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Messaggio 286 del 9 dicembre 2002
Oggetto:
Articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n.222. Surrogazione. Chiarimenti.
Oggetto: Articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Surrogazione. Chiarimenti.
Da parte di una Sede è stato chiesto se debba o meno surrogarsi nei diritti del superstite verso la compagnia assicuratrice del terzo responsabile, dovendo liquidare la pensione di reversibilità ad una vedova il cui coniuge è stato riconosciuto inabile.
Al riguardo si osserva che l'articolo 14 della legge 222 del 12 giugno 1984 ha "codificato" in modo specifico l'istituto della surrogazione consentendo di intervenire o di agire in via diretta per il recupero delle prestazioni erogate o, in capitalizzazione, da erogare nelle diverse ipotesi di accertata inabilità o invalidità dell'assicurato.
Tenuto conto anche del parere dell'Avvocatura Centrale, la predetta norma deve intendersi riferita esclusivamente alle prestazioni previste dalla legge medesima, nel senso che l'Istituto è legittimato a recuperare, dai terzi responsabili e/o dalle loro compagnie di assicurazione, gli importi dovuti in caso di riconoscimento di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità, allorché l'evento posto a base delle accertate patologie dipenda da fatto imputabile a responsabilità di terzi.
La corretta interpretazione di detta norma è nel senso di ritenere che la dizione "prestazioni previste" debba intendersi come "prestazioni introdotte dalla legge medesima", per le quali sono state anche predisposte le tabelle contenenti i coefficienti di capitalizzazione, approvate con decreto del 20.3.1987 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale pubblicate nel supplemento alla G.U. n. 154 del 4.7.1987(v. circolare n. 10 del 16 gennaio 1998).
In relazione a quanto sopra delineato nella fattispecie in esame non si deve esercitare il diritto di surroga ex articolo 14 della citata legge n. 222/1984 per la pensione ai superstiti.
Tuttavia, esclusa per l'I.N.P.S. la possibilità di agire ex art. 1916 c.c. per ottenere il ristoro, in via surrogatoria, del danno economico subito per l'anticipata prestazione liquidata a favore del coniuge superstite - riferendosi la norma esclusivamente alle indennità liquidate a favore dell'assicurato e non alle prestazioni pensionistiche, peraltro, liquidate a favore di un terzo soggetto -rimane integra per l'Istituto, ricorrendone i presupposti di fatto, la possibilità di ottenere, dai civilmente responsabili, il rimborso dei ratei corrisposti a titolo di pensione di inabilità tra la data di presentazione della domanda e quella del decesso dell'assicurato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 222/1984.
Rientra, peraltro, nella previsione dell'articolo 14, l'azione di surrogazione volta al recupero della pensione privilegiata di inabilità disciplinata dall'articolo 6, trattandosi di una prestazione introdotta e prevista dalla legge 222/1984, in merito alla quale sono state predisposte le tabelle approvate con il citato decreto del 20.3.1987.
IL DIRETTORE CENTRALE
De Stefanis