Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro ASpI ai lavoratori sospesi Norme Decreti DE 2008 Decreto legge 185 del 29 novembre 2008
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Abrogazione dal 24 settembre 2015
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ASpI ai lavoratori sospesi
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ASpI ai lavoratori sospesi e CIG in deroga
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Base di calcolo e misura
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Beneficiari
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Finanziamento della prestazione e monitoraggio della spesa
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Requisiti e condizioni
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Decreto legge 185 del 29 novembre 2008
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale.
Vigente al: 6-11-2013
TITOLO I
Sostegno alle famiglie
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare
l'eccezionale situazione di crisi internazionale favorendo
l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure
straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e
non autosufficienti, nonche' per garantire l'accollo da parte dello
Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso
variabile ed eccedenti il saggio BCE;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo
economico e alla competitivita' del Paese, anche mediante
l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado
di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema
economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi
eccessivi a carico delle imprese;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di
misure in grado di riassegnare le risorse del quadro strategico
nazionale per apprendimento ed occupazione nonche' per interventi
infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole,
provvedendo alla introduzione altresi' di disposizioni straordinarie
e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;
Considerate, infine, le particolari ragioni di urgenza, connesse
con la contingente situazione economico- finanziaria del Paese e con
la necessita' di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi
compresa quella per promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in
Italia di ricercatori residenti all'estero;
Rilevata, altresi', l'esigenza di potenziare le misure fiscali e
finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi
fissati dal programma di stabilita' e crescita approvato in sede
europea, anche in considerazione dei termini vigenti degli
adempimenti tributari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 novembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Bonus straordinario per famiglie,
lavoratori pensionati e non autosufficienza
1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai
soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito
nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti
redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2 ;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo
50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli
assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l),
limitatamente ai redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico
del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo
con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non
superiore a duemilacinquecento euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si
assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato anche se non a carico nonche' i figli e gli altri familiari
di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi
previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico,
con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di
seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per
il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in
alternativa, la facolta' prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito
di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il
reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di
handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo
12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito ad un solo
componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne' ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81,
comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 e' erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali
i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano
l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti
da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella
domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi
codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in
relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera
b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.
6. La richiesta e' presentata entro il ((28 febbraio 2009))
utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La richiesta puo' essere
effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e'
stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante,
rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione
ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e
contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 e' recuperato dai
sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo
giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel
modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui
all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del
sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e'
limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di
cui alla legge ((29 ottobre 1984, n. 720,)) recuperano l'importo
erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare
complessivo dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche
mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste
ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio non e' erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui
al comma 6, puo' essere presentata telematicamente all'Agenzia delle
entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non
spetta alcun compenso, indicando le modalita' prescelte per
l'erogazione dell'importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere richiesto, in
dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 e' erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti
beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano
l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta
prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31
marzo 2009, con le modalita' di cui al comma 6.
14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e'
stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante,
rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione
ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e
contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche
mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste
ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le
modalita' di cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non
e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la
richiesta puo' essere presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati
dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente
all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non
spetta compenso, indicando le modalita' prescelte per l'erogazione
dell'importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2008.
18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi
dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalita' previste dal ((decreto
del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001)).
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in
tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il
termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi
successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la
restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte,
mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non
spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma
9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.
21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre
anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del
comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti
disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle Finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una
dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si
provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al
monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia
e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 2
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non
possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello
Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base
su cui si calcolano gli spread e' costituito dal saggio BCE
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso
non fisso da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato applicando
il tasso tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di
maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del
contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le
condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque
costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla
surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi
a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in
favore dei quali e' prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono
autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il
solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla
prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca
devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente
all'atto di surrogazione. Per eventuali attivita' aggiuntive non
necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli
onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni
caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle
formalita' connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non
applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei
riguardi dei clienti.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da
ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione
dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1,
A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da
persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche
ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di
finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il
conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate
da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle
rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti
dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui e' assunta
a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' per la comunicazione alle
banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali,
sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe
tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilita'
delle disposizioni di cui al presente comma e le modalita' tecniche
per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito
d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successivemodificazioni, pari allaparte di rata a carico dello Stato
ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi
finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3 pari a 350 milioni di euro per
l'anno 2009, sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.
5. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca
per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai
medesimi clienti la possibilita' di stipulare tali contratti a tasso
variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento
principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo
applicato in tali contratti e' in linea con quello praticato per le
altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e gli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107
del testo unico dicui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e
successive modificazioni, sono tenuti a osservare le disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicita' e
trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.
Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui
ai citati articoli 106 e 107 del testo unico dicui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, trasmettono
alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da questa
indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni
offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per
l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle
relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo
144, comma 3 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993.
5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno
2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4,
registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono
destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo
stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi
degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le
esigenze delle famiglie piu' numerose o con componenti portatori di
handicap, nonche' al fine di una tendenziale assimilazione tra le
posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e
i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli
studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.
5-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)). ((18))
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ((per le violazioni dell'articolo
120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni.)) sono destinate ad incrementare il Fondo
di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui
all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
((18))
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento
attuativo del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della
prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 2-bis
Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)).
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle
clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a
favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815
del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli
articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana
disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo
2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite
previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre
il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina
vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo
globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove
disposizioni.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)).
Art. 2-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33))
Art. 3
Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini
e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sino al 31 dicembre 2010, e' sospesa l'efficacia
delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato
ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti,
contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche
in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonche' dei servizi di
trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio
pubblico, nonche' delle tariffe postali agevolate, fatta eccezione
per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri
effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico
e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi
eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore autostradale e
per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i
diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti
territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente
comma e' rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di
governo. ((20))
2. Ferma restando la piena efficacia e validita' delle previsioni
tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente
all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino
al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure
finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione
dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle
vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi' sospesa la
riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di
pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, cosi' come
stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, dopo le parole "alla data di entrata in vigore del
presente decreto" e' aggiunto il seguente periodo:
"Le societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono
concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di
adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una
percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione,
dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti
effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura
degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi investimenti come individuati
dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n.
39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007,
ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X
della direttiva medesima.".
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati.
6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Il concessionario
provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni
anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonche' la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze,
i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte
con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato puo'
riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei
valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi,
nonche' alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni
previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate
dal concessionario entro il 30 giugno precedente.";
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente: "b) mantenere adeguati requisiti di
solidita' patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;".
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas effettua un
particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato
interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas
naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti
petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai
Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla
predetta diminuzione.
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008,
e' riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono
presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche,
alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento
in vita. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente
svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate
per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. La compensazione della
spesa tiene conto della necessita' di tutelare i clienti che
utilizzano impianti condominiali ed e' riconosciuta in forma
differenziata per zone climatiche, nonche' in forma parametrata al
numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo
indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto
beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza
un'apposita istanza secondo le modalita' stabilite per l'applicazione
delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario,
dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al citato
articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. Nella
eventualita' che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente
periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas istituisce
un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche
necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas
naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei
familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica
internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle
materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le
imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina
relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi
compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti
principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al termine del processo
di adeguamento disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai
diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da
ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con
precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi fino al
completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del presente
articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione
dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura
del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato dei
servizi di dispacciamento di cui alla lettera d)con la partecipazione
di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo
dell'energia sara' determinato in base a un meccanismo di
negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno
presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con
riferimento a prezzi e quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da
leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il Gestore
del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette
giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle
loro manutenzioni e indisponibilita' sono pubblicate con cadenza
mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, la cui gestione e' affidata al concessionario del
servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di
selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la
sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione
trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento
sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli
operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il
prezzo dell'energia sara' determinato in base ai diversi prezzi
offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati
dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per
le offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo soddisfacimento del
fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato
infragiornaliero di cui alla lettera b)con il mercato dei servizi di
dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore
flessibilita' operativa ed efficienza economica attraverso un
meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di
intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere
temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza
nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro
il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei
mercati dell'energia, che e' resa pubblica. La segnalazione puo'
contenere, altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui
meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e
rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo
economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, puo'
adottare uno o piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo,
potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai
seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei
dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di
piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e
l'allocazione della capacita' di trasporto transfrontaliera con i
Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari
dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo
termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli
operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado di integrazione
con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero
dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in
materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di
raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi
di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in conformita' ai
principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare
offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali
volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e
un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali
per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai
periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito
descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico
nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del
mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della
riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del
relativo corrispettivo per i clienti finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non piu' di tre
macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa
disciplina e' adottata, in via transitoria, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis.Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta
provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro
automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui
veicoli e' stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche e'
esente dell'imposta provinciale di trascrizione.
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U.
26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione
al comma 1 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il
termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella
tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
Art. 4
Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari
del servizio civile nazionale
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o
adottato nell'anno di riferimento e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di
personalita' giuridica, denominato: "Fondo di credito per i nuovi
nati", con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette,
anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al
relativo onere si provvede a valere sulle risorse risorse del Fondo
per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1,
comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di
funzionamento del Fondo, di rilascio e di operativita' delle
garanzie. ((24))
1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 e'
altresi' integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009
per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore
delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che
siano portatori di malattie rare, appositamente individuate
dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare
complessivo dei contributi non puo' eccedere il predetto limite di 10
milioni di euro per l'anno 2009.
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
"4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai
fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base
volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto
o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del
Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalita' di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia'
coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del
Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al
comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari
avviati dal 1° gennaio 2009.".
3. ((Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012)), nel limite complessivo
di spesa di 60 milioni di euro annui, al personale del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificita'
dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto,
titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro, e' riconosciuta, in via sperimentale,
sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e
comunali. La misura della riduzione e le modalita' applicative della
stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. (19) ((24))
3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato
dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato,
destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a
decorrere dal 1 gennaio 2009, per il 40 per cento al fine
dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di
anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della
qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine
di assicurare la valorizzazione di una piu' efficace attivita' di
soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una
speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico
urgente espletato all'esterno.
3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis
sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli
articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la
parola "definite" e' sostituita dalle seguenti: "definiti i
requisiti, i criteri e".
5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e' emanato entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 47)
che "Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di
reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e` da riferire
all'anno 2010".
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 33, comma
13) che "Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite
di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e' da riferire
all'anno 2011".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Le misure,
relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1,
primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014."
TITOLO II
Sostegno all'economia
Art. 5.
Detassazione contratti di produttivita'
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al ((31 dicembre 2011)) sono
prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita'
del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione,
entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con
esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al
lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di
cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto
d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo
non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei
redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo
del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.
((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 47)
che "Per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la
disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica
ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno
2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi
del presente comma, l'annualita` indicata nei periodi secondo e terzo
del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e
successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010".
Art. 6
Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al
costo del lavoro e degli interessi
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per
cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata
ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta
sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al
netto degli interessi attivi e proventi assimilati ((...)). ((26))
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al
31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il
termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della
quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP
riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese
per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno
diritto, con le modalita' e nei limiti stabiliti al comma 4, al
rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP
dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti
interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del
comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa
presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in
via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel
rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno
2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per
l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si
provvedera' all'integrazione delle risorse con successivi
provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione
del presente articolo.
4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, si applicano altresi' per tutti i soggetti
residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli
eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e
del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e
n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e' autorizzata la spesa di 59,4
milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno
2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo
precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di
euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7
milioni di euro per l'anno 2011 e a 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2015, si provvede per l'importo
complessivamente corrispondente all'entita' del Fondo di cui al comma
4-bis mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di
compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a
178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno
2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2012 al 2015.
4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "e 2009" sono sostituite dalle seguenti: ", 2009 e
2010";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La detrazione
relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2011 ".
4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' ridotto di 1,3 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011.
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto (con l'art. 2, comma 1-ter)
che la modifica al comma 1 del presente articolo si applica a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Art. 6-bis
((Disposizioni in materia di disavanzi sanitari))
((1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, trova applicazione, su richiesta delle regioni interessate, alle
condizioni ivi previste, anche nei confronti delle regioni che hanno
sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e
nelle quali non e' stato nominato il commissario ad acta per
l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di cui al
presente comma puo' essere deliberata a condizione che la regione
interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario
residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre
dell'esercizio interessato.
2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si intendono
erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a
valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione
interessata non attui il piano di rientro nella dimensione
finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio
dei ministri sono stabiliti l'entita', i termini e le modalita' del
predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di
rientro dai disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle
regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai
disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, non si applicano le misure previste
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a
quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre
2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire
l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.))
Art. 7
Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del
corrispettivo
1. Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che
agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta
diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento
di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica
nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso
del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o
esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi
speciali di applicazione dell'imposta, ne' a quelle fatte nei
confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta
mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni
di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta
di operazione con imposta ad esigibilita' differita, con
l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione,
si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e subordinata
alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva
2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito, sulla base della
predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente
decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti e'
applicabile la disposizione del comma 1 nonche' ogni altra
disposizione di attuazione del presente articolo. ((33))
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AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 32-bis, comma 5)
che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del
presente articolo, e' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2."
Art. 8
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e
dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree
territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di
settore possono essere integrati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui
all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilita'
nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti
specializzati nella analisi economica, nonche' delle segnalazioni
degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre
2007 ((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007)).
Art. 9
Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso
garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli
anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di
cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati
nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui
pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla
base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per essere trasferite
alla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio" per i rimborsi richiesti da piu' di dieci anni, per la
successiva erogazione ai contribuenti.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle
condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalita'
ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri
alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non e' consentita
l'utilizzazione per spese di personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed
evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri
avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, un' attivita' di analisi e revisione
delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse
in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi
rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante
delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.
A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della
legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20 settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base
delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del
presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti
nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario,
che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e
delle finanze elabora specifiche proposte.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140
e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
abrogati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento delle
imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di
garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati
dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni
pubbliche con priorita' per le ipotesi nelle quali sia
contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito
originario.
3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, ((forniture, appalti e prestazioni professionali)),
le regioni e gli enti locali nonche' gli enti del Servizio sanitario
nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti in materia di patto di stabilita' interno, entro il termine
di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo
credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire
al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche
o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, e'
nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente
debitore. La nomina e' effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio
competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni
statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria
territoriale dello Stato competente per territorio per le
certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali
periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del
Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di
certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando
l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto,
si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21
febbraio 1991, n. 52.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo' essere
rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Cessato il commissariamento, la certificazione non puo' comunque
essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del
commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la
certificazione non puo' comunque essere rilasciata in relazione a
crediti rientranti nella gestione commissariale;
b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni
sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a
programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito
di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative
al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni
di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o
programmi operativi. (31)
3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al
fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma
3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
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AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla L.
6 luglio 2012, n. 94, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 4) che
"Le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalita'
indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituita dal
comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche ai
fini dell'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214".
Art. 10
Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP
1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto, per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ridotta di 3
punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno gia' provveduto per intero al pagamento dell'acconto
compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione
prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti le modalita' ed il termine del versamento dell'importo non
corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il
corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 42, comma
6) che il termine previsto dal comma 3 del presente articolo, e'
prorogato al 31 marzo 2009.
Art. 11
Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia
dello Stato
1. Nelle more della concreta operativita' delle previsioni di cui
all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro,
subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini
di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle
imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di
concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con i rappresentanti delle
organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese
artigiane.
3. Il ((30 per cento)) della somma di cui al comma 1 e' riservato
agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di
cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269,
convertito ((, con modificazioni,)) dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze ((. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con
imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7. dello
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)).
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra' essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche,
delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con
l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
((5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive
nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in
coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, e'
autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro
per l'anno 2009.))
Art. 12
Finanziamento dell'economia attraverso la
sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali
e relativi controlli parlamentari e territoriali
1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti
all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del
sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, fino al ((31 dicembre 2010)), anche in deroga alle norme
di contabilita' di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta
delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti
indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel
patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni
sono negoziate su mercati regolamentati o da societa' capogruppo di
gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su
mercati regolamentati. ((Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformita'
alla normativa comunitaria in materia.))
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere
strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta
dell'emittente. Puo' essere inoltre prevista, a favore
dell'emittente, la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che
la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le
condizioni finanziarie o di solvibilita' della banca ne' del gruppo
bancario di appartenenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE
2008, N. 207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 27 FEBBRAIO 2009,
N. 14.(3)
3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1
puo' dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilita' di utili
distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal
caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione
degli utili e' vincolata al rispetto delle condizioni di
remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli
strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione
risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di
mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalita' indicate al
comma 1.
5. La sottoscrizione e', altresi', condizionata:
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti
in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e
delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da
assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, alle
modalita' con le quali garantire adeguati livelli di liquidita' ai
creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, e a politiche dei dividendi
coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di
patrimonializzazione;
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico
contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di
remunerazione dei vertici aziendali. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28
GENNAIO 2009, N. 2.
5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli
schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi
alle Camere.
6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati
disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le
Prefetture e' istituito uno speciale osservatorio con la
partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli
osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento
degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie gia' previste, a legislazione vigente, per le
Prefetture.
7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e' effettuata sulla
base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle
condizioni economiche dell'operazione e della computabilita' degli
strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate
delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari
previsti dal presente articolo. L'esercizio della facolta' di
conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le
predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario
delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui
conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti
pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle
Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi
finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi
cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle
relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al
predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data
di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette
nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro
dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i
termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione
di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e
comunicati alla Corte dei conti.
11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, le
deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e
dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con
le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di
capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini
stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono ridotti della meta'.
12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente
articolo.
12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle
Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi
del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui
all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n.
155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
190.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 41, comma
16-decies) che la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2
dell'art. 12 decorre dal 1° febbraio 2009.
Art. 13
Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
1. L'articolo 104 del ((testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al)) decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
((Art. 104. -(Difese). -)) 1. Gli statuti delle societa' italiane
quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta
pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro
emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.
1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella
straordinaria per le delibere di competenza, le societa' italiane
quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal
compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento
degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica
dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla
chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non
decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od
operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma
la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio
di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e
le operazioni compiuti.
1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis e' richiesta
anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del
periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata
in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle
attivita' della societa' e la cui attuazione possa contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
2. I termini e le modalita' di convocazione delle assemblee di
cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della
giustizia, sentita la Consob.".
2. L'articolo 104-bis del ((testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al)) decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Fermo quanto previsto
dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle societa' italiane
quotate, diverse dalle societa' cooperative, possono prevedere che,
quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio
avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole
previste dai commi 2 e 3".
b) al comma 7 dopo le parole "in materia di limiti di possesso
azionario" sono aggiunte le seguenti parole: "e al diritto di voto".
3. L'articolo 104-ter del ((testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al)) decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) al comma 1 le parole: "Le disposizioni di cui agli articoli
104 e 104-bis, commi 2 e 3," sono sostituite dalle parole: "Qualora
previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104,
commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3";
b) il comma 2 e' soppresso;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli
obiettivi dell'offerta adottata dalla societa' emittente in virtu' di
quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata
dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei
diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di
promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo
quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal
presente comma e' tempestivamente comunicata al mercato secondo le
modalita' previste ai sensi del medesimo articolo 114.
Art. 14
Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione
dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di
amministrazione straordinaria e di fondi comuni di
investimento speculativi (cd. hedge fund)
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21)).
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12, del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente
articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, non individui modalita' operative alternative per
attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei
principi di efficienza, efficacia ed economicita', l'Agenzia del
demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione
delle risorse economiche oggetto di congelamento.".
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente comma: "18-bis. Nel caso in
cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca
d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, o l'articolo 56 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza
puo' essere composto da un numero di componenti inferiore a tre.
L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento
e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla
cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia,
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la
chiusura anticipata. Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni
momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del
presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza
dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da
11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si
applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre
Autorita', secondo la rispettiva disciplina di settore.".
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109, le parole "fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia
del demanio ai sensi dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti
parole: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12".
5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
" 3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in
attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista
della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque
trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli
effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile. ".
6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parita' di trattamento
dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento
speculativi puo' prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:
a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori
in un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo
netto del fondo, la SGR puo' sospendere il rimborso delle quote
eccedente tale ammontare in misura proporzionale alle quote per le
quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non
rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso
presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi
parziali;
b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attivita' illiquide
del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, puo'
pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR puo' deliberare la
scissione parziale del fondo, trasferendo le attivita' illiquide in
un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero
di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio
fondo. Il nuovo fondo non puo' emettere nuove quote; le quote del
nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attivita' dello stesso
sono liquidate.
7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle
clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso
dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e sono applicabili
anche alle domande di rimborso gia' presentate ma non ancora
regolate.
8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un
fondo speculativo previsti da norme di legge o dai relativi
regolamenti di attuazione.
9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme
attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare
riferimento alla definizione di attivita' illiquide, alle
caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle
procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di
gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione
delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore
inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi
speculativi.
Art. 15
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini
dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano
efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del
medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e
patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia,
continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente
gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio
e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni
dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione
della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1,
comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP
e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi
commi, le divergenze di cui al comma 1, esistenti all'inizio del
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, con effetto a partire da tale inizio.
3. Il riallineamento puo' essere richiesto distintamente per le
divergenze che derivano:
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero
manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo
1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato
applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei
principi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti
emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili
internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e
dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi
di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonche' quelli che
sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto
della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109,
comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque,
determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni
dello stesso testo unico, cosi' come modificate dall'articolo 1,
comma 58, della legge n. 244 del 2007;
b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di
ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento,
per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera
a), puo' essere attuato sulla totalita' delle differenze positive e
negative e, a tal fine, l'opzione e' esercitata nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze
stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con aliquota
ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e
dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta e'
versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo
delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007. Se il saldo e' negativo, la relativa deduzione
concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del
secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e
dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera
a), puo' essere attuato, tramite opzione esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole
fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i componenti
reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura
ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di
copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento e' assoggettato ad
imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali,
con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo
non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva e' versata in unica
soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007.
6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 sono intervenute aggregazioni aziendali disciplinate dagli
articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla
legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di
tali operazioni puo' applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in
modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a
ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.
7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera
b), puo' essere attuato tramite opzione esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le
disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.
L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al
riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione
dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si
applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si
assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS
adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in
precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei
principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007.
8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per
l'attuazione del comma 8.
9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento,
riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte
sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto
nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti
possono assoggettare in tutto o in parte, i maggiori valori
attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle
altre attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al
medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in
unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a
saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale e'
stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad
imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' versata
l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del
citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei
marchi d'impresa puo' essere effettuata in misura non superiore ad un
decimo, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale e'
versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di
imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore
delle altre attivita' immateriali nel limite della quota imputata a
conto economico.
10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori
valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a
seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e
altre attivita' immateriali. Per partecipazioni di controllo si
intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del capo III del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad
applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel
consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L'importo
assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore
fiscale della partecipazione stessa. (23) ((37))
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori
valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre
attivita' immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni
di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di
azienda ovvero di partecipazioni. (23) ((37))
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per
riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in
bilancio ad attivita' diverse da quelle indicate nell'articolo 176,
comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In
questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con
aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente,
dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile
complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i
maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta
sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento.
L'opzione puo' essere esercitata anche con riguardo a singole
fattispecie, come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, nonche' a quelle effettuate entro il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata
gia' esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della
legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare
l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per
riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per
effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della
dichiarazione dei redditi.
13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati
finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali, diversi dalle imprese di cui all'articolo 91, comma
2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'esercizio in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i
titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in
base al loro valore di iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo
bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale
regolarmente approvati anziche' al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di
carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della
situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere
reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
(15)
14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14.(27)
15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14.(27)
15-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14.(27)
15-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14.(27)
15-quater. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione di
turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all'articolo 91,
comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e
fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di
assicurazione e riassicurazione, possono valutare i titoli di debito
emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea non destinati a
permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al valore di
iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o, ove
disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati
anziche' al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta
eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano
le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della
coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al
proprio portafoglio assicurativo.
15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al
comma 15-quater, destinano a una riserva indisponibile utili di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater, e i valori
di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del
relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a
quello della citata differenza, la riserva e' integrata utilizzando
riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di
esercizi successivi.
15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 15-quater
e 15-quinquies, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilita'
corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, a
partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della citata direttiva 2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, possono
tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle
imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o
garantiti da Stati dell'Unione europea destinati a permanere
durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti derivanti
dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri
benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della
solvibilita' corretta.
15-septies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nel gruppo di
risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione
conseguente all'applicazione del comma 15-sexies.
15-octies. L'ISVAP disciplina con regolamento modalita' e
condizioni di attuazione delle disposizioni di cui ai commi
15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies. Fermi restando gli
effetti conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi
15-quater e 15-sexies, l'ISVAP, ove ravvisi un possibile pregiudizio
per la solvibilita' dell'impresa che si avvale delle citate opzioni
avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del
portafoglio assicurativo dell'impresa stessa oppure alla struttura
dei flussi di cassa attesi, puo' comunque attivare gli strumenti di
vigilanza di cui ai titoli XIV, XV e XVI del citato codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' emanare, a fini
di stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi ad
oggetto il governo societario, i requisiti generali di
organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la situazione lo
richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti
la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio.
16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,
che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31
dicembre 2007.
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per
il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i
beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine
si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve
essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni
diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in
sospensione di imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato con
l'applicazione in capo alla societa' di una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento
da versare con le modalita' indicate al comma 23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, con il versamento di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali con la misura del 3
per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento
relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in
diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci,
di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20 devono essere
versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita,
ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui
sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la
misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al
versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del
decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.
86.
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 52, comma 1-bis)
che "Le disposizioni dell'articolo 15, commi 13, 14 e 15, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche
per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 13) che "La
disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni effettuate
sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli
precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d'imposta
anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento
dell'imposta sostitutiva e' dovuto in un'unica soluzione entro il 30
novembre 2011".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 14) che "Gli effetti del
riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla
L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'art. 29, comma
16-terdecies, lettera b)) che i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter del
presente articolo sono abrogati a far data dall'esercizio 2012.
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 lulgio 2011, n. 111, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, ha disposto ( con l'art. 23, comma 14) che gli effetti del
riallineamento di cui ai commi 10-bis e 10-ter decorrono dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Art. 16
Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente periodo: "La
mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate
entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad
adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.";
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i
commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da
30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a
366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono sostituite
dalle seguenti: "un dodicesimo";
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite
dalle seguenti: "un decimo";
c) al comma 1, lettera c), le parole: "un ottavo", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo".
5-bis. La lettera h)del comma 4 dell'articolo 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le
prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al
depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito
IVA senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo
di trasporto. ((L'introduzione si intende realizzata anche negli
spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la
preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere
assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione
posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che
disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal
deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello
Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme
dettate al comma 6 del citato articolo 50-bis del decreto-legge n.
331 del 1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere
definitivamente assolta)).
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda
di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta
elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora
dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del
contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in
forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano
al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica
certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di
segreteria.
6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda
di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria
che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre
mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta
elettronica certificata.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di
posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi
pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi
degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata.
7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal
comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche
amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono
motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o
dell'ordine inadempiente. (24)
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo
47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una
casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica
di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno
comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in
un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse
disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8
del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi
previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma
6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria
disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di
posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta
elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi
o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene
liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e'
consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma
2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a
richiedere per via telematica la registrazione degli atti di
trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma
1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' al
contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata
e sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa,
parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficialen. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabiliti i termini e le modalita' di esecuzione per via
telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", sono
sostituiti dai seguenti:
"4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di
documenti analogici originali, formati in origine su supporto
cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni
effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
possono essere individuate particolari tipologie di documenti
analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di
natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione
dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica
sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.".
12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e' inserito il
seguente:
"Art. 2215-bis. (Documentazione informatica). - I libri, i
repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e'
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni
contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese
consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal
soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi
di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti
dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri,
repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici,
mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera,
della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o
di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento
contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora
per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma
digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di
una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo
trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le
scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto
dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli
articoli 2709 e 2710 del codice civile".
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo
2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bisdel presente
articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, e' assolto in
base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dell'iscrizione nel libro dei soci
secondo quanto previsto nel" sono sostituite dalle seguenti: "del
deposito di cui al";
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo
periodo, le parole: "e l'iscrizione sono effettuati" sono sostituite
dalle seguenti: "e' effettuato";
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Le dichiarazioni
degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere
depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della
compagine sociale".
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile,
le parole: "Gli amministratori procedono senza indugio
all'annotazione nel libro dei soci" sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le
parole: "libro dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "registro
delle imprese".
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: "I primi tre libri" sono
sostituite dalle seguenti: "I libri indicati nei numeri 2) e 3) del
primo comma" e le parole: "e il quarto" sono sostituite dalle
seguenti: "; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve
essere tenuto".
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice
civile, le parole: "devono essere depositati" sono sostituite dalle
seguenti: "deve essere depositata" e le parole: "e l'elenco dei soci
e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali" sono
soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del
codice civile, le parole: "libro dei soci" sono sostituite dalle
seguenti: "registro delle imprese".
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a
12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e
tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del
registro delle imprese con quelle del libro dei soci".
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5)
che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 16-bis
Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 3 e secondo le modalita' ivi previste, i cittadini
comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri
eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro
ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo
anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice
nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che
provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
((In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle
anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo
disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno
erariale.))
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti
al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le
annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce
violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilita'
disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita' per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima
diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti
dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta
e' attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino
data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e
l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo
l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo
della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6
e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo
della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella
di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione
pubblica utilizza la posta elettronica certificata, ai sensi dei
citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005, o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali,
con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo
della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come
destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione
pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e di uso della
casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai
sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo
alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche'
le modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di
evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di
progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di
attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni
pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto
"Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con decreto dei
Ministri delle attivita' produttive e per l'innovazione e le
tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in
conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di
connettivita' (SPC)";
b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione
della data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto
della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per ogni fine di legge".
10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e
dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico
di regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla
legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro
domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono
assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni
semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nonche' alla prefettura-ufficio territoriale del Governo,
nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e nel
rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71,
comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni.
Art. 17
((Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori
scientifici residenti all'estero. Applicazione del
credito d'imposta per attivita' di ricerca in caso
di incarico da parte di committente estero ))
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei
ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o
equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano
svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso
centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due
anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente
decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere
la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili
solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non
concorrono alla formazione del valore della produzione netta
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui
al presente comma si applica ((, a decorrere dal 1° gennaio 2009,))
nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente
residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta
successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si
interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta
anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le
attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di contratti ((. . .))
stipulati con imprese residenti o localizzate ((negli Stati membri
della Comunita' europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo
Spazio economico europeo ovvero)) in Stati o territori che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996)).
((2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, come
determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203, e' integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1
milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.))
TITOLO III
Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico
nazionale: protezione del capitale umano e domanda pubblica
accelerata per grandi e piccole infrastrutture, con priorita' per
l'edilizia scolastica
Art. 18
Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per
formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione
nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di
ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non
delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una
quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e'
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le
risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque
destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione; (9)((37))
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza
delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per
l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(23)
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per
l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione
e formazione sono utilizzate per attivita' di apprendimento,
prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente
sottoscritte anche con universita' e scuole pubbliche, nonche' di
sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo
delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma
per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli
indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del
Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate
resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85
per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del
Centro-Nord.(12)
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti
dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno
2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera
a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del
12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della
seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma
3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente
articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo
20.
4-bis.Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di
realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del
disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di
partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure
previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere
realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le
risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera
b), del presente articolo, nonche' quelle autonomamente messe a
disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime
finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono sostituite dalla
seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto
previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: "12-bis. Per il
tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente
realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di
competenza regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni di euro a
valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate
si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano".
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l,
comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo
previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alla
gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis,
comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010
stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis
e' a carico del piano di rientro".
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del
piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' rimodulata con apposito accordo tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la neutralita'
finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto
disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78,
come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' destinata nella
misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo".
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dopo le parole: "dei servizi pubblici locali" sono
inserite le seguenti: "e dei servizi di committenza o delle centrali
di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163".
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "producono servizi di
interesse generale" sono inserite le seguenti: "e che forniscono
servizi di committenza o di centrali di committenza a livello
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,".
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2009, n.191 ha disposto (con l'art. 2, comma 158)
che il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al presente
articolo, comma 1, lettera a), "e' ridotto di 100 milioni di euro per
l'anno 2010".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazoni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, ha disposto (con l'art. 17-ter,
comma 8) che "Al fine di consentire l'immediato avvio degli
interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture
carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, l'utilizzo delle risorse
di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, avviene in deroga a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dalla delibera
CIPE 6 marzo 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90
del 18 aprile 2009".
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che la
dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del presente decreto,
e' ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di
euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592
milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno
2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro
per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
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AGGIORNAMENTO (37)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma
253) che "La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione puo'
prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle
Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative
e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
gia' Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 19luglio 1993, n. 236, e' incrementato, per l'anno 2013, della
parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da
cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La
parte di risorse relative alle misure di politica attiva e' gestita
dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica."
Art. 18-bis
((Disposizioni in materia di iniziative
finanziate con contributi pubblici))
((1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative
beneficiarie di contributi pubblici avviate prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
saldo del contributo puo' essere incassato a seguito di consegna al
soggetto responsabile di un'autocertificazione attestante la
percentuale di investimento realizzata, la funzionalita' dello stesso
e il rispetto dei parametri occupazionali. L'eventuale
rideterminazione del contributo pubblico spettante avviene con
salvezza degli importi gia' erogati e regolarmente rendicontati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento
ai programmi di investimento agevolati:
a) che abbiano realizzato almeno i due terzi del programma
originario;
b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno
o piu' lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento
dell'occupazione prevista.
3. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni
ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali
e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi
in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione
di euro.))
Art. 19
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in
caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche'
disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga
1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando
quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate
le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali e' riconosciuto
l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di priorita' stabiliti
con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del
reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il
riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al
nucleo familiare, nonche' all'istituto sperimentale di tutela del
reddito di cui al comma 2:
a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
1-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennita'
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.
1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si
computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via
esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per
quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma
di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente
in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile
contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti
per il minimale di retribuzione giornaliera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di
applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonche' le procedure di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da
parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto puo'
altresi' effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al
comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per
ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi
precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al
comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo
scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca
dati nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai
percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra
informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e alla
quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo
1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni, le regioni, il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, la societa' Italia lavoro Spa
e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori. L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo,
consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi
oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di
spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
(40)
4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS
comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la
successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di
misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente
prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione
ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare
un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12
dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli
occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo
sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del
trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti, al fine di
ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte
nazionali, internazionali e intercontinentali, nonche' ad ampliare il
numero delle frequenze e destinazioni su cui e' consentito operare a
ciascuna parte, dando priorita' ai vettori che si impegnino a
mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del
perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di
quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di
garantire al Paese la massima accessibilita' internazionale e
intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta
autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere inferiore
a diciotto mesi.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede per 35
milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilita' del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime
finalita', e' altresi' integrato di 254 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di
54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si
provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da
parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno
2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011
delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme
destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali
per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 72, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno
degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a
valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al
comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente
decreto.
7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento e'
subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti
bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle
risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio
nazionale, nonche' i criteri di gestione e di rendicontazione,
secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I
fondi interprofessionali per la formazione continua di cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al
reddito per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, volte alla tutela dei
lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a
rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Nel caso di proroga
dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla
normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle
risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori
dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di
indennita' di mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa ai
dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, il concorso
finanziario dei fondi medesimi puo' essere previsto, nell'ambito
delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I
fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al
comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni.
7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di
lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro
interessato presso il fondo di provenienza nel triennio precedente
deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70
per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente gia'
utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri
piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte
le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno
pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano riferite ad aziende
o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni
precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e
piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da
trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al
fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009. Il fondo di
provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del
datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di
provenienza e' altresi' tenuto a versare al nuovo fondo, entro
novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati
successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del
datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di
effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un
nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a
decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui e' avvenuto il
trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro
interessato.
8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in
deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del
procedimento di cui all'articolo 18, nonche' con le risorse di cui al
comma 1 eventualmente residuate, possono essere utilizzate con
riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i
contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il
limite del tetto massimo nonche' l'uniformita' dell'ammontare
complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma
1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e
differenziare le misure medesime anche in funzione della
compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in
ragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi
di tutela del reddito previsti dal comma 1.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009
alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati,
sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non
superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al
presente comma e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga,
del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel
caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito,
nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di
reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale,
organizzati dalla regione.
9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per
l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more
della definizione degli accordi con le regioni e al fine di
assicurare la continuita' di trattamenti e prestazioni, il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota
parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed
eventualmente alle province.
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
10-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai
dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di
cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti, delle
imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di
spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione. (9) (19) (24)
12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati
12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17,
commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, e ai lavoratori delle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21,
comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e
successive modificazioni, diun'indennita' pari a unventiseiesimo del
trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' della relativa
contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per
ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le
giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al
programma, con le giornate definite festive, durante le quali il
lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla
differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili
erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in
ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie,
malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei
trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS e'
subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,
distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale
dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime. (9) (19) (24)
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano
fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2009" e le parole: "e di 45 milioni di euro
per il 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009". (9) (19) (24)
14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno
2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a
valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine
dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole:
"al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso
della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223," sono aggiunte le seguenti: "o al fine di evitare licenziamenti
plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,". (9) (19)
(24) (37)
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della
cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di
attivita', di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30
milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione. (9) (19) (24) (37)
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali assegna alla societa' Italia Lavoro Spa 13 milioni
di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi
generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo
per l'occupazione. (9) (24) (37) ((41))
17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: "e di 80 milioni di euro
per l'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e di 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".
18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai
soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo
81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' altresi'
riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di
latte artificiale e pannolini per i neonati di eta' fino a tre mesi.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale
nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella
cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia,per l'anno 2009 e'
autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in
favore della Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in
oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente
comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: "Ministero del lavoro e
della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti
di pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' posto a carico
del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.
Al compimento dell'eta' prevista per l'accesso al trattamento di
pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei
trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a
carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di
pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio dello
Stato".
b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.
18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia
anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in
ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui
all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo
modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del presente decreto.
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2009, n.191 ha disposto (con l'art. 2, comma 136)
che sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi
10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 del presente articolo. Ha inoltre
disposto (con l'art. 2, comma 137) che l'intervento di cui al
presente articolo, comma 12 "e' prorogato per l'anno 2010 nel limite
di spesa di 15 milioni di euro".
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 32)
che "E' prorogata, per l'anno 2011, l'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro
per l'anno 2011, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui
all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008
e' prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di
euro".
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma
1), in relazione al comma 1-ter del presente articolo, che "E'
fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in
data anteriore al 15 marzo 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 33, comma
23) che "E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni di
euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui
all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008
e' prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni di
euro".
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma
405) che "E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per
l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma
16 del citato articolo 19 e' prorogato per l'anno 2013 nella misura
del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due
periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato
dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che
"Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e scambio
dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati
percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche' la dorsale informativa di
cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 ha disposto (con l'art. 2, comma
17) che "L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede
che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
assegna alla societa' Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale
contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di
struttura e' prorogato nella medesima misura per l'anno 2014".
Art. 19-bis
((Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e
l'imprenditoria giovanile))
((1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 72 e' sostituito dal seguente:
"72. Al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore a
trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per
sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita'
lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e
imprenditoriali, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della gioventu', il Fondo di sostegno
per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile";
b) al comma 73, le parole: "dei Fondi" sono sostituite dalle
seguenti: "del Fondo";
c) il comma 74 e' sostituito dal seguente:
"74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
del Ministro con delega per la gioventu', di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita'
operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72".))
Art. 19-ter
(( (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)
1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n.
207, e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste,
anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel
mese di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza
utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui
all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono
essere presentate fino al 31 gennaio 2012.
2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le
medesime modalita', fino al 31 dicembre 2014.
3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31
dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della
pensione di vecchiaia purche' i titolari dell'indennizzo siano in
possesso, nel mese di compimento dell'eta' pensionabile, anche del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia.))
Art. 20
Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure
esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico
nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso
amministrativo
1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza
connesse con la contingente situazione economico finanziaria del
Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per
investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza
delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi
inclusi quelli di pubblica utilita', con particolare riferimento
agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico
Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo
sviluppo economico del territorio nonche' per le implicazioni
occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli
impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro dello
sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nei
settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Per quanto
riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con
decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei
Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di
tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro
finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano
commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi
provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora
l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per
l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle
procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula
dei contratti e sulla cura delle attivita' occorrenti al
finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale
fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il piu' ampio
coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare
il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo'
chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio
dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile
rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario
comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro
competente, ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai
Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale
o parziale dell'investimento, il commissario straordinario
delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della
Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento
e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il
commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad
ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua
esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o
straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni
disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa
comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori,
servizi e forniture, nonche' dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo
contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende
derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione
pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo
di svolgimento dell'incarico, e' collocato fuori ruolo ai sensi
della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma
9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al
rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilita' di posti, il dipendente viene temporaneamente
collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque,
al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono
compensati mediante contestuale indisponibilita' di un numero di
posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario,
idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalita' a legislazione vigente. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, il commissario puo' avvalersi
degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto
competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal
commissario non possono comportare oneri privi di copertura
finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e
determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in
contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilita'
con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente
per materia che esplica le attivita' delegate avvalendosi delle
strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. Per gli interventi di competenza
regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la
competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente
comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato
nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. ((IL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)) (13) ((16))
8-bis. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 MARZO 2010, N. 53) (13)
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia in relazione alla
tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la
corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari
delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si fara'
fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, quarto
e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora non siano
rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli
interventi di competenza regionale si provvede con decreti del
Presidente della Giunta Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale si
applica quanto specificamente previsto dalla Parte II, Titolo III,
Capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti
definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici
di preminente interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo
III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si
applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004;
non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e'
sostituito dal seguente:
"4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia
adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto
gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le
autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi
statali e regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso
il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione
interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di
servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in
detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione
dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da
un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute e della pubblica incolumita' ovvero dalla
regione interessata, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al
comma 10 del presente articolo, per l'attivita' della struttura
tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera
a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di
cui al presente comma da parte della Banca europea per gli
investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la
BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda
prioritariamente gli interventi relativi alle opere
infrastrutturali identificate nel primo programma delle
infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica con delibera n.
121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella
direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le
gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II,
Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle
specifiche necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da
partedella BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI
una lista di progetti, tra quelli individuati dal Documento di
programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un
finanziamento da parte della BEI stessa.
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici
pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi
177 e 177-bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive
modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della
Banca europea per gli investimenti secondo le forme documentali e
contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di
finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta
la seguente:
"c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato
naturale escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia
certo che il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo
stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato";
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,".
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 ha disposto (con l'art. 15, comma
1) che "Salvo quanto previsto dal comma 4, e' abrogato l'articolo
20, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ha disposto (con l'art. 4, comma
1, n. 41) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'articolo 20, comma
8, "fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto
legislativo 20 marzo 2010, n. 53".
Art. 21
Finanziamento legge obiettivo
1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e'
autorizzata la concessione di due ((contributi quindicennali)) di
60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica conseguenti all'attualizzazione del contributo
pluriennale autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del comma
177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 350
milioni di euro per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del
fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, come incrementato dall'articolo 1, comma 11 e
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.
162, e per la restante quota mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 22
Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti
1. ((All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla))
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole "dalla garanzia
dello Stato." sono aggiunte le seguenti "L'utilizzo dei fondi di
cui alla presente lettera, e' consentito anche per il compimento
di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo
statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi
soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa,
tenuto conto della sostenibilita' economico-finanziaria di
ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b)."
2. ((All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla)) legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente
lettera e): "i criteri generali per la individuazione delle
operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a),
ammissibili a finanziamento".
3. Ai fini della costituzione della Societa' di Gestione di cui
al ((decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre
2008)), emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge ((25 giugno 2008)), n. 112, convertito, con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e'
autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la
costituzione della societa', ivi compresa la sottoscrizione della
quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della
stessa Societa', pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per
l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al
conferimento delle somme della quota di capitale della predetta
societa' da effettuarsi all'atto della costituzione provvede la
societa' Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse
autorizzate dal presente comma.
Art. 23
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse
locale operati dalla societa' civile nello spirito della
sussidiarieta'
1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di
cittadini organizzati possono formulare all'ente locale
territoriale competente proposte operative di pronta
realizzabilita' (( nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti
urbanistici adottati )), indicandone i costi ed i mezzi di
finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale
provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di
eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo
prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre
apposito regolamento per disciplinare le attivita' ed i processi
di cui al presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, ((la
proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine
l'ente locale puo', con motivata delibera, disporre l'approvazione
delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresi'
le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di
esecuzione)). La realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata al
preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti
dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare
le disposizioni ((del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)).
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al
patrimonio indisponibile dell'ente competente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non puo' in
ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico
del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore
aggiunto. ((Le spese)) per la formulazione delle proposte e la
realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del
federalismo fiscale, ((ammesse)) in detrazione dall'imposta sul
reddito dei soggetti ((che le hanno sostenute)), nella misura del
36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle
modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di
applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1.
Successivamente, ne sara' prevista la detrazione dai tributi
propri dell'ente competente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi
regionali vigenti siano gia' conformi a quanto previsto dai commi
1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le regioni a
statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo
delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni
caso salva la potesta' legislativa esclusiva delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
TITOLO IV
Servizi pubblici
Art. 24
Attuazione della decisione 2003/193/CE
in materia di recupero di aiuti illegittimi
1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione
2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero
degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei
relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di
esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per
azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi
pubblici locali, costituite ai sensi del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' effettuato dall'Agenzia delle Entrate
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio
2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile
2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie procedure di
accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi.
Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta
definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre
2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.
((1-bis. In sede di determinazione della base imponibile, ai
fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non
corrisposte e dei relativi interessi, non assumono rilevanza le
plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate
dalle societa' di cui al comma 1. Ai fini della corretta
determinazione della base imponibile, gli accertamenti emessi
dall'Agenzia delle entrate possono essere in ogni caso integrati
o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in
base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di tali
accertamenti.))
2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non
corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1, calcolati
ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione
2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a
ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto e' stato fruito,
deve essere effettuato tenuto conto di quanto gia' liquidato
dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge
6 aprile 2007, n. 46.
3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi
di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti
l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con
l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta
giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di
presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad
iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalita' delle
somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non
si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per
violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque
connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni.
Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e
della sospensione in sede amministrativa e giudiziale. (4)
4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base
alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n.
794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri
di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al
recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo
24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da
applicare e' il tasso in vigore alla data di scadenza
ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte
non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta
interessato dal recupero dell'aiuto.
5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni
dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, ha disposto (con l'art. 7, comma
2-bis) che il comma 3 del presente articolo 24, si interpreta nel
senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto e' di
natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si
esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, entro i termini ivi previsti che decorrono da
quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile
2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in
vigore del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio
2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
2007, n. 46.
Art. 25
Ferrovie e trasporto pubblico locale
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli
investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione
di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ((da emanare entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,)) si provvede ((all'individuazione della quota
parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il
trasporto pubblico regionale e locale e)) alla ripartizione del fondo
e sono definiti tempi e modalita' di erogazione delle relative
risorse.
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto
pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello
Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., e'
autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse e' subordinata alla
stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a
criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il
fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di
bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali
ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti
di servizio di competenza, nonche' per garantire che, per l'anno
2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto
pubblico regionale e locale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE
2008, N. 207, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO
2009, N. 14)). ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti)).
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440
milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di
infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro
dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati della
attuazione del presente articolo, dando evidenza in particolare del
rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente
al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al
sud del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione
delle norme dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da
ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di
trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata,
sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli
enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza,
all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.
Art. 26
Privatizzazione della societa' Tirrenia
1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di
privatizzazione della Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle
societa' da questa controllate, e la stipula delle convenzioni ai
sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da
parte della Commissione Europea della compatibilita' della
convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma
999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata
alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ((convertito,
con modificazioni, dalla)) legge 6 agosto 2008, n. 133, per un
importo, al fine di compensare gli effetti in termini di
indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a
130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.
3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ((
convertito, con modificazioni, dalla )) legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2010.";
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
TITOLO V
Disposizioni finanziarie
Art. 27
Accertamenti
1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed
interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma
1-bis;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle
maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)";
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti
dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente
ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno
antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione
di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale,
l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la
quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In
presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata
nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta'.
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al
comma 1 deve essere effettuato con le modalita' di cui all'articolo
8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di
versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno
successivo al versamento della prima rata.
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al
comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede
all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a
norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai
processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo
5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con
riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle
violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono
l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in
caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle
maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti
dell'invito di cui al comma 1. Per le modalita' di definizione
dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie
previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le
modalita' di computo degli stessi in caso di versamento rateale,
nonche' per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la
definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito
di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni
indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di
cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla meta'".
2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi dei commi 1,
lettera b), e 1-bis del presente articolo, deve essere effettuata con
le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si
applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici
dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano agli
inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e'
aggiunto il seguente: "Art. 10-ter (Limiti alla possibilita' per
l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi
in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di
settore). - 1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti
degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli
ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono
essere effettuati qualora l'ammontare delle attivita' non dichiarate,
con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 % dei
ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente
disposizione, per attivita', ricavi o compensi si intendono quelli
indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si
applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualita'
oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai
commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma 2-bis,
dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.".
4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "in forma
societaria" sono inserite le seguenti: ", e in caso di societa' che
optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del
medesimo testo unico";
b) il comma 3 e' abrogato.
4-ter. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni
ivi indicate sono ridotte alla meta' se l'avviso di accertamento e di
liquidazione non e' stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5
o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo
precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia
prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis econ riferimento alle
maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate
nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di
cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.".
5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
si applica anche alle somme dovute per il pagamento ditributi e dei
relativi interessi agli uffici e agli enti di cui al comma 1 del
medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.
6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da
parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi
dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. ((Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati
maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione
oppure all'atto di contestazione, sono)) adottate ai sensi
dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna
formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado a favore
dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo
puo' procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in
particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni.
8. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "A tal
fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere
di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n.
7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.".
9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le
dichiarazioni IVA delle imprese di piu' rilevante dimensione,
l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale , di norma,
entro l'anno successivo a quello della presentazione.
10. Si considerano imprese di piu' rilevante dimensione quelle che
conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento
milioni di euro. Tale importo e' gradualmente diminuito fino a cento
milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalita' della
riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse
all'attuazione del comma 9.
11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e' realizzato in
modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio
concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se
disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci,
delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai
precedenti fiscali.
12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono
presentate secondo le modalita' di cui al regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 195, ed il
rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene
verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9.
13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume
d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le
attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati
alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione
dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attivita':
a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006
e successivi;
b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa
ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e
successivi;
c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data
del 1 gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) di recupero dei crediti inesistenti utilizzati in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con riferimento ai quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il
relativo recupero;
e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di
competenza delle strutture stesse;
e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul
valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006 e successivi.
15. L'Agenzia delle entrate svolge i compiti previsti dal presente
articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le
risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
16. Salvi i piu' ampi termini previsti dalla legge in caso di
violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per il reato previsto
dall'articolo 10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito
indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di
crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi
dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla
data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale
sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni
con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma
dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il
pagamento delle somme dovute e' punito con la sanzione dal cento al
duecento per cento della misura dei crediti stessi. E' punito con la
sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati
chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento
delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro
per ciascun anno solare. Per le sanzioni previste nel presente comma,
in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli
articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato
dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme
dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non
definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme
che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e al comma 16 del
presente articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25,
primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le
dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio" sono ridotte di 110 milioni di
euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
21-bis. Al fine di potenziare le capacita' di accertamento
dell'amministrazione finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato puo' avvalersi del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze, attualmente in servizio presso le
direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata
formazione specialistica.
21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione
delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della societa'
Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori
finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con
riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del
presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli
obblighi di cui al comma 3 da parte della societa' Poste italiane
S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche
avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine
con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e
di imposta sul valore aggiunto";
b) al comma 7, alinea, le parole da: "previa verifica dei
presupposti" fino a: "quote delle risorse" sono sostituite dalle
seguenti: "fino a una percentuale non superiore al 30 per cento
relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o
amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e
in base a criteri statistici,";
c) dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente:
"7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore
dell'Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della
pubblica sicurezza, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 puo'
essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo
consolidamento dei dati statistici.".
Art. 28.
Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e
le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di
propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di
euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti
dell'escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito,
contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di
fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro
trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto
di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti
sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore
principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile
scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.
2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni
previste dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio
di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti.
Art. 29
Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza
e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, ((del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,)) sul monitoraggio dei crediti di
imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di
imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle
disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al
presente comma, al credito di imposta per spese per attivita' di
ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ((. . .)) si applicano le disposizioni di cui
ai commi ((seguenti)).
2.((Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a
283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a
375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per
l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni
di euro per l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di
garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento,
i diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura finanziaria, la
fruizione delcredito di imposta suddetto e' regolata come segue:))
a) per le attivita' di ricerca che, sulla base di atti o
documenti aventi data certa, risultano gia' avviate prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati
inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta
giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a
pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato
dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale
come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;
b) per le attivita' di ricerca avviate a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del
formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per
via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione
dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a
quello di cui alla lettera a).
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai
formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine
cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura
automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a),
esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura
finanziaria; la fruizione del credito di imposta e' possibile
nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse
disponibili in funzione delle disponibilita' finanziarie, negli
esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b),
la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario,
l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche' ((nei successivi
novanta)) giorni ((l'eventuale diniego, in ragione della capienza. In
mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi novanta
giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta
prenotazione)).
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i
soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la
pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da
sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo
a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non
oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e'
comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva l'ipotesi di
incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine
di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti
massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di
presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno
successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2
a 4 del presente articolo e' approvato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni
((dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel
presente decreto)). Entro 30 giorni dalla data di adozione del
provvedimento e' attivata la procedura per la trasmissione del
formulario.
((6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati
alledetrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre
condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano
all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e
secondo le modalita' previsti con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Con il medesimo provvedimento puo' essere stabilito che la
comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche
tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalita' di
comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai
sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine
di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti
amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a
decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve
essere ripartita in cinque rate annuali di pariimporto.
7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo
utilizzo dei crediti di imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l'Agenzia
delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad
accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non
utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal
primo periodo del presente comma in considerazione dell'effettivo
utilizzo dei predetti crediti di imposta, le risorse finanziarie a
tale fine preordinate, nonche' altre risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di
imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 - Fondi di
bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette
risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3
milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno
2010, di 341,8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di
euro per l'anno 2013.))
8.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
9.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
10.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
11.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
Art. 30
Controlli sui circoli privati
1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in
possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa
tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del
presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle
entrate , al fine di consentire gli opportuni controlli,i dati e le
notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da
approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione del
modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni gia'
costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad
esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo,
nonche' le modalita' di comunicazione da parte dell'Agenzia delle
entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi
ai sensi del comma 1.
3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche
dalle societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi
dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale
italiano che non svolgono attivita' commerciale.
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi del comma 1,
lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in
denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale
o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo
di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo
comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di
utilita' sociale".
5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e
alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle
marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25
maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno
1995.
5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, le parole: " quarto e quinto periodo " sono sostituite
dalle seguenti: "quarto, quinto e nono periodo".
5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31
dicembre 2009.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e
5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
riduzione lineare degli stanziamenti di partecorrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
((20))
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto (con l'art. 1, comma 1),
in relazione al presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011
il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati
nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo
2011".
Art. 30-bis
Disposizioni fiscali in materia di giochi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il prelievo erariale unico di
cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, e' determinato, in capo ai
singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote
per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a
quella dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a
quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento
della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a
quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il
40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per
cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta
del 2008.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione,
gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico
dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli
periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per
cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute
a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, nonche' dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie
previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462
del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata
dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del
prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma
da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, e' abrogata.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281
e 282 sono sostituiti dai seguenti:
"281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua
competenza, e' determinata la quota parte delle entrate erariali ed
extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro
affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e
all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE),
limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo
delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonche'
le modalita' di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono
determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al
comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in
150 milioni di euro in favore dell'UNIRE".
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento
del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, e' assegnata,
in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei
relativi settori, anche progressivamente, alle attivita'
istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie
esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonche'
all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento
dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di
euro per ciascun ente.
6. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE,
cessano gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del
decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive
modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del
predetto comma 7.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le
maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ((, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione,)) e' disposta la
destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque
eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui
all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 31
IVA servizi televisivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A,
Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, e'
sostituito dal. seguente: "Art. 2. (Periodo di applicazione) 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali
previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio
2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di
applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai
servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi
prestati tramite mezzi elettronici.
3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
al reddito proporzionalmente corrispondente ((. . .)) alla quota di
ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del
medesimo contenuto ((nonche' ai soggetti che utilizzano trasmissioni
televisive volte a sollecitare la credulita' popolare che si
rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento)). Nel
citato comma il terzo periodo e' cosi' sostituito:
"Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono
i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti
integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica,
audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto
informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene
contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti
consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, da emanare entro 60 giorni ((dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto
sono definite le modalita' per l'attuazione del presente comma anche
quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulita'
popolare.")).
Art. 31-bis
((Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi
ai trasporti pubblici urbani di persone o
di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari))
((1. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la
lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti
pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai
parcheggi veicolari, dall'esercente l'attivita' di trasporto ovvero
l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di
vendita al pubblico")).
Art. 32
Riscossione
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'attivita' degli
agenti della riscossione e' remunerata con un aggio, pari al nove per
cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi
di mora e che e' a carico del debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo,
in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica
della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio e' a carico
dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le percentuali di
cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non
regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite
di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in
tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati,
dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.";
c) il comma 3 e' abrogato;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'agente della
riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente
impositore delle somme riscosse";
e) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: "5-bis.
Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio
spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal
decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201
del 29 agosto 2000.";
e-bis) al comma 6, alinea, le parole: "Al concessionario" sono
sostituite dalle seguenti: " All'agente della riscossione" e, alla
lettera a), le parole: "il concessionario" sono sostituite dalle
seguenti: "l'agente della riscossione";
e-ter) al comma 7-bis, le parole: "al concessionario" sono
sostituite dalle seguenti: "all'agente della riscossione".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2009.
3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole "di pari importo" sono soppresse;
b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non
riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite
in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse
pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese
in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilita' presentate
prima della data di entrata in vigore della presente disposizione la
restituzione dell'anticipazione e' effettuata con una riduzione del
10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data
dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il
decreto di cui alla lettera a)."
"d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono
rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualita' di pari
entita' i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai
bilanci delle societa' agenti della riscossione. Il riscontro
dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione e' eseguito in
occasione del controllo sull'inesigibilita' delle quote, secondo le
disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei
criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti
eventualmente non spettanti e' effettuato mediante riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del
diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al
comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art.
1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le
riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data
successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008
sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio
2009.".
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2
5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Con il piano di cui
all'articolo 160 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o
anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e
dei relativi accessori, nonche' dei contributi amministrati dagli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei
relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura
chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto, la proposta puo' prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o
contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di
pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a
quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio
inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi
economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito
tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non
puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori
chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei
creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu'
favorevole.";
b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole:
"Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,".
6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite
le modalita' di applicazione nonche' i criteri e le condizioni di
accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui
crediti contributivi.
7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, e'
inserito il seguente: "Art.16-bis. - (Potenziamento delle procedure
di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme
dovute a seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai
debiti iscritti a ruolo) ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma
3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:
a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
ridotto a cinquemila euro;
b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma
2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973;
c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il
termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano
anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis.".
7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2010, N. 40, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 22 MAGGIO 2010, N. 73))
Art. 32-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106))
Art. 32-ter
Estensione del sistema di versamento "F24 enti pubblici" ad altre
tipologie di tributi, nonche' ai contributi assistenziali e
previdenziali e ai premi assicurativi
1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni, nonche' le amministrazioni centrali dello Stato di cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23
ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e delle ritenute operate alla fonte per
l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali
si avvalgono del modello " F24 enti pubblici ", approvato con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre
2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello "
F24 enti pubblici " per il pagamento di tutti i tributi erariali e
dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e
assicurativi.
((1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16
del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno
festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno
lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza
delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle
dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto dall'articolo 6,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del
versamento relativo al mese di dicembre)). ((22))
2. Le modalita' di attuazione, anche progressive, delle
disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per
i tributi erariali;
b) con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti,
per i contributi e i premi.
3. ((Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31
dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire)) mediante il
modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27
novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A
e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni, nonche' dalle amministrazioni centrali dello Stato,
non si applicano le sanzioni (( . . . )) qualora il versamento sia
stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese
successivo alla scadenza stabilita.
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2,
lettera bb)) che "Le disposizioni introdotte dal presente numero si
applicano a partire dal 1° luglio 2011".
Art. 33.
Indennita' per la cosiddetta vacanza contrattuale
1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso
quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure
negoziali, e' disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di
dicembre, in unica soluzione, dell'indennita' di vacanza contrattuale
riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non
corrisposta durante l'anno 2008.
2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1
costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio
2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente
strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati
per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo
3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con
oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento
economico e' direttamente disciplinato da disposizioni di legge.
Art. 34.
LSU Scuola
1. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma 31,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 110
milioni di euro per l'anno 2009.
Art. 35
((Copertura finanziaria))
((1. Alle maggiori spese e alle minori entrate derivanti
dall'articolo 1, comma 22, dall'articolo 2, commi 4 e 5-ter,
dall'articolo 2-ter, dall'articolo 3, comma 4, dall'articolo 4, commi
1-bise 3, dall'articolo 5, dall'articolo 6 ad esclusione di quelle di
cui ai commi 4-bis e 4-quater, dall'articolo 7, dall'articolo 11,
comma 5-bis, dall'articolo 15, dall'articolo 19, commi 6, lettera c),
e 18, dall'articolo 21, dall'articolo 23 e dall'articolo 34, pari a
4.996,9 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.112 milioni di euro per
l'anno 2010 e a 2.434,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese recate dal presente decreto)).
Art. 36.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 novembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano