Eureka Previdenza

Circolare 143 del 10 maggio 1994

Oggetto:

Periodi assicurativi anteriori al compimento del 14 anno di età.

     Con  circolare  n.  659  R.C.V.  ed  altri  emanata  il
17.11.1984 ed avente ad oggetto la  tutela  del  lavoro  dei
fanciulli   e   degli  adolescenti  introdotta  dalla  legge
17.10.1967, n. 977, si ritenne allora  di  potere  affermare
che,  anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa,
le disposizioni contenute nell'art. 2126 del  codice  civile
sulla  prestazione  lavorativa "di fatto" resa dal minore in
violazione di  legge  non  trovavano  applicazione  ai  fini
assicurativi  stante  l'art.  3 del R.D.L. 14.4.1939 n. 636,
secondo cui l'obbligo assicurativo puo' sorgere dal  momento
del  compimento  dell'eta'  minima  per  essere  avviati  al
lavoro.
     Il problema e'  stato  recentemente  riesaminato  sulla
base della interpretazione data dalla Corte di Cassazione al
citato art. 2126 c.c.  riconoscendosi  che  il  difetto  del
requisito  dell'eta'  minima  stabilita dalla legge, difetto
che determina un vizio del rapporto ma  non  una  intrinseca
illiceita'  connessa  all'oggetto  o alla causa del rapporto
stesso, non fa venire  meno  i  diritti  del  prestatore  di
lavoro,  i  quali  sono  comunque da salvaguardarsi sotto il
profilo sia retributivo che previdenziale.
     La stessa Corte di Cassazione ha ritenuto  infatti  che
la  disposizione  dell'art.  24  della legge n. 977/1967, la
quale tutela i  diritti  dei  fanciulli  di  qualsiasi  eta'
(anche se adibiti al lavoro in violazione delle disposizioni
che ne fissano l'eta' minima al 14   anno)  ad  ottenere  le
prestazioni  assicurative  previste  dalle  leggi vigenti in
materia, non e' a  carattere  eccezionale  ma  semplicemente
confermativa dei principi rinvenienti nell'art. 2126 c.c..
     In  relazione  a  quanto  sopra e fermo restando quanto
disposto con la richiamata circolare n.  659/1984  relativa-
mente  ai periodi di lavoro successivi all'entrata in vigore
della legge n. 977/1967, nei casi di prestazioni  di  lavoro
rese  dai  minori  in  periodi  precedenti  a  tale legge la
contribuzione versata puo' considerarsi valida a  tutti  gli
effetti assicurativi e previdenziali.
     Inoltre,  poiche'  la  prestazione  di fatto del minore
determina - pur se resa  in  violazione  del  divieto  posto
dalla  legge  -  l'insorgenza  dell'obbligo  assicurativo  a
carico del datore di lavoro, deve anche  ritenersi  applica-
bile  l'art. 13/1338 per quei periodi caduti in prescrizione
e sempre che ne ricorrano tutte le condizioni di diritto.
     Peraltro, nei casi in cui sia dato  riscontrare  che  i
contributi  relativi  ai  periodi in argomento siano stati a
suo tempo versati, non e' piu' necessario fare ricorso  alla
convalida  prevista  dall'art.  8  del D.P.R. n. 818/1957 in
quanto il pagamento di tali contributi e'  da  ritenersi  un
atto  dovuto  e  devono,  pertanto,  considerarsi  non  piu'
operanti le istruzioni fornite al riguardo con circolare  n.
128 del 5.2.1965 - punto 3, lettera d).
     Conformemente  ai criteri di cui alla presente circola-
re, le SAP definiranno le pratiche a vario  titolo  pendenti
e,  a  richiesta  degli  interessati,  riesamineranno quelle
eventualmente trattate in maniera difforme in  epoca  prece-
dente,  ivi  comprese quelle di riscatto o di ricongiunzione
delle posizioni  assicurative  sia  nell'A.G.O.  che  presso
altri  Fondi  di  previdenza  gestiti  dall'Istituto e dagli
altri Enti pubblici.
     Si  richiama,  da  ultimo,   quanto   gia'   comunicato
sull'argomento  in  esame  con circolare n. 109 del 5.4.1994
per l'applicazione della legge n. 977/1967 nei confronti dei
CD/CM.
                              IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                      TRIZZINO

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