Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Indennità di tirocinio Norme Messaggi ME 2006 Messaggio 12791 del 02 maggio 2006
-
Assegnazione della provvista finanziaria
-
Disponibilità dei Fondi per il pagamento dell’indennità di tirocinio
-
Durata della convenzione INPS/Regioni
-
Flusso procedurale di erogazione dell'indennità
-
Indennità di tirocinio
-
Istruzioni contabili
-
Iter da seguire per la stipula della Convenzione Regioni/INPS
-
Modalità di erogazione
-
Modalità di pagamento e regime fiscale
-
Monitoraggio e trattamento dei dati personali
-
Piano di intervento nazionale 2012-2014 - Proroga al 30 giugno 2015
-
Regioni che hanno affidato all'INPS la gestione dei pagamenti
-
Rendicontazione dei pagamenti
-
Specifiche tecniche per la procedura informatica di pagamento
- Dettagli
- Visite: 25714
Messaggio 12791 del 02 maggio 2006
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare nel caso di affido condiviso.Legge 8 febbraio 2006, n. 54.
Testo
La legge 8 febbraio 2006, n. 54, pubblicata sulla G.U. n. 50 del 1° marzo 2006, all’art. 1, nel mutare l’art. 155 del codice civile, introduce modifiche circa i provvedimenti riguardo ai figli nel caso di separazione dei genitori.
La norma, il cui dettato prevede quale fine primario il rispetto dell’ interesse morale e materiale della prole, stabilisce, tra l’altro, l’affidamento dei figli, in via prioritaria, ad entrambi i genitori.
Ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, nel rimandare a quanto indicato sull’argomento nella circolare 7 dicembre 1999, n. 210, si ribadisce che, nel caso in cui i figli restino affidati ad entrambi i genitori, essi hanno titolo entrambi a chiedere la prestazione. L’individuazione di chi tra i due effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell’assegno sarà determinata da un accordo tra le parti.
In mancanza di tale accordo l’autorizzazione alla percezione della prestazione familiare verrà accordata al genitore con il quale il figlio risulta convivente in base a quanto previsto dall’art. 9 della legge 903/1977.
Qualora invece il giudice disponga l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori rimane applicabile la vigente normativa secondo cui è il genitore affidatario il solo titolare del diritto all’assegno per il nucleo familiare.
IL DIRETTORE CENTRALE
Golino