Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Indennità di tirocinio Norme Circolari Inps CI 1996 Circolare 208 del 24 ottobre 1996
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Circolare 208 del 24 ottobre 1996
Oggetto:
Assegno Sociale
In relazione alle richieste di chiarimenti formulate da
parte di alcune Sedi in materia di assegno sociale, si
forniscono le seguenti precisazioni.
Come e' noto, l'assegno sociale e' stato istituito dall'ar-
ticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335, con
effetto dal 1 gennaio 1996,in luogo della pensione sociale
e relativo aumento.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO.
Hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani che
abbiano compiuto il 65 anno di eta', risiedano effettiva-
mente e abitualmente in Italia e posseggano redditi di
importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
MISURA DELL'ASSEGNO
Per l'anno 1996 l'importo dell'assegno e' stabilito in lire
6.240.000 annue, pari a lire 480.000 mensili per 13 mensi-
lita'.
REQUISITI REDDITUALI PER IL DIRITTO ALL'ASSEGNO
SOGGETTO NON CONIUGATO
Il soggetto non coniugato ha diritto alla misura intera
dell'assegno se non possiede alcun reddito; alla misura
ridotta, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno, se
possiede redditi di ammontare inferiore all'assegno;non ha
diritto all'assegno nel caso di possesso di redditi supe-
riori all'ammontare dell'assegno.
SOGGETTO CONIUGATO
L'assegno e' corrisposto in misura intera quando il reddito
personale, sommato a quello del coniuge, e' inferiore
all'ammontare annuo dell'assegno; in misura ridotta quando
la somma del reddito personale e di quello del coniuge e'
superiore all'ammontare annuo dell'assegno ed inferiore al
doppio dell'ammontare annuo dell'assegno. Il soggetto
coniugato non ha diritto all'assegno se il reddito persona-
le, sommato a quello del coniuge, supera di due volte
l'ammontare annuo dell'assegno.
COMPUTO DEI REDDITI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale devono essere
valutati i redditi del richiedente e del coniuge di seguito
specificati:
- redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto della
imposizione fiscale e contributiva;
- redditi esenti da imposta ( prestazioni assistenziali in
denaro erogate con carattere di continuita' dallo Stato o
da altri enti pubblici o da Stati esteri; sussidi
corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo
assistenziale; prestazioni aventi natura risarcitoria
erogate dallo Stato Italiano o da Stati esteri);
- pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai
ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
- pensioni di guerra;
- rendite vitalizie erogate dall'INAIL, anche se liquidate
in capitale;
- pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermita'
contratte durante il servizio militare di leva;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta ( vincite derivanti dalla sorte, da giochi di
abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da
scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche
pubbliche e private );
- redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali
e bancari; interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo
di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e
societa' per azioni;interessi delle obbligazioni e degli
altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n.601/1973
ed equiparati,compresi i titoli emessi da enti pubblici
economici trasformati per legge in societa' per azioni: si
tratta cioe' dei titoli del debito pubblico,dei buoni
postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
altre obbligazioni e titoli similari emessi da
Amministrazioni statali,anche con ordinamento autonomo,da
regioni,province e comuni e da enti pubblici istituiti per
legge per l'adempimento di funzioni statali o per
l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di
monopolio);
- assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Nel computo del reddito deve essere compreso anche
l'eventuale assegno sociale di cui sia titolare il
coniuge del richiedente.
Ai fini della corresponsione dell'assegno sociale non
costituiscono reddito:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le
anticipazioni su tali trattamenti;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennita' di accompagnamento di ogni tipo; gli assegni
per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL
nei casi di invalidita' permanente assoluta conseguente
alle menomazioni di cui alla tabella allegato 3 del D.P.R.
30 giugno 1965,n.1124; gli assegni per l'assistenza
personale e continuativa erogati dall'INPS ai pensionati
per inabilita';
- l'indennita' di comunicazione per i sordomuti di cui
all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.508;
- l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della
guerra 1915/1918 e precedenti, i soprassoldi connessi alle
Medaglie al Valor Militare, le pensioni o assegni connessi
alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia;
- un terzo della pensione liquidata secondo il sistema con-
tributivo previsto dalla legge n.335/1995, nel limite di
un terzo dell'importo dell'assegno sociale.
Non deve essere computato nel reddito l'ammontare
dell'assegno sociale spettante al richiedente.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO