Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Fondo di tesoreria Norme Messaggi ME 2016
Messaggio 4255 del 21 ottobre 2016
OGGETTO:
Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014: avviso del termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2016 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2016.
E’ noto che a partire dall’anno 2015, l’Istituto gestisce le domande di assegno di natalità in oggetto e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le prime istruzioni di dettaglio sono state fornite con circolare Inps n. 93 dell’8 maggio 2015.
Premesso ciò, da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno, è risultato che molti utenti, che hanno presentato domanda di assegno nel corso del 2015, non hanno ancora provveduto per l’anno in corso alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2016, così come indicato nella suddetta circolare. Ciò ha comportato per i predetti utenti, la sospensione dell’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2016.
Pertanto, affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette mensilità, ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è necessario che gli utenti che hanno presentato domanda di assegno nel 2015, presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE 2016.
Al riguardo si ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio, è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione, il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.
Si ricorda, inoltre, che la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2016, avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2016 ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nell’anno 2015. Al verificarsi di questa eventualità, l’utente che abbia i requisiti di legge per accedere al beneficio in questione potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2017 ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2016.
A titolo esemplificativo si riportano le seguenti casistiche.
Nascita del figlio avvenuta a maggio 2015. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2015 e la domanda di assegno a luglio 2015 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2015.
L’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2016 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2016. Sono prospettabili due casi esemplificativi.
Caso 1 – l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2016: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2016 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2016 ha validità fino al 15 gennaio 2017 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2016.
Caso 2 – l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2016: la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2015 decade e le mensilità dell’anno 2016 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2017; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2017, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2016.
Si coglie l’occasione per ribadire che, in generale, le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate. Pertanto, benché la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il beneficiario dell’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU ai fini della verifica annuale dell’ISEE.
Per quanto sopra detto, tutti gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2017, inclusi quelli che avranno presentato la DSU nei prossimi giorni del 2016 (al limite entro dicembre 2016), dal 1° gennaio 2017 sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU, in modo da consentire all’Inps di verificare la permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza, la puntuale e continua erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l’anno 2017.
Il Direttore Generale
Cioffi
Messaggio 1094 dek 9 marzo 2016
Oggetto: Pensione in regime di cumulo ai sensi dell’articolo 1, commi da 239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Chiarimenti in materia di valutazione della contribuzione estera.
Premessa
Ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione.
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute da alcune Sedi, si precisa quanto segue.
1. Pensione di vecchiaia in regime di cumulo
Con riferimento all’esercizio della facoltà di cui all’articolo 1, commi 239 e 241, della legge n. 228 del 2012 ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, sono pervenute richieste di chiarimento in merito alla valutazione della contribuzione estera, alla ricostituzione della pensione nonché agli ulteriori requisiti previsti dalla gestione previdenziale di ultima iscrizione.
Si rammenta che la predetta facoltà per il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo può essere esercitata qualora i richiedenti:
a. non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle gestioni oggetto del regime di cumulo;
b. non abbiano maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico
in nessuna delle predette gestioni;
c. siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti
dagli ordinamenti che disciplinano le predette gestioni;
d. siano in possesso degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità
contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulti da
ultimo iscritto.
Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera a), analogamente a quanto stabilito
dal messaggio Hermes n. 4670 del 15/02/2010 in materia di totalizzazione nazionale dei
periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, non osta la titolarità
di pensione estera.
1. Valutazione della contribuzione estera
Come noto, la totalizzazione internazionale consente di tenere conto, ai fini della verifica
della sussistenza dei requisiti contributivi minimi stabiliti per il diritto alla pensione, dei
contributi maturati nei Paesi dove l'interessato ha lavorato. L'importo della pensione,
invece, viene calcolato da ciascuno Stato in proporzione ai contributi in esso versati.
Pertanto, se necessaria, la contribuzione estera viene presa in considerazione per
verificare i requisiti richiesti per il diritto come se fosse contribuzione versata in Italia.
L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati
nell’assicurazione italiana. Vanno, inoltre, ricordati due principî tipici della totalizzazione
internazionale: i periodi di assicurazione compiuti in ciascuno dei due Stati contraenti
possono essere totalizzati a condizione che non si sovrappongano (i periodi che si
sovrappongono ad altri periodi saranno calcolati solo una volta); la totalizzazione può
riguardare anche periodi che siano già stati utilizzati per la liquidazione di una
prestazione a carico della legislazione dello Stato in cui sono maturati. La totalizzazione
internazionale dei periodi di assicurazione è prevista sia dalla Regolamentazione
Comunitaria che dalla maggior parte delle Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia in regime di cumulo, può essere
considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i
Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extracomunitari legati
all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione
internazionale, fermo restando il minimale di contribuzione per l’accesso alla
totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole convenzioni
bilaterali. Conformemente ai principî sopra esposti, tale contribuzione estera deve
essere considerata, ai soli fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, anche
nell’ipotesi in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.
Va però ricordato che la facoltà di conseguire la pensione di vecchiaia in cumulo può
essere esercitata a condizione della mancata maturazione del diritto al trattamento
pensionistico nelle gestioni oggetto del regime di cumulo (lettera b del paragrafo
precedente). Ciò posto, l’interessato che perfeziona il diritto alla pensione di vecchiaia in
una delle gestioni totalizzando la contribuzione estera, non può conseguire la pensione
in regime di cumulo in applicazione della legge n. 228 del 2012.
1. Ricostituzione della pensione di vecchiaia in cumulo
Ove, a seguito di ricostituzione della pensione di vecchiaia in cumulo, effettuata a
domanda o d’ufficio per valorizzare periodi contributivi esteri collocati temporalmente
prima della decorrenza della pensione e non utilizzati in sede di prima liquidazione della
pensione di vecchiaia in cumulo, risulti perfezionato il diritto autonomo al trattamento
pensionistico in una delle gestioni oggetto del regime di cumulo, si dovrà procedere alla
revoca della pensione di vecchiaia in cumulo dalla decorrenza originaria ed all’eventuale
recupero, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, delle somme a tale titolo
indebitamente corrisposte, nei limiti del termine decennale di prescrizione.
Infatti, il perfezionamento dei requisiti per il diritto «autonomo» al trattamento
pensionistico in una gestione fa venir meno fin dall’origine la condizione prescritta dalla
legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo.
Nell’ipotesi prevista dal presente paragrafo, le Sedi dovranno contestualmente valutare
l’insorgere del diritto al trattamento pensionistico nelle gestioni di competenza
dell’Istituto, fornendo adeguata informazione all’interessato.
1. L’importo soglia
La facoltà di cumulare i periodi assicurativi ai sensi della legge in oggetto può essere
esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia
con i requisiti anagrafici previsti dall’articolo 24, comma 6, e il requisito contributivo di
cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge n. 228 del 2012, il diritto alla
pensione di vecchiaia in cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti,
diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale
alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
Pertanto, i soggetti con età inferiore a settanta anni, con riferimento ai quali il primo
accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, ovvero che siano da ultimo iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,
possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e
contributivi previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della medesima legge n. 335 del 1995, a condizione che
l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (di cui all'art. 3, c.
6, della legge n. 335 del 1995) annualmente rivalutato (c.d. importo soglia). Tale condizione è richiesta anche
nel caso in cui l’iscrizione da ultimo alla Gestione separata sia contestuale all’iscrizione ad altra gestione. Si
rammenta che per gestione di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima
contribuzione a favore del lavoratore (vedi punto 4 della circolare n. 120 del 2013).
Già con la circolare n. 95 del 12 luglio 2012 e con la circolare n. 126 del 25 ottobre
2012 si è chiarito che, ai fini della determinazione dell’importo soglia, occorre
considerare anche il pro-rata estero. L’importo del pro-rata estero, cioè, dovrà essere
sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento
complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia.
Pertanto, l’importo soglia deve essere calcolato tenendo conto della complessiva
contribuzione di cui si chiede il cumulo e considerando pure l’eventuale prestazione
estera derivante da contribuzione maturata in Paesi comunitari o extracomunitari legati
all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
2. Pensione di inabilità e ai superstiti in regime di cumulo: valutazione della
contribuzione estera
Per il conseguimento della pensione di inabilità ed ai superstiti in regime di cumulo, può
essere considerata anche la contribuzione estera maturata in Paesi cui si applicano i
Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extracomunitari legati
all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione
internazionale, fermo restando il minimale di contribuzione per l’accesso alla
totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole convenzioni
bilaterali. Tale contribuzione estera deve essere considerata, ai soli fini del diritto alle
prestazioni pensionistiche di cui al presente punto, anche nell’ipotesi in cui abbia dato luogo
alla liquidazione di una pensione estera.
3. Aggiornamento procedure di prima liquidazione IVS74
Per consentire l’individuazione della contribuzione estera, nella procedura di prima
liquidazione (IVS74), in corso di aggiornamento, deve essere indicato nel campo “codici
natura” al terzo byte il valore “V” che verrà memorizzato in GAPNE in GP1AF02.
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
DAMATO
Messaggio 5171 del 21 dicembre 2016
OGGETTO:
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Legge 20 maggio 2016, n. 76.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 è stata pubblicata la legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e recante disposizioni in materia di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
La legge in esame disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché le convivenze di fatto, in particolare l’articolo 1:
1. ai commi da 1 a 35 regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
2. ai commi da 36 a 65 regolamenta le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
3. ai commi da 66 a 69 fornisce le disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, nonché al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale e assistenziale derivanti dalle unioni civili.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, con riferimento alle unioni civili, dispone che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Inoltre, l’articolo 1, commi da 66 a 69, della legge in esame prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alle unioni civili, nonché la comunicazione da parte dell’Inps al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei dati relativi agli oneri di natura previdenziale ed assistenziale derivanti dall’attuazione della diposizione in esame, al fine di consentire il relativo monitoraggio da parte del predetto Dicastero.
Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni procedurali inerenti alla gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore dei destinatari della norma in oggetto.
Il Direttore Generale f.f.
Vincenzo Damato
Messaggio 4638 del 18 novembre 2016
OGGETTO:
Assegno per il nucleo familiare (ANF) – Autorizzazioni rilasciate dall’Inps.
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute dai Patronati in merito alle domande di autorizzazione per la percezione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), vengono riportate con il presente messaggio le indicazioni utili per l’utente.
Al riguardo, si precisa che l’autorizzazione (Mod. ANF 43) per l’erogazione degli ANF è rilasciata dall’INPS al cittadino richiedente esclusivamente nel caso in cui quest’ultimo sia un lavoratore dipendente e la prestazione familiare debba essere corrisposta dal datore di lavoro che anticipa gli importi per conto dell’Istituto medesimo.
La corresponsione dell'ANF, in particolare, deve preventivamente essere autorizzata dall'Inps nel caso di particolari condizioni familiari che possono influire sull'insorgenza del diritto all'ANF, sulla variazione della tipologia del nucleo e sulla possibile duplicazione del pagamento.
Viceversa, in tutti i casi di pagamento diretto da parte dell’Inps della prestazione familiare in argomento (es. ANF ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, lavoratori Domestici, lavoratori Agricoli, lavoratori di ditte cessate e fallite, lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito), il lavoratore non deve presentare alcuna richiesta di autorizzazione; in tali casi, infatti, la verifica dei requisiti in capo al soggetto richiedente viene effettuata direttamente dalla Sede dell’Istituto territorialmente competente.
Alla domanda di Assegno per il Nucleo familiare con pagamento diretto dovrà, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione prevista per i casi specifici.
Il Direttore Generale
Cioffi
Roma, 18-11-2016
Messaggio n. 4638
OGGETTO: |
Assegno per il nucleo familiare (ANF) – Autorizzazioni rilasciate dall’Inps. |
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute dai Patronati in merito alle domande di autorizzazione per la percezione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), vengono riportate con il presente messaggio le indicazioni utili per l’utente.
Al riguardo, si precisa che l’autorizzazione (Mod. ANF 43) per l’erogazione degli ANF è rilasciata dall’INPS al cittadino richiedente esclusivamente nel caso in cui quest’ultimo sia un lavoratore dipendente e la prestazione familiare debba essere corrisposta dal datore di lavoro che anticipa gli importi per conto dell’Istituto medesimo.
La corresponsione dell'ANF, in particolare, deve preventivamente essere autorizzata dall'Inps nel caso di particolari condizioni familiari che possono influire sull'insorgenza del diritto all'ANF, sulla variazione della tipologia del nucleo e sulla possibile duplicazione del pagamento.
Viceversa, in tutti i casi di pagamento diretto da parte dell’Inps della prestazione familiare in argomento (es. ANF ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, lavoratori Domestici, lavoratori Agricoli, lavoratori di ditte cessate e fallite, lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito), il lavoratore non deve presentare alcuna richiesta di autorizzazione; in tali casi, infatti, la verifica dei requisiti in capo al soggetto richiedente viene effettuata direttamente dalla Sede dell’Istituto territorialmente competente.
Alla domanda di Assegno per il Nucleo familiare con pagamento diretto dovrà, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione prevista per i casi specifici.
Il Direttore Generale | ||
Cioffi |
Messaggio 4023 del 5 ottobre 2016
Allegati n.1
OGGETTO:
Circolare n. 195 del 30 novembre 2015, avente per oggetto “Acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento (Campagna ordinaria RED ITA 2015) - Nuovo RED semplificato. Modalità di dichiarazione per il cittadino e termine di chiusura della Campagna”. Errata corrige Allegato N.1
Con riferimento alla circolare n. 195 del 30 novembre 2015, avente per oggetto: “Acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento (Campagna ordinaria RED ITA 2015) - Nuovo RED semplificato. Modalità di dichiarazione per il cittadino e termine di chiusura della Campagna” si comunica che il documento Allegato al presente messaggio annulla e sostituisce integralmente l’Allegato n. 1 – Tabella 2 della circolare n. 195/2015 citata.
Ai fini di una maggiore chiarezza nei confronti dell’utenza esterna, nel nuovo allegato sono riportati in modo analitico ed esplicito i redditi rilevanti per tipologia di prestazione.
Il Direttore Generale
Cioffi
Allegati n.1