Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Indennità di tirocinio Norme Circolari Inps CI 1987 Circolare 55 del 9 marzo 1987
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Circolare 55 del 9 marzo 1987
Oggetto:
Sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 3-6 dicembre 1985.
Con la presente circolare si illustra la portata della sentenza n.
314 del 3-6 dicembre 1985 con la quale la Corte Costituzionale si e'
ancora una volta pronunciata sulla normativa che, anteriormente alla
emanazione della legge n. 638/1983 (1), regolava il diritto
all'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico del
F.P.L.D. nei confronti dei titolari di piu' pensioni (2).
Detta normativa (art.2, secondo comma, lettera a, della legge n.
1338/1962; art. 23 della legge n. 153/1969, in "Atti ufficiali", pag. 446
e art. 2 bis della legge n. 114/1974 in "Atti ufficiali", pag. 1066) come
modificata da precedenti sentenze emanate dalla Corte Costituzionale
sulla materia, disponeva, com'e' noto, che l'integrazione in parola era
dovuta o meno a seconda delle varie situazioni di contitolarita'.
L'intera materia dell'integrazione al trattamento minimo dal 1
ottobre 1983 e' stata poi regolamentata ex novo dall'art. 6 della legge
n. 638/1983, a norma del quale l'integrazione totale o parziale: spetta o
meno esclusivamente in funzione del reddito I.R.P.E.F. posseduto dal
pensionato; e' conservata nella misura in essere alla data di cessazione
dal diritto nel caso di pensioni gia' integrate che, successivamente,
perdano il diritto nel caso di pensioni gia' integrate che,
successivamente, perdano il diritto all'integrazione per superamento dei
limiti di reddito da parte del titolare; spetta, comunque, su un solo
trattamento pensionistico.
Le complesse e molteplici questioni connesse alla pratica attuazione
della sentenza, come anticipato con messaggio del Servizio Prestazioni
A.G.O., n. 02695 in data 13 febbraio 1986, sono state sottoposte agli
Organi deliberanti dell'Istituto per le decisioni di competenza.
Nella seduta del 20 febbraio 1987 il Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto, tenuto conto degli orientamenti espressi dai Ministeri
Vigilanti sulle connesse questioni giuridiche e finanziarie, ha assunto
la allegata deliberazione n. 17 (all. n. 1) per la cui attuazione le Sedi
si atterranno ai criteri che seguono.
1 - CONTENUTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 314.
Nell'articolato dispositivo della sentenza n. 314/1985 (all. n. 2)
la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 2, secondo comma, lettera a, della legge n. 1338/1962 con
riferimento alle specifiche situazioni di contitolarita' oggetto delle
ordinanze di rimessione esaminate (punto 1); la Corte, inoltre,
avvalendosi della facolta' ad essa riconosciuta dall'art. 27 della legge
n. 87/1953, ha dichiarato, altresi', l'illegittimita' derivata dallo
stesso articolo 2, secondo comma, lettera a, nelle parti non dichiarate
incostituzionali dal precedente punto 1 e dalle sentenze gia' emanate nel
passato con riferimento alla stessa norma (punto 2) nonche', infine, ha
dichiarato l'illegittimita' derivata dell'art. 23 della legge 30 aprile
1969, n. 153 (punto 3).
Nella interezza del suo dispositivo, pertanto, la sentenza n. 314 ha
eliso totalmente dalla normativa previgente alla legge n. 638/1983 la
disposizione che limitava il diritto alla integrazione al trattamento
minimo delle pensioni a carico del F.P.L.D., in presenza di altre
pensioni.
In conseguenza, in applicazione della pronuncia costituzionale, le
pensioni dei lavoratori dipendenti, sia dirette che ai superstiti, hanno
diritto alla integrazione al trattamento minimo anche in coesistenza con
le altre pensioni che, secondo la normativa dichiarata incostituzionale,
erano preclusive del diritto stesso.
Per effetto della sentenza n. 314/1985 potra', quindi, anche
verificarsi che il titolare di piu' pensioni di importo inferiore al
trattamento minimo possa beneficiare, fino alla data di applicazione
della normativa di cui all'art. 6 della legge n. 638/1983 (1 ottobre
1983), di piu' integrazioni al trattamento minimo. Tale e' il caso, ad
esempio, di titolare di pensione di reversibilita' a carico del F.P.L.D.
che benefici anche di pensione diretta a carico dello stesso Fondo o
delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, anch'essa di importo
inferiore al trattamento minimo. In tale ipotesi, in applicazione della
normativa previgente alla legge n. 638/1983, la pensione diretta risulta
gia' integrata al trattamento minimo (art. 23 della legge n. 153/1969)
mentre la pensione di reversibilita', gia' corrisposta nell'importo da
calcolo, e' integrabile anch'essa al trattamento minimo per effetto della
sentenza n. 314/1985. Altra ipotesi di diritto a piu' integrazioni
concerne il titolare di due pensioni di reversibilita' a carico del
F.P.L.D. ambedue di importo inferiore al trattamento minimo. Secondo la
normativa previgente alla legge n. 638/1983, non era dovuta alcuna
integrazione qualora l'importo complessivo delle pensioni superasse
l'importo del trattamento minimo (in caso contrario, era dovuta una
integrazione parziale fino a concorrenza dell'importo stesso); per
effetto della sentenza n. 314, invece, sono integrabili al trattamento
minimo entrambe le pensioni di reversibilita'.
2 - COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE N.
638/1983.
In presenza di piu' pensioni integrate al minimo, la situazione
pensionistica degli interessati e' da coordinare dal 1 ottobre 1983 con
la disciplina introdotta dalla legge n. 638/1983 che da tale data, come
gia' detto, regolamenta ex novo il diritto all'integrazione al
trattamento minimo.
Secondo il preciso dettato dell'art. 6, 3 comma, della legge n. 638,
nel caso di concorso di due o piu' pensioni l'integrazione al trattamento
minimo e' dovuta una sola volta e spetta sul trattamento pensionistico
indicato in via prioritaria dallo stesso 3 comma.
Nell'ipotesi, quindi, di due o piu' pensioni integrate al
trattamento minimo al 30 settembre 1983, soltanto la pensione avente
titolo all'integrazione a norma del 3 comma deve continuare ad essere
corrisposta nell'importo del trattamento minimo ovvero in quello
"cristallizzato" alla data di cessazione del diritto alla integrazione, a
seconda della situazione di reddito del pensionato; l'altra o le altre
pensioni integrate al minimo secondo la previgente normativa devono
essere ricondotte nell'importo della pensione non integrata spettante
alla data del 30 settembre 1983 (p.4 della D.C.A. n. 17/1987).
Riguardo a quest'ultimo aspetto si sottolinea, infatti, che non
opera sull'altra o sulle altre pensioni integrate la cristallizzazione
del trattamento minimo erogato al 30 settembre 1983 in quanto tale
istituto e' riferito espressamente ai casi di cessazione dal diritto alla
integrazione per superamento dei limiti di reddito e non puo' quindi
estendersi ai casi di cessazione conseguenti al principio di unicita'
della integrazione enunciato dal 3 comma dell'art. 6.
L'applicazione in detti termini della normativa di cui all'art. 6
della legge n. 638/1983 e' stata gia' effettuata in relazione alla
coesistenza, alla data del 30 settembre 1983, di pensione a carico della
A.G.O. o delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi integrata al
trattamento minimo con pensione, anche'essa integrata al trattamento
minimo, a carico dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto
ovvero di piu' pensioni integrate al trattamento minimo a carico dei
Fondi stessi (3).
Le istruzioni relative alla disciplina di tali situazioni sono state
impartite con la circolare n. 70 P.M. - 112 F.P. - 60106 A.G.O. - 1029
E.A.D. dell'8 agosto 1985 (4), cui si fa rinvio per analogia di
attuazione.
Si evidenzia inoltre che la presenza di piu' pensioni integrate al
trattamento minimo alla data del 30 settembre 1983 per effetto della
sentenza n. 314/1985, puo' determinare il trasferimento della
"cristallizzazione" gia' in essere dal 1 ottobre 1983 sul trattamento
minimo in godimento all'epoca.
Ed infatti, secondo il disposto del punto 3, seconda parte, della
deliberazione consiliare n. 41 del 17 febbraio 1984 illustrato nella
circolare n. 60095 A.G.O. del 7 marzo 1984 (5), nel caso di titolare di
piu' pensioni di importo inferiore al minimo, una delle quali integrata
(ad esempio, pensione diretta a carico di una delle Gestioni speciali per
i lavoratori autonomi integrata al trattamento minimo a norma dell'art.
23 della legge n. 153/1969 e pensione ai superstiti a carico del
F.P.L.D., non integrata), qualora il pensionato possedesse redditi
superiori ai limiti di legge, si doveva procedere, comunque, alla
cristallizzazione del trattamento minimo in essere, non trovando
applicazione il disposto del 3 comma dell'art. 6. In presenza, ora, di
piu' pensioni integrate al minimo al 30 settembre 1983, nella stessa
situazione di reddito la cristallizzazione del trattamento minimo erogato
al 30 settembre 1983 deve operare sul trattamento pensionistico indicato
in via prioritaria dal citato 3 comma (nell'esempio citato, quindi, deve
essere trasferita sulla pensione ai superstiti a carico della A.G.O.).
Sempre con riferimento ai criteri di applicazione dell'art. 6 della
citata legge n. 638/1983, si coglie l'occasione per fornire piu' complete
indicazioni circa l'esatta portata del disposto di cui al comma 11 bis
del predetto articolo, secondo il quale la disciplina dell'art. 6 non si
applica alle pensioni ai superstiti con piu' titolari (6).
Detto disposto e' da interpretare nel senso che le pensioni ai
superstiti con piu' titolari sono da integrare, comunque, al trattamento
minimo, prescindendo dal requisito del reddito, e che delle stesse non
deve tenersi conto ai fini dell'applicazione del 3 comma dell'art. 6.
L'accertamento del diritto alla integrazione secondo la disciplina
dell'art. 6 opera, invece, integralmente nei confronti dell'altra o delle
altre eventuali pensioni di cui godano i contitolari. Per queste ultime,
quindi, a seconda della situazione reddituale del pensionato, comprensiva
della quota parte di pensione ai superstiti, e' dovuta l'integrazione
totale o parziale o la cristallizzazione del trattamento minimo gia'
erogato e cio', nel caso di titolarita' di piu' pensioni oltre quella ai
superstiti con piu' titolari, su un solo trattamento e, precisamente, su
quello prioritario indicato dal 3 comma dell'art. 6.
3 - EFFETTI TEMPORALI DELLA SENTENZA N. 31471985.
3.1 - Applicazione d'ufficio.
Le precedenti sentenze di incostituzionalita' di norme di legge in
materia di diritto alla integrazione gia' pronunciate dalla Corte
Costituzionale hanno comportato il riconoscimento d'ufficio del diritto
alla integrazione alle pensioni in pagamento alla data della sentenza con
effetto dal 1 giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della
sentenza stessa sulla Gazzetta Ufficiale, nonche' alle pensioni in corso
di liquidazione a tale data, con effetto dalla decorrenza originaria.
La sentenza n. 314 presenta, pero', la particolarita' di essere
intervenuta allorquando la norma dichiarata incostituzionale non ha piu'
applicazione dal 1 ottobre 1983 in quanto sostituita dalla disciplina
introdotta dall'art. 6 della legge n. 638/1983.
In conseguenza, il riconoscimento d'ufficio del diritto alla
integrazione deve essere evidentemente limitato ai casi in cui la
pensione avente titolo alla integrazione al trattamento minimo per
periodi anteriori al 1 ottobre 1983 per effetto della sentenza n. 314,
non sia stata ancora liquidata, ovvero sia stata liquidata dopo la data
di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, data dalla
quale la norma dichiarata incostituzionale ha cessato di avere efficacia
(12 dicembre 1985).
Solo in tali casi, l'integrazione al trattamento minimo e' dovuta
d'ufficio senza alcuna limitazione temporale e, cioe' fin dall'origine.
Nei confronti delle pensioni cosi' integrate deve, poi, applicarsi a
tutti gli effetti la gia' richiamata disciplina di cui all'art. 6 della
legge n. 638/1983 e, conseguentemente, la pensione stessa puo' conversare
il diritto alla integrazione o spettare nell'importo cristallizzato, a
seconda del reddito del pensionato, ovvero essere ricondotta nell'importo
da calcolo spettante al 30 settembre 1983, qualora debba applicarsi il 3
comma dell'art. 6.
3.2 - Applicazione a domanda degli interessati.
Al di fuori della ipotesi esposta al precedente punto 3.1 la quasi
totalita' delle pensioni aventi titolo alla integrazione al minimo fino
al 30 settembre 1983 per effetto della sentenza n. 314/1985 risulta gia'
liquidata alla data della sentenza stessa.
Conseguentemente, secondo quanto disposto al punto 3 della D.C.A. n.
17, il diritto ai conguagli a titolo di integrazione per i periodi
anteriori al 1 ottobre 1983 e' riconosciuto a domanda degli interessati,
presentata o da presentare successivamente alla data della pronuncia
della Corte Costituzionale.
3.2.1 - Condizione di pendenza del rapporto previdenziale.
Il Consiglio di Amministrazione, confermando l'orientamento gia'
manifestato in precedenti occasioni, ha stabilito al punto 3 che
condizione per l'accoglimento della domanda e' che alla data di
presentazione il rapporto previdenziale possa considerarsi pendente.
Infatti, per principio di pacifica giurisprudenza di legittimita',
costituzionale ed ordinaria, le sentenze dichiarative di illegittimita'
di una norma di legge, quali provvedimenti di accertamento costitutivo,
hanno efficacia retroattiva su tutte le situazioni giuridiche
suscettibili di diversa regolamentazione in quanto non ancora consolidate
od intangibili; sono quindi escluse dagli effetti temporali retroattivi
le situazioni giuridiche gia' esaurite. Cio' puo' verificarsi: per
effetto di sentenza negativa del diritto alla integrazione passata in
giudicato; di atti negoziali ad effetti interamente esauriti
(transazione, rinuncia); di atti amministrativi definitivi per i quali,
cioe', non sia proponibile azione giudiziaria essendo decorso il
prescritto termine decennale per l'esperibilita' della domanda
giudiziale.
Riguardo a tale ultimo aspetto, tenuto conto che l'esistenza della
norma impeditiva - poi dichiarata incostituzionale - costituisce mero
impedimento di fatto e non ostacolo giuridico all'esercizio del diritto o
al decorso dei termini di prescrizione e di decadenza, il Consiglio di
Amministrazione ha ritenuto utile puntualizzare che il termine decennale
per l'esperibilita' dell'azione giudiziaria (art. 47 del D.P.R. n.
639/1970, in "Atti ufficiale" pag. 1064) e' da calcolare con riferimento
all'originario provvedimento di liquidazione della pensione non integrata
e precisamente dalla scadenza teorica dei termini previsti dall'art. 46
del richiamato D.P.,R. 639/1970 per l'esperimento della preventiva
procedura amministrativa (360 giorni complessivi tenuto conto dei termini
per la proposizione dei due gradi di ricorso amministrativo e dei
relativi termini previsti per la decisione) o dalla scadenza effettiva
dei termini stessi, se precedente a quella teorica.
Per quanto concerne l'originario provvedimento, esso e' da
individuare in conformita' al criterio stabilito dal Consiglio di
Amministrazione, (ai fini della ammissibilita' della rinuncia alla
domanda di pensione) con la deliberazione n. 269 del 4 dicembre 1981 (7),
nell'atto giuridicamente valido a dimostrare la titolarita' della
pensione e cioe' nella comunicazione di liquidazione contenente i dati di
calcolo della pensione e la relativa decorrenza.
Tale comunicazione, per la generalita' delle pensioni liquidate con
la procedura automatizzata a carico del F.P.L.D. e' attualmente
rappresentata dal Mod. TE 08 e, per le pensioni non meccanizzate, ovvero
per quelle meccanizzate liquidate anteriormente alla istituzione di tale
modello, dalle apposite equipollenti comunicazioni predisposte dalle Sedi
(8).
Si ritiene utile ricordare che, nel caso di integrazione gia'
corrisposta e poi revocata nel corso dell'erogazione della pensione,
assume rilevanza ai fini di che trattasi la data del provvedimento con
cui e' stata disposta la revoca della integrazione, o in mancanza, la
data da cui l'interessato ha avuto cognizione della riduzione
dell'importo della pensione.
Premesso cio', il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto,
altresi', che l'utile decorso del termine per la esperibilita'
dell'azione giudiziaria richiede il compimento di un atto tipicamente
processuale e non negoziale e che, inoltre, avendo il termine natura
decadenziale lo stesso non e' soggetto ad interruzione o sospensione.
Pertanto nessuna rilevanza assumono ai fini che qui interessano eventuali
richieste amministrative (istanze, domande, ricorsi) presentate
anteriormente alla data della sentenza n. 314/1985, anche se inoltrate
prima della scadenza del termine per la proposizione dell'azione
giudiziaria, se non siano state seguite dalla tempestiva e rituale azione
giudiziaria (9).
In conclusione, le domande intese a ottenere l'integrazione al
trattamento minimo per effetto della sentenza in argomento, sono
accoglibili a condizione che alla data di presentazione - sempre che non
si siano verificate altre situazioni di esaurimento del rapporto
previdenziale (rinuncia, transazione ecc.) - risulti pendente azione
giudiziaria ovvero non siano ancora trascorsi i termini per la sua
proposizione, come innanzi specificato; in tale ultimo caso, ai fini
della pendenza del rapporto non e', ovviamente, necessario che il
giudizio sia effettivamente intentato.
In tutti gli altri casi, e cioe' allorquando alla data di richiesta
degli arretrati successiva a quella della sentenza n. 314/1985, risulti
infruttuosamente decorso il termine per la proposizione dell'azione
giudiziaria, o si siano verificate le altre situazioni di definitivita'
del provvedimento di diniego della integrazione, il rapporto
previdenziale deve considerarsi a tutti gli effetti esaurito e,
conseguentemente, la domanda non e' accoglibile.
3.2.2 - Limite di prescrizione dei ratei pregressi ed interessi legali.
I conguagli a titolo di integrazione al trattamento minimo in caso
di accoglimento delle domande sono dovuti, secondo quanto previsto ai
prescrizione quinquennale dei ratei di cui all'art. 129 del R.D. n.
1827/1935 e con diritto alla corresponsione degli interessi legali di cui
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 639/1970.
Riguardo al limite di prescrizione, il Consiglio di Amministrazione,
tenuto conto dei pareri espressi in proposito dai Ministeri Vigilanti, ha
quindi ritenuto di confermare i criteri gia' adottati in occasione delle
precedenti pronuncie della Corte Costituzionale (D.C.A. n. 235 del 30
ottobre 1981, in "Atti ufficiali", pag. 2435).
Il periodo di prescrizione decorre dalla data della domanda di
applicazione della sentenza e, in presenza di atti interruttivi, puo'
retroagire ulteriormente.
Gli interessi legali sono da corrispondere nel caso di pagamento
delle somme dovute dopo oltre 120 giorni dalla data di presentazione
della relativa domanda, a decorrere dal 121 giorno dalla data stessa.
4. RICORSI AMMINISTRATIVI AVVERSO LA MISURA DELLA PENSIONE NON INTEGRATA
ED AZIONI GIUDIZIARIE IN ESSERE ALLA DATA DELLA SENTENZA.
Come gia' fatto presente, a far tempo dal 12 dicembre 1985, giorno
successivo a quello di pubblicazione della sentenza n. 314/1985, ha
cessato di avere efficacia nella sua interezza la normativa preclusiva
del diritto alla integrazione al trattamento minimo delle pensioni A.G.O.
previgente alla legge n. 638/1983.
Da tale momento, quindi, la normativa caducata non puo' essere
applicata con riferimento ai ricorsi amministrativi intesi ad ottenere la
integrazione delle pensioni A.G.O. per i periodi precedenti al 1 ottobre
1983, non ancora definiti alla predetta data del 12 dicembre 1985, in
quanto non puo' negarsi la integrazione al minimo a norma della
disposizione dichiarata illegittima.
Cio' premesso, in conformita' dei criteri stabiliti dalla delibera
consiliare, secondo cui gli effetti retroattivi della sentenza si
applicano alle richieste inoltrate successivamente alla data della
sentenza e a condizione che il rapporto previdenziale non sia esaurito
alla data stessa, per quanto riguarda le pratiche in argomento deve farsi
riferimento a tutti i fini alla data del 12 dicembre 1985, giorno
successivo a quello di pubblicazione della sentenza. Pertanto, la
situazione di pendenza del rapporto previdenziale deve essere accertata
con riferimento alla predetta data, sulla base dei criteri dettati al
precedente punto 3.2.1 e, sussistendo le condizioni ivi previste, con lo
stesso riferimento temporale devono calcolarsi i limiti di prescrizione
delle differenze di rate e gli eventuali interessi legali dal 121 giorno.
Quanto ai giudizi in corso, gli stessi saranno definiti mediante
richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere,
previa adozione del provvedimento amministrativo di riconoscimento del
diritto alla integrazione al trattamento minimo, sussistendo le
condizioni previste nella presente circolare e del conseguenziale
pagamento degli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale e
della corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 121 giorno
dalla data di pubblicazione della sentenza.
Riguardo, poi, alle spese ed alle competenze processuali, la difesa
dell'Istituto motivera' al giudicante le ragioni che giustificano una
compensazione quanto meno parziale delle stesse in considerazione del
comportamento legittimo assunto dall'Istituto fino alla declaratoria di
incostituzionalita' e a i tempi tecnici occorrenti per l'applicazione in
concreto della suddetta sentenza n. 314/1985.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale degli arretrati maturati
per effetto della sentenza in esame, si fa presente che gli stessi
devono, come'e' noto, essere assoggettati ad I.R.P.E.F. con il regime
speciale della tassazione separata, ex artt. 12 e 13 del D.P.R. n.
597/1973 (10) (v. lettera-circ. n. 736 del 10 novembre 1983, in "Atti
ufficiali" pag. 3228).
Con successiva comunicazione saranno impartite le istruzioni
operative necessarie per il ricalcolo delle pensioni in conformita' della
sentenza in oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
---------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(2) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 3026.
(3) E' noto, infatti, che la disciplina previgente alla legge n.
638/83 per le pensioni dei Fondi Speciali di previdenza gestiti dall'INPS
non poneva condizioni e limiti per l'integrazione al minimo di dette
pensioni, ad eccezione del fondo per il personale di volo (per il quale
non e' previsto un trattamento minimo di pensione) e del Fondo
autoferrotranvieri (per il quale nella materia trovava applicazione la
stessa disciplina limitativa vigente per le pensioni dell'assicurazione
generale obbligatoria).
(4) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 2311.
(5) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 925.
(6) L'ipotesi puo' riferirsi anche alla titolarita' di piu'
pensioni, come nel caso di figli superstiti di ambedue i genitori.
(7) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2869.
(8) V. circolare n. 53585 A.G.O. del 22 gennaio 1982, in "Atti
ufficiali" pag. 204.
(9) V. Messaggio del Ramo Legale n. 07923 del 2 marzo 1987.
(10) V. "Atti ufficiali" 1973, pag. 2416.
ALLEGATO 1
DELIBERAZIONE N. 17 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (SEDUTA DEL 20
FEBBRAIO 1987)
OGGETTO: SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 314 DEL 3-6 DICEMBRE
1985.
- OMISSIS -
ALLEGATO 2
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 314 DEL 3-6 DICEMBRE 1985
- OMISSIS -