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Delibera 478 del 31 ottobre 2000
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS
Oggetto:
VALUTAZIONE DEL REQUISITO DEL CARICO RICHIESTO PER I FIGLI MAGGIORENNI INABILI AI FINI DEL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- visto l'articolo 22, 1° comma, della legge 21 luglio 1965, n.903, il quale dispone, tra l'altro, che "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta una pensione "ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte";
- visto, altresì, il 7°comma dello stesso articolo 22 il quale stabilisce che "Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa";
- preso atto che, ai fini della valutazione della non autosufficienza economica dei figli superstiti inabili, necessaria per l'accertamento del requisito del carico, in mancanza di esplicite indicazioni legislative, su conforme parere dell'Avvocatura Centrale, è stato a suo tempo mutuato il criterio del reddito pari al minimo della pensione aumentato del 30%, vigente in materia di assegni familiari;
- tenuto conto che tale criterio è stato adottato in applicazione della delibera n. 206 del 12 settembre 1980 del Consiglio di Amministrazione e ritenuto che, stante il notevole lasso di tempo trascorso, lo stesso non sia più adeguato e debba pertanto essere modificato;
- considerato che l'inabilità richiesta per il diritto a pensione ai superstiti presuppone che il soggetto, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e che, quindi, può essere adottata, ai fini di interesse, il medesimo limite di reddito previsto dall'articolo 14-septies della legge n.33 del 1980 per il diritto a pensione degli invalidi civili totali;
- vista la relazione predisposta dagli Uffici;
su proposta del Direttore Generale
DELIBERA
di modificare i criteri seguiti dall'Istituto per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti per i decessi intervenuti successivamente alla data di emanazione della presente delibera, nel senso di:
utilizzare per l'accertamento del diritto a pensione ai superstiti, il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato;
aumentare il predetto limite dell'importo dell'indennità di accompagnamento, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.
Delibera 324 del 13 giugno 2000
Oggetto: Articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n.638. Titolarità di due pensioni
inferiori al trattamento minimo. Individuazione della pensione da integrare.
il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta del 13 giugno 2000)
visto l’articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n.638 secondo cui "Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l’integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l’integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempre che non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l’integrazione al trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione";
preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 17 febbraio 1984 e dei criteri applicativi adottati dall’Istituto secondo cui:
1) l'integrazione al minimo spetta sulla pensione su cui è erogato il trattamento minimo di importo più elevato anche se a carico della stessa gestione;
2) a parità di importo, l'integrazione spetta sulla pensione a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di concorso di più pensioni di cui una liquidata nell’AGO sulla base di almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi, l’integrazione al minimo spetta sulla pensione AGO liquidata con almeno 781 contributi;
3) nel caso di titolarità di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione l'integrazione spetta sulla pensione diretta. Nel caso di concorso di più pensioni di cui una liquidata nell’AGO sulla base di almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi, l’integrazione al minimo spetta sulla pensione AGO liquidata con almeno 781 contributi;
vista la sentenza n. 18 del 1998 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 3, della legge n.638 del 1983;
avuto riguardo alle sentenze n.7840 e n.10276 del 1998 con cui la Corte di Cassazione, con riferimento ad ipotesi di titolarità di due pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui una costituita sulla base di più di 780 contributi settimanali, ha confermato i criteri in atto nell’Istituto per tale ipotesi;
tenuto conto delle sentenze n.781 n.1606, n.1609, n.6737, n.8503 e n.8562 del 1999, con cui la Corte di Cassazione, nell’esaminare fattispecie relative alla titolarità di due pensioni a carico di gestioni diverse, di cui una a carico del FPLD costituita sulla base di più di 780 contributi settimanali, ha stabilito che deve essere fornita una interpretazione letterale dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 638, osservando che "nella prima parte è disciplinato il caso di concorso di due o più pensioni a carico di gestioni diverse secondo cui l’integrazione al trattamento minimo spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota e, nella seconda parte, il caso del concorso di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione. In tale ultima ipotesi la norma dispone che l’integrazione (sempre che non risultino superati i limiti di reddito) è garantita sulla sola pensione diretta; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l’integrazione al trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione.";
osservato che l’interpretazione letterale della norma delineata dalla giurisprudenza, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni in atto, comporterebbe:
che il criterio di attribuire il trattamento minimo sulla pensione costituita da più di 780 contributi non dovrebbe essere applicato in caso di titolarità di pensione a carico del FPLD e di pensione a carico di altra gestione, mentre dovrebbe sempre trovare applicazione in caso di titolarità di pensioni a carico della stessa gestione anche quando si tratti di gestione dei lavoratori autonomi, senza tener conto del fatto che per le pensioni a carico di tali gestioni non ha mai assunto alcuna rilevanza la circostanza che le stesse siano state liquidate con più di 780 contributi settimanali;
che l’integrazione dovrebbe essere attribuita sulla pensione con il trattamento minimo di importo più elevato solo in caso di pensioni a carico di gestioni diverse;
considerato che l’applicazione generalizzata del criterio giurisprudenziale comporterebbe, per un consistente numero di pensionati, una riduzione del livello pensionistico erogato attualmente, con conseguente insorgere di un nuovo filone di contenzioso;
ritenuto che non sia possibile, stante il notevole lasso di tempo trascorso dalla data di entrata in vigore della legge n.638 del 1983, adottare per le situazioni di plurititolarità in essere criteri che comporterebbero una riduzione di tale livello pensionistico;
considerato che a tutt’oggi non è stata emanata una norma di legge che, nel disciplinare con nuovi criteri la materia, faccia salvi i trattamenti in essere più favorevoli;
ritenuto che sia necessario rinnovare l’intervento sul Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale affinché vengano intraprese iniziative legislative che tengano conto dei criteri di cui al precedente alinea, al fine di evitare un nuovo filone di contenzioso;
tenuto peraltro conto che l’Istituto risulta sistematicamente soccombente nei giudizi instaurati dai pensionati lesi dall’applicazione dei criteri in vigore e che l’Avvocatura Centrale ha espresso l’avviso che detti giudizi non debbano essere ulteriormente coltivati;
vista le relazione predisposta sull’argomento;
su proposta del Direttore Generale;
in attesa dell’emanazione delle disposizioni normative in materia;
d e l i b e r a
per le situazioni di plurititolarità che insorgono da data successiva a quella della presente deliberazione, di dare applicazione ai criteri enunciati dalla Cassazione;
per le situazioni di plurititolarità già in essere, di procedere all’eventuale trasferimento del trattamento minimo sulla base dei criteri giurisprudenziali, con effetto dalla data di insorgenza della situazione di plurititolarità, solo a seguito di richiesta da parte degli interessati;
per le situazioni di plurititolarità in cui una delle pensioni, avendo fruito dei benefici previsti dalla legge n.140 del 1985 o dal DPCM del 16 dicembre 1989, risulti attualmente di importo superiore al trattamento minimo, di non modificare la situazione in essere.
>
Visto
IL SEGRETARIO
Visto
IL PRESIDENTE
Dr. U. Fumarola
Prof. M. Paci