Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro ASpI ai lavoratori sospesi Norme Circolari Inps CI 1992 Circolare 134 del 19 maggio 1992
-
Abrogazione dal 24 settembre 2015
-
ASpI ai lavoratori sospesi
-
ASpI ai lavoratori sospesi e CIG in deroga
-
Base di calcolo e misura
-
Beneficiari
-
Domanda
-
Durata dell'indennità
-
Finanziamento della prestazione e monitoraggio della spesa
-
Intervento integrativo degli enti bilaterali
-
Prestazioni accessorie - Contribuzione figurativa ed ANF
-
Requisiti e condizioni
-
Sospensioni per crisi aziendali o occupazionali
- Dettagli
- Visite: 29988
Circolare 134 del 19 maggio 1992
Oggetto:
Sentenza Corte Costituzionale n. 27 del 22.1/3.2.1992 - Riconoscibilità dei diplomi di educazione fisica rilasciati dagli Istituti Superiori di Educazione fisica (ISEF) a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2 novies, primo comma, della legge n. 214/1974. La Corte Costituzionale con sentenza n. 27 del 22 gennaio/3 febbraio 1992 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto legge 3 marzo 1974, n. 30, introdotto dalla legge di con- versione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori a cio' demandati. Viene indicato dalla stessa Corte nelle osservazioni preliminari alla Sentenza, che ci si riferisce ai diplomi di educazione fisica rilasciati ai sensi della legge 7.2.1958, n. 88 da un Istituto Superiore di educazione fisica. In relazione a cio', deve intendersi modificata la circolare n. 468 C. e V./181 del 7.9.1978 nella parte in cui al punto 2) indica i corsi che hanno dato luogo al diploma di educazione fisica tra quelli da escludere dal riconosci- mento in questione. Le istruzioni impartite con la presente circolare dovranno essere applicate per la definizione sia delle domande e dei ricorsi ancora in trattazione che dei giudizi pendenti. Potranno altresi' essere riesaminati, a richiesta degli interessati, i provvedimenti ancora non definitivi; il provvedimento deve intendersi non definitivo ove non sia decorso il termine decennale previsto per l'esperibilita' dell'azione giudiziaria, qualora non siano intervenuti atti negoziali ad effetti interamente esauriti (transazione, rinuncia) oppure sia stato oggetto di azione giudiziaria che non sia conclusa con sentenza passata in giudicato.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA