-
ASDI
-
Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
-
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
-
Contribuzione figurativa e Assegno al Nucleo Familiare
-
Decadenza
-
Decorrenza e durata
-
Destinatari
-
Finanziamento
-
Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
-
Misura
-
Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità
-
Presentazione della domanda
-
Regime fiscale
-
Requisiti
-
Ricorsi amministrativi e giudiziari
-
Riduzione dell’importo
-
Sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato
-
Sospensione
- Dettagli
- Visite: 25506
Messaggio 142 del 30 aprile 2001
Oggetto:
Integrazione al minimo in caso di titolarità di più pensioni. Accertamento del requisito di più di 780 settimane di contribuzione
Da parte di una struttura periferica sono stati chiesti chiarimenti in merito alla pensione da integrare al minimo per situazioni di plurititolarità insorte dal 14 giugno in poi. In particolare è stato chiesto se, nel caso di titolarità di più pensioni a carico di una stessa gestione dei lavoratori autonomi, al fine della determinazione dei 781 contributi settimanali di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, devono essere considerati solamente i contributi che hanno determinato la liquidazione nella gestione stessa, oppure anche l'eventuale contribuzione mista complessiva, a carico di più gestioni, utilizzata per la liquidazione della pensione. Ciò con riferimento a quanto disposto al punto 4.1, lettera b), della circolare n.125 del 30 giugno 2000, in cui è stato precisato che "Nel caso di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione l'integrazione al minimo deve essere attribuita sulla pensione diretta . Qualora una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione"Al riguardo si fa presente che al fine dell'individuazione della pensione da integrare al minimo, per accertare il requisito delle 781 settimane di contribuzione, devono essere presi in considerazione tutti i contributi (obbligatori, effettivi e figurativi, con esclusione dei contributi volontari e di quelli afferenti periodi successivi alla data di decorrenza della pensione) utilizzati per la liquidazione della pensione, anche se versati in gestioni diverse Analogo criterio deve trovare applicazione anche nel caso di pensione di reversibilità liquidata nel FPLD, proveniente da pensione diretta liquidata con un numero di settimane di contribuzione obbligatoria inferiore a 781, e comprensiva della contribuzione versata dal dante causa m una delle gestioni dei lavoratori autonomi successivamente alla liquidazione della pensione diretta, pertanto, al fine dell'accertamento del requisito delle 781 settimane di contribuzione, si deve tener conto anche della contribuzione versata nella gestione dei lavoratori autonomi
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFAN1S