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Decreto Legislativo 171 del 18 luglio 2005
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
Vigente al: 23-11-2017
Titolo I
REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto;
Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute, delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle attivita' produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
((1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unita' da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.))
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
Art. 2.
Uso commerciale delle unita' da diporto
1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando:
a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) e' utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o armatori delle unita', imprese individuali o societa', esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea ((o extraeuropei)), l'esercente presenta all'autorita' marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo.
4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a cui sono adibite.
Art. 3.
Unita' da diporto
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza
superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unita' da diporto a remi,
o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).
Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Art. 14.
Rinvio
1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si
applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
Titolo II
REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO
Capo I
Iscrizione delle unita' da diporto
Art. 15.
Registri di iscrizione
1. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle
Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri e' approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere
l'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando apposita domanda.
3. Le unita' da diporto costruite da un soggetto privato per
proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, purche' munite di attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
4. Il proprietario dell'unita' da diporto puo' richiedere
all'ufficio d'iscrizione l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell'unita' sia stato riacquistato, il proprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione, che rilascia una nuova licenza di navigazione.
Art. 16.
Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
1. Le unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione
finanziaria con facolta' di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.
Art. 17.
Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativi alle unita' da diporto
1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti
costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la
pubblicita', rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
3. Accertata una violazione in materia di pubblicita' di cui al
comma 1, ne e' data immediata notizia all'ufficio di iscrizione dell'unita' che, previa presentazione da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza di navigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della
proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
Art. 18.
Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero
1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o
mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 15, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non
costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora
straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendano
iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 15 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
Art. 19.
Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da
diporto il proprietario deve presentare all'autorita' competente il titolo di proprieta', la dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo.
2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro, dell'Unione
europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 e' aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale rappresentante. Per le unita' provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
3. Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta
in uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario dal quale risultino le generalita' del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.
4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da Paesi terzi
costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
Art. 20.
Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto
1. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere
l'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di prima immissione in servizio, presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri. Alla domanda e' allegata:
a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti
adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita' CE unitamente a copia
dell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo
installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte
dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data di presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2.
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina
l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta', da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di
immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.
Art. 21.
Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri
1. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da
diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unita'.
2. La cancellazione delle unita' da diporto dai registri di
iscrizione puo' avvenire:
a) per vendita o trasferimento all'estero;
b) per demolizione;
c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei
natanti;
d) per passaggio ad altro registro;
e) per perdita effettiva o presunta.
Capo II
Abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto
Art. 22.
Documenti di navigazione e tipi di navigazione
1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati
dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle
acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di
navigabilita'.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto,
rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione
consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate nella dichiarazione di conformita', rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di
navigabilita'.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti
tipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza
alcun limite nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di
cui all'allegato II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa
fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa
fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza
4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.
Art. 23.
Licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione per le unita' da diporto e' redatta su
modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla
di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell'unita' se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa.
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono
mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei
documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti
di bordo possono essere inviati al competente ufficio su supporto informatico o per via telematica.
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione
non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dai rispettivi uffici di iscrizione con licenza provvisoria la cui validita' non puo' essere superiore a sei mesi.
Art. 24.
Rinnovo della licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di cambio del
numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari
per il rinnovo sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
Art. 25.
Bandiera nazionale e sigle di individuazione
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri
espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo il numero di iscrizione e' apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unita' da
diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione
o la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.
4. Il proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unita' da
diporto e' tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera.
Art. 26.
Certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da
diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 27.
Natanti da diporto
1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono
esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei
registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la
navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole,
pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonche' gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti
stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II.
5. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui al
comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorita' marittima e della navigazione interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di
noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e' disciplinata, anche per le modalita' della loro condotta, con ordinanza della competente autorita' marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.
Art. 28.
Potenza dei motori
1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di
esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale
rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di
bordo.
Art. 29.
Apparati ricetrasmittenti di bordo
1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore
ai ventiquattro metri e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o
inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unita' da
diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali e' effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unita' proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformita' sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita' competente e corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorita' competente della
documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al
rilascio della licenza definitiva; la licenza e' riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da
diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati
con le societa' concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante l'assunzione di responsabilita' della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di
corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre, quando io ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre
le dodici miglia dalla costa e' altresi' obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.
Art. 30.
Manifestazioni sportive
1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente
comunicate alle autorita' competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri di cui all'articolo 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai
natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali e' necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorita' marittima, nonche' alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una
dichiarazione del circolo di appartenenza, con validita' non superiore al trimestre, vistata dall'autorita' competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unita' e' destinata ad attivita' agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti
devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attivita' sportiva delle federazioni di cui al comma 1.
Art. 31.
Navigazione temporanea
1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla
scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai
singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo
all'altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali.
2. Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio
provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita'
del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita
alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da diporto.
5. L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve
essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'.
6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono
essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
Art. 32.
Autorizzazione alla navigazione temporanea
1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata
previa presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilita'
civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attivita' di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto.
2. L'autorizzazione e' rinnovabile ogni due anni con annotazione
sul documento originale.
Art. 33.
Condizioni per la navigazione temporanea
1. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono
essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non
deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unita'.
Capo III
Persone trasportabili ed equipaggio
Art. 34.
Numero massimo delle persone trasportabili sulle unita' da diporto
1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' che
rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi piu' categorie di
progettazione il numero massimo delle persone trasportabili e' quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone
trasportabili e' documentato come segue:
a) per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta del
costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
b) per le unita' non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e
dalla dichiarazione di conformita' del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui
all'articolo 65.
Art. 35.
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unita' da diporto
1. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita'
da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.
Art. 36.
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo
delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal
personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono
essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'.
4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della
navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non e' riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.
Art. 37.
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attivita' di noleggio.
Art. 38.
Ruolino di equipaggio
1. Qualora si intenda imbarcare sulle unita' da diporto, quali
membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario all'autorita' competente apposito documento, redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.
Capo IV
Obbligo di patente
Art. 39.
Patente nautica
1. La patente nautica per unita' da diporto di lunghezza non
superiore a ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o,
comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione
nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unita' sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
2. Chi assume il comando di una unita' da diporto di lunghezza
superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto di
lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali e' installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di eta', per i natanti a vela
con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonche' per le unita' a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al comma 3, per la
partecipazione all'attivita' di istruzione svolta dalle scuole di' avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto la responsabilita' delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilita' civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge
9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unita' da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed
abilita al comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto indicate per le rispettive categorie:
a) Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da
diporto;
b) Categoria B: comando di navi da diporto;
c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da
diporto.
Capo V
Responsabilita' derivante dalla circolazione delle unita' da diporto
Art. 40.
Responsabilita' civile
1. La responsabilita' civile verso i terzi derivante dalla
circolazione delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 3, e' regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del
codice civile il locatario dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.
Art. 41.
Assicurazione obbligatoria
1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni si applicano alle unita' da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' sulla quale vengono applicati.
3. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica
anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.
Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO ((...))
Capo I
Locazione di unita' da diporto
Art. 42.
Locazione e forma del contratto
1. La locazione di unita' da diporto e' il contratto con il quale
una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unita' da diporto locata, il conduttore esercita la
navigazione e ne assume la responsabilita' ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da
diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' ed e' tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione
e' regolata dal comma 3.
Art. 43.
Scadenza del contratto
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende
rinnovato ancorche', spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unita' da diporto.
2. Salvo diversa volonta' delle parti, nel caso di ritardo nella
riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, e' dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art. 44.
Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono
col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unita'.
Art. 45.
Obblighi del locatore
1. Il locatore e' tenuto a consegnare l'unita' da diporto, con le
relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Art. 46.
Obblighi del conduttore
1. Il conduttore e' tenuto ad usare l'unita' da diporto secondo le
caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformita' alle finalita' di diporto.
Capo II
Noleggio
Art. 47.
Noleggio di unita' da diporto
1. Il noleggio di unita' da diporto e' il contratto con cui una
delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unita' da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e
delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
Art. 48.
Obblighi del noleggiante
1. Il noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita' da
diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilita' civile.
Art. 49.
Obblighi del noleggiatore
1. Nel noleggio di unita' da diporto, salvo che sia stato
diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
Art. 49-bis
(Noleggio occasionale).
1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica ((o societa' non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione)), ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, puo' effettuare, in forma occasionale, attivita' di noleggio della predetta unita'. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unita'.
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalita' telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al comma 1 ((, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni)) sono assoggettati, a richiesta del percipiente, ((...)), a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilita' o deducibilita' dei costi e delle spese sostenute relative all'attivita' di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalita' semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalita' di versamento dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilita' di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.
Capo III
Mediatore per le unita' da diporto ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
Art. 50.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
Art. 51.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARA
Art. 52.
Cultura nautica
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, puo' inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi, avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonche' attraverso gli istituti tecnici nautici.
Titolo V
NORME SANZIONATORIE Illeciti amministrativi
Art. 53
Violazioni commesse con unita' da diporto
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di una unita' da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto senza la prescritta abilitazione perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
((1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la
direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.))
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di una unita' da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle
aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unita' da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non
osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorita' competente in base al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.
5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione
che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e' obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'.
6. Per le violazioni di cui ((ai commi 1 e 1-bis)) si applica la
sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione e riportato sulla licenza di navigazione.
((6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato
di ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.))
Art. 54.
Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea
1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea
per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
Art. 55.
Esercizio abusivo delle attivita' di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto
1. Chiunque esercita le attivita' di locazione, noleggio, appoggio
per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attivita' diverse da quelle a cui sono adibite, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque non presenta la
dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.
Art. 56
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Art. 57
Rapporto delle violazioni
1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorita' competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.
((2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unita' da diporto, le autorita' competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualita' di Autorita' di vigilanza, possono disporre attivita' ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali.))
Art. 57-bis
((Vendita e somministrazione dibevande alcoliche.
Inquinamento acustico))
((1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita
e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato
l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.))
Titolo VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 58.
Durata dei procedimenti
1. I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto
devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di
rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unita' da diporto.
Art. 59.
Arrivi e partenze delle unita' da diporto
1. Le unita' da diporto sono esenti dall'obbligo di presentazione
della nota di informazioni all'autorita' marittima all'arrivo in porto e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.
Art. 60.
Denuncia di evento straordinario
1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si
sono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unita' da diporto deve farne denuncia all'autorita' marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di
persone, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad
investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
Art. 61.
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unita' da
diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione e' disposta soltanto ad istanza degli interessati.
Art. 62.
Iscrizione di unita' da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne
1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o
cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprieta', puo' essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unita' ha navigato esclusivamente in acque interne.
2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1
la documentazione tecnica puo' essere sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unita' sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.
3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, gia' iscritte e
cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprieta' e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione puo' disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unita' da parte di un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
Art. 63.
Tariffe per prestazioni e servizi
1. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' delle
unita' da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal
comma 1, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.
4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella
tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 64.
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
2. L'ammontare del predetto diritto e' stabilito annualmente con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 65.
Regolamento di attuazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) modalita' di iscrizione nei registri delle navi, delle
imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio
dell'iscrizione di una unita' da diporto e formalita' relative alla cancellazione dai registri delle unita' da diporto;
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle
unita' da diporto;
d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle
imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto;
e) disciplina del regime amministrativo degli apparati
ricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la
condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unita' da diporto, ivi
comprese quelle impiegate in attivita' di noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui
operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a
benzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla procedura di rilascio
dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni regolamentari vigenti.
Art. 66.
Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice
della navigazione;
b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione
interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e
538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni;
e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;
f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis
dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice e' soppresso
il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.
Art. 67.
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
La Malfa, Ministro delle politiche
comunitarie
Fini, Ministro degli affari esteri
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Storace, Ministro della salute
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
((Allegato II
REQUISITI ESSENZIALI
A. Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1
1. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE UNITA'.
===================================================================== | Categoria di | Forza del vento |Altezza d'onda significativa|
| progettazione | (Scala Beaufort) | (H1/3, metri) | +===================+==================+============================+ | A |superiore a 8 |superiore a 4 |
Note esplicative:
A. Una imbarcazione o natante da diporto cui e' attribuita la categoria di progettazione A e' considerato progettato per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilita' o onde anomale.
B. Una imbarcazione o natante da diporto cui e' attribuita la categoria di progettazione B e' considerato progettato per una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi.
C. Una unita' da diporto cui e' attribuita la categoria di progettazione C e' considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri, compresi.
D. Una unita' da diporto cui e' attribuita la categoria di progettazione D e' considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.
Le unita' da diporto di ciascuna categoria di progettazione devono essere progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilita', galleggiamento e altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato, nonche' per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilita'.
2. REQUISITI GENERALI
2.1. Identificazione dell'unita' da diporto
Ogni unita' da diporto e' contrassegnata con un numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:
1) codice del paese del fabbricante;
2) codice unico del fabbricante assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da altra Autorita' da esso delegata;
3) numero di serie unico;
4) mese e anno di produzione;
5) anno del modello.
I requisiti dettagliati relativi al numero di identificazione di cui al primo comma sono stabiliti nella relativa norma armonizzata.
2.2. Targhetta del costruttore dell'unita' da diporto
Ogni unita' da diporto reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dell'unita' da diporto, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonche' il recapito del fabbricante;
b) la marcatura CE di cui all'articolo 17;
c) la categoria di progettazione dell'unita' da diporto conformemente alla sezione 1;
d) la portata massima consigliata dal fabbricante desunta dal punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;
e) il numero di persone raccomandato dal fabbricante per cui l'unita' da diporto e' stata progettata.
Nel caso di valutazione post-costruzione, i recapiti e i requisiti di cui alla lettera a) comprendono quelli dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformita'.
2.3. Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo
Le unita' da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo. I mezzi di rientro a bordo sono accessibili o utilizzabili da una persona in acqua senza l'aiuto di altre persone.
2.4. Visibilita' a partire dalla posizione principale di pilotaggio
In condizioni normali di uso (velocita' e carico), la posizione principale di governo delle unita' da diporto consente al timoniere una buona visibilita' a 360°.
2.5. Manuale del proprietario
Ogni prodotto e' dotato di un manuale del proprietario conformemente all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 8, comma 4. Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l'uso sicuro del prodotto attirando particolarmente l'attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi.
3. RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI
3.1. Struttura
La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell'unita' da diporto assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione e' prestata alla categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6.
3.2. Stabilita' e bordo libero
L'unita' da diporto ha una stabilita' e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione, conformemente alla sezione 1, nonche' alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6.
3.3. Galleggiabilita'
L'unita' da diporto e' costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilita' adeguate alla propria categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. Tutte le unita' da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento hanno una sufficiente galleggiabilita' per restare a galla in posizione rovesciata.
Le unita' da diporto inferiori a 6 metri hanno una riserva di galleggiabilita' per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro categoria di progettazione.
3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura
Eventuali aperture nello scafo, nel ponte o nei ponti e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unita' da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.
Finestre, oblo', porte e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonche' alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta.
Le tubazioni che attraversano lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.
3.5. Allagamento
Tutte le unita' da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento.
Se del caso, particolare attenzione e' riservata:
a) ai pozzetti e gavoni, che dovrebbero essere autosvuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unita' da diporto;
b) agli impianti di ventilazione;
c) all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.
3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante
La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unita' da diporto e' stata progettata e' determinata conformemente alla categoria di progettazione (sezione 1), alla stabilita' e al bordo libero (punto 3.2) e alla galleggiabilita' (punto 3.3).
3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio
Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto delle categorie di progettazione A e B, nonche' quelli appartenenti alle categorie di progettazione C e D di lunghezza superiore ai 6 metri, sono muniti di uno o piu' alloggiamenti per una o piu' zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti per il trasporto delle quali l'imbarcazione o natante da diporto e' progettato. L'alloggiamento o gli alloggiamenti per le zattere di salvataggio sono facilmente accessibili in qualsiasi momento.
3.8. Evacuazione
Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento sono muniti di mezzi di evacuazione efficaci in caso di rovesciamento. Se e' previsto un mezzo di evacuazione da usare in posizione rovesciata, esso non compromette la struttura (punto 3.1), la stabilita' (punto 3.2) o la galleggiabilita' (punto 3.3), indipendentemente dal fatto che l'imbarcazione e il natante da diporto si trovi in posizione dritta o rovesciata.
Ogni imbarcazione e natante da diporto abitabile e' munito di mezzi di evacuazione efficaci in caso di incendio.
3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio
A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unita' da diporto sono munite di uno o piu' attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.
4. CARATTERISTICHE DI MANOVRA
Il fabbricante provvede affinche' le caratteristiche di manovra dell'unita' da diporto, anche se munita del motore di propulsione piu' potente per il quale l'unita' da diporto e' progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per tutti i motori di propulsione la potenza massima nominale del motore e' specificata nel manuale del proprietario.
5. REQUISITI DI INSTALLAZIONE
5.1. Motori e compartimenti motore
5.1.1. Motore entrobordo
Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonche' i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio.
Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili.
I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore non alimentano la combustione.
5.1.2. Ventilazione
II compartimento motore e' ventilato. Si deve ridurre al minimo l'ingresso di acqua nel compartimento motore attraverso le aperture.
5.1.3. Parti esposte
Le parti esposte del motore in movimento o calde, che potrebbero causare lesioni alle persone, sono efficacemente protette, a meno che il motore non sia protetto da una copertura o isolato nel proprio vano.
5.1.4. Avviamento del motore di propulsione fuoribordo
Ogni motore di propulsione fuoribordo montato su qualsiasi unita' da diporto e' dotato di un dispositivo atto a impedire che il motore sia avviato a marcia inserita, tranne il caso in cui:
a) il motore fornisca meno di 500 Newton (N) di spinta statica;
b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.
5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente
Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore di propulsione o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocita' ridotta quando il conducente scende deliberatamente dalla stessa o cade in acqua.
5.1.6. I motori di propulsione fuoribordo a timone sono dotati di un dispositivo di arresto d'emergenza che puo' essere collegato al timoniere.
5.2. Sistema di alimentazione del carburante
5.2.1. In generale
I dispositivi e le installazioni destinati a rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.
5.2.2. Serbatoi di carburante
I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi e i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacita' e al tipo di carburante.
Gli spazi contenenti i serbatoi di benzina sono ventilati.
I serbatoi di benzina non fanno parte dello scafo e sono:
a) protetti da incendi provenienti da qualsiasi motore e da ogni altra fonte di ignizione;
b) isolati dai locali di alloggio.
I serbatoi di carburante diesel possono essere parte integrante dello scafo.
5.3. Sistema elettrico
Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'unita' da diporto in condizioni di uso normale e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione.
Tutti i circuiti elettrici, ad eccezione dei circuiti di accensione del motore alimentati da batterie, rimangono sicuri se esposti al sovraccarico.
I circuiti di propulsione elettrica non interagiscono con altri circuiti in modo tale da renderli inidonei al funzionamento previsto.
E' garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas esplosivi, eventualmente emessi dalle batterie. Le batterie sono assicurate fermamente e protette da infiltrazioni d'acqua.
5.4. Sistema di governo
5.4.1. In generale
I sistemi di governo e controllo della propulsione sono progettati, costruiti e installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.
5.4.2. Dispositivi di emergenza
Ogni imbarcazione o natante da diporto a vela e ogni imbarcazione o natante da diporto non a vela con un solo motore di propulsione, dotato di sistemi di governo con comando a distanza, e' munito di dispositivi di emergenza per il governo a velocita' ridotta.
5.5. Impianto del gas
Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e sono progettati e installati in modo da evitare perdite e il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali e i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni e agli agenti incontrati in ambiente marino.
Ogni apparecchio a gas destinato dal fabbricante all'impiego per il quale e' utilizzato e' installato secondo le istruzioni del fabbricante. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite e prodotti di combustione.
Tutte le unita' da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento e' isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo.
In particolare, gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione.
5.6. Protezione antincendio
5.6.1. In generale
Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unita' da diporto tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del fuoco. Particolare attenzione e' riservata all'ambiente circostante degli apparecchi a fiamma libera, alle zone calde o ai motori e alle macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle conduttore di olio e carburante non ricoperte nonche' a mantenere il percorso dei fili elettrici lontano da fonti di calore e parti calde.
5.6.2. Attrezzatura antincendio
Le unita' da diporto sono munite di attrezzature antincendio adeguate al tipo di rischio, oppure sono indicate la posizione e la capacita' dell'attrezzatura antincendio adeguata al tipo di rischio. Le unita' da diporto non sono messe in servizio fino all'installazione di un'adeguata attrezzatura antincendio. I compartimenti dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consente di evitare l'apertura del compartimento in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili e uno e' collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo delle imbarcazioni ed i natanti da diporto.
5.7. Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici
Laddove siano installati fanali di navigazione, sagome e segnali acustici, essi sono conformi al COLREG 1972 (regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare) o al CEVNI (Codice europeo delle vie di navigazione interna), a seconda del caso.
5.8. Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra
Le unita' da diporto sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale di prodotti inquinanti (olio, carburante ecc.) in mare.
I servizi igienici installati in un'imbarcazione o natante da diporto sono unicamente collegati ad un sistema di serbatoi o ad un sistema di trattamento dell'acqua.
Le imbarcazioni e i natanti da diporto con serbatoi installati sono muniti di un collegamento di scarico standard per consentire di collegare i tubi degli impianti di raccolta alle tubazioni di scarico.
Inoltre, le tubazioni destinate all'evacuazione dei rifiuti umani che attraversano lo scafo sono dotate di valvole che ne consentono la chiusura.
B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione
I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla presente parte.
1. IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE DI PROPULSIONE
1.1. Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e il recapito del fabbricante del motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della persona che adatta il motore;
b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile;
c) il numero di serie unico del motore;
d) la marcatura CE come previsto all'articolo 17.
1.2. Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere una durata pari alla normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano etichette o targhette, esse devono essere apposte in maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e che le etichette o targhette non possano essere rimosse senza essere distrutte o cancellate.
1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore.
1.4. Le indicazioni devono trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo che il motore e' stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.
2. REQUISITI RELATIVI ALL'EMISSIONE DI GAS DI SCARICO
I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati in modo che, se correttamente installati e in condizioni d'uso normale, le emissioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3:
2.1. Valori applicabili ai fini dell'articolo 45, comma 2, e della tabella 2, punto 2.2:
Tabella I
=================================================================== | |Ossido di carbonio| Idrocarburi |Ossidi di|Parti-| | Tipo | CO=A+B/B/PNn | HC=A+B/PNn | Azoto |colato| | | | | NOx | PT | +----------+------------------+------------------+---------+------+ | | A | B | n | A | B | n | | | +----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+ |Accensione| | | | | | | | Non | |comandata | | | | | | | |appli-| |a 2 tempi |150,0 |600,0| 1,0 |30,0 |100,0 |0,75 | 10,0 |cabile| +----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+ |Accensione| | | | | | | | Non | |comandata | | | | | | | |appli-| |a 4 tempi |150,0 |600,0| 1,0 |6,0 |50,0 |0,75 | 15,0 |cabile| +----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+ |Accensione| | | | | | | | | |spontanea | 5,0 | 0 | 0 |1,5 | 2,0 |0,5 | 9,8 | 1,0 | +----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+
Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella, PN e' la potenza
nominale del motore in kW.
2.2. Valori applicabili a partire dal 18 gennaio 2016:
Tabella 2
Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AS) (++)
===================================================================== | | | | Idrocarburi + | | Cilindrata |Potenza nominale| Particolato | Ossidi di azoto | | SV (l/cil) | del motore | PT (g/kWh) |HC + NOx (g/kWh) | | | PN (kW) | | | | SV < 0,9 | PN < 37 | I valori di cui alla tabella 1 | | | | | | | |37 ≤ PN < 75 (+)| 0,30 | 4,7 | +===============+================+================+=================+ | |75 ≤ PN < 3 700 | 0,15 | 5,8 | | 0,9 ≤ SV < 1,2| PN < 3 700 | 0,14 | 5,8 | | 1,2 ≤ SV < 2,5| | 0,12 | 5,8 | +---------------+----------------+----------------+-----------------+ | 2,5 ≤ SV < 3,5| | 0,12 | 5,8 | +---------------+----------------+----------------+-----------------+ | 3,5 ≤ SV < 7,0| | 0,11 | 5,8 | +---------------+----------------+----------------+-----------------+
(+) In alternativa, i motori ad accensione spontanea con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a 75 kW e con una cilindrata inferiore a 0,9 l/cil non superano il limite di emissione PT di 0,20 g/kWh e il limite di emissione combinata HC + NOx di 5,8
g/kWh.
(++) Ogni motore ad accensione spontanea non supera il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0 g/kWh.
Tabella 3
Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AC)
===================================================================== | | Potenza | Ossido di | Idrocarburi + | | | nominale del | carbonio | Ossidi di azoto | | Tipo di motore | motore PN | CO (g/kWh) | HC + NOx | +==================+==============+=============+===================+ | Entrobordo ed | | | | | entrobordo | PN ≤ 373 | 75 | 5 | | con comando a | | | | | poppa |373 < PN ≤ 485| 350 | 16 | | | | | | | | PN > 485 | 350 | 22 | | | | | | |Motori fuoribordo | |500 - (5,0 x | | | e PWC | PN ≤ 4,3 | PN ) | 30 | | | | | | | | |500 - (5,0 x | | | |4,3 < PN ≤ 40 | PN ) | | | | | | | | | | |15,7 + (50/ PN 0,9)| +------------------+--------------+-------------+-------------------+ | | PN < 40 | 300 | | | | | | | | | | | 15,7 + (50/PN0,9) | +------------------+--------------+-------------+-------------------+
2.3. Cicli di prova:
Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare:
Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4:2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella in appresso.
Per motori AS a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, puo' essere applicato il ciclo di prove E3. Per motori ad AC a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E4.
===================================================================== | Ciclo E1, | | | | | | | numero di | | | | | | | modalita' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +==============+====================+=====================+=========+ | | | |Velocita'| |Velocita' | Velocita' nominale |Velocita' intermedia | minima | +--------------+--------------------+---------------------+---------+ |Coppia, % | 100 | 75 | 75 | 50 | 0 | +--------------+----------+---------+---------+-----------+---------+ |Fattore di | | | | | | |ponderazione | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,32 | 0,3 | +--------------+--------------------+---------------------+---------+ | | | |Velocita'| |Velocita' |Velocita' nominale |Velocita' intermedia | minima | +--------------+--------------------+---------------------+---------+ |Ciclo E3, | | | | | | |numero di | | | | | | |modalita' | 1 | 2 | 3 | 4 | | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Velocita', % | 100 | 91 | 80 | 63 | | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Potenza, % | 100 | 75 | 50 | 25 | | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Fattore di | | | | | | |ponderazione | 0,2 | 0,5 | 0,15 | 0,15 | | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Ciclo E4, | | | | | | |numero di | | | | | | |modalita' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Velocita', % | 100 | 80 | 60 | 40 |Inattivo | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Coppia, % | 100 | 71,6 | 46,5 | 25,3 | 0 | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Fattore di | | | | | | |ponderazione | 0,06 | 0,14 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Ciclo E5, | | | | | | |numero di | | | | | | |modalita' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Velocita', % | 100 | 91 | 80 | 63 |Inattivo | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Potenza, % | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Fattore di | | | | | | |ponderazione | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,32 | 0,3 | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di funzionamento del motore.
2.4. Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite
Il fabbricante del motore e' responsabile di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori.
Il motore capostipite e' scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero risultare nel piu' alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh), misurate nel ciclo di prova applicabile.
2.5. Carburanti di prova
Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde alle seguenti caratteristiche:
| Benzina | |-------------------------------------------------------| | Proprieta' | RF-02-99 | RF-02-03 | | | Senza piombo | Senza piombo | | | min | max | min | max | | | | | | | | Numero di ottano | | | | | | ricerca | 95 | - | 95 | - | | | | | | | |Numero di ottano motore| 85 | - | 85 | - | | | | | | | | Densita' a 15 °C | | | | | | (kg/m3) | 748 | 762 | 740 | 754 | | | | | | | | Punto di ebollizione | | | | | | iniziale (°C) | 24 | 40 | 24 | 40 | | | | | | | | Frazione di massa di | | | | | | zolfo (mg/kg) | - | 100 | - | 10 | | | | | | | | Contenuto di piombo | | | | | | (mg/l) | - | 5 | - | 5 | +-----------------------+-------+-------+-------+-------+ |Tensione di vapore Reid| | | | | | (kPa) | 56 | 60 | - | - | +-----------------------+-------+-------+-------+-------+ | Tensione di vapore | | | | | | (DVPE) (kPa) | - | - | 56 | 60 | +-----------------------+-------+-------+-------+-------+
| Diesel | | Proprieta' | RF-06-99 | RF-06-03 | |-----------------------------|-----------------|-----------------| | | min | max | min | max | +-----------------------------+-------+---------+-------+---------+ |Numero di cetano | 52 | 54 | 52 | 54 | +-----------------------------+-------+---------+-------+---------+ |Densita' a 15 °C (kg/m3) | 833 | 837 | 833 | 837 | | | | | | | |Punto di ebollizione finale | | | | | |(°C) | - | 370 | - 3 | 70 | | | | | | | |Punto di infiammabilita' (°C)| 55 | - | 55 | - | | | | | | | |Frazione di massa di zolfo | | | | | |(mg/kg) | Da |300 (50) | - | 10 | +-----------------------------+-------+---------+-------+---------+ |Frazione di massa delle | | | | | |ceneri (%) | Da | 0,01 | - | 0,01 | +-----------------------------+-------+---------+-------+---------+
Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata.
3. DURATA
Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo.
Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato.
La durata normale del motore e' la seguente:
a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato:
1) per la categoria di motori PN
≤ 373 kW: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
2) per i motori nella categoria 373 < PN
≤ 485 kW: 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
3) per i motori nella categoria PN
> 485 kW: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo;
c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo,
d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo.
4. MANUALE DEL PROPRIETARIO
Ogni motore e' dotato di un manuale del proprietario redatto in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato.
Il manuale del proprietario:
a) fornisce istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3 (durata);
b) specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.
C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche
Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte.
1. LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA
1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati cosi' che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati nella seguente tabella:
============================================= |Potenza nominale del | Livello massimo di | | motore (un solo | pressione sonora = | | motore) in kW | LpASmax in dB |
+=====================+=====================+
|PN ≤ 10 |67 |
+---------------------+---------------------+
|10 < PN ≤ 40 |72 |
+---------------------+---------------------+
|PN > 40 |75 |
+---------------------+---------------------+
in cui PN = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla
velocita' nominale e LpASmax = livello massimo di pressione sonora in
dB.
Per le unita' con due o piu' motori di tutti i tipi, si puo' applicare una tolleranza di 3 dB.
1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni e i natanti da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1 se il numero di Froude e' ≤ 1,1 e se il rapporto potenza/dislocamento e' ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore.
1.3. Il «numero di Froude» Fn e' calcolato dividendo la velocita'
massima dell'imbarcazione o natante da diporto V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2.
V Fn= - √(g.lwl)
Il «rapporto potenza/dislocamento» e' calcolato dividendo la potenza nominale del motore PN (in kW) per il dislocamento dell'imbarcazione
o natante da diporto D (in tonnellate).
PN
Rapporto potenza / dislocamento = ---
D
2. MANUALE DEL PROPRIETARIO
Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere l'unita' e il sistema di scarico in condizioni che, per quanto possibile, garantiscano la conformita' ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale.
Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformita' ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale.
3. DURATA
Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla presente parte, sezione 1.))
Allegato III
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Allegato IV
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Allegato V
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Allegato VI
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Allegato VII
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
((Allegato VIII
Dichiarazione di conformita' UE N. xxxxx(1)
1. N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante] o dell'importatore privato.
3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto l'esclusiva responsabilita' del fabbricante o dell'importatore privato, o di chiunque immette sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, di chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unita' da diporto non contemplata nel campo di applicazione della direttiva 2013/53/UE in modo da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applicando le procedure previste prima dell'immissione sul mercato o della sua messa in servizio, o chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni decorrente dalla messa in servizio dell'unita' da diporto.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilita'. Essa puo' comprendere una fotografia, se opportuno).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 e' conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e' dichiarata la conformita'.
7. Se del caso, l'organismo notificato ... (nome, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato.
8. Identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
9. Indicazioni complementari:
La dichiarazione di conformita' UE include una dichiarazione del fabbricante del motore di propulsione e della persona che adatta un motore conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c), secondo cui:
a) se installato in un'unita' da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest'ultimo soddisfera':
1) i requisiti relativi alle emissioni di scarico previsti dal presente decreto;
2) i valori limite di cui alla direttiva 97/68/CE per quanto riguarda i motori omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o
3) i valori limite di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda i motori omologati conformemente a tale regolamento.
Il motore non deve essere messo in servizio finche' l'unita' da diporto in cui deve essere installato sia stata dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente disposizione del presente decreto.
Se il motore e' stato immesso sul mercato durante l'ulteriore periodo transitorio di cui all'articolo 46, comma 2, la dichiarazione di conformita' UE ne fa menzione.
Firmato a nome e per conto di:
(Luogo e data di rilascio)
(nome, funzione) (firma)
(1)
L'attribuzione di un numero alla dichiarazione di
conformita' e' facoltativa.))
Allegato IX
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Allegato X
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Allegato XI
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Allegato XII
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Allegato XIII
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Allegato XIV
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Allegato XV
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))
Allegato XVI
Tabella A
((DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO +-----------------------------+-------------+ |Visite di accertamento e | | |stazzatura navi da diporto di| | |tipo non omologato e rilascio| | |di certificazioni di collaudo| | |e di stazza | 351,30 euro| +-----------------------------+-------------+ |Visite periodiche ed | | |occasionali navi da diporto | 87,83 euro| +-----------------------------+-------------+ |Stazzatura o ristazzatura di | | |navi da diporto e rilascio | | |certificazioni | 29,28 euro| +-----------------------------+-------------+ |Rilascio licenze di | | |navigazione | 29,28 euro| +-----------------------------+-------------+ |Aggiornamento licenze di | | |navigazione | 17,58 euro| +-----------------------------+-------------+ |Rilascio certificato d'uso | | |motore | 23,42 euro| +-----------------------------+-------------+ |Aggiornamento certificato | | |d'uso motore | 11,70 euro| +-----------------------------+-------------+ |Esame per il conseguimento | | |delle patenti nautiche di | | |categoria A e C | 29,28 euro| +-----------------------------+-------------+ |Esami per il conseguimento | | |della patente nautica per | | |navi da diporto | 117,10 euro| +-----------------------------+-------------+ |Iscrizione nei registri di | | |imbarcazioni e navi | 35,13 euro| +-----------------------------+-------------+ |Rinnovo licenze | 29,28 euro| +-----------------------------+-------------+ |Trascrizione nei registri di | | |atti relativi alla proprieta'| | |e di altri atti e domande per| | |i quali occorre la | | |trascrizione; iscrizione o | | |cancellazione di ipoteche; | | |rilascio estratto dai | | |registri | 23,42 euro| +-----------------------------+-------------+ |Copia di un documento | 11,70 euro| +-----------------------------+-------------+ |Rilascio di un duplicato | 29,28 euro| +-----------------------------+-------------+ |Autorizzazione alla | | |navigazione temporanea e | | |licenza provvisoria di | | |navigazione | 23,42 euro| +-----------------------------+-------------+)) ((8)) ------------- AGGIORNAMENTO (8) Il Decreto 10 luglio 2017 (in G.U. 16/08/2017, n. 190), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I diritti e i compensi per le prestazioni e i servizi in materia di nautica da diporto, di cui all'allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aumentati del 2% e del 1,7% per il biennio 2006 - 2007, del 3,2% e dello 0,7% per il biennio 2008 - 2009, del 1,6% e del 2,7% per il biennio 2010 - 2011, del 3,0% e del 1,1% per il biennio 2012 - 2013, dello 0,2% e del -0,1% per il biennio 2014 - 2015, secondo la nuova tabella A allegata al presente decreto".
Vigente al: 15-2-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare piu' elevati livelli di copertura previdenziale.
2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto e' libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) "forme pensionistiche complementari collettive": le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali e' possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
b) "forme pensionistiche complementari individuali": le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali e' possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;
c) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: "COVIP";
((c-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;))
d) "TFR": il trattamento di fine rapporto;
e) "TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non puo' essere utilizzata da altri soggetti.
Art. 2
Destinatari
1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo
individuale o collettivo:
a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche
secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente,
gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche
territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e
produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle
tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche
organizzati per aree professionali e per territorio;
c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai
lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d),
esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di
contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme
pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite,
volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al
livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio.
Art. 3
Istituzione delle forme pensionistiche complementari
1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite
da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non
siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali
forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da
associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
h) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai
fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;
i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme
pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari
stabiliscono le modalita' di partecipazione, garantendo la liberta' di adesione individuale.
Art. 4
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
1. I fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalita' giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresi' nell'ambito della singola societa' o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima societa' od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP puo' determinare con proprio regolamento le modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o piu' decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:
a) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
b) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
c) i contenuti e le modalita' del protocollo di autonomia gestionale.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28)).
5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attivita' ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.
Art. 5
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilita'
1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri definiti dalle fonti costitutive.
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' e per il quale non sussistano le cause di incompatibilita' e di decadenza cosi' come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attivita' in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell'attivita' svolta. Per le forme pensionistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di responsabile della forma pensionistica puo' essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non puo' essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le societa' da queste controllate o che le controllano.
3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonche' nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie sull'attivita' complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.
4. Ferma restando la possibilita' per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita', per i quali non sussistano le cause di incompatibilita' e di decadenza previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza e' incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonche' con lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le societa' da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di societa' da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.
5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza e' integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.
6. L'organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L'organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarita' riscontrate.
7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.
8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l'articolo 2407 del codice civile.
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28)).
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28)).
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28)).
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28)).
Art. 6
Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo' detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o piu' imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209((, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28)).
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.
((5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita', avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificita' dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.
5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.
5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita' in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento e' riesaminato almeno ogni tre anni ed e' messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.))
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalita' con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi pensione esercitano la facolta' di recesso, contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi di concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilita' affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita' omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28)).
12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti,((prestare garanzie in favore di terzi,)) ne' investire le disponibilita' di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societa', per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa' medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite societa' fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilita' in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
((c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attivita' che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.))
14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
Art. 7
((Depositario))
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso ((un soggetto distinto)) dal gestore che presenti i requisiti ((di cui all'articolo 47)) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. ((Il depositario)) esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis.
((3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione.))
3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria puo' anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE.
3-ter. La Banca d'Italia puo' vietare la libera disponibilita' degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter.
Art. 7-bis
(Mezzi patrimoniali)
1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a cio' abilitati, i quali operano in conformita' alle norme che li disciplinano.
2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformita' con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica puo', per un periodo limitato, detenere attivita' insufficienti.
((2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita' che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.))
3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilita' dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformita' al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione del presente articolo.
Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 entra in vigore il 25/03/2007.
Art. 8
Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari puo' essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari e' attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme e' attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entita' della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalita' e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari e' stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di societa' cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresi' delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sara' dedotto nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
a) modalita' esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, puo' conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta puo' essere successivamente revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;
b) modalita' tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volonta', a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di piu' forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando e' trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;
c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:
1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, e' consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volonta', alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano gia' aderito;
2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, e' consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura gia' fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilita' di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volonta', si applica quanto previsto alla lettera b).
8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volonta' deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto piu' prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.
10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore puo' decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entita' del contributo e il fondo di destinazione.
Il datore puo' a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha gia' aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dai predetti contratti o accordi.
11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari puo' proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facolta' del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
12. ((Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresi' delegare)) il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.
13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalita' in base alle quali l'aderente puo' suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonche' le modalita' attraverso le quali puo' trasferire l'intera posizione individuale a una o piu' linee.
Art. 9
Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS
1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e'
costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica e' integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.
2. La forma pensionistica di cui al presente articolo e'
amministrata da un comitato dove e' assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticita'. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3.
3. La posizione individuale costituita presso la forma
pensionistica di cui al presente articolo puo' essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.
Art. 10
Misure compensative per le imprese
((1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al 6 per cento.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, e' assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni)).
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
5. Le misure di cui ((al comma 1)) si applicano previa verifica della loro compatibilita' con la normativa comunitaria in materia.
Art. 11
Prestazioni
1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalita' di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa puo' essere erogata in capitale.
4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso e' autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente e' applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta e' applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, e' applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
9. Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
10. Ferma restando l'intangibilita' delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita'.
Art. 12
Fondi pensione aperti
1. ((I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)) possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonche' le quote del TFR.
2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti puo' avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio e' rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalita' di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.
Art. 13
Forme pensionistiche individuali
1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalita' di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilita' dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attivita' della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento e' parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, ((comma 5-bis, lettera c).)).
4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, puo' essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
Art. 14
Permanenza nella forma pensionistica complementare e
cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilita'
1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari stabiliscono le modalita' di esercizio relative alla
partecipazione alle forme medesime, alla portabilita' delle
posizioni individuali e della contribuzione, nonche' al riscatto
parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto
disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma
pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti
stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita';
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della
posizione individuale maturata, nei casi di cessazione
dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un
periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48
mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a
procedure di mobilita', cassa integrazione guadagni ordinaria o
straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per
i casi di invalidita' permanente che comporti la riduzione della
capacita' di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione
dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un
periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facolta' non puo'
essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche
complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al
comma 4 dell'articolo 11.
3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica
complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione
pensionistica l'intera posizione individuale maturata e'
riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso
designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di
tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene
devoluta a finalita' sociali secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle
forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma
1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita
al fondo pensione.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione
individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, e'
operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per
cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di
6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo
11, comma 6.
5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse
da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo
di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui
all'articolo 11, comma 6.
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma
pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di trasferire
l'intera posizione individuale maturata ad altra forma
pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facolta' e non
possono contenere clausole che risultino, anche di fatto,
limitative del suddetto diritto alla portabilita' dell'intera
posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che,
all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano
l'applicazione di voci di costo, comunque denominate,
significativamente piu' elevate di quelle applicate nel corso del
rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla
portabilita'. In caso di esercizio della predetta facolta' di
trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha
diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta
del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore
di lavoro nei limiti e secondo le modalita' stabilite dai
contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a
favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto
legislativo. Sono altresi' esenti da ogni onere fiscale i
trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un
fondo pensione o da una forma pensioristica individuale ad altro
fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche
complementari conseguenti all'esercizio delle facolta' di cui al
presente articolo devono essere effettuati entro il termine
massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.
Art. 15
Vicende del fondo pensione
1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende
concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla
intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per
coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per
gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14.
2. Nel caso di cessazione dell'attivita' o di sottoposizione a
procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un
fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP,
un commissario straordinario che procede allo scioglimento del
fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere
comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne da'
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere
sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli
organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare
preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti
necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina
dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta
amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli
articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni,
attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.
Art. 15-bis
(Operativita' all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane)
1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attivita' transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.
2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso. ((La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalita' dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.))
3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro e' tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sara' ivi gestito.
4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorita' competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione.
5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa puo' non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attivita' transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorita' dello Stato membro ospitante.
6. Il fondo pensione e' tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere agli iscritti, nonche' le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attivita' transfrontaliera.
7. Il fondo pensione e', inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attivita' svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformita' all'articolo 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attivita' transfrontaliera.
8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorita' competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l'Autorita' dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione puo' iniziare la sua attivita' nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.
9. Le Autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7.
10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorita' dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinche' il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, l'Autorita' dello Stato membro ospitante puo', dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarita', ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.
11. In caso di attivita' transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, puo' anche intervenire ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori.
12. La COVIP puo' prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attivita' e delle passivita' corrispondenti alle attivita' svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione del presente articolo.
Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
Art. 15-ter
(Operativita' in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie)
1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attivita' transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.
2. L'operativita' dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica e' subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorita' competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonche' all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorita' dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.
3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorita' dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli iscritti. L'avvio dell'attivita' transfrontaliera e' in ogni caso ammessa decorsi due mesi dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.
4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilita'. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentativita', le uguali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.
5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.
6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, sono altresi' definiti, i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio della Repubblica.
((6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalita' dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4, 5 e 6, nonche' i relativi aggiornamenti.))
7. La COVIP puo' chiedere all'Autorita' dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attivita' e delle passivita' corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.
8. La COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma restando la competenza dell'Autorita' dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.
9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorita' dello Stato membro di origine affinche' la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinche' il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP puo', previa informativa all'Autorita' dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi piu' gravi, impedire al fondo di continuare ad operare. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione del presente articolo.
Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
Art. 15-quater
((Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'))
((1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.))
((1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
1-ter. Il segreto d'ufficio non puo' essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze.
1-quater. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilita' del mercato. La COVIP collabora altresi' con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
1-quinquies. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorita', anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e sulle banche depositarie di cui all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
1-sexies. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dalla COVIP da parte dei predetti soggetti non possono essere trasmesse ad altre Autorita' italiane o a terzi senza il consenso dell'Autorita' che le ha fornite.
1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP puo' concludere con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP puo' ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.))
2. La COVIP e' l'unica Autorita' italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualita' di Autorita' dello Stato membro di origine sia in quella di Autorita' dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorita' degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che svolgono attivita' transfrontaliera, nonche' a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi dell'articolo 15-ter, commi 4, 5 e 6. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione del presente articolo.
Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
Art. 15-quinquies
(((Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti)))
(( 1. La COVIP puo' individuare, con proprio regolamento, le
disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attivita'
transfrontaliera puo' essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto. )) ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 5, comma
1) l'introduzione del presente articolo.
Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
Art. 16
Contributo di solidarieta'
1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria
nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed
elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a
previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle
contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da
quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate
a realizzare le finalita' di previdenza pensionistica
complementare di cui all'articolo 1, e' applicato il contributo di
solidarieta' previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo
9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
2. A valere sul gettito del contributo di solidarieta' di cui al
comma 1:
a) e' finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota
pari all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia istituito,
mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle
prestazioni temporanee dell'INPS, contro il rischio derivante
dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di
lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato
preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di
amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell'articolo
5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;
b) e' destinato al finanziamento della COVIP l'importo di
ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, a
incremento dell'importo previsto dall'articolo 13, comma 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 59,
comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine e'
autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di
euro annui a favore dell'INPS.
Art. 17
Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'((20 per cento)), che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. (11) ((12))
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si' assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo' portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, le ritenute previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973 e dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. (6) (7)
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilita' separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' aumentata all'l,50 per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.
8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e' versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle societa' e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata dai fondi pensione con le modalita' e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di societa' ed enti la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione e' presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 69) che che la modifica al comma 3 del presente articolo esplica effetto a partire dal 1° luglio 2011. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 83) che la modifica del comma 3 del presente articolo si applica ai proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012."
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 4, comma 6-ter) che "Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' elevata all'11,50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 624) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Art. 18
Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attivita' di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.
2. La COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. La COVIP e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennita' di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP puo' avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerita' dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonche' circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP e' definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco e' corrisposta una indennita' pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.
Art. 18-bis
(( (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF). ))
((1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea. La COVIP si conforma ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto legislativo.
2. La COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.))
Art. 19
Compiti della COVIP
1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
((1-bis. La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalita' dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.))
2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilita' esercitata dalle rispettive autorita' di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attivita' e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonche' delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP puo' richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;
c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'articolo 6;
d) definisce, sentite le autorita' di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;
e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'articolo 6, nonche' alla lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditivita', nonche' per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile;
g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilita' della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilita' dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalita' di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonche' per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonche', in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonche' sulle modalita' di pubblicita', con facolta' di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;
h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalita' con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
1) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo' disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.
4. La COVIP puo' altresi':
a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno.
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attivita' della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
((5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.))
((6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.))
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.
((7-bis. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.))
Art. 19-bis
(( (Abusiva attivita' di forma pensionistica) ))
(( 1. Chiunque eserciti l'attivita' di cui al presente decreto
senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a
25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono
servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono
il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona
estranea al reato. )) ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 6,
comma 1) l'introduzione del presente articolo.
Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
Art. 19-ter
(( (False informazioni) ))
(( 1. I componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari
e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o
documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. )) ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 6,
comma 1) l'introduzione del presente articolo.
Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
Art. 19-quater
(( (Sanzioni amministrative) ))
(( 1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al
pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto,
ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto, all'Albo
tenuto a cura della COVIP e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
COVIP.
2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo,
i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i
liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che:
a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte,
alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue
funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;
b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6,
7, 11, 14, 15, 15-bis e 20 ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli
nonche' in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
25.000;
c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilita'
e professionalita' e sulle cause di incompatibilita' e decadenza
previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero le disposizioni sui
limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel
decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti
con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta
variazione delle condizioni di onorabilita' di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in
cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni
relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore
gravita', possono altresi' essere dichiarati decaduti
dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il
responsabile della forma pensionistica.
4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono
applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva
l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP. Le sanzioni
amministrative sono determinate nella loro entita', tenendo conto
della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita'
personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. Gli enti rispondono in
solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso
per l'intero nei confronti del responsabile della violazione. Non
si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. )) ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 6,
comma 1) l'introduzione del presente articolo.
Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
Art. 20
Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se gia' configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalita' e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1.
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
4. L'attivita' di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 e' svolta dalla COVIP secondo piani di attivita' differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalita' di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
((6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all'interno di enti o societa' diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuita' nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica la sussistenza delle predette condizioni.))
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano gia' state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale e' stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilita', a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonche' documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali dei presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalita' di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.
Art. 21
Abrogazioni e modifiche
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 del TUIR e' sostituita dalla seguente:
"d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
((2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239"))
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10;
b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17;
c) l'articolo 20;
d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.
4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR e' sostituito dal seguente: "3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e' deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
6. Sono abrogati altresi' l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 5, e' abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Art. 22
Disposizioni finanziarie
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente
decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle
forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di
campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle
medesime forme pensionistiche complementari e' autorizzata, per
l'anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto
legislativo, per gli anni a decorrere al 2005, si provvede
mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all'articolo
13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Art. 23
Entrata in vigore e norme transitorie
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il ((1° gennaio 2007)), salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del ((31 dicembre 2006)) continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.
2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalita' tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR (( secondo le modalita' esplicite di cui all'art. 8, comma 7,)) e in questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia.
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo.Entro il 31 dicembre 2007:
a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;
b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:
1) alla costituzione ((, entro il 31 marzo 2007,)) del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalita' dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;
2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.((2))
((4. A decorrere dal l° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresi' provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. l), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il l° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente e' consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6)).
((4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformita' delle disposizioni emanate in attuazione dell' articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007)).
5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilita' dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni ((. . .)) si rendono applicabili a decorrere dal ((1° gennaio 2007)). Per i medesimi soggetti, relativamente ((ai montanti delle prestazioni accumulate)) fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si da' luogo all'attivita' di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico.
6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.
((7. Per i lavoratori assunti antecedentemente)) al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8;
b) ((ai montanti delle prestazioni)) entro il ((31 dicenbre 2006)) si applica il regime tributario vigente alla predetta data;
c) ((ai montanti delle prestazioni)) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilita' di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del ((31 dicembre 2006)) sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' concessa la facolta' al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11.
((7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007)).
8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, ((per quanto riguarda le modalita' di conferimento del TFR,)) le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal ((1° gennaio 2007)).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.L. 13 novembre 2006, n. 279, successivamente non convertito, ha disposto (con l'art. 1, comma 749, lettera d)) che " al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a: "lettera b), n. 1):" sono sostituite dalle seguenti: "Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 749, lettera f)) che "il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.".
Decreto Legislativo 186 del 19 agosto 2005
Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Vigente al: 13-12-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
Vista la direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in
cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297.».
2. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80, la lettera b) e' soppressa.
Art. 2.
Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297
1. All'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma
4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in
cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia.».
Art. 3.
Notifiche e termini di applicazione
1. I tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel
campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, nonche' tutte le modifiche normative che le riguardano sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
procedure concorsuali aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli