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Condizioni per l'erogazione dell'indennità
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Base di calcolo e misura
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Contribuzione figurativa
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Decadenza
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Destinatari della norma
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DIS-COLL
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Durata della prestazione
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Finanziamento
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Istruzioni operative per gli eventi di disoccupazione dell’anno 2013
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Istruzioni procedurali
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Nuova attività lavorativa
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Passaggio dalla indennità Una Tantum alla DIS-COLL
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Periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità
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Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione
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Regime fiscale
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Requisiti per il diritto
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Ricorsi
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Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
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Decreto Legge 83 del 22 giugno 2012
Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)
Vigente al: 28-12-2013
Titolo I
MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I
TRASPORTI
Capo I
Infrastrutture - Misure per l'attrazione di
capitali privati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la
competitivita' nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei
trasporti, nonche' per il riordino degli incentivi per la crescita e
lo sviluppo sostenibile finalizzate ad assicurare, nell'attuale
situazione di crisi internazionale ed in un'ottica di rigore
finanziario e di effettivo rilancio dello sviluppo economico, un
immediato e significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema
produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli
impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro
di contenimento della spesa pubblica, al conseguimento dei connessi
obiettivi di stabilita' e di crescita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, delle
politiche agricole alimentari e forestali, per la cooperazione
internazionale e l'integrazione e per gli affari regionali, il
turismo e lo sport;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni
e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto-project
bond
1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle
societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i
titoli del debito pubblico.
2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti: «e
dalle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163».
3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento
prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di
debito da parte delle societa' di cui all'articolo 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonche' le relative eventuali
surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione
a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie
e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
4. ((le disposizioni di cui al comma 1)), si applicano alle
obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo
157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche ai fini del
rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la
realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio
di pubblica utilita' di cui sia titolare.
Art. 2
Disposizioni in materia di finanziamento
di infrastrutture mediante defiscalizzazione
1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' ((sostituito dal)) seguente:
«1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture,
previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da
realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo
perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica
dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle
condizioni di mercato, possono essere previste, per le societa' di
progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, nonche', a seconda delle diverse tipologie di
contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»;
b) il comma 2-ter e' soppresso;
c) al comma 2-quater:
1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
2) le parole: «di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»;
d) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo
agli interventi di finanza di progetto gia' individuati ed in parte
finanziati ai sensi del citato comma 991.».
Art. 3
Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione
degli studi di fattibilita' nella finanza di progetto
1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi
e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio
di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso sia
posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per
le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le
indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento.».
2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di gara e'
redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in
possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua
predisposizione in funzione delle diverse professionalita' coinvolte
nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di
fattibilita'. In caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la
redazione dello studio di fattibilita' a soggetti esterni,
individuati con le procedure previste dal presente codice. ((Gli
oneri connessi all'affidamento di attivita' a soggetti esterni
possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto))».
Art. 4
(( (Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi
nelle concessioni). ))
((1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "60 per cento";
b) al comma 2, le parole: "1º gennaio 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2014")).
Art. 4-bis
(( (Contratto di disponibilita'). ))
((1. All'articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi tra le
parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per
gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla
gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o
provvedimenti cogenti di pubbliche autorita'. Salvo diversa
determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal
comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri,
nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico
del soggetto aggiudicatore";
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'amministrazione aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario il
ruolo di autorita' espropriante ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai
contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto)).
Capo II
Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione
Art. 5
Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di
contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
1. All'articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di
gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi
relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II,
titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si
applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo
periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di
cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi'
definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative
ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre
alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello
derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.».
2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2,
penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
((introdotto dal comma 1 del presente articolo,)) le tariffe
professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima
della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del
2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini,
rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a
base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione
delle prestazioni professionali.
Art. 6
Utilizzazione crediti d'imposta
per la realizzazione di opere infrastrutturali
1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'articolo 26,
e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Utilizzazione di crediti d'imposta per la
realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al
miglioramento dei servizi pubblici locali). - 1. A decorrere
dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbiano
maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti
dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' per azioni.
2. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma 1
sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture
necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto
degli obiettivi fissati dal patto di stabilita' interno.».
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e
di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini
1. Per le attivita' di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato
I del regolamento emanato con il decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di
pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti
amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati
entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti
previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. ((Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)).
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attivita' di cui al
comma 1 del presente articolo, i gestori presentano al Comando
provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, una scheda asseverata da un tecnico
qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio
allo stato esistenti, nonche' una relazione riportante, per gli
aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli
interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti.
((2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le
parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni")).
3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'
autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri
laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134));
c) prove di laboratorio su terre e rocce.».
Art. 8
Grande evento EXPO 2015
e Fondazione La Grande Brera
1. Al fine di reintegrare l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nell'importo originariamente previsto, per la realizzazione delle
opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento
EXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di ((9.092.408 euro per il
2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro)) per il 2014
e di 987.450 euro per il 2015.
((1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata alla
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi
conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in
vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015)).
2. All'articolo 14, comma 2, ((primo periodo)), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo la parola: «urgente», sono aggiunte le
seguenti: «((. Il Commissario straordinario)), con proprio
provvedimento, puo' nominare uno o piu' delegati per specifiche
funzioni.».
((2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere
necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine di cui al
comma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, per l'espressione del parere sui progetti
relativi alle predette opere da rendere ai sensi del medesimo comma
5, e' stabilito in trenta giorni non prorogabili. A tale fine il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute
straordinarie, procede all'esame dei progetti relativi al grande
evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorita'. Nel caso in cui il
parere debba essere espresso dai comitati tecnici amministrativi di
cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine e' fissato entro
trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorita' di cui al
periodo precedente.
2-ter. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: "con provvedimento del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S"
sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta degli interessati, e
sentita la societa' ANAS Spa, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita
valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti
stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze
minime da osservare")).
3. A seguito dell'ampliamento e della risistemazione degli spazi
espositivi della Pinacoteca di Brera e del riallestimento della
relativa collezione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
nell'anno 2013, costituisce la fondazione di diritto privato
denominata «Fondazione La Grande Brera», con sede in Milano,
finalizzata al miglioramento della valorizzazione dell'Istituto,
nonche' alla gestione secondo criteri di efficienza economica.
4. La Fondazione di cui al comma 3 e' costituita ai sensi del
regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e
del codice civile. L'atto costitutivo prevede il conferimento in uso
alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di
dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera, dell'immobile
che la ospita, nonche' degli eventuali ulteriori beni mobili e
immobili individuati con apposito decreto ministeriale. Lo statuto
della Fondazione prevede l'esercizio da parte del Ministero della
vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione
delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarita' della
Fondazione.
5. Oltre al Ministero per i beni e le attivita' culturali, che
assume la qualita' di fondatore, possono partecipare alla Fondazione
di cui al comma 3, in qualita' di soci promotori, secondo le
modalita' stabilite dallo statuto, gli enti territoriali nel cui
ambito la Fondazione ha sede, che assumano l'impegno di contribuire
stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al
Ministero. Possono altresi' diventare soci, previo consenso del
fondatore e dei soci promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i
quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo
di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalita'
stabilite dallo statuto.
6. Il funzionamento della Fondazione di cui al comma 3 e'
assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentato
annualmente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per un
importo pari a 2.000.000,00 di euro. Alla relativa spesa si provvede,
a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con specifico
riferimento alle risorse di parte corrente.
7. La Fondazione di cui al comma 3 puo' avvalersi di personale
appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualita'
di soci promotori, sulla base di protocolli d'intesa stipulati ai
sensi dell'articolo 23-bis, commi 7 e seguenti, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I protocolli d'intesa prevedono
l'integrale rimborso della spesa per il suddetto personale alle
amministrazioni di appartenenza. La gestione finanziaria della
Fondazione e' soggetta al controllo della Corte dei conti.
Capo III
Misure per l'edilizia
Art. 9
Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8), 8-bis) e 8-ter)
sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni
mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,
di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed
il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle
stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo
atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione ((, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto
il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione));
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese
che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del
Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le
quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione;»;
b) all'articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) e' sostituita
dalla seguente:
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per
le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione»;
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies) e'
sostituito dal seguente:
«127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c),
d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal
((decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008))».
Art. 10
Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei
territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012
1. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei
comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e
realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati
all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e'
stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei
danni di tipo «E» o «F», ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad
attivita' scolastica ed uffici pubblici, nonche' delle connesse opere
di urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecita
sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente
dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione
nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.
2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni
interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla
realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle
vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree
di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non si
applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e
costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se
derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante
degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo
preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione
dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione
d'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in
sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente
diritto o interessato da essa previste, i Commissari delegati danno
notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante
pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due
giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione
regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre
dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica
l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari
delegati provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce
provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari
delegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore
della Regione o di altro ente pubblico, anche locale,
specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di
provvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata dai
Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in
possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la
data del 29 maggio 2012.
5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di
immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono
ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa
vigente.
6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento
di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque
di un titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dai Commissari
delegati, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento,
espressamente motivando la contingibilita' ed urgenza della
utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 42-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva
ordinanza, dai Commissari delegati a favore del patrimonio
indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le
modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, compatibilmente con il quadro
emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli
ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In
deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria
prevalente fino al cinquanta per cento.
8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici
pubblici ovvero all'attivita' scolastica, provvedono i presidenti
delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, potendosi anche avvalere del competente
provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti
uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie
attivita' istituzionali, con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento di
alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non
utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle
abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di
criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie
ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma
8 e' effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale
definisce le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli
stessi da parte dei beneficiari.
11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati,
sentito il presidente della provincia territorialmente competente, e
d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la
ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di
indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la
riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione
del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli
insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo,
si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle
attivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per
cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche
attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti
industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito
l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni
interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonche' i
criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei
presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano,
in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge n. 74 del 2012.
14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con ((i
Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1
del citato decreto-legge n. 74 del 2012)), Fintecna o societa' da
questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attivita'
tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima
tempestivita' le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20
e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del
decreto-legge n. 74 del 2012. Ai relativi oneri, nel limite di euro 2
milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ((da trasferirsi ai
Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione
alla predetta convenzione)), si provvede nei limiti delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74.
15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i
Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura
commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di
quindici unita', i cui oneri sono posti a carico delle risorse
assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui
all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che
restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.».
15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un
piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso
pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale
fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti
delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli
interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso
pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attivita' di
ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando
interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi".
15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori
amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono,
inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui
affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche
direttive e indicazioni appositamente impartite.
Art. 11
Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento
energetico
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al ((31 dicembre 2013)), relative
agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute
nel citato articolo 16-bis. (2) ((7))
2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
e successive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre 2012"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2013".
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7
milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014
e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino
all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 11, comma 13-ter)
che "Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni
di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili
anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012,
relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta dai
medesimi".
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Ai
contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e'
altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle
ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro".
Art. 12
Piano nazionale per le citta'
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un
piano nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di aree
urbane con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine,
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Cabina di regia del piano, composta da due rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con
funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delle
Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, del
Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, per
la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione
territoriale, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e
prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di
osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti per
l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un rappresentante dei
Fondi di investimento istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai
sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di funzionamento
della Cabina di regia. ((Ai rappresentanti delle amministrazioni
pubbliche nella Cabina di regia non e' corrisposto alcun emolumento,
indennita' o rimborso di spese)).
((1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni
parlamentari competenti in merito all'attivita' della Cabina di regia
con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza)).
2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i
comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di
valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di
interventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando:
a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di
trasformazione e valorizzazione;
b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che
privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune
proponente;
c) i soggetti interessati;
d) le eventuali premialita';
e) il programma temporale degli interventi da attivare;
f) la fattibilita' tecnico-amministrativa.
3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti
criteri:
a) immediata cantierabilita' degli interventi;
b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti e
finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto
moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli
investimenti privati;
c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di
marginalizzazione e degrado sociale;
d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con
riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano;
e) miglioramento della qualita' urbana, del tessuto sociale ed
ambientale ((e contenimento del consumo di nuovo suolo non
edificato)).
4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse
messe a disposizione dai vari organismi che la compongono, definisce
gli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa
propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalita'
del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia promuove,
di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del Contratto
di valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari
soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei
finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei
Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per
le citta'.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31
dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per
l'attuazione del piano nazionale per le citta'», nel quale
confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche,
relativamente ai seguenti programmi:
a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non siano stati
ratificati, entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di
programma previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51, e gia' destinate all'attuazione del piano
nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma 12,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive
modificazioni;
b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo
2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dell'articolo 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensi
dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
dell'articolo 4, comma 3. della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel
limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni per
l'anno 2013, di euro 40 milioni per l'anno 2014 e di euro 50 milioni
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante
utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma
entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della
legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati
nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ogni
caso, la possibilita' di frazionare uno stesso programma costruttivo
in piu' comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi
di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' fissato al 31 dicembre 2013.
8. All'articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i
limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5
agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto
1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo
9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il
finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da
realizzare.».
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai
sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri
all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai
fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo. Le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi
gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n.
152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la convenzione
attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per
i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di
realizzazione.
Art. 12-bis
(( (Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche
urbane).))
((1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle
amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni
e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita,
dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Comitato
interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU e'
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato ed e' composto dal Ministro per la coesione territoriale,
dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello
sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri
aventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle
tematiche inseriti all'ordine del giorno.
2. Partecipano, altresi', alle riunioni del CIPU un rappresentante
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un
rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni,
nominati dalla componente rappresentativa delle autonomie
territoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni.
3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze
attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al
Consiglio dei Ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di
una segreteria tecnica istituita presso il Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come struttura generale
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, e successive modificazioni.
5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non e' corrisposto
alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Gli oneri correlati
al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico
degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).
Art. 13
Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio
dell'attivita' edilizia
((01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per ciascun
procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile
nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e
per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo,
comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della
valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le
disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria")).
1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo
periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la
normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o
enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni
competenti.».
((2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico
punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le
vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e
l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque
coinvolte. Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque
denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'. Resta comunque
ferma la competenza dello sportello unico per le attivita' produttive
definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici
comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono
interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente
atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a
contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere
immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le
domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse
eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello
unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai
fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali
assensi rientrano, in particolare:
a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in
cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi
dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui
agli articoli 61, 62 e 94;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni
nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o
a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone
di salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le
costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi del medesimo codice;
h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia
di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui
vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella
laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e
di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
i) il parere dell'autorita' competente in materia di assetti e
vincoli idrogeologici;
l) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie,
portuali e aeroportuali;
m) il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di
aree naturali protette";
3) il comma 4 e' abrogato;
b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il
seguente:
"Art. 9-bis.- (Documentazione amministrativa). - 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi
previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad
acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi
quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque
denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita' di tali
documenti, informazioni e dati";
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: "del competente ufficio
comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dello sportello unico";
d) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole: "dal regolamento edilizio" sono
soppresse;
2) al comma 3, le parole: "commi 3 e 4" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 3" e le parole: ", sempre che gli stessi non siano
gia' stati allegati alla domanda dal richiedente" sono soppresse;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono
intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi,
comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate,
qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta
incompatibilita' dell'intervento, il responsabile dello sportello
unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo
possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i
relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini
dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della
determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui
all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990,
e successive modificazioni";
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di
servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di
conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli
articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo e'
fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il
dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato
all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai
sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo
pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel
cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento edilizio";
5) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto
ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale,
il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso
nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In
caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire
si intende formato il silenzio-rifiuto";
e) all'articolo 23:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e
degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone
sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono
comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge,
dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti
edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma
1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni
competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni
e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la denuncia si considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle
modalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini
della presentazione della denuncia";
2) al comma 3, alle parole: "Qualora l'immobile" sono premesse
le seguenti: "Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,";
3) al comma 4, alle parole: "Qualora l'immobile" sono premesse
le seguenti: "Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,".
2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le
disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
Art. 13-bis
(( (Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).))
((1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,
ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad
esercizio d'impresa";
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a)
ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei
lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori
e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il
quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza
con l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propria
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi
la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera
e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformita' da parte
dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera
c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente
comma".))
Art. 13-ter
(((Disposizioni in materia di responsabilita' solidale
dell'appaltatore).))
((1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' sostituito dai seguenti:
"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare
del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario
in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di
subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore
verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente,
scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli
obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche
attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione della predetta documentazione da parte del
subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un
termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo
stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma
28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da
parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamento
previste a carico del committente e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli
adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta
sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione
commessa dall'appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano
in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture
e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti
nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette
disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)).
Capo IV
Misure per i trasporti
Art. 14
Autonomia finanziaria dei porti
1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 18 e'
inserito il seguente:
«Art. 18-bis(Autonomia finanziaria delle autorita' portuali e
finanziamento della realizzazione di opere nei porti). - 1. Al fine
di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi
piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il
potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e
nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di
adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1
per cento dell'imposta sul valore aggiunto ((dovuta sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di
ciascun porto)), nel limite di 70 milioni di euro annui.
2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il
Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare
((dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle
merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun
porto, nonche')) la quota da iscrivere nel fondo.
3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla
realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del
presente articolo.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della
quota ((dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite)) e
ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalita'
perequative, tenendo altresi' conto delle previsioni dei rispettivi
piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al
comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a
forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la
disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo
153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a
medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed
internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244.».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 15
Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2-novies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la disposizione
di cui all'ultimo periodo del comma 2-undecies dello stesso articolo
2, si applica ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di
gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto. I finanziamenti non rientranti nella predetta
fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle
finalita' stabilite dal medesimo articolo 2, comma 2-novies, con
priorita' per gli investimenti di cui alla lettera a) ((nonche' per
gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di
container, anche sulla base degli accordi di programma gia'
sottoscritti, e comunque per il perfezionamento degli interventi gia'
avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure
autorizzative)), secondo le modalita' e procedure di cui all'articolo
2, commi da 2-novies a 2-undecies, del predetto decreto-legge n. 225
del 2010. ((Eventuali risorse disponibili una volta soddisfatte le
priorita' di cui alla citata lettera a) del comma 2-novies
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010 dovranno essere
destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici
con uso di container, anche sulla base degli accordi di programma
gia' sottoscritti, e comunque al perfezionamento degli interventi
gia' avviati per i quali non siano state ancora completate le
procedure di autorizzazione)).
Art. 16
Disposizioni urgenti per la continuita' dei servizi di trasporto
1. Al fine di garantire la continuita' del servizio pubblico di
navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione
governativa navigazione laghi sono attribuite, per l'anno 2012,
risorse pari a euro 6.000.000,00. Le maggiori risorse di cui al
presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di
esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. E'
comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma,
della legge 18 luglio 1957, n. 614.
2. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada
ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus, e' autorizzata,
per l'anno 2012, la spesa di euro 4.500.000,00.
3. Al fine di garantire il contributo dovuto, per l'anno 2012, per
l'esercizio della Funivia Savona-San Giuseppe, in concessione a
Funivie S.p.A, e' autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro
5.000.000,00.
4. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il
trasferimento della proprieta' sociale dello Stato delle Ferrovie
della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi
Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e
Puglia, nonche' per garantire il raggiungimento di obiettivi di
efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a condizione
che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto siano sottoscritti con le regioni
interessate i relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre
2012. A seguito del trasferimento della proprieta' sociale, le
predette regioni, a copertura degli oneri necessari per la
regolazione delle partite debitorie delle societa' di cui al primo
periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro 100
milioni, per ciascuna regione, le risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione ad esse assegnate. Per la regione Calabria, le risorse di
cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del
piano di interventi di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3
agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento devono essere corredati
di una dettagliata ricognizione della situazione debitoria e
creditoria delle societa' trasferite.
4-bis. All'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "tranviarie e filoviarie" sono
aggiunte le seguenti: ", nonche' per l'acquisto di unita' navali
destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima,
lagunare, lacuale e fluviale.
5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14, comma
22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'attuazione
delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle
societa' partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione
finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di
consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra
l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprieta',
gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione
dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela
dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei
debiti e dei crediti delle societa' esercenti il trasporto regionale
ferroviario e delle societa' capogruppo. Nei successivi 60 giorni,
sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, il
Commissario elabora un piano di rientro dal disavanzo accertato e un
piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili
in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 9, della durata massima di 60 mesi, da
sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di
rientro dovra' individuare gli interventi necessari al perseguimento
delle finalita' sopra indicate e all'equilibrio economico delle
suddette societa', nonche' le necessarie azioni di riorganizzazione,
riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilita' regionale
su ferro.
5 bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal
disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti piu'
idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di
misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati
sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano
il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione
delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a
livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe
aziendali, nonche' di definizione della dotazione di personale,
compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio
economico.
6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5 ed
al fine di garantire la continuita' dell'erogazione dei servizi di
trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa vigente e
con le risorse disponibili allo scopo a carico del bilancio
regionale, il Commissario adotta ogni atto necessario ad assicurare
lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico
gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale,
coincidente con il territorio della Regione, ai sensi dell'articolo
4, comma 32, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,
garantendo in ogni caso il principio di separazione tra la gestione
del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.
6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli
articoli 2502-bis e 2503 del codice civile.
6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle
societa' di cui al comma 5 successivamente all'approvazione del piano
di stabilizzazione finanziaria della regione Campania di cui al
medesimo comma 5, da cui derivano incrementi di spesa rispetto
all'anno 2010, ove in contrasto con le prescrizioni del predetto
piano o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento
dello stesso.
6-quater. Per la celere realizzazione delle attivita' di cui ai
commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di
supporto, definendone i compiti e le modalita' operative, con oneri a
carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11,
commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 5 e l'efficienza e continuita' del servizio di trasporto
secondo le modalita' di cui al comma 6, per un periodo di 12 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche
concorsuali, nei confronti delle societa' a partecipazione regionale
esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi
pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita'
istituzionali delle stesse societa'. I relativi debiti insoluti
producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti
salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse
inferiori. (4) (11)
8. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un tavolo tecnico, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la
disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta per la
stipula e la successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione
dei piani di cui al comma 5, sottoscritto dai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e dal
Presidente della Regione.
9. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su
ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previa
approvazione dei piani di cui al comma 5, la Regione Campania puo'
utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 137 del 16 giugno
2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200 milioni
di euro. A decorrere dall'anno 2013, subordinatamente al mancato
verificarsi dei presupposti per l'aumento delle misure di cui
all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
predetto aumento automatico e' destinato alla ulteriore copertura del
piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo anno,
per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in
cui si verifichino i presupposti per l'aumento delle misure di cui
all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
l'incremento nelle misure fisse ivi previsto e' raddoppiato. Il
Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi delle
condizioni per l'applicazione del predetto incremento automatico.
9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed
al fine di garantire la continuita' aziendale, il Commissario puo'
richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche
integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di
cui al comma 9, nonche' di quelle previste dall'articolo 1, comma
9-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive
modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a
garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di
trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del
debito pregresso.
10. I termini per l'approvazione dei bilanci consuntivi delle
societa' di cui al comma 5 sono differiti al sessantesimo giorno
successivo all'approvazione dei piani di cui allo stesso comma 5.
10-bis. Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del
progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31,
gia' compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo
le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla
relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista
dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. ((14))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma
177) che "Al fine di consentire il regolare svolgimento delle
attivita' di competenza del Commissario ad acta di cui all'articolo
16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di
cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano
fino al 31 dicembre 2013".
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 come modificata dal D.L. 31 ottobre
2013, n. 216 ha disposto (con l'art. 2, comma 177) che "Al fine di
consentire il regolare svolgimento delle attivita' di competenza del
Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano
fino al 31 dicembre 2014".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 20 novembre 2013, n. 274
(in G.U. 1a s.s. 27/11/2013, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale, dell'art. 16, comma 10-bis, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134".
Art. 17
Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole: «entro e non oltre il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2012».
((Capo IV-bis
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita'
mediante veicoli a basse emissioni complessive))
Art. 17-bis
(( (Finalita' e definizioni). ))
((1. Il presente capo e' finalizzato allo sviluppo della mobilita'
sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di
reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte
pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con
particolare riguardo al contesto urbano, nonche' l'acquisto di
veicoli a trazione elettrica o ibrida.
2. Ai fini del presente capo si intende:
a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti
che consentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di
riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese
la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;
b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a
trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a
biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride
carbonica (CO2 ) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte
emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1,
lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e N1 di cui al
comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui all'articolo
54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle
categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
marzo 2002;
d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con
energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e
completamente immagazzinata a bordo;
e) per veicoli a trazione ibrida:
1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a
bordo (funzionamento ibrido);
2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con
possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche
mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni
esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla
produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il
normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento
contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale).
3. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di
emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di
contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti
sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della
Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione delle reti
infrastrutturali di cui al comma 1 nel territorio nazionale
costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:
a) interventi statali e regionali a tutela della salute e
dell'ambiente;
b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive
nell'atmosfera, per la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento
globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;
c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed
extraurbano;
d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo
nel settore delle tecnologie avanzate;
e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per
l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e
privati.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di
cui al comma 3, secondo le rispettive competenze costituzionali,
anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle
procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle
specifiche tecniche dei prodotti e dell'attivita' edilizia.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.))
Art. 17-ter
(Legislazione regionale).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le regioni emanano le disposizioni
legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi
fondamentali contenuti nel presente capo e dell'intesa di cui al
comma 4.
2. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Sudtirol, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto
dal comma 1 in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative
norme di attuazione.
3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2
salvaguardano comunque l'unita' economica nazionale e i livelli
minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato,
stabiliti in attuazione del comma 4.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipulazione
di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e
l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel
territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica
a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, le disposizioni del presente capo si applicano
nell'intero territorio nazionale. ((14))
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 20 novembre 2013, n. 274
(in G.U. 1a s.s. 27/11/2013, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del
2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, nella parte in cui
non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del medesimo
decreto-legge non si applichino alle Province autonome di Trento e di
Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti".
Art. 17-quater
(( (Normalizzazione).))
((1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di
reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti
agli standard fissati dagli organismi di normalizzazione europei e
internazionali International electrotechnical Commission (IEC) e
Comite' europeen de normalisation electrotechnique (CENELEC).
2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo
1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e
successive modificazioni, provvedono, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto
previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e
modificando le determinazioni precedentemente assunte.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e
9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni.))
Art. 17-quinquies
(( (Semplificazione dell'attivita' edilizia e diritto ai punti di
ricarica).))
((1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premessi
i seguenti:
"1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento
di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che
ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad
uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a
500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione
edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la
ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una
vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita'
alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento
stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter
del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli
abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri
inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi
regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi
dell'articolo 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non
si applicano agli immobili di proprieta' delle amministrazioni
pubbliche".
2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice
civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di
ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono
approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo
comma, del codice civile.
3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 2, il condomino interessato puo' installare, a
proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le
modalita' ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli
1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.))
Art. 17-sexies
(( (Disposizioni in materia urbanistica).))
((1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di
urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.
2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalita' e termini
temporali tassativi affinche' gli strumenti urbanistici generali e di
programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati
con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti
pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in
coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies.
3. Le leggi regionali prevedono, altresi', che gli strumenti
urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di
uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle
attivita' commerciali, terziarie e produttive di nuovo
insediamento.))
Art. 17-septies
(( (Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica).))
((1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i
livelli minimi uniformi di accessibilita' del servizio di ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di seguito denominato "Piano nazionale".
2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro il 30 giugno di ogni
anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica nonche' interventi di recupero del patrimonio edilizio
finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo
sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri
oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle
diverse realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrenti
profili della congestione di traffico veicolare privato, della
criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete
stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. In
particolare, il Piano nazionale prevede:
a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a
partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto
privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi
dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilita' in
ambito internazionale;
b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di
ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarita' e sulle
potenzialita' delle infrastrutture relative ai contatori elettronici,
con particolare attenzione:
1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la
effettua, identificandolo univocamente;
2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;
3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica,
coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle
disponibilita' della rete elettrica, assicurando la realizzazione di
una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che
caratterizzano il settore elettrico;
c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in
favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del
carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la
realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica;
d) la realizzazione di programmi integrati di promozione
dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;
e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal
comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive
esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le societa' di distribuzione
dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stata
raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere
comunque approvati.
6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al
comma 4, lettera d), i comuni e le province possono associarsi ai
sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi
integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla
loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.
7. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in
materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi
diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di
ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia
elettrica.
8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014 e 2015.
9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a
un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e
per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle
regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli
accordi di programma di cui al comma 5.
10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e
immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano
nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a
5 milioni di euro per l'anno 2013, e' destinata alla risoluzione
delle piu' rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione
di traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni
interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.))
Art. 17-octies
(( (Azioni di sostegno alla ricerca).))
((1. Ai fini della promozione della ricerca tecnologica di cui
all'articolo 17-septies, comma 4, lettera e), del presente decreto, a
valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma
354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e' attivata un'apposita linea di finanziamento dei
programmi di ricerca finalizzati:
a) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi
necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di
distribuzione dell'energia elettrica;
b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione
necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle
reti di distribuzione dell'energia elettrica;
c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili
sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle
reti infrastrutturali;
d) alla realizzazione di un'unita' di bordo che comunica con la
stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente
a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia
elettrica non e' sovraccarica;
e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e
l'interoperabilita' tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di
ricarica e relative unita' di bordo, di cui alle lettere da a) a d),
con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilita', per la
gestione del traffico in ambito urbano;
f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili.))
Art. 17-novies
(( (Indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas). ))
(( 1. Entro un mese dalla data di approvazione del Piano nazionale,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con
particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica
dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano l'uso di veicoli
alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di avvio del
mercato e almeno per il primo quinquennio;
b) fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a
quelli relativi agli altri tipi di consumo;
c) riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse
generale diretti ad assicurare la qualita', l'efficienza del servizio
di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata
diffusione del medesimo nel territorio nazionale, proporzionalmente
all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di
carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e
di uso efficiente delle risorse;
d) opportunita' di differenziare il regime tariffario del
servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto
in forma di distribuzione commerciale nonche' di contabilizzare
separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;
e) opportunita' di correlare i meccanismi tariffari per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione
del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico e'
effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;
f) opportunita' di correlare i provvedimenti di determinazione
tariffaria alle ulteriori specificita' della filiera della produzione
e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei
veicoli.
2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di
cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con
particolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12,
lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede
annualmente a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettera n),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della
produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la
ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui
alla lettera a) del medesimo comma 12.))
Art. 17-decies
(Incentivi per l'acquisto di veicoli).
1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni
complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui
siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria,
da almeno dodici mesi, e' riconosciuto un contributo pari al:
a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad
un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad
un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad
un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
2.Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati ((a
partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 17 -undecies, comma 4, e fino al 31
dicembre 2015)) a condizione che:
a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti
uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal
venditore;
b) il veicolo acquistato non sia stato gia' immatricolato in
precedenza;
c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla
medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di
cui alla lettera b);
d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da
almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui
alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o
ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo
veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore
del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le
misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al
comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo,
di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere
direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo
sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in
circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai
centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse,
al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
5. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante
compensazione con il prezzo di acquisto.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto
importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro
automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i
successivi.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprieta' relativo alla
cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico
dell'automobilista di cui al comma 3;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal
comma 2, lettera d).
Art. 17-undecies
(Fondo per l'erogazione degli incentivi).
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 50
milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui all'articolo 17-decies.((4))
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi' ripartite per
l'anno 2013:
a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei
contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a)
e c), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti,
assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una
quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o
privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa;
b) ((25)) milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei
contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera
e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati
destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies, i
contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo,
non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla
medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di
un veicolo per la rottamazione.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' per la preventiva autorizzazione
all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi
previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse di cui al
comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare che una quota
non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 sia destinata
all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies,
comma 1, lettera a).
5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente
articolo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa,
attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del fondo
di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi,
sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzieta', scelti, sulla base di un'apposita gara,
secondo le modalita' e le procedure previste dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi
graveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massima
dell'1 per cento.
6. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le
ripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base della
dotazione del fondo di cui al comma 1 e del monitoraggio degli
incentivi relativo all'anno precedente.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma
559) che "Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma
1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e'
ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014".
Art. 17-duodecies
(( (Copertura finanziaria). ))
(( 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17-septies, comma 8, e
17-undecies, comma 1, pari complessivamente a 70 milioni di euro per
l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Art. 17-terdecies
(( (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione
elettrica dei veicoli circolanti). ))
(( 1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali
L, M1 e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli
il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica
l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)).
Titolo II
MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE
E
LA
TRASPARENZA
NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33))
Art. 19
Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale
1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla
vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da
lui delegato, ((...)).
2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di
economicita' e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza,
imparzialita', semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle
imprese. Per quanto non previsto dal presente decreto all'Agenzia si
applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
Art. 20
Funzioni
1. L'Agenzia per l'Italia Digitale e' preposta alla realizzazione
degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli
indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con l'Agenda
digitale europea.
2. L'Agenzia svolge ((...)) le funzioni di coordinamento, di
indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e,
in particolare, dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre
2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4,
nonche' le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368,
lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte
dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. L'Agenzia svolge, altresi', le funzioni
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio
presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, necessario allo svolgimento delle funzioni di cui
al precedente periodo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura
corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito
all'Agenzia. L'Agenzia assicura il coordinamento informatico
dell'amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione
dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti
delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la
diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la
spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia:
a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire
l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e
l'accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione
(NGN);
b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di
sicurezza informatica e di omogeneita' dei linguaggi, delle procedure
e degli standard, anche di tipo aperto, anche sulla base degli studi
e delle analisi effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in modo da
assicurare anche la piena interoperabilita' e cooperazione
applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione
e tra questi e i sistemi dell'Unione europea;
c) assicura l'omogeneita', mediante il necessario coordinamento
tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare
servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di
qualita' e fruibilita' sul territorio nazionale, nonche' la piena
integrazione a livello europeo;
d) supporta e diffonde le iniziative in materia di
digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi
compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i
processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e
promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e
organizzativi che si frappongono alla realizzazione
dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione
del diritto all'uso delle tecnologie, previsto dall'articolo 3 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
e) vigila sulla qualita' dei servizi e sulla razionalizzazione
della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con
CONSIP Spa e SOGEI Spa;
f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione
informatica rivolte ai cittadini, nonche' di formazione e
addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche
mediante intese con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, il Formez e l'Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione, e il ricorso a tecnologie
didattiche innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie
disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione
dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle
pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni
di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicita'
e qualita' delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo
degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, le conseguenti misure correttive, nonche' segnalando alla
Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale;
h) svolge attivita' di progettazione e coordinamento delle
iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a
carattere intersettoriale, per la piu' efficace erogazione di servizi
in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;
i) costituisce autorita' di riferimento nazionale nell'ambito
dell'Unione europea e internazionale; partecipa all'attuazione di
programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti
di finanziamento finalizzate allo sviluppo della societa'
dell'informazione;
l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle
amministrazioni sulla congruita' tecnica ed economica dei contratti
relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici,
anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;
m) promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni
interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati
alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o
per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al
piu' rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e
cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici,
vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi.
3-bis L'Agenzia promuove altresi' la definizione e lo sviluppo di
grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla
realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformita' al
programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo
sviluppo delle comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici
rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, tenendo conto
delle singole specificita' territoriali e della copertura delle aree
a bassa densita' abitativa, e i relativi servizi, la valorizzazione
digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilita'
ambientale, i trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza,
nonche' al fine di mantenere e incrementare la presenza sul
territorio nazionale di significative competenze di ricerca e
innovazione industriale.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono affidate alla societa' CONSIP Spa le attivita'
amministrative, contrattuali e strumentali gia' attribuite a DigitPA,
ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel
rispetto delle disposizioni del comma 3.
5. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al principio
dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia
informatica, al fine di ottenere significativi risparmi, comunque
garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore
a 12 milioni di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva
affrontata dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico
nell'anno 2012.
Art. 21
Organi e statuto
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro
delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, tramite
procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di
innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza
di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante dell'Agenzia,
la dirige e ne e' responsabile. Resta in carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro delegato, ((sentito il Dipartimento della funzione
pubblica,)) e' approvato lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni
dalla nomina del Direttore generale, in conformita' ai principi e
criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il
presente decreto. Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia
composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due
rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del
Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai
componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni,
emolumenti o indennita' comunque definiti ne' rimborsi di spese e
dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono
altresi' disciplinate le modalita' di nomina, le attribuzioni e le
regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita' di
nomina del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 22
(Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e
individuazione delle effettive risorse umane e strumentali).
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e
l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono
soppressi.
2. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' e dei
rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino
alla nomina del direttore generale e deliberano altresi' i bilanci di
chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti
stessi, che sono corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per
l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore generale
esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e
dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualita' di
commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi
dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il personale
di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le
risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui
al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti
giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale. Le risorse finanziarie
trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con atti giuridicamente
vincolanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione
sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 20 e utilizzate
dalla stessa Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa
assegnati.((Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui
all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i
relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie a valere
sul Progetto operativo di assistenza tecnica 'Societa'
dell'informazione' che permangono nella disponibilita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che puo' avvalersi, per il
loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione
dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza
del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni)). E'
fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a
tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione
della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il personale
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'
informazione. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra
nella titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza.
4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando
presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, puo'
optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)). Il personale comandato
non transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di
appartenenza.
5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai
sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia
si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
del comparto Ministeri.
((6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del
direttore generale dell'Agenzia, e' determinata la dotazione delle
risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130
unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle
amministrazioni di provenienza, nonche' la dotazione delle risorse
finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia
stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e
funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e
di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni
esterne. Con lo stesso decreto e' definita la tabella di
equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al
comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici.))
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla
nomina del Direttore generale dell'Agenzia, e non oltre la data di
adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza
del Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e
sull'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente:
"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici
o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul
mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a
codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti
soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open
source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione
ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi
informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le
modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale,
che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere
circa il loro rispetto".
Titolo III
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo I
Misure per la crescita sostenibile
Art. 23
Fondo per la crescita sostenibile
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle
contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equita'
sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialita', con
particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo e' destinato, sulla base di
obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo
in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo,
con particolare riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di
rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema
produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione
di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le
azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, con
decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorita',
le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del
Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta.
Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del
Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le
modalita' e le procedure , anche in forma automatizzata, per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli
interventi il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi,
sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara,
secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e
contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono essere
periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3
sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi
agli anni precedenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due distinte
contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente
per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e
per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati
dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione
ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita sezione
nell'ambito del Fondo.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L.17 DICEMBRE 2012, N. 221)).
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono
essere assistiti da garanzie reali e personali. E' fatta salva la
prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche' le
somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei
provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni
concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente
comma, cosi' come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilita' speciale
del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le
predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire
la definizione dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del
comma 7, le disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali
nella titolarita' del Ministero dello sviluppo economico e presso
l'apposita contabilita' istituita presso Cassa Depositi e Prestiti
per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,
lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel
medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad
apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero
per la successiva assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo
operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per
far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette
contabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento dei
relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate dalla UE
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a
promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le
diverse aree del Paese, le disponibilita' accertate e versate al
Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da
contabilita' speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di
aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato
1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 24
Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di
profili altamente qualificati
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui
operano, nonche' dal regime contabile adottato, e' concesso un
contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite
massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale
sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario
conseguito presso una universita' italiana o estera se
((riconosciuto)) equipollente in base alla legislazione vigente in
materia;
b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di
ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente
decreto, impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo, come
specificato al comma 3.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)).
((1-bis. Il credito d'imposta e' riservato alle assunzioni di
personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a)
e b) del comma 1)).
2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei
quali lo stesso e' utilizzato e non e' soggetto al limite annuale di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, e'
concesso per il personale impiegato nelle seguenti attivita':
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale
finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo'
trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono
comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purche' non siano destinati ad uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi'
generati dai costi ammissibili.
4. Il diritto a fruire del contributo decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore o pari a
quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta
precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese;
((b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non
appartenente all'Unione europea riducendo le attivita' produttive in
Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito
del contributo;))
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non
formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in
materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate
sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di
lavoro per condotta antisindacale.
5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente
articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o
enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le
modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza,
secondo le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al
comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il
contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma
12.
7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni
previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo
economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione
contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei
revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va
allegata al bilancio.
9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e
prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della
certificazione di un revisore dei conti o di un professionista
iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei
tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza
con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attivita' di
certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate
ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave
nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio
della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite le
seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro
per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,».
13. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con le
risorse rivenienti dal comma 12.
((13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il
mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma
del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, e'
riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o
unita' locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)).
Art. 24-bis
(( (Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della
sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle
attivita' svolte da call center).))
((1. Le misure del presente articolo si applicano alle attivita'
svolte da call center con almeno venti dipendenti.
2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attivita' di call center
fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno
centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre
deve darne comunicazione all'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il
rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni.
Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che gia' oggi
operano in Paesi esteri.
3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli
incentivi all'occupazione nel settore dei call center, i benefici
previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere
erogati ad aziende che delocalizzano attivita' in Paesi esteri.
4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve
essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore
con cui parla e' fisicamente collocato e deve, al fine di poter
essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali,
poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un
operatore collocato nel territorio nazionale.
5. Quando un cittadino e' destinatario di una chiamata da un call
center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui
l'operatore e' fisicamente collocato.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000
euro per ogni giornata di violazione.
7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole:
"rappresentanti di commercio" sono inserite le seguenti: ", nonche'
delle attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate
attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai
contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di
riferimento,")).
Art. 25
Monitoraggio, controlli, attivita' ispettiva
1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni
di cui al presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo
economico puo' avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e
Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale
svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui
programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal fine, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con
il Comandante della Guardia di Finanza.
Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, gli appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e
Repressione Frodi Comunitarie:
a) si avvalgono anche dei poteri e delle facolta' previsti
dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231;
b) possono accedere, anche per via telematica, alle informazioni
detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo
economico, agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonche', in
esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su
mandato del Ministero dello sviluppo economico, svolgono attivita'
istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici
e privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione in loro
possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche.
((2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).
3. Gli oneri relativi alle attivita' ispettive sui programmi di
investimento oggetto di agevolazioni concesse dal Ministero dello
sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui
all'articolo 23, comma 7, sono posti a carico del Fondo ((di cui
all'articolo 23, comma 2,)), entro il limite di 400.000 euro per
anno.
4. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche
tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli
interventi agevolativi, il Ministero ((dello sviluppo economico))
determina, per ciascun intervento, gli impatti attesi tramite la
formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione
e' data adeguata pubblicita' sul sito istituzionale
dell'Amministrazione anteriormente al termine iniziale di
presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si
riferiscono.
5. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al presente
decreto-legge si impegnano a fornire al Ministero dello sviluppo
economico e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza
periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al
monitoraggio dei programmi agevolati. I contenuti e le modalita' di
trasmissione delle predette informazioni sono individuati, tenuto
conto delle caratteristiche e finalita' dei singoli interventi
agevolativi cui i programmi si riferiscono, con circolari del
Ministero dello Sviluppo Economico. Con decreto del medesimo
Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
sono individuati i contenuti minimi delle predette informazioni alla
luce di quanto stabilito ed adottato per il sistema di monitoraggio
del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ed ai fini di quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La
non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei
soggetti beneficiari degli interventi comporta per l'impresa
inadempiente la sospensione dell'erogazione dei benefici fino al
ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del predetto
sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca
del beneficio concesso.
6. Per consentire un'adeguata trasparenza degli interventi
agevolativi disposti ai sensi del presente decreto-legge, il
Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito
istituzionale l'elenco delle iniziative oggetto di finanziamento a
valere sul fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
Art. 26
Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese
concessionarie di agevolazioni
1. In relazione ai finanziamenti agevolati gia' concessi dal
Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul Fondo
per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, puo' essere disposta, per
una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della
quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre
2013. La sospensione determina la traslazione del piano di
ammortamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi
alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero,
ove le rate risultino gia' scadute alla data di concessione del
beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, maggiorati
degli interessi di mora. ((A tal fine)) il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con decreti di natura non regolamentare da adottare entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge,
stabiliscono, per le agevolazioni di rispettiva competenza,
condizioni e criteri per la concessione del suddetto beneficio
nonche' i termini massimi per la relativa richiesta, prevedendone
l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia'
adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita'
nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non sia
stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalita' di
restituzione graduali. Qualora dalla traslazione del piano di
ammortamento consegua il superamento dell'equivalente sovvenzione
lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
provvedono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, alla
rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa.
((2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).
Art. 27
Riordino della disciplina in materia di riconversione e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa
1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di
sostenere la competitivita' del sistema produttivo nazionale,
l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia dei
livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali
complesse con impatto significativo sulla politica industriale
nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di
crisi industriale complessa, quelle ((riconosciute dal Ministero
dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione
interessata, che)), riguardano specifici territori soggetti a
recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale
derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media dimensione con
effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata
specializzazione nel territorio.
((...)).
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante
cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto
disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi
anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree
interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di
aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento
energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente
funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8
della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall'articolo 73
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica ((anche)) per
l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione
industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita' dell'iniziativa, i
Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono
adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata di
amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti
pubblici e privati, le modalita' di esecuzione degli interventi e la
verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni
fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di
riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di
pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto
sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma
la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e
risanamento ambientale dei siti contaminati.
5. ((La concessione di agevolazioni per l'incentivazione degli
investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
ivi incluse quelle concesse sotto forma di finanziamento agevolato,
e' applicabile, prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al
comma 1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis,)) in tutto
il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento
stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei
limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto
di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello
sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui attivita'
sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero
dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette
convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita
sezione del fondo di cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per
l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a
favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati
da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali
misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla
ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento
di tale attivita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed
e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di
cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni,
nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non
regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalita' di
individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e
determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello
sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di
cui al comma 6, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi di
propria competenza.
((8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di
natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della presente disposizione, disciplina le condizioni e le
modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi
degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi
industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del
decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto
significativo sullo sviluppo dei territori interessati e
sull'occupazione.))
9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai
commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di
cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie
individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse
stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non
disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le attivita'
del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle
somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare
eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del
Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la
successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28
Semplificazione dei procedimenti agevolativi
di «Industria 2015»
1. Le agevolazioni concesse in favore dei programmi oggetto dei
progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842
della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono revocate qualora entro
diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle
agevolazioni non sia stata avanzata almeno una richiesta di
erogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di investimento
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, sia stato gia' emanato il predetto provvedimento di
concessione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione per stato
di avanzamento deve essere presentata entro il termine di sei mesi
dalla predetta data di entrata in vigore, fatto salvo il maggior
termine conseguente dall'applicazione del periodo precedente.
2. Le imprese titolari dei progetti di cui al comma 1 decadono
dalle agevolazioni concedibili qualora, decorsi 60 giorni dalla
richiesta formulata dal soggetto gestore degli interventi, non
provvedano a trasmettere la documentazione necessaria per
l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le necessarie
misure anche di carattere organizzativo volte a semplificare ed
accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine lo
stesso Ministero provvede ad emanare specifiche direttive nei
confronti del soggetto gestore degli interventi.
Art. 29
Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi
1. In considerazione della particolare gravita' della crisi
economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese
beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 215, non sono piu' tenute al rispetto degli obblighi
derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione
delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.
2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti
relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla
legge 1° marzo 1986, n. 64, nonche' di quelle concesse nell'ambito
dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata
alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero
dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data,
accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese
interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di
agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' consentita
entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera del CIPE
di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE
puo' prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non
piu' di un anno dal termine originariamente previsto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non e' consentito alcun
differimento del termine di ultimazione degli investimenti,
eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e
dei soggetti proponenti.
5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma gia' oggetto
di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non
venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello
sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate
dalle agevolazioni previste e ne da' comunicazione al CIPE. Per i
programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto
termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica,
qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
6. E' disposta la risoluzione dei contratti di programma gia'
stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto la
documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento
di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il
contratto sia riferito ad una pluralita' di iniziative, la
risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate
dall'inadempimento.
((7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per le
iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2,
comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio
a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti
dal calcolo di indicatori eventualmente previsti)).
8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6
ottobre 1982, n. 752, della legge 30 luglio 1990, n. 221, del
decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e dell'articolo 114, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purche' avviate alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro il
termine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. La
documentazione finale di spesa e' presentata dai beneficiari entro
sei mesi, non piu' prorogabili, dalla scadenza del termine di
ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini
previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni
di particolari gravita' sotto il profilo economico e finanziario
delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuita'
delle attivita' produttive ed il mantenimento dei relativi livelli
occupazionali, puo' disporre in via eccezionale la sospensione dei
termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli
strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti
programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi
aziendali.
Art. 29-bis
(( (Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio
economico e sociale).))
(( 1. All'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di
rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita
economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree
sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali,
dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche'
per razionalizzare e rendere piu' efficienti le relative procedure di
spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni
interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per
la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in
qualita' di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma
34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue competenze
istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
procedure di acquisto di beni e servizi")).
Art. 30
Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti in ricerca - FRI
1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi di cui al
presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto
interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento
e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti
deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse
vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo
1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23,
comma 2 del presente decreto-legge, i programmi e gli interventi
destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere
agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito anche
FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono
essere assistiti da idonee garanzie.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse ((di
cui al comma 354 del medesimo articolo 1)) non utilizzate del FRI al
31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun
anno, sono destinate alle finalita' di cui al comma 2, nel limite
massimo del 70 per cento ((...)). Ai fini del presente comma sono da
intendersi non utilizzate le risorse gia' destinate dal CIPE per
interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le
modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle
agevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione o
rideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonche' quelle
provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati e
dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente
comminate.
4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le
modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al
comma 3, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto delle predette
risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita
sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del presente
decreto-legge.
5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quater
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
((nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica.
Art. 31
Ulteriori disposizioni finanziarie
1. Al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10, nel rispetto
degli impegni assunti precedentemente all'entrata in vigore del
predetto decreto-legge n. 225 del 2010, le residue disponibilita' del
fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di
efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, giacenti sul conto corrente postale intestato al
Ministero dello sviluppo economico, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato entro il termine di trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, al netto delle somme occorrenti a finanziare le
domande gia' ((pervenute)) alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di
previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione al
Fondo di cui ((all'articolo 17, comma 1,)) della legge 27 febbraio
1985, n. 49.
3. Le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo
economico per il finanziamento delle agevolazioni industriali la cui
gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi degli articoli
10 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello
sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
dello stesso Ministero per essere utilizzate, previo accordo con le
Regioni interessate, per iniziative in favore delle piccole e medie
imprese operanti in tali Regioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole da «, la cui erogazione» a «contenziosi pregressi» sono
soppresse.
Capo II
Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese
Art. 32
Strumenti di finanziamento per le imprese
1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le
parole: "ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non
superiore a dodici mesi dalla data di emissione" sono sostituite
dalle seguenti: "ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non
superiore a trentasei mesi dalla data di emissione".
5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994,
n. 43, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da societa'
di capitali nonche' da societa' cooperative e mutue assicuratrici
diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le
societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale
negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono
emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei
seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di sponsor, da
una banca o da un'impresa di investimento, da una societa' di
gestione del risparmio (SGR), da una societa' di gestione
armonizzata, da una societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV), purche' con succursale costituita nel territorio della
Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei
titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla
naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le
emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente
5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente
10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante
dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate
esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano,
direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente; il
collocamento presso investitori professionali in rapporto di
controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor e'
disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di
interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se
l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e' superiore al
totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio
approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attivita'
in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del
bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla
redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una societa'
o da un ente a cio' tenuto, puo' essere considerato l'ammontare
rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor
classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno
cinque categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per
le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o
bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della
classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e
b), del presente articolo, le societa' diverse dalle medie e dalle
piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina
dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al comma 2-bis,
lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non
inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie
prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da
societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si puo'
derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio,
qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per
cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di
garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da societa'
aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non puo' avere durata
superiore al predetto periodo di diciotto mesi.
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come
modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis.- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali
finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a
tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una societa'
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di
strumenti finanziari.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla societa' di
gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessa
incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari
delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili
degli intermediari depositari.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi' specificati:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ciascuna cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola
cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma,
numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con
l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare della
garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla
data dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente e'
iscritto.
4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel
capo II del titolo II della parte III del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti
dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque
l'esecutivita' del titolo".
((8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle cambiali finanziarie
nonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi da societa' non
emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a
condizione che tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli
similari siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di
Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie, obbligazioni
e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano detenuti
da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano, direttamente
o indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, piu' del 2 per cento del capitale o del
patrimonio della societa' emittente e sempreche' il beneficiario
effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori
che consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette
disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali finanziarie,
alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)).
9. ((Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La ritenuta del 20
per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica
sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da societa'
per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea
e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni
in base a disposizione di legge, nonche' sugli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali
finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle
prime.»)).
10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle banche e dalle
societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea
e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento ai
titoli emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
13. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle
obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del Decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili
nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio
di imputazione a bilancio.
14. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
15. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
16. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).
17. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
18. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
((19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da societa' non
emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e
di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore a
trentasei mesi.))
20. La clausola di subordinazione definisce i termini di
postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri
creditori della societa' e ad eccezione dei sottoscrittori del solo
capitale sociale. Alle societa' emittenti titoli subordinati si
applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.
Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni
obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.
21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo
spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al
risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse
riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo)
non puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro
tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi si
obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta
giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al
risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata
all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo).
((Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il valore nominale
delle obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale,
aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle predette
obbligazioni.))
22. Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo
sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate
per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi
oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da
deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.
23. La variabilita' del corrispettivo riguarda la remunerazione
dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea
capitale dell'emissione.
24. ((Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli
anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo di non
ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi
sull'utile dell'esercizio, la componente variabile del corrispettivo
costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto
dei profitti e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un
costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e'
computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, a
condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da
tale componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili netti
annuali si considerano depurati da detta somma.))
((24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica solamente
ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8)).
25. La parte variabile del corrispettivo non e' soggetta alla legge
del 7 marzo 1996, n. 108.
26. All'articolo 2412 del codice civile, il quinto comma e'
sostituito dal seguente «I commi primo e secondo non si applicano
alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di
obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di
sottoscrivere azioni.».
Art. 32-bis
(( (Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa). ))
(( 1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni
e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con
volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di
cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa,
arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile
al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi
soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta
relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del
pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla
detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge
al momento di effettuazione dell'operazione, ancorche' il
corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai
soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione
dell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti di
cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante
l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene,
comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal
momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si
applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del
decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione
da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita'
individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.
3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del
presente articolo, e' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a
11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere
dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio)).
Capo III
Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali
Art. 33
Revisione della legge fallimentare per favorire la continuita'
aziendale
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, terzo comma, sono apportate le seguenti
modificazioni:
((01) alla lettera c), dopo le parole: "entro il terzo grado"
sono aggiunte le seguenti: ", ovvero immobili ad uso non abitativo
destinati a costituire la sede principale dell'attivita' d'impresa
dell'acquirente, purche' alla data di dichiarazione di fallimento
tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio"));
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del
debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia
idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria
dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare
la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano; il
professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa e a
coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti
di natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve
essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del
codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i
quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli
ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione
o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel registro delle
imprese su richiesta del debitore;»;
2) alla lettera e): dopo le parole «dell'articolo 182-bis» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' gli atti, i pagamenti e le garanzie
legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui
all'articolo 161;»;
((a-bis) all'articolo 69-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Decadenza
dall'azione e computo dei termini";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la
dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65,
67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione
della domanda di concordato nel registro delle imprese";
a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a
costituire la sede principale dell'attivita' di impresa
dell'acquirente"));
b) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo la lettera d), e' aggiunta la
seguente:
«e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalita'
e dei tempi di adempimento della proposta.»;
2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «professionista» sono aggiunte le seguenti:
«,designato dal debitore,»;
b) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche
sostanziali della proposta o del piano.»;
3) al quinto comma, dopo le parole «pubblico ministero» sono
aggiunte le seguenti: «ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel
registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in
cancelleria»;
((4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di
concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione
di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice,
compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza
di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso
termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione
degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare
domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si
applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo
163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria
amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale puo'
assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere
dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per
effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono
prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale
dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere
sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali
obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile quando il
debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai
sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma,
quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il
termine di cui al sesto comma del presente articolo e' di sessanta
giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre
sessanta giorni"));
c) all'articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «presentazione del ricorso» sono sostituite dalle
seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»;
b) dopo la parola «esecutive» sono aggiunte le seguenti: «e
cautelari»;
c) dopo le parole «creditori per titolo o causa anteriore» ((le
parole: "al decreto" sono soppresse));
2) al terzo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la
data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»;
d) ((nel titolo III, capo II,)) dopo l'articolo 169 e' aggiunto
il seguente articolo:
«Articolo 169-bis (Contratti in corso di esecuzione). - Il debitore
nel ricorso di cui all'articolo 161 puo' chiedere che il Tribunale o,
dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a
sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della
presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore puo' essere
autorizzata la sospensione del contratto per non piu' di sessanta
giorni, prorogabili una sola volta.
In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente
al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale
credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato.
Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola
compromissoria in esso contenuta.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di
lavoro subordinato nonche' ai contratti di cui agli articoli 72,
ottavo comma, ((72-ter)) e 80 primo comma.»;
((d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"E' altresi' inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non
hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti";
2) al terzo comma, le parole: "senza bisogno di avviso" sono
sostituite dalle seguenti: "dandone comunicazione";
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire
il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per
posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del
verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono
considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le
manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del
presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale";
d-ter) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del
concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilita' del piano,
ne da' avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio
di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per
modificare il voto";
d-quater) all'articolo 180, quarto comma, la parola: "contesta"
e' sostituita dalle seguenti: "ovvero, nell'ipotesi di mancata
formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano
il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano"));
e) all'articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la
documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo
di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente
ad una relazione redatta da un professionista, designato dal
debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo
comma, lettera d) sulla veridicita' dei dati aziendali e
sull'attuabilita' dell'accordo stesso con particolare riferimento
alla sua idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei ((nel rispetto)) dei seguenti termini:
a) entro ((centoventi)) giorni dall'omologazione, in caso di
crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro ((centoventi)) giorni dalla scadenza, in caso di crediti
non ancora scaduti alla data dell'omologazione.»;
2) al terzo comma, primo periodo, dopo la parole «patrimonio del
debitore», sono aggiunte le seguenti: «, ne' acquisire titoli di
prelazione se non concordati»;
3) al sesto comma, primo periodo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole «all'articolo 161, primo e secondo comma» sono
aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»;
b) le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti:
«l'integrale»;
4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare» sono
sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;
5) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
«A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei
debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel
medesimo termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»;
((e-bis) all'articolo 182-quater sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, le parole: "da banche e intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385," sono soppresse;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti
derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione
della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei
debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui
all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purche' la
prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il
tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo
ovvero l'accordo sia omologato";
3) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile,
il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche
ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80
per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo
quando il finanziatore ha acquisito la qualita' di socio in
esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del
concordato preventivo";
4) il quarto comma e' abrogato;
5) al quinto comma, le parole: "ai commi secondo, terzo e
quarto, i creditori" sono sostituite dalle seguenti: "al secondo
comma, i creditori, anche se soci,"));
f) dopo l'articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli:
«Articolo 182-quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di
continuita' aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di
ristrutturazione dei debiti). - Il debitore che presenta, anche ai
sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al
concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo
comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis,
sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato,
assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti,
prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista
designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo
67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno
finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali
finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei
creditori.
L'autorizzazione di cui al primo comma puo' riguardare anche
finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entita', e non
ancora oggetto di trattative.
Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno o
ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.
Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato
preventivo con continuita' aziendale, anche ai sensi dell'articolo
161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato,
assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori
per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),
attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione
della attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore
soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e'
necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare
di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza
obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla
soddisfazione dei creditori.
Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo
di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo
comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis,
sesto comma, puo' chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in
presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti
anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i
pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui
all'articolo 67.
Articolo 182-sexies (Riduzione o perdita del capitale della
societa' in crisi). - Dalla data del deposito della domanda per
l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo
161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di
accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino
all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e
terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del
codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di
scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale
sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice
civile.
Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e
della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo
2486 del codice civile.»;
g) all'articolo 184, primo comma, primo periodo, le parole «al
decreto di apertura della procedura di concordato» sono sostituite
dalle seguenti: «alla pubblicazione nel registro delle imprese del
ricorso di cui all'articolo 161»;
h) ((nel titolo III, capo VI,)) dopo l'articolo 186 e' aggiunto
il seguente articolo:
«Articolo 186-bis (Concordato con continuita' aziendale). - Quando
il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma,
lettera e) prevede la prosecuzione dell'attivita' di impresa da parte
del debitore,la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il
conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche
di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente
articolo((...)). Il piano puo' prevedere anche la liquidazione di
beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e),
deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi
attesi dalla prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano
di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative
modalita' di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo
comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attivita' d'impresa
prevista dal piano di concordato e' funzionale al miglior
soddisfacimento dei creditori;
((c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo
160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione
per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di
cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al
voto)).
Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso
di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con
pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura
della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione
di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di
cui all'articolo 67 ha attestato la conformita' al piano e la
ragionevole capacita' di adempimento. Di tale continuazione puo'
beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa'
cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i
contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della
cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle
iscrizioni e trascrizioni.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la
partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici,
quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 67, ((terzo comma, lettera d),)) che attesta la
conformita' al piano e la ragionevole capacita' di adempimento del
contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di
carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica
nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto,
il quale si e' impegnato nei confronti del concorrente e della
stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del
contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel
corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero
non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare
esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato
puo' concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di
imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e sempre che
le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui ((al
quarto comma)), lettera b), puo' provenire anche da un operatore
facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente
articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa cessa o risulta
manifestamente ((dannoso)) per i creditori, il tribunale provvede ai
sensi dell'articolo 173. Resta salva la facolta' del debitore di
modificare la proposta di concordato.»;
i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto e' sostituita dalla
seguente:
«Capo III. - Disposizioni applicabili nel caso di concordato
preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e
liquidazione coatta amministrativa»;
l) dopo l'articolo 236 e' inserito il seguente:
«Articolo 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni). - Il
professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli
articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis,
182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di
riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto
per se' o per altri, la pena e' aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata
fino alla meta'».
((l-bis) all'articolo 217-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", nonche' ai pagamenti e alle operazioni di
finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo
182-quinquies")).
2. All'articolo 38, primo comma, lettera a), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo le parole «concordato
preventivo» sono aggiunte le seguenti: «,salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai
procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi
di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, nonche' ai piani di cui al comma 1, lettera a),
n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.
4. Il comma 4 dell'articolo 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente:
«4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro
o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e
agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai
propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne' gli apporti
effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, ne' la
riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare
o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da
parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi ((dell'articolo
182-bis del regio decreto)) 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano
attestato ai sensi ((dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del
regio decreto)) 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle
imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa ((non costituisce
sopravvenienza attiva)) per la parte che eccede le perdite, pregresse
e di periodo, di cui all'articolo 84.».
5. Il comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente:
«5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non
ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite
su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o
ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi ((dell'articolo 182-bis del regio decreto)) 16 marzo 1942, n.
267. ((Ai fini del presente comma, il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione
dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il
credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi
dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non
superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di
cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione
del credito e' prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di
cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di
eventi estintivi)).».
Capo IV
Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico
Art. 34
Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti
1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, sono aggiunte all'inizio le parole «Al fine di permettere ai
produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni
tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda
generazione, fino al 31 dicembre 2014,» e all'ultimo periodo le
parole «pari a 9 Giga-calorie» sono sostituite dalle parole «pari a 8
Giga-calorie».
2. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011
n. 28 dopo le parole «rifiuti e sottoprodotti» e' aggiunto «,
entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio
Comunitario, che non presentino altra utilita' produttiva o
commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di
carburanti o a fini energetici,». Alla fine dello stesso comma sono
aggiunte le parole «Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche
o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di
queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti,
sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al
periodo precedente.».
3. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28, dopo
il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo fino al 31 ottobre 2012, e' comunque ammissibile il
contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e
sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui al
comma 5.
5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente alla
categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui
al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono
essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti
stabiliti dall'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 :
acque glicerinose;
acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica,
degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del
biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa
produzione di biodiesel);
acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della
parte acida residua dell'olio durante il processo di produzione del
biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa
produzione di biodiesel);
residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi
(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di
acidi grassi distillati) e delle acque glicerinose (nella misura
massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina
distillata) condotta nelle aziende oleochimiche;
oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;
feccia da vino e vinaccia;
grassi animali di categoria 1, nel rispetto del Regolamento (CE)
1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della
Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita'
per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti
(2010/C 160/02).
5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30
gennaio di ogni anno, ((possono essere modificati)), nel rispetto dei
criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei
sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma
5 e le modalita' di tracciabilita' degli stessi, con efficacia a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e stabilite variazioni
della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies.
5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo
2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno
2013 i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo
annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella
misura massima del 20% con certificati di immissione in consumo di
biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e
sottoprodotti, ai sensi ((del comma 5 del presente articolo)).
5-sexies. A decorrere ((dal 1º gennaio)) 2013, le competenze
operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di
attuazione dell'articolo 2 quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo
economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi
energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a carico dei
soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, ((di concerto con il Ministro)) dell'economia e delle
finanze, ne e' determinata l'entita' in funzione delle Giga calorie
di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalita' di
versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio
di tali competenze e' costituito presso il Ministero dello sviluppo
economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a
carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma ((non
devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5-septies. In riferimento alle attivita' previste dall'articolo
7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 66, come introdotto
dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55,
il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale assicurano il necessario
raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli
adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2
dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55 e'
abrogato.(("))
4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del
rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'importazione di
biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea
e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane.
5. I soggetti che intendono importare in Italia biocarburanti da
immettere sul mercato interno ai fini del comma 4 devono presentare
istanza al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale
per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare o inviarla, mediante sistemi di identificazione
e autenticazione elettronica, corredata dalla seguente
documentazione:
a) copia della licenza di attivita' dell'impianto, nella quale
risulti la capacita' riconosciuta all'impianto, la ragione sociale,
ubicazione dell'impresa titolare dell'impianto, il numero di
identificazione fiscale, il codice di attivita' o il documento
equivalente del paese nel quale si trova l'impianto;
b) relazione rilasciata da un soggetto indipendente che certifichi
la capacita' di produzione dell'impianto che risulta operativo al
momento della presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche del
prodotto importato, con indicazione dei controlli di qualita'
effettuati e relativi risultati;
c) dichiarazione giurata del titolare dell'impianto che afferma
quanto segue:
di essere in regola con gli obblighi di pagamento relativi alla
previdenza sociale e con gli obblighi fiscali del paese
corrispondente;
di operare in conformita' con la normativa ambientale del paese nel
quale si trova l'impianto o l'unita' produttiva oggetto della
domanda;
che il biocarburante e' interamente prodotto nell'impianto;
d) procura valida ed autentica conferita al firmatario della
domanda.
6. Le domande di cui al comma 5 devono essere redatte in lingua
italiana ((o inglese)). ((I documenti redatti in altre lingue))
devono essere corredati dalla relativa traduzione giurata in lingua
italiana. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicano nel
proprio sito Internet il «Registro delle autorizzazioni
all'importazione di biocarburanti prodotti in paesi non appartenenti
all'Unione Europea». ((All'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica)).
7. Le specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti
riportate nell'allegato 1) del decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110,
«Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione
dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una
quota minima di biocarburanti», emanato ai sensi dell'articolo
2-quater, punto 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono aggiornate e integrate con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dell'economia e delle finanze
((7-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle
infrastrutture energetiche nazionali e di contenere gli oneri
indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non
programmabili, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, definisce le modalita' per la
selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico
effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la
remunerazione dei servizi di flessibilita' assicurati dagli impianti
di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli
impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe
dell'energia elettrica)).
Art. 35
Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi
1. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente:
«17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno
del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo
protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi
nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni
((dell'Unione europea e)) internazionali sono vietate le attivita' di
ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge
9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero
perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette
aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti
concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in
corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29
giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori
conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli abilitativi
gia' rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione
delle attivita' di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare
nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e
dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.
Le predette attivita' sono autorizzate previa sottoposizione alla
procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli
21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti
locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e
costiere interessate dalle attivita' di cui al primo periodo ((,
fatte salve le attivita' di cui all'articolo 1, comma 82-sexies,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei
vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di
vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le
georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)). Dall'entrata in vigore
delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma 81
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari
delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere
annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al
10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o
contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme
corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli
istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo
economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle
azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle
attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale
degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.».
2. All'articolo 184, al comma 5 bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e' aggiunto il seguente periodo: «con lo stesso
decreto interministeriale sono determinati i criteri di
individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui
all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai
siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo
alle Forze Armate, tenuto conto delle attivita' effettivamente
condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.».
Art. 36
Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero
1. Il comma 9 dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, e' sostituito dal seguente:
"9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti
contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel caso di
chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in
depositi, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto possono
continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione
di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni".
2. All'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo» dopo le parole «il Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti», sono inserite le seguenti: «limitatamente agli impianti
industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati
dall'articolo 52 del Codice della Navigazione».
3. All'articolo 57, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
sostituire le parole «eventualmente previsti» con le seguenti
«previsti dalla legislazione ambientale», e sostituire le parole
«centottanta giorni» con le seguenti «novanta giorni».
4. All'articolo 57, dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
«15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252,
comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta
procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla
rete di distribuzione carburanti.».
5. Dopo l'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e'
inserito il seguente articolo aggiuntivo:
«Art. 57-bis Semplificazione amministrativa in materia di
infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e
impianti per la fornitura di servizi essenziali - 1. Le periodicita'
di cui alle Tabelle A e B del decreto ministeriale 1° dicembre 2004
n. 329 non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo
nonche' a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati
in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di
applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334 e successive modifiche e interazioni. Sotto la responsabilita'
dell'utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato
per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la
sostenibilita' della diversa periodicita' in relazione alla
situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento,
qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potra'
essere utilizzata una periodicita' incrementale non superiore ad anni
3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di
accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per essere
presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche
di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.
2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che
rivestono carattere di pubblica utilita' o servizio essenziale, in
presenza di difetti che possono pregiudicare la continuita' di
esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilita'
dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di
riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a
mantenere la stabilita' strutturale dell'attrezzatura e garantire il
contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore
esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica
periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee
riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste
ai sensi dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 1º dicembre
2004, n. 329, o norme tecniche internazionali riconosciute».
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'importazione di prodotti
petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione
Europea e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti minimi per
l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto dell'aderenza
dell'impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto
di importazione alle prescrizioni ambientali, di salute dei
lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per
gli impianti produttivi ubicati all'interno della Comunita'.
All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((4))
7. All'articolo 276, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128, dopo le parole «ove producano emissioni in atmosfera» sono
aggiunte le seguenti «e non risultino adeguati alle prescrizioni di
cui all'allegato VII alla parte quinta del presente decreto».
------------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma
388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei
termini e dei regimi giuridici di cui al comma 6 del presente
articolo.
Art. 36-bis
(( (Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di
interesse nazionale). ))
((1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita' di
raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse
nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attivita'
produttive ed estrattive di amianto".
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentite le regioni interessate, e' effettuata la ricognizione dei
siti attualmente classificati di interesse nazionale che non
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli
enti locali interessati, puo' essere ridefinito il perimetro dei siti
di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza
regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica
della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli
dal sito di interesse nazionale.
4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica)).
Art. 37
Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel
settore idroelettrico
1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
Seguenti modificazioni:
a) l'articolo 14, comma 5, e' sostituito dal seguente: «Alle gare
di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali,
societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche a
partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita'
limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non
discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro
controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante,
che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non
appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per
disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto,
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o di una
procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i
gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo
periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati
e alle societa' da queste direttamente o indirettamente controllate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.
148, e alle societa' a partecipazione mista, pubblica e privata,
costituite ai sensi del medesimo comma»;
b) il primo periodo dell'articolo 15, comma 10, del decreto
legislativo 23 maggio 2010, n. 164, e' sostituito dai seguenti:
«I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui
al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare
per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14, comma 1,
successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e
senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o
le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima
controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla
distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento diretto o di
una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime gare di cui
sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e
integrazioni."
2. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 46-bis del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di
gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi
del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le gare
per l'affidamento del servizio di distribuzione gas in conformita'
con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93.
3. In sede di affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio, sono fatti
salvi gli obblighi in materia di tutela dell'occupazione stabiliti
dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del
decreto legislativo 23 maggio 2010, n. 164, che, a causa
dell'obbligatorieta', non costituiscono elemento di valutazione
dell'offerta.
((4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello
scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso
idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo
restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,
incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico,
indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa
vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza,
liberta' di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza
di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della
concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo
di trenta anni, rapportato all'entita' degli investimenti ritenuti
necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di
compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del piano di
interventi per assicurare la conservazione della capacita' utile di
invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione
dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o
della potenza installata. Per le concessioni gia' scadute alla data
di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in
scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017,
per le quali non e' tecnicamente applicabile il periodo di cinque
anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni e le
province autonome indicono la gara entro due anni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova
concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla
scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel
bando di gara sono specificate altresi' le eventuali condizioni di
esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario
coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in
coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara e'
indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalita'
e durata";
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo
stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la
durata della concessione in rapporto all'entita' degli investimenti,
nonche', con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo
e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed e' determinata
la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, presentata
dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare alla riduzione
dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalita' dei
clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto".
5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia
o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, primo comma,
del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il
bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande
derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la
continuita' gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente
al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo
all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti
giuridici afferenti alla concessione.
6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il
trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra
questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e
reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali
compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione
diversi da quelli di cui all'articolo 25, primo comma, del testo
unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il
corrispettivo e' determinato sulla base del valore di mercato, inteso
come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura
dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui al citato
articolo 25, primo comma, e' inoltre dovuto un importo determinato
sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al
netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi
rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali
opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di
mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati e
indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da
ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo
dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente
competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e
rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio
nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e parita' di
trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali
per la determinazione, secondo principi di economicita' e
ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni
delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso decreto sono
fissate le modalita' tramite le quali le regioni e le province
autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al
20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei
costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con
riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della
provincia o dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani
insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti
alle concessioni di cui al presente comma)).
8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
Art. 38
Semplificazioni delle attivita' di realizzazione di infrastrutture
energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale
((1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il
comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle
amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque
denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente
articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5
dell'articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n.
93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a
provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di
ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla
rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione
interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del
citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001")).
((1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e
gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
in area demaniale, portuale o limitrofa ai sensi dell'articolo 8
della legge 24 novembre 2000, n. 340, oltre a comportare la
conformita' agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo
per il rilascio della concessione demaniale. Nell'ambito del
procedimento per il rilascio della concessione demaniale di cui
all'articolo 52 del codice della navigazione, l'eventuale parere
definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici viene reso
entro centoventi giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita il Consiglio
superiore dei lavori pubblici a provvedere entro un termine non
superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali il parere si
intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche che
possono essere disposte anche successivamente fino al rilascio della
concessione, e si procede alla conclusione del procedimento di
concessione demaniale entro i successivi sessanta giorni. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti
amministrativi in corso)).
2. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da
emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, e' altresi' determinata la parte dello spazio di
stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui
all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, da assegnare, per le esigenze degli stessi
clienti, con procedure di asta competitiva ((, e la parte dello
stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le
procedure di allocazione vigenti)). Le stesse procedure ((di asta
competitiva)) sono utilizzate anche per le ulteriori capacita' di
stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di
servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del
comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria
dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono
destinate dalla stessa Autorita' alla riduzione delle tariffe di
distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di
servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di
trasporto.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3 bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130,
e' offerto, nell'anno contrattuale di stoccaggio in cui diviene,
anche parzialmente, fisicamente disponibile, ((ai soggetti
individuati allo stesso punto 2) )) mediante procedure di asta
competitiva. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione
tariffaria dei servizi di stoccaggio sono destinate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di
trasporto.».
((2-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, provvede ad adeguare il sistema
delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che
rendano piu' flessibile ed economico il servizio di trasporto a
vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale)).
3. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono determinati limiti
massimi per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario
delle capacita' di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti
civili e, fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di
stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il
funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle
valutazioni di rischio condotte ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 1° giugno 2012, n. 93, le modalita' per l'utilizzo delle
capacita' di stoccaggio e di punta esistenti da parte di tutti gli
utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema.
Art. 38-bis.
(( (Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica
necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di
esercizio e funzionamento). ))
((1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore
termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la
sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese,
anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 38, il Ministro
dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal
Comitato per l'emergenza gas e dalla societa' Terna Spa, entro il 31
luglio di ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di
potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri
combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilita',
nonche' le procedure atte ad individuare, nei successivi trenta
giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli
oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con
potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in
esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle
relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel
successivo anno termico. Il termine per l'individuazione delle
esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello sviluppo
economico e' fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre
2012.
2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 garantiscono la
disponibilita' degli impianti stessi per il periodo dal 1º gennaio al
31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in
esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo
periodo di tempo necessario al superamento della situazione di
emergenza.
3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli
impianti di cui al comma 1 e della loro finalita', a tali impianti si
applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera
previsti dalla normativa vigente, in deroga a piu' restrittivi limiti
di emissioni nell'atmosfera o alla qualita' dei combustibili,
eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di
esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali
rilasciate ai sensi della parte seconda, titolo III-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Sono
sospesi altresi' gli obblighi relativi alla presentazione di piani di
dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per il periodo di
cui al comma 2, i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono
esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di
monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali specifiche
prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate
ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonche'
dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in
continuo delle emissioni di cui alla parte quinta, allegato II, parte
II, sezione 8, punto 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, previste dalla citata parte quinta, allegato VI, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Le esenzioni si applicano anche nel caso
in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del
periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica quanto
previsto all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290.
5. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1,
nonche' le modalita' per il riconoscimento dei costi sostenuti per i
medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per
la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto
previsto per la reintegrazione dei costi delle unita' essenziali per
la sicurezza del sistema elettrico.))
Art. 38-ter.
(( (Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche
strategiche). ))
((1. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui
al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22")).
Art. 39
Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricita' e sui
prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per
le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali
per i grandi consumatori industriali di energia elettrica
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione
dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a
requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed
incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa.
2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva
determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricita'
e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a
principi di semplificazione ed equita', nel rispetto delle condizioni
poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003,
((che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini,
comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).
3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema
elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico
dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei
decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione
di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al
medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2,
secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data
di entrata in vigore della rideterminazione e' conseguentemente
abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13 bis, del decreto-legge
n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44
del 26 aprile 2012, e limitatamente ai periodi individuati dalla
medesima norma, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria
compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata norma,
successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia
elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata
riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato. Restano
salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in
materia.
Art. 40
Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di
attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di
un proprio patrimonio
1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, dopo le parole: «sono trasferiti alle Regioni,
unitamente ((alle relative pertinenze,))» sono aggiunte le parole «le
miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non
comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative
pertinenze ((nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le
relative pertinenze, e))».
2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28
maggio 2010 n. 85, sono cancellate le parole «((, e le miniere)) di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i
giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonche' i
siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze».
3. All'articolo 4, comma 1, ((primo periodo)), del decreto
legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: «ad eccezione» sono
aggiunte le parole «delle miniere di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e
le relative pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e
le relative pertinenze e».
4. All'articolo 4, comma 1, ((secondo periodo)), del decreto
legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: «attribuzione di
beni demaniali diversi» sono aggiunte le parole «dalle miniere di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti
petroliferi e di gas e le relative pertinenze ((nonche' i siti di
stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e))».
Capo V
Ulteriori misure a sostegno delle imprese
Art. 41
Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero
1. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore
dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle
imprese, all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo del comma 18-bis sono apportate le seguenti
modifiche:
1) le parole: «copresieduta dai Ministri degli affari esteri e
dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:
«copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello
sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal
Ministro con delega al turismo»;
2) dopo le parole: «o da persona dallo stesso designata,» sono
inserite le seguenti: « dal Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata,»;
3) le parole: «presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome»;
4) dopo le parole: «di R.E.T.E. Imprese Italia» sono inserite
le seguenti: «, di Alleanza delle Cooperative italiane»;
b) al primo periodo del comma 24 la parola: «300» e' sostituita
dalla seguente: «450»;
c) al primo periodo del comma 26, la parola: «300» e' sostituita
dalla seguente: «450»;
d) al comma 26-bis dopo le parole: «Ministero dello sviluppo
economico.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Con i medesimi
decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del
Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle
unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
2. All'articolo 22, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le parole: «di cui al comma 26-bis
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito
dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «designato dal
Ministro dello sviluppo economico,».
3. Al fine di razionalizzarne la struttura organizzativa, l'ENIT -
Agenzia nazionale per il turismo opera all'estero nell'ambito delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con
apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli affari
esteri e l'Amministrazione vigilante su ENIT. Il personale dell'ENIT
all'estero, individuato nel limite di un contingente massimo di
cinquanta unita' definito in dotazione organica, puo' essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri,
secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e
tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di
accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e'
accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il
restante personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'ENIT all'estero opera nel
quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei
Capi missione, secondo le linee guida e gli indirizzi strategici in
materia di promo-commercializzazione dell'offerta turistica
all'estero definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14,
comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inserito
dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione
dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, uno dei membri e'
designato dal Ministro degli affari esteri.
((4-bis. Al comma 20 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono indicate le modalita' applicative e la struttura amministrativa
responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere
l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita'
di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operativita'
delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse
all'estero")).
((5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica)).
Art. 41-bis.
(( (Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso
l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito
internazionale). ))
((1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a cittadini e
imprese dalla rete all'estero del Ministero degli affari esteri,
nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici
verso l'Italia e di accelerare i tempi di rilascio dei visti e
incentivare la promozione delle relazioni economiche in ambito
internazionale, la tariffa dei diritti consolari di cui all'articolo
64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e' incrementata
del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate
derivanti dall'incremento della tariffa di cui al periodo precedente
sono destinate alle seguenti misure:
a) interventi strutturali e informatici a favore degli uffici
all'estero del Ministero degli affari esteri;
b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati
temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri,
di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, con esclusione dei
diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalita' di cui
al medesimo comma 1.
3. Gli uffici destinatari delle misure di cui al comma 1 sono
individuati dal Ministero degli affari esteri, che determina,
altresi', l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche
del volume delle rispettive attivita'.
4. Per le straordinarie esigenze di funzionamento delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica
popolare cinese, in via eccezionale, il contingente di cui
all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di
40 unita'.
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 506.000 euro per l'anno
2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio)).
Art. 42
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per
l'internazionalizzazione
1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera c) le parole «individuati e definiti dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono
soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico sono determinati i termini, le modalita' e le
condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore,
le funzioni di controllo nonche' la composizione e i compiti del
Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla
emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure
attualmente vigenti».
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di
utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di
destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.».
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto delle risorse iscritte nel
capitolo 2501 del Ministero dello Sviluppo economico per il
contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per
l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane
all'estero, di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, per lo
svolgimento di specifiche attivita' promozionali, di rilievo
nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese, e' effettuato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
La relazione sulla realizzazione delle attivita' promozionali
effettuate in ciascun anno viene trasmessa alle competenti
Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. I consorzi per l'internazionalizzazione hanno per oggetto la
diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e
medie imprese nonche' il supporto alla loro presenza nei mercati
esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con
imprese estere.
4. Nelle attivita' dei consorzi per l'internazionalizzazione
funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le
attivita' relative all'importazione di materie prime e di prodotti
semilavorati, alla formazione specialistica per
l'internazionalizzazione, alla qualita', alla tutela e
all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei
mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarita' o
collettivi;
5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi
degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di
societa' consortile o cooperativa da piccole e medie imprese
industriali, artigiane, turistiche, di servizi ((, agroalimentari e
agricole)) aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche
imprese del settore commerciale. E' altresi' ammessa la
partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di
grandi dimensioni, purche' non fruiscano dei contributi previsti dal
comma 6. La nomina della maggioranza degli amministratori dei
consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle
piccole e medie imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi
svolgono in via prevalente la loro attivita'.
6. Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi
contributi per la copertura di non piu' del 50 per cento delle spese
da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per
l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di
rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti possono
avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole
annualita'. Ai contributi si applica, con riguardo alle imprese
consorziate ed alle piccole e medie imprese non consorziate
rientranti in un contratto di rete, il regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre 2006 ((e successive
modificazioni)), in materia di aiuti de minimis, fatta salva
l'applicazione di regimi piu' favorevoli. ((Nel caso in cui al
progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime ai fini del
contributo si applica, nell'ambito del plafond nazionale, il
regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che
disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de
minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei
prodotti di cui all'allegato I del trattato CE)). I contributi di cui
al presente comma sono concessi nell'ambito delle risorse di bilancio
disponibili allo scopo finalizzate ai sensi del comma 2. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti
soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al presente comma.
7. Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate nelle
riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per
l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del reddito
dell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata per scopi diversi
dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o
del capitale sociale. I servizi resi da detti consorzi alle piccole e
medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del
decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai
consorzi per l'internazionalizzazione si applicano le disposizioni
dell'articolo 13, commi 34, 35, 36 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo
2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole: ", nei quattro
anni successivi alle date ivi previste," sono soppresse.
Art. 43
Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy
1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e' aggiunto il seguente:
«49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed
agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al
precedente comma 49-bis.».
1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e
di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di
controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la
dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine
italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando
presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil
esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento
dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio
automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da
parte delle Autorita' nazionali competenti per i controlli operanti
ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004.
((1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilita' di
individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di
qualita', per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attivita'
di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui
designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le
autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil
esteri piu' metil alchil esteri rendono note le risultanze delle
analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita
sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. All'attuazione degli adempimenti previsti dal
presente comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).
1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91
della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni,
la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva
vergini e' compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali
caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata
qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La
verifica e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai
sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente
disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali
nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle
caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva
dichiarati. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 GENNAIO 2013, N. 9)).
((1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori e' il responsabile
dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al
comma 1-ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno
e nell'orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli e'
responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia,
della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la
prova.
1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma
1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di
confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle
seguenti modalita':
a) la quantita' di campioni contenuta in ciascun bicchiere per
l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere
una temperatura equivalente a 28° C p2° C.
1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica
di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco
nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresi':
a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima
dell'ora stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore
persista al momento della prova, nonche' sciacquare e asciugare le
mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora prima
dell'assaggio.
1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi
in condizioni di inferiorita' fisiologica tali da comprometterne il
senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche
alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne
dispone l'esonero dal lavoro.
1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove organolettiche e'
redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento dei campioni;
c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al
quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia,
ai recipienti;
d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile
della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi
dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio
di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della
Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni;
e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma
1-ter.2;
f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come
assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per
intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3;
h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova)).
1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per i
prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di
coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata
nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui
e' avvenuta la trasformazione sostanziale".
1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole:
"la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero" sono
inserite le seguenti: "e la tutela del 'Made in Italy'".
Art. 44
Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto
1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)).
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)).
4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)).
4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al
credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo
con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni
agevolate ai giovani di eta' inferiore a trentacinque anni, che
intraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la costituzione di
una ((societa' a responsabilita' limitata semplificata)).
Art. 45
Contratto di rete
((1. Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, le parole da: "Ai fini degli
adempimenti" fino a: "la genuinita' della provenienza;" sono
sostituite dalle seguenti: "Se il contratto prevede l'istituzione di
un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a
svolgere un'attivita', anche commerciale, con i terzi:
1) la pubblicita' di cui al comma 4-quater si intende adempiuta
mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del
luogo dove ha sede la rete;
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615,
secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni
contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i
terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo
comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo
comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto
compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della
societa' per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro
delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.
Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun
imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti,
trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso
il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di
ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per
adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede della rete,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai
sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di
innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le
modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso
tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun
partecipante; le modalita' di realizzazione dello scopo comune e,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune,
la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e
degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento
puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato,
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a),
del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri
imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso
anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di
legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta,
la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o
di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di
rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole relative
alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia
diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche
individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di
programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti
dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia
adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;")).
2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10
febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 ((sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi:))
«Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per
l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo,
presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta
la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla
comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto
di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle
relative annotazioni d'ufficio della modifica ((; se e' prevista la
costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione
ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'
stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la
rete acquista soggettivita' giuridica))».
3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
Art. 46
Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
dopo il comma 5-bis ((e' aggiunto il seguente)):
«5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attivita' di
vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche
disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da
euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di
riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorita' di
vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione
dell'irreperibilita'. La stessa norma si applica alle irregolarita'
previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in
sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni
attivita'.».
Art. 46-bis.
(( (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia
di accordi di lavoro). ))
((1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I termini ridotti di cui al primo periodo trovano
applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altro
caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale";
b) all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
"17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera
i-bis) e' aggiunta la seguente:
"i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da
parte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con
contratto di apprendistato" ";
c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "Art. 69-bis", comma 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una
durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni
consecutivi";
2) alla lettera b), le parole: "corrispettivi complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare" sono
sostituite dalle seguenti: "corrispettivi annui complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari
consecutivi";
d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso "Art. 70",
comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno
2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese,
in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000
euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio";
e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole:
"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"
e la lettera b) e' abrogata;
f) all'articolo 2, dopo il comma 46 e' inserito il seguente:
"46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro
il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di
lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad una
ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere
alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della
disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di
proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
eventuali conseguenti iniziative";
g) all'articolo 2, comma 57, le parole: ", al 28 per cento per
l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014" e le
parole: "al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno
2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno
2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere
dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento per
l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per
l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016";
h) all'articolo 2, il comma 70 e' sostituito dal seguente:
"70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni, le parole: 'qualora la continuazione
dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata' sono sostituite
dalle seguenti: 'quando sussistano prospettive di continuazione o di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali'.
L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo
modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio
2016";
i) all'articolo 2, dopo il comma 70 e' inserito il seguente:
"70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di
crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali
devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, secondo modalita' indicate con decreto
direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le
parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "i
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino
a sei mesi,".
2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n.
428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura
della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti".
3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) del
comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12
milioni di euro per l'anno 2014, mediante le maggiori entrate
derivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e, quanto a 46
milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno
2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214)).
Art. 47
Semplificazione della governance di Unioncamere
1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e'
sostituito dal seguente: «6. Oltre ai rappresentanti delle camere di
commercio, come individuati dallo Statuto, che fanno parte
dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di
componenti e' calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di
commercio e in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono invitati
permanenti alle riunioni dello stesso tre rappresentanti designati
dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati
dalla Conferenza Unificata.».
((2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).
Art. 48
Lodo arbitrale
1. Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie
inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi
il lodo e' impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per
motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto
relative al merito della controversia.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi
arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione
davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 49
Commissario ad acta
1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle
attivita' produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 31
dicembre 2013.
2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario «ad
acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di
tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni
individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la
relazione conclusiva dell'attivita' svolta.
3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della
struttura di supporto del Commissario ad acta, ((nel limite di euro
100.000)) per ciascuno degli anni 2012 e 2013, grava sulle
disponibilita' della contabilita' speciale 3250, intestata al
commissario ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728 di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 50
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 39, dopo le parole «la cui opera e'
richiesta dalla procedura», sono aggiunte le seguenti: «e gli
obblighi da osservare circa la pubblicita' degli incarichi conferiti
e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla
procedura»;
b) al comma 1 dell'articolo 41, dopo le parole «Ministero
dell'Industria.», sono aggiunte le seguenti: «L'onere per il compenso
del delegato, e' detratto dal compenso del commissario.»;
c) il comma 2 dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente:
«2. Il commissario puo' essere autorizzato dal comitato di
sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone
retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilita' e
ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e
collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di
effettiva necessita' e previa verifica circa la insussistenza di
adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.»;
d) l'articolo 47, e' sostituito dal seguente:
«47 (Compenso dei commissari e dei membri del comitato di
sorveglianza). - 1. L'ammontare del compenso spettante al commissario
giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di
sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati
con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti
resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni
di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante
"Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai
curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle
procedure di concordato preventivo" nonche' dei seguenti ulteriori
criteri:
a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura
fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in
relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto
dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;
b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un
compenso remunerativo dell'attivita' gestionale, parametrato al
fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attivita'
concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto
dei costi sostenuti per l'attivita' concorsuale e al passivo della
procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore
all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei
curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati
di apprezzamento della economicita', efficacia ed efficienza della
procedura;
c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di
sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione
al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del
gruppo assoggettate alla procedura.».
Art. 51
Cedibilita' tax credit digitale
1. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. l,
e' cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata
dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla societa'
fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Tali cessionari possono
utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri
debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano
impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al
controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha
ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.».
Art. 51-bis.
(( (Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo).
))
((1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni
di genere e di settori di attivita' cinematografiche, teatrali,
musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti
in forma di impresa, e' riconosciuta la qualifica di micro, piccola e
media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione europea vigente
in materia.
2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni
nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente per
le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
3. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"i-bis) la pubblicita' effettuata mediante proiezioni all'interno
delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile
esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso")).
Art. 52
Disposizioni in materia di tracciabilita' dei rifiuti
1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter,
21-quater, e ((21-quinquies)) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche
amministrative e funzionali del Sistema di controllo della
Tracciabilita' dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi
necessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e
successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in
operativita' del Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma
2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo,
con l'articolo 6, comma 2, del gia' richiamato decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13, comma 3 e 3-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimento
delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013,
unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da
parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto
legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi
rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza
della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3
dicembre 2010, n. 205.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' fissato il nuovo termine ((per l'entrata in
operativita')) del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono
sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX -
SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra
le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente
inesigibili le relative prestazioni; e' altresi' sospeso il pagamento
dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.
((2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' considerato sottoprodotto il digestato
ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione
anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di
tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di
origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle
valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate
dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati
fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono definite le caratteristiche e le modalita' di impiego del
digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti
e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonche' le
modalita' di classificazione delle operazioni di disidratazione,
sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.
2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), alinea, dopo le
parole: "della cooperativa agricola" sono inserite le seguenti: ",
ivi compresi i consorzi agrari,";
b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le
parole: "della cooperativa agricola" sono inserite le seguenti: ",
ivi compresi i consorzi agrari,")).
Capo VI
Misure per accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali al
mercato
Art. 53
Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
nella legge 14 settembre 2011, n. 148
1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge
14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) dopo le parole «di rilevanza economica», la parola «in» e'
sostituita dalle seguenti: «definendo il perimetro degli»;
2) dopo le parole «massimizzare l'efficienza del servizio»,
sono inserite le seguenti: «e istituendo o designando gli enti di
governo degli stessi»;
3) al quarto periodo, dopo le parole: «Fermo restando il
termine di cui al primo periodo del presente comma» sono inserite le
seguenti: «che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in
ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in
ambiti»;
4) al quarto periodo, le parole: «di dimensione non inferiore a
quelle» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le
previsioni».
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).
Capo VII
Ulteriori misure per la giustizia civile
Art. 54
Appello
1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 342, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni
prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione
della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata";
0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole: "che il collegio
non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa
ovvero" sono soppresse));
a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:
«Art. 348-bis ((Inammissibilita' dell'appello)). - Fuori dei casi
in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita' o
l'improcedibilita' dell'appello, l'impugnazione e' dichiarata
inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole
probabilita' di essere accolta.
Il primo comma non si applica quando:
a) l'appello e' proposto relativamente a una delle cause di
cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater.
Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello). -
All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere
alla trattazione ((, sentite le parti)), dichiara inammissibile
l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza
succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di
fatto riportati in uno o piu' atti di causa e il riferimento a
precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma
dell'articolo 91.
L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia
per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui
all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma
dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla
trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la
sentenza.
Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro il
provvedimento di primo grado puo' essere proposto, a norma
dell'articolo 360, ricorso per cassazione ((...)). In tal caso il
termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di
primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se
anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilita'. Si applica
l'articolo 327, in quanto compatibile.
Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni,
inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione
impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo'
essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2),
3) e 4) ((del primo comma)) dell'articolo 360.
La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei
casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al
ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la
decisione di primo grado.»;
b) all'articolo 360, primo comma, e' apportata la seguente
modificazione:
il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che e' stato oggetto di discussione tra le parti.»;
c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma:
«Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto,
la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli
indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del
libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»;
((c-bis) all'articolo 434, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte
dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione
dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione
della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata"));
d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente:
«Art. 436-bis (Inammissibilita' dell'appello e pronuncia). -
All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e
348-ter»;
e) all'articolo 447-bis, primo comma, e' apportata la seguente
modificazione:
le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430,
433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».
((1-bis. All'articolo 702-quater, primo comma, del codice di
procedura civile, la parola: "rilevanti" e' sostituita dalla
seguente: "indispensabili")).
2. Le disposizioni di cui al comma 1, ((lettere 0a), a), c),
c-bis), d) ed e),)) si applicano ai giudizi di appello introdotti con
ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la
notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle
sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
((3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546)).
Art. 55
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Nell'accertare la
violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto del
procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il
procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto chiamato a
concorrervi o a contribuire alla sua definizione»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui
al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo
grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di
legittimita'. Ai fini del computo della durata il processo si
considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del
giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si
considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di
esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la procedura
concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il processo penale si
considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, di
parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha
avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole
se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non
superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in
cui il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in
cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la
proposizione della stessa.
2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte soccombente condannata a norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo
periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo
periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta
prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
e) quando l'imputato non ha depositato istanza di
accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al
superamento dei termini cui all'articolo 2-bis.
f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che
abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del
procedimento;
3) il comma 3 e' abrogato;
b) dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo). - 1. Il giudice liquida a
titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500
euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di
anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di
durata del processo.
2. L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 del
codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata la
violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in
relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non
puo' in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se
inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Procedimento). - 1. La domanda di equa riparazione si
propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto
in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del
codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i
magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente ai
gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si
assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura
civile.
2. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della
giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del
Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice
militare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica
dei seguenti atti:
a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie
relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume
verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si
sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della
corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa
riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal
deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo
640 del codice di procedura civile.
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge
all'amministrazione contro cui e' stata proposta la domanda di pagare
senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione,
autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il
giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso e' in tutto o in parte respinto la domanda non
puo' essere riproposta, ma la parte puo' fare opposizione a norma
dell'articolo 5-ter.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei
limiti delle risorse disponibili.»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«((Art. 4. - (Termine di proponibilita'). - 1.)) La domanda di
riparazione puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi
dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento e'
divenuta definitiva.»;
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Notificazioni e comunicazioni). - 1. Il ricorso,
unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e'
notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la
domanda e' proposta.
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non
sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria
del provvedimento e la domanda di equa riparazione non puo' essere
piu' proposta.
3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile
l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del
ricorrente.
4. Il decreto che accoglie la domanda e' altresi' comunicato al
procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale
avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari
dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati
dal procedimento.»;
f) dopo l'articolo 5-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-ter (Opposizione). - 1. Contro il decreto che ha deciso
sulla domanda di equa riparazione puo' essere proposta opposizione
nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.
3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non puo' far
parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il
collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, puo', con
ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del
decreto opposto.
5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del
ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e'
immediatamente esecutivo.
Art. 5-quater (Sanzioni processuali). - 1. Con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il
giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa
riparazione e' dichiarata inammissibile ovvero manifestamente
infondata, puo' condannare il ricorrente al pagamento in favore della
cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro
1.000 e non superiore ad euro10.000.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
((2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle
finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di
pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri)).
Art. 56
Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale
dall'attivita' giurisdizionale
Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un
massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e'
individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato
direttivo»;
b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole «ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero
parziale dall'attivita' giurisdizionale nella misura determinata dal
Consiglio superiore della magistratura».
Capo VIII
Misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le
imprese nel settore agricolo
Art. 57
Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della
green economy
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006 n.
296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti a
tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:
a) protezione del territorio e prevenzione del rischio
idrogeologico e sismico;
b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e
terza generazione»;
((b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di
prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali));
c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie
nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare
termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei
settori civile ((, industriale)) e terziario, compresi gli interventi
di social housing.
((d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti,
processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle
alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e
dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita)).
2. Per accedere ai finanziamenti ((di cui al comma 1)), i progetti
di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori ((di
cui al comma 1)) devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo
indeterminato di giovani con eta' non superiore a 35 anni alla data
di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unita', almeno
un terzo dei posti e' riservato a giovani laureati con eta' non
superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove
assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli
addetti degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente
articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a
concorrenza della disponibilita' del Fondo. A tal fine, al Fondo ((di
cui al comma 1)) affluiscono anche le rate di rimborso dei
finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie.
3. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato
presentate ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2008 e
successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse assegnate con
il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla
data di entrata in vigore della presente norma possono essere
destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori
((di cui al comma 1)).
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, i settori ((di cui al comma 1)) possono essere
integrati o modificati.
5. Le modalita' di presentazione delle domande e le modalita' di
erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei modi previsti
dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo
procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.
6. Ai progetti di investimento presentati dalle societa' ESCO,
dagli affidatari di contratti di disponibilita' stipulati ai sensi
dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' dalle
societa' a responsabilita' limitata semplificata costituite ai sensi
dell'articolo 2463 bis del codice civile ((e dalle imprese di cui
all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni)), si applica la riduzione del 50% del tasso
di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 17 novembre 2009.
7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori ((di cui
al comma 1)), hanno durata non superiore a settantadue mesi, ad
esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al precedente comma
6, per i quali la durata non puo' essere superiore a centoventi mesi.
Art. 58
Fondo per la distribuzione di derrate alimentari
alle persone indigenti
1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel
territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono
distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli,
conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica
le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati
e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai
fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare
all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate
alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalita'
stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini
fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggetto
responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati
dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a
parita' di condizioni, alle forniture offerte da organismi
rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione
dell'Unione Europea.
Art. 59
Disposizioni urgenti per il settore agricolo
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 3-bis: «Salva l'applicazione
delle norme penali vigenti, il soggetto inserito nel sistema di
controllo di una denominazione di Origine Protetta o di una
Indicazione Geografica Protetta che non assolve in modo totale o
parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli
obblighi di cui all'articolo 17, comma 5 e comma 6 del presente
decreto legislativo e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato».
2. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61, le parole «Per l'illecito previsto al comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli illeciti previsti ai commi 3,
3-bis e 4».
3. Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non ancora erogate,
pari a 19,738 milioni di euro, assegnate alla medesima Agenzia ai
sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
cosi' come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
((versate all'entrata del bilancio dello Stato entro i1 31 gennaio
2013)).
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
sono definite le modalita' di applicazione del comma 3 e sono
quantificate le risorse finanziarie da destinare in coerenza con la
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad ogni singola
misura o intervento alla cui attuazione provvede l'AGEA.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dall'anno 2012,
nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse trasferite alle
Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto
dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.»
7. Al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104 e successive modificazioni, sono attribuite le
competenze per il finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle
opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione di energia
da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle
opere irrigue, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
11. L'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di
acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km dalla
costa, e' rilasciata dal Mipaaf sulla scorta delle disposizioni
adottate con regolamento del medesimo Ministero, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge, ferme restando
comunque le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza
delle autorita' sanitarie. Le medesime disposizioni si applicano al
rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti gia' in esercizio.
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla data
di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo 29
della legge 7 agosto 1990 n. 241.
13. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302,
dopo le parole «e delle imprese di pesca socie» sono aggiunte le
seguenti parole «nonche' delle Associazioni nazionali di
rappresentanza del settore della pesca per le loro finalita'
istituzionali».
14. Al fine di fornire una piu' dettagliata informazione al
consumatore ed incrementare lo sviluppo concorrenziale del mercato
ittico, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la
somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle
etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al
consumatore, la dicitura «prodotto italiano» o altra indicazione
relativa all'origine italiana o alla zona di cattura piu' precisa di
quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in
materia. Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle
disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai commi
18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge
23 luglio 2009, n. 99. A tal fine, la disposizione di cui
all'articolo 4, comma 31-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130, si interpreta nel senso che le maggiori entrate
ivi richiamate e destinate alla finalita' ivi indicata sono
determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati
nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,
e gli importi indicati nella tabella D come sostituita dal citato
articolo 4, comma 31-bis, del decreto-legge n. 107 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011.
15. La facolta' di cui al precedente comma 14 puo' essere
esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da
imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o
imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l'esattezza
delle informazioni relative all'origine del prodotto con gli
strumenti previsti dal Regolamento 1224/09/CE e relativo Regolamento
di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento.
16. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali vengono definiti i dettagli applicativi delle
disposizioni di cui ai commi 14 e 15 ai fini della definizione
dell'attestazione di origine, anche in relazione alla identificazione
delle zone di cattura e/o di allevamento, nonche' alla conformita'
alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE.
17. Gli operatori economici di cui al comma 14 sono tenuti a
conservare la documentazione relativa all'acquisto del prodotto,
comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno.
18. Ai soggetti di cui al comma 14 che, avvalendosi anche
alternativamente, delle facolta' di cui al medesimo comma, forniscano
ai consumatori un'informazione non corretta si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 18, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109.
19. Ai soggetti di cui al comma 15 che forniscano informazioni non
corrette si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Art. 59-bis.
(( (Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti
agricoli e alimentari). ))
((1. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio
dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine
protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di
specialita' tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici
ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o
specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni
comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni,
falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate
sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di
commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al
prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente
sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di
chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo
o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto
agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, definisce le
modalita' per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli
e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi
elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e
prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi
controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di
rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresi' le
caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non
superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per
l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.
2. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza
di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono
dell'etichettatura di cui al presente articolo.))
Art. 59-ter.
(( (Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi). ))
((1. Presso ogni capitaneria di porto e' istituito il registro
elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le
informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modificazioni.
2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale
devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono definite le modalita' operative per il passaggio dal
registro in forma cartacea a quello in forma elettronica.))
Art. 59-quater.
(( (Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4). ))
((1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, e' sostituito dai seguenti:
"2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale, se effettuate
dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti
attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata 'pesca-turismo';
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e
di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli
aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da
imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della
propria abitazione o di struttura nella disponibilita'
dell'imprenditore stesso, denominate 'ittiturismo'.
2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale, purche'
non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore
ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza
dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti
attivita':
a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione
dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e
valorizzazione;
b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero")).
Capo IX
Misure per la ricerca scientifica e tecnologica
Art. 60
Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di
intervento
1. Al fine di garantire la competitivita' della ricerca, per far
fronte alle sfide globali della societa', il presente capo, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in
favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione,
definisce gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca diretti al sostegno delle attivita'
di ricerca fondamentale nonche' di ricerca industriale, estese a non
preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse
attivita' di formazione per la valorizzazione del capitale umano.
2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo
sperimentale» si intendono le corrispondenti attivita' definite dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della
Commissione europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina
comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323.
3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente
capo le imprese, le universita', gli enti e gli organismi di ricerca
o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi
previsti dai bandi, purche' residenti ovvero con stabile
organizzazione nel territorio nazionale.
4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
((a) )) interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere
l'avanzamento della conoscenza;
((b) )) interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali
attivita' non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a
favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;
((c) )) appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo
sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche
amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza
sociale (social big challenges);
((d) )) azioni di innovazione sociale (social innovation);
((e) )) interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale,
infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello
qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova
imprenditorialita' innovativa, finalizzati in particolare allo
sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche
pubblico-private di scala nazionale;
((f) )) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca
industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e
internazionali.
5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4:
i contributi a fondo perduto;
il credito agevolato;
il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106;
la prestazione di garanzie;
le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
((i voucher individuali di innovazione che le imprese possono
utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione
con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale)).
Art. 61
Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica
e tecnologica (FIRST)
1. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 60, comma 4, sono
sostenute con le risorse a valere sul Fondo per gli investimenti in
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito dall'articolo 1,
comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo per gli
investimenti in ricerca scientifica e tecnologica continua a operare
anche attraverso l'esistente contabilita' speciale esclusivamente per
l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri e per
gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati
dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione
ordinaria in bilancio per gli altri interventi.
2. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di
ricerca presentati da soggetti privati e' trattenuta e accantonata,
per ogni intervento, una quota del finanziamento nella misura massima
del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per
cento della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1.
Art. 62
Modalita' di attuazione e procedure di valutazione
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sulla base del programma nazionale della ricerca e della relazione di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
adotta, ((entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio,))
per ogni triennio di riferimento del predetto programma, indirizzi in
ordine agli obiettivi e alle priorita' di intervento e alle attivita'
di cui al presente capo.
2. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare emanati dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in
conformita' alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese
ammissibili, ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali,
quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il
coordinamento generale del progetto, le caratteristiche specifiche
delle attivita' e degli strumenti, le modalita' e i tempi di
attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalita' della loro
concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e
delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente,
delle norme sulla semplificazione dell'attivita' amministrativa e
sulla firma digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti per
attivita' di non rilevante entita'. Con il medesimo decreto sono
altresi' definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 61 e le condizioni generali di accesso, utilizzo e
rimborso delle somme accantonate a garanzia delle anticipazioni,
l'amministrazione del Fondo ((di cui al comma 1 del medesimo articolo
61)) e le modalita' e i requisiti di accesso.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
ammette al finanziamento gli interventi di ricerca industriale di cui
al presente capo, previo parere tecnico-scientifico di esperti
inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di volta in
volta dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. Per gli interventi di ricerca industriale di cui all'articolo
60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione al finanziamento e'
altresi' subordinata al parere positivo di esperti tecnici sulla
solidita' e sulla capacita' economico-finanziaria dei soggetti in
relazione all'investimento proposto.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 61, puo' avvalersi,
per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attivita' di
monitoraggio, di banche, di societa' finanziarie, di altri soggetti
qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane
specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformita'
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, nonche' di esperti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.
6. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei
progetti o programmi presentati non e' richiesto per i progetti gia'
selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi
internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento
fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del
riparto del Fondo cui all'articolo 61.
7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto di cui al comma 2
disciplina i casi e le modalita' in cui il Ministero puo' ammettere i
progetti e i programmi anche in caso di esito negativo della
valutazione di cui al comma 4. A tal fine, il decreto disciplina
l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme
di garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in forma
di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti.
8. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di
gestione dei progetti e programmi di ricerca di cui al comma 4, per
ciascun progetto e programma i partecipanti individuano tra di loro
un soggetto capofila. Il soggetto capofila assolve i seguenti
compiti:
a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con
l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini delle
forme di garanzia in avvalimento di cui al precedente comma 7;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento
delle stesse presenta, in nome proprio e per conto degli altri
soggetti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le
eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti
partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del
programma.
9. Il decreto di cui al comma 2 disciplina altresi' i casi di
variazioni soggettive e delle attivita' progettuali, definendone le
modalita' di valutazione ed eventualmente di approvazione.
10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in
ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in
ambito nazionale.
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi
di cui al presente ((capo)) nell'Anagrafe nazionale della ricerca.
Art. 63
Disposizioni finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 62, comma 2, sono abrogati:
a) l'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a
eccezione del comma 5;
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive
modificazioni.
2. Il decreto di cui all'articolo 62, comma 2, quale nuovo regime
di aiuti ai sensi ((dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea)), e' sottoposto a notifica e approvazione da
parte della Commissione europea secondo le vigenti disposizioni.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente capo si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
4. L'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ((e'
sostituito dal seguente: "Art. 20. - (Valutazione dei progetti di
ricerca). - 1.)) I progetti di ricerca fondamentale libera e
fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui
all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri
stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare,
tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di
valutazione tra pari. Una percentuale di almeno il dieci per cento
del Fondo e' destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori
di eta' inferiore a 40 anni. Le attivita' del presente comma sono
svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
Capo X
Misure per il turismo e lo sport
Art. 64
Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica
sportiva
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica
sportiva a tutte le eta' e tra tutti gli strati della popolazione
finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla
ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria,
per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. ((12))
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il CONI e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri per
l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1.
Con successivo decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli
affari regionali sono individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento. ((12))
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si
provvede, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell'ambito
delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate
alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
3-bis. Nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo di cui al
comma 1, la somma di 5 milioni di euro e' destinata al Fondo di cui
all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come sostituiti dal comma 3-ter del presente articolo.
3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti:
"12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il
Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione,
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di
impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree,
da parte di societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente,
finalita' sportive.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico
nazionale italiano. Al Fondo possono essere destinati ulteriori
apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici".
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 31 ottobre 2013, n.254
(in G.U. 1a s.s. 6/11/2013, n. 45), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dei commi 1 e 2, del presente articolo.
Art. 65
Comitato Italiano Paraolimpico -
Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
1. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, dopo il comma
1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili hanno
natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato.
1-ter. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
privato alle federazioni sportive nazionali e discipline sportive
associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili e'
concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da
parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico».
2. Agli organismi di cui al presente articolo continuano ad
applicarsi le misure di contenimento della spesa previste per le
amministrazioni pubbliche a legislazione vigente.
Art. 66
Reti di impresa
1. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera
tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, con
uno o piu' decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo
e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti criteri e modalita' per la realizzazione di progetti
pilota. Con i medesimi provvedimenti sono definiti gli interventi
oggetto dei contributi, finalizzati alla messa a sistema degli
strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di
prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di
formazione e riqualificazione del personale, alla promozione
integrata sul territorio nazionale ed alla promozione unitaria sui
mercati internazionali, in particolare attraverso le attivita' di
promozione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, nonche' le
modalita' di ripartizione dei predetti contributi, nel rispetto dei
limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese. L'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo provvede ai compiti
derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
((1-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, e successive modificazioni, dopo le parole: "la delimitazione
dei Distretti e' effettuata" sono inserite le seguenti: ", entro il
31 dicembre 2012,")).
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si
provvede, nel limite di spesa di 8 milioni di euro, nell'ambito delle
risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate
allo sviluppo del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 66-bis.
(( (Interventi in favore della sicurezza del turismo montano). ))
((1. Per l'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale integrativo
per la sicurezza del turismo in montagna, con una dotazione pari a un
milione di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica,
come incrementato dall'articolo 69, comma 1, del presente decreto.
2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3 si provvede,
entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per
l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il
decreto puo' essere comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al
finanziamento, in favore dei comuni montani e degli enti, come
individuati dal decreto medesimo, di progetti rientranti tra le
seguenti tipologie:
a) sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di
montagna;
b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi
di montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in
sicurezza degli stessi;
c) potenziamento e valorizzazione del soccorso alpino e
speleologico;
d) prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente
attrezzato e libero.
4. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale, puo' prevedere progetti per la tutela e la
valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul
territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di
finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1.
5. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio
nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in
campo turistico e montano, possono prevedere progetti per la
sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attivita'
propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida
alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria
attivita' istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole
della montagna e per la realizzazione di attivita' compatibili con
l'ambiente montano, nonche' iniziative rivolte alla valorizzazione
delle risorse montane)).
Art. 67
Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo
1. E' istituita la Fondazione di Studi Universitari e di
Perfezionamento sul Turismo, avente sede in una delle Regioni di cui
all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto.
2. La Fondazione provvede alla progettazione, predisposizione e
attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua,
anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze
imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore
turistico. La Fondazione opera prioritariamente in collaborazione con
le Universita' degli Studi individuate dallo Statuto.
3. La Fondazione svolge altresi' attivita' di ricerca applicata
sulle tematiche di cui al comma precedente e puo' avviare attivita'
di promozione e sviluppo dell'imprenditorialita' nel settore
turistico.
4. In prima applicazione, lo Statuto della Fondazione e' adottato
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Le attivita' di cui ai precedenti commi sono realizzate nel
limite di spesa di euro 2 milioni per gli anni 2012/2013/2014, e
comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al
settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
((5-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro del Fondo per la
tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio,
di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, iscritta, come residui di stanziamento, nel conto
residui del capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, e' destinata, per l'esercizio
finanziario 2012, al Comitato olimpico nazionale italiano, al fine
della successiva riassegnazione alle federazioni sportive
interessate, per lo svolgimento nel territorio nazionale di grandi
eventi sportivi di rilevanza mondiale.
5-ter. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di
iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni
Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita, e' assegnato, per
l'anno 2013, un contributo di 100.000 euro al comune di Certaldo. Al
relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2013,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:
"10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri
di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui voli taxi effettuati
tramite elicottero. L'imposta e' a carico del passeggero ed e'
versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e
all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a:
a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e
non superiore a 1.500 chilometri;
c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri";
b) al comma 11, lettera a), il numero 7) e' sostituito dal
seguente:
"7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;")).
((Capo X-bis
Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati))
Art. 67-bis.
(( (Chiusura dello stato di emergenza). ))
((1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che
hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, gia' prorogato con i decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 e 4
dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio
2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.
2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al
solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle
amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato
ovvero la Struttura di missione per le attivita' espropriative per la
ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e
qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del
Commissario delegato.
3. In ragione della necessita' di procedere celermente nelle azioni
di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonche' di assicurare
senza soluzione di continuita' l'assistenza alle popolazioni colpite
dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o
comunque flessibile in servizio presso i comuni, le province e la
regione Abruzzo, assunto sulla base delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012,
presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale non apicale in
servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione, presso il
Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le
macerie e la Struttura di missione per le attivita' espropriative per
la ricostruzione e' provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012
al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alle
amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri
relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le
risorse e nei limiti gia' autorizzati dall'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013.
4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre 2012,
una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e
in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonche' una
ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo,
nell'emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici
giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono
disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal
Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento
ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonche' le
modalita' per consentire l'ultimazione di attivita' per il
superamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato per
la ricostruzione ha gia' presentato, alla data del 30 giugno 2012,
formale richiesta al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il completamento di
interventi urgenti di ricostruzione gia' oggetto di decreti
commissariali emanati.
5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilita' della
contabilita' speciale intestata al Commissario delegato per la
ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti
attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro
competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la
coesione territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse
eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di
stabilita' interno. Con il medesimo decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei
provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, disciplina le modalita' per il monitoraggio finanziario, fisico
e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni. Le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del
2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove
compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli
articoli da 67-ter a 67-sexies.))
Art. 67-ter.
(( (Gestione ordinaria della ricostruzione). ))
((1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni
intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile
2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli
articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il
ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattivita' e
lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con
particolare riguardo al centro storico monumentale della citta'
dell'Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi
delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare
configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per
la ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e uno
competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici forniscono
l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne
promuovono la qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati
al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano
nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente
sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di
ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare
riferimento ai profili della coerenza e della conformita' urbanistica
ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato
attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonche' della
congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresi',
l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per
la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione
di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti
pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai
comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo
30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione
territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato
dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali
delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con
il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione
Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito
delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i
rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali,
gli specifici requisiti e le modalita' di selezione dei titolari, la
dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel
limite massimo di 50 unita', di cui, per un triennio, nel limite
massimo di 25 unita' a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A
ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo
pieno ed esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli
oneri a carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le
amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e
di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la
regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al
comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009,
il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo esperimento di
procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate al
comune dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle aree omogenee.
In considerazione delle suddette assegnazioni di personale e'
incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta
organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale eventualmente
risultante in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarie
procedure vigenti.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a
tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unita' di
personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale
personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli Uffici
speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province
interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione
delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio
coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e' assegnato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse
a calamita' e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di
personale e' corrispondentemente incrementata la dotazione organica
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque
salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite e
gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto
interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni
interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti,
sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, le categorie e i profili professionali dei
contingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti per
l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quota
di riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti
banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza
professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di
ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le
province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere a
seguito di formale contratto di lavoro, nonche' le modalita' di
assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici
periferici delle amministrazioni centrali operanti nel territorio
della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione
possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il
tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale
provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' di
selezione del personale di cui al comma 6, si puo' prevedere nei
bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore
dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62.))
Art. 67-quater.
(( (Criteri e modalita' della ricostruzione). ))
((1. Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del
cratere perseguono i seguenti obiettivi:
a) il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la
ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico e, ove
possibile, adeguamento sismico, di edifici pubblici o di uso
pubblico, con priorita' per gli edifici strategici, e degli edifici
privati residenziali, con priorita' per quelli destinati ad
abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
b) l'attrattivita' della residenza attraverso la promozione e la
riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densita',
qualita' e complementarita' dei servizi di prossimita' e dei servizi
pubblici su scala urbana, nonche' della piu' generale qualita'
ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che, anche
mediante premialita' edilizie e comunque mediante l'attribuzione del
carattere di priorita' e l'individuazione di particolari modalita' di
esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino:
1) un elevato livello di qualita', in termini di vivibilita',
salubrita' e sicurezza nonche' di sostenibilita' ambientale ed
energetica del tessuto urbano;
2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate
tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico e
il risparmio energetico;
3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e
ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli
edifici;
4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la
riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale
attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle
acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e la
razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;
c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante:
a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati,
aventi ad oggetto uno o piu' aggregati edilizi, che devono essere
iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso
inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato
inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida,
mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e
l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i
maggiori oneri;
b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari
interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei
proprietari degli edifici rientranti nell'ambito interessato, puo'
bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di
un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e
realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso
di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato
urbano, e' facolta' del comune procedere all'occupazione temporanea
degli immobili;
c) delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, delle
fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa
rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega e'
rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di
legge. In caso di condomini, la delega e' validamente conferita ed e'
vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se
dissenzienti, purche' riguardi i proprietari che rappresentino almeno
i due terzi delle superfici utili complessive di appartamenti
destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentino
almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle unita'
immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il
ricorso a tale modalita' di attuazione, si possono prevedere
premialita' in favore dei proprietari privati interessati che ne
facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella
diversificazione delle destinazioni d'uso, nonche', in misura non
superiore al 20 per cento, in incrementi di superficie utile
compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei
tessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che non
comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la
riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi
fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione
hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa
regionale.
4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata
sugli aggregati di proprieta' privata ovvero mista pubblica e
privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in
consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto
dal comune. La costituzione del consorzio e' valida con la
partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per
cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese
le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del
consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione
temporanea da parte del comune, che si sostituisce ai privati
nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene
nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, parita' di
trattamento e trasparenza ed e' preceduto da un invito rivolto ad
almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.
5. In considerazione del particolare valore del centro storico del
capoluogo del comune dell'Aquila, alle unita' immobiliari private
diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate,
distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciuto
un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari
al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli
interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni,
comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero
edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile,
nonche' per gli eventuali oneri per la progettazione e per
l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono
applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse
dal contributo le unita' immobiliari costruite, anche solo in parte,
in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di
tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria
ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La fruizione dei
benefici previsti dal presente comma e' subordinata al conferimento
della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del
presente articolo. In caso di mancato consenso e' facolta' del comune
procedere all'occupazione temporanea degli immobili.
6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al
comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si
intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle
attivita' produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012, una
quota pari al 5 per cento di tali risorse e' destinata alle finalita'
indicate nel presente articolo.
7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione
e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi
previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che
succedono mortis causa, a titolo di erede o di legatario, nella
proprieta' dei relativi immobili, a condizione che alla data di
apertura della successione i contributi non siano stati gia' erogati
in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle
condizioni e ancora nei termini per richiederli.
8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei
lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di
nullita' e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile,
osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in
materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le
seguenti informazioni:
a) identita' del professionista e dell'impresa;
b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del
professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze
pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonche' la
certificazione antimafia e di regolarita' del documento unico di
regolarita' contributiva;
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori
commissionati;
d) determinazione e modalita' di pagamento del corrispettivo
pattuito;
e) modalita' e tempi di consegna;
f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione
dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e
l'identita' del subappaltatore.
9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilita'
nell'attivita' di riparazione e di ricostruzione degli edifici
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, e' istituito un elenco degli
operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di
ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2 dell'articolo
67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilita'
tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizione
nell'elenco e', comunque, subordinata al possesso dei requisiti di
cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche antimafia
effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo
competenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono
comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli
Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici
dall'elenco. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei
contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di
capacita' e di qualificazione dei professionisti e delle imprese che
progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il
mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonche' prescrizioni a
tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale
impiegato nei cantieri della ricostruzione.
10. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento
straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli
1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto
dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti
reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni
interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del
Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca
antecedente da residenti nei medesimi comuni.
11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e
della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e
private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori
o di collaudatore di tali opere nonche' con l'esercizio di attivita'
professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi
comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi
di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di
incompatibilita' possono esercitare la relativa opzione entro novanta
giorni. Il regime di incompatibilita' previsto dal presente comma si
applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici
pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti
inerenti alla ricostruzione.
12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma
1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli
orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di
eta', le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nel
rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa
vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citata
legge n. 68 del 1999, e successive modificazioni, in materia di
assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo
beneficio dei lavoratori disabili.))
Art. 67-quinquies.
(( (Disposizioni transitorie e finali). ))
((1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 3
del presente articolo predispongono, ove non vi abbiano gia'
provveduto, i piani di ricostruzione del centro storico, di cui
all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e
la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico.
Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalita' di cui
all'articolo 67-quater sono comunque perseguite con gli strumenti
previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani
di ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla
provincia competente secondo la disciplina vigente, anche
urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa
e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la provincia
competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono
aggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni
statali o regionali in materia urbanistica. Nell'attuazione dei piani
di ricostruzione, ai fini del citato articolo 14, comma 5-bis, del
decreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse paesaggistico
degli edifici civili privati e' attestato dal direttore regionale per
i beni culturali e paesaggistici.
2. Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni
concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile
2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di
applicabilita'.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e
di tutte le misure gia' adottate in relazione al sisma del 6 aprile
2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di
cui all'articolo 1 del decreto del Commissario delegato 16 aprile
2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
2009, e di cui al decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n.
11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.))
Art. 67-sexies.
(( (Copertura finanziaria). ))
((1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo
67-ter, pari a euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede
mediante utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e, a decorrere dalla data della sua
attivazione, del fondo perequativo, come determinato ai sensi
dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro per la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse
agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonche' le
modalita' di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.
3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari
per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici
gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha
colpito l'Umbria e per il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7
gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15
milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispondente quota,
per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma
1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria
con le modalita' previste dalla medesima disposizione, ad
integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione
dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo
6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e
dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990,
n. 398, gia' disposta con legge regionale della regione Umbria 9
dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria e' autorizzata a utilizzare
il finanziamento assegnato, con priorita' per gli edifici
comprendenti abitazioni dei residenti e attivita' produttive oggetto
di ordinanza di sgombero, nonche' per il Piano integrato di recupero
della frazione di Spina del comune di Marsciano.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Art. 67-septies.
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 20 e del 29 maggio 2012).
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori
dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza del
nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni
di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria,
Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore,
Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco
d'Oglio, Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e
11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e successive
modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine,
Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola,
Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 e al
comma 1-bis si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio
2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74. (2)((4))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha disposto (con l'art. 11, comma
1-quater) che "Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, si applicano integralmente anche al territorio del comune di
Motteggiana. Conseguentemente, anche ai fini della migliore
attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e' inserito,
nell'elenco della provincia di Mantova, il seguente comune:
"Motteggiana".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma
426) che "Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1°
giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonche'
alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'armo
immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi."
Art. 67-octies.
(Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20
e del 29 maggio 2012).
1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale
od operativa e svolgevano attivita' di impresa o di lavoro autonomo
in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012,
e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero
l'inagibilita' dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la
distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro
attivita', denunciandole all'autorita' comunale e ricevendone
verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di
credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014,
per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei
suddetti beni.
((1-bis. Possono altresi' usufruire del credito di imposta di cui
al comma 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che, pur non
beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono
tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10,
del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei
medesimi interventi)).
2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei
quali lo stesso e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione del
reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il credito di imposta ((di cui ai commi 1 e 1-bis)) e'
attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede,
per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo
periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e
2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno
2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' applicative delle disposizioni
del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e
alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo
le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al primo
periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per
ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del
credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 68.
(( (Assicurazioni estere). ))
((1. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: "Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia
applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti
nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di
servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e'
applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono
riscossi i redditi derivanti da tali contratti".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies e' inserito il
seguente:
"2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano
anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 e'
commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di
assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i
contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta
segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta e' riscossa
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni".
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2011. Per tale
periodo d'imposta il versamento dell'imposta deve essere effettuato
entro il 16 novembre 2012 sulla base del valore dei contratti in
essere al 31 dicembre 2011)).
Art. 69
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307 e' incrementata di 24,9 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6,
comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1 e 2, 12, comma 5, 16,
commi da 1 a 4, 31, comma 1, 32, 33, comma 5, 51, 59, comma 4, e
comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 135.292.408
euro per l'anno 2012, 113.780.489 euro per l'anno 2013, 234.261.620
euro per l'anno 2014, 414.587.450 euro per l'anno 2015, 316.600.000
euro per l'anno 2016 e 318.200.000 euro a decorrere dall'anno 2017,
che aumentano a 190.458.408 euro per l'anno 2012, a 137.780.489 euro
per l'anno 2013, a 274.261.620 euro per l'anno 2014, a 464.587.450
euro per l'anno 2015, a 366.600.000 euro per l'anno 2016 e a
368.200.000 euro per l'anno 2017 ai fini della compensazione degli
effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 185.458.408 euro per l'anno 2012, a 132.780.489 euro
per l'anno 2013, a 128,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 108,7
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con le maggiori entrate e
le minori spese derivanti dagli articoli 11, commi 1 e 2, 14, comma
2, e 68, commi 1 e 2 del presente decreto;
b) quanto a 140.661.620 milioni di euro per l'anno 2014, a
355.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, a 257.900.000 euro per
l'anno 2016, a 259.500.000 euro per l'anno 2017 e a 209.500.000 a
decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione lineare delle voci di
spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e'
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme.
Le amministrazioni, in sede di predisposizione del disegno di legge
di bilancio, possono proporre variazioni compensative, anche relative
a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto
dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,
2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
3-bis. Al fine di semplificare l'organizzazione degli enti
territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa
pubblica, nonche' in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma
22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le province
autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento
previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che gli
incarichi conferiti all'interno delle comunita' di valle siano svolti
a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza. ((13))
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano
compatibilmente con le competenze attribuite alle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione.
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AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 novembre 2013, n.263
(in G.U. 1a s.s. 20/11/2013, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 3-bis del presente articolo.
Art. 70
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti
Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Severino, Ministro della giustizia
Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Riccardi, Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione
Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
ALLEGATO 1 - Disposizioni abrogate
1) Legge 29 ottobre 1954 n. 1083 "Concessioni di contributi per lo
sviluppo delle esportazioni italiane";
2) legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e
piccole industrie e dell'artigianato);
3) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902
(Credito agevolato al settore industriale);
4) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Interventi per
la ristrutturazione e la riconversione industriale);
5) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981);
6) articolo 10 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981 n. 394 (consorzi per
l'esportazione)
7) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca
mineraria);
8) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti
l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie
imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi);
9) legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel
Mezzogiorno);
10) articolo 3-octies decreto legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito
con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo
nazionale di promozione e sviluppo del commercio);
11) articolo 3 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno
finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per
l'acquisto di locali precedentemente in affitto);
12) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione
industriale delle PMI);
13) articolo 15, comma 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Compensi
alle societa' finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione
partecipazioni assunte ai sensi della legge 49/1985);
14) Legge 21 febbraio 1989 n. 83 "Interventi di sostegno per i
consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed
artigiane";
15) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
16) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle PMI);
17) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per
l'innovazione e la riconversione produttiva relativamente
all'utilizzo dell'amianto);
18) articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488 (Attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate);
19) decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi
urgenti a sostegno del settore minerario);
20) articolo 2 del decreto legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi
per dismissioni nel settore siderurgico);
21) articolo 3-bis del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35
(Provvidenze per eventi alluvionali del 1994);
22) articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni
in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti
effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);
23) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Cofinanziamento programmi regionali);
24) articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74
(Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali);
25) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d'area);
26) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per
l'acquisto di strumenti per pesare);
27) articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito
dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 (Misure fiscali a sostegno
dell'innovazione nelle imprese industriali);
28) articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (estensione
degli incentivi automatici alle PMI dell'intero territorio
nazionale);
29) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado
urbano);
30) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione
della legge 488/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle
piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);
31) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le
cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle
imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi;
indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato)
32) all'articolo 10, coma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123, le parole "allegata al Documento di programmazione
economico-finanziaria" sono soppresse;
33) Articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.
143 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per
lo sviluppo delle esportazioni);
34) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Estensione della legge 488/92 al settore del commercio);
35) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i
partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti
finalizzati alla connessione al sistema nazionale informatico dei
mercati agroalimentari all'ingrosso);
36) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per
la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi);
37) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi
4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli
utili reinvestiti; credito d'imposta per il commercio elettronico;
collegamento telematico "quickresponse" fra imprese del settore
tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo
di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di
rischio ripristino ambientale e sicurezza dei lavoratori nei siti
di cava);
38) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57
(Modalita' semplificate di applicazione della legge 488/92 per le
imprese artigiane);
39) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (Contributi per il settore tessile,
dell'abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e
valorizzazione degli stilisti);
40) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre
2002, n. 273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione
nelle PMI del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero;
incentivi per il settore delle fonderie);
41) articolo 11, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficolta'.
42) articolo 1, commi 280-283, commi 847-850 e comma 853 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Credito d'imposta per le attivita' di
ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; fondo per la
finanza d'impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficolta');.
43) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente
sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie
legge 488/92; in particolare, interventi di sostegno,
riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di
illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi
di programma).
ALLEGATO 2 - articolo 24
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| Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico |
| o scientifico |
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|LM-12 Design |
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|LM-13 Farmacia e farmacia industriale |
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|LM-17 Fisica |
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|LM-18 Informatica |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-21 Ingegneria biomedica |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-22 Ingegneria chimica |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-23 Ingegneria civile |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-25 Ingegneria dell'automazione |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-26 Ingegneria della sicurezza |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-28 Ingegneria elettrica |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-29 Ingegneria elettronica |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-30 Ingegneria energetica e nucleare |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-31 Ingegneria gestionale |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-32 Ingegneria informatica |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-33 Ingegneria meccanica |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-34 Ingegneria navale |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura |
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|LM-40 Matematica |
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|LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-54 Scienze chimiche |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-6 Biologia |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-60 Scienze della natura |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-61 Scienze della nutrizione umana |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-66 Sicurezza informatica |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-69 Scienze e tecnologie agrarie |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-7 Biotecnologie agrarie |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-70 Scienze e tecnologie alimentari |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-74 Scienze e tecnologie geologiche |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-79 Scienze geofisiche |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-8 Biotecnologie industriali |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-82 Scienze statistiche |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche |
|-------------------------------------------------------------------|
|LM-91 Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione |
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