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Legge 653 del 10 giugno 1940
Gazzetta Uff. 28/06/1940, n.151
EPIGRAFE
LEGGE 10 giugno 1940, n. 653 (in Gazz. Uff., 28 giugno, n. 151). - Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi (1).
(1) Legge abrogata, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
(Omissis).
ARTICOLO N.1
Art. 1.
Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle forze armate, che risultino all'atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all'art. 4 della presente legge, è dovuta:
a) per i primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione;
b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego, una indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.
L'indennità di cui alla lettera a) non può essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilità della retribuzione anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi.
In favore degli impiegati su indicati sarà continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento di esso, salve le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia.
Gli impiegati suindicati hanno diritto alla conservazione del posto. Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti della anzianità (1) (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 1984, n. 136, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui si riferisce ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.2
Art. 2.
Hanno diritto al trattamento previsto dalla presente legge i dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art. 4, che abbiano la qualifica di impiegato ai sensi del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e quelli che, per contratto collettivo di lavoro, o norme equiparate o per regolamento organico abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto per il caso di richiamo alle armi.
Sono assimilati ai richiamati coloro che, in caso di esigenze di carattere eccezionale, si siano arruolati volontariamente anche per anticipazione di leva, nonché:
a) gli ascritti a ferma minima di terzo grado;
b) i riformati;
c) coloro che siano stati dispensati dall'adempiere gli obblighi di leva, perché residenti all'estero e siano rientrati in patria dopo il compimento del trentaduesimo anno;
i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette (1) (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 1984, n. 136, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui si riferisce ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.3
Art. 3.
Per provvedere al trattamento previsto dall'art. 1 è istituita presso l'INPS, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ed è posto a carico dei datori di lavoro l'obbligo del versamento, a favore di essa, di un contributo che è determinato, modificato, o sospeso, sentito il comitato di cui all'art. 23 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Esso è fissato in una aliquota percentuale della retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al seguente articolo (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.4
Art. 4.
Sono tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro rappresentati dalle confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione e dei professionisti e artisti, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con qualifica di impiegato ai sensi del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico un trattamento equivalente o superiore a quello previsto dal detto decreto per il caso di richiamo alle armi, nonché gli enti cooperativi, anche di fatto, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con la qualifica o il trattamento predetti, ivi compresi i soci che prestano, con tale qualifica o trattamento, attività retribuita presso gli enti stessi.
Il contributo è dovuto anche per il personale femminile avente qualifica impiegatizia (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.5
Art. 5.
In caso di cessazione completa dell'attività dell'azienda, ai dipendenti non sarà continuato il trattamento previsto dall'art. 1.
In caso di fallimento del titolare, il diritto al trattamento predetto ha termine con la data di chiusura del fallimento (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.6
Art. 6.
La retribuzione inerente all'impiego ai fini della determinazione dei contributive delle indennità previsti dall'art. 1 è costituita, oltre che dallo stipendio, da tutte le indennità continuative di ammontare determinato, dalle provvigioni, dai premi di produzione e dalle partecipazioni agli utili, ed in genere da tutti gli elementi considerati costitutivi della retribuzione dai contratti collettivi di lavoro; se il dipendente è rimunerato in tutto o in parte a provvigione, con premi di produzione o partecipazione, l'indennità stessa è calcolata in base ai criteri fissati nell'ultimo capoverso dell'art. 10 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.
Il trattamento economico militare comprende lo stipendio o la paga, il supplemento di servizio attivo o la sovrapaga, l'aggiunta di famiglia o l'indennità di caroviveri, escluso ogni altro assegno o indennità.
Per la determinazione del trattamento militare sarà approvata dal comitato, di cui all'art. 23, apposita tabella, da compilarsi avendo riguardo alle misure degli stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo, sovrapaghe, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, vigenti per gli ufficiali o sottufficiali e per gli appartenenti alle forze armate il cui trattamento sia superiore a quello dovuto ai soldati e graduati dell'esercito (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.7
Art. 7.
I contributi dovuti alla cassa e le indennità previsti dalla presente legge, si prescrivono entro due anni con decorrenza, per i contributi, dal giorno in cui i contributi stessi dovevano essere versati, e per le indennità dalla fine del richiamo.
La prescrizione delle indennità è interrotta nel caso di richiesta scritta all'INPS, o in seguito a disposizione della direzione regionale del lavoro - servizio ispettivo (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.8
Art. 8.
Le indennità previste dall'art. 1 della presente legge sono pagate dai datori di lavoro all'impiegato per conto della cassa, che provvede al loro rimborso a norma degli articoli seguenti.
A cura del datore di lavoro è trattenuta su di esse l'imposta di ricchezza mobile, in quanto dovuta, e il relativo importo è versato all'erario.
L'impiegato, con dichiarazione autenticata dall'autorità militare da cui esso dipende o in altri modi consentiti dalla legge, può delegare altra persona per la riscossione delle indennità (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.9
Art. 9.
Al versamento dei contributi, da farsi a norma del penultimo comma dell'art. 1, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e altre forme di previdenza sostitutive o integrative di essa e alla corresponsione degli assegni familiari, a norma dello stesso comma, come al pagamento dei contributi relativi, si provvede in conformità delle disposizioni vigenti.
I contributi a carico del lavoratore sono trattenuti sull'ammontare delle indennità di richiamo ad esso spettanti.
I contributi a carico del datore di lavoro sono da questi addebitati alla cassa e conteggiati a norma dell'art. 12.
Qualora l'impiegato non abbia diritto ad alcuna indennità per essere il trattamento economico militare da esso goduto superiore alla retribuzione inerente all'impiego, e non provvede a rimettere la quota dei contributi a suo carico al datore di lavoro questi limita il versamento dei contributi alla quota da esso dovuta.
Di conseguenza la misura delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia viene calcolata in rapporto ai contributi effettivamente versati e quella delle altre forme di previdenza suddette è proporzionalmente ridotta (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.10
Art. 10.
Per ottenere le indennità gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento dell'autorità militare o del sindaco attestante il richiamo e a presentare, ogni tre mesi, un certificato della stessa autorità militare oppure del sindaco comprovante la loro permanenza in servizio militare e il grado rivestito.
Il datore di lavoro è tenuto a pagare, per conto della cassa, le indennità, per un periodo di novanta giorni dalla data dell'ultimo certificato, alla scadenza del normale periodo di corresponsione delle retribuzioni (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.11
Art. 11.
Entro i primi dieci giorni di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare, alla sede provinciale competente dell'INPS, o anche alla sede centrale, dietro autorizzazione dell'istituto stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, nonché, qualora abbia impiegati richiamati alle armi, l'ammontare delle eventuali indennità corrisposte, dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e per le forme obbligatorie di previdenza, sostitutive o integrative di essa, e dei contributi per gli assegni familiari. La denuncia dovrà esser fatta in conformità delle norme stabilite dall'istituto predetto, sentito il comitato di cui all'art. 23 (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.12
Art. 12.
Se l'ammontare dei contributi dovuti alla cassa risulti superiore all'ammontare delle indennità corrisposte ai sensi dell'art. 1, dei contributi di parte padronale dovuti ai sensi dell'art. 9 per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza mediante accreditamento in apposito conto corrente postale alla sede provinciale competente dell'INPS, o alla sede centrale dietro autorizzazione dell'istituto stesso.
Il bollettino di versamento nel conto corrente postale costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.
Se invece l'ammontare delle indennità per richiamo, dei contributi di parte padronale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e altre forme di previdenza sociale sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti alla cassa, l'istituto predetto provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.13
Art. 13.
Se il lavoratore richiamato prestava, all'atto del richiamo, la propria attività presso più datori di lavoro, agli adempimenti di cui agli artt. 10 a 12, nonché al versamento dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, provvede, tenuto conto delle retribuzioni complessive percepite dall'impiegato, il datore di lavoro presso cui veniva prestata l'attività principale.
Il lavoratore è obbligato, per ottenere l'indennità, a presentare ad esso apposita dichiarazione degli altri datori di lavoro presso i quali esercitava attività complementari (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.14
Art. 14.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il comitato di cui all'art. 23, possono essere autorizzati nei confronti di determinate categorie professionali sistemi diversi per la riscossione dei contributi e il pagamento delle indennità in deroga alle norme di cui agli articoli precedenti (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.15
Art. 15.
Ai datori di lavoro la cassa potrà fare, con le garanzie di fissarsi dal comitato di cui all'art. 23, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo delle indennità da erogarsi sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.16
Art. 16.
L'INPS può essere autorizzato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad anticipare alla cassa le somme eventualmente occorrenti per la corresponsione delle indennità fino a che non possa rivalersene con i contributi dei datori di lavoro. Con lo stesso decreto è stabilita la misura degli interessi sulle somme anticipate (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.17
Art. 17.
I crediti di qualsiasi specie della cassa verso il datore di lavoro, nascenti dall'obbligo dei contributi o dalle anticipazioni di cui all'art. 15, hanno privilegio sulla generalità dei mobili nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato, a norma dell'art. 1957 del codice civile, ai quali sono tuttavia posposti (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.18
Art. 18.
Il trattamento previsto dall'art. 1 della presente legge è dovuto dalla cassa anche se il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento dei contributi a norma degli artt. 9 a 12 della presente legge (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.19
Art. 19.
Contro i morosi al pagamento del contributo o alla restituzione totale o parziale delle somme anticipate a norma dell'art. 15, la cassa può emettere ingiunzione di pagamento, comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle eventuali spese. L'ingiunzione sarà resa esecutiva dal pretore del capoluogo della Provincia ove è la sede dell'azienda del datore di lavoro, con l'osservanza, per il procedimento, delle norme stabilite dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alle riscossioni delle entrate patrimoniali dello Stato.
L'ingiunzione resa esecutiva dal pretore, costituisce anche titolo valido per l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del moroso (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.20
Art. 20.
Per il recupero delle indennità non dovute la cassa può emettere, a norma dell'articolo precedente, contro il lavoratore ingiunzione di pagamento che sarà resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove il lavoratore risiede, ferma restando ogni eventuale azione che possa competere verso il datore di lavoro per responsabilità nel pagamento delle indennità stesse.
Per il procedimento esecutivo si osservano le norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.21
Art. 21.
I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire alla cassa tutte le notizie e i documenti che loro sono richiesti per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Sono esenti dalle tasse di registro o di bollo gli atti e i documenti che possono occorrere alla cassa, ai datori di lavoro e ai lavoratori per l'applicazione della presente legge (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.22
Art. 22.
La cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ha personalità giuridica e gestione autonoma.
Essa ha sede in Roma presso la sede centrale dell'INPS ed è rappresentata e amministrata dall'istituto stesso, che vi provvede con l'osservanza delle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modifiche della legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale e successive modificazioni (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.23
Art. 23.
Sovraintende alla cassa un comitato presieduto dal presidente dell'istituto e, in sua vece o impedimento, da uno dei vice-presidenti dell'istituto stesso e composto dai seguenti membri:
a) un rappresentante del direttorio del P.N.F.;
b) un rappresentante di ciascuna delle confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e dell'associazione, dei professionisti e degli artisti e dell'ente nazionale fascista della cooperazione;
c) un rappresentante di ciascuna delle confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione;
d) il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale, il direttore capo della di visione competente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il direttore generale dell'INPS (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.24
Art. 24.
Spetta al comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati:
1) dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme della presente legge;
2) esaminare i risultati annuali di gestione;
3) approvare le tabelle di cui all'art. 6;
4) decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e il trattamento previsti dalla presente legge;
5) esercitare le attribuzioni stabilite dalla presente legge.
Il comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti le gestioni della cassa e l'applicazione delle disposizioni della presente legge e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di quelle altre questioni che riterrà opportuno (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.25
Art. 25.
Contro le decisioni adottate dal comitato, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in via definitiva.
Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti all'autorità giudiziaria secondo le norme del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073, in quanto applicabili. Essa deve essere proposta entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero, tanto per le questioni relative ai contributi che per quelle relative al trattamento previsto dalla presente legge (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.26
Art. 26.
La cassa tiene distinte gestioni per le categorie professionali dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti.
Le compagnie dei lavoratori dei porti e le altre compagnie e carovane di lavoratori sono aggregate alle varie gestioni in corrispondenza al settore confederale in cui sono inquadrati i lavoratori che ne fanno parte.
Gli enti cooperativi sono aggregati alle varie gestioni in base alle norme vigenti sull'adesione delle rispettive federazioni alle confederazioni dei datori di lavoro a fini della estensione agli enti stessi dei contratti collettivi di lavoro.
L'INPS potrà delegare, in tutto o in parte, i servizi relativi alle gestioni per le diverse categorie professionali ad altri istituti o enti aventi scopi previdenziali o assistenziali della categoria rispettiva (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.27
Art. 27.
Le funzioni di cui all'art. 184 del codice di commercio ed alla legge 3 aprile 1938, n. 517, sono esercitate per le gestioni della cassa da un collegio di Sindaci, presieduto dal presidente dei Sindaci dell'INPS, e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle amministrazioni e degli enti interessati, in rappresentanza, uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dai sindacati degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e delle assicurazioni, dei professionisti ed artisti; ed uno delle confederazioni sindacali dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e della assicurazione (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.28
Art. 28
Quando l'impiegato sia in prova, il richiamo alle armi per qualsiasi esigenza determina la sospensione del suo rapporto di lavoro con diritto al trattamento di cui all'art. 1 della presente legge, sino alla fine del richiamo. Il periodo passato in servizio militare non si computa, salvo patto contrario, agli effetti dell'anzianità dipendente dal rapporto di lavoro.
Le disposizioni del comma precedente, sempre quando l'impiegato sia in prova, si applicano anche nei casi specificati nel secondo comma dell'art. 2 (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.29
Art. 29.
Quando il rapporto sia stagionale, agli impiegati richiamati, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli artt. 2 e 28, è conservato il posto ed è dovuto il trattamento di cui all'art. 1, limitatamente alla durata del contratto.
Quando il rapporto sia a termine, in caso di richiamo alle armi la decorrenza del termine è sospesa.
L'impiegato avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo successivo pari al tempo in cui è stato richiamato e gli sarà regolarmente dovuto il trattamento di cui all'art. 1.
All'impiegato che, precedentemente al richiamo, ha ricevuto il preavviso di licenziamento è conservato il posto ed è dovuto il trattamento di cui all'art. 1, fino al termine del richiamo alle armi (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.30
Art. 30.
Gli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli artt. 2 e 28, devono porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere l'impiego entro il termine di dieci giorni, dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto una durata superiore ad un mese e non a sei mesi, di venti giorni se ha avuto una durata superiore a sei mesi e non ad un anno, di trenta giorni se ha avuto una durata superiore ad un anno.
In mancanza essi sono considerati dimissionari (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.31
Art. 31.
In sostituzione degli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli artt. 2 e 28, il datore di lavoro può assumere provvisoriamente altro personale nel limite del numero dei posti lasciati vacanti in dipendenza del richiamo o dell'arruolamento volontario e subordinatamente alla condizione che egli abbia comunicato al nuovo assunto, per iscritto, ed all'atto dell'assunzione, che questa è effettuata in applicazione del presente articolo.
Allorquando un richiamato o volontario riprende servizio o comunque sia risolto il suo rapporto di lavoro, uno degli assunti provvisoriamente può essere licenziato col preavviso di quindici giorni e qualora l'impiegato non abbia raggiunto due anni di servizio senza indennità di licenziamento.
All'infuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, la risoluzione del rapporto dell'impiegato assunto provvisoriamente è regolata in tutti gli altri casi dalle disposizioni del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 e dai contratti collettivi di lavoro.
Agli impiegati assunti a norma del primo comma del presente articolo compete, se vengano richiamati alle armi, il trattamento economico previsto dall'art. 1 della presente legge sino alla fine del richiamo (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.32
Art. 32.
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi non versati e degli interessi di mora ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.
Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta o che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione delle indennità, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.
Le indennità di cui all'art. 1 della legge saranno versate direttamente dalla cassa agli impiegati o agli aventi diritto nei casi in cui il datore di lavoro sia incorso nella sanzione stabilita dal presente articolo.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, qualora si rifiutino di fornire ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza i dati e i documenti necessari per l'applicazione della presente legge o li dànno inesatti o incompleti sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 600.000.
Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non si attenga alle norme stabilite dall'istituto per la denuncia di cui all'art. 11.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione delle indennità previste dalla presente legge, è punito salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila (1) (2).
(1) Comma modificato dall'articolo 74, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.33
Art. 33.
Nelle contravvenzioni alla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione alla cassa la quale, previo parere del comitato di cui all'art. 23, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, la cassa, previo parere del comitato predetto, può, se l'ammontare dei contributi non superi le lire 100, determinare la somma anzidetta in misura inferiore a lire 100, ma non mai inferiore a lire 20.
(1) Articolo abrogato dall'articolo 74, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Successivamente, l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo, l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.34
Art. 34.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo della direzione regionale del lavoro - servizio ispettivo.
La cassa contribuisce alle spese per il funzionamento dell'ispettorato corporativo, con le modalità di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, nella misura che sarà stabilita preventivamente per ciascun esercizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.35
Art. 35.
Il trattamento previsto dalla presente legge sostituisce, fino alla concorrenza dell'ammontare relativo, quello stabilito dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e dai contratti collettivi di lavoro.
Sono abrogati il regio decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, sul trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, e il regio decreto 14 agosto 1936, n. 1691, contenente norme integrative per l'attuazione del regio decreto-legge predetto.
Sono abrogate altresì le disposizioni relative alla disciplina degli assegni familiari, per il caso di richiamo alle armi, contrarie alla presente legge.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, sarà provveduto al coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle in vigore, in confronto di determinate categorie dei datori di lavoro di cui all'art. 4, per il caso di richiamo alle armi degli impiegati dipendenti, e può essere altresì, disposto, in relazione a particolari esigenze, l'esclusione di categorie determinate degli stessi datori di lavoro dall'applicazione della presente legge (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.36
Art. 36.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione; ma i suoi effetti riguardo al trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi si retrotrarranno al 1° gennaio 1940.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono chiuse le gestioni regolate dal regio decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, e dal regio decreto 14 agosto 1936, n. 1691, e gli avanzi netti di ciascuna sono devoluti alla corrispondente gestione di cui alla presente legge (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.