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Decreto del 15 aprile 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO. (Decreto n. 95442). (16A04400) (GU n.137 del 14-6-2016)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto, in particolare, l'art. 16, comma 2, del predetto decreto legislativo il quale demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definire i criteri di esame delle domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Ritenuto di dettare, in attuazione dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i criteri per l'esame delle domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria; Decreta: Art. 1 Concessione dell'integrazione salariale ordinaria 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'integrazione salariale ordinaria, di seguito denominata CIGO, e' concessa dalla sede dell'INPS territorialmente competente per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. 2. La transitorieta' della situazione aziendale e la temporaneita' della situazione di mercato sussistono quando e' prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa riprenda la normale attivita' lavorativa. 3. La non imputabilita' all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarieta' e nella non riconducibilita' ad imperizia o negligenza delle parti. 4. Integrano le causali di cui al comma 1, lettere a) e b), le fattispecie di cui agli articoli da 3 a 9.
Art. 2 Esame delle domande 1. Ai fini della concessione della CIGO, l'impresa documenta in una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidita' finanziaria dell'impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l'analisi delle ciclicita' delle crisi e la CIGO gia' concessa. 2. Nell'esame delle domande di CIGO sono valutati la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente il contesto economico-produttivo in cui l'impresa opera, con riferimento all'epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale e' stata chiesta la CIGO.
Art. 3 Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato 1. Integra la fattispecie «mancanza di lavoro o di commesse» la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse. 2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta l'andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e ad essa puo' essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato. A richiesta l'impresa produce la documentazione attestante l'andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio. 3. Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l'impresa, di cui costituiscono indici, oltre agli elementi di cui al comma 2, il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento. 4. Le fattispecie di cui al presente articolo non sono integrabili nelle ipotesi di imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato l'attivita' produttiva da meno di un trimestre, ad esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili, ivi compresi gli eventi meteorologici in edilizia.
Art. 4 Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto 1. Integrano le fattispecie «fine cantiere» o «fine lavoro» e «fine fase lavorativa», rispettivamente, i brevi periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non superiori a tre mesi, e la sospensione dell'attivita' dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego. 2. Integra la fattispecie «perizia di variante e suppletiva al progetto» la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilita' ed eccezionalita' non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessita' di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d'opera. 3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, la relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario, ad essa sono allegati copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2, la relazione tecnica documenta l'imprevedibilita' della perizia di variante e suppletiva al progetto, comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorita' circa l'imprevedibilita' della stessa.
Art. 5 Mancanza di materie prime o componenti 1. Integra la fattispecie «mancanza di materie prime o componenti» la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa dovuta a mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all'impresa. 2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta le modalita' di stoccaggio e la data dell'ordine delle materie prime o dei componenti, nonche' le iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualita' equivalente, indispensabili all'attivita' produttiva, ivi comprese le attivita' di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultato positivo.
Art. 6 Eventi meteo 1. Integra la fattispecie «eventi meteo» la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa dovuta ad eventi meteorologici. 2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta l'evento meteorologico e illustra l'attivita' e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento, nonche' le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica sono allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.
Art. 7 Sciopero di un reparto o di altra impresa 1. Integra la fattispecie «sciopero di un reparto o di altra impresa» la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa dovuta a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall'attivita' lavorativa all'interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attivita' e' strettamente collegata all'impresa richiedente la CIGO. 2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta gli effetti dello sciopero sui reparti per i quali e' stata chiesta la CIGO e sull'impresa e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell'attivita' con quest'ultima. 3. La domanda puo' essere accolta se dalla documentazione prodotta emerge che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale e' stata richiesta la CIGO, che vi sono ordini non evasi per effetto dello sciopero e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento con l'attivita' di quest'ultima.
Art. 8 Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - Impraticabilita' dei locali, anche per ordine di pubblica autorita' - Sospensione o riduzione dell'attivita' per ordine di pubblica autorita' per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori 1. Integra la fattispecie «incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica» la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa per evento non doloso e non imputabile alla responsabilita' dell'impresa. 2. Integrano le fattispecie «impraticabilita' dei locali anche per ordine di pubblica autorita'» e «sospensione o riduzione dell'attivita' per ordine di pubblica autorita' per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori», rispettivamente, la sospensione o riduzione dell'attivita' per eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti, e la sospensione o riduzione dell'attivita' per fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilita' dell'impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorita' determinati da circostanze non imputabili all'impresa. 3. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta la non imputabilita' della sospensione o riduzione dell'attivita' all'impresa o ai lavoratori e ad essa sono allegati, ove necessario, per la fattispecie di cui al comma 1, i verbali e le attestazioni delle autorita' competenti, quali i vigili del fuoco e gli enti erogatori, comprovanti la natura dell'evento e, per la fattispecie di cui al comma 2, le dichiarazioni della pubblica autorita', quali le ordinanze, che attestano l'impraticabilita' dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l'attivita' lavorativa.
Art. 9 Guasti ai macchinari - Manutenzione straordinaria 1. Integrano le fattispecie «guasti ai macchinari» e «manutenzione straordinaria», rispettivamente, la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa dovuta a guasto ai macchinari causato da un evento improvviso e non prevedibile e la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa dovuta a revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalita' e urgenza che non rientra nella normale manutenzione. 2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta la puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente, e l'imprevedibilita' del guasto e ad essa e' allegata, per la fattispecie «guasti ai macchinari», l'attestazione dell'impresa che e' intervenuta per riparare il guasto, il tipo di intervento effettuato e la non prevedibilita' del guasto e, per la fattispecie «manutenzione straordinaria», l'attestazione dell'impresa intervenuta da cui risulti l'eccezionalita' dell'intervento, non riferibile ad attivita' di manutenzione ordinaria e programmabile.
Art. 10 Cumulo tra CIGO e contratto di solidarieta' 1. La CIGO puo' essere concessa nelle unita' produttive in cui e' in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarieta', purche' si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l'ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili. 2. Nell'unita' produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, le giornate in cui vi e' coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarieta' sono computate per intero e come giornate di CIGO.
Art. 11 Motivazione del provvedimento e supplemento di istruttoria 1. Il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilita' della ripresa della normale attivita' lavorativa. 2. In caso di supplemento di istruttoria, l'INPS puo' richiedere all'impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria e puo' sentire le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che hanno partecipato alla consultazione sindacale. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2016 Il Ministro: Poletti Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1822