
in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale
anche attraverso un piu' razionale impiego, debbano prevedere i
parametri di riproporzionamento degli elementi retributivi, ivi
compresi quelli indiretti e differiti, in relazione alla suddetta
riduzione di orario.
Circa la disposizione contenuta nel secondo comma,
introdotta in sede di conversione, la quale stabilisce che
l'ammontare del trattamento di integrazione salariale sia ridotto "in
corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale", si conferma che
esso deve essere interpretato secondo quanto gia' chiarito con la
circ. n. 86122 del 16 gennaio 1985 di questo Ministero, in cui si
precisa che tale riduzione non opera "a fronte di incrementi, secondo
la normale dinamica di istituti contrattuali esistenti alla data di
entrata in vigore della legge, anche se abbiano effetto posticipato,
quali ad esempio terzi elementi, premi di produzione aziendali
connessi a parametri obiettivi prestabiliti di produttivita' e quote
accantonate "e come pertanto in questo caso" la quota percentuale di
intervento a carico della Cassa integrazione guadagni rimanga
invariata".
Per quel che riguarda il parere dell'Ufficio regionale
sulla sussistenza della finalizzazione della riduzione di orario al
riassorbimento totale o parziale della eccedenza di personale, la
domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale
dovra' essere corredata da un elenco nominativo dei lavoratori cui si
applica la riduzione di orario e dovranno essere seguite le stesse
procedure previste attualmente in materia di CIG straordinaria.
Anche a prescindere dalla fissazione del termine, peraltro
non perentorio, di trenta giorni, sussiste comunque la necessita' di
rendere il parere in termini brevi; saranno gli stessi Uffici
regionali che dovranno decidere se chiedere o meno un accertamento di
carattere tecnico all'Ispettorato del lavoro; il tutto, peraltro, da
effettuarsi - e' il caso di insistervi - con sollecitudine.
Dal quarto comma risulta chiaro che, ai fini pensionistici,
il periodo di vigenza di contratti di solidarieta' viene
integralmente recuperato dai lavoratori interessati attraverso un
contributo figurativo a carico della Cassa integrazione guadagni
commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della
riduzione di orario.
Quanto, infine, alla determinazione della misura della
integrazione da riconoscere ai lavoratori in caso di riduzione di
orario per effetto del contratto di solidarieta', e' da escludere che
in proposito possa ritenersi applicabile il limite massimo vigente
per gli interventi straordinari, di cui alla legge n. 427 del 1980.
Infatti le norme contenute nel secondo comma regolano
compiutamente i criteri di determinazione dell'ammontare del
trattamento di integrazione salariale spettante nell'ipotesi della
riduzione di orario stabilita nel contratto di solidarieta',
cosicche' non configurandosi in materia alcuna carenza di previsione
normativa non e' dato fare ricorso all'applicazione della legge n.
427/1980 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo in esame.
IL MINISTRO
f.to De Michelis
=====================================================================
ALLEGATO 2
Elenco di lavoratori dipendenti dalla ditta per i quali si applica un
contratto collettivo aziendale di solidarieta', stipulato ai sensi
del primo comma dell'art. 1 del D.L. 30.10.1984 n. 726, convertito
nella legge 19.12.84, n. 863 - ... omissis ...
Circolare 89 del 14 aprile 1986
ALL.1
OGGETTO: LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41. ART.26: INTEGRAZIONI
SALARIALI, ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE E RIPOSI
DONATORI DI SANGUE; ESCLUSIONI. ART.8: LAVORATORI IN
GODIMENTO DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI IMPIEGATI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE.
ISTRUZIONI CONTABILI - VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI.
LA LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 (LEGGE FINANZIARIA 1986)
(1), PREVEDE, TRA L' ALTRO, ALL'ART. 26, CHE, PER I PERIODI
SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL 1' GENNAIO 1986, LE
SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI A TITOLO DI INTEGRAZIONE SALARIALE,
NONCHE' QUELLE CORRISPOSTE A TITOLO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI SOSTITUTIVE DELLA RETRIBUZIONE, CHE DANNO LUOGO A
TRATTAMENTO DA COMMISURARE AD UNA PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE NON
INFERIORE ALL'80 PER CENTO, SONO RIDOTTE IN MISURA PARI ALL'IMPORTO
DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVISTE A CARICO DEGLI APPRENDISTI ALLE
LETTERE A) E B) DELL'ART. 21 DELLA STESSA LEGGE.
TENUTO CONTO DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 21 SU CITATO, LA
RIDUZIONE DA OPERARE E' PARI AL 5% DELL'IMPORTO CHE DEVE ESSERE
CORRISPOSTO AI TITOLI SUDDETTI.
SECONDO LO STESSO ART. 26 LA RIDUZIONE NON SI APPLICA AI
TRATTAMENTI DI MALATTIA E DI MATERNITA', NONCHE' ALL'INDENNITA' DI
RICHIAMO ALLE ARMI.
INOLTRE L'ART. 8 DELLA STESSA LEGGE MODIFICA IL TRATTAMENTO
ECONOMICO COMPLESSIVO SPETTANTE AI LAVORATORI CHE FRUISCONO
DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E CHE
SIANO UTILIZZATI - IN BASE ALLA NORMATIVA STABILITA DAL PRIMO COMMA
DELL'ART. 1 BIS DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 1981, N. 244, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24 LUGLIO 1981, N. 390 (2) - IN
ATTIVITA' PER OPERE O SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', OVVERO, QUALI
ISTRUTTORI, PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE D'INTESA CON
LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE. A TALI LAVORATORI E'
DOVUTA, A CARICO DELLE STESSE AMMINISTRAZIONI, UNA SOMMA PARI ALLA
DIFFERENZA TRA L'IMPORTO CORRISPOSTO DALL'ISTITUTO A TITOLO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE ED IL SALARIO O STIPENDIO CHE SAREBBE STATO
PERCEPITO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO E, COMUNQUE, NON
SUPERIORE A QUELLO DEI LAVORATORI CHE NELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
INTERESSATA SVOLGONO PARI MANSIONI.
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME PREDETTE SI FORNISCONO, DI
SEGUITO, ALCUNE PRECISAZIONI E LE ISTRUZIONI OPERATIVE CHE, PER
L'ART. 26, RIGUARDANO LE INTEGRAZIONI SALARIALI, L'ASSEGNO PER
CONGEDO MATRIMONIALE ED I RIPOSI PER I DONATORI DI SANGUE.
1) INTEGRAZIONI SALARIALI
1.1. COME SI EVINCE DAL DETTATO LEGISLATIVO, LE
INTEGRAZIONI SALARIALI, IN QUANTO RICHIAMATE ESPRESSAMENTE, SONO
SOGGETTE ALLA RIDUZIONE DEL 5 PER CENTO IN OGNI LORO SPECIE; DIFATTI,
IL CRITERIO DISCRIMINANTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE O MENO DELLA
RIDUZIONE, BASATO SULLA COMMISURAZIONE DEL TRATTAMENTO AD UNA
PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE NON INFERIORE ALL'80 PER CENTO,
ATTIENE ALLE ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
SOSTITUTIVE DELLA RETRIBUZIONE.
LA RIDUZIONE IN QUESTIONE VA, QUINDI, ESEGUITA SULLE SOMME
DA CORRISPONDERE A TITOLO DI PRESTAZIONI DELLA CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI, SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE.
IN PARTICOLARE, PER QUESTE ULTIME PRESTAZIONI, SI EVIDENZIA
CHE, OVE LE STESSE SIANO PARI ALL'IMPORTO MASSIMO STABILITO DALLA
LEGGE 13 AGOSTO 1980, N. 427 (3) LA RIDUZIONE OPERERA' SU DETTO
IMPORTO.
SI PRECISA, INOLTRE, CHE LA RIDUZIONE DOVRA' RIGUARDARE
ANCHE LE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE DA CORRISPONDERE IN
BASE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863 (CONTRATTI DI
SOLIDARIETA') (4).
SI FA, INFINE, PRESENTE CHE IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
DOVUTO DAI DATORI DI LAVORO, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN
VIGORE, SARA' CALCOLATO SULL'IMPORTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI AL
NETTO DELLA RIDUZIONE IN DISCORSO.
1.2. NATURALMENTE IL DATORE DI LAVORO, NEI CASI DI
PAGAMENTO AI LAVORATORI DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI SPETTANTI,
INDICHERA' SUL MOD. DM 10/M DI COMPETENZA, TRA LE PARTITE A CREDITO,
L'IMPORTO RELATIVO A DETTE PRESTAZIONI AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5
PER CENTO.
1.3. PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI IN ARGOMENTO,
RELATIVE A PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL 1'
GENNAIO 1986, CHE SIANO GIA' STATE CORRISPOSTE SECONDO LA PREVIGENTE
NORMATIVA E CONGUAGLIATE, I DATORI DI LAVORO DOVRANNO IMMEDIATAMENTE
PROVVEDERE AL RECUPERO DI QUANTO EROGATO IN PIU' RISPETTO A QUANTO
DOVUTO SECONDO LA NUOVA NORMATIVA E A VERSARE IL RELATIVO IMPORTO
ALL'ISTITUTO IN OCCASIONE DELLA SUCCESSIVA PRIMA DENUNCIA
CONTRIBUTIVA DI MOD. DM 10/M, INDICANDOLO IN UN RIGO IN BIANCO DEL
QUADRO "C", SUCCESSIVO AL RIGO 24.
DETTO IMPORTO DOVRA' ESSERE PRECEDUTO DALLA DIZIONE
"RECUPERO RID. INT. SAL. EX ART. 26 L. N. 41/86" E DAL CODICE
APPRESSO SPECIFICATO, A SECONDA DELL' IPOTESI CHE RICORRE, DA
RIPORTARE NELL'APPOSITA CASELLA "COD":
M. 117 SE TRATTASI DI INT. SAL. ORD. EX L. N. 164/75 O L. N.
427/75;
M. 118 SE TRATTASI DI INT. SAL. STRAORD. NON ASSOGGETTATE AL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.
675/77;
M. 119 SE TRATTASI DI INT. SAL. STRAORDINARIE CON CONTRIBUTO
ADDIZIONALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
LE DIFFERENZE IN MENO RISPETTO ALLE SOMME GIA' VERSATE A
TITOLO DI CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX L. N. 164/75 O L. N. 427/75,
RISULTANTI A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI
GIA' CORRISPOSTE PER I PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN
CORSO AL 1' GENNAIO 1986, SARANNO ESPOSTE A PROPRIO CREDITO DAL
DATORE DI LAVORO SUL MOD. DM 10/M CON IL QUALE SONO EFFETTUATI I
VERSAMENTI DELLE QUOTE DI INTEGRAZIONI SALARIALI RECUPERATE, SUL
PRIMO RIGO IN BIANCO DEL QUADRO "D", PRECEDUTO DALLA DIZIONE
"RECUPERO CONTR. ADD." E DAL CODICE "S187", IN CASO DI INTEGRAZIONI
SALARIALI ORDINARIE, O DAL CODICE "S188", IN CASO DI INTEGRAZIONI
SALARIALI STRAORDINARIE, DA APPORRE NELLA CASELLA "COD".
1.4. PER I PAGAMENTI DIRETTI DELLE PRESTAZIONI, DA PARTE
DELL'ISTITUTO, OVE SIANO STATE EFFETTUATE CORRESPONSIONI DELLE
INTEGRAZIONI PER PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL
1' GENNAIO 1986, LE SEDI EFFETTUERANNO I RECUPERI, RELATIVI ALLA
RIDUZIONE DEL 5% DEGLI IMPORTI PAGATI, IN OCCASIONE DEL SUCCESSIVO
PAGAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI INTERESSATI.
QUALORA IL PAGAMENTO DIRETTO RISULTI NEL FRATTEMPO CESSATO
LE SEDI PROVVEDERANNO A RICHIEDERE AGLI INTERESSATI IN RESTITUZIONE
DELLE SOMME CORRISPONDENTI ALLA RIDUZIONE DEGLI IMPORTI EROGATI.
1.5. OVVIAMENTE, A DECORRERE DAL 1' GENNAIO 1986, ANCHE
ALLE SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI AGRICOLI A TITOLO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE AGRICOLA DOVRA' ESSERE APPLICATA LA RIDUZIONE
NELLA MISURA DEL CINQUE PER CENTO.
PER LE PRESTAZIONI AVENTI DECORRENZA DAL 1' GENNAIO 1986 E
PER LE QUALI SI SIA GIA' PROVVEDUTO AL RELATIVO PAGAMENTO, LE SEDI
PROCEDERANNO, IN OGNI MODO, AL RECUPERO DI QUANTO DOVUTO DAI
LAVORATORI INTERESSATI.
2) ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
2.1. LA RIDUZIONE IN QUESTIONE DEVE ESSERE APPLICATA ALLE
SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
AI SENSI DEI C.C.N. DEL 31 MAGGIO 1941 E DEL 1' NOVEMBRE 1942, N.
2908 CONTENENTI RISPETTIVAMENTE PROVVIDENZE A CARATTERE DEMOGRAFICO A
FAVORE DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA E DEL PERSONALE DI BASSA FORZA
DELL'ARMAMENTO LIBERO.
LA RIDUZIONE VA OPERATA ANCHE SULL'ASSEGNO IN PAROLA DA
EROGARE, AI SENSI DEI CITATI CONTRATTI COLLETTIVI:
- AI DISOCCUPATI;
- AI DIPENDENTI CHE - FERMA RESTANDO L'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI
LAVORO - NON SIANO IN SERVIZIO PER UN GIUSTIFICATO MOTIVO
(MALATTIA, SOSPENSIONE DAL LAVORO, RICHIAMO ALLE ARMI, ECC.);
- ALL'OPERAIO O ALL'ARRUOLATO CHE SI DIMETTANO PER CONTRARRE
MATRIMONIO.
LA NUOVA DISCIPLINA RIGUARDA GLI ASSEGNI DA CORRISPONDERE
PER I PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL 1' GENNAIO
1986 E, CIOE', DAL 30 DICEMBRE 1985.
QUALORA IL PERIODO DI CONGEDO MATRIMONIALE, PER IL QUALE
SPETTI L'ASSEGNO, CADA A CAVALLO DELLA CITATA DATA DEL 30 DICEMBRE
1985, LA RIDUZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SOLO SULLA PARTE DI
ASSEGNO RELATIVA AI GIORNI DAL 30 DICEMBRE 1985 IN POI (AD ESEMPIO SE
IL PERIODO DI CONGEDO VA DAL 27 DICEMBRE 1985 AL 3 GENNAIO 1986 LA
RIDUZIONE DEVE ESSERE OPERATA SU UN IMPORTO PARI A 5 GIORNI).
2.2. NEI CASI DI ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI
LAVORO DELL'ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE, LO STESSO DATORE DI
LAVORO IN OCCASIONE DEL CONGUAGLIO DELLA PRESTAZIONE IN DISCORSO
INDICHERA' A CREDITO, SUL MOD. DM 10/M, L'IMPORTO RELATIVO AL NETTO
DELLA RIDUZIONE DEL 5 PER CENTO.
2.3. PER QUANTO RIGUARDA GLI ASSEGNI IN ARGOMENTO, RELATIVI
A PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL 1' GENNAIO
1986, CHE SIANO GIA' STATI EROGATI SECONDO LA PREVIGENTE NORMATIVA E
CONGUAGLIATI, I DATORI DI LAVORO DOVRANNO IMMEDIATAMENTE PROVVEDERE
AL RECUPERO DI QUANTO CORRISPOSTO IN PIU' RISPETTO A QUANTO DOVUTO
SECONDO LA NUOVA NORMATIVA E A VERSARE IL RELATIVO IMPORTO
ALL'ISTITUTO IN OCCASIONE DELLA SUCCESSIVA PRIMA DENUNCIA
CONTRIBUTIVA DI MOD. DM 10/M, INDICANDOLO IN UN RIGO BIANCO DEL
QUADRO "C" SUCCESSIVO AL RIGO 24.
DETTO IMPORTO DOVRA' ESSERE PRECEDUTO DALLA DIZIONE
"RECUPERO A.C.M. L. N. 41/86" E DAL CODICE "M 120" DA APPORRE NELLA
CASELLA "COD".
NATURALMENTE LE SEDI PROVVEDERANNO AL RECUPERO, SECONDO LE
CONSUETE MODALITA', DEGLI IMPORTI INDEBITI DEGLI ASSEGNI DA LORO
DIRETTAMENTE CORRISPOSTI.
3) RIPOSI DONATORI DI SANGUE
3.1. L'ART. 26 IN ESAME ESPLICA LA SUA EFFICACIA ANCHE NEI
CONFRONTI DELLE "RETRIBUZIONI" NORMALMENTE INSERITE NELLE PRESTAZIONI
"PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI", CORRISPOSTE AI SENSI DELLA LEGGE 13
LUGLIO 1967, N. 584 (DONATORI DI SANGUE), CHE L'ISTITUTO E' TENUTO A
RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO.
3.2. NELL'IPOTESI IN CUI DI DATORI DI LAVORO OPERINO CON IL
SISTEMA DEL CONGUAGLIO CON I CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ISTITUTO (LEGGE 29
FEBBRAIO 1980, N. 33 IN ATTI UFFICIALI PAG. 284) LA RETRIBUZIONE,
RIDOTTA IN MISURA PARI ALLA APPLICAZIONE DELLA PREVISTA ALIQUOTA
CITATA IN PREMESSA, CONTINUERA' AD ESSERE ESPOSTA CON LE CONSUETE
MODALITA'.
NEI CASI IN CUI L'ISTITUTO PROVVEDA DIRETTAMENTE AL
RIMBORSO DELLA RETRIBUZIONE ANTICIPATA DAL DATORE DI LAVORO NON
TENUTO ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. DM 10/M, LA RIDUZIONE PREVISTA
SECONDO IL SUESPOSTO CRITERIO SARA' DIRETTAMENTE OPERATA DALL'AZIENDA
CHE ESPORRA' I DATI AL NETTO DELLA RIDUZIONE STESSA SULLA APPOSITA
DOMANDA DI RIMBORSO E SUL RELATIVO ELENCO PRESENTATO ALLA SEDE
COMPETENTE.
AD OGNI BUON FINE SI DISPONE CHE SULLA GIA' MENZIONATA
DOMANDA DI RIMBORSO, COMPILATA IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO 4 DELLA
CIRCOLARE N. 134367 A.G.O. - N. 595 RG. - N. 19837 O. - N. 225 B/25
DEL 5 FEBBRAIO 1981 (5), IL DATORE DI LAVORO PROVVEDA AD INTEGRARE IL
SECONDO PERIODO DELLA DOMANDA MEDESIMA CHE DOVRA' QUINDI ESSERE COSI'
FORMULATO:
"DICHIARA, ALTRESI', SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CHE
LA RETRIBUZIONE EROGATA AI SINGOLI DIPENDENTI E' STATA DETERMINATA IN
CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 4 DEL D.M. 8 APRILE 1968 ED
APPLICANDO LA RIDUZIONE PREVISTA DALL'ART. 26 DELLA L. 28 FEBBRAIO
1986, N. 41".
IN OCCASIONE DELLE PROSSIME RISTAMPE A LIVELLO LOCALE, LE
SEDI PROVVEDERANNO A MODIFICARE IN TAL SENSO IL TESTO DEL RICHIAMATO
ALLEGATO 4.
3.3. POICHE', COME PRECISATO A PROPOSITO DELLE PRESTAZIONI
SOPRA ILLUSTRATE, LA RIDUZIONE DI CUI TRATTASI VA APPLICATA A FAR
TEMPO DAI PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL 1'
GENNAIO 1986, PER LE "RETRIBUZIONI" GIA' POSTE A CONGUAGLIO, I DATORI
DI LAVORO DOVRANNO IMMEDIATAMENTE PROVVEDERE AL RECUPERO DELLE SOMME
INDEBITE ED A VERSARE IL RELATIVO IMPORTO ALL'ISTITUTO IN OCCASIONE
DELLA SUCCESSIVA PRIMA DENUNCIA CONTRIBUTIVA DI MOD. DM 10/M,
INDICANDOLO IN UN RIGO IN BIANCO DEL QUADRO "C" SUCCESSIVO AL RIGO
24, PRECEDUTO DALLA DIZIONE"REC. DONATORI SANGUE L. N. 41/86" E DAL
CODICE "M 121" DA APPORRE NELLA CASELLA "COD".
NEL CASO DI RIMBORSO DIRETTO AI DATORI DI LAVORO DELLE
"RETRIBUZIONI" DA QUESTI EROGATE, IL MAGGIOR IMPORTO RIMBORSATO ALLE
AZIENDE DOVRA' ESSERE RICHIESTO ALLE AZIENDE MEDESIME CUMULATIVAMENTE
FACENDO RIFERIMENTO ALLE DOMANDE E AI RELATIVI ELENCHI PRESENTATI.
* * *
E' OVVIO CHE IL DATORE DI LAVORO, NEI CASI IN CUI SI TROVI
NELL'IMPOSSIBILITA' DI PROVVEDERE AL RECUPERO DELLE SOMME INDEBITE,
RELATIVE ALLE PRESTAZIONI TRATTATE AI PRECEDENTI PUNTI 1, 2 E 3 NEI
CONFRONTI DEI LAVORATORI INTERESSATI (AD ESEMPIO: PER CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO), DOVRA' SEGNALARE TALE CIRCOSTANZA ALLA
COMPETENTE SEDE DELL'ISTITUTO CHE PROCEDERA' AI CONSEGUENTI
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI STESSI.
4) PRESTAZIONI NON SOGGETTE A RIDUZIONE
L'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE N. 41 STABILISCE, COME SOPRA
ACCENNATO, CHE LA RIDUZIONE IN QUESTIONE NON SI APPLICA AI
TRATTAMENTI DI MALATTIA E DI MATERNITA'.
AL RIGUARDO SI RITIENE DI DOVER PRECISARE CHE IN TALE
PREVISIONE VANNO ANNOVERATE ANCHE LE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER TBC.,
PER EFFETTO DEL RINVIO OPERATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 14 DICEMBRE
1970, N. 1088 (6), NONCHE' QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE 9 DICEMBRE
1977, N. 903 (7), PER I RIPOSI GIORNALIERI (C.D. PER "ALLATTAMENTO")
PREVISTI IN FAVORE DELLE LAVORATRICI MADRI ENTRO IL PRIMO ANNO DI
VITA DEL BAMBINO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204
"TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI" (8).
5) LAVORATORI IN CIG STRAORDINARIA UTILIZZATI IN OPERE O SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA'
LA PREVISIONE NORMATIVA DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 28
FEBBRAIO 1986, N. 41, INTEGRA LA VIGENTE DISCIPLINA, STABILITA DALLA
LEGGE N. 390/81 E N. 18/84 (V. CIRCOLARE N. 6389 G.S. DEL 18 NOVEMBRE
1982 IN ATTI UFFICIALI, PAG. 3371 E MESSAGGIO T.P. N. 03107 DEL 9
DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN
ATTIVITA' PER OPERE O SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', OVVERO, QUALI
ISTRUTTORI, PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE D'INTESA CON
LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE.
PER L'ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA LE PREDETTE
AMMINISTRAZIONI POTRANNO TROVARSI NELLA NECESSITA' DI ACQUISIRE
DALL'ISTITUTO ATTESTATI INERENTI L'ENTITA' DEL TRATTAMENTO
D'INTEGRAZIONE SALARIALE CORRISPOSTO AI SINGOLI LAVORATORI IMPIEGATI
DALLE STESSE AMMINISTRAZIONI.
LE SEDI, QUINDI, PROVVEDERANNO A TALE ADEMPIMENTO
AVVALENDOSI DELLE PROCEDURE VIGENTI NONCHE' DELLE SPECIFICHE
ISTRUZIONI STABILITE NELLA CIRCOLARE SOPRA CITATA.
6) ISTRUZIONI CONTABILI
6.1. INTEGRAZIONI SALARIALI
6.1.A) SISTEMAZIONE EFFETTUATA TRAMITE MOD. DM 10/M
LE SOMME RECUPERATE A TITOLO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
ORDINARIA E STRAORDINARIA ED INDICATE NEL QUADRO "C" DEL MOD. DM 10/M
CON I CODICI M 117, M 118, M 119, SARANNO IMPUTATE IN SEDE DI
RIPARTIZIONE CONTABILE A SECONDA DEL TIPO DI INTEGRAZIONE E DEL
SETTORE DI APPARTENENZA, AI CONTI CIR 24/30, CER 24/30, CES 24/30,
CET 24/30 E CIS 24/30.
IN PARTICOLARE, PER QUANTO RIGUARDA IL RECUPERO DELLA
INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA NON SOGGETTA A CONTRIBUTO
ADDIZIONALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO BENSI' DEL FONDO PER LA
MOBILITA' DELLA MANODOPERA, IL CUI IMPORTO E' STATO CONTRASSEGNATO
DAL CODICE "M 118", IL PROGRAMMA PROVVEDERA' A CALCOLARE IL RELATIVO
CONTRIBUTO ADDIZIONALE E AD IMPUTARLO IN DARE DEL CONTO CIR 22/08 ED
IN AVER DEL CONTO CIR 00/08. INOLTRE, LO STESSO PROGRAMMA, INSERIRA'
IN APPOSITA LISTA LE AZIENDE, E IL RELATIVO IMPORTO, PER LE QUALI E'
STATA ESEGUITA LA SUDDETTA OPERAZIONE DI STORNO.
LE SOMME CHIESTE A RIMBORSO DAI DATORI DI LAVORO A TITOLO
DI CONTRIBUTI ADDIZIONALI A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DELLE
INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE CORRISPOSTE, ED EVIDENZIATI SUL MOD.
DM 10/M CON IL CODICE "S 187" SARANNO IMPUTATE DAL PROGRAMMA DI
RIPARTIZIONE CONTABILE, A SECONDA DEL SETTORE DI APPARTENENZA, AL
CONTO GIA' ESISTENTE, CIR 34/00, ED AI CONTI CER 34/00, CES 34/00 E
CET 34/00 CHE VENGONO, CON LA OCCASIONE, RESI MOVIMENTABILI DA PARTE
DELLE SEDI (V. ALL. 1).
LE SOMME INVECE, CHIESTE A RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO
ADDIZIONALE SULLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE, EVIDENZIATE
CON IL CODICE "S 188", SARANNO IMPUTATE AL CONTO DI NUOVA ISTITUZIONE
CIS 34/00 (V. ALL. 1).
6.1.B) SISTEMAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE DIRETTAMENTE.
NESSUNA CONTABILIZZAZIONE DEL RECUPERO DOVRA' ESSERE
EFFETTUATA NEI CASI DI COMPENSAZIONE DEL RECUPERO STESSO IN OCCASIONE
DI SUCCESSIVI PAGAMENTI DIRETTI.
NEL CASO IN CUI IL PAGAMENTO DIRETTO RISULTI CESSATO, LE
SOMME DOVUTE DAGLI INTERESSATI DOVRANNO ESSERE CONTABILIZZATE AGLI
STESSI CONTI DI CUI AL PUNTO 6.1.A).
PER QUANTO RIGUARDA GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI ADDIZIONALE
DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO O DA PORTARE IN DETRAZIONE DEI
CONTRIBUTI ADDIZIONALE A CARICO DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA
MANODOPERA, VALGONO LE STESSE OPERAZIONI CONTABILI DESCRITTE AL
PRECEDENTE PUNTO 1.6.A).
6.2. INTEGRAZIONE SALARIALE AGRICOLA
NEL CASO IN CUI SIA IN CORSO IL PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI, IL RECUPERO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO DIRETTAMENTE
SULL'IMPORTO DA CORRISPONDERE. IN TALE CASO NON E' NECESSARIO
EFFETTUARE ALCUNA CONTABILIZZAZIONE DEL RECUPERO EFFETTUATO.
NEL CASO, INVECE, NON RISULTINO LIQUIDAZIONI IN CORSO DI
PAGAMENTO, LE SOMME DOVUTE DAGLI INTERESSATI DOVRANNO ESSERE
CONTABILIZZATE AL CONTO CSR 24/30.
6.3. ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
LE SOMME RECUPERATE AL TITOLO DI CUI SOPRA ED EVIDENZIATE
SUL MOD. DM 10/M CON IL CODICE M 120 SARANNO IMPUTATE IN SEDE DI
RIPARTIZIONE CONTABILE AL CONTO GIA' ESISTENTE AFR 24/30. LO STESSO
CONTO DOVRA' ESSERE INTERESSATO NEL CASO DI RECUPERO DI ASSEGNI
CORRISPOSTI DIRETTAMENTE DA PARTE DELLE SEDI.
6.4. RIPOSI DONATORI DI SANGUE
LE SOMME RECUPERATE PER IL TITOLO DI CUI SOPRA E INDICATE
DAL DATORE DI LAVORO CON IL CODICE "M 121", AFFLUIRANNO IN SEDE DI
RIPARTIZIONE CONTABILE AL CONTO GIA' ESISTENTE IMR 24/36.
IN CASO DI PAGAMENTO DIRETTO, LE SOMME DA RECUPERARE
DOVRANNO ESSERE IMPUTATE ALLO STESSO CONTO.
* * *
PER TUTTE LE OPERAZIONI DI REGOLARIZZAZIONE CONTENUTE NELLA
PRESENTE CIRCOLARE LE SEDI AVRANNO CURA DI VERIFICARE, IN OCCASIONE
DI ACCESSI ISPETTIVI, O COMUNQUE DI CONTROLLO SUGLI ADEMPIMENTI DELLE
AZIENDE LA REGOLARITA' DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLE AZIENDE
STESSE.
* * *
LE SEDI SONO INVITATE A DIFFONDERE, CON IMMEDIATEZZA,
TRAMITE GLI ABITUALI CANALI DI INFORMAZIONE LOCALI ED A PORTARE
COMUNQUE A CONOSCENZA, SEMPRE CON IMMEDIATEZZA, DELLE ASSOCIAZIONI
DEGLI IMPRENDITORI, DEI CONSULENTI DEL LAVORO, DELLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI E DEGLI ENTI DI PATRONATO IL CONTENUTO DELLE PRESENTI
ISTRUZIONI RIGUARDANTI L'ART. 26 DELLA LEGGE IN QUESTIONE.
LE SEDI, INFINE, PROVVEDERANNO AD INVIARE, CON OGNI
POSSIBILE URGENZA, UNA CIRCOLARE AI DATORI DI LAVORO CONTENENTE LE
PREDETTE ISTRUZIONI.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
-----------------------
(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1986, PAG. 337.
(2) V. "ATTI UFFICIALI" 1981, PAG. 1562.
(3) V. "ATTI UFFICIALI" 1980, PAG. 2194.
(4) V. "ATTI UFFICIALI" 1984, PAG. 3603.
(5) V. "ATTI UFFICIALI" 1981, PAG. 294.
(6) V. "ATTI UFFICIALI" 1971, PAG. 162.
(7) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1924.
(8) V. "ATTI UFFICIALI" 1972, PAG. 73.
=====================================================================
N.B.: Con msg. n. 1256 del 16.05.86 sono state fornite le seguenti
precisazioni ad integrazione della circolare sopra riportata:
"Con la circolare n. 945 G.S., n. 19 PMMC e n. 390 B, in
corso di stampa, trasmessa con messaggio T.P. n. 00668 del 16.04.86,
sono state impartite prime istruzioni per l'applicazione dell'art. 8
della legge 28.02.86, n. 41.
In ordine agli effetti della norma in questione si precisa
che il 2' comma dell'art. 1 - bis del D.L. 28.05.81, n. 244,
convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e'
sostituito dal disposto dell'art. 8 in esame che non fa piu'
menzione, per i lavoratori cassaintegrati utilizzati in opere o
servizi di pubblica utilita', dell'elevazione della misura
dell'integrazione salariale al 90%.
Conseguentemente, per effetto della suddetta sostituzione,
il trattamento straordinario di integrazione salariale da
corrispondere a detti lavoratori e' quello risultante dalla normale
misura vigente per le integrazioni salariali straordinarie.
La norma in questione e' entrata in vigore il 28 febbraio
1986 e date le norme vigenti che riferiscono le integrazioni
salariali a periodi settimanali, trova applicazione dalla settimana
successiva a quella in corso alla data del 28 febbraio sopra citata.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
=====================================================================
ALLEGATO
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI (ALLEGATO DI CUI ALLA LETTERA-CIRCOLARE
N. 97 I.B. - N. 398 D.S.E.AD. DEL 30 DICEMBRE 1976) ... OMISSIS ...
Circolare 71 del 27 marzo 1986
OGGETTO: LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N.863 - LAVORATORI ASSUNTI CON
CONTRATTO C.D. DI SOLIDARIETA' O CONTRATTO DI FORMAZIONE E
LAVORO. TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON DELIBERA N.35 DEL
07.03.86, CONFORMEMENTE AL PARERE ESPRESSO DAL COMITATO SPECIALE
DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA E DALLA
COMMISSIONE CENTRALE DELL'EDILIZIA HA, TRA L'ALTRO, STABILITO CHE I
TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI SONO EROGABILI, QUALORA NE
RICORRANO I PRESUPPOSTI, CON L'OSSERVANZA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE
E DI DECADENZA E SECONDO LA NORMATIVA PROPRIA DEL SETTORE E DELLA
CATEGORIA DI APPARTENENZA, ANCHE A FAVORE DEI LAVORATORI DI ETA'
COMPRESA TRA I 15 E 29 ANNI CHE ABBIANO STIPULATO, CON APPLICAZIONE
DEL PREVISTO REGIME CONTRIBUTIVO RELATIVO ALL'APPRENDISTATO,
CONTRATTI DI SOLIDARIETA' O DI FORMAZIONE E LAVORO AI SENSI DELLA
LEGGE 19.12.84, N.863 (1).
IN PROPOSITO IL CONSIGLIO HA PRESO ATTO DELL'AVVISO
ESPRESSO DAI MINISTERI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DEL
TESORO SECONDO CUI IL RICHIAMO ALLA NORMATIVA DELL'APPRENDISTATO, PER
QUANTO RIGUARDA L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL DATORE DI
LAVORO, SI CONFIGURA COME UN INCENTIVO DIRETTO A FAVORIRE
L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI.
PERTANTO, I LAVORATORI ANZIDETTI POSSONO ESSERE AMMESSI A
FRUIRE DELL'INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI SEMPRECHE',
IN RELAZIONE AL PECULIARE CONTRATTO DI LAVORO DI CUI AGLI ARTT. 2 E 3
SOPRACITATI, RICORRANO I PRESUPPOSTI DELL'INTERVENTO STESSO AVUTO
RIGUARDO, IN PARTICOLARE, ALLA CAUSALE DENUNCIATA.
A TAL FINE PER I LAVORATORI IN QUESTIONE DEVE ESSERE
PRESENTATA UNA SPECIFICA RICHIESTA, DI AUTORIZZAZIONE O DI PROROGA
DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, DI MOD. I.G.I. 15 SUL
QUALE, NEL RIQUADRO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI DELLA DITTA, DOVRANNO
ESSERE FORNITE LE NOTIZIE UTILI ALLA DEFINIZIONE DELLA RICHIESTA,
SPECIFICANDO, SE TRATTASI DI LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI
SOLIDARIETA', LA DATA DI DEPOSITO DEL RELATIVO CONTRATTO PRESSO
L'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO (ART. 2, CO. 7) OVVERO, NEL CASO
DI LAVORATORI ASSUNTI CON QUELLO DI FORMAZIONE E LAVORO, LA DATA DI
NOTIFICA DEL CONTRATTO ALL'ISPETTORATO PREDETTO (ART. 3, CO. 3).
INOLTRE, PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E
LAVORO, DOVRANNO ESSERE EVIDENZIATI LA DURATA DEL CONTRATTO, IL
NUMERO DELLE ORE DESTINATE AL SOLO ADDESTRAMENTO TEORICO PREVISTO PER
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL PROGETTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
REGIONALE PER L'IMPIEGO O DAL MINISTERO DEL LAVORO OVVERO CONCORDATO
DALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI ADERENTI ALLE CONFEDERAZIONI
MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE.
L'ORGANO DELIBERANTE POTRA', QUINDI, ADOTTARE UNA MOTIVATA
DELIBERAZIONE SULLA BASE DI OPPORTUNE VALUTAZIONI IN MERITO ALLA
COMPATIBILITA' DELLA CAUSALE DENUNCIATA CON LA SITUAZIONE DEI
LAVORATORI INTERESSATI, OVE BENINTESO I DATORI DI LAVORO APPARTENGANO
ALLE CATEGORIE CUI SI APPLICA LA NORMATIVA SULLA CASSA INTEGRAZIONE
ED I LAVORATORI SIANO ASSUNTI PER QUALIFICHE CHE POSSANO FRUIRE DEI
RELATIVI INTERVENTI.
I PROVVEDIMENTI CHE VERRANNO ADOTTATI SARANNO COMUNICATI
PER OPPORTUNA CONOSCENZA ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO CUI LA LEGGE
DEMANDA LA VIGILANZA ED I CONTROLLI IN MATERIA.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1984, PAG. 3603.
Circolare 249 del 29 dicembre 1986
SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI 2732
Oggetto:
Legge 9 agosto 1986, n. 467 - norme sul calendario scolastico - Proroga della autorizzazione alla corresponsione degli assegni familiari per figli studenti di scuola media o professionale ultradiciottenni.
La Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 1986 ha
pubblicato la legge 9 agosto 1986, n. 467, concernente norme sul
calendario scolastico.
Tale legge, all'art. 1, dispone, fra l'altro, che nella
scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte,
l'anno scolastico ha inizio il 1' settembre e termina il 31 agosto.
Poiche' la proroga dell'autorizzazione alla corresponsione
degli assegni familiari per i figli a carico ultradiciottenni,
studenti di scuola media o professionale, necessaria ai fini
dell'applicazione dell'art. 4 del Testo Unico delle norme sugli
assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, scade
annualmente alla fine dell'anno scolastico, per effetto dell'entrata
in vigore della legge suddetta la proroga dell'autorizzazione
medesima scadra' d'ora in avanti il 31 agosto di ogni anno, fermo
restando che, qualora lo studente frequenti l'ultimo anno di corso,
la scadenza si avra' alla fine della prima sessione di esami e cioe'
al termine del periodo di paga in corso al 30 giugno per le scuole
medie ed al 31 luglio per le scuole di istruzione secondaria
superiore.
Pertanto la nota (1) del Mod. A.F. 43-Spec. (Stud.) dovra'
essere cosi' modificata: "La proroga scade annualmente al termine (31
agosto) dell'anno scolastico per il quale viene richiesta. Peraltro,
qualora lo studente frequenti l'ultimo anno di corso della scuola, la
validita' dell'autorizzazione cessa alla fine della prima sessione di
esami e cioe' al termine del periodo di periodo di paga in corso al
30 giugno per le scuole medie ed al 31 luglio per le scuole di
istruzione secondaria superiore".
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
Circolare 50 dell'11 marzo 1986
Oggetto:
Riversibilità della pensione di inabilità ex art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 10 gennaio 1986).
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (1)
la pensione di inabilita', reversibile ai superstiti, e' calcolata
maggiorando l'anzianita' contributiva effettivamente posseduta dal
lavoratore dipendente di un numero di settimane pari a quelle comprese tra
la data di decorrenza della pensione e la data di compimento dell'eta'
pensionabile: per i lavoratori autonomi il calcolo e' effettuato
considerando coperto di contribuzione il periodo compreso tra le date
predette.
La previsione di tale beneficio in favore degli aventi titolo alla
pensione di inabilita' fa si' che la posizione dei superstiti risulti
diversa a seconda che il dante causa, alla data del decesso, avesse
conseguito il diritto alla pensione in questione ovvero dovesse ancora
conseguirlo pur avendo presentato la relativa domanda.
Nel primo caso, infatti, i superstiti possono beneficiare, secondo le
aliquote percentuali di legge, della reversibilita' della pensione di
inabilita' conseguita dal dante causa, comprensiva della maggiorazione
convenzionale dell'anzianita' contributiva: nel secondo caso hanno titolo
alla pensione indiretta calcolata sulla base dell'anzianita' contributiva
effettivamente posseduta dal dante causa senza alcuna maggiorazione
convenzionale.
Nella generalita' dei casi l'accertamento della qualifica rivestita
dal dante causa alla data del decesso - se assicurato o pensionato per
inabilita' - non presenta problemi di sorta: ricorrono peraltro situazioni
in presenza delle quali non e' dato stabilire con assoluta certezza se
alla data del decesso - intervenuto ovviamente dopo la presentazione della
domanda di pensione di inabilita' - sussistessero o meno tutti gli
elementi costitutivi del diritto alla prestazione richiesta.
Tali situazioni sono state sottoposte all'esame del Consiglio di
Amministrazione il quale, nella seduta del 10 gennaio 1986, ha adottato
sull'argomento la deliberazione n. 2 (all. 1) per la cui esecuzione si
forniscono le seguenti istruzioni.
1) Decesso di assicurato intervenuto nel corso del mese di presentazione
della domanda di pensione di inabilita' in presenza di tutti i
requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto.
Nella fattispecie in oggetto le perplessita' derivano dal fatto che
il decesso del richiedente la pensione di inabilita' e' intervenuto
anteriormente alla data dalla quale la prestazione avrebbe avuto
decorrenza.
Al riguardo e' stato considerato che la titolarita' del diritto alla
pensione di inabilita' insorge alla data di presentazione della relativa
domanda - ovvero a quella di perfezionamento dei requisiti, se successiva
- e non alla data di decorrenza della pensione che e' fissata al primo
giorno del mese successivo a quello di acquisizione della titolarita' del
diritto.
La circostanza che l'assicurato sia deceduto senza aver maturato
alcuna rata di pensione pur avendo conseguito il diritto alla prestazione,
non costituisce pertanto, una preclusione al riconoscimento della
qualifica di pensionato per inabilita' motivo per cui ai superstiti
dell'interessato deve essere liquidata la pensione di riversibilita' e non
quella indiretta.
2) Decesso di assicurato intervenuto nel corso del mese di perfezionamento
dei requisiti per il diritto alla pensione di inabilita'.
Puo' accadere che i requisiti per il diritto alla pensione di
inabilita', non sussistenti alla data della domanda, vengano perfezionati
successivamente, in un mese diverso da quello di presentazione della
domanda.
Se il richiedente la pensione muore nel mese di perfezionamento dei
requisiti si determina una situazione del tutto analoga a quella di cui al
precedente punto 1): anche in questo caso, pertanto, ai superstiti del
richiedente la pensione di inabilita' deve essere riconosciuto il diritto
alla pensione di riversibilita'.
3) Assicurato in possesso dei requisiti contributivi e sanitari per il
diritto alla pensione di inabilita', deceduto in costanza di iscrizione
negli elenchi degli operai agricoli, dei lavoratori autonomi, negli
albi professionali ovvero di percezione di trattamenti retributivi
ovvero sostitutivi o integrativi della retribuzione.
Il caso in oggetto presenta una sostanziale diversita' rispetto a
quelli precedentemente considerati dal momento che, alla data del decesso,
risulta sussistente una causa impeditiva del riconoscimento del diritto
alla pensione di inabilita' (2): ne consegue che, nella fattispecie
considerata, il diritto alla pensione di inabilita' non puo' considerarsi
perfezionato dal lavoratore dante causa e deve conseguentemente farsi
luogo, in favore dei superstiti, alla liquidazione della pensione
indiretta e non a quella di riversibilita'.
A tale criterio, peraltro, potra' e dovra' farsi eccezione quando
risulti provata con certezza l'esistenza di fatti o circostanze che
abbiano posto il richiedente la pensione di inabilita', per l'intero
periodo compreso tra l'insorgenza dello stato di inabilita' ed il decesso,
nell'assoluta impossibilita' di rimuovere, avvalendosi della rinuncia o
della cancellazione, le cause ostative al riconoscimento del diritto a
pensione: a titolo esemplificativo si cita il caso del richiedente la
pensione di inabilita' ammesso al trattamento di cassa integrazione con
decreto emanato, con effetto retroattivo, dopo il decesso
dell'interessato; ovvero del richiedente la pensione di inabilita' colpito
da infermita' tali da comportare l'incapacita' assoluta di intendere e di
volere e, conseguentemente, di formulare l'atto di rinuncia o la richiesta
di cancellazione.
Resta fermo, in ogni caso, che la valutazione delle fattispecie che
presentassero margini di dubbio sara' demandata a questa Direzione
Generale (Servizio Prestazioni A.G.O.).
Con la presente circolare deve intendersi sciolta la riserva di cui
alla circolare n. 4396 O. del 10 aprile 1985, Parte II, punto 1.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1787.
(2) V. punto 2.4. della circ. n. 53616 A.G.O. del 3 dicembre 1984, in
"Atti ufficiali" pag. 3659.
ALLEGATO
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 10 gennaio 1986:
Reversibilita' della pensione di inabilita' ex art. 2 della legge 12
giugno 1984, n. 222.
- OMISSIS -