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Legge 831 del 24 aprile 1938
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare. (038U0831)
Vigente al: 18-1-2015
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, le parole: «l'equipaggio di una nave mercantile nazionale, munita di carte di bordo», sono sostituite dalle altre: «l'equipaggio di navi mercantili nazionali, munite di carte di bordo, e di rimorchiatori, anche se non muniti di carte di bordo».
All'articolo 4, secondo comma, e' aggiunto, di seguito, il seguente periodo: «Nei loro statuti saranno stabilite le norme per le prestazioni da somministrarsi, ai sensi del presente decreto, agli assicurati, che si trovino fuori del territorio di giurisdizione di ciascuna di esse».
All'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'assicurazione ha inizio dal giorno in cui l'assicurato e' imbarcato e cessa il giorno nel quale si risolve il rapporto di arruolamento».
All'articolo 6, primo comma, alla fine della lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: «ai sensi del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244».
All'articolo 7, il primo periodo del primo comma, e' sostituito dal seguente: «Il personale arruolato su piroscafi o motonavi addetti al traffico, muniti di carte di bordo, o su rimorchiatori d'alto mare, o su navi di stazza lorda superiore alle duecento tonnellate, addette alla pesca oltre il Canale di Suez e gli Stretti di Gibilterra e dei Dardanelli, e' assicurato anche per le seguenti prestazioni, oltre quelle previste nell'articolo precedente».
Alla fine della lettera b) dello stesso primo comma dell'articolo 7, sono aggiunte, di seguito, le seguenti parole: «ai sensi del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244».
All'articolo 11, secondo comma, le parole: «dal quarto giorno successivo a quello dell'accertamento della malattia da parte della Cassa marittima» sono sostituite dalle altre:
«dal quarto giorno successivo a quello della denunzia, da parte dell'assicurato, della malattia debitamente accertata dalla Cassa marittima».
All'articolo 14, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Nel caso previsto dal presente articolo la Cassa ha facolta' di concedere alla moglie e ai figli viventi a carico dell'assicurato un assegno alimentare in misura non inferiore a un terzo della indennita' che sarebbe spettata all'assicurato stesso».
All'articolo 16, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire mille».
All'articolo 17, il terzo comma e' sostituito dai due seguenti: «Il contributo e' pari alla meta' di quello che sara' stabilito in base alla disposizione del comma precedente quando si tratta di personale di Stato Maggiore, il cui rapporto di lavoro e' disciplinato da regolamenti organici o da contratti collettivi di lavoro che assicurino al personale stesso un trattamento economico superiore a quello stabilito dal presente decreto.
«Per i primi due anni di gestione il contributo e' fissato complessivamente nella misura del due per cento del salario e, per il personale di cui al comma precedente, nella misura dell'uno per cento».
All'articolo 20, le parole: «le Casse marittime corrispondono soltanto la differenza fra il trattamento economico previsto dal predetto Regio decreto-legge e quello stabilito dal presente decreto» sono sostituite dalle altre: «le Casse marittime corrispondono soltanto la differenza fra il trattamento economico previsto dal presente decreto e quello eventualmente spettante all'assicurato, ai sensi del predetto Regio decreto-legge».
All'articolo 27, le parole: «nei modi e nella misura stabiliti dagli articoli 6 e 10 del presente decreto», sono sostituite dalle altre: «nella misura stabilita dall'articolo 6 e nei modi indicati dall'articolo 10 del presente decreto».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 aprile 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Di Revel -
Benni - Lantini
Visto, il Guardasigilli: Solmi