Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro ASDI Norme Circolari Inps CI 2009 Circolare 50 del 3 aprile 2009
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Circolare 50 del 3 aprile 2009
Oggetto:
Articolo 19ter della legge 28 Gennaio 2009, n. 2. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
SOMMARIO:
Erogazione dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
1 – PREMESSA
L'articolo 19 Ter della legge 28 Gennaio 2009, n. 2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14, dispone che:
“1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.
4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.”
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto.
2 – DESTINATARI
L’articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996 ha istituito un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, per il periodo compreso tra 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, a favore dei soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
L’articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n, 449, ha esteso, per il periodo compreso tra 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996, agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
L’indennizzo in esame è stato poi più volte prorogato nei confronti dei medesimi destinatari per il triennio 2002-2004 e per il triennio 2005-2007.
L’articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha successivamente disposto il diritto all’indennizzo di cui ai periodi precedenti a coloro che fossero in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2004.
Successivamente, con l’art. 1, comma 272, della legge 30 Dicembre 2004, n. 211, è stato stabilito che l'indennizzo di cui al precedente punto 1 avrebbe potuto essere erogato anche ai soggetti che cessano l’attività nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2005 ed il 31 Dicembre 2007 (cfr. Circolare 35/2005) e che fossero in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai punti 3 e 4 della circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 sempre nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. Gli aventi diritto avrebbero dovuto presentare la domanda di indennizzo entro il 31 gennaio 2008.
L’art. 19ter citato in premessa ha ripristinato l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale per coloro che maturano i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
Per quanto concerne gli aspetti applicativi della disciplina in esame si richiamano integralmente la circolare n. 20 del 21 Gennaio 2002, la circolare n. 159 del 16 Dicembre 2004 e la circolare n. 35 del 24 Febbraio 2005.
3 – SCADENZA DELL’INDENNIZZO
Unico aspetto innovativo contenuto nella disposizione in premessa riguarda la data di scadenza dell’indennizzo.
Come noto, infatti, l’articolo 3, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 207 del 1996 stabiliva che l’indennizzo fosse erogato fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo ed il 60° anno di età, se donna.
Il comma 4 dell’articolo in esame ha modificato la disposizione appena citata, stabilendo che l’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, sia erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
In merito a quest’ultima disposizione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessato al riguardo, ha chiarito con nota n. 5071/P/189/13 del 20 marzo 2009 che l’indennizzo deve essere prorogato rispetto al compimento dell’età pensionabile fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia, in quanto il legislatore, nel modificare il termine ultimo dell’erogazione dell’indennizzo a seguito dell’introduzione delle finestre di accesso per la pensione di vecchiaia, vuole offrire un sostegno economico ai soggetti destinatari della prestazione che non si sovrapponga o si sostituisca alla tutela offerta dal sistema previdenziale.
La proroga dei termini di scadenza si applica sia ai nuovi indennizzi erogati ai sensi della disposizione in esame, sia agli indennizzi erogati in virtù delle disposizioni precedenti in materia e ancora in essere alla data del 31 gennaio 2009, poiché il provvedimento in esame introdotto in sede di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 è entrato in vigore il 29 gennaio 2009.
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Infine si ricorda che, secondo quanto comunicato alle Sedi con il messaggio n. 38379 del 25 Novembre 2004, le stesse dovranno trasmettere alla Direzione Centrale Pensioni per essere sottoposte al Comitato Amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali le domande che, a seguito dell’istruttoria, devono essere respinte; i provvedimenti di accoglimento continuano ad essere adottati dalle Sedi medesime.
Il Direttore generale
Crecco