Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Fondo di tesoreria Norme Messaggi ME 2009 Messaggio 5529 del 9 marzo 2009
- Dettagli
- Visite: 25993
Messaggio 5529 del 9 marzo 2009
Oggetto:
quesiti in materia di riscatto laurea ex lege 247/2007
Da più Sedi pervengono richieste in ordine alla nozione di soggetto “inoccupato” che, in base all’art.1, comma 77, della legge 247/2007 che ha introdotto il comma 5bis all’art. 2 del decreto Legislativo n. 184/1997, è ammesso a riscattare il corso di studi universitario.
In particolare si chiede se tale condizione ricorra in presenza di lavoratori che sono o sono stati iscritti alla Gestione Separata di cui all’art 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, risultino essere lavoratori LSU oppure abbiano prestato attività di lavoro all’estero sia in paesi CEE che Extra comunitari. E’ stato altresì posto il problema circa la decorrenza degli effetti dell’iscrizione alle Casse di previdenza per liberi professionisti e se le stesse rientrino o meno nelle gestioni previdenziali presso cui trasferire il montante maturato nel FPLD a seguito del riscatto del corso di laurea ai sensi del comma 5bis citato.
Preliminarmente va precisato che, ai sensi dell’introdotto comma 5bis, la facoltà di riscatto di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997, può essere esercitata dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.
La disposizione in esame pone pertanto due condizioni concorrenti tra loro:
la mancata iscrizione ad alcuna forma obbligatoria di previdenza;
il non aver iniziato l’attività lavorativa.
La sussistenza di dette condizioni deve essere accertata alla data (gg/mm/aa) di presentazione della domanda di riscatto.
Con riferimento ai diversi casi in esame, si forniscono le precisazioni che seguono.
1) Iscritti alla Gestione Separata
Con la circolare n. 29 del 2008 è stato precisato che la facoltà di riscatto di cui all’art.2, comma 5bis, del decreto legislativo 184/1997 può essere esercitata dai soggetti inoccupati intendendo per tali, come prima indicato, coloro che non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa.
Ne consegue che lo svolgimento di un’attività, comunque resa, fa perdere lo status di inoccupato. La circostanza si deve ritenere verificata anche nel caso in cui lo svolgimento di detta attività comporti iscrizione alla Gestione Separata con un imponibile denunciato che non permetta la copertura contributiva di alcun mese.
In presenza quindi di una iscrizione alla Gestione per attività svolta e anche nel caso in cui questa non dia luogo ad alcuna copertura contributiva troveranno applicazione le disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia del riscatto laurea nella Gestione Separata e per le quali si rimanda alla circolare n. 82/2004.
Resta inteso che l’iscrizione alla Gestione Separata non collegata allo svolgimento di effettiva attività di lavoro risulterà priva di valore e consentirà l’esercizio della facoltà di riscatto di cui all’art.2, comma 5 bis, del decreto legislativo n.184/1997.
2) Lavoratori L.S.U.
Le varie disposizioni che sono intervenute in materia hanno sancito il principio per cui il rapporto giuridico che si instaura tra Ente utilizzatore e lavoratori utilizzati in attività socialmente utili non è un “rapporto di lavoro”. Il sussidio previsto per tali soggetti ha natura assistenziale, rientrando nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali. L’utilizzazione quindi in lavori socialmente utili non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità (art.8, comma 1, d.Lgs. n.468/1997).
Ne consegue che i soggetti in cerca di prima occupazione utilizzati in attività socialmente utili mantengono lo status di “inoccupato”.
A conferma si osserva che tali soggetti non possono essere neppure considerati “iscritti” . E infatti, in ordine alla seconda condizione prima enunciata per l’esercizio della facoltà di riscatto in esame e relativa al non essere “iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza”, si evidenziano i casi (per la individuazione dei quali si rimanda alle disposizioni amministrative in materia) in cui i periodi di impegno nelle attività socialmente utili sono riconosciuti ai fini dell’acquisizione dei requisiti per il diritto a pensione, con relativo accredito di contribuzione figurativa.
Poiché lo status di iscritto all’assicurazione generale obbligatoria si acquista in presenza di almeno un contributo obbligatorio versato ai fini IVS in detta assicurazione, la presenza di sola contribuzione figurativa per LSU utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico e non anche per la misura dello stesso, non determina l’acquisizione dello status di iscritto.
In conclusione si ritiene che i soggetti in cerca di prima occupazione utilizzati in attività socialmente utili per i quali si sia proceduto a costituire una posizione assicurativa con accredito di sola contribuzione figurativa LSU utile ai fini del diritto e non anche per la misura del trattamento pensionistico possano usufruire della facoltà di riscatto prevista dall’art.2, comma 5bis, del decreto legislativo 184/1997.
Al contrario, l’interessato che abbia riscattato i periodi di LSU ai fini della misura della pensione, in base a quanto disposto dall’art.8, comma 19, del D.Lgs. n.468/1997, è da considerarsi “soggetto iscritto al FPLD” e la facoltà di riscatto del corso legale di laurea resta regolata dalle disposizioni di carattere generale di cui alla Circolare n.162/1997.
Può accadere che i medesimi soggetti, una volta chiesto il riscatto laurea in qualità di inoccupati, procedano poi al riscatto, ai fini della misura del trattamento pensionistico, dei periodi di LSU che si collochino in epoca precedente alla richiesta di riscatto laurea.
Nel caso ipotizzato, si precisa che la pratica di riscatto laurea ex art.2, comma 5bis, del decreto legislativo n. 184/1997 deve essere definita con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda in considerazione del carattere negoziale di tale operazione.
3) Lavoratori che svolgono attività lavorativa all'ESTERO, nei Paesi-CEE o Extra-Europei
L’art.1 del decreto legislativo n.297/2002 nel definire gli inoccupati di lunga durata, fa riferimento a “ coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani”.
Si è prima indicato come la condizione qualificante dello status di inoccupato vada individuata nell’assenza di una precedente attività lavorativa, comunque resa. Ne consegue che detta circostanza va verificata anche in relazione all’attività svolta all’estero, considerato peraltro come lo svolgimento di tali attività assuma sempre maggiore rilevanza e sia oggetto di valutazione nell’ordinamento italiano. Non a caso, infatti, l’attività lavorativa svolta all’estero influisce sullo stato di disoccupazione e sul diritto a percepire il relativo trattamento.
Si ritiene quindi che lo svolgimento di un’attività lavorativa all’estero sia incompatibile con lo "status" di inoccupato e conseguentemente impedisca l'accesso al riscatto ai sensi dell’art.2, comma 5bis, citato.
Pertanto, ai fini dell’esercizio della facoltà di riscatto in parola, il richiedente non dovrà avere mai prestato alcuna attività lavorativa, non solo in Italia ma anche all’estero, e non dovrà quindi essere titolare di contribuzione in nessun ordinamento pensionistico obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati, compresi gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.
4) Trasferimento del montante maturato presso il FPLD nelle Casse di previdenza per i liberi professionisti. Decorrenza degli effetti dell’iscrizione alle Casse Professionali
a) Nel caso di riscatto laurea esercitato da soggetti inoccupati, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del FPLD e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.
Le nuove norme introdotte dall’art.1, comma 77, legge n.247/2007 si inseriscono nel quadro della disciplina generale del riscatto laurea così come delineata dall’art. 2 del decreto legislativo n.184/1997. Detta disposizione, al comma 2, riconosce la riscattabilità dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi universitari di studio in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quindi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nei fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria IVS e nella Gestione Separata.
Pertanto si deve ritenere che nell’espressione “… gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto” contenuta nel nuovo comma 5-bis dell’articolo in esame, vadano ricomprese tutte le forme obbligatorie di previdenza, nelle quali certamente rientrano i regimi previdenziali indicati al comma 1 del medesimo articolo.
Quindi, nel caso di inoccupato, il montante contributivo maturato potrà essere trasferito non soltanto presso le diverse gestioni previdenziali INPS ma anche presso fondi sostitutivi od esclusivi dell’assicurazione generale IVS.
Discorso a parte meritano invece le Casse di previdenza per i liberi professionisti - enti previdenziali privatizzati a seguito dei Decreti legislativi n.504/1994 e n.103/1996 - che non rientrano nelle forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria. La genericità della formulazione normativa del comma 5 bis (“… gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto”) non sembrerebbe però escludere la possibilità di un trasferimento dall'Inps. Un ostacolo all'operazione può essere costituito, invece , dall’autonomia normativa, gestionale ed organizzativa acquisita da detti enti, e quindi dal fatto che, nel caso di giovani laureati inoccupati che accedano alla nuova facoltà di riscatto e successivamente si iscrivano nelle Casse professionali, il trasferimento del montante contributivo maturato possa essere eventualmente condizionato alle determinazioni proprie di ogni singola Cassa, adottate in base ai singoli statuti o regolamenti.
b) Qualora le disposizioni, legislative regolamentari o statutarie, proprie di ogni singola cassa stabiliscano che gli effetti dell’iscrizione alle stesse decorrano da una data precedente a quella di presentazione della relativa domanda, si prospetta il caso di giovani laureati “inoccupati” e “non iscritti” al momento della richiesta di riscatto laurea ex art.2, comma 5bis, del decreto legislativo 184/1997. che, successivamente alla presentazione della domanda di riscatto laurea, presentino domanda di iscrizione ad una cassa professionale e che in virtù dell’efficacia retroattiva di detta iscrizione perdano lo status di “non iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza” al tempo della richiesta di riscatto presentata all’INPS.
In tali fattispecie si ribadisce il principio già enunciato secondo cui la pratica di riscatto laurea ex art.2, comma 5bis, del decreto legislativo n. 184/1997 deve essere definita con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda in considerazione del carattere negoziale di tale operazione.
5) Ulteriori precisazioni
A chiarimento del principio in base al quale la pratica di riscatto laurea art.2, comma 5bis, del decreto legislativo 184/1997 deve essere definita con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda in considerazione del carattere negoziale di tale operazione, si prospetta il caso di soggetto “inoccupato” e non “iscritto” al tempo della richiesta di riscatto che, successivamente alla definizione della pratica, acquisisca contribuzione temporalmente precedente in virtù di una costituzione di rendita vitalizia ex art.13 legge n.1338/1962 per contributi omessi e prescritti.
Con Circolare n.29/2008 si è precisato che ai fini dell’esercizio della facoltà di riscatto in argomento e della determinazione del relativo onere il richiedente deve dichiarare, ai sensi del DPR n. 445/2000, di non avere mai prestato alcuna attività lavorativa e di non essere titolare di contribuzione in nessun Ordinamento pensionistico obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati.
Proprio la natura negoziale dell’operazione di riscatto laurea evidenzia, nella fattispecie su descritta, un vizio del consenso poiché, se l’Istituto fosse stato a conoscenza della reale situazione di fatto (svolgimento in epoca precedente di un’attività lavorativa con obbligo di contribuzione, e conseguente perdita dello status di inoccupato), non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse.
Verificata quindi tale situazione, troveranno applicazione le disposizioni di carattere generale, valide per gli “iscritti”. Pertanto, qualora la pratica di riscatto laurea fosse già stata definita con le modalità previste per i soggetti non iscritti, si dovrà rideterminare l’onere di riscatto sulla base degli elementi di calcolo rilevati alla data della domanda secondo i criteri generali; contestualmente si dovrà quantificare la durata del periodo da accreditare a titolo di riscatto, sulla base dei versamenti già effettuati e notificare all’interessato un nuovo provvedimento con l’indicazione dell’onere residuo da versare a totale copertura del periodo del corso di laurea richiesto.
IL DIRETTORE CENTRALE
Craca