Eureka Previdenza

Circolare 155 del 10 luglio 1993

Allegati 1
OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n.428 del 23
ottobre-10 novembre 1992.
1 - Con sentenza n. 428 del 23 ottobre-10 novembre 1992,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 novembre
1992 (allegato 1), la Corte Costituzionale ha dichiarato "
la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non
consente, in caso di pensione di anzianita', che, dopo il
raggiungimento dell'eta' pensionabile, la pensione debba
essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione
obbligatoria qualora porti ad un risultato piu' favorevole
per l'assicurato."
Come e' noto, tale norma individua, per le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982,
la retribuzione annua pensionabile nella quinta parte della
somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto
di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figura-
tivamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria,
risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione.
Sulla materia la Corte Costituzionale e' gia' intervenuta
con la sentenza n. 307 del 18-26 maggio 1989. A seguito di
tale sentenza, ai fini del calcolo delle pensioni di vec-
chiaia da liquidare con decorrenza dal mese successivo al
compimento dell'eta' pensionabile, deve escludersi il
computo della contribuzione volontaria sia ai fini
dell'anzianita' contributiva che ai fini della determina-
zione della retribuzione pensionabile, qualora i requisiti
per il diritto alla pensione siano maturati con la sola
contribuzione obbligatoria e figurativa e qualora da tale
esclusione consegua una pensione di importo piu elevato (v.
circolare n. 173 del 1 agosto 1989).
La legittimita' del citato ottavo comma dell'art. 3 della
legge n. 297/1982 e' stata messa nuovamente in discussione
dal Pretore di Torino in sede di giudizio promosso nei
confronti dell'Istituto da due titolari di pensione di
anzianita' conseguita anche sulla base di contribuzione
volontaria, i quali avevano perfezionato l'anzianita'
assicurativa e contributiva prescritta per ottenere la
pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'eta' pensio-
nabile, senza il computo della contribuzione volontaria.
Detti pensionati, avendo constatato di fruire, al raggiun-
gimento dell'eta' pensionabile, di un trattamento pensioni-
stico deteriore rispetto a quello che avrebbero percepito
sulla base dei soli contributi obbligatori, di per se'
sufficienti al riconoscimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, chiedevano, in applicazione della citata sentenza
n. 307, che al compimento dell'eta' il loro trattamento
fosse ricalcolato sulla base della sola contribuzione
obbligatoria, con esclusione, quindi, di quella volontaria.
Il Pretore di Torino, pur negando la possibilita' di diretta
applicazione della sentenza n. 307 nelle fattispecie esami-
nate, ha peraltro ravvisato nelle situazioni in questione
gli estremi per sottoporre nuovamente la disposizione al
giudizio di costituzionalita'.
La Corte Costituzionale, dopo aver sottolineato che il caso
prospettato riguarda fattispecie diversa da quella che aveva
dato luogo al giudizio di costituzionalita' concluso con la
sentenza n. 307 del 1989, ha fatto presente che " la diver-
sita' di tale aspetto non influisce tuttavia sulla ratio
decidendi, che anche in questo caso resta la medesima di
quella sentenza: essere irragionevole un depauperamento del
trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volon-
taria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello
ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria", ed ha
pronunciato la declaratoria di incostituzionalita' citata in
premessa.
2 - Si precisa che, come gia' operato per la sentenza n.
307 del 1989, il campo di applicazione della sentenza n.428
e' limitato alle situazioni analoghe a quelle oggetto del
giudizio.
A seguito di tale sentenza hanno pertanto titolo al rical-
colo le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la cui
retribuzione pensionabile sia stata determinata, ai sensi
dell'articolo 3, comma 8 , della legge n. 297/1982, anche
sulla base di contribuzione volontaria, liquidate nei
confronti di assicurati che abbiano perfezionato il requi-
sito contributivo prescritto per la pensione di vecchiaia
con la sola contribuzione obbligatoria e figurativa.
Inoltre, poiche' la sentenza dichiara l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 3 della legge n. 297/1982, nel
campo di applicazione della sentenza stessa rientrano solo
le pensioni di anzianita' liquidate con decorrenza dal 1
luglio 1982 in poi.
La norma dichiarata incostituzionale non puo' avere piu'
applicazione dal l9 novembre 1992, primo giorno successivo
alla pubblicazione della sentenza n. 428 sulla Gazzetta
Ufficiale. Conseguentemente, a far tempo da tale data, la
sentenza stessa dovra' essere applicata d'ufficio al rag-
giungimento dell'eta' pensionabile da parte dei pensionati
di anzianita'. A tal fine le Sedi, all'atto della liquida-
zione delle pensioni di anzianita' interessate, costitui-
ranno apposita evidenza-scadenzario.
Per quanto riguarda l'individuazione dell'eta' pensionabile
si precisa che successivamente al 31 dicembre 1993 si dovra'
ovviamente fare riferimento all'eta' prevista dall'articolo
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
3 - Per il ricalcolo delle pensioni rientranti nel campo di
applicazione della sentenza in esame le Sedi si atterranno
ai seguenti criteri.
3.1 - Per le pensioni di anzianita' il cui titolare compia
l'eta' pensionabile dal 19 novembre 1992 in poi, le Sedi
provvederanno d'ufficio al ricalcolo della pensione dalla
decorrenza originaria senza il computo della contribuzione
volontaria ne' ai fini della determinazione della retribu-
zione pensionabile ne' ai fini del computo dell'anzianita'
contributiva.
L'importo della pensione cosi' determinato, assoggettato a
tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di
decorrenza originaria della pensione e il primo giorno del
mese successivo a quello di compimento dell'eta' pensiona-
bile, sara' posto a confronto con quello in pagamento a
quest'ultima data. Ai fini della determinazione del nuovo
importo di pensione potra' essere utilizzata l'opzione
VERIFY della procedura di calcolo passante PGM 3445. Qualora
il trattamento cosi' determinato risulti piu favorevole, si
dovra' procedere alla ricostituzione della pensione segna-
lando, con effetto dalla decorrenza originaria della pen-
sione di anzianita', in sostituzione dei dati di archivio,
la nuova anzianita' contributiva e la nuova retribuzione
pensionabile calcolate senza il computo dei contributi
volontari e, quale decorrenza calcolo arretrati, il primo
giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta'.
Considerato che per il momento la procedura automatizzata di
ricostituzione delle pensioni PGM 480 non consente la
segnalazione di una decorrenza calcolo arretrati successiva
al 1 gennaio 1991, qualora il mese di compimento dell'eta'
pensionabile sia successivo al dicembre 1990, le Sedi
dovranno provvedere direttamente alla sistemazione degli
arretrati calcolati dalla procedura relativamente al periodo
dal 1 gennaio 1991 al mese di compimento dell'eta' pensio-
nabile ed alla conseguente rettifica degli elaborati, prima
della spedizione agli interessati.
3.2 - Per le pensioni di anzianita' i cui titolari abbiano
compiuto l'eta' pensionabile anteriormente al 19 novembre
1992, il ricalcolo sara' effettuato d'ufficio con effetto
dal 1 dicembre 1992, primo giorno del mese successivo a
quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta
Ufficiale.
Ai fini della ricostituzione delle pensioni i dati dovranno
essere segnalati con le modalita' di cui al punto 3.1,
tenendo conto che gli arretrati potranno essere corrisposti
d'ufficio soltanto dal 1 dicembre 1992.
La corresponsione degli eventuali arretrati maturati tra il
primo giorno del mese successivo a quello di compimento
dell'eta' pensionabile e il 30 novembre 1992, potra' avere
luogo, nei limiti della prescrizione decennale, esclusiva-
mente su domanda degli interessati.
3.3 - La riliquidazione va effettuata anche per le pensioni
di reversibilita', derivanti da pensione diretta di anzia-
nita' avente decorrenza successiva al 30 giugno 1982, il cui
dante causa sia morto dopo aver compiuto l'eta' per il
pensionamento di vecchiaia, sempreche' per la pensione
diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione della
sentenza n. 428 indicate al punto 2.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA

Circolare 143 del 23 giugno 1993

Oggetto: Decreto legge 5 giugno 1993, n. 169. Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto. Criteri applicativi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257

La Gazzetta Ufficiale n. 130, Serie generale, parte prima, del  5
giugno  1993 ha pubblicato il decreto legge 5 giugno 1993, n.169,
recante  "Disposizioni  urgenti  per  i  lavoratori  del  settore
dell'amianto".
Il  provvedimento, emanato in  sostituzione del decreto  legge  5
aprile 1993, n. 95, decaduto per mancata conversione in legge,  e'
entrato in vigore il 5 giugno 1993.
L'articolo  1  del decreto legge n. 169 sostituisce  il  comma  8
dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, con il  testo
di seguito riportato:
"1.  Il  comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo  1992,  n.
257, e' sostituito dal seguente:
 "8.  Per  i lavoratori dipendenti dalle imprese  che  estraggono
amianto  o  utilizzano amianto come materia prima,  anche  se  in
corso  di  dismissione o sottoposte a  procedure  fallimentari  o
fallite  o dismesse, che siano stati esposti all'amianto  per  un
periodo  superiore  a  dieci anni,  l'intero  periodo  lavorativo
soggetto   all'assicurazione  obbligatoria  contro  le   malattie
professionali  derivanti  dall'esposizione  all'amianto,  gestita
dall'INAIL,   e'   moltiplicato,   ai   fini   delle   prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
 2.  Al  maggiore onere derivante dall'attuazione  del  comma  1,
valutato  in  lire  35  miliardi per l'anno 1994  e  in  lire  37
miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante parziale  utilizzo
delle  proiezioni,  per gli  anni  medesimi,  dell'accantonamento
relativo  al  Ministero  del lavoro e  della  previdenza  sociale
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al  capitolo
6856  dello  stato  di previsione del Ministero  del  tesoro  per
l'anno 1993.
3. Il Ministero del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Il   nuovo  testo  della  disposizione  fornisce  una   ulteriore
chiarificazione al testo originario del comma 8 dell'articolo  13
della  legge  n.  257/1992  per quanto  attiene  alla  sfera  dei
destinatari  del beneficio ivi previsto: eliminando, infatti,  la
previsione  che  sia  il CIPE ad individuare  le  imprese  aventi
titolo  ad usufruire della norma, ne dispone  l'applicabilita'  ai
lavoratori  dipendenti  da imprese che  estraggano  o  utilizzino
amianto  come materia prima.
Sulla  scorta di tali indicazioni, a scioglimento  della  riserva
formulata  con i messaggi n. 40459 del 21 luglio 1992 e n.  28703
del 23 aprile 1993 (allegati 1 e 2), si forniscono istruzioni per
la concreta attuazione delle disposizioni contenute ai commi 6, 7
e 8 del citato articolo 13.
1 - NATURA DEL BENEFICIO
L'articolo 13 della legge 27 marzo  1992, n. 257, ai commi 6, 7 e
8, prevede, in presenza di determinate condizioni, un  meccanismo
di  rivalutazione  dei  periodi  di  contribuzione   obbligatoria
mediante  il quale, ai fini del conseguimento  delle  prestazioni
pensionistiche,   l'anzianita'   contributiva   posseduta    dagli
interessati deve essere moltiplicata per il coefficiente di  1,5,
fermo  restando  il  limite  massimo dei  40  anni  di  anzianita'
contributiva.
Da  tale  premessa  deriva che  la  rivalutazione  va  rapportata
unicamente  ai  periodi  di  attivita'  lavorativa   espressamente
indicati  dalle singole disposizioni, con esclusione dei  periodi
di lavoro prestati in altri settori di attivita'.
Si  precisa che tale coefficiente di maggiorazione,  che  esplica
effetti sia ai fini del diritto che della misura delle  pensioni,
e'  utilizzabile  anche per il raggiungimento  del  requisito  dei
trenta  anni di anzianita' assicurativa e  contributiva  richiesto
dal  comma  2  dell'articolo 13 ai fini  del  riconoscimento  del
diritto al pensionamento anticipato di anzianita'.
2 - DESTINATARI
2.1 -  ARTICOLO 13, COMMA 6
Venendo all'esame delle singole disposizioni, per quanto concerne
il  comma 6 si fa rinvio al richiamato messaggio n. 40459 del  21
luglio  1992  chiarendo, peraltro, che i  lavoratori  interessati
hanno titolo alla rivalutazione ancorche'  alla data di entrata in
vigore della legge o alla data di presentazione della domanda  di
pensione  non risultino svolgere attivita' lavorativa in miniera o
presso cava di amianto.
2.2 - ARTICOLO 13, COMMA 7
Ai  sensi del successivo comma 7 hanno titolo ad usufruire  della
maggiorazione dell'anzianita' contributiva i lavoratori che:
- siano   dipendenti  da  imprese  che  utilizzano  o  estraggono
  amianto,  anche  se  in corso di dismissione  o   sottoposte  a
  procedure fallimentari o fallite;
- abbiano   contratto   malattie  professionali  a  causa   della
  esposizione all'amianto documentate dall'INAIL.
Dalla  dizione  del  comma  1  dell'articolo  13,   espressamente
richiamato  dal  comma 7, che riguarda  "i  lavoratori  occupati"
nelle  imprese ivi indicate, si desume che rientrano  nell'ambito
di  applicazione  della norma tutti i  dipendenti,  ancorche'  non
addetti alla lavorazione dei prodotti in amianto.
Per  effetto  del combinato disposto del citato comma  7  con  il
nuovo testo del comma 8 deve ritenersi che le imprese  riguardate
dalla  disposizione  in  esame si  identifichino  in  quelle  che
estraggono  o  utilizzano  l'amianto come materia  prima.  A  tal
proposito,  e' utile fare riferimento, in via generale, ai  codici
statistico  -  contributivi distintivi delle  aziende  (a  titolo
esemplificativo, la fabbricazione di prodotti in  amianto-cemento
e  la  produzione di articoli in amianto  sono,  rispettivamente,
classificate con i codici 243.1 e 244).
Come  espressamente  previsto dalla legge  la  sussistenza  della
ulteriore   condizione  richiesta  dal  comma  7,  vale  a   dire
l'insorgenza     della     malattia     professionale     causata
dall'esposizione all'amianto, deve essere comprovata con apposita
certificazione rilasciata dall'INAIL.
La   stessa   norma  prevede,  inoltre,  che  sono   soggette   a
rivalutazione le settimane di contribuzione relative a periodi di
provata esposizione all'amianto: pertanto, al fine di ottenere il
beneficio   in   questione,  gli  interessati,   all'atto   della
presentazione  della domanda di pensione, devono produrre,  oltre
alla  anzidetta certificazione attestante la  patologia  connessa
alla  attivita' lavorativa, una dichiarazione del datore di lavoro
da cui risultino i periodi di attivita' di lavoro con  esposizione
all'amianto.
2.3 - ARTICOLO 13, COMMA 8
Per  effetto del comma 8 del piu' volte citato articolo  13  della
legge n. 257/1992, hanno titolo a fruire della rivalutazione  del
periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria  contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto,
gestita dall'INAIL, i lavoratori che:
- siano  dipendenti   dalle  imprese  che  estraggono  amianto  o
  utilizzano  amianto  come materia prima, anche se in  corso  di
  dismissione  o sottoposte a procedure fallimentari o fallite  o
  dismesse;
- siano  stati  esposti all'amianto per un  periodo  superiore  a
  dieci anni.
Ai  fini  della individuazione delle  imprese  interessate  dalla
disposizione  in  esame  valgono  le  considerazioni  di  cui  al
precedente punto 2.2, fermo restando che per le imprese  dismesse
puo' ritenersi idonea la documentazione dell'INAIL comprovante  il
pagamento  del premio assicurativo connesso al rischio  derivante
dall'esposizione all'amianto.
Il  coefficiente di rivalutazione dell'1,5 si applica  all'intero
periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria  contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione  all'amianto
qualora  il periodo stesso risulti superiore a dieci anni.
Analogamente  a quanto gia' precisato per il comma 7, ai fini  del
riconoscimento   del   diritto  al  beneficio  in   argomento   i
richiedenti  le  prestazioni pensionistiche devono  corredare  la
domanda  di documentazione idonea a comprovare lo svolgimento  di
attivita' lavorativa soggetta allo specifico obbligo  assicurativo
connesso  all'esposizione  all'amianto,  rilasciata   dall'INAIL,
nonche'  di  una  dichiarazione  dell'impresa  datrice  di  lavoro
attestante la durata del periodo lavorativo stesso.
Eventuali   problemi   interpretativi   ed   operativi    saranno
rappresentati  a questa Direzione Generale -  Direzione  Centrale
per  le  Pensioni.
3  -  DEROGA AL  BLOCCO  DELLA  LIQUIDAZIONE  DELLE   PENSIONI DI
      ANZIANITA'   PREVISTA DALL ' ARTICOLO 1, COMMA  2,  LETTERA
      G), DELLA LEGGE N. 438/1992
Le  indicazioni  che precedono sono altresi' utili ai  fini  della
operativita'  della  deroga  prevista dall'articolo  1,  comma  2,
lettera  g), ultima parte, della legge 14 novembre 1992,  n.  438
che,  secondo le precisazioni fornite al punto 6 della  circolare
n.  293 del 22 dicembre 1992, deve ritenersi riferita a  tutti  i
pensionamenti  per  anzianita'  dei  lavoratori  dipendenti  dalle
imprese  rientranti  nell'ambito di applicazione della  legge  n.
257/1992.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                               F.to  D.ssa MANZARA
N.B.:  Per  motivi  tecnici  si omette la trasmissione degli
allegati

Circolare 255 del 10 novembre 1993

OGGETTO:  Circolare n. 219 del 1  ottobre 1993. Chiarimenti.

Ad integrazione  delle  istruzioni  diramate  con  circolare n.   219   del   1   ottobre  1993  concernenti  l'applicazione  delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo  13  della  legge  27 marzo  1992,  n.  257,  sostituiti dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 271, di conversione del decreto legge  5 giugno  1993,  n. 169, si trascrive la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interessato al riguardo da questo Istituto. "Riguardo   ai   fac-simili   delle   dichiarazioni    dell'INAIL    e dell'Azienda,   che  i  lavoratori  interessati  dovranno  unire  alle richieste delle prestazioni di cui ai citati commi 7 e 8, si  concorda sui   modelli   trasmessi,   con   la   precisazione   che   dovranno, naturalmente, essere tolti  i  riferimenti  all'utilizzo  dell'amianto come  materia prima e all'attivita' di estrazione dell'amianto stesso, secondo quanto disposto dalla citata legge n. 271/93. Per quanto concerne, inoltre, la  valutazione  dei  periodi  di  cassa integrazione  guadagni,  di  malattia  e  di  maternita',  ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici, di cui ai citati commi  7  e 8,  si  e' dell'avviso che siano da prendere in considerazione tutti i periodi lavorativi coperti da  assicurazione  obbligatoria  contro  le malattie   professionali,   derivanti  dall'esposizione  dell'amianto, gestita dall'INAIL. Piu' precisamente, si ritiene che i predetti periodi siano da ritenere utili  sia  ai  fini  del  conseguimento  del requisito dei 10 anni di esposizione  all'amianto,  sia  ai  fini,  una  volta  posseduto  tale requisito,  della  moltiplicazione di tali periodi per il coefficiente di 1,5." A seguito delle soprariportate precisazioni, la documentazione  che  i richiedenti  dovranno  produrre  a  corredo  della domanda di pensione dovra' essere redatta secondo i fac-simili allegati.                                    IL DIRETTORE GENERALE                                            MANZARA                                              Allegato 1                   DICHIARAZIONE I.N.A.I.L. Si dichiara che l'Azienda .............................. ha versato il premio supplementare assicurativo contro l'asbestosi.   Data ________                    Timbro                             ___________________                                    Firma                                              Allegato 2                  DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA Si dichiara che il Sig. .................................... ha prestato servizio dal ............... al ................ presso  l'Azienda......................................  in   cui   ha svolto   attivita'   lavorativa   soggetta   allo   specifico  obbligo assicurativo  connesso  all'esposizione  all'amianto,  come  attestato dall'allegata dichiarazione INAIL.   Data ________                          _______________________________                          Firma del legale rappresentante                          dell'Azienda

Circolare 219 del 1° ottobre 1993

Oggetto:

Legge   4 agosto 1993, n.271. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 giugno 1993,  n. 169,   recante  "Disposizioni   urgenti   per  i  lavoratori del settore dell'amianto".

La  Gazzetta  Ufficiale  n.181, serie generale, parte prima,

del 4 agosto 1993, ha pubblicato la  legge  4  agosto  1993,

n.271,   di  conversione  in  legge,  con  modificazioni,del

decreto legge 5 giugno 1993, n. 169,  recante  "Disposizioni

urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto".

L'articolo  1 del decreto n.169, come modificato dalla legge

di conversione, sostituisce  il  comma  8  dell'articolo  13

della  legge  27  marzo  1992, n.257, stabilendo che: "Per i

lavoratori  che  siano  stati  esposti  all'amianto  per  un

periodo  superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo

soggetto all'assicurazione obbligatoria contro  le  malattie

professionali    derivanti   dall'esposizione   all'amianto,

gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini  delle  presta-

zioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5."

La legge n.271 modifica altresi' il comma 7 dell'articolo 13

della legge n.257 il cui testo e' pertanto cosi'  formulato:

"Ai  fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche

per i lavoratori che abbiano contratto  malattie  professio-

nali   a   causa  dell'esposizione  all'amianto  documentate

dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli

infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto

da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di  presta-

zione  lavorativa  per  il  periodo  di  provata esposizione

all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5".

Per espressa previsione legislativa le  modifiche  apportate

al decreto legge n.169 dalla legge n.271 hanno efficacia dal

5 agosto 1993, giorno successivo a quello della sua  pubbli-

cazione.

L'articolo  1,  comma  2,  della  legge  n.271,  conferma la

validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi

gli  effetti  prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla

base del decreto legge 5 aprile 1993, n.95.

Si forniscono di seguito  le  istruzioni  applicative  delle

disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

1   - DESTINATARI

Per quanto attiene alla sfera dei destinatari  dei  benefici

di  cui  ai  commi  7  e  8  dell'articolo  13  della  legge

n.257/1992 si precisa quanto segue.

1.1 - ARTICOLO 13, COMMA 7, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, n.257.

Dalla nuova  formulazione  della  norma  in  esame,  che  ha

eliminato  la  condizione della dipendenza dei lavoratori da

imprese che utilizzano ovvero estraggono  amianto,  prevista

dall'originaria  formulazione  del  comma 7 dell'articolo 13

della legge n.257, deriva che destinatari del beneficio  ivi

previsto  sono  tutti  i  lavoratori  che  abbiano contratto

malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto,

ancorche' non occupati nel settore dell'amianto.

Il  riconoscimento  del  diritto  alla  rivalutazione  delle

settimane di contribuzione relative  a  periodi  di  provata

esposizione  all'amianto e', pertanto, subordinato alla sola

condizione  dell'insorgenza  della  malattia   professionale

causata     dall'esposizione     all'amianto,    documentata

dall'INAIL.

1.2- ARTICOLO 13, COMMA 8, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, n.257.

Al  comma  8  dell'articolo  13  della  legge n.257 e' stata

eliminata la condizione  della  dipendenza  da  imprese  che

estraggano o utilizzino amianto come materia prima, prevista

dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n.169.

Per effetto di  tale  modifica,  destinatari  del  beneficio

previsto  dalla  norma  in esame sono tutti i lavoratori che

possano far valere un  periodo  di  esposizione  all'amianto

superiore  a  dieci anni, ancorche' non occupati nel settore

dell'amianto.

Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell'intero

periodo  lavorativo  soggetto all'assicurazione obbligatoria

contro le malattie professionali derivanti  dall'esposizione

all'amianto  gestita dall'INAIL e' pertanto subordinato alla

sola condizione che i  lavoratori  interessati  siano  stati

esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni.

In conformita' con le nuove disposizioni , a far tempo dal 5

agosto 1993, giorno successivo  a  quello  di  pubblicazione

sulla  Gazzetta  Ufficiale  della legge n.271, devono inten-

dersi parzialmente modificate  le  istruzioni  di  cui  alla

circolare n. 143 del 23 giugno 1993, punti 2.2 e 2.3.

1.3 -  TITOLARI DI PENSIONE

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis,  del

decreto  n. 169, come modificato dalla legge n. 271, indivi-

duano nei  lavoratori  i  destinatari  del  beneficio  della

rivalutazione  dei  periodi di contribuzione ivi previsti ai

fini delle prestazioni pensionistiche.

Devono, pertanto, ritenersi esclusi dal beneficio in  parola

i  titolari  di  pensione liquidata con decorrenza anteriore

alla data di efficacia dei singoli provvedimenti.

                       IL DIRETTORE GENERALE

                           F.to  MANZARA

Circolare 178 del 26 luglio 1993

All. 2
OGGETTO: Sintesi delle disposizioni in materia di integrazione
         salariale agricola.
          Al fine di fornire agli operatori un utile strumento  di
informazione  e  di  consultazione, e' stata elaborata una sintesi
delle disposizioni tuttora  vigenti  in  materia  di  integrazione
salariale per i lavoratori dipendenti da aziende agricole.
          Per  un  approfondimento  delle  singole questioni si fa
rinvio alle circolari emanate nel tempo,  delle  quali,  oltre  ai
richiami   contenuti   nel   testo,  viene  fornita  (v.  all.  1)
un'elencazione che riporta quelle ancora in vigore, anche se  solo
in  parte, e, separatamente, quelle non piu' attuali, in relazione
a modifiche di criteri interpretativi ovvero  perche'  relative  a
situazioni temporalmente superate.
          Per  una piu' facile consultazione si allegano anche (v.
all.  2)  le  disposizioni   legislative   che   disciplinano   la
concessione delle integrazioni salariali.
1) OGGETTO DELLA NORMATIVA
          La  legge  8  agosto  1972,  n.  457, che ha istituito e
disciplina  le  integrazioni  salariali  nel   settore   agricolo,
stabilisce  all'art.  8  che "agli operai agricoli con contratto a
tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal  lavoro
per  intemperie  stagionali  o  per  altre cause non imputabili al
datore di  lavoro  o  al  lavoratore,  e'  dovuto  un  trattamento
sostitutivo della retribuzione".
          Per  la  corresponsione  di tale trattamento, l'apposita
Cassa per l'integrazione dei salari  degli  operai  dipendenti  da
imprese  agricole,  a  suo  tempo  istituita  dall'art.  10  della
anzidetta legge 457/72, a decorrere dall'1.1.1989, e' stata  fusa,
unitamente ad altre Casse e Fondi, in un'unica gestione denominata
"Gestione prestazioni temporanee  ai  lavoratori  dipendenti",  ai
sensi dell'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
          Notevoli  innovazioni  sono  state  introdotte, anche in
materia di integrazione salariale agricola, dalla legge 23  luglio
1991,  n.  223,  che, tra l'altro, all'art. 14, comma 2, ha esteso
agli impiegati e quadri le disposizioni  vigenti,  concernenti  le
integrazioni   salariali  ordinarie  ai  lavoratori  agricoli  con
qualifica di operai (1).
          La stessa legge, all'art. 21, ha introdotto  particolari
tipi  di  trattamento nei casi di riconversione e ristrutturazione
aziendale  nonche'   di   eccezionali   calamita'   o   avversita'
atmosferiche.
          Sono  tuttora  allo studio talune problematiche connesse
all'attuazione delle citate disposizioni.
2) AZIENDE DESTINATARIE
          Le aziende cui si applica la normativa in questione sono
quelle esercenti attivita', anche in forma  associata,  di  natura
agricola   e   cioe'  che  esercitano  un'attivita'  diretta  alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura,  all'allevamento  degli
animali e attivita' connesse.
          Si   reputano   connesse   le   attivita'  dirette  alla
trasformazione e all'alienazione  dei  prodotti  agricoli,  quando
rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura.
          La normativa si applica anche a:
-  amministrazioni  pubbliche  che  gestiscono  aziende agricole o
eseguono  lavori  di  forestazione  (limitatamente  al   personale
operaio con contratto di diritto privato);
- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
-  consorzi  di  irrigazione  e di miglioramento fondiario nonche'
consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di  rimboschimento
relativamente   alle  attivita'  di  manutenzione  degli  impianti
irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo  o
per lavori di forestazione;
-  imprese  che  provvedono  alla  cura  e  protezione della fauna
selvatica e all'esercizio controllato della caccia  (guardiacaccia
e guardiapesca);
-  imprese  che  provvedono  alla  raccolta  dei prodotti agricoli
limitatamente al personale addetto;
- imprese che svolgono attivita' di acquacoltura, quando i redditi
che  ne  derivano  sono  prevalenti  rispetto  a  quelli  di altre
attivita' economiche non agricole  svolte  dallo  stesso  soggetto
(legge 5 febbraio 1992, n. 102).
          Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che
trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti  agricoli  e
zootecnici   ricavati   dall'attivita'  propria  o  dei  soci,  di
coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in  quanto
per  i  dipendenti  a  tempo indeterminato si applica la normativa
delle integrazioni salariali dell'industria (2).
3) LAVORATORI BENEFICIARI
          Destinatari delle integrazioni salariali agricole sono i
lavoratori agricoli (operai, impiegati  e  quadri)  dipendenti  da
aziende agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato che
svolgono annualmente presso la stessa azienda oltre  180  giornate
di  effettivo  lavoro. Fra i lavoratori dipendenti sono compresi i
soci delle cooperative di lavoro che prestano attivita' retribuita
per conto delle cooperative stesse.
          Si richiedono, quindi, due requisiti concomitanti:
-   la   qualifica   di   operaio,  impiegato  o  quadro  a  tempo
indeterminato;
- l'effettuazione di almeno  181  giornate  lavorative  presso  la
stessa azienda.
          Non  spettano invece le integrazioni salariali, oltre ai
lavoratori che non hanno i predetti requisiti, anche:
- ai lavoratori a tempo indeterminato  dipendenti  da  cooperative
agricole   e   loro   consorzi   che   trasformano,  manipolano  e
commercializzano  i  prodotti  agricoli  e   zootecnici   ricavati
dall'attivita' propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o
allevamento  degli  animali,  in  quanto  nei  confronti  di  tali
lavoratori  si  applica la disciplina delle integrazioni salariali
dell'industria;
- ai lavoratori con contratto di formazione e  lavoro,  in  quanto
trattasi  di  dipendenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo
determinato (3);
- ai lavoratori assunti o mantenuti in soprannumero rispetto  alle
esigenze  dell'impresa  e,  cioe', quando nel corso del periodo di
sospensione o nei 15 giorni immediatamente  precedenti  vengano  o
siano  stati  assunti lavoratori per le stesse mansioni alle quali
erano adibiti quelli sospesi, salvo che la  causa  di  sospensione
risulti  imprevedibile  e  di  breve durata, quali, ad esempio, la
pioggia o altre intemperie (4).
4) CAUSE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA
          La  dizione  della  norma  e'  assai  ampia  per  quanto
concerne  le  cause  di  sospensione  dal  lavoro  poiche',  oltre
all'indicazione  specifica  delle "intemperie stagionali", prevede
poi genericamente "altre cause non imputabili al datore di  lavoro
e ai lavoratori".
          Non  puo',  pertanto, ravvisarsi l'esistenza di cause di
sospensione ammissibili in  assoluto,  in  quanto  ai  fini  della
concessione  della  prestazione e' sempre necessario valutare - in
relazione sia alle circostanze verificatesi  in  ogni  fattispecie
concreta,  che  all'ordinamento  colturale  dell'azienda  ed  alle
mansioni alle quali sono adibiti gli operai sospesi - che la causa
addotta:
- non sia imputabile ne' al datore di lavoro ne' ai lavoratori;
- abbia effettivamente determinato la sospensione dichiarata;
- abbia carattere di temporaneita'.
          Per   quanto  concerne  le  avversita'  atmosferiche  si
precisa che:
- sono da riconoscere quali cause di sospensione le precipitazioni
nevose, il gelo e la pioggia di una certa consistenza (da ritenere
tale,  di  norma,  quella  che  dalle  rilevazioni  pluviometriche
risulti   pari  o  superiore  ai  3  millimetri);  tali  cause  di
sospensione riguardano, ovviamente, soltanto le lavorazioni svolte
all'aperto  e  possono esplicare i loro effetti anche nel giorno o
nei   giorni   immediatamente   successivi   al   loro   effettivo
verificarsi, in relazione alla loro entita' ed al grado di
impraticabilita' dei campi derivatone;
- le avversita' atmosferiche non possono essere riconosciute quali
cause di sospensione per i lavoratori adibiti a lavorazioni svolte
al  coperto  o  ad  attivita'  che  comunque  non  possono  subire
interruzioni  (ad  es.  allevamento  degli animali, custodia degli
impianti, etc.);
- per la fungicoltura l'elevata temperatura puo'  ritenersi  causa
di  sospensione solo qualora siano state attuate misure preventive
idonee a contenere la temperatura stessa nei luoghi di coltura;
- tra  le  avversita'  atmosferiche  che  possono  determinare  la
sospensione  dei  lavori  puo' essere compresa la siccita' qualora
risulti effettivamente incidente sul tipo di lavorazione.
          Altre cause di sospensione possono essere costituite da:
- fenomeni infettivi e attacchi parassitari rilevanti;
- perdita consistente del prodotto;
- breve stasi stagionale (fine lavori, mancanza lavoro) quando, in
relazione   all'ordinamento   colturale   dell'azienda   ed   alla
consistenza numerica degli operai addetti, sia comunque assicurata
una sostanziale continuita' di occupazione;
-   mancanza  di  materie  prime  quando  la  circostanza  rivesta
carattere di imprevedibile eccezionalita' e  venga  comprovata  la
irreperibilita' delle stesse sul mercato.
          I  motivi  economici,  quali la "mancanza di fondi" o il
"mancato finanziamento" in linea di massima non rientrano  fra  le
cause che legittimano la concessione delle integrazioni salariali,
in quanto sono imputabili al datore di lavoro con  riferimento  al
normale  rischio  di  impresa.  Peraltro,  per  quanto riguarda le
Amministrazioni  regionali,  i  suddetti  motivi  possono   essere
ammessi   quando  la  sospensione  delle  lavorazioni  dipenda  da
comprovata indisponibilita' dei  fondi  relativi  a  programmi  di
lavoro  per  i  quali risulti gia' effettuato uno stanziamento nel
bilancio regionale, approvato dal Commissario  di  Governo  e  sia
stata  gia'  approvata  dal  competente  Assessorato  regionale la
relativa perizia di spesa.
5) GIORNATE OGGETTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
          L'integrazione salariale puo' essere concessa fino ad un
massimo di 90 giornate  nell'anno  solare.  Nei  casi  in  cui  la
verifica  del  requisito  occupazionale  (v.  paragrafo  6)  viene
effettuata in un periodo diverso dall'anno solare, anche il numero
massimo  di 90 giornate fruibili va riferito a tale periodo, fermo
restando, ovviamente, il massimo di  90  giornate  per  ogni  anno
solare.
          Le  integrazioni  spettano  solo  per giornate intere di
sospensione e non anche per riduzione dell'orario  giornaliero  di
lavoro.
          Per  quanto concerne le brevi interruzioni (intendendosi
come tali giornate  singole)  dell'attivita'  lavorativa,  per  le
quali  la  contrattazione  collettiva  prevede,  a  seconda  delle
province,  la  facolta'  o  l'obbligo   di   recupero,   la   loro
integrabilita'  e'  subordinata  alla  dichiarazione del datore di
lavoro e del lavoratore interessato  della  mancata  effettuazione
del  recupero e dei motivi che lo hanno impedito, ove sia previsto
l'obbligo di effettuarlo, nonche' della non  corresponsione  della
retribuzione.
          Ai  sensi  dell'art.  9  della  citata  legge n. 457, il
trattamento di integrazione salariale non e' dovuto:
a)  per  le  assenze  che  non  comportino   retribuzione   oltre,
ovviamente,  per  quelle retribuite; pertanto, il datore di lavoro
non deve includere tra le giornate di sospensione:
- le domeniche ovvero le diverse giornate di riposo settimanale;
- le giornate di ferie, di riposo compensativo per  le  festivita'
soppresse e di permesso;
-  le  giornate  di festivita' per le quali spetti per legge o per
contratto la retribuzione;
- le giornate di assenza volontaria;
recupero;
b)  per  le  giornate  di  assenza  in cui i lavoratori sospesi si
dedichino ad  altre  attivita'  remunerate;  in  tale  ipotesi  il
lavoratore,   che  non  dia  preventiva  comunicazione  alla  Sede
dell'Istituto  dello   svolgimento,   in   concomitanza   con   il
trattamento   di   integrazione   salariale,  di  altra  attivita'
lavorativa,  subordinata  o  autonoma,  decade  dal   diritto   al
trattamento stesso per il periodo di concessione indipendentemente
dalla durata dell'attivita' stessa (5).
- per le giornate di assenza per malattia, infortunio sul  lavoro,
malattia   professionale,   gravidanza  e  puerperio,  sciopero  e
servizio militare; per tali assenze il lavoratore e' tenuto a dare
specifica  comunicazione  all'Istituto, mentre il datore di lavoro
deve indicare i  lavoratori  assenti  all'inizio  del  periodo  di
sospensione e/o alla ripresa dell'attivita' lavorativa, precisando
per ciascuno di essi i motivi ed i relativi periodi di assenza.
          In caso di "settimana corta", cioe' di orario di  lavoro
settimanale   distribuito  su  5  anziche'  6  giorni,  la  "sesta
giornata" e'  integrabile  solo  se  compresa  in  un  periodo  di
sospensione   dal  lavoro  e  non  e',  comunque,  integrabile  se
risultino lavorate o retribuite  tutte  le  altre  giornate  della
settimana (6).
          Si   precisa,  inoltre,  che  sommando  le  giornate  di
effettivo lavoro con quelle di integrazione,  a  qualsiasi  titolo
concesse,   di   ferie,   festivita'   infrasettimanali  e  riposi
compensativi, nonche' di assenza dal lavoro  per  qualunque  altro
motivo,  non  dovra'  essere  superato  il  limite  delle  312/313
giornate annue.
6) REQUISITO OCCUPAZIONALE
          Per   aver   diritto   alle  integrazioni  salariali,  i
lavoratori devono conseguire il prescritto requisito occupazionale
di  almeno  181  giornate  annue  di  effettivo  lavoro  presso la
medesima azienda.
          Il conseguimento del requisito va ovviamente riferito ad
un  periodo  annuale,  concomitante  a  quello di erogazione delle
prestazioni, e quindi non puo' che  essere  verificato  alla  fine
dell'anno cui si riferiscono le integrazioni salariali.
          Per  consentire l'immediata erogazione delle prestazioni
richieste, e' sufficiente il semplice impegno del datore di lavoro
a  far effettuare al lavoratore interessato almeno 181 giornate di
lavoro annue; alla  fine  di  ogni  anno  e'  comunque  necessario
procedere  alla  verifica  dell'esistenza del minimo prescritto di
giornate di lavoro e di contribuzione nei  confronti  di  tutti  i
lavoratori beneficiari delle norme sulle integrazioni salariali.
          La  erogazione  del  trattamento  di integrazione viene,
quindi,  effettuata  con  riserva  di  successiva   verifica   del
prescritto  requisito  di occupazione e di contribuzione annuo (v.
successivo par. 12); di cio' viene data comunicazione  alle  parti
interessate,  datore  di  lavoro  e  lavoratori,  ai  quali  viene
esplicitata  espressa  riserva  di   successivo   recupero   delle
integrazioni  erogate  per  il caso in cui esse risultino indebite
per mancanza dell'anzidetto requisito.
          Considerato che l'anno solare costituisce il periodo  di
riferimento  ai fini dell'accertamento della effettiva occupazione
e del numero  di  giornate  di  contribuzione  da  accreditare  ai
lavoratori   agricoli,   la   verifica  del  prescritto  requisito
occupazionale annuo  (nonche'  di  quello  concernente  il  limite
massimo   di  90  giornate  di  integrazione  salariale  erogabili
nell'anno) viene effettuata alla fine di ogni anno  solare  e  con
riferimento  all'anno  stesso. Tuttavia, per non lasciare prive di
tutela le sospensioni dal lavoro che si vengono a  verificare  nei
casi  di  inizio  e  di  cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nel corso dell'anno solare,  la  verifica  (sia  del
requisito minimo di occupazione annuale, sia del limite massimo di
90 giornate di integrazione erogabili) viene effettuata anche  con
riferimento  ai  dodici  mesi  susseguenti o precedenti la data di
inizio o rispettivamente di cessazione del rapporto di lavoro (7).
          Analogo criterio (verifica del requisito occupazionale e
del   non  superamento  del  limite  massimo  di  90  giornate  di
integrazione erogabili prendendo a riferimento un periodo  diverso
dall'anno solare) viene seguito anche nei casi in cui il requisito
non viene raggiunto nell'anno solare per motivi non imputabili  al
lavoratore  o  al  datore di lavoro (infortunio, malattia, assenza
obbligatoria  per  gravidanza  e  puerperio,  servizio  militare),
sempreche'   le   assenze   verificatesi  per  tali  eventi  siano
determinanti ai fini  del  mancato  raggiungimento  del  requisito
occupazionale.
          Tali ipotesi si verificano quando:
-  le  giornate  di  assenza  sono  talmente numerose da escludere
nell'anno la possibilita' di effettuare  almeno  181  giornate  di
effettivo lavoro, vale a dire quando la differenza tra le giornate
lavorabili   nell'anno   (calcolate   detraendo   dalle   giornate
lavorative  quelle  di  ferie  e di sospensione dell'attivita' per
causa integrabile o per sciopero) e quelle di assenza per i motivi
predetti sia inferiore a 181;
-   le   giornate  di  assenza  verificatesi  nell'ultimo  periodo
dell'anno   impediscono    il    conseguimento    del    requisito
occupazionale,  vale  a dire quando ricorrano entrambe le seguenti
situazioni:
a) le giornate lavorabili comprese tra la fine dell'ultimo periodo
di assenza e la fine dell'anno (calcolate detraendo dalle giornate
lavorative  le  eventuali  giornate  di  ferie  e  di  sospensione
dell'attivita'   per  causa  integrabile  o  per  sciopero)  siano
inferiori al residuo di giornate necessarie per il  raggiungimento
del  requisito  occupazionale  (differenza tra 181 ed il numero di
giornate lavorate precedentemente);
b) le giornate lavorative comprese nell'ultimo periodo di  assenza
avrebbero  consentito  il  raggiungimento  delle  181  giornate di
effettivo lavoro, se fossero state lavorate.
          Si precisa che  per  giornate  lavorative  si  intendono
tutte quelle di calendario meno le domeniche e le altre festivita'
infrasettimanali.
          Nei casi innanzi citati  la  verifica  viene  effettuata
facendo  riferimento  ai  dodici  mesi  precedenti o successivi al
periodo di assenza, a seconda che i periodi per i quali sono state
concesse  nell'anno  le  integrazioni salariali siano precedenti o
successivi all'anzidetto periodo di assenza (8).
          Ai fini del computo delle giornate di lavoro, di  ferie,
festivita',   assenze   varie,  nel  diverso  periodo  annuale  da
considerare, deve  essere  prodotta  apposita  certificazione  del
datore di lavoro.
          E' da tenere presente che al prescritto requisito di 181
giornate di effettivo lavoro  corrisponde  un  maggior  numero  di
giornate  di contribuzione, almeno 220/222 (9), in quanto oltre ad
esse vanno retribuite e quindi  assoggettate  a  contribuzione  le
festivita'  infrasettimanali,  le  ferie,  le  giornate  di riposo
concesse a compensazione delle festivita' soppresse dalla legge 5
marzo 1977,  n. 54, ed ogni altro periodo di assenza per il quale
spetti comunque la  retribuzione  (ad  es.  congedo  matrimoniale,
permessi  retribuiti,  giornate di sospensione per le quali non e'
stata concessa o  venga  disconosciuta  l'integrazione  salariale,
etc.).
          Si  precisa che in caso di "settimana corta" i datori di
lavoro, nelle denunce contributive trimestrali da presentare  allo
SCAU,   devono   maggiorare   di   1/5   le   giornate  di  lavoro
effettivamente prestate o comunque retribuite,  di  modo  che  per
ogni  settimana  lavorativa  possono  essere  computate 6 giornate
invece delle 5 di effettivo lavoro.
7) MISURA DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
          L'integrazione  salariale e' pari all'80 per cento della
retribuzione media giornaliera corrisposta  (considerata  ai  fini
dei   versamenti   contributivi)   nel  periodo  mensile  di  paga
precedente a quello in cui si e' verificata o ha avuto  inizio  la
sospensione dell'attivita' lavorativa.
          In   particolare,   la  retribuzione  giornaliera  viene
calcolata assumendo a base la retribuzione  lorda  corrisposta  (o
comunque spettante) nel mese anzidetto con esclusione di:
- eventuali somme a titolo di arretrati;
- competenze non soggette a contribuzione ex art. 12 legge
  30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni (ad
  es. 50 per cento delle diarie o indennita' di trasferta);
- retribuzioni in natura di cui il lavoratore continui a fruire
  durante il periodo di sospensione (ad es. valore in contanti
  dell'alloggio);
- trattamenti retributivi corrisposti a proprio carico dal datore
  di lavoro ad integrazione di prestazioni previdenziali (ad es.
  in aggiunta al trattamento di integrazione salariale).
          Alla  retribuzione  mensile   vanno   aggiunti,   previa
attestazione del datore di lavoro, i ratei di 13  e 14  mensilita'
quando tali mensilita' non vengano corrisposte per intero,  ma  in
misura  ridotta  in  proporzione  alle giornate di sospensione dal
lavoro.
          La retribuzione  mensile  come  sopra  determinata  deve
essere  divisa  per  26 in caso di lavoratori retribuiti in misura
fissa mensile, indipendentemente dalle ore di lavoro  compiute,  e
sempreche'  il  mese  sia  stato  interamente  lavorato;  in  caso
contrario,  essa  va  divisa  per   il   numero   delle   giornate
effettivamente  lavorate  o  comunque retribuite nello stesso mese
(ivi   comprese   le   ferie,   le    festivita'    nazionali    e
infrasettimanali,  i  permessi  retribuiti, la "sesta" giornata in
caso di "settimana corta").
          Con la legge n. 223/1991 (art. 14, comma  1),  e'  stato
previsto  anche  per  i  lavoratori agricoli l'assoggettamento del
trattamento di integrazione salariale al  limite  massimo  mensile
stabilito  per le integrazioni salariali straordinarie dalla legge
13.8.1980, n. 427 e successive modificazioni (1).
          Detto  limite  massimo,  fissato  dalla   citata   legge
427/1980  in  L.  600.000,  viene  aumentato,  con  effetto dal 1
gennaio  di  ciascun  anno,  in  misura  pari  all'80  per   cento
dell'aumento   dell'indennita'   di   contingenza  dei  lavoratori
dipendenti maturato nell'anno precedente.
          Poiche' in agricoltura le integrazioni salariali vengono
corrisposte  per  giornate  intere  di  sospensione,  al  fine  di
determinare il limite da applicare, l'importo massimo mensile  del
trattamento  deve  essere  diviso  per  il  numero  delle giornate
lavorative, compreso il  sabato  in  caso  di  "settimana  corta",
nonche'  delle  festivita'  infrasettimanali  ricadenti  nel  mese
considerato  ed  il  risultato,  cosi'   ottenuto,   deve   essere
moltiplicato  per  il  numero delle giornate di lavoro perse nello
stesso mese, per le quali  sono  state  concesse  le  integrazioni
salariali.
          Non  sono  soggetti  all'applicazione del limite massimo
mensile:
- i primi sei mesi consecutivi (pari a 156  giorni)  di  fruizione
delle  integrazioni  salariali  ordinarie;  il periodo di sei mesi
durante il quale le integrazioni salariali  vanno  corrisposte  in
misura intera deve determinarsi con riferimento all'azienda e piu'
esattamente all'unita' produttiva cui sono  addetti  i  lavoratori
interessati;
- i trattamenti concessi per intemperie stagionali.
          Sono invece sempre soggette al massimale le integrazioni
salariali  che  non  rientrano   nel   concetto   di   trattamento
"ordinario"   in  quanto  previste  per  cause  particolari  e  da
specifiche  disposizioni  di  legge  e,  cioe',   gli   interventi
conseguenti  all'afta  epizootica ed altre malattie epizootiche di
cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218,  nonche'  quelli
previsti   per   le   sospensioni   di   attivita'  conseguenti  a
riconversione  e  ristrutturazione  aziendale  o  ad   eccezionali
calamita'  ed avversita' atmosferiche, dall'art. 21 della legge n.
223/1991.
          L'importo delle integrazioni salariali da  corrispondere
deve  essere  ridotto  in  misura  pari  a  quella  prevista per i
contributi a carico degli apprendisti (10).
          Detto importo va assoggettato a ritenuta  d'acconto  per
l'IRPEF  direttamente  da  parte  dell'Istituto  col sistema della
tassazione  corrente,  applicando  le  aliquote  percentuali   per
scaglioni  di  reddito,  per le integrazioni salariali corrisposte
nello stesso anno di  competenza;  col  sistema  della  tassazione
separata  per  quelle  corrisposte  in anni successivi a quello di
competenza.
          Per  la  concessione  delle  detrazioni  di  imposta  e'
necessario  che  il datore di lavoro comunichi, unitamente ai dati
retributivi, l'ammontare delle detrazioni spettanti al lavoratore,
sulla base delle dichiarazioni di responsabilita' in suo possesso,
e non applicate sull'eventuale parte di retribuzione corrisposta o
da corrispondere al medesimo lavoratore per il mese di spettanza.
          L'Istituto  e'  tenuto  a  rilasciare  la certificazione
relativa alle ritenute d'acconto ed a compilare il mod. 770.
8) DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE. TERMINE DI PRESENTAZIONE
          Ai  sensi dell'art. 15 della legge n. 457/72, la domanda
per la concessione del trattamento di integrazione salariale  deve
essere  presentata  dal  datore  di  lavoro,  su  apposito  modulo
I.S.Agr. 1, all'Istituto per il tramite della sezione dell'Ufficio
del  lavoro  che  provvede  ad  inoltrarla all'Ufficio provinciale
C.A.U. per la relativa istruttoria.
          Alla domanda, che deve  essere  compilata  in  ogni  sua
parte  e  sottoscritta,  il  datore  di  lavoro  deve allegare, in
duplice copia (una delle quali destinata  all'U.Pro.C.A.U.  per  i
controlli  di  competenza),  gli appositi modd. I.S.Agr. 1 bis per
l'indicazione dei dati retributivi  e  occupazionali  dei  singoli
lavoratori sospesi.
          Per  gli  impiegati  e  quadri deve essere utilizzato il
mod. I.S.agr. 1 contraddistinto dalla dicitura "Legge 223/91, art.
14,  comma  2   (impiegati  e  quadri)",  al  quale  devono essere
allegati i modd. I.S.Agr. 1 bis ed una dichiarazione dello  stesso
datore  di  lavoro  o del legale rappresentante dell'azienda dalla
quale risulti:
- che i dipendenti rivestono la qualifica di  impiegati  e  quadri
con  contratto  di  lavoro a tempo indeterminato e che sussiste un
impegno contrattuale a tutti  gli  effetti  a  far  loro  svolgere
almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro;
-  se  i dipendenti sono titolari di pensione e, in caso positivo,
l'importo delle trattenute giornaliere da effettuare;
- le detrazioni di imposta da operare.
          Mentre  relativamente  agli  operai   l'erogazione   dei
trattamenti  di  famiglia per le giornate d'integrazione salariale
non richiede alcun particolare adempimento in  quanto  le  vigenti
procedure   automatizzate  gia'  consentono  in  pratica  la  loro
corresponsione, per gli impiegati e quadri,  i  datori  di  lavoro
dovranno   altresi'   presentare  una  dichiarazione  dalla  quale
risultino sia gli  importi  spettanti  ai  predetti  lavoratori  a
titolo  di  assegno  per  il  nucleo  familiare  per  i periodi di
sospensione sia le seguenti notizie:
a) numero dei componenti il nucleo familiare;
b) reddito familiare;
c) eventuali condizioni dei componenti il nucleo (inabilita,
   richiedente vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a che
   comportino l'elevazione dei limiti di reddito.
          La  domanda  di  integrazione  salariale   deve   essere
presentata  entro  il  termine  di  15  giorni  dall'inizio  della
sospensione dell'attivita' lavorativa.
          Il  termine  decorre   dall'inizio   della   sospensione
dell'attivita'  aziendale  nel  suo  insieme e non dall'inizio dei
periodi  di  sospensione,  eventualmente  diversi,   dei   singoli
lavoratori.
          Nel caso in cui con un'unica domanda sia stata richiesta
l'integrazione  salariale  per   piu'   periodi   di   sospensione
dell'attivita'    lavorativa,   detti   periodi   possono   essere
considerati a se' stanti, ai fini dell'applicazione  dell'art.  15
della legge 457/72, a condizione che gli stessi siano intervallati
da un periodo di ripresa dell'attivita' (11).
          Qualora  la  domanda  sia  presentata  dopo  15   giorni
dall'inizio  della  sospensione,  il  trattamento sostitutivo puo'
essere erogato solo per il periodo di 7 giorni anteriore alla data
di presentazione della domanda stessa.
          In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda,
ove da cio' sia derivata per i  lavoratori  la  perdita  totale  o
parziale  del  diritto  alla  prestazione,  il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere a suo carico  l'integrazione  salariale  ai
lavoratori   stessi;   il   relativo   importo  va,  naturalmente,
assoggettato a contribuzione.
          Ai fini del conteggio del predetto termine di 15 giorni,
vanno tenuti presenti i criteri che seguono.
-  Non va computato "il dies a quo" cioe' il giorno iniziale della
sospensione. Parimenti, nei casi di  tardiva  presentazione  della
domanda,  non  va  computato,  quale  "dies  a  quo", il giorno di
presentazione della domanda stessa, ai fini  della  determinazione
dei   7  giorni  precedenti  per  i  quali  puo'  essere  concessa
l'integrazione salariale.
- Qualora la  scadenza  del  termine  coincida  con  una  giornata
festiva, esso e' prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Peraltro, in caso di domanda tardiva, nel  calcolare  i  7  giorni
precedenti  la  presentazione  della  domanda  stessa, va comunque
considerata la giornata festiva,  trattandosi,  in  tal  caso,  di
determinare  non tanto il giorno di scadenza di un termine, quanto
il  periodo   nell'ambito   del   quale   puo'   essere   concessa
l'integrazione salariale anche in caso di richiesta tardiva.
-  In  caso  di  chiusura  dell'Ufficio  competente  a ricevere le
domande  nell'ultimo  giorno  utile  per  la  loro  presentazione,
qualora  non  si  provveda  a  mezzo  raccomandata,  il termine di
scadenza e' prorogato al primo  giorno  di  apertura  al  pubblico
immediatamente  successivo.  Il predetto Ufficio dovra' attestare,
con apposita certificazione, la data di chiusura alla scadenza del
termine  e  la  data  del  primo giorno di apertura immediatamente
successivo.
          Le  domande  presentate  per  periodi   di   sospensione
iniziati,   ma   non   ancora   conclusi   alla  data  della  loro
presentazione, possono essere accolte anche per periodi successivi
alla  data  stessa,  ove  possa  ritenersi  che il perdurare della
sospensione sia logicamente prevedibile  in  relazione  all'evento
addotto.  Tale  accoglimento e' subordinato alla condizione che le
imprese confermino, alla conclusione del periodo e precedentemente
all'erogazione   della  prestazione,  l'avvenuto  protrarsi  della
sospensione  con  l'indicazione  delle  giornate  di   sospensione
preannunciate  effettivamente  verificatesi.  In occasione di tale
conferma il datore di lavoro e' tenuto ad  indicare  i  lavoratori
risultati  assenti specificando, per ogni lavoratore, i periodi di
assenza ed il numero delle corrispondenti  giornate  da  escludere
dalle integrazioni salariali.
          Ove    le    imprese   non   forniscano   la   conferma,
l'accoglimento  della  domanda  dovra'  intendersi  limitato  alle
giornate di sospensione gia' verificatesi, con esclusione, quindi,
del periodo successivo alla data di presentazione.
          Non possono essere accolte domande avanzate per  periodi
di   sospensione   non   ancora  iniziati  alla  data  della  loro
presentazione.
9) DECISIONE DELLA DOMANDA. PAGAMENTO DELLE INTEGRAZIONI
          La  Sede dell'Istituto, dopo aver ricevuto la domanda di
integrazione  dall'Ufficio  provinciale    C.A.U.  competente   ad
istruirla,  provvede  a verificare la completezza dei dati forniti
dal predetto Ufficio, la completa e  regolare  compilazione  della
domanda,  e  le  eventuali giornate di integrazione gia' liquidate
nell'anno a ciascun lavoratore  per  il  quale  l'integrazione  e'
richiesta,  onde  evitare  il supero del limite delle 90 giornate,
nonche' a compiere gli altri atti istruttori che fossero  utili  o
necessari.  In  particolare, per le domande motivate da avversita'
atmosferiche e' sempre necessaria  l'acquisizione  dei  bollettini
meteorologici.
          Successivamente,  la  stessa  Sede  sottopone la domanda
alla decisione della apposita Commissione, costituita presso  ogni
Sede provinciale dell'Istituto.
          La  Commissione  deve  decidere  entro  il termine di 20
giorni dalla data in cui la domanda viene sottoposta al suo  esame
(tale  data  deve  essere  indicata,  mediante  timbro,  sul  mod.
I.S.Agr. 1), decorso il quale la stessa  domanda  deve  intendersi
accolta (12).
          Per   evitare   che   successivi   accertamenti  possano
procrastinare la decisione conclusiva della  Commissione,  con  la
possibile  conseguenza  di  non poter definire la domanda entro il
suddetto termine, la stessa domanda va sottoposta all'esame  della
Commissione compiutamente istruita.
          Ovviamente,  in  caso  di domanda presentata in ritardo,
l'accoglimento per decorso del termine previsto per  la  decisione
(20  giorni) e' limitato al periodo per il quale la legge consente
che il trattamento sia erogato (ossia per  i  7  giorni  anteriori
alla data di presentazione della domanda).
          Del  pari,  in  caso  di domanda avanzata per periodi di
sospensione  iniziati  ma  non  ancora  conclusi  alla   data   di
presentazione   della  stessa,  l'accoglimento  dovra'  intendersi
limitato alle giornate di sospensione gia' verificatesi.
          La decisione della  Commissione  va  comunicata  sia  al
datore di lavoro che ai lavoratori.
          A  termine  di  legge  il trattamento di integrazione va
pagato direttamente ai singoli  lavoratori  interessati  entro  60
giorni dalla data della deliberazione della competente Commissione
provinciale (art. 17 della legge 8.8.1972, n. 457).
          A seguito di  accordo  sottoscritto  con  le  OO.SS.  di
categoria (13), le integrazioni salariali vanno liquidate entro 90
giorni dalla data in cui le domande sono pervenute alla competente
Sede dell'Istituto.
          Detto  termine  si  applica quando le domande presentano
tutti i requisiti di regolarita' e le Sedi sono in possesso  della
documentazione   essenziale   (ad  es.  bollettini  meteorologici,
decreti dichiarativi dallo stato  di  calamita',  etc.).  In  caso
contrario  il  termine si intende sospeso e ricomincia a decorrere
dalla avvenuta regolarizzazione della documentazione necessaria.
          La liquidazione va effettuata con riserva di  successivo
recupero  qualora  dalla  verifica  di  fine  anno  risulti la non
sussistenza del requisito minimo occupazionale di 181 giornate; in
tale   caso,  infatti,  il  pagamento  delle  integrazioni  e'  da
considerare indebito.
          In questo caso, come  in  ogni  altro  caso  in  cui  le
integrazioni  corrisposte  risultino  indebite,  deve  essere dato
corso all'azione del recupero delle  somme  indebitamente  erogate
oltre che a carico del lavoratore - per restituzione dell'indebito
oggettivo (art. 2033 C.C.) - anche a carico del datore di  lavoro,
ogni   qualvolta   l'indebito   sia   stato  determinato  dal  suo
comportamento doloso o colposo (azione di risarcimento  per  fatto
illecito - art. 2043 C.C.) (8).
          Il   datore   di   lavoro   deve   infatti  considerarsi
responsabile di  eventuali  indebite  erogazioni  di  integrazioni
salariali   determinate  da  erronea  o  omessa  comunicazione  di
circostanze che  aveva  l'obbligo  di  comunicare  (esistenza  del
rapporto  di lavoro a tempo indeterminato con impegno contrattuale
a far svolgere almeno 181  giornate  annue  di  effettivo  lavoro,
indicazione  della  causa  non  imputabile  che  ha determinato la
sospensione dell'attivita' lavorativa e  delle  giornate  comprese
nel  periodo  di  sospensione  per  le quali gli consti che non e'
dovuta l'integrazione salariale).
10) RICORSI
          Avverso i provvedimenti della Commissione provinciale e'
ammesso  ricorso  al  Comitato   amministratore   della   Gestione
prestazioni  temporanee  ai lavoratori dipendenti. Il ricorso puo'
essere presentato anche  quando  siano  decorsi  60  giorni  dalla
presentazione  della  domanda senza che la Commissione provinciale
abbia deliberato (14).
          Esso puo' essere proposto dal datore  di  lavoro  o  dai
lavoratori interessati.
          La    facolta'   di   proporre   ricorso   e'   altresi'
riconosciuta, ai sensi degli artt. 9 e 18 della  legge  20  maggio
1975,  n.  164,  a  ciascuno  dei  partecipanti  alle sedute della
Commissione provinciale che,  nel  corso  della  votazione,  abbia
motivato  il  proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale
(compreso, quindi, il rappresentante dell'Istituto  in  seno  alla
Commissione).
          Il  rappresentante  dell'Istituto  deve  provvedere alla
formulazione del  ricorso  entro  30  giorni  dalla  notifica  del
provvedimento   impugnato   e  alla  sua  trasmissione  alla  Sede
centrale, precisando gli elementi che potrebbero essere oggetto di
considerazione  da  parte  del  Comitato anche in vista dell'esame
dell'opportunita' di disporre  la  sospensione  del  provvedimento
impugnato.
          Dell'avvenuta  presentazione di tale ricorso deve essere
data  immediata  comunicazione   agli   interessati   (azienda   e
lavoratori)  con l'indicazione delle relative motivazioni, al fine
di consentire agli stessi  la  produzione  di  controdeduzioni,  e
della  eventualita'  che  l'esecuzione del provvedimento impugnato
venga sospesa dall'Organo decidente,  ai  sensi  dell'art.  3  del
D.P.R.   24  novembre  1971,  per  gravi  motivi  su  istanza  del
ricorrente o anche d'ufficio (15).
          I ricorsi devono essere trasmessi alla Sede centrale con
la   massima   tempestivita',  corredati  da  una  dettagliata  ed
esauriente indicazione degli elementi  che  hanno  determinato  la
decisione   della  Commissione  Provinciale.  Dovra'  essere,  nel
contempo, fornita ogni notizia utile  a  sostegno  o  confutazione
delle argomentazioni addotte dal ricorrente nell'impugnativa.
          Contro  le  decisioni  del Comitato Amministratore della
gestione prestazioni temporanee ai  lavoratori  dipendenti  e,  in
ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza
che il Comitato adito si sia pronunciato,  spetta  all'interessato
l'azione  avanti l'Autorita' giudiziaria (Tribunale Amministrativo
regionale) (16).
11) INTEGRAZIONI SALARIALI AGRICOLE PREVISTE DA SPECIFICHE NORME
    DI LEGGE
A) Avversita' atmosferiche
          L'art. 21, commi 4, 5 e 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223,  disciplina  la  concessione  del trattamento di integrazione
salariale agli impiegati e operai agricoli con contratto  a  tempo
indeterminato,  sospesi  dal  lavoro in conseguenza di eccezionali
calamita' o avversita' atmosferiche. L'onere di tale  trattamento,
ai  sensi  del  comma  8  dello  stesso art. 21, e' a carico della
Gestione  degli  interventi  assistenziali  e  di  sostegno   alle
gestioni  previdenziali  di  cui  all'art.  37 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
          Il  trattamento  puo'  essere   erogato,   a   decorrere
dall'anno  1991,  per  un  periodo non superiore a 90 giorni, agli
impiegati (compresi i quadri) ed  operai  a  tempo  indeterminato,
dipendenti  da  imprese  site  in  comuni  dichiarati  colpiti  da
eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche, che  siano  stati
sospesi dal lavoro in conseguenza di tali eventi.
          Analoghe  provvidenze  sono state previste in passato da
specifiche norme. Si ricorda, in particolare, per gli  anni  1988,
1989  e 1990 l'art. 12 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, reiterativo
di altri decreti legge decaduti e convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1  giugno 1990, n. 166.
          Il  trattamento  spetta  ai  lavoratori  che, al momento
della sospensione, sono alle dipendenze dell'impresa da piu' di un
anno  e  prescinde  dal possesso del requisito occupazionale delle
181 giornate annue di effettivo lavoro.
          I periodi di corresponsione del trattamento in argomento
non  concorrono  alla  totalizzazione  del  limite  massimo  di 90
giornate di integrazione  salariale  previste  dall'art.  8  della
legge n. 457/72 e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del
requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
          Pertanto, poiche' le giornate concesse  ai  sensi  della
normativa in argomento non si computano ai fini del raggiungimento
del predetto limite delle 90 giornate di trattamento ordinario, ma
anzi  costituiscono  periodi lavorativi utili per il conseguimento
del  requisito  per  la  concessione   del   trattamento   stesso,
quest'ultimo  trattamento,  ove non dovesse competere per mancanza
del requisito occupazionale,  puo'  essere  fatto  salvo  qualora,
sommando  le  giornate  di effettivo lavoro con quelle concesse ai
sensi del richiamato art. 21, venga raggiunto il limite delle  181
giornate annue.
          Eventuali  giornate di trattamento ordinario concesse ai
predetti lavoratori - in  forza  presso  aziende  site  in  comuni
dichiarati   colpiti   da   eccezionali   calamita'  o  avversita'
atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981,  n.
590  -  che  non  dovrebbero  competere per mancanza del requisito
occupazionale, potranno essere convertite a domanda ed  attribuite
ai  sensi della normativa in esame, sussistendone  le condizioni e
sempreche',  in  particolare,   siano   riferite   a   sospensioni
determinate da cause derivanti dalle eccezionali avversita' di cui
trattasi.
          Parimenti,  potranno  essere  convertite  e  attribuite,
sempre   ai  sensi  della  normativa  in  esame,  le  giornate  di
trattamento ordinario concesse ai sensi dell'art. 8 della legge n.
457/72  che  non  dovrebbero  competere  in quanto eccedenti le 90
giornate di trattamento ordinario spettante.
          Dalla  concessione  delle  provvidenze  in  parola  sono
esclusi   (2)  i  dipendenti  a  tempo  indeterminato  di  imprese
cooperative  e  loro  consorzi  che  trasformano,   manipolano   e
commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.
          L'eccezionalita'    delle    calamita'    o   avversita'
dell'Agricoltura  e  delle  Foreste,  ai  sensi  dell'art. 4 della
legge 15  ottobre  1981,  n.  590,  mentre  la  delimitazione  dei
territori  danneggiati  nell'ambito dei comuni e' effettuata dalle
Regioni, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
          Le Sedi avranno cura di  controllare,  anche  attraverso
contatti   con   gli   uffici  dell'ente  regione  competente,  la
pubblicazione dei decreti ministeriali contenenti la dichiarazione
di eccezionale calamita' degli eventi.
          Ai  fini  della  concessione del trattamento, le aziende
interessate devono  presentare  apposita  domanda,  utilizzando  i
consueti   moduli   di   mod.   I.S.Agr.  1,  contraddistinti  con
l'indicazione della normativa  invocata  (art.  21,  comma  4,  L.
223/91)   e   corredati   dei   relativi  modd.  I.S.Agr.  1  bis,
separatamente per gli impiegati  e  per  gli  operai.  Per  quanto
riguarda  gli impiegati dovranno essere forniti i dati indicati al
paragrafo 8) nonche' l'attestazione che gli stessi, all'atto della
sospensione,  erano  alle  dipendenze  dell'impresa  da piu' di un
anno.
          Nei casi in cui il territorio del comune interessato sia
stato  solo  parzialmente  colpito  dalle  eccezionali  avversita'
atmosferiche,  le  domande   dovranno   essere   corredate   della
dichiarazione,  rilasciata  dalla  competente  autorita' comunale,
attestante che  l'azienda  e'  situata  in  territorio  dichiarato
colpito dalle medesime avversita'.
          Per   quanto   riguarda  gli  operai,  gli  U.Pro.C.A.U.
verificheranno che gli  stessi  risultino  essere  iscritti  negli
elenchi   di   rilevamento  ed  essere  stati,  al  momento  della
sospensione, alle dipendenze da piu' di un anno, con contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, dell'impresa; per gli impiegati tale
condizione, come gia' detto, dovra' essere attestata  dall'impresa
stessa.
          Per i lavoratori che hanno prestato attivita' lavorativa
nelle aree  dei  comuni  parzialmente  colpiti,  gli  U.Pro.C.A.U.
verificheranno  che  alla  richiesta di integrazione salariale sia
allegata la suddetta dichiarazione dell'autorita' comunale.
          Le integrazioni salariali in argomento  dovranno  essere
assoggettate  al  limite  massimo  mensile previsto dalla legge 13
agosto 1980, n. 427 e successive modificazioni.
          Il termine previsto dall'art. 15  della  legge  457/1972
(15   giorni  dall'inizio  della  sospensione  del  lavoro)  trova
applicazione  soltanto  per  le  domande  riguardanti  sospensioni
verificatesi  in  epoca  successiva all'emanazione del decreto del
Ministro dell'Agricoltura e Foreste che sancisce  l'eccezionalita'
delle calamita' o avversita' atmosferiche.
          Infatti,  proprio  in  relazione alla circostanza che la
concessione della prestazione e' condizionata  all'emanazione  del
predetto   decreto,   per   le   sospensioni   che  inizino  prima
dell'emanazione dello stesso ,  il  termine  non  puo'  che  farsi
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in parola.
B) AFTA EPIZOOTICA
          Ai sensi dell'art. 9 della legge 2 giugno 1988, n.  218,
agli  operai  agricoli  a tempo indeterminato aventi un'anzianita'
minima di sei mesi presso lo stesso datore di  lavoro,  che  siano
sospesi  temporaneamente  dal  lavoro  per  effetto  delle  misure
sanitarie  adottate  con  decreto  del  Ministro   della   Sanita'
(abbattimento  degli  animali  sospetti  di contaminazione e degli
animali sani ricettivi) o con ordinanza del Sindaco  (abbattimento
del  bestiame  e  distruzione  degli  animali  infetti e di quelli
sospetti di infezione), possono essere  concesse  le  integrazioni
salariali  per  tutte  le  giornate di lavoro non prestate nei sei
mesi  successivi all'adozione  dei  provvedimenti  sanitari  sopra
richiamati, a prescindere dal possesso del requisito occupazionale
delle 181 giornate annue di effettivo lavoro.
          Ai fini della individuazione del semestre  di  fruizione
del trattamento di integrazione salariale non vanno considerate le
giornate eventualmente prestate per le operazioni di  abbattimento
dei   capi   infetti,  per  la  disinfezione  delle  stalle  e  di
manutenzione finalizzate al ripristino dell'allevamento.
          Fra le giornate lavorative non  prestate  nei  sei  mesi
successivi  all'adozione dei provvedimenti sanitari e per le quali
e' prevista  la  concessione  del  trattamento  sostitutivo  della
retribuzione,  ai  sensi  della  legge  in questione, non potranno
essere incluse, oltre le festivita' e i  riposi  compensativi,  le
giornate  di  ferie,  che  non  possono  essere  godute  nel corso
dell'anno.
          Dalla  concessione  della  provvidenza  in  esame,  sono
esclusi  gli  impiegati  e  i  quadri  (1),  gli  operai  agricoli
dipendenti dalle imprese  diretto-coltivatrici,  non  soggette  al
pagamento  del  contributo  per  l'integrazione  dei  salari degli
operai in questione a norma dell'ultimo comma dell'art.  19  della
legge  n. 457/72, nonche' quelli dipendenti da imprese cooperative
e loro consorzi che  trasformano,  manipolano  e  commercializzano
prodotti agricoli e zootecnici.
          All'accertamento   della   condizione   che  le  aziende
richiedenti l'integrazione salariale,  ai  sensi  del  sopracitato
art.  9,  non  siano  esentate dal pagamento del contributo di cui
sopra provvederanno gli Uffici  provinciali  dello  SCAU  i  quali
apporranno sui modd. I.S. Agr. 1 l'annotazione "ditta non esente".
          Per   la  provvidenza  in  questione  non  puo'  trovare
applicazione la disposizione di cui all'ultimo  periodo  dell'art.
16 della legge 457/72 (silenzio-accoglimento).
          Le  aziende  interessate  dovranno  presentare  domanda,
entro  15  giorni  dall'inizio   del   periodo   di   sospensione,
utilizzando  i  consueti  moduli di mod. I.S.Agr. 1, appositamente
contraddistinti con l'indicazione della normativa invocata:  "Art.
9  legge  218/88"  corredati  dei  modd.  I.S.Agr. 1 bis, di copia
autenticata della ordinanza di abbattimento emessa dal  Sindaco  e
della  dichiarazione  del datore di lavoro attestante, per ciascun
lavoratore interessato, la data di  assunzione  ed  il  numero  di
giornate di ferie godute prima della sospensione.
          Durante  il  periodo  in  cui  si puo' beneficiare della
provvidenza stabilita dalla legge n. 218 non puo' essere  concessa
l'integrazione  salariale ordinaria per gli stessi motivi previsti
dalla legge medesima.
          Per le giornate relative a periodi  di  sospensione  non
ancora  conclusi,  si  rende necessario che le aziende interessate
confermino, prima della liquidazione della prestazione  richiesta,
il  protrarsi  della  sospensione in relazione all'evento addotto,
con l'indicazione delle  giornate  di  sospensione  effettivamente
verificatesi.  Nei casi in cui la sospensione sia di lunga durata,
le aziende, ai fini di consentire la sollecita liquidazione  delle
spettanze  dovute,  comunicheranno  i  dati  richiesti con cadenza
mensile.
12) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE
    RAPPORTI CON L'U.PRO.CAU.
          Al   fine   di   consentire   agli    Uffici    Pro.CAU.
l'espletamento  dei  propri  compiti  in  materia  di accertamento
dell'imponibile contributivo nei confronti delle imprese agricole,
le  Sedi  dovranno  trasmettere, entro il mese di maggio dell'anno
successivo a quello in cui sono  state  concesse  le  integrazioni
salariali,  copia  dei  modd. I.S.Agr. 4 relativi agli operai, dai
quali risultano le giornate di integrazione accolte nonche' quelle
respinte (17).
          Con  l'occasione le Sedi interesseranno gli U.Pro.C.A.U.
affinche' provvedano a:
- segnalare i nominativi dei lavoratori indicati nei modd.
  I.S.Agr. 4 predetti, che non abbiano raggiunto il prescritto
  requisito occupazionale di almeno 181 giornate di lavoro annue;
- verificare la permanenza degli stessi lavoratori nella categoria
  di appartenenza e nella qualifica rivestita come indicato nei
  citati modd. I.S.Agr. 4;
- comunicare le eventuali variazioni intervenute ai fini delle
  conseguenti rettifiche delle situazioni in precedenza indicate.
          Dovra'  essere,  comunque,  verificato  se dagli elenchi
suppletivi,  compilati  successivamente  alla  trasmissione   agli
U.Pro.C.A.U.  delle  fotocopie  dei  modd.  I.S.Agr.  4, risultino
ulteriori variazioni influenti sul diritto alle prestazioni.
          Le Sedi avranno altresi' cura di effettuare  i  previsti
controlli  dell'esattezza  della  prestazione  erogata  sulla base
delle certificazioni SCAU (mod. L - OTI) dalle quali e'  possibile
riscontrare  la  retribuzione  presa  a riferimento per il calcolo
dell'importo di integrazione salariale nonche' le giornate per  le
quali  e'  dovuta  la  retribuzione  e  quelle  per  le quali, non
spettando  la  retribuzione,  non   e'   di   conseguenza   dovuta
l'integrazione salariale (18).
          Qualora  dalle  segnalazioni inviate dall'U.Pro.C.A.U. e
dai   citati   controlli   sia   emersa   un'indebita   erogazione
dell'integrazione  salariale,  dovra' procedersi al recupero delle
somme indebitamente corrisposte a tale titolo  e  degli  eventuali
assegni  per  il nucleo familiare non spettanti e alle annotazioni
sui modd. I.S.Agr. 4 delle integrazioni risultate indebite.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                   F.to  D.ssa MANZARA
-------------------------------
(1) Vedi circ. n. 256 del 7.11.1991 (A.U. pag. 3224).
(2) Vedi circ. n. 203 del 5.8.1992 (A.U. pag. 2933).
(3) Vedi msg. n. 0930 del 19.5.1988.
(4) Vedi circ. n. 102 del 13.5.1988 (A.U. pag. 1252)
(5) Vedi msg. n. 50585 del 15.6.1989.
(6) Vedi circ. n. 4453 G.S./172 del 24.7.1982 (A.U. pag. 2391).
(7) Vedi circ. n. 5648 G.S. del 6.9.1977 (A.U. pag. 1491).
(8) Vedi circ. n. 5288 G.S./172 del 3.9.1979 (A.U. pag. 1909).
(9) Vedi circ. n.1234 G.S./166 ed altri del 5.6.1986 (A.U. pag.
    1557).
(10) Vedi circ. n. 945 G.S. ed altri del 14.6.1986 (A.U. pag.
     1097) e successive.
(11) Vedi circ. n. 154 del 13.6.1991 (A.U. pag. 1898).
(12) Vedi circ. n. 11 del 20.1.1988 (A.U. pag. 111) e circ. n. 134
     del 9.6.1990 (A.U. pag. 1591).
(13) Vedi circ. n. 47 del 20.2.1993.
(14) Vedi circ. n. 3252 G.S./160 del 25.7.1980 (A.U. pag. 2163).
(15) Vedi circ. n. 5254 G.S./109 del 18.6.1976 (A.U. pag. 1315).
(16) vedi circ. n. 668 G.S./83 del 21.4.1973 (A.U. pag. 1077).
(17) Vedi circ. n. 668 G.S./83 del 21.4.1973 (A.U. pag. 1077),
     circ. n. 5531 G.S./155 del 10.7.1974 (A.U. pag. 1652) e circ.
     n. 5648 G.S./192 del 6.9.1977 (A.U. pag. 1491).
(18) Vedi circ. n. 19003 R.C.V. ed altri del 28.5.1985 (A.U. pag.
     1542).
                                             ALLEGATO 1
CIRCOLARI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI AGRICOLE
A) Circolari in vigore
1972  - 29  novembre  1972,  n.  5803 G.S. Legge 8 agosto 1972, n.
        457. Cassa  per  l'integrazione  dei  salari  agli  operai
        agricoli.
1973  - 21  aprile  1973, n. 668 G.S. Legge 8 agosto 1972, n. 457.
        Cassa  per  l'integrazione   dei   salari   degli   operai
        dipendenti da imprese agricole.
      - 25  luglio 1973, n. 5614 G.S. Legge 8 agosto 1972, n. 457.
        Cassa  per  l'integrazione   dei   salari   degli   operai
        dipendenti da imprese agricole.
1974  - 9  gennaio 1974, n. 5001 G.S. Legge 8 agosto 1972, n. 457.
        Cassa  per  l'integrazione   dei   salari   degli   operai
        dipendenti da imprese agricole.
      - 10  luglio 1974, n. 5531 G.S. Legge 8 agosto 1972, n. 457.
        Cassa  per  l'integrazione   dei   salari   degli   operai
        dipendenti da imprese agricole.
1975  - 3  luglio 1975, n. 5375 G.S. Cassa integrazione dei salari
        degli operai agricoli.
1976  - 18 giugno 1976, n. 5254 G.S. Cassa per l'integrazione  dei
        salari   degli  operai  dipendenti  da  imprese  agricole.
        Criteri di massima.
1977  - 6 settembre 1977, n. 5648 G.S.  Cassa  per  l'integrazione
        dei  salari  degli  operai dipendenti da imprese agricole.
        Criteri di  massima.
1979  - 3 settembre 1979, n. 5288 G.S.  Cassa  per  l'integrazione
        dei  salari  degli  operai dipendenti da imprese agricole.
        Criteri di massima.
1980  - 31  marzo  1980,  n.  1124  G.S.  Integrazioni   salariali
        agricole. Modulo di domanda comunicazioni aziende.
      - 25  luglio  1980,  n.  3252  G.S.  Integrazioni  salariali
        agricole. Criteri di massima.
1982  - 20  luglio  1982,  n.  4432  G.S.  Integrazione  salariale
        agricola.  Termine  di presentazione delle domande in caso
        di chiusura  delle  competenti  sezioni  dell'Ufficio  del
        Lavoro.
      - 24  luglio  1982,  n.  4453  G.S.  Integrazioni  salariali
        agricole. Retribuzione da prendere a riferimento (art.  14
        legge n. 54/1982).
1984  - 16 luglio 1984, n. 724 R.C.V. - Legge n. 240 del 15 giugno
        1984 recante "norme previdenziali e assistenziali  per  le
        imprese  cooperative  e  loro  dipendenti che trasformano,
        manipolano  e   commercializzano   prodotti   agricoli   e
        zootecnici".
1985  - 13  maggio  1985,  n.  18001 R.C.V. ed altri. Integrazioni
        salariali  agricole.  Ritenute  fiscali  previdenziali   e
        assistenziali ex art. 10, comma 5  della legge 22 dicembre
        1984, n. 887. Variazione al piano dei conti.
      - 28 maggio 1985, n. 19003 R.C.V. ed  altri.  Certificazioni
        di cui all'art. 4 del D.M. 2 giugno 1982 contenenti i dati
        occupazionali  e  retributivi   degli   operai   a   tempo
        indeterminato per gli anni 1982 e 1983.
1986  - 26 febbraio 1986, n. 2348 G.S. ed altri. Art. 6, lett. b),
        della legge 31 marzo  1979,  n.  92:  assicurazione  degli
        operai   assunti  a  tempo  indeterminato  o  determinato,
        dipendenti da consorzi di irrigazione e  di  miglioramento
        fondiario,   nonche'   da   consorzi   di   bonifica,   di
        sistemazione montane e di rimboschimento, per le attivita'
        di   manutenzione  degli  impianti  irrigui,  di  scolo  e
        somministrazione delle acque ad uso irriguo o  per  lavori
        di forestazione.
      - 14  aprile  1986,  n. 945 G.S. ed altri. Legge 28 febbraio
        1986, n. 41, art. 26: integrazioni salariali, assegno  per
        congedo   matrimoniale   e   riposi  donatori  di  sangue;
        esclusioni.  Art.   8:   lavoratori   in   godimento   del
        trattamento  straordinario  di cassa integrazione guadagni
        impiegati   da   Amministrazione   pubbliche.   Istruzioni
        contabili - Variazione al piano dei conti.
        operai agricoli - Interventi per  i  danni  causati  dalle
        eccezionali  avversita'  atmosferiche  del dicembre 1984 e
        gennaio 1985 (L. 13.5.1985, n. 198 art. 7). Variazione  al
        piano dei conti.
1988  - 20  gennaio 1988, n. 11. Termine previsto per la decisione
        delle domande di integrazione salariale agricola (art.  16
        della legge 8 agosto 1972, n. 457).
      - 13  maggio  1988,  n.  102  - Legge 8 agosto 1972, n. 457.
        Integrazioni  salariali  agricole.  Personale  assunto   o
        mantenuto in soprannumero.
      - 20  settembre  1988,  n. 195. Legge 2 giugno 1988, n. 218.
        Misure urgenti per la lotta contro  l'afta  epizootica  ed
        altre   malattie   epizootiche   degli  animali.  Art.  9.
        Trattamento sostitutivo  della  retribuzione  agli  operai
        agricoli  a  tempo  indeterminato. Variazione al piano dei
        conti.
1990  - 9  giugno  1990,  n.  134  -  Integrazioni   salariali   -
        Provvedimenti  reiettivi  delle  Commissioni  provinciali.
        Istruttoria delle  domande  di  proroga.  Istruttoria  dei
        ricorsi.  Notifica  alle  imprese  delle decisioni assunte
        dalle   Commissioni    provinciali    e    dal    Comitato
        Amministratore  della  gestione  Prestazioni temporanee ai
        lavoratori dipendenti.
      - 31 luglio 1990, n. 186 - Legge 8 agosto  1972,  n.  457  -
        Cause  di  sospensione  valide  ai  fini della concessione
        delle integrazioni salariali agricole  -  Ristrutturazione
        aziendale.
1991  - 13  giugno  1991,  n.  154  -  Artt. 15 e 16 della legge 8
        agosto  1972,  n.  457.  Termine  di  presentazione  delle
        domande di integrazione dei salari degli operai dipendenti
        da imprese agricole e di decisione delle stesse  da  parte
        della Commissione provinciale.
      - 30  luglio  1991,  n. 204 - Legge 23 luglio 1991, n. 223 -
        Norme  in  materia  di  cassa  integrazione,  mobilita'  e
        trattamenti di disoccupazione.
      - 7  novembre  1991, n. 256 - Legge 23 luglio 1991, n. 223 -
        Norme in materia di  integrazioni  salariali  ordinarie  -
        Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti.
1992  - 29  maggio  1992,  n. 146 - Legge 23 luglio 1991, n. 223 -
        Integrazioni salariali agricole per eccezionali  calamita'
        o avversita' atmosferiche.
      - 5   agosto   1992,  n.  203  -  Cooperative  agricole  che
        trasformano,  manipolano   e   commercializzano   prodotti
        zootecnici  propri - Integrazione salariale spettante agli
        impiegati  e  quadri  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
        indeterminato.
1993  - 11  gennaio  1993,  n.  6  - Legge 23 luglio 1991, n. 223,
        artt. 14 e  21  -  Copertura  figurativa  dei  periodi  di
        percezione  delle integrazioni salariali agricole da parte
        dei lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati
        e dei quadri.
      - 12  gennaio  1993,  n. 10 - Rideterminazione degli importi
        dell'indennita' di mobilita', del trattamento speciale  di
        disoccupazione   per   l'edilizia   e  delle  integrazioni
        salariali per l'anno 1993 (cfr. anche MSG n. 19043 del  26
        marzo 1993).
     -  20  febbraio  1993,  n. 47 - Anticipazione dei trattamenti
        previdenziali nei  confronti  dei  lavoratori  agricoli  a
        tempo indeterminato.
b) Circolari non piu' attuali
1973  - 26 gennaio 1973, n. 5958 G.S. Cassa per l'integrazione dei
        salari per gli  operai  dipendenti  da  imprese  agricole.
        Termine di presentazione delle domande.
1976  - 23  giugno  1976,  n.  496  G.S. ed altri - D.L. 13 maggio
        1976, n. 227, convertito, con modificazioni,  nella  legge
        29 maggio 1976, n. 336. Provvidenze per le popolazioni dei
        comuni della regione  Friuli-Venezia  Giulia  colpiti  dal
        terremoto del maggio 1976.
1982  - 10  febbraio  1982,  n.  3104  G.S. ed altri. Integrazioni
        salariali  e  indennita'  "una  tantum"   a   favore   dei
        braccianti  agricoli  residenti  nelle  zone  colpite  dal
        terremoto del  novembre  1980.  Variazioni  al  piano  dei
        conti.
      - 30   aprile  1982,  n.  2699  GS/101.  Provvidenze  per  i
        lavoratori agricoli colpiti  dal  terremoto  del  novembre
        1980. Art. 17 D.L. 27.2.1982, n. 57.
1985  - 23  luglio 1985, n. 1951 G.S. ed altri. Art. 7 della legge
        31 marzo 1979, n. 92. Esonero dal rimborso di  prestazioni
        previdenziali   indebitamente   corrisposte   nel  settore
        agricolo per periodi anteriori al 1979.
      - 27 luglio 1985, n. 1950 G.S. ed altri. Cassa  integrazione
        operai  agricoli.  Interventi  per  i  danni causati dalle
        eccezionali avversita' atmosferiche dicembre 1984, gennaio
        1985  (L.  13.5.1985, n. 198, artt. 7 e 10). Variazioni al
        piano dei conti.
      - 27  novembre  1985,  n.  2066   G.S.   ed   altri.   Cassa
        integrazione  operai  agricoli.  Interventi  per  i  danni
        causati  dalle  eccezionali  avversita'  atmosferiche  del
        dicembre  1984  e  gennaio  1985. Aziende esportatrici dei
        comparti floricolo ed orticolo (L. 13 maggio 1985, n. 198,
        art. 10). Variazioni al piano dei conti.
1987  - 21  luglio  1987,  n. 2105 G.S. ed altri. Decreto legge 23
        maggio 1987, n. 205. Misure urgenti per  la  lotta  contro
        l'afta  epizootica  ed  altre  malattie  epizootiche degli
        animali:   art.   6.   Trattamento    sostitutivo    della
        retribuzione  agli  operai agricoli a tempo indeterminato.
        Variazione al piano dei conti.
1988  - 13 febbraio 1988, n. 32. Integrazioni salariali e  assegno
        per congedo matrimoniale. Comunicazioni.
      - 28 marzo 1988, n. 65 - Cassa integrazione operai agricoli.
        Interventi  per  i    danni  causati   dalle   eccezionali
        avversita'  atmosferiche  verificatesi  nei  comuni  della
        Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana,  della
        Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale
        e centrale nei mesi di luglio, agosto  e  settembre  1987.
        D.L.  19  settembre  1987,  n.  384,  art.  4,  comma  14,
        convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1987,
        n. 470). Variazione al piano dei conti.
      - 30 aprile 1988, n. 86. Cassa integrazione operai agricoli.
        Interventi  per  i   danni   causati   dalle   eccezionali
        avversita'   atmosferiche   verificatesi   nella   regione
        Calabria dal 1  al 15 marzo 1987 (D.L. 31 luglio 1987,  n.
        319, art. 5, comma 8 , convertito  con modificazioni dalla
        legge 3 ottobre 1987, n. 400).  Variazione  al  piano  dei
        conti.
1989  - 26  maggio  1989,  n. 106 - Riduzione dell'ammontare delle
        integrazioni  salariali   e   dell'assegno   per   congedo
        matrimoniale  (art.  26  della  legge 28 febbraio 1986, n.
        41).  Liquidazione  in  unica  soluzione  del  trattamento
        straordinario   d'integrazione   salariale   spettante  ai
        dipendenti delle societa' GEPI (D.I. 18 maggio 1988).
      - 21 luglio 1989, n. 159 - Decreto-legge 5 giugno  1989,  n.
        215.  Integrazioni  salariali  a favore degli impiegati ed
        operai agricoli. Variazioni al piano dei conti.
      - 19 settembre 1989, n. 199 - D.L. 4 agosto  1989,  n.  275.
        Integrazioni  salariali a favore degli impiegati ed operai
        agricoli. Variazione al piano dei conti.
      - 20 novembre 1989, n. 245 - Riduzione dell'ammontare  delle
        integrazioni   salariali   e   dell'assegno   per  congedo
        matrimoniale (Art. 26 della legge  28  febbraio  1986,  n.
        41).
1990  - 5  febbraio  1990,  n.  30  - Legge 4 agosto 1989, n. 286.
        Interventi  straordinari  in   materia   di   integrazioni
        salariali agricole. Variazione al piano dei conti.
      - 18  luglio  1990,  n.  169  - D.L. 4 luglio 1990, n. 170 -
        Integrazioni salariali a favore degli impiegati ed  operai
        agricoli  dipendenti  da aziende site in comuni colpiti da
        calamita' atmosferiche negli anni 1988 e 1989.
1991  - 1  marzo 1991, n. 56 - 1) D.L. 28 gennaio 1991,  n.  28  -
        Integrazioni  salariali a favore degli impiegati ed operai
        agricoli dipendenti da aziende site in comuni  colpiti  da
        calamita'  atmosferiche  negli  anni 1988, 1989 e 1990. 2)
        D.L. 6 dicembre 1990, n. 367:  "Misure  urgenti  a  favore
        delle  aziende  agricole  e  zootecniche danneggiate dalla
        eccezionale  siccita'  verificatasi  nell'annata   agraria
        1989-1990",  convertito  con  modificazioni nella legge 30
        gennaio 1991, n. 31.
      - 6 giugno 1991, n. 145  -  Riduzione  dell'ammontare  delle
        integrazioni    salariali,    dell'assegno   per   congedo
        matrimoniale e dei trattamenti speciali di  disoccupazione
        (art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41).
1992  - 3  gennaio  1992,  n.  4  -  Limite  massimo mensile delle
        integrazioni salariali per l'anno 1992.
      - 18  agosto  1992,  n.  210   -   Aliquota   di   riduzione
        dell'ammontare      delle      integrazioni     salariali,
        dell'indennita' di  mobilita',  dell'assegno  per  congedo
        matrimoniale  e del trattamento speciale di disoccupazione
        (art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41).
 N.B.: Si omette l'invio dell'allegato 2 che sara' riprodotto
       nella circolare a stampa).

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