Assegno emergenziale
Importo
(circ.86/2012)
Per quanto riguarda la misura dell’assegno emergenziale, esso va riconosciuto fino al raggiungimento delle seguenti misure:
- 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
- 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
- 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.
Pertanto, al raggiungimento di tali misure concorreranno fino a 8 o 12 mesi, a seconda dell’età del lavoratore, l’indennità di disoccupazione ordinaria erogata secondo le regole generali dell’INPS e l’assegno emergenziale a carico del Fondo e dell’azienda come previsto al comma 5 già citato; dal 9° o dal 13° e fino al 24° mese al lavoratore verrà erogato il solo assegno emergenziale, fermo restando lo stato di disoccupazione.
Massimali assegno emergenziale 2016 e 2017
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:
Massimali assegno emergenziale 2016 | ||
---|---|---|
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 40.720,45 |
2.378,58 |
2.239,67 |
Compresa tra 40.720,45 – 53.578,73 |
2.679,45 |
|
Superiore a 53.578,73 |
3.750,21 |
Massimali assegno emergenziale 2015
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:
Massimali assegno emergenziale 2015 | ||
---|---|---|
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 40.720,45 |
2.378,58 |
2.239,67 |
Compresa tra 40.720,45 – 53.578,73 |
2.679,45 |
|
Superiore a 53.578,73 |
3.750,21 |
Massimali assegno emergenziale 2014
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:
Massimali assegno emergenziale 2014 | ||
---|---|---|
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 40.639,17 |
2.373,83 |
2.235,20 |
Compresa tra 40.639,17 – 53.471,79 |
2.674,10 |
|
Superiore a 53.471,79 |
3.742,72 |
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