ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)
Modalità di presentazione della domanda
(circ.47/2016)
Ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e dell’articolo 7 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, per fruire dell’assegno di disoccupazione ASDI gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.
Si rammentano, a tal fine, le modalità di presentazione della domanda in via telematica:
- via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);
- tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita);
- tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Tuttavia, qualora la durata della NASpI sia molto breve e la definizione della domanda di NASpI, unitamente alla conseguente disposizione del pagamento, intervenga dopo il termine del periodo di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla definizione della domanda di NASpI. Tale termine coincide con la data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASpI.
Si espone di seguito un caso esemplificativo sul punto.
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Regime transitorio
Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra l’1.5.2015 e la data di pubblicazione sul sito internet dell’Istituto della presente circolare, per i quali quindi, sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Nel caso in cui la decorrenza e il termine della durata dell’ASDI siano precedenti al termine per la presentazione della domanda, si evidenzia – su specifico indirizzo ministeriale - che continua a sussistere l’obbligo di sottoscrivere il Patto.
Laddove, peraltro, il lavoratore avesse trovato un nuovo impiego nel periodo di spettanza teorica dell’ASDI o al termine dello stesso, non è necessaria la sottoscrizione del patto. Tanto a tutela della situazione di bisogna che avuto origine nel corso del periodo di regime transitorio.
Presentazione delle domande in via telematica. Istruzioni procedurali (circ.47/2016)
La domanda deve essere presentata all’Istituto esclusivamente attraverso il sito web istituzionale.
Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.
Nella domanda telematica ASDI il lavoratore autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti al paragrafo 2 della presente circolare; si impegna, altresì, a comunicare all'INPS, tramite il modello telematizzato ASDI- com tutti gli eventi che possono determinare variazioni dell’importo dell’assegno o che ne possono determinare la decadenza.
Il modello telematizzato ASDI- com è disponibile attraverso il seguente percorso: > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Comunicazioni ASDI- com.
L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.
La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ASDI è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Consultazione domande.
Il medesimo provvedimento sarà inviato all’indirizzo pec dell’ufficio del patronato per quanto riguarda le domande patrocinate o mediante raccomandata all’indirizzo indicato in domanda per le domande presentate direttamente dal richiedente.
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