Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Fondo di garanzia Norme Circolari Inps CI 1988
Circolare 203 dell'8 ottobre 1988
OGGETTO: Art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Chiarimenti ed istruzioni in materia di assegno per il
nucleo familiare.
La legge 13 maggio 1988, n. 153 (1), ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, concernente,
all'art. 2, la normativa istitutiva dell'assegno per il nucleo
familiare, la quale ha gia' formato oggetto delle circolari n. 21 del
3 febbraio 1988 (2), e n. 59 del 24 marzo 1988 (3).
Con la presente si illustrano le modifiche apportate
all'art. 2 del provvedimento in esame, si forniscono chiarimenti al
riguardo e si impartiscono ulteriori istruzioni in materia.
PARTE PRIMA
Criteri generali
1. - NUCLEO FAMILIARE
1.1. - Familiari, residenti all'estero, di cittadino straniero.
Al comma 2, primo periodo, sono state soppresse le parole:
"ed e' concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la
residenza nel territorio nazionale".
Dopo il comma 6 e' stato aggiunto il seguente comma 6 bis:
"Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il
coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non
abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo
Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento
di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata
stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di
reciprocita' e' effettuato dal Ministro del Lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro degli Affari esteri".
Pertanto, possono far parte del nucleo familiare il coniuge
ed i figli ed equiparati, di cui all'art. 38 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, residenti all'estero sia di cittadino italiano sia di
cittadino straniero; in quest'ultimo caso deve pero' sussistere una
delle condizioni fissate dal predetto comma 6 bis.
Nella sostanza, con le modifiche sopra indicate, viene
confermata la normativa stabilita ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 T.U.
delle norme sugli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955,
n. 797, come da testo introdotto dall'art. 32 della legge 23 aprile
1981, n. 155 (4).
Conseguentemente, le istruzioni impartite con la circolare
n. 1107 C.I. - n. 1327 G.S. del 19 maggio 1986 (5) - seppure con i
necessari adattamenti - mantengono la loro validita' anche dopo il 31
dicembre 1987, mentre vengono meno le difformi istruzioni impartite
in proposito con la circolare n. 59 del 24 marzo 1988 e con quella ai
datori di lavoro allegata alla precedente circolare n. 21 del 3
febbraio 1988.
1.2 - Fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori
Allo stesso comma 6 e' stato aggiunto il seguente periodo:
"Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse
condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza
limiti di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto
fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di
dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di
entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti".
La predetta disposizione consente di includere nel nucleo
familiare del richiedente i fratelli, le sorelle ed i nipoti
(minorenni ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro) del
richiedente stesso, che siano orfani di entrambi i genitori e non
abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Naturalmente i fratelli, le sorelle ed i nipoti di
cittadino straniero richiedente l'assegno possono far parte del suo
nucleo familiare, se residenti all'estero, alle condizioni previste
per i figli ed equiparati dal comma 6 bis dell'art. 2 in discorso
come sopra illustrato.
2. - AUMENTO DEI LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE IN PARTICOLARI
CONDIZIONI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
Il secondo ed il terzo periodo del secondo comma dell'art.
2 in questione sono stati sostituiti dai seguenti: "I livelli di
reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni
per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a
causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I medesimi livelli di
reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al
comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o
divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile".
Pertanto, i livelli di reddito familiare sono aumentati di
dieci milioni se i nuclei familiari interessati comprendono soggetti
maggiorenni inabili a proficuo lavoro ovvero minorenni con
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro eta'.
La modifica apportata in merito dalla legge di conversione
riguarda i soggetti minorenni per i quali, ai fini del predetto
aumento di dieci milioni, e' piu' giustamente prevista una
particolare condizione di incapacita' anziche', come per i
maggiorenni, uno stato di inabilita' a proficuo lavoro.
La condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile determina l'aumento
di due milioni dei livelli di reddito familiare. In pratica la legge
di conversione ha chiarito che la predetta condizione va in sostanza
riferita soltanto al richiedente l'assegno, come del resto era stato
gia' previsto nelle circolari sopra richiamate.
3. - INCOMPATIBILITA' DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
All'art. 2 in questione, in sede di conversione in legge,
e' stato, infine, aggiunto il seguente comma 8 bis:
"Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso
piu' di un assegno. Peri componenti il nucleo familiare cui l'assegno
e' corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno
o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante".
La norma ripropone in sostanza la disciplina
dell'incompatibilita' vigente nella precedente normativa tra
trattamenti di famiglia diversi, al fine di evitare duplicazioni
nella loro erogazione o comunque duplicazioni nei confronti dei
medesimi familiari in relazione ai quali possono spettare i
trattamenti stessi.
E' esclusa, pertanto, come nella precedente normativa, la
possibilita' di duplicare lo stesso trattamento di famiglia (nel
caso, assegno per il nucleo familiare) sia che esso possa spettare, a
diverso titolo, allo stesso soggetto (ad esempio, pensionato da
lavoro dipendente che continui ad esplicare attivita' di lavoro
dipendente) sia invece che possa spettare a soggetti diversi, cioe'
all'uno ed all'altro dei coniugi (ad esempio, uno lavoratore
dipendente, l'altro pensionato da lavoro dipendente).
Del pari e' esclusa la possibilita' di duplicare,
relativamente ai medesimi familiari, i diversi trattamenti di
famiglia eventualmente spettanti (nel caso, assegno per il nucleo
familiare ed assegni familiari o analogo trattamento) sia che essi
possano spettare, a diverso titolo, allo stesso soggetto (ad esempio,
pensionato da lavoro autonomo che esplichi attivita' di lavoro
dipendente), sia invece che essi possano spettare a soggetti diversi,
cioe' all'uno ed all'altro dei coniugi (ad esempio, uno lavoratore
dipendente, l'altro coltivatore diretto). In tali casi, comunque,
permane la possibilita' di percepire il diverso trattamento di
famiglia (nel caso, assegni familiari o analogo trattamento) per i
familiari in relazione ai quali non si verifichi alcuna duplicazione,
cioe' per i familiari che non vengono considerati componenti del
nucleo familiare ai fini della corresponsione del relativo assegno
(ad esempio, figli ed equiparati maggiorenni studenti).
Devono altresi' ritenersi tuttora operanti, unitamente i
relativi criteri applicativi, le normative previste dall'art. 9 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 (6) (parita' tra uomo e donna nella
percezione del trattamento di famiglia, in alternativa ovvero con
priorita' del genitore con il quale i figli convivono) e dall'art.
211 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (7) (diritto del coniuge cui,
in caso di separazione legale o di divorzio, i figli sono affidati, a
percepire il trattamento di famiglia anche sulla posizione di
titolarita' del diritto dell'altro coniuge non affidatario dei
figli).
Va precisato infine che tutti gli anzidetti criteri
riferiti ai coniugi nei confronti dei figli ed equiparati ex art. 38
del D.P.R. n. 818/1957, si applicano del pari ai genitori naturali
degli stessi che non siano tra loro coniugati, ad eccezione
ovviamente di quelli concernenti le ipotesi di cui all'art. 211 della
legge n. 151/1975.
4. - REDDITO FAMILIARE
4.1 - Non computabilita' di taluni emolumenti
4.1.1. - Indennita' di accompagnamento
Con circolare n. 150 del 6 luglio 1988 (8), e' stato
precisato che le pensioni di guerra (in virtu' del loro carattere
risarcitorio) e le indennita' di accompagnamento (agli invalidi
civili totalmente inabili) di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18
(per la loro natura di rimborso forfettario di spese vive sostenute
dal beneficiario) devono essere escluse dalla determinazione del
reddito familiare ai fini della corresponsione dei trattamenti di
famiglia.
Ad integrazione di quanto sopra, si chiarisce che debbono
del pari essere escluse dalla anzidetta determinazione anche le
analoghe indennita' di accompagnamento aventi la stessa natura, quali
ad esempio quelle corrisposte ai ciechi civili assoluti, ai minori
invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilita' del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi non deambulanti o bisognosi di assistenza
continua, ai titolari di pensioni privilegiate a carico dello Stato
affetti da una delle mutilazioni o invalidita' che danno titolo
all'assegno di super invalidita'.
4.1.2 - Trattamenti di famiglia comunque denominati
Ad integrazione di quanto indicato al paragrafo 5 della
circolare n. 59 del 24 marzo 1988 (nonche' dell'allegato B della
precedente circolare n. 21 del 3 febbraio 1988), si chiarisce che i
redditi da lavoro debbono essere considerati al netto degli assegni
familiari e delle quote di maggiorazione di pensione a norma di
quanto previsto dal D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447 (9) oltreche',
ovviamente, dell'assegno per il nucleo familiare.
Pertanto dalla determinazione del reddito familiare vanno
esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati dovuti per
legge.
4.1.3 - Indennita' di trasferta
In virtu' di quanto disposto dall'art. 48, quarto comma del
D.P,.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (gia' art. 48, terzo comma, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in "Atti ufficiali" pag. 2416), le
indennita' di trasferta, per la parte non eccedente il limite
previsto per l'assoggettamento ad imposizione fiscale, non
costituiscono reddito e, quindi, non vanno computate nel reddito ai
fini dell'assegno per il nucleo familiare. Esse non vanno considerate
nemmeno tra i redditi esenti.
4.2 - Computabilita' di taluni redditi tra quelli da lavoro
dipendente
4.2.1. - Pensioni esenti dall'IRPEF
Ad integrazione di quanto indicato alla lettera c) del
paragrafo 6 della citata circolare n. 59 del 24 marzo 1988 (nonche'
dell'allegato B della precedente circolare n. 21 del 3 febbraio
1988), si chiarisce che, ai fini della commisurazione dei redditi da
lavoro dipendente ad almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo
familiare, sono da annoverarsi tra i predetti redditi anche quelli
derivanti da pensione o assegni esenti dall'IRPEF, quali ad esempio
le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai
ciechi civili ed ai sordomuti.
Cio' in quanto detti trattamenti sono da considerarsi, ai
sensi dell'art. 46, secondo comma, del citato D.P.R. n. 917/1986 (e
del precedente D.P.R. n. 597/1973), redditi da lavoro dipendente, pur
non essendo assoggettati all'IRPEF in virtu' di specifiche
disposizioni.
4.2.2. - Assegni periodici
A precisazione di quanto indicato alla lettera a) del
paragrafo 6 della citata circolare n. 59, si chiarisce che rientrano
tra i redditi da lavoro dipendente i redditi percepiti per assegni
periodici corrisposti dall'altro coniuge - ad esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione
legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria. Tali redditi, infatti, costituiscono per
il coniuge percettore, a norma dell'art. 47, primo comma, lett. i),
del citato D.P.R. n. 917/1986 (gia' art. 47, primo comma, lett. f,
del D.P.R. n. 597/1973), reddito assimilato a quello da lavoro
dipendente.
Qualora dal provvedimento giudiziale non risulti la
ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei
figli, detti assegni, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 4 febbraio 1988,
n. 42, costituiscono reddito nella misura del 50%.
PARTE SECONDA
Istruzioni operative
5. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE FIGLI DI
DIVORZIATI O SEPARATI LEGALMENTE O FIGLI NATURALI (PROPRI O DEL
CONIUGE) LEGALMENTE RICONOSCIUTI DALL'ALTRO GENITORE OVVERO
FIGLI DELL'ALTRO CONIUGE NATI DA PRECEDENTE MATRIMONIO SCIOLTO
PER DIVORZIO OVVERO FRATELLI, SORELLE E NIPOTI.
La corresponsione da parte dei datori di lavoro
dell'assegno per il nucleo familiare nei casi sopraindicati e'
subordinata ad autorizzazione, da rilasciare sul mod. ANF 43 di nuova
istituzione (all. n. 1). A tal fine dovra' essere presentata alla
competente Sede dell'INPS apposita domanda redatta sul mod. ANF 42,
anch'esso di nuova istituzione (all. n. 2).
La domanda di autorizzazione va anche presentata in tutti i
casi in cui sul modulo di domanda del trattamento di famiglia non
venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente (salvo
figli non riconosciuti dall'altro genitore).
Alla domanda di autorizzazione deve essere, naturalmente,
allegata la documentazione attestante la relativa situazione (ad
esempio: certificato di stato di famiglia, sentenza di separazione
legale o di divorzio, certificato di morte dei genitori), onde
consentire alla Sede dell'Istituto i necessari accertamenti.
Nel caso in cui i soggetti di cui trattasi siano inabili a
proficuo lavoro ovvero, se minorenni, abbiano persistenti difficolta'
a svolgere le funzioni ed i compiti propri della loro eta', occorre
allegare anche la documentazione di cui ai successivi paragrafi 6 o
7.
Ovviamente, nell'ipotesi di pagamento diretto dell'assegno
per il nucleo familiare, le predette domande di assegno, da
presentare alla competente Sede dell'Istituto, saranno corredate
della documentazione come sopra precisato.
6. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI
MAGGIORENNI INABILI AD UN PROFICUO LAVORO
Il datore di lavoro puo' far luogo all'erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se
la domanda e' corredata della documentazione attestante lo stato di
inabilita' dei soggetti maggiorenni inabili. In particolare, alla
stessa deve essere allegata, qualora non sia stata gia' presentata,
la certificazione (o copia autenticata della stessa) rilasciata dalle
competenti Commissioni sanitarie delle USL (10) o dalle preesistenti
Commissioni sanitarie provinciali attestante la totale inabilita'
(invalidita' al 100%) del soggetto menomato ovvero copia autenticata
dei certificati di pensione per i titolari di pensione di inabilita'
a carico dell'INPS (11) o di rendita per inabilita' permanente
assoluta a carico dell'INAIL.
In mancanza della predetta documentazione, dovra' essere
accertato dall'Ufficio sanitario dell'Istituto lo stato d'inabilita'
a proficuo lavoro. A tal fine dovra' essere presentata alla
competente Sede dell'istituto apposita domanda, compilata sul mod.
ANF 42, corredata dalla certificazione medica di parte, redatta su
mod. SS 3/AF, attestante lo stato di inabilita'.
Effettuati i necessari accertamenti, sui cui criteri si fa
riserva di successive istruzioni, la Sede dell'Istituto, se del caso,
provvedera' (salvo che nell'ipotesi di pagamento diretto) a
rilasciare, sul mod. ANF 43, apposita autorizzazione da consegnare al
datore di lavoro.
7. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI
MINORENNI NELLE PREVISTE CONDIZIONI DI INCAPACITA'
Il datore di lavoro puo' far luogo all'erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se
la domanda e' corredata della documentazione attestante per i
minorenni in questione l'esistenza di difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'; in
particolare, alla stessa deve essere allegata, qualora non sia stata
gia' presentata, la certificazione (o copia autenticata della stessa)
rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie delle USL (10) o
dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali da cui risulti
il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge 11 febbraio
1980, n. 18, per il conseguimento dell'indennita' di accompagnamento
concessa per gli invalidi civili totalmente inabili che si trovino
nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita, hanno bisogno di un'assistenza continua ovvero
il riconoscimento delle condizioni previste dagli artt. 2 e 17 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, per il conseguimento dell'assegno
concesso per i minori non deambulanti.
In mancanza della predetta documentazione, dovra' essere
accertato dall'Ufficio sanitario dell'Istituto lo stato di salute
come richiesto dalla legge.
A tal fine dovra' essere presentata alla competente Sede
dell'Istituto apposita domanda, compilata sul mod. ANF 42, corredata
della certificazione medica di parte, redatta su mod. SS 3/AF,
attestante il predetto stato di salute.
Effettuati i necessari accertamenti, sui cui criteri si fa
riserva di successive istruzioni, la Sede dell'Istituto, se del caso,
provvedera' (salvo che nell'ipotesi di pagamento diretto) a
rilasciare, sul mod. ANF 43, apposita autorizzazione da consegnare al
datore di lavoro.
8. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE
FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO DI CITTADINO STRANIERO
Anche in tali casi deve essere richiesto, a mezzo del mod.
ANF 42, il rilascio da parte della Sede, nella cui circoscrizione il
lavoratore presta la propria attivita' (12), di apposita
autorizzazione sul mod. ANF 43, da consegnare poi al datore di lavoro
(salvo ovviamente le ipotesi di pagamento diretto).
Al mod. ANF 42 deve essere, naturalmente, allegata la
documentazione ordinaria prescritta per le varie situazioni (v.
precedenti punti 5, 6 e 7). Laddove esistano specifici formulari, si
potra' ovviamente far ricorso ad essi; come e' il caso, ad esempio,
del mod. E 404, che sostituisce - nel quadro della normativa
comunitaria - la certificazione medica attestante lo stato di
inabilita' dei soggetti interessati.
In tutti i casi, dovra' essere acclusa, in aggiunta al
certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici
italiani per i soggetti residenti in Italia, un'equivalente
documentazione estera per i familiari che risiedono in altri Stati.
Per i congiunti residenti in uno degli Stati membri della
C.E.E., potra' essere utilizzato anche l'apposito formulario E 401.
Qualora vengano prodotte certificazioni particolari
rilasciate in base alla legislazione locale, esse dovranno essere
munite di attestazione del competente Ufficio Consolare italiano che
faccia fede della loro validita' alla stregua delle leggi locali o,
se del caso, della circostanza che esse rappresentino l'unico modo
possibile per certificare in un determinato Stato le varie situazioni
di fatto o di diritto contemplate dalla legislazione italiana (13).
Si ritiene opportuno far presente che - tenuto conto degli
strumenti internazionali attualmente in vigore - devono essere
conteggiati fra i componenti del nucleo familiare i congiunti,
residenti all'estero, di cittadini stranieri appartenenti a Stati
membri delle Comunita' Europee nonche' ai seguenti Paesi: Austria,
Capo Verde, Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, San
Marino, Svizzera e Tunisia (14).
Per quanto concerne i pensionati, ai Paesi sopracitati
vanno aggiunti i seguenti: Australia (dal 1 settembre 1988), Canada
(e Quebec), Norvegia, Stati Uniti e Uruguay. Viceversa, non si devono
computare i familiari, residenti in Austria, dei cittadini austriaci,
atteso che nella relativa convenzione non esiste alcuna esplicita
disposizione riguardante i titolari di pensione (15).
Per quanto si riferisce ai cittadini tunisini con familiari
residenti in Tunisia, si sottolinea che, dato il disposto dell'art.
24, paragrafo 1, della Convenzione, dovranno essere esclusi dal
novero dei componenti il nucleo familiare i figli oltre il quarto (in
osservanza della disposizione anzidetta, non possono, infatti, essere
presi in considerazione piu' di quattro figli).
Tutto cio' premesso, diventa di fondamentale importanza nei
casi in esame l'acquisizione del certificato di cittadinanza dello
straniero che richieda l'assegno in parola per i congiunti residenti
all'estero.
Per la documentazione della situazione reddituale dei
cittadini stranieri residenti all'estero restano naturalmente
applicabili le istruzioni di cui al punto 2 della circolare n. 1107
C.I. - n. 1327 del 19 maggio 1986 (16).
9. - MODULO DI DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E RELATIVA
DICHIARAZIONE REDDITUALE (MOD. ANF 88/89).
Per le domande di assegno per il nucleo familiare e
relative dichiarazioni reddituali, che devono essere presentate dai
lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa
integrazione, disoccupati, etc.) e dai richiedenti la pensione
derivante da lavoro dipendente, ai fini della percezione dello stesso
assegno per il periodo 1' luglio 1988- 30 giugno 1989, e' stato
istituito il modulo ANF 88/89 (All. n. 3). Tale modulo sostituisce
gli analoghi moduli A.F. 59 e RED/tf in uso per i predetti soggetti
fino al 30 giugno 1988; in tal modo si e' provveduto ad unificare in
un solo modulo la domanda di assegno per il nucleo familiare e la
relativa dichiarazione reddituale.
In merito alla compilazione del mod. ANF 88/89 si rinvia
alle note e alle avvertenze contenute nel retro del modulo stesso,
nonche' al paragrafo 4 della presente circolare.
10. - MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE
DEL NUCLEO FAMILIARE O DELLE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO
ALL'AUMENTO DEI LIVELLI REDDITUALI (MOD ANF-VAR 88/89).
Per la dichiarazione di variazione della composizione del
nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei
livelli reddituali ai fini della corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare per il periodo 1' luglio 1988- 30 giugno 1989 deve
essere utilizzato il modulo ANF-var 88/89 (all. n. 4), che
sostituisce il modulo RED/tf-var in uso per i percettori dello stesso
assegno fino al 30 giugno 1988.
In merito alla compilazione del mod. ANF-var 88/89 si
rinvia alle note contenute nel retro del modulo stesso, nonche' al
paragrafo 4 della presente circolare.
11. - ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
Con messaggio T.P. n. 13119 del 14 giugno 1988 (all. n. 5),
le Sedi sono state invitate a comunicare ai datori di lavoro di
provvedere, sulla base della documentazione presentata dai
lavoratori, in particolare dei mod. ANF 88/89 e ANF-var 88/89 agli
adempimenti relativi alla corresponsione, agli aventi diritto,
dell'assegno per il nucleo familiare spettante a decorrere dal 1'
luglio 1988, attenendosi alle istruzioni gia' impartite con la
precedente circolare concernente l'istituzione dell'assegno per il
nucleo familiare.
Come precisato con Messaggio T.P. n. 47206 del 21 settembre
1988 (all. n. 6), i datori di lavoro, per il momento e in attesa di
apposite istruzioni, dovranno conservare i modd. ANF 88/89 e ANF
var-88/89 presentati dai lavoratori.
12. - LAVORATORI DOMESTICI
Ai fini della definizione delle domande di assegno per il
nucleo familiare per il 2' semestre 1988 e della relativa
liquidazione, le Sedi invieranno agli interessati due copie del mod.
ANF 88/89 allo scopo di conoscere la composizione del nucleo
familiare e la relativa situazione reddituale concernente l'anno
1987.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni per quanto
riguarda la maschera da utilizzare per l'acquisizione dei dati
relativi ai periodi successivi al 1987.
13. - LAVORATORI CHE PERCEPISCONO UN TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE
NON AGRICOLA ORDINARIO O SPECIALE.
Sciogliendo la riserva contenuta al paragrafo 21.1 della
circolare n. 59 del 24 marzo 1988, si precisa che le domande dei
disoccupati contenenti richieste di assegno per il nucleo familiare
per i periodi successivi al 30 giugno 1988 dovranno essere presentate
utilizzando il mod. ANF 88/89 in duplice copia. Tali domande dovranno
essere istruite sulla base dei criteri stabiliti con la predetta e
con la presente circolare.
14. - PENSIONATI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI, DEI FONDI
DI PREVIDENZA SOSTITUTIVI O INTEGRATIVI DELL'AGO E DEL FONDO DI
PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ABOLITE IMPOSTE DI
CONSUMO
Ai fini dell'istruttoria delle domande intese ad ottenere
l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione, si precisa che le
stesse dovranno essere definite come appresso specificato.
1 gennaio - 30 giugno 1988
Per la corresponsione dell'assegno nel periodo suaccennato
e' preso in considerazione il reddito conseguito nell'anno 1986 del
richiedente la pensione e dagli altri soggetti che compongono il
nucleo familiare alla data del 1' gennaio 1988 o alla successiva data
di decorrenza del relativo diritto.
Qualora dagli elementi in atti non risultino il reddito
conseguito nell'anno 1986 e la composizione del nucleo familiare al
1' gennaio 1988, le Sedi invieranno agli interessati due copie del
mod. Red/tf 1987 bis (all. 1 alla circolare n. 21 del 3 febbraio
1988), allo scopo di acquisire gli elementi che necessitano per la
definizione della pratica.
1 luglio 1988 - 30 giugno 1989
Per la corresponsione dell'assegno nel periodo suaccennato
e' preso in considerazione il reddito conseguito nell'anno 1987 dal
richiedente la pensione e dagli altri soggetti che compongono il
nucleo familiare alla data del 1' luglio 1988 o alla successiva data
di decorrenza del diritto.
A tal fine gli interessati presenteranno il Mod. ANF 88/89
in duplice copia.
Per la definizione delle domande relative ai suaccennati
periodi le Sedi si atterranno alle istruzioni impartite con circolari
n. 21 del 3 febbraio 1988 e n. 59 del 24 marzo 1988, nonche' con la
presente.
Per quanto riguarda i titolari di pensioni in essere si fa
riserva di successive istruzioni.
* * *
Per quanto non disciplinato dalla presente circolare e
dalle piu' volte citate circolari n. 21 e n. 59, si fa riserva di
fornire ulteriori istruzioni non appena gli Organi deliberanti si
saranno pronunciati su talune questioni interpretative e applicative
concernenti l'art. 2 in argomento.
Questa Sede Centrale ha predisposto sulla materia trattata
una circolare per i datori di lavoro (all. A).
Le Sedi sono autorizzate a provvedere alla riproduzione in
loco della suddetta circolare ed a distribuirla con ogni possibile
sollecitudine.
I dirigenti delle Sedi regionali, ove lo ritengano
opportuno per motivi di rapidita' di fornitura e di economia di
spesa, potranno accentrare le operazioni di riproduzione della
circolare presso una Sede o direttamente presso la Sede regionale.
Copia della presente circolare dovra' essere inviata con
immediatezza alle Associazioni di categoria, ai Consulenti del lavoro
ed agli Enti di Patronato, ai fini di una piu' rapida divulgazione
della stessa.
Le Sedi, inoltre, provvederanno alla riproduzione in loco
dei moduli ANF 42 e ANF 43.
p. IL DIRETTORE GENERALE
-----------
(1) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1113.
(2) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 183.
(3) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 910.
(4) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 794.
(5) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 1431.
(6) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1924.
(7) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 949.
(8) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1795.
(9) V. "Atti ufficiali" 1976, pag. 1443.
(10) A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 30 maggio
1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, in "Atti ufficiali" pag. 1763, la competenza in
materia e' attribuita alle "Commissioni mediche periferiche per
le pensioni di guerra e di invalidita' civile".
(11) Si richiama l'attenzione sulla circostanza che al fine in
argomento non interessano le pensioni di invalidita' concesse in
base alla normativa precedente l'entrata in vigore della legge
12 giugno 1984, n. 222, in "Atti ufficiali" pag. 1787
("Revisione della disciplina della inabilita' pensionabile") ne'
gli assegni di invalidita' concessi a norma della predetta
legge, ma soltanto le pensioni di inabilita' previste dalla
stessa legge per i casi di assoluta e permanente impossibilita'
di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa (invalidita' al
100%).
(12) V. circolare n. 2057 Prs. - n. 539 G.S. del 26 giugno 1975,
punto II, in "Atti ufficiali" 1975, pag. 1319, per quanto
riguarda i Regolamenti C.E.E., nonche' le specifiche circolari
emanate per le singole convenzioni bilaterali (cfr. a titolo
esemplificativo, circolare n. 4002 C.I. del 29 febbraio 1984,
punto 21, in "Atti ufficiali" 1984, pag. 712 per la Convenzione
italo-austriaca, circolare n. 1802 C.I. del 13 gennaio 1986,
punto 10, in "Atti ufficiali" 1986, pag. 189, per la Convenzione
italo-monegasca e circolare n. 3200 C.I. del 1' settembre 1987,
cap. IV, punti 2 e 3, in "Atti ufficiali" 1987, pag. 2288, per
la Convenzione italo-tunisina).
(13) V. circolare n. 1092 del 27 dicembre 1984, in "Atti ufficiali"
1984, pag. 3878.
(14) A questi Paesi sono da aggiungere Jersey e le isole del Canale,
alle quali continua ad applicarsi la vecchia convenzione
italo-britannica del 28 novembre 1951.
(15) V. punto 20 della circolare n. 4002 C.I. - n. 746 Rg. gia'
citata, in "Atti ufficiali" 1984, pag. 712.
(16) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 1431.
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Allegato 1
Mod. A.N.F. 43
DA CONSEGNARE AL DATORE DI LAVORO
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede di ..............
Su richiesta del Sig. ...............nato a .............
(.................) il ..................... residente a........
................................ (..........................)
Via.............................................................
si riconosce il diritto:
A) ad includere nel proprio nucleo familiare i seguenti familiari,
con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata:
COGNOME NOME DATA DI NASCITA MOTIVAZIONE (1) DECORRENZA
1)......... ....... ............. ............ ..........
2)......... ....... ............. ............ ..........
3)......... ....... ............. ............ ..........
4)......... ....... ............. ............ ..........
B) all'aumento dei livelli reddituali in quanto i familiari indicati
ai nn. .... del punto A) ovvero il coniuge ......................
cognome
.............. sono stati riconosciuti inabili a proficuo lavoro.
nome
C) all'aumento dei livelli reddituali in quanto per i seguenti
familiari, minori di anni 18, e' stata riconosciuta l'esistenza di
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro eta':
1) .............................................................
2) .............................................................
Scade il ............... per..............................(2).
IL DIRIGENTE IL REPARTO
.......................
Data............ Timbro
della
Sede
----
(1) Indicare la lettera corrispondente al caso che si verifica: A)
figlio di coniugi legalmente separati o divorziati; B) figlio
dell'altro coniuge nato da precedente matrimonio sciolto per
divorzio; C) figlio naturale (del richiedente o del suo coniuge)
riconosciuto anche dall'altro genitore; D) mancato rilascio della
prevista dichiarazione del coniuge del richiedente; E) fratello,
sorella o nipote del richiedente orfano di entrambi i genitori e
non avente diritto a pensione ai superstiti; F) figlio od
equiparato maggiorenne inabile ad un proficuo lavoro; G)
familiare residente all'estero di cittadino straniero.
(2) Indicare cognome e nome del familiare per il quale si rende
necessaria una revisione (ad es. scadenza fissata dal medico
dell'INPS o scadenza dei termini dell'affidamento temporaneo).
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Allegato 2
Mod. A.N.F. 42
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AD INCLUDERE DETERMINATI
FAMILIARI NEL NUCLEO FAMILIARE E/O DEL DIRITTO ALLO AUMENTO DEI
LIVELLI REDDITUALI IN PRESENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'ASSEGNO PER IL NUCLEO
FAMILIARE (1).
Spazio riservato all'INPS
Data di presentazione della domanda All'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
(timbro a calendario)
Sede di --------------- (2)
Il/la sottoscritto/a ..............................................
(cognome e nome)
nato/a a ...................................(......................)
il .......... di cittadinanza ................. (3) abitante nel
Comune di ..................................... (..................)
Via ......................................., n. ..................
occupato/a alle dipendenze della Ditta.............................
domiciliata nel Comune di................. (.......................)
Via..........................................n'...................
esercente attivita' di............................................
trovandosi nelle condizioni previste dalle vigenti norme di legge,
C H I E D E (4)
A) il riconoscimento del diritto ad includere nel proprio nucleo
familiare i seguenti familiari, con la decorrenza a fianco di
ciascuno indicata:
COGNOME NOME DATA DI NASCITA MOTIVAZIONE (5) DECORRENZA
1) ........ ....... .............. ............. ........
2) ........ ....... .............. ............. ........
3) ........ ....... .............. ............. ........
4) ........ ....... .............. ............. ........
B) Il riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali
in quanto i familiari indicati ai nn. ........ del punto
A) ovvero il coniuge ...........................................
(cognome e nome)
sono inabili ad un proficuo lavoro
C) il riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali
in quanto i seguenti familiari, minori di anni 18, hanno
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
delle loro eta':
COGNOME NOME DATA DI NASCITA RAPPORTO DI PARENTELA (6)
1) ......... ........ ............. .......................
2) ......... ........ ............. .......................
ALLEGA la documentazione prescritta per i singoli casi (1).
--------------------------------------------------------------------
NOTE
(1) La domanda deve essere presentata, corredata del certificato di
stato di famiglia (del richiedente e dei familiari eventualmente
non conviventi) nonche' dell'ulteriore prescritta documentazione,
nei seguenti casi:
A) Richiesta di riconoscimento del diritto ad includere nel
nucleo familiare figli ed equiparati (legittimi, legittimati,
adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio
dell'altro coniuge, affidati dai competenti Organi a norma di
legge) che si trovino nelle seguenti condizioni:
- figli di coniugi legalmente separati o divorziati.
In tal caso occorre allegare copia della sentenza di
separazione o di divorzio nonche', se la richiesta viene
avanzata in relazione al rapporto di lavoro dell'altro
genitore: dichiarazione concernente i dati indispensabili
per l'individuazione del datore di lavoro del genitore non
affidatario, nonche' i dati anagrafici del genitore
predetto. Qualora l'inclusione nel nucleo riguardi figli od
equiparati maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro non
precedentemente affidati al richiedente ne' con lui
convivente: dichiarazione rilasciata dagli stessi o da chi
esercita la curatela, debitamente documentata, attestante la
volonta' di essere inclusi nel nucleo familiare del
richiedente.
- figli dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio
sciolto per divorzio.
In tal caso occorre allegare la documentazione attestante la
situazione e i dati anagrafici dell'ex coniuge.
- figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti
dall'altro genitore.
In tal caso occorre allegare la documentazione attestante
la situazione e i dati anagrafici dell'altro genitore.
La domanda va presentata comunque in tutti i casi in cui non
venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente,
eccetto i casi di vedovo/a non risposato/a o di genitore
naturale il cui figlio non sia stato riconosciuto dall'altro
genitore.
In tali casi occorre allegare una dichiarazione attestante la
circostanza per la quale l'altro genitore non puo' o non vuole
sottoscrivere la dichiarazione prescritta nonche' i dati
anagrafici dell'altro genitore.
B) Richiesta di riconoscimento del diritto ad includere nel
nucleo familiare fratelli, sorelle, nipoti del richiedente,
orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione
ai superstiti, minori di anni 18 o maggiorenni inabili a
proficuo lavoro (e in quest'ultimo caso, conseguente
riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli
reddituali).
In tal caso occorre allegare: certificato di morte dei
genitori, dei fratelli, sorelle, nipoti; dichiarazione di
responsabilita' - rilasciata, in caso di minorenni dall'
esercente la potesta' dei genitori, in caso di maggiorenni
inabili dai maggiorenni stessi o da chi esercita la curatela,
debitamente documentata - attestante che nessuno percepisce
per gli stessi alcun trattamento di famiglia, che gli stessi
sono orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla
pensione ai superstiti, nonche' l'attivita' svolta dai
genitori degli stesi, specificando, se trattavasi di
lavoratori dipendenti, se dipendenti da datori di lavoro
privati o da Enti pubblici (in tal caso indicando l'Ente).
Nel caso in cui i fratelli, sorelle, nipoti siano maggiorenni
inabili a proficuo lavoro ovvero minorenni con persistenti
difficolta' a svolgere le funzioni e i compiti propri della
loro eta', occorre allegare anche la certificazione di cui ai
successivi punti C) e D).
C) Richiesta di riconoscimento del diritto ad includere nel
nucleo familiare figli ed equiparati maggiorenni inabili a
proficuo lavoro (e conseguente riconoscimento del diritto
all'aumento dei livelli reddituali) ovvero richiesta di
riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali
in presenza di coniuge maggiorenne inabile a proficuo lavoro,
nei casi in cui non possa essere prodotta la certificazione di
totale inabilita' (o copia della stessa) rilasciata dalle
competenti Commissioni sanitarie delle U.S.L. o delle
preesistenti Commissioni sanitarie provinciali, ovvero la
copia autenticata del certificato di pensione di inabilita' a
carico dell'INPS o della rendita per inabilita' permanente
assoluta a carico dell'INAIL.
In tal caso occorre allegare certificato medico rilasciato su
Mod. SS 3/AF.
D) Richiesta di riconoscimento del diritto all'aumento dei
livelli reddituali in presenza di coniuge, figli od
equiparati, fratelli, sorelle e nipoti orfani, minori di anni
18 i quali abbiano persistenti difficolta' a svolgere i
compiti o l e funzioni proprie della loro eta', nei casi in
cui non possa essere prodotta la certificazione delle
competenti Commissioni sanitarie delle U.S.L. o delle
preesistenti Commissioni sanitarie provinciali, attestante le
condizioni previste dalla L. 11.02.80, n. 18 per il
conseguimento dell'indennita' di accompagnamento, ovvero
dell'assegno di accompagnamento.
In tal caso occorre allegare certificato medico rilasciato su
mod. SS 3/AF.
E) Richiesta di riconoscimento del diritto ad includere nel
nucleo familiare del cittadino straniero familiari residenti
all'estero.
In tal caso occorre allegare il certificato di cittadinanza,
nonche' il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli
uffici anagrafici del luogo ove risiedono i familiari; tale
certificato puo' essere redatto sul mod. E 401, per gli Stati
membri della CEE, e puo' essere sostituito, per gli altri
Stati, da certificazioni particolari valide secondo la legge
locale, convalidate dal Consolato italiano competente.
Inoltre, ove si tratti di familiari maggiorenni inabili a
proficuo lavoro o minorenni con persistenti difficolta' a
svolgere le funzioni e i compiti propri della loro eta',
dovra' essere esibita la certificazione sanitaria di cui ai
precedenti punti C) e D); detta certificazione potra' essere
sostituita dal mod. E 404 per gli Stati membri della CEE e da
equivalente certificazione rilasciata da medici o Istituzioni
pubbliche straniere, convalidata dal Consolato italiano
competente, per gli altri Stati.
(2) La presente domanda deve essere indirizzata alla Sede
dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione risiedono i familiari dei
quali si richiede l'inclusione nel proprio nucleo familiare o in
virtu' della cui condizione si chiede il riconoscimento del
diritto all'aumento dei livelli reddituali.
Nel caso in cui la domanda riguardi piu' persone residenti in
circoscrizioni di Sedi diverse, dovranno essere presentate
separate domande.
(3) In caso di cittadinanza diversa da quella italiana, indicare lo
Stato di cui si e' cittadini.
(4) Contrassegnare la casella con la lettera corrispondente al caso
che interessa.
(5) Indicare la lettera corrispondente al caso che si verifica:
A) figlio di coniugi legalmente separati o divorziati;
B) figlio dell'altro coniuge nato da precedente matrimonio
sciolto per divorzio;
C) figlio naturale (del richiedente o del suo coniuge)
riconosciuto anche dall'altro genitore;
D) mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del
richiedente;
E) fratello, sorella o nipote del richiedente, orfano di entrambi
i genitori e non avente diritto a pensione ai superstiti;
F) figlio od equiparato maggiorenne inabile ad un proficuo
lavoro;
G) familiare residente all'estero di cittadino straniero.
(6) Indicare se trattasi di figlio (od equiparato), fratello, sorella
o nipote, coniuge.
---------------------------------------------------------------------
Allegato 3
Mod. ANF-88/89 - Domanda di assegno per il nucleo familiare e
relativa dichiarazione reddituale (valida per il periodo 1' luglio
1988 - 30 giugno 1989) ... omissis ...
---------------------------------------------------------------------
Allegato 4
Mod. ANF-var 88/89 - Dichiarazione di variazione della composizione
del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento
dei livelli reddituali ai fini della corresponsione dell'assegno per
il nucleo familiare per il periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989.
... omissis ...
---------------------------------------------------------------------
Allegato 5
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE Roma 14.6.1988
Direzione Generale
Servizio Gestioni Speciali
Rep. IV Oggetto: Assegno per il nucleo fam.re
per il periodo 1' luglio 1988/30
giugno 89.
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di Amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Si comunica che sono in corso di distribuzione i moduli
ANF-88/89 per la domanda di assegno per il nucleo familiare e
relativa dichiarazione reddituale (valida per il periodo 1' luglio
1988 - 30 giugno 1989), nonche' i moduli ANF-var 88/89 per la
dichiarazione di variazione della composizione del nucleo familiare o
delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli reddituali
ai fini della corresponsione dell'assegno in discorso per lo stesso
periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989.
Si invitano, pertanto, le Sedi, non appena in possesso dei
predetti moduli, a diffondere, tramite gli abituali canali di
informazione locali, ed a portare, comunque, a conoscenza dei datori
di lavoro (mediante apposita circolare fotoriprodotta) nonche' delle
relative Associazioni, dei Consulenti del lavoro, delle
Organizzazioni sindacali e degli Enti di Patronato, la seguente
comunicazione:
"Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1' luglio 1988 - 30
giugno 1989.
L'INPS comunica che sono disponibili presso i propri uffici i moduli
(mod. ANF-88/89) che i lavoratori dipendenti e gli altri soggetti
interessati (disoccupati, richiedenti la pensione, etc.) devono
presentare rispettivamente al datore di lavoro (in triplice copia) ed
alla competente Sede INPS (in duplice copia), ai fini della
percezione dell'assegno per il nucleo familiare relativamente al
periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989. I predetti moduli contengono
sia la domanda dell'assegno che la dichiarazione dei redditi
conseguiti nell'anno 1987 dai componenti il nucleo familiare.
Sono altresi', disponibili i moduli (mod. ANF-var 88/89) per la
dichiarazione di variazione della composizione del nucleo familiare o
delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli reddituali
da utilizzare per lo stesso periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989.
I datori di lavoro, sulla base della predetta domanda e dell'altra
prescritta relativa documentazione, provvederanno a corrispondere,
agli aventi diritto, l'assegno per il nucleo familiare spettante a
decorrere dal 1' luglio 1988 e ad effettuare i conseguenti
adempimenti di conguaglio mediante denuncia di mod. DM 10/M,
attenendosi alle istruzioni impartite con la precedente circolare
concernente l'istituzione dell'assegno per il nucleo familiare."
* * * * * *
Si precisa, inoltre, che, quanto prima, verranno forniti
ulteriori chiarimenti ed istruzioni per l'applicazione dell'art. 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
IL DIRETTORE GENERALE
--------------------------------------------------------------------
Allegato 6
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale
--------
Ser. Gestioni Spec. - Rep. V
Ai Dirigenti centrali e periferici
MESSAGGIO N. 47206 del 21 settembre 1988
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare - Periodo 1' luglio 1988 -
30 giugno 1989.
Pervengono a questi uffici richieste di chiarimenti in
merito all'invio all'Istituto, da parte dei datori di lavoro, dei
modd. ANF 88/89 e ANF-VAR 88/89, presentati dai lavoratori per la
corresponsione dell'assegno per nucleo familiare relativamente al
periodo 1' luglio 1988-30 giugno 1989.
Si precisa al riguardo che i predetti documenti, per il
momento, devono essere conservati dai datori di lavoro in attesa di
apposite istruzioni che verranno fornite non appena possibile.
p. IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
Orsini
---------------------------------------------------------------------
Allegato A
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE DI
Ai datori di lavoro
della Provincia di
Oggetto: Art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Chiarimenti ed istruzioni in materia di assegno per il
nucleo familiare.
La legge 13 maggio 1988, n. 153, ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, concernente,
all'art. 2, la normativa istitutiva dell'assegno per il nucleo
familiare, la quale ha gia' formato oggetto di precedente circolare.
Con la presente si illustrano le modifiche apportate
all'art. 2 del provvedimento in esame, si forniscono chiarimenti al
riguardo e si impartiscono ulteriori istruzioni in materia.
PARTE PRIMA
Criteri generali
1. NUCLEO FAMILIARE
1.1 Familiari, residenti all'estero, di cittadino straniero
E' stata soppressa, per i componenti del nucleo familiare,
la condizione della residenza nel territorio italiano, salvo che per
i familiari di cittadino straniero, i quali possono far parte del
nucleo familiare, se residenti all'estero, solo nel caso in cui dallo
Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento
di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata
stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia.
Nella sostanza, viene confermata la normativa
precedentemente in vigore in materia di assegni familiari, in
relazione alla disciplina introdotta dall'art. 32 della legge 23
aprile 1981, n. 155.
Conseguentemente, vengono meno le difformi istruzioni
impartite, concernenti l'esclusione dal nucleo familiare dei
residenti all'estero.
1.2 Fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i
genitori
Possono far parte del nucleo familiare del richiedente i
fratelli, sorelle e nipoti del richiedente stesso, sempreche' gli
stessi (minorenni ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro) siano
orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a
pensione ai superstiti.
Naturalmente i fratelli, le sorelle ed i nipoti di
cittadino straniero richiedente l'assegno possono far parte del suo
nucleo familiare, se residenti all'estero, alle condizioni di
reciprocita' sopra illustrate.
2. AUMENTO DEI LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE IN PARTICOLARI CONDIZIONI
DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
I livelli di reddito familiare sono aumentati di dieci
milioni se i nuclei familiari interessati comprendono soggetti
maggiorenni inabili a proficuo lavoro ovvero minorenni con
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro eta'.
La modifica apportata in merito dalla legge di conversione
riguarda i soggetti minorenni per i quali, ai fini del predetto
aumento di dieci milioni, e' piu' giustamente prevista una
particolare condizione di incapacita' anziche', come per i
maggiorenni, uno stato di inabilita' a proficuo lavoro.
3. INCOMPATIBILITA' DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L'art. 2 in questione, nel testo modificato dalla L.
1988/153, stabilisce che:
"Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso piu' di un
assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno e'
corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno o
diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante."
La norma ripropone in sostanza la disciplina della
incompatibilita' vigente nella precedente normativa tra trattamenti
di famiglia diversi, al fine di evitare duplicazioni nella loro
erogazione o comunque duplicazioni nei confronti dei medesimi
familiari in relazione ai quali possono spettare i trattamenti
stessi.
E' esclusa, pertanto, come nella precedente normativa, la
possibilita' di duplicare lo stesso trattamento di famiglia (nel
caso, assegno per il nucleo familiare) sia che lo stesso venga
richiesto, a diverso titolo, dallo stesso soggetto (ad esempio,
pensionato da lavoro dipendente che continui ad esplicare attivita'
di lavoro dipendente) sia invece che venga richiesto da soggetti
diversi, cioe' dall'uno e dall'altro dei coniugi (ad esempio, uno
lavoratore dipendente, l'altro pensionato da lavoro dipendente).
Del pari e' esclusa la possibilita' di duplicare,
relativamente ai medesimi familiari, i diversi trattamenti di
famiglia eventualmente spettanti (nel caso, assegno per il nucleo
familiare ed assegni familiari o analogo trattamento) sia che essi
vengano richiesti, a diverso titolo, dallo stesso soggetto (ad
esempio, pensionato da lavoro autonomo che esplichi attivita' di
lavoro dipendente), sia invece che essi vengano richiesti da soggetti
diversi, cioe' dall'uno e dall'altro dei coniugi (ad esempio, uno
lavoratore dipendente, l'altro coltivatore diretto). In tali casi,
comunque, permane la possibilita' di percepire il diverso trattamento
di famiglia (nel caso, assegni familiari o analogo trattamento) per i
familiari in relazione ai quali non si verifichi alcuna duplicazione,
cioe' per i familiari che non vengono considerati componenti del
nucleo familiare ai fini della corresponsione del relativo assegno
(ad esempio, figli ed equiparati maggiorenni studenti).
Devono altresi' ritenersi tuttora operanti, unitamente ai
relativi criteri applicativi, le normative previste dall'art. 9 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parita' tra uomo e donna nella
percezione del trattamento di famiglia, in alternativa ovvero con
priorita' del genitore con il quale i figli convivono) e dall'art.
211 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (diritto del coniuge cui, in
percepire il trattamento di famiglia anche sulla posizione di
titolarita' del diritto dell'altro coniuge non affidatario dei
figli).
Va precisato infine che tutti gli anzidetti criteri,
riferiti ai coniugi nei confronti dei figli ed equiparati ex art. 38
del D.P.R. n. 818/1957, si applicano del pari ai genitori naturali
degli stessi che non siano tra loro coniugati, ad eccezione
ovviamente di quelli concernenti le ipotesi di cui all'art. 211 della
legge n. 151/1975.
4. REDDITO FAMILIARE
4.1 Non computabilita' di taluni emolumenti
4.1.1 Indennita' di accompagnamento
Con precedente circolare in materia e' stato precisato che
le pensioni di guerra (in virtu' del loro carattere risarcitorio) e
le indennita' di accompagnamento (agli invalidi civili totalmente
inabili) di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (per la loro
natura di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal
beneficiario) devono essere escluse dalla determinazione del reddito
familiare ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia.
Ad integrazione di quanto sopra, si chiarisce che debbono
del pari essere escluse dalla anzidetta determinazione anche le
analoghe indennita' di accompagnamento aventi la stessa natura, quali
ad esempio quelle corrisposte ai ciechi civili assoluti, ai minori
invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilita' del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi non deambulanti o bisognosi di assistenza
continua, ai titolari di pensioni privilegiate a carico dello Stato
affetti da una delle mutilazioni o invalidita' che danno titolo
all'assegno di super invalidita'.
4.1.2 Trattamenti di famiglia comunque denominati
I redditi da lavoro debbono essere considerati al netto,
oltreche' dell'assegno per il nucleo familiare, anche degli assegni
familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Dalla
determinazione del reddito familiare vanno, quindi, esclusi i
trattamenti di famiglia comunque denominati dovuti per legge.
4.1.3 Indennita' di trasferta
Le indennita' di trasferta, per la parte non eccedente il
limite previsto per l'assoggettamento ad imposizione fiscale non
costituiscono reddito e, quindi, non vanno computate nel reddito, ne'
considerate tra i redditi esenti.
4.2 Computabilita' di taluni redditi tra quelli da lavoro
dipendente.
4.2.1 Pensioni esenti dall'IRPEF
Ai fini della commisurazione dei redditi da lavoro
dipendente ad almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo
familiare, sono da annoverarsi tra i predetti redditi anche quelli
derivanti da pensione o assegni esenti dall'IRPEF, quali ad esempio
le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai
ciechi civili ed ai sordomuti.
4.2.2 Assegni periodici
Rientrano tra i redditi la lavoro dipendente i redditi
percepiti per assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge - ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in
conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
Qualora dal provvedimento giudiziale non risulti la
ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei
figli, detti assegni costituiscono reddito nella misura del 50%.
PARTE SECONDA
Istruzioni operative
5. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE FIGLI DI
DIVORZIATI O SEPARATI LEGALMENTE O FIGLI NATURALI (PROPRI O DEL
PROPRIO CONIUGE) LEGALMENTE RICONOSCIUTI DALL'ALTRO GENITORE
OVVERO FIGLI DELL'ALTRO CONIUGE NATI DA PRECEDENTE MATRIMONIO
SCIOLTO PER DIVORZIO OVVERO FRATELLI, SORELLE E NIPOTI
La corresponsione da parte dei datori di lavoro
dell'assegno per il nucleo familiare nei casi sopraindicati e'
subordinata all'autorizzazione rilasciata, sul mod. ANF 43, dalla
competente Sede dell'INPS. A tal fine dovra' essere presentata
apposita domanda redatta sul mod. ANF 42.
La anzidetta autorizzazione va comunque presentata anche
nei casi in cui sul modulo di domanda del trattamento di famiglia non
venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente (salvo
ovviamente che questi sia vedovo o vedova o genitore naturale di
figli non riconosciuti dall'altro genitore).
Alla domanda di autorizzazione deve essere, naturalmente,
allegata la documentazione attestante la relativa situazione (ad
esempio: certificato di stato di famiglia, sentenza di separazione
legale o di divorzio, certificato di morte dei genitori), onde
consentire alla Sede dell'Istituto i necessari accertamenti.
Nel caso in cui i soggetti di cui trattasi siano inabili a
proficuo lavoro ovvero, se minorenni, abbiano persistenti difficolta'
a svolgere le funzioni ed i compiti propri della loro eta', occorre
allegare anche la documentazione di cui ai successivi paragrafi 6 o
7.
6. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI
MAGGIORENNI INABILI AD UN PROFICUO LAVORO
Il datore di lavoro puo' procedere alla erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se
la domanda e' corredata della documentazione attestante lo stato di
inabilita' dei soggetti maggiorenni inabili. In particolare, alla
stessa deve essere allegata, qualora non sia stata gia' presentata,
la certificazione (o copia autenticata della stessa) rilasciata dalle
competenti Commissioni sanitarie delle USL (1) o dalle preesistenti
Commissioni sanitarie provinciali, attestante la totale inabilita'
(invalidita' al 100%) del soggetto menomato ovvero copia autenticata
dei certificati di pensione per i titolari di pensione di inabilita'
a carico dell'INPS (2) o di rendita per inabilita' permanente
assoluta a carico dell'INAIL.
In mancanza della predetta documentazione, la domanda
dovra' essere corredata dell'autorizzazione rilasciata, sul mod. ANF
43, dalla competente Sede dell'INPS. A tal fine dovra' essere
presentata alla stessa Sede apposita richiesta, compilata sul mod.
ANF 42, corredata della certificazione medica di parte, redatta su
mod. SS 3/AF, attestante lo stato di inabilita'.
7. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI
MINORENNI NELLE PREVISTE CONDIZIONI DI INCAPACITA'
Il datore di lavoro puo' procedere all'erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se
la domanda e' corredata della documentazione attestante per i
minorenni in questione l'esistenza di difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. In
particolare, alla stessa deve essere allegata, qualora non sia stata
gia' presentata, la certificazione (o copia autenticata della
stessa), rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie delle USL
(1) o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali, da cui
risulti il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge
11febbraio 1980, n. 18, per il conseguimento dell'indennita' di
accompagnamento concessa per gli invalidi civili totalmente inabili
che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto
permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, hanno bisogno di
un'assistenza continua ovvero il riconoscimento delle condizioni
previste dagli artt. 2 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per il
conseguimento dell'assegno concesso per i minori non deambulanti.
In mancanza della predetta documentazione, la domanda
dovra' essere corredata dell'autorizzazione rilasciata, sul mod. ANF
43, dalla competente Sede dell'INPS.
A tal fine dovra' essere presentata alla stessa Sede apposita
richiesta, compilata sul mod. ANF 42, corredata della certificazione
medica di parte, redatta su mod. SS 3/AF, attestante lo stato di
salute come richiesto dalla legge.
8. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE FAMILIARI
RESIDENTI ALL'ESTERO DI CITTADINO STRANIERO
La corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare ai
cittadini stranieri, nel cui nucleo familiare siano compresi
familiari residenti all'estero (3), e' subordinata
all'autorizzazione, rilasciata su mod. ANF 43 dalla Sede dell'INPS
nella cui circoscrizione il lavoratore presta la propria attivita'. A
tal fine dovra' essere presentata apposita domanda redatta sul mod.
ANF 42.
Al mod. ANF 42 deve essere, naturalmente, allegata la
documentazione ordinaria prescritta per le varie situazioni (v.
precedenti punti 5, 6 e 7) nonche' il certificato di cittadinanza del
richiedente. Laddove esistano specifici formulari, si potra'
ovviamente far ricorso ad essi; come e' il caso, ad esempio, del mod.
E 404, che sostituisce - nel quadro della normativa comunitaria - la
certificazione medica attestante lo stato di inabilita' dei soggetti
interessati.
In tutti i casi, dovra' essere acclusa, in aggiunta al
certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici
italiani per i soggetti residenti in Italia, un'equivalente
documentazione estera per i familiari che risiedono in altri Stati.
Per i congiunti residenti in uno degli Stati membri della
C.E.E., potra' essere utilizzato anche l'apposito formulario E 401.
Qualora vengano prodotte certificazioni particolari
rilasciate in base alla legislazione locale, esse dovranno essere
munite di attestazione del competente Ufficio Consolare italiano che
faccia fede della loro validita' alla stregua delle leggi locali o,
se del caso, della circostanza, che esse rappresentino l'unico modo
possibile per certificare in un determinato Stato le varie situazioni
di fatto o di diritto contemplate dalla legislazione italiana.
Per la documentazione della situazione reddituale dei
cittadini stranieri residenti all'estero restano applicabili le
vigenti istruzioni.
* * * * *
I datori di lavoro, per il momento ed in attesa di apposite
istruzioni, dovranno conservare i modd. ANF 88/89 e ANF-var 88/89,
presentati dai lavoratori per la corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare relativamente al periodo 1' luglio 1988/30 giugno
1989.
IL DIRIGENTE LA SEDE
-------------------------
(1) A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 30 maggio
1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, la competenza in materia e' attribuita
alle"Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e
di invalidita' civile".
(2) Si richiama l'attenzione sulla circostanza che al fine in
argomento non interessano le pensioni di invalidita' concesse in
base alla normativa precedente l'entrata in vigore della legge 12
giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina della
invalidita' pensionabile"), ne' gli assegni di invalidita'
concessi a norma della predetta legge, ma soltanto le pensioni di
inabilita' previste dalla stessa legge per i casi di assoluta e
permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita'
lavorativa (invalidita' al 100%). La denominazione della pensione
in godimento e' rilevabile dal frontespizio del certificato di
pensione su cui essa viene prestampata con dicitura in chiaro.
(3) Tenuto conto degli strumenti internazionali attualmente in
vigore, devono essere conteggiati fra i componenti del nucleo
familiare i congiunti, residenti all'estero, di cittadini
stranieri appartenenti a Stati membri delle Comunita' Europee
nonche' ai seguenti Paesi: Austria, Capo Verde, Jersey e le isole
del Canale, Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, San
Marino, Svizzera e Tunisia.
Per quanto si riferisce ai cittadini tunisini con familiari
residenti in Tunisia, si sottolinea che dovranno essere esclusi
dal novero dei componenti il nucleo familiare i figli oltre il
quarto (infatti, in base all'apposita convenzione, non possono,
essere presi in considerazione piu' di quattro figli).
Circolare 29 del 9 febbraio 1988
Oggetto:
Legge 4 marzo 1987, n. 88, artt. 3 e 4 - Accreditamento di contributi figurativi per periodi di prestazioni antitubercolari anteriori al 1' gennaio 1952.
1) Innovazioni introdotte dall'art. 3
La legge 4 marzo 1987, n. 88 (1), recante provvedimenti in
favore dei tubercolotici, contiene, all'art. 3, una disposizione in
materia di accreditamenti figurativi che sostituisce il 4' comma
dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, gia' sostituito
dall'art. 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419 (2).
L'innovazione introdotta dal citato art. 3 consiste nella
estensione retroattiva del beneficio dell'accreditamento figurativo
per "TBC" anche ai periodi anteriori al 1' gennaio 1952, purche'
successivi al 26 ottobre 1935 (3) - fermi restando i requisiti
contributivi richiesti (cfr. punto 3) circ. n. 406 C. e V. - n. 53544
Prs. - n. 8987 O. del 28 giugno 1976 in "Atti ufficiali" pag. 1432).
Per la pratica attuazione di tale articolo, si precisa che
l'accreditamento di periodi pregressi connessi con prestazioni
antitubercolari non a carico dell'assicurazione "TBC" resta
subordinato alla presentazione di apposita domanda e di idonea
documentazione, secondo quanto previsto al punto 4) della circ. n.
372 C. e V. del 27 gennaio 1975 (4).
Dovra' invece essere effettuata, sia a domanda che
d'ufficio, ogni volta che se ne presenti l'occasione, la copertura
figurativa dei pregressi periodi di prestazioni a carico della
assicurazione "TBC".
Si precisa a tale riguardo che beneficiari dell'
accreditamento possono essere anche i superstiti dei lavoratori
deceduti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 88/1987,
in quanto titolari di una facolta' loro propria e non acquisita iure
ereditario.
I contributi accreditati ai sensi dell'art. 3 della legge
in esame sono equiparati - per espressa previzione della norma - alla
contribuzione effettiva e, come tali, sono da considerare utili ai
fini del diritto e della misura della pensione, ivi compresa quella
di anzianita'.
Ne discende che le domande di pensione diretta,indiretta o
di riversibilita', dipendenti in sede amministrativa o giudiziaria,
devono essere definite tenendo conto degli eventuali contributi
accreditabili ai sensi della disposizione in esame.
Inoltre, devono essere riesaminate ed accolte, a richiesta
degli interessati, le domande di prestazione, gia' definite
negativamente per mancanza dei requisiti contributivi ed assicurativi
con provvedimento ancora soggetto a gravame amministrativo o ad
azione giudiziaria, per l'accoglimento delle quali i contributi
figurativi ex art. 3 siano determinanti.
La norma nulla dispone in ordine alla decorrenza degli
effetti dei contributi figurativi in argomento i quali, pertanto,
sono da considerare utili dalla data di entrata in vigore della legge
n. 88/1987 (2 aprile 1987).
Di conseguenza, le prestazioni da liquidare con il computo
determinante della contribuzione per periodi di assistenza
antitubercolare anteriore al 1' gennaio 1952 devono essere concesse
con la decorrenza di legge e, comunque, da data non anteriore al 1'
maggio 1987 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della citata legge n. 88).
Nei casi in cui l'accreditamento sia richiesto da soggetti
gia' titolari di prestazioni pensionistiche - dirette ed ai
superstiti, autonome e supplementari, supplementi di pensione - deve
procedersi alla ricostituzione di esse con effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge (1'
maggio 1987), ove si tratti di prestazione avente decorrenza
anteriore a tale data, ovvero con effetto dalla stessa data di
decorrenza della prestazione, ove quest'ultima sia successiva al 1'
maggio 1987.
2) Oneri finanziari connessi con gli accreditamenti figurativi
L'art. 4 della legge n. 88 contiene disposizioni per la
copertura, a carico della gestione per la "tbc", degli oneri
derivanti dagli accreditamenti figurativi pregressi in argomento.
I trasferimenti finanziari connessi con prestazioni
antitubercolari erogate dall'INPS, di cui al 1' comma del suddetto
art. 4, non si riflettono, per il momento, sugli adempimenti delle
Sedi periferiche.
Per il calcolo e il trasferimento, dalla gestione "tbc" al
F.P.L.D., degli oneri afferenti periodi di prestazioni non a carico
dell'INPS, le disposizioni contenute nel 2' comma dell'art. 4
riproducono quella gia' in vigore per i periodi successivi al 1'
gennaio 1952.
Si richiamano, pertanto, le istruzioni precedentemente
impartite e, in particolare, quelle contenute nella circolare n. 621
R.C.V. - n. 301 B. del 1' giugno 1983 (5).
3) Adempimenti contabili
La rilevazione contabile degli oneri per l'accreditamento
di contributi figurativi, conseguenti a prestazioni antitubercolari
per periodi anteriori all'1' gennaio 1952, sara' effettuata ai conti,
gia' in essere, TBC 32/40 e FPR 22/40, (vedi circ. n. 621 R.C.V. -
301 B. gia' citata).
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
--------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 535.
(2) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1692.
(3) Data di entrata in vigore del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
(4) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 262.
(5) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1535.
Circolare 171 del 4 agosto 1988
OGGETTO: DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1988, N. 86 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160. CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA.
IL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1988, N. 86, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160, PUBBLICATA NELLA
GAZZETTA UFFICIALE N. 118 DEL 21 MAGGIO 1988, ALL'ARTICOLO 8
INTRODUCE RILEVANTI INNOVAZIONI NELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
STRAORDINARI DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'
INDUSTRIA, CHE DI SEGUITO SI ILLUSTRANO.
1) CONTRIBUTO ADDIZIONALE
IL PRIMO COMMA DISPONE CHE LE IMPRESE CHE SI AVVALGONO
DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA SONO IN OGNI
CASO TENUTE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI CUI ALL'ART.
12, NUMERO 2), DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1975, N. 164 (1), NELLA MISURA
DEL 4,5 PER CENTO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE CORRISPOSTA AI PROPRI
DIPENDENTI, RIDOTTA AL 3 PER CENTO PER LE IMPRESE FINO A CINQUANTA
DIPENDENTI.
INOLTRE IL SECONDO COMMA ABROGA L'ARTICOLO 21, QUINTO E
SESTO COMMI, DELLA LEGGE N. 675/77 (2), IN BASE AI QUALI, FRA
L'ALTRO, L'ONERE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE ERA POSTO A CARICO DEL
FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANO D'OPERA SU ESPRESSA AUTORIZZAZIONE
CONTENUTA NEL DECRETO MINISTERIALE.
RISPETTO ALLA NORMA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N.
164, IL RICHIAMATO PRIMO COMMA PREVEDE LA ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DEL
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI TRATTASI; DIFATTI L'ART. 12 SU
CITATO ESCLUDEVA DALL'AREA SOGGETTA ALLA IMPOSIZIONE DEL CONTRIBUTO
ADDIZIONALE GLI EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI MENTRE IL PRIMO
COMMA IN ESAME STABILISCE CHE LE IMPRESE SONO TENUTE AL VERSAMENTO
"IN OGNI CASO".
CAMBIA NEL CONTEMPO L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA IN QUANTO, IN
LUOGO DELL'ALIQUOTA DELL'8 O DEL 4 PER CENTO DELL'AMMONTARE DELLE
INTEGRAZIONI SALARIALI CORRISPOSTE, SONO STABILITE LE ALIQUOTE DEL
4,5 E DEL 3 PER CENTO RISPETTIVAMENTE PER LE IMPRESE CHE ABBIANO
OLTRE I 50 DIPENDENTI OVVERO 50 O UN NUMERO INFERIORE DI DIPENDENTI.
DALL'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE SONO
COMUNQUE ESONERATI, AI SENSI DEL COMMA 8 DELL'ARTICOLO IN ESAME, GLI
INTERVENTI STRAORDINARI CONCESSI IN BASE ALL'ARTICOLO 1 DEL
DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1984, N. 726, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863 (3) (CONTRATTI DI SOLIDARIETA').
PER QUANTO ATTIENE LA PORTATA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL
COMMA 8 BIS, CHE ESCLUDE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA DI CUI
AL 1' COMMA, LE SOCIETA' DI REIMPIEGO DEI LAVORATORI COSTITUITE DALLA
GEPI, LE SOCIETA' SOTTOPOSTE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA NONCHE' LE IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI,
IVI COMPRESA L'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, E QUELLE CHE SI AVVALGONO
DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 501/1977 (4), SI FA RISERVA DI
ISTRUZIONI IN PROPOSITO.
AI SENSI DEL CITATO COMMA 8, L'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE RIGUARDA LE DOMANDE DI INTEGRAZIONE SALARIALE
PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
DECRETO-LEGGE N. 86 (23 MARZO 1988) ED I RELATIVI PERIODI CHE SIANO
SUCCESSIVI ALLA PREDETTA DATA.
AL RIGUARDO SI PRECISA CHE LA DOMANDA CUI SI FA RIFERIMENTO
NELLE VARIE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 8 NON PUO' CHE ESSERE LA
DOMANDA PRESENTATA AGLI UFFICI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE AL FINE DI PROMUOVERE LA EMANAZIONE DEL DECRETO
MINISTERIALE CONCESSIVO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
STRAORDINARIA.
PERTANTO NEL TESTO STESSO DEL DECRETO E' INDICATO
ESPLICITAMENTE SE SULLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE DI CUI
E' AUTORIZZATO IL PAGAMENTO L'IMPRESA E' TENUTA A VERSARE IL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
CIRCA LE MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
ADDIZIONALE PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE N. 86 NON VI SONO PARTICOLARI
MODALITA' PER LE IMPRESE CHE CORRISPONDONO LE INTEGRAZIONI SALARIALI
AVVALENDOSI DEL SISTEMA DEL CONGUAGLIO (MOD. DM 10/M).
PER QUANTO RIGUARDA IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
ADDIZIONALE SULLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE DI CUI SI
CHIEDE IL PAGAMENTO DIRETTO A CURA DELL'ISTITUTO, SI FA RISERVA DI
SUCCESSIVE ISTRUZIONI.
2) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
CON L'ABROGAZIONE DEL QUINTO E SESTO COMMI DELL'ARTICOLO 21
DELLA LEGGE N. 675/77, PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 8,
CESSA L'INTERVENTO DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANO D'OPERA AI
FINI DEL RIMBORSO DELLE QUOTE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
MATURATE NEL CORSO DEL PERIODO INTEGRATO.
E' FATTO COMUNQUE SALVO IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 2,
SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1972, N. 464 (5); TUTTAVIA, SULLA
SITUAZIONE NORMATIVA VENUTASI A DETERMINARE, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE
ALLA TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE INTRODOTTA
DALLA LEGISLAZIONE SUCCESSIVA ALLA LEGGE N. 464 E IN PARTICOLARE ALLE
IPOTESI CONTEMPLATE ESPRESSAMENTE DALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE N.
675, SI E' IN ATTESA DI ACQUISIRE LE DIRETTIVE DEL DICASTERO
COMPETENTE.
ANCHE PER LA NORMA DI CUI AL SECONDO COMMA L'APPLICAZIONE
E' STABILITA PER LE DOMANDE PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE, PER CUI SI RICHIAMA QUANTO
PRECISATO AL PRECEDENTE PUNTO 1).
PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE IL DISPOSTO DEL COMMA
2-BIS, IL QUALE MODIFICA L'ARTICOLO 1 - COMMA 5 - DEL DECRETO-LEGGE
30 OTTOBRE 1984, N. 726, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19
DICEMBRE 1984, N. 863, SI EVIDENZIA CHE E' POSTO A CARICO DELLA CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI L'ONERE DELLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO RELATIVE
ALLA RETRIBUZIONE PERSA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI
LAVORO (CONTRATTI DI SOLIDARIETA'). TALE ONERE, ESSENDO STATO
INTRODOTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE, VA RIFERITO ALLE QUOTE DI
TRATTAMENTO MATURATE DAL 21 MAGGIO 1988, DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DELLA LEGGE ANZIDETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3.
3) CRISI ECONOMICHE SETTORIALI E LOCALI
IL 2' COMMA DELL'ARTICOLO 8 ABROGA LA LETTERA A) DEL N. 2)
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1975, N. 164, CONCERNENTE LE
CRISI ECONOMICHE, SETTORIALI E LOCALI.
ANCHE PER TALE DISPOSIZIONE L'APPLICAZIONE E' STABILITA PER
LE DOMANDE PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DEL DECRETO-LEGGE.
4) REQUISITO OCCUPAZIONALE
IL 3' COMMA DELL'ARTICOLO 8 SUBORDINA L'AMMISSIONE DEL
LAVORATORE AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AL CONSEGUIMENTO
DI UNA ANZIANITA' DI SERVIZIO PRESSO L'IMPRESA DESTINATARIA DEL
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE DI ALMENO 90 GIORNI, ALLA DATA DI RICHIESTA
DEL TRATTAMENTO.
TALE DISPOSIZIONE NON SI APPLICA TUTTAVIA, ALLE IMPRESE
INDICATE NEL PRIMO PERIODO DEL COMMA 8-BIS (SOCIETA' SOTTOPOSTE ALLA
PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E SOCIETA' DI REIMPIEGO
DEI LAVORATORI COSTITUITE DALLA GEPI); PER GLI INTERVENTI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 501/1977 (CRISI OCCUPAZIONALI DEL
MEZZOGIORNO) CONTINUANO, INVECE, AD ESSERE IN VIGORE LE DISPOSIZIONI
DI CUI AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1987, N. 244 (6) (V. IN PROPOSITO
LE ISTRUZIONI IMPARTITE CON CIRCOLARE N. 2204 G.S. N. 7800 O. DEL 3
AGOSTO 1987, IN "ATTI UFFICIALI" PAG. 2084).
PER LA VERIFICA DEL REQUISITO IN QUESTIONE, LE IMPRESE
INDICHERANNO LA DATA DI ASSUNZIONE SUL MOD. I.G. STR/AUT. IN
CORRISPONDENZA DELLA LETTERA B).
LE IMPRESE, PER LE QUALI NON E' AUTORIZZATO IL PAGAMENTO
DIRETTO, INVIERANNO UN APPOSITO ELENCO DEI LAVORATORI BENEFICIARI
DELLE PRESTAZIONI, CONTENENTE OLTRE ALLE GENERALITA' ED ALLA DATA DI
ASSUNZIONE DEGLI STESSI LAVORATORI, IL PERIODO INTEGRATO, LA SOMMA DA
PERCEPIRE E LA FIRMA DA VALERE QUALE SOTTOSCRIZIONE DELLA
DICHIARAZIONE CHE DURANTE IL PERIODO MEDESIMO NON E' STATA SVOLTA
ATTIVITA' (AUTONOMA E SUBORDINATA) LAVORATIVA NE' SONO STATE
PERCEPIRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INCOMPATIBILI O INCUMULABILI CON
LE INTEGRAZIONI SALARIALI.
LE SEDI AVRANNO CURA DI EFFETTUARE GLI OPPORTUNI RISCONTRI
E DI INVIARE COPIA DELL'ELENCO DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL
LAVORO.
5) INCOMPATIBILITA' FRA INTEGRAZIONE SALARIALE E LAVORO
IL LAVORATORE CHE SVOLGE ATTIVITA' AUTONOMA O SUBORDINATA
DURANTE IL PERIODO DI AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE NON HA
DIRITTO ALLE INTEGRAZIONI SALARIALI PER LE GIORNATE DI LAVORO
EFFETTUATE.
LA DISPOSIZIONE, DETTATA DAL 4' COMMA DELL'ARTICOLO 8,
CONFERMA LA INTERPRETAZIONE FINORA DATA DALL'ISTITUTO ALL'ARTICOLO 3
DEL D.L. LGT. N. 788/1945, SECONDO CUI L'INCOMPATIBILITA' FRA
INTEGRAZIONE SALARIALE E ATTIVITA' LAVORATIVA SUSSISTE SIA PER
L'ATTIVITA' PRESTATA IN FORMA SUBORDINATA CHE PER QUELLE SVOLTA IN
FORMA AUTONOMA.
LA DISPOSIZIONE DEL 4' COMMA DELL'ARTICOLO 8 HA PORTATA
GENERALE E TROVA, QUINDI, APPLICAZIONE SIA PER LE INTEGRAZIONI
SALARIALI ORDINARIE CHE PER I TRATTAMENTI STRAORDINARI.
6) DECADENZA DAL DIRITTO ALLE INTEGRAZIONI SALARIALI
IL 5' COMMA DELL'ARTICOLO 8 COMMINA LA DECADENZA DAL
DIRITTO ALLA PRESTAZIONE NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE NON ABBIA DATA
PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALLA SEDE PROVINCIALE DELL'ISTITUTO IN
MERITO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA IN CONCOMITANZA CON
IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE.
SI RITIENE DI DOVER SOTTOLINEARE IN PROPOSITO
L'OPPORTUNITA' CHE IL LAVORATORE, PRIMA DI INTRAPRENDERE ATTIVITA'
AUTONOMA O ALLE DIPENDENZE DI TERZI, OTTENGA IL PREVENTIVO CONSENSO
DEL PROPRIO DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALLA PERMANENZA DEL VINCOLO
CONNESSO AL RAPPORTO DI LAVORO IN ATTO.
E' APPENA IL CASO DI PRECISARE CHE DALLA DATA INIZIALE
DELL'ATTIVITA' DENUNCIATA DEVE ESSERE SOSPESO IL PAGAMENTO DELLE
INTEGRAZIONI SALARIALI E QUESTO POTRA' ESSERE RIPRISTINATO SOLTANTO
AL TERMINE DELL'ATTIVITA' STESSA OVE NON NE RICORRANO LE CONDIZIONI.
IN EFFETTI, LA COMUNICAZIONE PREVISTA DAL 5' COMMA E'
FINALIZZATA UNICAMENTE AD EVITARE LA DECADENZA (PERDITA DEL DIRITTO
ALLE PRESTAZIONI PER TUTTO IL PERIODO DELLA CONCESSIONE) DI CUI ALLA
NORMA IN ESAME, OLTRE NATURALMENTE A PROMUOVERE L'ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI. E' QUINDI DA
ESCLUDERE TASSATIVAMENTE CHE L'ISTITUTO, A SEGUITO DELLA
COMUNICAZIONE, POSSA RILASCIARE UNA QUALSIASI AUTORIZZAZIONE ACCHE'
IL LAVORATORE POSSA CUMULARE IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO O
DIPENDENTE CON LE INTEGRAZIONI SALARIALI.
NATURALMENTE L'IPOTESI IN CUI IL LAVORATORE BENEFICIARIO DI
TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ABBIA OMESSO DI COMUNICARE
PREVENTIVAMENTE ALLA COMPETENTE SEDE DELL'ISTITUTO L'INIZIO
DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PUO' RISCONTRARSI IN OCCASIONE
DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO, MA ANCHE "A POSTERIORI", IN SEDE DI
ACCREDITAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER PERIODI DI CASSA
INTEGRAZIONE OD IN ALTRA UTILE OCCASIONE.
ANCHE LA DISPOSIZIONE DEL 5' COMMA DELL'ARTICOLO 8 HA
PORTATA GENERALE E TROVA QUINDI APPLICAZIONE SIA PER LE INTEGRAZIONI
SALARIALI ORDINARIE CHE PER I TRATTAMENTI STRAORDINARI.
DATA LA RILEVANZA DEGLI EFFETTI CHE DERIVANO DALLA
PRESTAZIONE DI ATTIVITA' LAVORATIVA SENZA LA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
ALLA SEDE COMPETENTE DELL'ISTITUTO (PERDITA DEL DIRITTO ALLE
INTEGRAZIONI SALARIALI PER L'INTERA DURATA DELLA CONCESSIONE
INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA E DURATA DELL'ATTIVITA' SVOLTA) APPARE
QUANTO MAI OPPORTUNA UN'AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE VERSO I DATORI DI
LAVORO AFFINCHE', IN OCCASIONE DELLA MESSA IN CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI DEI PROPRI DIPENDENTI, LI RENDANO EDOTTI DELLA NORMATIVA IN
PAROLA.
7) CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
IN BASE AL SETTIMO COMMA DELL'ARTICOLO IN ESAME, PER I
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO MENTRE SONO
IN ATTO SOSPENSIONI DAL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE
12 AGOSTO 1977, N. 675, E' DOVUTO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI UN
CONTRIBUTO MENSILE PARI AL 7 PER CENTO DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO
DI INTEGRAZIONE SALARIALE NELLA MISURA MASSIMA DETERMINATA AI SENSI
DELLA LEGGE 13 AGOSTO 1980, N. 427 (7).
SI ILLUSTRANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI NOTE CHE
CARATTERIZZANO LA NUOVA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER I LAVORATORI ASSUNTI
CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO.
A) L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO E' PREVISTO IN FUNZIONE DEL CONCORSO
DI DUE CIRCOSTANZE: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
STIPULATO IN DATA SUCCESSIVA AL 31 MARZO 1988 IN PRESENZA DI
SOSPENSIONE DAL LAVORO DI DIPENDENTI DELLA MEDESIMA IMPRESA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 675/1977.
PER IL CASO IN CUI L'IMPRESA SIA COSTITUITA DA DIVERSE UNITA'
PRODUTTIVE, SI FA RISERVA DI SUCCESSIVE ISTRUZIONI.
B) L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO CESSA ALLORQUANDO SI RISOLVA IL
RAPPORTO DI FORMAZIONE E LAVORO OVVERO VENGA MANO LA SOSPENSIONE DAL
LAVORO IN CONSEGUENZA DELLA RIPRESA DI ATTIVITA' DELL'IMPRESA, DEL
PASSAGGIO DALLA SOSPENSIONE AL LAVORO AD ORARIO RIDOTTO, DEL
LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI SOSPESI.
C) NEL CASO IN CUI IL NUMERO DEI LAVORATORI ASSUNTI CON
CONTRATTO DI FORMAZIONE ECCEDA QUELLO DEI LAVORATORI SOSPESI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 675/1977, IL CONTRIBUTO E' DOVUTO SOLO
PER UN NUMERO DI LAVORATORI PARI A QUEST'ULTIMO. SI RINNOVA AL
RIGUARDO LA RISERVA DI ISTRUZIONI PER QUANTO ATTIENE LE IMPRESE
ARTICOLARE IN DUE O PIU' UNITA' PRODUTTIVE.
D) LA MISURA DEL CONTRIBUTO E' DEL 7 PER CENTO DA CALCOLARE
SULL'IMPORTO MASSIMO MENSILE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE.
SI FA RISERVA DI ISTRUZIONI SULLE MODALITA' DI VERSAMENTO.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
---------------------
(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1975, PAG. 1127.
(2) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1902.
(3) V. "ATTI UFFICIALI" 1984, PAG. 3603.
(4) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1304.
(5) V. "ATTI UFFICIALI" 1972, PAG. 1936.
(6) V. "ATTI UFFICIALI" 1987, PAG. 1503.
(7) V. "ATTI UFFICIALI" 1980, PAG. 2194.
Circolare 240 del 3 dicembre 1988
ALLEGATI N. 2
OGGETTO: ART. 8 DEL D.L. 21 MARZO 1988 N. 86 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160. CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE E CONTRIBUTO PER I CONTRATTI DI
FORMAZIONE E LAVORO. ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI.
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI.
A PARZIALE SCIOGLIMENTO DELLE RISERVE CONTENUTE NELLA
CIRCOLARE N. 171 DEL 4.8.1988 (1) SI FORNISCONO LE SEGUENTI
ISTRUZIONI.
A) CONTRIBUTO ADDIZIONALE
SI RIBADISCE CHE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTO
ADDIZIONALE, CONTENUTE NEL D.L. N. 86/88 (2), ATTENGONO
ESCLUSIVAMENTE ALLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE, IVI
COMPRESE QUELLE RELATIVE AI SETTORI DELL'EDILIZIA ED AFFINI. NULLA E'
PERTANTO INNOVATO IN MATERIA DI CONTRIBUTO ADDIZIONALE SULLE
INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE E RELATIVE ALIQUOTE.
COME GIA' PRECISATO CON LA CITATA CIRCOLARE N. 171, LE
NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ALLE DOMANDE PRESENTATE A PARTIRE DAL
23 MARZO 1988 E PER PERIODI DECORRENTI DALLA SETTIMANA IN CORSO A
TALE DATA. PERTANTO, CONTINUANO AD APPLICARSI LA NORMATIVA PREVIGENTE
ED I BENEFICI DI CUI ALL'ART.21 DELLA LEGGE N.675/77 (3), PER LE
CONCESSIONI RELATIVE A DOMANDE PRESENTATE PRIMA DELL'ANZIDETTA DATA
OVVERO A PERIODI ANTERIORI ALLA SETTIMANA DI CUI SOPRA, QUANDO LA
CORRISPONDENTE DOMANDA SIA STATA PRESENTATA DOPO IL 22 MARZO 1988.
L'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO, COME SOPRA
DEFINITO, SUSSISTE IN OGNI CASO DI INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA
CIG, CON ESCLUSIONE PERALTRO DEI TRATTAMENTI RELATIVI A CONTRATTI DI
SOLIDARIETA', DI QUELLI EX LEGE N. 501/77 (4) E DEGLI ALTRI
ESPRESSAMENTE INDICATI NELL'ART.8, COMMA 8 BIS, DELLA LEGGE N. 160/88
(5) (IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI, SOCIETA' GEPI).
1. MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/M PER IL CONGUAGLIO
DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE E PER IL VERSAMENTO
DEL RELATIVO CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
SI PREMETTE CHE LE ISTRUZIONI CHE SEGUONO DEVONO ESSERE
APPLICATE A FAR TEMPO DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO ALLA DATA DI
SPEDIZIONE ALLE AZIENDE DELLE ISTRUZIONI STESSE, OVVERO DAL MESE
SUCCESSIVO.
1.1. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE SOGGETTE AL CONTRIBUTO
ADD.LE NELLA MISURA PREVISTA DALL'ART. 8, COMMA 1 D.L. 86/88.
PER IL CONGUAGLIO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
STRAORDINARIE I DATORI DI LAVORO SI ATTERRANNO ALLE ISTRUZIONI CHE
SEGUONO:
- INDICHERANNO GLI IMPORTI DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
STRAORDINARIE, SOGGETTE AL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DEL 4,5% OVVERO DEL
3% (PER LE IMPRESE FINO A 50 DIPENDENTI), CONGIUNTAMENTE PER OPERAI
ED IMPIEGATI, NEL QUADRO "D" DEL MODELLO DM10/M, IN CORRISPONDENZA
DEL RIGO 40, CHE ASSUME IL NUOVO SIGNIFICATO DI INTEGRAZIONI
SALARIALI STRAORDINARIE PER OPERAI ED IMPIEGATI SOGGETTE AL
CONTRIBUTO DEL 4,5% O DEL 3%.
INOLTRE, NEL QUADRO "F", IN CORRISPONDENZA DEI RIGHI 64,
65, 66, 67, INDICHERANNO, NELLA PRIMA COLONNA IL NUMERO DI
AUTORIZZAZIONE CIG E, NELLA TERZA COLONNA, IL NUMERO DELLE ORE
CONGIUNTAMENTE PER OPERAI E IMPIEGATI.
- INDICHERANNO L'IMPORTO DEI RATEI DI COMPETENZE ANNUALI O
PERIODICHE, RELATIVI ALLE INTEGRAZIONI SALARIALI SOGGETTE ALLE NUOVE
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE, IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D"
SUCCESSIVI AL RIGO 53, CON IL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "F600"
PRECEDUTO DALLA DICITURA "RATEI CIG STR. SOGG. CTR. ADD.LE".
NON DOVRA' ESSERE PIU' UTILIZZATO IL RIGO FISSO 41 E LA
QUARTA COLONNA DEL QUADRO "F" IN CORRISPONDENZA DEI RIGHI 64 - 65 -
66 - 67.
1.2. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE SOGGETTE AL REGIME
CONTRIBUTIVO PRECEDENTE AL DL 21 MARZO 1988, N. 86.
A) INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE SOGGETTE ALLE
PRECEDENTI ALIQUOTE CONTRIBUTIVE:
- INDICHERANNO L'IMPORTO DELLE EVENTUALI INTEGRAZIONI
SALARIALI ANCORA SOGGETTE ALLE PRECEDENTI ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
DELL'8% E DEL 4%, OVVERO DEL 5% PER LE AZIENDE EDILI E LAPIDEE,
CONGIUNTAMENTE PER OPERAI ED IMPIEGATI, IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO
DEL QUADRO "D", SUCCESSIVI AL RIGO 53, PRECEDUTO DALLA DICITURA
"INTEGR. SAL. STRAORD." E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "G300".
INOLTRE, NEL QUADRO "F" DEL MOD. DM10/M, IN CORRISPONDENZA
DEI RIGHI 64, 65, 66, 67, INDICHERANNO, NELLA PRIMA COLONNA, IL
NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE E, NELLA TERZA COLONNA, IL NUMERO DELLE
ORE CONGIUNTAMENTE PER OPERAI ED IMPIEGATI; INDICHERANNO L'IMPORTO DI
EVENTUALI RATEI DI COMPETENZE ANNUALI O PERIODICHE, RELATIVE ALLE
STESSE INTEGRAZIONI SALARIALI, IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO
"D", SUCCESSIVI AL RIGO 53, PRECEDUTO DALLA DICITURA " RATEI CIG
STRAORD. SOGG. CTR. ADD." E DAL CODICE "F700".
B) INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE GIA' ESCLUSE DAL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE IN QUANTO RIFERITE AD EVENTI NON
OGGETTIVAMENTE EVITABILI.
I SEGUENTI CODICI DEL QUADRO "D":
CODICE G500 INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORD. OPERAI NON
SOGGETTA CONTR. ADD.LE
CODICE H200 INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORD. IMPIEGATI
NON SOGGETTA AL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
CODICE F800 RATEI INTEGR. SALAR. STRAORD. NON SOGGETTA AL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
PREVISTI PER L'INDICAZIONE DELLE INTEGRAZIONI STRAORDINARIE IN
EPIGRAFE, SARANNO ANCORA UTILIZZATI LIMITATAMENTE ALLE CONCESSIONI
CHE RIENTRANO NELLA PRECEDENTE NORMATIVA, TENENDO PRESENTE CHE, A
PARTIRE DALLE DENUNCE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 1989, CON IL CODICE
"G500" SARANNO CONGIUNTAMENTE INDICATE LE INTEGRAZIONI SALARIALI IN
OGGETTO SIA PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI.
DA TALE DATA, PERTANTO, NON DOVRA' ESSERE PIU' UTILIZZATO
IL CODICE "H200".
PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO F VALGONO LE ISTRUZIONI
INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 1.1.
C) INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE IL CUI CONTRIBUTO
ADDIZIONALE ERA POSTO A CARICO DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA
MANODOPERA:
I SEGUENTI CODICI DEL QUADRO "D":
CODICE N500: IMPORTO INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
OPERAI L. 12 AGOSTO 1977 N. 675
CODICE N600: IMPORTO INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
IMPIEGATI L. 12 AGOSTO 1977 N. 675
CODICE N700: RATEI STRAORD. CIG L. 675/77
PREVISTI PER L'INDICAZIONE DELLE INTEGRAZIONI STRAORDINARIE IN
EPIGRAFE, SARANNO ANCORA UTILIZZATI LIMITATAMENTE ALLE CONCESSIONI
CHE RIENTRANO NELLA PRECEDENTE NORMATIVA, TENENDO PRESENTE CHE, A
PARTIRE DALLE DENUNCE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 1989, CON IL CODICE
"N500" SARANNO CONGIUNTAMENTE INDICATE LE INTEGRAZIONI SALARIALI IN
OGGETTO SIA PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI.
DA TALE DATA, PERTANTO, NON DOVRA' ESSERE PIU' UTILIZZATO
IL CODICE "N600".
PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO F VALGONO LE ISTRUZIONI
INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 1.1.
1.3. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE NON SOGGETTE AL CTR.
ADDIZIONALE (ART. 8, COMMI 8, SECONDO PERIODO E 8 BIS, DELLA LEGGE N.
160/88).
LE AZIENDE, INDICHERANNO L'IMPORTO DELLA INDENNITA' IN
QUESTIONE, CONGIUNTAMENTE PER OPERAI ED IMPIEGATI, IN UNO DEI RIGHI
IN BIANCO DEL QUADRO "D" DEL MOD. DM10/M, SUCCESSIVI AL RIGO 53,
PRECEDUTO DALLA DICITURA "INTEGR. SALAR. STRAORD. NON SOGG" E DAL
CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "G600".
INOLTRE, NEL QUADRO "F" DEL MOD. DM10/M, IN CORRISPONDENZA
DEI RIGHI 64, 65, 66, 67, INDICHERANNO, NELLA PRIMA COLONNA, IL
NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE E, NELLA TERZA COLONNA, IL NUMERO DELLE
ORE CONGIUNTAMENTE PER OPERAI ED IMPIEGATI.
L'IMPORTO DI EVENTUALI RATEI DI COMPETENZE ANNUALI O
PERIODICHE SARA' INDICATO IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D"
DEL MOD. DM10/M, SUCCESSIVI AL RIGO 53, PRECEDUTO DALLA DICITURA
"RATEI CIG STRAORD. NON SOGG" A DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE
"F500".
1.4. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE, SULLE
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE POSTE A CONGUAGLIO, I DATORI DI
LAVORO SI ATTERRANNO ALLE ISTRUZIONI CHE SEGUONO:
- INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DOVUTO
NELLA MISURA DEL 4,5% OVVERO DEL 3% (PER LE IMPRESE FINO A 50
DIPENDENTI) IN UNO DEI RIGHI DEL QUADRO "C" PRECEDUTO DALLA DICITURA
"CONTR. ADD. CIG. STRAORD." E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "E400".
CON LE STESSE MODALITA' SARA' INDICATO IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
SULLE INTEGRAZIONI SALARIALI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI IN
FAVORE DELLE AZIENDE DELL'EDILIZIA E LAPIDEE PRECEDENTEMENTE SOGGETTE
AL CONTRIBUTO DEL 5%.
- INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE ANCORA
DOVUTO NELLE PRECEDENTI MISURE DELL'8% E DEL 4%, IN UNO DEI RIGHI DEL
QUADRO "C" CON IL PREVISTO CODICE "E500" PRECEDUTO DALLA DICITURA
"CONTR. ADD. CIG. STRAORD.".
- INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE, ANCORA
DOVUTO NELLA PRECEDENTE MISURA DEL 5%, SULLE INTEGRAZIONI PER GLI
INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DELLE AZIENDE DELL'EDILIZIA E
LAPIDEE, IN UNO DEI RIGHI DEL QUADRO "C" CON IL PREVISTO CODICE
"E900" PRECEDUTO DALLA DICITURA "CONTR. ADD. CIG. STRAORD. EDILIZIA".
1.5. CODIFICAZIONE DELLE AZIENDE
AL FINE DI INDIVIDUARE, NELL'AMBITO DELLE AZIENDE
DELL'EDILIZIA E LAPIDEE, QUELLE FINO A CINQUANTA DIPENDENTI, E' STATO
ISTITUITO IL NUOVO CODICE DI AUTORIZZAZIONE "1J" CHE DOVRA' ESSERE
ATTRIBUITO ALLE AZIENDE IN QUESTIONE A PARTIRE DAL 1 DICEMBRE 1988.
1.6. REGOLARIZZAZIONE PERIODI PREGRESSI
I DATORI DI LAVORO CHE ABBIANO GIA' POSTO A CONGUAGLIO SUL
MOD. DM10/M INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE SOGGETTE AI SENSI
DELLA NUOVA NORMATIVA AL CONTRIBUTO EX LEGE 164/75, POTRANNO VERSARE
LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO ADDIZIONALE NON OLTRE IL 20
FEBBRAIO 1989 (CON CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI PAGARE IL PREDETTO
CONTRIBUTO CON IL MOD. DM10/M DEL MESE DI DICEMBRE OVVERO DEL MESE DI
GENNAIO DA PRESENTARE, RISPETTIVAMENTE, ENTRO IL 20 GENNAIO ED ENTRO
IL 20 FEBBRAIO).
TALE IMPORTO DOVRA' ESSERE MAGGIORATO DEGLI INTERESSI
LEGALI MATURATI NEL PERIODO COMPRESO TRA LA DATA DI SCADENZA DEL MOD.
DM10/M CON IL QUALE E' STATO POSTO A CONGUAGLIO L'IMPORTO DELLA
INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA E LA DATA IN CUI VIENE
EFFETTUATO IL VERSAMENTO DEL RELATIVO CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
A TAL FINE LE AZIENDE OPERERANNO NEL MODO SEGUENTE:
- INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE IN UNO
DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "C" PRECEDUTO DALLA DICITURA "VERS.
CONTR. ADD.LE CIG" E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "E401".
- INDICHERANNO L'IMPORTO DEGLI INTERESSI LEGALI, COME SOPRA
DETERMINATI, IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "C", PRECEDUTO
DALLA DICITURA "VERS. ONERI ACCESSORI" E DAL CODICE "Q900".
QUALORA I MOD. DM 10/M DI CUI SOPRA E' CENNO VENGANO
PRESENTATI OLTRE LA DATA DEL 20 FEBBRAIO 1989 DOVRANNO ESSERE
PRETESE, IN LUOGO DEGLI INTERESSI LEGALI, LE SOMME AGGIUNTIVE SECONDO
I CRITERI FISSATI DALL'ART. 4 COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE 48/88 (6).
LE SEDI AVRANNO CURA DI VERIFICARE, IN OCCASIONE DI ACCESSI
ISPETTIVI, O, COMUNQUE, DI CONTROLLI SULL'OPERATO DELLE AZIENDE, LA
REGOLARITA' DEGLI ADEMPIMENTI EFFETTUATI.
EVENTUALI SUCCESSIVE REGOLARIZZAZIONI DOVRANNO ESSERE
EFFETTUATE CON LA PROCEDURA DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 51059 RCV - N.
1089 EAD - N. 7763 O. DEL 14 NOVEMBRE 1986 (7), MEDIANTE VERSAMENTO
DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE MAGGIORATO DELLE SANZIONI CIVILI NELLA
MISURA CORRENTE.
2. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE IN CASO DI
EROGAZIONE DIRETTA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI DA PARTE
DELL'INPS.
LE SEDI DOVRANNO INVIARE AI DATORI DI LAVORO INTERESSATI,
PER RACCOMANDATA, L'APPOSITA LETTERA MOD. CA1 (ALL.1) EMESSA DALLA
PROCEDURA DI PAGAMENTO DIRETTO DELLA CIG STRAORDINARIA E DATATA
AUTOMATICAMENTE CON LA STESSA DATA DELLA VALUTA DEGLI ASSEGNI EMESSI
A FAVORE DEI LAVORATORI.
A TALE LETTERA DOVRA' ESSERE ALLEGATO UN BOLLETTINO DI C.C.
POSTALE IN CUI, A CURA DELLE SEDI MEDESIME, OLTRE AD ESSERE INDICATO
IL NUMERO DI C.C.POSTALE PREVISTO PER GLI INCASSI VARI, L'IMPORTO E
LA ESATTA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA CHE VERSA, DEVONO ESSERE
RIPORTATI, SUL RETRO DEL CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO IL NUMERO DI
MATRICOLA AZIENDALE, LA DATA DEL D.M. DI AUTORIZZAZIONE, IL CONTO DI
IMPUTAZIONE CIS 00/23 DI NUOVA ISTITUZIONE (V. ALL. 2), LA DATA DI
SCADENZA DEL PAGAMENTO, (30 GIORNI) DA DETERMINARSI IN BASE ALLA DATA
DELLA LETTERA MOD. CA1.
IL PREDETTO PAGAMENTO DEVE ESSERE CONSIDERATO A TUTTI GLI
EFFETTI UN OBBLIGO CONTRIBUTIVO POSTO A CARICO DELLE AZIENDE E,
PERTANTO, IL MANCATO ADEMPIMENTO NEL PREDETTO TERMINE COMPORTA
L'APPLICAZIONE DELLE SOMME ACCESSORIE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI
(VEDI ART. 4 L. 48/88).
IN TAL CASO LE SANZIONI CIVILI DOVRANNO ESSERE CALCOLATE
CON RIFERIMENTO AL PERIODO CHE HA INIZIO DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA
DATA DI SCADENZA DEL CITATO TERMINE DI TRENTA GIORNI FINO ALLA DATA
DI EFFETTIVO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
PER I PAGAMENTI GIA' EFFETTUATI E RELATIVI A PERIODI DI CIG
SUCCESSIVI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMA (SEMPRE
CHE LE AZIENDE INTERESSATE NON BENEFICIANO DELL'ESENZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 8/BIS LEGGE N.160 ), LE SEDI PROVVEDERANNO A CALCOLARE
L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE ED A CHIEDERNE IL PAGAMENTO,
ASSEGNANDO IL TERMINE DI 30 GIORNI PER IL RELATIVO VERSAMENTO.
A TAL FINE LE SEDI DOVRANNO INVIARE ALLE AZIENDE IL MOD.
CA1, COMPILATO MANUALMENTE CON GLI OPPORTUNI ADATTAMENTI ED IL
BOLLETTINO DI C/C POSTALE COMPLETO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
ANZIDETTE E RECANTE ALTRESI', SUL RETRO, L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO
IN OGNI CASO, QUALORA L'AZIENDA NON EFFETTUI IL VERSAMENTO
DELLA SOMMA RICHIESTA NEL TERMINE ASSEGNATO, DOVRANNO APPLICARSI LE
SANZIONI CIVILI PER IL PERIODO DECORRENTE DAL GIORNO SUCCESSIVO AL
TERMINE ANZIDETTO A QUELLO DELL'EFFETTIVO PAGAMENTO.
B) CONTRIBUTO PER I CONTRATTI DI FORMAZIONE
PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 7
DEL DL 86/88, I DATORI DI LAVORO INDICHERANNO IL CONTRIBUTO IN
QUESTIONE IN UNO DEI RIGHI DEL QUADRO "C" PRECEDUTO DALLA DICITURA
"CONTR. ART. 8, COMMA 7 DL 86/88" E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE
"E100".
LE SEDI AVRANNO CURA DI VERIFICARE, IN OCCASIONE DI ACCESSI
ISPETTIVI, O, COMUNQUE, DI CONTROLLI SULL'OPERATO DELLE AZIENDE, LA
REGOLARITA' DEGLI ADEMPIMENTI EFFETTUATI.
C) ISTRUZIONI CONTABILI
1. DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA-RENDICONTO DI MOD. DM 10/M
LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE IN OGGETTO, ESAMINATE
NEL PUNTO A.1. DELLA PRESENTE CIRCOLARE, NON HANNO COMPORTATO
L'APERTURA DI NUOVI CONTI.
SI E' RESO NECESSARIO, INVECE, ISTITUIRE I NUOVI CONTI CIS
21/12 E CIS 21/72 (V. ALL. 2), PER LA RILEVAZIONE DEL CONTRIBUTO PER
I CONTRATTI DI FORMAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO B).
IL PROGRAMMA DI RIPARTIZIONE CONTABILE DELLA PROCEDURA DM,
APPOSITAMENTE AGGIORNATO, MOVIMENTERA' I DIVERSI CONTI A SECONDA DEI
RIGHI O CODICI UTILIZZATI DAI DATORI DI LAVORO INTERESSATI.
2. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE PAGATE DIRETTAMENTE
DALL'INPS.
A CAUSA DEL CRESCENTE AUMENTO DEL RICORSO AL PAGAMENTO
DIRETTO, DA PARTE DELL'ISTITUTO, DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
STRAORDINARIE ED AL CONSEGUENTE SORGERE DEL CREDITO NEI CONFRONTI
DELLE AZIENDE INTERESSATE PER IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DA QUESTE
DOVUTE, E' SORTA LA NECESSITA' DI RILEVARE TALE CREDITO FIN DAL
MOMENTO DELLA RICHIESTA DI VERSAMENTO FATTA DALL'ISTITUTO AI DATORI
DI LAVORO.
A TAL FINE LA PROCEDURA DEI PAGAMENTI CIG, APPOSITAMENTE
AGGIORNATA, PROVVEDE AD EMETTERE, PER OGNI MODELLO CA1, UN BIGLIETTO
CONTABILE PER LA RILEVAZIONE DEL CREDITO, CON MOVIMENTO IN DARE DEL
CONTO DI NUOVA ISTITUZIONE CIS 00/23 (V. ALL. 2), CHE DOVRA' ESSERE
ASSISTITO DA PARTITARIO, ED IN AVERE DEI CONTI CIS 21/73 E/O CIS
21/03.
IL BIGLIETTO CONTABILE CONTERRA' TRA L'ALTRO, TUTTI I DATI
NECESSARI PER LA GESTIONE DEL CREDITO STESSO, E CIOE':
- DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA;
- ESTREMI DEL DECRETO MINISTERIALE;
- IMPORTO.
IL REPARTO COMPETENTE PER LA CONTABILITA', AL RICEVIMENTO
DELLA CONTABILE DI ACCREDITO ALLEGATA AI BOLLETTINI DI VERSAMENTO,
EFFETTUATE LE RILEVAZIONI PREVISTE DALLA PROCEDURA DEI MOVIMENTI
FINANZIARI ED AGGIORNATO IL PARTITARIO RELATIVO AL CONTO CIS 00/23,
DOVRA' TRASMETTERE I SUDDETTI BOLLETTINI AL REPARTO COMPETENTE PER LE
PRESTAZIONI CIG PER GLI ULTERIORI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA
VERIFICA DELL'ESATTO E TEMPESTIVO PAGAMENTO, E PER LA LORO DEFINITIVA
ARCHIVIAZIONE.
NEL CASO IN CUI L'AZIENDA NON PROVVEDA AD EFFETTUARE IL
PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO, LA SEDE DOVRA' INVIARE, OLTRE ALLA
DIFFIDA, UN BOLLETTINO DI C/C POSTALE PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI
CIVILI IN CUI DOVRA' ESSERE INDICATO, TRA L'ALTRO, SUL RETRO, IL
CONTO DI NUOVA ISTITUZIONE CIS 24/20 (V. ALL. 2), PRECEDUTO DALLA
DIZIONE "SANZ. CIV.". AL RICEVIMENTO DELLA CONTABILE DI ACCREDITO IL
REPARTO CONTABILITA', EFFETTUATE LE OPERAZIONI PREVISTE DALLA
PROCEDURA DEI FLUSSI DI CASSA, MOVIMENTANDO IN AVERE IL SUDDETTO
CONTO, INVIERA' I BOLLETTINI AL REPARTO PER LE PRESTAZIONI CIG PER I
SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.
INFINE PER QUANTO RIGUARDA LA SISTEMAZIONE CONTABILE DEL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE SUI PAGAMENTI GIA' EFFETTUATI, RELATIVI A
PERIODI DI CIG SUCCESSIVI ALLA DATA DEL 20 MARZO 1988, LE SEDI
DOVRANNO EFFETTUARE LE SEGUENTI RILEVAZIONI CONTABILI:
A) AI FINI DELLO STORNO DEL CREDITO PER CONTRIBUTO
ADDIZIONALE GIA' RILEVATO NEI CONFRONTI DEL FONDO PER LA MOBILITA'
DELLA MANO D'OPERA:
CIS 22/08 A CIS 00/08
B) PER LA RILEVAZIONE DEL CREDITO PER CONTRIBUTO
ADDIZIONALE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA:
CIS 00/23 A CIS 21/73 (O CIS 21/03)
AL RICEVIMENTO DELLA CONTABILE DI ACCREDITO, CON ALLEGATI I
BOLLETTINI DI VERSAMENTO, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE LE RILEVAZIONI
PREVISTE DALLA PROCEDURA DEI MOVIMENTI FINANZIARI MOVIMENTANDO IN
AVERE IL CONTO:
- CIS 00/23 PER L'IMPORTO DEL CREDITO DEL CONTRIBUTO
ADDIZIONALE.
I BOLLETTINI IN PAROLA DOVRANNO ESSERE, QUINDI, INVIATI AL
REPARTO COMPETENTE PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
BILLIA
-----------------------------
(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 2036.
(2) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 681.
(3) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1902.
(4) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1304.
(5) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 1117.
(6) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 507.
(7) V. "ATTI UFFICIALI" 1986, PAG. 2275.
=====================================================================
ALLEGATO 1
MOD. CA1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DATA / /
SEDE DI .....................
REPARTO ..................... ----------------------------
MATR. AZ. .............
C.S.C. ......... SPETT. AZIENDA
..........................
RACCOMANDATA A.R. .........................
... .....................
ALLEGATI N.1
OGGETTO: INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE EROGATE IN ESECUZIONE
DEL DECRETO MINISTERIALE DI AUTORIZZAZIONE DEL / / :
- RICHIESTA CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX LEGE 164/75.
AI SENSI DEL D.L. 21.03.88 N. 86 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 20.05.88 N. 160, CODESTA AZIENDA E' TENUTA
AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE CALCOLATO SULL'AMMONTARE
LORDO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE EROGATE AL
PERSONALE DIPENDENTE PER PERIODI SUCCESSIVI AL 20.03.88.
CONSEGUENTEMENTE, IN RIFERIMENTO AL PAGAMENTO ESEGUITO
DIRETTAMENTE DA QUESTO ISTITUTO IN DATA / / , CODESTA AZIENDA
DEVE VERSARE LA SOMMA DI L. ......... CORRISPONDENTE AL , % DELLE
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE EROGATE.
IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI L. ............. DEVE ESSERE
EFFETTUATO ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTE MEDIANTE
L'ALLEGATO BOLLETTINO DI C/C POSTALE CON AVVERTENZA CHE IN CASO DI
RITARDO O MANCATO ADEMPIMENTO SARANNO APPLICATE LE MISURE PREVISTE
IN MATERIA DI INOTTEMPERANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI.
IL DIRIGENTE IL REPARTO
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ALLEGATO 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI (ALLEGATO DI CUI ALLA LETTERA-CIRCOLARE
N. 97 I.B. - N. 398 D.S.E.A.D. DEL 30 DICEMBRE 1976) ... OMISSIS ...
Circolare 156 del 12 luglio 1988
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e maternita' in favore dei
lavoratori italiani occupati in Paesi extra-comunitari con i quali non
vigono accordi di sicurezza sociale: D.L. 31 luglio 1987, n. 317,
convertito con modifiche dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
PREMESSA
Con sentenza n. 369 del 19 dicembre 1985 la Corte Costituzionale aveva
dichiarato, come e' noto, l' illegittimita' costituzionale dell' art. 1 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui, limitando il campo di
azione dell' INPS al territorio nazionale, veniva di fatto ad escludere dall'
obbligo delle assicurazioni sociali i lavoratori italiani occupati, alle
dipendenze di imprese italiane, in Paesi extra-comunitari con i quali non erano
in vigore accordi di sicurezza sociale.
Sulla scorta dell' anzidetta pronuncia, ed al fine di estendere ai sog-
getti in epigrafe la tutela previdenziale in atto per la generalita' dei
lavoratori occupati in Italia, erano stati via via emanati i seguenti provve-
dimenti normativi:
- D.L. 18 novembre 1986 n. 761 (entrato in vigore il 20 novembre 1986);
- D.L. 17 gennaio 1987, n. 6 (entrato in vigore il 19 gennaio 1987);
- D.L. 1 aprile 1987, n. 130 (entrato in vigore il 4 aprile 1987);
- D.L. 1 giugno 1987, n. 211 (entrato in vigore il 3 giugno 1987);
tutti decaduti per mancata conversione nei termini, ai quali aveva da ultimo
fatto seguito il D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni ed
integrazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Premesso che la legge in questione fa comunque salvi gli effetti prodotti
ed i rapporti giuridici insorti sulla base dei sopraelencati decreti (1), si
illustrano di seguito, con specifico riferimento all' area delle prestazioni
economiche di malattia e di maternita' , gli aspetti salienti della nuova
normativa prevista a favore dei lavoratori di cui trattasi, facendo riserva di
successive istruzioni non appena saranno perfezionate le necessarie intese con
il Ministero degli Affari Esteri (vedi piu' avanti).
1) LAVORATORI AVENTI DIRITTO
Ai sensi dell' art. 1 della norma in oggetto, sono obbligatoriamente
iscritti all' assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e mater-
nita' , ed hanno quindi titolo alle correlate indennita' a carico dello
Istituto, i lavoratori italiani - appartenenti, ovviamente, ai settori ed alle
categorie aventi diritto secondo la normativa in vigore sul territorio nazio-
nale - operanti all' estero, in Paesi extra-comunitari con cui non sono in
vigore accordi di sicurezza sociale, i quali siano alle dipendenze dei datori
di lavoro italiani o stranieri appresso individuati.
I datori di lavoro in questione, tenuti all' applicazione della predetta
normativa sono:
a) quelli italiani o anche stranieri, residenti, domiciliati o aventi la
propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale, che, per l' esecu-
zione di opere commesse o attivita' comunque lavorative nei Paesi sopra indi-
cati, si avvalgono appunto di lavoratori italiani appositamente assunti in
Italia o trasferiti all' estero;
b) le Societa' costituite all' estero, sia con partecipazione italiana
(persone fisiche o giuridiche) di controllo ai sensi del I comma dell' art.
2359 del Codice Civile (2), sia con partecipazione - diretta o indiretta -
minoritaria, ma in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale
sociale, che utilizzano l' anzidetto personale per gli stessi fini negli Stati
summenzionati.
Hanno altresi' diritto alle prestazioni di cui trattasi i lavoratori
italiani emigrati, la cui assunzione venga fatta direttamente nei suddetti
Paesi extra-comunitari da ditte aventi i requisiti di cui sopra e' cenno (3).
Non rientrano per contro nella sfera di applicazione della presente normativa,
oltre ai lavoratori inviati all' esterno in trasferta (4) (ai quali si applica
percio' la normativa generale, salvo quanto precisato in ordine alla misura
dell' indennita' di trasferta assoggettabile a contributo, peraltro gia'
applicabile alla contribuzione di malattia ai sensi dell' art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41 in "Atti Ufficiali" pag. 337), quelli assunti o tra-
sferiti dalla Pubblica Amministrazione, nonche' i marittimi italiani imbarcati
su navi battenti bandiera straniera e gli appartenenti a personale di volo,
dipendenti dai datori di lavoro suindicati.
2) ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE SANITARIA E LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA'
DI MALATTIA
In relazione alla particolare situazione logistica in cui viene a trovarsi
il lavoratore ammalato, le modalita' per l' ottenimento delle prestazioni
economiche di malattia differiscono parzialmente da quelle in vigore per i
lavoratori italiani in patria.
Il I comma dell' art. 3 della legge prevede l' onere da parte del lavora-
tore che si ammali in uno dei Paesi extra-comunitari di cui trattasi di tra-
smettere, entro cinque giorni dalla data del rilascio, il certificato di
malattia - con diagnosi e prognosi - alla locale rappresentanza diplomatica o
consolare, e di inviare in pari tempo al datore di lavoro un certificato medico
attestante l' inizio e la durata dell' episodio morboso.
La legge stabilisce che il certificato di malattia pervenuto all' auto-
rita' diplomatica o consolare sia da questa, tramite un medico di propria
fiducia, opportunamente "verificato", e solo successivamente inoltrato in
Italia all' INPS.
Sul contenuto della predetta "verifica", cosi' come sulle modalita' del
controllo medico-legale dei lavoratori ammalati - che la legge espressamente
prevede possa essere richiesto alla rappresentanza diplomatica o consolare da
parte dell' azienda o dell' Istituto - e' d' uopo far rinvio alle future
intese, in corso di perfezionamento, con il citato Ministero degli Esteri.
Per quanto riguarda invece il sistema di liquidazione e pagamento dell'
indennita' in favore del lavoratore ammalato nei Paesi in argomento, esso e'
identico a quello previsto per i lavoratori che si ammalano in patria: antici-
pazione del trattamento da parte del datore di lavoro, con successivo congua-
glio in sede di versamento contributivo, ovvero pagamento diretto a cura dell'
Istituto nei casi di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (5).
Al fine di semplificare gli adempimenti dell' Autorita' diplomatica o
consolare, e di consentire possibili tempestivi controlli amministrativi circa
la regolarita' dei conguagli operati dall' azienda, la Sede dell' Istituto cui
viene trasmessa la documentazione sanitaria e' quella dove vengono versati i
contributi (6). Tale Sede provvedera' quindi a rimettere la predetta certifi-
cazione alla SAP nella cui giurisdizione si trova la residenza italiana del
lavoratore, che curera' gli ordinari adempimenti connessi alla gestione delle
pratiche di cui trattasi.
In relazione a quanto sopra, nel mentre si sottolinea l' opportunita' di
adeguati raccordi tra le due Sedi anzidette in tutti i casi di pagamento a
conguaglio delle indennita' , si chiarisce, per quanto forse superfluo, che
analoga esigenza non si pone nell' ipotesi di erogazione diretta delle
prestazioni economiche, da operarsi - come di norma - a cura della suddetta
Sede di residenza italiana del lavoratore.
In tale ultima fattispecie, quindi (7), la Sede di immatricolazione dell'
azienda si limitera' a girare alla consorella, con la massima tempestivita', la
documentazione acquisita.
Tanto i contributi quanto le prestazioni economiche di malattia e mater-
nita' , sono calcolati sulla base di retribuzioni convenzionali fissate
annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di
concerto con il Ministro del Tesoro, con riferimento, e comunque in misura non
inferiore, i contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per
settori omogenei.
In aderenza a quanto precede, e' stato emanato in data 22 ottobre 1987 un
primo decreto interministeriale (all. 2), contenente la tabella delle
retribuzioni valevoli a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio
1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1987 (8).
A tale atto ha fatto quindi seguito il decreto 9 febbraio 1988 (all. 3),
con il quale sono stati stabiliti gli importi retributivi da prendere a base
per il calcolo dei contributi dovuti per l' arco di tempo compreso tra il
periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988 e fino a tutto quello in corso al 31
dicembre dello stesso anno.
La determinazione delle predette retribuzioni convenzionali comporta la
necessita' , relativamente ai casi di pagamento diretto dell' indennita' da
parte dell' Istituto, che le pratiche di malattia e maternita,' eventualmente
gia' liquidate sulla scorta dei minimali retributivi vigenti all' atto dell'
evento, giusta disposizione contenuta nella circolare n. 819 RCV - n. 1120
EAD/233 del 10 dicembre 1986 (punto 3.2) (9), siano quanto prima possibile
riesaminate e definite con i dovuti conguagli. Analoghi conguagli, nei casi di
anticipazione a cura del datore di lavoro, dovranno essere operati direttamente
dall' azienda, con l' osservanza delle disposizioni vigenti (10).
In materia di conguagli si deve altresi' sottolineare che, stante la
possibilita' per il lavoratore italiano di essere obbligatoriamente assicurato
contro le malattie in forza della legislazione del Paese di lavoro, nel caso
che allo stesso venga corrisposto un qualche indennizzo da parte dell' Ente
straniero, la prestazione a carico dell' Istituto deve essere
corrispondentemente ridotta. Tale conclusione, e' evidente, vale anche le
aziende che anticipano il trattamento di malattia ai propri dipendenti, ai
quali pertanto, in ragione di quanto sopra, provvederanno a liquidare soltanto
l' eventuale differenza.
L' esistenza di una "lex loci" che preveda forme obbligatorie di garanzia
per il prestatore di lavoro contro il verificarsi del rischio di malattia,
dovra' essere evidenziata dal datore di lavoro sul mod. DM 10/M - RS (in uno
con l' ammontare della prestazione economica spettante al titolo suddetto dal
dipendente), nonche' dal lavoratore sulla speciale "Dichiarazione" di cui sara'
detto piu' avanti.
La medesima circostanza dovrebbe parimenti essere segnalata dalla locale
Autorita' diplomatica o consolare italiana, unitamente alla indicazione dei
criteri informatori essenziali dell' assicurazione estera, al fine di consen-
tire alle SAP interessate la prevista riduzione dell' indenita' , ovvero il
controllo sulla regolarita' del conguaglio operato dall' azienda. Sul punto si
fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni, non appena il Ministero degli
Esteri avra' dato il proprio benestare e fornito le relative istruzioni alle
proprie dipendenze periferiche.
Nelle more, sara' cura delle SAP, nelle ipotesi di pagamento diretto, di
avvertire contestualmente il lavoratore in ordine alla possibilita' di ripeti-
zione dell' indebito, in conseguenza dell' intervento risarcitorio dello Ente
di previdenza straniero. In merito al predetto intervento, si deve peraltro
rilevare che condizione necessaria e sufficiente per la configurazione dell'
indebito e' la semplice previsione legislativa locale di un trattamento econo-
mico di malattia in favore dei lavoratori di altri Paesi, indipendentemente,
ossia, dalla concreta corresponsione della prestazione, che potrebbe essere
eventualmente negata per inadempienze amministrative imputabili allo stesso
lavoratore o all' azienda.
Da ultimo, va ricordato che nei casi di sospensione o risoluzione del
rapporto di lavoro, qualora l' Istituto debba provvedere - in costanza dello
stato morboso - alla prosecuzione del pagamento dell' indennita' (11), l'
azienda e' tenuta a comunicare alla SAP competente (12) tutti i dati allo scopo
necessari (nominativo, indirizzo e recapito attuale del lavoratore, nonche'
somma gia' corrisposta) (13).
Per l' ipotesi infine che il lavoratore rientri in patria per (o durante
la) malattia e' di tutta evidenza come l' ulteriore corresponsione delle
prestazioni economiche debba essere regolata dalle disposizioni ordinarie
vigenti.
* * *
L' impossibilita' di disporre nei Paesi extra-comunitari in epigrafe di un
modulario per la certificazione di malattia analogo a quello in vigore sul
territorio nazionale, comporta la necessita' di acquisire per altra via tutte
le informazioni ivi richieste, ai fini tanto di una tempestiva liquidazione
delle competenze dovute, quanto della preordinazione di un razionale sistema di
controlli (sia sanitari che amministrativi).
In conseguenza di cio' , e' stata predisposta l' acclusa "Dichiarazione"
(all. 4) che dovra' essere compilato dal lavoratore ammalato e da questi
trasmessa al locale ufficio diplomatico o consolare unitamente alla certifica-
zione di malattia. Il modulo si compone di una parte A contenente i dati
anagrafici del prestatore di lavoro e di una parte B che, riguardando anche
taluni dati aziendali non soggetti a variazione, potra' essere compilata in via
preventiva con il diretto ausilio dell' azienda stessa.
Tra i dati della parte B particolare importanza assume quello relativo
alla titolarita' o meno del diritto, da parte del lavoratore, alle prestazioni
economiche di malattia, nonche' quello afferente alla Sede INPS ove vengono
versati i contributi assicurativi. I dati anzidetti, in effetti, si rivelano
decisivi per la corretta gestione delle richieste di visite mediche di con-
trollo inoltrate agli uffici diplomatici e consolari, attesa la sostanziale
estraneita' dell' Istituto ai controlli di soggetti non aventi diritto all'
indennita' , nonche' per l' individuazione della SAP competente cui i cennati
uffici devono indirizzare, in Italia, la documentazione di malattia acquisita.
Il modulo di cui trattasi, riprodotto a cura delle sedi in parola, sara'
da esse inviato in congrue quantita' alle aziende proprie iscritte che rien-
trino nella sfera di applicazione della legge n. 398/1987, le quali potranno,
se del caso, provvedere successivamente in proprio alla duplicazione, al fine
di una piu' sollecita consegna ai prestatori di lavoro.
Nella lettera che allo scopo le SAP anzidette faranno pervenire alle
aziende, dovra' essere evidenziata la necessita' che i moduli in questione,
compilati con grafia leggibile in ogni loro parte, accompagnino sia il certi-
ficato di inizio malattia che quello, o quelli, di continuazione.
Di tanto, cosi' come dei contenuti essenziali della nuova normativa, si
ritiene opportuno che i datori di lavoro diano adeguata informativa ai propri
dipendenti, fornendo loro, ove necessario, ogni utile assistenza per la con-
creta fruizione delle prestazioni previdenziali loro accordate dalla normativa
in oggetto. In tal senso, sara' convenientemente sollecitata la collaborazione
delle predette aziende.
Contestualmente, sara' loro chiarito che nella richiesta di visita medica
di controllo del lavoratore ammalato, da rivolgersi direttamente alla rappre-
sentanza diplomatica o consolare, dovranno essere indicati gli stessi dati
contenuti nel summenzionato modulo, ove non si preferisca allegare alla ri-
chiesta medesima - da farsi sempre per iscritto, anche quando preceduta da
altra telefonica - un esemplare dello stesso debitamente compilato, sia pure
privo della sottoscrizione del prestatore di lavoro.
3) ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA E LIQUIDAZIONE DELLA
INDENNITA' DI MATERNITA'
Ferme restando le disposizioni che precedono circa l' individuazione dei
lavoratori aventi diritto, nonche' dei datori di lavoro tenuti alla applica-
zione della normativa di cui trattasi, si ritiene di dover formulare talune
precisazioni in ordine agli aspetti piu' salienti dei principi relativi all'
accertamento dei diritto ed alla liquidazione delle prestazioni economiche di
maternita' .
L' indennita' di maternita' , ai sensi dell' art. 3 punto c) della legge
n. 398/1987, e' dovuta per i periodi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge n.
1204/1971 (14), dietro presentazione al datore di lavoro - gia' individuato tra
quelli di cui al punto 1 della presente circolare - e all' INPS di apposita
domanda (v. all. 5, coincidente, nella declaratoria, con il modulo da accludere
alla certificazione di malattia).
Per quanto attiene in particolare alle certificazioni da allegare ai fini
del godimento delle prestazioni di cui trattasi, si sottolinea che le stesse,
ai sensi dell' art. 3, punto c) della legge in oggetto, dovranno essere corre-
date da un visto di verifica medico-legale da parte di un sanitario di fiducia
della locale rappresentanza diplomatica o consolare, secondo le precisazioni
gia' formulate al paragrafo precedente.
Una particolare attenzione dovra' essere posta nei casi in cui ricorrendo
le condizioni di cui all' art. 5 della gia' menzionata legge n. 1204/1971, la
rappresentanza diplomatica o consolare, a richiesta dell' interessata, potra'
disporre, sulla base di accertamento di un medico di fiducia, l' interdizione
anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o piu'
periodi, rilasciando a tal fine apposita autorizzazione scritta (v. all. 6).
Come gia' osservato, sia i contributi che le prestazioni economiche di
maternita' sono liquidati sulla base di retribuzioni convenzionali, con moda-
lita' analoghe a quelle in vigore nel territorio nazionale.
Come nella malattia, anche per l' indennita' di maternita' vale il prin-
cipio in base al quale la prestazione a carico dell' INPS deve essere ridotta
in corrispondenza, allorquando sia prevista analoga prestazione a carico dell'
eventuale Ente straniero.
Per quanto non diversamente precisato, valgono le disposizioni impartite
in materia con la circolare n. 134382 AGO/17 del 26 gennaio 1982 (15) e suc-
cessive, tenendo presente - ad ogni buon fine - che la legge n. 398/1987 non
prevede il riconoscimento dell' astensione facoltativa, ne' dei riposi giorna-
lieri per allattamento e delle correlative indennita' .
4) DISPOSIZIONE TRANSITORIA E VARIE
Dopo quanto e' stato detto fin qui, emerge con sufficiente chiarezza che
l' impalcatura normativa predisposta dal legislatore della 398/1987 per esten-
dere ai connazionali che prestano lavoro nei Paesi extra-comunitari in oggetto
l' assicurazione di malattia e maternita' garantita in patria, ha bisogno, per
operare concretamente e compiutamente, che i Ministeri citati nella legge - in
particolare quello degli Affari Esteri - portino a compimento gli atti di
pertinenza (16).
In attesa che il predetto dicastero degli Esteri fornisca alle proprie
rappresentanze diplomatiche e consolari le necessarie istruzioni operative in
materia di gestione della certificazione di malattia e maternita' e dei con-
trolli medico-legali richiesti, relativamente alle quali si fa riserva di
successive comunicazioni, le SAP di residenza del lavoratore sono per intanto
pervenuta (direttamente dagli interessati, ovvero dalle aziende), per la quale
sara' aperto regolare fascicolo, tenendo presente le ulteriori precisazioni di
cui appresso.
Preliminarmente, si dovra' provvedere, ove necessario, alla relativa
traduzione in italiano della certificazione, conservando la stessa nel relativo
fascicolo.
Per essere considerato valido il certificato di malattia dovra' essere
redatto su carta intestata del medico o del luogo di cura, e contenere, in
aggiunta ai dati identificativi del soggetto cui inerisce, la diagnosi e la
prognosi.
Ove dalla diagnosi si inferisca l' origine traumatica dell' evento morbo-
so, od anche la sua natura professionale, saranno richiesti al lavoratore - se
del caso anche tramite l' azienda - gli ulteriori elementi di conoscenza utili
a supportare l' eventuale azione di surroga, ovvero la segnalazione della
"pratica" all' INAIL.
A proposito delle malattie professionali di competenza INAIL, va osservato
che la tabella attualmente vigente in Italia sara' "aggiornata in relazione
alle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la
propria attivita' , con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, sentito l' Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro" (art. 3, primo comma, punto a).
In relazione a quanto precede, gli episodi morbosi caratterizzati da
diagnosi non sufficientemente chiare o comunque inusuali, saranno tenuti in
debita evidenza ai fini del successivo confronto con la suddetta tabella
aggiornata.
Per quanto si riferisce infine alla possibilita' per le SAP di richiedere
controlli medici dei lavoratori ammalati all' autorita' diplomatica e consola-
re, nell' attuale fase transitoria gli stessi dovranno essere limitati allo
stretto indispensabile, tenendo altresi' conto del lasso di tempo necessario
alla richiesta per arrivare a destinazione.
5) DECORRENZA
Le disposizioni di cui alla legge 398/1987 si applicano per gli eventi
insorti successivamente all' inizio dell' obbligo assicurativo, che decorre dal
periodo di paga in corso alla data del 9 gennaio 1986.
La decorrenza del 9 gennaio 1986, giorno successivo a quello di pubblic-
azioe sulla Gazzetta Ufficiale (n. 1 - Serie Speciale - dell' 8 gennaio 1986)
della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 369/1985, e' stata stabi-
lita recependo le indicazioni del Consiglio di Stato, appositamente interpel-
lato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in ordine al momento
di insorgenza dell' obbligo assicurativo introdotto dalla sentenza medesima.
Ne deriva che gli eventi insorti successivamente all' inizio dell' obbligo
assicurativo (vds. 1 cpv. del presente paragrafo), sempre che opportunamente
documentati e non ancora prescritti (17) possono essere assunti a carico dello
Istituto, qualora ovviamente ne sussistano tutti gli altri presupposti (18).
Al riguardo, va peraltro fatto osservare che i criteri di liquidazione
delle indennita' , in specie per quanto afferisce al termine entro il quale la
certificazione deve essere spedita, variano in connessione con l' epoca di
manifestazione dell' evento.
Tale conclusione consegue alla non uniforme disciplina normativa delineata
dalla successione dei decreti reiterati, nonche' all' esplicita previsione
della legge di conversione, che fa salvi i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti decaduti.
In considerazione di quanto sopra, nonche' del fatto che solo a partire
dal D.L. 1 aprile 1987, n. 130 - il terzo della serie, entrato in vigore il 4
aprile 1987, come gia' indicato in premessa - e' stato stabilito il termine di
cinque giorni per l' invio della certificazione di malattia da parte del
lavoratore infermo, si deve ritenere che solo i certificati rilasciati dopo il
3 aprile 1987 sono soggetti alla nuova disciplina (5 gg.). Tutti gli altri,
vale a dire quelli redatti precedentemente al 4 aprile 1987, sono invece
sottoposti alla regola generale, che prevede la notifica dell' evento entro due
giorni dalla data del rilascio del certificato medico.
* * *
Come in precedenza rilevato, si fa riserva di successive istruzioni non
appena possibile.
Similmente, dicesi, per le modifiche apportate alla normativa in epigrafe
dal citato art. 11 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui viene adombrata la possibilita' di una
diversa disciplina per i lavoratori utilizzati dalle aziende di cui al primo
comma dello stesso articolo.
p. IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA
NOTE:
(*) Si omettono gli allegati nn. 1, 2 e 3, in quanto gia' pubblicati, lo
all. 2 in "Atti ufficiali" 1987 (dicembre), pag. 2933, gli all. 1 e 3 in "Atti
ufficiali" 1988 (aprile e marzo), rispettivamente alle pagg. 1005 e 695.
(1) Per il testo del D.L. n. 317/1987, coordinato con la legge di conver-
sione n. 398/1987, v. "Atti ufficiali" 1987, pag. 2526. In allegato viene
invece riportato il testo dell' art. 11 del D.L. 30.12.1987, n. 536, quale
risulta dalla legge di conversione 29 febbraio 1988, n. 48, il quale ha par-
zialmente modificato talune disposizioni della predetta legge n. 398/1987 (all.
1).
(2) L' articolo e' riprodotto nel richiamato testo coordinato della legge
n. 398/1987.
(3) Al personale dipendente da aziende esercenti servizi di trasporto, pur
se svolga attivita' analoga a quella degli agenti dipendenti da aziende cui si
applica in Italia la disciplina prevista dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, non
sono estensibili le norme contenute nel predetto Regio Decreto.
(4) L' esclusione dei lavoratori inviati all' estero in trasferta (da non
confondere con quelli trasferiti all'estero) dalla sfera di applicazione della
legge n. 398/1987 si ricava, oltre che dal contenuto logico del primo comma
dell' art. 5, dalla modifica apportata al predetto comma dal citato art. 11 del
D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, (all. 1), nella parte in cui si afferma che i
soggetti cui si riferisce il cennato art. 5 non sono quelli di cui all' art. 2
(come da precedente formulazione), bensi' , appunto, i lavoratori inviati in
trasferta all' estero.
(5) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 284.
(6) Nel caso di societa' costituite all' estero, la SAP presso cui saranno
svolti gli adempimenti contributivi sara' indicata dall' azienda, attraverso la
richiesta di immatricolazione.
(7) L' individuazione della casistica di interesse, cosi' come delle due
SAP di cui si parla nel testo, e' agevolata dalle notizie fornite in uno con la
denuncia della malattia come sara' detto piu' oltre.
(8) Circa l' origine dell' anzidetta data del 9 gennaio 1986, v. infra prg.
5.
(9) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 2553.
(10) Cfr. circolare n. 625 EAD - 134362 AGO/84 del 22 aprile 1980, in "Atti
ufficiali" , pag. 1008.
(11) Al riguardo, si rammenta che nel rapporto di lavoro a tempo determinato
la cessazione dello stesso comporta, parallelamente, la cessazione della
erogazione della prestazione.
(12) Si ribadisce che la SAP competente alla trattazione e liquidazione
della pratica di malattia e maternita' e' quella nella cui giurisdizione si
trova la residenza in Italia del lavoratore, la quale dovra' ricevere la
documentazione relativa, salvo quanto precisato al successivo prg. 4, dalla
Sede dove l' azienda risulta immatricolata.
(13) Nella fattispecie di interesse si ritiene opportuno che, prima di
procedere all' emissione del titolo di pagamento dell' indennita' sia acquisita
conferma scritta, da parte del lavoratore, dell' indirizzo cui localizzare il
pagamento stesso. Qualora tale pagamento sia da effettuare all' estero, dovra'
essere ovviamente osservata la particolare normativa prevista per tale circo-
stanza. Nel caso di pagamento a persona designata dal lavoratore, la firma
sull' atto di delega dovra' essere opportunamente autenticata (eventualmente,
anche secondo modalita' in uso localmente, purche' le stesse siano riconosciute
- ed attestate - come valide dall' autorita' diplomatica o consolare italiana).
(14) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 73.
(15) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 240.
(16) Per quanto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si deve
rilevare che la legge affida ad esso, oltre che la ricordata pubblicazione
annuale delle retribuzioni convenzionali, anche la prescritta autorizzazione
preventiva per la assunzione o il trasferimento dei lavoratori italiani da
impiegare nei Paesi stranieri di cui trattasi.
(17) La prescrizione annuale del diritto alle prestazioni economiche di
malattia, in assenza di diversa disposizione legislativa, si deve ritenere
decorra dall' anzidetta data del 9 gennaio 1986.
(18) Cio' significa che le ditte che abbiano a suo tempo effettivamente
anticipato le previste indennita' di malattia o maternita' , e che non abbiano
a tutt' oggi provveduto a conguagliare quanto erogato al titolo di cui tratta-
si, sono autorizzate a farlo nella prima denuncia utile contributiva, esponendo
ovviamente i relativi dati analitici sul Mod. DM-10/M-RS.
Allegato 1
Testo del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 coordinato con la legge di
conversione 29 febbraio 1988, n. 48 recante: "Fiscalizzazione degli oneri
sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per
settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell' I.N.P.S.".
... omissis ...
Allegato 2
DECRETO 22 ottobre 1987.
Determinazione delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il
calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei
lavoratori italiani operanti all' esterno.
... omissis ...
Allegato 3
DECRETO 9 febbraio 1988
Determinazione delle retribuzioni convenzio-
nali da prendere a base, per l' anno 1988, ai fi-
ni del calcolo dei contributi dovuti per le
assicurazioni obbligatorie a favore dei lavo-
ratori italiani operanti all' estero (pubblicato
nella "Gazzetta ufficiale" dell' 8 marzo 1988,
n. 56).
... omissis ...
Allegato 4
Da allegare a cura del lavoratore al certificato
di malattia rilasciato nei Paesi extra-comunitari
con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale
(legge n. 398/87).
Per la compilazione vedere avvertenze sul retro.
D I C H I A R A Z I O N E
(scrivere a macchina o in stampatello)
(A) Il sottoscritto....................................... nato il ...........
(cognome e nome)
codice fiscale _______________________ residente in .....................
(indirizzo in Italia)
........................................( Sede INPS (1) .................)
(Via, numero civico, CAP, Comune, Provincia)
attualmente dimorante a ..................................................
( indirizzo completo durante la malattia )
presso ..............................................................(2).
D I C H I A R A
- che l' incapacita' al lavoro e' stata causata da (3) :
__ malattia comune; __ infortunio sul lavoro; __ malattia professionale; __
responsabilita' di terzi;
- di avere n. _____ famigliari a carico;
- di avere ripreso il lavoro in data ....................;
di non avere
(B) - ------------ (4) diritto all' indennita' di malattia a carico dell' INPS
di avere
- che l' indennita' di malattia a carico dell' INPS deve essere corrisposta (3)
___ a cura del datore di lavoro col sistema del conguaglio;
___ direttamente dall' INPS in quanto appartenente ad una delle seguenti
categorie:(3)
____ lavoratore sospeso, ovvero disoccupato;
____ lavoratore a tempo determinato, con meno di 30 giorni lavorati negli
ultimi 12 mesi;
____ lavoratore dello spettacolo; disoccupato; saltuariamente o a tempo
determinato;
____ ...................................................................;
di non avere
- ------------ (4) diritto alle prestazioni economiche di malattia da parte
di avere dell' eventuale Ente previdenziale del Paese estero di
temporaneo soggiorno;
di essere
- --------------- (4) alle dipendenze della Ditta .........................
di essere stato (denominazione e sede in
.....................................................
Italia o , in mancanza, all' estero)
con attivita' in ..............................................................
( indirizzo completo del luogo di lavoro )
la quale versa ( o ha versato) i contributi assicurativi presso la sede INPS
di.......................
Data, ...................... Firma del lavoratore
____________________________________
note:
(1) Precisare la Sede INPS territorialmente competente secondo la residenza in
Italia del lavoratore.
(2) Indicare, se del caso, il nome dell' albergo, pensione, famiglia ecc. ,
presso cui e' fissata l' attuale dimora.
(3) Barrare la casella di interesse.
(4) Cancellare l' ipotesi che non ricorre.
AVVERTENZE PER IL LAVORATORE AMMALATO
Per ottenere le prestazioni economiche di malattia a carico dell'INPS, il
lavoratore deve trasmettere entro cinque giorni dalla data del rilascio, il
certificato di malattia alla locale rappresentanza diplomatica o consolare, ed
inviare in pari tempo al datore di lavoro copia del predetto certificato priva
di diagnosi.
Al riguardo, si rammenta che il ritardo nell' invio o nella presentazione
della documentazione sanitaria comporta la perdita dell' indennita' giornaliera
per ciascun giorno di ritardo.
Prima di spedire o recapitare il certificato, e' necessario accertare che
lo stesso riporti, in maniera leggibile, cognome, nome, diagnosi, prognosi e
data di compilazione.
Il lavoratore dovra' altresi' spillare ad ogni certificato la presente
dichiarazione, debitamente compilata sia nella parte (A) che nella parte (B)
(quest' ultima con l'ausilio, se del caso, del datore di lavoro ), e tenersi a
disposizione, per tutta la durata della malattia dell' Autorita' diplomatica o
consolare italiana che potra' effettuare controlli medico-legali ( domiciliari
ed ambulatoriali) sullo stato di salute.
Si ricorda infine che l' assenza ingiustificata alla visita domiciliare di
controllo, o la mancata presentazione a quella ambulatoriale, sono sanzionate
con la perdita dell' indennita' giornaliera per i giorni di malattia previsti
dall' art. 5 della legge 11.11.1983, n. 638.
Analogo effetto produce anche la mancata o inesatta comunicazione del
proprio recapito che renda impossibile l' effettuazione del controllo medesimo.
_____________________
Allegato 5
.... VEDI SUPPORTO CARTACEO ....
Allegato 6
Timbro dell' Ambasciata o del
Consolato Italiano a .................
LA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA DI
VISTA la richiesta avanzata da ...........................................
tendente ad ottenere il riconoscimento della facolta' di assentarsi dal lavoro
prima dell' inizio del riposo obbligatorio ante-parto previsto dall' articolo 4
della legge 30.12.1971 n.1204 .
RILEVATO che l'istanza e corredata della certificazione sanitaria prevista
dall'Art.18 del regolamento di esecuzione della citata Legge 30.12.1971, n.
1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, approvato con D.P.R. 25.11.1976, n.
1026.
VISTO il certificato medico di gravidanza nel quale il parto e previsto
per il giorno ___________________;
TENUTO CONTO degli accertamenti sanitari eseguiti dal proprio medico di
fiducia
VISTO l'art. 5 della legge 30.12.1971, n. 1204;
D I S P O N E
che la lavoratrice Sig.ra ___________________________________________________
si assenti dal lavoro dal ______________________ al _________________________
LI ________________
Il Rappresentante Diplomatico
_____________________________