Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Indennità di tirocinio Norme Circolari Inps CI 2008 Circolare 15 del 4 Febbraio 2008
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Circolare 15 del 4 Febbraio 2008
OGGETTO:
Articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Aumento della percentuale di commisurazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti. Prolungamento della durata dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali.
Articolo 1, comma 84, legge 24 dicembre 2007, n. 247. Pagamento dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
A) Aumento del periodo massimo indennizzabile con il trattamento ordinario di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
B) Aumento della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali dal 1° gennaio 2008.
C) Rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria con requisiti ridotti.
D) Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi.
E) Istruzioni contabili.
A) ARTICOLO 1, COMMA 25, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247. INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI
L’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, ha disposto, tra l’altro, l’elevazione del periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali - di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 - a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.
Tali modifiche concernono i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali a valere dal 1° gennaio 2008.
Lo stesso comma dispone che la percentuale di commisurazione alla retribuzione della indennità in parola è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi, al 50 per cento per i due mesi susseguenti e al 40 per cento per i restanti mesi di beneficio.
La contribuzione figurativa viene riconosciuta per l’intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste.
Per quanto riguarda l’età da prendere in considerazione al fine dell’elevazione della durata della prestazione, si precisa che il possesso del requisito richiesto – età inferiore, pari o superiore a 50 anni – deve essere accertato con riferimento alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.
L’ultimo periodo del comma 25 ribadisce che l’indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione, disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Pertanto, l’assicurato con un’età inferiore a 50 anni avrà diritto a un massimo di otto mesi, di cui i primi 6 mesi al 60 per cento della retribuzione e i successivi due al 50 per cento. L’assicurato con un’età pari o superiore a 50 anni avrà diritto a un massimo di dodici mesi, di cui i primi sei mesi al 60 per cento, i successivi due al 50 per cento e gli ulteriori quattro al 40 per cento.
B) ARTICOLO 1, COMMA 26, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247. INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
L’articolo 1, comma 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto, tra l’altro, la rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione, dell’indennità ordinaria con requisiti ridotti - di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 - al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.
Tali modifiche concernono i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in pagamento dal 1° gennaio 2008.
C) ARTICOLO 1, COMMA 84, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247. INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI E RIDOTTI AI LAVORATORI SOSPESI
L’articolo 1, comma 84, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto, tra l’altro che, per l’anno 2008, le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all’articolo 13, commi 7 e 8, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute fino a 65 giornate, come già previsto dal decreto legge n. 35 del 2005.
Dello stanziamento annuo di 48 milioni per i requisiti normali e di 6 milioni per i requisiti ridotti, stanziamento a copertura del succitato limite di 65 giornate, 20 milioni sono destinati a finanziare gli interventi da effettuarsi in deroga all’articolo 13, comma 10, del citato decreto legge, n. 35 del 2005 (limite delle 65 giornate e cosiddetto “anno mobile”).
Tale deroga è prevista dallo stesso articolo 1, comma 84 per l’indennizzabilità delle ulteriori giornate di sospensione individuate in base a intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali.
Tali intese dovranno essere recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il decreto interministeriale individuerà l’ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa.
Pertanto si precisa che il limite di 20 milioni di euro annui va imputato esclusivamente agli importi che derivano dal superamento del limite delle 65 giornate, sia per ciò che riguarda il pagamento con l’indennità ordinaria con requisiti normali che con i requisiti ridotti.
Per evidenti motivi di contabilizzazione, considerato che il superamento del finanziamento configura danno erariale, si raccomanda di procedere alla liquidazione attraverso l’inserimento del relativo codice che sarà tempestivamente comunicato entro il prossimo 31 marzo.
Si rammenta alle Sedi che, per il pagamento dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali ai sospesi e delle prestazioni accessorie nel flusso della procedura automatizzata è individuato il " CODICE MOTIVO CESSAZIONE ATTIVITA'" 65.
Per il pagamento dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ai sospesi del settore artigiano e delle prestazioni accessorie nel flusso della procedura automatizzata, le Sedi dovranno inserire nel campo "contratto di lavoro" il codice 65 A.
D) ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione per gli ulteriori periodi e per l’incremento della percentuale di commisurazione alla retribuzione nonché dai connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al precedente punto A), sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/120 e GAT 30/120. Naturalmente, al conto GAT 30/120 deve essere imputato l’onere degli assegni per il nucleo familiare relativo agli ulteriori periodi di disoccupazione (ottavo mese per i soggetti di età inferiore a cinquanta anni; undicesimo e dodicesimo mese per i soggetti con età pari o superiore a cinquanta anni).
Gli eventuali recuperi delle prestazioni di che trattasi, relativamente sia alla quota dell'indennità corrispondente ai suddetti incrementi percentuali, sia all'indennità riferita agli ulteriori periodi nonché ai connessi assegni per il nucleo familiare, devono essere imputati al conto GAU 24/120, di nuova istituzione.
Per la rilevazione dell’incremento dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti di cui al precedente punto B), è stato istituito il conto GAU 30/121. I recuperi eventuali di detto incremento devono essere imputati al conto GAU 24/121, di nuova istituzione.
Ai fini della rilevazione degli oneri derivante dal superamento del limite delle 65 giornate dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti di cui al precedente punto C), nonché degli assegni per il nucleo familiare connessi con il periodo eccedente il suddetto limite, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/122 e GAT 30/122. Gli eventuali recuperi di dette prestazioni devono essere rilevati al conto GAU 24/122, di nuova istituzione
I recuperi imputati ai conti GAU 24/120, GAU 24/121 e GAU 24/122 di cui sopra è cenno sono evidenziati, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, con il codice di bilancio esistente “01097”. Le partite relative che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla suddetta procedura, al conto esistente GAU 00/030.
Nell'allegato sono riportati i citati conti GAU 30/120, GAU 30/121, GAU 30/122, GAT 30120, GAT 30/122, GAU 24/120, GAU 24/121 e GAU 24/122.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione : I
Codice conto : GAU 30120
Denominazione completa : Indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori non agricoli
per periodi ulteriori e quota relativa all’incremento della
misura - Art. 1, comma 25, della legge n. 247/2007
Denominazione abbreviata : INDENN.ORD.DS NON AGR.ART.1 C.25 L.247/2007
Tipo variazione : I
Codice conto : GAU 30121
Denominazione completa : Indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori non agricoli
con requisiti ridotti relativamente alla quota di incremento
della misura – Art. 1, comma 26, della legge n. 247/2007
Denominazione abbreviata : IND.DS NON AGR.REQUIS.RIDOTTI ART.1 C.26 L.247/07
Tipo variazione : I
Codice conto : GAU 30122
Denominazione completa : Indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori non agricoli
sospesi di cui all’art. 13, commi 7 e 8, della legge n. 80/2005
per il periodo eccedente il limite delle 65 giornate – Art. 1,
comma 84, della legge n. 247/2007
Denominazione abbreviata : IND.DS LAV.SOSP.OLTRE 65 G.-ART.1 C.84 L.247/07
Tipo variazione : I
Codice conto : GAT 30/120
Denominazione completa : Assegni per il nucleo familiare connessi con l’indennità
ordinaria di disoccupazione ai lavoratori non agricoli per
periodi ulteriori di cui all’art. 1, comma 25, della legge
n.247/2007
Denominazione abbreviata : ANF SU IND.DS ORD.NON AGR.-ART.1 C.25 L.247/2007
Tipo variazione : I
Codice conto : GAT 30/122
Denominazione completa : Assegni per il nucleo familiare connessi con l’indennità ordinaria
di disoccupazione ai lavoratori non agricoli sospesi di cui all’art.
13, commi 7 e 8, della legge n. 80/2005 per il periodo
eccedente il limite delle 65 giornate - Art. 1, comma 84, della
legge n. 247/2007
Denominazione abbreviata : ANF SU DS LAV.SOSP.OLTRE 65 G.-ART.1 C.84 L.247/07
Tipo variazione : I
Codice conto : GAU 24/120
Denominazione completa : Entrate varie – Recuperi e reintroiti di quote dell’indennità
ordinaria di disoccupazione e dei connessi assegni per il nucleo
familiare ai lavoratori non agricoli di cui all’art. 1, comma 25,
della legge 247/2007
Denominazione abbreviata : E.V.-RECUP.DS ORD.E ANF-ART.1 C.25 L.247/2007
Tipo variazione : I
Codice conto : GAU 24/121
Denominazione completa : Entrate varie – Recuperi e reintroiti della quota di incremento
della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione ai
lavoratori non agricoli con requisiti ridotti di cui all’art. 1,
comma 26, della legge n. 247/2007
Denominazione abbreviata : E.V.-RECUP.DS REQUIS.RIDOTTI ART.1 C.26 L.247/07
Tipo variazione : I
Codice conto : GAU 24/122
Denominazione completa : Entrate varie – Recuperi e reintroiti dell’indennità ordinaria di
disoccupazione e dei connessi assegni per il nucleo familiare ai
lavoratori non agricoli sospesi di cui all’art. 13, commi 7 e 8,
della legge n. 80/2005 per il periodo eccedente il limite delle 65
giornate - Art. 1, comma 84, della legge n. 247/2007
Denominazione abbreviata : E.V.-REC.DS E ANF LAV.SOSP.ART.1 C.84 L.247/2007