Eureka Previdenza

Circolare 9 del 16 gennaio 2001

Oggetto:
Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici.

SOMMARIO:

L’articolo 69, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede l’aumento dell’importo della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1 della legge n. 544 del 1988 e l’estensione del diritto ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

1 - Premessa

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2000 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente per oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", che, all’articolo 69, commi 3 e 4, innova la disciplina della maggiorazione sociale prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544 (allegato 1).

In particolare, l’articolo 69, comma 3, aumenta, a far tempo dal 1° gennaio 2001, l’importo della maggiorazione sociale per i pensionati ultrasessantenni ed ultrasessantacinquenni ed introduce un importo di maggiorazione più elevato per i pensionati ultrasettantacinquenni.

Il comma 4 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la maggiorazione sociale spetta, alle medesime condizioni previste dalla legge n. 544, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Secondo quanto stabilito in via generale dall’articolo 1 della legge n.544 (le cui istruzioni applicative sono state fornite con la circolare n.35 del 15 febbraio 1989) la maggiorazione sociale spetta, a domanda, a condizione che i pensionati:

    abbiano compiuto 60 anni di età;

    non posseggano redditi di qualsiasi natura, personali e cumulati con quelli del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, superiori a determinati limiti (v. successivi punti 4 e 5) .

Con la presente circolare si illustrano le innovazioni introdotte dalla legge finanziaria 2001 e i conseguenti riflessi in materia di maggiorazione sociale.

2 - Importo della maggiorazione sociale

Ai sensi dell’articolo 69, comma 3, lettere a) e b), della legge in esame, a decorrere dal 1º gennaio 2001 la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici è elevata di lire 20.000 mensili per i titolari di pensione con età compresa tra 60 e 65 anni, di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età compresa tra 65 e 75 anni, e di lire 100.000 mensili per i pensionati con età pari o superiore a settantacinque anni.

Dal 1° gennaio 2001 pertanto l’importo mensile della maggiorazione in parola:

    aumenta da lire 30.000 a lire 50.000 per i pensionati ultrasessantenni

    aumenta da lire 80.000 a lire 160.000 per i pensionati ultrasessantacinquenni

    aumenta da lire 80.000 a lire 180.000 per i pensionati ultrasettantacinquenni.

Le variazioni di importo sono attribuite a partire dal mese successivo a quello di compimento dell’età.

Secondo quanto stabilito dalla legge n.544 la maggiorazione sociale spetta per tredici mensilità ed è corrisposta in misura intera o ridotta in relazione alla specifica situazione reddituale dell’interessato e del coniuge (v. successivo punto 4).

3 - Trattamenti pensionistici su cui spetta la maggiorazione sociale

Come detto in premessa, il comma 4 dell’articolo 69 stabilisce che, a far tempo dal 1° gennaio 2001, la maggiorazione sociale, nei nuovi importi previsti, spetta anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria alle medesime condizioni previste dall’articolo 1 della legge n.544 del 1988.

Con riferimento ai Fondi gestiti dall’Istituto si precisa che la maggiorazione sociale può essere attribuita, sussistendone le condizioni, ai titolari di pensione a carico del Fondo Volo, del Fondo Dazio e dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici (i quali conservano la disciplina propria dei Fondi sostitutivi), nonchè ai titolari di pensione a carico del Fondo speciale pensioni dipendenti dalla FF.SS. Spa.

4- Limiti di reddito e misura della maggiorazione sociale

Si ricorda che:

    nel caso di pensionato non coniugato, ovvero effettivamente e legalmente separato, la maggiorazione sociale spetta a condizione che lo stesso possegga redditi propri per un importo inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato;

    nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, per il diritto alla maggiorazione sociale è richiesto, oltre al non superamento del limite di reddito personale del richiedente, anche che il reddito del pensionato, cumulato con quello del coniuge, sia inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato e dell’ammontare annuo dell’assegno sociale (che ha sostituito, dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale).

Si riportano in allegato 2 i limiti di reddito valevoli per l’anno 2001, calcolati in via previsionale.

Relativamente alla misura della maggiorazione sociale, si ricorda che:

    nel caso di pensionato non coniugato la maggiorazione sociale spetta in misura intera (nell’importo previsto in relazione all’età) a condizione che i redditi personali non eccedano l’importo annuo del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti. Qualora i redditi posseduti eccedano tale importo, ma siano inferiori al limite di reddito personale stabilito nell’anno, la misura annua della maggiorazione sociale sarà determinata dalla differenza tra tale limite e il reddito proprio posseduto nell’anno;

    nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, la maggiorazione sociale spetta in misura intera (nell’importo previsto in relazione all’età del pensionato) a condizione che i redditi personali non eccedano l’importo annuo del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti e che i redditi cumulati con quelli del coniuge non eccedano la somma degli importi annui del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti e dell’assegno sociale. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, ma il reddito proprio e quello cumulato siano rispettivamente inferiori al limite di reddito personale e al limite di reddito cumulato stabiliti nell’anno, per determinare la misura annua della maggiorazione sociale occorrerà procedere distintamente al calcolo dei seguenti importi:

    differenza tra il limite di reddito personale e il reddito personale posseduto;

    differenza tra il limite di reddito cumulato e il reddito cumulato posseduto.

La maggiorazione sociale spetterà in misura pari al minore dei due importi così determinati.

L’importo annuo così determinato diviso per tredici dà l’importo mensile della maggiorazione sociale.

5 - Redditi da considerare

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4, della legge n.544, per l’accertamento del diritto e della misura della maggiorazione sociale devono essere presi in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Deve essere altresì valutato il reddito della casa di abitazione, ancorchè tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.

Non devono essere considerati, oltre ai trattamenti di famiglia, i redditi:

    delle pensioni di guerra, (v. circolare n.268 del 25 novembre 1991);

    delle indennità di accompagnamento di ogni tipo (v. messaggio n.38607 del 22 gennaio 1993);

    dell'indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.508 e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge (v. messaggio n.14878 del 27 agosto 1993);

    dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (v. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000);

    delle 200.000 lire di rimborso forfettario per l’anno 2000 di cui all’articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n.354;

    delle 300.000 lire di importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Non devono essere altresì computati nel reddito i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità (v. messaggio n.362 del 18 luglio 2000).

6 – Attribuzione della maggiorazione sociale

6.1 – Attribuzione degli aumenti d’ufficio

Per coloro che sono già titolari della maggiorazione sociale di cui alla legge n.544, gli aumenti stabiliti dalla legge n.388 vengono posti in pagamento d’ufficio con effetto dal 1° gennaio 2001.

6.2 – Attribuzione degli aumenti a domanda

Coloro che non sono titolari della maggiorazione sociale, e che potrebbero beneficiarne a seguito dell’elevazione dei limiti di reddito derivante dai nuovi importi, ovvero a seguito dell’estensione alle forme di previdenza per le quali in precedenza non era prevista la maggiorazione sociale, devono presentare apposita domanda corredata da dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e contenente la comunicazione dei redditi posseduti nell’anno della domanda dal richiedente e dall’eventuale coniuge non legalmente ed effettivamente separato redatta sul modello RED di cui al messaggio n.502 del 22 dicembre 2000.

La maggiorazione decorre, come previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n.544 del 1988, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Peraltro, secondo quanto stabilito dall’articolo 78, comma 10, della legge n.388 (allegato 1), per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all’articolo 1 della legge n.544 del 1988, come modificato dai commi 3 e 4 dell’articolo 69, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione sociale decorre dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo a quello di compimento dell’età prevista, qualora quest’ultima ipotesi si verifichi in data successiva.

Si impegnano le Sedi a definire con la massima celerità le domande in argomento, attesa la particolare rilevanza sociale degli interventi disposti dalla legge finanziaria 2001 per le categorie di pensionati destinatari dei benefici in parola.
      

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO
    

Allegato 1

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

Articolo 69, commi 3 e 4

3. A decorrere dal 1º gennaio 2001:

a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;

b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione  della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Articolo 78, comma 10

10. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544, come modificato dai commi 3 e 4 dell’articolo 69, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del compimento dell’età prevista, qualora quest’ultima ipotesi si verifichi in data successiva.

Allegato 2

LIMITI DI REDDITO VALEVOLI PER L'ANNO 2001

(valori previsionali)

Pensionati ultrasessantenni

Pensionato non coniugato
    

Pensionato coniugato

Limite di reddito personale (1)

Lire 10.255.700
    

Limite di reddito personale (1)

Lire 10.255.700

Limite di reddito cumulato (2)

Lire 18.831.150

(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo di lire 9.605.700 e dell’importo annuo della maggiorazione sociale di lire 650.000.

(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo dell’assegno sociale di lire 8.575.450

Pensionati ultrasessantacinquenni

Pensionato non coniugato
    

Pensionato coniugato

Limite di reddito personale (1)

Lire 11.685.700
    

Limite di reddito personale (1)

Lire 11.685.700

Limite di reddito cumulato (2)

Lire 20.261.150

    Somma dell’importo annuo del trattamento minimo di lire 9.605.700 e dell’importo annuo della maggiorazione sociale di lire 2.080.000

    Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo dell’assegno sociale di lire 8.575.450

Pensionati ultrasettantacinquenni

Pensionato non coniugato
    

Pensionato coniugato

Limite di reddito personale (1)

Lire 11.945.700
    

Limite di reddito personale (1)

Lire 11.945.700

Limite di reddito cumulato (2)

Lire 20.521.150

(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo di lire 9.605.700 e dell’importo annuo della maggiorazione sociale di lire 2.340.000

(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo dell’assegno sociale di lire 8.575.450

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