Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Indennità di tirocinio Norme Decreti DE 2012
-
Assegnazione della provvista finanziaria
-
Disponibilità dei Fondi per il pagamento dell’indennità di tirocinio
-
Durata della convenzione INPS/Regioni
-
Flusso procedurale di erogazione dell'indennità
-
Indennità di tirocinio
-
Istruzioni contabili
-
Iter da seguire per la stipula della Convenzione Regioni/INPS
-
Modalità di erogazione
-
Modalità di pagamento e regime fiscale
-
Monitoraggio e trattamento dei dati personali
-
Piano di intervento nazionale 2012-2014 - Proroga al 30 giugno 2015
-
Regioni che hanno affidato all'INPS la gestione dei pagamenti
-
Rendicontazione dei pagamenti
-
Specifiche tecniche per la procedura informatica di pagamento
Decreto 18 aprile 2012 Ministero della Salute
Modifica al decreto 26 febbraio 2012, recante: «Definizione delle
modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei
dati delle certificazioni di malattia al SAC». (12A06252)
(GU n.128 del 4-6-2012)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modifiche e, in particolare, il comma 5-bis, introdotto
dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
concernente il collegamento telematico in rete dei medici del
Servizio sanitario nazionale (SSN) e la trasmissione telematica delle
certificazioni di malattia all'Istituto nazionale di previdenza
sociale (INPS);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008,
attuativo del citato art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge n. 269
del 2003, convertito,con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003,
e successive modifiche, concernente le modalita' tecniche per il
collegamento telematico in rete dei medici del Servizio sanitario
nazionale e la trasmissione telematica delle certificazioni di
malattia all'INPS;
Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, il quale prevede che con
decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sentito l'INPS, sono stabilite le modalita' attuative
del citato art. 50, comma 5-bis;
Visto l'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modifiche, il quale prevede per il settore pubblico
la trasmissione, per via telematica, della certificazione di malattia
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia,
all'INPS, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato art. 50,
comma 5-bis, e l'inoltro da parte del predetto Istituto, con le
medesime modalita', all'amministrazione interessata;
Visto il decreto 26 febbraio 2010 del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, con il quale sono state definite
le modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei
dati delle certificazioni di malattia al Sistema centrale di
accoglienza (SAC);
Visto l'art. 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente
l'applicazione per il rilascio e la trasmissione della attestazione
di malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, delle
disposizioni di cui al citato art. 55-septies del decreto legislativo
n. 165 del 2001, e successive modifiche;
Visto l'art. 42, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il
quale prevede che, nei casi di infermita' comportante incapacita'
lavorativa, derivante da responsabilita' di terzi, il medico e'
tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia;
Considerato che, a seguito di specifiche richieste formulate dalle
regioni in data 21 settembre 2010 nell'ambito del Tavolo tecnico
congiunto amministrazioni centrali interessate - regioni, istituito
preso la conferenza Stato-regioni, sono stati costituiti presso il
Ministero della salute tre gruppi tecnici ristretti di lavoro
composti dei rappresentanti delle amministrazioni centrali
interessate (Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e Dipartimento
della funzione pubblica, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, I.N.P.S. e Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica) e dai referenti regionali, con il
compito di approfondire e individuare le soluzioni per le
problematiche inerenti a:
1) aspetti normativi, organizzativi e medico-legali della
trasmissione on-line dei certificati;
2) aspetti tecnici del sistema, ivi compreso monitoraggio e
soluzioni delle problematiche legate al territorio;
3) aspetti giuridico-amministrativi per l'applicazione delle
sanzioni;
Considerato che in data 8 febbraio 2011 sono state presentate al
suddetto tavolo tecnico, istituito presso la conferenza
Stato-regioni, le conclusioni dei lavori dei predetti gruppi tecnici,
che hanno individuato le azioni necessarie al superamento delle
criticita' inerenti la piena messa a regime del sistema di
trasmissione per via telematica dei certificati di malattia e che
alcune di tali soluzioni richiedevano interventi risolutivi
realizzabili in tempi brevi, mentre altre azioni comportavano
necessariamente un'evoluzione del sistema di trasmissione telematica
dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, con conseguenti
modifiche del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 26
febbraio 2010;
Considerato che i predetti gruppi di lavoro tecnici, pur avendo
esaurito il proprio mandato, hanno ritenuto utile e opportuno, in
considerazione della composizione interistituzionale degli stessi,
proseguire congiuntamente nelle attivita' volte a individuare i
necessari interventi di evoluzione del sistema, anche in
considerazione delle sopravvenute disposizioni normative in materia;
Ritenuto, pertanto, in relazione alle risultanze dei lavori dei
suddetti gruppi tecnici, di dover procedere alle modifiche del
disciplinare tecnico allegato al citato decreto 26 febbraio 2010 e di
prevedere, in relazione alle esigenze rappresentate nel corso dei
tavoli sia dall'INPS sia dalle regioni, un'adeguata tempistica che
consenta alle strutture centrali del SAC e dell'INPS nonche' alle
regioni, di adeguare i propri sistemi in coerenza con le modifiche
introdotte nel nuovo disciplinare;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche, concernente il codice in materia di protezione dei dati
personali;
Sentito l'INPS;
Decreta:
Art. 1
Modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico
allegato al decreto 26 febbraio 2010
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato 1, parte integrante
del presente decreto, sostituisce il disciplinare tecnico allegato al
decreto 26 febbraio 2010 citato nelle premesse.
2. Le strutture centrali del SAC e dell'INPS, adegueranno i propri
sistemi in coerenza con le modifiche introdotte nel disciplinare
tecnico allegato 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le regioni, entro i successivi nove mesi, adegueranno i propri
sistemi in coerenza con le modifiche introdotte nel disciplinare
tecnico allegato 1.
4. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito ai commi 2 e 3,
si applica il disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio
2010 citato nelle premesse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2012
Il Ministro della salute
Balduzzi
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il vice Ministro delegato
Grilli
Allegato 1
DISCIPLINARE TECNICO
Modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei
dati delle certificazioni di malattia all'INPS
1 Introduzione
Il presente documento ha lo scopo di definire le modalita' tecniche
per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle
certificazioni di malattia al SAC, nonche' le modalita' di messa a
disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia inviato
dal medico curante all'INPS.
2 Modalita' di accesso al SAC e trattamento dei dati
Per quanto riguarda le modalita' di accesso al SAC, si rimanda a
quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati e l'obbligo di
riservatezza si fa riferimento a quanto disposto all'art.2 del DPCM
26 marzo 2008.
3 Descrizione dei servizi messi a disposizione dal SAC e dall'INPS
Di seguito sono elencati i servizi erogati dal sistema SAC per la
predisposizione e l'invio telematico delle certificazioni di
malattia all'INPS e dei servizi erogati dall'INPS per la messa a
disposizione dell'attestazione di malattia al datore di lavoro:
1. servizio per l'interrogazione da parte del medico dei dati
anagrafici del lavoratore
2. servizio per l'invio del certificato all'INPS
3. servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS
4. servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS
5. servizio erogato dall'INPS per la messa a disposizione al datore
di lavoro dell'attestato di malattia
6. servizio erogato dall'INPS per consentire al lavoratore la
consultazione del proprio certificato e attestato di malattia
7. servizio per la comunicazione di inizio ricovero
8. servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di
dimissione
3.1 Servizio per l'interrogazione da parte del medico dei dati
anagrafici del lavoratore
Il servizio prevede la funzione di interrogazione delle
informazioni relative al lavoratore attraverso l'inserimento da
parte del medico del codice fiscale del lavoratore stesso.
L'operazione e' propedeutica ma non vincolante alla predisposizione
e all'invio dei dati del certificato e permette di verificare,
attraverso il SAC, la validita' del codice fiscale e di accedere ai
dati identificativi del lavoratore che risultano dalla banca dati
degli assistiti.
Il medico riceve la risposta dal SAC con i dati del lavoratore
(cognome, nome)
In caso di esito negativo circa la validita' del codice fiscale il
SAC emette un apposito diagnostico.
3.2 Servizio per l'invio del certificato all'INPS
Il servizio consente al medico, dopo la verifica con il lavoratore
e il completamento delle informazioni relative al certificato con i
dati di diagnosi, prognosi ed eventuali integrazioni dei dati del
lavoratore (indirizzo di reperibilita'), di trasmettere al SAC le
informazioni della certificazione di malattia. Dopo la ricezione,
tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte
dell'INPS del numero di protocollo univoco del certificato (PUC),
e' possibile procedere alla stampa della copia cartacea del
certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia da
consegnare al lavoratore.
Tale servizio e' utilizzato anche per l'invio del certificato di
malattia rilasciato dal Pronto soccorso.
3.3 Servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS
L'operazione consente al medico di rettificare un certificato di
malattia gia' inviato all'INPS al fine di anticipare il termine del
periodo di prognosi.
L'operazione e' consentita esclusivamente entro il termine del
periodo di prognosi indicato dal certificato.
3.4 Servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS
L'operazione consente al medico di inviare all'INPS la richiesta di
annullamento di un certificato gia' inviato.
L'operazione e' consentita esclusivamente entro il giorno
successivo alla data di rilascio.
3.5 Servizio erogato dall'INPS per la messa a disposizione al datore
di lavoro dell'attestato di malattia
L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro gli attestati di
malattia relativi ai certificati ricevuti, secondo le seguenti
modalita':
- mediante accesso al sito web dell'INPS, inserendo il codice
fiscale e il numero di protocollo univoco del certificato (PUC),
e' possibile la visualizzazione degli attestati di malattia;
- mediante il Contact Center dell'INPS (803.164), fornendo il
codice fiscale e il numero di protocollo univoco del certificato
(PUC) e' possibile ricevere le informazioni relative
all'attestato di malattia;
- mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite
credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo;
- mediante invio alla casella di Posta Elettronica Certificata
indicata dal datore di lavoro.
3.6 Servizio erogato dall'INPS per consentire al lavoratore la
consultazione del proprio certificato e attestato di malattia
L'INPS mette a disposizione dei lavoratori i certificati e gli
attestati di malattia ricevuti, attraverso le seguenti modalita':
- mediante accesso al sito web dell'INPS, inserendo il codice
fiscale e il numero di protocollo univoco del certificato (PUC),
e' possibile la visualizzazione degli attestati di malattia;
- mediante il servizio reso disponibile sul sito web dell'INPS,
tramite le credenziali rese disponibili dall'INPS medesimo, il
lavoratore potra' visualizzare la lista dei propri certificati e
attestati di malattia;
- mediante invio dei certificati e degli attestati di malattia
alla casella di Posta Elettronica Certificata;
- mediante invio di copia degli attestati di malattia presso una
casella di posta elettronica semplice indicata dal lavoratore.
Il lavoratore, tramite le credenziali rese disponibili dall'INPS o
inoltrando la richiesta via CEC PAC (Comunicazione Elettronica
Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino), potra'
inoltre attivare un sevizio per ricevere via SMS il numero di
protocollo univoco del certificato (PUC).
3.7 Servizio per la comunicazione di inizio ricovero
Il servizio consente alla azienda sanitaria, attraverso
l'inserimento del codice fiscale del lavoratore, di acquisire le
informazioni relative al lavoratore e trasmettere al SAC la
comunicazione di inizio ricovero.
L'operatore, tramite SAC, riceve conferma dell'accettazione
dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di
protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR),
e puo', su richiesta del lavoratore, procedere alla stampa di una
copia cartacea della comunicazione di inizio ricovero. Le
informazioni della comunicazione di inizio ricovero saranno messe a
disposizione del lavoratore e del datore di lavoro con le stesse
modalita' del certificato di malattia telematico.
3.8 Servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di
dimissione
In fase di dimissione il servizio consente al medico ospedaliero di
richiamare la comunicazione di inizio ricovero, attraverso il
numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero
(PUCIR), recuperato dal software gestionale della struttura
sanitaria, ed il codice fiscale del lavoratore, e certificare la
diagnosi e la eventuale prognosi per la convalescenza. Dopo la
ricezione, tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e
l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco
del certificato (PUC), e' possibile procedere alla stampa della
copia cartacea del certificato di malattia telematico e
dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore.
4 Modalita' di fruizione dei servizi del SAC
Il medico puo' usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalita'
multicanale, in particolare, secondo i canali indicati nei seguenti
paragrafi.
Il SAC, inoltre, consente al medico di dichiarare il ruolo (Medico
SSN/Libero professionista) in cui opera al momento del rilascio del
certificato.
4.1 Fruizione dei servizi tramite il sistema software gestionale del
medico o azienda sanitaria
Il sistema software gestionale del medico o azienda sanitaria puo'
essere integrato a cura del fornitore del software con le
funzionalita' necessarie al fine di poter usufruire dei servizi
erogati dal SAC in modalita' web services.
Il SAC rende inoltre disponibili segnalazioni specifiche, per
permettere al medico o azienda sanitaria di verificare le eventuali
anomalie riscontrate nell'interazione con il sistema software
gestionale del medico o azienda sanitaria la cui responsabilita'
ricade sul medico o azienda sanitaria.
Le relative specifiche tecniche sono rese disponibili sui siti
internet MEF e INPS, secondo quanto previsto dal DPCM 26 marzo
2008.
Il servizio e' implementato utilizzando linguaggi e tecnologie
differenti, per le quali e' poi generata un'interfaccia WSDL e
altre componenti che producono il livello di disaccoppiamento
necessario per renderlo accessibile attraverso la rete mediante
protocollo sicuro HTTPS e linguaggio XML.
Al fine di una corretta gestione dei messaggi, gli stessi sono
redatti in formato XML e devono essere scritti utilizzando
l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646 e codificati con la
codifica UTF-8 o, in alternativa, per sistemi operativi che non
supportano questo standard, con la codifica ISO 8859-1 Latin 1.
Tutti i tag descritti nello schema XSD devono essere presenti nei
file XML ed i singoli campi devono rispettare le regole formali e/o
i valori possibili per ognuno di loro.
4.2 Fruizione dei servizi tramite sistema WEB.
Il medico potra' procedere alle operazioni di predisposizione e di
invio dei dati relativi alla comunicazione di inizio ricovero, dei
certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e
annullamento di certificati gia' inviati, nonche' alle operazioni
di stampa della copia cartacea della comunicazione di inizio
ricovero, del certificato di malattia e dell'attestato di malattia,
attraverso apposito sistema WEB.
Il sistema WEB consentira' anche di inviare copia in formato pdf
della comunicazione di inizio ricovero, del certificato di malattia
e dell'attestato di malattia alla casella di posta elettronica,
indicata dal lavoratore.
L'accesso al sistema WEB e' possibile attraverso link che saranno
pubblicati anche sui siti del Ministero della salute, del Ministero
dell'economia e delle finanze e dell' INPS. I servizi erogati
tramite sistema WEB garantiscono i medesimi livelli di sicurezza di
quelli erogati secondo le modalita' previste al punto 4.1.
4.3 Altri canali per la fruizione dei servizi
Il medico potra' procedere alle operazioni di predisposizione e di
invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di
rettifica e annullamento di certificati, anche per il tramite del
"risponditore automatico" messo a disposizione del SAC e
raggiungibile attraverso un apposito numero verde. La
disponibilita' di ulteriori canali e le relative modalita' di
fruizione saranno comunicate attraverso i siti del Ministero della
salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS
5 Specifiche tecniche dei servizi
Di seguito sono descritte nel dettaglio le specifiche dei servizi
previsti dal SAC. I dettagli tecnici relativi alla struttura del
messaggio in formato XML, con i formati dei campi e i controlli
sugli stessi, verranno pubblicati a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze e dell'INPS secondo le modalita'
previste dal DPCM 26.3.2008.
Parte di provvedimento in formato grafico
6 Stampe delle copie cartacee delle certificazioni
Dopo l'accettazione da parte dell'INPS del certificato di malattia
e del certificato di malattia in sede di dimissione con la
restituzione del numero di protocollo univoco del certificato
(PUC), il sistema software gestionale del medico o della struttura
sanitaria deve rendere disponibili opportune funzioni di stampa per
il rilascio di una copia cartacea del certificato per il
lavoratore, contenente tutti i dati inviati e riportante i valori
degli elementi "DataRicezione" e " IdCertificato", e di copia
cartacea dell'attestato per il datore di lavoro
I fac-simili della copia cartacea dei certificati di malattia e
degli attestati di malattia sono allegati al presente disciplinare
tecnico (allegati A,B,C e D).
Dopo l'accettazione da parte dell'INPS della comunicazione di
inizio ricovero con la restituzione del numero di protocollo
univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR), il sistema
software gestionale della struttura sanitaria deve rendere
disponibili opportune funzioni di stampa per il rilascio di una
copia cartacea della comunicazione di inizio ricovero per il
lavoratore, contenente tutti i dati inviati e riportante i valori
degli elementi "DataRicezione" e "IdInizioRicovero".
Il fac-simile della copia cartacea della comunicazione di inizio
ricovero e' allegato al presente disciplinare tecnico (allegato E).
Nel caso in cui il medico utilizzi l'interfaccia web di cui al
punto 4.2, le funzioni di stampa saranno offerte direttamente dal
sistema WEB in formato pdf.
Allegato A
Certificato di malattia telematico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Attestato di malattia telematico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Certificato di malattia in sede di dimissione
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato D
Attestato di malattia in sede di dimissione
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato E
Comunicazione di inizio ricovero
Parte di provvedimento in formato grafico
Decreto Legge 5 del 9 febbraio 2012
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)
Vigente al: 26-7-2016
Titolo I
Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo I
Disposizioni generali in materia di semplificazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equita', una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo ((, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104)). Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento ((...)) costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione ((previsto)) dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte ((sono espressamente indicati)) il termine previsto dalla legge o dai regolamenti ((...)) e quello effettivamente impiegato.".
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
Art. 2
Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche'" sono inserite le seguenti: ", ove espressamente previsto dalla normativa vigente,".
Art. 3
Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR
1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformita' ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita';
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' delle stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.".
2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "dopo il comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il comma 5- bis";
b) le parole "5- bis." sono sostituite dalle seguenti: "5-ter. "."
3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59, e dei successivi accordi attuativi.
3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni.
3-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)).
3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa.
3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e' adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma e' ispirato al principio della proporzionalita' degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attivita' di misurazione e di riduzione gia' realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonche' gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59, e dei successivi accordi attuativi.
3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni.
3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo.
Capo II
Semplificazioni per i cittadini
Art. 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' ((e patologie croniche)) e partecipazione ai giochi paralimpici
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita'.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sulla conformita' all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato.
((2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita' per il riconoscimento della validita' su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, e successive modificazioni)).
3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonche' le modalita' per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.
((4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche)).
5. Al fine di dare continuita' all'attivita' di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e' autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione ((di spesa)) di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, ((come integrata, da ultimo,)) dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 5
Cambio di residenza in tempo reale
1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del ((regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica)) 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita' di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua ((...)) le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche ((e delle corrispondenti cancellazioni)) decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica sicurezza ((e al comune di provenienza)).
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresi' che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.
((5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione)).
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente decreto.
Art. 6
Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
1. Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in conformita' alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ((...));
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).
3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia".
Art. 6-bis
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147 ))
Art. 6-ter
(( (Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalita' informatiche)
1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento".
2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Art. 7
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di riconoscimento
1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l' entrata in vigore del presente decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.
Art. 8
Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonche' norme sulla composizione della Commissione per l' esame di avvocato
1. Le domande ((e i relativi allegati)) per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del ((codice di cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.
3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina ((adottata al livello dell'Unione europea)), all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. ((Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita)) l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.".
4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite dalle seguenti: "un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.".
Art. 9
Dichiarazione unica di conformita' degli impianti
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n.37 del 2008, la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. ((Restano altresi' fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))
Art. 10
Parcheggi pertinenziali
1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli ((, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione)).".
Art. 11
Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita'
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante "Nuovo Codice della strada", e di seguito denominato "Codice della strada", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea e' sostituito dal seguente: "4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e' effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:";
c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' soppressa;
d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: ", previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis " sono soppresse.
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)).
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformita' alle modifiche introdotte ((dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo)).
5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "in aggiunta a quelli festivi;" sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attivita' di autotrasporto nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso." ;
b) la lettera c) e' ((abrogata)).".
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneita' professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneita' professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' in una o piu' imprese di trasporto italiane o ((di altro Stato dell'Unione europea)) da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione)) previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
((6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneita' professionale e' soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.
6-ter. Le imprese di trasporto su strada gia' in attivita' alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilita' e di idoneita' professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purche' composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5")).
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi ((dell'articolo 30 del codice di cui al)) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilita', nonche' ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.
8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio ((delle emissioni dei gas di scarico)) degli autoveicoli e dei motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del ((Codice della strada)).
10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: "Le officine" sono inserite le seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse.
Art. 11-bis.
(((Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali).))
((1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n.213, puo' esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.
2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni)).
Capo III
Semplificazioni per le imprese
Sezione
I
Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' economiche e di controlli sulle imprese
Art. 12
Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita' economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non prevalente, con altre attivita' commerciali
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate , comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attivita' delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)).
4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista con altra attivita' commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.
5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della loro potesta' normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
(9)
------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012. n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 2) che "Le attivita' di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalita' operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilita'."
Art. 12-bis
(((Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni).))
((1. Al fine di semplificare l'attivita' dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalita' per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).
Art. 13
((Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773))
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno, computato" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";
b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "((La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale))";
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono sostituite dalle seguenti: "((hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio))";
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" e' sostituita dalla seguente: "comunicazione";
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.";
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
Art. 14
Semplificazione dei controlli sulle imprese
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, ai principi della semplicita', della proporzionalita' dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonche' del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni gia' effettuate;
d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarita';
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualita' ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva con le modalita' di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni.
Sezione II
Semplificazioni in materia di lavoro
Art. 15
Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.";
b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,";
c) al comma 4, le parole: "puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro". Al medesimo comma la parola: "constati" e' sostituita dalla seguente: "emerga";
d) al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse.
Art. 16
Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano ((all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle)) sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalita' definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche', con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome ((, ai comuni)) e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. ((Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n.88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonche' sulla fruibilita' dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.)) Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonche', con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome ((, ai comuni)) e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.((L'INPS rende note le informazioni cosi' raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente)).
((4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di attuazione del comma 3 del presente articolo)).
5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo la parola "INPS" e' sostituita dalle seguenti: "ente erogatore";
b) il terzo periodo e' soppresso;
c) al quarto periodo, le parole "discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica" sono sostituite dalle seguenti: "discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti ((dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica";
d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.".
6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "in via telematica," sono inserite le seguenti:"nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196," e, alla medesima lettera, dopo le parole: "informazioni personali" sono inserite le seguenti: ", anche sensibili".
((6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo la parola: "relative" sono inserite le seguenti: "alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita',")).
7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.";
b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:"Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonche' di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.".
9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "limitatamente al giudizio di primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione del giudizio di cassazione".
10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17
Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati
1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validita', che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e' rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.
4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "La richiesta di assunzione, per le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.".
4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.
4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal ((31 dicembre 2016)). (4)(10)
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalita' per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 4-quater del presente articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 3/8/2013, n. 181) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che il termine previsto dal comma 4-quater del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2013.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 luglio 2013.
Art. 18
Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, ((del)) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore turistico" sono inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi".
((1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale")).
((2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro")).
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
((a) al comma 1, le parole: "al competente servizio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa"));
((b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita' produttive dell'impresa procedente));
(( c) al comma 3, primo periodo, le parole: "al servizio provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa")).
Art. 19
Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, ((e' inserito il seguente)): "Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.".
Sezione III
Semplificazioni in materia di appalti pubblici
Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.";
b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "spese dello sponsor" sono inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.";
c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.";
d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno";
e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: "i certificati sono redatti in conformita' al modello di cui all'allegato XXII" sono sostituite dalle seguenti: "i certificati sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento.";
h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente:
"Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso e' altresi' specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e puo' indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante puo', nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita' stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonche', per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneita' professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacita' economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.".
2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, comma 3, alinea, dopo le parole: "In aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite le seguenti: "in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorita', con dolo o colpa grave,";
b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente:
"Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.".
4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 21
Responsabilita' solidale negli appalti
1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. ((Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali))".
Art. 22
Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societa' di gestione aeroportuali
1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti e dei programmi di intervento pubblico";
b) le parole: "relativamente ai progetti di opere pubbliche" sono soppresse;
c) le parole: "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,".
2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le societa' di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo e' fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.
3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata secondo le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.
Sezione IV
Semplificazioni in materia ambientale
Art. 23
Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI ((e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)), anche sulla base dei risultati delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente ((e della tutela del territorio)) e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese ((e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)), in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra' comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
((2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e' sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni)).
Art. 24
Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: "titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data" sono inserite le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe";
b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola "richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata";
c) all'articolo 29-decies, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.";
d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: "e' rilasciata" a: "smaltimento alternativo" sono sostituite dalle seguenti: "e' rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" e' inserita la seguente "regionale";
((d-bis) all'articolo 194, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorita' del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalita' equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza")).
e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorita' competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa ((dell'Unione europea)), le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.";
f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.";
((f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ambito dell'articolazione temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore")).
g) all'articolo 268, comma 1, ((...)) alla lettera p) le parole da: "per le piattaforme" alle parole "gas naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse;
h) ((all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente:)) "((5)) Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente: "1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;".
Sezione V
Semplificazioni in materia di agricoltura
Art. 25
Misure di semplificazione per le imprese agricole
1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza ((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)), secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettivita', anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalita' di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse ((anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento)). Le modalita' operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.".
Art. 26
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "la continuita' del bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati";
b) al comma 6, dopo le parole: "i castagneti da frutto in attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: "ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati ((o come tartufaie coltivate)).".
Art. 27
Esercizio dell'attivita' di vendita diretta
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.".
Art. 28
Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo
1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche' ((effettuata)) percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci».
Art. 29
Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, ((rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonche' per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali)).
((2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attivita' di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti)). ((22))
-------------
AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 5 aprile 2013, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 10/4/2013, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 29, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 5 del 2012".
-----------
AGGIORNAMENTO (22)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 luglio 2015, n. 171 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 1, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (che ha modificato il comma 2 del presente articolo), nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata.
Sezione VI
Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Art. 30
Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa e' incentivato secondo modalita' e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.
3-ter. E' consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puo' valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entita', non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi piu' complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, e' presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole:", nonche' sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale";
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: "spese ammissibili," sono inserite le seguenti: "ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,";
2) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.";
d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilita' economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, ((l'ammissione)) alle agevolazioni e' comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o piu' imprese ((utilizzatrici finali)) dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi e' anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento puo' avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.".
Art. 31
Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ((senza nuovi o maggiori oneri)) per la finanza pubblica.
2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da "Restano ferme le norme" fino alla fine del comma e' sostituito dal seguente: "Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di ricercatori di eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.".
Art. 31-bis.
(Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI).
1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacita' del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche gia' esistenti nel territorio, nonche' di favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, e' istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).
2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge universita' e ove necessario altri enti di ricerca.
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89)).
3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attivita' didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n.210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresi' attivita' di formazione post-dottorato.
4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' composto da cinque esperti di elevata professionalita'. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attivita' della scuola e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89)).
6. Allo scadere del triennio ((...)), previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola puo' assumere carattere di stabilita' a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 32
Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca
1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita', prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puo' essere definita la priorita' degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.
2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 872 e' sostituito dal seguente:
"872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli ((interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.". Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese));
b) il comma 873 e' sostituito dal seguente:
"873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto ((adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400)), definisce i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneita' degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
((3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).
Art. 33
((Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca))
1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, ((in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali)), svolga la relativa attivita' di ricerca presso l'ente di appartenenza, e' collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, ((per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione)). ((Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione)) e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore ((rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale)) e non puo' eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore piu' elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.
2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, ((in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali)), svolga la relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione
Art. 34
Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici
1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.
Art. 35
Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari
((1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile e' abrogato)).
2. All'articolo 2477 del codice civile:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze ((e i poteri)), ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.";
b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: "del sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo o del revisore";
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per azioni.".
((2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti)).
3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimita', la disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto e' richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.
4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente: "Art.195 - (Disposizioni speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.".
Art. 36
Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana
1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;" .
Art. 37
Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
((1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e' inserito il seguente:
"6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata")).
Art. 38
Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali
1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma 2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.».
2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;
2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)), anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).".
Art. 39
Soppressione del requisito di idoneita' fisica per avviare l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) e' ((abrogata)).
Art. 40
Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva
1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' soppresso.
Art. 41
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti ((dal comma 6 dell'articolo 71)) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Art. 42
Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali
1. All'articolo 31 del ((codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al)) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e' disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.".
Art. 43
Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico
1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del ((codice dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto, sono definite modalita' tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 44
Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita'
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)).
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.
Art. 45
Semplificazioni in materia di dati personali
1. ((Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo)) 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi' consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ((previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,)) che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1 ed e' abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.
Art. 46
Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. Con uno o piu' regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si puo' procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera h), del ((codice del consumo, di cui al)) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa gia' conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.
Titolo II
Disposizioni in materia di sviluppo
Capo I
Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche
Sezione I
Innovazione tecnologica
Art. 47
Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con societa' concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di computer emergency response team. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. E' istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia e' integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle universita' ((Il Presidente del predetto Tavolo e' individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione)). All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle "comunita' intelligenti" (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita', il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attivita' e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet nelle zone rurali, nonche' in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, universita', spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella societa';
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.82 del 2005, e successive modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalita' per effettuare i pagamenti con modalita' informatiche nonche' le modalita' per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' considerare di adottare le misure volte a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.
Art. 47-bis.
(Semplificazione in materia di sanita' digitale).
1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanita' nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, cosi' come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalita' di ottenere vantaggi in termini di accessibilita' e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
((1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche puo' essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.))
Art. 47-ter.
(( (Digitalizzazione e riorganizzazione).
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate 'funzioni ICT', nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o piu' isole e il comune di Campione d'Italia.
3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.
3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta da piu' di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere e' fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".))
Art. 47-quater.
(( (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).
1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e' sostituito dal seguente:
"3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili".))
Art. 47-quinquies.
(( (Organizzazione e finalita' dei servizi in rete).
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
3-ter. A partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e modalita' di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusivita' indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".))
Art. 47-sexies.
(( (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e' sostituita dalla seguente:
"a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;")).
Sezione II
Disposizioni in materia di universita'
Art. 48
Dematerializzazione di procedure in materia di universita'
1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita' sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
((1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita' possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicita' dei titoli autocertificati)).
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari ((sono eseguite)) esclusivamente con modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente i propri regolamenti.".
((1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, e successive modificazioni, e' utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n.76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico)).
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 49
Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita'
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: "durata" e la parola: "quadriennale" e' inserita la seguente: "massima";
2) al comma 1, lettera p), le parole: "uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti: "uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero ((. . .))";
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: "organi collegiali" e: "delle universita'" sono inserite le seguenti: "e quelli monocratici elettivi";
((a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) e' abrogata));
b) all'articolo 6:
1) al comma 4 le parole: ", nonche' compiti di tutorato e di didattica integrativa" sono soppresse;
2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 5 le parole: "corsi di laurea ((o))" sono soppresse;
d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "avvio del procedimento stesso";
e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: "individuate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "che sono gia' inserite tra le universita' non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)";
f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "agli articoli" e' inserita la seguente: "16,";
((f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: ", anche" e' soppressa));
g) all'articolo 16, comma 4, le parole: "dall'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6";
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "procedimento di chiamata" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";
2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per il settore concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore" e sono soppresse le seguenti parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge";
3) al comma 3 le parole da: "di durata" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)";
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "a tempo indeterminato" e dopo la parola: "universita'" sono aggiunte le seguenti: "e a soggetti esterni";
5) al comma 5, lettera f), le parole: "da tali amministrazioni, enti o imprese, purche'" sono soppresse;
i) all'articolo 21:
1) al comma 2 le parole: "valutazione dei risultati" sono sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei progetti di ricerca";
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco ha validita' biennale e scaduto tale termine e' ricostituito con le modalita' di cui al comma 1.";
3) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano in carica tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che durano in carica quattro anni";
l) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono inserite le seguenti: "((di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2))", dopo le parole: "attivita' di insegnamento" sono inserite le seguenti: "di alta qualificazione" e le parole da "che siano dipendenti" fino alla fine del periodo sono soppresse;
2) il terzo periodo e' soppresso;
m) all'articolo 24:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "pubblicita' dei bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";
2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.";
n) all'articolo 29:
1) al comma 9, dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230";
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" e' inserita la seguente: "7,".
2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio e" sono soppresse.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
((3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n.240, e limitatamente all'anno 2012, e' riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge)).
Sezione III
Disposizioni per l'istruzione
Art. 50
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 2015, N. 107)) ((21))
---------
AGGIORNAMENTO (21)
La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 199) che l'abrogazione del presente articolo decorre dal dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.
Art. 51
Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
Art. 52
Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili ((...));
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarieta', che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.
((2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo)).
3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 53
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia
1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n.23, e successive modificazioni. La proposta di Piano e' trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano e' approvato entro i successivi 60 giorni.
1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:
((a) Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, le regioni e i competenti enti locali, al fine di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, avviano tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, e promuovono, d'intesa, con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di societa', consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalita' di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gia' destinate con delibera CIPE n. 6/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012 alla costruzione di nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale in conformita' alle previsioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, anche nelle forme previste dall'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;))
b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprieta' pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
d) le modalita' di compartecipazione facoltativa degli enti locali.
d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico e' acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova sede;
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle piu' moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresi', ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalita' urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le universita' e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sezione IV
Altre disposizioni in materia di universita'
Art. 54
Tecnologi a tempo determinato
1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
"Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivita' di supporto tecnico e amministrativo alle attivita' di ricerca, le universita' possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ((e di una)) particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attivita' prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalita' di svolgimento delle attivita' predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonche' sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalita' di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non puo' in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima universita'. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, e' stabilito dalle universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle universita'. L'onere del trattamento economico e' posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle universita'.".
Art. 55
Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita' ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del ((personale di ruolo)) degli enti di ricerca stessi.
Sezione V
Disposizioni per il turismo
Art. 56
Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO
1. ((Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo)) 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilita' ((, senza nuovi o maggiori oneri)) per la finanza pubblica";
b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' ((abrogata)).
2. I beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, ((secondo le modalita' previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunita', agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di eta' inferiore a 35 anni)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose ((, senza nuovi o maggiori oneri)) per la finanza pubblica.
3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "al 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'11".
Sezione VI
Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione
Art. 57
Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita' autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1 nonche' per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione, le autorizzazioni, incluse quelle previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate. (19)
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e' coordinato con i tempi sopra indicati.
3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalita' di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (19)
3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (19)
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi previsti dalla legislazione ambientale per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciati entro il termine di novanta giorni.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente: "4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale."
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitivita' economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita' dell'attivita' produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti industriali.
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali gia' rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attivita' autorizzata residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza.
8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 249.
9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto possono continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
10. La durata delle nuove concessioni per le attivita' di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice della navigazione e all'articolo 60 del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' fissata in almeno dieci anni.
11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante "Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde".
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.
14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)).
15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. (5)
--------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249 ha disposto (con l'art. 7, comma 13) che "Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al comma 14 e tutte le opere ad essi connesse, indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano tra le infrastrutture energetiche strategiche di cui agli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni".
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 553) che "Le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552 si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilita' ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 57-bis.
(Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricita' e del gas naturale).
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitivita' nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e 1e infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n.663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.
2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 e' aggiornata con periodicita' almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93. (2) ((5))
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 36, comma 5) che "Dopo l'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:
«Art. 57-bis (Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e impianti per la fornitura di servizi essenziali). - 1. Le periodicita' di cui alle Tabelle A e B del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonche' a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e interazioni. Sotto la responsabilita' dell'utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilita' della diversa periodicita' in relazione alla situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potra' essere utilizzata una periodicita' incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.
2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilita' o servizio essenziale, in presenza di difetti che possono pregiudicare la continuita' di esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilita' dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a mantenere la stabilita' strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste ai sensi dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 1º dicembre 2004, n. 329, o norme tecniche internazionali riconosciute»."
--------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249 ha disposto (con l'art. 7, comma 13) che "Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al comma 14 e tutte le opere ad essi connesse, indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano tra le infrastrutture energetiche strategiche di cui agli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni".
Art. 58
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: "comma 3 del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche', i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.";
b) all'articolo 45, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.".
Capo II
Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti
Art. 59
Disposizioni in materia di credito d'imposta
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto";
b) al comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto";
c) al comma 3 le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:"alla data di assunzione.";
d) al comma 6 le parole: "entro tre anni dalla data di assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di assunzione";
e) al comma 7, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dal seguente testo "alla data di assunzione";
f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita' di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.";
g) al comma 9, al primo periodo le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono soppressi gli ultimi tre periodi.
2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"
1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla poverta' assoluta, e' avviata una sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai ((cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri)) in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;
c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti ((, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),)) come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo' superare i dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e' attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.
((2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti gia' beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza)).
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.
Titolo III
Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in
vigore
Art. 61
Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilita' di definire, con provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, e' abrogato l'allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario puo', nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico. ((6))
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 15 marzo 2013 n. 39 (in G.U. 1a s.s. 20/3/2013, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012".
Art. 62
Abrogazioni
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata Tabella A.
Art. 62-bis.
(( (Clausola di salvaguardia).
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)).
Art. 63
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti
Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Cancellieri, Ministro dell'interno
Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Ornaghi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Severino
Tabella A
(( (articolo 62, comma 1)
--------------------------------------------------------------------- | | | | | Disposizioni |Tipo atto|Numero| Data | Titolo | abrogate --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | | |REGOLAMENTO | | | | |ORGANICO PER LA | | | | |REGIA GUARDIA DI | 1 |R.D. |126 |03/01/1926|FINANZA. |articolo 4 --------------------------------------------------------------------- | | | |STATO GIURIDICO | | | | |DEI VICEBRIGADIERI| | | | |E DEI MILITARI DI | | | | |TRUPPA DELLA |commi primo, | | | |GUARDIA DI |secondo e terzo 2 |L. |833 |03/08/1961|FINANZA. |dell'articolo 7 --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL | | | | |D.P.R. 29 DICEMBRE| | | | |1964, N. 1593, | | | | |CONCERNENTE | | | | |L'ORDINAMENTO | | | | |DEGLI STUDI | | | | |DELL'ACCADEMIA DEL| | | | |CORPO DELLE | | | | |GUARDIE DI | | | | |PUBBLICA | 3 |D.P.R. |63 |14/01/1970|SICUREZZA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVI TERMINI PER | | | | |LA PRESENTAZIONE | | | | |DEI PIANI DI | | | | |STUDIO | 4 |D.L. |4 |20/01/1970|UNIVERSITARI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME CONCERNENTI | | | | |LA CARRIERA DEGLI | | | | |APPUNTATI DI | | | | |PUBBLICA SICUREZZA| | | | |PROVENIENTI DAI | | | | |SOTTUFFICIALI | | | | |ASSUNTI IN | | | | |SERVIZIO | | | | |TEMPORANEO DI | | | | |POLIZIA AI SENSI | | | | |DEL D.LGS. 20 | | | | |GENNAIO 1948, N. | 5 |L. |57 |14/02/1970|15. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DELLA | | | | |LIBERA UNIVERSITA'| | | | |ABRUZZESE "G. | | | | |D'ANNUNZIO" DI | 6 |D.P.R. |441 |09/03/1970|CHIETI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |RIDUZIONE DEL | | | | |CARICO | | | | |CONTRIBUTIVO, PER | | | | |L'ANNO 1969, A | | | | |FAVORE DEGLI | | | | |ARMATORI E DEI | | | | |MARITTIMI DEI | | | | |PESCHERECCI | | | | |OPERANTI NEL | 7 |D.P.R. |804 |23/03/1970|MEDITERRANEO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | | |NUOVO STATUTO | | | | |DELL'ISTITUTO DI | | | | |DIRITTO AGRARIO | | | | |INTERNAZIONALE E | | | | |COMPARATO, CON | 8 |D.P.R. |1468 |26/03/1970|SEDE IN FIRENZE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE | | | | |DELL'ART. 13 DEL | | | | |REGOLAMENTO | | | | |APPROVATO CON R.D.| | | | |4 GIUGNO 1938, N. | | | | |1269, SUGLI | | | | |STUDENTI, I TITOLI| | | | |ACCADEMICI, GLI | | | | |ESAMI DI STATO E | | | | |L'ASSISTENZA | | | | |SCOLASTICA NELLE | | | | |UNIVERSITA' E | | | | |NEGLI ISTITUTI | 9 |D.P.R. |825 |26/03/1970|SUPERIORI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICHE AGLI | | | | |ARTICOLI 2 E 9 | | | | |DELLA L. 13 GIUGNO| | | | |1969, N. 282, | | | | |RIGUARDANTE IL | | | | |CONFERIMENTO DEGLI| | | | |INCARICHI E DELLE | | | | |SUPPLENZE NEGLI | | | | |ISTITUTI DI | | | | |ISTRUZIONE | 10 |D.L. |368 |19/06/1970|SECONDARIA |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |AUMENTO DI SPESA | | | | |PER L'ATTRIBUZIONE| | | | |DEGLI ASSEGNI DI | | | | |STUDIO | | | | |UNIVERSITARI E | | | | |DELLE BORSE DI | | | | |ADDESTRAMENTO | | | | |DIDATTICO E | 11 |D.L. |369 |19/06/1970|SCIENTIFICO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER GLI | | | | |SCRUTINI FINALI E | | | | |GLI ESAMI NELLE | | | | |SCUOLE E NEGLI | | | | |ISTITUTI DI | | | | |ISTRUZIONE | | | | |SECONDARIA ED | 12 |D.L. |384 |23/06/1970|ARTISTICA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICHE AL D.L. | | | | |23 GIUGNO 1970, N.| | | | |384, CONCERNENTE | | | | |NORME PER GLI | | | | |SCRUTINI FINALI E | | | | |GLI ESAMI NELLE | | | | |SCUOLE E NEGLI | | | | |ISTITUTI DI | | | | |ISTRUZIONE | | | | |SECONDARIA ED | 13 |D.L. |393 |27/06/1970|ARTISTICA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICHE | | | | |ALL'ARTICOLO 14 | | | | |DELLA L. 31 | | | | |OTTOBRE 1966, N. | | | | |942, SUL TRASPORTO| | | | |GRATUITO DEGLI | | | | |ALUNNI DELLA | | | | |SCUOLA | 14 |L. |599 |07/07/1970|DELL'OBBLIGO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 15 |D.P.R. |725 |14/07/1970|ROMA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICHE DELLE | | | | |NORME CONCERNENTI | | | | |IL PERSONALE | | | | |ASSUNTO A | | | | |CONTRATTO DALLE | | | | |RAPPRESENTANZE | | | | |DIPLOMATICHE E | | | | |DAGLI UFFICI | 16 |L. |569 |17/07/1970|CONSOLARI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN | | | | |LEGGE DEL D.L. 27 | | | | |GIUGNO 1970, N. | | | | |393, CHE APPORTA | | | | |MODIFICAZIONI AL | | | | |D.L. 23 GIUGNO | | | | |1970, N. 384, | | | | |CONCERNENTE NORME | | | | |PER GLI SCRUTINI | | | | |FINALI E GLI ESAMI| | | | |NELLE SCUOLE E | | | | |NEGLI ISTITUTI DI | | | | |ISTRUZIONE | | | | |SECONDARIA ED | 17 |L. |573 |26/07/1970|ARTISTICA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN | | | | |LEGGE DEL D.L. 19 | | | | |GIUGNO 1970, N. | | | | |368, CONCERNENTE | | | | |MODIFICHE AGLI | | | | |ARTICOLI 2 E 9 | | | | |DELLA L. 13 GIUGNO| | | | |1969, N. 282, | | | | |RIGUARDANTE IL | | | | |CONFERIMENTO DEGLI| | | | |INCARICHI E DELLE | | | | |SUPPLENZE NEGLI | | | | |ISTITUTI DI | | | | |ISTRUZIONE | 18 |L. |575 |26/07/1970|SECONDARIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA DI | 19 |D.P.R. |800 |06/08/1970|L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVIDENZE A | | | | |FAVORE DEI | | | | |CITTADINI ITALIANI| | | | |RIMPATRIATI DALLA | | | | |LIBIA, | | | | |INTEGRAZIONI DELLE| | | | |DISPOSIZIONI PER | | | | |L'ASSISTENZA AI | | | | |PROFUGHI, NONCHE' | | | | |DISPOSIZIONI IN | | | | |MATERIA | | | | |PREVIDENZIALE A | | | | |FAVORE DEI | | | | |CITTADINI ITALIANI| | | | |CHE HANNO SVOLTO | | | | |ATTIVITA' | | | | |LAVORATIVA IN | | | | |LIBIA E DEI LORO | 20 |D.L. |622 |28/08/1970|FAMILIARI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISCIPLINA | | | | |DELL'ORA LEGALE | 21 |D.P.R. |1061 |22/12/1970|PER L'ANNO 1971. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE | | | | |DELL'APPLICAZIONE | | | | |DELLE NORME | | | | |PREVISTE DALLA L. | | | | |28 MARZO 1968, N. | | | | |359, CONCERNENTE | | | | |L'IMMISSIONE NEI | | | | |RUOLI DEGLI | | | | |ISTITUTI STATALI | | | | |DI ISTRUZIONE | | | | |ARTISTICA DEGLI | | | | |INSEGNANTI NON DI | | | | |RUOLO IN POSSESSO | | | | |DI PARTICOLARI | 22 |L. |77 |03/02/1971|REQUISITI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLE| | | | |TABELLE DEI | | | | |PASSAGGI DI | | | | |PRESIDENZA | | | | |APPROVATE CON | | | | |REGIO DECRETO 11 | | | | |OTTOBRE 1934, N. | 23 |D.P.R. |603 |03/02/1971|2107. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME DI | | | | |ESECUZIONE DELLA | | | | |L. 22 DICEMBRE | | | | |1969, N. 1010, | | | | |SULLE PROVVIDENZE | | | | |PER LA DIFFUSIONE | | | | |DELLA CULTURA | | | | |ITALIANA | 24 |D.P.R. |215 |22/02/1971|ALL'ESTERO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO PER | | | | |L'ESECUZIONE DELLA| | | | |L. 13 LUGLIO 1966,| | | | |N. 615, RECANTE | | | | |PROVVEDIMENTI | | | | |CONTRO | | | | |L'INQUINAMENTO | | | | |ATMOSFERICO, | | | | |LIMITATAMENTE AL | | | | |SETTORE DELLE | 25 |D.P.R. |322 |15/04/1971|INDUSTRIE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |RIDUZIONE DEL | | | | |CARICO | | | | |CONTRIBUTIVO, PER | | | | |L'ANNO 1970, A | | | | |FAVORE DELLA PESCA| 26 |D.P.R. |1110 |03/05/1971|MEDITERRANEA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO SUPERIORE| | | | |DI SCIENZE SOCIALI| 27 |D.P.R. |626 |03/05/1971|DI TRENTO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DEL | | | | |CORSO DI LAUREA IN| | | | |PSICOLOGIA PRESSO | | | | |LA FACOLTA' DI | | | | |LETTERE E | | | | |FILOSOFIA E DI | | | | |MAGISTERO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 28 |D.P.R. |452 |11/05/1971|ROMA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA DI | 29 |D.P.R. |624 |19/05/1971|L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | 30 |D.P.R. |754 |16/07/1971|L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE NEL | | | | |NUOVO STATUTO | | | | |DELL'ISTITUTO | | | | |SUPERIORE | | | | |PAREGGIATO DI | | | | |EDUCAZIONE FISICA | 31 |D.P.R. |1446 |04/08/1971|DI PALERMO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ART. 3 DEL | | | | |REGOLAMENTO PER | | | | |GLI ESAMI DI | | | | |AMMISSIONE E DI | | | | |PROMOZIONE NEI | | | | |RUOLI DEL | | | | |PERSONALE | | | | |DELL'AMMINI- | | | | |STRAZIONE DELLA | | | | |PUBBLICA | 32 |D.P.R. |1274 |07/09/1971|SICUREZZA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME SUL | | | | |RECLUTAMENTO E | | | | |SULL'AVANZAMENTO | | | | |DEGLI UFFICIALI | | | | |MEDICI DI POLIZIA | | | | |DEL CORPO DELLE | | | | |GUARDIE DI | | | | |PUBBLICA | 33 |D.P.R. |1286 |07/09/1971|SICUREZZA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 34 |D.P.R. |1330 |04/10/1971|ANCONA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 35 |D.P.R. |1440 |30/10/1971|LECCE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICA DELL'ART.| | | | |123 DEL TESTO | | | | |UNICO DELLE LEGGI | | | | |DI PUBBLICA | | | | |SICUREZZA, | | | | |APPROVATO CON | | | | |REGIO DECRETO 18 | | | | |GIUGNO 1931, N. | | | | |773, RELATIVA | | | | |ALL'INSEGNAMENTO | 36 |L. |1051 |01/12/1971|DELLO SCI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DELLA | 37 |D.P.R. |1329 |01/12/1971|CALABRIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISCIPLINA | | | | |DELL'ORA LEGALE | 38 |D.P.R. |1126 |15/12/1971|PER L'ANNO 1972. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO PER IL| | | | |CONCORSO DI | | | | |AMMISSIONE ALLA | | | | |CARRIERA DI | | | | |CONCETTO DEGLI | | | | |ASSISTENTI | | | | |COMMERCIALI | | | | |DELL'AMMINI- | | | | |STRAZIONE DEGLI | 39 |D.P.R. |1270 |30/12/1971|AFFARI ESTERI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO PER IL| | | | |CONCORSO DI | | | | |AMMISSIONE ALLA | | | | |CARRIERA DIRETTIVA| | | | |AMMINISTRATIVA | | | | |DELL'AMMINI- | | | | |STRAZIONE DEGLI | 40 |D.P.R. |1271 |30/12/1971|AFFARI ESTERI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO PER IL| | | | |CONCORSO DI | | | | |AMMISSIONE ALLA | | | | |CARRIERA ESECUTIVA| | | | |DELL'AMMINI- | | | | |STRAZIONE DEGLI | 41 |D.P.R. |194 |12/04/1972|AFFARI ESTERI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA DI | 42 |D.P.R. |449 |11/05/1972|L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ABOLIZIONE DEL | | | | |CORSO DEL DIPLOMA | | | | |DI FARMACIA | | | | |DALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | 43 |D.P.R. |524 |18/07/1972|UNIVERSITARIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVE NORME PER | | | | |L'APERTURA | | | | |DELL'ANNO | | | | |SCOLASTICO | | | | |1972-1973 E PER | | | | |ALTRE NECESSITA' | | | | |STRAORDINARIE ED | 44 |D.L. |504 |06/09/1972|URGENTI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA DI | 45 |D.P.R. |890 |17/10/1972|L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |FONDO SPECIALE PER| | | | |IL RISANAMENTO DEI| | | | |BILANCI DEI COMUNI| 46 |D.P.R. |651 |26/10/1972|E DELLE PROVINCE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |STATALE DI | | | | |ARCHITETTURA DI | 47 |D.P.R. |1073 |28/10/1972|REGGIO CALABRIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 48 |D.P.R. |1008 |31/10/1972|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |RIORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO DEL | | | | |CORSO DI LAUREA IN| 49 |D.P.R. |847 |31/10/1972|STORIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO DELLA | | | | |LIBERA UNIVERSITA'| | | | |DEGLI STUDI DI | 50 |D.P.R. |974 |31/10/1972|TRENTO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE | | | | |DELLE DATE DI | | | | |INIZIO E DI | | | | |CESSAZIONE | | | | |DELL'ORA LEGALE | 51 |D.P.R. |811 |27/11/1972|PER L'ANNO 1973. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |AUMENTO DEL | | | | |CONTRIBUTO DELLO | | | | |STATO A FAVORE | | | | |DELL'AZIENDA DI | | | | |STATO PER LE | | | | |FORESTE DEMANIALI | | | | |PER | | | | |L'AMMINISTRAZIONE | | | | |DEL PARCO | | | | |NAZIONALE DELLO | 52 |L. |814 |06/12/1972|STELVIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | | |NUOVO STATUTO | | | | |DELL'ISTITUTO | | | | |SUPERIORE DI | | | | |EDUCAZIONE FISICA | 53 |D.P.R. |367 |01/02/1973|DI L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI IN | | | | |MATERIA DI | | | | |DENUNCIA DEI | | | | |TERRENI VITATI, DI| | | | |SMALTIMENTO DELLE | | | | |GIACENZE E DI | | | | |MODIFICA DI TALUNE| | | | |CARATTERISTICHE | 54 |D.P.R. | |27/03/1973|DEI VINI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 55 |D.P.R. |354 |16/04/1973|VENEZIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 56 |D.P.R. |909 |07/08/1973|ANCONA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICHE AL | | | | |D.P.R. 26 OTTOBRE | | | | |1972, N. 651, | | | | |RELATIVO AL FONDO | | | | |SPECIALE PER IL | | | | |RISANAMENTO DEI | | | | |BILANCI DEI COMUNI| 57 |D.P.R. |606 |29/09/1973|E DELLE PROVINCE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | | |NUOVO STATUTO | | | | |DELL'ISTITUTO | | | | |SUPERIORE | | | | |PAREGGIATO DI | | | | |EDUCAZIONE FISICA | 58 |D.P.R. |973 |16/10/1973|DI BOLOGNA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | | |NUOVO STATUTO | | | | |DELL'ISTITUTO | | | | |SUPERIORE | | | | |PAREGGIATO DI | | | | |EDUCAZIONE FISICA | 59 |D.P.R. |980 |16/10/1973|DI FIRENZE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA DI | 60 |D.P.R. |1112 |23/10/1973|L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | 61 |D.P.R. |1109 |31/10/1973|L'AQUILA |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | | |NUOVO STATUTO DEL | | | | |POLITECNICO DI | 62 |D.P.R. |1145 |31/10/1973|TORINO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE | | | | |DELLE DATE DI | | | | |INIZIO E DI | | | | |CESSAZIONE | | | | |DELL'ORA LEGALE | 63 |D.P.R. |849 |08/11/1973|PER L'ANNO 1974. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DI | | | | |ALCUNI | | | | |CONSERVATORI DI | 64 |D.P.R. |1178 |18/12/1973|MUSICA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | | |NUOVO STATUTO | | | | |DELLA LIBERA | | | | |UNIVERSITA' | | | | |INTERNAZIONALE | | | | |DEGLI STUDI | | | | |SOCIALI PRO DEO DI| 65 |D.P.R. |464 |22/02/1974|ROMA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |DELLA FACOLTA' DI | 66 |D.P.R. |175 |05/03/1974|MAGISTERO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |TRASFORMAZIONE | | | | |DEGLI ISTITUTI | | | | |MUSICALI | | | | |PAREGGIATI DI | | | | |GENOVA E PERUGIA | | | | |IN CONSERVATORI DI| 67 |L. |111 |22/03/1974|MUSICA DI STATO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI | | | | |URGENTI PER LA | 68 |L. |118 |18/04/1974|ZOOTECNIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 69 |D.P.R. |717 |18/06/1974|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 70 |D.P.R. |518 |10/07/1974|ANCONA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 71 |D.P.R. |519 |10/07/1974|ANCONA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | | |RELATIVE AI | | | | |FUNZIONARI DI | | | | |PUBBLICA SICUREZZA| | | | |DIRETTIVI E | 72 |L. |360 |14/08/1974|DIRIGENTI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |SOPPRESSIONE DELLA| | | | |DELEGAZIONE PRESSO| | | | |L'AMBASCIATA | | | | |ITALIANA A | | | | |WASHINGTON E | | | | |DELL'ANNESSA | 73 |L. |683 |14/10/1974|SEZIONE ACQUISTI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 74 |D.P.R. |719 |30/10/1974|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI | 75 |D.P.R. |838 |31/10/1974|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE | | | | |DELLE DATE DI | | | | |INIZIO E DI | | | | |CESSAZIONE | | | | |DELL'ORA LEGALE | 76 |D.P.R. |643 |01/11/1974|PER IL 1975. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO DEL | | | | |CONCORSO, PER | | | | |TITOLI, PER IL | | | | |POSTO DI DIRETTORE| | | | |DELLA BIBLIOTECA | | | | |DEL MINISTERO | | | | |DEGLI AFFARI | 77 |D.P.R. |173 |15/01/1975|ESTERI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |RIDUZIONE | | | | |DELL'ONERE | | | | |CONTRIBUTIVO PER | | | | |L'ANNO 1974 IN | | | | |FAVORE DELLA PESCA| 78 |D.P.R. |544 |23/01/1975|NEL MEDITERRANEO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |TUTELA DELLA | | | | |DENOMINAZIONE DEI | | | | |VINI "RECIOTO" E | 79 |L. |46 |01/03/1975|"AMARONE". |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |FINANZIAMENTO | | | | |DELLE COMUNITA' | | | | |MONTANE ISTITUITE | | | | |CON L. 3 DICEMBRE | | | | |1971, N. 1102, E | | | | |PROVVEDIMENTI PER | 80 |L. |72 |11/03/1975|LE ZONE MONTANE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |AUMENTO DEL | | | | |FINANZIAMENTO | | | | |DELLA L. 15 | | | | |DICEMBRE 1971, N. | | | | |1222, SULLA | | | | |COOPERAZIONE | | | | |TECNICA CON I | | | | |PAESI IN VIA DI | 81 |L. |195 |19/05/1975|SVILUPPO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DELLA | 82 |D.P.R. |927 |31/10/1975|CALABRIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICHE ALLA L. | | | | |3 APRILE 1958, N. | | | | |460, SULLO STATO | | | | |GIURIDICO E SUL | | | | |SISTEMA DI | | | | |AVANZAMENTO A | | | | |SOTTUFFICIALE DEL | | | | |CORPO DELLE | | | | |GUARDIE DI | | | | |PUBBLICA | 83 |L. |634 |28/11/1975|SICUREZZA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE | | | | |DELLE DATE DI | | | | |INIZIO E DI | | | | |CESSAZIONE | | | | |DELL'ORA LEGALE | 84 |D.P.R. |682 |05/12/1975|PER L'ANNO 1976. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |RIDUZIONE | | | | |DELL'ONERE | | | | |CONTRIBUTIVO PER | | | | |L'ANNO 1975 IN | | | | |FAVORE DEL SETTORE| | | | |DELLA PESCA | 85 |D.P.R. |1037 |22/12/1975|MEDITERRANEA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 86 |D.P.R. |63 |14/01/1976|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL | | | | |REGOLAMENTO PER IL| | | | |CONCORSO DI | | | | |AMMISSIONE ALLA | | | | |CARRIERA ESECUTIVA| | | | |DELL'AMMINI- | | | | |STRAZIONE DEGLI | 87 |D.P.R. |486 |03/05/1976|AFFARI ESTERI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPLICAZIONE DEGLI| | | | |ARTICOLI 139, | | | | |PRIMO COMMA, E 47,| | | | |SETTIMO COMMA, DEL| | | | |D.P.R. 28 DICEMBRE| | | | |1970, N. 1077, AI | | | | |FUNZIONARI DELLA | | | | |CARRIERA | 88 |L. |327 |19/05/1976|DIPLOMATICA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 89 |D.P.R. |577 |09/06/1976|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |FINANZIAMENTO | | | | |DEGLI INTERVENTI | | | | |PER LA | | | | |COOPERAZIONE | | | | |TECNICA CON I | | | | |PAESI IN VIA DI | 90 |D.L. |453 |03/07/1976|SVILUPPO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO DI | | | | |ESECUZIONE DELLA | | | | |L. 15 DICEMBRE | | | | |1971, N. 1222, | | | | |SULLA COOPERAZIONE| | | | |TECNICA CON I | | | | |PAESI IN VIA DI | 91 |D.P.R. |1068 |18/10/1976|SVILUPPO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 92 |D.P.R. |954 |30/10/1976|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 93 |D.P.R. |985 |30/10/1976|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | | |TRANSITORIE SULLA | | | | |COOPERAZIONE | | | | |TECNICA CON I | | | | |PAESI IN VIA DI | 94 |D.L. |875 |30/12/1976|SVILUPPO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ASSISTENZA | | | | |STRAORDINARIA IN | | | | |FAVORE DEI | | | | |CONNAZIONALI | | | | |RIMPATRIATI | | | | |DALL'ETIOPIA NEL | 95 |D.L. |876 |30/12/1976|1975 E NEL 1976. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 96 |D.P.R. |865 |19/01/1977|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO DELLA | | | | |SCUOLA SUPERIORE | | | | |DI STUDI | | | | |UNIVERSITARI E DI | | | | |PERFEZIONAMENTO DI| 97 |D.P.R. |166 |10/02/1977|PISA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN | | | | |LEGGE, CON | | | | |MODIFICAZIONI, DEL| | | | |D.L. 30 DICEMBRE | | | | |1976, N. 875, | | | | |CONCERNENTE | | | | |DISPOSIZIONI | | | | |TRANSITORIE SULLA | | | | |COOPERAZIONE | | | | |TECNICA CON I | | | | |PAESI IN VIA DI | 98 |L. |43 |23/02/1977|SVILUPPO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA DE | 99 |D.P.R. |528 |12/05/1977|L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVA DISCIPLINA | | | | |DEL FONDO DI | | | | |ANTICIPAZIONE PER | | | | |LE SPESE URGENTI | | | | |DEL MINISTERO | | | | |DEGLI AFFARI | | | | |ESTERI E DEGLI | | | | |UFFICI DIPLOMATICI| | | | |E CONSOLARI DI CUI| | | | |AGLI ARTICOLI DA | | | | |64 A 69 DEL D.P.R.| | | | |5 GENNAIO 1967, N.| 100|L. |322 |03/06/1977|18. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO | | | | |CONCERNENTE IL | | | | |CONCORSO DI | | | | |AMMISSIONE AL | | | | |RUOLO DI CONCETTO | | | | |DEGLI INTERPRETI | | | | |PER LE LINGUE | | | | |STRANIERE | | | | |DELL'AMMINI- | | | | |STRAZIONE DEGLI | 101|D.P.R. |810 |05/09/1977|AFFARI ESTERI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'ISTITUTO | | | | |SUPERIORE DI | | | | |EDUCAZIONE FISICA | 102|D.P.R. |1034 |07/10/1977|DI L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |AMMISSIONE AI | | | | |CONCORSI PER | | | | |L'AMMINISTRAZIONE | | | | |DEGLI AFFARI | | | | |ESTERI, DI CUI | | | | |ALL'ARTICOLO 3 | | | | |DELLA LEGGE 17 | | | | |LUGLIO 1970, N. | | | | |569, DEGLI | | | | |IMPIEGATI EX | | | | |CONTRATTISTI | | | | |ENTRATI NEI RUOLI | | | | |ORGANICI CON IL | | | | |CONCORSO DI CUI AL| | | | |DECRETO DEL | | | | |PRESIDENTE DELLA | | | | |REPUBBLICA 5 | | | | |GENNAIO 1967, N. | 103|L. |811 |14/10/1977|18. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'ISTITUTO | | | | |SUPERIORE DI | | | | |EDUCAZIONE FISICA | | | | |PAREGGIATO DI | 104|D.P.R. |1195 |26/10/1977|BOLOGNA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DELLA | | | | |LIBERA UNIVERSITA'| | | | |DEGLI STUDI DI | 105|D.P.R. |1199 |31/10/1977|TRENTO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO SUPERIORE| | | | |DI MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 106|D.P.R. |1224 |31/10/1977|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |INTEGRAZIONE | | | | |DELL'ART. 5 DEL | | | | |REGIO DECRETO 23 | | | | |GIUGNO 1938, N. | | | | |1224, CONCERNENTE | | | | |IL REGOLAMENTO PER| | | | |I SERVIZI DI | | | | |RAGIONERIA DEI | | | | |PROVVEDITORATI | 107|D.P.R. |1094 |03/12/1977|AGLI STUDI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |FINANZIAMENTO | | | | |DEGLI INTERVENTI | | | | |PER LA | | | | |COOPERAZIONE | | | | |TECNICA CON I | | | | |PAESI IN VIA DI | 108|D.L. |945 |29/12/1977|SVILUPPO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |SVOLGIMENTO DELLE | | | | |ELEZIONI DELLE | | | | |RAPPRESENTANZE | | | | |STUDENTESCHE NEGLI| | | | |ORGANI DI GOVERNO | 109|D.L. |10 |16/01/1978|UNIVERSITARIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |SOPPRESSIONE DELLA| | | | |RAPPRESENTANZA | | | | |PERMANENTE | | | | |D'ITALIA PRESSO | | | | |L'UFFICIO DELLE | | | | |NAZIONI UNITE PER | | | | |LE ATTIVITA' ED I | | | | |PROBLEMI RELATIVI | | | | |AL DISARMO IN | | | | |GINEVRA E | | | | |TRASFERIMENTO | | | | |DELLE RELATIVE | | | | |FUNZIONI ALLA | | | | |RAPPRESENTANZA | | | | |PERMANENTE | | | | |D'ITALIA PRESSO LE| | | | |ORGANIZZAZIONI | | | | |INTERNAZIONALI IN | 110|D.P.R. |302 |31/01/1978|GINEVRA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | | |NUOVO STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |ITALIANA PER | | | | |STRANIERI DI | 111|D.P.R. |1032 |22/03/1978|PERUGIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO SUPERIORE| | | | |DI MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 112|D.P.R. |407 |22/03/1978|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |RETTIFICA AL | | | | |D.P.R. 31 OTTOBRE | | | | |1974, N. 838, | | | | |CONCERNENTE | | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI | 113|D.P.R. |453 |10/04/1978|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO SUPERIORE| | | | |DI MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 114|D.P.R. |424 |02/06/1978|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO SUPERIORE| | | | |DI MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 115|D.P.R. |648 |06/07/1978|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO SUPERIORE| | | | |DI MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 116|D.P.R. |704 |06/07/1978|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO DEL | | | | |CONCORSO DI | | | | |AMMISSIONE AL | | | | |RUOLO DI CONCETTO | | | | |DEI PERITI TECNICI| | | | |DELL'AMMINI- | | | | |STRAZIONE DEGLI | 117|D.P.R. |656 |08/08/1978|AFFARI ESTERI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO SUPERIORE| | | | |DI MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 118|D.P.R. |1080 |12/09/1978|DELL'AQUILA |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 119|D.P.R. |951 |30/10/1978|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |RINVIO DELLE | | | | |ELEZIONI DELLE | | | | |RAPPRESENTANZE | | | | |STUDENTESCHE NEGLI| | | | |ORGANI DI GOVERNO | 120|D.L. |691 |10/11/1978|UNIVERSITARIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 121|D.P.R. |37 |08/01/1979|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO DELLA | | | | |SCUOLA DI LINGUA E| | | | |CULTURA ITALIANA | | | | |PER STRANIERI DI | 122|D.P.R. |230 |26/01/1979|SIENA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | 123|D.P.R. |309 |24/02/1979|UNIVERSITARIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | 124|D.P.R. |282 |11/05/1979|UNIVERSITARIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISCIPLINA DEL | | | | |RAPPORTO DI LAVORO| | | | |DEL PERSONALE | 125|D.P.R. |191 |01/06/1979|DEGLI ENTI LOCALI.|intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 126|D.P.R. |337 |04/06/1979|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 127|D.P.R. |298 |11/06/1979|UDINE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ART. 57 DEL | | | | |REGOLAMENTO | | | | |APPROVATO CON | | | | |REGIO DECRETO 2 | | | | |DICEMBRE 1929, N. | | | | |2262, CONCERNENTE | | | | |I CONSIGLI DI | | | | |AMMINISTRAZIONE | | | | |DEL FONDO PER IL | | | | |CULTO E DEL FONDO | | | | |SPECIALE PER USI | | | | |DI BENEFICENZA E | | | | |DI RELIGIONE DELLA| 128|D.P.R. |364 |04/07/1979|CITTA' DI ROMA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 129|D.P.R. |343 |19/07/1979|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | 130|D.P.R. |586 |03/10/1979|UNIVERSITARIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 131|D.P.R. |587 |03/10/1979|UDINE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME SULLE ZONE | | | | |DI VINIFICAZIONE | | | | |DEI VINI A | | | | |DENOMINAZIONE DI | | | | |ORIGINE | | | | |CONTROLLATA E A | | | | |DENOMINAZIONE DI | | | | |ORIGINE | | | | |CONTROLLATA E | 132|D.P.R. | |31/10/1979|GARANTITA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 133|D.P.R. |900 |31/10/1979|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |AUMENTO | | | | |DELL'INDENNITA' | | | | |PER AMMINISTRATORI| | | | |E CONSIGLIERI DI | 134|L. |632 |18/12/1979|COMUNI E PROVINCE.|intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ABROGAZIONE DEL | | | | |D.L. 3 OTTOBRE | | | | |1968, N. 1007, | | | | |CONVERTITO, CON | | | | |MODIFICAZIONI, | | | | |NELLA L. 19 | | | | |NOVEMBRE 1968, N. | | | | |1188, RECANTE | | | | |NORME SUL DIVIETO | | | | |DEI RAPPORTI | | | | |ECONOMICI CON LA | | | | |RHODESIA DEL SUD E| | | | |SUL DIVIETO DI | | | | |ATTIVITA' INTESE A| | | | |PROMUOVERE | | | | |L'EMIGRAZIONE | | | | |VERSO LA RHODESIA | 135|D.L. |675 |30/12/1979|DEL SUD. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |RIDUZIONE | | | | |DELL'ONERE | | | | |CONTRIBUTIVO PER | | | | |L'ANNO 1978 IN | | | | |FAVORE DEL SETTORE| | | | |DELLA PESCA | | | | |MEDITERRANEA ED | 136|D.P.R. |283 |09/01/1980|OLTRE GLI STRETTI.|intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO DEL | | | | |CORSO DI STUDI PER| | | | |IL CONSEGUIMENTO | | | | |DELLA LAUREA IN | 137|D.P.R. |280 |14/01/1980|STORIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 138|D.P.R. |64 |14/01/1980|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO PER I | | | | |CONCORSI DI CUI | | | | |ALL'ART. 167 DEL | | | | |D.P.R. 5 GENNAIO | | | | |1967, N. 18, | | | | |RISERVATI AGLI | | | | |IMPIEGATI A | | | | |CONTRATTO DEL | | | | |MINISTERO DEGLI | | | | |AFFARI ESTERI PER | | | | |L'AMMISSIONE ALLE | | | | |CARRIERE DI | | | | |CONCETTO, | | | | |ESECUTIVA ED | 139|D.P.R. |138 |21/01/1980|AUSILIARIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 140|D.P.R. |578 |20/02/1980|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL | | | | |QUADRO B DELLA | | | | |TABELLA III | | | | |DELL'ALLEGATO II | | | | |AL D.P.R. 30 | | | | |GIUGNO 1972, N. | | | | |748, CONCERNENTE | | | | |LA DOTAZIONE | | | | |ORGANICA DEI | | | | |DIRIGENTI DEI | | | | |SERVIZI DI | | | | |RAGIONERIA DEL | | | | |MINISTERO | 141|D.P.R. |207 |28/02/1980|DELL'INTERNO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |STATALE DELLA | 142|D.P.R. |549 |01/07/1980|TUSCIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ASSUNZIONE DI | | | | |IMPIEGATI A | | | | |CONTRATTO PER LE | | | | |ESIGENZE DELLE | | | | |RAPPRESENTANZE | | | | |DIPLOMATICHE E | | | | |DEGLI UFFICI | 143|L. |462 |13/08/1980|CONSOLARI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | 144|D.P.R. |934 |05/09/1980|UNIVERSITARIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 145|D.P.R. |682 |25/09/1980|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DEGLI STUDI DELLE | | | | |SCUOLE DI | 146|D.P.R. |1029 |27/09/1980|OSTETRICIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICHE ALLE | | | | |NORME SUL | | | | |RECLUTAMENTO DEGLI| | | | |UFFICIALI IN | | | | |SERVIZIO | | | | |PERMANENTE DEL | | | | |CORPO DELLE | | | | |GUARDIE DI | | | | |PUBBLICA | 147|L. |634 |09/10/1980|SICUREZZA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | 148|D.P.R. |1209 |16/10/1980|UNIVERSITARIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO DELLA | | | | |SECONDA | | | | |UNIVERSITA' DEGLI | 149|D.P.R. |1137 |29/10/1980|STUDI DI ROMA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | 150|D.P.R. |1210 |05/12/1980|UNIVERSITARIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO DELLA | | | | |SCUOLA | | | | |INTERNAZIONALE | | | | |SUPERIORE DI STUDI| | | | |AVANZATI, IN | | | | |TRIESTE, PRESSO | | | | |L'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 151|D.P.R. |1244 |20/12/1980|TRIESTE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |STANZIAMENTI | | | | |AGGIUNTIVI PER | | | | |L'AIUTO PUBBLICO A| | | | |FAVORE DEI PAESI | | | | |IN VIA DI | 152|L. |7 |03/01/1981|SVILUPPO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |COPERTURA | | | | |FINANZIARIA DEI | | | | |DECRETI DEL | | | | |PRESIDENTE DELLA | | | | |REPUBBLICA CIRCA | | | | |MODIFICHE AL | | | | |DECRETO DEL | | | | |PRESIDENTE DELLA | | | | |REPUBBLICA 5 | | | | |MAGGIO 1975, N. | | | | |146, PER IL | | | | |REGOLAMENTO DI | | | | |ATTUAZIONE | | | | |DELL'ARTICOLO 4 | | | | |DELLA LEGGE 15 | | | | |NOVEMBRE 1973, N. | | | | |734, CONCERNENTE | | | | |LA CORRESPONSIONE | | | | |DI INDENNITA' DI | | | | |RISCHIO AL | | | | |PERSONALE CIVILE, | | | | |DI RUOLO E NON DI | | | | |RUOLO, ED AGLI | | | | |OPERAI DELLO STATO| | | | |E CORRESPONSIONE | | | | |DI UNA INDENNITA' | | | | |DI VOLO AGLI | | | | |ELICOTTERISTI DEL | | | | |CORPO NAZIONALE | | | | |DEI VIGILI DEL | 153|L. |44 |28/02/1981|FUOCO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA PER GLI | | | | |ANNI 1978, 1979, | | | | |1980 E 1981 | | | | |DELL'INDENNITA' | | | | |MENSILE A FAVORE | | | | |DEI SEGRETARI | | | | |COMUNALI CHE | | | | |PRESTANO SERVIZIO | | | | |NEI COMUNI, NELLE | | | | |COMUNITA' MONTANE | | | | |E NELLA COMUNITA' | | | | |COLLINARE DELLE | | | | |ZONE TERREMOTATE | 154|L. |49 |04/03/1981|DEL FRIULI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CORRESPONSIONE | | | | |DELL'INDENNITA' DI| | | | |VOLO AGLI | | | | |ELICOTTERISTI DEL | | | | |CORPO NAZIONALE | | | | |DEI VIGILI DEL | 155|D.P.R. |141 |06/03/1981|FUOCO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA DI | 156|D.P.R. |474 |24/03/1981|L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ATTUAZIONE | | | | |DELL'ACCORDO | | | | |CONTRATTUALE | | | | |TRIENNALE RELATIVO| | | | |AI SEGRETARI | | | | |COMUNALI E | 157|D.P.R. |508 |23/08/1981|PROVINCIALI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONFERIMENTO DI | | | | |POSTI DISPONIBILI | | | | |NEGLI ORGANICI DEL| | | | |MINISTERO DEGLI | | | | |AFFARI ESTERI AI | | | | |CANDIDATI | | | | |RISULTATI IDONEI | | | | |NEI CONCORSI | | | | |BANDITI A PARTIRE | | | | |DAL 1° GIUGNO | | | | |1977, PER LE | | | | |CARRIERE ESECUTIVA| 158|L. |550 |01/10/1981|ED AUSILIARIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ORDINAMENTO DELLA | | | | |BANDA MUSICALE | | | | |DELLA POLIZIA DI | 159|D.P.R. |742 |25/10/1981|STATO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA DI | 160|D.P.R. |1128 |26/10/1981|L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | 161|D.P.R. |1089 |31/10/1981|UNIVERSITARIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 162|D.P.R. |1122 |31/10/1981|CASSINO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA DI | 163|D.P.R. |1130 |31/10/1981|L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | | |NUOVO STATUTO | | | | |DELLA LIBERA | | | | |UNIVERSITA' | | | | |INTERNAZIONALE | | | | |DEGLI STUDI | 164|D.P.R. |1131 |31/10/1981|SOCIALI DI ROMA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA DI | 165|D.P.R. |1157 |31/10/1981|L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DELLA | 166|D.P.R. |919 |31/10/1981|CALABRIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 167|D.P.R. |955 |31/10/1981|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AGLI| | | | |ARTICOLI 5 E 7 DEL| | | | |D.P.R. 30 DICEMBRE| | | | |1971, N. 1252 | | | | |(REGOLAMENTO PER I| | | | |CONCORSI DI | | | | |AMMISSIONE ALLA | | | | |CARRIERA | 168|D.P.R. |855 |25/11/1981|DIPLOMATICA). |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA DI | 169|D.P.R. |230 |06/01/1982|L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'I.S.E.F. DI | 170|D.P.R. |245 |05/02/1982|PALERMO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | 171|D.P.R. |299 |19/04/1982|UNIVERSITARIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |AUMENTO | | | | |DELL'INDENNITA' DI| | | | |RISCHIO IN FAVORE | | | | |DEL PERSONALE DEL | | | | |CORPO NAZIONALE | | | | |DEI VIGILI DEL | | | | |FUOCO, | | | | |DELL'INDENNITA' DI| | | | |RISCHIO PER GLI | | | | |OPERATORI | | | | |SUBACQUEI E | | | | |DELL'INDENNITA' | | | | |ORARIA DI VOLO PER| | | | |GLI ELICOTTERISTI,| | | | |APPARTENENTI AL | | | | |MEDESIMO CORPO, | | | | |CON DECORRENZA 1° | 172|D.P.R. |366 |07/06/1982|GENNAIO 1982. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |COPERTURA | | | | |FINANZIARIA DEL | | | | |DECRETO DEL | | | | |PRESIDENTE DELLA | | | | |REPUBBLICA DI | | | | |ATTUAZIONE | | | | |DELL'ACCORDO | | | | |CONCERNENTE | | | | |L'AUMENTO | | | | |DELL'INDENNITA' DI| | | | |RISCHIO IN FAVORE | | | | |DEL PERSONALE DEL | | | | |CORPO NAZIONALE | | | | |DEI VIGILI DEL | | | | |FUOCO, | | | | |DELL'INDENNITA' DI| | | | |RISCHIO PER GLI | | | | |OPERATORI | | | | |SUBACQUEI E | | | | |DELL'INDENNITA' DI| | | | |VOLO PER GLI | | | | |ELICOTTERISTI | | | | |APPARTENENTI AL | 173|L. |321 |07/06/1982|CORPO STESSO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE PRESSO| | | | |IL MINISTERO | | | | |DELL'INTERNO DEL | | | | |RUOLO SPECIALE | | | | |PREVISTO DALL'ART.| | | | |24-QUINQUIES DEL | | | | |D.L. 30 DICEMBRE | | | | |1979, N. 663, | | | | |CONVERTITO, CON | | | | |MODIFICAZIONI, | | | | |NELLA L. 29 | | | | |FEBBRAIO 1980, N. | | | | |33, E RELATIVA | | | | |DOTAZIONE | 174|D.P.R. |1121 |10/07/1982|ORGANICA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |REVISIONE DELLA | | | | |DISCIPLINA SULLA | | | | |DESTINAZIONE DEL | | | | |PERSONALE DI RUOLO| | | | |DELLO STATO ALLE | | | | |ISTITUZIONI | | | | |SCOLASTICHE E | | | | |CULTURALI ITALIANE| | | | |FUNZIONANTI | | | | |ALL'ESTERO NONCHE'| | | | |AI CONNESSI | | | | |SERVIZI DEL | | | | |MINISTERO DEGLI | 175|L. |604 |25/08/1982|AFFARI ESTERI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | 176|D.P.R. |806 |09/09/1982|UNIVERSITARIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |RETTIFICA AL | | | | |D.P.R. 20 DICEMBRE| | | | |1980, N. 1244, | | | | |RECANTE | | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO DELLA | | | | |SCUOLA | | | | |INTERNAZIONALE | | | | |SUPERIORE DI STUDI| | | | |AVANZATI IN | 177|D.P.R. |1023 |11/10/1982|TRIESTE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODALITA' DI | | | | |PAGAMENTO AI | | | | |COMUNI E ALLE | | | | |PROVINCE DEI | | | | |CONTRIBUTI | | | | |ERARIALI PER GLI | 178|D.L. |767 |21/10/1982|ANNI 1981 E 1982. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO DEL LIBERO| | | | |ISTITUTO | | | | |UNIVERSITARIO DI | | | | |MEDICINA E | | | | |CHIRURGIA | 179|D.P.R. |1025 |28/10/1982|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO DELLA | | | | |SECONDA | | | | |UNIVERSITA' DEGLI | 180|D.P.R. |1069 |08/11/1982|STUDI DI ROMA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | 181|D.P.R. |1143 |22/12/1982|UNIVERSITARIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DELLA | | | | |SCUOLA NORMALE | 182|D.P.R. |1159 |22/12/1982|SUPERIORE DI PISA.|intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DIFFERIMENTO DEL | | | | |TERMINE RELATIVO | | | | |ALLA PRESTAZIONE | | | | |DEL SERVIZIO | | | | |ANTINCENDI IN | 183|L. |942 |23/12/1982|TALUNI AEROPORTI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |FISSAZIONE DELLE | | | | |DATE DI INIZIO E | | | | |DI CESSAZIONE | | | | |DELL'ORA LEGALE | 184|D.P.R. |951 |27/12/1982|PER L'ANNO 1983. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME RISULTANTI | | | | |DALLA DISCIPLINA | | | | |PREVISTA | | | | |DALL'ACCORDO DEL | | | | |29 APRILE 1983 PER| | | | |IL PERSONALE | | | | |DIPENDENTE DAGLI | 185|D.P.R. |347 |25/06/1983|ENTI LOCALI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DELLA | 186|D.P.R. |412 |27/06/1983|BASILICATA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | 187|D.P.R. |484 |22/07/1983|UNIVERSITARIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE AL | | | | |DISCIPLINARE DI | | | | |PRODUZIONE DEL | | | | |VINO A | | | | |DENOMINAZIONE DI | | | | |ORIGINE | | | | |CONTROLLATA | 188|D.P.R. | |01/08/1983|"FRASCATI". |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DELLA | | | | |SECONDA | | | | |UNIVERSITA' DEGLI | | | | |STUDI DI ROMA "TOR| 189|D.P.R. |641 |02/09/1983|VERGATA". |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO DELLA | | | | |UNIVERSITA' DEGLI | 190|D.P.R. |766 |06/09/1983|STUDI DI VERONA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 191|D.P.R. |563 |29/09/1983|UDINE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE | | | | |DELLE DATE DI | | | | |INIZIO E DI | | | | |CESSAZIONE | | | | |DELL'ORA LEGALE | 192|D.P.R. |699 |20/10/1983|PER L'ANNO 1984. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 193|D.P.R. |1240 |27/10/1983|REGGIO CALABRIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |STATALE DEGLI | | | | |STUDI "G. | | | | |D'ANNUNZIO" DI | 194|D.P.R. |1273 |27/10/1983|CHIETI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI | 195|D.P.R. |837 |27/10/1983|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 196|D.P.R. |844 |27/10/1983|BRESCIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | 197|D.P.R. |946 |28/10/1983|UNIVERSITARIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLA| | | | |TABELLA ALLEGATA | | | | |AL DECRETO DEL | | | | |PRESIDENTE DELLA | | | | |REPUBBLICA 10 | | | | |LUGLIO 1982, N. | | | | |1121, CONCERNENTE | | | | |L'ISTITUZIONE | | | | |PRESSO IL | | | | |MINISTERO | | | | |DELL'INTERNO DEL | | | | |RUOLO SPECIALE | | | | |PREVISTO DALL'ART.| | | | |24-QUINQUIES DEL | | | | |DECRETO-LEGGE 30 | | | | |DICEMBRE 1979, N. | | | | |663, CONVERTITO, | | | | |CON MODIFICAZIONI,| | | | |NELLA LEGGE 29 | | | | |FEBBRAIO 1980, N. | | | | |33, E LA RELATIVA | | | | |DOTAZIONE | 198|D.P.R. |1026 |13/01/1984|ORGANICA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO DELLA | | | | |SCUOLA NORMALE | 199|D.P.R. |386 |13/03/1984|SUPERIORE DI PISA.|intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO| | | | |STATUTO DELLA | | | | |UNIVERSITA' | | | | |STATALE DEGLI | 200|D.P.R. |487 |26/04/1984|STUDI DI TRENTO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | | |NUOVO STATUTO | | | | |DELLA SCUOLA DI | | | | |LINGUA E CULTURA | | | | |ITALIANA PER | | | | |STRANIERI DI | 201|D.P.R. |744 |11/05/1984|SIENA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |INTERVENTI URGENTI| | | | |IN FAVORE DELLE | | | | |POPOLAZIONI | | | | |COLPITE DAI | | | | |MOVIMENTI SISMICI | | | | |DEL 29 APRILE 1984| | | | |IN UMBRIA E DEL 7 | | | | |ED 11 MAGGIO 1984 | | | | |IN ABRUZZO, | | | | |MOLISE, LAZIO E | 202|D.L. |159 |26/05/1984|CAMPANIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME RISULTANTI | | | | |DALLA DISCIPLINA | | | | |PREVISTA DAL | | | | |PROTOCOLLO | | | | |AGGIUNTIVO DEL 23 | | | | |FEBBRAIO 1984 | | | | |CONCERNENTE I | | | | |SEGRETARI | 203|D.P.R. |531 |31/05/1984|COMUNALI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI "G. | | | | |D'ANNUNZIO" DI | 204|D.P.R. |678 |12/06/1984|CHIETI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN | | | | |LEGGE, CON | | | | |MODIFICAZIONI, DEL| | | | |D.L. 26 MAGGIO | | | | |1984, N. 159, | | | | |RECANTE INTERVENTI| | | | |URGENTI IN FAVORE | | | | |DELLE POPOLAZIONI | | | | |COLPITE DAI | | | | |MOVIMENTI SISMICI | | | | |DEL 29 APRILE 1984| | | | |IN UMBRIA E DEL 7 | | | | |E 11 MAGGIO 1984 | | | | |IN ABRUZZO, | | | | |MOLISE, LAZIO E | 205|L. |363 |24/07/1984|CAMPANIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE | | | | |DELLE DATE DI | | | | |INIZIO E DI | | | | |CESSAZIONE | | | | |DELL'ORA LEGALE | 206|D.P.R. |764 |28/09/1984|PER L'ANNO 1985. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |RELATIVAMENTE AL | | | | |CORSO DI STUDI PER| | | | |IL CONSEGUIMENTO | | | | |DELLA LAUREA IN | 207|D.P.R. |936 |11/10/1984|SCIENZE FORESTALI.|intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO DELLA | | | | |SCUOLA NORMALE | 208|D.P.R. |173 |06/02/1985|SUPERIORE DI PISA.|intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |RELATIVAMENTE AL | | | | |CORSO DI STUDI PER| | | | |IL CONSEGUIMENTO | | | | |DELLA LAUREA IN | 209|D.P.R. |216 |06/02/1985|PSICOLOGIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI "G. | | | | |D'ANNUNZIO" DI | 210|D.P.R. |349 |26/03/1985|CHIETI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ADEGUAMENTO DEGLI | | | | |ONORARI DEI | | | | |COMPONENTI GLI | | | | |UFFICI ELETTORALI | 211|D.P.R. |169 |22/04/1985|DI SEZIONE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI | 212|D.P.R. |569 |07/06/1985|DELL'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | | |REGOLAMENTO | | | | |RECANTE LE | | | | |MODALITA' DEI | | | | |CONCORSI INTERNI, | | | | |RISERVATI ALLE | | | | |ASSISTENTI DEL | | | | |DISCIOLTO CORPO | | | | |DELLA POLIZIA | | | | |FEMMINILE E AI | | | | |SOTTUFFICIALI E | | | | |GUARDIE DEL | | | | |DISCIOLTO CORPO | | | | |DELLE GUARDIE DI | | | | |PUBBLICA | | | | |SICUREZZA, PER | | | | |L'ACCESSO AL RUOLO| | | | |DEI COMMISSARI | | | | |DELLA POLIZIA DI | 213|D.P.R. |454 |06/08/1985|STATO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE | | | | |DELLE DATE DI | | | | |INIZIO E DI | | | | |CESSAZIONE | | | | |DELL'ORA LEGALE | 214|D.P.R. |731 |09/10/1985|PER L'ANNO 1986. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |RELATIVAMENTE AL | | | | |CORSO DI LAUREA IN| | | | |SCIENZE DELLE | | | | |PREPARAZIONI | 215|D.P.R. |1027 |31/10/1985|ALIMENTARI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLA| | | | |TABELLA PER | | | | |L'EROGAZIONE DEL | | | | |CONTRIBUTO | | | | |ORDINARIO ANNUALE | | | | |DELLO STATO PER IL| | | | |TRIENNIO 1986-88 A| | | | |FAVORE DEGLI ENTI | | | | |A CARATTERE | | | | |INTERNAZIO- | | | | |NALISTICO | | | | |SOTTOPOSTI ALLA | | | | |VIGILANZA DEL | | | | |MINISTERO DEGLI | 216|D.P.R. |971 |17/12/1985|AFFARI ESTERI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI | | | | |URGENTI IN MATERIA| | | | |DI OPERE E SERVIZI| | | | |PUBBLICI, NONCHE' | | | | |DI CALAMITA' | 217|D.L. |791 |30/12/1985|NATURALI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |RELATIVAMENTE AL | | | | |CORSO DI LAUREA IN| | | | |MEDICINA E | 218|D.P.R. |95 |28/02/1986|CHIRURGIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN | | | | |LEGGE, CON | | | | |MODIFICAZIONI, DEL| | | | |D.L. 30 DICEMBRE | | | | |1985, N. 791, | | | | |CONCERNENTE | | | | |PROVVEDIMENTI | | | | |URGENTI IN MATERIA| | | | |DI OPERE E SERVIZI| | | | |PUBBLICI, NONCHE' | | | | |DI CALAMITA' | 219|L. |46 |28/02/1986|NATURALI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI "G. | | | | |D'ANNUNZIO" DI | 220|D.P.R. |433 |09/04/1986|CHIETI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | | |NUOVO STATUTO | | | | |DELLA SCUOLA | | | | |SUPERIORE DI STUDI| | | | |UNIVERSITARI E DI | | | | |PERFEZIONAMENTO DI| 221|D.P.R. |606 |09/04/1986|PISA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI "G. | | | | |D'ANNUNZIO" DI | 222|D.P.R. |515 |02/05/1986|CHIETI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI "G. | | | | |D'ANNUNZIO" DI | 223|D.P.R. |711 |13/05/1986|CHIETI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 224|D.P.R. |477 |15/05/1986|UDINE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MISURE URGENTI PER| | | | |FAR FRONTE ALLA | | | | |CRISI DI MERCATO | | | | |NEL SETTORE | | | | |AGRICOLO | | | | |CONSEGUENTE | | | | |ALL'INCIDENTE ALLA| | | | |CENTRALE | | | | |ELETTRONUCLEARE DI| 225|D.L. |319 |02/07/1986|CHERNOBYL. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ASSUNZIONE | | | | |STRAORDINARIA | | | | |PRESSO LE | | | | |RAPPRESENTANZE | | | | |DIPLOMATICHE E GLI| | | | |UFFICI CONSOLARI | | | | |DI PRIMA CATEGORIA| | | | |DI PERSONALE | | | | |TEMPORANEO A | | | | |CONTRATTO, PER | | | | |L'ELEZIONE DEI | | | | |COMITATI DELLA | | | | |EMIGRAZIONE | 226|L. |344 |05/07/1986|ITALIANA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |RELATIVAMENTE AL | | | | |CORSO DI LAUREA IN| | | | |SCIENZE DELLA | | | | |PRODUZIONE | 227|D.P.R. |994 |19/07/1986|ANIMALE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME SUL | | | | |CALENDARIO | 228|L. |467 |09/08/1986|SCOLASTICO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 229|D.P.R. |734 |29/08/1986|L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |RELATIVAMENTE AL | | | | |CORSO DI LAUREA IN| | | | |MEDICINA | 230|D.P.R. |947 |29/08/1986|VETERINARIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |RETTIFICA AL | | | | |D.P.R. 19 APRILE | | | | |1982, N. 299, | | | | |RECANTE | | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |RELATIVAMENTE AL | | | | |CORSO DI LAUREA IN| 231|D.P.R. |1056 |04/10/1986|SCIENZE AGRARIE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE | | | | |DELLE DATE DI | | | | |INIZIO E DI | | | | |CESSAZIONE | | | | |DELL'ORA LEGALE | 232|D.P.R. |782 |11/10/1986|PER L'ANNO 1987. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO| | | | |STATUTO | | | | |DELL'UNIVERSITA' | | | | |DEGLI STUDI DI | 233|D.P.R. |937 |31/10/1986|L'AQUILA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONTRIBUTI DOVUTI | | | | |ALLE UNIVERSITA' | | | | |NON STATALI PER | | | | |L'ANNO ACCADEMICO | 234|D.L. |834 |09/12/1986|1985-86. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME SULLA | | | | |COMPOSIZIONE DEL | | | | |CONSIGLIO DI | | | | |AMMINISTRAZIONE | | | | |DEL MINISTERO | 235|L. |903 |13/12/1986|DELL'INTERNO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA DI TERMINI| | | | |IN MATERIA DI | | | | |OPERE E SERVIZI | | | | |PUBBLICI, DI | | | | |PROTEZIONE CIVILE | | | | |E SERVIZIO | | | | |ANTINCENDI IN | 236|D.L. |1 |03/01/1987|TALUNI AEROPORTI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN | | | | |LEGGE DEL D.L. 3 | | | | |GENNAIO 1987, N. | | | | |1, RECANTE PROROGA| | | | |DI TERMINI IN | | | | |MATERIA DI OPERE E| | | | |SERVIZI PUBBLICI, | | | | |DI PROTEZIONE | | | | |CIVILE E SERVIZIO | | | | |ANTINCENDI IN | 237|L. |64 |06/03/1987|TALUNI AEROPORTI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |RELATIVAMENTE AL | | | | |CORSO DI LAUREA IN| | | | |SCIENZE | 238|D.P.R. |234 |03/04/1987|BIOLOGICHE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME RISULTANTI | | | | |DALLA DISCIPLINA | | | | |PREVISTA | | | | |DALL'ACCORDO | | | | |SINDACALE, PER IL | | | | |TRIENNIO | | | | |1985-1987, | | | | |RELATIVO AL | | | | |COMPARTO DEL | | | | |PERSONALE DEGLI | 239|D.P.R. |268 |13/05/1987|ENTI LOCALI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | | |REGOLAMENTO | | | | |CONCERNENTE LA | | | | |COMPOSIZIONE E LA | | | | |NOMINA DELLE | | | | |COMMISSIONI | | | | |ESAMINATRICI E LE | | | | |MODALITA' DI | | | | |SVOLGIMENTO DELLE | | | | |PROVE PRATICHE PER| | | | |L'INQUADRAMENTO | | | | |NEI RUOLI DI CUI | | | | |ALL'ART. 1 DEL | | | | |D.P.R. 24 APRILE | | | | |1982, N. 337, DEL | | | | |PERSONALE | | | | |PROVENIENTE DAI | | | | |RUOLI DELLA | | | | |POLIZIA DI STATO | | | | |CHE SVOLGE | | | | |FUNZIONI DI | | | | |POLIZIA E PER IL | | | | |TRASFERIMENTO DI | | | | |PERSONALE | | | | |PROVENIENTE DA | | | | |ALTRE | | | | |AMMINISTRAZIONI, | | | | |CHE SVOLGE | | | | |ATTIVITA' | 240|D.P.R. |490 |06/10/1987|TECNICHE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |RELATIVAMENTE AL | | | | |CORSO DI LAUREA IN| | | | |CONSERVAZIONE DEI | 241|D.P.R. |582 |30/10/1987|BENI CULTURALI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |RETTIFICA AL | | | | |D.P.R. 11 OTTOBRE | | | | |1984, N. 936, | | | | |CONCERNENTE | | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |RELATIVAMENTE AL | | | | |CORSO DI LAUREA IN| 242|D.P.R. |583 |30/10/1987|SCIENZE FORESTALI.|intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE | | | | |DELLE DATE DI | | | | |INIZIO E DI | | | | |CESSAZIONE | | | | |DELL'ORA LEGALE | 243|D.P.R. |518 |01/12/1987|PER L'ANNO 1988. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONCESSIONE DI UN | | | | |CONTRIBUTO | | | | |ALL'ASSOCIAZIONE | | | | |CULTURALE VILLA | | | | |VIGONI DI | 244|L. |89 |16/03/1988|MENAGGIO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |AGGIORNAMENTO | | | | |DEGLI ONORARI DEI | | | | |COMPONENTI GLI | | | | |UFFICI ELETTORALI | 245|D.P.R. |168 |08/04/1988|DI SEZIONE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |RELATIVAMENTE AL | | | | |CORSO DI LAUREA IN| | | | |SCIENZE | 246|D.P.R. |286 |26/04/1988|AMBIENTALI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLA| | | | |TABELLA XVIII-BIS | | | | |DELL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |CONCERNENTE IL | | | | |CORSO DI LAUREA IN| | | | |ODONTOIATRIA E | 247|D.P.R. | |27/10/1988|PROTESI DENTARIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |RELATIVAMENTE AL | | | | |CORSO DI STUDI PER| | | | |IL CONSEGUIMENTO | | | | |DELLA LAUREA IN | | | | |MEDICINA E | 248|D.P.R. | |21/12/1988|CHIRURGIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | | |DIDATTICO | | | | |UNIVERSITARIO | | | | |RELATIVAMENTE AI | | | | |CORSI DI LAUREA IN| | | | |LINGUE E | | | | |LETTERATURE | | | | |STRANIERE E IN | | | | |LINGUE E | | | | |LETTERATURE | 249|D.P.R. | |03/02/1989|STRANIERE MODERNE.|intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA | | | | |DEFINIZIONE DEI | | | | |PROFILI | | | | |PROFESSIONALI DEL | | | | |PERSONALE DI | | | | |TALUNI RUOLI DEL | | | | |MINISTERO | 250|D.L. |240 |26/06/1989|DELL'INTERNO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO PER I | | | | |LAVORI, LE | | | | |SOMMINISTRAZIONI, | | | | |I SERVIZI E LE | | | | |SPESE CHE POSSONO | | | | |FARSI IN ECONOMIA | | | | |DA PARTE | | | | |DELL'AMMINI- | | | | |STRAZIONE CENTRALE| | | | |DEGLI AFFARI | | | | |ESTERI, DEGLI | | | | |ISPETTORATI DI | | | | |FRONTIERA, NONCHE'| | | | |DELLE | | | | |RAPPRESENTANZE | | | | |DIPLOMATICHE E | | | | |DEGLI UFFICI | 251|D.P.R. |116 |27/01/1990|CONSOLARI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO PER IL| | | | |RECEPIMENTO DELLE | | | | |NORME RISULTANTI | | | | |DALLA DISCIPLINA | | | | |PREVISTA | | | | |DALL'ACCORDO DEL | | | | |23 DICEMBRE 1989 | | | | |CONCERNENTE IL | | | | |PERSONALE DEL | | | | |COMPARTO DELLE | | | | |REGIONI E DEGLI | | | | |ENTI PUBBLICI NON | | | | |ECONOMICI DA ESSE | | | | |DIPENDENTI, DEI | | | | |COMUNI, DELLE | | | | |PROVINCE, DELLE | | | | |COMUNITA' MONTANE,| | | | |LORO CONSORZI O | | | | |ASSOCIAZIONI, DI | | | | |CUI ALL'ARTICOLO 4| | | | |DEL D.P.R. 5 MARZO| 252|D.P.R. |333 |03/08/1990|1986, N. 68. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVE NORME IN | | | | |MATERIA DI | | | | |PROCEDIMENTO | | | | |AMMINISTRATIVO E | | | | |DI DIRITTO DI |comma 1-ter | | | |ACCESSO AI |dell'articolo 253|L. |241 |07/08/1990|DOCUMENTI. |21-quinquies --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO | | | | |RECANTE | | | | |MODIFICAZIONI AL | | | | |D.P.R. 23 DICEMBRE| | | | |1983, N. 904, CON | | | | |IL QUALE E' STATO | | | | |APPROVATO IL | | | | |REGOLAMENTO SUI | | | | |REQUISITI | | | | |PSICO-FISICI | | | | |ATTITUDINALI DI | | | | |CUI DEVONO ESSERE | | | | |IN POSSESSO GLI | | | | |APPARTENENTI AI | | | | |RUOLI DELLA | | | | |POLIZIA DI STATO | | | | |CHE ESPLETANO | | | | |FUNZIONI DI | | | | |POLIZIA ED I | | | | |CANDIDATI AI | | | | |CONCORSI PER | | | | |L'ACCESSO AI RUOLI| | | | |DEL PERSONALE | | | | |DELLA POLIZIA DI | | | | |STATO CHE ESPLETA | | | | |FUNZIONI DI | 254|D.P.R. |273 |24/08/1990|POLIZIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONTRIBUTI ALLE | | | | |UNIVERSITA' NON | 255|D.L. |390 |21/12/1990|STATALI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | | |URGENTI IN FAVORE | | | | |DELLE COMUNITA' | 256|D.L. |413 |29/12/1990|MONTANE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVIDENZE A | | | | |FAVORE DEI | | | | |FAMILIARI A CARICO| | | | |DEI CITTADINI | | | | |ITALIANI | | | | |TRATTENUTI IN IRAQ| 257|L. |429 |29/12/1990|O IN KUWAIT. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO | | | | |RECANTE | | | | |MODIFICAZIONI AL | | | | |D.P.R. 30 DICEMBRE| | | | |1971, N. 1252, | | | | |CONCERNENTE IL | | | | |REGOLAMENTO PER IL| | | | |CONCORSO DI | | | | |AMMISSIONE ALLA | | | | |CARRIERA | 258|D.P.R. |51 |30/01/1991|DIPLOMATICA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI A | | | | |FAVORE DEI | | | | |CONNAZIONALI | | | | |COINVOLTI DALLA | | | | |CRISI DEL GOLFO | 259|L. |337 |19/10/1991|PERSICO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLA| | | | |L. 6 FEBBRAIO | | | | |1948, N. 29, SULLA| | | | |ELEZIONE DEL | | | | |SENATO DELLA | 260|L. |33 |23/01/1992|REPUBBLICA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISCIPLINA DEL | | | | |FERMO TEMPORANEO | | | | |OBBLIGATORIO DELLE| 261|L. |71 |05/02/1992|UNITA' DI PESCA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICHE | | | | |ALL'ORGANIZZAZIONE| | | | |DEGLI ISTITUTI | | | | |REGIONALI DI | | | | |RICERCA, | | | | |SPERIMENTAZIONE E | | | | |AGGIORNAMENTO | | | | |EDUCATIVI, DEL | | | | |CENTRO EUROPEO | | | | |DELL'EDUCAZIONE E | | | | |DELLA BIBLIOTECA | | | | |DI DOCUMENTAZIONE | 262|L. |146 |11/02/1992|PEDAGOGICA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER | | | | |IL CONFERIMENTO | | | | |DELLE SUPPLENZE | | | | |NELLE ACCADEMIE E | | | | |NEI CONSERVATORI | | | | |DI MUSICA | | | | |NELL'ANNO | | | | |SCOLASTICO | 263|D.L. |423 |30/10/1992|1992-1993. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER IL | | | | |FUNZIONAMENTO | | | | |DEGLI ISTITUTI | | | | |SUPERIORI PER LE | | | | |INDUSTRIE | | | | |ARTISTICHE DI | | | | |FAENZA, FIRENZE, | 264|L. |318 |12/08/1993|ROMA E URBINO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | | |URGENTI PER | | | | |FRONTEGGIARE IL | | | | |RISCHIO DI INCENDI| | | | |NELLE AREE | 265|D.L. |332 |30/08/1993|PROTETTE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ATTUAZIONE DEL | | | | |FERMO TEMPORANEO | | | | |OBBLIGATORIO DELLE| | | | |UNITA' DA PESCA | 266|D.L. |355 |10/09/1993|PER IL 1993. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN | | | | |LEGGE, CON | | | | |MODIFICAZIONI, DEL| | | | |D.L. 30 AGOSTO | | | | |1993, N. 332, | | | | |RECANTE | | | | |DISPOSIZIONI | | | | |URGENTI PER | | | | |FRONTEGGIARE IL | | | | |RISCHIO DI INCENDI| | | | |NELLE AREE | 267|L. |428 |29/10/1993|PROTETTE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVE NORME CONTRO| | | | |IL MALTRATTAMENTO | 268|L. |473 |22/11/1993|DEGLI ANIMALI. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ORGANIZZAZIONE E | | | | |FINANZIAMENTO | | | | |DELLA PRESIDENZA | | | | |ITALIANA DEL | | | | |GRUPPO DEI SETTE | | | | |PAESI PIU' | | | | |INDUSTRIALIZZATI, | | | | |DELL'INIZIATIVA | | | | |CENTROEUROPEA E | | | | |DELLA CONFERENZA | | | | |SULLA SICUREZZA E | | | | |LA COOPERAZIONE IN| 269|D.L. |556 |30/12/1993|EUROPA (CSCE). |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | | |URGENTI PER | | | | |L'ORGANIZZAZIONE | | | | |DELLA PRIMA FASE | | | | |DELLA PRESIDENZA | | | | |ITALIANA DELLA | | | | |CONFERENZA SULLA | | | | |SICUREZZA E LA | | | | |COOPERAZIONE IN | 270|D.L. |5 |07/01/1994|EUROPA (CSCE). |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | | |URGENTI PER | | | | |GARANTIRE IL | | | | |PROSEGUIMENTO | | | | |DEGLI INTERVENTI | | | | |IN FAVORE DEGLI | | | | |SFOLLATI DAI | | | | |TERRITORI DELLA EX| | | | |JUGOSLAVIA, DEI | | | | |MINORI SOGGETTI A | | | | |RISCHIO DI | | | | |COINVOLGIMENTO IN | | | | |ATTIVITA' | | | | |CRIMINOSE E DELLE | | | | |ATTIVITA' DI | 271|D.L. |318 |27/05/1994|VOLONTARIATO. |articoli 2 e 3 --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | | |URGENTI PER | | | | |FRONTEGGIARE GLI | | | | |INCENDI BOSCHIVI | | | | |SUL TERRITORIO | 272|D.L. |377 |15/06/1994|NAZIONALE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ATTUAZIONE DEL | | | | |FERMO TEMPORANEO | | | | |OBBLIGATORIO PER | | | | |IL 1994 DELLE | 273|D.L. |424 |30/06/1994|IMPRESE DI PESCA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN | | | | |LEGGE, CON | | | | |MODIFICAZIONI, DEL| | | | |D.L. 15 GIUGNO | | | | |1994, N. 377, | | | | |RECANTE | | | | |DISPOSIZIONI | | | | |URGENTI PER | | | | |FRONTEGGIARE GLI | | | | |INCENDI BOSCHIVI | | | | |SUL TERRITORIO | 274|L. |497 |08/08/1994|NAZIONALE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | | |URGENTI | | | | |CONCERNENTI IL | | | | |CONSIGLIO | | | | |UNIVERSITARIO | 275|D.L. |4 |07/01/1995|NAZIONALE. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MISURE URGENTI PER| | | | |LA RIPRESA DELLA | | | | |PESCA E | | | | |DELL'ACQUACOLTURA | | | | |COLPITE | | | | |DALL'EMERGENZA | | | | |AMBIENTALE | 276|D.L. |30 |31/01/1995|DELL'OTTOBRE 1994.|intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ATTUAZIONE DEL | | | | |FERMO BIOLOGICO | | | | |DELLA PESCA NEL | 277|D.L. |16 |16/01/1996|1995. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN | | | | |LEGGE, CON | | | | |MODIFICAZIONI, DEL| | | | |D.L. 16 GENNAIO | | | | |1996, N. 16, | | | | |RECANTE ATTUAZIONE| | | | |DEL FERMO | | | | |BIOLOGICO DELLA | 278|L. |107 |28/02/1996|PESCA NEL 1995. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | | |URGENTI PER | | | | |PREVENIRE E | | | | |FRONTEGGIARE GLI | | | | |INCENDI BOSCHIVI | | | | |SUL TERRITORIO | | | | |NAZIONALE, NONCHE'| | | | |INTERVENTI IN | | | | |MATERIA DI | | | | |PROTEZIONE CIVILE,| | | | |AMBIENTE E | 279|D.L. |130 |19/05/1997|AGRICOLTURA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN | | | | |LEGGE, CON | | | | |MODIFICAZIONI, DEL| | | | |D.L. 19 MAGGIO | | | | |1997, N. 130, | | | | |RECANTE | | | | |DISPOSIZIONI | | | | |URGENTI PER | | | | |PREVENIRE E | | | | |FRONTEGGIARE GLI | | | | |INCENDI BOSCHIVI | | | | |SUL TERRITORIO | | | | |NAZIONALE, NONCHE'| | | | |INTERVENTI IN | | | | |MATERIA DI | | | | |PROTEZIONE CIVILE,| | | | |AMBIENTE E | 280|L. |228 |16/07/1997|AGRICOLTURA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO | | | | |RECANTE DISCIPLINA| | | | |DELLE PROCEDURE | | | | |PER IL | | | | |CONSEGUIMENTO DEL | | | | |TITOLO DI DOTTORE | 281|D.P.R. |387 |03/10/1997|DI RICERCA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |PARTECIPAZIONE | | | | |ITALIANA PER | | | | |L'ORGANIZZAZIONE | | | | |ED IL | | | | |FINANZIAMENTO | | | | |DELL'ESPOSIZIONE | | | | |INTERNAZIONALE DI | 282|L. |343 |08/10/1997|LISBONA DEL 1998. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |INTERVENTI URGENTI| | | | |A FAVORE DELLE | | | | |ZONE COLPITE DA | | | | |RIPETUTI EVENTI | | | | |SISMICI NELLE | | | | |REGIONI MARCHE E | 283|D.L. |364 |27/10/1997|UMBRIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN | | | | |LEGGE, CON | | | | |MODIFICAZIONI, DEL| | | | |D.L. 27 OTTOBRE | | | | |1997, N. 364, | | | | |RECANTE INTERVENTI| | | | |URGENTI A FAVORE | | | | |DELLE ZONE COLPITE| | | | |DA RIPETUTI EVENTI| | | | |SISMICI NELLE | | | | |REGIONI MARCHE E | 284|L. |434 |17/12/1997|UMBRIA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |INIZIATIVE E | | | | |MANIFESTAZIONI PER| | | | |LA CELEBRAZIONE | | | | |DEL 50° | | | | |ANNIVERSARIO DELLA| | | | |DICHIARAZIONE | | | | |UNIVERSALE DEI | 285|L. |240 |16/07/1998|DIRITTI DELL'UOMO.|intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER | | | | |L'ORGANIZZAZIONE | | | | |ED IL | | | | |FINANZIAMENTO DEL | | | | |SEMESTRE DI | | | | |PRESIDENZA | | | | |ITALIANA | | | | |DELL'UNIONE | | | | |DELL'EUROPA | 286|L. |262 |03/08/1998|OCCIDENTALE (UEO).|intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | | |RELATIVE ALLA | | | | |PARTECIPAZIONE | | | | |ITALIANA | | | | |ALL'ESPOSIZIONE | | | | |UNIVERSALE DI | 287|L. |36 |28/02/2000|HANNOVER DEL 2000.|intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONCESSIONE DI UN | | | | |CONTRIBUTO AL | | | | |SERVIZIO SOCIALE | | | | |INTERNAZIONALE - | | | | |SEZIONE ITALIANA, | 288|L. |94 |13/04/2000|CON SEDE IN ROMA. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER | | | | |L'ORGANIZZAZIONE | | | | |ED IL | | | | |FINANZIAMENTO | | | | |DELLA PRIMA | | | | |CONFERENZA DEGLI | | | | |ITALIANI NEL | 289|L. |138 |24/05/2000|MONDO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |ULTERIORE | | | | |FINANZIAMENTO PER | | | | |LA PRIMA | | | | |CONFERENZA DEGLI | | | | |ITALIANI NEL | 290|L. |13 |13/02/2001|MONDO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |MISURE URGENTI PER| | | | |L'INTERRUZIONE | | | | |TECNICA | | | | |DELL'ATTIVITA' DI | 291|D.L. |342 |04/09/2001|PESCA NEL 2001. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN | | | | |LEGGE DEL D.L. 3 | | | | |AGOSTO 2001, N. | | | | |312, RECANTE | | | | |PROROGA DEL | | | | |TERMINE PER LA | | | | |RILEVAZIONE DEI | | | | |CITTADINI ITALIANI| | | | |RESIDENTI | 292|L. |358 |01/10/2001|ALL'ESTERO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN | | | | |LEGGE, CON | | | | |MODIFICAZIONI, DEL| | | | |D.L. 4 SETTEMBRE | | | | |2001, N. 342, | | | | |RECANTE MISURE | | | | |URGENTI PER | | | | |L'INTERRUZIONE | | | | |TECNICA | | | | |DELL'ATTIVITA' DI | 293|L. |394 |25/10/2001|PESCA NEL 2001. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | | |INTEGRATIVE IN | | | | |MATERIA DI | | | | |IMPIEGATI A | | | | |CONTRATTO IN | | | | |SERVIZIO PRESSO LE| | | | |RAPPRESENTANZE | | | | |DIPLOMATICHE, GLI | | | | |UFFICI CONSOLARI E| | | | |GLI ISTITUTI | | | | |ITALIANI DI | | | | |CULTURA | 294|L. |442 |21/12/2001|ALL'ESTERO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO | | | | |CONCERNENTE LE | | | | |GESTIONI DEI | | | | |CONSEGNATARI E DEI| | | | |CASSIERI DELLE |articolo 26, commi | | | |AMMINISTRAZIONI |4 e 6; articolo 295|D.P.R. |254 |04/09/2002|DELLO STATO. |27, comma 2 --------------------------------------------------------------------- | | | |CORREZIONE DI | | | | |ERRORI MATERIALI | | | | |NEI DECRETI | | | | |LEGISLATIVI 9 | | | | |LUGLIO 2003, N. | | | | |215 E N. 216, | | | | |CONCERNENTI | | | | |DISPOSIZIONI PER | | | | |LA PARITA' DI | | | | |TRATTAMENTO TRA LE| | | | |PERSONE | | | | |INDIPENDENTEMENTE | | | | |DALLA RAZZA E | | | | |DALL'ORIGINE | | | | |ETNICA, NONCHE' IN| | | | |MATERIA DI | | | | |OCCUPAZIONE E DI | | | | |CONDIZIONI DI | 296|D.Lgs. |256 |02/08/2004|LAVORO. |intero testo --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA DI TERMINI| | | | |PREVISTI DA | | | | |DISPOSIZIONI | | | | |LEGISLATIVE E DI | | | | |INTERVENTI URGENTI| | | | |IN MATERIA | | | | |TRIBUTARIA E DI | | | | |SOSTEGNO ALLE |articolo 2, commi | | | |IMPRESE E ALLE |5-quater e 297|D.L. |225 |29/12/2010|FAMIGLIE. |5-quinquies ---------------------------------------------------------------------
))
Decreto del 3 agosto 2012
Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
dipendente dalle imprese di credito. (Decreto n. 67329). (12A09099)
(GU n.194 del 21-8-2012)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma
degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale,
con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del
reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi,
per le categorie e i settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il Protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro del 27 novembre 1997, n. 477,
con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico
all'adozione di specifici regolamenti settoriali;
Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi
di personale;
Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con
cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e'
stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarieta' per il sostegno
del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito»;
Visto il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di
solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del
credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158,
di seguito denominato decreto 28 aprile 2000, n. 158;
Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio
2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998,
concernente l'istituzione del «Fondo di solidarieta' per il sostegno
del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito»;
Visto il Regolamento concernente modifiche al «Regolamento relativo
all'istituzio del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito», approvato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226;
Visto il Protocollo in tema di «Mercato del lavoro e occupazione»,
stipulato in data 16 dicembre 2009, tra l'Associazione Bancaria
Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio
2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28
febbraio 1998 e del 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune
modifiche al Regolamento istitutivo del fondo;
Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, in
base al quale «con decreto di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere
eccezionalmente emanate, per il biennio 2009 - 2010, norme in deroga
a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 1.
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27
novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
Visto il decreto interministeriale concernente modifiche al
«Regolamento relativo l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il
sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito», approvato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 51635 del
26 aprile 2010, in attuazione della sopra citata norma di cui
all'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con efficacia
fino al 31 dicembre 2010;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in base al quale e'
stata disposta la proroga, fino al 31 marzo 2011. del termine di cui
all'art. 1-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo
2011 con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, il termine del 31 marzo 2011 e' stato
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011;
Visto l'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14 con il quale e' stato disposto che la scadenza dell'art. 1-bis,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti
adottati ai sensi del medesimo art. 1-bis e' fissata al 31 dicembre
2012;
Visto l'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, il quale, nel determinare in ulteriori 55.000 soggetti,
ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011, il numero dei soggetti
interessati dalla concessione del beneficio di cui ai commi 14 e 15
dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi
2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, nonche' dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
del 1° giugno 2012, ha stabilito che le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011
continuano ad applicarsi ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre
2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto di accesso
ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta
data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo
anno di eta';
Visto l'Accordo Quadro siglato in data 8 luglio 2011 tra
l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali,
depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in data 19 luglio 2011 e l'Accordo Quadro siglato in data 20 luglio
2011 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni
sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in data 7 novembre 2011, con i quali le parti
firmatarie dei citati accordi dell'8 luglio 2011 e del 20 luglio 2011
hanno inteso apportare talune modificazioni al Regolamento istitutivo
del fondo;
Visti gli Accordi siglati in data 20 ottobre 2011 tra
l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali,
depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in data 7 novembre 2011 con i quali le parti firmatarie dei citati
accordi, hanno inteso apportare talune integrazioni al Regolamento
istitutivo del fondo;
Visto il Verbale di accordo interpretativo siglato in data 12
gennaio 2012 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le
organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in data 8 maggio 2012;
Considerata l'esigenza di adottare disposizioni in deroga al
decreto 28 aprile 2000, n. 158, ai sensi dell'art. 1-bis del sopra
citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e successive proroghe
Decreta:
Art. 1
1. In deroga all'art. 1, comma 1, del decreto 28 aprile 2000, n.
158, il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito», istituito presso l'INPS, e'
rinominato «Fondo di solidarieta' per la riconversione e
riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e
del reddito del personale del credito».
Art. 2
1. In deroga all'art. 5, comma 3, del decreto 28 aprile 2000, n.
158, gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo
di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto, su richiesta del
datore di lavoro e fino alla decorrenza della pensione anticipata o
di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (ivi
compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei
lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo
di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Art. 3
1. In deroga all'art. 8, comma 1, del decreto 28 aprile 2000, n.
158, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai
fini del decreto 28 aprile 2000, n. 158, concerne, in relazione alle
esigenze tecnico -produttive e organizzative del complesso aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione
del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge
previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia,
anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
Art. 4
In deroga all'art. 10 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, e'
stabilito quanto segue:
1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1) del
decreto 28 aprile 2000, n. 158, il contributo al finanziamento delle
ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale e' pari alla
corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati,
ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o
comunitari.
2. Nei casi di riduzione di orario o sospensione temporanea
dell'attivita' di lavoro, su base giornaliera, settimanale o mensile,
di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del decreto 28 aprile
2000, n. 158, il Fondo eroga ai lavoratori interessati l'assegno
ordinario per il sostegno del reddito - ridotto dell'eventuale
concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla
legislazione vigente - calcolato nella misura del 60 per cento della
retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i
periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro
1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile
dell'interessato e' inferiore a Euro 1.984; Euro 1.242 lordi mensili
se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra
Euro 1.984 e Euro 3.137 e Euro 1.569 lordi mensili se la retribuzione
lorda mensile dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite.
Con effetto dal 1° gennaio 2012, gli importi di cui al presente comma
e quelli di cui all'art. 11-bis, comma 3, introdotto, in deroga al
decreto 28 aprile 2000, n. 158, dall'art. 6 del decreto n. 51635 del
26 aprile 2010, sono aumentati con i criteri e nelle misure in atto
per la cassa integrazione guadagni per l'industria.
3. Il trattamento di cui al comma 2 e' subordinato alla
condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di
riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non
svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti
terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti
in tema di diritti e doveri del personale.
4. Le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee
dell'attivita' lavorativa di cui al comma 2 non possono essere
superiori complessivamente a 24 mesi pro capite nell'arco di vigenza
del Fondo. Gli accordi aziendali possono prevedere ulteriori periodi
di riduzioni di orario o sospensione temporanea dell'attivita' di
lavoro fino a un massimo complessivo di 36 mesi pro capite nell'arco
di vigenza del Fondo.
5. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la
determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente
articolo e' quella individuata secondo le disposizioni contrattuali
nazionali in vigore, ovvero la retribuzione sulla base dell'ultima
mensilita' percepita dall'interessato secondo il criterio comune:
1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
6. Per i lavoratori a tempo parziale gli importi di cui sopra
vengono determinati proporzionando gli stessi alla minore durata
della prestazione lavorativa.
7. Nei casi di riduzioni stabili dell'orario di lavoro, attuate
con la volontarieta' dei lavoratori interessati, per un periodo
massimo di quarantotto mesi pro capite con riduzione proporzionale
della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato
di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
8. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto
28 aprile 2000, n. 158, il Fondo eroga un assegno straordinario di
sostegno al reddito il cui valore e' pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione
anticipata prima di quella di' vecchiaia, alla somma dei seguenti
importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione
anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e' integralmente calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto dell'8% qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00
euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia
superiore a 38.000,00 euro. Tali riduzioni non si applicano ai
lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.
al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma
10 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
vecchiaia prima di quella anticipata. alla somma dei seguenti
importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di
vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e' integralmente calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto dell'8% qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00
euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia
superiore a 38.000,00 euro. Tali riduzioni non si applicano ai
lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
9. Ai fini della riduzione di cui al comma 8, lettera a), punto
1) e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda e' determinata
sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato secondo
i criteri di cui al comma 5.
10. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e il mese precedente l'accesso al trattamento
pensionistico; l'assegno straordinario e' corrisposto sino alla fine
del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della
pensione, fermo il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto 28 aprile 2000, n. 158.
11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle
prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni di
orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punto 2) del decreto 28 aprile 2000, n. 158 e
per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno
del reddito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del medesimo
decreto, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese
antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo
il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo decreto,
e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del
diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata e per la
determinazione della loro misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario
di lavoro o sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche'
per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il
sostegno al reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione di
cui al comma 5.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e
versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre
successivo.
14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione
correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e
alla relativa indennita' sostitutiva, nonche', in particolare per i
lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ed eventuali
ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi
all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o
soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
15. Nel caso in cui l'importo dell'indennita' di mancato
preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni
straordinari spettanti, il datore di lavoro corrispondera' al
lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al
preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennita' una
tantum di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra
indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da
entrambi i benefici.
Art. 5
1. In deroga all'art. 12 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, le
parole «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito» sono sostituite, ai sensi
dell'art. 1, dalle seguenti «Fondo di solidarieta' per la
riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito».
Art. 6
1. In deroga all'art. 14 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, le
parole «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito» sono sostituite, ai sensi
dell'art. 1, dalle seguenti «Fondo di solidarieta' per la
riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito».
Art. 7
1. Il presente decreto lascia impregiudicato quanto disposto
dall'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, il quale, nel determinare in ulteriori 55.000 soggetti,
ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011, il numero dei soggetti
interessati dalla concessione del beneficio di cui ai commi 14 e 15
dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi
2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, nonche' al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 1° giugno 2012, ha stabilito che le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi ai lavoratori
che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui
all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i
quali il diritto di accesso ai predetti fondi era previsto da accordi
stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo
fino al sessantaduesimo anno di eta'.
Art. 8
1. L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 dicembre
2012, ai sensi dell'art. 6. comma 2-bis, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2012
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Decreto Legislativo 68 del 29 marzo 2012
Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)
Vigente al: 20-12-2014
Capo I
PRINCIPI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 3, secondo comma, 33, quinto comma, 34, terzo comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica", e in particolare l'articolo 6;
Visto l'articolo 191 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, recante: "Istituzione di una universita' statale in Calabria";
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante:"Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle scuole superiori per interpreti e traduttori", nonche' il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, recante: "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127";
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le universita' non statali legalmente riconosciute, ed in particolare l'articolo 3, comma 3;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto agli studi universitari";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare l'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, con cui e' stata istituita la tassa regionale per il diritto allo studio;
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", e successive modificazioni, e il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, recante: "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, concernente "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari";
Visto l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";
Visto l'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: "Legge di contabilita' e finanza pubblica", e in particolare l'articolo 17, comma 2;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e le relative disposizioni attuative;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi";
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante: "Misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale", ed in particolare l'articolo 4, comma 2;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante: "Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali";
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
Visto l'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, ed in particolare l'articolo 79, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, recante: "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari", e, in particolare, l'articolo 3, commi 3 e 4, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto della legge 2 dicembre 1991, n. 390, l'individuazione dei criteri per la graduazione dell'importo dei contributi universitari e della relativa valutazione della condizione economica, nonche' la disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari;
Visto l'articolo 6, comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, recante: "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" che stabilisce che gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle universita' e degli istituti non statali beneficiari di borse di studio e di prestiti d'onore, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante: "Regolamento recante modifica ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione", ed in particolare l'articolo 42 concernente l'accesso ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio degli studenti stranieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante: "Disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
Visto il decreto del Ministro universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2001, n. 118 recante: "Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e legge 23 dicembre 2000, n. 388";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 15 marzo 2102;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per universita', le universita' e gli istituti universitari statali e le universita' non statali legalmente riconosciute;
c) per istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
d) per corsi, i corsi di istruzione superiore e di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, attivati dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' i corsi attivati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le universita';
e) per LEP, i livelli essenziali delle prestazioni.
Art. 2
Finalita' e principi
1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. A tale fine, la Repubblica promuove un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la piu' ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, nonche' i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso a tali prestazioni.
3. Il presente decreto definisce inoltre le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e, al fine di valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi storici, definisce i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il successivo accreditamento degli stessi.
4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio.
5. Le finalita' di cui al comma 1 si perseguono attraverso:
a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti;
b) il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con disabilita';
c) l'individuazione degli strumenti e dei servizi volti a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
d) la realizzazione di interventi per la mobilita' territoriale degli studenti verso le sedi universitarie piu' idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale;
e) la promozione e la creazione di interventi e strumenti di valorizzazione e informazione delle opportunita' offerte, in particolare dall'Unione europea, per favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.
Capo II
ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI
Art. 3
Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto si provvede attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le universita', le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e altre istituzioni, pubbliche o private, che offrono servizi di diritto allo studio.
2. Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei LEP, al fine di garantirne l'uniformita' e l'esigibilita' su tutto il territorio nazionale, le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, nelle materie di cui al presente decreto, le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione, tenendo conto dei LEP.
4. Le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci:
a) organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi;
b) promuovono le attivita' di servizio di orientamento e tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
c) agevolano la frequenza ai corsi, nonche' lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali e nei giorni festivi di biblioteche, laboratori e sale studio;
d) promuovono, sostengono e pubblicizzano attivita' culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attivita' di servizio svolte da quest'ultime;
e) curano l'informazione circa le possibilita' offerte per lo studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi dell'Unione europea e internazionali al fine di favorire la mobilita' degli studenti, e pubblicizzano gli interventi in materia di diritto allo studio;
f) promuovono interscambi di studenti con universita' italiane e straniere, anche nell'ambito di programmi europei e internazionali, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
g) sostengono le attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative.
5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, disciplinano le modalita' per la concessione di prestiti d'onore agli studenti in possesso dei requisiti di merito e provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione delle quote degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono concedere agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8 iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato, nonche' agli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, un prestito d'onore aggiuntivo alla borsa di studio a condizioni agevolate in misura massima pari all'importo della borsa, disciplinandone le modalita' agevolate di restituzione.
7. Gli studenti iscritti ai corsi di master universitario, di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione possono accedere al prestito d'onore, con le modalita' di cui alle disposizioni del presente articolo.
Art. 4
Destinatari
1. I destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. I destinatari dei LEP sono gli studenti iscritti ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), che rispondono ai requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8.
3. Nell'erogazione dei LEP previsti dal presente decreto, ai destinatari di cui al comma 2 e' garantita la parita' di trattamento, indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di provenienza.
4. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al presente decreto, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 5
Liberta' di scelta
1. In attuazione del principio di sussidiarieta', e' garantita ai destinatari di cui all'articolo 4 la piu' ampia liberta' di scelta nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio, secondo modalita' organizzative definite dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza.
2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 gli strumenti e i servizi possono essere erogati anche in forma di voucher.
Art. 6
Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo
1. Gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore sono:
a) servizi abitativi;
b) servizi di ristorazione;
c) servizi di orientamento e tutorato;
d) attivita' a tempo parziale;
e) trasporti;
f) assistenza sanitaria;
g) accesso alla cultura;
h) servizi per la mobilita' internazionale;
i) materiale didattico;
l) altri servizi, definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita', dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, il conseguimento del pieno successo formativo di cui al comma 1 e' garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
Art. 7
Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la determinazione dell'importo standard della borsa di studio tiene in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. La concessione delle borse di studio e' assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.
2. L'importo standard della borsa di studio e' determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle voci di costo:
a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non e' compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche;
b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe piu' economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede e' computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe piu' economiche del trasporto pubblico;
c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero;
d) la voce alloggio e' riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi;
e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la citta' sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo.
3. La spesa verra' stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, computata su undici mesi.
4. La borsa di studio e' attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
5. La borsa di studio e' destinata anche agli iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.
6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'universita' o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilita' sanitaria.
7. L'importo della borsa di studio e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8.
8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'importo della borsa di studio e' determinato in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le modalita' di cui al comma 7.
Art. 8
Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP
1. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti.
2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono definiti anche tenendo conto della durata normale del corso di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalita' integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.
4. Per gli altri servizi di cui all'articolo 6, comma 1, ed eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale, l'entita' e le modalita' delle erogazioni, nonche' i requisiti di eleggibilita' sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita' e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto per le condizioni economiche dal comma 3.
5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica.
6. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle universita' sono realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilita' possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla pari", ossia persone con disabilita' che hanno gia' affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.
Art. 9
Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi
1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le universita' statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
2. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilita', con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidita' pari o superiore al sessantasei per cento.
3. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonche' al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'universita' o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.
4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita' gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.
5. Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita'.
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non e' revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non e' preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.
7. Le Istituzioni e le universita' statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a:
a) studenti con disabilita' con invalidita' inferiore al sessantasei per cento;
b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarita' nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi;
c) studenti che svolgano una documentata attivita' lavorativa.
8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, nonche' ai corsi accademici di primo e di secondo livello le universita' e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano state pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso e' effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.
9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.
10. Le universita' non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse universita' tenendo conto dei criteri di cui al comma 7.
11. Le Istituzioni e le universita' comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonche' la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.
12. Al fine di garantire alle universita' non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8.
Art. 10
Controllo della veridicita' delle dichiarazioni
1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, procedono al controllo della veridicita' della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. A tale fine, alle universita', alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti erogatori dei servizi, e' data facolta' di accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione, al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell'Agenzia delle entrate.
2. Gli enti erogatori dei servizi di cui al presente decreto, inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria e possono richiedere alla stessa l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano dei servizi sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.
3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, e' soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Art. 11
Attivita' a tempo parziale degli studenti
1. Le universita', le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse ai servizi, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attivita' di docenza, allo svolgimento degli esami, nonche' all'assunzione di responsabilita' amministrative.
2. L'assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica.
3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non da' luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che puo' variare in relazione al tipo di attivita' svolta, e' determinato dalle universita' e dalle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi;
b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico;
c) precedenza, a parita' di curriculum formativo, accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate.
Art. 12
Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi
1. Il Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, al fine di favorire il raccordo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le universita', le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria.
2. Al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, il Ministro puo' stipulare protocolli ed intese sperimentali con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Nell'ambito di tali sperimentazioni e' comunque garantita la erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 7.
3. I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del Ministero. A tale fine, i soggetti gestori predispongono annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati dalle strategie integrative adottate rispetto al regime ordinario delle prestazioni di cui al presente decreto e sulle eventuali linee correttive da attivare.
4. I risultati delle sperimentazioni attivate sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero e consultabili da tutti i soggetti attuatori del diritto allo studio.
Capo III
STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI
Art. 13
Tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari
1. I soggetti indicati all'articolo 3 collaborano al potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, anche al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonche' di promuovere l'attrattivita' del sistema universitario, e favoriscono altresi' la programmazione integrata della disponibilita' di alloggi pubblici e privati, anche mediante specifici accordi con le parti sociali, i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Una struttura ricettiva e' qualificata come "struttura residenziale universitaria" se dispone di adeguate dotazioni di spazi e servizi ed e' in grado di garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per consentire loro la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto.
3. Le strutture di cui al comma 2 si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalita' organizzative e gestionali adottate. Rientrano in tale tipologia le strutture ricettive che prevedono la presenza di spazi per lo svolgimento di funzioni residenziali, culturali e di socializzazione, stabiliti con il decreto di cui al comma 7.
4. Le strutture residenziali universitarie, le cui caratteristiche tecniche peculiari sono stabilite con il decreto di cui al comma 7, si differenziano in:
a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;
b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualita' e di socialita'. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute piu' idonee per la specificita' di ciascuna struttura.
5. Nel caso di strutture residenziali universitarie private, il rapporto che intercorre tra il gestore e l'utilizzatore e' disciplinato da un contratto di ospitalita' di carattere alberghiero redatto in forma scritta e secondo le modalita' definite dal decreto di cui al comma 7. La disposizione non si applica alle strutture afferenti a universita' non statali legalmente riconosciute.
6. Le strutture residenziali universitarie realizzate con i contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere trasferite ai fondi immobiliari istituiti anche con il piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, fermo restando il finanziamento ministeriale e gli obblighi ad esso connessi.
7. Con decreto adottato dal Ministro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari sono definiti gli elementi richiamati dai commi 3, 4 e 5.
Art. 14
Utenti
1. Sono utenti delle strutture residenziali universitarie gli studenti universitari cui sono destinate la prevalenza delle giornate di presenza su base annua. E' facolta' del gestore destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative delle medesime strutture anche a studenti non residenti nella struttura stessa.
2. Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze, e' consentito l'utilizzo dei posti alloggio per dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attivita' didattica e di ricerca, anche prevedendo la possibilita' di una contribuzione alle spese differenziata.
3. Per un utilizzo piu' efficiente delle strutture residenziali universitarie e' data facolta' al gestore di destinare posti in alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, in particolare nei periodi di chiusura estiva, ferma restando la prevalenza di cui al comma 1.
Art. 15
Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti
1. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalita' della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro.
2. I collegi universitari legalmente riconosciuti, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, e, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'ammissione presso gli stessi, a seguito del relativo bando di concorso, costituisce titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie, per la concessione dei contributi a carico del Fondo per il merito.
3. Gli ospiti dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono di norma studenti universitari, dotati di comprovate capacita' e meriti curriculari, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello;
b) iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
c) iscritti a corsi di specializzazione di livello universitario;
d) iscritti a corsi di dottorato e master universitari;
e) partecipanti a programmi di mobilita' e scambio di studenti universitari, in ambito nazionale e internazionale.
Art. 16
Disciplina del riconoscimento dei collegi universitari
1. Con proprio decreto, il Ministero concede il riconoscimento ai collegi universitari che ne avanzano richiesta nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda.
2. Ai fini del riconoscimento, il collegio universitario deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338, ed in particolare:
a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo, svolto in maniera sistematica e continuativa, ed adeguata dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni e strutture organizzative necessarie per la sua realizzazione;
b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di attivita' formative, culturali e ricreative, concepite con alti standard qualitativi;
c) disporre di strutture ricettive in grado di ospitare utenti italiani, provenienti da piu' regioni sul territorio nazionale, e stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti da paesi dell'Unione europea, anche in una prospettiva di sviluppo interculturale.
((c-bis) per i collegi universitari gia' legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338)).
3. Con decreto del Ministro, da adottare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate le modalita' di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c), e le modalita' di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonche' di revoca del riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica.
4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio universitario acquisisce la qualifica di "collegio universitario di merito".
5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi universitari legalmente riconosciuti.
Art. 17
Disciplina dell'accreditamento dei collegi universitari di merito
1. Con decreto del Ministro sono individuati i parametri per la dimostrazione dei requisiti per l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di cui al comma 3, e le modalita' di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonche' di revoca dell'accreditamento all'esito negativo della predetta verifica.
2. L'accreditamento e' concesso con decreto del Ministro, su domanda avanzata dagli interessati. La presentazione della domanda e' consentita ai collegi universitari di merito che abbiano ottenuto il riconoscimento da almeno cinque anni.
3. Per la concessione dell'accreditamento di cui al comma 2, il collegio universitario di merito deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale. A tale fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata della documentazione che attesti e dimostri:
a) l'esclusiva finalita' di gestione di collegi universitari;
b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito culturale;
c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito formativo;
d) la rilevanza internazionale dell'istituzione, non solo in termini di ospitalita' ma anche nelle attivita' che favoriscono la mobilita' internazionale degli studenti iscritti.
4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, esaminata la documentazione di cui al comma 3 e in presenza dei requisiti richiesti, emana il decreto di concessione dell'accreditamento.
5. L'accreditamento del collegio universitario di merito e' condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi' definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti statali per i collegi universitari di merito accreditati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
7. Le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale, attivate presso le universita' allo scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.
Capo IV
SISTEMA DI FINANZIAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 18
Sistema di finanziamento
1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto con le seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni; (1) (2) ((3))
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), e' valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario alle universita' statali che hanno sede nel rispettivo contesto territoriale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo integrativo statale.
5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata della somma di 500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni.
6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale, finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni gia' concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. L'importo della tassa per il diritto allo studio e' disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal seguente:
"21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.".
9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, e' finanziata dalle risorse proprie delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. Nell'ambito della propria autonomia, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono destinare una quota del gettito dei contributi universitari all'erogazione degli interventi di cui al presente decreto.
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 273) che "Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013".
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui".
--------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 259) che "Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 50 milioni di euro".
Art. 19
Disponibilita' finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.
Capo V
MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 20
Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario
1. Con decreto del Ministro e' istituito presso la Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario, l'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario con il compito di:
a) creare un sistema informativo, correlato a quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del diritto allo studio, nonche' per il monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio, aggiornata periodicamente a cura dei soggetti erogatori;
b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso incontri con gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sui criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonche' sui risultati ottenuti;
c) presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni.
2. L'Osservatorio e' un organismo coordinato, nelle sue attivita', dalla direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario e composto da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'universita', dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e da esperti del settore.
3. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro e restano in carica tre anni.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al Ministro una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale.
5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.
6. Alle attivita' dell'Osservatorio di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 21
Rapporto al Parlamento
1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio, tenendo conto anche dei dati trasmessi all'Osservatorio dalle regioni, dalle province Autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di rispettiva competenza.
Art. 22
Banca dati delle amministrazioni pubbliche
1. I dati raccolti ed elaborati in attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
Norme finali
1. Per l'Universita' della Calabria sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti per i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto posti sotto la vigilanza del Ministero. Tali collegi sono da considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 e grava, in ogni caso, sugli stessi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 3.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.
4. Per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, nell'abrogare l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha sancito il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle province autonome medesime prevista da leggi di settore. Sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio contenute nel decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e nella legge 14 agosto 1982, n. 590, nonche' nelle leggi provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 24
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in particolare:
a) la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad eccezione dell'articolo 21;
b) l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Riccardi, Ministro per la
cooperazione internazionale e
l'integrazione
Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
Decreto ministeriale 64799 del 16 novembre 2012
DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 64799 del 16 novembre 2012
(in Gazz. Uff., 27 novembre 2012, n. 277).
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2012 e valore definitivo per l'anno 2011.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto 18 gennaio 2012 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2012) concernente: "Determinazione del valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2011 con decorrenza dal 1º gennaio 2012, nonche' valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2010 con decorrenza dal 1º gennaio 2011";
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 23 ottobre 2012, prot. n. 31798 , dalla quale si rileva che:
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2010 ed il periodo gennaio - dicembre 2011 e' risultata pari a + 2,7;
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2011 ed il periodo gennaio - dicembre 2012 e' risultata pari a + 3,0, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2012;
Considerata la necessita':
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2012;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2013, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012;
di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;
Decreta:
ARTICOLO N.1
Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2011 e' determinata in misura pari a +2,7 dal 1° gennaio 2012.
ARTICOLO N.2
Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2012 e' determinata in misura pari a +3,0 dal 1° gennaio 2013, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
ARTICOLO N.3
Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.