Eureka Previdenza

Messaggio 25665 del 15 aprile 1993

D.C. CONTRIBUTI
Oggetto:
COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA E RISCATTI DA EFFETTUARE NELL'A.G.O. CON LE MODALITÀ DI CUI  ALL'ART. 13 L. 1.338/1962.

ALLO SCOPO DI GARANTIRE UNIFORMITÀ DI COMPORTAMENTO DA PARTE DELLE SEDI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IN ARGOMENTO SI RAVVISA L'OPPORTUNITÀ DI FORNIRE LE SEGUENTI PRECISAZIONI CIRCA LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE E LA PREVISIONE DI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA STESSA, »1

1) IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE ASSEGNATO IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE PER LA DEFINIZIONE Della DOMANDA "- LA CUI PRESENTAZIONE DEBBA FAR CARICO ALl! •INTeRESSATO - (QUALI LE: PROVE DEL RAPPORTO DI LAVORO, IL CFRTTFICATO DI LAUREA CON LA SPECIFICA DEGLI ANNI ACCADEMICI DEL CORSO LEGALE, IL MOD. Oi/M SOST. RELATIVO AI PERIODI PER I OLIALI NON E- ANCORA DECORSO IL TERMINE PER LA PRESENTA? TONF DEL MOD. 01/M DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, IL CERTIFICATO
DI CITTADINANZA ITALIANA OVE RICHIESTO) DETERMINA LA REIEZIONE DELLA DOMANDA DA NOTIFICARE ALL'INTERESSATO MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA A-R-

2) L'OMESSA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI RETRIBUTTVI ATTESTANTI DATI DEI QUALI L'ISTITUTO DOVREBBE ESSERE IN POSSESSO (MODD. Oi/M E Oi/M SOST., CON L'UNICA ECCEZIONE SOPRA PREVISTA), NON PUÒ- DETERMINARE LA REIEZIONE DELLA DOMANDA CHE DOVRÀ' ESSERE RIPRESA IN ESAME, CON LA DECORRENZA ORIGINARIA. QUANDO VERRANNO ACQUISITI I DATI (cONTRIBUTIVI RICHIESTI.
3) SI PRECISA CHE ANCHE LA DOCUMENTAZIONE CONNESSA CON GLI ACCREDITAMENTI FIGURATIVI <ES FOGLIO MATRICOLARE NON HA CARATTERE ESSENZIALE: IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
POTRÀ ESSERE EFFETTUATO SENZA TENER CONTO DEI RELATIVI PERIODI, CON L'AVVERTENZA ALL'INTERESSATO, TN SEDE DI COMUNICAZIONE DELL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA, CHE LE SUCCESSIVE PRESENTAZIONI DI DOCUMENTAZIONE O RICHIESTE DI ACCREDITAMENTI FIGURATIVI DETERMINERANNO UN RICALCOLO DELL'ONERE, CON EVENTUALE CONTRAZIONE DEL PERIODO GIÀ' RICONOSCIUTO.

4) SEMPRE IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE, IN OCCASIONE DELL'ISTRUTTORIA DEI RICORSI PERVENUTI SI E" AVUTO MODO DI RILEVARE CHE LA TARDIVA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI ESSENZIALI TEMPESTIVAMENTE ACQUISITI DAGLI INTERESSATI  ES. CERTIFICATO DI LAUREA RILASCIATO DALL'UNIVERSITÀ IN DATA ANTERIORE ALLO SCADERE DEL TERMINE ASSEGNATO) E- STATA
TALORA DETERMINATA DALLA DIFFICOLTA- DI ACQUISIRNE ALTRI RICHIESTI DALLE SEDI MA NON ESSENZIALI E NON FACENTI CARICO AGLI ASSICURATI MEDESIMI <ES.: MODD. Oi/M E Oi/M SOST. CON
L'ESCLUSIONE SOPRA PRECISATA), UNITAMENTE AI QUALI SONO STATI PRESENTATI ANCHE I PRIMI*
SI RAVVISA PERTANTO L'ESIGENZA CHE NELLE LETTERE CONTENENTI RICHIESTE DI DOCUMENTI SIANO TENUTI DISTINTI, SOTTO PUNTI DIVERSI, QUELLI ESSENZIALI LA CUI PRESENTAZIONE DE6BA FAR CARICO AGLI ASSICURATI. DAGLI ALTRI E CHE LE AVVERTENZE CIRCA LE CONSEGUENZE NEGATIVE DEL MANCATO RI-
SPETTO DEL TERMINE ASSEGNATO VENGANO CHIARAMENTE RIFERITE SOLO AI DOCUMENTI CHE PRESENTINO LE SUDDETTE CARATTERISTICHE DI ESSENZIALITÀ' PER LA PRATICA E ONEROSITÀ' IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE, NEL SENSO GIÀ- CHIARITO A CIÒ' POTRÀ- ESSERE TRANSITORIAMENTE PROVVEDUTO
MEDIANTE OPPORTUNI ADATTAMENTI DELLE LETTERE GIÀ" IN USO, IN ATTESA CHE ALLE RELATIVE MODIFICHE SI PROVVEDA NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE IN ATTO.

5) SEMPRE IN FUNZIONE DI UNA MAGGIORE CORRETTEZZA E CORRENTEZZA DEGLI ADEMPIMENTI, SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLE SEDI SULLA NECESSITA' CHE IL TIMBRO DATARIO D'ARRIVO VENGA APPOSTO SU TUTTI I DOCUMENTI E CHE GLI STESSI, SEFOTOCOPIATI, SIANO DEBITAMENTE AUTENTICATI

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

F-TO MANZARA

Messaggio 20760 del 31 marzo 1993

Oggetto:
ACCREDITAMENTO CONTRIBUZIONE IN FAVORE APPRENDISTI ARTIGIANI


COM'E' NOTO, L'ACCREDITAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE RELATIVA A PERIODI DI OCCUPAZIONE DA PARTE DEGLI APPRENDISTI ARTIGIANI E' STATO SINORA OPERATO SOLO IN PRESENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI ALTERNATIVE:

    PRESENZA DI ENTRAMBI I MODD. 487 (DENUNCE DI ASSUNZIONE) E 488 (DENUNCE DI CESSAZIONE) PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DI ESECUZIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO;
    MANCANZA DI UNO SOLTANTO DEI SUDDETTI MODELLI 487 E 488;
    MANCANZA DI ENTRAMBI I MODI. 487 E 488 MA IN PRESENZA DI DICHIARAZIONE DELL'UFFICIO DEL LAVORO CIRCA L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO INTERCORSO CON DITTA ARTIGIANA

A QUESTO PROPOSITO/ SI DEVE FARE PRESENTE, PERALTRO, CHE A SEGUITO DI NUMEROSI RICORSI PRODOTTI DAGLI INTERESSATI ALL•AUTORITA' GIUDIZIARI A, SONO STATE EMESSE NUMEROSE SENTENZE SECONDO I...E QUALI "QUANDO LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO RISULTA PROVATA SU BASE DOCUMENTALE (COPIA DEL LIBRETTO DI LAVORO, COPIA DELLE DENUNCE PERIODICHE, COPIA DI ESTRATTI DI LIBRO PAGA, ECO*) , IN VIRTÙ' DEL PRINCIPIO DELL'AUTOMATICITÀ' DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
PREVIDENZIALE, DETTI ELEMENTI FONDANO IL DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLA PROPRIA F'OSIZIONE ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE PRESSO L'INPS, NON POTENDOSI PARLARE DI SCOPERTURA CONTRIBUTI VA"„ IN PARTICOLARE, SECONDO TALI SENTENZE, "LA TRASMISSIONE DEI MODD. 487 E 488 RILEVA SOLTANTO AI FINI INTERNI DELL'ISTITUTO E DI EVENTUALI AZIONI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO, MA NON INCIDE SUGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE. ESSA, INFATTI, NON HA EFFICACIA COSTITUTIVA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO CHE SORGE "OPE LEGIS" (QUALE EFFETTO LEGALE DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO STESSO. CONSEGUENTEMENTE. L'APPRENDISTA ARTIGIANO NON DENUNCIATO ALL'ISTITUTO CON LE FORMALITÀ" DI CUI SOPRA, PUÒ" OTTENERE LA REGOLARIZZAZIONE DELLA PROPRIA POSIZIONE ASSICURATIVA, SENZA LIMITE DI TEMPO, SEMPLICEMENTE ASSOLVENDO L'ONERE DELLA PROVA DELL'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO ARTIGIANO. IN ADERENZA ALL'ANZIDETTO GIURISPRUDENZIALE, IN PRESENZA DI ELEMENTI DOCUMENTALI DI DATA CERTA, ATTESTANTI I PERIODI DI SVOLGIMENTO DELL'APPRENDISTATO ANCORCHÉ' NON PROVENIENTI DAGLI UFFICI DEL LAVORO, LE SEDI PROCEDERANNO ALLA DEFINIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DELLE PRATICHE PENDENTI, MEDIANTE L'ACCREDITAMENTO D'UFFICIO DELLA PARTICOLARE CONTRIBUZIONE. NATURALMENTE, NELLA CIRCOSTANZA, DOVRANNO ESSERE POSTE IN ATTO TUTTE LE DOVUTE CAUTELE NELLA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE SITUAZIONI, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
DAGLI INTERESSATI E SULLA SCORTA DEGLI EVENTUALI ATTI IN POSSESSO DELLE SEDI, PER STABILIRE IN MANIERA CERTA IL RAMO DI ATTIVITÀ E LA NATURA ARTIGIANALE DELLE AZIENDE INTERESSATE, L'EFFETTIVA QUALIFICA RIVESTITA DAGLI APPRENDISTI (PER ESCLUDERE, AD ESEMPIO, EVENTUALI PRETESE DA PARTE DEi LAVORATORI INQUADRATI ALL'EPOCA COME GARZONI), LA DURATA DEI PERIODO DI APPRENDISTATO IN RELAZIONE ALLE PREVISIONI DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA, IL SUPERAMENTO DEI I IMITI DI ETÀ, ECC., IL TUTTO IN LINEA CON LE CONSUETE NORME PROBATORIE IN MATERIA DI RISCATTI.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

F.TO MANZARA

Messaggio 936 del 29 dicembre 1993

Oggetto: Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1994

1 - Si comunica che sono disponibili per la ricezione ed il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell'Area prestazioni i programmi che consentono di attivare la liquidazione in competenza dell'esercizio 1994 delle pensioni acquisite con la procedura di calcolo passante e con la procedura LP1, nonché le pensioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'Operazione pensionesubito. I nuovi programmi consentono altresì l'acquisizione ed il calcolo delle pensioni sociali e degli assegni vitalizi trasferiti al Fondo sociale ai sensi della legge 20 marzo 1980, n. 75. Dopo aver caricato i programmi, gli operatori di controllo debbono verificarne la presenza in macchina tramite il comando DSPPGM.

2 - Per l'attivazione della procedura di liquidazione delle pensioni con il calcolo passante in competenza del nuovo esercizio sono stati ampliati gli utenti del modulo base da PNA160 a PNA199. Dopo aver caricato i programmi e la nuova versione del modulo base, tramite il comando RSTACG, gli operatori di controllo debbono verificare la presenza in macchina dei seguenti prodotti, tramite i comandi di seguito descritti:

3-1 dati relativi agli aumenti attribuiti alle pensioni per l'anno 1994 a nonna dell'articolo 11, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica», dell'articolo 11, conuna 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché gli importi dei trattamenti minimi 1994, delle pensioni sociali e degli assegni vitalizi sono riepilogati nella circolare n. 299 del 27 dicembre 1993, trasmessa in pari data con messaggio n. 00623.

4 - Finché non saranno disponibili i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 1994, nonché' il coefficiente di rivalutazione della pensione base per il calcolo delle pensioni dei lavoratori autonomi con decorrenza nello stesso anno, a norma dell'articolo 6, comma 9, della legge n. 638 del 1983, le pensioni dirette ed indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1993 dovranno essere liquidate in via provvisoria. Potranno invece essere liquidate in via definitiva le pensioni di reversibilità' aventi decorrenza nell'anno 1994 provenienti da pensione diretta con decorrenza anteriore a tale anno.
5 - La procedura di liquidazione delle pensioni e' stata aggiornata per consentire, ai fini dell'integrazione degli assegni di invalidità' a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, la segnalazione, nel pannello MNLREDO, sia dei redditi del pensionato sia dei redditi del coniugo. Per tali trattamenti pertanto non devono essere più' segnalati i valori convenzionali previsti in precedenza. Ai fini di verificare l'integrabilità' dell'assegno, la procedura provvede in via automatica a sommare ai redditi segnalati dalla Sede l'importo a calcolo dell'assegno stesso. Non si rende pertanto più necessario che le Sedi procedano alla preventiva liquidazione dell'assegno con la funzione «verify», al fine di rilevarne l'importo a calcolo.
6-1 limiti di reddito per l'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici a norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 sono riepilogati negli allegati 2, 3 e 4 della citata circolare n. 299 del 27 dicembre i limiti di reddito per la concessione della pensione sociale e del relativo aumento ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 544.
7 - Nell'allegato 1 sono riepilogati i massimali di retribuzione pensionabile con l'aliquota massima di rendimento dell'80 per cento,
nonché' le fasce di retribuzione pensionabili con le ulteriori aliquote di rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1994.
8 - Le ritenute IRPEF per l'anno 1994 vengono determinate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convcrtito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con l'attribuzione delle detrazioni di imposta nella misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dea. Ministri 14 dicembre 1993 (vedere allegati 8 e 9 alla circolare n.299 del 27 dicembre 1993).
9 - Nell'allegato 2 sono riepilogati i minimali di retribuzione per l'accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche a
norma dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989. n. 389.
Si ricorda che le disposizioni di cui alle citate norme non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli
operai agricoli, agii apprendisti ed ai periodi di servizio militare o equiparato.
10 - Gli anticipi recuperabili il cui diritto e' acquisito con il cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, devono essere liquidati con la procedura delle pensioni in regima internazionale. I trattamenti in parola infatti non possono essere più' liquidati con la procedura di calcolo passante.
11 - I nuovi programmi consentono anche la liquidazione degli interessi legali dovuti sulle pensioni liquidate in competenza del nuovo esercizio.
12 - A norma dell'articolo 11, comma 38, della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 1993 rimane disciplinata dalla normativa vigente al 31 dicembre 1992. Pertanto, ai fini :ell'integrazione al minino di tali pensioni si prendono in considerazione soltanto i redditi del pensionato, con esclusione di quelli del coniugo.
Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 ai fini dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni viene preso in considerazione anche il reddito del coniugo.In particolare, per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 il trattamento minimo non spetta :
a) ai pensionati che posseggano redditi propri per un importo superiore a due volte 1'ammontare annuo del trattamento minino calcolato in misura pari a tredici volte l'importo «tensile in vigore al !• gennaio;
b) ai pensionati coniugati, e non legalmente ed effettivamente «eparati, che posseggano redditi propri per un importo superiore a quello di cui al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniugo per un inporto superiore a cinque volte l'ammontare annuo del -trattamento minino calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al I* gennaio.
13 - La stampa dei mandati di pagamento delle pensioni di nuova liquidazione potrà' essere disposta, oltre che sui moduli P.l/ott della serie 1994, anche su quelli della serie 1993, • 1992. Considerato che la prima cedola comprende gli arretrati riferiti alla
fine del primo bimestre dell'anno 1994, i mandati di pagamento potranno essere inviati agli uffici pagatori a partir» dal 2 gennaio
pressino. Gli stessi criteri vengono seguiti per la messa a disposizione agli Istituti di credito dei dati delle pensioni il cui paga-
mento viene disposto via cavo.
14 - Richieste di chiarimenti o segnalazioni di eventuali anomalie di ordine tecnico devono essere rivolte agli indirizzi indicati di seguito.

...omissis...

p. IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE PER LA

PER LE PENSIONI TECNOLOGIA INFORMATICA

CORVINO DE VITOFRANCESCHI

Messaggio 22323 del 28 settembre 1993

Oggetto:
Pensioni di inabilità dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva.

Con circolare n. 50 del 23 febbraio 1993, punto 10, e' stato precisato che, in attesa di definire l'incidenza della nuova normativa in materia di età pensionabile, per le pensioni di inabilità da liquidare nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1* gennaio 1993 in poi il calcolo della maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva doveva essere effettuato provvisoriamente tenendo conto dei limiti di età vigenti anteriormente all'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Al riguardo, si fa presente che, approfondita la particolare problematica, si e' ritenuta determinante ai fini della relativa soluzione la considerazione che, a norma dell'articolo 1, comma 8, del citato decreto n.503, l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. Atteso che, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n.222 , e' considerato inabile il lavoratore il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ne consegue che nei confronti dei lavoratori dichiarati inabili devono ritenersi confermati i previgenti limiti di età di 60 anni, per gli uomini, e 55, per le donne. A scioglimento riserva di cui alla richiamata circolare n. 50, resta peraltro confermato che per le pensioni di inabilità da liquidare nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti la maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto dei predetti limiti di età. Si ricorda che per le pensioni in argomento la quota di pensione corrispondente alla maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva deve essere determinata con i criteri previsti per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992, illustrati al punto 7.2 della citata circolare n. 50. La segnalazione dei dati per la liquidazione delle pensioni di che trattasi deve essere effettuata con le modalità illustrate con circolare n. 153 del 9 luglio 1993.

IL DIRETTORE CENTRALE

FAMILIARI

Messaggio 12389 del 11 marzo 1993

Oggetto:

Articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n.222. Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia.

Pervengono da parte delle Sedi richieste di chiarimenti in merito all’esatta portata dell’articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n.222, secondo cui “al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia”.

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.

La formulazione generica della norma in esame, la quale si limita a disporre la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia al perfezionamento dei relativi requisiti, non può essere intesa nel senso che la trasformazione dell’assegno debba ritenersi operante esclusivamente nell’ambito della stessa gestione assicurativa.

Il predetto principio infatti deve ritenersi operante, oltre che nei casi in cui i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia risultino perfezionati nella stessa gestione a carico della quale è stato liquidato l’assegno di invalidità, anche nei casi in cui risultino perfezionati in una gestione diversa.

Tale criterio è del resto rispondente alle finalità della norma di cui trattasi preordinata ad evitare la permanenza nell’ambito dei trattamenti di invalidità di prestazioni per le quali si siano realizzate le condizioni per il pensionamento di vecchiaia. Considerato peraltro che non è ipotizzabile la rilevazione in via automatica dei casi in cui si possa procedere alla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia in una gestione assicurativa diversa, il criterio in questione troverà di norma applicazione su richiesta degli interessati.

La decorrenza della pensione di vecchiaia dovrà in ogni caso essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei relativi requisiti. Al riguardo, si ricorda che, come precisato al punto 9 della circolare n.50 del 23 febbraio 1993, diramata con messaggio n.5495 del 24 febbraio 1993, per gli assegni di invalidità da trasformare in pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 occorre accertare, oltre alla sussistenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, di riordino del sistema previdenziale, anche la condizione di cessazione del rapporto di lavoro dipendente prevista dallo stesso decreto per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Si ritiene opportuno precisare che i periodi di godimento dell’assegno di invalidità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi non sono utili ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, non operando in tale assicurazione, come è noto, il principio del cumulo dei contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

Sulla base dei criteri di cui al presente messaggio debbono intendersi integrate le istruzioni fornite al punto 2.1, lettera a), della raccolta “Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche” pubblicata nel Supplemento agli Atti Ufficiali del mese di marzo 1991,

IL DIRETTORE CENTRALE

FAMILIARI

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