Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Indennità di tirocinio Norme Circolari Inps CI 1950
-
Assegnazione della provvista finanziaria
-
Disponibilità dei Fondi per il pagamento dell’indennità di tirocinio
-
Durata della convenzione INPS/Regioni
-
Flusso procedurale di erogazione dell'indennità
-
Indennità di tirocinio
-
Istruzioni contabili
-
Iter da seguire per la stipula della Convenzione Regioni/INPS
-
Modalità di erogazione
-
Modalità di pagamento e regime fiscale
-
Monitoraggio e trattamento dei dati personali
-
Piano di intervento nazionale 2012-2014 - Proroga al 30 giugno 2015
-
Regioni che hanno affidato all'INPS la gestione dei pagamenti
-
Rendicontazione dei pagamenti
-
Specifiche tecniche per la procedura informatica di pagamento
Circolare 55627 del 17 maggio 1950
Cassa integrazione guadagni. Criteri di massima.
Si portano a conoscenza delle Sedi i seguenti criteri di massima per l'applica
zione delle norme sulla Cassa integrazione.
I. - Variazione della situazione di fatto durante il corso di una concessione in atto
per il godimento delle integrazioni salariali.
Il Comitato ha ritenuto che le variazioni che si verificano nel corso di una
concessione, debitamente autorizzata, per mutamenti intervenuti nella situazione enunciata
nella domanda originaria, debbano essere denunciate agli organi competenti alla
concessione delle integrazioni nei seguenti casi:
a) quando, da una riduzione di orario, si passa ad una sospensione del lavoro;
b) quando si verifichi un aumento delle ore complessive da integrare rispetto
a quelle considerate nella concessione;
c) quando nel corso della autorizzazione siano assunte, nello stesso reparto produttivo,
nuove maestranze senza che si verifichi un corrispondente miglioramento nell'orario
lavorativo del reparto stesso;
d) quando, nel corso di un periodo autorizzato, la riduzione o la sospensione
dell’orario proseguano per causa diversa da quelle valutate dalla Commissione provinciale.
Infatti, essendo stato ritenuto che le variazioni in parola possono rendere inoperante
l'autorizzazione già concessa ove inducano a un mutamento sostanziale delle basi sulle quali
era stata emessa la precedente delibera di concessione, occorre poter valutare -attraverso
l'esame della denuncia -se le variazioni intervenute inducano appunto a tale variazione
sostanziale, nel qual caso è indispensabile che gli organi competenti alla concessione, stante
l'inoperabilità della autorizzazione data, emettano una nuova deliberazione sulla situazione
conseguente alle variazioni stesse.
Il Comitato ha quindi precisato che costituiscono variazioni sostanziali quelle
contemplate alle lettere a) e b) in ogni caso, e quelle di cui alle lettere c) e d), solo quando la
nuova situazione creatasi, se sussistente al momento della concessione delle integrazioni
salariali, abbia determinato una diversa decisione da parte degli organi deliberanti.
Pertanto le ditte interessate che, nel corso d'una autorizzazione già avuta, subiscano una
qualsiasi delle variazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) saranno tenute a denunciare la
variazione intervenuta alla competente Sede della circoscrizione, la quale, mentre dovrà
provvedere senz'altro a portare all'esame degli organi competenti, per le necessarie
decisioni, tutte le situazioni conseguenti alle variazioni di cui alle lettere a) e b), dovrà
invece valutare direttamente le situazioni conseguenti alle variazioni specificate nelle lettere
c) e d) al fine di determinare se sia da ravvisarsi o meno, in concreto, l'esistenza di una
variazione sostanziale.
Nell'ipotesi di variazione di cui alle lettere c) e d), se sia ravvisata l'esistenza di una
variazione sostanziale, la denuncia dell'azienda - al pari di quanto stabilito per le lettere a) e
b) - dovrà essere sottoposta al competente organo deliberante per le necessarie decisioni. Invece, per le variazioni di cui alla lettera c), - cioè assunzione nello stesso reparto
produttivo di nuove maestranze senza corrispondente miglioramento nell'orario lavorativo
del reparto stesso - nel caso che esse siano ritenute non sostanziali, occorre che la denuncia
dell'azienda sia sottoposta ugualmente al competente organo deliberante per la eventuale
decisione integrativa della precedente, in relazione alla reale situazione di fatto. Infatti,
mentre per effetto della variazione ritenuta non sostanziale, la primitiva delibera è operante
per il limite di tempo e per il numero di operai e di ore da integrare previsti
nell'autorizzazione già data, gli organi competenti dovranno valutare - tenuto conto della
situazione verifìcatasi nelle aziende in seguito alle cause che hanno concorso a determinare
la variazione stessa - se sia autorizzabile o meno la concessione delle integrazioni per la
parte suppletiva.
Nel caso, infine, di cui alla lettera d) - mutamento nella causale della sospensione o
riduzione di orario - ove non si ritenga si sia attuata una variazione sostanziale, dovrà
ritenersi senz'altro operante la precedente decisione, che conserverà quindi tutta la sua
efficacia.
Ai fini della unicità di indirizzo nei criteri da seguire per valutare se debba intendersi
verificata o meno, nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d), una variazione sostanziale è
opportuno tener conto delle seguenti considerazioni.
Nella ipotesi della lettera c) potrà essere escluso che la variazione sia sostanziale,
quando le nuove assunzioni di maestranze nel reparto siano giustificate da esigenze tecniche
o di produzione.
Nel caso di cui alla lettera d) potrà, invece, escludersi una variazione sostanziale a
condizione che la nuova diversa causale della contrazione di attività sia indubbiamente
idonea a giustificare l'intervento della Cassa e possa ragionevolmente supporsi che la sua
valutazione da parte dell'organo deliberante, in connessione con la situazione dell'azienda
all'epoca dell'autorizzazione della concessione nel corso della quale si è verificata detta
variazione, non avrebbe modificato il giudizio dato.
Si precisa infine che, nell'ipotesi limite di concorso contemporaneo delle variazioni di
cui alle lettere c) e d), non dovrà necessariamente ravvisarsi una variazione sostanziale, ma
dovrà valutarsi la situazione nel suo complesso e in base ai criteri sopra enunciati.
Si comunica, infine, che il Comitato ha ritenuto che, in ogni caso, ove le variazioni
dovessero cessare e dovesse quindi ripristinarsi nell'azienda la situazione originaria prima
dello scadere del periodo di autorizzazione, deve ritenersi nuovamente operante la primitiva
autorizzazione, a far tempo dalla cessazione della variazione ed entro i limiti di tempo
previsti nella concessione originaria
***
I dubbi che potessero sorgere sui criteri da seguire per la valutazione delle situazioni di
cui alle lettere c) e d), in casi particolarmente complessi, dovranno essere segnalati a questa
Direzione generale che impartirà le opportune direttive.
Con l'occasione, e per eliminare possibili incertezze, si ritiene opportuno chiarire che la
situazione di cui alla lettera b), che costituisce una variazione sostanziale, si verifica
allorché si ha un aumento delle ore complessive da integrare rispetto a quelle considerate
nella concessione, senza che vengano effettuate nuove assunzioni: la situazione di cui alla
lettera c), che può anche costituire una variazione sostanziale, contempla invece l'ipotesi che nel corso dell'autorizzazione siano assunte nello stesso reparto produttivo nuove
maestranze senza un corrispondente miglioramento nell'orario lavorativo del reparto stesso.
Si precisa, infine, che nessuna denuncia è obbligatoria per l'azienda qualora le ore di
attività effettivamente prestate siano inferiori a quelle dichiarate purché, ovviamente, ciò
non porti né a una sospensione di lavoro [ipotesi contemplata dalla lettera a) né a un
aumento delle ore da integrare [ipotesi di cui alla lettera b)].
Si precisa ancora che le denuncie di variazione da parte delle ditte interessate non
potranno essere presentate, in ogni caso, oltre il termine entro cui può essere richiesto il
rimborso delle integrazioni già concesse, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 12 agosto
1947, n. 869 (l), ma sarà opportuno far loro presente la convenienza di inviarle
tempestivamente al fine di evitare contestazioni nel riconoscimento di somme pagate in
base ad autorizzazioni non più valide.
Comunque, ]a non effettuata denuncia allo scadere del termine suindicato, implicherà:
a) nei casi di accertata variazione di cui alle lettere a) e b) il rifiuto del rimborso delle
integrazioni corrisposte successivamente all'intervenuta variazione o il recupero del loro
importo se è stato già effettuato all'azienda il relativo pagamento, salva restando, beninteso,
la facoltà del ricorso da parte della ditta interessata;
b) nei casi di accertata variazione di cui alle successive lettere c) e d), la valutazione
della situazione da parte delle Sedi per la normale determinazione della sostanzialità della
variazione, che, se ravvisata, sarà regolata dagli stessi effetti di cui alla lettera a) precedente.
II. - Riesame delle decisioni adottate dagli organi della Cassa integrazione.
Il Comitato ha ritenuto che gli organi competenti a decidere sulle richieste dirette ad
ottenere la concessione delle integrazioni o sui ricorsi, non possano in alcun modo, una
volta emessa la loro decisione, riesaminare ed eventualmente modificare l'atto già emanato,
esaurendosi con esso la competenza di chi l'ha posto in essere e dovendosi escludere ogni
facoltà, da parte dello stesso organo deliberante, di modificare la decisione emessa, dato che
l'eventuale interesse alla sua revisione è tutelato mediante successivi ricorsi al Comitato
centrale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, infine, all'autorità giudiziaria.
III. - Rimborso dei ratei di gratifica natalizia e ferie.
Il Comitato, esaminata la questione in epigrafe, ha ritenuto che, a far tempo dalla fine
del periodo di paga in corso al l° maggio 1950, nessun onere debba più gravare sulla Cassa
integrazione per ratei di gratifica natalizia e ferie relativi ai periodi trascorsi dalle
maestranze in integrazione per sospensione o riduzione di attività e che pertanto alcun
rimborso debba dalla stessa essere effettuato a tale titolo, per i periodi successivi alla data
suddetta.
(l) V. “Atti ufficiali” settembre 1947, pag. 672. IV. - Disciplina dell'intervento della Cassa nel caso di festività che cadono nel
corso della settimana.
li Comitato ha deliberato che, per le festività retribuite previste dalla legge, nonché dai
singoli contratti collettivi di lavoro, che cadono nel corso della settimana, la integrazione va
concessa per le ore non retribuite risultanti dalla differenza tra le 40 ore settimanali - o il
minor particolare orario contrattuale - e le ore effettivamente retribuite nella settimana,
siano esse state lavorate o meno, sempre, beninteso, entro il limite massimo di 16 ore
settimanali.
Nel caso che la festività venga lavorata, il Comitato ha però ritenuto che non debbano
computarsi agli effetti della detrazione di cui al precedente comma le ore corrisposte a titolo
di retribuzione per il lavoro effettivamente compiuto nella festività.
Da quanto precede consegue che resta fermo il concetto che la ricorrenza della festività
non può, di per sé stessa e da sola, essere considerata causa integrabile: al fine, comunque,
di mettere in grado l'Istituto di conoscere esattamente le determinazioni dell'azienda in
ordine alla festività retribuita è stato stabilito che le ditte siano tenute a denunciare le ore di
lavoro che esse dovranno corrispondere ai lavoratori nella settimana in cui cadono le
festività, dichiarando, nelle ore di lavoro denunciate, anche quelle che verranno corrisposte
per le festività stesse.
È stato, infine, deciso che, nel caso in cui le festività del 25 aprile, l° maggio, 2 giugno,
4 novembre cadano di domenica, ai lavoratori autorizzati ad usufruire delle integrazioni, le
integrazioni stesse dovranno essere aumentate di 1/6 per le giornate festive retribuite, purché
non venga comunque superato il limite massimo di 16 ore settimanali integrate o il minor
limite massimo, nel caso di particolari orari contrattuali inferiori a 40 ore di lavoro.
Analogo trattamento di quello stabilito per le festività del 25 aprile, l° maggio, 2 giugno
e 4 novembre, allorché cadano di domenica, competerà ai lavoratori delle aziende tenute
all'applicazione di contratti collettivi che prevedono la retribuzione di altre festività cadenti
di domenica oltre le quattro sopra riportate.
Si chiarisce che i criteri di cui sopra, secondo quanto stabilito dal Comitato, debbono
valere, per l'avvenire, a partire dalla fine del periodo di paga in corso al 1° maggio c. a. - e
per i casi che a tale data non siano stati ancora definiti restando impregiudicato quanto già
richiesto dalle ditte e rimborsato alle stesse per tale titolo.
***
Si precisa che debbono ritenersi abrogate tutte le disposizioni in precedenza emanate in
contrasto con le presenti istruzioni e che qualsiasi difficoltà dovesse sorgere
nell'applicazione delle disposizioni sopra riportate, dovrà immediatamente venire segnalata
a questa Direzione generale.
Il Direttore generale Palma
Circolare 58546 del 17 agosto 1950
Oggetto: Cassa integrazione guadagni - Criteri di massima.
Si portano a conoscenza delle Sedi i seguenti criteri di massima per
l'applicazione delle norme sulla Cassa integrazione guadagni:
1. - Termine di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n.
869.
Il Comitato, in relazione alle recenti deliberazioni da esso adottate circa la
natura del termine di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n.
869 ( 1), ha ritenuto le Commissioni provinciali competenti a valutare e
decidere se l'impedimento che abbia concorso a determinare la presentazione
della domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni oltre i
termini di cui all'art. 7, possa essere ritenuto oggettivo ed influente a
giustificare il ritardo stesso.
Ovviamente, le Commissioni, nel formulare il loro giudizio sui motivi addotti
dalle aziende, si atterranno ai criteri di massima fissati dal Comitato
medesimo con la deliberazione del 13 gennaio 1950, criteri resi noti con la
circolare n. 55629 G.S. del 17 maggio 1950 ( 2).
Quando dalle Commissioni vengano adottate decisioni del genere, dal
verbale della seduta dovrà chiaramente risultare il motivo addotto dalle
aziende per giustificare il ritardo nella presentazione della richiesta.
2. - Periodi di sosta stagionale e ricorrente.
Il Comitato ha ritenuto che le contrazioni di orario (sospensione totale del
lavoro e riduzioni delle ore lavorative) dovute a peculiari caratteristiche della
lavorazione che ne impongono il ricorrente verificarsi in periodi pressochè
uguali (dando luogo alle cosiddette soste stagionali o contrazioni ricorrenti)
non possano provocare l'intervento della Cassa integrazione. Ha pertanto
stabilito che non possono essere autorizzate le integrazioni nè durante le
soste stagionali ricorrenti che danno luogo a sospensione completa di lavoro
nè durante le contrazioni ricorrenti che danno luogo a riduzioni di orario.
La impossibilità di concessione delle integrazioni medesime per i motivi
suesposti opera per tutte le industrie che presentino le accennate particolarità,
siano esse elencate o meno nel decreto ministeriale 11 dicembre 1939, e
successive modificazioni, cui fa cenno, al punto 4° dell'art. 5, il decreto n.
869.
IL DIRETTORE GENERALE
PALMA
--------------
(1)V. "Atti Ufficiali", settembre 1947, pag. 672.
(2)V. "Atti Ufficiali", maggio 1950. pag. 217.