Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Indennità di tirocinio Norme Messaggi ME 2004 Messaggio 16371 del 25 maggio 2004
-
Assegnazione della provvista finanziaria
-
Disponibilità dei Fondi per il pagamento dell’indennità di tirocinio
-
Durata della convenzione INPS/Regioni
-
Flusso procedurale di erogazione dell'indennità
-
Indennità di tirocinio
-
Istruzioni contabili
-
Iter da seguire per la stipula della Convenzione Regioni/INPS
-
Modalità di erogazione
-
Modalità di pagamento e regime fiscale
-
Monitoraggio e trattamento dei dati personali
-
Piano di intervento nazionale 2012-2014 - Proroga al 30 giugno 2015
-
Regioni che hanno affidato all'INPS la gestione dei pagamenti
-
Rendicontazione dei pagamenti
-
Specifiche tecniche per la procedura informatica di pagamento
- Dettagli
- Visite: 24861
Messaggio 16371 del 25 maggio 2004
Oggetto: Assegno di maternità dello Stato, assegno di base del Comune ed assegno per ogni secondo figlio nato (o per ogni adottato) nonché assegno al nucleo familiare concesso dai Comuni in favore dei cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nell’Unione Europea a partire dal 1° maggio 2004.
Testo
E’ noto che, a partire dal 1° maggio 2004, sono entrati a far parte dell’Unione Europea i seguenti 10 paesi: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
Ciò premesso, considerato che i cittadini della Unione Europea hanno diritto ai benefici riconosciuti dalla legislazione italiana a sostegno della maternità e della paternità (assegno di maternità dello Stato ed assegno di maternità del Comune di cui al capo XIII del D.Lgs. 151/2001; assegno del Comune per il secondo figlio di cui all’art. 21 D.L. 269/2003, convertito con L.326/2003) alle stesse condizioni (si rammenta in particolare quella relativa alla necessità di residenza in Italia) previste per i cittadini italiani, si precisa che a tali benefici i cittadini dei citati Paesi possono accedere solo per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti, ove contemplati) verificatisi dopo la data del 1° maggio 2004.
Tali benefici, pertanto, non possono essere riconosciuti per gli eventi di maternità, verificatisi precedentemente al 1° maggio 2004; ciò anche nei casi in cui sia prevista apposita domanda da presentare all’INPS (assegno dello Stato) o al Comune (assegno del Comune) il cui termine risulti ancora non scaduto alla suddetta data del 1° maggio 2004.
Per quanto riguarda l’erogazione dell’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 65 della legge 23.12.1998 n. 448, beneficio esteso dall’art. 80, comma 5, della legge 23.12.2000, n. 338, anche ai nuclei familiari aventi tre figli minori di cittadini comunitari residenti in Italia, si precisa che, in occasione dell’entrata nell’Unione Europea dei nuovi dieci Paesi, i cittadini di tali Stati hanno titolo alla concessione di detta prestazione, a far tempo dal 1° maggio 2004, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti.
Si sottolinea che la richiesta dell’assegno per il periodo 1.5.2004/31.12.2004 potrà essere inoltrata entro il 31 gennaio 2005, semprechè alla data della domanda i cittadini siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per il diritto al beneficio.
IL DIRETTORE CENTRALE
Ziccheddu