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Legge 324 del 27 maggio 1959
Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in
quiescenza.
Vigente al: 6-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o
retribuzione e' previsto dalla tabella unica allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive
modificazioni, e' attribuita una indennita' integrativa speciale
mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in
lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti la variazione percentuale
dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi
anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a
quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella
percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni
dell'unita' fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso
le frazioni superiori.
Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi
considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del
costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i
settori dell'industria e del commercio. (4)
L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente primo comma:
a) e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello
stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo
straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra
posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed e'
sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
b) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile, ne'
computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza
e dell'indennita' di licenziamento; (9) ((10))
c) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e
non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta
complementare;((10))
d) non e' dovuta al personale civile e militare in servizio
all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4
gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe. (1)
L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con
opzione per la misura piu' favorevole nei casi di consentito cumulo
di impieghi.
Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo
dell'indennita' integrativa speciale, di cui al presente articolo, e'
stabilito in lire 2400 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennita'
integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per
il tesoro.(6) (8)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 marzo 1960, n. 185 ha disposto (con l'art. 1) che la
modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 16 luglio 1960, n. 706 ha disposto (con l'art. 2) che la
modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 10 agosto 1964, n. 656 ha disposto (con l'art. 6) che la
modifica al presente articolo decorre dal 1 gennaio 1965.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 31 luglio 1975, n. 364 ha disposto (con l'art. 1) che "A
parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2
della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le
variazioni nella misura della indennita' integrativa speciale mensile
spettante al personale statale in attivita' di servizio ed in
quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per
il tesoro, con effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno,
sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo
della vita accertati dall'Istituto, centrale di statistica; con
riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a
100, e valutati ai fini dell'indennita' di contingenza del settore
dell'industria e commercio per i due trimestri compresi,
rispettivamente, nei precedenti periodi 1 maggio-31 ottobre e 1
novembre-30 aprile".
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AGGIORNAMENTO (8)
La D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla
L. 25 marzo 1983, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A
parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2
della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le
variazioni della misura dell'indennita' integrativa speciale
spettante al personale statale in attivita' di servizio sono
apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1
agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di
variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto
centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre
1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri
novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e
valutato ai fini dell'indennita' di contingenza del settore
dell'industria".
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 6-9 marzo 1990, n. 115 (in
G.U. 1a s.s. 14/03/1990, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27
maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in
attivita' ed in quiescenza) nella parte in cui non prevede la
pignorabilita', sequestrabilita' e cedibilita' dell'indennita'
integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino
alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti
del personale.
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243 (in
G.U. 1a s.s. 26/05/1993, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dei combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma,
lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti
economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza) con gli
articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del
testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato); con gli articoli 13 e 26
della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli
enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e
con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma
dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210
(Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui
non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati,
meccanismi legislativi di computo dell'indennita' integrativa
speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione."
Art. 2.
Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei
o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', sia normali
che privilegiati, gia' liquidati o da liquidarsi a carico dello
Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o
dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo
di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda, dei
patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, e' concessa
una indennita' integrativa speciale determinata per ogni anno
applicando, su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari
di pensioni ed assegni, la variazione percentuale dell'indice del
costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio
dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno
1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la
variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi
e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
L'indennita' di cui al presente articolo compete anche ai titolari
di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile
1949, n. 221, e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.
Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi
considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del
costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i
settori dell'industria e del commercio.
L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo:
a) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
b) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e
non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta
complementare;
c) non compete per le pensioni pagabili all'estero. (1)
Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o
delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di
altri enti, l'indennita' integrativa speciale e' corrisposta per la
parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente
liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.
L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con
opzione per la misura piu' favorevole, ai titolari di piu' pensioni
od assegni ordinari.
La corresponsione dell'indennita' integrativa speciale e' sospesa
nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che
prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le
amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorche'
svolgano attivita' lucrativa. (5)
La concessione dell'indennita' integrativa speciale di cui al
presente articolo e' disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali
del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od
assegno.
Per l'esercizio 10 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo
dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e'
stabilito in lire 1920 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennita'
integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per
il tesoro.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di
quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo.(6) (7)
((8))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 marzo 1960, n. 185 ha disposto (con l'art. 1) che la
modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 16 luglio 1960, n. 706 ha disposto (con l'art. 2) che la
modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081, ha disposto (con l'art. 17,
comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1
settembre 1971.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 31 luglio 1975, n. 364 ha disposto (con l'art. 1) che "A
parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2
della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le
variazioni nella misura della indennita' integrativa speciale mensile
spettante al personale statale in attivita' di servizio ed in
quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per
il tesoro, con effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno,
sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo
della vita accertati dall'Istituto, centrale di statistica; con
riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a
100, e valutati ai fini dell'indennita' di contingenza del settore
dell'industria e commercio per i due trimestri compresi,
rispettivamente, nei precedenti periodi 1 maggio-31 ottobre e 1
novembre-30 aprile".
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 22 dicembre 1980, n. 885 ha disposto (con l'art. 2,comma 2)
che "La misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni, ai titolari di pensione diretta di cui al
precedente comma, e' ridotta, a cura della competente direzione
provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.122.
Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e'
sospesa o non spetta, e portato in detrazione della pensione dovuta
all'interessato."
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AGGIORNAMENTO (8)
La D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla
L. 25 marzo 1983, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A
parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2
della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le
variazioni della misura dell'indennita' integrativa speciale
spettante al personale statale in attivita' di servizio sono
apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1
agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di
variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto
centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre
1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri
novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e
valutato ai fini dell'indennita' di contingenza del settore
dell'industria".
Art. 3.
Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il
disposto dell'art. 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive
modificazioni, e' sostituito, a decorrere dal 1 febbraio 1959 e sino
al 30 giugno 1959, dal seguente:
"L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al
personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n.
1331, e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
lire 4620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3060
per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun
genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
lire 4770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3150
per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun
genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu'
di 699.999;
lire 6530 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3220
per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun
genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu'
di 799.999;
lire 8440 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3370
per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun
genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
"Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale, avente
diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono
maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli
minorenni a carico e di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli
altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente
maggiorate di lire 1000 mensili lorde per ciascuno dei figli
minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di eta'. Si
osservano, a tal fine, le norme di cui all'art. 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
"L'importo di lire 25.000 stabilito dall'art. 2, secondo e terzo
comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27
novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, e' elevato a lire
30.000.
"Gli importi di lire 9000 e lire 8000 stabiliti dall'art. 2 del
decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive
modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire
10.000".
Art. 4.
Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il
disposto dell'art. 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive
modificazioni, e' sostituito, a decorrere dal 1 luglio 1959, dal
seguente:
"L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al
personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n.
1331, e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
lire 5120 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3560
per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun
genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
lire 5270 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3650
per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun
genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu'
di 699.999;
lire 7030 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3720
per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun
genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu'
di 799.999;
lire 8940 per la prima persona, di famiglia acquisita e lire 3870
per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun
genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
"Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente
diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono
maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli
minorenni a carico e di lire 1000 mensili lorde per ciascuno degli
altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente
maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni
a carico che abbia superato il quattordicesimo anno di eta'. Si
osservano, a tal fine, le norme di cui all'art. 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
"L'importo di lire 25.000 stabilito dall'art. 2, secondo e terzo
comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27
novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, e' elevato a lire
30.000.
"Gli importi di lire 9000 e lire 8000 stabiliti dall'art. 2 del
decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive
modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire
10.000".
Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti
dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono
concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del
pagamento degli stipendi, delle paglie e delle retribuzioni. Gli
Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato,
provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in
carico.(3) ((3A))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 dicembre 1960, n. 1564 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "A decorrere dal 1 ottobre 1960 per il personale statale il cui
trattamento per stipendio, paga o retribuzione, esclusi gli aumenti
periodici, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19, o successive modificazioni ed estensioni, non
superi le lire 50.000 mensili lorde, la misura mensile lorda delle
quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 della legge 27 maggio
1959, n. 324 e all'art. 3 della legge 3 marzo 1969, n. 185, e'
aumentata di lire 1000."
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AGGIORNAMENTO (3A)
La L. 22 dicembre 1960, n. 1564, come modificata dalla L. 6
febbraio 1963, n. 44, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "La misura mensile lorda delle quote di aggiunta di
famiglia di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed
all'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, e' aumentata di lire
1.000." La suddetta modifica ha effetto dal 1 luglio 1962.
Art. 5.
Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o
rinnovabili, indicati nel precedente art. 2, sono concesse le quote
di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli minorenni e per i
genitori a carico, in ragione di lire 1000 mensili lorde per il
periodo 1 febbraio-30 giugno 1959 e di lire 1500 mensili lorde dal 1
luglio 1959 per ciascuno dei predetti familiari a carico, qualunque
sia la popolazione del Comune di residenza. (1)
Per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al
precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti per la concessione delle analoghe quote al personale in
attivita' di servizio.
La quota di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo non
compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio ai,
fini dell'applicazione dell'art. 2, ultimo comma, del decreto
legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive
modificazioni.
Nei casi di pensioni o assegni in parte a carico dello Stato o
delle Amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 2 ed in parte a
carico di altri enti, le quote di aggiunta di famiglia sono
corrisposte per la parte proporzionale alla quota di pensione od
assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle
Amministrazioni anzidette.
Ai titolari di piu' pensioni od assegni ordinari le quote di
aggiunta di famiglia spettano una sola volta.
La corresponsione delle suddette quote di aggiunta di famiglia e'
sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari
che prestino opera retribuita in dipendenza della quale percepiscono
le quote di aggiunta di famiglia o gli assegni familiari.
Ai titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima
categoria e' concesso il piu' favorevole tra il trattamento previsto
dal presente articolo e quello stabilito dall'art. 3 della legge 3
aprile 1958, n. 474.
La concessione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al
presente articolo e' demandata agli Uffici provinciali del tesoro che
hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno. Per
ottenere tale concessione gli interessati dovranno presentare
apposita domanda ai predetti Uffici corredata dai documenti di rito.
I titolari di pensione od assegno ordinario hanno l'obbligo di
denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il
verificarsi delle condizioni che comportano la decadenza dal diritto
alle quote di aggiunta di famiglia. Per le dichiarazioni non conformi
al vero, si applica la sanzione prevista per il dipendente statale
dal terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331.
Le quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo sono
esenti da ogni ritenuta erariale e non concorrono a formare il
reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.(3)((3A))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 marzo 1960, n. 185 ha disposto (con l'art. 4) che la
modifica al presente articolo ha effetto dal 1 febbraio 1959.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 dicembre 1960, n. 1564 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "A decorrere dal 1 ottobre 1960 l'importo della quota di aggiunta
di famiglia prevista dall'art. 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324,
e' aumentato di lire 1000 mensili lorde per i titolari di pensioni od
assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta il cui
importo mensile lordo non superi le lire 50.000."
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AGGIORNAMENTO (3A)
La L. 22 dicembre 1960, n. 1564, come modificata dalla L. 6
febbraio 1963, n. 44, ha disposto (con l'art. 2) che: "L'importo
della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 5 della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e' aumentato di lire 1.000 mensili
lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2
e 9 della legge predetta." La suddetta modifica ha effetto dal 1
luglio 1962.
Art. 6.
I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 4
ed il trattamento previsto dall'art. 15 della presente legge non
danno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi
quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio
1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre
1954, n. 869, e dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534,
convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870.
Art. 7.
Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, la
documentazione e la relativa domanda per ottenere l'attribuzione
delle quote di aggiunta di famiglia, nonche' l'istanza relativa alla
richiesta del congedo ordinario, sono esenti dall'imposta di bollo
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953,
n. 492.
La norma di cui al precedente comma si applica anche per le istanze
e i documenti necessari per l'attribuzione delle quote di aggiunta di
famiglia ai titolari di pensioni di cui al precedente art. 5.
Nelle posizioni di stato che comportino la riduzione dello
stipendio, della paga o della retribuzione, la riduzione stessa va
operata sugli importi degli emolumenti medesimi al netto delle
ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 8.
Fermi restando i criteri di attribuzione, l'importo dell'assegno
personale di sede spettante in applicazione dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive
modificazioni, e' elevato, a decorrere dal 1 maggio 1959, a lire 3200
mensili lorde, a favore del personale con sede normale di servizio
nel comune di Torino e negli altri Comuni della stessa Provincia
considerati unico centro economico col capoluogo ai fini
dell'applicazione del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n.
488, e successive modificazioni.
Art. 9.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in
quanto applicabili, al personale in attivita' ed in quiescenza il cui
trattamento economico e' regolato dalla legge 24 maggio 1951, 392
secessive modificazioni, nonche' alle categorie di personali indicate
nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1955, n. 23.
Art. 10.
A decorrere dal 1 luglio 1959, al personale statale in attivita' di
servizio, il cui trattamento economico e' regolato dalla legge 24
maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e che abbia
interamente beneficiato della progressione per aumenti quadriennali,
contemplata dalle tabelle allegate alla legge 29 dicembre 1956, n.
1433, ovvero appartenga a categoria o rivesta funzione o qualifica,
per la quale non siano previsti tali aumenti, sono attribuiti aumenti
periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per
cento dello stipendio massimo previsto per la rispettiva categoria,
funzione o qualifica, per ogni biennio di permanenza in essa
successivamente all'attribuzione dell'ultimo aumento quadriennale,
ovvero dello stipendio iniziale insuscettibile di aumento.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma si valuta
l'anzianita' complessiva maturata nella categoria, funzione o
qualifica rivestita al 1 luglio 1959 e in altra posizione di impiego
statale con trattamento equiparato a quello connesso alla categoria,
funzione o qualifica medesima.
In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio
superiore a quello iniziale della nuova categoria, funzione o
qualifica, e' attribuito lo stipendio di tale nuova posizione di
importo immediatamente superiore a quello spettante al momento
dell'avanzamento.
Al personale cui nella prima applicazione del precedente primo
comma competa nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1
luglio 1959 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato
qualora fosse stato promosso alla stessa categoria, funzione o
qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1959, e' attribuito
quest'ultimo stipendio.
Nei confronti del personale contemplato dalla legge 24 maggio 1951,
n. 392, cessato dal servizio anteriormente al 1 luglio 1959, la
pensione e' riliquidata d'ufficio, con effetto dalla data predetta,
considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme
contenute nei precedenti commi, con riferimento al giorno della
cessazione dal servizio.
Art. 11.
Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie non
di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'art. 21 della legge 26
febbraio 1952, n. 67, ed all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, ed ai quali per effetto dell'art. 1
delle decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19,
competa, nella posizione rivestita al 1 luglio 1959, uno stipendio
inferiore alla paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti
salariati, e' attribuito, nella categoria o carriera di appartenenza,
a decorrere dal 1 luglio 1959, lo stipendio di importo immediatamente
superiore all'ammontare della paga che avrebbero conseguito, alla
data del 1 luglio 1959, se non fossero stati nominati impiegati.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a
favore del personale di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1956, n.
498, nei confronti del quale non si fa luogo a recupero della,
differenza fra lo stipendio dovuto in applicazione della cennata
legge e quello effettivamente corrisposto sulla base della tabella
unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 19.
Art. 12.
Ai salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di
temporanei ad altra superiore ed ai quali, per effetto dell'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19,
competa, nella posizione rivestita al 1 luglio 1959, una paga
inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella
categoria inferiore, e' attribuita, nella categoria di appartenenza,
a' decorrere dal 1 luglio 1959, la paga d'importo immediatamente
superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1 luglio
1959, se non fossero passati alla categoria superiore.
Art. 13.
Ai salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei ed
ai quali, per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita
al 1 luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro
spettata se fossero rimasti non di ruolo, e' attribuita, nella
categoria di appartenenza, a decorrere dal 1 luglio 1959, la paga
d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita,
alla data del 1 luglio 1959, se non fossero stati nominati in ruolo.
Art. 14.
Le assunzioni contrattuali di operai giornalieri di cui all'art. 3,
ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, devono essere
contenute entro i limiti numerici e di spesa all'uopo da stabilire
entro il 30 giugno, per il successivo esercizio e per ciascuna
Amministrazione, dall'Amministrazione medesima di concerto con quella
del tesoro.
I provvedimenti relativi dovranno giustificare le esigenze di
servizio per le quali le assunzioni medesime si rendano necessarie.
Art. 15.
Salvo il piu' favorevole trattamento in atto per il personale
dipendente dalle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al
personale in servizio presso i Centri meccanografici e' corrisposta
una indennita' per ogni giornata di effettivo lavoro nelle seguenti
misure:
Capo di ciascun Centro meccanografico. . . . . . . . . . . L. 600
Capo reparto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 550
Operatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400
Perforatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400
Il contingente del personale addetto a ciascun Centro
meccanografico e' previsto da apposito decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 16.
Gli Enti locali ed altresi', previa deliberazione dei competenti
organi collegiali ((da assoggettare all'approvazione)) del Ministro
vigilante di concerto con il Ministro per il tesoro, gli Enti e gli
Istituti di diritto pubblico, possono, subordinatamente alle
disponibilita' dei rispettivi bilanci, estendere al proprio personale
i miglioramenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge,
nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'art. 14 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
Gli Enti locali e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono
altresi' estendere, con le modalita' e con le condizioni stabilite
dal precedente comma, i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 2
e 5 ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci.
Art. 17.
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente
legge, sara' provveduto con i proventi derivanti dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, recante
variazioni alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi, nonche'
dai provvedimenti riguardanti l'imposta di registro sui trasferimenti
immobiliari, le tasse di circolazione delle auto vetture, l'imposta
generale sull'entrata per i consumi di lusso, l'imposta unica sui
giuochi di abilita' e su concorsi pronostici, l'aumento della
percentuale spettante allo Stato sui canoni di abbonamento delle
radioaudizioni e sulle tasse radiofoniche, l'istituzione dell'imposta
di fabbricazione sulla margarina, l'aumento dell'aliquota
dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla
parte di redditi imponibili di categoria B, che eccede lire quattro
milioni i diritti catastali previsti dall'allegato A. al regio
decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, l'imposta di fabbricazione sui gas
di petroli liquefatti e il diritto erariale sul gas metano
confezionato in bombole.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle variazioni di bilancio occorrente per l'attuazione della
presente legge sia nei riguardi della spesa sia dell'entrata.
La facolta' di cui al precedente comma si estende anche alle
assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con
ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri
derivanti dall'applicazione della presente legge.
Art. 18.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI TAVIANI
- GONELLA - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA