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Legge 233 del 2 agosto 1990
Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.
Vigente al: 6-11-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finanziamento delle gestioni dei contributi
e delle prestazioni previdenziali degli artigiani
e degli esercenti attivita' commerciali)
1. A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo
dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari al 12 per
cento del reddito annuo derivante dalla attivita' di impresa che da'
titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef,
relativo all'anno precedente.
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, sino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso.
5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non puo' superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni si
prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero
dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si
applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i
contributi sono rapportati a mese.
8. Entro il 30 giugno 1991 i l avoratori autonomi iscritti alle
gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio
per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto
risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto
versato in base alle previgenti disposizioni.
Art. 2.
(Versamento dei contributi)
1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale e' tenuto al
pagamento dei contributi di cui all'areticolo 1 per se' e per i
coadiutori, salvo diritto di risalva.
2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311,
sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il
giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si
riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al
predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle
scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.
3. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle
gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi del primo comma
dell'articolo 21 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette
sin dalla sua istituzione.
Art. 3.
(Prosecuzione volontaria)
1. A decorrere dal 1 luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti
attivita' commerciali sono insereiti, ai fini dei versamenti
volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di
reddito da attribuire a ciascun lavoratore e' quella il cui reddito
medio e' pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi
in considerazione, ai sensi dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di
lavoro. Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1
luglio 1990 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e 10
dell'articolo 5.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di
reddito e' pari al risultato che si ottiene applicando al reddito
medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'articolo
1. I redditi di cui alla citata tabella A sono rivalutati
annualmente, e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, con
riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile di cui
al comma 3 dell'articolo 1, e al valore aggiornato del limite massimo
di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale
massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i
suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari
ampiezza.
Art. 4.
(Anagrafe delle aziende)
1. Le amministrazioni, competenti a rilasciare le licenze e le
autorizzazioni o a tenere i registri e gli albi di cui all'articolo 1
della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed
integrazioni, comunicano alla commissione provinciale per
l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli
esercenti attivita' commerciali e all'INPS, entro trenta giorni, il
rilascio della licenza o della autorizzazione o l'iscrizione
nell'albo o registro suddetti e ogni altra notizia riguardante
l'inizio, la sospensione la variazione o la cessazione di attivita'
dell'azienda.
2. Qualora i dati di cui al comma 1 si riferiscano all'attivita'
artigiana, sono comunicati, nei medesimi termini, dalle
amministrazioni competenti alla commissione provinciale per
l'artigianato e all'INPS.
Art. 5.
(Pensione degli artigiani e degli esercenti
attivita' commerciali)
1. La misura dei trattamenti pernsionistici da liquidare, con
effetto dal 1 luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di
cui all'articolo 1 e' pari, per ogni anno di iscrizione e
contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito
annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai
sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi
agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di
essi, anteriori alla decorrenza della pensione.
2. La misura massima della percentuale di commisurazione della
pensione al reddito di cui al comma 1 e' stabilita nell'80 per cento.
Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle
determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n.
153.
3. Le disposizioni sul calcolo delle pensioni, introdotte
dell'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto- legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, sono abrogate.
4. Per la determinazione della misura delle pensioni nel casi in
cui il reddito imponibile ecceda il limite massimo pensionabile di
cui al comma 4 dell'articolo 1 si applicano, sulla parte eccedente e
fino a concorrenza dell'importo preso in considerazione ai fini del
versamento dei contributi, le disposizioni di cui all'articolo 21,
comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni
ed integrazioni, secondo le corrispondenti percentuali di
commisurazione ivi previste.
5. La pensione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e degli articoli
1 e 2 della legge 12 guigno 1984, n. 222, e' integrabile al
trattamento minimo.
6. Il reddito annuo di impresa di cui all'articolo 1 e' rivalutato
in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo
della vita, calcolato dell'Istat ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il
reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della
pensione.
7. Il reddito preso a base per i familiari coadiuvanti e coadiutori
e' rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di
essi ai sensi dell'articolo 1.
8. In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'Irpef,
ovvero in presenza di un reddito inferiore al livello minimo
imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' preso in
considerazione per ciascun anno un reddito di ammontare pari al
predetto livello.
9. I periodi di contribuzione accreditati alle gerstioni di cui
all'articolo 1 in epoca anteriore al 1 gennaio 1982 vengono computati
ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile,
considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di
iscrizione alle gestioni, con un reddito, da attribuire al titolare
di impresa ed a ciascuno dei familiari collaboratori, pari a quello
indicato nelle tabelle BN e C allegate alla presente legge,
rispettivamente, per gli artigiani e per gli esercenti attivita'
commerciali.
10. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno
1990, il reddito da attribuire ai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 1, ripartito con i criteri previsti al comma 5 del
medesimo articolo, e' quello corrispondente alla quota di imponibile
che si ricava considerando versato in base alla aliquota del 12 per
cento il contributo in cifra fissa e in percentuale dovuito per
l'assicurazione per la invalidita' la vecchiaia e i superstiti per
ciascuno degli anni predetti. Con effetto dal 1 luglio 1990 sono
riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se piu'
favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1 gennaio 1982 e il 30
giugno 1990.
11. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990
ed il 31 dicembre 1995 e' fatto salvo se piu' favorevole l'importo
risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e
commercianti)
1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1
luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle gestioni di
cui all'articolo 1, sono calcolate con le norme previste
dall'articolo 5 della presente legge per le pnesioni autonome a
carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative
all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con la decorrenza
ivi prevista ancheai supplementi di pensione da liquidare, a carico
delle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e
successive modificazione della misura del supplemento si prendono in
considerazione i redditi di cui all'articolo 1 ed i periodi relativi.
Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene
parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza
del supplemento stesso.
Art. 7.
(Misure dei contributi previdenziali
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)
1. Con decorrenza dal 1 luglio 1990 sono istituite, per gli
assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed
integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in
base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo
dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.
2. Ciascuna azienda e' inclusa per ciascun anno, frazionabile per
settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la
diversa consistenza aziandale, nella fascia di reddito convenzionale
corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato
ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
3. I contributi per le singole unita' attive appartenenti alle
aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:
a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5
per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D;
b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12
per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori
montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma
dell'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per meta' a carico del
concedente e per meta' a carico del mezzadro o colono. I concedenti
sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a
carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa.
5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito
agrario di cui alla citata tabella D e' determinato annualmente su
base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui
al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del reddito agrario per
ciascuna fascia e' determinata con decreto del Ministro del Lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e
dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria piu' rappresentative sul piano nazionale.
6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali
manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito
convenzionale sara' effettuata sulla base di criteri determinati, in
relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole
specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e
dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria piu' rappresentative sul piano nazionale.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' soppresso il contributo addizionale di cui al primo comma
dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonche' il
contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualita' di unita'
attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di eta' inferiore
ai ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettara b), sono
ridotte ripsettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento.
9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianita'
contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di
vecchiaia, di anzianita' ed ai superstiti, o dell'assegno di
invalidita' non possono comunque essere computate, in favore degli
iscritti, piu' di 156 giornate per ciascun anno.
10. Entro il 30 guigno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alla
gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni
provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il
secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante
dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in
base alle previgenti disposizioni. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla
L. 1 giugno 1991, n. 166, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che il
termine per il versamento dei contributi a conguaglio per il secondo
semestre 1990, di al comma 10 della presente legge, e' prorogato al
31 ottobre 1991.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che
"Le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990,
n. 233, e successive modificazioni, dai soggetti iscritti alle
gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita'
commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli
imprenditori agricoli a titolo principale, sono aumentate di 0,5
punti a decorrere dal 1 giugno 1993 e di ulteriori 0,5 punti a
decorrere dal 1 gennaio 1994".
Art. 8.
(Pensione dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni)
1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto
dal 1 luglio 1990, in favore degli iscritti alla gestione di cui al
comma 1 dell'articolo 7, e' pari, per ogni anno di iscrizione e
contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile.
2. La musira massima della percentuale di commisurazione della
pensione al reddito di cui al comma 1 e' stabilita nell'80 per cento.
Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle
determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n.
153.
3. Il reddito di cui al comma 1 e' pari alla medio dei redditi
determinati ai sensi dell'articolo 7, relativi agli ultimi dieci anni
coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla
decorrenza della pensione.
4. Il reddito relativo a ciascun anno e' rivalutato in misura
corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della
vita, colcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di
riferimento e quello precedente le decorrenza della pensione.
5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1990 e per il periodo dal 1
gennaio 1990 al 30 guigno 1990 si tiene conto, per gli iscritti alla
gestione in attivita' alla data del 1 luglio 1990, di un reddito di
importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 7 per il
primo anno di applicazione della legge. Per gli iscritti che hanno
cessato l'attivita' anteriormente alla predetta data del 1 luglio
1990 si tiene conto del reddito attribuibile per l'anno 1990 alle
unita'appartenenti alle aziende classificate nella prima fascia di
reddito della tabella D allegata alla presente legge.
6. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 4, i redditi degli
anni anteriori al 1989 sono valutati alla stessa stregua del reddito
dell'anno 1990.
7. La pensione e' integrabile al trattamento minimo secondo le
disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e negli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n.
222.
8. Le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 giugno 1982 e il
30 giugno 1990 sono riliquidate, con effetto dal 1 luglio 1990,
secondo le disposizioni della presente legge, se piu' favorevoli. Per
le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 ed il 31
dicembre 1995 e' fatto salvo, se piu' favorevole, l'importo
risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
(Pensioni supplementari e supplementi
di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri
e coloni)
1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1 luglio
1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
successive mnodificaioni ed integrazioni, nella gestione di cui al
comma 1 dell'articolo 7, sono calcolate con le norme previste
dall'articolo 8 per le pensioni autonome a carico della gestione
medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla
misura del trattamento minimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, con la decorrenza
ivi prevista, anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico
della gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per
la determinazione della misura del supplemento si prendono in
considerazione i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 7 ed i
periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione
autronoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti,
dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
Art. 10.
(Prosecuzione volontaria)
1. A decorrere dal 1 luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni sono iscritti ai fini dei versamenti volontari nella tabella E
allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a
ciascun lavoratore e' quella il cui reddito medio e' pari o
immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni
di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 7. Ai fini della
determinazione della predetta media, per i periodi anteriori al 1
luglio 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5
dell'articolo 8.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di
reddito e' determinato applicando al reddito medio della classe
stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7.
L'importo del contributo volontario minimo non puo', comunque, essere
inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni,
ragguagliato a mese.
3. Gli assicuratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
anteriore al 1 luglio 1990 sono inseriti nella prima classe di
reddito della citata tabella E.
4. A decorrere dall'anno 1991 e con effetto dal 1 gennaio di
ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella E sono aumentati in
misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato
dall'Istat per l'anno precedente ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
Art. 11.
(Riscatto contributi dal 1 gennaio 1957
al 31 dicembre 1961)
1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini
della iscrizione negli elenchi degli assicuratori ai sensi degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali, per
effetto del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della
stessa legge, sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal
servizio contributi agricoli unificati (SCAU) senza l'attribuzione di
giornate lavorative o con l'attribuzione di giornate lavorative
inferiori a 104 annuali per il periodo 1957-1961, e' data facolta' di
riscattare con onere a proprio carico i periodi totalmente o
parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto
dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il
31 dicembre 1991.
Art. 12.
(Pensione indiretta o di reversibilita')
1. A decorrere dal 1 gennaio 1991 i superstiti indicati
all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1039, n. 636,
convertito, con modificazione, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272,
sostituito da ultimo dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n.
903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilita' a
carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla
gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se
titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione
stessa abbia decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970.
2. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 18 della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed i commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
3. Il diritto all'indennita' prevista dall'articolo 13 della legge
4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26
ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione con decorrenza
anteriore al 1 gennaio 1970 si applicani le disposizioni di cui
all'articolo 37, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Ai fini
dell'erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti alla
gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 e' dovuto dagli
iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 e'
dovuto dagli iscritti alla gestione stessa un contributo addizionale
pari al 2 per cento del reddito di cui all'articolo 7.
Art. 13.
(Imprenditori agricoli a titolo principale)
1. A decorrere dal 1 luglio 1990 le disposizioni della legge 26
ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di
cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
2. Ai soggetti di cui al presente articolo non si applica la norma
in deroga prevista all'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n.
1047, come modificato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n.
9.
Art. 14
Classificazione delle aziende
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono
tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio
provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi
posseduti o la parte prevalente degli stessi.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)).
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)).
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476))
Art. 16.
(Cumulo dei periodi assicurativi)
1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati
nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e
8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme
dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di
iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono
a carico delle rispettive gestioni assicurative.
3. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di avvalersi delle
disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Art. 17.
(Equilibrio finanziario delle gestioni)
1. Qualora si verifichino squilibri nelle gestioni dei lavoratori
autonomi, si provvede ai sensi dell'articolo 41 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
Art. 18.
(Abrogazione)
1. A decorrere da 1 luglio 1990 e' abrogato il secondo periodo del
comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
TABELLA A
CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA PER ARTIGIANI
E COMMERCIANTI
Reddito
medio
Classi di reddito imponibile
- -
Fino a lire 14.360.736................. 14.360.736
da lire 14.360.737 a lire 19.441.947... 16.901.341
da lire 19.441.948 a lire 24.523.158... 21.982.553
da lire 24.523.159 a lire 29.604.370... 27.063.764
da lire 29.604.371 a lire 34.685.580... 32.144.975
da lire 34.685.581 a lire 39.766.791... 37.226.186
da lire 39.766.792 a lire 44.848.000... 42.307.396
oltre lire 44.848.000.................. 44.848.000
TABELLA B
ARTIGIANI
Reddito annuo
Anni di riferimento da accreditare (1)
- -
Dal 1959 al 1964 ........................................ 64.400
Dal 1965 al 1973 ........................................ 124.400
1974 .................................................... 254.400
1975 .................................................... 604.400
1976 .................................................... 728.400
1977 .................................................... 830.600
1978 .................................................... 992.600
1979 .................................................... 2.420.200
1980 .................................................... 3.606.100
1981 .................................................... 5.293.500
________
(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante e'
pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un
ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un
mese.
TABELLA C
ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
Reddito annuo
Anni di riferimento da accreditare (1)
- -
Dal 1966 al 1973 ........................................ 124.400
1974 .................................................... 254.400
1975 .................................................... 604.400
1976 .................................................... 728.400
1977 .................................................... 830.600
1978 .................................................... 992.600
1979 .................................................... 2.391.100
1980 .................................................... 3.577.000
1981 .................................................... 5.272.700
________
(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante e'
pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un
ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un
mese.
TABELLA D
Fasce di reddito agrario Giornate per ogni unita' operativa
______________________________________________________
Prima fascia .......................................... 156
Seconda fascia ........................................ 208
Terza fascia .......................................... 260
Quarta fascia .......................................... 312
((2a))
----------------
AGGIORNAMENTO (2a)
Il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che "Con decorrenza dal 1 luglio 1997 la misura del reddito
agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella D) allegata
alla legge 2 agosto 1990, n. 233, da valere ai fini del calcolo dei
contributi e della misura delle pensioni e' determinata nei seguenti
importi:
a) prima fascia: fino a lire 450.000;
b) seconda fascia: da lire 450.001 a lire 2.000.000;
c) terza fascia: da lire 2.000.001 a lire 4.500.000;
d) quarta fascia: oltre lire 4.500.000".
TABELLA E
CLASSI DI REDDITO MEDIO SETTIMANALE IMPONIBILE, VALIDE AI FINI DELLA
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA NELLA GESTIONE SPECIALE INVALIDITA',
VECCHIAIA, SUPERSTITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI
Reddito
Classe medio
di settimanale
reddito Reddito settimanale imponibile
- - -
1 fino a lire 210.000.............................. 210.000
2 oltre lire 210.000 fino a lire 280.000........... 245.000
3 oltre lire 280.000 fino a lire 350.000........... 315.000
4 oltre lire 350.000 .............................. 385.000
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI